CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2015
381.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica convenzione Aja protezione minori (S. 1552 Governo, approvato dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   rilevato che:
    l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;
    l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che:
    gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;
    l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);
    la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

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ALLEGATO 2

Ratifica convenzione Aja protezione minori (S. 1552 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   rilevato che:
    l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;
    l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che:
    gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;
    l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);
    la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito ad inserire una disposizione in base alla quale sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

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ALLEGATO 3

Collegato ambientale – legge stabilità 2014 (S. 1676 Governo, approvato dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;
    taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;
    numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;
   rilevato altresì che:
    appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);
    analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare Pag. 79opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili»);
    appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.

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ALLEGATO 4

Collegato ambientale – legge stabilità 2014 (S. 1676 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;
    taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;
    numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;
   rilevato altresì che:
    appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);
    analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare Pag. 81opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili»);
    appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;
   b) provveda altresì la Commissione ad inserire una disposizione con la quale si preveda l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.