CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 marzo 2014
201.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  Le Commissioni VIII e X,
   premesso che:
    i contenuti della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati disattesi nell'atto di recepimento da parte dello Stato italiano e nella stesura delle leggi regionali che hanno il compito di regolamentare la materia in tema di iter autorizzativi. Sono stati infatti molteplici i pronunciamenti della Corte costituzionale con i quali queste sono state contestate in toto o parzialmente su aspetti fondamentali;
    detti pronunciamenti però sono spesso arrivati tardivamente e sono intervenuti quando molte autorizzazioni erano state già concesse o addirittura le centrali già costruite ed entrate in funzione. Da un'attenta analisi di tali pronunciamenti si evince che le omissioni hanno riguardato soprattutto:
     gli aspetti legati alla comunicazione e alla informazione dei cittadini, come invece previsto dall'articolo 14 comma 6 della direttiva europea e come stabilito dalla Convenzione di Aarhus approvata con la decisione 2005/370/CE (sentenza n. 93 del 2013, regione Marche);
     la necessità di individuare correttamente nell'ambito del territorio regionale le aree non idonee all'installazione di centrali biogas e/o biomasse secondo quanto dettato dall'articolo 16 punto 4, del decreto ministeriale con il quale sono state dettate le linee guida per le autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, o l'esistenza di particolari condizioni di inquinamento da altre fonti (sentenza n. 85 del 2012, regione Veneto);
     le norme di semplificazione delle autorizzazioni che hanno escluso alcuni progetti ai procedimenti di VIA che in base alla Direttiva europea 2011/92/UE dovrebbero invece riguardare tutti gli impianti di qualsiasi tipo e potenza (sentenza n. 93 del 2013 regione-Puglia);
    le inadempienze da parte delle regioni hanno portato ad esempio alla realizzazione di centrali in comuni già sottoposti a procedura di infrazione da parte dell'Europa per superamento del limite imposto delle concentrazione delle PM 10 per più di 35 giorni l'anno. Una situazione paradossale che non viene sanata nemmeno quando, in conseguenza dei pareri della Corte, le regioni si vedono costrette a formulare delle modifiche alle proprie leggi. Tutto questo naturalmente a discapito dei cittadini che si ritrovano a dover convivere con le centrali nella consapevolezza di aver subito un danno ingiusto rafforzata dall'ufficialità dei pareri espressi. Un danno che risulta essere sia di tipo sanitario che di tipo patrimoniale visto che inevitabilmente gli immobili localizzati nei pressi delle nuove centrali subiscono una diminuzione del loro valore e che le produzioni agricole, condotte magari con metodi biologici, realizzate in un raggio di diversi chilometri possono perdere le certificazioni di qualità conquistate con anni di lavoro e impegno;Pag. 15
    laddove il Governo non ha impugnato la legge regionale vigono disposizioni che regolamentano gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che spesso presentano le stesse criticità rilevate dalla Corte costituzionale;
    stanno prolificando sul territorio nazionale i progetti e di conseguenza le autorizzazioni e la costruzione di centrali biomasse di grosse dimensioni e di conseguenza nella quasi totalità dei casi si assiste al prelievo dei materiali che alimentano gli impianti in stazioni distanti dal centro di produzione di energia determinando un valore negativo nel bilancio delle emissioni di CO2 andando in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 28/2009/CE nella quale si indica in maniera molto esplicita che anche in progetti di questo tipo uno degli obiettivi principali da raggiungere è la riduzione dell'emissione di gas clima-alteranti e a quanto enunciato nel COM 10 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dove è stato affermato con chiarezza che bisogna tenere in forte considerazione il bilancio totale delle emissioni compresa la produzione di CO2 nell'atto di trasportare il materiale per l'alimentazione delle centrali;
    in molti casi mancano le indicazioni per regolamentare le modalità di smaltimento e gestione del cosiddetto digestato ossia del materiale che resta dopo la fermentazione anaerobica che avviene all'interno delle centrali. Questo infatti contiene una altissima concentrazione di nitrati e a fronte di una produzione abbondante anche nelle piccole centrali (circa 15 mila tonnellate per centrali da 1MW) può essere utilizzato come ammendante solo in quantità limitate per non rischiare di ottenere l'effetto contrario ossia di rendere sterili i terreni; si ricorda a tale proposito che l'Italia è uscita solo da poco dalla procedura di infrazione, per la quale era stata messa in mora, per la violazione della stessa direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (riferimento n. 2032/2013) e che nell'articolo 1 della 91/676/EEC si legge che la direttiva nitrati mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;
    sono in corso in alcune regioni italiane autorizzazioni o modifiche autorizzative per impianti a biogas con matrice animale costituita da scarti di macellazione e/o di conceria (idrobios o «carniccio»), tali impianti hanno provocato importanti limitazioni della qualità di vita della popolazione residente nei pressi degli impianti stessi come testimoniato da interrogazioni depositate in questa Camera a partire dal 2003, in cui si evidenziava la richiesta corale delle popolazioni di interrompere l'attività, come nel caso dell'impianto di «Mantova Agricoltura» di Rodigo (MN), dove le caratteristiche osmotiche delle matrici durante la digestione e nella fase di spandimento del digestato hanno reso difficile la sopravvivenza stessa della popolazione anche per l'emissione di diossine, ormoni esogeni ed altri interferenti endocrini durante la combustione degli stessi negli impianti, contenuti nelle matrici stesse data la nota lipofilia di tali composti e il processo di biomagnificazione, peraltro riscontrati sistematicamente in eccesso nei biomonitoraggi eseguiti nelle stesse regioni oggetto delle richieste autorizzative; tali dati portarono al ritiro dell'autorizzazione su base comunale, mentre ora si assiste da parte della stessa azienda a richieste autorizzative in altri Comuni e sono note altre richieste da parte di altre aziende in diverse regioni. È nota l'assenza di prescrizione del monitoraggio degli interferenti endocrini e dell'acido solfidrico per questi impianti. Il digestato prodotto dall'utilizzo di queste matrici è oltretutto caratterizzato da una quota di nitrati maggiore rispetto alla matrice vegetale;
    l'articolo 117 della Costituzione recita che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», Pag. 16mentre nell'articolo 120 si legge che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica». Nel nostro caso è dimostrato che alcune regioni non sono state in grado di legiferare circa gli iter autorizzativi per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con conseguente impatto negativo sulla salute dei cittadini e la sicurezza pubblica,

impegnano il Governo:

   ad acquisire, anche al fine di prevenire e/o deflazionare il copioso contenzioso giudiziario amministrativo esistente in tema di impianti a biomassa, elementi sull'attività autorizzativa esperita dalle regioni e dalle province relativa agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico, in osservanza del principio contenuto nel decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» che espressamente richiede allo Stato, così come alle Regioni e agli enti locali, di aggiornare le richiamate «linee guida» anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio e sulla loro concreta attuazione, affinché tale azione concorra prioritariamente alla mitigazione degli impatti degli impianti sull'ambiente;
   a presentare entro 120 giorni alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati un dossier recante le relazioni riferite agli anni 2011, 2012 e 2013, redatte dalle regioni e trasmesse al Governo, ai sensi del paragrafo 7.1 dell'Allegato recante «Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi», con una valutazione sul rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e con un quadro sinottico degli impianti autorizzati e di quelli in esercizio, prevedendo sanzioni per quelle regioni che ostacolano il processo di recepimento dei dati suddetti;
   a riferire alla Commissione Ambiente, alla Commissione Attività produttive ed alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati entro trenta giorni sugli atti che il Governo intende adottare relativamente a quelle situazioni in cui le autorizzazioni sono state rilasciate sulla base di una legge regionale, conforme alla normativa nazionale ma censurata dalla Corte costituzionale per contrasto con le direttive europee;
   ad esercitare, a valle dell'attività ricognitiva di cui sopra, l'eventuale potere sostitutivo di cui all'articolo 120 comma 2 della Costituzione che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni e agli altri Enti Locali ogniqualvolta si rilevi il rischio di violazioni della normativa comunitaria o un pericolo grave per la sicurezza o l'incolumità pubblica;
   a definire i rischi microbiologici del digestato, i rischi di compromissione della qualità dei prodotti alimentari e quindi anche in base a queste risultanze intervenire con le opportune iniziative normative ed amministrative affinché siano emanate linee per dettare il corretto uso e smaltimento del digestato prodotto dalle centrali biogas come risultato della fermentazione anaerobica che avviene all'interno dei digestori, tenendo conto inoltre dell'incremento esponenziale delle centrali e dei relativi reflui con gli ipotizzati rischi per la qualità dei terreni agricoli e le acque di falda oltre che dei numerosi incidenti che hanno determinato nel nostro Paese sversamento di digestato in mare e in corsi d'acqua, anche al fine di valutare sulla base di quanto indicato nell'articolo 6 della Direttiva Europea 2008/98/CE se questo sottoprodotto possa essere inserito Pag. 17nell'elenco delle sostanze considerate rifiuto;
   ad impedire la prosecuzione dell'utilizzo di matrici animali diverse dalle deiezioni negli impianti a biomasse;
   a valutare la possibilità di rivedere l'inserimento del digestato tra i prodotti autorizzati nell'ambito dell'agricoltura biologica, come richiesto dalle associazioni che riuniscono aziende agricole che praticano colture biologiche;
   a richiamare l'attenzione in sede europea nella discussione relativa agli «End-of waste criteria for biodegrable waste» da adottarsi ai sensi della Direttiva 2008/98/C, circa i rischi legati ad un utilizzo diretto, senza previ trattamenti aerobici del digestato in tutte le sue forme e a sostenere, in tal caso, la qualificazione del digestato come rifiuto.
(7-00084)
«Terzoni, Fantinati, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zaratti, Zan, Pellegrino».

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ALLEGATO 2

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI (8-00039)

  Le Commissioni VIII e X,

impegnano il Governo:

   ad acquisire, anche al fine di prevenire e/o deflazionare il copioso contenzioso giudiziario amministrativo esistente in tema di impianti a biomassa, elementi sull'attività autorizzativa esperita dalle regioni e dalle province relativa agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico, in osservanza del principio contenuto nel decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» che espressamente richiede allo Stato, così come alle Regioni e agli enti locali, di aggiornare le richiamate «linee guida» anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio e sulla loro concreta attuazione, affinché tale azione concorra prioritariamente alla mitigazione degli impatti degli impianti sull'ambiente;
   a presentare entro 180 giorni alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati un dossier recante le relazioni riferite all'anno 2013, redatte dalle regioni e trasmesse al Governo, ai sensi del paragrafo 7.1 dell'Allegato recante «Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi», con una valutazione sul rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e con un quadro sinottico degli impianti autorizzati e di quelli in esercizio.
(8-00039) «Terzoni, Fantinati, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zaratti, Zan, Pellegrino».