CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
   preso atto che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato in più punti nel corso dell'esame in sede referente e che le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici;
   rilevato che i principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge incidono su materie prevalentemente riconducibili alla struttura bifasica dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007 che ha precisato come nella predetta struttura bifasica, al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia «tutela della concorrenza» – segue un momento negoziale riconducibile alla materia «ordinamento civile» che l'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l) della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato, inoltre, che altri principi e criteri direttivi contenuti nel provvedimento sono ascrivibili alla materia ’»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione), nonché alla materie «tutela dell'ambiente», «giurisdizione» e «giustizia amministrativa» rispettivamente riconducibili alla competenza legislativa esclusiva ai sensi delle lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
   evidenziato che, al comma 1, come modificato in sede referente delega il Governo ad adottare due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le finalità di attuare delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e Pag. 162014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per realizzare il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
   osservato, al riguardo, che taluni principi e criteri direttivi specifici andrebbero meglio coordinati alla luce della nuova impostazione della delega come nel caso ad esempio di quanto previsto alla lettera b), che si riferisce all’«adozione di un unico testo normativo», nonché alla lettera g-ter), introdotta dalla Commissione, che si riferisce al «decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma»;
   rilevato che il nuovo testo del comma 3, prevede che il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimano «contestualmente» il loro parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, relativamente agli schemi di decreto in oggetto;
   segnalato, al riguardo, che per prassi consolidata, risultante anche da lettere inviate dai Presidenti della Camera e del Senato al Presidente del Consiglio, le Commissioni parlamentari esprimono i pareri alla fine del procedimento, dopo l'acquisizione degli altri pareri eventualmente prescritti;
   evidenziato che, al medesimo comma 3, il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice dei contratti pubblici prevedendo, per un verso, l'abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del medesimo Codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ad opera del decreto legislativo di riordino e, per l'altro, che, sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC;
   osservato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di specificare lo strumento giuridico con il quale verranno adottate le linee guida, anche ai fini dell'applicazione dei rimedi giurisdizionali, nonché l'opportunità di fare riferimento ad un istituto diverso dal «concerto» – tra il Ministro delle infrastrutture e l'ANAC – che riguarda le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente;
   segnalato, inoltre, che la medesima norma di cui al comma 3, non indica i termini per l'adozione delle linee guida, che dovrebbero sostituire il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
   preso atto che il provvedimento prevede l'inserimento di «clausole sociali» con le disposizioni, di carattere più generale, recate dalla lettere ss), uu) e vv) quali criteri per l'esercizio della delega legislativa;
   rilevato, in particolare, che il comma 7-bis reca una disposizione di immediata applicazione in cui si prevede che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento;
   sottolineato che la Corte costituzionale si è espressa con specifico riferimento alla previsione di una «clausola sociale» con la sentenza n. 68 del 2011, ricordando che la «clausola sociale» è un istituto che opera nella ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario e sancendo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 in quanto la norma da esso recata non si limitava a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, ma stabiliva in Pag. 17modo automatico e generalizzato l’«assunzione a tempo indeterminato» del personale già «utilizzato» dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto»;
   considerata l'esigenza di consentire che gli organi costituzionali possano proseguire nel percorso di adeguamento dei propri ordinamenti amministrativi interni alla normativa comune nel rispetto dell'ambito di autonomia che la Costituzione loro riconosce,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i principi e criteri direttivi alla luce della nuova impostazione della delega che prevede l'emanazione di due decreti;
   b) al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimano il loro parere sugli schemi di decreto in oggetto dopo l'acquisizione degli altri pareri eventualmente prescritti;
   c) al medesimo comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare lo strumento giuridico con il quale saranno adottate le linee guida di carattere generale, anche ai fini dell'applicazione dei rimedi giurisdizionali, nonché l'opportunità di fare riferimento ad un istituto diverso dal «concerto» tra il Ministro delle infrastrutture e l'ANAC;
   d) al medesimo comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare i termini per l'adozione delle predette linee guida;
   e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che gli organi costituzionali stabiliscano nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi stabiliti dal provvedimento in oggetto compatibili con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2874, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale»,
   considerato che il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1 – lettere a) e b) – della legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) delimita le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi alle sole condotte commesse «pubblicamente», introducendo poi, in connessione con tali atti, una specifica aggravante concernente il cosiddetto «negazionismo;
   rilevato che il testo, al comma 2 dell'articolo 1, modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto;
   rilevato, al riguardo, che la riduzione a tre anni della pena edittale massima si riflette anche sulla pena prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 654 del 1975 prevede una clausola di salvaguardia in relazione ad un fatto che costituisca più grave reato;
   valutato che l'articolo 414 del codice penale prevede, per la fattispecie generale di istigazione pubblica, una pena che, anche tenendo conto della riduzione prevista dalla proposta, risulta comunque più elevata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, Pag. 19con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo;
   b) valuti la Commissione di merito la coerenza dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame – in ordine alla nuova fattispecie di istigazione a commettere atti di discriminazione, ora connotata dal carattere pubblico – con la portata dell'articolo 414 del codice penale, che prevede una pena più elevata per la fattispecie generale di istigazione pubblica.