CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 6. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
* 1. 54. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Bonafede.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 7. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 45. Micillo.

  Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:
   0a) all'articolo 275 il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Al fine di tutelare il diritto alla genitorialità, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, o nel caso in cui i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Il giudice può inoltre, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre con tigli di età superiore a dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
1. 4. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 8. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 55. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 44. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole se lo ritiene necessario con le seguenti: salvo che le ritenga non necessarie, nel qual caso il giudice deve motivare Pag. 49ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza,.
1. 34. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), le parole se lo ritiene necessario sono sostituite dalle seguenti: qualora le ritenga utili.
1. 52. Micillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-ter) l'articolo 285-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 285-bis(Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). – 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, o nel caso in cui i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre con figli di età superiore a dieci anni».
1. 2. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) all'articolo 285, comma 1, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o presso una casa-famiglia protetta, in caso di madre con figli di età inferiore ad anni dieci con lei conviventi ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, o nel caso in cui i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura,».
1. 3. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) all'articolo 656 comma 5, primo periodo, le parole: «tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono sostituite con le seguenti: «quattro anni».
1. 5. Marroni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 9. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 43. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono con le seguenti: nelle materie di sua competenza,.
1. 35. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sopprimere la parola Tuttavia,.
1. 51. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sostituire le parole Tuttavia, quando vi è con le seguenti: nei casi in cui vi sia.
1. 50. Micillo.

Pag. 50

  Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sostituire le parole procedono a con le seguenti: devono procedere a.
1. 48. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) ultimo periodo, sostituire le parole procedono a con le seguenti: possono procedere a.
1. 49. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 10. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 42. Micillo.

  Al comma 1, lettera e) capoverso 1-bis, sostituire le parole attinenti alla con le seguenti: che riguardano la.
1. 46. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera c), la frase e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata è soppressa.
1. 36. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 1-bis, sostituire le parole attinenti alla con le seguenti: relative alla.
1. 47. Micillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola relative è sostituita dalla seguente: pertinenti.
1. 41. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera c), la frase ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, è soppressa.
1. 37. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, le parole anche in casi particolari sono soppresse.
1. 40. Micillo.

  Sopprimere il comma 2.
1. 11. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al secondo giorno successivo.
1. 12. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al terzo giorno successivo.
1. 13. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quarto giorno successivo.
1. 14. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quinto giorno successivo.
1. 15. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), comma 2, le parole al giorno successivo sono sostituite dalle seguenti: ai cinque giorni successivi.
1. 38. Micillo.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al sesto giorno successivo.
1. 16. Molteni, Attaguile.

Pag. 51

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al settimo giorno successivo.
1. 17. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: all'ottavo giorno successivo.
1. 18. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al nono giorno successivo.
1. 19. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al decimo giorno successivo.
1. 20. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quindici giorni successivi alla.
1. 21. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: sedici giorni successivi alla.
1. 22. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciassette giorni successivi alla.
1. 23. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciotto giorni successivi alla.
1. 24. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciannove giorni successivi alla.
1. 25. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venti giorni successivi alla.
1. 26. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venticinque giorni successivi alla.
1. 27. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trenta giorni successivi alla.
1. 28. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trentacinque giorni successivi alla.
1. 29. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quaranta giorni successivi alla.
1. 30. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quarantacinque giorni successivi alla.
1. 31. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 1, al comma 2, sostituire la frase: al giorno successivo a quello della con la frase: cinquanta giorni successivi alla.
1. 32. Molteni, Attaguile.

Pag. 52

  All'articolo 1, al comma 2, sostituire la frase: al giorno successivo a quello della con la frase: sessanta giorni successivi alla.
1. 33. Molteni, Attaguile.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali).

  1. All'articolo 274, comma 1, lettere a) e c), del codice di procedura penale, le parole: «della persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse.
  2. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».
  3. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».
  4. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della, pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

  5. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
  6. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
  7. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
  8. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».

  9. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.
  10. Il comma 5-bis dell'articolo 284 dei codice di procedura penale è abrogato.
  11. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
  12. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque Pag. 53ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
  13. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
  14. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
  15. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.
  16. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice, di procedura penale è abrogato.
  17. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
  18. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».
  19. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
  20. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

  21. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».
  22. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».
  23. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».
  24. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura,» sono soppresse.
  25. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferiva del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».
  26. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3».

  27. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
1. 01. Verini, Costa, Dambruoso, Piepoli.

Pag. 54

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 1. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
* 2. 2. Micillo.

  Sopprimerlo.
* 2. 3. Cirielli.

  Sopprimerlo.
* 2. 4. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 1.
2. 5. Micillo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni è inserito il seguente:
  «Art. 73-bis» (Fatti di lieve entità):
   a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;
   b) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.

  2. L'articolo 73 comma 5 dei decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è soppresso.
2. 6. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   aa) All'articolo 73 il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva per uso non esclusivamente personale, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

  Conseguentemente, alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
2. 7. Scalfarotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 8. Micillo.

Pag. 55

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, ovvero, se i fatti riguardano taluna delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h) le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 19990, n. 309».
2. 9. Il Relatore.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
2. 10. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 11. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. 12. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 13. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 14. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo Pag. 56sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 15. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei a anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000.
2. 16. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.
2. 17. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.
2. 18. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000.
2. 19. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30,000.
2. 20. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al corona 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 21. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.
2. 22. Molteni, Attaguile.

Pag. 57

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 23. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 24. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.
2. 25. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.
2. 26. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 27. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.
2. 28. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 29. Molteni, Attaguile.

Pag. 58

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque, con le seguenti: da uno a tre anni.
* 2. 30. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le parole: da uno a tre anni.
* 2. 31. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: tuttavia se i fatti attengono a sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), limitatamente alla cannabis indica e derivati naturali, la condotta è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 13.000.
2. 32. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 1, lettera a), è introdotta la lettera a-bis): All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73 sono sostituite con le seguenti: il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73.
2. 33. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Dopo l'articolo 2, comma 1, lettera a), è introdotta la lettera a-bis): All'articolo 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi sono sostituite con le seguenti: Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso.
2. 34. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 35. Micillo.

  Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  2. L'articolo 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto».

  3. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:
   d-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puntiti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 dei medesimo decreto.
2. 36. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  2. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico»;Pag. 59
   b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: «5) la cannabis ed i prodotti da essa ottenuti.
2. 37. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 350, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, sostituire le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» con le parole: «salvo che ricorra il reato di cui al comma 5 del medesimo articolo».
2. 38. Chiarelli.

ART. 3.

  Sopprimere l'articolo 3.
* 3. 21. Cirielli.

  L'articolo è soppresso.
* 3. 24. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere.
* 3. 178. Micillo.

  Sopprimere il comma 1.
** 3. 177. Micillo.

  All'articolo 3, il comma 1, è soppresso.
** 3. 25. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1 prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
   0a) all'articolo 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  Qualora il familiare di cui al primo comma abbia un'età inferiore ai dieci anni e sia figlio della detenuta o dell'internata, il giudice autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, a recarsi presso la struttura ospedaliera e a permanervi per l'intera durata del ricovero.
   0a-bis) Dopo l'articolo 30-quater è inserito il seguente articolo:
  «Art. 30-quinquies. – (Ricovero ospedaliero del minore). – 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
  2. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il Tribunale di Sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato, competente.
3. 10. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente:
   000a) All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di tutelare la genitorialità e i rapporti con la famiglia, sono sempre garantiti i colloqui delle madri e dei padri detenuti o internati con i tigli minori, salvo che in caso di maltrattamenti o abusi o per comprovate ragioni a tutela del minore stesso.Pag. 60
  3-ter. Per ridurre l'impatto del carcere sui minori figli di genitori detenuti, sono realizzati, all'interno degli istituti, appositi spazi con finalità socio-educative, al fine di facilitare l'attesa dell'incontro attraverso attività ludiche per i bambini, nonché preparandoli al colloquio. In tali spazi è garantita la presenza di almeno un educatore il quale:
   a) accompagna e prende in carico la famiglia preparandola al colloquio con il detenuto;
   b) prepara l'ambiente di gioco prestando attenzione all'età e alle esigenze dei minori;
   c) osserva le dinamiche comportamentali dei minori nonché le dinamiche bambino-adulto e interviene sulle eventuali situazioni di disagio;
   d) agevola il dialogo, le relazioni e il confronto fra i genitori accompagnatori;
   e) fornisce risposte educative ai genitori e offre consulenze personalizzate;
   f) attiva un lavoro individuale con il genitore detenuto in una prospettiva di responsabilità genitoriale e reinserimento sociale.

  3-quater. I colloqui dei figli con madri e padri detenuti sono svolti in locali tali da rispettare la sensibilità dei minori e senza mezzi divisori o all'aperto, garantendo la possibilità di trascorrere tempo ludico e affettivo con il proprio genitore. Tali colloqui con i bambini, anche accompagnati da altro familiare, avvengono in orari o luoghi diversi da quelli utilizzati per gli incontri di soggetti maggiorenni con detenuti o internati, preferibilmente nel pomeriggio e nei giorni festivi per non compromettere l'attività scolastica.
  3-quinquies. I colloqui dei minori con genitori detenuti devono essere concessi anche fuori dai limiti temporali stabiliti dal comma 8 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230. La durata di detti colloqui, regolata sulla base delle esigenze pedagogiche del minore, non potrà essere inferiore ad un'ora, salvo che per volontà dei colloquianti o tutela del minore stesso e potrà essere estesa anche a parte della giornata ed alla consumazione di un pasto».

  2) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Salvo che per ragioni attinenti la tutela e l'interesse del minore, oltre ai colloqui previsti dal comma 2 dell'articolo 39 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno n. 230, sono garantiti fra i minori e i genitori detenuti colloqui telefonici in numero non inferiore a quattro al mese, cumulabili con i colloqui verso altri soggetti ed aventi durata, massima di quindici minuti.
3. 12. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente:
   00a) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  «articolo 28 – (Rapporti con la famiglia). – 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni affettive ed educative dei detenuti e degli internati con le famiglie e in special modo con i figli minorenni.
  2. Gli operatori psicopedagogici prestano, all'interno degli istituti, assistenza alle famiglie al fine di affrontare la crisi dell'allontanamento del soggetto detenuto dal nucleo famigliare e rendere possibile il mantenimento di un rapporto educativo con i figli.
  3. La responsabilità genitoriale delle madri e dei padri detenuti, che non deve interrompersi durante la detenzione, viene incentivata favorendo i colloqui con i figli, anche mediante spazi idonei all'incontro.
3. 11. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

Pag. 61

  All'articolo 3, al comma 1, la lettera a), è soppressa.
* 3. 26. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 176. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera a), il numero 1), è soppresso.
3. 27. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 35 (Diritto al reclamo) comma 1), le parole: al direttore dell'ufficio ispettivo, sono soppresse.
* 3. 15. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole: direttore dell'ufficio ispettivo.
* 3. 189. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 1, alla lettera a), il numero 2), è soppresso.
3. 28. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera a), il numero 3), è soppresso.
3. 29. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), al punto 3) sopprimere le parole: al garante nazionale e.
3. 188. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 4).
** 3. 129. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera a), il numero 4), è soppresso.
** 3. 30. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 5)
* 3. 128. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera a), il numero 5), è soppresso.
* 3. 31. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 6).
** 3. 127. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera a), il numero 6), è soppresso.
** 3. 32. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
* 3. 33. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 3. 126. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 2).
3. 174. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 3).
3. 173. Micillo.

Pag. 62

  Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 4).
3. 172. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera a), i punti 1) e 5).
3. 171. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 1) e 6).
3. 170. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), il comma 1, è soppresso.
3. 34. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la frase: si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale con la frase: si svolge ai sensi dell'articolo 144-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, la frase: Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale è sostituita con la frase: Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente.
3. 76. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la frase: si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale con la frase: si svolge ai sensi dell'articolo 141-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
3. 77. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 1, sostituire le parole: fissa la data con: stabilisce il giorno.
3. 152. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 8).
3. 156. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 3).
3. 161. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 4).
3. 160. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 5).
3. 159. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 6).
3. 158. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), capoverso 35-bis, i commi 2) e 7).
3. 157. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), il comma 2, è soppresso.
* 3. 35. Molteni, Attaguile.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2.
* 3. 125. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con: venti giorni.
3. 150. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 2) e 3).
3. 169. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 2) e 4).
3. 168. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera h), i punti 2) e 5).
3. 167. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 2) e 6).
3. 166. Micillo.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il comma 3.
** 3. 124. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), il comma 3, è soppresso.
** 3. 36. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 3) e 4).
3. 165. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 3) e 5).
3. 164. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 3) e 6).
3. 163. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, sostituire le parole: la sussistenza con: l'esistenza.
3. 151. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, prima della parola: rimedio aggiungere la parola: adeguato.
3. 148. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, prima della parola: rimedio aggiungere la parola: efficace.
3. 149. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), il comma 4, è soppresso.
* 3. 37. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4.
* 3. 123. Micillo.

  Il comma 4, è sostituito dai seguenti:
  4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notifica della decisione.
  5. È, comunque, sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro il termine di giorni quindici Pag. 64dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
3. 19. Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 35-bis (Reclamo giurisdizionale), comma 4, dopo le parole: è ammesso sono aggiunte le seguenti: reclamo al Tribunale di Sorveglianza nonché.
3. 14. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
3. 4. Ferranti.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera b), i punti 4) e 5).
3. 162. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 4 sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
3. 147. Micillo.

  Al comma 1, capoverso 35-bis (Reclamo giurisdizionale) i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  5. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi del presente articolo devono essere eseguiti dall'amministrazione competente. In caso di inottemperanza l'interessato può proporre l'azione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  6. All'articolo 112, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, aggiungere la seguente lettera f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non più soggette ad impugnazione.

  7. All'articolo 113, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) e) e f), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza o l'ordinanza di cui alla lettera f) di cui è chiesta l'ottemperanza.

  8. All'articolo 114 il comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:
  1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza, dall'ordinanza di cui all'articolo 112, comma 2, lettera f), o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.
3. 20. Costa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5.
* 3. 122. Micillo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5.
* 3. 38. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 lettera b), capoverso Art. 35-bis (Reclamo giurisdizionale), il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi del presente articolo devono essere eseguiti dall'amministrazione competente. In caso di inottemperanza l'interessato può proporre Pag. 65l'azione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104;
   2) al comma 1 lettera b), capoverso Art. 35-bis (Reclamo giurisdizionale), i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;
   3) al comma 1 lettera
i), punto 2), capoverso 6, lettera a), le parole: nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati sono soppresse;
   4) al comma 1 lettera i), punto 2), capoverso 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione concernenti disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti fondamentali.

  Conseguentemente al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 112, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, non più soggette ad impugnazione;
   2) all'articolo 113, comma 2, le parole: lettere c), d) ed e), sono sostituite dalle seguenti: lettere c), d), e) ed f), e dopo le parole: la sentenza sono aggiunte le seguenti: o l'ordinanza di cui alla lettera f);
   3) all'articolo 114, comma 1, dopo le parole: del giudizio definito dalla sentenza sono aggiunte le seguenti:, dall'ordinanza di cui all'articolo 112, comma 2, lettera f), e le parole: dal passaggio in giudicato della sentenza sono sostituite dalle seguenti: dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero dal momento in cui l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.
3. 13. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera b), comma 5 dell'articolo 35-bis dopo le parole: mancata esecuzione si aggiungano le seguenti: entro il termine indicato dal giudice del provvedimento.
3. 185. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Bonafede, Turco.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 5 sostituire la parola: possono con le seguenti: devono senza indugio.
3. 145. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 5 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
3. 146. Micillo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 6.
** 3. 121. Micillo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 6.
** 3. 39. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera a).
* 3. 120. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera a).
* 3. 40. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: indicando modalità e tempi con le seguenti: indicandone le utili modalità e tempistica.
3. 108. Micillo.

Pag. 66

  Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: indicando modalità con le seguenti: indicandone le precise modalità.
3. 109. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: al fine con le seguenti: con la finalità
3. 107. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) comma 6, lettera a), sostituire le parole: sia compatibile con le seguenti: sia confacente ed adatto.
3. 106. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera a) sostituire la parola: compatibile con la seguente: confacente.
3. 144. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera a) sostituire le parole: con il soddisfacimento con le seguenti: con il rispetto.
3. 143. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera b).
** 3. 119. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6, lettera b).
** 3. 41. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera b) sopprimere la parola: eventuali.
3. 142. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera c), è soppressa.
* 3. 42. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera c), è soppressa.
* 3. 180. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera c), è soppressa.
* 3. 184. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Bonafede, Turco.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera c) sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.
3. 141. Micillo.

  Al comma 1, lettera b), comma 6, lettera c), la parola: 100 è sostituita con la seguente: 50.
** 3. 78. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), comma 6, lettera c), la parola: 100 è sostituita con la seguente: 50.
** 3. 191. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 40.
3. 79. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 30.
3. 80. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 20.
3. 81. Molteni, Attaguile.

Pag. 67

  Al comma 1, lettera c), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 10.
3. 82. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera d), è soppressa.
** 3. 43. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), al comma 6, la lettera d), è soppressa.
** 3. 117. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera d) sostituire la parola: ove con la seguente: quando.
3. 140. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il comma 7.
* 3. 44. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 7.
* 3. 116. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 7, sostituire le parole conosce di tutte con le seguenti: deve conoscere tutte.
3. 139. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il comma 8.
** 3. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8.
** 3. 115. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) dopo il punto 8, si aggiunga il punto 8-bis: Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1o giugno 2014.
3. 96. Sarti, Businarolo, Colletti, Turco, Ferraresi, Bonafede, Micillo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera c), le lettere d), e) e g).
3. 155. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 3. 46. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 3. 131. Micillo.

  Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
   all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole «non supera tre anni» con le parole «non supera quattro anni»;.
3. 190. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «non supera tre anni» con le parole «non supera quattro anni».
3. 1. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere alla lettera c), capoverso 3-bis, la parola altresì.
3. 154. Micillo.

Pag. 68

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole può altresì essere concesso con le seguenti può in alcuni casi essere concesso.
3. 105. Micillo.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e un mese.
3. 85. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e due mesi.
3. 86. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e tre mesi.
3. 87. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e quattro mesi.
3. 88. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e cinque mesi.
3. 89. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e sei mesi.
3. 90. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e sette mesi.
3. 91. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e otto mesi.
3. 92. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e nove mesi.
3. 93. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e dieci mesi.
3. 94. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e undici mesi.
3. 95. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 8, capoverso 3-bis sostituire le parole: quando abbia serbato con: quando e qualora abbia tenuto.
3. 138. Micillo.

  Al comma 1, lettera c), la frase: quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta è soppressa.
3. 83. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera c), la frase: quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta è sostituita con la frase: sempre.
3. 84. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 8, capoverso 3-bis sostituire le parole: quantomeno con: almeno.
3. 137. Micillo.

Pag. 69

  Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: in espiazione di pena con: in espiazione della pena.
3. 153. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3-bis sostituire le parole: tale da consentire con: idoneo a consentire.
3. 136. Micillo.

  Al comma 1, lettera c), alla fine dell'articolo 3-bis aggiungere: le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.
3. 16. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, la lettera d), è soppressa.
* 3. 47. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 130. Micillo.

  Al comma 1, lettera d) sostituire parole: Quando con: Nel caso in cui.
3. 135. Micillo.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: dalla protrazione con: dal prolungarsi.
3. 134. Micillo.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: offerte concrete indicazioni con: offerte precise indicazioni.
3. 133. Micillo.

  Al comma 1, la lettera e), è soppressa.
* 3. 48. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera e).
* 3. 112. Micillo.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:
  «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al successivo comma 10».
3. 2. Chiarelli.

  La lettera e) dell'articolo 3, è sostituita dalla seguente:
   e) all'articolo 47, comma 8, è infine aggiunto il seguente periodo: «le deroghe temporanee alla prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al successivo comma 10».
3. 23. Costa.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche in forma orale nei casi di urgenza.
3. 182. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da:, su proposta fino alla fine della lettera con le seguenti: nei casi d'urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
3. 5. Ferranti.

Pag. 70

  Al comma 1, lettera e), aggiungere dopo le parole: nei casi di urgenza le seguenti: è cura del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna annotare tutte le deroghe orali su apposito registro.
3. 181. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Sopprimere le lettere f) e h).
3. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, la lettera f), è soppressa.
* 3. 49. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera f).
* 3. 111. Micillo.

  Al comma 1 la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) All'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 lettera b) è sostituito dal seguente:
   «b) padre, esercente la potestà, di figli di età inferiore ad anni dieci con lui conviventi, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza ai figli, ovvero i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'esecuzione della pena».
    2) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;
    3) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
   «1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di figli di età superiore a dieci anni.
    4) il comma 4-bis è abrogato.
3. 9. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   f-ter) dopo l'articolo 47-sexies sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 47-septies. – (Detenzione in case-famiglia protette). – 1. Le madri di figli di età non superiore a dieci anni devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri con figli di età superiore a dieci anni.
  2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli, ovvero i minori vengano a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'esecuzione della pena.
  3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del genitore, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
  4. La detenzione nelle forme di cui al presente articolo comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e dalla pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

  Art. 47-octies. – (Limiti di applicabilità). – 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza della potestà di genitore derivi da una delle condotte illecite Pag. 71contemplate nell'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette di cui all'articolo 47-septies non si applica e, se concessa, è immediatamente revocata».
3. 7. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   f-bis) all'articolo 47-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare fa convivenza con i figli,» sono soppresse;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso le case-famiglia protette, ovvero se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case-famiglia protette. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabili, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di figli di età superiore a dieci anni».
3. 8. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Al comma 1, la lettera g), è soppressa.
* 3. 50. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera g).
* 3. 110. Micillo.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sopprimere il comma 2.
3. 102. Micillo.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sostituire le parole: Quando, durante l'attuazione dell'affidamento con le seguenti: Se, nel corso dell'attuazione dell'affidamento.
3. 104. Micillo.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sostituire la parola: sopravviene con la seguente: Sopraggiunge.
3. 103. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 3. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 3. 187. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   h-bis) dopo l'articolo 67-bis sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 67-ter. – (Case-famiglia protette). – 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psicofisiche dei minori, ispirandosi ai seguenti criteri:
   a) priorità della prospettiva di cura educativa e rieducativa;Pag. 72
   b) presenza di personale in possesso di competenze pedagogiche ed educative per l'infanzia;
   c) previsione di un ambiente e di arredi adatti alle esigenze del minore e al rapporto tra genitori e figli, con aree dedicate al gioco, anche all'aria aperta;
   d) facilitazioni nelle relazioni con l'esterno, la frequentazione con altri bambini nelle strutture educative esterne (asili nido, scuole dell'infanzia o primarie), utilizzando anche mezzi di trasporto e personale idoneo ad accompagnare i minori;

  2. Il personale operante nelle case-famiglia protette è composto per il 50 per cento da personale penitenziario con funzioni di vigilanza e custodia e, per il rimanente 50 per cento, da personale a cui è affidata la cura educativa e il coordinamento delle attività svolte. Il personale penitenziario operante in tali strutture non indossa divise o uniformi.
  3. Al personale educativo si richiede una formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, con specifico riferimento alle realtà detentive, preferibilmente con esperienza di tirocinio presso tali strutture.
  4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti di controllo compatibili con la presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza, per quanto possibile, non visibili o percepibili dagli stessi.
  5. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Interno può stipulare con gli Enti Locali, i Comuni, le Associazioni del settore e le Cooperative Sociali apposite convenzioni al fine di favorire l'accesso dei figli delle madri detenute agli asili nido ed alle scuole dell'infanzia.
3. 6. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, D'Incecco, Carnevali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
* 3. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i) sopprimere il punto 1.
* 3. 101. Micillo.

  Al comma 1, lettera i) sopprimere il punto 2.
3. 100. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera i), capoverso 6, lettera a).
3. 99. Micillo.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera i), capoverso 6, lettera b).
* 3. 98. Micillo.

  Al comma 1, lettera i), capoverso 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione concernenti disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. 22. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) all'articolo 82, in fine, si aggiungono i seguenti capoversi:
  «La figura professionale di cui alla rubrica del presente articolo, con funzioni Pag. 73nel campo dell'educazione penitenziaria, deve essere reclutata attraverso modalità concorsuali di cui al capoverso successivo.
  I concorsi di cui al capoverso precedente sono finalizzati a reclutare in via prioritaria educatori professionisti che siano in possesso di titoli di studio universitari rientranti nelle classi di laurea LM-50, LM-57, LM-85 e titoli equipollenti.».
3. 17. Santerini, Marazziti.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) all'articolo 80, in fine, aggiungere i seguenti capoversi:
  «Nell'ambito dell'attività formativa fornita al personale in servizio presso gli istituti di detenzione e pena di cui al presente articolo, vengono svolti specifici percorsi di formazione in ambito socio-pedagogico, psicologico, criminologico e interculturale.
  All'attuazione del capoverso precedente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
3. 18. Santerini, Marazziti.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 8, lettera i), capoverso 6, comma 2.
3. 97. Micillo.

  Sopprimere il comma 2.
3. 54. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al secondo giorno successivo.
3. 55. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al terzo giorno successivo.
3. 56. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quarto giorno successivo.
3. 57. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al quinto giorno successivo.
3. 58. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al sesto giorno successivo.
3. 59. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al settimo giorno successivo.
3. 60. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: all'ottavo giorno successivo.
3. 61. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al nono giorno successivo.
3. 62. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo con la frase: al decimo giorno successivo.
3. 63. Molteni, Attaguile.

Pag. 74

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quindici giorni successivi alla.
3. 64. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: sedici giorni successivi alla.
3. 65. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciassette giorni successivi alla.
3. 66. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciotto giorni successivi alla.
3. 67. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: diciannove giorni successivi alla.
3. 68. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venti giorni successivi alla.
3. 69. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: venticinque giorni successivi alla.
3. 70. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trenta giorni successivi alla.
3. 71. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: trentacinque giorni successivi alla.
3. 72. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: quaranta giorni successivi alla.
3. 73. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: cinquanta giorni successivi alla.
3. 74. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la frase al giorno successivo a quello della con la frase: sessanta giorni successivi alla.
3. 75. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Cirielli.

  Sopprimerlo.
* 4. 3. Micillo.

  Sopprimerlo.
* 4. 4. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei condannati per taluno di uno dei delitti previsti dall'articolo Pag. 754-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
4. 5. Ferranti.

  Sopprimere il comma 1.
* 4. 6. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 1.
* 4. 7. Micillo.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: un mese.
4. 8. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: due mesi.
4. 9. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: tre mesi.
4. 10. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: quattro mesi.
4. 11. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: cinque mesi.
4. 12. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: sei mesi.
4. 13. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: sette mesi.
4. 14. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: otto mesi.
4. 15. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: nove mesi.
4. 16. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: dieci mesi.
4. 17. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: undici mesi.
4. 18. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: dodici mesi.
4. 19. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: tredici mesi.
4. 20. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: quattordici mesi.
4. 21. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: quindici mesi.
4. 22. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: sedici mesi.
4. 23. Molteni, Attaguile.

Pag. 76

  Al comma 1, le parole; due anni sono sostituite con le parole: diciassette mesi.
4. 24. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, le parole: due anni sono sostituite con le parole: diciotto mesi.
4. 25. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 4, comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2010.
4. 26. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2010.
4. 27. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2010.
4. 28. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2010.
4. 29. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2010.
4. 30. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2010.
4. 31. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2010.
4. 32. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2010.
4. 33. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2010.
4. 34. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2010.
4. 35. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o dicembre 2010.
4. 36. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o gennaio 2011.
4. 37. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2011.
4. 38. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2011.
4. 39. Molteni, Attaguile.

Pag. 77

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2011.
4. 40. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2011.
4. 41. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2011.
4. 42. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2011.
4. 43. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2011.
4. 44. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2011.
4. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2011.
4. 46. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2011.
4. 47. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o dicembre 2011.
4. 48. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o gennaio 2012.
4. 49. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2012.
4. 50. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2012.
4. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2012.
4. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2012.
4. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2012.
4. 54. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2012.
4. 55. Molteni, Attaguile.

Pag. 78

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2012.
4. 56. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2012.
4. 57. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2012.
4. 58. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2012.
4. 59. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o dicembre 2012.
4. 60. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o gennaio 2013.
4. 61. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2013.
4. 62. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2013.
4. 63. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2013.
4. 64. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2013.
4. 65. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2013.
4. 66. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2013.
4. 67. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2013.
4. 68. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2013.
4. 69. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2013.
4. 70. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2013.
4. 71. Molteni, Attaguile.

Pag. 79

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2013.
4. 72. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 73. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 74. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 75. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 76. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 77. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 78. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 79. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 80. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 81. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 82. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o dicembre 2010.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 83. Molteni, Attaguile.

Pag. 80

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o gennaio 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 84. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 85. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 86. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 87. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 88. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 89. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 90. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 91. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 92. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 93. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 94. Molteni, Attaguile.

Pag. 81

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o dicembre 2011.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 95. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o gennaio 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 96. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 97. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 98. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 99. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 100. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 101. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 102. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 103. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 104. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 105. Molteni, Attaguile.

Pag. 82

  Al comma 2, le parole: 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 106. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o dicembre 2012.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 107. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o gennaio 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 108. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o febbraio 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 109. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o marzo 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 110. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o aprile 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 111. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o maggio 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 112. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o giugno 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 113. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o luglio 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 114. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o agosto 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 115. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o settembre 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 116. Molteni, Attaguile.

Pag. 83

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o ottobre 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 117. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 118. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, le parole 1o gennaio 2010 sono sostituite con le parole: 1o novembre 2013.

  Conseguentemente, il comma 3 è soppresso.
4. 119. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, in fine, dopo la parola scontata, aggiungere le seguenti:, qualora sia stata scontata almeno un terzo della pena.
4. 120. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sani, Turco.

  Al comma 1, in fine, dopo la parola scontata, aggiungere le seguenti: , qualora sia stata scontata almeno metà della pena.
4. 121. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente sessanta.

  Conseguentemente:
   aggiungere il seguente periodo:
La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
   al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente quindici;
   al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente sessanta.
4. 122. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

  Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente sessanta.

  Conseguentemente:
   al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente quindici;
   al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente sessanta.
4. 123. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente cinquanta.

  Conseguentemente:
   aggiungere il seguente periodo La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
   al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente cinque;
   al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente cinquanta.
4. 124. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

  Al comma 1 sostituire la parola settantacinque con la seguente cinquanta.

  Conseguentemente:
   al comma 2 la parola trenta è sostituita dalla seguente cinque;Pag. 84
   al comma 4 la parola settantacinque è sostituita con la seguente cinquanta.
4. 125. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 2 e 3.
4. 126. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
* 4. 127. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 2.
* 4. 128. Micillo.

  Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, del codice penale.
4. 129. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 la parola 2010 è sostituita dalla seguente 2014.
4. 130. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 la parola 2010 è sostituita dalla seguente 2013.
4. 131. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 la parola 2010 è sostituita dalla seguente 2012.

  Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies.
4. 132. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

  Al comma 2 le parole: sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione sono soppresse.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente: Nei casi di cui al comma 2, qualora il condannato abbia già usufruito della liberazione anticipata per tutti i semestri nei quali è stato detenuto, il beneficio è concesso senza procedere a nessuna ulteriore valutazione della condotta. Solo nel caso in cui – con decorrenza dal 1o gennaio 2010 – il condannato abbia ricevuto un rigetto dell'istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, il beneficio è concesso, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione abbia continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

  Il comma 5 è soppresso.
4. 133. Marroni.

  Al comma 2, alla fine, aggiungere: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice.
4. 134. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.
* 4. 135. Molteni, Attaguile.

Pag. 85

  Sopprimere il comma 3.
* 4. 136. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
* 4. 137. Micillo.

  Sopprimere il comma 3.
* 4. 138. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 4.
** 4. 139. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 4.
** 4. 140. Cirielli.

  Sopprimere il comma 4.
** 4. 141. Mattiello.

  Sopprimere il comma 4.
** 4. 142. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 4.
** 4. 143. Mattiello.

  Sopprimere il comma 4.
** 4. 144. Micillo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità e abbiano collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 58-ter legge 354 del 26 luglio 1975.
4. 145. Mattiello.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 la parola settantacinque è sostituita dalla seguente sessanta;
   2) al comma 2 l'anno 2010 è sostituito dal 2008 e la parola trenta è sostituita dalla seguente: quindici;
   3) al comma 3 l'anno 2010 è sostituito dal 2008;
   4) al comma 4 la parola settantacinque è sostituita dalla seguente sessanta.
4. 146. Dambruoso.

  Sopprimere il comma 5.
* 4. 147. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 5.
* 4. 148. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 5.
* 4. 149. Micillo.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata e la liberazione anticipata speciale non è concessa.
4. 150. Molteni, Attaguile.

Pag. 86

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata speciale prevista dal presente articolo non è concessa.
4. 151. Molteni, Attaguile.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena al domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.
4. 152. Ferranti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  All'articolo 54 della Legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:
  «5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale».
4. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  All'articolo 54 della Legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:
  «5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza».
4. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente: «54-bis.Liberazione anticipata compensativa. – 1. A prescindere dal presupposto di cui al comma 1 dell'articolo 54, per ogni mese di detenzione eseguita in condizioni tali da integrare trattamenti inumani o degradanti è concessa al condannato una detrazione di giorni cinque, quale compensazione dell'indebita sofferenza subita. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.
  2. Il Magistrato di sorveglianza si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 35-bis.
  3. Ove l'interessato agisca anche per il risarcimento del danno, il giudice competente tiene conto dell'avvenuta concessione della detrazione di cui al comma 1.»;
   b) nell'articolo 69-bis, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ove si tratti di liberazione anticipata compensativa, il magistrato di sorveglianza decide previa acquisizione del parere dell'amministrazione che è tenuta a fornirlo entro quarantacinque giorni dalla richiesta.».
4. 01. Pagano.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
* 5. 1. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
* 5. 2. Micillo.

  Sopprimerlo.
* 5. 3. Cirielli.

Pag. 87

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente «2015».
5. 4. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014,».
5. 5. Dambruoso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199).

  1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate e seguenti modifiche:
   a) all'articolo le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse;
   b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel caso di condannato sottoposto ad interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, finalizzati alla cura attiva e totale nel caso in cui la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, la pena può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. 6. Binetti, Marazziti, Gigli.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Micillo.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. L'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato».
6. 2. Zampa, Chaouki, Guerini, Marazziti, Beni, Mattiello, Pastorino.

  Prima del comma 1, inserire il seguente comma:
  01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della Pag. 88misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattenimento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi.
6. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 1.
6. 4. Micillo.

  Sopprimere il comma 1, lettera a).
6. 5. Micillo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, con le seguenti: previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.
* 6. 6. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, con le seguenti: previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.
* 6. 7. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, con le seguenti: previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.
* 6. 8. Giuseppe Guerini, Chaouki, Beni.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, 73 e 80 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
** 6. 9. Costa.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
** 6. 10. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, 73 e 80 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
** 6. 11. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 1, lettera b).
6. 12. Micillo.

  Sopprimere il comma 1, lettera c).
6. 13. Micillo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
c), sostituire le parole: 5-ter con le seguenti: 5-bis;
   prima del comma 1, inserire i seguenti commi:
  01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
  9-bis. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nell'istituto Pag. 89a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi fotodattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente informati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico.

  001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendola tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base Pag. 90dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata.
6. 14. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: competenti autorità diplomatiche sopprimere le seguenti: e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati.
6. 15. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, alla lettera c), capoverso 5-bis, dopo le parole: la procedura di identificazione, sono inserite le parole: e recupera, ove non sia in possesso dello straniero, il suo passaporto o altro documento equivalente.
6. 16. Verini, Zampa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole: e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati con le seguenti: e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.
6. 17. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, secondo periodo le parole: e procede all'eventuale espulsione sono sostituite con le seguenti: e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione.
6. 18. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Sopprimere il comma 1, lettera c), capoverso 5-ter.
6. 19. Micillo.

  Sopprimere il comma 1, lettera d).
6. 20. Micillo.

  Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: senza formalità è inserito il seguente periodo: Qualora lo ritenga necessario, con il decreto che dispone la scarcerazione e la sospensione pena per trenta giorni, il magistrato di sorveglianza dispone Pag. 91per il periodo di sospensione pena precedente alla sua partenza una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-bis.
6. 21. Verini, Zampa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: possono proporre opposizione aggiungere la seguente: motivata.
6. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine.
6. 23. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Al comma 4 sostituire le parole: del termine previsto dall'articolo 13, comma 14 con le parole: che siano decorsi cinque anni e aggiungere subito dopo: o non lo lascia nel termine di trenta giorni dalla pronuncia della sentenza che dispone la misura alternativa finalizzata all'espulsione.
6. 24. Verini, Zampa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: La sentenza che dispone la misura alternativa dell'espulsione esplica i suoi effetti anche se non è irrevocabile. Il questore del luogo di dimora dello straniero gli fornisce il titolo per il viaggio per raggiungere il Paese di cui è cittadino.
6. 25. Verini, Zampa.

  Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) All'articolo 16, al comma 1, le parole: qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni sono sostituite dalle parole: qualora lo straniero sia in possesso del passaporto o di un documento equivalente, può sostituire la pena con la misura alternativa finalizzata all'espulsione, disponendo, qualora lo ritenga opportuno che nel periodo precedente alla sua partenza osservi una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-bis.
6. 26. Verini, Zampa.

  Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) Al comma 8, sostituire la parola: dieci con la parola: cinque e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: Lo stesso avviene qualora lo straniero non si sia allontanato dal territorio nazionale entro trenta giorni dalla scarcerazione.
6. 27. Verini, Zampa.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. L'articolo 10-bis (Ingresso e soggiorna illegale nel territorio dello Stato) del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e succ. modd., è abrogato.
  1-ter. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: «La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo».Pag. 92
  1-quater. All'articolo 14-ter, comma 3, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: «La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo».
  1-quinquies. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis.
6. 28. Marazziti, Zampa, Gitti, Piepoli, Fauttilli, Santerini, Schirò, Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
6. 29. Verini, Zampa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  « 2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente articolo:
  «Art. 16-bis. – (Revoca dell'espulsione in casi particolari). – 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare i figli ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente».
6. 30. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
6. 31. Molteni, Attaguile.

Pag. 93

ART. 7.

  Sopprimere.
* 7. 19. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  L'articolo è soppresso.
* 7. 56. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere l'articolo 7.
* 7. 55. Cirielli.

  Il comma 1, è soppresso.
** 7. 57. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere il comma 1.
** 7. 32. Micillo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: presso il Ministero della giustizia.
7. 18. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 1, dopo le parole: denominato Garante nazionale si aggiungano le seguenti: , che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
7. 6. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 31. Micillo.

  Sopprimere il comma 2.
* 7. 58. Molteni, Attaguile.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Essi, in carica per cinque anni non prorogabili, sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.
  2-bis. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
  2-ter. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
  2-quater. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa.
7. 53. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due temi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Pag. 94

  Al comma 2, le parole: due membri sono sostituite dalle seguenti: tre membri.
7. 17. Micillo.

  Al comma 2, le parole: per cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per tre anni.
7. 37. Micillo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.
7. 49. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
* 7. 30. Micillo.

  Sopprimere il comma 3.
* 7. 59. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, primo periodo, le parole: non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici sono sostituite dalle seguenti: Per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica.
3. 20. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: assumere con le seguenti: ricoprire.
7. 50. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 3, primo periodo, le parole: non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici sono sostituite dalle seguenti: Per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica.
7. 22. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo la parola: assumere è sostituita dalla seguente: ricoprire.
7. 21. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 3, le parole: di responsabilità sono soppresse.
7. 36. Micillo.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni, incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici.
7. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 3, sopprimere le parole: essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
7. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 3, sostituire le parole: Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando Pag. 95il diritto al rimborso delle spese con le parole: Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 100 mila euro lordi e sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
7. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il comma 3-bis:
  Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata dei mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procede alla sostituzione entro 30 giorni.
7. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Sopprimere il comma 4.
* 7. 48. Micillo.

  Sopprimere il comma 4.
* 7. 60. Molteni, Attaguile.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dello stesso Ministero con le seguenti: di amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo.
7. 54. Gozi.

  Al comma 4, le parole: scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante sono soppresse.
* 7. 35. Micillo.

  Al comma 4, alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: senza oneri per la finanza pubblica.
7. 52. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Sopprimere il comma 5.
* 7. 47. Micillo.

  Sopprimere il comma 5.
* 7. 61. Molteni, Attaguile.

  Al comma 5, le parole: oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie sono sostituite da: collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali.
7. 29. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 5, la lettera a), è soppressa.
* 7. 62. Molteni, Attaguile.

  Al comma 5, la lettera a), è soppressa.
* 7. 46. Micillo.

Pag. 96

  Sopprimere al comma 5, le lettere a) e b) e g).
7. 39. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere a), c) e g).
7. 10. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere a) e d).
7. 38. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere a) e d).
7. 15. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere a), f) e g).
7. 7. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere a) e g).
7. 13. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, la lettera b).
* 7. 45. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, la lettera b).
* 7.63. Molteni, Attaguile.

  Dopo le parole: le comunità terapeutiche e di accoglienza sono inserite le seguenti: gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute, le case-famiglia protette.
7. 51. Iori, Casati, Grassi, D'Incecco, Amato, Patriarca, Piccione, Beni, Capone, Biondelli, Carnevali.

  Sopprimere al comma 5, la lettera c).
* 7. 44. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, la lettera c).
* 7. 64. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere al comma 5, la lettera d).
** 7. 43. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, la lettera d).
** 7. 65. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere al comma 5, la lettera e).
* 7. 42. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, la lettera e).
* 7. 76. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere al comma 5, la lettera f).
7. 41. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, la lettera g).
7. 40. Micillo.

  Al comma 5, lettera a) le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: in ottemperanza.
7. 33. Micillo.

  Al comma 5, lettera a) le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: nel rigido rispetto.
7. 34. Micillo.

Pag. 97

  Sopprimere al comma 5, le lettere b) e c).
7. 14. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere b) e d).
7. 11. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere b) e e).
7. 12. Micillo.

  Al comma 5, sostituire interamente la lettera b) con la seguente:
   Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libera personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale.
7. 26. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: alle esigenze restrittive; si aggiungano le seguenti: tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma:.
7. 25. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Sopprimere al comma 5, le lettere c), o) e g).
7. 9. Micillo.

  Sopprimere al comma 5, le lettere e), f) e g).
7. 8. Micillo.

  Al comma 5, lettera g), dopo le parole: e al Ministro della giustizia si aggiungano le seguenti: indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale.
7. 27. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 5, lettera g), dopo le parole: e al Ministro della giustizia si aggiungano le seguenti:, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza.
7. 28. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

Pag. 98

  Al comma 5, dopo la lettera g) si aggiunga la seguente lettera:
   g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-bis o.p. vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;
7. 23. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

  Al comma 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
   g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 ord. penit. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti all'autorità destinataria del reclamo;.
7. 24. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
* 8. 1. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
* 8. 2. Micillo.

  Il comma 1, è soppresso.
** 8. 3. Molteni, Attaguile.

  Il comma 1, è soppresso.
** 8. 4. Micillo.

  Il comma 2, è soppresso.
* 8. 5. Molteni, Attaguile.

  Il comma 2, è soppresso.
* 8. 6. Micillo.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

  «Art. 608-bis. – (Tortura). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente.
8. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1. Micillo.

Pag. 99

Sopprimerlo.
* 9. 2. Cirielli.

Sopprimerlo.
* 9. 3. Molteni, Attaguile.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Micillo.

  Sopprimere il comma 2.
10. 2. Micillo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1o giugno 2014.
10. 3. Sarti, Colletti, Businarolo, Bonafede, Ferraresi, Turco, Micillo, Agostinelli.

Pag. 100

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia» per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
  premesso che:
   A) l'articolo 1, comma 9, lettera b) novella la disciplina delle maggioranze richieste nel condominio degli edifici per l'approvazione delle innovazioni (articolo 1120 c.c.). In particolare, il provvedimento elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ex articolo 1136, secondo comma, c.c.). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, ex articolo 1136, quinto comma, c.c.);
    1) la modifica proposta risulta in netta controtendenza rispetto a tutta la legislazione, anche quella più recente in materia fiscale, volta a favorire il risparmio energetico. Per quanto concerne la disciplina del condominio, la recente modifica dell'articolo 1120, che ha previsto la maggioranza semplice per le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, è il risultato di un dibattito ventennale che ha visto un'ampia convergenza delle forze politiche nella precedente legislatura;
    2) si ritiene, pertanto, necessario sopprimere l'articolo 1, comma 9, lettera b) in quanto appare irragionevole ripristinare, nel caso di specie, la regola della maggioranza qualificata che, come l'esperienza ha dimostrato, rende sostanzialmente irrealizzabili interventi per un significativo contenimento del consumo energetico nell'ambito del condominio;
   B) l'articolo 8, comma 1, lettera b) inserisce un ulteriore comma 1-bis all'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilendo che «quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo»;
    1) la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c.d. scatola nera – in relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile Pag. 101solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri «il mancato funzionamento del dispositivo»; la «prova contraria» appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare «il mancato funzionamento» della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull'attendibilità dei dati dell'apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, poiché a fonte dell'assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante;
    2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all'articolo 2712 c.c. (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella «scatola nera» – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al «mancato funzionamento dell'apparato») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);
    3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all'articolo 2712 c.c.; al capoverso 1-bis occorre quindi sostituire le parole «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo», con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato funzionamento del predetto dispositivo». In tal modo, si escluderebbe la natura di «prova legale» delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;
   C) all'articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 CAP prescrive che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «nonché» dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta;
    1) la disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, deve trovare le proprie solide fondamenta nel principio di ragionevolezza;
    2) al fine di evitare un'eccessiva anticipazione del termine per l'identificazione dei testimoni da parte del danneggiato e di garantire, conseguentemente, il rispetto del principio di ragionevolezza, si ritiene necessario riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «ovvero» dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione;
   D) l'articolo 8, comma 1, lettera c) inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 135 Pag. 102del decreto legislativo n. 209 del 2005 anche il seguente comma: «3-quater: Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare»;
    1) la norma si espone a numerosi rilievi critici a causa della sua sostanziale difficile esigibilità, rispetto alle finalità prefissate. Innanzitutto andrebbe precisato se ci si riferisce solo ai giudizi civili aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile ed il conseguente risarcimento danni ovvero anche ai processi penali (per esempio, per lesioni colpose). Inoltre la formulazione normativa impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto. In proposito, deve sottolinearsi che non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari, mentre il riferimento all'archivio integrato informatico previsto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 viene indicato come eventuale attraverso la locuzione «anche», senza alcuna specificazione circa le modalità di accesso da parte del giudice alla predetta banca dati gestita esclusivamente dall'IVASS. La norma, quindi, rende, da un lato, non esclusiva la fonte dalla quale poter ricavare i dati richiesti e, dall'altro, non precisa in base a quali modalità il giudice possa avvalersi dell'archivio citato. Il rischio è, in definitiva, che la previsione normativa non possa essere doverosamente seguita per le finalità previste;
    2) deve, peraltro, segnalarsi che in base alla formulazione normativa in parola si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile;
    3) per corrispondere alle finalità prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza;
   E) l'articolo 8, comma 1, lettera d), inserisce il nuovo articolo 147-bis del CAP in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di Pag. 103fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato;
    1) la disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in «terzista», sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa;
   F) all'articolo 8, comma 1, lettera e), appare necessario ripristinare il termine di cinque giorni non festivi, previsti dall'articolo 148 del CAP, a disposizione dell'assicuratore per eseguire l'ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire in «tempo reale». L'innalzamento del termine a dieci giorni non appare giustificato e produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire il bene, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo per un tempo più lungo, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse dell'assicuratore;
  Risulta necessario, inoltre, sopprimere la modifica normativa che determina il prolungamento del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle «determinazioni conclusive» dell'assicuratore in merito alla richiesta dell'assicuratore. Tale prolungamento desta forti perplessità in quanto dall'omissione di un atto obbligatorio per l'assicuratore si farebbe conseguire una ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei termini processuali, compromettendo il diritto di accesso al processo da parte del danneggiato;
   G) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 1 attribuisce all'impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (espressamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all'assicuratore.
  Appare necessario riformulare la disposizione, predisponendo un meccanismo idoneo ad escludere che l'ammontare del risarcimento possa aumentare a causa della cessione del credito: meccanismo che, pur senza escludere la cessione del credito, sarebbe comunque in linea con la ratio dell'intervento normativo, volto a ridurre i costi dell'assicurazione RC auto.
  In particolare, occorre prevedere che la cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiata è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione;
   H) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-quater del decreto-legge n. 1 Pag. 104del 2012. In particolare, si dispone che tale tipo di danno sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti «strumentalmente accertata» l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.
  Appare necessario sopprimere il predetto comma 3, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, ad esempio, al cosiddetto «colpo di frusta») che comunque, per quanto normativamente definite di «lieve entità», possono essere in varia misura invalidanti;
   I) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «150-ter», comma 11, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private);
    1) il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 recita: «Art. 14. (Benefici derivanti agli assicurati). 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata»;
    2) non risultano evidenti e giustificate ragioni per abrogare una disposizione volta a garantire benefici agli assicurati attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti da parte dell'assicuratore; la disposizione, dunque, deve essere soppressa;
   L) l'articolo 8, al comma 6, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, mantenendo il già previsto termine prescrizionale di due anni, ma aggiungendo una ipotesi di decadenza «qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore»;
    1) la norma desta perplessità sotto vari profili. Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l'esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell'ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell'immediatezza annotata la targa). Occorre inoltre tener presente che nell'ipotesi di responsabilità solidale, prevista dall'articolo 2054 c.c., il fatto illecito dà luogo a singoli rapporti tra il danneggiato e i responsabili, sicché, onde evitare la decadenza, la richiesta dovrebbe essere avanzata nei confronti di ciascuno di essi. Occorre poi tener conto che, in presenza di una ipotesi di decadenza inserita in una norma che disciplina il diverso istituto della prescrizione, non è dato comprendere se il termine decadenziale operi o meno nel caso in cui il fatto integri anche una fattispecie di reato ossia in relazione al comma 3 dell'articolo 2947; appare pertanto necessario sopprimere la disposizione e mantenere il solo termine di prescrizione biennale (dunque già «breve») previsto dal codice civile;
    2) ove si ritenesse di mantenere comunque la disposizione, anche per scongiurare vizi di incostituzionalità, appare evidente che questa dovrebbe essere riformulata prevedendo un termine di decadenza più ampio (di almeno sei mesi) ed escludendo espressamente che il danneggiato decada dal diritto non solo nei casi (invero molto infrequenti) di forza maggiore, Pag. 105ma anche quando egli sia stato impossibilitato, senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto e quando il fatto integri anche una fattispecie di reato;
  tanto premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera b);
   2) all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», le parole «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo» siano sostituite con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato funzionamento del predetto dispositivo»;
   3) all'articolo 8, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, le parole «nonché dalla richiesta di risarcimento» siano sostituite dalle seguenti: «ovvero dalla richiesta di risarcimento»;
   4) all'articolo 8, comma 1, lettera c), il capoverso «3-quater» sia sostituito con il seguente:
  «3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare»;
   5) all'articolo 8, comma 1, sia soppressa la lettera d);
   6) all'articolo 8, comma 1, lettera e), al n. 1) siano soppresse le seguenti parole: «al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»; e al n. 2) siano soppresse le seguenti parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura»;
   7) all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», comma 1, il primo periodo sia sostituito con il seguente: «La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiata è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;
   8) all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», sia soppresso il comma 3;
   9) all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», sia soppresso il comma 11;
   10) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6.