CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.
1. 1. Marco Di Stefano.

  Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 2. Marco Di Stefano.

  Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 8. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 2-ter, sostituire le parole: una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso con le seguenti: l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai soggetti già vincitori ovvero risultati idonei nelle procedure concorsuali, di cui al comma 1;

  Conseguentemente, al medesimo comma 2-ter, sopprimere le seguenti parole:
nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso.
1. 3. Santerini.

  Al comma 2-ter, sostituire le parole: una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata con le seguenti: l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  Conseguentemente, al medesimo comma 2-ter, sopprimere le seguenti parole: nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso.
1. 4. Santerini.

  Al comma 2-ter, dopo le parole: utilmente collocati nelle graduatorie di concorso con le seguenti: risultati idonei nelle procedure concorsuali, di cui al comma 1.
1. 5. Santerini.

  Al comma 2-ter, dopo le parole: utilmente collocati nelle graduatorie di concorso aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
1. 6. Santerini.

  Al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: contenzioso pendente, aggiungere le seguenti: sia in sede giurisdizionale che amministrativa.
1. 7. Santerini.

Pag. 77

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma, sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
1. 9. Centemero.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o gennaio 2015»;
   b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente».

  2-quinquies. Al fine di garantire comunque, nelle more della revisione degli organi collegiali, la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) gli articoli 1; 2, comma 7; 4; 5; 6 e 7 limitatamente alle parole: «e dei nuovi organi collegiali e locali» sono abrogati;
   b) l'articolo 2, comma 5, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario».

  2-sexies. Le elezioni del Consiglio superiore dell'istruzione sono bandite entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge.
  2-septies. Al fine di garantire la necessaria continuità degli atti amministrativi, anche in considerazione dei diversi poteri attribuiti all'istituendo Consiglio superiore dell'istruzione rispetto al previgente Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sino all'insediamento del nuovo organo sono comunque adottabili gli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere del predetto CNPI.
1. 10. Centemero.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 78legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito. A tale fine, i termini di presentazione delle domande di inserimento sono prorogati, per tutti i soggetti aventi titolo, al 30 giugno».
1. 11. Centemero.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza Pag. 79di merito. A tale fine, i termini di presentazione delle domande di inserimento sono prorogati, per tutti i soggetti aventi titolo, al 30 giugno».
1. 12. Centemero.

  Dopo il comma, 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 è sostituito dal seguente:
  1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale docente, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 13. Centemero.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «con regolamento adottato» sono aggiunte le seguenti: «entro il 1o gennaio 2015». Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo, del comma 01, dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  0.1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva.
   b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi.
   d) I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
1. 14. Centemero.

Pag. 80

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili, tra i quali aver svolto la funzione di dirigente scolastico, nel senso di prevedere che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto la funzione di dirigente scolastico, sono direttamente ammessi alla prova orale finale prevista dal bando medesimo.
1. 15. Di Lello.

  Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:
  2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono soppresse le seguenti parole:, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  2-ter. All'articolo 17, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 le parole: La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, sono sostituite dalle seguenti: La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
  2-quater. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.
  A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
  2-quinquies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 2-sexies del presente articolo, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari Pag. 81al 10 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.
  2-sexies. La prova di cui al comma 2-quater e la procedura di cui al comma 2-quinquies dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2 e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-septies. Unicamente in sede di prima applicazione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, nonché ai soggetti che hanno un contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  2-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 16. Di Lello.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, i soggetti che hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011.
  2-quinquies. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, da svolgersi su base regionale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, e di una prova scritta il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono tassativamente da individuarsi in quanto previsto all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al presente comma sono graduati per ordine di punteggio e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari al 20 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.
  2-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, di cui non potranno fare parte soggetti che hanno svolto le funzioni di presidente e/o commissario Pag. 82in procedure concorsuali analoghe precedenti, nonché i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al comma 2-quater.
  2-septies. All'attuazione della procedura di cui ai commi da 2-quater a 2-sexies si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le proposte di rimodulazione delle necessarie riduzioni degli stanziamenti di parte corrente e degli altri fondi iscritti a bilancio, per la parte inerente il ministero predetto, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 17. Di Lello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di graduatorie docenti precari).

  1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo ex lege.
1. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'attuale disciplina in materia d'accertamento della seconda lingua all'interno dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti scolastici della provincia autonoma di Bolzano).

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente comma:
  8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'accertamento della seconda lingua ovvero della lingua alternativa, nella provincia autonoma di Bolzano, potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi.
1. 02. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammissione alle scuole di specializzazione).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, Pag. 83e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.
1. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 6. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo. Le risorse già destinate all'acquisto dei servizi esternalizzati, di cui al precedente periodo, nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.
  2. A decorrere dal 7 giugno 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
  3. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.
  4. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati, di cui al presente articolo, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
2. 9. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle attività didattiche nell'anno 2014 con le seguenti: dell'anno scolastico; e, al medesimo Pag. 84comma 1, sostituire la parola: dicembre con la seguente: agosto.
2. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 2. 2. Buonanno, Fedriga.

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 2. 8. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari, di cui al comma 2, riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce una normativa che disciplina definitivamente la materia e non comporta riduzione dell'organico del personale ausiliario.
2. 1. Buonanno, Fedriga.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.
* 2. 3. Matarrese, Molea, Vezzali.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.
* 2. 4.  Dorina Bianchi.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.
* 2. 5. Buonanno, Fedriga.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Entro il 31 agosto 2014, i raggruppamenti e le imprese di servizi di pulizia e ausiliari, che utilizzano per lo svolgimento di tali servizi il personale con le stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco completo del personale succitato, con almeno tre anni di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche.
2. 10. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trattamento pensionistico per il personale della scuola).

  1. All'alinea del comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» inserire le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».Pag. 85
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 giugno 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
2. 01. Ghizzoni, Incerti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento e per assicurare la migliore offerta formativa del servizio scolastico).

  1. Al fine di favorire il regolare svolgimento e assicurare la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
  2. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente Pag. 86legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
2. 02. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia pensionistica del personale scolastico docente e ATA).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e successive modificazioni e integrazioni,» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo di 4.000 lavoratrici e lavoratori,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
2. 03. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Costantino, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia pensionistica del personale scolastico docente e ATA).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e successive modificazioni e integrazioni,» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo di 4.000 lavoratrici e lavoratori,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti in conseguenza della disposizione di cui al comma 3.
  3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro annui per l'anno 2014 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 04. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Costantino, Fratoianni.