CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2015
370.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04455 Gallinella: Sui profili di sussistenza, compatibilità o opportunità di incarichi del presidente dell'ISMEA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti in merito alla presunta sussistenza di rapporti di lavoro del dottor Ezio Castiglione con l'Associazione Coldiretti, faccio presente quanto segue.
  Il dottor Castiglione, che nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto diversi ruoli manageriali e istituzionali di assoluto rilievo nel settore pubblico, risultava assunto a tempo indeterminato da Coldiretti, in qualità di dirigente, con l'incarico di Segretario nazionale economico sindacale a decorrere dal mese di aprile 2010. Detto rapporto di lavoro è stato però consensualmente risolto in sede di Direzione territoriale del lavoro di Roma il 14 gennaio 2014.
  Pertanto tale rapporto di lavoro risultava già cessato al momento della presentazione della manifestazione di interesse rispetto all'avviso di selezione pubblicato il 19 marzo 2014 e i relativi atti sono stati acquisiti e valutati dalla Commissione ministeriale di selezione e dagli uffici a vario titolo competenti per il complesso iter di nomina.
  Come ricordato dagli stessi interroganti, la proposta di candidatura del dottor Castiglione alla presidenza di Ismea è stata trasmessa alle Camere, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 6 giugno, l'11 giugno 2014 e queste si sono espresse nel successivo mese di luglio.
  In proposito, confermo che nel curriculum a disposizione delle Commissioni parlamentari il riferimento a tale rapporto di lavoro e alla sua durata risultava chiaramente indicato.
  Sotto un profilo più squisitamente giuridico, ribadisco peraltro che non sussiste quindi oggi, così come non sussisteva al momento della presentazione della candidatura del dottor Castiglione alla presidenza di Ismea e della sua valutazione da parte della commissione a ciò preposta, alcun vincolo di subordinazione tra il dottor Castiglione e Coldiretti, tale da pregiudicare la terzietà dell'operato del medesimo, quale presidente di Ismea. Tale valutazione trova comunque riscontro nelle scrupolose verifiche – che hanno consentito il perfezionamento della nomina solo lo scorso 30 novembre – effettuate in proposito dagli Uffici a vario titolo competenti e, da ultimo, dalla Corte dei conti che ha regolarmente registrato il decreto di nomina del Presidente della Repubblica.
  Attualmente, non è in essere alcun rapporto di lavoro tra il dottor Castiglione e la Coldiretti, posto che i contratti di consulenza con due società riconducibili, in via mediata e indiretta, all'Associazione sono un effetto dell'accordo transattivo relativo alla cessazione anticipata del pregresso contratto di lavoro.
  Non si ravvisa, pertanto, l'esistenza di alcun rapporto che valga a condizionare l'indipendenza e la terzietà del dottor Castiglione alla guida dell'Istituto, anche in termini di opportunità.
  Infine, il presidente di Ismea, cui non è affidata alcuna delega gestionale diretta, non può incorrere, neppure astrattamente, in alcuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa vigente, come del resto confermato dalle valutazioni dei predetti Uffici e della Corte dei conti.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04456 Caon: Sulla tutela delle produzioni di qualità certificata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle indicazioni geografiche e alla difesa delle medesime nell'ambito di negoziati bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi terzi, la posizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è sempre stata chiara.
  Infatti, la difesa delle indicazioni geografiche è uno dei punti fermi del mandato negoziale europeo.
  Per l'Italia si tratta di una tematica sensibile e centrale.
  Durante il semestre di Presidenza italiana abbiamo avuto cura di portare all'attenzione dei Consigli dei Ministri dell'agricoltura i negoziati bilaterali in itinere, in particolare quello con gli USA, a livello di discussione e di dibattito.
  In tale contesto, abbiamo invitato la Commissione ad aggiornare periodicamente e costantemente i Ministri dell'agricoltura sullo stato dell'arte dei negoziati e delle relative problematiche, in primis quelle sulle indicazioni geografiche, invitando nel contempo la Commissione ad agire con la massima trasparenza.
  Nello specifico, per quanto riguarda il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), abbiamo rappresentato a tutti i livelli la nostra posizione, volta ad ottenere un accordo che mantenga costantemente al centro dell'attenzione la difesa delle nostre indicazioni geografiche e, per la prima volta, abbiamo ottenuto che le direttive negoziali date dal Consiglio dell'Unione europea alla Commissione per il TTIP fossero declassificate e rese pubbliche.
  Faccio presente inoltre che in Europa, la posizione di difesa delle indicazioni geografiche è condivisa con molti altri Stati membri, in particolare con alcuni dei nostri partner mediterranei, quali Spagna e Francia, con cui siamo costantemente in contatto su questo tema.
  Vorrei inoltre ricordare che la tematica delle indicazioni geografiche è seguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche nell'ambito degli accordi multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Difatti, seguiamo costantemente l'evoluzione del negoziato, visto che nel 2015 è programmata la Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.
  Assicuro, quindi, che le indicazioni geografiche rappresentano una priorità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nei negoziati multilaterali e bilaterali in corso e futuri, specie ora che l'internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta un elemento essenziale per la loro vitalità sui mercati internazionali.
  Proprio per questo motivo uno degli appuntamenti centrali che organizzeremo in occasione dell'Esposizione Universale di Milano sarà un momento di confronto internazionale per un salto di qualità nella protezione delle denominazioni d'origine. Segnalo, peraltro, che, allo stesso tempo, a marzo, a Lodi ci sarà il forum sulla lotta alla contraffazione con gli organismi di controllo europei ed internazionali per rafforzare la tutela dei prodotti di qualità.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-04458 Zaccagnini: Sul divieto in Italia di ogni coltura OGM.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preciso che la nuova Direttiva, approvata dal Parlamento europeo il 13 gennaio scorso, modifica la Direttiva (CE) n. 18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e consentirà a ciascuno Stato membro di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel proprio territorio. Ciò rappresenta certamente uno strumento importante per l'intero sistema agro-alimentare italiano, fortemente impegnato nella tutela e nella valorizzazione della distintività del proprio modello agricolo e, più in generale, della qualità e della tipicità dei propri prodotti alimentari.
  Per stabilire limitazioni o divieti di coltivazione, la procedura prevista dalla nuova Direttiva consente allo Stato membro di intervenire in due momenti distinti:
   1) durante la procedura di autorizzazione, lo Stato membro chiede alla Commissione che l'ambito geografico dell'evento transgenico sia adeguato affinché la coltivazione sia limitata o vietata nel proprio territorio nazionale;
   2) successivamente al rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro può adottare misure sulla base di motivi relativi a questioni ambientali, di pianificazione territoriale, di uso del territorio, di impatto socio-economico, di obiettivi di politica agricola e di interesse pubblico.
  Pertanto, la nuova direttiva offre concrete possibilità di rispondere all'esigenza nazionale di decidere in modo autonomo sulla coltivazione degli OGM, in base alle peculiari caratteristiche del nostro territorio e dei diversi sistemi agroalimentari.
  Relativamente alla questione della coesistenza, evidenzio che le misure volte a evitare possibili contaminazioni involontarie non riguardano gli Stati membri che vietano la coltivazione degli OGM.
  Invece, per ciò che concerne l'etichettatura, ricordo che i Regolamenti (CE) n. 1829 del 2003 e n. 1830 del 2003, che stabiliscono modalità di etichettatura e tracciabilità di alimenti e mangimi geneticamente modificati, non sono stati modificati. Sulla base di tali disposizioni, la soglia di tolleranza dello 0,9 per cento non risulta, allo stato, modificabile con normativa nazionale.
  Per quanto riguarda le sementi, continuerà ad essere obbligatorio riportare la presenza di OGM anche in tracce, non essendo prevista alcuna soglia di tolleranza.
  In tale contesto, pur ritenendo opportuno un rapido recepimento della nuova direttiva nella normativa nazionale, i tempi di attuazione potrebbero non essere compatibili con l'avvio della imminente stagione di semina. Infatti, la Direttiva dovrà ora essere approvata dal Consiglio e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea prima di poter essere recepita dagli Stati membri.
  Per tale ragione, sono da tempo in corso i necessari approfondimenti con i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per rinnovare tempestivamente il divieto di coltivazione del mais Mon810 sull'intero territorio nazionale.
  Faccio infine presente che ulteriori questioni, quale quella posta dagli onorevoli interroganti, potranno essere utilmente affrontate in sede di definizione delle disposizioni nazionali di recepimento della nuova Direttiva europea.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04459 Cova: Sull'applicazione di una sentenza definitiva da parte dell'AGEA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione posta dall'Onorevole Cova, relativa alla sentenza n. 5 del 2009, emessa dal tribunale di Cassano D'Adda sul ricorso presentato da alcune aziende agricole, dalle informazioni in mio possesso, posso riferire che AGEA, nell'anno 2013, ha provveduto ad annullare nelle proprie banche dati i prelievi supplementari di latte imputati e notificati ai soggetti ricorrenti per le campagne lattiere oggetto del citato contenzioso; ovviamente tale decisione è riferita ai produttori ricorrenti e conferenti al primo acquirente «La Lombarda», unico acquirente coinvolto nel ricorso.
  Preciso, inoltre, che contestualmente, si è provveduto ad aggiornare il registro dei debitori di cui alla legge n. 33 del 2009, eliminando dal totale dei debiti ascritti al produttore, in materia di prelievo supplementare latte, quelli relativi alle campagne lattiere oggetto del ricorso.
  Con nota n. 411 del 2013, AGEA inoltre ha sollecitato le regioni e provincie autonome all'espletamento delle attività di recupero del prelievo non versato all'erario ma dichiarato accantonato o garantito dai primi acquirenti latte.
  A tale riguardo risulta che per la questione in esame l'Agenzia non ha richiesto, per il tramite della regione interessata, l'escussione di alcuna fidejussione bancaria, stipulata tra conferente e primo acquirente «La Lombarda», emessa nel tempo a garanzia delle consegne latte effettuate per le campagne lattiere di interesse del ricorso.
  Alla data della procedura di riscossione del prelievo trattenuto presso gli acquirenti, «La Lombarda», era in fallimento ed aveva già cessato le attività con atto di revoca della regione Lombardia emesso in data 5 giugno 2007, con effetto dal 30 aprile 2008.