ALLEGATO
DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208);
preso atto che, come noto, si tratta di un provvedimento importante, adottato dal Governo lo scorso 12 marzo, unitamente ad un disegno di legge delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e per il riordino delle forme contrattuali esistenti;
valutato che l'ultimo report sulla disoccupazione in Italia ha ancora una volta evidenziato, in tutta la sua drammaticità, il tasso nel nostro Paese salito al 13 per cento con un nuovo picco del 42,3 per cento per la popolazione giovanile;
condivisa l'esigenza di porre al centro dell'iniziativa parlamentare ogni intervento idoneo a favorire nuova occupazione;
auspicata la celere discussione dell'intero pacchetto di misure promosse dal Governo in materia di rilancio dell'occupazione per contribuire, con una novellata legislazione, a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
segnalata altresì la necessità che siano affrontati i grandi nodi di sistema connessi allo sviluppo più complessivo del Paese e che riguardano questioni quali la sburocratizzazione della pubblica amministrazione, la realizzazione delle infrastrutture, l'attuazione di più incisive politiche industriali;
sottolineata l'esigenza di una più armonica lettura delle misure in esame con quelle del disegno di legge governativo, appena presentato al Senato, per porre rimedio a possibili discrasie tra le previsioni in materia di contratti a tempo determinato contenute nel decreto, e la previsione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, contenuta nel suddetto disegno di legge;
ritenuto che nel disegno di riforma del mercato del lavoro si debba puntare ad una piena ed efficace attuazione della Garanzia Giovani;
apprezzato tuttavia questo primo articolato che introduce: disposizioni per facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine) e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (articolo 1); disposizioni per semplificare la disciplina dell'apprendistato (articolo 2); misure per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea: a tal fine, prevedendo l'eliminazione del requisito del domicilio (articolo 3); disposizioni per la dematerializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per la Pag. 214semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che lo chiedono (articolo 4); la definizione per mezzo di un decreto interministeriale dei criteri per l'individuazione dei datori di lavoro che possono beneficiare, entro i limiti delle risorse disponibili, delle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per i contratti di solidarietà (articolo 5),
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare il numero massimo di proroghe previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), riducendole ad un numero massimo di cinque;
b) segnali l'XI Commissione – in merito alle disposizioni introdotte con l'articolo 2 in materia di apprendistato – la possibilità di un intervento legislativo che valorizzi tale forma contrattuale, atteso che la stessa potrebbe rappresentare la migliore forma di accesso al mercato del lavoro. A tal proposito, non solo ai fini della conformità alla normativa dell'Unione europea, si valuti l'opportunità del ripristino dell'obbligatorietà della previsione del piano formativo, sottolineando l'esigenza che agli apprendisti sia assicurata non solo la formazione on the job ma anche nelle aule;
c) valuti la Commissione di merito, a tal fine, l'inserimento di prescrizioni volte a collegare l'apprendistato professionale pubblico alla reale disponibilità dell'offerta formativa da parte delle regioni;
d) consideri la Commissione di merito, al fine di monitorare gli effetti delle disposizioni previste dal decreto in esame e così come avvenuto nelle più recenti riforme, l'inserimento nel provvedimento di una specifica clausola relativa alla misurazione degli effetti prodotti;
e) valuti altresì la Commissione XI la reintroduzione di una norma volta a stabilire un tetto minimo di stabilizzazioni di apprendisti pari al 20 per cento per le aziende di significative dimensioni.