ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-02232 Mariano: Revoca delle autorizzazioni relative alla realizzazione di un rigassificatore da parte della società Brindisi Lng.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in titolo, si chiarisce innanzitutto che l'autorizzazione rilasciata e sospesa nel 2003 non è comunque utilizzabile, date le modifiche intervenute al progetto originario.
Nell'ambito del procedimento di revisione dell'autorizzazione per il rigassificatore di GNL a Brindisi, rilasciata in data 21 gennaio 2003 dal Ministero per lo sviluppo economico e successivamente sospesa; in data 5 ottobre 2007, si è in attesa del completamento della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte nel provvedimento di VIA del 1o luglio 2010, adottato con il Decreto ministeriale n. 366 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il suddetto provvedimento di VIA è stato impugnato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi e dal Comune di Brindisi, nonché dalla stessa società Brindisi LNG presso il TAR e si è tutt'ora in attesa della sentenza di merito.
A seguito del completamento della fase istruttoria, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà comunque provvedere alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione della Brindisi LNG, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2006, (convertito in legge n. 222 del 2007, modificato dalla legge n. 99/2009), sentiti i pareri delle amministrazioni centrali e locali interessate.
In ogni caso, la nuova autorizzazione non sarebbe rilasciabile senza l'intesa della Regione Puglia, a meno di non giungere a una specifica delibera del Consiglio dei Ministri secondo le procedure di legge.
Né si può procedere ad una revoca, prima della conclusione dei connessi procedimenti ambientali, senza una espressa rinuncia della società proponente, la quale, sebbene abbia rappresentato sulla stampa la volontà di ritirare l'investimento del rigassificatore dalla costa pugliese, ha espressamente confermato, con propria nota del 4 aprile scorso, il permanere del proprio interesse alla prosecuzione dell'articolato procedimento di revisione dell'autorizzazione unica rilasciata con Decreto interministeriale del 21 gennaio 2003.
Con nota del 27 marzo 2014, ex articolo 10-bis della legge 231 del 90, si è provveduto ad inoltrare alla società un preavviso di provvedimento negativo.
Tale comunicazione si è resa necessaria, tra l'altro, sulla base della rilevata rinuncia alla concessione demaniale da parte della società, formalizzata con Delibera n. 32 del 19 novembre del 2013, con la quale il Comitato portuale ha preso atto del recesso unilaterale della Brindisi LNG S.p.A. dall'accordo sostitutivo della concessione demaniale sottoscritto con l'Autorità portuale di Brindisi.
Si segnala, infine, che il procedimento sopra descritto è, comunque, condizionato dagli esiti del contenzioso presso il TAR e dalla confisca di parte del sito (colmata di Capobianco).Pag. 112
Infine, con riferimento al quesito circa la pronuncia di compatibilità ambientale del rigassificatore di GNL nell'area di Capobianco del porto di Brindisi, per quanto di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fa presente che le motivazioni che hanno condotto alla confisca dell'area demaniale destinata alla realizzazione del progetto de quo, per quanto risulta alla stessa Amministrazione, non riguardano questioni e condizioni di natura ambientale alla base del provvedimento di VIA di cui al decreto ministeriale n. 366/2010.
ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-02397 Gallinella: Sperimentazione di produzione di energia da processi di fissione piezonucleare.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il Ministero dello sviluppo economico non è a conoscenza di attività di sperimentazione svolte o in corso di svolgimento da parte di Ansaldo nucleare sulle reazioni piezonucleari.
L'attività di ricerca e sperimentazione in parola è infatti, come noto all'Onorevole interrogante, gestita dal Ministero della difesa.
In riferimento al citato brevetto posso solo affermare che lo stesso è stato depositato presso la Direzione Generale competente per i brevetti e i marchi il 2 ottobre del 2006 con il titolo «apparecchiature e procedimento per la produzione di neutroni mediante ultrasuoni e cavitazione di sostanze», concesso in data 29 marzo 2010 e risulta, come noto, titolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Evidenzio, infine, sull'eventuale rinnovo del brevetto sopracitato, che lo stesso dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata, così come previsto dall'articolo 60 del Codice della proprietà industriale.
ALLEGATO 3
Interrogazione n. 5-02929 Ventricelli: Continuità produttiva della società Saem Energie Alternative e problematiche connesse all'utilizzo degli incentivi alle energie da fonti rinnovabili.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole interrogante segnala la situazione creatasi nel nostro Paese a causa della presenza di «spregiudicati attori finanziari che hanno approfittato del Conto Energia, drenando risorse economiche pubbliche, a discapito delle imprese e dei lavoratori sul territorio».
In particolare nell'atto di cui si tratta, si segnala la situazione concernente un'azienda costituitasi nel 2006 e con sede in Bari, la «Saem Energie Alternative», progettista e sviluppatrice di impianti fotovoltaici, alla quale erano stati commissionati (da una società controllata indirettamente da investitori russi, la Aion) 50 parchi fotovoltaici della potenza di circa 1 MW (e dal valore, in media, di 1,5 milioni di euro ognuno).
Secondo quanto riportato però la Saem non è stata pagata. L'Aion, infatti, dopo aver ceduto tutti i campi ha dichiarato fallimento e la Saem è stata ammessa allo stato passivo del fallimento «Aion» per circa 57 milioni di euro.
Ciò premesso, devo evidenziare che le problematiche esposte investono soprattutto profili di natura strettamente lavoristica e penalistica esulando, di conseguenza, da quanto può fare a riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico.
Devo precisare, infatti, che anche se non è possibile ipotizzare la sospensione momentanea di erogazione dei contributi statali a tutte le società committenti che abbiano omesso di pagare i propri appaltatori e subappaltatori, è pur vero che il nostro ordinamento presta una tutela nei confronti del soggetto che abbia, previo accertamento del giudice, un credito «certo, liquido ed esigibile» (cfr. articolo 633 c.p.c.). Tutela che, quando non vi siano procedure fallimentari in corso, può essere attivata per mezzo del pignoramento presso terzi (ndr. GSE) degli incentivi spettanti al soggetto debitore.
Infine, rilevano che non è possibile «seppur latamente», qualificare le convenzioni tra il GSE e i soggetti beneficiari d'incentivo come contratti pubblici, ragion per cui il normatore non ha previsto gli stessi meccanismi di tutela approntati per i contratti pubblici che sono qualificati come tali dal D.lgs. n. 163/2006.
Per completezza di informazione, si aggiunge che il Ministero del Lavoro segnala per quanto di sua competenza, che la Saem ha presentato in data 15 maggio 2014 una istanza per l'accesso al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 223 del 1991, per fallimento in favore di 48 lavoratori, costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015.
Allo stato è in corso la valutazione istruttoria, ma più in particolare, il citato Ministero è in attesa della definizione della situazione aziendale e delle conseguenti determinazioni del tribunale di Bari, atteso che è stato prodotto da ultimo un decreto della Corte d'appello di Bari del 1o luglio 2014, con cui è stato revocato il fallimento della Saem Energie Alternative e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale per una nuova valutazione della proposta concordataria.
ALLEGATO 4
Interrogazione n. 5-03197 Fedriga: Processo di riorganizzazione di Fincantieri con particolare attenzione allo stabilimento di Monfalcone.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto parlamentare in discussione relativo alla Fincantieri Spa di Monfalcone, rappresento quanto segue.
Il Ministero dello Sviluppo economico è impegnato da tempo nel monitoraggio della situazione produttiva dell'azienda Fincantieri. Ad oggi non risulta attivo alcun tavolo riguardo al sito in questione, anche se il Ministero ha da tempo avviato un tavolo per la verifica del piano generale del Gruppo.
Circa la specifica situazione occupazionale del cantiere giuliano, è stato sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, come è noto, è competente per l'autorizzazione al ricorso agli ammortizzatori strumenti sociali riferiti nell'atto.
Il richiamato Ministero ha informato che la società Fincantieri ha ottenuto l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale per le unità produttive di Trieste, Genova, Monfalcone, Castellammare di Stabia, Sestri Levante, Ancona, Genova, La Spezia, Venezia e Palermo per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (decreto direttoriale n. 66073 del 31 maggio 2012).
È stata autorizzata un'ulteriore corresponsione del trattamento per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 18 agosto 2013 (decreto direttoriale n. 77338 del 5 dicembre 2013).
Fincantieri ha poi ottenuto, in favore dei dipendenti di tutte le unità produttive citate, una proroga del programma di riorganizzazione aziendale sul periodo dal 19 agosto 2013 al 18 agosto 2014 (decreto direttoriale n. 83615 dell'11 agosto 2014).
Da ultimo, lo scorso 22 settembre 2014 Fincantieri Spa ha presentato istanza per un ulteriore periodo di proroga dal 19 agosto 2014 al 18 agosto 2015 ai sensi della legge 223 del 1991.
L'istanza, allo stato, è in corso di lavorazione presso i competenti uffici poiché la sua definizione dipende in ultima analisi dagli accertamenti posti in essere dalla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima verificherà altresì anche le ragioni dell'eventuale ricorso a ore di lavoro straordinario.
ALLEGATO 5
Interrogazione n. 5-03409 Prodani: Questioni connesse alla vendita della Ferriera di Servola a Trieste.
TESTO DELLA RISPOSTA
Per quanto riguarda il ramo di Trieste facente capo a Lucchini e Servola, dopo che è stato autorizzato il programma di Servola, integrativo di quello della Lucchini, in data 26 marzo scorso è stata rilasciata l'autorizzazione all'avvio della procedura di vendita a evidenza pubblica per tale ramo d'azienda.
All'esito delle varie fasi della procedura di gara, solo la società Siderurgica Triestina (facente parte del Gruppo Arvedi) ha fatto pervenire nel termine fissato dal Commissario un'offerta vincolante per l'acquisto del Ramo di Trieste.
Tale offerta è stata positivamente valutata alla luce dei criteri di legge (articolo 63 del d.lgs. 270/99) e di conseguenza sia all'ammontare del prezzo offerto, all'affidabilità dell'offerente anche con riferimento al piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e sia alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.
Nel caso specifico, è stata altresì tenuta in considerazione anche la rispondenza del piano industriale e finanziario, con i requisiti previsti dall'Accordo di Programma di Trieste.
L'autorizzazione ad accettare l'offerta irrevocabile di acquisto presentata da Siderurgica Triestina è stata rilasciata in data 8 agosto 2014, e la sua efficacia, come tutti gli atti attuati in esecuzione della stessa da parte del Commissario straordinario, è stata risolutivamente condizionata alla sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'accordo ex articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come previsto all'articolo 6 dell'Accordo di Programma di Trieste.
Con riguardo, in particolare, agli impegni occupazionali l'offerta prevede il trasferimento alle dipendenze di Siderurgica Triestina di 380 lavoratori dipendenti del Ramo Lucchini Trieste a fronte di un organico attuale di circa 440 persone.
L'acquirente si è impegnato, ai sensi di legge, a garantire per un biennio la prosecuzione dell'attività e il mantenimento degli indicati livelli occupazionali. In caso di inadempimento di tali obblighi sono contrattualmente previste penali e relative garanzie. In particolare le obbligazioni assunte contrattualmente da Siderurgica Triestina, controllata interamente dal Gruppo Arvedi (Finarvedi), sono da quest'ultimo garantite con proprie fideiussioni.
La definitiva sottoscrizione dell'accordo ex articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è avvenuta a fine novembre scorso. Anche per il rispetto di tale Accordo è previsto il rilascio di garanzie.
ALLEGATO 6
DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 198, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica (C. 2727. Governo), nel testo modificato dalla Commissione di merito;
preso atto e concordando con la necessità di prevedere una proroga del termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova;
preso altresì atto della soppressione dell'articolo 1, relativo al rinvio del rinnovo dei Comites, disposizione che è confluita nel disegno di legge di stabilità in corso di approvazione presso il Senato della Repubblica,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE