ALLEGATO 1
5-00710 Sottanelli: Iniziative per la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito e per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Sottanelli ed altri chiedono quali misure intenda assumere il Governo, in coerenza con la proposta di direttiva comunitaria, per ridurre le commissioni interbancarie per l'utilizzo delle carte di credito, soprattutto per i pagamenti di piccola entità, al fine di incentivare la diffusione e l'utilizzo della moneta elettronica.
Con riferimento alla normativa nazionale, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in corso di emanazione un decreto interministeriale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza, favorendo in tal modo una maggior comparabilità delle proposte dei prestatori di servizi di pagamento.
Il predetto decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi, con esclusione delle transazioni in contanti e delle operazioni di prelievo di contante. I prestatori dei servizi di pagamento che sottoscrivono gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediari per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento, differenziano l'importo delle commissioni applicate e le sottopongono a revisione al fine della riduzione delle commissioni stesse. In proposito, le citate disposizioni prevedono un meccanismo di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlate, tra l'altro, al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio, incentivando così un più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici. Sono, inoltre, espressamente vietate le cd. pratiche di blending, mediante l'obbligo di specificazione, a carico degli operatori, delle diverse commissioni applicabili per ciascuna tipologia di carte di pagamento.
Al fine di incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e più avanzate rispetto ai tradizionali Pos, è stato previsto che ai pagamenti di importo non superiore a trenta euro effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla siano applicate commissioni inferiori a quelle generalmente applicate.
Infine, tra le iniziative intraprese per ridurre l'utilizzo del contante e dei conseguenti costi per la società legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, va richiamato l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 (secondo decreto crescita).
Tale norma prevede che dal 1o gennaio 2014 i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad Pag. 169accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. L'attuazione di tale previsione è rimessa all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, al fine di disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, oltre all'eventuale estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che la proposta di revisione della direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) e la bozza di Regolamento comunitario sulle tariffe multilaterali delle carte di pagamento (MIF) sono due interventi normativi che si inseriscono tra le iniziative intraprese dalle Autorità Europee per sviluppare i pagamenti elettronici e agevolarne l'utilizzo a scapito del contante con la finalità di ottenere maggiore efficienza nel sistema, sicurezza e tracciabilità dei pagamenti. Essi integrano il processo avviato dalla SEPA che, con il Regolamento 260/2012, ha fissato la data finale di febbraio 2014 per il passaggio dai bonifici e dagli addebiti diretti nazionali ai corrispondenti servizi paneuropei.
La direttiva sui Servizi di Pagamento tiene conto dell'evoluzione dei servizi di pagamento elettronici attraverso l'uso di strumenti informatici e di telefonia mobile, con l'ottica di favorirne la diffusione e di garantire principi di parità concorrenziale fra i diversi soggetti operanti nell'industria dei pagamenti. In tale contesto sarà necessario verificare la corretta proporzionalità fra il regime regolatorio da applicare ai prestatori di servizi di pagamento (volto a mitigare i rischi) e le esigenze di tutela della clientela finale (consumatori, imprese, pubblica amministrazione).
Il regolamento sulle tariffe multilaterali delle carte di pagamento (MIF) ha l'obiettivo di rendere più equilibrata e trasparente la struttura di remunerazione dei circuiti di carte (di debito e di credito). Secondo l'industria, le tariffe bancarie multilaterali – finanziando l'emittente del circuito attraverso la commissione pagata dalla banca che effettua il convenzionamento con l'esercente – facilitano la diffusione delle carte fra i consumatori e, quindi, il contrasto all'uso del contante. Le Autorità antitrust, invece, considerano le carte di pagamento un elemento distorsivo per i meccanismi di formazione dei prezzi; esse, infatti, rappresentano la base del prezzo praticato dal soggetto che effettua la convenzione con gli esercenti che accettano le carte (merchant fee): ne deriva che un livello alto di carte di pagamento determina una pressione al rialzo anche sulla merchant fee e, in ultima analisi, sul prezzo che i consumatori devono pagare per utilizzare le carte presso gli esercizi commerciali.
La vera novità introdotta dalla proposta di Regolamento della Commissione è l'introduzione di un «cap» inderogabile alle carte di pagamento a livello europeo, che entrerà in vigore con scadenze diverse per le transazioni transfrontaliere rispetto a quelle domestiche e verrà applicato in misura differenziata per carte di credito e di debito. La questione dovrà, comunque, essere approfondita per quanto riguarda la congruità dei «cap», per valutarne la capacità di garantire un abbassamento dei prezzi e la parità concorrenziale fra i diversi sistemi tenendo presente che le carte di pagamento contribuiscono a finanziare l'investimento in sicurezza e in innovazione.
ALLEGATO 2
5-00781 Causi e Taranto: Tempi di emanazione del decreto ministeriale con il quale devono essere stabilite le regole per la riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Causi ed altri, in materia di strumenti di pagamento elettronici, chiedono assicurazione sull'emanazione dei decreti relativi alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nonché in tema di pagamento a mezzo di carte di debito, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012.
Al riguardo, si fa presente che con uno o più provvedimenti, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il Ministero dello sviluppo economico dovrà disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini anche in relazione ai soggetti interessati, per l'attuazione dell'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi. Con i medesimi decreti, potrà essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.
In merito ai citati provvedimenti, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che per dare attuazione alle iniziative concernenti l'Agenda Digitale, sono state approfondite le criticità ed i vantaggi connessi alle previsioni relative all'attuazione del comma 5, del citato articolo 15.
Al fine di ricondurre ad unità la complessiva disciplina dei pagamenti con strumenti elettronici (recata in attuazione dell'articolo 15, decreto-legge n. 179 del 2012) ed armonizzarla con la più ampia regolamentazione dei profili di trasparenza e costo delle commissioni (recata, invece, in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011), i decreti previsti dal comma 5 del citato articolo 15, potranno essere adottati alla luce della regolamentazione richiesta dal citato decreto del 2011, al fine di valutare, per ogni settore di vendita coinvolto dal citato obbligo, l'incidenza e gli effetti degli oneri di trasparenza generali recati dal predetto regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Antitrust.
In considerazione, quindi, della portata complessiva e dell'impatto economico, sui mercati di riferimento, della prevista obbligatorietà di accettazione delle cosiddette carte di debito, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono in fase di approfondimento le diverse modalità di attuazione delle disposizioni (disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai Pag. 171soggetti interessati) in modo da pervenire ad una regolamentazione che, minimizzando al massimo gli effetti distorsivi della concorrenza (anche avuto riguardo ai costi connessi all'attuazione del predetto obbligo, a carico dei citati operatori), possa garantire l'adozione dei previsti provvedimenti, in tempo utile per l'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 4, dell'articolo 15.
ALLEGATO 3
5-00711 Ruocco e Barbanti: Ridefinizione del termine di presentazione del modello 770 e riorganizzazione delle scadenze tributarie.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di valutare l'opportunità di prevedere a regime la scadenza del 30 settembre per la presentazione del modello 770 e se intenda intervenire con idonee iniziative normative per realizzare una complessiva riorganizzazione delle scadenze e del numero degli adempimenti nei confronti del fisco, al fine di evitare l'attuale sovrapposizione di una pluralità di termini fiscali.
Al riguardo, si fa presente che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 176 del 29 luglio 2013, è stato prorogato al 20 settembre 2013 il termine di scadenza per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2013.
Il termine del 20 settembre è stato individuato tenendo conto dell'esigenza di evitare una sovrapposizione degli adempimenti connessi alla presentazione del modello 770/2013 con quelli relativi alla trasmissione, in via telematica, dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2013), da effettuarsi entro il 30 settembre 2013.
Per quanto attiene alla richiesta di prevedere che, a regime, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) sia fissato al 30 settembre, l'Agenzia delle entrate manifesta perplessità.
Comunque, l'Agenzia segnala che un'eventuale revisione del termine di presentazione della suddetta dichiarazione dovrebbe essere valutata nell'ambito di una generale rivisitazione dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi e di comunicazione dei dati.
A tal fine l'Agenzia sottolinea, peraltro, che un'eventuale anticipazione dei termini dichiarativi potrebbe produrre positivi effetti sui cittadini ed intermediari, evitando la concentrazione degli adempimenti nella seconda metà dell'anno, nonché sull'amministrazione finanziaria, che potrebbe disporre in anticipo dei dati utili per la liquidazione delle dichiarazioni, con conseguente riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi fiscali.
ALLEGATO 4
5-00712 Paglia: Problematiche relative al contenzioso in essere sugli strumenti derivati sottoscritti da enti locali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia formula quesiti sulla situazione complessiva degli impegni in finanza derivata da parte degli enti locali.
Al riguardo, si precisa innanzitutto che l'attività di monitoraggio e raccolta di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avviene esclusivamente attraverso la raccolta dei dati forniti direttamente dai singoli enti locali, con i quali è alimentato un database, che – stante la fonte dei dati immessi – non può considerarsi esaustivo della consistenza degli strumenti derivati in essere presso gli enti locali stessi.
Come risulta dall'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso aprile, tenendo conto delle elaborazioni effettuate dal Dipartimento del Tesoro e da Banca d'Italia stessa, alla data del 31 dicembre 2012, i contratti vigenti sono stati stipulati da circa 280 amministrazioni e ammontano a un capitale nozionale di circa 21 miliardi di euro. I dati in possesso del Ministero dell'economia fanno registrare un costante ridimensionamento dell'attività in derivati degli enti territoriali, a partire dal 2008, per effetto dell'estinzione anticipata consensuale di oltre 767 operazioni di swap.
A seguito degli interventi legislativi e, in particolare della Legge Finanziaria 2009, non è stato più possibile per gli enti sottoscrivere nuovi contratti, ma solamente effettuare la chiusura anticipata di quelli in essere.
Giova precisare che la scelta migliore non è sempre quella di chiudere una determinata posizione, a prescindere dalla situazione contingente di mercato, ma è importante non operare affrettatamente, evitando situazioni di mercato poco favorevoli, che comporterebbero costi non indifferenti.
Non sembra, quindi, necessario un intervento coordinato per la chiusura dei contratti esistenti, considerato che iniziative del genere, come peraltro tutta l'attività in strumenti derivati, rientra nella piena autonomia degli enti locali, nel rispetto nelle norme di legge emanate in materia, e consiste nella stipula o risoluzione consensuale di contratti bilaterali.
Appare, quindi, non congruente con l'attuale quadro normativo la predisposizione di «una strategia di fuoriuscita coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, (che comunque ha sempre fornito ampia collaborazione agli Enti interessati), né si può pensare di intervenire sulle richiamate “clausole di riservatezza”, che riflettendo un accordo transattivo tra le parti, non possono essere messe in discussione ex-post senza minare l'interezza degli accordi in questione».
ALLEGATO 5
5-00782 Busin: Chiusura dell'ufficio distaccato di Thiene dell'Agenzia delle entrate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta i disagi connessi alla chiusura, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'ufficio locale di Thiene, nell'ambito del riordino degli uffici territoriali del Veneto.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
La chiusura del predetto ufficio è stata disposta in quanto i ridotti carichi di lavoro di quell'ufficio (poco più della metà della media nazionale) non giustificano gli oneri connessi al suo mantenimento, con riferimento sia alle diseconomie di scala derivanti da un'eccessiva dispersione del personale sul territorio, specie in una regione come il Veneto dove il personale in servizio è inferiore ai fabbisogno, sia ai costi da sostenere per la locazione e la gestione della struttura, pari a circa 160.000 euro all'anno.
La decisione di chiudere l'ufficio di Thiene risponde, dunque, a principi di buona amministrazione, in relazione anche alla necessità di contenere i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni da ultimo riaffermata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La chiusura dell'ufficio è prevista per il prossimo 30 settembre.
L'Agenzia delle entrate segnala che, a partire da quella data, l'utenza potrà rivolgersi al vicino ufficio di Bassano del Grappa, località che dista appena 23 chilometri da Thiene.
Soprattutto, l'Agenzia precisa che i cittadini contribuenti potranno avvalersi dei canali alternativi di contatto che la stessa Agenzia ha da tempo attivato e sta continuamente potenziando, grazie ai quali è possibile adempiere i propri obblighi tributari senza dover accedere fisicamente in ufficio.
In particolare, deve annoverarsi la possibilità per l'utenza di reperire, attraverso un apposito Call center, informazioni fiscali generali su normativa, scadenze e adempimenti nonché informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sui rimborsi, ma soprattutto vengono in rilevo i servizi telematici Entratel (per le grandi imprese e gli intermediari professionali) e Fisconline (per i singoli cittadini), tramite i quali è possibile effettuare online la presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte, la registrazione dei contratti di locazione e la presentazione di numerose altre dichiarazioni e comunicazioni.
L'Agenzia delle entrate riferisce, infine, che la propria offerta di servizi telematici è in continua evoluzione e presto sarà estesa, tra l'altro, alle dichiarazioni di successione. Dal sito internet dell'Agenzia, infine, è possibile stampare la modulistica, consultare la normativa e le istruzioni, reperire i codici da utilizzare per effettuare i pagamenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi fiscali.
ALLEGATO 6
5-00783 Gebhard: Chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alle singole unità abitative ed alle parti comuni dell'edificio.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di chiarire se la detrazione per il lavori eseguiti nelle parti comuni condominiali di un edificio, spettante entro il limite massimo di 48.000 euro, elevato a 96.000 fino al 31 dicembre 2013, sia un'autonoma previsione agevolativa, cumulabile con il beneficio spettante in relazione ai lavori eseguiti nelle parti interne delle unità abitative per il quale è previsto un analogo limite massimo di importo detraibile.
Al riguardo giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento, di recente oggetto di significative modifiche ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, attualmente all'esame dei Parlamento (A.C. 1310-A).
L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inserito l'articolo 16-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed entro un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Successivamente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la detrazione in argomento è stata rideterminata nella misura del 50 per cento delle spese documentate sostenute a far data dall'entrata in vigore del citato decreto fino al 30 giugno 2013, nel limite di un ammontare complessivo delle stesse che è stato elevato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Infine, l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha prorogato la detrazione nella misura del 50 per cento in relazione alle spese documentate sostenute per il recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2013.
Ai sensi del citato articolo 16-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'agevolazione in argomento si riferisce anche agli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile.
In questa cornice normativa si inserisce la questione interpretativa segnalata dagli Onorevoli interroganti con riferimento alla quale l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.
Conformemente a quanto indicato nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, con riferimento all'introduzione dell'articolo 16-bis nel TUIR, devono ritenersi confermati l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni relative alla originaria detrazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Pertanto, come precisato nella risoluzione n. 206/E dei 3 agosto 2007, citata dagli Onorevoli interroganti, con riguardo all'applicazione del predetto articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il limite di spesa ammissibile per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio è autonomo rispetto al limite di spesa ammissibile per gli interventi riguardanti la singola unità immobiliare.
ALLEGATO 7
DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1417, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all'articolo 3-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge, che novella la legge n. 193 del 2000 inserendovi un nuovo articolo 3-bis, valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 1 del predetto nuovo articolo 3-bis, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti, nella misura massima mensile di 700 euro per ogni lavoratore assunto, l'opportunità di chiarire se i soggetti detenuti nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, affinché queste ultime possano fruire del credito d'imposta, ovvero di integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta facendo esplicito riferimento anche ai soggetti destinatari delle predette attività formative;
b) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 3-bis, introdotto dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge, il quale prevede un credito d'imposta, nella misura massima mensile di 350 euro per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti, valuti anche in questo caso la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se i soggetti semiliberi nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, affinché queste ultime possano fruire del credito d'imposta, ovvero di integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta facendo esplicito riferimento anche ai soggetti destinatari delle predette attività formative.