CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 settembre 2015
506.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06404 Pelillo: Esenzione dall'IMU di un immobile sito nel comune di Romano di Lombardia costruito su un terreno assegnato in diritto di superficie ad una società cooperativa ed utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce quanto segue.
  Come già precisato nella risposta al quesito specifico indirizzato al Dipartimento dal comune di Romano di Lombardia, cui gli Onorevoli fanno riferimento, deve ribadirsi che la società cooperativa titolare dei diritto di superficie sui terreni e proprietaria degli immobili in questione, non può godere del beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  La norma in questione, infatti, richiede contestualmente la presenza del requisito soggettivo in base al quale l'esenzione si applica solo agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR e del requisito oggettivo, in base al quale gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985. n. 222.
  Nel caso in esame la società cooperativa titolare di diritto di superficie non presenta il requisito soggettivo, poiché non rientra nel novero degli enti non commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR.
  Nella nota di risposta al citato quesito rivolto dal comune di Romano di Lombardia il Dipartimento delle finanze chiarisce che il fabbricato di categoria BOI adibito a caserma non può considerarsi esente ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dal momento che il solo vincolo di destinazione dell'immobile previsto nella convenzione stipulata con il comune concedente il terreno non è considerato nella disciplina dell'IMU e dell'ICI come una causa che dà luogo ad un beneficio fiscale.
  Sulla base, quindi, delle norme appena riportate è stata esclusa la possibilità per la società cooperativa, solo soggetto passivo dell'IMU in relazione all'immobile in discorso, di beneficiare delle predette esenzioni non ricorrendo per la stessa i requisiti richiesti dalle norme sopra riportate.
  Ciò premesso, come chiarito nella citata nota di risposta al quesito, i comuni possono comunque prevedere disposizioni di favore che stabiliscano un'aliquota differenziata nel caso di immobili sottoposti a vincolo di destinazione per il soddisfacimento di esigenze di carattere pubblico, in virtù dell'autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nei limiti della stessa, che consistono nell’«individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi».
  Per quanto riguarda, in particolare, la fissazione dell'aliquota, si ricorda che il comune può ridurre l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento fino allo 0,4 per cento, Pag. 140ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, essendo la società cooperativa un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società.
  Per quanto riguarda la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) richiamato nell'interrogazione in oggetto, il Dipartimento delle finanze evidenzia che per quest'ultimo tributo valgono le medesime considerazioni svolte per l'IMU dal momento che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, ha, sostanzialmente, esteso alla TASI il medesimo regime di esenzioni già previsto per l'IMU.
  Tale disposizione, infatti, prevede che «Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. [...]. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere [...] i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».
  Per quanto concerne la TASI, il comma 676, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, consente ai comuni di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento, attraverso l'esercizio della menzionata potestà regolamentare.

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ALLEGATO 2

5-06405 Sottanelli: Agevolazioni in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali privi di reddito imponibile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  In via preliminare, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, l'articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014, per il triennio 2014-2016, prevede una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, adibiti a abitazione principale.
  Inoltre, il comma 1-sexies dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicabile anche ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, riconosce una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, consentendo quindi a tutti i soggetti che ne hanno diritto di usufruire del beneficio.

  Tale agevolazione non si applica qualora l'intestatario dell'alloggio sociale non sia percettore di reddito imponibile (ad es. disoccupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale).
  Infatti, un soggetto che non possiede redditi esula anche dal campo della «incapienza».
  La nozione di «incapienza», nel contesto della norma in esame, presuppone che vi sia un reddito sul quale calcolare l'imposta, anche se l'imposta netta risulta pari a zero, come chiarito dall'Agenzia con la circolare n. 34/E del 2008.
  Ciò premesso, deve ritenersi che il riconoscimento del beneficio in argomento in assenza di un'imposta lorda non integra una detrazione fiscale, bensì andrebbe considerato come contributo.
  Si tratterebbe, quindi, di un intervento di natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale.

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ALLEGATO 3

5-06406 Busin: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.
5-06407 Alberti: Misure a tutela dei correntisti e dei soci della Banca Popolare di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato quanto segue.
  La Banca Popolare di Vicenza ha partecipato, con altri 131 gruppi bancari dell'Eurozona (fra cui 15 banche italiane), all'esercizio di «valutazione approfondita» (Comprehensive Assessment), condotto dalla BCE in collaborazione con le Autorità nazionali di vigilanza. L'esercizio ha anticipato l'avvio ufficiale del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism-SSM), avvenuto il 4 novembre 2014.
  L'esercizio è costituito fondamentalmente da due parti:
   una revisione della qualità degli attivi (asset quality review, AQR), allo scopo di verificare se il capitale «di migliore qualità» (common equity tier 1, CET1) delle banche sia adeguato a fronteggiare la rischiosità degli attivi;
   uno stress-test, relativo a scenari ipotetici per il triennio 2014-16 (uno scenario base e uno scenario avverso), con l'obiettivo di verificare quanto un eventuale peggioramento dello scenario macroeconomico e finanziario nazionale e internazionale potrebbe riflettersi sulla condizione delle banche e quale sovrappiù di capitale sarebbe in tal caso necessario per preservare un adeguato grado di capitalizzazione. Lo scenario avverso è stato appositamente disegnato in modo da costituire una vera prova di resistenza delle banche a situazioni estreme.
  In prossimità della conclusione dell'esercizio, si è svolta una fase di interlocuzione tra la BCE e le banche coinvolte (cosiddetto supervisory dialogue), in modo da fornire agli intermediari preliminari elementi, anche se non esaustivi, sulle principali determinanti del risultato. In data 23 ottobre, la BCE ha trasmesso in via confidenziale alle banche i risultati definitivi dell'esercizio, in previsione della comunicazione al mercato della domenica successiva. Il risultato è stato in effetti ufficialmente comunicato al mercato dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti, tra cui la Banca d'Italia, in data 26 ottobre 2014.
  Nell'ambito dell'esercizio, la Banca Popolare di Vicenza ha evidenziato un'esigenza di capitale che, tenuto conto delle misure patrimoniali realizzate nel primo semestre 2014 (per complessivi 459 milioni di euro), è risultata pari a 223 milioni di euro. Questa carenza origina esclusivamente dallo scenario avverso dello stress-test; la banca presenta infatti un'eccedenza patrimoniale rispetto alle soglie minime sia dell’Asset Quality Review (340 milioni di euro) sia dello scenario base dello stress-test (301 milioni di euro).
  Anche in relazione agli esiti della valutazione approfondita il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2014, ha deliberato l'esercizio dell'opzione del rimborso anticipato con regolamento in azioni del prestito obbligazionario convertibile «Banca Popolare di Vicenza 5 per cento – 2013/2018 – convertibile con Pag. 143facoltà di rimborso in azioni», emesso per complessivi 253 milioni di euro. Tale facoltà è prevista nell'articolo 10 del Regolamento del prestito.
  In data 29 maggio, come approvato dall'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi il 10 febbraio 2015, si è perfezionata la conversione del prestito in discorso ed è stato pertanto colmato integralmente lo shortfall di 223 milioni di euro emerso a seguito della valutazione approfondita.
  Peraltro, nel corso del primo semestre 2014 erano state prese altre misure di rafforzamento patrimoniale che avevano incluso sia aumenti di capitale per circa 645 milioni di euro sia il riacquisto di azioni proprie avvenuto nel periodo per circa 195 milioni di euro.
  Al riguardo, va rammentato che gli strumenti di capitale (e tra questi in particolare le azioni, che rientrano nella componente di più elevata qualità del patrimonio delle banche) non possono essere oggetto di impegni di riacquisto da parte dell'emittente, pena la loro esclusione dal patrimonio del soggetto vigilato. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore a livello europeo, contenute nella Capital Requirement Regulation e nelle successive norme tecniche di attuazione, l'attività di riacquisto è inoltre consentita solo previa autorizzazione della competente Autorità di vigilanza ed entro prefissati plafond, ferma restando la loro deduzione dal patrimonio.
  Per quanto concerne il tema della riduzione del valore delle azioni della banca, in data 11 aprile 2015 l'Assemblea dei soci della Banca Popolare di Vicenza ha approvato il bilancio d'esercizio 2014, che registra una perdita netta consolidata pari a 758,5 milioni di euro; tale risultato è in larga parte ascrivibile alle politiche di valutazione degli attivi, che hanno determinato una consistente svalutazione degli avviamenti (pari a circa il 65 per cento del precedente valore di bilancio, per un importo di 600 milioni di euro) e rettifiche su crediti complessivamente pari a 868 milioni di euro.
  L'assemblea degli azionisti, in relazione ai risultati sopra riportati, ha anche rideterminato il valore delle azioni della banca in 48 euro (dai 62,5 euro ad azione deliberati nel 2014); tale valore era stato indicato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 8 aprile 2015 sulla base di una perizia formulata da un consulente indipendente.
  Peraltro, la Banca d'Italia e la BCE avevano pianificato – alla luce delle anomalie riscontrate peraltro nella compravendita di azioni proprie, in particolare nel corso della valutazione approfondita, in relazione al complessivo quadro informativo acquisito sull'intermediario e in continuità con l'azione di vigilanza svolta nei 2014 – una verifica ispettiva avente a oggetto la gestione e la governance dei rischi di mercato e i profili connessi con l'operatività in azioni proprie.
  Gli accertamenti, avviati lo scorso 26 febbraio ed eseguiti da un gruppo ispettivo interamente composto da personale della Banca d'Italia, si sono conclusi a luglio 2015. I risultati di tali verifiche sono attualmente in fase di revisione e saranno formalizzati all'intermediario nel corso delle prossime settimane.
  Già in costanza di ispezione, la Popolare di Vicenza, in relazione alle prime evidenze che stavano emergendo dagli accertamenti e anche dietro sollecitazione della Vigilanza, ha proceduto alla nomina di un nuovo Amministratore Delegato in sostituzione del precedente Consigliere Delegato e ha rinnovato le prime linee del management. Il nuovo management della banca ha supportato l'azione del team ispettivo, recependone integralmente le evidenze nella relazione semestrale approvata il 28 agosto scorso, che ha fatto registrare una significativa flessione dei coefficienti patrimoniali, scesi al di sotto del minimo regolamentare dell'8 per cento. Contestualmente, sono state avviate una serie di misure correttive volte in primo luogo a rafforzare la situazione patrimoniale, quali l'emissione di uno strumento subordinato e la delibera di un'operazione di aumento di capitale.
  È stato, infine, fatto presente che quando l’iter ispettivo sarà formalmente concluso la BCE, nell'ambito del Single Pag. 144Supervisory Mechanism cui partecipa anche la Banca d'Italia, valuterà l'adozione di ulteriori azioni sotto il profilo della vigilanza.
  Nel dettaglio, gran parte della riduzione patrimoniale sopra citata è conseguente al disconoscimento dal capitale delle azioni oggetto di finanziamento da parte della Popolare di Vicenza. In via generale, va considerato che una banca può erogare finanziamenti ai clienti per la sottoscrizione di azioni della banca stessa. Tali azioni sono computabili nel patrimonio di vigilanza esclusivamente nel limite della quota non finanziata ovvero della quota che mano a mano viene rimborsata da parte dei soci. La banca procede in autonomia a effettuare tale deduzione. La verifica della Vigilanza in merito al corretto operato può essere condotta solo in loco, poiché l'individuazione di un legame diretto, in termini di importo e tempistica, tra un finanziamento concesso a un cliente e la sottoscrizione da parte del cliente di azioni della banca è difficilmente individuabile se non si fa ricorso a una verifica mirata, che viene avviata laddove sussistano dubbi sulla corretta applicazione della normativa da parte dell'intermediario. Nello specifico, le azioni che sono state oggetto di esclusione dal computo del patrimonio non sono quelle relative agli aumenti di capitale pubblicamente oggetto di finanziamento da parte della banca nel 2013 e 2014.
  Con riferimento all'alienazione della ex sede della Banca d'Italia sita in Vicenza (Palazzo Repeta), l'Istituto ha fatto presente di aver avviato, nel 2011, un progetto di dismissione di immobili di proprietà, tra i quali figurano i cespiti già adibiti a Filiale, non più utilizzati a seguito della riorganizzazione territoriale dell'Istituto. La dismissione dell’asset immobiliare, tra cui «Palazzo Repeta», è stata condotta tramite procedure di vendita con asta rivolte all'intero mercato nazionale, con pubblicazione degli avvisi di vendita sui maggiori quotidiani nazionali e sul sito istituzionale della Banca d'Italia. Le procedure sono state condotte con l'ausilio di un Advisor selezionato con gara pubblica.
  In occasione della pubblicazione dell'avviso di vendita contenente il cespite di Vicenza e il relativo prezzo minimo di euro 9.350.000, la società Immobiliare Stampa S.c.p.a., controllata dalla Banca Popolare di Vicenza, è risultata aggiudicataria dell'immobile, formulando una proposta di acquisto di euro 9.525.000, superiore al valore a base d'asta. Trattandosi di bene sottoposto a vincolo di interesse storico/artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, la Banca d'Italia ha anche acquisito la necessaria autorizzazione ad alienare da parte del Ministero dei Beni Culturali; l'immobile è stato alienato alla Immobiliare Stampa S.c.p.a il 2 aprile 2014. Trattandosi di bene vincolato, come sopra precisato, l'atto di compravendita è stato condizionato sospensivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato; il diritto in questione non è stato esercitato e il 18 giugno 2014 è stato stipulato l'atto ricognitivo del non avveramento della condizione sospensiva che ha sancito la conclusione dell’iter di vendita dell'immobile.
  Per quanto concerne, poi, il riferimento a una presunta situazione di conflitto di interesse dovuta alla posizione ricoperta dal dott. Falchi (ex dipendente della Banca d'Italia) all'interno della Banca Popolare di Vicenza, l'Istituto ha preliminarmente precisato che i dipendenti della Banca d'Italia addetti alla vigilanza sono sottoposti alla disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
  Il dottor Falchi si è dimesso volontariamente dalla Banca d'Italia nel settembre del 2013, periodo antecedente alle attività di sottoposizione di talune aziende di credito italiane alle procedure di stress-test condotte in relazione all'avvio del Single Supervisory Mechanism.Pag. 145
  I compiti svolti dal dottor Falchi nel suo percorso professionale in Banca d'Italia non hanno, inoltre, comportato l'assunzione di alcuna responsabilità relativa alle funzioni di vigilanza creditizia e finanziaria rientranti nella competenza dell'Istituto. Dal 1993 al 1998 è stato Titolare della Delegazione di Parigi della Banca; dal 1998 al 2007 ha assunto la titolarità della Delegazione di New York e, da ultimo, nel periodo dal luglio 2007 all'agosto 2013, ha ricoperto l'incarico di Capo del Servizio Segreteria Particolare del Direttorio e Comunicazione.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
   evidenziato come il contenuto dell'articolo 2 dello schema di decreto, in materia di reclutamento del personale dirigenziale, è confluito all'interno del decreto-legge n. 78 del 2015 ed è stato pertanto espunto dallo schema di decreto;
   rilevato come il Governo abbia accolto in modo significativo diversi rilievi relativi all'articolo 1 dello schema contenuti nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Finanze il 4 agosto 2015,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si ribadisce l'esigenza che il Governo integri l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.