CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 novembre 2013
119.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 1.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.
1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise ai sensi del comma 3, le spese sostenute dalla predetta regione, a valere sui fondi stanziati per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2013 nei limiti complessivi di 15 milioni di euro.
  4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite ai medesimi enti:
   a) le risorse derivanti dalla riassegnazione di quota parte degli stanziamenti non utilizzati per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
   b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze connesse alla gestione dell'albo di cui alla lettera a);

  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 100. Il Relatore.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies, dell'articolo 25, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 9, comma 9-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio Pag. 7alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente periodo.
2. 101. Il Relatore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro.
2. 102. Il Relatore.