DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Seduta n. 902 di giovedì 21 dicembre 2017

INDICE


Organizzazione dei tempi di esame: pdl n. 4658 ... 3

Comunicazioni ... 5
Missioni valevoli nella seduta del 21 dicembre 2017 ... 5
Progetti di legge (Annunzio) ... 6
Proposta di modificazione al Regolamento (Annunzio) ... 6
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate (Trasmissione di un documento) ... 6
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Trasmissioni di documenti) ... 6
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ... 7
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ... 7
Documenti ministeriali (Trasmissioni) ... 8
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio) ... 9
Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Annunzio di documenti) ... 9
Nomine ministeriali (Comunicazione) ... 10
Atti di controllo e di indirizzo ... 11

Disegno di legge S. 2960 (Approvato dal Senato) n. 4768-A/R ... 12
Parere della I Commissione ... 12
Articolo 1 e relative proposte emendative ... 13
Articolo 2 ... 240
Articolo 3 e relative proposte emendative ... 240
Articolo 4 e relativa proposta emendativa ... 245
Articolo 5 e relativa proposta emendativa ... 246
Articolo 6 ... 247
Articolo 7 ... 247
Articolo 8 ... 248
Articolo 9 ... 248
Articolo 10 e relative proposte emendative ... 250
Articolo 11 e relative proposte emendative ... 252
Articolo 12 ... 254
Articolo 13 ... 255
Articolo 14 ... 256
Articolo 15 ... 257
Articolo 16 ... 257
Articolo 17 ... 258
Articolo 18 e relative proposte emendative ... 258
Articolo 19 ... 264
Allegati e Tabelle ... 265
Ordini del giorno ... 293

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 4658

Pdl 4658 - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• discussione generale: 8 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 15 minuti 15 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 45 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 3 ore e 15 minuti
 Partito Democratico 42 minuti 54 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 23 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
33 minuti 18 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista –
 Liberi e Uguali
32 minuti 16 minuti
 Alternativa Popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD –
 Noi con l'Italia
31 minuti 12 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
31 minuti 12 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile –
 Liberi e Uguali
31 minuti 12 minuti
 Noi con l'Italia - Scelta Civica
 per l'Italia – MAIE
31 minuti 11 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
31 minuti 11 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 Nazionale
31 minuti 11 minuti
 Misto: 32 minuti 15 minuti
  Civici e Innovatori – Energie
  PER l'Italia
11 minuti 4 minuti
  Direzione Italia 7 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 2 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti
  insieme per l'Italia
4 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI) –
  Indipendenti
2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 dicembre 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orfini, Orlando, Paglia, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tancredi, Taranto, Tofalo, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Villarosa, Villecco Calipari, Enrico Zanetti, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orfini, Orlando, Paglia, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Tabacci, Tancredi, Taranto, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Villarosa, Enrico Zanetti, Zoggia.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 dicembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BORGHESE e MERLO: «Modifica all'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di corresponsione di un assegno sociale ai cittadini italiani residenti all'estero in condizioni economiche disagiate» (4797);
   PILI: «Istituzione della zona franca integrale insulare nel territorio della regione Sardegna» (4798);
   CIRIELLI: «Proroga dell'autonomia finanziaria e amministrativa dell'autorità portuale di Salerno» (4799);
   DI VITA ed altri: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di approvazione dei piani di rientro delle aziende ospedaliere e di altri enti che erogano prestazioni di ricovero e cura» (4800).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   LUIGI DI MAIO: «Articoli 16-ter e 148: Comitato per il controllo parlamentare» (Doc. II, n. 23).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, con lettera in data 21 dicembre 2017, ha trasmesso la relazione sulla rilevazione e gestione dei dati relativi al fenomeno migratorio, approvata nella seduta del 21 dicembre 2017 (DOC. XXII-bis n. 22).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 21 dicembre 2017 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o), della legge 19 luglio 2013, n. 87:
   la «Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ‘ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria» approvata il 21 dicembre dalla Commissione medesima (Doc. XXIII, n. 33);
   la «Relazione sull'attività svolta» approvata il 21 dicembre dalla Commissione medesima (Doc. XXIII, n. 34).

  Tali documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 20 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 274 del 7 novembre – 20 dicembre 2017 (Doc. VII, n. 928),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015):
   alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 275 dell'8 novembre – 20 dicembre 2017 (Doc. VII, n. 929),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), dal tribunale ordinario di Palermo:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 276 del 5 – 20 dicembre 2017 (Doc. VII, n. 930),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Istituto Luce-Cinecittà Srl, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 589).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 590).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Casa Buonarroti, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 591).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2018, corredato dalla nota integrativa, approvato in data 7 dicembre 2017, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2018-2020.

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 10 ottobre, 29 novembre e 6 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione – predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa – sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, riferita al secondo semestre del 2016 (Doc. LXX, n. 9).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sul rafforzamento delle reti energetiche europee (COM(2017) 718 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (COM(2017) 744 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 (COM(2017) 747 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nona relazione sullo stato di attuazione e i programmi per l'attuazione (a norma dell'articolo 17) della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (COM(2017) 749 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione strategica 2017 relativa all'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (COM(2017) 755 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) (COM(2017) 810 final).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

  L'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso la Dichiarazione di Minsk e le risoluzioni approvate nel corso della 25a sessione annuale, svoltasi a Minsk dal 5 al 9 luglio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Dichiarazione di Minsk: affari politici e sicurezza (Doc. XII-quinquies, n. 77) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Dichiarazione di Minsk: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (Doc. XII-quinquies, n. 78) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Dichiarazione di Minsk: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (Doc. XII-quinquies, n. 79) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'azione a favore di una gestione coerente, condivisa e responsabile dei flussi di migranti e di rifugiati (Doc. XII-quinquies, n. 80) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulle migrazioni (Doc. XII-quinquies, n. 81) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla promozione della mediazione non sessista e attenta alle specificità di genere (Doc. XII-quinquies, n. 82) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale in Ucraina (Doc. XII-quinquies, n. 83) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell'OSCE nella lotta al terrorismo (Doc. XII-quinquies, n. 84) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione sul rafforzamento della sicurezza energetica nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 85) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sulla definizione di misure legislative, normative e amministrative tempestive ed efficaci per rispondere alla comparsa di nuove sostanze psicoattive(Doc. XII-quinquies, n. 86) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione sull'acqua potabile: promuovere la cooperazione per tutelare una risorsa limitata (Doc. XII-quinquies, n. 87) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione sull'osservazione delle nuove tecnologie di voto (Doc. XII-quinquies, n. 88) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini online grazie ai progressi della tecnologia (Doc. XII-quinquies, n. 89) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione sull'abolizione dalla pena capitale (Doc. XII-quinquies, n. 90) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul multiculturalismo – Il ruolo dei valori culturali nello sviluppo della democrazia nel contesto della globalizzazione (Doc. XII-quinquies, n. 91) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione sull'inaccettabilità della discriminazione e dell'intolleranza nei confronti di cristiani, musulmani e seguaci di altre religioni (Doc. XII-quinquies, n. 92) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale al dottor Carmine di Nuzzo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle V Commissione (Bilancio).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, conferito alla dottoressa Maria Laura Prislei.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’ Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2960 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4768-A/R)

A.C. 4768-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si valuti la previsione del comma 370-ter, che proroga i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, la quale, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge «può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione», nella parte in cui, relativamente al contenuto della legge di bilancio, dispone che non possono essere previste norme di delega;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 140, relativamente all'attribuzione della qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) all'Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nell'adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito;
   b) al comma 240, laddove si attribuisce al Commissario la facoltà di operare riduzioni dei termini in materia di contratti pubblici, sia valutata tale disposizione alla luce di quanto prevede la normativa europea;
   c) al comma 375 che interviene in materia di servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole, stabilendo il principio che nelle regioni in cui la convenzione-quadro in materia sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione avviene alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione, si valuti di chiarire come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata;
   d) ai commi 421-424 che dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità, non specificate dalla disposizione, che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, richiamando i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, si valutino tali disposizioni alla luce della normativa europea, in particolare rispetto anche alla citata Decisione della Commissione europea;
   e) al comma 462, che detta disposizioni volte a modificare norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, si valuti, sotto il profilo delle fonti del diritto, la disposizione in questione alla luce della procedura di approvazione
delle norme di attuazione degli statuti speciali che prevede un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, senza passaggio parlamentare, e con l'approvazione da parte del Governo con decreti legislativi, previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica;
   f) ai commi 464-466 che intervengono in materia di risorse per province e città metropolitane, prevedendo che per entrambi gli enti territoriali il riparto sia determinato sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi) e che nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018 «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta» si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018, si valuti, al fine di evitare eventuali incertezze interpretative, la soppressione delle parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta».

A.C. 4768-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

PARTE I
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020»;
   b) alla lettera b), le parole: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021;» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2021;»;
   c) alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

  3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

    1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
    2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione»;
    3) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento»;
    4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   « 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
    5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
    6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
    6-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
   «2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»;
    7) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»;
    8) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
    9) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
  « 2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;
    10) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  « 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
   3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente
comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;
   b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
    2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
   « 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;
    3) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017», le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»;
    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».

  3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  3-sexies. Entro il 1o luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, al 1o marzo 2018;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.

  3-novies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  4. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  5. La detrazione di cui al comma 4 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  6. Tra le spese indicate nei commi 4 e 5 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
  7. La detrazione di cui ai commi da 4 a 6 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014- 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2019,».
  8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
  9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
  10. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
  12. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse.
  12-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: «, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo la lettera i-sexies) è inserita la seguente:
   « i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

  12-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.
  12-quater. All'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile».

  12-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
  12-sexies. Al fine dell'attuazione del comma 12-quinquies è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere
le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
  13. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15:
    1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   « i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro»;
    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-sexies) e i-decies)» e le parole: «per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti»;
   b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;».

  14. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  15. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  16. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 15, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 15.
  16-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
   «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione
delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».

  17. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 15 e 16, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  18. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  19. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 15 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  20. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 19 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 19, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
  21. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;
   b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».

  21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».
  21-ter. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso.
  22. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 23 e 24, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.
  23. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 22 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1.
Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
  24. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  24-bis. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite dalle società finanziarie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o dagli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».

  24-ter. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 24-bis, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  24-quater. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)» sono soppresse.
  25. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 27.
  26. Il credito d'imposta di cui al comma 25 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 27, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
  27. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.
  28. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  29. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 25 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono
sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  30. Al credito d'imposta di cui ai commi da 25 a 35 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  31. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  32. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  33. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 32 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  34. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
  35. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 25 a 34 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 25 a 34, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  35-bis. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e
all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
  35-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-quater. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  35-quinquies. Le disposizioni per l'applicazione dei commi 35-bis e 35-quater, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  35-sexies. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.
  35-septies. La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 35-sexies, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
  35-octies. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata,
per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
  35-novies. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  35-decies. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  35-undecies. All'articolo 1, comma 618, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Il Commissario di governo per il Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale»;
   b) dopo le parole: «di punto franco» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054,».

  36. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.
  37. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.
  38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.
  38-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.
  39. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione
di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria. Alle medesime finalità di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
  39-bis. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  39-ter. All'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti operanti vigilati nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea».

  39-quater. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo, le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 sono modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  39-quinquies. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
   « 5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
   c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
   « 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

  39-sexies. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:
   « 11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».

  39-septies. I treni adibiti al trasporto di passeggeri sono dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.
  39-octies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le dotazioni minime di primo soccorso, in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonché i tempi e le modalità di attuazione della disposizione del comma 39-septies. Le dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle società di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati. Il decreto di cui al presente comma individua altresì le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.
  39-novies. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 39-octies, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020.
  40. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «che svolgono attività diverse da quella immobiliare,» sono soppresse;
   b) i periodi: «Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola» sono soppressi.

  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono inserite le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-bis.
  41. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 65, dopo le parole: «fondi comuni d'investimento» sono inserite le seguenti: «e le società di intermediazione mobiliare»;
   b) il comma 67 è sostituito dal seguente:
   « 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione
e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare”».

  42. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare».
  43. Le disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  44. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20, comma 1:
    1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»;
    2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;
   b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: «Le attribuzioni e i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri».

  45. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
   «Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
   La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato».

  46. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
  47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  48. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 46 a 49, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 47.
  49. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  49-bis. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:
   a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
   c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
   d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;
   e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una
prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

  49-ter. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
   a) all'articolo 23-quater, comma 7, le parole: «due posti di vicedirettore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre»; le parole: «, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono soppresse;
   b) il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), è soppresso a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 49-bis del presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.

  49-quater. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  49-quinquies. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  49-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 49-quinquies è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  49-septies Il credito d'imposta di cui al comma 49-quinquies è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-quinquies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  49-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-quinquies, 49-sexies e 49-septies, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-sexies.
  50. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  51. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  52. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 51.
  53. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 50, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di
lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  54. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  55. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 53.
  56. L'esonero di cui al comma 50 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55.
  57. L'esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  58. L'esonero di cui al comma 50 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
   a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
   b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

  58-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
  59. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
   a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
   b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
   c) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  60. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abrogato.
  61. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 59, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  62. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  63. L'esonero di cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  64. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro
attivati ai sensi dei commi da 50 a 58, 62 e 63 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  65. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.
  66. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  67. Le disposizioni di cui al comma 66 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  68. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni
caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
  69. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  70. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  70-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:
   a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;
   b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
   c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea;
   d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;
   e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;
   f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

  71. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2017, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019.
  71-bis. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementata di un milione di euro per l'anno 2019.
  71-ter. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo».

  72. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, sono stanziati un milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.
  73. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
  74. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le modalità di cui al comma 1-ter.
   1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
  74-ter. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la destinazione del Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è estesa al settore zootecnico. La dotazione del medesimo Fondo è a questo fine incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, alle condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  74-quater. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  75. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro».
  76. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:
   «Art. 22-bis. – (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). – 1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse
umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.
   2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.
   3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  76-bis. Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 72 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.
  77. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno».
  78. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:
   «Art. 24-bis. – (Accordo di ricollocazione) – 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.
   2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici
mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
   3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
   5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
   6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
   a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
   b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi».

  79. A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
  80. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  81. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  81-bis. Alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 81-quinquies del presente articolo.
  81-ter. Al fine dell'ammissione all'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 81-bis, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  81-quater. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 81-bis può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 81-quinquies, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1o agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  81-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 81-bis, 81-ter e 81-quater, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  81-sexies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni, in base alle richieste, entro il limite massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  81-septies. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità
di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.
  82. Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal presente comma»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».

  83. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 84, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  84. La disposizione del comma 83 si applica:
   a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
   b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

  85. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
  86. La disposizione di cui al comma 83 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  87. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 83 e 84, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  88. Fermo restando quanto previsto dal comma 87, ai lavoratori di cui ai commi 83 e 84 non si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  89. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 83 e 84, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  89-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
  90. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  91. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
  92. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
  93. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  94. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, comma 4, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «dieci volte»;
   b) all'articolo 44, il comma 5 è abrogato.

  95. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.
  96. All'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dallo stesso stabilite» sono aggiunte le seguenti: «. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182».
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»;
   b-bis) al comma 179, lettera b), dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono inserite le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;
   c) al comma 179, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»;

   d) dopo il comma 179 è inserito il seguente:
   « 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»;
   d-bis) al comma 199, lettera b), dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;
   e) al comma 199, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»;
   f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: «609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  97-bis. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 89 del presente articolo.
  97-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 84, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  97-quater. Per i soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre
2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
  97-quinquies. Per i soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  97-sexies. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo APE Sociale» con una dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 97, lettere f) e g), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefìci rispetto a quanto previsto.
  98. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
   « 4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata ”Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

   4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
   4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
   4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
   4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;
   b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

  99. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;
   b) al comma 192, dopo le parole: «che accedono a RITA» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.
  100. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  101. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare
il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 100. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 100. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
  101-bis. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  101-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 101-bis, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
  101-quater. Alla forma pensionistica di cui al comma 101-ter sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 101-bis, esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al comma 101-bis, sentita la COVIP.
  101-quinquies. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 101-bis:
   a) all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato»;
   b) sono abrogati:
    1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.

  102. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.
  103. Le anticipazioni di bilancio concesse all'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato,
risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.
  104. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.
  104-bis. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  104-ter. All'articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
  104-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

  104-quinquies. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.
  104-sexies. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
   « 302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile».

  104-septies. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate dall'INPS.
  105. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività.
  106. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.
  106-bis. All'articolo 1, comma 278, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono aggiunte le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale».
  106-ter. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
  107. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi» sono soppresse.
  108. Per gli effetti di cui al comma 107, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), le parole: «, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;
   b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2» è soppresso.

  109. A decorrere dal 1º luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 107, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
  110. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incrementato del 10 per cento».
  110-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma».
  111. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al primo periodo, le parole: «pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
  112. Per le finalità di cui ai commi da 107 a 111, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  113. Per gli effetti del comma 112, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

  113-bis. Per l'anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  114. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «comunque non inferiore al quindici per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020».
  114-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  115. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.
  116. Il contributo di cui al comma 115 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 115. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
  117. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  118. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  118-ter. Il Fondo di cui al comma 118-bis è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.

  118-quater. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 118-bis, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2018.
  118-quinquies. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale»;
   b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
   « g-bis) “medicinali destinati alla donazione”: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
   g-ter) “soggetti donatori del farmaco”: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, come individuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
   g-quater) “articoli di medicazione”: gli articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g-quinquies) “altri prodotti”: i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e)»;
   c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1, lettera b), nonché di altri esperti di settore»;
   d) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti»;
   e) all'articolo 11:
    1) alla rubrica, dopo la parola: «innovativi» sono inserite le seguenti: «integrati o di rete,»;
    2) al comma 2, dopo la parola: «innovativi» sono inserite le seguenti: «integrati o di rete»;
   f) all'articolo 16:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni
gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale»;
    2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
   a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della presente legge;
   c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
   d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
   e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.
   2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
   a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
   b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
   c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate
dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale»;
    3) il comma 4 è abrogato;
    4) al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo»;
   g) all'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   h) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
   «Art. 18-bis. – (Abrogazioni). – 1. Sono abrogati:
   a) il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
   b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

  118-sexies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-septies. All'articolo 15, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  118-octies. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  118-novies. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  118-decies. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» e, al terzo periodo, le parole: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».
  118-undecies. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato
all'Ente nazionale per il microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  119. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i Ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007 possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.
  119-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.
  120. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «, con esclusione del lavoro domestico» sono soppresse.
  120-bis. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   « 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
   3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza».

  120-ter. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.
  120-quater. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31
dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
  121. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
  122. Dopo l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, è aggiunto il seguente:
   «Art. 4-bis. – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo».

  122-bis. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU).
  122-ter. Per le finalità del comma 122-bis del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.
  122-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entità della spesa sostenuta a livello statale.
  123. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 511 è abrogato.
  124. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:
   a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

   b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;
   c) nell'anno 2020, il 7º censimento generale dell'agricoltura;
   d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.

  125. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 124, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 128, e nei successivi atti d'istruzione:
   a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
   b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
   e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;
   g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

  126. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 125 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile nel territorio nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma 125, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
  127. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.
  128. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:
   a) i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;
   c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

  129. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.
  130. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 128, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.
  131. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 128, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.
  132. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.
  133. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da 124 a 132 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l'anno 2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui ai commi da 124 a 132:
   a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

  134. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.
  135. L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.
  136. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
   b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
   d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
   e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

  137. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 136, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 136, lettera c).
  138. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale».

  139. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.
  139-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituita dalla seguente:

   « b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento».

  140. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «di bonifica e messa in sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica,».
  140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
   b) al secondo periodo:
    1) dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono inserite le seguenti: «corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti»;
    2) le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  140-ter. I benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
  141. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  142. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 141, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 141, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  143. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
  144. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 143.
  144-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».
  144-ter. La disposizione di cui al comma 144-bis acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  145. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 146.
  146. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
  147. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 145, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  148. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.
  149. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.
  150. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali.
  151. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale può essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.
  152. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 151 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, sulla base dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato che istituisce la Comunità europea, delle indicazioni fornite a livello internazionale dal GAFI-FATF, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
  153. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 151 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'IVASS è espresso entro quindici giorni dalla relativa richiesta.
  154. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi dei commi da 151 a 157, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.
  155. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei commi da 151 a 157, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.
  156. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 155.
  157. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione dei commi da 151 a 156, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 155, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.
  157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
   « 9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti dalla società SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca» di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
   9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili dalla società SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
   9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso verso la società SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, la SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto
dall'accordo « Arrangement on Officially Supported Export Credits» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
   9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
   9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie delle Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al relativo onere pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

  157-ter. Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia, che alla data in entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano subìto svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011, può essere concesso un contributo a parziale compensazione delle perdite subìte, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra, di diritto e in proporzione all'entità del contributo erogato, nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con la dotazione di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento del contributo nonché, nel rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo medesimo.
  158. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare,
con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa»;
   b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:
   a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;
   b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis»;
   c) all'articolo 14, comma 3, il primo periodo è soppresso.

  159. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato.
  160. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e,
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione».
  161. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità»;
   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
   «Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46».

  162. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 161, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.
  163. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.
  164. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026 ed euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027.
  165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la promozione della lingua e cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero;
   a-bis) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale che abbia conseguito un dottorato di ricerca;
   b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
   c) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
   d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
   e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio
per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
   f) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
   g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle camere di commercio italiane all'estero;
   h) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale;
   i) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e la guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.

  166. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
  167. La dotazione del fondo di cui al comma 166 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 166. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  168. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
  169. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 168 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel canale di Sicilia.
  170-ter. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  170-quater. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 21, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,»;
   b) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa»;
   c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
   b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi».

  170-quinquies. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è abrogata.
  170-sexies. Agli oneri di cui al comma 170-ter, pari ad euro 1.427.390 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  170-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016-2019»;
   b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».

  171. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 176, per un numero massimo di:
   a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   b) 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   d) 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   e) 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1o ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.
  171-quater. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
  171-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.
  172. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 171, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.
  173. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'Arma dei carabinieri dal comma 171, lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «128»;
   b) alla lettera e), il numero: «18» è sostituito dal seguente: «22»;
   c) alla lettera f), il numero: «24» è sostituito dal seguente: «28»;
   d) alla lettera g), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «53».

  174. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 171, 171-bis, 171-ter e 176, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
  174-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
  175. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

  175-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono inserite le seguenti: «ed economico»;
   b) al secondo periodo, alle parole: «Il trattamento economico del personale» sono premesse le seguenti: «In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale,»;
   c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

  176. Ai fini dell'attuazione del comma 171, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 171, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.
  177. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  178. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  179. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente.
  180. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del presente codice».

  181. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
   « 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

   a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
   b) il munizionamento utilizzato;
   c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
   5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
   5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010»;
   b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   « 4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
   4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
   4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.
   4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
   4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
   4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
   4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo»;
   c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
   « 5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro».

  182. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'area III – posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  183. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018.
  184. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2018,» sono soppresse e le parole: «per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui».
  185. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) le parole: «Dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalla seguente: «Successivamente»;
   c) le parole: «il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto»;
   d) le parole: «confluiscono nella» sono sostituite dalle seguenti: «rientrano nelle competenze della»;
   e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Direttore generale di progetto,
per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

  185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  185-ter. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  186. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale,».
  187. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, per la durata di cinque anni a far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero».
  188. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 187, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

  189. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.
  190. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.
  191. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
  192. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione di euro annui è destinata alle biblioteche scolastiche. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo periodo destinata alle biblioteche scolastiche, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  193. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 195, anche in
relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
  194. Gli esercizi di cui al comma 193 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
  195. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 193 e 194, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  196. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.
  196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali che beneficiano dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
   a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018»;
   b) all'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
   c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2019».

  197. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  197-bis. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell'Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  198. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  198-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020».
  199. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.
  200. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  201. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
  202. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).
  203. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.
  203-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni: Civico museo della Risiera di San Sabba – monumento
nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.
  204. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.
  205. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere.
  206. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato «Adriano Sernagiotto» – Onlus di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  207. È concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro.
  207-bis. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  208. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
  209. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole: «spettacoli teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».
  210. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «e 2018» sono inserite le seguenti: «, e di 1 milione di euro per l'anno 2019».
  211. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.
  212. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera».

  212-bis. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.
  213. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS).
  213-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro per l'anno 2018, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  214. Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) è attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.
  215. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 214, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
  215-bis. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione e i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono includere beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa e anche appartenenti al demanio marittimo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.
  215-ter. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
  215-quater. Al fine di realizzare valutazioni e prove di affidabilità, usabilità e accessibilità, relative ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con
conseguente rilascio di un marchio di qualità, all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.
  216. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ”de minimis”. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018»;
   b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
   «Art. 26. – (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:
   a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;
   b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
   c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
   2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
   3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché in subordine l’audience televisiva certificata.
   4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

  217. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.
  218. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
   a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
   b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

   c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
   d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

  219. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  220. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative».
  221. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente:
   «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società».

  221-bis. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  221-ter. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  221-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
  221-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24, le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

   b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   c) al comma 26, le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».

  223. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
  224. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
  225. Il credito d'imposta di cui al comma 224, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  226. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  227. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 225.
  228. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;
   b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

  229. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro»;
   b) al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91»;
   c) al comma 10, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b-bis)»;
   d) al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

  230. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
  231. L'importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per
cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
  232. Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
  233. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  234. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
  234-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 10 gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore»;
   b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2
per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 10 gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore»;
   c) all'articolo 3, comma 8, le parole: «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico».

  235. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.
  236. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione Campania e al presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017.
  237. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
  238. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
  239. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la
realizzazione degli interventi di cui al comma 235. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC.
  240. È in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture – uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.
  241. Per le finalità dei commi da 235 a 248, l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  242. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi prevista deve avere cadenza semestrale ed è trasmessa anche alla regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita i poteri e le facoltà di cui al comma 24 del predetto articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi sostituita alla regione Veneto la regione Campania.
  243. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni
o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  244. Per le finalità di cui al comma 243 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  245. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  246. Con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.
  247. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 245. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 245.
  248. Per le finalità di cui ai commi da 235 a 247 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  249. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è tenuta ad adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano
stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
  250. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC, relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 249.
  251. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 250, adotta una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.
  251-bis. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
  251-ter. La disposizione di cui al comma 251-bis si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  251-quater. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
   a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come rideterminato dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati;
   b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA da applicare sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  251-quinquies. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-quater sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-quater sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
  251-sexies. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-quater, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
  251-septies. Per i versamenti di cui al comma 251-quater, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-quater, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-quater, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  251-octies. A partire dal 1o gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-quater, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-decies e 251-undecies. La disposizione di cui al comma 251-decies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-undecies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi
dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-quater, lettera a).
  251-novies. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA».
  251-decies. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «, al lordo dell'IVA,»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono inserite le seguenti: «e all'erario»;
   c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
   d) al quarto periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono inserite le seguenti: «e all'erario».

  251-undecies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, dopo le parole: «alle regioni medesime» sono inserite le seguenti: «e all'erario» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'imposta sul valore aggiunto»;
   b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

  251-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 251-quater a 251-undecies si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  251-terdecies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-sexiesdecies.
  251-quaterdecies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 251-terdecies, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del nord, del centro e del sud del territorio nazionale.
  251-quinquiesdecies. La sperimentazione di cui al comma 251-terdecies è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
  251-sexiesdecies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-terdecies è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  251-septiesdecies. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.
  252. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  253. L'esito del monitoraggio di cui al comma 252, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  254. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  255. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 256, 257 e 258, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
  256. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 255 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
  257. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 256 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  258. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 256 e 257.
  259. Il Sistema di gestione di cui al comma 256 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  259-bis. Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e alle competenze dei propri centri protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-regione Calabria di Lamezia Terme.
  259-ter. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  259-quater. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
  259-quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma 259-quater.
  260. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente:
   « 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018».

  261. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa.
  261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
  261-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 261-bis è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 261-quater a 261-quaterdecies, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 261-quater, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 261-bis, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.
  261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 261-ter e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 261-quinquies. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.
  261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 261-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica
della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.
  261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 261-septies.
  261-novies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 261-quinquies. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 261-sexies, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-decies. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 261-sexies con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 261-septies.
  261-undecies. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 261-quater e 261-duodecies è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 261-septies.
  261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 261-duodecies, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-quaterdecies. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-duodecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  261-quinquiesdecies. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.
  262. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;
   b) al secondo periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi» e le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

  263. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.
  264. Per le finalità di cui al comma 263 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   « 4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attività trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge, in accordo con le regioni, attività di supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
   4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
   4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo
sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

  264-ter. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.
  265. Le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
  265-bis. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.
  265-ter. All'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   « 6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
   6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

  266. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
  267. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'AGENAS può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base, con una riserva di posti non superiore al 50
per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS.
  268. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 267, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 267 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
  269. All'onere derivante dall'attuazione del comma 267, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi da 266 a 270, pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  270. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 266 a 269 il proprio statuto nonché il regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'AGENAS stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti connessi e consequenziali.
  270-bis. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
   b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;
   c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
   d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
   e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

  270-ter. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 270-bis sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
  270-quater. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-bis sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.
  270-quinquies. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi
270-bis, 270-ter e 270-quater non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
  271. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019.
  271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono inserite le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
  271-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  271-quater. In ottemperanza delle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio.
  272. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
  272-bis. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «nel corrispondente circondario» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta».
  272-ter. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, i termini di cui all'articolo 1, comma 181, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.
  273. Limitatamente all'anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
  274. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
   « 97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
   “Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124”;
   b) all'articolo 2, le parole: “al modello prestabilito dall'Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia”;
   c) all'articolo 3:
    1) al primo comma, le parole: “dell'ufficio postale” sono sostituite dalle seguenti: “del punto di accettazione dell'operatore postale”;
    2) al secondo comma, le parole: “all'ufficio postale” sono sostituite dalle seguenti: “al punto di accettazione dell'operatore postale”;
    3) al terzo comma, le parole: “dall'Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 2”;
    4) al quarto comma, le parole da: “; per le notificazioni in materia penale” a: “si riferisce” sono sostituite dai seguenti periodi: “Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6”;
    5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
   “È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio”;
    6) al quinto comma, le parole: “all'ufficio postale di partenza” sono sostituite dalle seguenti: “al punto di accettazione dell'operatore postale”;
   d) all'articolo 4:
    1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni”;
    2) al quarto comma, le parole: “dal bollo apposto” sono sostituite dalle seguenti: “da quanto attestato”;
   e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
   “Art. 6. – 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso
di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.
   2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità”;
   f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
   “Art. 7. – 1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
   2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
   3. L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
   4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione”;
   g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
   “Art. 8. – 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
   2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.
   3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
   4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto
la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
   5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
   6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione ’atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’ e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione ’non ritirato entro il termine di sei mesi’ e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
   7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa”;
   h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
   “Art. 9. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”;
   i) l'articolo 11 è abrogato;
   l) all'articolo 12:
    1) al primo comma, le parole: “3 febbraio 1993, n. 29,” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2001, n. 165,”;
    2) il secondo e terzo comma sono abrogati;
   m) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
   “Art. 16-bis. – 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati”.
   97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al “punto di accettazione” e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al “punto di deposito”.
   97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti” e,
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta”.
   97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applicano a decorrere dal 1o giugno 2018».

  274-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale può comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1o gennaio 2020, nell'offerta complessiva dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.
  274-ter. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 274-bis del presente articolo. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali.
  274-quater. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 274-bis e 274- ter con riferimento ai singoli regimi interessati.
  274-quinquies. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione».

  274-sexies. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   « 5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».

  275. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018».

  276. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.
  276-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.
  276-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
  277. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:
   a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
   b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
   c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
   d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.
   2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
   « 6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto è individuato, relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle
somme depositate. Per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto»;
   d) al comma 7, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto».

  278. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo comma, le parole da: «Su» fino a: «capitale» sono soppresse;
   b) nel terzo comma, dopo la parola: «delegato» sono aggiunte le seguenti: «e, nel periodo di intestazione ”Fondo unico giustizia” del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA».

  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238 (L) è inserito il seguente:
   «Art. 238-bis (L). – (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate). 1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
   2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
   3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
   4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
   5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
   6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
   7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
   8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
   9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già
provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».

  278-ter. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono inserite le seguenti: «, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,».
  279. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.
  280. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
   « 5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018».

  281. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dal comma 280, lettera a), è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  282. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
  283. Per le finalità di cui al comma 282, è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.
  283-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità.
  283-ter. Per le finalità di cui al comma 283-bis, è autorizzata, a decorrere dal 1o
gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati.
  283-quater. In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente all'applicazione del comma 283-ter, a decorrere dal 1o gennaio 2023, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come incrementata per effetto del comma 283-bis, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato di due unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di cinque unità e le relative posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate soprannumerarie.
  283-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 283-bis a 283-quater è autorizzata la spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro 3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022, di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l'anno 2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.
  283-sexies. Agli oneri di cui al comma 283-quinquies si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  284. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019, di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021, di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023, di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025, di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dall'anno 2027.
  285. Al medesimo fine di cui al comma 284, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, il numero: «50» è sostituito dal seguente: «75»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  285-bis. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «tenuto conto dei» sono sostituite dalle seguenti: «e conforme ai»;
   b) al comma 5, alinea, le parole: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione,» sono soppresse;
   c) al comma 6:
    1) le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), e), g), h) e i)»;
    2) le parole: «anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione» sono soppresse;
   d) il comma 9 è abrogato.

  285-ter. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste».

  286. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.
  287. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 286 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
  288. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 286 e 287, è autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  288-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  288-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» dalle seguenti: «296 unità»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
   « 3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.
   3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018».

  288-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2017»;
    2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al
prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili»;
   b) al comma 12, primo periodo, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
   c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
    « 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».

  289. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità»;
   b) all'articolo 65, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
   «A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale.
   L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento.
   Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.
   I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.
   L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.
   Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione
dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresì stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali».
   b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « 1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

  289-bis. Alla lettera b-bis) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: «in tre precedenti concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque precedenti concorsi».
  289-ter. All'articolo 5, primo comma, numero 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea» sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
  290. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
   b) le parole: «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».

  291. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
   «Art. 13. – (Distretti del cibo). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.
   2. Si definiscono distretti del cibo:
   a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

   d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
   e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
   f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
   g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.
   3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
   4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
   7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché”».

  291-bis. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26o sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.
  291-ter. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020,».
  292. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
  293. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  294. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.
  295. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 294.
  296. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.
  297. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:
   a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
   b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

  298. Il Fondo di cui al comma 297 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  299. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.
  300. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: «e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi» sono sostituite dalle seguenti: «e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50».
  301. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  301-bis. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (vie di fuga) confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  301-ter. Agli interventi di cui al comma 301-bis non si applica l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  301-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.
  301-quinquies. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
  302. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi».
Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.
  303. Ai fini della definizione della sezione «acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 302, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 302 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
  304. Ai fini della definizione della sezione «invasi» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 302, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
  304-bis. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 302, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.
  304-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 302 a 304-octies sono esercitate
con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima.
  304-quater. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 302 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 302 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  304-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
  304-sexies. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 302, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 302. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
  304-septies. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 302 a 304-octies è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano invasi» o «Piano acquedotti» sulla base della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.
  304-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione «invasi» del Piano nazionale di cui al comma 302 e al piano straordinario di cui al comma 304-sexies, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con riferimento alla sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui al comma 302, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario
ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.
  304-novies. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

  305. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 306, con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
   a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
   b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
   c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
   d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
   e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
   g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
   h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
   i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
   l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
   m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

   n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

  306. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.
  307. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 305, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 305, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  308. Dall'attuazione dei commi da 305 a 307 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
  308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite dalle seguenti: «La restante quota del gettito»;
   b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita».

  309. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  310. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  311. Al fine di consentire all'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.
  312. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali.
  313. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.
  313-bis. La società Sogin Spa provvede alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 1, punto 1.1, dell'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009.
  313-ter. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 313-bis è trasferita alla società Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.
  313-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Sogin Spa dà inizio alle attività conoscitive, preliminari alla presa in carico dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato misto previsto dall'Accordo di cui al comma 313-bis.

  313-quinquies. La società Sogin Spa provvede altresì al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge imposti dall'autorità di controllo italiana fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi di cui al comma 313-ter alla medesima società Sogin Spa.
  313-sexies. La società Sogin Spa provvede alle attività di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le parole: «combustibile nucleare» sono inserite le seguenti: «, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009».
  313-septies. Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono stabilite le modalità di rimborso alla società Sogin Spa per la copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi da 313-bis a 313-sexies, in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorità per il riconoscimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
  313-octies. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.
  313-novies. Per le finalità di cui al comma 313-octies, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.
  313-decies. Dal 1o gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
  313-undecies. Dal 1o gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
  313-duodecies. Ai fini di cui al comma 313-undecies, si intende per:
   a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 313-undecies;
   b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

  313-terdecies. La violazione del divieto di cui al comma 313-undecies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 313-undecies oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
  314. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  315. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 314 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
  316. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:
   a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
   b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
   c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;
   d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
   e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
   f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

   g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

  316-bis. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 316 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 322.
  317. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 316 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 321.
  318. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede: a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  319. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.
  320. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  321. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 314, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 317 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.
  322. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.
  323. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 316 a 321 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5
milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  324. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  324-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 316 a 324 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  324-ter. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n. 103 «Antica di Cassano», Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 dell'8 agosto 2013, la città metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  324-quater. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.
  324-quinquies. Per le finalità assunzionali di cui al comma 324-quater, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.
  325. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80 unità nel 2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità nel 2020.
  326. In relazione alle assunzioni di cui al comma 325 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  327. In attuazione dei commi 325 e 326 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  327-bis. All'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».

  327-ter. L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente:
   « 1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici».

  327-quater. Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori compiti attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della III area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella misura di 28 unità nell'anno 2018, di 21 unità nell'anno 2019 e di 21 unità nell'anno 2020.
  327-quinquies. Le assunzioni di cui al comma 327-quater sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione
previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  327-sexies. In attuazione dei commi 327-quater e 327-quinquies, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  327-septies. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 327-quater, pari a 2.690.100 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020».
  327-octies. Per interventi urgenti nella città di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
  327-novies. All'articolo 703 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» sono inserite le seguenti: «o acquisiti»;
   b) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» sono inserite le seguenti: «o acquisiti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
   c) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC,» sono sostituite dalle parole: «salva diversa determinazione dell'ENAC motivata».

  327-decies. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, all'assunzione di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.
  328. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
   « 15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa».

  328-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.
  328-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1o gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 328-bis. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito
di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis. In deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 328-bis hanno effetto dal 1o gennaio 2020.
  328-ter.1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 328-bis, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 328-bis. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 328-bis provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 328-ter. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1o gennaio 2020.
  328-quater. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 328-bis.
  328-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 328-ter.1, e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 328-ter.1, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019.
  329. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è aggiunto il seguente:
   « 11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti del Fondo di cui al presente comma».

  329-ter. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della società Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.
  329-quater. Il comma 1 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
   « 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».

  330. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della «Fondazione Gran Sasso d'Italia» per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.
  331. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;

   a-bis) al comma 149, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono aggiunte le seguenti: «o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti»;
   b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018».

  332. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi nonché per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, è autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall'anno 2018. Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
   « h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
   h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
   h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
   h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29».

  332-bis. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».

  333. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.
  333-bis. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  333-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

   a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
   b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

  333-quater. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
  333-quinquies. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
  333-sexies. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
  333-septies. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-ter, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
   b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

  333-octies. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-quater, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
  333-novies. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
  333-decies. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
  333-undecies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-quater a 333-decies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  334. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
  335. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi
anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
  336. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
  336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.
  336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.
  336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  336-quinquies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-ter possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  336-septies. Agli oneri di cui al comma 336-sexies, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  336-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti
delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  336-novies. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell'infanzia e primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai titoli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.
  337. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
  337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
  337-ter. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018».
  337-quater. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2018».
  337-quinquies. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indìce entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
  337-sexies. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 337-quinquies è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.
  337-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 337-quinquies e 337- sexies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  338. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
  339. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 338.
  340. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 338, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 341 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
  341. Per le assunzioni di cui ai commi da 338 a 340 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.
  342. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al commi da 338 a 340, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
  343. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma 338, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 agosto 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.
  343-bis. Alle misure del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.
  344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto
maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  344-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: «non più di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non più di tre anni».
  345. Per le finalità di cui al comma 344, primo periodo, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  346. Le disposizioni di cui al comma 344 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, così come confermato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dispongono che tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF.
  347. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli
di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «Possono altresì svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche con rapporto di lavoro subordinato,».
  347-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   « 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma».

  347-ter. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
   « 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo».

  348. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  349. All'onere di cui al comma 348 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno 2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  349-bis. All'articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: «comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: «per gli studenti internazionali e».
  350. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  351. All'onere di cui al comma 350 si provvede, quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a 2,460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l'anno 2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 352.
  352. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;
   b) al comma 298, le parole: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017. A decorrere dal 2018».

  352-bis. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, i fondi da destinare alle università in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
  352-ter. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche nell'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
  352-quater. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le istituzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione, oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione, nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.
  352-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente:

   « 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza».

  352-sexies. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.
  353. Al fine di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per le assunzioni di cui al comma 366 e di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
   a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 631;
   b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

  354. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 353 sono utilizzati i seguenti criteri:
   a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca eseguita dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2017, n. 850;
   b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608.

  354-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
  355. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «è autorizzata» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  356. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.
  357. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.
  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  357-ter. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 357-bis è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento
disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
  357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 357-bis che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  358. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti».
  359. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 357 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  359-bis. Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già istituto di alta formazione artistica e musicale, è accorpato alla Libera università di Bolzano e assume la denominazione di facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della Libera università di Bolzano.
  359-ter. Il consiglio della Libera università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
  359-quater. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 359-ter sono approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  359-quinquies. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della Libera università di Bolzano, le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
  359-sexies. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  359-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi da 359-bis a 359-sexies non derivano incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  360. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  361. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   « e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato»;
   b) al comma 2, dopo le parole: « e-bis),» sono inserite le seguenti: « e-ter),».

  362. Le disposizioni di cui al comma 361 si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  363. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 361.
  364. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 367 e 455, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  364-bis. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti».
  365. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
  366. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 364 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
  366-bis. Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata.
  367. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  367-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 364 e 367, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  368. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli «Federico II».
  369. Il contributo di cui al comma 368 è destinato a:
   a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
   b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
   c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
   d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
   e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.

  369-bis. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  369-ter. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al comma 369-bis del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  370. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
  371. Le somme di cui al comma 370, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  372. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  373. Le disposizioni recate dal comma 372 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  374. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  374-ter. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259».
  375. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019.
   2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.
   2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.
   3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
   4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».

  376. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  377. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
  378. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  379. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  380. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole: «ed è riassegnato» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020».
  381. A decorrere dall'anno 2018 i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.
  382. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,».
  383. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per essere riassegnate» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro».
  384. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
  384-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  384-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 384-bis, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  384-quater. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 384-ter gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.
  384-quinquies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 384-bis e 384-ter, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.
  385. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, la parola: «quattrocento» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».
  386. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della giustizia.
  387. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.
  388. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.
  389. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del CNEL.
  390. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti i rimborsi di cui al comma 389.
  391. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 289 è abrogato;
   b) al comma 290, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
   “Art. 8-bis. – (Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL)1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri”».

  392. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 390 e 391 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  393. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro».
  394. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e per l'anno 2018»;
   b) dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».

  394-bis. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o maggio 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2018»;

   b) al sesto periodo, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 134,» sono aggiunte le seguenti: «informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,»;
   c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee».

  394-ter. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni».
  394-quater. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato «MAXXI L'Aquila» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.
  395. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

  395-bis. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «nonché per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  395-ter. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».
  395-quater. Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
  396. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
   «Art. 43-ter. – (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). – 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro,
in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro».

  397. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  398. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
  399. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 398.
  400. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
  401. Agli oneri derivanti dai commi da 400 a 402, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  402. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 401.
  402-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.
  402-ter. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre
2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  402-quater. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  403. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
  404. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  405. Gli oneri di cui al comma 404 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  406. Agli oneri derivanti dai commi 404 e 405, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
  407. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 406.
  408. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza
applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  409. Nei comuni di cui al comma 408 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.
  410. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018».
  411. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;
   b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a decorrere da» la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «giugno» e dopo le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11»;
   c) al comma 16, primo periodo, le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all'anno d'imposta 2018».

  411-bis. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  412. Agli oneri derivanti dal comma 411, lettera c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  412-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro».
  412-ter. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».
  412-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d) è abrogata:
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche».

  412-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis è abrogato.
  412-sexies. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
   2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

  412-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;
   c) il comma 4 è abrogato.

  412-octies. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subìto nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
  412-novies. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.
  412-decies. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie» sono soppresse.
  412-undecies. Per quanto non diversamente previsto dai commi 412-octies e 412-novies, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  412-duodecies. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 134,» sono inserite le seguenti: «e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
  412-terdecies. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
  412-quaterdecies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto» sono sostituite dalle seguenti: «delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto»;
   b) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
    «c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

  412-quinquiesdecies. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 415 per la successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo».
  412-sexiesdecies. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  412-septiesdecies. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi
titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   « 6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente».

  412-duodevicies. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  412-undevicies. Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
  412-vicies. Al fine di assicurare, con continuità, il regolare svolgimento delle attività concernenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle attività delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
  413. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  413-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»; b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».
  413-ter. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia» sono sostituite dalle seguenti: «le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara»;
   b) le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,»;
   c) dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135» sono inserite le seguenti: «, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza».

  413-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:
   « 9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2».

  413-quinquies. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.
  413-sexies. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione
identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  414. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.
  415. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.
  416. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.
  417. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.
  418. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   « f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».

  419. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Assicurazioni
contro gli eventi
calamitosi
11-bis Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

».

  420. Le disposizioni di cui ai commi 418 e 419 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  421. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 424, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
  422. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 421, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  423. Per le finalità di cui al comma 421 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.
  424. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 421, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 423.
  425. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Tabella

Regioni Percentuali di riparto Riparto contributo 2018
Abruzzo 3,16% 72.739.315,79
Basilicata 2,50% 57.467.315,79
Calabria 4,46% 102.593.315,79
Campania 10,54% 242.416.368,42
Emilia-Romagna 8,51% 195.651.315,79
Lazio 11,70% 269.176.263,16
Liguria 3,10% 71.318.157,89
Lombardia 17,48% 402.098.105,26
Marche 3,48% 80.094.473,68
Molise 0,96% 22.015.842,11
Piemonte 8,23% 189.225.842,11
Puglia 8,15% 187.511.736,84
Toscana 7,82% 179.798.263,16
Umbria 1,96% 45.127.210,53
Veneto 7,95% 182.766.473,68
TOTALE 100,00% 2.300.000.000,00

  426. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:
   a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 425;
   b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;

  427. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
  428. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
    2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
    2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;
   d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

  429. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.
  430. Le regioni di cui al comma 429, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
  431. Le regioni di cui al comma 429 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 430 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1,
comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  432. Le regioni di cui al comma 429 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 429, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.
  432-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1o gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
  432-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
  433. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall'avanzo di amministrazione» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  434. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio».
  435. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
  436. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 435 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
  437. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 436, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
  438. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 436 e 437, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http:// pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 437. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
  439. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo» sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati».
  440. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
   « 6-bis. È verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.
   6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  441. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 442.
  442. Per le finalità di cui al comma 441, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  443. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  444. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 445. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.
  445. Per le finalità di cui ai commi 443 e 444, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 444, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
  445-bis. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 441 a 445 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
  445-ter. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 441 a 445 si applica il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 442 e 445 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 441 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 441 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 444, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 445, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  445-quater. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1o gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1o gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  446. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
  447. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.
  448. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 446 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario,
di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
  449. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  450. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 449. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.
  451. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 442 e 445, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
  452. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 442 e 445 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  453. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  454. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso.
  454-bis. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
  455. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP
impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  455-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  455-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dirigenziale e no, di cui al comma 10».
  455-quater. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.
  457. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  457-bis. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 457. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  457-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
   «Art. 49. – 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
   a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito
dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
   b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;
   c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;
   d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
   e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.
   2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.
   3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite»;
   b) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione».

  457-quater. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo Statuto, come sostituito dal comma 457-ter del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla regione.
  457-quinquies. Le disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 457-ter del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1o gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 457-quater e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali è rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo Statuto, come sostituito dal comma 457-ter del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.
  457-sexies. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 457-quinquies, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 457-ter del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.

  457-septies. Le disposizioni di cui al comma 457-ter sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
  457-octies. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione.
  457-novies. All'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018.
  457-decies. All'articolo 2, comma 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 2018.
  457-undecies. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a decorrere dall'anno 2018.
  457-duodecies. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma «Federalismo amministrativo» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfetario già destinato al pagamento delle commissioni spettanti alle società Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.
  457-terdecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015» sono inserite le seguenti: «, 2016 e 2017».
  458. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
  459. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  459-bis. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.
  459-ter. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  460. Le disposizioni recate dai commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  461. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
   «Art. 13. – 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
   2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al
primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
   3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.
   4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
   5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
   6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.
   7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori».

  462. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 13, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 2,» sono soppresse.

  462-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.
  462-ter. Agli oneri derivanti dal comma 462-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 462-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
  463. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018.
  464. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giungo 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello
Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.
  464-ter. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
  464-quater. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  465. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».
  466. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
  466-sexies. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1o gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
  466-septies. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 466-sexies, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 466-sexies. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.
  466-octies. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
  467. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro.
  467-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.
  468. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
  469. I comuni di cui al comma 468 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
  470. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
  471. Le informazioni di cui al comma 470 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni
che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  472. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 468 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 470. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 473 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 468, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
  473. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 470 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 475, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  474. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 472 e 473, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  475. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 468 a 474 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018».
  476. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 468.
  477. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  477-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
  478. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  479. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 478 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.
  479-bis. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento
nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
   a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
   b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

  479-ter. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020».
  480. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  481. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  482. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
  483. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 482.
  483-bis. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  483-ter. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:
   a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;

   b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.

  484. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 485 è sostituito dal seguente:
   « 485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»;
   b) dopo il comma 486 è inserito il seguente:
   « 486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»;
   c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica»;
   d) dopo il comma 487 è inserito il seguente:
   « 487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:
   a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;
   e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: «18 maggio 2017» sono aggiunte le seguenti: «e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente»;
   f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»;
   g) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:
   « 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport individua
per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
   b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
   c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
   d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;
   h) il comma 489 è sostituito dal seguente:
   « 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
   l) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»;
   l-bis) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 493 del presente articolo, è inserita la seguente:
   « 0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea»;
   n) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;
   n-bis) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
   «2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;»;
   n-ter) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   « d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»;
   o) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)»;
   t) il comma 507 è sostituito dal seguente:
   « 507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento».

  485. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
  486. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente:
   « 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici».

  487. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;

   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».

  488. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
  488-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;
   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

  489. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
  490. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è inserito il seguente:
   « 29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo».

  491. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019».
  492. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli
accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno».
  493. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente:
   « 0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

  494. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  494-bis. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata compresa tra quattro e venti anni»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   « 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento 15 anni
Oltre il 100 per cento 20 anni

».

  494-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 494- bis del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
  494-quater. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
   « 7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
   7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
   7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter».

  494-quinquies. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
   « 9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».

  495. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
  496. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 50 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 63, secondo periodo.
  497. Ai fini di cui al comma 496, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.
  498. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
  499. Per effetto di quanto disposto dal comma 498, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
  500. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un fondo denominato «Fondo imprese Sud», di seguito denominato «Fondo», a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, di seguito denominata «Agenzia», che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
  501. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
  502. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 500, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 500 alle medesime condizioni.
  503. Il Fondo può inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 500, integrate ai sensi del comma 502 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 500. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.
  504. Con la convenzione di cui al comma 500, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 502 e 503, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 500, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 505.
  505. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonché la misura dell'apporto di capitale privato attivato.
  506. Le risorse di cui al comma 500 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I commi da 500 al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  507. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e posto in liquidazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018».
  508. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse,
umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012». All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.
  508-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
   « 11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021».

  508-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, le parole: «del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti)» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti)».
  508-quater. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla gestione commissariale dell'ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati a organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla data di cui al
precedente periodo è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
  509. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» e dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «o stabiliti»;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»;
    5) il comma 4 è abrogato;
    6) al comma 5, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 3-bis»;
    7) il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione
di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
    8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
   « 6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
   6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;
   b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti»;
   c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
   «Art. 3. – (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). – 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto»;
   d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
   «Art. 4. – (Semplificazioni amministrative e contabili). – 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese
ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
   a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
   b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
   c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
   2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;
   e) l'articolo 5 è abrogato;
   f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «resta valida fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «resta valida fino al 31 dicembre 2018».

  509-bis. A far data dal 1o luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

  509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.
  510. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
   « 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

  511. Le disposizioni di cui ai commi da 509 a 513 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  512. Fermo restando quanto previsto al comma 511, le disposizioni dei commi da 509 a 513 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
   a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
   b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  512-bis. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
  512-ter. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e
2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  512-quater. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».
  512-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione».
  512-sexies. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

  512-septies. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
  512-octies. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1o luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  512-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 512-octies è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
  512-decies. Sono abrogati:
   a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
   b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
   c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

   d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

  512-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 512-quater a 512-decies si applicano a partire dal 1o luglio 2018.
  513. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,»;
   b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
   « 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
   12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA».

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».
  513-quater. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  513-quinquies. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale
sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.
  513-sexies. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno»;
   b) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno»;
   c) al comma 6-quinquies:
    1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»;
    2) all'ultimo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,».

  513-septies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «il 23 luglio»;
   b) all'articolo 16, comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «, entro il 7 luglio di ciascun anno» sono soppresse;
    2) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
    3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte»;
   c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
   a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
   b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio»;
   d) all'articolo 16, comma 2, le parole: «le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c)».

  513-octies. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto dei cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
  513-novies. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:
   a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
    2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
   « 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
    3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
   « 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»;
   b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma»;
   c) all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
    2) al terzo comma, le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole: «di cui al quarto comma»;
    3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
   «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati».

  514. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.
  515. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
  516. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 514, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 514.
  517. Le disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 515, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
  517-bis. Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-ter.
  517-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-bis. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 514.
  518. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-ter si applicano a decorrere dal 1º febbraio 2018.
  518-bis. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione
dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  519. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.
  520. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 519 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 519; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
  521. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 519 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 520. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
  522. L'autorizzazione di cui al comma 519 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 519, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.
  523. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 519 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 519, le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 519. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 519 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
  524. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 522
e 523 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 519 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 522 e 523 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
  525. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 519 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 522 e 523, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 520, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
  526. I soggetti autorizzati di cui al comma 519 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 520 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
  527. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 519 o comunicazione di cui al comma 520 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  528. Per l'autorizzazione di cui al comma 519 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
  529. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
  530. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui ai commi da 519 a 533 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 519 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 520 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.
  531. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 519 a 533. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché le modalità con le quali è resa disponibile
al Corpo della guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.
  532. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 519 e 520 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.
  533. Le disposizioni di cui ai commi da 519 a 530 hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 531.
  533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo»;
   b) al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3».

  534. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 535 a 554.
  535. Ai fini di quanto previsto dal comma 534 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.
  536. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 534. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.
  537. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.
  538. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
   a) essere cittadino italiano;
   b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
   c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

   d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
   e) avere idoneità fisica e psichica;
   f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.

  539. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.
  540. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:
   a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
   b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
   c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

  541. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
  542. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 541 è dato avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
  543. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.
  544. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
  545. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 548 a 551.
  546. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
  547. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
  548. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
  549. In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. È proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.
  550. Nei casi di cui al comma 549 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
  551. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
  552. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui al presente comma non
costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.
  553. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 534, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dei commi da 534 a 554 i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 534.
  554. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 534 a 553 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.
  555. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  556. Ai fini di cui al comma 555, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  556-bis. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
   4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
   4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
   4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una
sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
   4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3».

  556-ter. Le disposizioni di cui al comma 556-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  557. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».
  558. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «10.000» e «diecimila», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5.000» e «cinquemila»;
   b) all'articolo 3, comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

  559. Le disposizioni di cui ai commi da 557 a 560 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2018.
  560. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  561. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis è inserito il seguente:
   « 49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  562. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: «maggio» è sostituita dalla seguente: «novembre» e le parole: «provvisoriamente determinata» sono soppresse.
  563. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.
  564. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000».

  565. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
  566. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 565 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  567. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:
   «1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

  568. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

  569. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 568 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata.
  570. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è abrogato;
   b) al comma 5, le parole: «Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)»;
   c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.

  571. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)»;
   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
   c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;

   d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

  572. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
   b) il comma 8 è abrogato.

  573. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c) a c-quinquies)» e al secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
   b) al comma 3, lettera d), le parole: «, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse;
   c) il comma 14 è abrogato.

  574. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67»;
   c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
   d) al comma 5, le parole: «o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico» sono soppresse.

  575. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano
rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare».

  576. Le disposizioni di cui ai commi da 570 a 577 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
  577. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 570 a 576, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.
  577-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
  577-ter. Ai fini del comma 577-bis, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  577-quater. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili».
  584. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

   b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
   « 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione ”stabile organizzazione” non comprende:
   a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
   b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
   c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
   d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
   e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
   f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
   4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
   5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
   6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
   7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
   7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso
soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale»;
   c) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

  586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
  587. Le prestazioni di servizi di cui al comma 586 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
  588. L'imposta di cui al comma 586 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 587, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 586 superiore a 3.000 unità.
  588-bis. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 589, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 588. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
  589. Con il decreto di cui al comma 587 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 586, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
  593. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 586, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
  595. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 593 si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 587.
  596. Dall'attuazione dei commi da 578 a 597 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  597. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione
annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 578 a 596. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 578 a 596 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
  597-bis. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato «regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
  597-ter. Ai fini di cui al comma 597-bis, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
   b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
   c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
   d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

  597-quater. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 597-ter, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.
  597-quinquies. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi del comma 591-quater e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.
  597-sexies. Il Garante per la protezione dei dati personali dà conto dell'attività svolta ai sensi del comma 597-quinquies e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  597-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies e 597-sexies, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  598. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefìci socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi da 599 a 617. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  598-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  599. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1º luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 598. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
  600. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 598, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 598, idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
  601. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard
più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 598, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
  602. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 603. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 601 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 603 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 601 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 605 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 603 e comunque entro il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.
  603. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 598, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
   a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
   b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
   c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 602;
   d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa;
   e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
   f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).

  604. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 605, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.
  605. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 604, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre,
per ciascuna area tecnica di cui al comma 601, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 604, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 603, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.
  606. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 601, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 601, 602, 604 e 605, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 598 a 617. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei princìpi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 605, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 605.
  607. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 603, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 600, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 598, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 603 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 599 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 603.
  608. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 598 a 607, con particolare riferimento alle procedure
di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 598 a 607 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
  609. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 602, 604 e 605 in conformità all'articolo 14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1ºagosto 2003, n. 259.
  610. Ai fini dell'attuazione dei commi da 598 a 617 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalità:
   a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022;
   b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
   c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
   d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 603; attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 599, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione
per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 602, 604 e 605, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 604 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

  611. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 610. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 610, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
  612. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
  613. Per le finalità di cui ai commi 610 e 612 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
  614. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 610, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 610, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.
  615. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.
  616. Dall'attuazione dei commi 598 e 599 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 599 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro
per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 598 e 599, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.
  617. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
  619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;
   b) alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500»; dopo le parole: «legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti».

  620. Al fine di contemperare i princìpi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
  621. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 619 e 620, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.
  621-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.
  621-ter. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le
scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti, nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  621-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
  621-sexies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei princìpi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, devono essere conformate, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi.
  621-octies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-novies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-ter a 621-octies derivi un minore gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite dal comma 621-ter in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.
  621-decies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  622. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano per la ristrutturazione
e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
  622-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
   «Art. 52-bis.(Registro dei distributori ed esercenti).1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.
   2. Nel registro sono annotati:
   a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;
   b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
   c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a).
   3. Nel registro è altresì annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
   4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.
   5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
   6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:
   a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;
   b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;
   c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;
   d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione
dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
   e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
   7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  622-ter. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
  622-quater. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2018».
  623. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato in 18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per l'anno 2019, in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in 238.783.000 euro per l'anno 2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031.
  625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 19.950.000 euro per l'anno 2018, di 36.150.000 euro per l'anno 2019, di 33.250.000 euro per l'anno 2020, di 8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024, di 46.200.000 euro per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno 2026, di 71.900.000 euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  626. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 23.580.793 euro per l'anno 2018, di 92.225.000 euro per l'anno 2019, di 67.125.000 euro per l'anno 2020, di 80.275.000 euro per l'anno 2021, di 102.125.000 euro per l'anno 2022, di 97.325.000 per l'anno 2023, di 90.075.000 euro per l'anno 2024, di 90.425.000 euro per l'anno 2025, di 90.675.000 euro per l'anno 2026, di 90.925.000 euro per l'anno 2027, di 91.225.000 euro per l'anno 2028 e di 91.625.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30
milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
  629. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 431, lettera b), le parole: «si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato»;
   b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo»;
    2) le parole: «e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso»;
   c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «dell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
    2) al secondo periodo, le parole: «, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,» sono soppresse;
    3) al terzo periodo, le parole: «La legge di stabilità,» sono sostituite dalle seguenti: «La legge di bilancio,».

  630. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.
  631. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  632. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al
primo periodo sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  632-bis. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 632 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:
   a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati;
   b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 632-ter.

  632-ter. Gli interventi di cui al comma 632-bis, lettera b), sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 632. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
  633. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.
  634. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  635. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 637 e 638, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
  636. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 634, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
  637. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 635 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.
  638. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 635 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.
  639. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 634 a 638 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 634 a 638 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
  639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
  639-ter. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per
il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, compreso il materiale rotabile.
  640. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.
  640-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «settembre 2018».
  640-ter. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 640-quater.
  640-quater. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-ter, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.
  641. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare:
   a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
   b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

  642. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.
  643. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  643-bis. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.
  643-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 643-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  644. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  645. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:
   «Art. 6. — 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo
di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
   2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

  646. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.
  647. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018.
  648. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  648-bis. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
  648-ter. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.
  649. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis»;
   b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
   «Art. 12-bis. – (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
   a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
   b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
   2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
   3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
   4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello»;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».

  650. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente:
   «Art. 60-bis.4-bis. – (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario».

  651. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.
  652. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma.
  653. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 652 a 655. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.
  654. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  655. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  656. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di
gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio « space weather».
  657. Per l'attuazione del comma 656 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  658. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   b) all'articolo 36, comma 1:
    1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    « g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli — Capo di Leuca»;
    2) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
    « o) Capo Spartivento».

  659. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 658, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
  660. Agli oneri derivanti dal comma 659, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
  661. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
  662. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   « f-bis) Matese;
   f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino».

  663. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 662 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
  664. Agli oneri derivanti dal comma 663, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
  664-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente, al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  665. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;
   b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: « dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi»;
   c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2019»;
   d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2021»;
   e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018».

  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
  666. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018»;
   a-bis) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano;
   b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018»;
   c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018»;
   d) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018»;
   e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione» sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018»;
   f) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   g) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino al 31 dicembre 2018»;
   h) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

  666-bis. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto a un quarto.
  666-ter. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.
  667. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018».
  668. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
  668-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   « 3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
   3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017».

  668-ter. Le disposizioni di cui al comma 668-bis entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  668-quater. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel
rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  668-quinquies. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante l'utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d'anno, mediante utilizzo delle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  668-sexies. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.
  669. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni»;
    2) al comma 102, le parole: « dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi»;
    3) al comma 103, le parole: « nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi»;
    4) al comma 109, le parole: « nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi»;

   b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018».
   b-bis) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2018» e le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
   b-ter) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   « 1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
   1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni»;
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

  670. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018».
  670-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:«e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonché nel limite massimo
di 10 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e le parole: «nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018».

  670-ter. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:
   «Art. 194-bis. —(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). —1. ln attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
   2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
   3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
   4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.
   5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
   b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
   c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
   d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
   6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi».

  671. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento
acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2018»;
   b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

  671-bis. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018.
  672. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.
  672-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2018».

  672-ter. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».

  673. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018»;
   b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019».

  674. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.
  675. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

   b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018».

  675-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  675-ter. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  675-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016-2017 e 2017-2018».
  675-quinquies. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ciascuno dei due anni».
  676. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
    2) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014,
2015 e 2016» e le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
    2) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018;
   f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
   g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».

  676-bis. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «diritto comunitario ed internazionale privato» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato».
  677. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019».
  678. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  678-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per i successivi quarantotto mesi».
  679. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «ad apposito conto di tesoreria» sono sostituite dalle seguenti: «ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019». All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».
  680. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  680-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato»;
    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo
306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice»;
   b) al comma 8-quater, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non può alienare la maggioranza delle predette quote».

  681. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.
  681-bis. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.
  681-ter. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
   a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  681-quater. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.
  681-quinquies. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al comma 681-ter.
  682. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  683. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  684. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, è concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
  684-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «schema di convenzione» sono aggiunte le seguenti: «e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018».

  684-ter. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.
  684-quater. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere
previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. È altresì prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018.
  684-quinquies. All'onere derivante dal comma 684-quater, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  684-sexies. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia», è concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  684-septies. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.
  684-octies. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi 684-decies e 684-undecies.
  684-novies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonché i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
  684-decies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:
   a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi annuali;
   b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
   c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
   d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
   e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 684-septies una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico;
   g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.

  684-undecies. Il Comitato scientifico per l'Artico è composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:
   a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);
   b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) il rappresentante italiano nell'lASC;
   e) il rappresentante italiano di NySMAC;
   f) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   g) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.

  684-duodecies. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti, università, enti di ricerca pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, nonché contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
  684-terdecies. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
  684-quaterdecies. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  684-quinquiesdecies. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
  684-sexiesdecies. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione» sono soppresse;
   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
   « 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni di cui al comma 1. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e Autorità
nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica.».

  684-septiesdecies. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.
  684-duodevicies. In relazione a quanto disposto dal comma 684-septiesdecies e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE I
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 6, dell'articolo 39-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011 64 UE del Consiglio, dei 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul «PMP-sigarette», di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, fino alla seconda cifra decimale»;

  2-ter. La lettera a), del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188, è sostituita dalla seguente;

   a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  2-quater. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188, è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso de 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

1. 1. (ex 2. 2.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla tabella A, parte. II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) aggiungere i seguenti:

  1-quater) spettacoli teatrali e cinematografici;

  1-quinquies) gare ed eventi sportivi;

  1-sexies) mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.

  2-ter. Alla tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i numeri 2), 4), 5) sono soppressi.

  2-quater. A decorrere dal 1o gennaio la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

  2-quinquies. All'onere derivante dai commi 2-bis, e 2-ter, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 2-quater.

1. 2. (ex 2. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al numero 3) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 3. (ex 2. 14.) Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al numero 3) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca, e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 4. (ex 2. 15.) Grimoldi, Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 5. (ex 3. 36.) Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Al comma 3, lettera a) sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 6. (ex 3. 38.) Guidesi, Fedriga, Saltamartini, Allasia.

  Al comma 3, lettera a), numero 2), sostituire le parole: ridotta al 50 con le seguenti: pari al 65.

  Conseguentemente al numero 4), capoverso 2-bis sostituire la parola: «50» con la seguente: «65»;

  all'onere recato pari a un importo massimo di 36.400.000 di euro nel 2019, di 37.600.000 milioni di euro per il 2020, di 31.500.000 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede apportando le seguenti variazioni:

   al comma 624, sostituire le parole «53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, di 180.008,500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800,700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392,100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti «17.468.200 euro per l'anno 2019, di 98.212.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 137.804.300 euro per l'anno 2022, di 92.300.700 euro per l'anno 2023, di 77,096.400 euro per l'anno 2024, di 107,892.100 euro per l'anno 2025, di 117.887,900 euro per l'anno 2026, di 109.583,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

1. 7. (ex 3. 110.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 3, lettera a), numero 2), le parole: 50 per cento, sono sostituite dalle parole: 55 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 6000. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

  3-bis. La detrazione di cui al presente comma si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi a finanziamento nel limite complessivo di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-ter, All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 67 e 68 sono soppressi;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-quater, All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento dei loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 8. (ex 3. 80.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 9. (ex 3. 37.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso 2-bis, sostituire la parola: 50 con la parola: 65.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per fanno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 10. (ex 3. 35.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), numero 4), dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

  2-bis.1. Le detrazioni spettanti ai sensi del precedente comma sono ripartite in tre quote annuali costanti e di pari importo per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1.

  Conseguentemente, al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

   c) al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 50 è annesso il seguente allegato:

All. 1

Monossido di carbonio, ij = Rendimento

Classe 4 stelle

Tipo di generatore

PP

(mg/Nm3)

COT

(mg/Nm3)

NOx

(mg/Nm3)

CO

(mg/Nm3)

ij

(%)

Caminetti aperti

30

70

160

1250

77

Camini chiusi, inserti a legna

30

70

160

1250

77

Stufe a legna

30

70

160

1250

77

Cucine a legna

30

70

160

1250

77

Stufe ad accumulo

30

70

160

1000

77

Stufe, inserti e cucine a pellet _

Termostufe

20

35

160

250

87

Caldaie

20

10

150

200

87

Caldaie (alimentazione a pellet

o a cippato)

15

10

130

100

91

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,

CO = Monossido di carbonio, ij _ Rendimento

Classe 5 stelle

Tipo di generatore

PP

(mg/Nm3)

COT

(mg/Nm3)

NOx

(mg/Nm3)

CO

(mg/Nm3)

ij

(%)

Caminetti aperti

25

35

100

650

85

Camini chiusi, inserti a legna

25

35

100

650

85

Stufe a legna

25

35

100

650

85

Cucine a legna

25

35

100

650

85

Stufe ad accumulo

25

35

100

650

85

Stufe, inserti e cucine a pellet

_ Termostufe

15

10

100

250

88

Caldaie

15

5

150

30

88

Caldaie (alimentazione a pellet

o a cippato)

10

5

120

25

92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 11. (ex 3. 33.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), numero 4), dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

  «2-bis.1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

All. 1

Monossido di carbonio, ij = Rendimento

Classe 4 stelle

Tipo di generatore

PP

(mg/Nm3)

COT

(mg/Nm3)

NOx

(mg/Nm3)

CO

(mg/Nm3)

ij

(%)

Caminetti aperti

30

70

160

1250

77

Camini chiusi, inserti a legna

30

70

160

1250

77

Stufe a legna

30

70

160

1250

77

Cucine a legna

30

70

160

1250

77

Stufe ad accumulo

30

70

160

1000

77

Stufe, inserti e cucine a pellet _

Termostufe

20

35

160

250

87

Caldaie

20

10

150

200

87

Caldaie (alimentazione a pellet

o a cippato)

15

10

130

100

91

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,

CO = Monossido di carbonio, ij _ Rendimento

Classe 5 stelle

Tipo di generatore

PP

(mg/Nm3)

COT

(mg/Nm3)

NOx

(mg/Nm3)

CO

(mg/Nm3)

ij

(%)

Caminetti aperti

25

35

100

650

85

Camini chiusi, inserti a legna

25

35

100

650

85

Stufe a legna

25

35

100

650

85

Cucine a legna

25

35

100

650

85

Stufe ad accumulo

25

35

100

650

85

Stufe, inserti e cucine a pellet

_ Termostufe

15

10

100

250

88

Caldaie

15

5

150

30

88

Caldaie (alimentazione a pellet

o a cippato)

10

5

120

25

92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 12. (ex 3. 34.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

   4-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

  2-bis.1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

  2-bis.2. L'importo della detrazione di cui al comma 2-bis.1 è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

  2-bis.3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 13. (ex 3. 61.) Vallascas, Sorial, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 3, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:

   6) al comma 2-quater sostituire le parole: «70 per cento» con: «80 per cento» e ultimo periodo le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _60.000.000.

1. 14. (ex 3. 45.) Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 3, lettera a), numero 6-bis, comma 2-quater.1, la parola: congiuntamente è soppressa.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 6001. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 3 lettera a), numero 7), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: nonché alle società ESCo che abbiano effettuato l'intervento investendo con garanzia di risultato.

  Conseguentemente, allo lettera b), numero 2), aggiungere alla fine le seguenti parole: nonché alle società ESCo che abbiano effettuato l'intervento investendo con garanzia di risultato.

1. 15. (ex 3. 198.) Abrignani.

  Al comma 3 lettera a), numero 8), in fine, è aggiunto il seguente periodo: Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto ministeriale del 26 giugno 2015.

1. 16. (ex *3. 200.) Abrignani.

  Al comma 3, lettera a), numero 9, capoverso 2-septies dopo le parole: e operanti alla data del 31 dicembre 2013, aggiungere le seguenti: e alle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 17. (ex 3. 28.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

   9-bis) dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

  «2-octies. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per i fondi previsti per dall'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80, si predispone una anticipazione al 2020 delle risorse stanziate lino al 2024».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-octies si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 18. (ex 3. 74.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, lettera a), numero 10, capoverso 3-ter, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e di mantenimento in efficienza.

1. 19. (ex *3. 181.) Bergamini.

  Al comma 3, numero 10), capoverso comma 3-ter, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e di mantenimento in efficienza.

  Conseguentemente, all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 derivante dall'applicazione della precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 20. (ex 3. 138.) Guidesi.

  Alla lettera a), numero 10), capoverso 3-ter, aggiungere dopo le parole: volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio, le seguenti parole: e il risparmio ottenibile con riferimento agli interventi particolarmente complessi ed articolati.

1. 21. (ex 3. 199.) Abrignani.

  Al comma 3, numero 10), lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale attività e i servizi forniti si provvede alla autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

1. 22. (ex 3. 62.) Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 3, lettera a), numero 10), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

  3-quinquies. Al fine di incentivare e agevolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'autoproduzione negli edifici, nei distretti produttivi industriali e nelle aziende, mediante una gestione integrata di impianti di produzione e di accumulo in grado di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento della rete attraverso immissioni e prelievi dell'energia stessa.

1. 23. (ex 3. 109. e 3. 129.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1. 24. (ex 3. 32.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere seguente:

   1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.» sono sostituite dalle seguenti: «a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, n. 1-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 25. (ex 3. 13.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 1-bis le parole: «cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi,» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ancorché non consecutivi.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.

1. 26. (ex 3. 86.) Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 1-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli spostamenti delle strutture della costruzione e delle forze agenti sulle stesse, funzionali alla predetta classificazione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000.000;

   2019: _50.000.000;

   2020: _50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000.

1. 27. (ex 3. 27.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, fino a un valore massimo di 10.000 euro e nel limite complessivo di spesa non superiore a 20 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 65 e 66».

  3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2006, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi da 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2017.

1. 28. (ex 3. 78.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese per la redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica ed energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite complessivo di spesa non superiore a 20 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 65 e 66».

  3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2006, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi da 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2017.

1. 29. (ex 3. 79.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _24.000.000;

   2020: _80.000.000.

1. 30. (ex 3. 14.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente numero:

   2-bis) dopo il comma 1.septies inserire i seguenti:

   1.octies. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

   1.novies. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 1.octies, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al comma 1.octies.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), n. 2-bis e n. 2.ter, valutati in 48 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 31. (ex 3. 12.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: anno 2018 aggiungere le seguenti: dopo le parole: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «, il montaggio e l'installazione».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 32. (ex 3. 26.) Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole «dieci quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «dieci o cinque quote annuali di pari importo ancorché non consecutivi».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 33. (ex 3. 85.) Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dall'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico» destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 631, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

1. 34. (ex 3. 105.)Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 631, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

   2018: _50.000.000.

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: 53.868.200 per l'anno 2019 e le parole: 135.812.100 per l'anno 2020 con le seguenti: 3.868.200 per l'anno 2019 e: 85.812.100 per l'anno 2020.

1. 35. (ex 3. 107.)Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 631,, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

   2018: _50.000.000;

   2019: _50.000.000;

   2020: _50.000.000.

1. 36. (ex 3. 104.)Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero Ambiente, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.

  3-quater. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1o gennaio 2018 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

1. 37. (ex 3. 108.)Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;

   b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 38. (ex 3. 135.)Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupera del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede ai sensi dei commi da 3-quinquies a 3-octies.

  3-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare»;

   al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-quinquies e 3-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-quinquies e 3-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:

   3-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   3-novies. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 39. (ex 3. 60.)Crippa, Sorial, Vallascas, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo che agli utenti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica.

1. 6002. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 4 sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;

   2) al secondo periodo dopo le parole: al condominio aggiungere le seguenti: e da questo pagate al fornitore che ha eseguito l'intervento».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni pali a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

1. 40. (ex 3. 54.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, dopo le parole: ad uso abitativo, aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9.

1. 41. (ex 3. 59. e 3. 97.) Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La detrazione di cui al comma 4 è altresì usufruibile dalle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani per interventi di cui al medesimo comma 4, realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: e 5 con le seguenti:, 5 e 5-bis.

  Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo c al secondo periodo, garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 42. (ex 3. 18.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine i seguenti:

  6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale; il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registra e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

  6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli Interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 43. (ex 3. 15.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Pesco.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

  1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 30 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

  2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione ad uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  3. A decorrere dal 1o giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

  4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

  5. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, la cedolare secca di cui al comma 2 si applica con l'aliquota del 10 per cento anche qualora il contratto di cui al comma 1 sia concluso per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite delle piattaforme telematiche di cui al comma 1, a condizione che i relativi canoni o corrispettivi siano incassati da tali soggetti tramite metodi di pagamento tracciabili e che tali soggetti operino, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta della cedolare secca in misura ridotta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dei dati di cui al precedente comma 4 è assolta mediante la certificazione e la dichiarazione di cui al periodo precedente. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione dei regime di cui al presente comma, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non fiscalmente residenti in Italia né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo di locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al comma 5-bis da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

  5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito esclusivamente alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure organizzative e di sicurezza per evitare ogni ulteriore circolazione dei dati personali dei contribuenti non strettamente necessaria per finalità di accertamento e controllo degli adempimenti fiscali previsti dalla presente legge.

  5-quinquies. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

  5-sexies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» e le parole: «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione» sono sostituite dalle parole: «da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _18.250.000;

   2019: _18.250.000;

   2020: _18.250.000.

1. 44. (ex 3. 172.) Palese.

  All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: delle operazioni, aggiungere le seguenti: ed il progetto, nei casi di cui al comma 6, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario.

1. 45. (ex 3. 192.) Russo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 6.500.000;

   2019: _69.100.000;

   2020: _43.200.000.

1. 46. (ex 3. 53.) Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;

   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».

1. 47. (ex 3. 201.) Abrignani.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, non occupati da più di dieci anni.

  7-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o della società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  7-quater. La detrazione di cui al comma 1-ter è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo di cui al comma 7-bis, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto. La detrazione spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

  7-quinquies. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 7-ter, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra le spese sostenute di cui al 7-ter sono comprese quelle per lo sgombero, trasporto e smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

  7-sexies. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 7-ter al 7-quinquies sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _50.000.000;

   2020: _50.000.000.

1. 48. (ex 3. 9.) Guidesi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di accelerare il recupero delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione dei pertinenti interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 55 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita, in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  7-ter. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 7-bis del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

  7-quater. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite: con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 7-bis al presente comma sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

  7-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 7-bis al presente comma, sono ammessi interventi di conservazione, consolidamento, ripristino o ristrutturazione dello murature; delle strutture orizzontali, delle facciate, degli infissi e delle pavimentazioni esterne e recinzioni delle tipologie di architettura rurale, attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche originarie o comunque della tradizione locale. Nel rispetto della volumetria originaria degli edifici, è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli immobili. È ammesso l'inserimento di impianti tecnologici purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.

  7-sexies. I commi da 7-bis al 7-quinquies si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i relativi incentivi fiscali sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

  7-septies. I commi da 7-bis al 7-quinquies si applicano nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _60.000.000;

   2020: _60.000.000.

1. 49. (ex 3. 10.) Guidesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. A decorrere dall'anno 2018, le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite in cinque quote annuali costanti e di pari importo in favore di soggetti di età pari o superiore a settanta anni che si trovano in stato di quiescenza.

  Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione è revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 50. (ex 3. 19.) Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Alle famiglie, in cui almeno uno dei due coniugi sia cittadino italiano o comunitario, con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute entro 31 dicembre 2018, relativa all'acquisto di mobili per l'arredo di camerette di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 51. (ex 3. 20.) Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 52. (ex 3. 21.) Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì, ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE: spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari amministrativi che assicurano minori spese pari a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 53. (ex 3. 22.) Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento della spesa totale sostenuta annualmente per la security per soddisfare i requisiti di «sicurezza sussidiaria» (security).

  7-ter. I servizi di security forniti da istituti di Vigilanza debitamente abilitati, con personale certificato a tal fine, dovranno essere fatturati agli enti di cui al comma 7-quater con una aliquota IVA agevolata del 4 per cento laddove non è prevista esenzione totale di tale imposta.

  7-quater. La compensazione di cui al comma 7-bis è usufruibile da parte:

   a) dei concessionari di aree demaniali marittime e aeroportuali ricadenti negli obblighi previsti dal Codice ISPS, dal Reg. CE. 725/04, Reg. CE 300/08 e dal DM 85/09;

   b) delle Compagnie di navigazioni ricadenti nell'applicazione del Codice I.S.P.S.;

   c) delle società ferroviarie e di trasporto pubblico locale;

   d) delle Associazioni pubbliche, con finalità no profit, quando ricadenti nell'ambito di applicazione della circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017;

  7-quinquies. Per spese di security si intendono:

   a) i servizi previsti dall'articolo 2 del DM 154/09;

   b) i servizi previsti dall'articolo 5.4 del decreto-legge n. 107 del 12 luglio 2011;

   c) per servizi di security richiesti dalla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017;

   d) per la redazione di valutazioni di security e piani di security di terminal, porti e aeroporti;

   e) le redazioni dei Piani d'Impiego e dei Piani di Emergenza, di cui alla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del giugno 2017;

   f) la formazione e l'aggiornamento del personale con mansioni di security che opera nei porti, negli aeroporti, a bordo delle navi o degli aeromobili;

   g) l'acquisto delle tecnologie di security previste dal decreto ministeriale n. 85 del 2009;

   h) l'acquisto delle tecnologie di security previste nei Piani di security di terminal, porti, aeroporti e nei Piani d'Impiego e nei Piani di Emergenza di cui alla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017.

  Conseguentemente all'onere pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 54. (ex 3. 68.) Pagano.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  «7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il genitore affidatario sia fiscalmente a carico di altro soggetto che sostiene anche le spese per i figli affidati, la detrazione spetta a tale soggetto.”».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 55. (ex 3. 150.) Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente).

  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

  2. Il risarcimento e stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

1. 56. (ex 3. 158.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;

   b) all'articolo, 19, comma 1 le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;

   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

   d) all'articolo 30, le parole «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole con gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorate dell'uno per cento».

  7-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2018 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.

  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 57. (ex 3. 159.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale dei prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 58. (ex 3. 99.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 8, sostituire le parole: dal 2014 al 2019, con le seguenti: dal 2014 al 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 59. (ex 3. 100.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono diramate le parole: «ad uso abitativo».

  8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  8-quater. Agli oneri derivanti pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 60. (ex 3. 30.) Guidesi.

  Dopo il comma, 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette attività.

  8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.

  8-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefìci ammessi.

  8-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 8-quater si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 8-ter, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento. Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

  8-sexies. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 8-quater, si applica un regime fiscale di vantaggio. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2018, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2017, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente;

   a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

   c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

   d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad 8-septies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 8-ter, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8-sexies.

  8-octies. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fonda per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, camma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  219-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 61. (ex 3. 69.) Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

  8-bis. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

  8-ter. La cedolare secca di cui al comma 8-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  8-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 62. (ex 3. 163.) Laffranco.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

  8-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno anno del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 63. (ex 3. 24.) Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:

   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte _ con cessione alla rete _), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

1. 64. (ex *3. 167.) Laffranco.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei Comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuati ve del presente comma.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 101 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 65. (ex 3. 88.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica, economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 66. (ex 3. 16.) Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 67. (ex 3. 17.) Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 15 comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _;

   2019: _18.000.000;

   2020: _43.000.000.

1. 68. (ex 3. 11.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo, non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20,4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 625.

1. 69. (ex 3. 276.) D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le parole per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.

*1. 70. (ex *3. 194.) Abrignani.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il «Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

  9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che nei centri storici nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.

  9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse dei fondo di cui al comma 1. I comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.

  9-quinquies. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle somme eccedenti la quota di contributo erogata dal comune ai sensi del comma 9-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019, e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 71. (ex 3. 102.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  «9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le seguenti: «, per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili»».

1. 72. (ex 3. 178.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 150 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 73. (ex 3-bis. 6.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 10 sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 74. (ex 3-bis. 5.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:

  11. Il Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 75. (ex 3-bis. 8.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia, sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

1. 76. (ex 3-bis. 4.) Guidesi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

  12-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

  12-quater. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 12-ter si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione anno stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.

  12-quinquies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 12-quater si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

  12-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  12-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministro previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire e risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.

  12-octies. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 12-septies, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 12-bis.

  12-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 12-quinquies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 12-quinquies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.

1. 77. (ex 3-bis. 15.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  12-ter. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

  12-quater. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

  12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, al fine di individuare modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 12-bis, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

  12-sexies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 25.000.000.

1. 78. (ex 3-bis. 12.) Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locale congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

  12-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso dell'imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione; i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 12-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile; anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  12-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data dei 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 79. (ex 3-bis. 16.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

  12-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-decies e 36-undecies sono soppressi.

  12-quater. All'onere pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 80. (ex 3-bis. 1.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. La lettera h), comma 1, articolo 44, del Testo Unico del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

   h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, ivi compresi il margine corrisposto da operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

1. 81. (ex 3-bis. 36.) Causin.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole da: 17.585.300 fino a: 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 11.585.300 euro per l'anno 2018, 47.868.200 euro per l'anno 2019, 129.812.100 euro per l'anno 2020.

1. 82. (ex 3-bis. 32.) Merlo, Borghese.

  Al comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:

   L'accesso al presente fondo per le demolizioni delle opere abusive è, altresì, consentito, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica e previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa sulle responsabilità di ciascun amministratore locale, anche ai comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o che si trovano in gestione commissariale.

1. 6003. Mannino.

  Al comma 13 lettera a), premettere al numero 1 il seguente:

   01) al comma 1 è inserita la seguente lettera:

   « g-bis) Le spese di manutenzione e riparazione dei veicoli e motoveicoli ad uso privato con un limite massimo di 200,00 euro per veicolo e nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Agli oneri di cui al comma 13 lettera a), numero 01) a valere sui maggiori introiti di cui alle lettere a) e b):

   a) all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

    2) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

    2) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

    3) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «82 per cento».

   c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   d) le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   Sopprimere la lettera b) del comma 41.

1. 83. (ex 4. 3.) Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Al comma 13 lettera a), premettere al numero 01) il seguente:

  01) è inserita la seguente lettera:

   g-bis) le spese di manutenzione e riparazione dei veicoli e motoveicoli ad uso privato con un limite massimo di 200,00 euro per veicolo e nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dei commi da 13-bis a 13-quinquies.

  Conseguentemente dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  13-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  13-quater. Le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  13-quater. Le modifiche introdotte dai commi 13-bis e 13-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   Sopprimere il comma 41 lettera b).

1. 84. (ex 4. 1.) Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Al comma 13, lettera a) premettere al numero 1) il seguente:

   01) al comma 1, la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente:

   i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;

   02) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al numero 01). Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 1o gennaio 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 85. (ex 4. 26.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 13, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

   01) al comma 1, alla lettera i-septies, le parole: «, per un importo non superiore a 2.100 euro,» sono soppresse.

  All'onere derivante dall'attuazione della presente, disposizione, pari a 170 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 86. (ex 4. 12.) Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 13, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

   01) al comma 1, alla lettera i-septies, le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600».

  Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: -20.000.000;

   2019: -20.000.000;

   2020: -20.000.000.

1. 87. (ex 4. 13.) Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 13 alla lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b) capoverso «d-bis» dopo le parole: interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;

   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  «Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo del comma 13 riferiti ai servizi di mobilità condivisa a uso individuale pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.».

1. 88. (ex 4. 7.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 13 lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;

   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -13.000.000;

   2019: -13.000.000;

   2020: -13.000.000.

1. 89. (ex 4. 30.) Ricciatti, Cimbro.

  Al comma 13, lettera a), numero 1), lettera i-decies), sostituire le parole: per un importo non superiore a 250 euro con le seguenti: inclusi quelli svolti con treni ad alta velocità, per un importo non superiore a 500 euro.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 13, lettera a), numero 1) della lettera i-decies) aggiungere, in fine, il seguente periodo: al maggior onere derivante dalla precedente disposizione si provvede, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 180 milioni di euro nell'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.;

   dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 90. (ex 4. 27.) Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Placido.

  Al comma 13, lettera a), numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: compresa l'Alta velocità.

  Conseguentemente:

   al comma 13, lettera a), numero 1), aggiungere il seguente periodo: al maggior onere derivante dalla precedente disposizione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dal prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.

  dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dal gennaio 2018, la percentuale: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 91. (ex 4. 28.) Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Placido.

  Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

   « m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite complessivo di spesa non superiore a 10 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: -10.000.000;

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000.

1. 92. (ex 4. 11.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».

  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 93. (ex 4. 38.) Fauttilli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese, iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola «conducente» sono inserite le seguenti «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -120.000 euro;

   2019: -74.000 euro;

   2020: -94.200 euro.

1. 94. (ex 4. 37.) Fauttilli.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n.97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: 20.000.000;

   2019: 20.000.000;

   2020: 20.000.000.

1. 95. (ex 4. 31.) Leva, Cimbro.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico nelle aree facenti parte dell'intorno aeroportuale e migliorare altresì la vivibilità dei territori coinvolti dalla attività aeroportuali, per favorire uniformità di disciplina nelle regioni a statuto ordinario, sono definiti con legge dello Stato criteri uniformi per il calcolo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), il cui gettito sarà destinato alle regioni di pertinenza, a sostegno del costo degli interventi necessari per il contenimento del rumore. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la definizione di un valore minimo del livello dei tributi, univoco per tipologia e caratteristiche del velivolo.

1. 96. (ex 4. 14.) Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Crippa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  13-bis. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:

   a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;

   b) gli ultrasessantacinquenni;

   c) i disoccupati da almeno sei mesi.

  13-ter. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -25.000.000;

   2019: -25.000.000;

   2020: -25.000.000.

1. 97. (ex 4. 8.) Borghesi, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;

   b) all'articolo 55-bis:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

   e) all'articolo 116:

    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.

   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2020: -60.000.000.

1. 98. (ex 4. 68.) Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

   b) all'articolo 55-bis:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessi» è soppressa;

   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

   e) all'articolo 116:

    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: -;

   2019: -100.000.000;

   2020: -60.000.000.

1. 99. (ex 4. 4.) Sorial.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1984, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

   b) all'articolo 55-bis:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

    2) al comma 2, terzo periodo le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessive» e soppressa;

   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

   e) all'articolo 116:

    l) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fluiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di duri all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  13-quater. In deroga al prima periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019 e a 60 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 100. (ex 4. 57.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

   b) all'articolo 55-bis:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

   e) all'articolo 116:

    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 101. (ex *4. 36.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

    2018: _30 milioni di euro;

    2019: _60 milioni di euro;

   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.

*1. 102. (ex *5. 5.) Allasia, Gianluca Pini.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

    2018: _30 milioni di euro;

    2019: _60 milioni di euro;

   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.

*1. 103. (ex 5. 33. e 5. 47.) Abrignani, Parisi, Faenzi, Galati.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

    2018: _30 milioni di euro;

    2019: _60 milioni di euro;

   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.

*1. 104. (ex *5. 29.) Causin.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.

*1. 105. (ex *5. 30.) Causin.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.

*1. 106. (ex 5. 34. e 5. 48.) Abrignani, Parisi, Faenzi, Galati.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

  16-bis: All'Allegato A del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:

   sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;

   sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual reality applicati a soluzioni tecnologiche in stare per l'ausilio ai processi di vendita;

   sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione in store e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;

   sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo stare fisico (ad esempio « click and collect»);

   macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;

   sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici;.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: -17.000.000;

   2019: -17.000.000;

   2020: -17.000.000.

1. 107. (ex 5. 7.) Sorial.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'Allegato A del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:

   sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;

   sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual reality applicati a soluzioni tecnologiche in store per l'ausilio ai processi di vendita;

   sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione in store e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;

   sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo store fisico (ad esempio « click and collect»);

   macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;

   sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 17 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 108. (ex 5. 32.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'Allegato B previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:

   sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline;

   sistemi di gestione della supply chain finalizzata al « drop shipping» nell'e-commerce;

   strumenti informativi, di amministrazione, digestione e di prenotazione online e mobile, dei servizi turistici e commerciali;

   piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del co-retail;

   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;

   sistemi di customer relationship management e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;

   piattaforme condivise per lo sviluppo di marketplace;

   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 8 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 109. (ex 5. 31.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Al comma 16-bis, è aggiunta, in fine, la seguente voce: softwar e sistemi digitali per incrementare la produttività delle micro e piccole imprese.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018,2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 6004. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 16-bis, è aggiunta, in fine, la seguente voce: softwar e sistemi digitali per l'avvio dei processi di ricambio generazionale all'interno delle micro e piccole imprese.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018,2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 6005. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

  20-bis. 1. Nell'ambita delle attività di sperimentazione di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna regione.

  20-ter. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma precedente, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  20-quater. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 20-bis, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 20-ter, le seguenti agevolazioni:

   a) a decorrere dal 1o gennaio 2018, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

   b) la sospensione, per gli anni del triennio 2018,2019 e 2020 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

   20-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 110. (ex 5. 12.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

  20-bis. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle imposte sui redditi», dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

   e-quater) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di 80 euro, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  20-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 20-bis, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 111. (ex 5. 27.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

  20-bis. Al fine di favorire il completamento della digitalizzazione delle imprese di cui al «Piano Industria 4,0» sul piano della commercializzazione dei prodotti e servizi, il criterio dell'iperammortamento del 250 per cento è esteso agli investimenti effettuati negli anni 2018 e 2019 dalle imprese nella realizzazione di piattaforme aziendali integrate tra sito internet, commercio elettronico e scambio «B2B» tra imprese e centri di ricerca universitari e hub di innovazione e sviluppo per la circolazione e l'implementazione di brevetti e ricerche per un tetto di spesa complessivo di 25.000 euro per ogni richiedente.

  20-ter. All'onere pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 112. (ex 5. 4.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

  20-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

  20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 113. (ex 5. 11.) Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente;

  20-bis. Per il periodo d'imposta in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il solo anno 2018 è istituita un'imposta del 2 per cento della valutazione del patrimonio immobiliare risultante dal bilancio 2017 a carico delle società immobiliari per azioni, soggette a direzione e coordinamento da parte di unico socio, con capitale sociale interamente versato, superiore a 500.000.000 di euro e con un patrimonio netto superiore a 500.000.000 di euro allo scopo di finanziare un Fondo di Garanzia, destinato a prestare garanzie a prima richiesta per l'erogazione di prestiti da parte delle banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio _ società cooperativa, dalla cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., dalla Banca Popolare di Vicenza, da Ve neto Banca e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

1. 114. (ex 5. 24.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 21.

1. 115. (ex 6. 56.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 21, lettera a), dopo le parole: 2017 e 2018, sono inserite le seguenti: Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*1. 116. (ex *6. 79.) Abrignani.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».

*1. 117. (ex *6. 67.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».

*1. 118. (ex *6. 78.) Abrignani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

   b) all'articolo 55-bis:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

   e) all'articolo 116:

    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 119. (ex *6. 66.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 5 quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

  21-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue: « gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.

1. 120. (ex 6. 26.) Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.260, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 21-quater.

  21-quater. A decorrere dal 19 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, dei decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 121. (ex 6. 54.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore dei turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -45.000.000;

   2019: -45.000.000;

   2020: -45.000.000.

1. 122. (ex 6. 65.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».

  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  21-quater. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  21-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  21-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  21-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  21-octies. Le modifiche introdotte dai commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 123. (ex 6. 9.) Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2018: -200.000.000;

   2019: -200.000.000;

   2020: -200.000.000.

*1. 124. (ex *6. 69.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2018: -200.000.000;

   2019: -200.000.000;

   2020: -200.000.000.

*1. 125. (ex *6. 76.) Abrignani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:

   « d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -80.000.000;

   2019: -120.000.000;

   2020: -120.000.000.

**1. 126. (ex **6. 70.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:

   « d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -80.000.000;

   2019: -120.000.000;

   2020: -120.000.000.

**1. 127. (ex **6. 75.) Abrignani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Il comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

  21-ter. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera c) è soppressa.

1. 128. (ex 6. 1.) Castelli, D'Incà, Sorial, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario o» sono sostituite con le seguenti: «, dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo settembre 1993, n. 385, ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario».

1. 129. (ex 6. 73.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato.

  21-ter. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -45.000.000;

   2019: -45.000.000;

   2020: -45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020; -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: -2.000.000;

   2019: -2.000.000;

   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: -9.000.000;

   2019: -9.000.000;

   2020: -9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: -2.000.000;

   2019: -2.000.000;

   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019; -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: -4.000.000;

   2019: -4.000.000;

   2020: -4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: -19.000.000;

   2019: -19.000.000;

   2020: -19.000.000.

1. 130. (ex 6. 4.) Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, al primo e al terzo periodo, dopo le parole: «sul conto corrente di tesoreria» aggiungere le parole: «o sul conto corrente postale».

1. 131. (ex 6. 27.) Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti:

Art. 2-ter.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è abolita.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.

  3. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.

  4. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

  6. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.;

Art. 2-quater.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA _ SALA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

  2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi, Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

  3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue;

   «gg-sexies). Ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni domandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, comuni da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.».

Art. 2-quinquies.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sta crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.

  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.

  5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema: _ fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; _ da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; _ da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili; _ da euro 3.000.01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili; _ da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili; _ oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;

  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; b) il carico non può più essere rateizzato.

  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.

  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione, di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano, le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).

  15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-sexies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).

  1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti: a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche 8 con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni; b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

  2. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «, non si fa luogo al rimborso»;

   b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra comuni e soggetti affidatari).

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto«.

  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

Art. 2-octies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).

  1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

  2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni,

  3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

  5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

  6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.».

1. 132. (ex 6. 28.) Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni ricadenti in aree fabbricabili posseduti o detenuti, a qualunque titolo, e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

  21-ter. Agli oneri di cui al comma 21-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 133. (ex 6. 29.) Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. A decorrere dall'anno 2018, i terreni ricadenti in aree fabbricabili si considerano non fabbricabili ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, anche se concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

  21-ter. Agli oneri di cui al comma 21-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 134. (ex 6. 30.) Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

1. 135. (ex 6. 25.) Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

1. 136. (ex 6. 24.) Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 21-ter con il seguente:

  21-ter. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».

*1. 137. (ex *6. 3.) Guidesi, Grimoldi.

  Sostituire il comma 21-ter con il seguente:

  21-ter. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».

*1. 138. (ex *6. 139.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Ai fini dei commi da 22 a 24, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.

*1. 139. (ex *7. 3.) Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Ai fini dei commi 22, 23 e 24, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.

*1. 140. (ex *7. 4.) Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo italiano, è riconosciuto un finanziamento di 10.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alle piccole e medie imprese a conduzione familiare, per favorirne il ricambio generazionale, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le sedenti variazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

1. 141. (ex 7. 5.) Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  24-bis. Possono beneficiare dei contributi previsti dai commi 22, 23 e 24 anche le imprese beneficiare che abbiano ottenuto dei finanziamenti con le stesse caratteristiche previste dal decreto ministeriale.

1. 142. (ex 7. 6.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

  24-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi elaborati da enti di ricerca pubblici e privati destinati al trasferimento dei medesimi alle medie e piccole imprese. Le risorse del fondo sono erogate fino all'esaurimento delle stesse.

  24-ter. 11 Ministro dello sviluppo economico seleziona i progetti presentati ai sensi del comma precedente e concede il contributo alle proposte progettuali che presentino una comprovato livello di innovazione e di validità ai fini dell'impiego nei settori produttivi individuati ai sensi del comma 24-ter.

  24-quater. Al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità di selezione ed accesso ai contributi di cui al comma 24-bis con priorità per quei progetti innovativi che siano di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale.

  Conseguentemente, al comma 624, tutti gli importi previsti sono ridotti di 20 milioni di euro.

1. 143. (ex 7. 19.) Minardo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

   2018: -5.000.000;

   2019: -15.000.000;

   2020: -20.000.000.

1. 144. (ex *7. 22.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 24-ter a 24-septiesdecies sono considerati posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati «debitori».

  24-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui al comma 24-bis iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016.1 soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.

24-quater. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo, 11 credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

  24-quinquies. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.

  24-sexies. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto dal creditore, di effettuare atti dispositivi dei proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 24-ter fino al momento in cui non ha ultima i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 24-ter.

  24-septies. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24-octies. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del eredito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.

  24-novies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del comma 24-quater ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.

  24-decies. Per i crediti ipotecati classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  24-undecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi dei precedenti commi le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.

  24-duodecies. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

  24-terdecies. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui ai precedenti commi sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre: in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successiva.

  24-quaterdecies. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore al soggetti autorizzati all'esercizio dal credito una transazione ai sensi dei precedenti commi, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, non possono esseri ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.

  24-quinquiesdecies. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi dei commi precedenti, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui al comma 24-quaterdecies.

  24-sexiesdecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi del comma 24-bis, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.

  24-septiesdecies. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei commi precedenti comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi dalla Banca d'Italia.

1. 145. (ex 7. 11.) Alberti, Pesco, Villarosa, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sibilia.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

  24-bis. Per far fronte all'esigenza di incrementare la partecipazione nelle società finanziarie di partecipazione cooperativa previste dalla legge il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato alla spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. I fondi saranno resi immediatamente disponibili nell'ambito delle risorse già stanziate per le azioni mirate alla competitività e sviluppo delle imprese e in particolare sul Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 815.000.000 per l'anno 2018, di euro 5.000.000 per l'anno 2019 e di euro 5.000.000 per l'anno 2020.

1. 146. (ex 7. 13.) Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia. Per le finalità di cui al periodo precedente, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa allo sviluppo e alla operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

  24-ter. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 24-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 lo stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 147. (ex 7. 23.) Russo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), Per le finalità di cui al precedente periodo, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

  24-ter. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

  Conseguentemente, alla Tabella «B», voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.500.000;

   2019: -1.500.000;

   2020: -1.500.000.

1. 148. (ex 7. 24.) Russo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  «24-bis. In relazione all'esigenza di potenziate il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a “Industria 4.0” per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

  24-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.B.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

  24-quater. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

  24-quinquies. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2018/2020, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla Tabella “B” della presente legge».

  Conseguentemente, alla Tabella «B», voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.500.000;

   2019: -1.500.000;

   2020: -1.500.000.

1. 149. (ex 7. 21.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

  24-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 11, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio.».

1. 150. (ex 7. 12.) Ciprini, Pesco, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  «24-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a titolo di corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.».

1. 151. (ex 7. 8.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  «24-bis. Nelle more della revisione e del riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.».

1. 152. (ex 7. 9.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  «24-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000.

1. 153. (ex 7. 7.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Al fine di garantire innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: -40.000.000;

   2019: -40.000.000;

   2020: -40.000.000.

1. 154. (ex 7. 39.) Bergamini.

  Al comma 25, dopo le parole: A tutte le imprese, sono inserite le seguenti: e studi professionali.

1. 155. (ex 8. 15.)Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 25 sostituire le parole: A tutte le imprese, con le seguenti: A tutte le imprese e studi professionali.

  Conseguentemente:

   al comma 28 sostituire le parole: dall'impresa con le seguenti: dall'impresa e dagli studi professionali;

   al comma 35 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   al comma 630 alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -40.000.000;

   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812,100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85,812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 156. (ex 8. 8.)Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 25 sostituire le parole: A tutte le imprese con le seguenti: A tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.

  Conseguentemente:

   al comma 28 sostituire le parole: dall'impresa con le seguenti: dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni;

   al comma 35 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   al comma 630 alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -40.000.000;

   al comma 624, sostituire le parole: 17.585,300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 117,585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020,130.008,500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800,700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 157. (ex 8. 9.)Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

1. 158. (ex **8. 85.)Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 è erogato nella misura del 40 per cento per le imprese aventi numero di occupati sino a 49, del 30 per cento per le imprese aventi numero di occupati fra 50 e 249, del 20 per cento per le imprese aventi numero di occupati superiore a 250.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 159. (ex 8. 50.)Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito» inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di dette convenzioni» sono inserite le seguenti: «nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento»;

   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.».

*1. 160. (ex *8. 69.)Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito» inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di dette convenzioni» sono inserite le seguenti: «nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento»;

   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.».

*1. 161. (ex *8. 11.)Sorial.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «intermediari finanziari», le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario» sono sostituite con le seguenti: «iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».

1. 162. (ex **8. 5.)Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 10 è sostituito con il seguente:

  «10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca, del commercio e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali.».

1. 163. (ex 8. 12.)Sorial.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. A tutti gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta, per il servizio di pagamento con modello F24, con modalità telematiche, effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il contributo viene riconosciuto nella misura di euro 1,00 per ogni modello F24 trasmesso e sarà utilizzabile in compensazione con modello F24 a partire dall'anno d'imposta successivo a quello di maturazione dello stesso. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000 per ciascun beneficiario.

  25-ter. Agli oneri di cui al comma 25-bis, si provvede ai sensi dei commi da 25-quater a 25-septies.

  25-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  25-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  25-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 25-quater e 25-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  25-septies. Le modifiche introdotte dai commi 25-quater e 25-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 4 sopprimere la lettera b).

1. 164. (ex 8. 10.)Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:

  Sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, sistemi e tecniche per l'intelligenza artificiale, cloud computing, sicurezza digitale, sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, grafica 3D, realtà virtuale o realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfacciamento uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, sistemi di tipo block-chain, sistemi multimediali interattivi e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.

1. 165. (ex 8. 51.)Civati, Paglia, Pastorino, Marcon.

  Al comma 27, dopo le parole: nell'Allegato A sono aggiunte le seguenti: nonché in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e protezione dell'ambiente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 28.

1. 166. (ex 8. 29.)Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 28.

1. 167. (ex 8. 59.)Ricciatti, Epifani, Simoni, Ferrara, Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle, spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

  35-ter. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 35-bis devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

  35-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza 'e revoca del beneficio, ]e modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

  35-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 35-bis-35-quater è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

1. 168. (ex 8. 20.)Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:

  «60. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di contributi pubblici, qualora delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento ai di una, sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato conseguito negli ultimi tre anni.

  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a incentivare le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente alla Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo.».

  35-ter. All'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «nonché» fino a «sostanziale» sono sostituite con la seguente: «e».

1. 169. (ex 8. 31.)Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 60 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.

  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  35-ter. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 35-ter, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -30.000.000;

   2019: -30.000.000;

   2020: -30.000.000.

1. 170. (ex 8. 57.)Ricciatti, Ferrara, Epifani, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _15.000.000;

   2019: _15.000.000;

   2020: _15.000.000.

1. 171. (ex **8. 99.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -15.000.000;

   2020: -20.000.000.

1. 172. (ex 8. 24.)Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente al comma 631, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

   2018: -5.000.000;

   2019: -15.000.000;

   2020: -20.000.000.

1. 173. (ex 8. 36.)Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nei limite di 2 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare, alle microimprese di donne fondate da donne vittime di violenza.

  35-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

1. 174. (ex 8. 1.)Galgano.

  Al comma 35 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro l'anno 2019 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'onere aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 175. (ex 8. 67.)Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è inserita la seguente lettera:

   «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, per la frequenza di corsi di musica, di arte e di teatro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni ed altre strutture rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia».

  Conseguentemente, alla tabella, A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: -20.000.000;

   2019: -20.000.000;

   2020: -20.000.000.

1. 176. (ex 8. 13.)Sorial.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: «delle utenze», sono inserite le seguenti: «, con indicazione separata del numero raggiunto con cavi e condutture proprie e utenze per le quali è erogato il solo servizio utilizzando cavi e condutture di terzi, specificando inoltre i soggetti proprietari delle occupazioni»;

   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione di cui al comma 2, lettera f), comporta una sanzione pari a 10 volte l'importo minimo di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2.».

1. 177. (ex 8. 23.)Crippa, Colletti, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole: «in favore delle Camere di commercio.» aggiungere le seguenti: «La start-up innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -3.000.000;

   2019: -4.000.000;

   2020: -5.000.000.

1. 178. (ex 8. 21.)Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

  «9. A decorrere dall'anno 2017 le start-up innovative sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  35-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.

1. 179. (ex 8. 22.)Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 180. (ex 8. 37.)Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Airaudo, Fratoianni.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota IVA sulla la somministrazione dei prodotti alimentari tramite distributori automatici è elevata al 12 per cento.

1. 181. (ex 8. 54.)Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota IVA sulla la somministrazione dei prodotti alimentari tramite distributori automatici è elevata al 13 per cento.

1. 182. (ex 8. 55.)Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota IVA sulla la somministrazione dei prodotti alimentari tramite distributori automatici è elevata al 15 per cento.

1. 183. (ex 8. 56.)Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento e del settore calzaturiero e tessile.

  35-ter. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 35-bis sono utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.

  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 35-bis, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

  35-quinquies. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000.

1. 184. (ex 8. 58.)Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. I titoli digitali sono titoli, emessi esclusivamente in forma digitale, con l'impiego di strumenti tecnologici atti ad assicurare l'identificazione univoca del titolo e la relativa titolarità esclusiva.

  35-ter. I titoli digitali conferiscono a chi ne abbia la disponibilità la legittimazione all'esercizio dei diritti da essi rappresentati in base agli obblighi assunti dall'emittente all'atto della relativa emissione secondo le regole di circolazione proprie del titolo e le norme di legge vigenti.

  35-quater. I diritti rappresentati dal titolo digitale e gli obblighi degli emittenti possono essere modificati, successivamente all'emissione, nei limiti ed alle condizioni di legge in funzione della natura del titolo.

1. 185. (ex 8. 64.)Baldassarre.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 21 è soppresso. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, valutati in 140 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante i seguenti interventi:

   a) il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette2, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale.»;

   b) l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

   «a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;

   c) l'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.»;

   d) il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dal 2018.

1. 186. (ex 8. 68.)Calabria.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

  35-bis. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti una uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

1. 187. (ex 8. 100.)Alberto Giorgetti.

  Al comma 35-bis sostituire: 500.000 con: 1.000.000.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 con: 16.585.300.

1. 6006. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 35-bis sostituire: 1.000.000 con: 2.000.000.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 per l'anno 2019, con: 51.868.200 euro per l'anno 2019, e le parole: 134.812.100 euro per l'anno 2020 con le parole: 131.812.100 per l'anno 2020.

1. 6007. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 35-bis sostituire: 30 con: 40.

1. 6008. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 35-bis sostituire: 200.000 con: 300.000.

1. 6009. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Al comma 36, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni e le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   al comma 625 ridurre ulteriormente, per importi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 188. (ex 9. 1.) Simonetti, Palese.

  Al comma 36, sostituire le parole:10 milioni con le parole 15 milioni; le parole 20 milioni con le parole 25 milioni; le parole 35 milioni con le parole 40 milioni

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5 milioni;

   2019: _ 5 milioni;

   2020: _ 5 milioni.

1. 189. (ex 9. 7.) Minardo.

  Al comma 36 sostituire, le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni; e le parole: 35 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2019 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre. 2014, n.190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.

1. 190. (ex 9. 12.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino.

  Al comma 36, aggiungere in fine, il seguente periodo:

  «L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

1. 191. (ex 9. 11.) Centemero.

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

  «36-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

  36-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al camma 36-bis è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 9.000.000 euro per l'anno 2019, 9.000.000 euro per l'anno 2020 e 9.000.000 euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più, deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1. 192. (ex 9. 4.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

  «36-bis. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo Indeterminato decorrenti dal 19 gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2022 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettere a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  36-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 17.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 17.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 17.000.000 euro per l'anno 2019 e 17.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi Inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglie e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1. 193. (ex 9. 5.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai finì dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 194. (ex 9. 8.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale, possono chiederne l'utilizzo, per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.

1. 195. (ex 9. 9.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovativo, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.

1. 196. (ex 9. 10.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 100.000.000.

1. 197. (ex 9. 2.) Crippa, Sorial, Vallascas, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

  38-bis. Al fine di sostenere, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei comuni montani, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il supporto allo sviluppo produttivo dei comuni montani", con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.

  32-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 198. (ex 9. 3.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Al comma 38-bis, sostituire: 75 milioni con: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, con: 17.485.300.

1. 6010. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 39, primo periodo, sostituire le parole: dal 2019 con le seguenti: dal 2018.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

   39-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro si provvede, per gli oneri di cui al primo periodo del comma 39, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 199. (ex 10. 17.) Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 39, primo periodo, sostituire le parole: dal 2019 con le seguenti: dal 2018.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

   39-bis. A copertura degli oneri, valutati in euro 100.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 200. (ex 10. 9.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 39, primo periodo, sostituire le parole: su gomma ad alimentazione alternativa con le seguenti: su gomma e acqua ad alimentazione alternativa, di cui almeno il 50 per cento per veicoli a trazione elettrica.

1. 201. (ex 10. 25.) Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Al comma 39, secondo periodo, dopo la parola: finalizzate, aggiungere le seguenti: alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero e.

1. 202. (ex 10. 58.) Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico attraverso una revisione della disciplina concernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, è prevista l'esenzione dall'accisa per le società di boat renting di diritto.

  Conseguentemente, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

  39-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 39-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 203. (ex 10. 5.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

  39-bis. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «nonché» è soppressa;

   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  39-ter. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «nonché» è soppressa;

   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima.».

  39-quater. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».

  39-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;

   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;

   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

    6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole.

  39-sexies. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;

   dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

    2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneta nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in Conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare.

  39-septies. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;

   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» è aggiunto il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 dei codice della navigazione ed imbarcato sia unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  39-octies. A copertura degli oneri, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-bis e 39-ter, euro 1,500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-quater e 39-quinquies, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 39-sexies e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 639-septies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 204. (ex 10. 8.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. A decorrere dall'anno 2018 il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi lavoro, presso le famiglie, ivi compresi i nidi domiciliari, gli asili nido familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata; presso il proprio domicilio, gli asili nido di caseggiato organizzati dalle famiglie, è rifinanziato per 100 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004. Così come modificato dal comma 625.

1. 205. (ex 10. 13.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. All'articolo 20, comma 8-bis la lettera b) del decreto-legge 4 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è soppressa.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000.

1. 206. (ex 10. 20.) D'Ambrosio.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

1. 207. (ex 10. 21.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiunge ed seguente:

  39-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della medesima legge n. 366 del 1998.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

1. 208. (ex 10. 22.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000.

1. 209. (ex 10. 19.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il colma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di prevenire e contrastare il furto di biciclette e favorirne la restituzione in caso di ritrovamento e la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto essenziale per la mobilità sostenibile quotidiana, e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuna degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'acquisto da parte di Comuni e Città Metropolitane di rastrelliere, attraverso apposito bando, e per la realizzazione e funzionamento di un sistema informatico con funzione di Registro Nazionale delle biciclette contenente l'identificazione della bicicletta, i relativi dati descrittivi e l'indicazione del proprietario per il controllo e il contrasto dei furti di biciclette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

1. 210. (ex 10. 23.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di tutelare, promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il turismo a piedi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020; a sostegno degli itinerari da compiere a piedi che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio o i tragitti di spostamento a piedi di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico o religioso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla: data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

1. 211. (ex 10. 24.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

  39-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018. L'incremento è destinato ad incentivare iniziative di piedibus, di bicibus, di ciclo stazioni, zone 30, moderazione del traffico. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2018, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 212. (ex 10. 26.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

  39-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 250 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.

  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello iii corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).

1. 213. (ex 10. 27.) Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

  39-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.

  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportatele seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo l5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).

1. 214. (ex 10. 28.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

  39-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.

  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del collima 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 215. (ex 10. 29.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: «Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e la riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari. Le risorse di cui al periodo precedente sono rassegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».

1. 216. (ex *10. 48.) Biasotti.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 _ Parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 217. (ex 10. 33.) Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo comma 39 aggiungere i seguenti:

  39-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

  39-ter. A decorrere dal 1o giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

  39-quater. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies.

  39-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  39-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  39-septies. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1. 218. (ex 10. 34.) Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo comma 39 sono aggiunti i seguenti:

  39-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ci si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 39-ter.

  39-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 219. (ex 10. 42.) Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 220. (ex 10. 32.)Gregori, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di Infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati nel limite massimo di 90 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 221. (ex 10. 35.)Gregori, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di promuovere e supportare i Comuni e le Città metropolitane per l'elaborazione dei piani urbani della mobilità sostenibile le cui linee guida sono state individuate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione saranno a carico e nei limiti dei fondi destinati al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 214, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

*1. 222. (ex *10. 45.)Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di promuovere e supportare i Comuni e le Città metropolitane per l'elaborazione dei piani urbani della mobilità sostenibile le cui linee guida sono state individuate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione saranno a carico e nei limiti dei fondi destinati al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 214, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

*1. 223. (ex *10. 49.)Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

  39-bis. All'articolo 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I»;

   b) dopo il comma 1, inserirci seguenti:

  «1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli indicati al comma precedente sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'EM mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.».

   c) sostituire il comma 4 con il seguente: «I veicoli di cui ai commi precedenti sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 per i motoveicoli.

  39-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 39-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo l, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 224. (ex 10. 4.)Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire i commi 39-bis e 39-ter con i seguenti:

  39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.

  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente commina 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte _ dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1. 6011. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sostituire i commi 39-bis e 39-ter con i seguenti:

  39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 9-quinquies è soppresso.

  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente commina 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte _ dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  39-septies. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:

  «11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da 20 sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».

1. 6012. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 39-bis e 39-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   3) alla lettera a), premettere la seguente:

    Oa) al comma 1-bis, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento»;

   4) dopo il comma 39-bis, inserire i seguenti:

  39-bis.1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

  39-bis.2. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 9-quinquies è soppresso.

  39-bis.3. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

  39-bis.4. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente commina 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte _ dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

  39-bis. 5. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

1. 6013. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 39-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), premettere la seguente:

    Oa) al comma 1-bis, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento»;

   2) dopo il comma 39-bis, inserire il seguente:

  39-bis.1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

  Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

1. 6014. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 39-quinquies, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione dell'attività di tali esercizi e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis osservando i seguenti criteri:

   a) il regime autorizzativo non sia discriminante nei confronti di alcun soggetto attivo sul mercato o intenzionato ad intraprendere una nuova attività nel settore;

   b) non ricomprendere nell'ambito della vendita a distanza vietata dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, la vendita online effettuata dai medesimi soggetti di cui alla lettera a).

1. 225. (ex 2. 13.) Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 40.

1. 226. (ex 11. 1.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 40, lettera a) aggiungere in fine, le seguenti parole:

  e sono aggiunte, in fine, le parole: ”, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.

1. 227. (ex 11. 3.) Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Al comma 40, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact».

1. 228. (ex 11. 4.) Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

  40-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931;, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.

  40-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 40-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.

  40-quater. I debitori di cui al comma 40-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.

  40-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 40-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo c di registro.

  40-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

  40-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stessa detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 40-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

  40-octies. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del eredito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 40-bis, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

  40-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 40-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

  40-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 40-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.

  40-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 40-decies può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.

40-duodecies, Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore, offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 40-decies.

  40-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 40-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 40-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.

  40-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.

  40-quinquiesdecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se: efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.

1. 229. (ex 11. 7.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

  40-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.

  40-ter. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a: «che lo hanno sottoscritto,».

  40-quater. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater.».

  40-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 40-bis a 40-quater pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede alla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 230. (ex 11. 10.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

  40-bis. Al fine della valorizzazione e ottimizazzione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli asset a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera d), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

  40-ter. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 40-bis è una società in house e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1. 231. (ex 11. 11.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

  40-bis. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti fili atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.

  40-ter. La disposizione di cui al comma 40-bis si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in.vigore della presente legge.

  40-quater. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 232. (ex 11. 12.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

  40-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 233. (ex 11. 15.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

  40-bis. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclarlo, i rifiuti di imballaggi in plastica le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  40-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia.

1. 234. (ex 11. 19.) Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

  40-bis. Dopo il comma 566 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere il seguente:

  «566-bis. La possibilità di opzione di cui al comma precedente è estesa, alle medesime condizioni e con riguardo agli stessi beni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1. 235. (ex 11. 21.) Causin.

  Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

  43-bis. A decorrere dall'anno 2018 le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  43-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa;

  43-quater Agli oneri del comma 43-bis si provvede ai sensi dei commi da 43-quinquies a 43-septies.

  43-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  43-sexies Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  43-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 43-quater a 43-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corsa al 31 dicembre 2017.

  43-octies. Le modifiche introdotte dai commi 43-quinquies a 43-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  43-novies. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a decorrere dall'anno 2018 alla riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 236. (ex 12. 1.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 43 è inserito il seguente:

  43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.

  Conseguentemente:

   a) Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul «PMP-sigarette», di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

   b) L'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n.188 è sostituito dal seguente:

  « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 è del medesimo articolo fino, rispettivamente allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;

   c) L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

1. 237. (ex 12. 13.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

  «43-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 43-bis, pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 238. (ex 12. 2.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.

1. 239. (ex 12. 12.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione dei trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo,».

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _120.000;

   2019: _ 74.000;

   2020: _ 94.200.

1. 240. (ex 12. 14.) Fauttilli.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di.

1. 241. (ex 12. 15.) Fauttilli.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 242. (ex 16. 38.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

  43-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  43-ter. Agli oneri del comma 43-bis si provvede ai sensi dei commi da 43-quinquies a 43-septies.

  43-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare».

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»

  43-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 82 per cento».

  96-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 43-quater a 43-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

   96-octies. Le modifiche introdotte dai commi 43-quinquies a 43-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a decorrere dall'anno 2018 alla riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 243. (ex 12. 18.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Sopprimere comma 44.

1. 244. (ex 13. 19.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 44, lettera a), dopo le parole all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti al fine di chiarire la corretta modalità di applicazione del principio normativo da esso recato.

1. 245. (ex 13. 22.) Enrico Zanetti.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

  44-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:

  «2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. La sanzione non può in ogni caso superare l'importo complessivo delle maggiori imposte sui redditi accertate, nei confronti dell'autore della violazione e dei rispettivi cedenti e cessionari o prestatori e committenti dei beni o dei servizi non effettivamente scambiati o prestati, in relazione ai componenti positivi e negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

  44-ter. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, comma 3, dei decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

  44-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 44-bis e 44-ter del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 246. (ex 13. 20.) Giacomoni.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, e applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

  44-ter. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.

  44-quater. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

  44-quinquies. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile, nonché».

  44-sexies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali, si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

1. 247. (ex 13. 4.) Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

  44-ter. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 44-bis che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

  44-quater. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: «di assicurate trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché».

  44-quinquies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi da 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

1. 248. (ex 13. 5.) Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

  44-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 249. (ex 13. 3.) Guidesi.

  Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

  44-bis. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».

1. 250. (ex 13. 15.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

  45-bis. All'articolo 6, quinto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le parole «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,» sono sostituite dalle seguenti: «all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, eccezioni fatta per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale,».

  45-ter. Le modifiche di cui al comma precedente trovano applicazione agli atti impositivi emessi a decorrere dal 1o giugno 2018.

1. 251. (ex 13. 12.) Ruocco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

  45-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale).

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 42 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 56 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente; ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.

1. 252. (ex 13. 11.) Ruocco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

  45-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo valutati in euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.

1. 253. (ex 13. 13.) Pesco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sopprimere i commi: 46, 47, 48 e 49.

1. 254. (ex 14. 30.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. È autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'assunzione dei soggetti individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria per il funzionamento degli uffici giudiziari. Ai maggiori oneri derivanti dalle deposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante un corrispondente riduzione del fondo di cui all''articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

1. 255. (ex 14. 34.) Sandra Savino.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. Il Governo è autorizzato a emettere certificati di credito fiscale nel triennio 2018-20 secondo un Regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nei limiti di quanto disposto dai commi da 49-bis a 49-sexiesdecies.

  49-ter. I Certificati di Credito Fiscale incorporano un diritto alla compensazione: con obbligazioni finanziarie verso le pubbliche amministrazioni, statali, regionali, locali e funzionali, di ogni tipo e non possono dare diritto in alcun modo alla corresponsione di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, in ogni caso non concorrono alla formazione di reddito imponibile da parte degli assegnatari.

  49-quater. I Certificati di Credito Fiscale sono utilizzabili dal titolare nei confronti della P.A. a partire dal secondo anno successivo a quello della loro emissione.

  49-quinquies. I Certificati di Credito Fiscale sono emessi nel triennio per un ammontare annuo di 1 miliardo di euro annui; tale ammontare potrà essere rimodulato, nella misura in cui la loro emissione non alteri significativamente il livello dei prezzi né il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

  49-sexies. I Certificati di Credito Fiscale sono allocati mediante corresponsione di essi come percentuale sui pagamenti pubblici a imprese e professionisti ovvero come allocazione diretta a soggetti economicamente o socialmente svantaggiati; nel primo caso, il Regolamento di cui al comma 49-bis stabilisce la percentuale massima per la quale l'impresa o il professionista avente crediti verso lo Stato possa ricevere il proprio compenso: sotto forma di Certificato di Credito Fiscale.

  49-septies. I Certificati di Credito Fiscale sono emessi sotto qualunque forma, fisica o elettronica, in modo nominativo o al portatore, secondo quanto sarà disposto dal Regolamento di cui al comma 49-bis.

  49-octies. Non è vietato, sin dall'emissione, l'utilizzo dei Certificati di Credito Fiscale, come strumento di regolazione delle transazioni interne su base fiduciaria e nei limiti dell'autonomia privata, fatto salvo il diritto dei creditori di pretendere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie integralmente in moneta legale. Per stimolarne la circolazione, il Governo promuoverà l'accettazione fiduciaria per i pagamenti interni con i Certificati di Credito Fiscale attraverso accordi con associazioni imprenditoriali rappresentanti della distribuzione commerciale, attraverso agevolazioni agli imprenditori che ne accetteranno una percentuale in pagamento dai loro clienti, attraverso l'investimento per la produzione e la diffusione di supporti informatici che ne rendano agevole l'utilizzo come mezzo fiduciario negli scambi interni; è istituito un apposito mercato telematico dei Certificati di Credito Fiscale nel quale gli stessi potranno essere liberamente negoziati sotto il controllo della Banca d'Italia.

  49-novies. Il Governo terrà separato inventario, per mezzo di apposito sistema informativo, delle emissioni, dei giroconti e delle estinzioni dei suddetti titoli, mediante apposito conto titoli gestito in maniera centralizzata;, in ogni caso per ogni anno sarà disposto un preventivo e un consuntivo, da allegare rispettivamente al bilancio dello Stato e al Rendiconto generale dello Stato, senza introdurre i rispettivi valori nei documenti finanziari in quanto non contemplanti entrate o uscite di carattere finanziario.

  49-decies. Il Regolamento di cui al comma 49-bis disporrà sull'autorità responsabile per la gestione dei Certificati di Credito Fiscale; essa potrà essere interna al Dipartimento del Tesoro, potrà essere la Banca d'Italia o apposito organo o ente istituito allo scopo.

  49-undecies. Il Regolamento dispone, in proporzione ai rispettivi prodotti interni lordi, e in proporzione alle quote di imposte dirette devolute secondo quanto disposto dai relativi statuti, le quantità di Certificato di Credito Fiscale da attribuire alle regioni a statuto speciale che traggono il loro finanziamento da tributi devoluti o da percentuali su tributi devoluti; le modalità di allocazione e gestione dei certificati di credito fiscale emessi dalle regioni a statuto speciale saranno le medesime, su scala, di quelle dello Stato e i diritti incorporati nei rispettivi titoli saranno identici a quelli emessi dallo Stato; in alternativa lo Stato potrà emettere in esclusiva i Certificati di Credito Fiscale ed attribuirli alle suddette Regioni, nelle due proporzioni del Prodotto Interno Lordo e delle quote riconosciute di partecipazione alle imposte dirette, soltanto per quanto riguarda l'allocazione ai destinatari degli stessi.

  49-duodecies. I Certificati di Credito Fiscale sono coperti finanziariamente dalle maggiori entrate derivanti dall'effetto moltiplicatore; connesso alla circolazione dei medesimi. Qualora le maggiori entrate non dovessero coprire finanziariamente il valore nominale dei Certificati di Credito Fiscale emessi si provvede per un massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante le disposizioni di cui ai commi da 49-bis a 49-sexiesdecies.

  49-terdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»

   b) al comma 5-bis le parole «a 96 per cento sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»

  49-quaterdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura, del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 percento».

  49-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi 49-terdecies e 49-quaterdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  49-sexicsdecies. Le modifiche introdotte dai commi 49-terdecies e 49-quaterdecies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) e soppressa.

1. 256. (ex 14. 12.) Alberti, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.

  49-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 49-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.

  49-quater. I debitori di cui al comma 49-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.

  49-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 49-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

  49-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

  49-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 49-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore; possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato, il debitore; a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

  49-octies, Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data dei 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 49-bis il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

  49-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 49-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

  49-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 49-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.

  49-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma precedente può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.

  49-duodecies. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 49-decies.

  49-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 49-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 49-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.

  49-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.

  49-quinquedecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.

1. 257. (ex 14. 22.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis, All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.»

  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.

  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 258. (ex 14. 57.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.

*1. 259. (ex *14. 59.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  49-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 49-sexies.

  49-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 49-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  49-quinquies. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 49-sexies, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ente due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  49-sexies. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 260. (ex 14. 31.) Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6 commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolata secondo l'articolo 23, comma 3 del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.

  49-ter. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.

  49-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 49-bis e 49-ter discendono oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

1. 261. (ex 14. 29.) Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.

1. 262. (ex *14. 52.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.

  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.

  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 263. (ex **14. 54.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.

  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.

  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 264. (ex **14. 2.) Guidesi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.

  49-ter. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 49-bis e 49-ter, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 265. (ex 14. 35.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

  «49-bis. 1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti noti pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato» che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 49-ter.

  49-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 49-bis, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile al l'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 49-quater.

  49-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 49-bis e 49-ter si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  49-quinquies. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  49-sexies. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 49-quinquies sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  49-septies. Il fondo di cui al comma 49-quinquies è destinato all'acquisto di:

   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

   b) prodotti per la viabilità allestimento di percorsi;

   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  49-octies. I prodotti di cui al comma 49-septies devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

  49-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 49-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 49-quinquies, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione». Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

1. 266. (ex 14. 15.) Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

  «49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

  49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno. A tal line è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

  49-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuo di cui al comma 49-ter».

  Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

1. 267. (ex 14. 17.) Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

  «49-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza».

1. 268. (ex 14. 14.) Luigi Di Maio, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

  «49-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla controgaranzia a prima richiesta a valere su fondi propri prestata dalle società finanziarie di cui all'articolo 24, del decreto legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, a favore dei confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca».

1. 269. (ex 14. 36.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

  49-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza.

1. 270. (ex 14. 11.) Luigi Di Maio, Terzoni, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

  48-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,» sono soppresse. All'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al comma 4 le parole «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono soppresse.

1. 271. (ex 14. 6.) L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

  48-bis. Con riferimento agli adempimenti comunicativi di cui agli articoli 21, comma 1, e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nonché al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmettono i dati con cadenza annuale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1. 272. (ex 14. 7.) L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Sopprimere i commi 49-bis, 49—ter e 49-quater.

1. 6500. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia.

  Ai commi 50, 51, 53, 56, 57 e 58 sostituire ovunque ricorrano le parole: tempo indeterminato con le seguenti: tempo pieno e indeterminato.

*1. 273. (ex * 16. 39.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Ai commi 50, 51, 53, 56, 57 e 58 sostituire ovunque ricorrano le parole: tempo indeterminato con le seguenti: tempo pieno e indeterminato.

*1. 274. (ex * 16. 79.) Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Daniele Farina.

  Al comma 50, sopprimere la parola: giovanile.

  Conseguentemente, al comma 51, sostituire il primo periodo con il seguente: L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

  Conseguentemente, il comma 52 è sostituito dal seguente:

  52. Le disposizioni di cui ai commi 50 e 51 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per Vanno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 50 a 52 della presente legge.

1. 275. (ex 16. 78.) Gregori, Marcon, Airaudo, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Al comma 50, sostituire le parole: nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. con le seguenti: nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

  Conseguentemente, dopo il comma 653 aggiungere i seguenti:

  653-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  653-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  653-quater. Le disposizioni di cui ai commi 653-ter e 653-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  653-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 653-ter e 653-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 276. (ex 16. 9.) Sorial.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

  50-bis. L'esonero di cui al precedente comma, nella misura del 100 per cento del contributo, si applica, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, alle assunzioni di collaboratori di studio, assistenti sanitari, infermieri professionali e altre professionalità effettuate dai medici di assistenza primaria della medicina generale presso i propri ambulatori. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni di euro a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 277. (ex 16. 80.) Marazziti.

  Al comma 51, primo periodo, dopo le parole: trentesimo anno d'età e aggiungere le seguenti: 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età.

  Conseguentemente, dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

  51-bis. Agli oneri di cui al comma 51 valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 51-ter a 51-sexies, nonché ai sensi del comma 51-octies.

  51-ter. Agli oneri di cui al comma 52-bis e 52-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 51-quater a 51-sexies, nonché ai sensi del comma 5-septies.

  51-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  51-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  51-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  51-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 278. (ex 16. 16.) Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 51, dopo le parole: non abbiano compiuto il trentesimo anno di età aggiungere le seguenti: e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

   Conseguentemente:

  al comma 41, sopprimere la lettera b).

   dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 279. (ex 16. 40.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

  51-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 percento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 280. (ex 16. 42.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

  52-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato indipendentemente dalla data anagrafica.

  52-ter. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato.

  52-quater. Agli oneri di cui al comma 52-bis e 52-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 52-quinquies a 52-sexies, nonché ai sensi del comma 52-octies.

  52-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  52-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti. «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  52-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  52-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 281. (ex 16. 17.) Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

  52-bis. Con riferimento alle assunzioni entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata ai sensi del comma 52.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento dei loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento dei loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 282. (ex 16. 43.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 54, dopo le parole: per giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti:, soggettivo e per giusta causa.

  Conseguentemente, al comma 55, primo periodo, dopo le parole: per giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti:, soggettivo e per giusta causa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 55, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La previsione di cui al presente comma si applica anche nel caso di licenziamenti collettivi.

1. 283. (ex 16. 44.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 55, sostituire le parole: nei sei mesi successivi con le seguenti: nei trentasei mesi successivi.

1. 284. (ex 16. 73.) Pastorino, Fassina, Marcon, Airaudo, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

  55-bis. Per il datare di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 50 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio.

*1. 285. (ex * 16. 74.) Marcon, Airaudo, Paglia, Pastorino, Fassina, Palazzotto.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

  55-bis. Per il datare di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 50 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio.

*1. 286. (ex * 16. 45.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

  55-bis. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50, effettuato nei dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di fruizione dell'esonero, comporta il recupero del beneficio già fruito.

1. 287. (ex 16. 75.) Airaudo, Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina, Gregori.

  Al comma 56 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

1. 288. (ex 16. 104.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 58.

1. 289. (ex 16. 46.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituire il comma 58 con il seguente:

  58. È istituito un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento di laboratori per la formazione all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica utile all'occupabilità dei giovani che non abbiano compiuto i trenta anni di età con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 16 milioni di euro per l'anno 2019, a 65 milioni di euro per l'anno 2020, a 94 milioni di euro per l'anno 2021, a 122 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 131 milioni di euro per l'anno 2023.

1. 290. (ex 16. 76.) Paglia, Marcon, Airaudo, Pastorino, Fassina, Giancarlo Giordano.

  Al comma 58, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, aggiungere le seguenti: ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante.

  Conseguentemente, al medesimo comma 58, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

1. 291. (ex 16. 107.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 58, alinea, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio con le seguenti: a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

  Conseguentemente, al medesimo comma 58, lettera a), sostituire le parole: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 58, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.

1. 292. (ex 16. 70.) Centemero.

  Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

  Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:

  58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

*1. 293. (ex * 16. 8.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

  Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:

  58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

*1. 294. (ex * 16. 26.) Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 295. (ex 16. 71.) Centemero, Palese.

  Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole: non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 296. (ex 16. 7.) Simonetti, Fedriga.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:

  64-bis. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 64-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

  64-ter. Per le finalità di cui al comma 64-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli dal 2018 al 2027.

  64-quater. Le modalità di attuazione dei commi 64-bis e 64-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 64-bis;

   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;

   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere, la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 130.008.500 euro per l'anno 2021, 119.304.300 euro per l'anno 2022, 73.800.700 euro per l'anno 2023, 58.596.400 euro per l'anno 2024, 89.392.100 euro per l'anno 2025, 99.387.900 euro per l'anno 2026, 91.083.600 euro per l'anno 2027.

   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 297. (ex 16. 49.) Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:

  64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. _ (Calcolo per lavoratori stagionali). _ 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL _ per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno _ nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.;

   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;

   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.

  64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 298. (ex 16. 50.) Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

  64-bis. La sperimentazione ai cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il medesimo anno.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 299. (ex 16. 52.) Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 64 aggiungere i seguenti:

  64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. _ (Calcolo per lavoratori stagionali). _ 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata in base al 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL _ per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno _ nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.»;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.»;

   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;

   2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;

   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso».

  64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 625, aggiungere il seguente:

  625-bis. L'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

1. 300. (ex 16. 51.) Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

  64-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 la lettera b) del comma 1 e il comma 5 sono soppressi.

1. 301. (ex 16. 109.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2019: _ 12.500.000;

   2020: _ 12.500.000.

*1. 302. (ex * 16. 83.) Abrignani.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2019: _ 12.500.000;

   2020: _ 12.500.000.

*1. 303. (ex * 16. 66.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2019: _ 12.500.000;

   2020: _ 12.500.000.

*1. 304. (ex * 16. 12.) Fantinati, Crippa, Colletti, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «7.000» sono sostituite dalle seguenti: «15.000».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 180.008.500 fino a: dell'anno 2029 con le seguenti: 140.008.500 euro per l'anno 2021, di 129.304.300 euro per l'anno 2022, di 83.800.700 euro per l'anno 2023, di 68.596,400 euro per l'anno 2024, di 99.392.100 euro per l'anno 2025, di 109.387.900 euro per l'anno 2026, di 101.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 104.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 305. (ex 16. 34.) Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. All'articolo 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «7.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.500».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 180.008.500 fino a: dell'anno 2029 con le seguenti: 160.008.500 euro per l'anno 2021, di 149.304.300 euro per l'anno 2022, di 103.800.700 euro per l'anno 2023, di 88.596.400 euro per l'anno 2024, di 119.392.100 euro per l'anno 2025, di 129.387.900 euro per l'anno 2026, di 121.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 124.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 306. (ex 16. 36.) Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;

   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 8.000.000;

   2019: _ 8.000.000;

   2020: _ 8.000.000.

*1. 307. (ex * 16. 13.) Fantinati, Crippa, Colletti, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;

   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 8.000.000;

   2019: _ 8.000.000;

   2020: _ 8.000.000.

*1. 308. (ex * 16. 67.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;

   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 8.000.000;

   2019: _ 8.000.000;

   2020: _ 8.000.000.

*1. 309. (ex * 16. 84.) Abrignani.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, al fine di favorire la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «reddito imponibile», sono inserite le seguenti: «e, con riferimento alle rotte infra comunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario»;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «Registro Internazionale di cui all'articolo 1», sono inserite le seguenti: «con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento del contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario» e dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».

1. 310. (ex 16. 15.) Ruocco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

  65-bis. A decorrere dall'anno 2018 sugli acquisti di biopesticidi e fitofarmaci organici è riconosciuta una detrazione dell'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti e comunque non superiori a 5000 euro annui. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa di euro 50.000.000 annui.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   c) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   d) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   e) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   f) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 311. (ex 16. 35.) Zaccagnini, Cimbro.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole quaranta anni con le seguenti quarantacinque anni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624, con il seguente:

  «624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.085.300 euro per l'anno 2018 e di 51.368.200 euro per l'anno 2019, di 133.312.100 euro per l'anno 2020, 177.508.500 euro per l'anno 2021, di 166.804.300 euro per l'anno 2022, di 121.300.700 euro per l'anno 2023, di 106.096,400 euro per l'anno 2024, di 136.892.100 euro per l'anno 2025, di 146,887.900 euro per l'anno 2026, di 138,583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».

1. 312. (ex 17. 5.) Rampelli.

  Al comma 66, sostituire le parole; 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

  67-bis. Agli oneri di cui al comma 66, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2018, 31,3 milioni per l'anno 2019, 50,3 milioni per l'anno 2020, 48,4 milioni per l'anno 2021, 38,8 milioni per l'anno 2022, 24,6 milioni per l'anno 2023, 9,1 milioni per l'anno 2024, 1,3 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 214, n. 190.

1. 313. (ex 17. 6.) Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:

  66-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì per i lavoratori stagionali e calcolata per ogni lavoratore impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

  66-ter. A copertura delle disposizioni di cui al comma 66-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 66-quater e 66-quinquies.

  66-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

  66-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

1. 314. (ex 17. 4.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 67 aggiungere i seguenti:

  67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:

   « e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».

  67-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.

  67-quater. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

   «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo.».

  67-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 67-bis a 67-quater, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624 della presente legge.

1. 315. (ex 17. 8.) Abrignani.

  Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

  67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:

   « e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».

  67-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 67-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624.

1. 316. (ex 17. 9.) Abrignani.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

  67-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, alla Tabella. A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 25.000.000;

   2019: _ 25.000.000;

   2020: _ 25.000.000.

1. 317. (ex 17. 2.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, aggiungere le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, dopo il comma 71, aggiungere il seguente:

  71-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 71, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 318. (ex 17-ter. 18.) De Girolamo.

  Al comma 74, lettera a), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. Il 15 per cento del Fondo di cui comma 1-ter è destinato al reimpianto con piante di canapa.

1. 319. (ex 17-quater. 44.) Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopa il comma 74 aggiungere i seguenti:

  74-bis. A decorrere dall'anno 2018 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

  74-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 74-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  74-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 74-bis a 74-ter è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  74-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 74-sexies.

  74-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause: di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

  74-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 14.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 50.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 132.812.100 euro.

1. 320. (ex 17-quater. 28.) Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:

  74-bis. _ (Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della «raccolta di prodotti selvatici noti legnosi»). _ I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

  74-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 74-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

  74-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 74-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

  74-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

  74-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 74-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale dei cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  74-septies. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) nella parte I, dopo il n. 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;»;

   b) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atto ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;»;

   c) nella parte III, il n. 20-bis) è abrogato.

  74-octies. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, quindi esclusi dalla classe ATECO 02.30, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -12.000.000;

   2019: -12.000.000;

   2020: -12.000.000.

1. 321. (ex 17-quater. 23.) Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:

  74-bis. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

  74-ter. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

  74-quater. In presenza delle condizioni di cui ai commi 74-bis e 74-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  74-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.

  74-sexies. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 74-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

  74-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 74-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 322. (ex 17-quater. 26.) L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. Al fine di sostenere la produzione della frutta a guscio è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per il rifinanziamento dei piani dei settori corilicolo, castanicolo, delle mandorle, delle noci, dei pistacchi e delle carrube. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dai relativi piani.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 15.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 51.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro dalle seguenti: 133.812.100 euro.

1. 323. (ex 17-quater. 24.) Gagnarli, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al decreto legislativo del maggio 2004, n. 154 è incrementato, per l'anno 2018, di 200.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 17.385.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 53.668.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 135.612.100 euro.

1. 324. (ex 17-quater. 29.) Benedetti, Lupo, Parentela, Gagnarli, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) laddove ricorrano, le parole della regione Sardegna sono soppresse.

   2) le parole: «alla regione Sardegna» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

1. 325. (ex 17-quater. 15.) Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientaliste riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -3.000.000;

   2019: -3.000.000;

   2020: -3.000.000.

1. 326. (ex 17-quater. 31.) Parentela, Lupo, Benedetti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata, per piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in euro 2,62 per ettolitro e per grado plato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -2.500.000;

   2019: -2.500.000;

   2020: -2.500.000.

1. 327. (ex 17-quater. 22.) Gagnarli, Colletti, L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. La somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale, di cui alla legge del 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -1.400.000;

   2019: -1.400.000;

   2020: -1.400.000.

1. 328. (ex 17-quater. 30.) Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e aghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

1. 329. (ex 17-quater. 18.) Benedetti, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:

  74-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola condizionamento sono aggiunte le seguenti: «e comunque dopo la fase di ammostamento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

1. 330. (ex 17-quater. 21.) Gagnarli, Colletti, L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la cifra: «700.000» è sostituita con la seguente: «1.500.000».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: -800.000;

   2019: -800.000;

   2020: -800.000.

1. 331. (ex 17-quater. 32.) Lupo, Parentela, Benedetti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazioni e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti modificazioni:

  2018:

   CP: -8.042.234;

   CS: -8.042.234.

  2019:

   CP: -8.042.234;

   CS: -8.042.234.

  2020:

   CP: -8.042.234;

   CS: -8.042.234.

1. 332. (ex 17-quater. 19.) Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. È istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientalistiche riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: -8.000.000;

   CS: -8.000.000.

  2019:

   CP: -8.000.000;

   CS: -8.000.000.

  2020:

   CP: -8.000.000;

   CS: -8.000.000.

1. 333. (ex 17-quater. 20.) Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1» della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

1. 334. (ex 17-quater. 34.) Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:

  74-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituita dalle seguenti: «ministero dell'economia e delle finanze»;

   b) il comma 2 è così sostituito:

  «2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:

   a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

   b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome;

   c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».

1. 335. (ex 17-quater. 16.) Benedetti.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.

1. 336. (ex 17-quater. 37.) Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

  74-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo».

1. 337. (ex 17-quater. 17.) Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:

  75-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola 950 è sostituita dalla seguente: 1050 e la parola 1220 è sostituita dalla seguente: 1350.

  75-ter. All'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018; _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 338. (ex 18. 4.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

  75-bis. All'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2008, recante Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 2008, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'istituto nazionale per la previdenza sociale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso.»

  Conseguentemente, all'onere pari a 410 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624;

    c) quanto a 10 milioni:

  Alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 339. (ex 18. 9.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 75 aggiungere i seguenti:

  75-bis. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, atto a garantire una detrazione pari al 50 per cento del costo di acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), per i titolari degli immobili di cui all'articolo 1117-bis del Codice Civile e con un numero di unità abitative superiore a dieci, che decidano di dotarsene attraverso una domanda presentata allo stesso Ministero. Al fine di accedere al fondo, è fatto obbligo per lo stesso di attestare la partecipazione di almeno uno ogni dieci residenti del condominio di età non inferiore ai 16 anni, ad un corso di formazione e di addestramento in Basic Life Support _ Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, così come stabilito dal decreto interministeriale 18 marzo 2011.

  75-ter. Le modalità di presentazione delle domande, accesso ed elargizione dell'agevolazione prevista dal comma 75-bis, sono stabilite dal Ministero dell'economia e finanze, con proprio provvedimento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e Finanze missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», sono apportate le seguenti modifiche:

   2018

    CP: _10.000.000

    CS: _10.000.000

   2019

    CP: _10.000.000

    CS: _10.000.000

   2020

    CP: _10.000.000

    CS: _10.000.000

1. 340. (ex 18. 6.) Gallinella, Parentela, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Nesci, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Baroni.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:

  75-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

   «31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000

   2019: _45.000.000

   2020: _45.000.000

1. 341. (ex 18. 7.) Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli, Nesci, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Lorefice, Baroni.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:

  75-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, per l'anno 2018, è autorizzato ad assumere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2008/2009, con contratto a tempo indeterminato i lavoratori ATA assistenti tecnici ed assistenti amministrativi, vincitori di concorso ed inseriti dall'anno 2008 nelle graduatorie ad esaurimento di I fascia della provincia di Palermo per un totale di 224 unità nel ruolo di assistenti tecnici e 338 unità nel ruolo di assistenti amministrativi. Le predette assunzioni avvengono tramite scorrimento delle graduatorie provinciali. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 percento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 percento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 342. (ex 18. 11.) Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:

  75-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato, previa procedura selettiva per titoli ed esami, i lavoratori di cui al Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, in servizio ininterrotto dal 2001 e impiegati presso gli istituti scolastici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Le predette assunzioni sono effettuate nel numero di 377 unità per l'anno 2018 e di 377 unità per l'anno 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di euro 11,5 milioni per l'anno 2018 e di 23 milioni a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole da 17.585.300 fino alla fine del comma con le seguenti: 6.085.300 euro per l'anno 2018 e di 30.868.200 euro per l'anno 2019, di 112.812.100 euro per l'anno 2020, di 157.008.500 euro per l'anno 2021, di 146.304.300 euro per l'anno 2022, di 100.800.700 euro per l'anno 2023, di 85.596,400 euro per l'anno 2024, di 116.392,100 euro per l'anno 2025, di 126.387.900 euro per l'anno 2026, di 118.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 121.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 343. (ex 18. 12.) Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:

  76-bis. A decorrere dall'anno 2018 assegnato all'INPS della Regione Autonoma della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa.

  76-ter. Ai fini di cui al comma 76-bis e consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorirne il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 76-bis e 76-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dal comma 76-quater.

  76-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018 _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 344. (ex 19. 17.) Piras, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

  «76-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro». Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1. 345. (ex *19. 22.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

  76-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datare di lavoro.

  76-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 346. (ex 19. 3.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

  76-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parole «4,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,00 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro: per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».

1. 347. (ex 19. 5.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

  76-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parole «4,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,00 per cento». Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 348. (ex 19. 24.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

  «76-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Le imprese beneficiarie dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al comma 3 che hanno registrato durante il periodo di utilizzo del trattamento stesso una variazione del proprio assetto industriale per acquisizioni o dismissione con la conseguenza di una modifica dell'originario piano di riorganizzazione, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, hanno diritto ad includere nei destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale i lavoratori delle unità produttive del gruppo coinvolte nel nuovo piano di riorganizzazione. A tale scopo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018».

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018.

1. 349. (ex 19. 26.) Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina, Airaudo, Andrea Maestri.

  Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:

  76-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, nonché, alla consolidata giurisprudenza italiana, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

  76-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 76-bis quantificato in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 76-quater a 76-quinquies.

  76-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  76-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  76-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 76-quater e 76-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 350. (ex 19. 8.) Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Sostituire il comma 77 con i seguenti:

  77. A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, fino ad un importo massimo di 30 euro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa previsti da accordi e avvisi comuni nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  77-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 77. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 77 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 351. (ex 19. 30.) De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:

  374-ter. Al Titolo I, Capo I, articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla rubrica dopo le parole «del patrimonio edilizio» sono aggiunte le seguenti: «realizzazione di asili nido aziendali»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con numero di lavoratori superiore a quindici unità, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgersi al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori.».

  374-quater. A decorrere dal 1o giugno 2018 al fine di sostenere la maternità della donna lavoratrice nei primi anni di vita del figlio nato o adottato, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, è riconosciuto un premio dell'importo di 150 euro mensili. L'attribuzione del premio è subordinato all'effettivo rientro della madre sul luogo di lavoro dopo il periodo di maternità. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in 12 rate mensili per la durata complessiva dei 36 mesi continuativi lavorativi svolti dalla lavoratrice a decorrere dalla conclusione del periodo di maternità previsto a normativa vigente. Il premio è riconosciuto su richiesta della futura madre da effettuare al compimento del terzo mese di nascita o dall'atto dell'adozione. Il benefìcio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

  374-quinquies. Ai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici madri che beneficiano del premio di cui al comma precedente, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda, nel limite massimo di cui al comma 374-sexies, a decorrere dall'anno 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e previo il parere delle commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro il 31 marzo 2018, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

  374-sexies. Agli oneri di cui ai commi 374-quinquies valutati in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 347-sexies aggiungere i seguenti:

  347-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

  347-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 95 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento».

  347-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «93 per cento».

  347-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-ocites e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»

1. 6015. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

  77-bis. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 200, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, si interpreta nel senso che per gli operai agricoli a tempo determinato continuala trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1. 352. (ex 19. 2.) Caparini.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:

  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».

1. 353. (ex *20. 18.) Abrignani.

  Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:

  79-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021, A decorrere dal 1o gennaio 2018; la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 63 anni di età;».

  79-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2022.

  79-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017».

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano net corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  319-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000,

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 354. (ex 20. 6.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il Comma 79 aggiungere il seguente:

  79-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente: «Art. 40-bis. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e quelle di cui all'articolo 40 del presente decreto legislativo, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e somministratore e utilizzatore sono puniti con l'arresto fino a 18 mesi e con una ammenda:

   a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

   b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

   c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro».

1. 355. (ex 20. 11.) Melilla, Fassina, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 79 aggiungere i seguenti:

  79-bis. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, ammine aromatiche, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  79-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 79-bis con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefìci, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 79-bis.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 356. (ex 20. 13.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

  19-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

  «15-bis. Ai fini di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti le tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni».

1. 357. (ex 20. 17.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo comma 80 aggiungere il seguente:

  «80-bis. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli occupazionali, alle società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, per le finalità di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le nuove assunzioni effettuate tra il 1o gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dei complessivi contributi previdenziali, dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 10.000 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero ha una durata di 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e di 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 10.000.000 per l'anno 2018, di euro 40.000.000 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 358. (ex 20-bis. 3.) Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

  «80-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative».

1. 359. (ex 20-bis. 5.) Airaudo, Daniele Farina, Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:

  «80-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal lo gennaio 2018, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: "a) almeno 63 anni di età".

  80-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, e prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

  80-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entra il 31 gennaio 2017 ”».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 80-bis a 80-quater, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 360. (ex 20-bis. 6.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

  81-bis. Per l'anno 2018 le risorse di cui al comma 81 possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma vigenti alla data del 1o gennaio 2018, stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

1. 361. (ex 21. 21.) Laffranco.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

  81-bis. All'articolo 46 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 2015 n. 148 le lettere: « a)» e « b)» sono abrogate.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

1. 362. (ex 21. 19.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:

  81-bis. I trattamenti straordinari di integrazione salariale e quelli di mobilità in deroga, nel limite delle risorse di cui al comma 81-ter, sono prorogati al 31 dicembre 2018 per le aziende non appartenenti ad aree di crisi complessa e per le quali e in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure preso il Ministero dello sviluppo economico finalizzate al superamento ovvero alla soluzione della crisi aziendale.

  81-ter. Ai fini di cui al comma 81-bis il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è rifinanziato di euro quaranta milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2018: -40.000.000.

1. 363. (ex 21. 18.) Martelli, Melilla, Duranti, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

  81-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP _2.000.000;

   CS _2.000.000.

  2019:

   CP _1.500.000;

   CS _1.500.000.

  2020:

   CP _1.500.000;

   CS _1.500.000.

1. 364. (ex 21. 27.) Dellai.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

  «81-bis.1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, con le seguenti: e ridotto di 156.050.000 euro per l'anno 2018.

1. 365. (ex 21. 33.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

  81-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018.

1. 366. (ex 21. 1.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

  «81-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 81 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29, novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

  Conseguentemente, dopo comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 367. (ex 21. 25.) Airaudo, Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Palazzotto.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

  81-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 81 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Conseguentemente, dopo il comma 597, aggiungere i seguenti:

  «597-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate, le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  597-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole; “sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare” sono sostituite con le seguenti: “sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare”.

  597-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo, periodo, le parole: “nella misura del 96 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  597-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 597-bis a 597-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  597-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 597-bis e 597-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

1. 368. (ex 21. 26.) Airaudo, Pastorino, Paglia, Marcon, Placido.

  Al comma 81-bis, sostituire le parole da: imprese operanti fino a: 1o gennaio 2018-, con le seguenti: imprese ammesse ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al Titolo I, capo III, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che cessano dai medesimi entro il.

Conseguentemente:

al comma 81-quater, sostituire le parole: nel semestre 1o gennaio 2018-30 giugno 2018, con le seguenti: entro il 30 giugno 2018;

al comma 81-quinquies sostituire le parole: pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: fino alla concorrenza di 500 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle maggiori entrate di cui al comma 621-bis.;

Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento e al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.

621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, con riferimento all'anno 2018, impiegate pro quota per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quinquies.

1. 369. (ex 0. 21. 38. 2.) Fassina, Marcon, Paglia, Pastorino, Placido, Airaudo.

  Al comma 81-bis, sopprimere le parole: nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 e sostituire le parole: 1o gennaio 2018-, con le seguenti: entro il.

Conseguentemente:

al comma 81-quater, sostituire le parole: nel semestre 1o gennaio 2018-30 giugno 2018, con le seguenti: entro il 30 giugno 2018;

al comma 81-quinquies sostituire le parole: pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: fino alla concorrenza di 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle maggiori entrate di cui al comma 621-bis.;

Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento e al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.

621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, con riferimento all'anno 2018, impiegate pro quota per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quinquies.

1. 370. (ex 0. 21. 38. 1.) Fassina, Pastorino, Placido, Airaudo, Marcon, Paglia.

Al comma 81-bis, sopprimere le parole: nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.

Conseguentemente:

al comma 81-quinquies sostituire le parole: pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: fino alla concorrenza di 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle maggiori entrate di cui al comma 621-bis.;

aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento e al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.

621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, con riferimento all'anno 2018, impiegate pro quota per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quinquies.

1. 371. (ex 0. 21. 38. 4.) Fassina, Airaudo, Pastorino, Marcon, Placido, Paglia.

Al comma 81-bis, sostituire le parole: può essere concesso con le seguenti: è concesso.

1. 372. (ex 0. 21. 38. 8.) Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

Al comma 81-quater, sostituire le parole: può essere concesso con le seguenti: è concesso.

1. 373. (ex 0. 21. 38. 7.) Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

Al comma 81-quater, secondo periodo, sostituire le parole: qualsiasi titolo con le seguenti: a tempo indeterminato.

1. 374. (ex 0. 21. 38. 3.) Airaudo, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Placido.

  Al comma 81-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2018 è, altresì, assegnato all'INPS della Regione Autonoma della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa. Ai fini di cui al precedente periodo è consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorirne il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna.

Conseguentemente:

al comma 81-quinquies sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 94 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

al comma 81-sexies, sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 94 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1. 375. (ex 0. 21. 38. 5.) Piras, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 81-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti straordinari di integrazione salariale e quelli di mobilità in deroga, entro il limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018, sono prorogati al 31 dicembre 2018 anche per le aziende non appartenenti ad aree di crisi complessa e per le quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzate al superamento ovvero alla soluzione della crisi aziendale.

Conseguentemente:

al comma 81-quinquies sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 74 milioni di euro per l'anno 2018;

al comma 81-sexies sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 74 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 376. (ex 0. 21. 38. 6.) Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituire il comma 82, con il seguente:

  82. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:

  1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento.;

   e, aggiungere i seguenti commi:

  82-bis. I riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferita ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse.

  82-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai precedenti commi 82 e 82-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 82 e 82-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 377. (ex 21-bis. 64.) Marcon, Airaudo, Pastorino, Placido, Paglia, Costantino, Fassina.

  Sostituire il comma 82 con il seguente:

  82. All'articolo 24, comma 13, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «con decorrenza 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza 2021».

  Conseguentemente, all'onere a decorre dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 400 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   d) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti, variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019;

   c) dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82.

   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

1. 378. (ex 21-bis. 10.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Il comma 82 è sostituito dai seguenti commi:

  82. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 12-bis:

    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82 e 82-bis, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.

  82-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  82-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1. 379. (ex 21-bis. 26.) Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 82, lettera b), sostituire, ove ricorrono, le parole: tre mesi, con le seguenti: un mese.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle alte risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 380. (ex 21-bis. 65.) Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido, Paglia, Costantino, Fassina.

  Al comma 82, lettera h), sostituire le parole da: salvo recupero in sede di adeguamento fino alla fine del comma con le seguenti: Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 400 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   d) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1,500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019;

   c) dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. A decorrere dal 1 o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82.

   d) A decorrere dal 1 o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

1. 381. (ex 21-bis. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 82, lettera b), le parole: gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi, sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

  82-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.», sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 382. (ex 21-bis. 66.) Placido, Paglia, Costantino, Fassina, Marcon, Airaudo, Pastorino.

  Al comma 82, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) il comma 16 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è abrogato;

  Conseguentemente, dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 12-bis:

    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82-bis a 82-ter, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.

  82-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  82-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla forni azione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  82-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 383. (ex 21-bis. 16.) Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Brugnerotto, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 12-bis, sono sostituite le parole: «a cadenza triennale» con le seguenti: «a cadenza annuale», e le parole: «almeno dodici mesi prima» con: «almeno sei mesi prima»;

   b) al comma 12-ter, le parole: «nel triennio precedente», «decreti a cadenza triennale», «al triennio di riferimento», sono sostituite con rispettivamente: «nell'anno precedente», «decreti a cadenza annuale», «all'anno di riferimento»;

   c) al comma 12-ter le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

   d) al comma 12-quinquies, le parole: «l'adeguamento triennale» sono sostituite con le seguenti: «l'adeguamento annuale»;

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 89-bis, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 89-quater.

  82-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

1. 384. (ex 21-bis. 45.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

  82-bis. All'articolo 22-ter, comma 2, primo periodo del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 settembre 2018».

  82-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 12-bis:

    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82-bis a 82-ter, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quinquies a 82-sexies, nonché ai sensi del comma 82-octies.

  82-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  82-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 385. (ex 21-bis. 25.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:

  82-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rinviata al 30 settembre 2018.

  82-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 12-bis:

    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82 e 82-bis, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.

  82-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla forni azione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  82-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 386. (ex 21-bis. 24.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 83, dopo le parole: comma 84, aggiungere le seguenti: nonché per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 85;

   ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: nella misura del 26 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 26,5 per cento.

1. 387. (ex 21-bis. 85.) Rizzetto.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

  83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.

  83-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  83-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 388. (ex 21-bis. 67.) Marcon, Airaudo, Pastorino, Civati, Paglia, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 84 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:

  84-bis. Agli oneri di cui al comma 84, valutati agli oneri di cui al comma 84, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 84-ter a 84-quater, nonché ai sensi del comma 84-sexies.

  84-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  84-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 389. (ex 21-bis. 28.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni nella vita lavorativa».

   2) dopo le parole: «allegato B» aggiungere le seguenti: «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 390. (ex 21-bis. 68.) Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido, Paglia, Palazzotto, Andrea Maestri.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sei anni».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 391. (ex 21-bis. 69.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: che svolgono aggiungere le seguenti: da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _50.000.000;

   2019: _50.000.000;

   2020: _50.000.000.

1. 392. (ex 21-bis. 71.) Pastorino, Marcon, Fassina, Paglia, Civati, Airaudo.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: «allegato B» aggiungere le seguenti: «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 393. (ex 21-bis. 70.) Marcon, Paglia, Fassina, Pastorino, Gregori, Airaudo.

  Al comma 84, lettere a) e b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 anni, con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:

  84-bis. Agli oneri di cui al comma 84, valutati agli oneri di cui al comma 84, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 84-ter a 84-quater, nonché ai sensi del comma 84-sexies.

  84-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  84-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 394. (ex 21-bis. 27.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 84, lettere a) e b), sostituire le parole: anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, con le seguenti: anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 395. (ex 21-bis. 88.) Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina, Gregori, Airaudo.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   r) lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis, eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2002, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 396. (ex 21-bis. 87.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

  86-bis. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuta alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

  86-ter. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 86-bis, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

  86-quater. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

  86-quinquies. Per il riconoscimento dei benefici previsti dal commi 86-bis, 86-ter e 86-quater, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione di avvalersi dei benefici di cui ai commi 86-bis, 86-ter e 86-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 397. (ex 21-bis. 89.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Costantino, Airaudo, Brignone, Gregori, Pellegrino, Pannarale.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

  86-bis. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma 86-ter.

  86-ter Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

  86-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 86-ter fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 398. (ex 21-bis. 90.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Airaudo, Palazzotto, Pannarale, Gregori.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

  86-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di part-time verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

  86-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 86-bis.

  86-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 86-bis e 86-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

1. 399. (ex 21-bis. 91.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Airaudo.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

  86-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.
(Anzianità di servizio).

  1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

  2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

  3. Nel caso in cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

  6. Per lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

  94-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 86-bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 94-ter.

  94-ter, A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».

  94-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, nel limite di cui al comma 94-bis, del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 400. (ex 21-bis. 92.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Brignone, Airaudo.

  Dopo il comma 88 aggiungere il seguente:

  88-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992, dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori invalidi in misura non inferiore al 35 per cento che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e hanno compiuto 60 anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla suddetta disposizione si provvede, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 401. (ex 21-bis. 63.) Minardo.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

  89-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 567 aggiungere il seguente:

  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.;

   al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70,400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

1. 402. (ex 21-bis. 95.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

  89-bis. Alla Tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la seguente categoria: «lavoratori dipendenti da aziende di panificazione».

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 403. (ex 21-bis. 99.) De Girolamo.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

  89-bis. Alla Tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la seguente voce: «edicolanti».

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 404. (ex 21-bis. 100.) De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

  89-bis. Ai medici che al compimento dei settanta anni di età non hanno completato i quaranta anni di contribuzione è data facoltà di rimanere in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.

1. 405. (ex 21-bis. 56.) La Russa.

  Dopo il comma 89-bis aggiungere i seguenti:

  89-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

  89-quater. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  89-quinquies. Il trattamento pensionistico di cui ai commi 89-ter e 89-quater, si provvede, nel limite della spesa di 2 miliardi e 400 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   dopo il comma 89-quinquies aggiungere il seguente:

  89-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2018.

1. 406. (ex 0. 21-bis. 107. 1.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

 

 

  Dopo il comma 89-bis aggiungere i seguenti:

  89-ter. I soggetti disabili che hanno un'invalidità civile compresa tra 74 e 99 per cento, ai fini fiscali sono assoggettati al limite reddituale pari a 8 mila euro lordi.

  89-quater. Il trattamento di cui ai commi 89-ter e 89-quater, si provvede, nel limite della spesa di 1 miliardo e 400 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 407. (ex 0. 21-bis. 107. 2.) Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 90, terzo periodo, dopo le parole: ed è composta da aggiungere la seguente: otto e dopo la parola: designati aggiungere la seguente: ognuno.

1. 408. (ex 21-bis. 11.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 90, terzo periodo, sostituire le parole: da rappresentanti con le seguenti: da due rappresentanti ciascuno e dopo la parola: designati aggiungere la seguente: ognuno.

1. 409. (ex 21-bis. 12.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

  90-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinea, dopo le parole: «sistema contributivo», sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto,».

  90-ter Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi annui a decorrere dal 2018 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-quinquies a 90-sexies, nonché ai sensi del comma 90-octies.

  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  90-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30.000.000 per l'anno 2018, di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1. 410. (ex 21-bis. 30.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:

  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

  90-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-sexies.

  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 411. (ex 21-bis. 32.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:

  90-bis 1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

  90-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-quater a 90-quinquies.

  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 412. (ex 21-bis. 31.) Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:

  90-bis. Ai lavoratori dipendenti e autonomi, che al momento della maturazione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico, non abbiano maturato i requisiti contributivi, è riconosciuto il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati.

  90-ter. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984, e successive modificazioni.

  90-quater. contributi restituiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

  90-quinquies. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-sexies. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-septies a 90-octies.

  90-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-novies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 413. (ex 21-bis. 33.) Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:

  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'importo dei trattamenti pensionistici minimi dei lavoratori dipendenti e autonomi non può essere inferiore a 780 euro mensili.

  90-ter. Per gli assegni che eccedono di 8 volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  90-quater. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-quinquies. Agli oneri maggiori di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-sexsies a 90-septies.

  90-sexsies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare,»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-octies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 414. (ex 21-bis. 18.) Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di sostenere il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT ed EUROSTAT è istituito, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali di riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:

   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;

   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il trattamento minimo;

   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;

   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;

   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;

   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;

   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;

   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;

   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;

   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;

   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il trattamento minimo;

   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;

   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;

   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;

   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;

   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;

   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.

1. 415. (ex 21-bis. 17.) Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:

  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.

  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;

   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente: 34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria.

**1. 416. (ex **21-bis. 35.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:

  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.

  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;

   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».

**1. 417. (ex **21-bis. 84.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 91 aggiungere, il seguente:

  91-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio».

   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».

1. 418. (ex 21-bis. 73.) Russo.

  Al comma 93, secondo periodo, dopo le parole: ed è composta da aggiungere la seguente: sei e dopo la parola: designati aggiungere la seguente: ognuno.

1. 419. (ex 21-bis. 13.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 93, secondo periodo, sostituire le parole: da rappresentanti con le seguenti: da due rappresentanti ciascuno e dopo la parola: designati aggiungere la seguente: ognuno.

1. 420. (ex 21-bis. 14.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

  93-bis. È avviata la riforma del sistema previdenziale dei musicisti prevedendo la soppressione degli attuali requisiti e delle soglie di sbarramento, l'avvio di un percorso di riforma del rapporto con il settore amatoriale anche attraverso la modifica di quanto stabilito dal comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la revisione degli strumenti telematici attualmente utilizzati. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dal comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 9 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 421. (ex 21-bis. 74.) Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

  95-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

  « 3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 422. (ex 21-bis. 3.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

  « Art. 4-bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASPI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:

   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente».

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  « 1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».

   c) all'articolo 9:

    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2».

   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  « 1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso».

  95-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 95-bis, si provvede ai sensi dei commi da 95-quater a 95-septies.

  95-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 95-quater e 95-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  95-septies. Le modifiche introdotte dai commi 95-quater e 95-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 423. (ex 21-bis. 39.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 95 aggiungere i seguenti:

  95-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

  95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 95-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. La percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal primo gennaio 2018 e in misura pari all'8 per cento a decorrere dal primo gennaio 2019.

1. 424. (ex 21-bis. 22.) Fassina, Marcon, Airaudo, Pastorino, Paglia.

  Dopo l'articolo 95 aggiungere i seguenti:

  95-bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e, in via provvisoria per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (effettivo e continuativo) nei venticinque anni precedenti alla data della domanda di pensione, a domanda possono essere collocati in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica.

  95-ter. I periodi di aspettativa a qualunque titolo sono da intendersi quale prestazione di lavoro continuativo ed effettivo.

  95-quater. Con effetto dall'approvazione della presente legge, per i soggetti di cui al comma 95bis, la pensione è calcolata in misura pari a quella prevista al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del trattamento sarà pari al 100 per cento della base pensionabile.

  95-quinquies. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 95-bis, l'I.N.P.S. comunica al richiedente le condizioni giuridiche ed economiche relative alla pensione. Il collocamento in pensione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda.

  95-sexies. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  95-septies. Agli oneri di cui al comma 95-bis e seguenti, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 95-septies a 95-octies.

  95-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-undecies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 425. (ex 21-bis. 19.) Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, L'Abbate, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. A decorrere dal l9 gennaio 2017, i soggetti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione dal compimento di sessantatré anni e sette mesi di età a condizione che risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 35 anni di contribuzione e che l'importo della pensione, calcolato prima dell'applicazione dell'eventuale riduzione di cui all'articolo 2, risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1o gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di cui al comma 1 a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere inferiore all'importo soglia mensile così come determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al requisito anagrafico di cui al presente comma si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

  95-ter. Il comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 20011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  « 10. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni. Al requisito contributivo di cui al presente comma non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

  95-quater. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 95-bis e 95-ter, all'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, le parole: «nonché al requisito contributivo di cui al comma 10» sono soppresse. A decorrere dalla medesima data è abrogato il secondo periodo, del comma 2-quater, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'onere si provvede a decorrere dal 2018 mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   d) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze;

   e) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai finì del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: « 379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;

   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82;

   d) A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

1. 426. (ex 21-bis. 7.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:

   a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;

   b) «pensione di anzianità», conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni.;

   c) «pensione con quota», conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva, con un minimo di 40 anni di contributi ovvero di 60 anni di età anagrafica.

  95-ter. Per il periodo 2017-2019, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

  95-quater. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato la facoltà di cui al comma 2 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

  95-quinquies. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 2 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.

  95-sexies. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. L'abrogazione del comma 10 del medesimo articolo 24 ha effetto retroattivo e le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca appartare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;

   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;

   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

1. 427. (ex 21-bis. 6.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95 aggiungere i seguenti:

  95-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

  95-ter. Agli oneri di cui al comma 95-bis e seguenti, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 95-quater a 95-sexsies.

  95-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-sexsies. Le disposizioni di cui ai commi 95-quater e 95-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 428. (ex 21-bis. 34.) Nesci, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

  95-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000,

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, aggiungere il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;

   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;

   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

1. 429. (ex 21-bis. 4.) Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

  95-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente:

   a) a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307sopprimere il comma 378 è ridotto di 200 milioni di euro;

   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale, Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;

   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma.

1. 430. (ex 21-bis. 5.) Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

  95-bis. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori turnisti di palcoscenico, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis). Lavoratori turnisti di palcoscenico»;

   b) al comma 2, le parole: «lettere a), b), c) e d) », sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

   c) al comma 3, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

  Conseguentemente:

   1) al comma 84, lettera b), sostituire le parole: «lettere a), b), c) e d)», con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

   2) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 431. (ex 21-bis. 40.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 96 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) All'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera «N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, alla lettera d) sostituire le parole da: 688,7 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 718 milioni di euro per l'anno 2018, di 770,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 572,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 133 milioni di euro per l'anno 2022 e di 39,4 milioni di euro per l'anno 2023.;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.;

   al comma 624, sostituire le parole da: 180.008.500 fino a: l'anno 2023, con le seguenti: 150.008.500 euro per il 2021, 139.304.300 euro per l'anno 2022, 93.800.700 euro per l'anno 2023.

1. 432. (ex 22. 43.) Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Al comma 96 apportare le seguenti modificazioni:

  1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) All'allegato c di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera «N. Il personale civile dell'amministrazione difesa appartenente all'area tecnico industriale e tecnico operativa».

  2) Alla lettera d) sostituire le parole da «688,7 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti «718 milioni di euro per l'anno 2018, di 770,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 572,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 133 milioni di euro per l'anno 2022 e di 39,4 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 fino alle parole: l'anno 2023 con le seguenti: 150.008.500 euro per il 2021, 139.304.300 euro per l'anno 2022, 93.800.700 euro per l'anno 2023.

1. 433. (ex 22. 44.) Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:

  96-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  96-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 96-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 96-bis.

  96-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 96-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  96-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 96-bis si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 434. (ex 22. 45.) Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

  96-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire l'articolo 11, con il seguente:

  Art. 11. _ 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018;

  2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 200 milioni di euro;

  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di due punti percentuali.

1. 435. (ex 22. 58.) Paglia, Pastorino, Airaudo, Marcon, Fassina, Palazzotto.

  Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

  96-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 11 comma 1, alla lettera b):

   a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

    1) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;

    2) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;

    3) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;

    4) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;

    5) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone e animali;

    6) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;

    7) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione).

   c) dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

  3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.

1. 436. (ex 22. 59.) Fassina, Paglia, Pastorino, Marcon, Brignone, Gregori, Airaudo.

  Dopo il comma 96, aggiungere 11 seguente:

  96-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprite 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

   d-bis) personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 437. (ex 22. 48.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 96, aggiungere i seguenti:

  96-bis. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente comma:

  15-ter. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1 comma 195 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214.

  96-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 96-bis pari a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 96-quater.

  96-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

1. 438. (ex 22. 47.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

  96-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il in fine il seguente periodo:

  «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

1. 439. (ex 22. 46.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

 

  Al comma 97, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2019 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020;

   b) all'alinea comma 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024, con le seguenti: commi 166 e 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, e istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con dotazione di 200 milioni per l'anno 2018, 217,4 milioni di euro per l'anno 2019, 212,1 milioni di euro per l'anno 2020, 214,4 milioni di euro per l'anno 2021, 206,6 milioni per l'anno 2022, di 207,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 440. (ex 0. 22. 103. 3.) Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Andrea Maestri.

 

 

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

 ##a-bis) all'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera «N. Il personale civile dell'amministrazione difesa appartenente all'area tecnico industriale e tecnico operativa»;

   b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

 ##e-bis) agli oneri derivanti dalla lettera a-bis) del presente comma si provvede entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte delle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dalla lettera e-ter);

   e-ter) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 441. (ex 0. 22. 103. 4.) Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

 

 

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

  1) Dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) Al comma 179 sostituire le parole « 2018» con le seguenti: «2019».

  2) Sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) Al comma 186 le parole: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 788,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 810,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 592,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 109,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10,4 milioni di euro per l'anno 2023».

  3) Dopo la lettera d) inserire la seguente:

   e) Ai fini dell'attuazione della lettera a-bis) il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2017, n. 88 individuando i termini temporali di invio delle domande di accesso all'indennità di cui al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 565 aggiungere il seguente:

  565-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

  Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da 135.812.100 euro fino alle parole per l'anno 2023 con le seguenti 85.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, 163.304.300 euro per l'anno 2022, 122.800.000 euro per l'anno 2023.

1. 442. (ex 22. 50.) Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Al comma 97:

   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 199, alinea, le parole « 41 anni», sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni».

   b) aggiungere i seguenti commi:

  97-bis. Agli oneri di cui al comma 97, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-ter a 97-quater, nonché dal comma 97-sexies.

  97-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 443. (ex 22. 23.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

    a-bis) al comma 179 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire le parole di almeno 30 anni con le seguenti di almeno 25 anni;

   alla lettera b) sostituire le parole di almeno 30 anni con le seguenti di almeno 25 anni;

   alla lettera e) sostituire le parole di almeno 30 anni con le seguenti di almeno 25 anni;

   alla lettera d) sostituire le parole di almeno 36 anni con le seguenti di almeno 30 anni;

   b) aggiungere in fine il seguente comma:

  97-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 97 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli necessari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per le successive, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi necessari al finanziamento della misura in oggetto, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 444. (ex 22. 56.) Minardo.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

    b-bis) al comma 179, lettera d), le parole: « 36 anni», sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni».

   b) dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. Agli oneri di cui al comma 97, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-ter a 97-quater, nonché dal comma 97-sexies.

  97-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 445. (ex 22. 24.) Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

    c-bis) Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

    c-ter) Per i soggetti di cui alla lettera c-bis), non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 10.585.300 euro per l'anno 2018 e di 46.868.200 euro per l'anno 2019.

1. 446. (ex 22. 92.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Placido.

  Al comma 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

    c-bis) Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

    c-ter) Per i soggetti di cui alla lettera c-bis), non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _3 milioni di euro;

   2019: _3 milioni di euro;

   2020: _3 milioni di euro.

1. 447. (ex 22. 93.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera «N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL»;

   b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 657,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 694,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 558,9 milioni di euro per l'anno 2020, 352,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 36,5 milioni di euro per l'anno 2023;

1. 448. (ex 0. 22. 103. 6.) Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

 

 

  Al comma 97, lettera c) e e), sostituire le parole: sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei negli ultimi sette, con le seguenti: sette anni negli ultimi dodici ovvero almeno sei negli ultimi nove;

   b) all'alinea comma 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con dotazione di 400 milioni per l'anno 2018, 417,4 milioni di euro per l'anno 2019, 412,1 milioni di euro per l'anno 2020, 414,4 milioni di euro per l'anno 2021, 406,6 milioni per l'anno 2022, di 407,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 405 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 449. (ex 0. 22. 103. 10.) Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Andrea Maestri.

 

 

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alle lettere c) ed e), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni;

   b) alla lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di dodici mesi, per ogni figlio, nel limite massimo di due anni con le seguenti: di diciotto mesi, per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 927,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 964,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 828,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 622,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 400,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 306,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 861,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 928,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 891,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 910,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 906,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 905,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».

  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».

  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 450. (ex 0. 22. 103. 7.) Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni e le parole: sei anni negli ultimi sette con le seguenti: cinque anni negli ultimi sette;

   b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) Per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 451. (ex 0. 22. 103. 18.) Melilla, Albini, Capodicasa.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera c-bis), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 452. (ex 0. 22. 103. 11.) Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 10.585.300 euro per l'anno 2018 e di 46.868.200 euro per l'anno 2019.

1. 453. (ex 0. 22. 103. 12.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Placido.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 454. (ex 0. 22. 103. 13.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _3 milioni di euro;

   2019: _3 milioni di euro;

   2020: _3 milioni di euro.

1. 455. (ex 0. 22. 103. 15.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera c-bis), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 456. (ex 0. 22. 103. 16.) Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 179 è aggiunta, infine, la seguente lettera: e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea.

1. 457. (ex 0. 22. 103. 17. e 22. 7.) Simonetti, Guidesi, Busin.

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i « caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni annui a partire dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

1. 458. (ex 0. 22. 103. 8.) Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « caregiver familiare», nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

  Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:

  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiverfamiliari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.

1. 459. (ex 0. 22. 103. 19.) Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « caregiver familiare», nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

  Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:

  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiverfamiliari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 460. (ex 0. 22. 103. 20.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Civati, Airaudo.

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguente:

  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i “caregiver familiari”, come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i “caregiver familiare”, nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

  Conseguentemente:

   1) dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiver familiari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

   2) Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 461. (ex 0. 22. 103. 24.) Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Pellegrino, Pastorino, Civati.

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i “caregiver familiari”, come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i “caregiver familiare”, nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

  Conseguentemente:

   1) dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

  «179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai “caregiverfamiliari” di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.»;

   2) al comma 113, sostituire le parole: «2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel. di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» con le seguenti: «2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel. di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1. 462. (ex 0. 22. 103. 25.) Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Pellegrino, Pastorino, Civati.

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile, nel limite massimo di quattro anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i “caregiver familiari” di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i caregiver familiari di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni».

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 463. (ex 0. 22. 103. 26.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

 

 

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiari» l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un'anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2015, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, avvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari» di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistito, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _10 milioni di euro;

   2019: _10 milioni di euro;

   2020: _10 milioni di euro.

1. 464. (ex 22. 95.) Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Civati, Airaudo.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anno di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiari», l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3. della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari», di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistito, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.

1. 465. (ex 22. 96.) Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiare» l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari» di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistita, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, al comma 113, sostituire le parole: 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rei di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. con le seguenti: 2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rei di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 466. (ex 22. 94.) Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 467. (ex 22. 33.) Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

*1. 468. (ex *22. 66.) Abrignani.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

*1. 469. (ex *22. 6.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 470. (ex 22. 62.) Marazziti.

  Al comma 97, lettera d), capoverso 179-bis, sopprimere le parole: nel limite massimo di due anni sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro all'anno a partire dal 2018 si provvede con analoga riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 471. (ex 22. 63.) Sberna, Gigli.

  Al comma 97, lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 472. (ex 0. 22. 103. 21.) Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Al comma 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di tre anni.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.

1. 473. (ex 0. 22. 103. 22.) Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Pannarale, Paglia, Pastorino, Costantino.

 

 

  Al comma 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di tre anni.

  Conseguentemente:

   1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

 ##d-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;

   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 474. (ex 0. 22. 103. 23.) Andrea Maestri, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

 

 

  Al comma 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di quattro anni.

  Conseguentemente:

   1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

 ##d-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;

   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 475. (ex 0. 22. 103. 27.) Paglia, Pastorino, Fratoianni, Andrea Maestri, Marcon, Fassina.

 

 

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;

   b) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

 ##f-bis) Per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 476. (ex 0. 22. 103. 28.) Albini, Melilla, Capodicasa.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea.

  Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro o decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

1. 477. (ex 22. 8.) Simonetti, Guidesi, Busin.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni e le parole: sei anni negli ultimi sette con le seguenti: cinque anni negli ultimi sette;

   b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 478. (ex 0. 22. 103. 32.) Capodicasa, Melilla, Albini.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;.

1. 479. (ex 0. 22. 103. 33.) Simonetti, Guidesi, Busin.

 

 

  Al comma 97, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) al comma 199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 480. (ex 0. 22. 103. 34.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

 

 

  Al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

   «q-bis) boscaioli»;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa;

   Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 481. (ex 0. 22. 103. 40.) Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. Al comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a e);

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed ai disoccupati involontari da almeno 2 anni anche se non iscritti a centro per impiego, cioè senza prestazioni per la disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

   c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e) si trovano in stato di esclusi dalle 8 salvaguardie previste dalle tipologie dei soggetti individuati tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), e), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni.

1. 482. (ex 22. 81.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 483. (ex 22. 3.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 484. (ex 22. 4.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».

*1. 485. (ex *22. 57.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».

*1. 486. (ex *22. 10. e 22. 17.) Allasia, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».

*1. 487. (ex *22. 9.) Sorial.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.

  97-ter. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

  97-quater. Il requisito anagrafico di cui al comma 97-ter non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.

  97-quinquies. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

  97-sexies. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

  97-octies. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.

  97-novies. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.

  97-decies. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

  97-undecies. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

  97-duodecies. Il beneficio di cui al comma 97-undecies è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.

  97-terdecies. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dai commi da 97-bis a 97-sexies, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base del comma 97-octies, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

  97-quaterdecies. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

  97-quinquiesdecies. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

  97-sexiesdecies. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

  97-septiesdecies. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 97-sedecies, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

  97-octiesdecies. In alternativa all'anticipo di cui al comma 97-sedecies, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

  97-noviesdecies. I benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-septiesdecies sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

  97-vicies. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

  97-viciessemel. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-octiesdecies, 97-viciesbis. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

  97-viciester. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui al comma 97-ter, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

  97-viciesquater. Ai lavoratori e alle lavoratrici nei sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 percento per ogni anno in più di contributi versati.

  97-viciesquinquies. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

  97-viciessexies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-vicies quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:

   a) a decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento»;

   b) i soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa;

   c) l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.

   d) Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

   e) All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

   f) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

    2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

   g) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

   h) All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 491:

    #1a) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;

    #1b) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;

    #1c) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

  2) al comma 492 le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo, comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;

  3) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;

  4) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente».

   i) i commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal l9 gennaio 2016:

  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

   d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

   l) le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate

   m) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono, sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

  2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

  669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

  b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

  671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

  b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

  4) la lettera c) è abrogata;

  5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

   d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

  681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

1. 488. (ex 22. 98.) Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite numerico massimo di cui all'articolo 1, comma 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 fino alla concorrenza massima di 14.400 soggetti:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   b) lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato;

   c) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente a coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativa 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  97-ter. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) del comma 97-bis, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  97-quater. Ai lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 97-bis a decorrere dal primo gennaio 2018 cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  97-quinquies. La salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  97-sexies. All'articolo 1, comma 194, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogate le parole: «compreso tra il 10 gennaio 2007 e» e le parole: «non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».

  97-octies. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

  97-novies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-decies. Il cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno i requisiti per richiedere l'accesso ad una delle misure di salvaguardia. A decorrere dal primo gennaio 2018 ad essi cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  97-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-decies, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per un anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione del comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 489. (ex 22. 99.) Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Placido.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

*1. 490. (ex *22. 78.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

*1. 491. (ex *22. 14.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), 0 della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

**1. 492. (ex **22. 79.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), 0 della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

**1. 493. (ex **22. 15.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, sono inseriti i seguenti commi:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dell'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

  95-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

  95-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147,

  95-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030.

1. 494. (ex 22. 11.) Simonetti, Fedriga.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti da commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.

*1. 495. (ex *22. 80.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti da commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.

*1. 496. (ex *22. 16.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

1. 497. (ex 22. 69.) Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

  97-ter. Il personale della scuola che ai sensi del precedente comma 97-bis intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 può, in deroga al termine stabilito dal DM 23 novembre 2017 n. 913, presentare entro e non oltre il 28 febbraio 2018 domanda di dimissione volontaria dal servizio con effetti dal 1o settembre 2018.

  97-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il beneficio di cui al comma 97-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2018, nel limite massimo di 300 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 97-quinquies.

  97-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento inviate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il termine previsto dal comma 97-bis definendo un elenco numerico delle stesse basato, in ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di cui al comma 97-quater, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.

  97-sexies. Per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 97-bis a 97-quinquies, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente al relativo onere si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

  dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 498. (ex 22. 35.) Pannarale, Marcon, Paglia, Pastorino, Airaudo.

  Dopo il comma 97 sono aggiunti i seguenti:

  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Fondo speciale Ape Sociale», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.

  97-ter. Agli oneri di cui al comma 97-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-quater a 97-sexies.

  97-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 499. (ex 22. 28.) Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

  97-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 1, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi successivi.

  97-quater. Agli oneri di cui ai commi 97-bis e 97-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies, nonché ai sensi del comma 97-octies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportata le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-sexsies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 500. (ex 22. 29.) Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

  97-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo comma 281 e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

  97-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 501. (ex 22. 73.) Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

  97-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 97-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 97-quinquies, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 97-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

  97-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 97-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-quater si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 97-sexies.

  97-sexies. A decorrere dal 12 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

1. 502. (ex 22. 100.) Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Placido.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis.1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

  97-ter. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al61 per cento dell'assegno sociale, incrementato del 1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

  97-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

  97-quinquies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni dei commi da 97-sexies a 97-octies-decies.

  97-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  97-septies. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

  97-octies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  97-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 97-octies.

  97-decies. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

  97-undecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  97-duodecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  97-terdecies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

  97-quaterdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 491:

    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;

    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella Stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,», sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;

    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate m mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

   b) al comma 492:

    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo, comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma», sono soppresse, le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;

   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;

   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  97-quindecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 97-quaterdecies.

  97-sedecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro 7 per cento;

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 10 per cento;

   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  97-septiesdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

  97-octiesdecies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile», sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A18 e A19»;

   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669, In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»;

    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

   4) la lettera c) è soppressa;

   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”».

1. 503. (ex 22. 101.)Marcon, Pastorino, Fassina, Paglia, Airaudo, Daniele Farina.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:

  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e 97-ter, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 504. (ex 22. 61.)Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   d-bis) i lavoratori appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 505. (ex 22. 27.)Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Cozzolino.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   d-bis) operatori socio-sanitari.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 506. (ex 22. 25.)Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   d-bis) lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche ospedaliere.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 507. (ex 22. 22.)Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   d-bis) autisti di mezzi pesanti.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 508. (ex 22. 21.)Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   d-bis) edili.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 509. (ex 22. 20.)Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

   d-bis) lavoratori marittimi.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 510. (ex 22. 49.)Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:

  97-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

1. 511. (ex 22. 97.)Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Fassina, Paglia, Placido.

  Al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

   «q-bis) boscaioli»;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa;

   Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 512. (ex 0. 22. 103. 40.) Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Al comma 97-bis, premettere il seguente:

  0.97-bis. All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), è infine aggiunta la seguente lettera: «R. Lavoratori portuali.».

  Conseguentemente:

   a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 513. (ex 0. 22. 103. 36.) Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Al comma 97-bis, dopo le parole: decreto ministeriale attuativo, aggiungere le seguenti: nonché i lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio;

   b) all'alinea 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con dotazione di 100 milioni per l'anno 2018, 117,4 milioni di euro per l'anno 2019, 112,1 milioni di euro per l'anno 2020, 114,4 milioni di euro per l'anno 2021, 106,6 milioni per l'anno 2022, di 107,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in misura pari al 6,7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 514. (ex 0. 22. 103. 37.) Civati, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Gregori.

 

 

  Al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

   «q-bis) Caregiver familiari di persone non autosufficienti»;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

   al comma 41, la lettera b) è soppressa;

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 515. (ex 0. 22. 103. 38.) Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. Alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la professione dei lavoratori dipendenti da aziende di panificazione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 516. (ex 0. 22. 103. 39.) De Girolamo.

 

 

  Dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. Al comma 14, lettera d) allegato C, di cui al precedente comma, dopo il punto M, aggiungere il seguente: «M-bis. Lavoratori addetti all'industria del freddo».

  Conseguentemente all'allegato B della presente legge, dopo la lettera Q) aggiungere la seguente: Q-bis) Lavoratori addetti all'industria del freddo.

1. 517. (ex 0. 22. 103. 42.) Sottanelli, Galati.

 

 

  Dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

  97-bis.1. All'allegato B della presente legge, dopo la lettera Q è aggiunta le seguente: «R. Lavoratori addetti all'industria del freddo».

1. 518. (ex 0. 22. 103. 43.) Sottanelli, Galati.

 

 

  Dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

  97-quinquies. 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate». Le entrate di cui al presente comma, per gli anni 2019 e 2020, sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 97-sexies.

  Conseguentemente, al comma 97-sexies sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. A tal fine è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con una dotazione di 67, 4 milioni di euro per l'anno 2019, 62,1 milioni per l'anno 2020, 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente fondo a decorrere dall'anno 2021 possono essere destinate all'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo.

1. 519. (ex 0. 22. 103. 48.) Albini, Melilla, Capodicasa.

 

 

  Dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

  97-quinquies. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 150 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1. 520. (ex 0. 22. 103. 49.) De Girolamo.

 

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:

  98-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i casi di cessazione o sospensione dal servizio, l'iscritto all'ex gestione INPDAP che abbia attivato la procedura di riscatto del percorso legale di laurea e della specializzazione professionale o altri periodi di formazione specificamente riconosciuti dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, e che per qualsiasi causa abbia interrotto gli ulteriori versamenti, ha facoltà di proseguire il piano alle seguenti condizioni:

   a) che abbia regolarmente avviato il periodo di ammortamento per almeno trenta rate;

   b) che sia disponibile a pagare le rate scadute in un'unica soluzione gravata degli interessi relativi al periodo di mancato versamento.

  Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede INPS comunica l'importo degli interessi legali maturati alla data del versamento e l'iscritto riprende a effettuare i pagamenti con singoli modelli F24, attenendosi sia alle scadenze che all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.

1. 521. (ex 23. 18.) Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 98 aggiungere i seguenti:

  98-bis. Ai fini di una maggiore equità con tutti i lavoratori, l'integrazione della retribuzione base ai fini pensionistici dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.

  98-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

  98-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

  «6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro (Organizzazione Sindacale) solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 4 anni.

  98-quinquies. Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro (organizzazione sindacale) di versare la contribuzione riferita ai primi 5 anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva.».

1. 522. (ex 23. 6.) Dall'Osso, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237, inserire il seguente:

«237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237 e per il solo biennio 2018-2019, nel quadro di attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo.».

1. 523. (ex *23. 29.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 99 aggiungere i seguenti:

  99-bis. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «adeguati agli incrementi della speranza di vita» fino a: «e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  99-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  99-quater. Agli oneri di cui al comma 99-bis, quantificati in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 99-quinquies a 99-octies.

  99-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'90,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento».

  99-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento».

  99-septies. Le disposizioni di cui ai commi 99-quinquies e 99-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  99-octies. Le modifiche introdotte dai commi 99-quinquies e 99-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 524. (ex 23. 4.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99 aggiungere seguenti:

  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 inserire i seguenti:

  285-bis. Nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che nei 48 mesi che precedono la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato concordano con il datore di lavoro _ anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 _ una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e successivi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

  285-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi 285 e 285-bis, per sopperire alla diminuzione di reddito conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, può essere richiesta dai lavoratori per un importo sino al 50 per cento della posizione stessa.

1. 525. (ex *23. 27.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

  99-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 632, le parole: 940 milioni di euro, 1.940 milioni di euro e: 2.500 milioni di euro sono sostituite rispettivamente con le seguenti: 910 milioni di euro, 1.910 milioni di euro e: 2.470 milioni di euro.

1. 526. (ex 23. 24.) Merlo, Borghese.

  Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:

  99-bis. Al Capo III, articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto infine il seguente comma:

  « 3-bis. Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, i contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per i periodi di tutela della maternità e per quelli di assistenza e cura del coniuge o del parente di primo grado, sono moltiplicati per due. Tali periodi sono altresì moltiplicati per due ai fini del raggiungimento del requisito anagrafico.».

  99-ter. Agli oneri di cui al comma 99-bis, quantificati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 99-quater a 99-quinquies.

  99-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'95,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento».

  99-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento».

  99-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 99-quater e 99-quinquies applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  99-septies. Le modifiche introdotte dai commi 99-quater e 99-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 527. (ex 23. 5.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:

  99-bis. Al Capo V, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, apportare le seguenti modifiche;

   a) all'articolo 34, comma 1 sostituire le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» con le seguenti: «un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione».

   b) all'articolo 32, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  «4-ter. Il lavoratore o lavoratrice che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbiano avuto diritto durante la loro assenza. È fatto divieto di licenziare il lavoratore o lavoratrice sulla base di richieste di lavoro flessibile».

  99-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante le seguenti modifiche:

   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

   b) al comma 624, sostituire le parole: «17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2.020.180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304,300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812.100 euro per l'anno 2020, 140.008.500 euro per l'anno 2021, di 129.304.300 euro per l'anno 2022, di 83.800.700 euro per l'anno 2023, di 68.596.400 euro per l'anno 2024, di 99.392.100 euro per l'anno 2025, di 109.387.900 euro per l'anno 2026, di 101.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 104.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».

1. 528. (ex 23. 2.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:

  99-bis. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2008, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, assicurando l'invarianza di spesa.

1. 529. (ex 23. 26.) Russo.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:

  99-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo la parola: «pensionamenti» sopprimere le seguenti: «della retribuzione effettivamente corrisposta»;

   b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

  «5. Tutte le aziende pubbliche o private che occupano oltre di 15 dipendenti sono tenute a dichiarare, con cadenza annuale, all' Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l'importo della retribuzione corrisposta, a parità di mansione, a lavoratrici e lavoratori. Nei casi in cui l'importo della retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dell'azienda sia uguale, in riferimento a tutte le parti, sia fisse che accessorie, l'ANPAL rilascia la dichiarazione di regolarità.

  6. Le Pubbliche Amministrazioni in sede di predisposizione degli atti relativi agli affidamenti di servizi, lavori pubblici e/o acquisizione di beni prevedono sistemi premianti per le aziende in possesso della dichiarazione di regolarità attestante l'uguaglianza salariale di cui al comma 5.

  7. Al fine di consentire il riequilibrio su tutto il territorio nazionale della differenza salariale tra donne e uomini presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, il Ministro del lavoro, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente comma, stabilisce le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo.

  8. È costituita presso l'ANPAL una banca dati accessibile finalizzata mappatura delle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici e ai lavoratori, distinta per regioni, su tutto il territorio nazionale.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 530. (ex 23. 11.) Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:

  99-bis. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1o gennaio 2019, l'Istat in collaborazione con Inps e Inail, sono impegnati a produrre entro il 1o giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1. 531. (ex 23. 13.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sopprimere i commi 100, 101 e 102.

1. 532. (ex * 23-bis. 10.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:

  101-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:

   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  101-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.

  101-quater. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 533. (ex 23-bis. 7.) Guidesi.

  Al comma 101-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento deve comunque garantire condizioni contrattuali paritarie o migliorative ai fini della salvaguardia delle medesime posizioni individuali.

1. 534. (ex 0. 23-bis. 13. 2.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 102.

*1. 535. (ex *23-ter. 1.) Sorial.

  Sopprimere il comma 102.

*1. 536. (ex *23-ter. 10.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

  102-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2018, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali.».

   b) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter,»;

   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 95 per cento”.

   3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”;

    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.

   3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.

   3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 537. (ex 23-ter. 12.) Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino, Andrea Maestri.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:

  102-bis. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

  102-ter. I risparmi di spesa derivanti dal comma 102-bis, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:

   a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

   c) Per le finalità di cui al comma 102-quinquies è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».

  102-quater. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 102-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  102-quinquies. Il fondo di cui al comma 102-ter, lettera c) è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio dí lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamenti ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

  102-sexies. II Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

  102-septies. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 102-sexies, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 102-ter, lettere a), b), c).

1. 538. (ex 23-ter. 4.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma, aggiungere i seguenti:

  102-bis. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 1o gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.

  102-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.

  102-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 102-bis e 102-ter, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 102-quinquies.

  102-quinquies. A decorrere dal 12 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

1. 539. (ex 23-ter. 5.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:

  102-bis. All'allegato 10B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nell'ambito delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per tutti i trimestri si aggiunge la seguente prestazione: «estrazione del DNA (91.36.5)»;

  102-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

   «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul "PMP-sigarette", di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

  102-quater. L'articolo 1, comma 2. lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

   « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  102-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

   «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

1. 540. (ex 23-ter. 9.) Ravetto, Palese, De Girolamo.

  Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:

  102-bis. All'allegato 10B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nell'ambito delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per tutti i trimestri si aggiunge la seguente prestazione: «estrazione del DNA (9136.5)».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 70 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 541. (ex 23-ter. 8.) Ravetto.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

  104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del 72 per cento indicata all'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è innalzata all'80 per cento. All'onere derivante dal presente comma pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 542. (ex 24. 11.) Saltamartini.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

  104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. All'onere derivante dal presente comma pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 543. (ex 24. 12.) Saltamartini.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

  104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è quantificato in 24 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 36 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. All'onere derivante dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 544. (ex 24. 13.) Saltamartini.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

  104-bis. A decorrere dal 1o luglio 2018 di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riqualificazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del testo unico infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

  Conseguentemente:

   al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  «41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli Interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter.Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 82 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

1. 545. (ex 24. 31.) Ricciatti, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

  104-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

  104-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

  104-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

  104-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 104-ter e 104-quater, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

  104-sexies. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.

  104-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di

14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 49.868.200 euro per l'anno 2019, di 131.812.100 euro per l'anno 2020.

1. 546. (ex 24. 35.) Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

  104-bis. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  104-ter. L'articolo 38, quarto comma, delegato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido».

  104-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di categoria di cui alla tabella C, A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1a categoria di cui alla tabella C.

  104-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 104-bis a 104-quater, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 547. (ex 24. 42.) Palese.

  Sostituire il comma 105 con i seguenti:

  105. In via sperimentale, per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000,00 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al presente comma, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

  105-bis. I soggetti di cui al comma precedente che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a 5.600,00 euro di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'interazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 105. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

  105-ter. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni e le integrazioni di cui ai commi di cui ai commi 105 e 105-bis a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000,00, e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 548. (ex 24-bis. 13.) Laffranco.

  Dopo il comma 105 aggiungere i seguenti commi:

  105-bis. Per i lavoratori che nel 2003 erano esposti all'amianto sono riaperti i termini per l'avanzamento di domanda di riconoscimento dell'intervenuta esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, della legge 21 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

  105-ter. Per i malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è prevista la cumulabilità di tutte le disposizioni di accesso agevolato al trattamento pensionistico a loro riconosciuto.

  105-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 105-bis e 105-ter si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli necessari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per le successive, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi necessari al finanziamento della misura in oggetto, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 549. (ex 24-bis. 14.) Laffranco.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:

  106-bis. Il Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 440, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000.000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _40.000.000.

1. 550. (ex 24-bis. 10.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sostituire i commi da 107 a 114 con il seguente:

  «107. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 20 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 96».

1. 551. (ex 25. 3.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 107 con il seguente:

  107. Il reddito di cittadinanza è disciplinato dai seguenti punti:

  1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

  3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 10 aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.

  4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

  5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

  6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

   a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale dei lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

   l) «nucleo familiare»; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

  8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

  10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

  11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

  12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

  13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

  14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

  15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

  16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

  17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

  19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

  20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

  21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

  22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:

   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale dei mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati Inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

  24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

  25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

  26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

  27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

  28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

  29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

  30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere e) e d), allegando:

   a) copia della dichiarazione ISEE;

   b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

  33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

  34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

  35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

  36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

  37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

  38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

  39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.

  40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

  41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

  42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

  43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

  44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

  45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

  46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

  47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

  48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

  49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

Art. 66.
(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

   c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.

  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

  53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

  56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione del percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

   h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

   a) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi dei comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: «479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».

  77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

  80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

  85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

  90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

  91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

  92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

  93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

  94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento dei reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa dei fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

  101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

   103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.

  106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

  107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio del ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

  109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

  111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

   d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

  133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

  134. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

  136. A decorrere dal 1o maggio 2018, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

  137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi standard in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

  138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

  139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;

   b) sostituire le parole «6 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

  141. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 147 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.

  142. Sono soppressi i commi da 108 a 114 dell'articolo 1.

  143. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente è ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

  144. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 624 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2018, di euro 48.000.000 per l'anno 2019, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

Allegato 1

Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014

Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)

Totale componenti

Adulti (14+anni)

Ragazzi (< 14 anni)

Coeff.

Importo annuale massimo erogabile (Euro)

Importo mensile massimo erogabile (Euro)

1

1

0

1

9.360

780

2

1

1

1,3

12.168

1.014

2

2

0

1,5

14.040

1.170

3

1

2

1,6

14.976

1.248

3

2

1

1,8

16.848

1.404

4

1

3

1,9

17.784

1.482

3

3

0

2

18.720

1.560

4

2

2

2,1

19.656

1.638

5

1

4

2,2

20.592

1.716

4

3

1

2,3

21.528

1.794

5

2

3

2,4

22.464

1.872

4

4

0

2,5

23.400

1.950

6

1

5

2,5

23.400

1.950

5

3

2

2,6

24.336

2.028

6

2

4

2,7

25.272

2.106

5

4

1

2,8

26.208

2.184

7

1

6

2,8

26.208

2.184

6

3

3

2,9

27.144

2.262

5

5

0

3

28.080

2.340

7

2

5

3

28.080

2.340

6

4

2

3,1

29.016

2.418

7

3

4

3,2

29.952

2.496

6

5

1

3,3

30.888

2.574

7

4

3

3,4

31.824

2.652

6

6

0

3,5

32.760

2.730

7

5

2

3,6

33.696

2.808

7

6

1

3,8

35.568

2.964

7

7

0

4

37.440

3.120

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

Rcf = Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx = Sp/Ni

Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

Rci = Rcx-Ri

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

Rcf = Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx = Sp/Ni

Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Es = Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1))

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di (Rfa _ 3 RdC)/(Rdc/4)

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)

1. 552. (ex 25. 1. parte ammissibile) Pesco, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:

  108-bis. Ai medesimi fini di cui al comma precedente e limitatamente all'applicazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dell'articolo 4, comma 2, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificata: « f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 553. (ex 25. 4.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:

  110-bis. È autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2018 e di 250 mila euro a decorrere dal 2019, per la creazione di un Fondo presso il Ministero della Difesa, al fine di garantire adeguato sostegno psicologico e benessere organizzativo al personale delle Forze Armate, nonché alle loro famiglie;

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, missione Promozionee attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo apportare le seguenti modificazioni:

  2018:

   CP: _500.000;

   CS: _500.000.

  2019:

   CP: _250.000;

   CS: _250.000.

  2020:

   CP: _250000.

   CS: 250.000.

1. 554. (ex 25. 5.) Basilio, Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 110, aggiungere i seguenti:

  110-bis. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «incrementato di ulteriori 80 euro al mese per ogni componente del nucleo familiare a partire dal sesto».

  110-ter. All'onere di cui al precedente comma 110-bis, quantificato in 26 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 555. (ex 25. 37.) Sberna, Gigli.

  Al comma 111, sostituire le parole: 297 milioni di euro nel 2018 con le seguenti: 497 milioni di euro nel 2018.

  Conseguentemente al comma 625, sostituire le parole 6.050.000 euro con le seguenti: 206.050.000 euro.

1. 556. (ex 25. 11.) Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:

  111-bis. Gli enti locali, al fine di consentire ai bambini con disabilità di interagire senza discriminazioni e limitazioni, provvedono alla costruzione di parchi giochi inclusivi, alla messa in sicurezza dei parchi giochi esistenti, nonché alla riqualificazione di aree verdi disponibili, anche utilizzando materiali riciclati. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto definisce le modalità attuative per garantire agli enti locali le agevolazioni e gli incentivi necessari. Per le finalità di cui al presente comma le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

  al comma 112, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 320 milioni.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2018: _20.000.000;

  2019: _20.000.000;

  2020: _20.000.000.

1. 557. (ex 25. 10.) Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 112, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 con le seguenti: 206.050.000.

1. 558. (ex 25. 12.) Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:

  113-bis. La dotazione finanziaria del Fondo Povertà, come rideterminata dai precedenti commi, ed i relativi limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico, sono ulteriormente incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei successivi commi 621-bis e 621-ter.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

  621-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.

  621-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

  2) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

1. 559. (ex 25. 15.) Paglia, Daniele Farina, Marcon.

  Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:

  «113-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui ai commi da 107 a 113 della presente legge, in materia di povertà, immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti».

1. 560. (ex 25. 17.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:

  «113-bis. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 è attivata una campagna di screening gratuito in favore di studenti della scuola dell'obbligo.

  113-ter. Lo screening di cui al comma 113-bis viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2019/2020, in sede di prima applicazione, l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo screening su base volontaria.

  113-quater. Al fine di adeguare le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 gli insegnanti della scuola dell'obbligo partecipano a corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 7 lettera b). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, che possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.

  113-quinquies. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.

  113-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 113-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge dall'anno 2018 specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari. Nel corso di ogni anno scolastico gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.

  113-septies. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione alle indicazioni di cui ai commi da 113-bis a 113-sexies entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  113-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-octies, si provvede:

   a) per le disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-ter (screening) nel limite massimo di cinquecento mila euro per l'anno 2019 e di centomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) per le disposizioni di cui al comma 113-quater (formazione) nel limite massimo di 200.000 euro nell'anno 2018 (attività preparatoria), di 2,3 milioni di euro nell'anno 2019 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) per le disposizioni di cui al comma 113-sexies (attività informative) nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1. 561. (ex 25. 25.) Capelli, Tabacci.

  Dopo il comma 114,aggiungere il seguente:

  114-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

  3-ter. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 562. (ex 25. 6.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

  «114-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

  3-ter: Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 563. (ex 25. 7.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

  114-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente: 3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico dall'onere derivante dal presente comma pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018; _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 564. (ex 25. 8.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

  114-bis. I costi sostenuti delle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.

  All'onere derivante dal presente comma pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 565. (ex 25. 9.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma è compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provino autonome di Trento e Bolzano.

  All'onere derivante il presente comma, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 566. (ex 25. 18.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

  114-ter. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis e compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  114-quater a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 567. (ex 25. 19.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico.

  114-ter. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114-bis è compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  114-quater. All'onere derivante dal comma 114-bis pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000.000;

   2020: _19.000.000.

1. 568. (ex 25. 20.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato. Il requisito di accesso all'assegno sociale non è soggetto agli incrementi di speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.

  114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

1. 569. (ex 25. 21.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.

  114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

1. 570. (ex 25. 22.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

  114-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n.232 è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -40.000.000;

   2019: -40.000.000;

   2020: -40.000.000.

1. 571. (ex 25. 23.) Murer, Albini, Melilla, Capodicasa, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Simoni, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuto l'esonero totale dall'importo dell'Irpef regionale e comunale».

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 250 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 572. (ex 25. 26.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. All'articolo 13 comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti con almeno quattro figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2000 per ogni figlio a carico. Per questi soggetti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta».

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 573. (ex 25. 27.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Dopo la lettera i-novies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente: «i-decies) Per le famiglie con quattro o più figli a carico, le spese, per un importo non superiore a 250 euro pro capite, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.».

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 10 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 574. (ex 25. 30.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) per le famiglie con quattro o più figli la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 80 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per le università.».

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 575. (ex 25. 28.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Dopo la lettera e-bis dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente e-ter). Per le famiglie con quattro o più figli a carico, la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 8,0 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per le università.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 576. (ex 25. 31.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. Alla lettera i-sexies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, le parole: «100 chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «50 chilometri».

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 577. (ex 25. 29.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. La misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro della Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 20 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 578. (ex 25. 34.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 579. (ex 25. 35.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:

  114-bis. Per l'assunzione di genitori lavoratori con quattro o più figli, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento con contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 580. (ex 25. 36.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

  114-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, e di contrastare la povertà, in particolare quella minorile, e l'esclusione sociale, è riconosciuto ai figli minori o con disabilità grave appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà un assegno mensile, per una spesa complessiva di 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità di erogazione degli assegni, nonché procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.

  114-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 114-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 581. (ex 25. 46.) Carfagna.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

  114-bis. Al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, in particolare attraverso la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in àmbito minorile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

1. 582. (ex 25. 47.) Laffranco.

  Sostituire i commi 115, 116, 117 e 118 con il seguente:

  115 il Fondo nazionale, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e incrementato di 100 milioni di euro dall'anno 2019 per l'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.

1. 583. (ex 26. 5.) Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire i commi da 115 a 118 con il seguente:

  115. Al fine di promuovere un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero della salute, definisce i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1. 584. (ex 26. 4.) Lupo, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 115, sostituire le parole: interventi e misure di contrasto con le seguenti: interventi e misure sussidiarie e di volontariato per il.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: degli enti di cui all'articolo 114 fino a: socio assistenziali e.

1. 585. (ex 26. 6.) Nesci, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili aggiungere le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».

*1. 586. (ex *26. 1.) Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili aggiungere le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».

*1. 587. (ex *26. 30.) Carfagna.

  Al comma 115, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: e tramite selezione pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: socio-assistenziali e sopprimere le seguenti: tramite selezione pubblica.

1. 588. (ex 26. 7.) Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 115 sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 35 per cento.

1. 589. (ex 26. 29.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 116, primo periodo, sostituire le parole da: all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) con le seguenti: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: ACRI con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   al comma 118 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui al presente comma, definisce gli obiettivi e i progetti finanziabili dalle fondazioni bancarie nonché i criteri per la valutazione delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo, da inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 590. (ex 26. 8.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 116 aggiungere in fine, il seguente periodo: Le Fondazioni che non aderiscono all'ACRI trasmettono direttamente all'Agenzia delle entrate l'impegno, a effettuare le erogazioni fatto sempre valido l'ordine temporale di inoltro, e dalla stessa Agenzia ricevono la comunicazione di riconoscimento del credito di imposta senza comunicazione per conoscenza all'ACRI.

1. 591. (ex 26. 22.) Parisi, Faenzi, Galati.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

  118-bis. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativa 13 aprile 2017, n. 63, l'effettività del diritto universale alla completa gratuità del servizio di mensa per tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai Comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa gestito in house, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il sessanta giorni dall'approvazione della seguente legge, viene introdotto, a decorrere dall'anno 2018, un contributo per ogni ettolitro di prodotto immesso sul mercato, a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, nonché a carico di produttori di superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in ragione annua pari a 800 milioni di euro.

  118-ter. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al precedente comma 118-bis, tutti i Comuni che gestiscono direttamente l'intera filiera del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.

  118-quater. Le risorse accreditate ai Comuni richiedenti, ai sensi della presente legge, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

  118-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 118-bis.

1. 592. (ex 26. 13.) Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon,Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

  118-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).

  1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

   a) dal contribuente;

   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:

   a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

   b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;

   c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

   e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

   f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;

   g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

   h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;

   i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

   j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;

   k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

   l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;

   m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

   n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

  3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

  4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 2 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.

  6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

  7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

  8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

  9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.».

  118-ter. Le disposizioni del comma 118-bis hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

  118-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 118-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

1. 593. (ex 26. 28.) Nastri.

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:

  119-bis. A decorrere dal 1o luglio 2018 le imprese private con oltre 15 dipendenti e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attuano un Piano di Azioni volte a colmare il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i generi. Il Piano di Azioni è volto a:

   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale, nelle condizioni di lavoro;

   b) garantire il diritto delle lavoratrici ad una parità di retribuzione in caso di uguali mansioni e il superamento dei differenziali di genere rimuovendo le disparità di trattamento;

   e) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di camera ed economico della donna;

   d) promuovere una migliore articolazione tra attività lavorativa e «tempi di vita»;

   e) sviluppare misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità.

   f) avviare una fase sperimentale nelle procedure di selezione in cui le informazioni contenute nel curriculum indicate dal candidato ovvero richieste dall'azienda sono comunicate in maniera anonima, senza riferimenti personali quali nome, sesso, data di nascita, situazione familiare del candidato, fotografie e con la sola espressione del profilo, formazione, esperienze lavorative, competenze, conoscenze, capacità e attitudini professionali del candidato.

  119-ter. Il Piano di cui al presente comma è condiviso e ratificato dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali che ne valutano i contenuti e trasmesso dall'impresa ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali, agli organismi di parità di cui al Libro I, Titolo I, Capi II, III e IV del decreto legislativo n. 198 del 2006.

  119-quater. Con cadenza annuale i soggetti di cui al comma precedente verificano l'attuazione del Piano di Azioni adottato. Qualora dalle verifiche annuali emergano eventuali disparità retributive ovvero di condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economica della donna ovvero violazioni delle disposizioni antidiscriminatorie previste dal Codice delle pari opportunità, i soggetti lo segnalano all'impresa che provvede a modificarne i contenuti e alla rimozione della discriminazione.

  119-quinquies. Alle imprese private che hanno realizzato il Piano di Azioni con le modalità di cui al comma 1 e rimosso le eventuali discriminazioni, è riconosciuta a decorrere dal 1o gennaio 2019 una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi, di dispositivi informatici, nonché per l'erogazione di servizi a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, per ogni altro prodotto o dotazione, in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2008, che permetta condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro finalizzate a conciliare le esigenze di vita e di lavoro anche mediante una articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro.

  119-sexies. La detrazione di cui al comma 119-quinquies spetta, a domanda e nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro annui. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma, si rilevino violazioni del Piano di Azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 198 del 2016.

  119-septies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 marzo 2018, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le parti sociali e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, emana le misure per l'avvio della piattaforma digitale e la relativa modulistica attraverso cui le imprese private trasmettono i dati e le informazioni necessari per le verifiche di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute dal presente articolo.

  119-octies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, con decreto da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida per la definizione del modulo base di curriculum anonimo e per la sperimentazione dello stesso.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 594. (ex 26-bis. 1.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:

  119-bis. Le risorse che, nell'ambito del bilancio dello Stato sono diversamente destinate all'infanzia e all'adolescenza, confluiscono nel Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. In detto fondo confluiscono anche le risorse che, nell'ambito della missione 024 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» sono destinate al funzionamento del Garante per l'infanzia.

  119-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 119-bis sono incrementate di 250 milioni. L'incremento è finalizzato a:

   a) porre in essere azioni strutturali e coordinate per dare concreta attuazione alle azioni individuate dal Piano Nazionale d'Azione per l'infanzia e Adolescenza, individuando i soggetti promotori delle singole azioni e indicandone le correlate risorse;

   b) garantire in tutto il territorio nazionale condizioni per l'uguaglianza di accesso alle risorse non solo della salute, ma anche delle risorse sociali, della cultura, dell'educazione, dell'abitazione per abbattere l'impatto dell'insieme delle ineguaglianze che sono alla base della vulnerabilità familiare e che pesano sullo sviluppo del bambino limitandone le potenzialità, anche attraverso l'adozione di modelli di welfare generativo;

   c) garantire unitarietà del sistema di governance alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, a livello nazionale e regionale, superando l'attuale settorializzazione delle competenze e degli interventi, al fine di garantire tutte le condizioni organizzative, economiche e professionali affinché le politiche minorili e per le famiglie siano uniformi, eque e inclusive;

   d) colmare il deficit di informazione nel sistema dei servizi tramite l'implementazione di un sistema informatico uniforme, finalizzato alla realizzazione di un flusso informativo costantemente aggiornato tramite l'ISTAT, nell'ambito del programma statistico nazionale e in coordinamento con il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, anche al fine di assicurare un'azione di monitoraggio sistemica e strutturata tale da garantire livelli ottimali di raccordo e dialogo fra sistemi e servizi;

   e) garantire adeguate risorse umane e strumentali affinché in ogni regione sia istituita la figura del Garante dell'infanzia.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 ulteriormente ridotto di 250 a decorrere dal 2018.

1. 595. (ex 26-bis. 2.) Lupo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

  120-bis. La lavoratrice che subisce violenza sessuale sul luogo di lavoro o nell'ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa ha diritto a ricevere un'indennità risarcitoria. A tal fine presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro tre milioni per ciascuno degli anni 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2018: _3.000.000;

   2019: _3.000.000;

   2020: _3.000.000.

1. 596. (ex 26-ter. 8.) Roberta Agostini, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

  120-bis. Al fine di facilitare il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Reinserimento Donna», con una dotazione di tre milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _3.000.000;

   2019: _3.000.000;

   2020: _3.000.000.

1. 597. (ex 26-ter. 9.) Roberta Agostini, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

  120-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 1 comma 624, sostituire le cifre: 17.585.300, 53.868.20 e 135.812.100 con le seguenti: 7.585.300, 43,868.20 e 125.812.100.

1. 598. (ex 26-ter. 6.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 121, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto per un importo pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

1. 599. (ex 27. 6.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 121, sono aggiunti i seguenti:

  121-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 121-quater.

  121-ter. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

  121-quater. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  121-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 121-quater.

  121-sexies. Per le finalità previste dai commi da 121-bis a 121-quater del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

  121-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 121-bis a 121-sexies, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 600. (ex 27. 7.) Nastri.

  Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

  121-bis. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'istruzione, e consentire una erogazione omogenea sul territorio nazionale, ivi comprese nelle Province autonome e le Regioni a statuto speciale, determinando l'effettivo superamento delle diseguaglianze territoriali, sociali ed economiche, è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per i livelli essenziali delle prestazioni», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  121-ter. Agli oneri di cui al comma 121-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 121-quater a 121-septies.

  121-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  121-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  121-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 121-quater e 121-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  121-septies. Le modifiche introdotte dai commi 121-quater e 121-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 601. (ex 27. 2.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

  121-bis. Al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta relativa agli asili nido comunali su tutto il territorio nazionale all'articolo 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione della lettera a),»;

   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2018.

1. 602. (ex 27. 1.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

  121-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e assicurare il tempo pieno nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo denominato «Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica», con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2018.

1. 603. (ex 27. 3.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 124, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e). In collaborazione con Inps e Inail e utilizzando gli indicatori di mortalità della popolazione residente, è impegnata a individuare entro il 1o giugno 2018 le differenze di aspettativa di vita con riferimento alla classificazione delle professioni Istat edizione 2013.

1. 604. (ex 29. 7.) Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:

  126-bis.-1. Al fine di tutelare il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 impiegato nell'attività ispettiva, a decorrere dal 1o gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, lo stesso è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la speciale forma della gestione per conto di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto ministeriale 10 ottobre 1985. Al momento del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti indipendentemente dalla data di assunzione, per gli eventi lesivi verificatisi a decorrere dalla data del passaggio. Gli oneri relativi agli eventi lesivi verificatisi prima della data del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati dall'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto o, in alternativa, mediante trasferimento dei relativi importi, anche in modalità rateizzata, secondo apposite convenzioni da stipularsi tra l'Inail e l'Ispettorato.

  126-ter, Per dare effettiva attuazione e operatività alla riforma di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché valorizzare le risorse umane impiegate nell'attività ispettiva, le risorse da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementate di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 8.000.000;

   2019: _ 8.000.000;

   2020: _ 8.000.000

1. 605. (ex 29. 1.) Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Al comma 131, aggiungere in fine, le seguenti parole:, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche.

*1. 606. (ex *29. 2.) L'Abbate, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 131, aggiungere in fine, le seguenti parole:, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche.

*1. 607. (ex *29. 8. e *29. 9.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 133, inserire i seguenti:

  133-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  «3-bis. Il personale militare di cui all'articolo 1919, comma 1, lettera a), è reiscritto d'ufficio al rispettivo fondo previdenziale integrativo all'atto del rientro nel ruolo di provenienza.»;

   b) all'articolo 1914 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

  «2-bis. Con riferimento alle posizioni giuridiche di cui all'articolo 1913, comma 3-bis, il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di rientro nei ruoli di provenienza.»;

   c) l'articolo 1917, comma 1, è sostituito dal seguente:

  «1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza diritto all'indennità supplementare e salvo quanto previsto dall'articolo 1919, comma 1, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.»;

   d) all'articolo 1919:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta anche a coloro i quali, iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, siano:

   a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili Ministero della difesa ovvero di altra amministrazione dello Stato;

   b) transitati in altra categoria con decorrenza dalla data di immissione nel nuovo ruolo, salvo espressa rinuncia.»;

    2) il comma 2 è abrogato.

  133-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente i fondi previdenziali interessati, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1. 608. (ex 29. 18.) Cirielli.

  Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:

  133-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche si provvede alla stabilizzazione dei lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso l'istituto fino al 31 dicembre 2017 per almeno tre anni.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 11 milioni di euro a decorrere dal 2018.

1. 609. (ex 29. 5.) Pastorino, Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Palazzotto.

  Sostituire i commi da 134 a 139 con i seguenti:

  134. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di Banca d'Italia, le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute all'impiego delle somme raccolte sotto forma di prestito sociale in operazioni strettamente caratteristiche previste nell'oggetto sociale.

  135. Le società cooperative con un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare a 500.000 euro, e con un numero di soci superiore a 50 unità possono raccogliere prestito sociale limitativamente al valore del proprio Patrimonio Netto consolidato, tale limite è elevato fino al doppio del Patrimonio netto solo in presenza delle garanzie di cui al comma 137.

  136. Le cooperative che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presentano un indebitamento riferito al prestito sociale di entità superiore al proprio Patrimonio Netto di gruppo consolidato, hanno obbligo di rientrare nei limiti stabiliti entro i 12 mesi successivi.

  137. Le cooperative di cui al comma 135 con un ammontare complessivo del prestito sociale superiore al proprio Patrimonio Netto consolidato devono prevedere nel regolamento del prestito sociale un importo pari al settantacinque per cento del valore del prestito sociale conferito da persone fisiche, eccedente il patrimonio netto della cooperativa, sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci privati medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi:

   a) La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività, diversificazione e profilo di rischio, quotati in mercati regolamentati, provvisti di rating investment grade, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 75 per cento. L'intermediario dovrà altresì:

   b) monitorare l'investimento attraverso una valutazione a Fair-Value e ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 75 per cento della quota selezionata di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;

   c) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 75 per cento.

  138. Le risorse di cui al comma 135 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:

   a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

   b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 135;

   c) le regole di rendicontazione.

  A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.

  139. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:

   a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;

   b) le cooperative in fase di collocamento del prestito sociale ai sensi delle presenti disposizioni, utilizzano, nella relativa documentazione e nelle attività di marketing, esclusivamente la denominazione: «Prestito sociale».

1. 610. (ex 29-bis. 7.) Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 139 inserire i seguenti:

  139-bis. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo, nei limiti delle disposizioni di cui al successivo comma 139-quinquies, in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del presente decreto detenevano strumenti finanziari emessi da società cooperative oggetto di procedure fallimentari. L'accesso all'indennizzo è riservato agli investitori che siano persona fisica, imprenditore individuale, anche agricolo, coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

  139-ter. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto al netto di:

   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

  139-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;

   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione dell'indennizzo;

   c) le procedure da esperire.

  139-quinquies. Il Fondo di solidarietà è alimentato per un massimo di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2018, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione dell'indennizzo in base alle seguenti disposizioni.

  139-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139-bis a 139-quinquies pari a 1 miliardo di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 139-septies a 139-decies.

  139-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  139-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  139-nonies. Le disposizioni di cui ai commi 139-septies e 139-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  139-decies. Le modifiche introdotte dai commi 139-septies e 139-octies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 611. (ex 29-bis. 8.) Spadoni, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 139 aggiungere i seguenti.

  139-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

   b) al medesimo comma le parole: «31 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2019»;

   c) 139-ter. Le disposizioni di cui al comma 139-bis si applicano nel limite di spesa di euro dieci milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000.

1. 612. (ex 29-bis. 9.) Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» inserire le seguenti: «che abbiano che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».

1. 613. (ex 29-bis. 12.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:

  140-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie derivanti dall'esposizione all'amianto significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

  140-ter. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

  140-quater. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica determinati ai sensi del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

  140-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 379, inserire il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 614. (ex 29-ter. 33.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

   « e-ter) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 50 milioni, a decorrere dal 2018.

1. 615. (ex 29-ter. 7.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni a decorrere dal 2018.

*1. 616. (ex *29-ter. 12.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni a decorrere dal 2018.

*1. 617. (ex *29-ter. 25.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. Al comma 412 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni a decorrere dal 2018.

1. 618. (ex 29-ter. 13.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

  140-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: _15.000.000;

   2019: _15.000.000;

   2020: _15.000.000.

1. 619. (ex 29-ter. 16.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 261, n. 232 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «per il 2017, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 60 milioni a decorrere dal 2018.

1. 620. (ex 29-ter. 26.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

  140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 66.050.000 euro per l'anno 2018, di 61.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1. 621. (ex 29-ter. 18.) Roberta Agostini, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

  140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 30 milioni per il 2018 e in 70 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 36.050.000 euro per l'anno 2018, di 71.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1. 622. (ex 29-ter. 1.) Roberta Agostini, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. Le norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano anche alle donne che hanno subito violenza domestica o nei luoghi di lavoro, nonché ai figli delle stesse in caso di decesso o di invalidità permanente con conseguente inidoneità totale al lavoro,».

1. 623. (ex 29-ter. 3.) Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 140 è aggiungere il seguente:

  140-bis. All'allegato C di cui all'articolo 25, comma 14, lettera d), dopo il punto M, è aggiunto il seguente:

   « M-bis. Lavoratori addetti all'industria del freddo».

1. 624. (ex 29-ter. 30.) Sottanelli, Galati.

  Sostituire i commi 141 e 142, con i seguenti:

  141. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio; educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di utilizzo di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il quinquennio 2018-2022 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.

  142. Le regioni e gli enti locali concorrono al finanziamento degli interventi di cui al comma 141, per quanto nelle loro disponibilità. Con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e di monitoraggio degli interventi.

  142-bis. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 141, dall'anno 2018 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, anche in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

  142-ter. A copertura delle disposizioni di cui ai commi da 141 a 142-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 142-quater e 142-quinquies.

  142-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

  142-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

1. 625. (ex 29-quater. 31.) Nicchi, Bossa, Albini, Scotto, Melilla, Roberta Agostini, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

  141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 10 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l'iter nel 2012.

1. 626. (ex 29-quater. 12.) Scagliusi, Del Grosso, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

  141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 7,5 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l'iter nel 2012.

1. 627. (ex 29-quater. 11.) Scagliusi, Spadoni, Marco Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Grande, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

  141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 5 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l'iter nei 2012.

1. 628. (ex 29-quater. 10.) Scagliusi, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

  141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 2,5 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l'iter nel 2012.

1. 629. (ex 29-quater. 9.) Scagliusi, Grande, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

  141-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale» di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a. portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

  Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al punto i) a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese.

  Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta, giorni entro cui sono effettuati i rimborsi.

  Per le finalità di cui ai punti da i) a iii) è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2018, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al punto ii).

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 500.000.

1. 630. (ex 29-quater. 13.) Scagliusi, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Grande, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

  «3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000,000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 631. (ex 29-quater. 40.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

  «3-ter. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 50 milioni a decorrere dal 2018.

1. 632. (ex 29-quater. 41.)Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

  142-bis. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: «previo pagamento degli interi costi di emissione» e le seguenti parole: «sulla base dell'ISEE».

  «142-ter. Dopo il comma 391 inserire il seguente:

  «391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391.».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 2019.

1. 633. (ex 29-quater. 42.)Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 108 milioni per l'anno 2018 e di 305 milioni a decorrere dal 2019.

1. 634. (ex 29-quater. 43.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. All'articolo 1, comma 357, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «per il 2017, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

1. 635. (ex 29-quater. 44.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

  « 142-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche, della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.

1. 636. (ex 29-quater. 48.) Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

  142-bis. Al comma 412, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.

1. 637. (ex 29-quater. 49.) Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui al comma 355, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto al nucleo familiare che ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivo, non superiore a 25.000 euro.

1. 638. (ex 29-quater. 32.) Nicchi, Murer, Fossati, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il, comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _1.000.000.000;

    CS: _1.000.000.000.

   2019:

    CP: _1.000.000.000;

    CS: _1.000.000.000.

   2020:

    CP: _1.000.000.000;

    CS: _1.000.000.000.

1. 639. (ex 29-quater. 6.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Dopo di noi», la cui dotazione per l'anno 2018 è pari a 100 milioni di euro. In via sperimentale per l'anno 2018, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle famiglie delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 640. (ex 29-quater. 7.)Rondini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 142, aggiungere seguenti:

  142-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

142-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di Concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

1. 641. (ex 29-quater. 8.) Rondini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 14 inserire il seguente:

  142-bis. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e concesso a queste per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri lavoratrici dipendenti.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 642. (ex 29-quater. 14.) Guidesi.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

  142-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, per il triennio 2018-2020, è attribuito un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a baby-sitter. Il credito spetta ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui. Il medesimo credito spetta altresì alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari.

  142-ter. Al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, è attributo un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a colf e badanti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui.

  142-quater. I crediti di cui ai corali 142-bis e 142-ter non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2019, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e stato sostenuto il costo. Il beneficio di cui ai commi 142-bis e 142-ter è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al secondo periodo del presente comma, il beneficio di cui al è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto reddito/familiari a carico.

  142-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 142-bis a 142-quater hanno efficacia a decorrere dai periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

  Conseguentemente, all'onere pari a 2.500 milioni di euro per il triennio 2018-2020 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui per il triennio 2018,2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per ,esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui per il triennio 20182020,mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 1.016 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose;

   e) quanto a 1.000 milioni di euro annui per il triennio 2018 2020, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:

  «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di ciao di minori spese per il 2019 e il 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000,000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2,000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000,000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000,000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni.

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000,000;

   2020: _19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _1.016.000.000;

    CS: _1.016.000.000.

   2019:

    CP: _1.016.000.000;

    CS: _1.016.000.000.

   2020:

    CP: _1.016.000.000;

    CS: _1.016.000.000.

1. 643. (ex 29-quater. 15.) Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

  142-bis. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le, seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole «previo pagamento degli interi costi di emissione» e le parole «sulla base dell'ISEE».

   d) dopo il comma inserire il seguente:

  «391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391.».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1. 644. (ex 29-quater. 17.) Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. In conformità all'obiettivo comune, nella misura del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, del progressivo riequilibrio territoriale per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, al fine di promuovere il diritto allo studio nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e garantire alle famiglie un adeguato incremento dei servizi socio educativi per l'infanzia, la quota parte riservata al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 131, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2018.

1. 645. (ex 29-quater. 19.) Luigi Gallo, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un servizio che, all'interno dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, garantisca corsi post-partum per i tre anni successivi alla nascita, al fine di educare alla genitorialità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: —5.000.000;

   2019: —5.000.000;

   2020: —5.000.000.

1. 646. (ex 29-quater. 20.) Luigi Gallo, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

  142-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 355, al terzo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;

   b) al comma 356, le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 160 milioni a decorrere dal 2018.

1. 647. (ex 29-quater. 21.) Luigi Gallo, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

  142-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1050 euro» e le parole: «1220 euro» con le seguenti: «1350».

  Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.

1. 648. (ex 29-quater. 22.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

  142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».

  Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro annui a partire dal 2018.

1. 649. (ex 29-quater. 23.) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:

  144-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  144-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri standard minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.

  144-quater. Ai fini di cui ai commi 144-bis e 144-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 621-bis e 621-ter che introducono un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate c superalcolici.

  144-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 144-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

  621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

  621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

1. 650. (ex 30-bis. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 144, sono aggiunti i seguenti:

  144-bis. Nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 200 milioni di euro per il concorso al rimborso agli enti territoriali degli oneri conseguenti all'introduzione di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16 il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivo, non superiore a 25.000 euro. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, gli enti territoriali provvedono all'introduzione delle misure di cui al precedente periodo.

  144-ter. A copertura delle disposizioni di cui al comma 144-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 144-quater e 144-quinquies.

  144-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

  144-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

1. 651. (ex 30-bis. 6.) Nicchi, Melilla, Fossati, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 144, inserire i seguenti commi:

  144-bis. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, esteso alte madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è concesso a queste un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri di lavoratrici dipendenti.

  144-ter. A copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 144-quater e 144-quinquies.

  144-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

  144-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

1. 652. (ex 30-bis. 5.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 144 inserire il seguente:

  144-bis. Al fine di uniformare le prestazioni agevolate spettanti ai due genitori separati e/o divorziati con figli a minori e/o universitari a carico non conviventi, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 3, la lettera d) è abrogata;

   b) all'articolo 7, la lettera c) è abrogata;

   c) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

  «10-bis. In tutti i casi ove si richiedano prestazioni agevolate per i figli minori e/o universitari di genitori separati e/o divorziati, la documentazione attestante la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del singolo genitore, in armonia con le leggi vigenti in materia di privacy e nel rispetto dei dettati normativi sul diritto di famiglia, l'ente gestore provvederà al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente separatamente e d'ufficio. L'ente gestore d'intesa con il Ministero del lavoro provvede a svolgere tutte le attività di controllo».

1. 653. (ex 30-bis. 3.) Fedriga, Saltamartini.

  Al comma 145 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione: 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: _ 180.000.000;

   CS: _ 180.000.000.

  2019:

   CP: _ 180.000.000;

   CS: _ 180,000.000.

  2020:

   CP: _ 180.000.000;

   CS: _ 180.000.000.

1. 654. (ex 30-ter. 3.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Al comma 145 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni e aggiungere in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore a 20 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma è destinata al riconoscimento di una indennità non inferiore a ventiquattro mesi propedeutica al reinserimento occupazionale dei caregiver familiare che, in seguito alla morte della persona assistita e di cui si è preso cura ai sensi del successivo comma 146, risulti disoccupata e comunque di fatto esclusa da processi formativi finalizzati al reinserimento occupazionale.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce:

Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20 000.000.

1. 655. (ex 30-ter. 4.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 145, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20 000.000.

1. 656. (ex 30-ter. 2.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 146 inserire il seguente:

  146-bis. Il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019 e 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 657. (ex 30-ter. 5.) Civati, Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sostituire il comma 147 con il seguente:

  147. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 145 e 146, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 658. (ex 30-ter. 18.) Pastorino, Marcon, Paglia, Civati.

  Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:

  147-bis. All'articolo 12, commi 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989 n. 917, le parole: «2840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4000,00 euro».

  147-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 147-bis, valutati in 500 milioni per l'anno 2018, 740 milioni per l'anno 2019 e 680 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 147- quinquies a 147-octies.

  147-quater. All'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche;

   a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti:

«sono deducibili nel limite del 92 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 cento».

  147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli Interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;

   c)all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 percento».

  147-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 147-quater e 147-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  147-septies. Le modifiche introdotte dai commi 147-quater e 147-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  147-octies. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 659. (ex 30-ter. 19.) Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 147 inserire i seguenti:

  147-bis. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.

  147-ter, A copertura delle disposizioni di cui al comma 147-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 147-quater e 147-quinquies.

  147-quater. All'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

1. 660. (ex 30-ter. 17.) Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:

  147-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: « e-ter). Le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno composta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;». Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione di cui al successivo comma 147-ter.

  147-ter, All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento».

1. 661. (ex 30-ter. 15.) Nicchi, Albini, Melilla, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.

  Dopo il comma 147, inserire i seguenti:

  147-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 28 dicembre 2015, 208, le parole: «al mantenimento proprio e dei figli minori» sono sostituite dalle seguenti: «al mantenimento proprio ovvero, dei tigli minori».

  147-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 147-bis.

1. 662. (ex 30-ter. 20.) Spadoni, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:

  147-bis. All'INPS è concesso un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019, e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 105.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, di 139.304.300 euro per l'anno 2022, di 93.800.700 euro per l'anno 2023, di 78.596.400 euro per l'anno 2024, di 109.392.100 euro per l'anno 2025, di 119.387.900 euro per l'anno 2026, di 111.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 114.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 663. (ex 30-ter. 14.) Rampelli.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:

  147-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissati in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 664. (ex 30-ter. 21.) Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:

  147-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio Decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo: l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare, o sono figli di caregiver familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Le previsioni di cui alla lettera a) non operano nei confronti degli studenti di cui al precedente periodo, indipendentemente dall'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal decreto di cui al precedente periodo.

1. 665. (ex 30-ter. 11.) Marcon, Pannarale, Paglia, Pastorino, Fassina, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 148, inserire i seguenti:

  148-bis. È istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati alle persone in possesso di invalidità civile, fino a un massimo di 1000 euro.

  148-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  148-quater. Agli oneri di cui ai commi 148-bis e 148-ter, valutati in 2 miliardi di euro ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei commi 148-quinquies e 148-sexies.

  148-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  148-sexies. Al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  148-septies. Le disposizioni di cui ai commi 148-quinquies e 148-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello, in corso al 31 dicembre 2017.

1. 666. (ex 31. 1.) Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

  149-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «scolastica» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 667. (ex 31-bis. 1.) Cancelleri, D'Incà, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 150 inserire i seguenti:

  «150-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

  150-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 150-quinquies. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito, «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 150-quinquies.

  150-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 150-bis. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

  150-quinquies. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità, immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione senza obbligo di motivazione.

  150-sexies. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 150-quinquies, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 150-bis, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

  150-septies. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 150-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 150-decies del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 150-undecies del presente articolo.

  150-octies. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

  150-novies. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

  150-decies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 150-quinquies.

  150-undecies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 150-quinquies e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 150-novies.

  150-duodecies. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 150-quater. Il Fondo può delegare tali attività e professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da a altri enti pubblici.

  150-terdecies. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 150-bis, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 150-quater, dal rischio di perdita della disponibilità dell'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le Unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

  150-quaterdecies. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 150-quater, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione: del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui ai presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

  150-quinquiesdecies. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi dì razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati; provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese paria 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle. Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 668. (ex 31-ter. 2.) Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco.

  Dopo il comma 150, aggiungere i seguenti:

  150-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

  150-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.

  150-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

  150-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento.

  150-sexies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

  150-septies. Ai soggetti che abbiano avviata un'attività fra quelle previste ai commi I e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, Si applica un regime fiscale di vantaggio.

  150-octies. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.

  150-novies. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente:

   a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

   c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

   d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di belli strumentali, che mediante contratti di appalto e dì locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

  150-decies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.

  150-undecies. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.

  150-duodecies. A copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 150-terdecies e 150-quattuordecies.

  150-terdecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento»:

  150-quaterdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sano apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

1. 669. (ex 31-ter. 1.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 151, aggiungere il seguente:

  «151-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b), della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 100 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  «621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 670. (ex 32. 2.) Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Al comma 157-bis, capoverso comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la garanzia concessa dallo stato non può essere utilizzata per favorire attività di delocalizzazione della produzione.

1. 6016. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 157-bis, capo verso comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell'Unione europea.

1. 6017. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni.

  Dopo il comma 159, inserire i seguenti:

  159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.

  159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».

  159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero _ SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

  159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»

*1. 671. (ex *32-bis. 8.) Fitzgerald Nissoli, Preziosi.

  Dopo il comma 159, inserire i seguenti:

  159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.

  159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».

  159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero _ SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività dì interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

  159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»

*1. 672. (ex *32-bis. 9.) Gigli.

  Dopo il comma 159, inserire i seguenti:

  159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitai di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi extra-UE non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.

  159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».

  159-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea" sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)» sono aggiunte le seguenti parole: ", dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato»

1. 673. (ex 32-bis. 7.) Ricciatti, Epifani, Simoni, Ferrara, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Quaranta, Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Al comma 161 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Per tali enti il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000:

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000

1. 674. (ex 33. 1.) Di Battista, Grande, Marco Di Stefano, Scagliusi, Spadoni, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Al comma 165, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: un milione.

1. 6018. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 165, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 500mila.

1. 6019. Gianluca Pini, Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 165, sopprimere la lettera a-bis.

1. 6020. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 165, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) la spesa di 300.000 euro per incrementare il numero dei così detti «funzionari itineranti» inviati dai Consolati italiani sul proprio territorio di competenza ai fini della raccolta delle impronte digitali dei connazionali per il rilascio del passaporto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 300.000;

   2019: _ 300.000;

   2020: _ 300.000.

1. 675. (ex 33-bis. 11.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 165, nella lettera a-bis) sostituire le parole: 200mila con le seguenti: 100mila.

  Conseguentemente, ridurre l'accantonamento del Ministero degli affari esteri:

   2018: _100.000;

   2019: _100.000;

   2020: _100.000.

1. 6021. Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 165, alla lettera d) sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.800.000;

   2019: _1.900.000;

   2020: _2.400.000.

1. 6022. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 165, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) la spesa, a decorrere dall'anno 2018, di 500.000 euro a favore delle agenzie dì stampa e di 100.000 euro a favore dei giornali specializzati per gli italiani all'estero, che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni.

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018; _ 200.000;

   2019: _ 200.000;

   2020: _ 200.000.

1. 676. (ex 33-bis. 11.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 165, alla lettera e), sostituire le seguenti parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

1. 6023. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 165, nella lettera g-bis), sostituire le parole: di disagio sociale con le seguenti: di maggior pericolo.

1. 6024. Saltamartini, Guidesi, Gianluca Pini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 165, alla lettera g-bis), dopo le parole: di disagio sociale aggiungere le seguenti: dando la priorità a coloro che risiedano nelle zone di maggior tensione o in quelle nelle quali l'ordine pubblico risulti particolarmente compromesso.

1. 6025. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:

  165-bis. Al fine di dare attuazione all'accordo di Pace sottoscritto il 24 novembre 2016 tra il Governo della Repubblica di Colombia e le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane _ Esercito del Popolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2018 2019 e 2020 per interventi di cooperazione finalizzati al compimento dell'accordo di Pace, in particolare finalizzate a:

   a) reincorporazione socio-economica individuale e collettiva delle ex-guerrigliere e guerriglieri;

   b) politiche pubbliche finalizzate a favorire l'equa partecipazione delle donne nella fase di implementazione dell'accordo come definito dalla risoluzione ONU n. 1325/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;

   e) la capacitazione economica delle comunità contadine e gruppi etnici, nelle zone maggiormente colpite dal conflitto armato, come definito dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

   d) politiche pubbliche destinate a superare gli effetti delle migrazioni forzate sia interne che esterne, causate dai conflitto armato.

  165-ter. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere concordati nell'ambito della Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo. Il piano economico dei progetti ammessi al finanziamento, nei termini individuati dalla Agenzia preposta, dovrà prevedere che, almeno il 75 per cento delle risorse previste siano direttamente assegnate ai partners colombiani operanti nelle comunità individuate e coinvolti direttamente nella progettazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 677. (ex 33-bis. 4.) Martelli, D'Ottavio, Piras, Scotto, Palazzotto, Airaudo, Andrea Maestri, Cimbro.

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:

  165-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 165, all'articolo 9-bis del decreto- legge del 28 marzo 2014 n. 47, come convertito dalla legge del 23 maggio 2014 n. 80, sono apportati le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. A partire dall'anno 2018, per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'Imposta Municipale Unica è dovuta in misura ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso e che venga adibito ad abitazione per il soggiorno nel territorio dello Stato»;

   b) il comma 2 è sostituito seguente:

  «2. Sulle unità immobiliari di cui ai commi precedenti, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi».

  165-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 165-bis pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 90 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 90 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 678. (ex 33-bis. 9.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:

  165-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Agenzie di stampa a diffusione nazionale).

  1. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416 edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) è concesso un contributo annuo pari ai 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera a), comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

  2. Il beneficio di cui al precedente comma è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data della domanda.

  3. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14 lettera d), 15 e 16.

  165-ter. Per l'attuazione del comma 165-bis, è autorizzata la spesa fino a un milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 679. (ex 33-bis. 16.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Al comma 166 sostituire le parole: la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche con le seguenti: il recupero delle legalità, efficienza, trasparenza, efficacia e buona amministrazione.

1. 680. (ex 34. 13.) Capodicasa, Albini, Melilla, Cimbro.

  Al comma 166, secondo periodo, dopo le parole: 15.000 abitanti aggiungere le seguenti: nonché agli enti con territorio ad alto indice di delittuosità o già sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso o similari..

1. 681. (ex 34. 8.) Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 166 inserire i seguenti:

  166-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 il finanziamento di cui al comma 240, lettera d) è rifinanziato nella misura di 30 milioni a decorrere dal 2018.

  166-ter. Agli oneri di cui al comma 166-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 682. (ex 34. 6.) Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 167 aggiungere i seguenti:

  167-bis. Ai fine di implementare investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia il fondo di cui al comma 632 è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  167-ter. Agli oneri di cui al comma 167-bis, pari a 500 milioni a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei commi da 167-quater a 167-septies.

  167-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 91 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 5-bis le parole: «98 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».

  167-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».

  167-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 167-quater a 167-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  167-septies. Le modifiche introdotte dai commi 167-quater a 167-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 683. (ex 34. 1.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:

  167-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio ad esclusione di quelle adibite a finizioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

  167-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

  167-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 167-bis e 167-ter è collocato in mobilità.

  167-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

1. 684. (ex 34. 4.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:

  167-bis. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e graduali in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituto un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

  167-ter. La dotazione del fondo di cui al comma precedente è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  167-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 167-bis e 167-ter pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 685. (ex 34. 2.) Borghesi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:

  167-bis. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  167-ter. Nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Formez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale va attribuita priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.

1. 686. (ex 34. 9.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 168 premettere il seguente:

  0.168. Ai familiari delle vittime civili italiane dell'attentato avvenuto a Dacca in data 1o luglio 2016, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Per il conferimento del benefici gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 687. (ex 34-bis. 4.) D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 168 sostituire le parole: è incrementata di ulteriori 2,5 milioni con le seguenti: è incrementata di ulteriori 5 milioni.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 175 aggiungere il seguente:

  «175-bis. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale le parole: «6 mesi» sono sostituite con le seguenti: «24 mesi».».

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.500.000;

   2019: _2.500.000;

   2020: _2.500.000.

1. 688. (ex 34-bis. 28.) Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 169, inserire i seguenti:

  169-bis. All'articolo 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato.».

  169-ter, Per le finalità di cui al comma 169-bis la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10,000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 689. (ex 34-bis. 3.) Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, L'Abbate.

  Dopo il comma 169, aggiungere il seguente;

  169-bis. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, delle case rifugio, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente:

   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 con le seguenti: 7.585.300.

   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _40.000.000.

1. 690. (ex 34-bis. 12.) Nicchi, Murer, Melilla, Albini, Roberta Agostini, Capodicasa, Fossati, Duranti, Cimbro.

  Al comma 171, alla lettera a), sostituire le parole: 350 unità per l'anno 2018 con le seguenti: 400 unità per l'anno 2018, e le parole: 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente dopo il comma 174, aggiungere il seguente: 174-bis. Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire il comma 176 con il seguente: 176. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 100.622.455 euro per l'anno 2020, di 180.399.030 euro per l'anno 2021, di 266.151.028 euro per l'anno 2022, di 341.118.527 euro per l'anno 2023, di 350.599.231 euro per l'anno 2024, di 351.977.895 euro per l'anno 2025, di 354.717.770 euro per l'anno 2026, di 357.461.018 euro per l'anno 2027, di 359.524.488 euro per l'anno 2028, di 359.540.559 euro per l'anno 2029 e di 359.855.555 euro a regime.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 15.000.000;

   2020: _ 50.000.000.

1. 691. (ex 36. 17.) D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 171-bis, al primo periodo, dopo le parole: n. 159, inserire le seguenti: alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 692. (ex 0. 36. 81. 3.) Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

 

  Dopo il comma 171, inserire il seguente:

  171-bis. Al fine sancito dal precedente comma 171, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, 350 e 100 unità di personale nei rispettivi ruoli ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 693. (ex 36. 77.) Fucci, Latronico, Distaso.

  Dopo il comma 171 inserire il seguente:

  171-bis. Ai fini di cui al comma 171, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere 450 unità di personale nel corrispettivo ruolo ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, n. 94 del 29 settembre 2011, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 694. (ex 36. 24.) Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 171 inserire il seguente:

  171-bis. Al fine di allineate il trattamento economico e giuridico nonché l'avanzamento di carriera ai vice ispettori della Polizia di Stato di cui al 9o concorso e di armonizzare le conseguenti immissioni in ruolo, in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, esse decorrono dal 2 gennaio 2008.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

1. 695. (ex 36. 16.) Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 171, inserire il seguente:

  171-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 171, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

1. 696. (ex 36. 53.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 171, inserire il seguente:

  171-bis. Nell'ambito delle risorse già previste per la realizzazione di nuove caserme dell'Arma dei Carabinieri, 5 milioni di euro sono destinati, in via prioritaria alla realizzazione di caserme nei comuni nei quali già esiste una caserma ed è in dismissione.

1. 697. (ex 36. 1.) Russo.

  Al comma 171-bis, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10.000 unità.

1. 698. (ex 0. 36. 81. 2.) Palese.

 

 

  Al comma 171-bis sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 20 unità e le parole: fino dal un massimo di 20 unità con le seguenti: fino ad un massimo di 5 unità.

1. 699. (ex 0. 36. 81. 1.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

 

 

  Al comma 171-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

1. 700. (ex 0. 36. 82. 2.). Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

 

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

  173-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 701. (ex 36. 29.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 173, inserire il seguente:

  173-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale che interessano in particolare il territorio della Città metropolitana di Napoli, per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dall'anno 2018, per un contingente massimo di 200 unità delle Forze di polizia, nei limiti di spesa di 17 milioni di euro annui, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1. 702. (ex 36. 55.) Carfagna, Vito, Russo.

  Al comma 174 sostituire il primo periodo con il seguente:

  174. Tutte le assunzioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento dei contingenti annuali e fino al completo esaurimento, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

1. 703. (ex 36. 11.) Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 704. (ex 36. 10.) Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Al comma 174, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.

**1. 705. (ex **36. 22. e *36. 23.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Gregori.

  Al comma 174, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.

**1. 706. (ex **36. 9.) Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:

  174-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

  174-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:

   a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

   b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi presso i comandi provinciali.

  174-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 174-bis, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 174-ter.

  174-quinquies. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente:

   « c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  174-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 174-bis sono destinati risorse nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 percento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.

1. 707. (ex 36. 59.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:

  174-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  174-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di età al presente comma pari a 15 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 708. (ex 36. 52.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:

  174-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  174-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 1,5 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 709. (ex 36. 51.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:

  174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.500.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 710. (ex 36. 3.) Molteni, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

  174-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 1.500.000;

   2019: _ 1.500.000;

   2020: _ 1.500.000.

1. 711. (ex 36. 8.) Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:

  174-bis. Fatte salve le assunzioni di cui ai commi da 171 a 174, al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 248 all'articolo 7, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 10 gennaio 2018, è autorizzata l'assunzione di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».

  Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: «6 per cento», sono sostituite con le seguenti: «7 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1o gennaio 2018.

1. 712. (ex 36. 58.) Fassina, Pastorino, Marcon, Airaudo, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 174 inserire il seguente:

  174-bis. Al fine di valorizzare la specificità del personale civile della difesa, anche adeguandone il trattamento economico ai livelli garantiti ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, il Governo è autorizzato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a istituire un tavolo tecnico di confronto con il compito di elaborare e presentare un regolamento recante l'inquadramento del personale civile, la disciplina, il rapporto con le SSAA, il regime di tutela e la retribuzione al fine di un possibile passaggio al regime pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 713. (ex 36. 33.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 174 inserire il seguente:

  174-bis. Al fine di valorizzare la specificità del personale civile della difesa, anche adeguandone il trattamento economico ai livelli garantiti ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, il Governo è autorizzato, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente leggera istituire un tavolo tecnico di confronto con il compito di valutare il transito dei dipendenti civili della difesa nel novero dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 714. (ex 36. 32.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:

  174-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 171 a 174 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette.

1. 715. (ex 36. 57.) Paglia, Fassina, Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido.

  Al comma 175-bis, premettere alla lettera a) la seguente lettera:

   0a) all'articolo 52-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo la parola: «definisce» sono aggiunte le parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

1. 6026. Rampelli.

  Al comma 175-bis, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

1. 6027. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 175-bis, lettera c), sostituire le parole: secondo anno con le seguenti: terzo anno.

1. 6028. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 175-bis, lettera c), sostituire le parole: e organizzative con le seguenti: finanziarie e organizzative.

1. 6029. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Sostituire il comma 176 con il seguente:

  176. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

   a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

   c) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121;

   d) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  Conseguentemente, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:

  176-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 716. (ex 36. 48.) Vito, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese, Prestigiacomo, Labriola.

  Sostituire il comma 176 con il seguente:

  176. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

   a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, il. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2018, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

   e) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del Finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  Conseguentemente, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:

  176-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020; 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, 1.408.881.413 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 717. (ex 36. 54.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 176 con il seguente:

  176. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

   a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:

  176-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.199,400.769 euro per l'anno 2024, di 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.192.538.982 per l'anno 2027, di 1.190.475.512 per l'anno 2028, di 1.190.459.441 per l'anno 2029 e di 1.190.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, 1.192.538.982 per l'anno 2027, 1.190.475.512 per l'anno 2028, 1.190.459.441 per l'anno 2029 e 1.190.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione, relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 718. (ex 36. 47.) Vito, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese, Prestigiacomo, Labriola.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:

  177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: _ 1.500.000;

   CS: _ 1.500.000;

  2019:

   CP: _ 1.000.000;

   CS: _ 1.000.000;

  2020

   CP: _ 1.000.000;

   CS: _ 1.000.000.

*1. 719. (ex *36. 65.) Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:

  177-bis. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1o gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.500.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 720. (ex 36. 4.) Molteni, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:

  177-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A:

   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2018 _ 80.000.000;

   alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2018 _ 15.000.000;

   alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2018 _ 5.000.000.

1. 721. (ex 36. 56.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:

  177-bis. All'articolo 52-quater, comma 15 primo periodo, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ed economico».

  Al medesimo articolo 52-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, alle parole: «il trattamento economico del personale» sono premesse le seguenti: «In sede di prima applicazione».

  Per le finalità di cui al presente comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.

1. 722. (ex 36. 50.) Labriola, Palese.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:

  177-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 723. (ex 36. 30.) Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sopprimere il comma 178.

1. 724. (ex 37. 1.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 178, inserire il seguente:

  178-bis. Entro il 31 marzo 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale.

1. 725. (ex 37. 2.) Paglia, Brignone, Marcon, Airaudo, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 179, inserire il seguente:

  179-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Dipartimento della protezione civile e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio all'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1. 726. (ex 38. 10.) Francesco Saverio Romano, Galati.

  Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:

  179-bis. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione fiscale e la salvaguardia e valorizzazione delle peculiari professionalità ivi esistenti, corrispondendo in tal modo, pure a fini deflativi, anche alla necessità di un urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli procedono ad inquadrare nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio da almeno dieci anni nell'area apicale e sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) essere in possesso del titolo di studi previsto per l'accesso alla qualifica dirigenziale, ossia diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero diploma di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente;

   b) aver avuto accesso nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per essere stato selezionato con un pubblico concorso per la cui partecipazione era richiesto il possesso del titolo di studi di cui alla lettera a);

   c) aver superato un pubblico esame di Stato finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale post-universitaria;

   d) essere stato ulteriormente selezionato all'esito di apposita procedura, bandita dall'agenzia fiscale di appartenenza per l'individuazione di figure dotate di elevata qualificazione professionale e di particolari competenze manageriali, divenendo destinatario della conseguente attribuzione di incarichi dirigenziali provvisori;

   e) aver maturato, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione di appartenenza, l'avvenuto svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, conseguendo valutazioni positive.

  Per il personale che sia in possesso del requisito di cui alla lettera e), ma che sia privo anche di uno solo dei requisiti di selezione di cui alle lettere b), c), e d) ovvero del requisito di cui alla lettera a), l'inquadramento è subordinato alla partecipazione ad un corso-concorso con colloquio finale per la verifica delle competenze possedute da espletarsi secondo le modalità che saranno stabilite dall'agenzia fiscale di appartenenza.

  In relazione agli intervenuti processi di riordino delle agenzie fiscali con conseguente transito di personale, ai fini del possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale si considera anche il periodo maturato presso l'agenzia di provenienza.

  L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria, senza maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili.

*1. 727. (ex *38. 8.) Catanoso, Palese, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:

  179-bis. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione fiscale e la salvaguardia e valorizzazione delle peculiari professionalità ivi esistenti, corrispondendo in tal modo, pure a fini deflativi, anche alla necessità di un urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli procedono ad inquadrare nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio da almeno dieci anni nell'area apicale e sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) essere in possesso del titolo di studi previsto per l'accesso alla qualifica dirigenziale, ossia diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero diploma di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente;

   b) aver avuto accesso nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per essere stato selezionato con un pubblico concorso per la cui partecipazione era richiesto il possesso del titolo di studi di cui alla lettera a);

   c) aver superato un pubblico esame di Stato finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale post-universitaria;

   d) essere stato ulteriormente selezionato all'esito di apposita procedura, bandita dall'agenzia fiscale di appartenenza per l'individuazione di figure dotate di elevata qualificazione professionale e di particolari competenze manageriali, divenendo destinatario della conseguente attribuzione di incarichi dirigenziali provvisori;

   e) aver maturato, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione di appartenenza, l'avvenuto svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, conseguendo valutazioni positive.

  Per il personale che sia in possesso del requisito di cui alla lettera e), ma che sia privo anche di uno solo dei requisiti di selezione di cui alle lettere b), c), e d) ovvero del requisito di cui alla lettera a), l'inquadramento è subordinato alla partecipazione ad un corso-concorso con colloquio finale per la verifica delle competenze possedute da espletarsi secondo le modalità che saranno stabilite dall'agenzia fiscale di appartenenza.

  In relazione agli intervenuti processi di riordino delle agenzie fiscali con conseguente transito di personale, ai fini del possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale si considera anche il periodo maturato presso l'agenzia di provenienza.

  L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria, senza maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili.

*1. 728. (ex *38. 19.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119 è aggiunto il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

  2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

  179-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  Rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».

1. 729. (ex 38. 3.) Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 180 aggiungere i seguenti:

  180-bis. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di, una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri.

  180-ter. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 180-bis, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

  180-quater. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 180-bis e 180-quater è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017-2018, gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  180-quinquies. Per le finalità di cui si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.

1. 730. (ex 38. 6.) Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:

  180-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, è previsto, nelle direttive del Ministero dell'interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorveglino tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del eredito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 731. (ex 38. 11.) Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:

  180-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 732. (ex 38. 12.) Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:

  180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».

*1. 733. (ex *38. 7.) Vito, Gregorio Fontana, Palmizio, Sammarco, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 181.

1. 734. (ex 38-bis. 11.) Rampelli.

  Al comma 181, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il predetto piano di monitoraggio è trasmesso entro 15 giorni all'ARPA competente, che lo pubblica entro ulteriori 15 giorni dal ricevimento sul proprio sito internet in una apposita sezione facilmente raggiungibile dal pubblico.»

1. 735. (ex 38-bis. 5.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 181, lettera b), capoverso 4-quater, dopo le parole: Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio inserire le seguenti: che, entro 30 giorni dal ricevimento, lo rendono liberamente ed agevolmente fruibile tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

1. 736. (ex 38-bis. 4.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 181, lettera b), capoverso 4-septies, dopo le parole: e con il Ministro della salute aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

1. 737. (ex 38-bis. 3.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 181, lettera b) dopo il capoverso 4-novies aggiungere il seguente:

  «4-decies. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della difesa, sono emanati entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, i criteri per la pubblicazione annuale dei dati ambientali riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti del corpi militari dello Stato, che dovranno rendere disponibili al pubblico almeno le seguenti informazioni:

   a) la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti secondo la classificazione dell'Elenco Europeo Rifiuti, escluso quelli disciplinati dal comma 5-bis dell'articolo 184 decreto legislativo 152/2006;

   b) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

   c) le modalità di raccolta dei rifiuti all'interno di ciascuna struttura militare;

   d) le modalità e le tipologie di trattamento dei rifiuti di cui alla lettera a);

   e) le iniziative previste per la riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti e per l'incremento della raccolta differenziata all'interno di ciascuna struttura militare. All'attuazione della presente di posizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1. 738. (ex 38-bis. 6.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 181, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

  d) il comma 1 dell'articolo 263 è sostituito dal seguente: «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti ai comuni e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale».

1. 739. (ex 38-bis. 2.) Terzoni, Castelli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 181 inserire i seguenti:

  «181-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, già introdotto dagli articoli 37 e 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella libera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il fondo di cui al presente comma è destinato ai Comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, attueranno entro il 31 dicembre 2018 una o più reti locali di compostaggio domestico, anche avvalendosi di specifiche figure qualificate.

  181-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 181-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625».

1. 740. (ex 38-bis. 7.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:

  183-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

  183-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:

   al comma 41 fa lettera b) è soppressa.

   dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 741. (ex 39. 47.) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 185, sopprimere le lettere a) e b).

*1. 742. (ex * 39. 3.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Al comma 185, sopprimere le lettere a) e b).

*1. 743. (ex * 39. 140.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:

  185-bis. Al fine di assicurare maggiori interventi per la tutela, messa in sicurezza, restauro, valorizzazione e promozione di luoghi di interesse culturale, parchi archeologici, giardini storici, poli museali, biblioteche e luoghi della memoria è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali un fondo denominato «Fondo per il recupero dei luoghi della cultura» con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare a tali finalità. Con decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al fondo previsto dal presente comma.

  185-ter. A maggiori oneri di spesa di cui al comma 185-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 744. (ex 39. 17.) L'Abbate, Scagliusi, Di Benedetto, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:

  185-bis. Al fine di assicurare maggiori risorse per il Parco Nazionale del Vesuvio e per gli altri parchi nazionali che presentino carenze di organico, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo denominato «Fondo per il personale dei Parchi Nazionali», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al fondo previsto dal presente comma.

  185-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 185-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 745. (ex 39. 18.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:

  185-bis. Per l'anno 2018, nei limite di spesa pari a 10 milioni di euro, al fine di incentivare le attività circensi che non facciano ricorso alla detenzione, all'addestramento e all'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento, ai circhi che non utilizzano animali per i propri spettacoli spetta un credito d'imposta pari all'importo della tassa di occupazione di suolo pubblico utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g), del medesimo articolo. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _10.000.000.

1. 746. (ex 39. 22.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 185, inserire i seguenti:

  185-bis. All'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni. I Comuni in cui non sono presenti avanzi di amministrazione utilizzabili a tali fini possono fruire di un credito d'imposta di compiessero pari importo per spese da destinare alle medesime finalità».

  185-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 185-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 747. (ex 39. 55.) Murgia.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:

  185-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario e per garantire la manutenzione programmata nell'ambito del Parco Archeologico di Pompei il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

  «5. Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei e per garantire la manutenzione programmata del Parco Archeologico di Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma e rispettare gli standard comunitari, la Segreteria Tecnica di progettazione, costituita presso il Parco Archeologico di Pompei a diretto supporto del Direttore Generale, composta da non più di 20 unità di personale, assume, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi dirigenziali e di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la durata massima di ulteriori trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, con risorse disponibili del bilancio del Parco Archeologico di Pompei, per la partecipazione alle attività e secondo le esigenze dell'Amministrazione».

*1. 748. (ex * 39. 40.) Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Cimbro.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:

  185-bis. Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avvia le procedure finalizzate al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 valutando i ruoli svolti nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le pregresse esperienze curriculari.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _6.000.000;

   2019: _6.000.000;

   2020: _6.000.000.

1. 749. (ex 39. 41.) Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Cimbro.

  Sopprimere il comma 185-bis.

1. 6030. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 185-bis sostituire le parole: e colloquio con le seguenti: ed esami.

1. 6031. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 185-bis, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

1. 6032. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Sopprimere il comma 185-ter .

1. 6033. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 185- ter sostituire le parole: 2 milioni con: 300.000.

1. 6034. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 185- ter, sostituire le parole: 2 milioni con: 500.000.

1. 6134. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 185- ter, sostituire le parole: 2 milioni con: 1.000.000.

1. 6036. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:

  188-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

   a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

   c) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016;

   d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

   e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

  1-bis. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse».

  1-ter. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

1. 750. (ex 39. 143.) Baldelli.

  Dopo il comma 188, aggiungere i seguenti:

  188-bis. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

  188-ter. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è così sostituto:

  «3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione».

  188-quater. Le disposizioni recate dai commi 188-bis e 188-ter sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. 751. (ex 39. 65.) Rampelli.

  Al comma 188-bis, aggiungere in fine:

  Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati dal Mibact. In sede di autorizzazione, il Ministero si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

1. 6037. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Al comma 188-bis, aggiungere in fine:

  Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati dalla Soprintendenza. In sede di autorizzazione, la soprintendenza si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

1. 6038. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 188-bis, aggiungere in fine:

  Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

1. 6039. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  All'articolo 1, dopo il comma 190, aggiungere il seguente:

  190-bis. I comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono accertare gli importi attribuiti a valere sull'annualità 2017 anche nell'esercizio finanziario 2018, in relazione all'esigibilità della spesa.

1. 752. (ex 39. 4.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:

  192-bis. All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente lettera:

   e-ter) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado.

  192-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 192-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

1. 753. (ex 39. 10.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:

  192-bis. All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente lettera:

   e-ter) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, per un importo annuo non superiore a 300 euro.

  192-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 192-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

1. 754. (ex 39. 11.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 192 inserire il seguente:

  192-bis. Le disposizioni in materia di « bonus cultura» per i giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, trovano applicazione a favore dei soggetti il cui nucleo familiare ha una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 13.000 euro annui. I risparmi derivanti dalla previsione di cui al periodo precedente, e conseguenti alla riduzione della platea dei giovani beneficiari, confluiscono nel «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

1. 755. (ex 39. 48.) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 192, inserire il seguente:

  192-bis. Le risorse non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, finalizzate al finanziamento del « bonus cultura» a favore dei giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluiscono nel «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

1. 756. (ex 39. 49.) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 192, inserire il seguente:

  192-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui ai citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella presente legge.

1. 757. (ex 39. 136.) Palese, Calabria.

  Dopo il comma 193, inserire il seguente:

  193-bis. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri e che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro.

1. 758. (ex 39. 23.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 196 inserire il seguente:

  196-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma precedente, in occasione del settantatreesimo anniversario della fondazione dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) e dei settantesimo anniversario di elezione ad Ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _100.000;

   2019: _100.000;

   2020: _100.000.

1. 759. (ex 39. 139.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 196, inserire i seguenti:

  196-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali, effettuate nei periodi d'imposta a quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro a favore di beni culturali riconosciuti dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo di proprietà di fondazioni e di privati, purché regolarmente aperti al pubblico.

  196-ter. Il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo pubblica su apposito sito internet i dati relativi all'ordine di arrivo della documentazione fiscale richiesta e all'ammontare delle donazioni, e li aggiorna in tempo reale.

  196-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 760. (ex 39. 142.) Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 196 inserire il seguente:

  196-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 196 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a sostegno delle strutture archivistiche di comprovata esperienza pluriennale, non pubbliche, dotate di un rilevante patrimonio bibliografico, storico e audiovisivo. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono individuati i criteri e le modalità di accesso ai contributi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, di cui al comma 631, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

   2018: _500.000.

1. 761. (ex 39. 27.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:

  196-bis. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 355 della citata legge n. 106 del 2015, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente alla A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.200.000;

   2019: _5.200.000;

   2020: _5.200.000.

1. 762. (ex 39. 50.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 196 aggiungere i seguenti:

  196-bis. Il comma 3 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

  «3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque, tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».

  196-ter. Al maggior onere derivante dalla precedente disposizione pari a 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 763. (ex 39. 32.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:

  198-bis. Al comma 485, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della Cultura. Per progetti di rete, si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 764. (ex 39. 43.) Kronbichler, Cimbro.

  Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:

  198-bis. Al comma 485, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono aggiunte in fine le sognarti parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della Cultura. Per progetti di rete, si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.».

1. 765. (ex 39. 42.) Kronbichler, Cimbro.

  Dopo il comma 199, inserire i seguenti:

  199-bis. Al decreto-legge del 31 maggio del 2014, n. 83, convertito con la legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, società concertistiche e degli enti e organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione, restauro c valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, nonché per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di detti beni, istituti e luoghi».

   c) al comma 5 le parole: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni, degli istituti e dei luoghi di cui al comma 2».

  199-ter. Al maggior onere derivante dal comma 199-bis pari a 100 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 766. (ex 39. 29.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre del 1996, n. 534 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334.

  199-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 199-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 767. (ex 39. 12.) Busin.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente: «716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa.»

  199-ter.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 768. (ex 39. 9.) Borghesi.

  Sostituire il comma 200 con i seguenti:

  200. Al fine di individuare forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana, a decorrere daranno 2018, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziate risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985. n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.

  200-bis. Qualora le risorse di cui al comma 200 non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 200, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previe apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani alle quali abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

  200-ter. Per la finalità di cui al comma 200, al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 769. (ex 39. 51.) Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sopprimere i commi 202, 203, 205, 211, 212, 213, 214, 215.

1. 770. (ex 39. 44.) Nicchi, Scotto, Duranti, Cimbro.

  Sopprimere il comma 203.

1. 6040. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 203, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 1100.000

1. 6041. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 209 aggiungere i seguenti:

  209-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera h-bis), è aggiunta la seguente:

   h-ter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11 costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video.

  209-ter. Ai fini della detrazione la spesa culturale, di cui alla suddetta lettera h-ter) deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

  209-quater. A maggior onere derivante dalla dai commi 209-bis e 209-ter pari a 30 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 771. (ex 39. 31.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 209 aggiungere i seguenti:

  209-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose».

  209-ter. Alle disposizioni di cui al comma 209-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante quota parte del maggior gettito rinveniente dalla disposizione di cui al comma 621.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 772. (ex 39. 30.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.

*1. 773. (ex *39. 144.) Russo.

  Dopo il comma 215 aggiungere il seguente:

  215-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016, sono aggiunte, in fine le parole: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».

1. 774. (ex 39-quater. 4.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 215, inserire il seguente:

  215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 15.085.300 euro per l'anno 2018.

1. 775. (ex *39-quater. 19.) Russo.

  Dopo il comma 215, inserire il seguente:

  215-bis. Al fine di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 17.285.300 euro per l'anno 2018.

1. 776. (ex **39-quater. 20.) Russo.

  Al comma 215-bis, sopprimere le parole: qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.

1. 6042. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 215-bis sopprimere le parole: direttamente e.

1. 6043. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Al comma 215-bis, sopprimere le parole: e strettamente.

1. 6044. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 215-bis inserire i seguenti:

  215-bis. Anche a fine di sostenere la realizzazione dell'ambito territoriale strategico di rilievo regionale denominato «Waterfront di La Spezia», l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale promuove un Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune della Spezia, Agenzia del Demanio finalizzato, tra l'altro, alla riperimetrazione delle aree demaniali marittime e di quelle urbane.

  215-ter. In conseguenza dell'Accordo di cui al comma 1 e di ogni eventuale provvedimento necessario conseguente, le aree così definite sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune della Spezia per essere destinate a funzioni di carattere urbano secondo le previsioni dagli strumenti urbanistici vigenti o da adeguare sulla base del redigendo masterplan. Tenuto conto della elevata componente di interventi programmati sulle aree oggetto di sdemanializzazione, le modalità da adottare ed i relativi criteri di calcolo del valore delle aree da sdemanializzare si rifaranno a quelli in uso nelle procedure di federalismo demaniale.

  215-quater. L'effettiva consegna delle aree di cui al comma 2, da effettuare in due fasi, sarà subordinata, per ogni fase, alla sottoscrizione del verbale di individuazione della nuova dividente demaniale da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dell'Agenzia del Demanio, del Comune della Spezia e della Capitaneria di Porto della Spezia, che costituisce presupposto per l'emanazione del decreto ministeriale di sdemanializzazione. Detto verbale dovrà tenere conto delle tempistiche con cui le aree in parola saranno effettivamente disponibili rispetto a concessioni in essere ed attuali usi di carattere portuale e governativo.

1. 6045. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Sopprimere il comma 216.

*1. 777. (ex *40. 14.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere il comma 216.

*1. 778. (ex *40. 48.) Melilla, Cimbro.

  Sopprimere il comma 216.

*1. 779. (ex *40. 56.) Fossati, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 216, lettera a), capoverso, comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: nazionale dilettanti, aggiungere le seguenti: e associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 780. (ex 40. 18.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 216, lettera a), capoverso comma 3-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo accertamento dell'assolvimento da parte delle società richiedenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.

1. 781. (ex 40. 44.) Marcon, Pastorino, Placido, Paglia, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.

1. 782. (ex 40. 37.) Marcon, Fossati, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Albini, Capodicasa, Nicchi.

  Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 percento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, destinandole a progetti finalizzati alla promozione di interventi socio-educativi con l'obiettivo del superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale in coordinamento con enti locali, scuole, università.

1. 783. (ex 40. 23.) Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari ai 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.

1. 784. (ex 40. 59.) Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 216, sostituire la lettera b) con la seguente:

  b) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A).

  1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

   a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

   b) una quota del 25 per cento sulla base del risultati sportivi conseguiti;

   c) una quota del 25 per cento sulla base del radicamento sociale.

  2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati.

  3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 20 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nella misura del 5 per cento sulla base delle società, se presenti, che prevedano forme di partecipazione popolare. Qualora nessuna società presenti forme di partecipazione popolare, la quota di cui al comma 1, lettera c) è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c).

  5. Con decreto del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le forme di partecipazione popolare all'interno delle società sportive, attraverso l'emissione di strumenti partecipativi non patrimoniali idonei a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei sostenitori, persone fisiche, all'interno delle società.».

1. 785. (ex 40. 24.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: e rispetto allo share televisivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.

*1. 786. (ex *40. 13.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: e rispetto allo share televisivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.

*1. 787. (ex *40. 47.) Palese.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: con un rapporto tra la prima classificata e l'ultima pari a cinquanta ad uno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.

1. 788. (ex **40. 12.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'incremento percentuale di cui al comma 1, lettera a), è progressivo in 5 anni, ed è pari al 2 per cento a partire dal prossimo Campionato di Serie A.

1. 789. (ex 40. 11.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I criteri di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere calcolati sui seguenti criteri di ponderazione:

Posizione in Classifica

Punteggio

1

50

2

42

3

36

4

30

5

26

6

22

7

18

8

16

9

14

10

12

11

10

12

9

13

8

14

7

15

6

16

5

17

4

18

3

19

2

20

1

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 3, sopprimere la parola: principalmente;

   sopprimere il comma 4.

*1. 790. (ex *40. 15.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I criteri di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere calcolati sui seguenti criteri di ponderazione:

Posizione in Classifica

Punteggio

1

50

2

42

3

36

4

30

5

26

6

22

7

18

8

16

9

14

10

12

11

10

12

9

13

8

14

7

15

6

16

5

17

4

18

3

19

2

20

1

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 3, sopprimere la parola: principalmente;

   sopprimere il comma 4.

*1. 791. (ex *40. 50.) Palese.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS italiani, anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate.

1. 792. (ex 40. 8.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 25.000.000 di euro annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al successivo comma 624».

1. 793. (ex 40. 81.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.

*1. 794. (ex *40. 21.) Guidesi, Giancarlo Giorgetti.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.

*1. 795. (ex *40. 25.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.

*1. 796. (ex *40. 29.) Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Pastorino.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.

*1. 797. (ex *40. 57.) Fossati, Melilla, Nicchi, Albini, Bossa, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219 e 220.

1. 798. (ex 40. 38.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.

  Sostituire i commi 217 e 218 con i seguenti:

  217. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro, che riguardo al contenuti degli statuti fissa i seguenti criteri, a pena di nullità:

   a) costituzione in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile;

   b) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;

   c) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

   d) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

   e) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

1. 799. (ex 40. 10.) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi 221 e 222.

1. 800. (ex 40. 53.) Fossati, Nicchi, Melilla, Cimbro.

  Sostituire il comma 223, con i seguenti:

  223-bis. Al fino di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, attribuendo natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

  223-ter. All'onere di cui al comma 223-bis, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 801. (ex 40. 43.) Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Pastorino.

  Al comma 223, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 223 aggiungere il seguente:

  «223-bis. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 223, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625».

1. 802. (ex 40. 27.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: _3.561.258;

   CP: _3.561.737.

  2019:

   CP: _3.561,737;

   CS: _3.561.258.

  2020:

   CS: _3.561.737;

   CS: _3.561.737.

1. 803. (ex 40. 72.) La I Commissione.

  Al comma 223, terzo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

1. 804. (ex 40. 60.) Fossati, Melilla, Nicchi, Albini, Bossa, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

  223-bis. Al fine di migliorare la qualità delle palestre scolastiche nel territorio italiano è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la ristrutturazione delle palestre scolastiche», con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Sono stabiliti i criteri di accesso al fondo di cui al presente comma.

  Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 223-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 dei 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 805. (ex 40. 28.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sostituire i commi da 224 a 227, con i seguenti:

  224. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

   225. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 224 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 224 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

  226. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 224, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale; nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto 6; gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  227. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 226. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 806. (ex 40. 19.) Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire i commi 224 e 225 con i seguenti:

  224. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

  225. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti dei 15 per cento dei reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'onere pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 807. (ex 40. 9.) Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Simonetti.

  Al comma 224, dopo le parole: per interventi di, aggiungere le seguenti: manutenzione, messa norma.

1. 808. (ex 40. 61.) Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa, Scotto, Cimbro.

  Sopprimere il comma 228.

1. 809. (ex 40. 55.) Fossati, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 228, inserire i seguenti:

  228-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

  228-ter. La regolarizzazione di cui al comma 228-bis, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.

  228-quater. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al comma 228-ter, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

  228-quinquies. I soggetti di cui al comma 228-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

   a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

  228-sexies. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

  228-septies. La definizione agevolata di cui ai commi da 228-bis a 228-undecies è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

  228-octies. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  228-nonies. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

  228-decies. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  228-undecies. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 228-bis e seguenti rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.

1. 810. (ex 40. 6.) Guidesi.

  Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

  228-bis. I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 811. (ex 40. 62.) Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 229, inserire il seguente:

  229-bis. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è ammessa la possibilità di acquisire opera lavorativa non abituale nell'ambito di attività ricreative, culturali e sportive. Il contratto di opera lavorativa non abituale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui al comma 2, acquisisce, con modalità semplificate, specifiche prestazioni di lavoro, di cui al comma 1, non abituali o continuative di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 3. Alle prestazioni di cui alle presenti disposizioni possono fare ricorso le persone fisiche e gli esercenti attività d'impresa o professionali organizzatori di eventi e/o manifestazioni nell'ambito delle attività di cui al periodo precedente. Gli utilizzatori di cui al precedente cui al periodo precedente possono avvalersi dei prestatori di lavoro occasionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del ministero dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del ministero dell'interno 24 febbraio 2010, la cui opera è estesa, ai sensi delle presenti disposizioni, agli ulteriori ambiti di attività di cui al comma 1, intendendosi per tali opere lavorative non abituali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento a ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

  Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non possono essere acquisite opere lavorative non abituali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con esclusione del lavoro intermittente. Per l'accesso all'opera lavorativa non abituale di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge il gennaio 1979, n. 12, all'interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento del compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso il sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Ciascun utilizzatore di cui al comma 2, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, presso gli uffici postali, il Libretto Famiglia, per il pagamento dell'opera lavorativa non abituale resa a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito delle attività di cui al primo periodo. Per ciascun titolo di pagamento erogato, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, contenuto nel Libretto di Famiglia, sono Interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata dell'opera lavorativa non abituale, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio dell'opera lavorativa non abituale, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

   a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

   b) il luogo di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale;

   c) l'oggetto dell'opera lavorativa non abituale;

   d) la data e l'ora di inizio e di termine dell'opera lavorativa non abituale.

   e) il compenso pattuito per l'opera lavorativa non abituale, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

  Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui l'opera lavorativa non abituale non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, in mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle opere lavorative non abituali e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 15. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del contratto dell'opera lavorativa non abituale retribuite attraverso il Libretto di Famiglia nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori di cui al comma 1, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 1, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle opere lavorative non abituali del periodo rendicontato. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

1. 812. (ex 40. 2.) Palese.

  Al comma 230, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili anche mediante l'uso di ausili per lo sport; b) perseguire la diffusione dell'attività sportiva fra la popolazione con l'obiettivo di promuovere sani stili di vita, contrastare la sedentarietà assoluta, contribuire alla prevenzione delle patologie ad essa collegate e alla ricerca di una maggior salute per tutti i cittadini, in particolare minori ed anziani; c) garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori come insopprimibile momento di educazione e formazione della personalità, attraverso la diffusione della attività sportiva dentro e fuori dall'orario scolastico, coinvolgendo insegnanti, famiglie, istituzioni territoriali; d) perseguire la diffusione dell'attività sportiva all'aria aperta, con l'obiettivo di perseguire, attraverso lo sport, una maggior vivibilità degli spazi verdi urbani, una miglior tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e pregiate, la crescita di modalità di spostamento non inquinanti e con un maggior risparmio di emissioni di CO2, la crescita delle attività turistiche rivolte ai praticanti sportivi; e) perseguire la diffusione dell'attività sportiva informale, spontanea e creativa, attraverso l'attrezzatura per il gioco sportivo di piccoli spazi coperti e indoor, diffusi sul territorio; f) perseguire la diffusione dell'attività sportiva organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche di base, ad alto impatto sociale per la prevalenza della vocazione all'avviamento e all'educazione allo sport per tutti i cittadini su quella alla selezione dei talenti sportivi per le competizioni; g) sostenere la maternità delle donne che ricevono compensi sportivi o rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 67, primo comma lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi.

1. 813. (ex 40. 64.) Fossati, Nicchi, Melilla, Bossa, Albini, Scotto, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 230, secondo periodo, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo il comma 230 inserire il seguente:

  230-bis. Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete non professioniste è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di accesso del contributo economico alle atlete non professioniste che ne fanno richiesta. I criteri tengono conto anche del reddito complessivo del nucleo familiare e del tesseramento presso una federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 814. (ex 40. 26.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 230, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 815. (ex 40. 20.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 230 aggiungere i seguenti:

  230-bis. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal decreto 26 giugno 2017 del Ministro della salute di concerto il Ministro dello sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma, nei limiti di spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  230-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette”, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

  230-quater. L'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

   a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  230-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

1. 816. (ex 40. 73.) Russo.

  Dopo il comma 230, inserire i seguenti:

  230-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2018, 2019 e 2020 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al «Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

  230-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 817. (ex 40. 7.) Guidesi.

  Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

  233-bis. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i premi speciali di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40».

1. 818. (ex 40. 70.) Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 234.

1. 819. (ex 40. 3.) Palese.

  Dopo il comma 234, inserire il seguente:

  234-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2012, n. 65, l'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che, in relazione allo svolgimento dei Giochi, risultino ricompresi in accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.».

1. 820. (ex 40. 74.) Costa.

  Dopo il comma 234 aggiungere il seguente:

  234-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole tra: 1.000 e 3.000 sono sostituite dalle seguenti: tra 1.000 e 5.000;

   le parole: che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, sono soppresse.

1. 821. (ex 40. 30.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il centro universitario sportivo italiano (CUSI), aggiungere le seguenti: e con enti morali ed assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.

1. 822. (ex *40-bis. 1.) Galati.

  Al comma 237, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che, per la realizzazione di lavori pubblici connessi all'evento, si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 240.

1. 823. (ex 40-bis. 5.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 245, inserire il seguente:

  245-bis. Al fine di consentire il riconoscimento economico della specificità del comparto sicurezza di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, dotato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da impiegarsi per l'integrazione di tutte le indennità riconosciute al personale operante nel comparto sicurezza.

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5. I Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000,000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000,000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000,000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000,000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000,000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000,000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000,000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000,000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000,000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

   CP: _ 316.000.000;

   CS: _ 316.000.000.

   2019:

   CP: _ 316.000.000;

   CS: _ 316.000.000.

   2020:

   CP: _ 316.000.000;

   CS: _ 316.000.000.

1. 824. (ex 40-bis. 7.) Molteni, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 245, inserire i seguenti:

  245-bis. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale tu caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1 gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.

  A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

  245-ter. All'onere determinante dalle disposizioni di cui al comma 245-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 825. (ex 40-bis. 10.) Caparini, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 245, inserire il seguente:

  245-bis. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole: «Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefìci economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno ma volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.» sono soppresse.

1. 826. (ex 40-bis. 11.) Caparini.

  Dopo il comma 245, inserire il seguente:

  245-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti con i bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento. Le risorse conseguentemente risparmiate nelle operazioni di selezione a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

1. 827. (ex 40-bis. 12.) Molteni, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 245, inserire il seguente:

  245-bis. All'articolo 45, comma 5 del 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «riassorbibile con i successivi incrementi» sono sostituite dalle seguenti: «cumulabile con i successivi incrementi»;

   b) le parole: «riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di camera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale» sono sostituite dalle seguenti: «cumulabile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».

1. 828. (ex 40-bis. 13.) Molteni, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 248, inserire il seguente:

  248-bis. Al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale, nonché rafforzare gli strumenti di attrattività turistica in occasione dell'Universiade di Napoli 2019, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 100.000;

   2019: _ 100.000;

   2020: _ 100.000.

1. 829. (ex 40-bis. 14.) Ricciatti, Scotto, Melilla, Duranti, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 249, fine periodo, sostituire la cifra: 10 con la seguente: 20.

1. 6046. Rondini, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

  251-bis. L'Aifa, nell'ambito della negoziazione del prezzo dei farmaci, applica la procedura prezzo/volume (P/V) in base alla quale viene fissato uno sconto progressivo in rapporto all'aumento del fatturato. Entro il 31 giugno 2018 il direttore generale dell'AIFA, acquisito il parere della commissione tecnico scientifica (CTS) e dei comitato rimborso e prezzi (CPR), adotta un provvedimento nel quale sono indicate le soglie di incremento di fatturato a cui applicare gli sconti progressivi sul prezzo negoziato. L'AIFA entro il 31 Marzo di ogni anno applica gli sconti sui dati di fatturato dell'anno precedente.

1. 830. (ex 41. 16.) Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

  251-bis. L'Aifa entro il 31 Gennaio 2018 individua i farmaci appartenenti alla classe H degli acquisti diretti, registrati al primo gennaio 2017, per un periodo superiore a 7 anni, sui quali applicare uno sconto del 10 per cento sul fatturato dell'anno 2017, aggiuntivo ad eventuali sconti già applicati da condizioni negoziali in essere. Il risparmio di spesa derivante dalla presente disposizione confluisce nel FSN per il finanziamento dei LEA.

1. 831. (ex 41. 15.) Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 251-septies, dopo le parole: Per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 832. (ex 0. 41. 166. 2.) Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

 

 

  Al comma 251-septies, dopo le parole: per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 833. (ex 0. 41. 166. 3.) Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

 

 

  Al comma 251-septies, dopo le parole: per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario.

1. 834. (ex 0. 41. 166. 4.) Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

 

  Al comma 251-octies, sopprimere la lettera b).

1. 6047. Molteni, Rondini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 251-octies, sopprimere la lettera b).

1. 6048. Simonetti, Rondini, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 251-octies, sostituire la cifra: 90,91 con la seguente: 95 e conseguentemente, sostituire la cifra: 9,09 con la seguente: 5.

1. 6049. Rondini, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 251-novies, sostituire la cifra: 90,91 con la seguente: 95, e conseguentemente sostituire la cifra: 9,09 con la seguente: 5.

1. 6050. Saltamartini, Rondini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Al comma 252, primo periodo, dopo le parole: farmaci innovativi e innovativi oncologici aggiungere le seguenti: e dei vaccini.

  Conseguentemente al comma 253 aggiungere, in fine, le parole: e dei vaccini di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

1. 835. (ex 41. 17.) Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 252, secondo periodo, dopo le parole: real world evidence aggiungere le seguenti: e dei dati degli studi clinici controllati (RCT), dell'Evidence-based medicine (EBM), dell'Health Technology Assessment.

1. 836. (ex 41. 18.) Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 252, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il monitoraggio di cui al presente comma è condotto, dal punto di vista scientifico, da un gruppo di studio costituito presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell'Istituto superiore di sanità, i cui componenti, privi di ogni conflitto d'interesse e con competenze scientifiche specifiche, sono selezionati in maniera trasparente, sulla base di requisiti e criteri predefiniti. Il gruppo di studio procede al monitoraggio tenendo conto dei dati degli studi clinici controllati (RCT), dell'Evidence-based medicine (EBM), dell'Health Technology Assessment.

1. 837. (ex 41. 19.) Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

  252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 252-bis pari a 100 milioni, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.

1. 838. (ex 41. 7.) D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 252, inserire il seguente:

  252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di sicurezza nazionale connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 252-bis pari a 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.

1. 839. (ex 41. 6.) D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

  252-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2018 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma pari a 20 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 840. (ex 41. 8.) D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 253 aggiungere i seguenti:

  253-bis. Ai fini di garantire l'attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 132/2016, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale.

  253-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono soppressi;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  253-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  253-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  253-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  253-septies. Le modifiche introdotte dai commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 841. (ex 41. 38.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 253 aggiungere i seguenti:

  253-bis. All'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, è aggiunto il seguente comma: «8. Ai fini di garantire l'attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 132/2016, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale».

  253-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono soppressi;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»,

  253-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nei limite del 94 per cento del loro ammontare».

  253-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  253-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  253-septies. Le modifiche introdotte dal commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 842. (ex 41. 39.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:

  253-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, nel rispetto della privacy dei pazienti ai sensi della normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.

  253-ter. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi.

1. 843. (ex 41. 30.) Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:

  253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:

   5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva;

   6) alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico, al netto del costo dei servizi accessori alla fornitura del medesimo.

1. 844. (ex 41. 165.) Marazziti.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:

  253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

  «5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».

1. 845. (ex *41. 119.) Marazziti.

  Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:

  253-bis Al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia delle sperimentazioni cliniche, i dati inclusi nel rapporto su uno studio clinico non sono considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

1. 846. (ex 41. 20.) Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti dei farmaci ad alto costo, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.

1. 847. (ex 41. 28.) Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere il semente:

  253-bis. Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:

  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato».

1. 848. (ex 41. 110.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 407, capoverso «11-quater», articolo 1 le parole: «Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nei medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.» sono soppresse.

1. 849. (ex 41. 32.) Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:

  253-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite con le seguenti: «provvedono a»;

   b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.

1. 850. (ex 41. 29.) Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo.

1. 851. (ex 41. 33.) Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. In relazione all'esigenza di revisione della spesa farmaceutica, sono classificate in fascia C le specialità medicinali presenti nelle «liste di trasparenza», di cui all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il cui prezzo al pubblico risulta uguale o maggiore del 10 per cento rispetto al prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.

1. 852. (ex 41. 25.) Grillo, Colonnese, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio.

1. 853. (ex 41. 31.) Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. All'articolo 15 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-ter è sostituito dal seguente: «Nell'adottare eventuali decisioni finalizzate all'acquisto dei farmaci in concorrenza, basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate è documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco».

1. 854. (ex 41. 3.) Rondini, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 254.

  Conseguentemente le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

1. 855. (ex 41. 86.) Murer, Fossati, Albini, Capodicasa, Melilla, Cimbro.

  Al comma 255, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine aggiungere le seguenti:, al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo le parole: «beni e servizi» sono aggiunte le parole: «anche informatici» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il piano triennale emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale e con il proprio bilancio di previsione nonché, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanzaria degli enti».

1. 856. (ex 41. 13.) D'Incà, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.

  Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

  255-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «beni e servizi», sono aggiunte le parole: «anche informatici»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il piano triennale emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale e con il proprio bilancio di previsione nonché, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanzaria degli enti».

1. 857. (ex 41. 14.) D'Incà, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.

  Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:

  257-bis. Al fine di garantire la trasparenza ed economicità della spesa sanitaria il sistema di gestione di cui al comma 256, integrato ai sensi del comma 257, dovrà altresì essere implementato al fine di:

   a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

   b) rendere uniforme sul territorio nazionale e tracciabile l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

   c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene, per voce di bilancio;

   d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

   e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni d'inventario e delle rimanenze di magazzino nonché della movimentazione delle scorte, con associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

   f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

   g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

   h) assicurare che il mancato aggiornamento del sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

   i) assicurare un sistema di segnalazione automatizzato in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione.

1. 858. (ex 41. 21.) Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 258 dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e i tempi.

1. 859. (ex 41. 22.) Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 259 aggiungere i seguenti:

  259-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 255 e al fine di ridurre gli sprechi e le diseconomie in ambito sanitario, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e nei locali ove si erogano prestazioni sanitarie convenzionate nonché durante gli eventi formativi, è vietato svolgere attività promozionali, dirette o indirette, di prodotti farmaceutici, dei dispositivi e delle tecnologie sanitarie tra le aziende/informatori e gli operatori/professionisti della sanità. Per le finalità di cui al presente comma ogni struttura sanitaria ha l'obbligo di rendere pubblici e conoscibili tutte le relazioni e gli interessi che possono coinvolgere i professionisti dell'area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività sia decisionali che esecutive e che siano in relazione a prodotti farmaceutici o parafarmaceutici o comunque a prodotti e servizi commercializzabili nell'ambito della salute.

  259-ter. È fatto divieto per i professionisti della sanità di percepire qualsiasi tipo di vantaggio, diretto o indiretto, da parte delle industrie operanti nella sanità. È fatto altresì divieto per le industrie del settore sanitario correlare meccanismi premiali alla vendita di prodotti farmaceutici o presidi sanitari.

  259-quater. Le attività di sponsorizzazione in ambito sanitario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, concorrenzialità, rotazione, imparzialità. A tal fine con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di costituzione di fondi regionali indistinti destinati alla formazione dei professionisti della salute e all'attività di ricerca.

  259-quinquies. L'incarico dirigenziale dei direttori generali, direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari è revocato in presenza di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

1. 860. (ex 41. 23.) Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:

  259-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.

  259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 259-bis pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.

  259-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

1. 861. (ex 41. 89.) Speranza, Laforgia, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, D'Attorre, Cimbro.

  Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

  259-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;

   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;

   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

  259-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».

1. 862. (ex 41. 34.) Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

  259-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: « l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza».

  259-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 259-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 863. (ex 41. 113.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:

  259-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

   a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 584, lettera a) le parole «al 2020» sono sostituite dalle seguenti «al 2017»;

   b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare, a condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

  259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-bis si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.

  259-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017 , n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 864. (ex 41. 87.) Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 259, inserire il seguente:

  259-bis. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei limiti della spesa complessiva di 50 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 625 aggiungere il seguente:

  625-bis. A decorrere dall'anno 2018 il costo del libretto connesso al rilascio della licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati di cui all'articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed agli articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché al rilascio della licenza di porto fucile anche per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pari a 10 euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 865. (ex 41. 88.) Murer, Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

  259-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

   a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017»;

   b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

1. 866. (ex 41. 116.) Pastorino, Marcon, Fassina, Paglia.

  Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:

  259-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il personale, medico, personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi dei personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa».

   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  «11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica della Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca».

1. 867. (ex 41. 109.) Minardo.

  Al comma 259-bis, sostituire le parole da: del Polo alla fine del periodo con le seguenti: dei poli integrati INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme e di Budrio.

1. 6051. Saltamartini, Rondini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Al comma 259-bis, «sopprimere le parole da: con particolare fino alla fine del periodo.

1. 6052. Molteni, Rondini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 259-bis, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.

1. 6053. Rondini, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 259-bis, dopo la parola: produttivi aggiungere la seguente: italiani.

1. 6054. Guidesi, Rondini, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Sopprimere il comma 260.

1. 868. (ex 41. 83.) Fossati, Melilla, Murer, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo il comma 260, inserire il seguente:

  260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n.296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.

1. 869. (ex 41. 106.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 260 , aggiungere il seguente:

  260-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano le parole: «, anche private» sono soppresse.

1. 870. (ex 41. 41.) Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

  260-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano sostituirle parole: «anche private accreditate» sono sostituite con la seguente: «pubbliche».

1. 871. (ex 41. 40.) Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sopprimere il comma 261.

*1. 872. (ex *41. 84.) Fossati, Murer, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:

  261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

  261-ter. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

  261-quater. Ai fini di quanto disposto dai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.

  261-quinquies. Per garantire un'adeguata, flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

  261-sexies. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto, avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 261-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

  261-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-octies.

  261-octies. Il personale assunto ai sensi dei commi 261-quinquies e 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 261-ter previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.

  261-nonies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-octies.

  261-decies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 261-sexies.

  261-undecies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 261-sexies.

  261-duodecies, Il personale di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

  261-terdecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 261-sexies.

  261-quaterdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 261-terdecies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 261-terdecies.

  261-quinquiesdecies. Per le finalità di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

  261-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 261-bis a 261-quinquiesdecies, valutati in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 873. (ex 41. 115.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

  261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio del 10 giugno 2002».

  261-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.

1. 874. (ex 41. 161.) Abrignani.

  Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

  261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 875. (ex 41. 163.) Laffranco.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:

  261-bis. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 876. (ex 41. 78.) Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:

  261-bis. Al comma 2 dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva;

  b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   gg) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

1. 877. (ex 41. 156.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:

  261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.

*1. 878. (ex *41. 157.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:

  261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.

*1. 879. (ex *41. 158.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

  264-bis, Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente

   a) all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

   621-bis _ a decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 880. (ex 41-ter. 6.) Paglia, Marcon, Pastorino, Brignone.

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:

  La trasmissione dei dati per il Registro Nazionale delle Coagulopatie Congenite, ufficialmente istituito presso l'istituto Superiore di Sanità, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», in attuazione del decreto-legge n. 179 del 2012, costituiscono debito informativo delle Regioni nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità.

1. 881. (ex 41-ter. 9.) Russo.

  Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:

  La fornitura di dati adeguati ad alimentare il RNCC diviene debito informativo verso l'ISS.

1. 882. (ex 41-ter. 8.) Russo.

  Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:

  Le Regioni istituiscono ed individuano al proprio interno Centri dell'Emofilia, delle Malattie Malattie Emorragiche Congenite e Trombosi, ispirandosi a quelli già individuati secondo le Reti già esistenti MEC.

1. 883. (ex 41-ter. 10.) Russo.

  Al comma 265, primo periodo, sostituire le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) con le seguenti: al Fondo nazionale, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzandole all'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.

  Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma sostituire la parola: ENPAF con la seguente: AIFA.

1. 884. (ex 41-quater. 4.) Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 265, inserire i seguenti:

  265-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi», di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regione alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei princìpi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera c-bis) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

  265-ter. Ai nuovi maggiori oneri di cui al comma 265-bis, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

  265-quater. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera c-bis) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 265-bis sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

  265-quinquies. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere c-bis) e c-ter), sono sostituite dalle seguenti:

   « c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;

   c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal “Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi” istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei princìpi e criteri per remunerazione definiti dell'accorda collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste».

1. 885. (ex 41-quater. 9.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:

  265-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 265-quinquies.

  265-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 265-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.

  265-quater. La sperimentazione di cui al comma 265-bis è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

  265-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 265-bis, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ai nuovi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 886. (ex 41-quater. 8.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:

  265-bis. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 887. (ex 41-quater. 10.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:

  265-bis. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie che svolgono la loro attività in farmacia, o che abbiano partecipazioni societarie o diritto a utili di farmacie direttamente o indirettamente, fino al terzo grado di parentela non possono avere partecipazioni societarie direttamente o indirettamente al terzo grado di parentela in parafarmacie.

1. 888. (ex 41-quater. 5.) Ricciatti, Melilla, Cimbro.

  Al comma 265-bis, sostituire la cifra: 0,5 con la seguente: 0,25.

1. 6055. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti, Rondini.

  Al comma 265-bis, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

1. 6056. Simonetti, Rondini, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 266 sostituire la parola: 17 con la seguente: 5,

  Conseguentemente, al comma 267 sopprimere le seguenti parole: di cui 10 dirigenti di area III,

1. 889. (ex 41-quinquies. 7.) Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 267, sostituire le parole; in deroga alle con le seguenti: previa indizione delle:

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: nonché ad ogni altra con le seguenti: nonché di ogni altra;

   sostituire le parole da: con una riserva di posti fino alla fine del comma, con il seguente periodo: Alle procedure concorsuali di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1. 890. (ex 41-quinquies. 8.) Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 267, dopo le parole procedure concorsuali, per esami, aggiungere le seguenti e titoli.

1. 891. (ex 41-quinquies. 24.) Fossati, Murer, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo comma 270, aggiungere i seguenti:

  270-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, il periodo successivo alle parole «ove abbia raggiunto l'equilibrio economico» è abrogato.

  270-ter. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono aggiunti i seguenti commi: «71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione.».

  270-quater. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, emula 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo l, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   a) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:

   379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo, periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a, 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni;

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000,

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni;

   2018: _ 19.000,000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

1. 892. (ex 41-quinquies. 3.) Guidesi.

  Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:

  270-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente:

   a) al comma 624, sostituire le parole 17.585.300, con le parole 7.585.300,

   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018 _30.000.000

   2019 _ 60.000.000

   2020 _ 60.000.000

1. 893. (ex 41-quinquies. 25.) Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Fossati, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:

  270-bis. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3. Il riscatto è posto a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2001.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018 _ 5.000.000

   2019 _ 5.000.000

   2020 _ 5.000.000

1. 894. (ex 41-quinquies. 26.) Nicchi, Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Murer, Fontanelli, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:

  270-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: _ 45,000.000;

   2019: _ 45,000.000;

   2020: _ 45.000.000.

1. 895. (ex 41-quinquies. 20. ) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 270, inserire il seguente:

  270-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente: 3-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale.

  Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero, dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _20.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000

1. 896. (ex 41-quinquies. 6.) Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 270 inserire il seguente:

  270-bis. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché per consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, l'Agenzia Italiana del farmaco può, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possegga i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative concorsuali per la pubblica amministrazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 897. (ex 41-quinquies. 33.) Palese.

  Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:

  270-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».

1. 898. (ex 41-quinquies. 41.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 271.

1. 899. (ex 41-sexies. 53.) Fossati, Murer, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Al comma 271 sostituire le parole: per l'anno 2019. con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 900. (ex 41-sexies. 66.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al presente comma sono vincolate al rimborso delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

  271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 271-quater-ter a 271-septies.

  271-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 92 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

  271-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

  271-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 271-quater a 271-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  271-octies. Le modifiche introdotte dai commi 271-quater a 271-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:

   al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   l'articolo 15, comma 1 i-septies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

1. 901. (ex 41-sexies. 9.) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, la parola: «114,000» è sostituita dalla seguente: «115.000»;

   al secondo periodo, la parola: «115.000» è sostituita dalla seguente: «116.000».

  271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 271-quater a 271-septies.

  271-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento»» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  271-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  271-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 271-quater e 271-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  271-septies. Le modifiche introdotte dai commi 271-quater e 271-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 902. (ex 41-sexies. 34.) Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271 inserire i seguenti:

  271-bis. Al fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

  271-ter. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e alla continuità nell'erogazione dei Lea nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

  271-quater. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

  271-quinquies. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze Infermieristiche.

  271-sexies. Dall'attuazione dei commi 271-bis a 271-quinquies discendono oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 625 aggiungere il seguente:

  625-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 903. (ex 41-sexies. 54.) Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 271, inserire i seguenti:

  271-bis. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

  271-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

  271-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute individua con proprio decreto i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

  271-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 271-ter al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

  271-sexies. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _15.000.000;

   2019 -15.000.000;

   2020: _15.000 000.

1. 904. (ex 41-sexies. 30.) Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata dall'anno 2018 di 300 milioni.

  271-ter. Al comma 186, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive Asl di competenza territoriale»;

   b) la parola: «contributo» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;

   c) alla parola: «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare»;

  271-quater. Al comma 186, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome , come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori»;

   b) la parola: «contributo» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;

   c) alla parola: «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare»;

   d) nel secondo periodo, le parole: «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome sono sostituite con le seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 271-bis a 271-quater pari a 300 milioni si provvede, a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 905. (ex 41-sexies. 27.) Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre Io Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.

  271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1.500 milioni nell'anno 2019 e 3.000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 271-quater.

  271-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n, 208 del 2015..

1. 906. (ex 41-sexies. 37.) Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui.

  271-ter. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 7.585.300 di euro per l'anno 2018.

1. 907. (ex 41-sexies. 44.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, previste per l'attuazione dell'articolo 37, comma 1 del medesimo decreto e destinate alla promozione, allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici degli animali, sono incrementate di 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2018: _1.000.000;

  2019: _1.000.000;

  2020: _1.000.000.

1. 908. (ex 41-sexies. 13.) Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Paolo Bernini, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, l'articolo 19-undecies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con la legge 4 dicembre 2017, n. 172 è soppresso.

1. 909. (ex 41-sexies. 7.) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. L'articolo 19-undecies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con la legge 4, dicembre 2017, n. 172 è soppresso.

  Conseguentemente, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1 milione di euro.

1. 910. (ex 41-sexies. 10.) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 911. (ex 41-sexies. 3.) Guidesi.

  Dopo il comma 271, inserire il seguente:

  271-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2018: _1.500.000;

  2019: _1.500.000;

  2020: -1.500.000.

1. 912. (ex 41-sexies. 21.) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2018: _7.000.000;

  2019: _--;

  2020: _--.

1. 913. (ex 41-sexies. 18.) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Ai fini dello sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale e dell'adempimento degli obblighi del decreto legislativo 4 marzo 2014 «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per lo sviluppo di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il 20 per cento delle risorse di cui al presente Fondo è destinato alla formazione degli operatori dei settore.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 27-bis pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificata dal comma 625.

1. 914. (ex 41-sexies. 5.) Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1204, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2018.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 150 milioni si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 915. (ex 41-sexies. 16.) Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. I contributi, di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rifinanziati anche per l'anno 2018 e sono estesi alle regioni ad autonomia speciale.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 70 milioni si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 916. (ex 41-sexies. 15.) Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 917. (ex 41-sexies. 41.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilita fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 918. (ex 41-sexies. 43.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 (a percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 919. (ex 41-sexies. 42.) Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. L'articolo 19-undecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.

  Conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.000000 di euro per l'anno 2018.

1. 920. (ex 41-sexies. 2.) Grillo, Castelli, Sorial, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Spadoni.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

   a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017»;

   b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

1. 921. (ex 41-sexies. 36.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

1. 922. (ex 41-sexies. 33.) Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:

  «All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 359.000 euro per l'anno 2017 e di 1.076.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1. 923. (ex 41-sexies. 32.) Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Nelle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commissari ad acta che siano incompatibili ai sensi del primo periodo del presente comma decadono dall'incarico e sono sostituiti dai commissari ad acta nominati ai sensi della legislazione vigente. Conseguentemente i commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.

1. 924. (ex 41-sexies. 14.) Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Le previsioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 243 del 30 dicembre 2016, convertito con legge n. 18 del 27 Febbraio 2017, sono estese a tutto il territorio nazionale. A tal fine nell'ambito sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, con esclusione delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. L'assegnazione dei fondi avviene attraverso la medesima procedura di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 243 del 30 dicembre 2016, convertito con legge n. 18 del 27 Febbraio 2017.

1. 925. (ex 41-sexies. 60.) Causin.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione e stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale. La mancata adozione degli atti di cui al precedente periodo non consente alle regioni di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 926. (ex 41-sexies. 11.) Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori».

1. 927. (ex 41-sexies. 25.) Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. La presente legge è finalizzata:

   a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

   b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'istituto Superiore di Sanità.

  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

  5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.

  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva è capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni, effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

   a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nell'assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;

   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);

   f) la creazione di un'apposita pagina web che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

   i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competente, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

   l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

   m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monito raggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.

  10. Nell'ambito dell'attività di monito raggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire ira confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati.

1. 928. (ex 41-sexies. 35.) Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo, le parole: «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale».

1. 929. (ex 41-sexies. 26.) Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, capoverso «11-quater», lettera a) apportare la seguente modifica: dopo le parole: «i medesimi dosaggio e via di somministrazione» sono aggiunte le seguenti: «. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media del prezzi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio».

1. 930. (ex 41-sexies. 45.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. L'articolo 19-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.

1. 931. (ex 41-sexies. 1.) Paolo Bernini, Del Grosso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Villarosa, Fantinati.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. I commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.

1. 932. (ex 41-sexies. 17.) Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «procedura transattiva,» sono aggiunte le seguenti: «ai soggetti che hanno instaurato azione di risarcimento danni contro il Ministero della salute pendenti alla data del 19 gennaio 2010,».

1. 933. (ex 41-sexies. 20.) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche i familiari che sono stati contagiati dal danneggiato da sangue infetto.

1. 934. (ex 41-sexies. 19.) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

 

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola: «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare».

1. 935. (ex 41-sexies. 22.) Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel secondo periodo, le parole: «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome» sono sostituite con le seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».

1. 936. (ex 41-sexies. 23.) Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia nel primo che nel secondo periodo, la parola: «contributo» è sostituita con la seguente: «finanziamento».

1. 937. (ex 41-sexies. 24.) Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 271-ter sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _7.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

1. 6063. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 271-ter sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000.

1. 6062. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 271-ter sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 6061. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Al comma 271-ter sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 9 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000.000.

1. 6060. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 271-ter sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 8 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019:-3.000.000;

   2020: _3.000.000.

1. 6059. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Al comma 271-ter sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

1. 6058. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 271-ter, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: - 1.000.000;

   2020: - 1.000.000.

1. 6057. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 272, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e le parole: e dei consigli giudiziari, con le seguenti:, dei consigli giudiziari e per la corresponsione delle borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 73, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;

   b) il comma 8-ter è sostituito dal seguente: «il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis.»;

   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. All'onere di cui al comma 272 si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal primo gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 938. (ex 42. 22.) Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:

  273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 200.000;

   2019: _ 200.000;

   2020: _ 200.000.

1. 939. (ex 42. 32.) Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.

1. 940. (ex *42. 5.) Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 274-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e senza che vengano destinate a tal fine specifiche ed ulteriori risorse.

1. 941. (ex 0. 42. 34. 7.) Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Liuzzi.

 

  Al comma 274-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: garantendo comunque la permanenza degli uffici postali già presenti nei Comuni rurali o nei Comuni montani, così come definiti dall'articolo 2 della delibera Agcom 342/14/CONS.

1. 6064. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 274-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Considerato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, il Ministero dello sviluppo economico la congruità dell'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere.

1. 6065. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 274-bis, aggiungere il seguente:

  274-bis.2. Il Ministero dello sviluppo economico rende noti, attraverso specifica pubblicazione, i dati relativi all'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione.

1. 6066. Saltamartini, Simonetti, Guidesi, Molteni.

 

  Al comma 274-ter, primo periodo, sostituire le parole: per ridurre l'attuale con le seguenti: finalizzati al superamento dell'attuale discriminazione.

1. 942. (ex 0. 42. 34. 2.) Paglia, Marcon, Pastorino.

 

 

  Al comma 274-ter, secondo periodo, dopo le parole: Il fornitore del servizio postale universale, inserire le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1. 943. (ex 0. 42. 34. 3.) Pastorino, Marcon, Paglia, Placido.

 

  Al comma 274-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more di un piano di concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, che siano in grado di coniugare le esigenze di equilibrio economico con quelle di tutela dell'utenza, viene rinviata l'entrata in vigore del nuovo piano di razionalizzazione di Poste.

1. 6067. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 274-ter, inserire il seguente:

  274-ter.2. La società Poste Italiane, entro il 31 gennaio 2018, fornisce una lista dettagliata degli uffici postali coinvolti nel piano di razionalizzazione in atto, specificando per ognuno il rapporto costi/benefici, spread del territorio suddiviso per Nord, Sud e Centro, costi delle locazioni, depositi medi, numero della popolazione servita.

1. 6068. Saltamartini, Simonetti, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 274-ter, inserire il seguente:

  274-ter.2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione della rete di uffici postali (chiusura o rimodulazione oraria) da parte di Poste Italiane, al fine di valutare di volta in volta, in relazione al caso concreto, la portata dei disagi eventualmente arrecati all'utenza, anche in relazione all'età anagrafica della popolazione servita e alle condizioni del trasporto pubblico che collega gli uffici postali, nonché i corrispondenti benefici in termini di miglioramento dell'efficienza complessiva della rete e di riduzione dei costi del servizio universale ricadenti sulla collettività.

1. 6069. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 274-quater, inserire il seguente:

  274-quater.2. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo dei contributi statali erogati negli ultimi cinque anni a Poste Italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale e aggiorna tale pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

1. 6070. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

   Dopo il comma 274-quater, inserire il seguente:

  274-quater.2. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del Servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste Italiane.

1. 6071. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

 

 

 

  Dopo il comma 275, aggiungere i seguenti:

  275-bis. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica 187/1998 per tutte le annualità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.

  275-ter. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10.03.2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.

  275-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi 275-bis e 273-quater si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle precedenti disposizioni, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 944. (ex 42-bis. 1.) Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:

  276-bis. Il Ministro della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impieghino come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario.

1. 945. (ex 42-ter. 4.) Minardo.

  Al comma 277, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: Ministero della Giustizia aggiungere le seguenti: e, in misura pari al restante 50 per cento, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni.

1. 946. (ex 43. 4.) Sannicandro, Rostan, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:

  278-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare la struttura amministrativa dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono destinati alla stessa 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 947. (ex 43. 5.) Rostan, Leva, Sannicandro, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 del 2012, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   2-bis. Il personale di cui al precedente comma deve rivestire un profilo corrispondente a quello previsto nell'attuale pianta organica degli uffici dei Giudici di pace ed essere in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno, a garanzia di una preparazione culturale e giuridica adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni, nonché essere persona di provate qualità morali senza carichi pendenti, attesa la delicatezza delle mansioni da svolgere. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale dipendente degli Enti locali e Regioni destinato a svolgere la propria attività, a qualsivoglia titolo, presso gli uffici dei giudici di pace, in luogo delle indennità di comparto di cui al CCNL 22 gennaio 2004 e successive modifiche, è da determinarsi, con le pari indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti del Ministero della Giustizia ed è a carico degli enti locali interessati.

   279-ter. Per l'attuazione delle disposizioni dì cui al comma 279-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il trattamento economico del personale enti locali e regionale utilizzato dagli uffici dei giudici di pace» con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 5.000.000

   2019: _ 5.000.000

   2020: _ 5.000.000

1. 948. (ex 44. 1.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

  280-bis. Per la gestione e le attività di sostegno delle «Case famiglia protette» di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 è istituito presso il Ministero della giustizia il «Fondo Case famiglia protette». Il Fondo è alimentato a decorrere dal 2018, con un importo annuo di 1 milione di euro a valere su quota parte delle risorse destinate al Fondo unico di giustizia (FUG) derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

  280-ter. L'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. _ (Individuazione delle case famiglia protette). _ 1. Il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con cui sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

  2. Il Ministro della giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come “Case famiglia protette” e ad individuare enti e/o associazioni private o del privato sociale per reperire finanziamenti aggiuntivi».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53,868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019.

1. 949. (ex 44-bis. 1.) Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 281, inserire i seguenti:

  281-bis. Al fine di migliorare l'efficienza delle carceri e sopperire alle mancanze di organico nell'area socio-psico-educativa presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di turn over di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione di n. 500 unità di personale per detta area. A tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie dei concorso per educatore penitenziario C2 e C1.

  281-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 280-bis, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

1. 950. (ex 44-bis. 7.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 281, inserire il seguente:

  281-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri, l'amministrazione penitenziaria, per l'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali relative al medesimo anno previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata l'assunzione straordinaria nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di 1000 unità, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), approvate in data non anteriore al 1o gennaio 2012 e per i posti residui attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, con precedenza delle graduatorie relative ai concorsi più recenti nel tempo.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 281-bis pari a 42 milioni di euro si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 951. (ex 44-bis. 5.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, L'Abbate.

  Dopa il comma 281, aggiungere il seguente:

  281-bis. Al fine di garantire la sicurezza del sistema penitenziario italiano, anche attraverso la ristrutturazione delle carceri ed il ripristino della piena funzionalità dei sistemi di sorveglianza, è autorizzata in favore del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 281-bis pari a 50 milioni di euro si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 952. (ex 44-bis. 6.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:

  281-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità operativa del Gruppo Operativo Mobile del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia, anche alla luce dei nuovi compiti ad esso assediati dal decreto del Ministro della giustizia 28 luglio 2017, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _2.000.000;

   2019: ...;

   2020: ....

1. 953. (ex 44-bis. 9.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:

  280-bis. Il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, di cui all'articolo 18, della legge 11 aprile 2006, e incrementato di 1 milione di euro dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1,000,000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1,000.000.

1. 954. (ex 44-bis. 4.) Roberta Agostini, Cimbro.

Al comma 283-ter, sostituire le parole: e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati con le seguenti: per l'assunzione di 23 magistrati. 

1. 955. (ex 0. 45. 7. 1.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

 

 

Al comma 283-quater, sostituire le parole: il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato con le seguenti: il numero dei consiglieri di Stato è ridotto.

Conseguentemente al comma 4 le parole da: euro 4.153.105,16 fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 4.385.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.415.938,58 per l'anno 2024, di euro 4.499.480,74 per l'anno 2025, di euro 5.199.696,29 per l'anno 2026, di euro 5.204.102,54 a decorrere dall'anno 2027. 

1. 956. (ex 0. 45. 7. 2.)Abrignani.

  Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:

  283-bis. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato nell'anno 2018, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.

  283-ter. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 288-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018.

  283-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 288-bis e 288-ter, è autorizzata la spesa nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46.6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018 _21.000.000;

   2019: _...;

   2020: _...

   b) il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente 15 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

1. 957. (ex 45. 2.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto, L'Abbate.

  Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:

  284-bis. Al fine di dare stabilità agli organici e assicurarne la funzionalità, nel corso del 2018 il Ministero della Giustizia è autorizzato ad avviare le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga alla vigente normativa, del personale assegnato all'ufficio del processo attualmente inquadrato come tirocinante con un progetto a termine, che proviene da crisi aziendali e occupazionali e che dal 2010 è stato collocato in tirocinio formativo presso lo stesso ufficio del processo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 284-ter.

  284-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dai seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 958. (ex 45. 5.) Mognato, Murer, Zoggia, Rostan, Speranza, Leva, Sannicandro, Cimbro.

  All'articolo 1, dopo il comma 285, aggiungere il seguente:

  285-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «ad esclusione del» sono sostituite dalle parole: «ivi incluso il»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «compensi professionali» sono inserite le parole: «solo nelle cause nelle quali le amministrazioni patrocinate non siano rimaste soccombenti».

  2. I risparmi derivanti dal presente comma, realizzati sui bilanci degli enti statali interessati, sono versati all'entrata del bilancio statale e restano acquisiti all'erario.

1. 959. (ex 45. 6.) Palese.

  Dopo il comma 286 aggiungere i seguenti:

  286-bis. Le assunzioni di cui al comma 286 sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che dal 2010 ha partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari.

  286-ter. Nelle more dell'espletamento delle assunzioni di cui al comma 286, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

  286-quater. La domanda di cui al comma 286-ter è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione dei Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 286-ter è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

  286-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 286-ter resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 343. Per le finalità di cui ai commi da 286-bis a 286-quater è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

   2018: _ 5,807.509.

1. 960. (ex 46. 5.) Rostan, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 286, aggiungere il seguente:

  286-bis. All'articolo 73, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;

   b) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

  «Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis».

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.368,200 euro per l'anno 2019, di 134.312.100 euro per l'anno 2020, 178.508.500 euro per l'anno 2021, di 167.804.300 euro per l'anno 2022, di 122.300.700 euro per l'anno 2023, di 107.096.400 euro per l'anno 2024, di 137.892,100 euro per l'anno 2025, di 147.887,900 euro per l'anno 2026, di 139.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 961. (ex 46. 18.) Andrea Maestri, Daniele Farina, Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

  288-bis. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo, L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio.»;

    2) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempreché sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute.»;

   b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza».

*1. 962. (ex *46. 9.) Leva, Rostan, Sannicandro, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

  288-bis. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo, L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; b) all'emissione,, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio.»;

    2) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempreché sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute.»;

   b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza».

*1. 963. (ex *46. 21.) Abrignani.

  Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:

  288-bis. Al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la ragionevole durata del processo, è indetta una procedura speciale di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1115 posti, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-bis lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, per coloro che hanno svolto tirocinio, con esito positivo, per il periodo gennaio 2017 dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato per l'anno 2017-riferimento: «legge 11 dicembre 2016 n. 232 comma 340 al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'Ufficio per il Processo con la partecipazione dei soggetti (articolo 37 legge 15 luglio 2001 articolo 37) di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014» n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a 12 mesi presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della Giustizia 20 ottobre 2015.

  Al fine di garantire la continuità e la funzionalità degli Uffici giudiziari, nelle more dell'espletamento delle procedure suindicate, al personale impegnato presso gli Uffici per il Processo ed in possesso delle condizioni di cui sopra, si applica l'articolo 30 comma 8 decreto legislativo n. 75 del 2017.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

1. 964. (ex 46. 16.) Polverini.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

  288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle parole: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle parole: «300 unità»;

   b) al comma 3, la parola: «2.400,000» è sostituita dalla seguente: «11.958.000».

  Ai nuovi maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.558,000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 965. (ex 46. 17.) Prestigiacomo.

  Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:

  289-bis. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 247 del 31 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con uno o più regolamenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con il divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo, nonché dispone il diritto di opzione per tutti gli iscritti al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in pro rata temporis.

  289-ter. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 289-bis, sono fatte le vigenti norme dei regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014.

1. 966. (ex 46-bis. 1.)Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:

  289-bis. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 247 del 31 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con un regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con il divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

  289-ter. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 289-bis, sono fatte le vigenti norme del regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014.

1. 967. (ex 46-bis. 2.)Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:

  289-bis. All'articolo 13-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificata dalla legge 4 dicembre 2017, n. 217, le parole «a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a), c) e g).

1. 968. (ex 46-bis. 3.)Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:

  289-bis. Al fine di favorire la copertura dei posti notarili, al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole «in tre precedenti concorsi» sono sostituite dalle parole: «in cinque precedenti concorsi».

1. 969. (ex 46-bis. 12.)Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:

  289-bis. Al fine di favorire la copertura dei posti notarili, la lettera b-bis) dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 è abrogata.

1. 970. (ex 46-bis. 14.)Gregorio Fontana, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. All'articolo 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 43» sono sostituite dalle seguenti: «euro 37»;

   b) al comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 98» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85»;

   c) al comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 237» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

   d) al comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 518» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

   e) al comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 759» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

   f) al comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.214» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

   g) al comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.686» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

   h) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli albi processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro.»;

   i) al comma 5, le parole: «euro 851» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 290-bis pari a 42.500.000 di euro si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 971. (ex 46-ter. 5.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.».

   b) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 972. (ex 46-ter. 4.) Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo inerente le discriminazioni di genere.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

*1. 973. (ex *46-ter. 1.) Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Valeria Valente, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo inerente le discriminazioni di genere.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

*1. 974. (ex *46-ter. 8.) Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Cimbro, Gribaudo.

  Al comma 291 capoverso Art. 13 sostituire ovunque ricorrano le parole: agricole e alimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione.

1. 975. (ex 47. 25.) Stumpo, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

**1. 976. (ex **47. 9.) Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

**1. 977. (ex **47. 13.) Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti, Pagano.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

**1. 978. (ex **47. 19.) Pastorino, Marcon.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

**1. 979. (ex **47. 33.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

**1. 980. (ex **47. 52.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 291 capoverso «Art. 13», comma 2, lettera g), sopprimere le parole: o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.

1. 981. (ex 47. 17.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, lettera g), dopo le parole: dei criteri, è aggiunta la seguente: agroecologici;

   il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente all'articolo 48 sopprimere il comma 296.

1. 982. (ex 47. 14.) Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», comma 3, dopo le parole: Le regioni provvedono, aggiungere le seguenti:, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 983. (ex 47. 18.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Placido.

  Al comma 291 capoverso Art. 13, comma 3, dopo le parole: Le regioni e le province autonome aggiungere le seguenti: di Trento e di Bolzano.

1. 6072. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 _ (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.

**1. 984. (ex **47. 6.) Sorial.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 _ (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.

**1. 985. (ex **47. 34.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Al comma 294, primo periodo, le parole: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono sostituite dalle seguenti: di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello Sviluppo economico.

1. 6073. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni.

  Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

  295-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica dei comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

   a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

   b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

   c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

   d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

   e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

  295-ter. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e nel limite delle risorse, a ciò finalizzate, stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di bilancio.

  295-quater. Agli Interventi di cui al comma 295-bis è destinato, per l'anno 2018 l'importo di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come rifinanziato dal comma 632 del presente articolo.

  295-quinquies. All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «alle aziende speciali dei comuni e delle province», sono aggiunte le seguenti: «, alle società consortili o partecipate dagli enti locali che gestiscono i mercati agroalimentari all'ingrosso,».

  295-sexies. Le disposizioni in materia di alienazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano alle società di gestione dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

  Conseguentemente, all'articolo 90 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate”.

1. 986. (ex 47-bis. 8.) Paglia, Marcon, Pastorino, Placido.

  dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

  295-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 295-ter.

  295-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , accezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;

   b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto»;

   c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.

  295-quater. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 295-bis.

1. 987. (ex 47-bis. 9.) Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sostituire il comma 296 con il seguente:

  Al fini dell'attuazione dell'Agenda di Parigi, degli obiettivi del Piano Nazionale dei Cambiamenti Climatici e della strategia per la qualità dell'aria e visti gli obiettivi di sviluppo Sostenibile individuati dall'Agenda 2030, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo per la riconversione agricola e zootecnica sui criteri agroecologici e di sostenibilità ambientale definiti dalla normativa europea e nazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 296 pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 988. (ex 48. 4.) Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 296 aggiungere i seguenti:

  «296-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   “41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;”.

  296-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1. 989. (ex 48. 9.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:

  296-bis. 1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 990. (ex 48. 5.) Gagnarli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:

  296-bis. (Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti igienici, alimentari e accessori per l'infamia).

  In via sperimentale, per il triennio 2018-2020, al fine di favorire la natalità, alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «quater) latte in polvere e liquido per neonati».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 991. (ex 48. 11.) Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:

  296-bis. Al numero 31 della Tabella A Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «motore a diesel» ovunque ricorrono aggiungere le seguenti: «nonché autovetture a motore elettrico».

1. 992. (ex 48. 2.) Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 300 aggiungere il seguente:

  300-bis. Nelle more della realizzazione di una riforma organica del settore della raccolta dei tartufi per l'introduzione della figura del produttore professionale e della relativa disciplina, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) alla tabella A, parte II, sostituire il punto 5 con il seguente: «5) ortaggi, piante mangerecce e tartufi, freschi e refrigerati, esclusi i tartufi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;

   b) alla tabella A, parte III, al numero 20-bis), sopprimere le parole: «freschi e refrigerati o».

  Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 6.000,000;

   2019: _ 6.000.000;

   2020: _ 6.000.000.

1. 993. (ex 48-bis. 4.) Dadone, Massimiliano Bernini, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 300, inserire il seguente:

  300-bis. _ (Concessioni demaniali acquacoltura). _ 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

   2018: _ 1.000,000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 994. (ex 48-bis. 6.) Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

  Sostituirlo con il seguente:

  301. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 10 alveari.

  Conseguentemente al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 con: 8.050,000 e le parole: 1.050.000 con: 3.050.000.

1. 995. (ex 48-ter. 39.) Bergamini.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:

  301-bis. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali, a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

  301-ter. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

  301-quater. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

  301-quinquies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il «Fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale», finanziato con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sono definite in sede di Conferenza Stato-città entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. a decorrere dall'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 996. (ex 48-ter. 26.) Marcon, Pastorino, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

  301-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5.000.000 di euro per l'anno 2018. Il Fondo è finanziato mediante riduzione di 5.000,000 di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

  301-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

1. 997. (ex 48-ter. 22.) Borghesi, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:

  301-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 successive modificazioni.

1. 998. (ex 48-ter. 21.) Gianluca Pini

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:

  301-bis. All'articolo 16, comma 1-quinquies.1. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 15.000.000;

   2019: _ 15.000.000;

   2020: _ 15.000.000.

1. 999. (ex 48-ter. 14.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:

  301-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti per l'applicazione delle aliquote ridotte di accisa per gli oli minerali impiegati nei lavori di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono apportate modifiche al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, con particolare riguardo alla disciplina dei titoli di conduzione dei terreni sui quali effettuare i suddetti lavori conformemente al principio di libertà della forma del contratto.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

*1. 1000. (ex *48-ter. 16.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:

  301-bis. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1001. (ex 48-ter. 25.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:

  301-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-quater) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;

   b) Alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 1002. (ex 48-ter. 24.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:

  301-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale _ interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 10.000.000 di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

1. 1003. (ex 48-ter. 15.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:.

  301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote. di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche i soggetti che svolgono la propria attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato in forma verbale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

*1. 1004. (ex *48-ter. 17.) Guidesi, Saltamartini.

  Aggiungere il seguente comma:

  301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 1005. (ex 48-ter. 27.) Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 301-bis dopo le parole: interventi infrastrutturali necessari a inserire le seguenti: prevenire e a.

1. 6074. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 301-bis, dopo le parole: alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico inserire le seguenti: e prevenzione dei dissesti e dei fenomeni alluvionali.

1. 6075. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

 

  Al comma 302, primo periodo, dopo le parole: il potenziamento aggiungere le seguenti:, la tenuta.

1. 1006. (ex 0. 49. 30. 1.) Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

 

 

  Al comma 302, primo periodo, sostituire le parole da: Conferenza fino a: n. 281 con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Conseguentemente, al comma 304-sexies, primo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali inserire le seguenti:, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. 1007. (ex 0. 49. 30. 12.) Zaratti, Melilla, Albini.

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche inserire le seguenti: anche per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato 1 lettera c).

  Conseguentemente al comma 632 apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera c) sopprimere la parola: «anche»;

   2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

1. 1008. (ex 49. 9.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 303, primo periodo, alinea, sostituire le parole da: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino a: per il settore, con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti;

  Conseguentemente:

##sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Gli enti di gestione d'Ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono al Ministero, entro 60 gg dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

   sopprimere il comma 304-ter e sostituire al comma 304-octies le parole: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. 1009. (ex 0. 49. 30. 8.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

 

  Al comma 303, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fisico-chimica della risorsa idrica.

1. 1010. (ex 0. 49. 30. 10.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Busin.

 

 

  Al comma 303, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) realizzazione di nuovi tratti acquedottistici diretti a risolvere problematiche di inquinamento degli acquiferi locali, con particolare riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS);.

1. 1011. (ex 0. 49. 30. 11.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Busin.

 

 

  Al comma 303, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) implementazione o realizzazione di nuovi impianti di captazione.

1. 1012. (ex 0. 49. 30. 3.) Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

 

 

  Al comma 304, alinea, dopo le parole: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce aggiungere le seguenti: sentite le Regioni interessate.

1. 1013. (ex 0. 49. 30. 4.) Pastorino, Marcon, Pellegrino, Paglia.

  Al comma 304, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  «621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 632 inserire il seguente:

  «632-bis. Per il triennio 2108-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 304 è destinata ad interventi relativi al Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 303, della presente legge,».

1. 1014. (ex 49. 14.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 304, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 304 pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1015. (ex 49. 6.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.

*1. 1016. (ex *49. 12.) Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.

*1. 1017. (ex *49. 28.) Romele.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Al fine di garantire la navigabilità del Po, nelle more della realizzazione di opere di regimazione e sistemazione a corrente libera, per interventi di dragaggio preventivo dell'alveo di magra è autorizzata la spesa di 400.000 euro all'anno a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente agli oneri di cui al comma 304-bis, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

1. 1018. (ex 49. 4.) Carra.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Il comma 19 dell'articolo 21 della legge n. 201 del 2011 è soppresso.

  Conseguentemente al comma 305 sopprimere le parole: e il sistema idrico ovunque esse ricorrano.

1. 1019. (ex 49. 7.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 304-quater, primo periodo, sostituire le parole da: con le risorse disponibili a: finanza pubblica con le seguenti: con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 senza nuovi o ulteriori oneri in tariffa del servizio idrico.

1. 1020. (ex 0. 49. 30. 7.) . Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

 

 

Al comma 304-quater, primo periodo, sostituire le parole da: con le risorse disponibili a: finanza pubblica con le seguenti: con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza nuovi o ulteriori oneri in tariffa del servizio idrico.

1. 1021. (ex 0. 49. 30. 6.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 304-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

   b) all'ultimo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1. 1022. (ex 0. 49. 30. 5.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.

*1. 1023. (ex *49-bis. 3.)Guidesi, Grimoldi, Castiello, Saltamartini.

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.

*1. 1024. (ex *49-bis. 6. e*49-bis. 14.) Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 305, sostituire le parole da: sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino a: legge 14 novembre 1995, n.481, con le seguenti: il Ministero dell'ambiente assume.

1. 1025. (ex 49-bis. 17.)Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 305, dopo le parole: le associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e quelle impegnate nella tutela ambientale.

1. 1026. (ex 49-bis. 15.)Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tale data, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento dell'Autorità, restano in carica gli attuali componenti.

1. 1027. (ex 49-bis. 25.)Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 306, secondo periodo, dopo le parole: compreso il presidente, sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti parole: di cui tre e alla fine del secondo periodo dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti parole: e due sono designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*1. 1028. (ex *49-bis. 22.)Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Al comma 306, secondo periodo, dopo le parole: compreso il presidente, sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti parole: di cui tre e alla fine del secondo periodo dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti parole: e due sono designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*1. 1029. (ex *49-bis. 26.)Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si provvede alla nomina dei nuovi componenti di detta Autorità decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1030. (ex 49-bis. 7.)Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i nuovi componenti della predetta Autorità.

1. 1031. (ex 49-bis. 13.)Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:

  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _250.000;

   2019: _250.000;

   2020: _250.000.

*1. 1032. (ex *49-bis. 8.)Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:

  306-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 6 milioni e 200,000 euro per il 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 1033. (ex 49-bis. 21.)Laffranco.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

  308-bis. Le disposizioni dai commi 305 a 308 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tale data, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento dell'Autorità, restano confermati gli attuali componenti.

1. 1034. (ex 49-bis. 10.)Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:

  308-bis. Le disposizioni dai commi 305 a 308 si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1035. (ex 49-bis. 5.)Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

  312-bis. Al Fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».

  312-ter. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 312-bis.

  312-quater. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.

  312-quinquies. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:

   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;

   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;

   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;

   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  312. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

  312-septies. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  312-octies. A valere sulle risorse di cui al comma 312-septies, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 312-sexies.

  312-nonies. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 312-septies, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  312-decies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 312-bis fino a 312-nonies pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1036. (ex 49-ter. 2.) Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

  312-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 per incentivare i Comuni a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone ai sensi dell'articolo 4 del decreto Ministeriale 27 marzo 1998.

  312-ter. La incentivazione di cui al comma 312-bis è ammessa a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici.

  312-quater. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge è adottato il decreto del Ministero dell'ambiente per stabilire i criteri e le modalità di cui ai commi 312-bis e 312-ter.

  312-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 312-bis pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1037. (ex 49-ter. 3.) Dell'Orco, Crippa, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:

  312-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1038. (ex 49-ter. 5.) Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:

  312-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma e acqua la cui dotazione è di 10 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2018 fino al 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

1. 1039. (ex 49-ter. 6.) Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Crippa, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:

  312-bis. Al fine di favorire il rinnovo, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1040. (ex 49-ter. 7.) Dell'Orco, Spessotto, Sorial, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Crippa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312 aggiungere il seguente:

  312-bis. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera prodotte nelle attività di allevamento zootecnico con particolare riferimento a quelle provenienti da installazioni localizzate nelle regioni del Bacino Padano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per l'adozione di interventi per la limitazione delle predette emissioni in atmosfera, con specifico riferimento al contrasto di quelle prodotte dallo spargimento di liquami e dall'uso fertilizzanti sulla base di un approccio integrato delle fonti inquinanti emissive e di una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari, a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1041. (ex 49-ter. 10.) Busto, Zolezzi, Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:

  312-bis. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sedi internazionale dall'UNESCO e preservare l'ecosistema lagunare sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2033, per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dall'anno 2018 e fino all'anno 2033 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»

1. 1042. (ex 49-ter. 14.) Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:

  312-bis. Il Fondo da ripartire «per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani» di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a 100 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.».

1. 1043. (ex 49-ter. 15.) Pastorino, Paglia, Pellegrino, Marcon.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

  312-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  312-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

   a) educazione e formazione ambientale;

   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;

   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

   d) manutenzione del territorio e gestione forestale;

   e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  312-quater. L'esonero contributivo di cui al comma 312-bis è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

1. 1044. (ex 49-ter. 16.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:

  312-bis. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali.

  Conseguentemente, all'articolo 621, aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,4 percento dell'ammontare delle somme giocate.».

1. 1045. (ex 49-ter. 17.) Pastorino, Paglia, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 313, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

*1. 1046. (ex *50. 39.) Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 313, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

*1. 1047. (ex *50. 22.) Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Aggiungere il seguente comma:

  313-bis. Per interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1048. (ex 50. 21.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 313, inserire i seguenti:

  313-bis. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito «Fondo».

  313-ter. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  313-quater. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000,000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

1. 1049. (ex 50. 11.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:

  313-bis. (Fondo per la formazione qualificante dei dipendenti comunali su rischio amianto). Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per Vanno 2018, riservato ai comuni che intendano qualificare i propri dipendenti nella gestione del rischio amianto. Il Fondo finanzia corsi di formazione qualificante, erogati da enti accreditati che coinvolgano docenze specializzate in ambito pubblico e privato, riconosciute per competenza, necessari per formare il personale comunale con particolare riferimento ad aspetti relativi al primo approccio all'amianto in caso di abbandoni sul territorio e alla formazione di Responsabili amianto comunali e di Coordinatori amianto.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: _ 5.000.000.

1. 1050. (ex 50. 2.) Grimoldi, Guidesi, Castiello, Saltamartini.

  Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:

  313-bis. All'articolo 20, al comma 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».

  313-ter. All'articolo 20, comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge.

  Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 562 aggiungere il seguente:

  562-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 percento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.

1. 1051. (ex 50. 23.) Marcon, Pannarale, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:

  313-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1997» con le seguenti: «2018», sostituire le parole: «7 per cento» e: «4 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

   b) sopprimere il comma 3;

  313-ter. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 313-bis sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche.

1. 1052. (ex 50. 43.) Zaratti, Kronbichler, Formisano, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:

  «313-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica», sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;

   b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita».

1. 1053. (ex 50. 51.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 313, inserire i seguenti:

  313-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di Euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il 50% affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

  313-ter. Al comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le seguenti parole: «e di energia» sono soppresse.

  313-quater. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/95, è sostituito dal seguente:

  27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'Ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività' di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. Una quota di almeno il 30% del suddetto fondo è destinata alla bonifica delle discariche incontrollate attive prima del 1999. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

1. 1054. (ex 50. 24.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 313, inserire il seguente:

  313-bis. 1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  313-ter. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 313-bis sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  313-quater. Il fondo di cui al comma 313-bis è destinato all'acquisto di:

   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

   b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;

   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  313-quinquies. I prodotti di cui al comma 313-quater devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

  313-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 313-bis, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

  Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020.

1. 1055. (ex 50. 14.) Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 313, inserire i seguenti:

  313-bis. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  313-ter. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 313-bis sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  313-quater. Il fondo di cui al comma 313-bis è destinato all'acquisto di:

   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

   b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;

   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  313-quinquies. I prodotti di cui al comma 313-quater devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

  313-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 313-bis, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

1. 1056. (ex 50. 15.) Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 313, inserire il seguente:

  313-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente il fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la comunicazione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, mirato a scuole, pubblico e imprese, con le seguenti finalità:

   a) insegnamento e divulgazione delle strategie di prevenzione dei rifiuti, quali ad esempio le tecniche di compostaggio, anche con recupero del calore generato;

   b) insegnamento e divulgazione delle migliori pratiche in materia di gestione di particolari filiere di rifiuti, come ad esempio la sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari infettivi;

   c) informazione e sensibilizzazione sulle criticità che derivano dallo smaltimento in discarica di particolari categorie di rifiuti, anche tramite documentari e incontri pubblici;

   d) informazione e sensibilizzazione sui cicli biogeochimici naturali e sulle tecniche di preservazione e recupero degli elementi chimici fondamentali per la fertilità dei suoli.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 313-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1057. (ex 50. 16.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa.

  Aggiungere i seguenti commi:

  313-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

  313-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

  313-quater. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2.1 finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  313-quinquies. Agli oneri di cui al comma 313-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  313-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  313-septies. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

1. 1058. (ex 50. 19.) Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 313 inserire il seguente 313-bis:

  313-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 1059. (ex 50. 41.) Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Aggiungere il seguente comma:

  313-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1060. (ex 50. 17.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:

  313-bis. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento.

  313-ter. Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

  313-quater. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

1. 1061. (ex 50. 20.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:

  313-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

1. 1062. (ex 50. 65.) Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:

  313-bis. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

1. 1063. (ex 50. 29.) Menorello, Secco.

  Dopo il comma 313 inserire il seguente:

  313-bis. Al fine di garantire il necessario sviluppo del «Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche» a seguito della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che ha interessato la Regione del Veneto, è attribuito alla stessa Regione un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

1. 1064. (ex 50. 3.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:

  313-bis. Al fine di proseguire nell'opera di avanzamento e completamento del processo di bonifica in particolare per quanto concerne i marginamenti, il rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari e la messa in sicurezza del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia _ Porto Marghera, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui nel periodo 2018-2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 1065. (ex 50. 64.) Martella, Mognato.

Al comma 313-bis, aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo il trasferimento in altro sito di sicurezza dei rifiuti radioattivi attualmente presenti nel Centro Comune di Ricerca di Ispra. 

1. 1066. (ex 0. 50. 76. 4.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

 

  Dopo il comma 313-bis, aggiungere il seguente: 

      313-bis.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto definisce i termini entro cui devono essere svolte le attività di cui al comma 313-bis, nonché le modalità per la verifica e monitoraggio dell'attuazione delle attività anche in relazione agli oneri relativi alle stesse. 

1. 1067. (ex 0. 50. 76. 3.) Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino.

 

 

  Al comma 313-ter, secondo periodo, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro sei mesi.

      Conseguentemente, al medesimo emendamento, al comma 313-quater, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico costituisce aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

1. 1068. (ex 0. 50. 76. 1.) Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino.

  Al comma 313-ter, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

1. 6076. Molteni, Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 313-quater, secondo periodo (em. 50.76), dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico costituisce aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 6077. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 313-quater, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti: da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari.

1. 6078. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 313-quater (em. 50.76), inserire il seguente:

  313-quater. 1. Sono fatte salve le attività di monitoraggio da parte degli enti di controllo competenti, con particolare riferimento alla completa decontaminazione dell'area e al trasferimento dei rifiuti presenti nel Centro Comune di Ricerca in altro sito di sicurezza.

1. 6079. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Sostituire il comma 313-sexies con il seguente: 

      313-sexies. A copertura degli oneri relativi alle attività svolte da Sogin S.p.A, valutati in 5 milioni annui dal 2018 fino al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione dei commi dal 313-bis al 313-septies non si prevedono incrementi della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 

          2018:  _  5.000.000; 

          2019:  _  5.000.000; 

          2020:  _  5.000.000. 

1. 1069. (ex 0. 50. 76. 5.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 313-sexies, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: senza comportare oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti.

1. 6080. Saltamartini, Simonetti, Guidesi, Molteni.

  Al comma 313-septies, aggiungere in fine il seguente periodo: entro il 31 dicembre di ogni anno l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente norma ed in particolare sull'ammontare delle risorse impiegate da Sogin SpA per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi.

1. 6081. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 313-septies, dopo le parole: Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico inserire le seguenti: su proposta del Ministero dello sviluppo economico.

1. 6082. Molteni, Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

   Al comma 313-septies, sostituire le parole: attività svolte con le seguenti: attività effettivamente svolte e documentabili. 

1. 1070. (ex 0. 50. 76. 2.) Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Pellegrino.

 

  Sostituire i commi dal 314 al 324 con i seguenti:

  314. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da 28 rappresentanti (o paritetico) di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e 21 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  315. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 314 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

  316. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, fatti salvi le responsabilità dei servizi meteo regionali, nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

   a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi a supporto per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

   b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

   c) supporto alla realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

   d) coordinamento generale delle funzioni e attività dei servizi regionali di cui al SNPA;

   e) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

   f) comunicazione, informazione, divulgazione c formazione, anche post-universitaria;

   g) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

   h) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

  317. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 316 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 321.

  318. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

   a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

  L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche tramite convenzioni con il SNPA.

  319. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

  320. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, 15 Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  321. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

  322. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali.

  323. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 311 a 321 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  324. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1. 1071. (ex 51. 1.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:

  319-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015; n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;

   le parole: «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.

1. 1072. (ex 51. 19.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Al comma 322, primo periodo, le parole: e la stipula di apposite convenzioni sono sostituite dalle seguenti: o la stipula di apposite convenzioni.

  Conseguentemente, al comma 323, le parole: del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono sostituite dalle seguenti: della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. 1073. (ex 51. 13.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 324, inserire il seguente:

  324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.

*1. 1074. (ex *51. 23.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 324, inserire il seguente:

  324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.

*1. 1075. (ex *51. 24.) Abrignani.

  Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:

  324-bis. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituto il piano denominato «Riciclo totale» per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

  324-ter. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 324-bis e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:

   a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti al loro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall'attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;

   b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;

   c) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare il conferimento in discarica degli scarti prodotti;

   d) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;

   e) realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera d);

   f) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti di incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;

   g) destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;

   h) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportati:

    1. 191210 CDR;

    2. 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;

    3. 150102 imballaggi in plastica;

    4. 101199 rifiuti di vetroresina;

    5. 191204 plastica e gomma;

    6. 101103 scarti in fibra di vetro;

    7. 030307 scarti di recupero carta e cartone;

    8. 200110 scarti di fibre di tessuti;

    9. 150105 poliaccoppiati scarti compositi.

  324-quater. L'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.

  324-quinquies. L'attuazione dei commi da 324-bis a 324-quater è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  324-sexies. Dall'attuazione dei commi 324-bis a 324-quater discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

   a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1076. (ex 51. 14.) Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:

  324-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «informazione ambientale», aggiungere, le seguenti: «nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42/2004».

  324-ter. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: «atti» sono aggiunte: «procedimentali, amministrativi e giudiziari».

  324-quater. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 1077. (ex 51. 16.) Kronbichler, Formisano, Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:

  324-bis. Per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza dei territori del Delta del Po ed alla difesa dalle acque dei territori subsidenti delle province di Ferrara e Rovigo, sono adottati i seguenti interventi:

   a) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo di 5 milioni di euro, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza;

   b) all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: dopo il comma 11 è inserito il seguente comma: «11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al precedente comma 11».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 8.000.000;

   2019: _ 8.000.000;

   2020: 8.000.000.

1. 1078. (ex 51. 2.) Benedetti, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Aggiungere i seguenti commi:

  324-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per cambiamenti climatici, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per l'erogazione di finanziamenti destinati all'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nonché per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini.

  324-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto i criteri di accesso e valutazione dei processi.

  324-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 324-bis può essere incrementata mediante la compartecipazione di risorse europee o regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1079. (ex 51. 4.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Aggiungere i seguenti commi:

  324-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

   a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

   b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

   c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

  324-ter. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

  324-quater. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

  324-quinquies. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

  324-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).

1. 1080. (ex 51. 5.) Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:

  324-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 sostituire la parola: «1997» con la seguente: «2018», sostituire le parole: «7 per cento» e «4 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

   b) sopprimere il comma 3.

  324-ter. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 324-bis sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche.

1. 1081. (ex 51. 6.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:

  325-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  325-ter. La sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

*1. 1082. (ex * 52. 19.) Abrignani.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:

  325-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  325-ter. La sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

*1. 1083. (ex * 52. 20.) Francesco Saverio Romano, Galati.

 

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica».

   b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

   c) al comma 5-bis le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite dalla seguente: «al» e le parole: «polizia provinciale e di» sono soppresse.

1. 1084. (ex 52. 17.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti commi:

  327-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2018.

  327-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra i seguenti interventi:

   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 chilometri per complessivi 43 milioni di euro;

   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini dei corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018 -53.000.000;

   2019: _

   2020: _

1. 1085. (ex 52. 15.) Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-ter. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Sezione II, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.4 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5.)», apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: _250.000.000;

   CS: _250.000.000.

  2019:

   CP: _200.000.000;

   CS: _200.000.000.

  2020:

   CP: _100.000.000;

   CS: _100.000.000.

1. 1086. (ex 52. 8.) Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. Al fine di tutela di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei comuni che provvedano entro il 30 giugno 2018 ad introdurre i stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 1087. (ex 52. 9.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000.

1. 1088. (ex 52. 14.) Franco Bordo, Mognato, Folino, Cimbro.

  Dopo il comma 327, inserire i seguenti:

  327-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni, autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificata»;

   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».

  327-ter. Le disposizioni di cui al comma 327-bis, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1089. (ex 52. 22.) Bargero, Tullo, Carrescia, Giuseppe Guerini, Preziosi, Marchetti, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 1090. (ex 52. 5.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

  327-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2018-2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

  327-ter. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

  328-quater. Entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

  328-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 327-bis, 327-ter e 327-quater, per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1091. (ex 52. 11.) Paglia, Gregori, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:

  121-bis. Per gli interventi di miglioramento dell'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, nonché la risoluzione dei colli di bottiglia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _50.000.000;

   2019: _50.000.000;

   2020: _50.000.000.

1. 1092. (ex 52. 7.) Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: «molto elevato,» sono aggiunte le seguenti: «o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000.000;

1. 1093. (ex 52. 16.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. Al comma 3-ter dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche già omologati per l'installazione e la circolazione su strada da parte di enti statali di altro Stato della Unione europea, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle omologazioni rilasciate dai suddetti enti statali.».

1. 1094. (ex 52. 41.) Sorial.

  Al comma 327-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudizio di equivalenza di cui alla presente comma è affidato all'Anac ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. 1095. (0. 52. 42. 1.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

 

  Dopo il comma 328 aggiungere il seguente:

  328-bis. Gli Uffici della Motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali, al fine di assicurarne la gestione e il funzionamento, possono utilizzare il personale in mobilità o in esubero delle Amministrazioni Provinciali.

1. 1096. (ex 52-bis. 1.) Sorial, Spessotto, Dell'Orco.

  Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:

  329-bis. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, con particolare riferimento al progetto Belt and Road, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 900.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.

  329-ter. Per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 329-bis, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti nei settori dell'intermodalità, dei trasporti, della promozione industriale, della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto del disposto dal comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 Dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, di 5 milioni di euro.

  329-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 900.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui alla Tabella A relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2018.

  329-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge individuerà gli opportuni atti a garantire l'investimento della BEI.

1. 1097. (ex 52-ter. 22.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

  329-bis. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:

  «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.

  3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

  4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2017 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche: finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

  6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000.000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _40.000.000.

1. 1098. (ex 52-ter. 1.) Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:

  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000.

1. 1099. (ex *52-ter. 23.) Biasotti.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:

  329-bis. Al fine di consentire al sistema aeroportuale regionale una ulteriore maggiore capacità di sviluppo del traffico e consentire un diritto alla mobilità strutturale, per il triennio 2018, 2019, 2020 le disposizioni relative alle addizionali comunali sui diritti di imbarco per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, al comma 1438 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 e, infine, al comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _13.300,000;

   2019: _13.300,000;

   2020: _13.300.000.

1. 1100. (ex 52-ter. 18.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 329-bis, capoverso 11-sexies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella B, l'accantonamento del Ministero dell'economia e finanze è ridotto:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 6083. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 329-quater sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore con le seguenti: venti giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine di pagamento può essere superiore a venti giorni ma non può superare novanta giorni se previsto dalle parti purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

1. 1101. (0. 52-ter. 37. 1.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

 

 

Al comma 329-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora non venga rispettato il termine previsto dalla presente disposizione o quello concordato dalle parti per le imprese titolari del credito è riconosciuta la compensazione secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.  152 del 2 luglio 2012. 

1. 1102. (0. 52-ter. 37. 2.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Sopprimere il comma 330.

1. 1103. (ex 52-quater. 6.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:

  330-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

  330-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 330-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e nei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

  330-quater. Le somme di cui al comma 330-bis recuperate ai sensi del comma 330-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1104. (ex 52-quater. 11.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:

  330-bis. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

  330-ter. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

   a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

   b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;

   c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

   d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

   e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

   f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

  330-quater. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

  330-quinquies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 330-bis, 330-ter e 330-quater per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari ai 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1105. (ex 52-quater. 10.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:

  330-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

  330-ter. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.

  330-quater. Nel corso delle operazioni di cui al comma 330-bis i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

  330-quinquies. Il personale di cui al comma 330-bis è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.

1. 1106. (ex 52-quater. 14.) Rampelli.

  Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:

  330-bis. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: «molto elevato,» sono aggiunte le seguenti: «o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Ai fini dell'attuazione del presente comma per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1107. (ex 52-quater. 9.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 330, inserire il seguente:

  330-bis. Ai fini della tutela della biodiversità, della fauna selvatica, in attuazione delle direttive internazionali volte alla tutela delle specie e delle aree protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente del Territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per lo sviluppo di metodi non cruenti di gestione della fauna. Il Fondo è volto a finanziare metodi che non prevedano uccisione, cattura e danneggiamento a danno di animali, in modo da assicurare una convivenza pacifica tra uomo e animali e scongiurare eventuali danni al comparto agricolo e zootecnico. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 330-bis pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1108. (ex 52-quater. 3.) Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 330, inserire il seguente:

  330-bis. Ai fini della tutela della biodiversità, della fauna selvatica, in attuazione delle direttive internazionali volte alla tutela delle specie e delle aree protette, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per interventi in favore di santuari, centri di recupero di animali esotici e selvatici e per le strutture di supporto, soccorso, recupero ed eventuale reintroduzione in ambiente di fauna esotica e selvatica. Il 10 per cento delle risorse di cui al presente Fondo è destinato a finanziare il coordinamento tra le suddette strutture e le forze di polizia operanti sul territorio. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 330-bis pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1109. (ex 52-quater. 4.) Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:

  330-bis. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono agevolazioni per incentivare l'uso da parte delle scuole dell'infanzia (asili nido e scuole materne) di pannolini lavabili o, in subordine, di pannolini compostabili o almeno l'invio ad effettivo riciclaggio dei pannolini raccolti in modo differenziato.

  Le agevolazioni possono essere erogate sotto forma di:

   a) contributi per l'acquisto o per il noleggio a lungo termine di lavatrici da installare presso la scuola;

   b) sgravi sulla parte variabile della TARI.

  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 330-bis nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2018, 2019 e 2020, si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1110. (ex 52-quater. 5.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:

  330-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;

   b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

  330-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 330-bis per gli anni dal 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1111. (ex 52-quater. 12.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sopprimere il comma 331.

1. 1112. (ex 52-quinquies. 1.) Micillo, Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 331, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

  a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici anni dal rientro in esercizio degli impianti»;

   a-ter) al comma 150, le parole: «pari all'80 per cento di» sono abrogate.

1. 1113. (ex 52-quinquies. 3.) Palese.

  Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:

  a-bis) al comma 150, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento».

1. 1114. (ex 52-quinquies. 8.) Palese.

  Dopo il comma 331, inserire i seguenti:

  331-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

  331-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  331-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  331-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le segmenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nelle misure del 94 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  331-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 331-ter a 331-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  331-septies. Le modifiche introdotte dai commi 331-ter a 331-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1115. (ex 52-quinquies. 12.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 331, sono aggiunti i seguenti:

  331-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.

  331-ter Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.

  331-quater. L'agevolazione va calcolata secondo l'articolo 23, comma 3, del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800.

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro con le seguenti: 910 milioni di euro e le parole: 1.940 milioni di euro con le seguenti: 1.910 milioni di euro.

1. 1116. (ex 52-quinquies. 14.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:

  331-bis. Il comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  331-ter. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 è abrogato.

1. 1117. (ex 52-quinquies. 18.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 331 inserire il seguente:

  331-bis. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il primo periodo è sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, sino a 1.000.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868,200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020,178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 1118. (ex 52-quinquies. 24.) Murgia.

  Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:

  331-bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti, prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1, e 13.4.

*1. 1119. (ex * 52-quinquies. 34.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:

  331-bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti, prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1, e 13.4.

*1. 1120. (ex * 52-quinquies. 33.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:

  331-bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti, prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1, e 13.4.

*1. 1121. (ex * 52-quinquies. 39.) Pastorino, Marcon, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 332, sostituire le parole: contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio con le seguenti: scoraggiare i flussi migratori irregolari diretti verso le coste italiane, contribuire eventualmente al salvataggio dei migranti che si trovino in situazione di grave pericolo in mare ed organizzarne il trasporto verso i porti più sicuri prossimi alla costa di partenza.

1. 6084. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 332, sostituire le parole: per fronteggiare, con le seguenti: per contrastare.

1. 6085. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 332, sostituire le parole: per fronteggiare, con le seguenti: per fermare.

1. 6086. Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: perseguendo, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei paesi di provenienza dei migranti, al fine di prevenire le partenze ed i rischi legati all'immigrazione illegale, sia per i migranti che per le popolazioni dei paesi di arrivo, evitando invasioni incontrollate che impediscono la convivenza, ostacolano l'integrazione e compromettono il rispetto della vita e della dignità di tutte le persone coinvolte.

1. 6087. Simonetti, Molteni, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: perseguendo, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei paesi di provenienza dei migranti, al fine di prevenire le partenze ed i rischi legati all'immigrazione illegale, sia per i migranti che per le popolazioni dei paesi di arrivo.

1. 6088. Simonetti, Molteni, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: promuovendo in tutte le sedi opportune la creazione in Nord Africa di appositi campi gestiti insieme alle maggiori organizzazioni internazionali competenti, in cui convogliare i migranti che aspirano al riconoscimento dello status di rifugiato, al fine di realizzare sul posto la verifica dell'eventuale sussistenza dei criteri richiesti dai Paesi dell'Unione Europea per essere immessi alla concessione del diritto d'asilo.

1. 6089. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: impedendo la partenza dei barconi anche attraverso l'imposizione di un blocco navale al limite delle acque territoriali libiche e tunisine, utilizzando le navi per effettuare il respingimento assistito dei barconi dei migranti verso le coste degli Stati sorgente o distruggendo le imbarcazioni prima che queste imbarchino i migranti.

1. 6090. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: attraverso il contrasto efficace della tratta ed il traffico di essere umani inasprendo le pene per scafisti e affiliati che operano e sfruttano la tratta dei migranti, anche mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato anche effettuando i rimpatri dei migranti che non ottengono lo stato di protezione.

1. 6091. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: attraverso la riprogrammazione e la distribuzione sul territorio nazionale dei migranti tenendo conto delle effettive disponibilità delle strutture idonee ad ospitarli e del carico gravante sulle singole comunità, in accordo con le autorità locali, in misura inversamente proporzionale al numero di cittadini extracomunitari già presenti nel territorio regionale e dopo opportuna valutazione dell'impatto sociale sulla comunità residente e garantendo la sicurezza e la salute dei cittadini residenti nel territorio di riferimento.

1. 6092. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: attraverso la riprogrammazione e la distribuzione sul territorio nazionale dei migranti tenendo conto delle effettive disponibilità delle strutture idonee ad ospitarli e del carico gravante sulle singole comunità, in accordo con le autorità locali, in misura inversamente proporzionale al numero di cittadini extracomunitari già presenti nel territorio regionale e dopo opportuna valutazione dell'impatto sociale sulla comunità residente e garantendo la sicurezza e la salute dei cittadini residenti nel territorio di riferimento, allestendo le strutture temporanee solo nei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa relative ai cittadini italiani.

1. 6093. Saltamartini, Molteni, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: attraverso la riprogrammazione e la distribuzione sul territorio nazionale dei migranti tenendo conto delle effettive disponibilità delle strutture idonee ad ospitarli e del carico gravante sulle singole comunità.

1. 6094. Saltamartini, Simonetti, Guidesi, Molteni.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: impedendo la partenza dei barconi anche attraverso l'imposizione di un blocco navale al limite delle acque territoriali libiche e tunisine.

1. 6095. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: impedendo la partenza dei barconi anche attraverso l'imposizione di un blocco navale.

1. 6096. Molteni, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: perseguendo, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei paesi di provenienza dei migranti.

1. 6097. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: perseguendo, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei paesi di provenienza dei migranti, al fine di prevenire le partenze ed i rischi legati all'immigrazione illegale.

1. 6098. Guidesi, Molteni, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 332, sostituire le parole da: attraverso fino alle parole: dei servizi con le seguenti: perseguendo, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto nei paesi di provenienza dei migranti, al fine di prevenire le partenze ed i rischi legati all'immigrazione illegale, sia per i migranti che per le popolazioni dei paesi di arrivo, evitando invasioni incontrollate.

1. 6099. Saltamartini, Simonetti, Guidesi, Molteni.

  Al comma 333, sostituire le parole: 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 74 milioni di euro per l'anno 2018, di 82 milioni di euro per l'anno 2019 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri di cui al presente comma, si provvede quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2018, 41 milioni di euro per l'anno 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1122. (ex 53. 1.) Centemero.

  Al comma 333, aggiungere il seguente periodo: Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1123. (ex 53. 5.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1o settembre 2002, e attualmente in servizio.

*1. 1124. (ex *53. 6.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1o settembre 2002, e attualmente in servizio.

*1. 1125. (ex *53. 7.) Borghesi.

  Al comma 333 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, è incrementata di 100 milioni di euro cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da dall'attuazione dei commi da 566-bis a 566-sexies.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1126. (ex 53. 4.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere il seguente periodo: A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, è incrementata di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1127. (ex 53. 8.) Borghesi.

  Al comma 333-septies, sopprimere la lettera c).

1. 1128. (ex 0. 53. 61. 1.) Marzana.

 

 

  Dopo il comma 333-octies, aggiungere il seguente:

  333-octies.1 Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-bis a 333-octies all'interno delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole», con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1129. (ex 0. 53. 61. 2.). Marzana.

 

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetto un corso concorso riservato, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Il corso di formazione ha la durata di quattro mesi, e si articola in 160 ore di lezione frontale con una modalità che consenta ai docenti la permanenza nel proprio ruolo di servizio. L'esame finale, si articola in una prova scritta e una prova orale ed è relativo alle aree tematiche del corso. Le attività in presenza sono curate dagli Uffici Scolastici Regionali, che nominano le commissioni giudicatrici e vigilano sul corretto espletamento della procedura concorsuale e approvano le graduatorie finali di merito.

  333-ter. La graduatoria finale è ottenuta sulla base:

   1) del punteggio ottenuto alla prova preselettiva (punteggio minimo 80/100);

   2) della valutazione dei titoli culturali e professionali secondo la tabella allegata al bando di concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

   3) del punteggio ottenuto al termine delle prove scritta ed orale.

  333-quater. Al termine del periodo di formazione i candidati vincitori hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

  333-quinquies. Al corso concorso riservato sono ammessi solo ed esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, avevano superato alternativamente:

   a) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e nello stesso tempo un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015;

   b) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015;

   c) la prova preselettiva e, nel contempo, avevano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1130. (ex 53. 59.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1131. (ex 53. 57.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai finì dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, abbiano un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

  333-quater. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1132. (ex 53. 60.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità., anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2018/2019, in attesa dello svolgimento del concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, tutti i docenti a tempo indeterminato che ricoprono la funzione di dirigenti scolastici incaricati, previa frequentazione di un corso di formazione, anche online, saranno confermati, con contratto a tempo indeterminato, nella Provincia delle sedi in cui svolgono l'incarico di presidenza.

  Conseguentemente, all'onere pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

1. 1133. (ex 53. 34.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:

  333-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, entrati per concorso nei ruoli della Pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nei caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, hanno accesso ad una procedura selettiva ai fini dell'inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale e periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

1. 1134. (ex 53. 40.) Centemero.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

  333-bis. Al fine di stabilizzare il personale di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo-tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

  333-ter. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 333-bis.

  333-quater. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 333-ter, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

  333-quinquies. L'onere derivante dall'attuazione dei commi da 333- bis a 333-quater è pari a 5.401.201 euro per l'anno 2018 e ad euro 16.203.603 a decorrere dall'anno 2019.

  333-sexies. Nelle more dell'espletamento della selezione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 10.802.402 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _18.000.000;

   2019: _17.000.000;

   2020: _17.000.000.

1. 1135. (ex 53. 9.) Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 1136. (ex 53. 30.) Rampelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva, o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, riformulare il comma 624 del medesimo articolo 1 come segue:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 1137. (ex 53. 29.) Rampelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro 30 giorni il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno superato tutte le prove valutabili in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, o in subordine almeno due su tre, e tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con Dirigenti Scolastici e DSGA di ruolo, per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico, fino al raggiungimento del numero necessario. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno Scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di Docenti pari agli Istituti scolastici privi di Dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di Dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei Dirigenti Scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _20.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

1. 1138. (ex 53. 38.) Rostan, Nicchi, Melilla, Bossa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

  333-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione annua.

  333-ter. Agli oneri derivanti dal comma 333-bis, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 13, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.

1. 1139. (ex 53. 23.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

  333-bis. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.

  333-ter. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università c della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa.

1. 1140. (ex 53. 24.) Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:

  333-bis. Allo scopo di garantire la funzionalità del sistema scolastico, considerate le maggiori competenze attribuite dalla legge e la vacanza d'organico, al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità, anche telematiche, dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del corso di formazione, quantificabili in 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 o, in caso di incapienza, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1141. (ex 53. 44.) Centemero.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:

  333-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

  Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

1. 1142. (ex 53. 28.) Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631 alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

1. 1143. (ex 53. 32.) Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma precedente è altresì finalizzata alla integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.

1. 1144. (ex 53. 55.) Centemero.

  Al comma 334, sopprimere le seguenti parole: a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000;

   2019:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000;

   2020:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000,000.000.

1. 1145. (ex 54. 1.) Borghesi.

  Al comma 334, sopprimere le seguenti parole: a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

1. 1146. (ex 54. 32.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 334, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quindicesimo giorno.

1. 1147. (ex 54. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

  334-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle istituzioni scolastiche con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre sedi scolastiche. 1 nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che abbiano instaurato un contenzioso giurisdizionale nel quale non sia intervenuta sentenza definitiva nel merito. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà un numero di docenti pari agli Istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali, dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'A.S. 2017/2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 25.000.000;

   2019: _ 25.000.000;

   2020: _ 25.000.000.

1. 1148. (ex 54. 15.) Bossa, Nicchi, Melilla, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

  334-bis. Al fine di favorire la somministrazione di cibo biologico e a filiera corta da parte delle mense scolastiche e ospedaliere presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della Salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 1149. (ex 54. 18.) Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 334, inserire il seguente:

  334-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020, 177.008.500 euro per l'anno 2021, di 166.304.300 euro per l'anno 2022, di 120.800.700 euro per l'anno 2023, di 105.596.400 euro per l'anno 2024, di 136.392.100 euro per l'anno 2025, di 146.387.900 euro per l'anno 2026, di 138.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

1. 1150. (ex 54. 46.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 335, sostituire il primo periodo con i seguenti:

  Il concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, deve essere bandito entro il mese di febbraio 2018. Tutte le prove previste per il concorso di cui al precedente periodo devono essere espletate entro il mese di giugno 2018 e i vincitori devono assumere servizio per l'anno scolastico 2018/2019.

1. 1151. (ex 54. 17.) Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Al comma 335, sostituire il primo periodo con i seguenti:

  335. È bandito entro il mese di febbraio 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tutte le relative prove concorsuali devono essere espletate entro il successivo mese di giugno 2018, al fine di poter procedere all'assunzione dei vincitori per l'avvio, dell'anno scolastico 2018/2019.

1. 1152. (ex 54. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino.

  Al comma 335 sopprimere le parole: negli ultimi otto.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsioni del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000;

   2019:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000;

   2020:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000.

1. 1153. (ex 54. 2.) Borghesi.

  Al comma 335, sopprimere le parole: negli ultimi otto.

1. 1154. (ex 54. 29.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria di 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _ 2,000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000;

   2019:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000;

   2020:

    CP: _ 2.000.000.000;

    CS: _ 2.000.000.000.

1. 1155. (ex 54. 4.) Borghesi.

  Al comma 335, aggiungere in fine i seguenti periodi:

  Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vaganti e disponibili in organico.

1. 1156. (ex 54. 30.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 335, aggiungere in fine i seguenti periodi:

  I suddetti assistenti amministrativi sono altresì inseriti a domanda in specifica sessione riservata di mobilità professionale prevista dai CCNI - Comparto scuola del 3 dicembre 2009 per l'area C - Coordinatori amministrativi di cui alla Tabella «C» allegata CCNL _ Comparto scuola 29 dicembre 2007, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al citato CCNL del 2007 e successive modificazioni. A tal fine sono determinati i relativi organici professionali dell'Area C per l'anno scolastico 2018/2019.

1. 1157. (ex 54. 16.) Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Duranti.

  Al comma 335, aggiungere infine il seguente periodo:

  Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A., a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo.

1. 1158. (ex 54. 31.) Capodicasa, Cimbro.

  Sostituire il comma 336 con il seguente:

  336. A decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad assumere, a tempo determinato, fino ad un massimo di 50 soggetti, di età non superiore a 35 anni, dotati di adeguata competenza scientifica nell'ambito della legislazione in materia di istruzione e dell'università, allo scopo di provvedere alla redazione di un testo di revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione), sotto il coordinamento degli uffici centrali del predetto ministero. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, sono stabiliti termini, modalità e criteri della selezione finalizzata al reclutamento di cui al precedente periodo, nonché i compensi da destinare ai soggetti reclutati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificabili in 1,85 milioni per il 2019 e 3,7 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinante alla finalità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.90.

1. 1159. (ex 54. 49.) Centemero.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

  336-bis. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.

  336-ter. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1o settembre 2018.

  336-quater. Agli oneri di cui ai precedenti commi 336-bis e 336-ter, si provvede nei limite delle maggiori risorse rivenienti dai commi 621-bis e 621-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

  621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

  621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

1. 1160. (ex 54. 9.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 336, inserire i seguenti:

  336-bis. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nei settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  336-ter. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  «41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «82 per cento»;.

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1161. (ex 54. 28.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 336 aggiungere il seguente:

  336-bis. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella 13, Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208/2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

   2018:

    CP: _ 150.000.000;

    CS: _ 150.000.000 ;

   2019:

    CP: _ 150.000.000;

    CS: _ 150.000.000.

1. 1162. (ex 54. 26.) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 343, inserire il seguente:

  343-bis. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e di incentivare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche, secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità a il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1163. (ex 54. 57.) Centemero.

  Dopo il comma 336 inserire il seguente:

  336-bis. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

1. 1164. (ex 54. 22.) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 336 inserire il seguente:

  336-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2017-2018, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20,000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1165. (ex 54. 24.) Nicchi, Melilla, Duranti, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 336 inserire il seguente:

  336-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1166. (ex 54. 23.) Nicchi, Melilla, Duranti, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 337, inserire i seguenti:

  337-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti. Per la medesima finalità, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

  «5-bis. La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:

   a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n, 106 e 107;

   b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi, e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a), riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera a) del presente comma.

  5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui al comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali, sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.

  5-quater. I soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5-ter in caso di scioglimento positivo e definitivo della: riserva».

   2) Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «siano iscritti» sono inserite le parole: «a pieno titolo». Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte, le seguenti parole: «; nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie»;

   3) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «sfatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in ruolo a seguito di sospensiva»;

   4) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  «3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b) i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A _ 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A _ 58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto.

  3-ter. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b), con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo, i predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento dell'anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma».

  337-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1. 1167. (ex 54-bis. 5.) Centemero.

  Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:

  337-bis. Al line: di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è rideterminata nel modo seguente: pari a euro 70.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 95.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 121.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 135.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonché euro 167.000:000 annui a decorrere dall'anno 2027.

  337-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 337-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino al fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalle risorse di cui al comma 337-quater.

  337-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno: 1931 n 773, e successive modificazioni, come, rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura, pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1168. (ex 54-bis. 7.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

  337-bis. Al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e relativamente al personale di sostegno, tutti i posti in organico di fatto sono convertiti in organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, attingendo a tal fine alle graduatorie ad esaurimento e ai vincitori del concorso 2016 ancora in graduatoria.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanza, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 60.000.000;

   2020: _ 60.000.000.

1. 1169. (ex 54-bis. 8.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

  338-bis. Al fine di consentire l'abolizione dei contributi pubblici statali alle scuole private paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia»;

   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

  «13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, gli stanziamenti iscritti nel programma «Istituzioni scolastiche non statali» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati della somma di euro 150 milioni per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

  Le eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

1. 1170. (ex 54-ter. 17.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

  338-bis. I lavoratori di cui al decreto ministeriale 65 del 2001 appartenenti alla platea ex LSU destinatari di misure di stabilizzazione ai sensi della legge 388 del 2000, che operano nei servizi di pulizia e decoro degli Istituti scolastici della regione Sicilia, individuati nella misura di 1627 unità, non stabilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono immessi nei ruoli dello Stato con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2018-2019.

  Conseguentemente:

   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2018: _ 35.000,000;

  2019: _ 35.000.000;

  2020: _ 35.000.000.

1. 1171. (ex 54-ter. 36.) Cimbro, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Scotto, Capodicasa.

  Dopo il comma 343, inserire i seguenti:

  343-bis. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2017/2018, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2018, può essere utilizzata per:

   a) l'iscrizione immatricolazione e la frequenza:

    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sui territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;

    di corsi di alta formazione presso gli Istituti tecnici superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  343-ter. Le somme assegnate con la Carta di cui al precedente comma sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma 343-bis, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

  343-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

  343-quinquies. Per le finalità di cui al comma 343-bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  343-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche, Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Obiettivo 21, Azione correlata 10, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: _ 290.000,000;

   CS: _ 290.000,000.

  2019:

   CP: _ 290.000,000;

   CS: _ 290.000,000.

  2020:

   CP: _ 0;

   CS: _ 0.

1. 1172. (ex 54-ter. 1.) Centemero.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

  343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1173. (ex 54-ter. 4.) Borghesi.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

  343-bis. A seguito della soppressione dell'ENAM come disposta dall'articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche, è abolita la relativa trattenuta obbligatoria, a far fede dal 1o settembre 2017.

1. 1174. (ex 54-ter. 38.) Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

  343-bis. Al fine di garantire il rafforzamento dei servizi formativi ed educativi presso i consultori familiari in misura diffusa su tutto il territorio dello Stato, con particolare riferimento ai corsi rivolti ai genitori e, contestualmente, a quelli in favore dei minori da 0 a 3 anni è istituito il Fondo denominato «Fondo per i servizi formativi ed educativi dei consultori familiari», con una dotazione pari a 5 milioni per il triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2018: _5.000.000;

  2019: _5.000.000;

  2020: _5.000.000.

1. 1175. (ex 54-ter. 12.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

  343-bis. Al fine di assicurare adeguate condizioni economiche in favore dei personale assunto all'interno delle istituzioni scolastiche, e garantire l'aumento dei livelli stipendiali in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), del personale docente e dei dirigenti scolastici, è autorizzata la spesa nel limite 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'attuazione della presente legge, sono definiti gli aumenti stipendiali in favore delle categorie di cui al presente comma.

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1176. (ex 54-ter. 14.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

  343-bis. Al fine di assicurare la retribuzione delle ore di formazione dei docenti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo denominato «Fondo per la formazione dei docenti», con una dotazione pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 121, 122, 123, 126, 127, 128 sono abrogati.

1. 1177. (ex 54-ter. 13.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

  343-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al diritto allo studio gli enti e i soggetti privati sono autorizzati ad effettuare donazioni in favore del fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'attuazione della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse in favore del Fondo di cui al comma precedente.

1. 1178. (ex 54-ter. 15.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

  343-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2.

  343-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 343-bis, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

  343-quater. All'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, n. 390, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 16 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è sostituito dal seguente: «Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui al comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto;

   b) i commi 3, 6 e 7 sono abrogati.

1. 1179. (ex 54-ter. 16.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

  343-bis. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle ligure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

  343-ter. Ai fini di cui al comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogista in ogni Istituzione scolastica.

  343-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 621-bis e 621-ter.

  343-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 343-bis, 343-ter e 343-quater, nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al periodo precedente.

1. 1180. (ex 54-ter. 25.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente comma:

  343-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per il personale dipendente e dirigente del pubblico impiego, è abolita la trattenuta di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999.

1. 1181. (ex 54-ter. 37.) Capodicasa, Cimbro.

  Sostituire i commi 344 e 345:

  344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per centri».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 percento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1182. (ex 55. 14.) Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:

  344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

*1. 1183. (ex *55. 13.) Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:

  344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

*1. 1184. (ex *55. 16.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:

  344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi ottenibili previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Le classi della nuova progressione biennale saranno ottenibili previa valutazione, con cadenza quadriennale, da effettuare con le modalità, ricondotte ad una durata quadriennale, definite dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente torna nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e viene riassegnata, nell'anno successivo, al fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020 di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine dei comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1185. (ex 55. 12.) Scotto, Nicchi, Bossa, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituire il comma 344 con il seguente:

  344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1. 1186. (ex 55. 27.) Centemero.

  Al comma 344, ovunque ricorra, sostituire le parole: su base premiale con le seguenti: previa valutazione da effettuare con le modalità dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.

1. 1187. (ex 55. 23.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 347, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni; 76,5 milioni; 2 milioni; 13,5 milioni, rispettivamente con le seguenti: 80 milioni; 250 milioni; 20 milioni; 100 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al comma 347, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 347-ter e 347-quater.

  347-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

  347-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura, del 94 per cento».

1. 1188. (ex 56. 3.) Nicchi, Bossa, Melilla, Scotto, Capodicasa, Albini, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

  347-ter. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  347-quater. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello, di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.

  347-quinquies. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  347-sexies. Le procedure di cui ai commi 347-ter e 347-quinquies sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

  347-septies. I concorsi di cui al comma 347-quater sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.

  347-octies. Agli oneri di cui ai commi da 347-bis a 347-septies, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente: 569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

1. 1189. (ex 56. 5.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto-legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità,

  347-ter. La distribuzione ai vari Enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

  347-quater. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 20 da sottrarre alle 8.800 unità,

  347-quinquies. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 risultato idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o con conseguita idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato, potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

  347-sexies. Il 50 per cento delle unità così come determinato con le modalità del comma 347-quater del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà avviato a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami. Le procedure di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018. I bandi di concorso di cui al presente comma devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio. Le assunzioni di cui al precedente periodo articolo devono concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

  Conseguentemente:

    al comma 4 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis, All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1190. (ex 56. 6.) Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, D'Attorre, Cimbro.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  347-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8 novembre 2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1191. (ex 56. 9.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

  347-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto a decorrere dall'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro annui. L'assegnazione del predetto finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare».

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater, Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo composta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1192. (ex 56. 14.) Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

  347-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120 milioni di euro. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1193. (ex 56. 13.) Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro, D'Attorre.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

  347-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 347, al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la dotazione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata dalle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 621-bis. L'assegnazione dei fondi e la sua ripartizione avviene nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati al comma 347.

  Conseguentemente, dopo il comma il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 21 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

1. 1194. (ex 56. 15.) Pannarale, Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

  347-bis. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 347, la dotazione finanziaria del Fondo ordinano per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata dalle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 621-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 21 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

1. 1195. (ex 56. 16.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

  347-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non da diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.

  Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018.

1. 1196. (ex 56. 18.) Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 347, inserire il seguente:

  347-bis. Una quota parte delle risorse destinate alle finalità di cui al primo periodo del comma precedente, non superiore al 3 per cento, è in ogni caso destinata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali a non statali, che svolgano corsi in scienze del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'articolo 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni.

1. 1197. (ex 56. 19.) Centemero.

  Al comma 347-bis, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: individuate con decreto fino a: la percentuale di cui al comma 4. 

1. 1198. (0. 56. 26. 1.) Vacca, D'Uva.

  Sostituire il comma 348 con il seguente:

  «348. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di, cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie formato dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

  c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1199. (ex 57. 5.) Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Laforgia, Duranti.

  Al comma 348, sostituire dalle parole: di 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000 n. 338, è incrementato di 50 milioni a decorrere dall'anno 2019. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, modifica il bando per l'accesso a tale cofinanziamento, al fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti. Il successivo bando è emanato entro il 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

  c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1200. (ex 57. 6.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Laforgia.

  Al comma 348, sostituire le parole 20 milioni, con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 348, aggiungere i seguenti:

    348-bis. I commi da 273 a 289 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

    348-ter. A decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui agli articoli 286 e 287 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite al Fondo di cui al comma 348.

   b) al comma 41 sopprimere la lettera b);

   c) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

  c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1201. (ex 57. 7.) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Laforgia, Duranti, D'Attorre.

  Al comma 348, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 349 con il seguente: «349. All'onere di cui al comma 348 si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

1. 1202. (ex 57. 8.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il camma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di assicurare la coincidenza tra organico di fatto ed organico di diritto, e nell'ottica del potenziamento degli insegnamenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2018/2019 è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nei limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2018. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il primo settembre 2018, nei limiti dei posti disponibili:

   a) i soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. All'interno di tali graduatorie il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto ad inserire, inoltre, i soggetti risultati idonei oltre la quota del 10 per cento di cui al concorso 2016;

   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

  349-ter. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili;

   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti disponibili.

  349-quater. Agli oneri di cui ai commi 349-bis e 349-ter, nel limite di 1 miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quinquies a 349-octies.

  349-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».

  349-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo e inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-septies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quinquies e 349-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-octies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quinquies e 349-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1203. (ex 57. 11.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:

  349-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità per l'anno 2018. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.

  349-ter. II personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato può essere assunto ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il 50 per cento delle unità, così come determinate con le modalità di cui al comma 349-bis, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è messo a concorso nazionale per titoli ed esami. Le procedure di cui ai commi 349-bis e 349-ter sono concluse entro il mese di dicembre 2018. I bandi di concorso di cui al comma 349-ter sono emanati entro il 30 aprile 2019 e sono raggruppati per titolo di studio. Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al presente comma devono concludersi entro il 30 aprile 2020.

  349-quater. Agli oneri di cui ai commi 349-bis e 349-ter, nel limite di un miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quinquies a 349-octies.

  349-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, in fine, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appostate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-septies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quinquies e 349-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-octies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quinquies e 349-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1204. (ex 57. 12.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial, Grillo.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di estendere la fase transitoria introdotta dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, anche per le assunzioni di personale nelle scuole primarie e dell'infanzia e autorizzata la spesa nel limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,».

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1205. (ex 57. 10.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'insegnante di sostegno agli alunni con disabilità e una definizione del fabbisogno relativo all'organico sulla base delle effettive esigenze delle scuole, per l'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno entro il limite massimo di spesa di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati.

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sano apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1206. (ex 57. 13.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti di spesa di 338.500.000 euro per l'anno 2018, 1.180.000.000 euro per l'anno 2019, 1.715.100.000 euro per l'anno 2020 e 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021».

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1207. (ex 57. 14.) Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2018, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2019, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2020 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili, nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1208. (ex 57. 15.) Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn-over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento nelle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  349-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 349-bis del presente comma, nel limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  349-quater. Ai maggiori oneri di spesa di cui ai commi 349-bis e 349-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1209. (ex 57. 16.) Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, assicurando il superamento della condizione di precariato nell'istituzione dell'Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), viene definito un piano assunzionale per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato presso tali istituti. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate, in via prioritaria e fino a loro completo esaurimento, attraverso l'utilizzo delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  349-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma 349-bis, esaurite le graduatorie, concorre inoltre il personale docente che, a norma dell'articolo 20, comma 1, lettera c), dei decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari ai 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: — 4.000.000;

   2019: — 4.000.000;

   2020: — 4.000.000.

1. 1210. (ex 57. 18.) Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi ai servizi essenziali per gli studenti», finalizzato all'emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti iscritti presso le scuole statali durante il periodo di istruzione obbligatoria. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al secondo comma, sono ripartite tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, assegnando le risorse in via prioritaria ai territori svantaggiati ed in maggiore difficoltà economica.

  349-ter. Agli oneri derivanti dal comma 349-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come rideterminato dal comma 625.

1. 1211. (ex 57. 27.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 255, alinea, dopo le parole: «Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,»;

   b) al comma 255, lettera c), e aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;

   c) al comma 257, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 255».

  349-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 349-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1212. (ex 57. 25.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 255 le parole: «13.000» sono sostituite con le seguenti: «24.000»;

   b) al comma 257 le parole: «13.001» sono sostituite con le seguenti: «24.001» e le parole: «13.000» sono sostituite con le seguenti: «24.000»;

   349-ter. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 65 milioni a decorrere dall'anno 2018. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 1213. (ex 57. 22.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 255, lettera a) le parole: «13.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «24.000 euro»;

   b) al comma 257, le parole: «13.001 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.001 euro» e le parole «13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.000 euro»;

   c) al comma 265, le parole: «105 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-ter si provvede mediante riduzione per 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 1214. (ex 57. 23.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. A decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia — limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento — per il tempo strettamente necessario, per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018. Entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ata di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto ministeriale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi da 566-bis a 566-sexies.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41 sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»

  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

    41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1215. (ex 57. 21.) Capodicasa, Cimbro.

  Dopo comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Ai maggiori oneri di spesa di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1216. (ex 57. 34.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Il comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Ai maggiori oneri di spesa di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1217. (ex 57. 35.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:

  349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio», finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti universitari. La dotazione del Fondo, di cui al precedente comma, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Le risorse di cui alla precedente disposizione, sono ripartire tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli Enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari idonei. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1218. (ex 57. 26.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: — 10.000.000;

   2019: — 10.000.000;

   2020: — 10.000.000.

1. 1219. (ex 57. 30.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

   2018: — 6.200.000;

   2019: — 18.400.000;

   2020: — 18.400.000.

1. 1220. (ex 57. 31.) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 1221. (ex 57. 29.) Laffranco.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Allo scopo di realizzare percorsi educativi e didattici per il potenziamento dei linguaggi espressivi, musicali, della danza teatrale e artistici per il miglioramento dell'offerta formativa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo denominato «Fondo per il potenziamento dei linguaggi espressivi», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018. Presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un albo di figure professionali che intendano dare la propria disponibilità alla realizzazione di progetti e attività espressive con alunni delle scuole primarie e dell'infanzia. Gli istituti scolastici possono avvalersi della collaborazione di queste figure professionali per proporre progetti e attività per lo sviluppo dei diversi linguaggi espressivi nell'ambito dell'orario curriculare.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanza, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000.

1. 1222. (ex 57. 32.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 350, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1223. (ex 57. 39.) D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 350, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, al comma 351, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

1. 1224. (ex 57. 40.) Centemero.

  Dopo il comma 350, aggiungere i seguenti:

  350-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 per gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca, non beneficiari di borsa di studio, è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero.

  350-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite di spesa di 50 milioni in ragione annua, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 350-quater.

  350-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1225. (ex 57. 43.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Palazzotto.

  Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

  350-bis. L'articolo 2, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 01, articolo 60, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono abrogati.

1. 1226. (ex 57. 42.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 351, sostituire le parole da: quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 352.

1. 1227. (ex 57. 45.) Centemero.

  Dopo il comma 351, aggiungere i seguenti:

  351-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120.211.000,00, a decorrere dal 2018.

  351-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  351-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 351-bis, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 120.211.000,00 euro a decorrere l'anno 2018.

1. 1228. (ex 57. 46.) Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 352.

  Conseguentemente, dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

   352-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto in misura pari a 50 milioni di euro.

1. 1229. (ex 57. 47.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:

  352-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.

  352-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.

1. 1230. (ex *57. 52.) Centemero, Palese.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti: con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 e inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1231. (ex 57. 55.) Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. All'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite con le seguenti: «360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1232. (ex 57. 57.) Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. I commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:

  «255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della situazione economica equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

  256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente 28.000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

1. 1233. (ex 57. 56.) Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni

   a) al comma 145, dopo le parole «l'occupabilità degli studenti», sono aggiunte le seguenti: «nonché al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12, tra quelli indicati dal comma 7,»;

   b) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali destinate agli investimenti siano effettuate sul conto di tesoreria intestato alle scuole statali con sistemi di pagamento tracciabili a seguito del rilascio di apposita certificazione da parte dell'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione liberale, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le predette somme sono (rassegnate ad apposito fondo iscritto nello stata di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a ripartirle, con proprio decreto e per le medesime finalità di cui al comma 145, tra le istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1234. (ex 57. 58.) Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente: 352-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-sexies) è sostituita con la seguente:

   i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1235. (ex 57. 54.) Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto.

  Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:

  352-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), sopprimere le seguenti parole: «ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018 _ 25.000.000;

   2019 _ 25.000.000;

   2020 _ 25.000.000.

1. 1236. (ex 57. 61.) Cimbro, Melilla.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) il Fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, è incrementato di 118: milioni di euro dal 2019.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1237. (ex 57. 59.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 352, inserire il seguente:

  352-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «si interpreta nel senso che vi sono compresi» sono sostituite con le seguenti: «si interpreta nel senso che non vi sono compresi»;

   b) al comma 2, la parola: «erroneamente» è soppressa.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1238. (ex 57. 60.) Melilla, Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo di start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma. I contributi sono concessi a docenti, ricercatori universitari e giovani laureati della stessa università o di altre università. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le università destinatarie del Fondo di cui primo periodo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione dello stesso. Le università che ricevono le risorse di cui al primo periodo, sostengono, attraverso specifici contribuiti, la costituzione e lo sviluppo di start up innovative, nonché lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali. Le università che ricevono le risorse di cui al primo periodo, dedicano un'apposita sezione del proprio sito internet nella quale pubblicano le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo dei contributi assegnati alle start up, le quali devono essere trasmesse al Ministero medesimo con cadenza almeno semestrale mediante procedura telematica.

  Conseguentemente, alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1239. (ex 57. 62.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 352, inserire il seguente:

  352-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 251.261,55 euro annui, per un triennio a decorrere dall'anno 2018, per l'istituzione di un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 e fino al 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 1240. (ex 57. 69.) Centemero.

  Al comma 353, alinea, dopo le parole: Al fine inserire le seguenti: di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per l'assunzione di personale e.

1. 1241. (ex 57-bis. 2.) Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Al comma 353, alinea, dopo le parole: vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca inserire le seguenti: attraverso l'assunzione e la stabilizzazione del personale in servizio presso i medesimi enti.

1. 1242. (ex 57-bis. 1.) Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Al comma 354, alla lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente: «una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione al fabbisogno di personale degli enti e delle istituzioni di ricerca indicato nei piani triennali di attività ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 20, commi 1, 2 ed 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1. 1243. (ex *57-bis. 7.) Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 354, aggiungere i seguenti:

  354-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

   a) 80 milioni euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

   b) 75 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 18.

  354-ter. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 354-bis sono utilizzati i seguenti criteri:

   a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017 n. 850;

   b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608.

  354-quater. Per l'anno 2018 sono assegnati 50 milioni di puro iscritti al fondo di cui all'articolo 12 comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per essere destinati al sostegno dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la cui assegnazione è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti .

  354-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 354-bis a 354-quater pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1244. (ex 57-bis. 9.) Borghesi.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

  354-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquista, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di stabilizzazione del personale precario all'interno degli Enti Pubblici Ricerca (EPR), Per tali finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo per la stabilizzazione del personale precario degli Enti Pubblici di Ricerca», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al fine di coprire gli oneri di cui al precedente periodo, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20.000.000 per l'anno 2018 e di euro 60.000.000 a decorrere dall'anno 2019.

1. 1245. (ex 57-bis. 10.) Cariello, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

  354-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca, per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente periodo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

1. 1246. (ex 57-bis. 11.) Borghesi.

  Dopo il comma 355, aggiungere il seguente:

  355-bis. Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, corrisponde a quello disciplinato dalla vigente normativa in materia, per il conseguimento del trattamento pensionistico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Il comma 5 dell'articolo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

1. 1247. (ex 57-ter. 2.) Francesco Saverio Romano.

  Sostituire il comma 357 con i seguenti:

  357. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Le disposizioni di cui al precedente periodo sono ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  357-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1248. (ex 57-quinquies. 4.) Borghesi.

  Al comma 357, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 25.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 35.000.000.

1. 1249. (ex 57-quinquies. 6.) Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Duranti.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:

  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Sono inseriti nelle medesime graduatorie tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno acquisito i titoli richiesti dalla citata legge n. 128 del 2013 per accedervi.

  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

  357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  357-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 357-quinquies.

  357-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 357-bis a 357-sexies, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.

1. 1250. (ex 57-quinquies. 17.) Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.

1. 1251. (ex 57-quinquies. 37.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 357 aggiungere il seguente:

  357-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un Fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari, vincolato alle spese degli Enti per il Diritto allo Studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

  La dotazione del Fondo di cui al precedente periodo e di 50 milioni per il 2018, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019, ripartito tra gli Enti per il Diritto allo Studio. Nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata pasti dal costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare,»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1252. (ex 57-quinquies. 15.) Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa.

  Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:

  363-bis. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  «621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1253. (ex 57-septies. 1.) Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: del personale,

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui al decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro annui per l'anno 2019 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  All'onere pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1. 1254. (ex 57-octies. 7.) Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Al comma 364, primo periodo dopo le parole: presso il Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

1. 1255. (ex 57-octies. 6.) Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente dopo il comma 366, aggiungere i seguenti:

  366-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al comma 364, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 366-ter e 366-quater.

  366-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

  366-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

1. 1256. (ex 57-octies. 8.) Nicchi, Bossa, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Al comma 364 dopo le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, aggiungere le seguenti: Tale fondo è prioritariamente finalizzato al superamento della precarietà nella ricerca.

1. 1257. (ex 57-octies. 13.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 364, inserire i seguenti:

  364-bis. A decorrere dall'anno 2018 è attivato un piano triennale di stabilizzazione del personale precario in servizio con contratti a tempo determinato e atipici presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

  364-ter. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati.

  364-quater. Agli oneri di cui al comma 364-bis si provvede per gli anni 2018 e 2019, nel limite di 290 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 979 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nel limite di 160 milioni di euro annui, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569, aggiungere il seguente:

  569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».

1. 1258. (ex 57-octies. 5.) Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 369, inserire il seguente:

  369-bis. A decorrere dal 2018, i Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. All'onere derivante dal precedente periodo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1259. (ex 57-novies. 6.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

  369-bis. In considerazione del sessantacinquesimo anno dalla fondazione della scuola di servizio sociale «Santa Silvia» di Palermo, visto l'alto valore formativo offerto dalla stessa nel campo delle scienze sociali, è concesso all'Opera Pia Cardinale Ruffini, ente gestore della scuola per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 400,000 per il recupero, il restauro e il riordino di materiale librario, storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dalla scuola; nonché per la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di proprietà del predetto Ente, finalizzati allo svolgimento della attività accademica e formativa della scuola e alla copertura di eventuali esposizioni debitorie legate all'attività formativa e accademica della stessa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1260. (ex 57-novies. 8.) Centemero.

  Al comma 369-bis, dopo le parole: dal punto di vista architettonico, inserire le seguenti: distributivo.

1. 6100. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Al comma 369-bis, dopo le parole: dal punto di vista architettonico, inserire le seguenti: ecologico.

1. 6101. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 369-bis, dopo le parole: dal punto di vista architettonico, inserire le seguenti: ambientale.

1. 6102. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 369-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

1. 6103. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 371, aggiungere i seguenti:

  371-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

  371-ter. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto ministeriale atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 125 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

  371-quater. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi terza anni per l'ente di appartenenza.

  371-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  371-sexies. A copertura degli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 1261. (ex 58. 60.) Scotto, Melilla, Cimbro.

  Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:

  372-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

   b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri.

  Conseguentemente:

   al comma 41, la lettera b) è soppressa;

   dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 inserire in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis è 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1262. (ex 58. 61.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:

  373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.

*1. 1263. (ex *58. 44.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:

  373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.

*1. 1264. (ex *58. 87.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:

  373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.

*1. 1265. (ex *58. 78.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del 2005 e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione, dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi del comma 374-sexies.

  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.

  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia, stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis.

  374-octies. Presso la Presidenza: del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari e sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.

  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  374-decies. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi da 374-bis a 374-novies comporta l'erogazione di sanzioni individuate con regolamento del Ministro per lo sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e stabilite con parere conforme dell'Agenzia per l'Italia digitale. Tali sanzioni sono individuate anche attraverso un decurtamento delle somme stanziate a favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito dal Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 e dal Piano operativo nazionale 2014-2020.

1. 1266. (ex 58. 30.) Mucci, Bruno, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.

  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.

  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.

  374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.

  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*1. 1267. (ex *58. 21.) Mucci.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.

  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.

  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.

  374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.

  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*1. 1268. (ex *58. 22.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.

  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di una apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.

  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione, I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 1269. (ex 58. 104.) Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 374, inserire il seguente:

  374-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

  374-ter. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 244 del 2016) convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

  374-quater. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli Enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrati, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi dieci anni per l'ente di appartenenza.

  374-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  374-sexies. Le risorse per le assunzioni verranno recepite dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 1270. (ex 58. 20.) Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 374, inserire il seguente:

  374-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».

  374-quater. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

  «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della, legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego effettuato:

   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 70.000 euro;

   b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 70.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 70.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi è pari all'ammontare residuo;

   c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 70.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

   d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 70.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».

  374-quater. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  374-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 374-bis a 374-quater, valutati in 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 374-sexies a 374-novies.

  374-sexies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  374-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  374-octies. Le disposizioni di cui ai commi 374-octies e 374-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  374-novies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 80.000.000 di euro per l'anno 2018, di 150.000.000 a decorrere dall'anno 2019.

1. 1271. (ex 58. 1.) Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:

  374-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 121 è abrogato.

  374-ter. Al fine di assicurare l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e consentire il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia il Fondo del finanziamento ordinario delle università è incrementato di 70 milioni di euro. Le ulteriori maggiori risorse derivanti dall'abrogazione del comma 121, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di incrementare il sostegno relativo al diritto allo studio. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al presente comma è determinata, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, commi 248 e 249, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 1272. (ex 58. 32.) D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato alla definizione di un piano straordinario per assicurare l'aumento dei contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, e del numero di borse di studio da destinare alla formazione specifica in medicina generale. Per garantire l'effettiva attuazione del nuovo piano è disposto lo stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  374-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 374-bis, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 dei 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1273. (ex 58. 34.) D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis, Al fine di garantire la detrazione per le spese sostenute per l'insegnamento musicale dei ragazzi, all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies), è aggiunta la seguente:

   « i-decies) le spese documentate, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per la frequenza ai corsi di musica per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni».

  374-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 374-bis, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1274. (ex 58. 42.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Al fine di assicurare maggiori risorse all'assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, l'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Le maggiori risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo di cui al presente comma sono trasferite stabilmente al Fondo del finanziamento ordinario delle università a decorrere dall'anno 2018, con vincolo di destinazione per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

  374-ter. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, commi 248 e 249, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 1275. (ex 58. 31.) D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato con decorrenza dal 1o gennaio 2018 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 800 milioni di euro annui. Per tutti i soggetti aventi diritto e che non hanno conseguito l'indennità nel periodo 2011-2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2018, un apposito fondo di 300 milioni di euro. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al periodo precedente, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le parti sociali,

  374-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 374-bis, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018, e a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018; entro la data del 15 gennaio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la previsione relativa al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1276. (ex 58. 79.) Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Laffranco.

  Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:

  374-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, per il triennio 2018-2020, al fine di contribuire al sostegno degli oneri per la contrattazione collettiva e per la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dei comuni che presentano bilanci con accantonamenti o avanzi di gestione nell'esercizio precedente, sono complessivamente stanziati, in aggiunta, a carico del bilancio statale 80 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio, dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le dovute integrazioni al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

  347-ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 374-bis si provvede con riduzione di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 100.000.000 per l'anno 2019 e di euro 120.000.000 a decorrere dall'anno 2020 dal fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 1277. (ex 58. 4.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:

  374-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, per il triennio 2018-2020, al fine di contribuire al sostegno degli oneri per la contrattazione collettiva e per la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dei comuni, posti, a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono complessivamente stanziati, in aggiunta, a carico del bilancio statale 60 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le dovute integrazioni al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

  374-ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 374-bis si provvede con riduzione di euro 60.000.000 per l'anno 2018, di euro 80.000.000 per l'anno 2019 e di euro 160.000.000 a decorrere dall'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 1278. (ex 58. 3.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

  374-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno mafioso nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato «Fondo per l'insegnamento della storia del contrasto alle mafie», con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la formazione del personale docente finalizzata all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso, relativo al complesso dell'impegno istituzionale, civile e religioso condotto contro ogni forma di associazione mafiosa, nonché contro ogni altra associazione criminale similare, anche straniera.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -2.000.000;

   2019: -2.000.000;

   2020: -2.000.000.

1. 1279. (ex 58. 33.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

  374-bis. In fase sperimentale, al fine di garantire la continuità assistenziale territoriale nei limiti massimi di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020, è istituita una indennità di rischio per i medici esercenti la professione nelle guardie mediche delle aziende sanitarie locali, La definizione delle modalità di attribuzione del suddetto corrispettivo è demandata ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'onere di cui alla presente disposizione pari a 50 milioni di euro nel triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1280. (ex 58. 112.) Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

  374-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. 1281. (ex 58. 113.) Enrico Zanetti.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

  374-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio loro spettanti pari al 2 per cento. L'inadempienza nei termini di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

1. 1282. (ex 58. 9.) Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 374, inserire il seguente:

  374-bis. Al fine di compensare la riduzione di risorse che impediscono le progressioni economiche, nonché la formazione e la riqualificazione dei dipendenti del Ministero del lavoro, in particolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è stanziata la somma di 4.000.000, a valere sulle risorse del Fondo Unico d'Amministrazione 2018 (FUA).

  374-ter. Agli oneri di cui al comma 374-bis, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 374-quater a 374-quinquies.

  374-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è inserito in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

  374-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del Valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  374-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 374-quater e 374-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1283. (ex 58. 16.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 375 con il seguente:

  375. A decorrere dal 1 settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia, limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento, per il tempo strettamente necessario per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018.

  375-bis. Ai fini di cui al comma 375 entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ATA di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato inforza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto n. 66 del 2001.

  375-ter. Agli oneri, derivanti dai commi 375 e 375-bis si provvede in parte a valere sugli stanziamenti e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 c di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed in parte con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:

  569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».

1. 1284. (ex 58. 45.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.

  Sostituire il comma 375 con i seguenti:

  375. Al fine di garantire un regolare funzionamento degli istituti scolastici, a decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica AIA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzata in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n.66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.

  375-bis. Agli oneri di cui al comma 375, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 375-ter a 375-sexies.

  375-ter, All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 5 è inserito in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  374-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, al comma 9, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  375-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 375-ter e 375-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  375-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 375-ter e 375-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1285. (ex 58. 136.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 375, aggiungere i seguenti:

  375-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.

  375-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 375-bis, pari a 30 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1286. (ex 58. 103.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

  376-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività di deterrenza e controllo del reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi, secondo criteri individuati di concerto con le prefetture ed in collaborazione con il Centro operativo aereo unificato presso il dipartimento di protezione civile, è istituito un Fondo presso il Ministero della difesa per avviare un'operazione di ricognizione aerea costante, tramite gli APR e gli altri sistemi di videosorveglianza e sorveglianza passiva con una dotazione iniziale di 1 milione per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi sia stato individuata responsabile di detti reati. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritta di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, allo stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico:

   missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 11.5 «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sacrale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti modificazioni:

  2017:

   CP: -1.000.000;

   CS: -1.000.000.

  2018:

   CP: -1.000.000;

   CS: -1.000.000.

  2019:

   CP: -1.000.000;

   CS: -1.000.000.

1. 1287. (ex 58. 8.) Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 378.

1. 1288. (ex 58. 2.) Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

*1. 1289. (ex *58. 83.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

*1. 1290. (ex *58. 40.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

*1. 1291. (ex *58. 107.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

**1. 1292. (ex **58. 106.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

**1. 1293. (ex **58. 41.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

**1. 1294. (ex **58. 85.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».

*1. 1295. (ex *58. 86.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:

  378-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».

*1. 1296. (ex *58. 108.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:

  378-bis. All'articolo 9, comma 33, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento».

1. 1297. (ex 58. 81.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 1298. (ex 59. 15.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 379, inserire i seguenti:

  321-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

  388-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali or: liste dai rispettivi ordinamenti.

  379-quater. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge 244/16) convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

  379-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  379-sexies. Per le risorse occorrenti per le assunzioni si provvede a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 1299. (ex 59. 17.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 380 aggiungere il seguente:

  380-bis. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, è sostituito dal seguente:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e dal RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;

   d) veicoli prodotti in serie limitate che rivestono un particolare interesse da tutelare.

  3. I veicoli indicati al comma 2 in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica rilasciato dall'ASI, dei registri di marca e dal FMI sono individuati con propria determinazione dall'ASI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

  4. L'esenzione ci cui al comma 2 è estesa anche per i veicoli con anzianità di produzione compresa tra i 20 ed i 29 anni non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni se in possesso del Certificato di identità rilasciato dall'ASI.

  5. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica ed il certificato di identità hanno validità per un periodo di quattro anni trascorsi i quali l'ente che l'ha rilasciato dovrà riesaminare il veicolo per verificare la permanenza dei requisiti che consentono di qualificarli come veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La mancata permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio comporterà il mancato rinnovo di validità dei certificati di cui al primo periodo e la conseguente sospensione delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali potranno riottenersi a seguito di ulteriore esame del veicolo.

  6. I veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica o del certificato di identità dovranno essere sottoposti, con le modalità disposte dalla Motorizzazione Civile, a revisione tecnica quadriennale finalizzata alla verifica della rispondenza tecnica ai parametri originari che hanno consentito la circolazione all'epoca della costruzione con eventuale integrazione degli aggiornamenti dovuti per legge. La revisione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata presso le officine autorizzate o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

  7. Al fine di incentivare il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio motoristico storico italiano, i proprietari di veicoli storici in possesso del Certificato di identità e del Certificato di rilevanza storica e collezionistica potranno beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10 per cento sull'acquisto di ricambi e sulla mano d'opera relativa agli interventi di manutenzione e restauro, finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione dei veicoli suddetti. Qualora sia sottoposto a restauro un veicolo le cui condizioni non permettano di ottenere i certificati di cui al periodo precedente è richiesto agli enti preposti il rilascio di un apposito certificato di rilevanza storica e collezionistica ai fini del restauro con il quale si potrà beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 625, ridurre ulteriormente di 100 milioni per l'anno 2018 e di 150 milioni a decorrere dal 2019 il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1300. (ex 59. 29.) Brunetta.

  Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

  380-bis. All'articolo 703 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e sue modificazioni, come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono aggiunte le seguenti: «o acquisiti»;

   b) al quinto comma, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;

   c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono aggiunte le seguenti: «o acquisiti»;

   d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;

   e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC,» sono sostituite dalle seguenti: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;

   f) all'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» e prima delle parole: «il valore contabile residuo» è aggiunta la seguente «almeno».

1. 1301. (ex 59. 25.) Biasotti.

  Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

  380-bis. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il decreto di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, il termine per l'adozione di eventuali decreti integrativi è di 24 mesi».

1. 1302. (ex 59. 19.) Rampelli.

  Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:

  383-bis. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a ripartire predetto importo tra le finalità di cui ai commi 2 e 8-bis del predetto articolo.

  Conseguentemente, al comma 625 ridurre ulteriormente 140 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1303. (ex 59. 14.) Guidesi, Allasia.

  Dopo il comma 384 aggiungere il seguente:

  384-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale, occupazionale e reddituale delle aziende colpite dal sisma de L'Aquila del 2009 che hanno goduto di aiuti soggetti a recupero disposto dalla Commissione europea, è istituito un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio volto ad individuare soluzioni per la sospensione delle procedure di recupero; il tavolo, i cui partecipanti sono definiti dalla Presidenza del Consiglio,è attivato entro la fine di febbraio 2018 e conclude i lavori entro aprile 2018.

1. 1304. (ex 59. 30.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:

  388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente definanziato.

1. 1305. (ex 59. 1.) Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:

  388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma di acquisizione di un servizio di disponibilità di ore di volo basato su un velivolo quadrimotore turbofan a lungo raggio per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sezione 77 SGD-CAP.1322-09 del Ministero della Difesa) è integralmente definanziato.

1. 1306. (ex 59. 2.) Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 388 aggiungere i seguenti:

  388-bis, Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, le parole: «aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», sono sostituite dalle seguenti: «aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica». La disposizione entra in vigore il 1o luglio 2018.

  388-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) lettera c) del comma 2 le parole: «euro 5,29, aumentato a», sono eliminate e le parole: «nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», sono sostituite con: «solo se le stesse siano rese in forma elettronica»;

   b) al comma 3-bis le parole: «dei commi 2 e 3», sono sostituite con: «del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma, e del comma 3».

  Conseguentemente al comma 625, ridurre di ulteriori 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1307. (ex 59. 28.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:

  392-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.

1. 1308. (ex 59. 7.) Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:

  «392-bis. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.».

1. 1309. (ex 59. 21.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:

  392-bis. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge sono soppressi gli uffici esteri dell'Agenzia Nazionale del Turismo Enit. Le competenze e funzioni sono trasferite all'Istituto del commercio estero (ICE). Con decreto del Ministero dei beni culturali sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale a tempo indeterminato è assegnato alle sedi nazionali dell'Agenzia nazionale del turismo o, su richiesta delle parti presso le sedi estere dell'Istituto del commercio estero.

1. 1310. (ex 59. 3.) Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:

  394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.

*1. 1311. (ex * 60. 30.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:

  394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.

*1. 1312. (ex * 60. 21.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:

  394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91, 20 giugno 2017, convertita con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è aggiunto in fine il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.

*1. 1313. (ex * 60. 4.) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:

  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

*1. 1314. (ex * 60. 20.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:

  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

*1. 1315. (ex * 60. 5.) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:

  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

*1. 1316. (ex * 60. 29.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente comma:

  394-bis. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.

1. 1317. (ex 60. 23.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 394 è inserito il seguente:

  394-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:

   16-quinquies. Gli enti focali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 67-ter, comma 3. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 pari a euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad euro 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.

1. 1318. (ex 60. 25.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 394 è inserito il seguente:

  394-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:

  16-quinquies. Gli enti focali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2009, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.

1. 1319. (ex 60. 26.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 394 è inserito il seguente:

  394-bis. All'articolo 14 della legge 229 del 15 dicembre 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma: «3-ter. Per gli interventi di edilizia scolastica e universitaria, ricadenti nei territori individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in legge n. 77 del 24 giugno 2009, si applicano le procedure previste di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

1. 1320. (ex 60. 27.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 394 è inserito il seguente:

  394-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».

1. 1321. (ex 60. 28.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:

  396-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al periodo precedente, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui venticinquennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 396-bis pari a 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1322. (ex 61. 2.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 399, aggiungere i seguenti:

  399-bis. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia e subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  399-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 399-bis, pari a 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 201.4, n. 190.

1. 1323. (ex 62. 6.) Sandra Savino.

  Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:

  399-bis. All'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «con zone rosse nei centri storici,» sono soppresse;

   b) al secondo periodo dopo la parola «Cento» sono aggiunte le seguenti «Terre del Reno, Bondeno».

1. 1324. (ex 62. 8.) Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 400, aggiungere il seguente:

  400-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il termine di cui all'articolo 14, comma 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 401 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 21 milioni;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000

1. 1325. (ex 63. 2.) Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  402-bis. All'articolo 14, comma 2, dell'Ordinanza n. 57, del 12 ottobre 2012, del Presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, la lettera h) è sostituita con la seguente:

   « h) copia del contratto, del preventivo firmato o altro documento, aggiornato alla data di presentazione della domanda dì erogazione, dal quale risalti la data dell'avvenuto affidamento dei lavori».

1. 1326. (ex 63. 8.) Guidesi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  402-bis. All'articolo 14, comma 4, dell'Ordinanza n. 57, del 12 ottobre 2012, del Presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, la lettera d) è sostituita con la seguente:

   « d) copia delle fatture relative alle prestazioni svolte, alle eventuali quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all'articolo 4, comma 7, nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro forma dei tecnici. In seguito al completamento dell'attività istruttoria, ma prima dell'emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alle spese tecniche di pari importo al valore che verrà saldato al professionista nel decreto di erogazione relative alla liquidazione da effettuare; in sede di richiesta di erogazione del saldo, in riferimento alle spese tecniche, dovranno essere presentate le note pro-forma dei tecnici. Durante la fase di sopralluogo prima della emissione del decreto di erogazione finale dovranno essere presentate in originale le fatture per spese tecniche e le eventuali quietanze delle ritenute d'acconto versate dal beneficiario relativamente alla quota parte di spese tecniche giudicate ammissibili a contributo e le quietanze delle fatture e delle eventuali ritenute d'acconto relative alle spese tecniche non coperte da contributo;».

1. 1327. (ex 63. 6.) Guidesi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  402-bis. All'articolo 14, dell'Ordinanza n. 57, del 12 ottobre 2012, del Presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, il comma 6 è sostituito con il seguente:

  «6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

   entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento ovvero entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;

   entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

  I termini sopra indicati potranno essere sospesi una sola volta nei caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta».

1. 1328. (ex 63. 7.) Guidesi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  402-bis. All'articolo 4 dell'Ordinanza n. 57, del 12 ottobre 2012, del Presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, il comma 10 è sostituito con i seguenti:

  «10. L'eventuale aumento di contributo per le modifiche progettuali non potrà essere concesso per interventi che fossero prevedibili al momento della progettazione relativa all'istanza di concessione, ma può essere concesso solo per interventi resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori per circostanze imprevedibili per adeguamento a normative emesse successivamente alla progettazione, per prescrizione di enti autorizzativi, o per errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. Le modifiche che comportino un aumento di contributo, debitamente motivate, successivamente valutate e, se ritenute congrue, approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia, In caso di modifiche in diminuzione, il contributo verrà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), in sede di liquidazione. Interventi che risultassero prevedibili al momento della progettazione presentata in sede di domanda di concessione, che non compari in un aumento del contributo, possano essere ammessi nella valutazione delle modifiche progettuali, nel limite dell'importo concesso.

  10-bis. Qualora le modifiche progettuali non richiedano modifiche sostanziali a titolo abilitativo o modifiche sostanziali al deposito delle strutture, valutate ai sensi della DGR 687/2011 o DGR 2272/2016 (per interventi depositati dopo il 21/12/2016) o l'intervento di enti terzi (es. soprintendenza, vigili del fuoco od altro), le stesse potranno essere presentate per una sola volta e valutate in sede di saldo finale. Qualora le modifiche comportino l'intervento di enti terzi il progetto dovrà essere ripresentato per la sua valutazione prima del SAL successivo all'intervenuta modifica progettuale.

1. 1329. (ex 63. 5.) Guidesi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:

  402-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione di cui all'articolo 8, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 122 del 2012, come prorogato dal comma 400 della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 10.000.000.

1. 1330. (ex 63. 9.) Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:

  402-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   « c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali a avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale, limitatamente alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza».

  402-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 402-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1331. (ex 63. 10.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:

  402-bis. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2018 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «16 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2018»

  402-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 402-bis discendendo oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018,

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000.

1. 1332. (ex 63. 4.) Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 402-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1. 6104. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Sopprimere il comma 403.

*1. 1333. (ex * 63. 18.) Ricciatti, Melilla, Zaratti, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sopprimere il comma 403.

*1. 1334. (ex * 63. 19.) Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

  403-bis. Al fine di compensare il mancato gettito agli enti locali derivante dall'applicazione del comma 403 il Fondo di solidarietà comunale è aumentato di 200 milioni di euro annui. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

1. 1335. (ex 63. 32.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:

   il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo),

   le unita idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento,

   la zona della rete rilevante è urta porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

  403-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.

  403-quater. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 403-ter, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 403-ter gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n.111/06.

  4-quinquies. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSl, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 403-quater.

  403-sexies. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 403-quater, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:

   1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 382-bis, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;

   2) Al Gestore del Mercato Energetico, e incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI.

   3) Il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.

   4) I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

  403-septies. Nel caso in cui la soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  403-octies. Dalla presente disposizione non derivano maggiori o minori nuovi oneri a carico dello Stato.

1. 1336. (ex 63. 22.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «21. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali del gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nel limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri Impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. L'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».

  403-ter. All'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».

  403-quater. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo I criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

1. 1337. (ex 63. 29.) Crippa, Vallascas, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

  403-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il canone annuo per il permesso di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, è così determinata:

   a) permesso di prospezione e ricerca: 7700 euro per chilometro quadrato;

   b) concessione di coltivazione e stoccaggio: 3850 euro per chilometro quadrato;

   c) concessione di coltivazione e stoccaggio in proroga: 15400 per chilometro quadrato.

1. 1338. (ex 63. 30.) Liuzzi, Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

  403-bis. All'articolo 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».

  403-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 403-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

1. 1339. (ex 63. 31.) Busin, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 404, sostituire le parole: è prorogata all'anno 2019 con le seguenti: è prorogata all'anno 2020.

  Conseguentemente:

   a) al comma 405 sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;

   b) al comma 406 sostituire le parole: 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019 con le seguenti: 2,9 milioni di euro per le annualità 2019 e 2020:

   c) al comma 407, sostituire le parole: negli anni 2018 e 2019 con le seguenti: negli anni 2018, 2019 e 2020.

1. 1340. (ex 64. 2.) Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 407 inserire i seguenti:

  407-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.554 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

  407-ter. Le risorse di cui al comma 407-bis sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli, altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio, privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225 del 1992.

  407-quater. Il Commissario Delegato provvede: con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi; nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto,

   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni c associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentate unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

  407-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651 del 2014 del 17 giugno 2014.

  407-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 407-bis a 407-quinquies, valutati in 56.188.554 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1341. (ex 64. 1.) Grimoldi, Fedriga, Castiello, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:

  409-bis. Al fine di consentire l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni ed alle partecipate di primo livello delle amministrazioni locali, il Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018.».

  Conseguentemente:

   a) Al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 69.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 3.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

   b) alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000.000.

1. 1342. (ex 64-bis. 2.) Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 410, aggiungere i seguenti:

  410-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali ed alle partecipate di primo livello delle amministrazioni locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione. Per gli anni dal 2018 al 2020, è attribuita agli enti locali ed alle partecipate di primo livello delle amministrazioni locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2018, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la ripartizione delle suddette risorse. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.

  410-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 410-bis, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2018-2020.

1. 1343. (ex 65. 9.) Sorial.

  Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:

  410-bis. L'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 203 del 1o dicembre 2015, la vita tecnica e le revisioni speciali e generali degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 sono prorogate di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali».

1. 1344. (ex 65. 53.) Bergamini.

  Al comma 411, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e al secondo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;

    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono accedere alla rateizzazione delle somme oggetto di sospensione di cui al periodo precedente, qualora non abbiano chiesto di accedere al finanziamento ai sensi dell'articolo 11.».

  Conseguentemente, dopo il comma 411 inserire il seguente:

  411-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 411, lettera a), sono quantificati nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 1345. (ex 65. 18.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

  412-ter. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

  «3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.».

  412-quater. Le disposizioni recate dai commi 412-bis e 412-ter sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 412-bis e 412-ter da parte dei comuni, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1346. (ex 65. 17.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito con il seguente:

  «5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1o settembre 2016, n. 391, sono versati ai Comuni dei territori di cui all'articolo 1 e utilizzate dai sindaci che li destinano ad interventi che ritengono più urgenti e indifferibili.».

1. 1347. (ex 65. 51.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 6 è soppresso.

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 25.000.000 per l'anno 2018, di euro 25.000.000 per l'anno 2019 e di euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1348. (ex 65. 40.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

  «3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 412-bis, valutati in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1349. (ex 65. 15.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

  «13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».

1. 1350. (ex 65. 52.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: «per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20.000.000 per l'anno 2018, di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1351. (ex 65. 39.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici e integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica.».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1352. (ex 65. 23.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 412-bis, valutati in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1353. (ex 65. 16.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno rispristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1354. (ex 65. 24.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

   Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

   a) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

   b) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge n. 229 del 2016;

   c) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

   d) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite ordinanze emanate dal Commissario.

  L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.

  1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

  Indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1355. (ex 65. 25.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: «che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1356. (ex 65. 26.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «per le azioni di crowdfunding promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative».

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promesse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto «crowdfunding» per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1357. (ex 65. 27.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1 primo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 27 agosto 2018»;

   b) Al comma 3 le parole: «l'onere di cui al comma 1, (pari a 124,5 milioni di euro) per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'onere di cui al comma 1, (pari a 170 milioni di euro) per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

   c) Al comma 4 le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 nel limite di 170 milioni di euro per i medesimi anni».

   d) Al comma 8 le parole: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017» e le parole: «dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018 e dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018».

  421-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 421-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1358. (ex 65. 31.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini, Lombardi.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. All'articolo 44 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e per l'intero triennio 2017-2020».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1359. (ex 65. 28.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa”, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono quantificati net limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  412-ter. Agli oneri derivanti dal comma 412-bis si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1360. (ex 65. 19.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1361. (ex 65. 30.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1362. (ex 65. 29.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2018 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1363. (ex 65. 20.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;

   c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «professionale»;

   d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività al l'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;

   f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;

   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 412-bis valutati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1364. (ex 65. 14.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 48, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  412-ter. All'articolo 48, comma 10 del decreto-legge 189 del 2016, le parole: «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2018»

  412-quater. All'articolo 48 comma 12, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2019».

  412-quinquies. All'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2018».

  412-sexies. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 412-bis a 412-quinquies sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1365. (ex 65. 21.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018, La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»

   b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018, I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;

   d) al comma 12-bis le parole: «nell'anno 2017» sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018» le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

   e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:

  «12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».

  412-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

  412-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 412-bis e 412-ter, valutati in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1366. (ex 65. 12.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2018: -1.000.000.

1. 1367. (ex 65. 6.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. Dopo il comma 16 è inserito il seguente: «16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai princìpi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni intervenute, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento adoperare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  412-ter. Agli oneri di cui al comma 412-bis provvede ai sensi dei commi da 412-quater a 412-septies.

  412-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  412-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 6, comma 8 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) All'articolo 6, comma 9 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) All'articolo 7, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  412-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 412-quater. Le disposizioni di cui ai commi 412-quater e 412-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  412-septies. Le modifiche introdotte dai commi 412-quater e 412-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1368. (ex 65. 2.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

  «16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni intervenute, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017, L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1369. (ex 65. 32.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 50 comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 30 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono quantificati nel limite di spessa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1370. (ex 65. 33.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto di assumere numero 100 unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione degli edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono quantificati nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 10.000.000 per l'anno 2018, di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1371. (ex 65. 34.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

  5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma precedente la Prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1372. (ex 65. 35.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 41-bis comma 1 del decreto-legge n. 50 del 21 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, dopo le parole: «nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006» sono aggiunte le seguenti: «nonché tutti i comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1373. (ex 65. 37.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

   al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «e professionale»;

   al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per rassicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

   al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;

   il comma 4 è i sostituito dal seguente: «4. le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;

   al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018

1. 1374. (ex 65. 36.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 16-sexies comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «28 febbraio 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».

  412-ter. Ad eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 412-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189.

1. 1375. (ex 65. 4.) Castiello, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. A favore dei piccoli comuni e dei comuni di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, tra quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/2016, a valere nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30.000.000 per l'anno 2018, di euro 30.000.000 per l'anno 2019 e di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

1. 1376. (ex 65. 38.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Ai fini della puntuale e certa valutazione del costo della ricostruzione, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo.

1. 1377. (ex 65. 3.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.

1. 1378. (ex 65. 13.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con apposita ordinanza stabilisce che la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti, Ad eventuali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189.

1. 1379. (ex 65. 5.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:

  412-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto. Ad eventuali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189.

1. 1380. (ex 65. 8.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:

  412-bis. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Flussi migratori, interventi per la coesione sociale , garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: -200.000.000;

   CS: -200.000.000;

  2019:

   CP: -200.000.000;

   CS: -200.000.000;

  2020:

   CP: -200.000.000;

   CS: -200.000.000.

1. 1381. (ex 65. 47.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo avvio ed il coordinamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio pubblico, di quello privato e delle attività economiche produttive nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il Governo provvede, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al quale sono affidati i medesimi poteri previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni.

*1. 1382. (ex *65. 50.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo avvio ed il coordinamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio pubblico, di quello privato e delle attività economiche produttive nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il Governo provvede, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al quale sono affidati i medesimi poteri previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni.

*1. 1383. (ex *65. 54.) Abrignani.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 518-bis della presente legge, opportunamente accertate, fino a un limite massimo di 1 miliardo di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati alla assistenza della popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti dalla normativa vigente.

  Conseguentemente dopo il comma 518 aggiungere i seguenti:

  518-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

  518-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater
(Provvista personale)

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi del suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

1. 1384. (ex 65. 45.) Marcon, Paglia, Pastorino.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. Al fine di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale e prevenire fenomeni di esondazione, per un periodo sperimentale di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione o della Provincia autonoma, sentiti i comuni interessati, può autorizzare in via d'urgenza, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso, da realizzare da parte di soggetti pubblici o privati, attraverso:

   a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

   b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

   c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

  412-ter. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 412-bis, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito web istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito web istituzionale della regione. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

  412-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 412-bis, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o essere utilizzati a copertura di eventuali spese sostenute dagli enti locali, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

1. 1385. (ex 65. 7.) Guidesi.

  Al comma 413 sostituire le parole: 17,5 milioni ovunque ricorrano con le seguenti 67,5 milioni

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e per l'anno 2020.

1. 1386. (ex 65-bis. 2.) Ferraresi, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 413-sexies, sostituire le parole: 3 anni con le seguenti: 5 anni.

1. 6106. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 413-sexies, sostituire le parole: 3 anni con le seguenti: 4 anni.

1. 6105. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 414 inserire i seguenti:

  414-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce con decreto un Fondo preposto ad erogare finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'accesso al finanziamento è limitato agli interventi di ricostruzione e adeguamento antisismico dai quali derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore attestato ai sensi delle linee guida e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Per l'erogazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse del successivo comma 414-ter, si procederà in ordine crescente in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente. Il Fondo è alimentato da erogazioni liberali in denaro per le quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione è in quelli successivi. Con il decreto di cui al presente comma il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le procedure per l'accesso ai suddetti finanziamenti nonché i controlli da porre in essere per la verifica tecnica e amministrativa e della congruità economica dei progetti presentati. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 1 miliardo di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 414-ter a 414-sexies.

  414-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»

  414-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»

   b) al comma 9 dell'articolo 6, comma 9, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 all'articolo 7, comma 2, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

  414-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 414-ter 414-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  414-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 414-ter 414-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1387. (ex 65-bis. 3.) Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 414 aggiungere il seguente:

  414-bis. Al fine di consentire i rimborsi di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma è rifinanziata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino a: 2020 con le seguenti 96.050.000 euro per l'anno 2018, di 91.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1. 1388. (ex 65-bis. 4.) Zappulla.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:

  414-bis. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del Comune di Bergantino. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente comma, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Rovigo, il seguente comune: «Bergantino».

1. 1389. (ex 65-bis. 1.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

1. 1390. (ex 66. 1.) Colletti, Vacca, Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

1. 1391. (ex 66. 2.) Colletti, Vacca, Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

  416-bis. All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: «e ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli allegati.».

1. 1392. (ex 66. 3.) Colletti, Vacca, Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 417, inserire i seguenti:

  417-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

  417-ter. Le risorse di cui al comma 417-bis sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  417-quater. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

  417-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 417-bis a 417-quater si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014.

  417-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 417-bis, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1393. (ex * 66. 12.) Albini, Nicchi, Fossati, Simoni, Melilla, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di 56 milioni di euro è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, in accordo con i Sindaci delle città interessate dagli interventi e con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definite dal Commissario Delegato in accordo con i Sindaci;

   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità;

   f) una somma pari ad almeno il 10 per cento del fondo è destinata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi di pulizia idraulica e in genere interventi a favore della difesa del suolo e di dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 416-bis pari a 56 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1394. (ex 66. 6.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 416 inserire il seguente:

  416-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo le parole «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al periodo precedente non utilizzate nel triennio indicato confluiscono in quello successivo, per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -30.000.000;

   2019: -30.000.000;

   2020: -.

1. 1395. (ex 66. 7.) Lorefice, Colonnese, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Villarosa, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;

   c) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «e professionale»;

   d) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;

   f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività.»;

   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

1. 1396. (ex 66. 13.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Ricciatti, Cimbro.

  Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

  416-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

   c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;

   d) al comma 12-bis le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»; le parole «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

   e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:

  «12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno.».

1. 1397. (ex 66. 16.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Ricciatti, Cimbro.

  Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

  416-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica».

*1. 1398. (ex *66. 14.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Ricciatti, Cimbro.

  All'articolo 1, dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

  416-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

  «1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica.».

*1. 1399. (ex *66. 18.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

  416-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

  «13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».

1. 1400. (ex 66. 19.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

  416-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti princìpi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.

*1. 1401. (ex *66. 15.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Ricciatti, Cimbro.

  Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:

  416-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti princìpi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.

*1. 1402. (ex *66. 20.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 416 aggiungere i seguenti:

  416-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

  416-ter. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le imprese di cui al precedente periodo, il termine di presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

  416-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 416-ter, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  416-quinquies. Il rimborso di cui al comma 416-ter, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  416-sexies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 416-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1403. (ex 66. 21.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:

  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _35.000.000;

   2019: _35.000.000;

   2020: _35.000.000.

*1. 1404. (ex *67. 6.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:

  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _35.000.000;

   2019: _35.000.000;

   2020: _35.000.000.

*1. 1405. (ex *67. 7.) Abrignani.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*1. 1406. (ex *67. 8. e 67. 9.) Sottanelli, Galati, Abrignani.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*1. 1407. (ex *67. 11.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 420, inserire i seguenti:

  420-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2007, i quali intervenendo quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, è istituto presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2007» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

  420-ter. Ai comuni di cui al comma 420-bis che, nel corso dell'esercizio finanziario 2012 hanno subito sentenze condanna e/o ordini coattivi di pagamento da parte del giudice anche per le necessarie procedure di esproprio e che per far fronte a detti pagamenti utilizzano avanzo di amministrazione, con il conseguente mancato raggiungimento dell'obbiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 425 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  420-quater. I comuni di cui al comma 420-bis possono fare istanza per l'accesso al fondo, Ministero degli interni, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero degli interni. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro degli interni. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

1. 1408. (ex 67. 18.) Catanoso.

  Dopo il comma 420 è inserito il seguente:

   420-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire ulteriori situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 200, i quali comuni intervengono nella qualità di esecutori di funzioni delegate dallo Stato che, in assenza di trasferimento di risorse da parte dello Stato risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive e/o relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati e che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, hanno subito sentenze di condanna e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice a cui hanno fatto fronte attraverso l'utilizzo di avanzo di amministrazione proprio, con il conseguente mancato raggiungimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 1409. (ex 67. 20.) Catanoso.

  Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:

  420-bis. All'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, se residenti o domiciliate in comuni rientranti in territori per i quali è stato deliberato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge, anche al fine di far fronte alle attività connesse ai danni subiti in conseguenza degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza.».

  420-ter. Dall'attuazione del comma 420-bis discendono oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

1. 1410. (ex 67. 19.) Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 420 aggiungere il seguente:

  420-bis. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1411. (ex 67. 21.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire i commi da 421 a 424 con i seguenti:

  421. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  422. Per le imprese di cui al precedente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

  423. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 421, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  424. Il rimborso di cui al comma 421, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 10.000.000;

1. 1412. (ex 67-bis. 1.) Simonetti, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 421, dopo le parole: del 14 agosto 2015, aggiungere le seguenti: a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Sostituire il comma 422 con seguente;

  422. Alle imprese di cui al comma 421 il contributo di cui al medesimo comma è riconosciuto altresì per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

  Al comma 423, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e 422 e sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019-2021.

  Al comma 424, dopo le parole comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422.

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: 180.008.500 con le seguenti: 175.008.500.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 1413. (ex 67-bis. 7.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo comma 421 aggiungere il seguente:

  421-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara colpite dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 5 settembre 2015 possono accedere ai benefici previsti dal comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 421-bis pari a 50 milioni si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1414. (ex 67-bis. 2.) Ferraresi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, L'Abbate.

  Al comma 425, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Al fine di coordinare il riparto del contributo di cui al primo periodo del presente comma con il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi e dopo il comma 496, dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, è inserito il seguente: 

  «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: periodo precedente con le seguenti: secondo periodo. 

1. 1415. (ex 0. 68. 117. 4.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

 

 

  Al comma 425, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole: periodo precedente con le seguenti: secondo periodo. 

1. 1416. (ex 0. 68. 117. 7.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

 

 

  Al comma 425, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: il criterio di riparto di cui al presente comma tiene conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio-economici e culturali e di deprivazione, individuati annualmente dall'ISTAT.

1. 1417. (ex 68. 2.) Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 425, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: il criterio di riparto di cui al presente comma tiene conto dei dati epidemiologici e di morbilità nelle aree territoriali di ciascuna regione.

1. 1418. (ex 68. 3.) Nesci, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 426, alinea, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere le seguenti: tenendo conto dei dati epidemiologici e di morbilità nelle aree territoriali di ciascuna regione.

1. 1419. (ex 68. 4.) Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 426, alinea, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire le seguenti: tenendo conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio-economici e culturali e di deprivazione, individuati annualmente dall'ISTAT.

1. 1420. (ex 68. 5.) Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente: 

  426-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono abrogati; 

   b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: 

  «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno». 

1. 1421. (ex 0. 68. 117. 2.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

 

 

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente: 

  426-bis. Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018. 

1. 1422. (ex 0. 68. 117. 5.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

 

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

  426-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi da 497 a 500 sono soppressi;

   b) dopo il comma 496, è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le regioni in sede di autocoordinamento. La proposta di riparto è recepita con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

*1. 1423. (ex *68. 18.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

  426-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi da 497 a 500 sono soppressi;

   b) dopo il comma 496, è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le regioni in sede di autocoordinamento. La proposta di riparto è recepita con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

*1. 1424. (ex *68. 19.) Guidesi, Grimoldi.

  Sostituire il comma 428 con il seguente:

  428. Per le finalità di cui al comma 426 è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -10.000.000.

1. 1425. (ex 68. 22.) Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:

  428-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

  428-ter. La Commissione di cui al comma 428-bis entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

   a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da sopprimere;

   b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

   c) le regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera b), ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;

   d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera a) è applicata al reddito imponibile IRPEF complessivo delle regioni a statuto ordinario. Le regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;

   e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

*1. 1426. (ex *68. 25.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:

  428-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

  428-ter. La Commissione di cui al comma 428-bis entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

   a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da sopprimere;

   b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

   c) le regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera b), ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;

   d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera a) è applicata al reddito imponibile IRPEF complessivo delle regioni a statuto ordinario. Le regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;

   e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

*1. 1427. (ex *68. 26.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 428, aggiungere il seguente:

  428-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «o al massimo due proposte» sono sostituite con le seguenti: «o al massimo tre proposte».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 428-bis, pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2004, così come modificato dal comma 625.

1. 1428. (ex 68. 27.) D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 428, aggiungere il seguente:

  428-bis. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, in scadenza nel mese di aprile 2018, sono fissati nel mese di luglio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 25 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1429. (ex 68. 28.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 428, aggiungere il seguente:

  428-bis. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, in scadenza nel mese di aprile 2018, sono fissati nel mese di luglio 2018.

1. 1430. (ex 68. 23.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

  431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.».

1. 1431. (ex *68. 32.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 432-bis, dopo le parole: Il Ministro dello sviluppo economico, inserire le seguenti: concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. 6107. Saltamartini, Simonetti, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:

  434-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare al Fondo nazionale per il servizio civile a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 434-bis, pari a 50 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1432. (ex 68. 40.) Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:

  434-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017. Il presente comma entra in vigore con la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

*1. 1433. (ex *68. 41.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:

  434-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017. Il presente comma entra in vigore con la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

*1. 1434. (ex *68. 43.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 440, aggiungere il seguente:

  440-bis. I comuni compresi entro il cratere degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono esentati fino al 31 dicembre 2018 dagli adempimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1. 1435. (ex 68. 44.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 440, aggiungere il seguente:

  440-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare alle esigenze connesse alla messa in sicurezza del territorio nazionale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 456.

1. 1436. (ex 68. 45.) Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 440, aggiungere il seguente:

  440-bis. In deroga alle norme generali di finanza pubblica, per gli anni 2018 e 2019, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 tra le entrate finali dei comuni i cui territori sono compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono considerati gli avanzi di amministrazione derivanti da donazioni e erogazioni liberali conseguiti nell'anno precedente fino ad un importo massimo complessivo pari a 20 milioni di euro; parimenti non sono considerate le spese sostenute dai medesimi comuni con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo pari a 35 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 440-bis, pari a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1437. (ex 68. 47.) Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 441, aggiungere il seguente:

  441-bis. Per le finalità di cui al comma 441 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018 le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:

   a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

*1. 1438. (ex *68. 55.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 441, aggiungere il seguente:

  441-bis. Per le finalità di cui al comma 441 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018 le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:

   a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

*1. 1439. (ex *68. 56.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 441, aggiungere il seguente:

  441-bis. Per le finalità di cui al comma 441 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018 le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:

   a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

*1. 1440. (ex *68. 57.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 442, dopo le parole: comma 441 aggiungere le seguenti: e per assicurare la continuità dei servizi dei servizi pubblici all'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di Aziende Speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi al lavoro.

1. 1441. (ex **68. 60.) Polverini.

  Al comma 444, sopprimere le parole: e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo del comma 445 con il seguente: Per le medesime finalità i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

1. 1442. (ex 68. 64.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 444, al primo periodo, dopo le parole: personale a tempo determinato aggiungere le seguenti: e in collaborazione coordinata e continuativa e al terzo periodo dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: e di collaborazione coordinata e continuativa.

1. 1443. (ex 68. 65.) Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro.

  Al comma 445 dopo le parole: Per le finalità di cui ai commi 443 e 444 aggiungere le seguenti: per le finalità di cui al comma 446 e per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di Aziende Speciali di cui agli articoli 31 e 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi al lavoro.

1. 1444. (ex 68. 67.) Guidesi, Simonetti.

  Al comma 445, dopo le parole: Per le finalità di cui ai commi 443 e 444 aggiungere le seguenti: per le finalità di cui al comma 446 e per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di Aziende Speciali di cui agli articoli 31 e 141 del decreto legislativo n. 267 del 200 di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi al lavoro, e sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000.000;

   2020: _9.000.000.

1. 1445. (ex 68. 68.) Guidesi, Simonetti.

  Al comma 445-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non riconoscono alcun trattamento premiale ai sensi del titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, e successive modificazioni. 

1. 1446. (ex 0. 68. 119. 2.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:

  448-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dal 2017, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre al 31 dicembre 2017».

1. 1447. (ex 68. 78.) Scotto, Cimbro.

  Sostituire il comma 449, con i seguenti:

  449. A decorrere dal 1o gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 131.

  449-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma pari 449 a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 449-ter a 449-sexies.

  449-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  449-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  449-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 449-ter e 449-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  449-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 449-ter e 449-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:

   al comma 4 sopprimere la lettera b);

   sopprimere il comma 450.

1. 1448. (ex 68. 79.) Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 449, con il seguente:

  449. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuta dai disoccupati e dai titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni, nonché dai loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 11.362,05 euro, incrementato fino a 14.460,79 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 716,46 euro per ogni figlio a carico. Per le finalità di cui al presente comma il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato dall'anno 2018 di 100 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 449, pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1449. (ex 68. 81.) Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 449 con il seguente:

  449. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuta dai disoccupati e dai titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni, nonché dai loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 18.460,79 euro, incrementato fino a 22.460,79 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 916,46 euro per ogni figlio a carico. Per le finalità di cui al presente comma il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

  Conseguentemente il Fondo di cui al 625 è ridotto di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018.

1. 1450. (ex 68. 82.) Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 449, sostituire le parole: con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con la seguente: con una dotazione non inferire a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1451. (ex 68. 84.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 449, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

1. 1452. (ex 68. 87.) Capelli, Tabacci.

  Al comma 449, sostituire le parole: per la riduzione, con le parole: per l'abrogazione entro il 2020, inoltre sostituire le parole: 60 milioni, con le parole: 450 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 449, aggiungere i seguenti:

  449-bis. A copertura delle disposizioni di cui al comma 449, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 449-ter e 449-quater.

  449-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

  449-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle

Seguenti: «nella misura del 94 per cento».

1. 1453. (ex 68. 88.) Fossati, Melilla, Murer, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Al comma 450, dopo le parole: previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trenta e Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute di comprovata esperienza e competenza, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

*1. 1454. (ex *68. 91.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 450, dopo le parole: previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute di comprovata esperienza e competenza, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

*1. 1455. (ex *68. 92.) Fossati, Melilla, Murer, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Al comma 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 2020 si procede alla revisione della normativa che regola il sistema della compartecipazione alla spesa sanitaria al fine di garantire una maggiore accessibilità da parte dei cittadini al servizio sanitario nazionale, salvaguardando i principi di equità e universalità.

**1. 1456. (ex **68. 93.) Fossati, Melilla, Murer, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Al comma 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 2020 si procede alla revisione della normativa che regola il sistema della compartecipazione alla spesa sanitaria al fine di garantire una maggiore accessibilità da parte dei cittadini al servizio sanitario nazionale, salvaguardando i principi di equità e universalità.

**1. 1457. (ex **68. 89.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 450, inserire i seguenti:

  450-bis. Al fine di ridurre i costi sanitari dovuti all'inquinamento e al degrado ambientale, a decorrere dal 1o gennaio 2018, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

  450-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i commi 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati.

  450-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5,000 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato».

  450-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2015, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.

  450-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, nei confronti degli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono istituite:

   a) una imposta sui consumi dell'importo di 2.000 euro per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 2010/75/L1E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

   b) una imposta dell'importo di 40 euro per ogni chilogrammo di ossido di azoto emesso, ove per energia utile si intendono vapore, acqua calda o elettricità prodotti e impiegati nella produzione.

  450-septies. Le imposte di cui al comma 1 sono versate, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

  450-octies. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

  450-novies. I fondi di cui al presente articolo affluiscono in un apposito fondo per l'adeguamento della rete ferroviaria locale, per il potenziamento delle infrastrutture informatiche e per la realizzazione di progetti di mobilità sostenibile.

1. 1458. (ex 68. 95.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:

  455-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 112 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. All'onere di cui al primo periodo del presente comma, pari a 112 ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1459. (ex 68. 107.) Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 455, inserire i seguenti:

  455-bis. Al fine di sostenere le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2018, sulla, base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo

  455-ter. Agli oneri di cui al comma 113-bis, pari a 75 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1460. (ex 68. 116.) (ex 25.14) Carnevali, Miotto, Lenzi, Piazzoni, Misiani, Fanucci, Marchi, Mauri, Di Salvo, Carloni, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Mariani, Burtone, Sanga, Gnecchi, Scuvera, Berlinghieri, Cinzia Maria Fontana, Bini, De Maria, Pollastrini, Parrini, Iacono, Prina, Romanini, Manzi, Piccoli Nardelli, Cova, Casati, Amato, Ghizzoni, Rondini, Paola Boldrini, D'Incecco, Sbrollini, Beni, Patriarca, Argentin, Capone, Mariano, Giuditta Pini, Carbone.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:

  455-bis. Al fine di ridurre gli oneri per interessi legati ai mutui destinati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

*1. 1461. (ex *68. 110.) Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:

  455-bis. Al fine di ridurre gli oneri per interessi legati ai mutui destinati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

*1. 1462. (ex *68. 111.) Marchetti, Lodolini.

  Sostituire i commi 449 e 450 con i seguenti:

  449. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;

   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  450. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

  450-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 449, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sodo apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:

  624-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 19 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

  624-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.;

   dopo il comma 625, aggiungere il seguente:

  625-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1463. (ex 68. 113.) Laforgia, Speranza, Scotto, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Lacquaniti, Cimbro.

  Sostituire i commi 449 e 450 con i seguenti:

  449. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;

   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;

   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  450. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

  450-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 449, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato e incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  450-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 441 a 450-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 450-quater.

  450-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

1. 1464. (ex 68. 114.) Laforgia, Speranza, Scotto, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Lacquaniti, D'Attorre, Cimbro.

  Sostituire commi 449 e 450 con i seguenti:

  449. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;

   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;

   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  450. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1 comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

  450-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 449, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  450-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 441 a 450-bis si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal commi 450-quater e 450-quinquies.

  450-quater. L'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

  450-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

1. 1465. (ex 68. 115.) Laforgia, Speranza, Scotto, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Lacquaniti, Cimbro.

  Dopo il comma 457-ter, aggiungere il seguente: 

      457-ter.1. La ridefinizione del gettito di cui ai precedenti commi 457-bis e 457-ter non deve comunque comportare un saldo inferiore all'anno 2017.

1. 1466. (ex 0. 69. 18. 1.) Fedriga, Savino, Rizzetto.

  Sopprimere i commi da 457-ter a 457-duodecies.

1. 6108. Pellegrino.

  Al comma 459, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse le spese sostenute i per il trasporto e l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli studenti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado.

1. 1467. (ex 69. 4.) Marzana, Lorefice, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 459, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese sostenute dalla Regione per l'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

1. 1468. (ex 69. 10.) Centemero.

  Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:

  459-bis. A decorrere dal 2019 e fino al 2021, quota parte del fondo di cui al comma 456 è comunque destinata alla Regione siciliana per il sostegno all'approvazione e all'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019, pena la restituzione delle somme destinate.

1. 1469. (ex 69. 13.) Centemero.

  Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:

  459-bis. A decorrere dal 2018 e fino al 2022, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, non inferiore a 10 milioni annui, è comunque destinata alle esigenze del Comune di Campione d'Italia, per far fronte alla differenza di cambio e per attuare un piano di risanamento e rilancio del territorio dell'enclave.

1. 1470. (ex 69. 14.) Centemero.

  Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:

  459-bis. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione siciliana un contributo straordinario di 1 milione, aggiuntivo alle risorse a carico della medesima Regione per il finanziamento delle scuole di servizio sociale, per l'approvazione e l'attuazione, entro il 31 dicembre 2019, della riforma di dette istituzioni, nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di istruzione e università. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1471. (ex 69. 15.) Centemero.

  Dopo il comma 459-quater, aggiungere i seguenti: 

  459-quinquies. All'articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la tabella è sostituita dalla seguente:

Regione o provincia autonoma

Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)

Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)

Anni 2015-2017

Anno 2018

Valle d'Aosta

10.000,00

10.000,00

Provincia autonoma 

di Bolzano

_

_

Provincia autonoma 

di Trento

_

_

Friuli-Venezia Giulia

87.000,00

87.000,00

Regione siciliana

273.000,00

273.000,00

Sardegna

97.000,00

97.000,00

Totale autonomie speciali

467.000,00

467.000,00

  459-sexies. All'onere derivante dal comma 459-quinquies, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

1. 6501. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere i commi da 460 a 462.

1. 1472. (ex 69-bis. 2.) Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Sostituire i commi 461 e 462 con i seguenti:

  461. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, entro un anno dall'approvazione della presente legge le regioni disciplinano con legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge regionale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Qualora le regioni non attuino il presente comma entro il termine suddetto, i ministeri competenti entro due anni disciplinano la presente norma.

  461-bis. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal comma 461, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.

  461-ter. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico, accordate in forza delle disposizioni normative vigenti, che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2019, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le regioni e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali di cui al comma 461.

  461-quater. In materia di sistema idrico, le regioni sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 461 e 462 e le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le regioni, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle regioni, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

  461-quinquies. I princìpi di cui ai commi da 461 a 461-quater si applicano alle regioni a statuto speciale in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

1. 1473. (ex 69-bis. 10.) Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:

  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

*1. 1474. (ex *69-bis. 13.) Milanato, De Girolamo.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:

  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

*1. 1475. (ex *69-bis. 19. e 69-bis. 20.) Abrignani.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:

  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

*1. 1476. (ex *69-bis. 16.) Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:

  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

*1. 1477. (ex *69-bis. 18.) Fauttilli.

  Dopo il comma 462, aggiungere il seguente:

  462-bis. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento» sono aggiunte le seguenti «per le sole opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».

1. 1478. (ex 69-bis. 27.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 463, aggiungere i seguenti:

  463-bis. Lo Stato e la regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.

  463-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 463-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1479. (ex 69-ter. 2.) Murgia, Rampelli.

  Dopo il comma 463, aggiungere il seguente:

  463-bis. Al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al citato comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo «Nelle regioni insulari la superficie massima delle Zone Economiche Speciali (ZES) è determinata nell'1,5 per mille dell'intero territorio».

1. 1480. (ex 69-ter. 3.) Capelli, Tabacci.

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro per anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 464, aggiungere i seguenti:

  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

  464-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 464 e 464-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018, a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1481. (ex 70. 7.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: Contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019- 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 464 aggiungere i seguenti:

  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importi corrispondente alla somma dei contributi stessi.

  464-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 464, pari a 470 milioni di euro per il 2018, 270 milioni per il 2019 e 270 milioni per il 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per Vanno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 470 milioni di euro per il 2018,270 milioni per il 2019 e 270 milioni per il 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1482. (ex 70. 8.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 464 aggiungere il seguente:

464-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, il contributo al contenimento della spesa pubblica a carico delle città metropolitane, ivi incluse quelle appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

  464-ter. Agli oneri di cui al comma 464-bis si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

    I) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

    II) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

   b) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

    I) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

    II) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

    III) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

   c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   d) le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1483. (ex 70. 21.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Lorefice, Nesci.

  Dopo il comma 464, aggiungere il seguente:

  464-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, il contributo al contenimento della spesa pubblica a carico delle province e delle città metropolitane, appartenenti alla Regione Siciliana e alla regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 379, aggiungere il seguente:

  «379-bis. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni centrali, che prevedano anche l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 150 milioni annui a decorrere dal 2018. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione di Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.»

1. 1484. (ex 70. 22.) Marzana, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Lorefice, Nesci.

  Dopo il comma 464 aggiungere il seguente:

  464-bis. Per l'anno 2018 alle province delle regioni ordinarie e a Statuto speciale è attribuito un contributo nei limiti di spesa di 10 milioni, da destinare al pagamento degli emolumenti arretrati dei dipendenti. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 10 febbraio 2018, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), da conseguire entro il 31 gennaio 2018, sono ripartite le risorse fra le province deficitarie.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 1485. (ex 70. 23.) Marzana, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Lorefice, Nesci.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. A decorrere dal 2018, non sono più tenute al versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1, della legge 190/2014, le Province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto entro il 31 dicembre 2015, che non ne risultino già escluse; non sono ripetibili le somme già richieste, a tale titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento. Gli enti di cui al presente comma non parteciperanno alla ripartizione del contributo previsto dal comma 464.

1. 1486. (ex 70. 55.)Russo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 37 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1487. (ex 70. 59.)Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i Liberi Consorzi della Sicilia, già province regionali della Regione Sicilia, in considerazione delle gravissime condizioni finanziarie in cui versano, sono esentati dal versamento di cui all'articolo 1 comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare».

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1488. (ex 70. 94.)Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento.

1. 1489. (ex 70. 53.)Russo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è abrogato.

1. 1490. (ex 70. 57.)Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la sezione regionale della Corte dei conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario, pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017.

1. 1491. (ex 70. 68.)Minardo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. Per il solo esercizio 2018, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2018. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2018, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2017. In tal caso il Consiglio dell'ente può anche entro il 31 dicembre 2018 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2018 prevedendo in aumento per la missione/il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilanci del 2018. Durante l'esercizio provvisorio 2018 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2017 in aumento rispetto alla situazione assestata 2017 per missione e programma.

1. 1492. (ex 70. 124.)Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.

*1. 1493. (ex *70. 44.)Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.

*1. 1494. (ex *70. 63.)Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016,2017 e 2018».

**1. 1495. (ex **70. 46.)Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016,2017 e 2018».

**1. 1496. (ex **70. 104.)Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016,2017 e 2018».

**1. 1497. (ex **70. 62.)Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».

*1. 1498. (ex *70. 64.)Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».

*1. 1499. (ex *70. 43.)Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».

*1. 1500. (ex *70. 105.)Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

1. 1501. (ex 70. 40.)De Girolamo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

   b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

   c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.

*1. 1502. (ex *70. 50.)Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

   b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

   c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.

*1. 1503. (ex *70. 78.)Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Per l'esercizio 2017» sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi e 2018»;

   b) al comma 1, lettera a) le parole: «per la sola annualità 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per la singola annualità di riferimento».

  466-ter. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nei bilancio di previsione.

  466-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.

**1. 1504. (ex **70. 79.)Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Per l'esercizio 2017» sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi e 2018»;

   b) al comma 1, lettera a) le parole: «per la sola annualità 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per la singola annualità di riferimento».

  466-ter. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nei bilancio di previsione.

  466-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.

**1. 1505. (ex **70. 103.)Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Per l'esercizio 2017» sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi e 2018»;

   b) al comma 1, lettera a) le parole: «per la sola annualità 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per la singola annualità di riferimento».

  466-ter. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nei bilancio di previsione.

  466-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.

**1. 1506. (ex **70. 81.)Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 466, apportare le seguenti modificazioni:

   a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni»;

   b) dopo il comma 466 inserire i seguenti:

  «466-bis. Le Città metropolitane e le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per gli anni 2018, 2019, 2020, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

  466-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostitute le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle parole: «dagli enti locali».

1. 1507. (ex 70. 56.)Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. Al Libero Consorzio di Siracusa, già provincia regionale della Regione Sicilia, in considerazione delle gravissime condizioni finanziarie, è riconosciuta da parte dello Stato un'assegnazione straordinaria di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30.000.000.

1. 1508. (ex 70. 93.)Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

1. 1509. (ex 70. 61.)Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:

  466-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un apposito fondo da ripartire tra le Province e destinato ad assicurare attrezzature sportive e da laboratorio per le scuole secondarie di secondo grado, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con i medesimi decreti di cui al secondo periodo sono individuati i criteri e le condizioni di assegnazione ed utilizzo, da parte delle province, delle risorse del fondo, nonché le modalità di accesso alle stesse da parte delle scuole interessate. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1510. (ex 70. 69.)Occhiuto.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

  466-bis. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 250 milioni di euro a favore delle province e 92 milioni di euro a favore delle città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (URI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge n. 50/2017.

  466-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 466-bis e 466-ter, pari a 342 milioni per il 2018, 110 milioni per il 2019 e per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1511. (ex 70. 125.)Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 467, aggiungere il seguente:

  467-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo economico della Regione Sardegna, ritardato a causa dell'insularità, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per il sostegno delle imprese ittiche che subiscono danni a seguito dell'attività predatoria di specie volatili.

  Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 1512. (ex 70-bis. 4.) Piras, Cimbro.

  Dopo il comma 467, aggiungere il seguente:

  467-bis. Nelle more della trattativa tra lo Stato e la Regione Veneto relativamente alla definizione di risorse e materie da trasferire alla stessa in base al referendum consultivo celebrato in data 22 ottobre 2017, è riconosciuto alla Regione Veneto un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro nel triennio 2018-2020, per il completamento di opere di viabilità ordinaria, già ricomprese nella programmazione degli interventi di società concessionarie autostradali nazionali quali opere complementari al sistema autostradale, e non ancora realizzate.

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 con le seguenti: 920 e le parole: 1940 con le seguenti: 1920.

1. 1513. (ex 70-bis. 5.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 468 aggiungere i seguenti:

  468-bis. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _35.000.000;

   2019: _35.000.000;

   2020: _35.000.000.

1. 1514. (ex 71. 31.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 468 inserire il seguente:

  468-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio.

1. 1515. (ex 71. 32.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:

  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.

  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

*1. 1516. (ex *71. 36.) Abrignani.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:

  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.

  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

*1. 1517. (ex *71. 37.) Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:

  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

  476-ter. I programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 476-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle Strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 476-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.

  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 476-bis a 476-undecies. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

1. 1518. (ex 71. 35.) Fauttilli.

  Al comma 477, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000,000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _40.000.000.

*1. 1519. (ex *71. 57.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 477, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000,000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _40.000.000.

*1. 1520. (ex *71. 90.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 477, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000;

   2020: _ 5.000.000.

1. 6109. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 477, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 14 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

1. 6110. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Al comma 477, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 13 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 3.000.000;

   2019: _ 3.000.000;

   2020: _ 3.000.000.

1. 6111. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 477, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

1. 6113. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 477, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 11 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 6112. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 477 Inserire il seguente:

  477-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale Italiana della Cultura 2018» _ Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Etimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo _ Orvieto _ Chiusi _ ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2017, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al periodo precedente e i relativi importi».

1. 1521. (ex 71. 40.) Occhiuto, Santelli.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007» con le seguenti: «nonché per i servizi di trasporto pubblico locale nel caso di avvenuta pubblicazione alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.».

1. 1522. (ex 71. 43.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

  «477-bis. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 ai comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti è attribuito un contributo da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a duecentomila euro annui. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 1523. (ex 71. 46.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

  «477-bis. A decorrere dall'anno 2018 ai comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 100 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 1 milione di euro annuo, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dal comma 621-bis.».

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  «621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 1524. (ex 71. 47.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  «477-bis. Al fine di perseguire obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei territori compresi nelle aree del centro Italia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per interventi di riqualificazione dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i criteri e le condizioni ai quali i Comuni si attengono nella predisposizione dei progetti per promuovere gli interventi di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1. 1525. (ex 71. 48.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

  477-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziate per il 2017 e per il 2018 di cui 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10.

1. 1526. (ex 71. 49.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, all'ultimo periodo, dopo le parole: «e delle società da essi partecipate», sono inserite le seguenti: «, se effettuate a fronte di corrispettivi calcolati in proporzione alle entrate recuperate,».

1. 1527. (ex 71. 51.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra le procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

1. 1528. (ex 71. 53.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

1. 1529. (ex 71. 54.) Polidori.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  «477-bis. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.».

1. 1530. (ex 71. 55.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  «477-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.».

1. 1531. (ex 71. 56.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente: 477-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».

1. 1532. (ex 71. 58.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile, n. 65 aggiungere il seguente:

  «1-bis. I comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono accertare gli importi attribuiti a valere sull'annualità 2017 anche nell'esercizio finanziario 2018, in relazione all'esigibilità della spesa.».

1. 1533. (ex 71. 59.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, aggiungere il seguente comma:

  «252-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006, si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.».

1. 1534. (ex 71. 60.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire i seguenti:

  477-bis. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto».

  477-ter. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, escluso il comma 4, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

1. 1535. (ex 71. 62.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

   a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

   b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.

  2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono infine aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento degli enti locali può essere effettuata direttamente, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risulta saturo, non valido o non attivo, l'ente impositore effettua un secondo tentativo di notifica decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Nel caso in cui anche il secondo tentativo di notifica non andasse a buon fine, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'ente impositore. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della Camera di commercio.».

  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue:

   «gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o del soggetto appaltatore dei servizi di supporto alla riscossione coattiva, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».

Art. 3-ter.
(Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

  2. Con riferimento agli atti di importo complessivo superiore a 1.000 euro, prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora il contribuente non provveda al pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari. Il termine di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto a sessanta giorni.

  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione pre-coattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 5.

  5. Sugli atti di riscossione pre-coattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, non si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase pre-coattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:

   fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

   da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;

   da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;

   da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;

   da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;

   oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.

  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente locale a norma del comma 12, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   b) il carico non può più essere rateizzato.

  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi.

  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:

   a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

   b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'assistenza legale si applicano le norme e gli usi vigenti, nel limite del 20 per cento dell'importo dovuto, come risultante dall'atto esecutivo. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale, le spese di assistenza legale rimangono comunque a carico del debitore nella misura a lui più favorevole tra il 50 per cento delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10 per cento dell'importo dovuto risultante dall'atto esecutivo;

   c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla precedente lettera b). Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, i costi di notifica di cui alla presente lettera possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

  16. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, sono abrogate le seguenti parole: «Salvo che per i crediti pensionistici e».

Art. 3-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

   a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

   b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

   d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali la cui remunerazione sia calcolata in proporzione delle entrate realizzate;

   e) riduzione, entro la misura massima di tre milioni di euro opportunamente graduata a seconda dell'ambito di servizio erogato, delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in considerazione del versamento diretto delle entrate degli enti locali affidate in concessione ai soggetti medesimi introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.

  2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «. Non si fa luogo al rimborso»;

   b) al comma 528 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'Economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

1. 1536. (ex 71. 63.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni fino al 2020».

1. 1537. (ex 71. 64.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 477, è inserito il seguente:

  477-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è soppresso.

1. 1538. (ex 71. 72.) Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

  «3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i quindici anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».

1. 1539. (ex 71. 73.) Palese.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale). _ 1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui ai citati regio decreto n. 639 del 1910 e D.P.R n. 602 del 1973, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.

  2. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente, Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  3. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo anche a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2018. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, escluso il comma 4, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

  5. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

1. 1540. (ex 71. 74.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, all'ultimo periodo, dopo le parole «e delle società da essi partecipate», sono inserite le seguenti: «, se effettuate a fronte di corrispettivi calcolati in proporzione alle entrate recuperate,».

  2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola «spontaneo» è soppressa;

   b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Con apposita norma regolamentare il Comune può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di somme di modesta entità, di norma inferiori al valore unitario di 30 euro, effettuate per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. Tali casistiche debbono essere esattamente individuate nel regolamento sopra richiamato, che deve inoltre prevedere gli strumenti con cui il Comune controlla i flussi derivanti da tali modalità. Le somme riscosse direttamente dal gestore secondo quanto previsto dal presente comma sono versate con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo»;

   c) è inserito il seguente comma 1-ter: «In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la gestione della Tariffa rifiuti può essere affidata direttamente, con apposita convenzione, al soggetto gestore del servizio di igiene urbana, a condizione che lo stesso sia o un soggetto pubblico, o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per l'igiene urbana al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti».

  3. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate,». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.

  4. Gli enti locali, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, garantiscono l'accesso ai conti, correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Gli enti locali prevedono l'accantonamento dei corrispettivi e delle spese contrattualmente previsti sulle somme riscosse al fine di poter effettuare il pagamento al concessionario o al prestatore di servizi afferenti la riscossione nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 9 dicembre 2012, n. 192, a decorrere dal momento in cui le somme sono confluite sul conto corrente dell'ente, da liquidarsi a seguito della presentazione della relativa fattura e all'esito degli adempimenti, delle verifiche e delle rendicontazioni rese dall'affidatario, nonché dei controlli contabili di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai suddetti erediti si applica il procedimento di certificazione previsto dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, e dal decreto ministeriale 26/6/2012, al fine di consentire ai soggetti creditori l'eventuale anticipazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione.

  5. Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità di accesso del soggetto affidatario alle suddette rendicontazioni e di pagamento delle prestazioni da parte degli enti locali».

1. 1541. (ex 71. 75.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

  477-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

  6-ter. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

   3.3 I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

  6-quater. Le disposizioni recate dai commi 6-bis e ter sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. 1542. (ex 71. 76.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;

   le parole «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.

1. 1543. (ex 71. 80.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 1 comma 494, dopo le parole «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da «al fine» fino al termine del periodo.

  Aggiungere infine i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

1. 1544. (ex 71. 81.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

  477-bis. Fermo restando che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività d'impresa, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4.

1. 1545. (ex 71. 83.) Ferrara, Zaratti, Cimbro.

  Dopo il comma 477, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti parole: 50 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _40.000.000;

   2019: _40.000.000;

   2020: _40.000.000.

1. 1546. (ex 71. 84.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:

  477-bis. All'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo sostituire le parole: «15 ottobre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;

   b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 477-bis nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2018, 2019 e 2020, si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1547. (ex 71. 87.) Micillo, Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

  477-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

1. 1548. (ex 71. 89.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 477, aggiungere i seguenti:

  477-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sostituire le parole: «1,5 milioni» con: «9 milioni».

  477-ter. È incrementato di 50 milioni di euro annui il contributo all'articolo 20 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _50.000.000;.

   b) al comma 632, sostituire le parole: «17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».

1. 1549. (ex 71. 92.) Colletti, Vacca, Del Grosso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Castelli.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «legge 6 giugno 2013, n. 64,», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

  L'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

1. 1550. (ex 71. 93.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti, a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio.

1. 1551. (ex 71. 95.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 478, inserire il seguente:

  «478-bis. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente, locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis, Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.

1. 1552. (ex 71. 96.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

  478-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  478-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D, 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.

1. 1553. (ex 71. 98.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio.

1. 1554. (ex 71. 101.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «legge 6 giugno 2013, n. 64,», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

  478-ter. L'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

*1. 1555. (ex *71. 94.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «legge 6 giugno 2013, n. 64,», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

  478-ter. L'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

*1. 1556. (ex *71. 102.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti commi:

  «7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  7-quinquies. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.

1. 1557. (ex 71. 106.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 481 aggiungere il seguente:

  481-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale» con una dotazione di 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, finalizzato al sostegno dello sviluppo di un sistema socioeconomico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini. Cooperative e imprese, basato sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni, nonché alla promozione attraverso il sostegno ai soggetti pubblici e privati aderenti ai distretti di economia solidale, per il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta fragilità.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1558. (ex 71. 131.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 481 inserire il seguente:

  481-bis. Per la valorizzazione e la promozione dei comuni veneti svantaggiati confinanti e contigui con la regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio 2018-2020 è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per un importo di 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _20.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

1. 1559. (ex 71. 135.) D'Incà.

  Al comma 482, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro»;

   b) sostituire le parole: «500.000 euro annui» con le seguenti: «650.000 euro annui»;

   c) sostituire le parole: «da destinare al finanziamento» con le seguenti: «destinato per le finalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, nonché per il finanziamento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.

1. 1560. (ex 71. 137.) Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale.

1. 1561. (ex 71. 9.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.

1. 1562. (ex 71. 10.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. Per l'anno 2018 è riconosciuta una diminuzione della quota di competenza dei Comuni nella misura del 40 per cento, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario che abbiano un Fondo di solidarietà comunale negativo e un'incidenza della negativa perequazione delle risorse e dell'alimentazione del Fondo medesimo superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della Tari.

  Conseguentemente, all'onere pari a 165 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1563. (ex 71. 22.) Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente;

  483-bis. Al fine di recepire i dettami delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 per i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città, apposito decreto per la revisione del metodo di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la risoluzione delle situazioni pendenti, di cui alle predette sentenze.

1. 1564. (ex 71. 23.) Castelli, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 216 i commi 1 e 3: «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono soppresse;

   b) all'articolo 226, al comma 2 la lettera a) è soppressa-

1. 1565. (ex 71. 24.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. Per il triennio 2018-2020,fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in deroga alla disciplina vigente, i comuni, che presentano un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

1. 1566. (ex 71. 25.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 483 sono inseriti i seguenti:

  483-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro e non oltre la data del 31 luglio 2018, possono provvedere, in deroga alla normativa vigente, a rimodulare o riformulare il piano stesso, prevedendo che il disavanzo, così come la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata per quote costanti in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello di approvazione definitiva del piano di riequilibrio.

  Nella riformulazione del piano gli enti locali possono tenere conto degli eventuali disavanzi risultanti dai rendiconti al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, nonché dei debiti fuori bilancio anche emersi dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, purché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

  Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

  483-ter Gli enti locali che si avvalgono della rimodulazione trentennale del piano di riequilibrio finanziario si impegnano per il triennio 2018/2020 ad:

   a) Aumentare di almeno il 25 percento la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, entro il termine dei due esercizi immediatamente successivi alla rimodulazione trentennale, calcolata sulla media dei due esercizi precedenti;

   b) Incrementare di una quota pari al 20 percento della spesa liberata per effetto della rideterminazione della quota di ripiano trentennale, e, comunque entro il limite massimo di 10 euro pro-capite, sia le risorse stanziate che i pagamenti complessivi in favore delle spese per le politiche sociali, con particolare riferimento alle fasce più deboli.

  483-quater. Qualora gli enti locali che si avvalgono della rimodulazione trentennale del piano di riequilibrio finanziario non rispettino anche una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del periodo precedente gli stessi decadono dal beneficio della rimodulazione del piano con l'obbligo di riadeguarsi alla durata precedente ripianando il differenziale sulle quote di disavanzo rideterminate, entro la prima scadenza utile, e, comunque, non oltre l'esercizio successivo dalla decadenza.

1. 1567. (ex 71. 142.) Carfagna.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 378.

1. 1568. (ex 71. 149.) Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 1569. (ex 71. 160.) Paglia, Fassina, Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 483, inserire i seguenti:

  483-bis. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

  483-ter. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è soppresso. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

1. 1570. (ex 71. 161.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 483, è aggiunto il seguente:

  483-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122.

1. 1571. (ex 71. 162.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale.

1. 1572. (ex 71. 163.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.

1. 1573. (ex 71. 164.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34.

1. 1574. (ex 71. 166.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 1575. (ex 71. 167.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

1. 1576. (ex 71. 168.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono soppressi;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è soppressa.

*1. 1577. (ex *71. 169.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono soppressi;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è soppressa.

*1. 1578. (ex *71. 176.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono soppressi;

   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è soppressa.

*1. 1579. (ex *71. 188.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 483 inserire il seguente:

  483-bis. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

  1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da;

   a) sentenze esecutive;

   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

   c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

  La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

  Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

1. 1580. (ex 71. 170.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «compreso quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «decorre, ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie dell'Ente nei confronti dei creditori, dalla data di approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite».

1. 1581. (ex 71. 172.) Palese, Occhiuto.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale.

1. 1582. (ex 71. 174.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 1583. (ex 71. 175.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d) secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, sostituire le parole: «nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007» con le seguenti parole: «nonché per i servizi di trasporto pubblico locale nel caso di avvenuta pubblicazione alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007».

1. 1584. (ex 71. 177.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34».

*1. 1585. (ex *71. 173.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34».

*1. 1586. (ex *71. 178.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

  «1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

   a) sentenze esecutive;

   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

   c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

  La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

  Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

1. 1587. (ex 71. 179.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

1. 1588. (ex 71. 180.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:

  All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piana di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

1. 1589. (ex 71. 187.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 484, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) al comma 492, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

  d-bis) nuove opere viarie e interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria.

   b) alla lettera t), capoverso 507, aggiungere in fine le seguenti parole: «Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approvati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi».

1. 1590. (ex 71. 132.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 486 aggiungere i seguenti:

  486-bis. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 486-quinquies e 486-sexies di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.

  486-ter. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.

  486-quater. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui all'articolo 16 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge.

  486-quinquies. L'imposta di cui ai commi 486-ter e 486-quater si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.

  486-sexies. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al comma 486-quater ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività,

  486-septies. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

  486-octies. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.

  486-novies. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

  486-decies. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimato.

  486-undecies. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

  486-duodecies. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologico, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a favorire i processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

  486-terdecies. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

  486-quaterdecies. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 486-ter può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.

1. 1591. (ex 71. 133.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 486 inserire i seguenti:

  486-bis. Fermo restando le forme di autonomia riconosciute alla regione Friuli Venezia Giulia nonché, in adeguata proporzione, delle risorse assegnate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, con il finanziamento di iniziative e progetti, di durata anche pluriennale, Indirizzi allo sviluppo economico e sociale, all'integrazione, alla valorizzazione e alla coesione dei territori dei comuni confinanti della regione Veneto, in via sperimentale, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine con dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

  486-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con intesa tra Governo, regione Friuli Venezia Giulia e regione Veneto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente da destinare a ciascuno dei comuni confinanti sulla base dei seguenti criteri:

   a) numero di comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;

   b) superficie montana dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;

   c) superficie totale dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;

   d) popolazione residente dei medesimi comuni negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e relativo trend demografico con particolare attenzione alle aree che evidenziano spopolamento.

  481-quater. Al termine della triennio il Ministero dell'interno presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione ed i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2018: _20.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

1. 1592. (ex 71. 134.) D'Incà, Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli.

  Al comma 484, prima della lettera a) inserire la seguente: 0a) al comma 440 le parole: Per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

1. 1593. (ex 72. 29.) Laffranco.

  Al comma 484, lettera a), capoverso comma 485, dopo le parole: edilizia scolastica sono inserite le seguenti: e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

1. 1594. (ex 72. 20.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 484, lettera a), al capoverso comma 485, dopo le parole: edilizia scolastica inserire le seguenti: e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

1. 1595. (ex *72. 21.) Occhiuto, Santelli.

  Al comma 484, lettera a), capoverso comma 485, secondo periodo, sostituire le parole: 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati a interventi per l'edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1.100 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui per edilizia scolastica, 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva e 200 milioni di euro per interventi di diagnosi sismica e energetica, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1596. (ex 72. 34.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 484 apportare le seguenti modificazioni;

   a) sopprimere la lettera c);

   b) alla lettera d) sostituire le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi» con le seguenti parole: «del 20 gennaio di ciascun anno»;

   c) sostituire la lettera h) con la seguente:

    h) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. La Presidenza del Consiglio dei ministri _ Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri _ Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri _ Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

   d) sopprimere la lettera i);

   e) dopo la lettera l), inserire la seguente:

    l-bis) al comma 492 dopo la lettera 0b) è inserita la seguente:

    0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492;

   f) sopprimere la lettera m);

   g) sopprimere le lettere p), q), r), s);

   h) sostituire la lettera t) con la seguente:

    t) al comma 507 è aggiunto in fine il eseguente periodo: «Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80 per cento dell'importo riconosciuto»;

   i) dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

    n-bis. Al comma 492, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: «3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;».

**1. 1597. (ex **72. 17.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 484 apportare le seguenti modificazioni;

   a) sopprimere la lettera c);

   b) alla lettera d) sostituire le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi» con le seguenti parole: «del 20 gennaio di ciascun anno»;

   c) sostituire la lettera h) con la seguente:

    h) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. La Presidenza del Consiglio dei ministri _ Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri _ Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri _ Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

   d) sopprimere la lettera i);

   e) dopo la lettera l) inserire la seguente:

    l-bis) al comma 492 dopo la lettera 0b) è inserita la seguente:

    0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492;

   f) sopprimere la lettera m);

   g) sopprimere le lettere p), q), r), s);

   h) sostituire la lettera t) con la seguente:

    t) al comma 507 è aggiunto in fine il eseguente periodo: «Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80 per cento dell'importo riconosciuto»;

   i) dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

    n-bis. Al comma 492, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: «3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;».

**1. 1598. (ex **72. 35.) Pastorino, Marcon.

  Al comma 484 apportare le seguenti modificazioni;

   a) sopprimere la lettera c);

   b) alla lettera d) sostituire le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi» con le seguenti parole: «del 20 gennaio di ciascun anno»;

   c) sostituire la lettera h) con la seguente:

    h) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. La Presidenza del Consiglio dei ministri _ Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri _ Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri _ Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

   d) sopprimere la lettera i);

   e) dopo la lettera l) inserire la seguente:

    l-bis) al comma 492 dopo la lettera 0b) è inserita la seguente:

    0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492;

   f) sopprimere la lettera m);

   g) sopprimere le lettere p), q), r), s);

   h) sostituire la lettera t) con la seguente:

    t) al comma 507 è aggiunto in fine il eseguente periodo: «Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80 per cento dell'importo riconosciuto»;

   i) dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

    n-bis. Al comma 492, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: «3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;».

**1. 1599. (ex **72. 53.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 484 lettera t), al capoverso comma 507 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approdati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi.

1. 1600. (ex 72. 52.) Cecconi, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Castelli.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:

  484-bis. L'importo del diritto annuale delle camere di commercio come determinato per l'anno 2017 dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è incrementato del 25 per cento per l'anno 2018, e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2019.

1. 1601. (ex 72. 46.) Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:

  484-bis. Per l'anno 2018, ai comuni che, a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, nell'anno 2017 non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della medesima legge.

1. 1602. (ex 72. 47.) Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 484, aggiungere i seguenti:

  484-bis. Per sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, e agevolare il finanziamento degli investimenti previsti nel piano Industria 4.0, nel triennio 2018-2020 gli enti del sistema camerale destinano i risparmi conseguiti ai sensi delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modifiche e integrazioni, alla concessione di garanzie, anche di portafoglio, da parte dei Confidi.

  484-ter. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati in attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -40.000.000;

   2019: -40.000.000;

   2020: -40.000.000.

1. 1603. (ex 72. 49.) Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:

  484-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000,

1. 1604. (ex 72. 39.) Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 484 inserire i seguenti:

  484-bis. La rubrica dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali».

  484-ter. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro anche tramite l'utilizzo della tecnologia blockchain. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, di canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il Comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria, Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea ai sensi del presente articolo.

  2-ter. Al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio degli enti locali l'integrazione nei relativi bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un regolamento con il quale prevedere eventuali limiti in termini di accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

  2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 1605. (ex 72. 40.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:

  484-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: «delle attività», sono aggiunte le seguenti: «e delle finalità»;

   2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: « f) sostegno alla finanza etica come definita dall'articolo 111-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 484-bis valutato in 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.

1. 1606. (ex 72. 32.) Marcon, Pastorino, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:

  484-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 2».

1. 1607. (ex 72. 16.) Causin.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:

  484-bis, All'articolo 86, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «ammissibile», è sostituita dalla seguente: «obbligatorio».

1. 1608. (ex 72. 9.) Sottanelli, Galati.

  Sostituire il comma 485 con il seguente:

  485. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportare le seguenti modifiche:

   a) L'articolo 36, comma 1-ter è sostituito dal seguente:

  1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare in materia e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1 e 2556, comma 2, del codice civile.

   b) I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis sono abrogati.

1. 1609. (ex 72. 76.) Bonafede, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 485 con il seguente:

  485. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modifiche:

   a) Il comma 1-ter dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

  1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare in materia.

   b) I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis sono abrogati.

1. 1610. (ex 72. 64.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.

*1. 1611. (ex *72. 61.) Prestigiacomo, Gregorio Fontana.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.

*1. 1612. (ex *72. 63.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.

*1. 1613. (ex *72. 67.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 secondo periodo sostituire le parole: «nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007» con le seguenti parole: «nonché per i servizi di trasporto pubblico locale nel caso di avvenuta pubblicazione alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007».

1. 1614. (ex 72. 71.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 485, inserire il seguente:

  485-bis. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, dopo il comma 379, inserire il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscano, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019.

1. 1615. (ex 72. 116.) Molteni, Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 800 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, dopo il comma 379, inserire il seguente:

  «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1,500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nei caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019».

1. 1616. (ex 72. 77.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

  485-ter. I programmi di cui al comma 485-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  485-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 485-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  485-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 485-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

  485-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

  485-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 485-sexies.

  485-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

  485-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 485-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

  485-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

  485-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 485-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  485-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblicò presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000.

*1. 1617. (ex *72. 59.) Abrignani.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

  485-ter. I programmi di cui al comma 485-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  485-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 485-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  485-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 485-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

  485-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

  485-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 485-sexies.

  485-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

  485-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 485-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

  485-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

  485-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 485-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

  485-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblicò presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000.

*1. 1618. (ex *72. 65.) Milanato.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, l'effettività del diritto universale alla completa gratuità del servizio di mensa per tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai Comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa gestito in house, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il sessanta giorni dall'approvazione della seguente legge, viene introdotto, a decorrere dall'anno 2018, un contributo per ogni ettolitro di prodotto immesso sul mercato, a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, nonché a carico di produttori di superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in ragione annua pari a 800 milioni di euro.

  485-ter. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al precedente comma 485-bis, tutti i Comuni che gestiscono direttamente l'intera filiera del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.

  485-quater. Le risorse accreditate ai Comuni richiedenti, ai sensi della presente legge, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

  485-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 485-bis.

1. 1619. (ex 72. 66.) Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Placido.

  Sopprimere il comma 486.

1. 1620. (ex 72. 79.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

  487-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente.

  Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -45.000.000;

   2019: -45.000.000;

   2020: -45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: -2.000.000;

   2019: -2.000.000;

   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: -9.000.000;

   2019: -9.000.000;

   2020: -9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: -2.000.000;

   2019: -2.000.000;

   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: -4.000.000;

   2019: -4.000.000;

   2020: -4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: -1.000.000;

   2019: -1.000.000;

   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: -19.000.000;

   2019: -19.000.000;

   2020: -19.000.000.

1. 1621. (ex 72. 90.) Guidesi.

  Dopo il comma 487, inserire il seguente:

  487-bis. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: «La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere.

1. 1622. (ex 72. 91.) Guidesi.

  Dopo il comma 487, inserire il seguente:

  487-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

1. 1623. (ex 72. 92.) Guidesi.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

  487-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma: «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.»

1. 1624. (ex *72. 97. e 72. 93.) Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 488.

1. 1625. (ex 72. 113.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

  488-bis. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

  488-ter. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

  488-quater. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: «in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato».

1. 1626. (ex 72. 98.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:

  488-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «e a spese di progettazione per opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «e, nella misura massima del 2 per cento del complesso dei proventi riscossi nell'anno precedente, a spese di progettazione per opere pubbliche.

1. 1627. (ex 72. 105.) Catania.

  Dopo il comma 488, inserire il seguente:

  488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

*1. 1628. (ex *72. 106.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 488, inserire il seguente:

  488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

*1. 1629. (ex *72. 107.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 488, inserire il seguente:

  488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

*1. 1630. (ex *72. 112.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 489, aggiungere il seguente:

  489-bis. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;

   b) le parole: «incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X» sono sostituite dalle seguenti: «incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X» e le parole «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.» sono abrogate.

**1. 1631. (ex *72-bis. 1.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 489, aggiungere il seguente:

  489-bis. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;

   b) le parole: «incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X» sono sostituite dalle seguenti: «incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X» e le parole «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.» sono abrogate.

**1. 1632. (ex *72-bis. 3.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 489, aggiungere il seguente:

  489-bis. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;

   b) le parole: «incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X» sono sostituite dalle seguenti: «incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X» e le parole «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.» sono abrogate.

**1. 1633. (ex *72-bis. 4.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 489, aggiungere il seguente:

  489-bis. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;

   b) le parole: «incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X» sono sostituite dalle seguenti: «incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X» e le parole «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.» sono abrogate.

**1. 1634. (ex *72-bis. 8.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 489, aggiungere il seguente:

  489-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio».

1. 1635. (ex 72-bis. 7.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 494, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine» fino al termine del periodo;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  494-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  494-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

*1. 1636. (ex * 72-septies. 7.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 494, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine» fino al termine del periodo;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  494-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  494-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

*1. 1637. (ex * 72-septies. 23.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 494, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine» fino al termine del periodo;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  494-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  494-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

*1. 1638. (ex * 72-septies. 29.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

Art. 494-bis.

  1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti che alla data del 30 settembre 2017 risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° ottobre 2017 conservano la propria efficacia».

1. 1639. (ex 72-septies. 10.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento del tesoro _ Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 494-bis, pari a 300 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1640. (ex 72-septies. 11.) Cariello, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 49-bis pari a 24 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1641. (ex 72-septies. 12.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° ottobre 2017 conservano la propria efficaci».

1. 1642. (ex 72-septies. 8.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di istruzione pubblica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficaci».

1. 1643. (ex 72-septies. 9.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

  494-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province, città metropolitane e loro partecipate dirette (primo livello), e al fine di adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, è autorizzata la rinegoziazione dei mutui dei suddetti enti gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

  Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti, trasmettendo entro il 15 marzo 2018, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.

  I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

  Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  II tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.

  Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018- 2020.

  494-ter. Agli oneri di cui al comma 494-bis si provvede ai sensi dei commi da 494-quater a 494-septies.

  494-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  494-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  494-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 494-quater e 494-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  494-septies. Le modifiche introdotte dai commi 494-quater e 494-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

1. 1644. (ex 72-septies. 1.) Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

  494-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato stipulati dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 15 comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 con scadenza fino al 31 dicembre 2017 possono essere prorogati dalle province e dalle città metropolitane, su richiesta delle regioni, delle agenzie o degli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, per il periodo dagli stessi indicato. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge a tale personale si applicano le altre disposizioni del presente articolo.

1. 1645. (ex 72-septies. 4.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

  494-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo il capoverso numero 1) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, aggiungere il seguente:

  «1-bis. A seguito della delibera dello stato di emergenza, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 100 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

1. 1646. (ex 72-septies. 5.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

  494-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 652, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».

1. 1647. (ex 72-septies. 6.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 495, aggiungere il seguente:

  495-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per o sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio del Ministro su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al presente comma individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 54/2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tale fondo può essere alimentato dai contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo la procedura prevista dal comma 876 della legge 208 del 2015 i predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b), e dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1648. (ex 73. 1.) Mognato, Murer, Zoggia, Martella, Cimbro.

  Dopo il comma 4951 aggiungere i seguenti:

  495-bis. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile delle aree dei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno di cui al comma 495-ter, con particolare riferimento al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali, nonché ad ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppa delle attività economiche compatibili, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  495-ter. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lega, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albumi, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sia, Parco Nazionale dell'Aspromonte.

  495-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, e con i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 495-bis.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000;

   2020: _30,000.000;

1. 1649. (ex 73. 2.) Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa, Cimbro.

  Dopo il comma 495 aggiungere il seguente:

  495-bis. Le imprese operanti nelle regioni obiettivo che vantino crediti certi liquidi ed esigibili con gli Enti territoriali e le Aziende Sanitarie locali, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro credito. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1 per cento su base annua: Con proprio decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.

1. 1650. (ex 73. 3.) Laffranco.

  Al comma 496, sopprimere le seguenti parole: purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

1. 1651. (ex 74. 6.) Labriola.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».

*1. 1652. (ex *75. 2.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».

*1. 1653. (ex *75. 3.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 506, aggiungere i seguenti:

  506-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato «Piano», nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali del loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.

  506-ter. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini dei territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.

  506-quater. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessate da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

  506-quinquies. L'insieme degli accordi di programma stipulati ai sensi dei commi successivi costituiscono il Piano.

  506-sexies si intende per:

   a) «rigenerazione urbana»: un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

   b) «programma integrato di rigenerazione delle periferie» (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

   c) «periferia»: un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di, disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

   d) «documento programmatico di rigenerazione urbana» (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;

   e) «struttura di piano»: una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

  506-septies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2018 al 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie. Sono altresì autorizzate le ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 76-decies per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  506-octies. 1. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dai risparmi e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 76-duodecies.

  506-novies. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

   a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nel quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

   b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

   c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

   d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

   e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'usa di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

   f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

   I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongano il Decreto del Presidente della Repubblica da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente alla strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.

   I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.

   Il decreto del Presidente della Repubblica individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 3 dell'articolo 76-bis, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il decreto del Presidente della Repubblica definisce:

   a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

   b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

   c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

   d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

   e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

   f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

   La mancata approvazione del decreto del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

  506-decies. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

   a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 76-quinquies, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

   b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

   c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

   d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

   e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

   f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

   g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

   h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

   i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

   Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

   a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

   b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

   c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

   d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

   e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

   f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

   g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

   h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

   i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

   l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;

   m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

   n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

   I PIRP, inoltre, devono sempre:

   a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

   b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

   c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente potenziali interessi per le azioni di progetto;

   d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

   e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

  506-undecies. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 76-novies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.

   I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.

   I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

   Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.

   Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

  506-undecies. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

   a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

   b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

   c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

   d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti; qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

   f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

   g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

   1. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro fissato dall'articolo 76-quater, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 76-novies, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

  506-duodecies. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.

  L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.

  La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.

  L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.

  Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.

  L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2029 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.

  Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.

  I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

  Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

  Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

  Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi in coerenza con le disposizioni degli dagli articoli 76-quinquies, 76-sexies, 76-septies e 76-octies, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca del finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP, il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.

  L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

  Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti Casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2018, 700 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro dal 2020 al 2028, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.

  Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

   a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;

   b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

   c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

   d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

   e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;

   f) riconversione a verde pubblico;

   g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

  1. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

  L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

  Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate in quota parte e fino al limite di 2.000 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2028, al Fondo di cui all'articolo 76-quater.

  Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Art. 171.1.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partite IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

  3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

   48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

   48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

   49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere.

  4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

  5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento»;

  Conseguentemente al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 410 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.240 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

1. 1654. (ex 76. 5.) Costantino, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 506, aggiungete i seguenti:

  506-bis. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Ai lavoratori di cui al presente comma sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, fino all'entrata in vigore della presente legge, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 506-ter.

  506-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 506-bis, con una dotazione di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  506-quater. L'attuazione dei commi da 506-bis a 506-ter presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b), dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 e inserito seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9: dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dallo seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, carne rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1655. (ex 76. 8.) Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sopprimere i commi 507 e 508.

*1. 1656. (ex *76-bis. 3.) Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

  Sopprimere i commi 507 e 508.

*1. 1657. (ex *76-bis. 5.) Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 508, aggiungere i seguenti:

  508-bis. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 l'articolo 52-ter è soppresso.

  509-ter. Alla legge 7 aprile 1997, n. 96 l'articolo 3 è soppresso.

1. 1658. (ex 76-bis. 18.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 509, lettera a), n. 8, dopo il capoverso 6-ter è aggiunto il seguente:

  6-quater. È fatto obbligo ai conducenti di taxi di emettere ricevuta fiscale completa di indicazione del percorso, della data e dell'importo della corsa.

1. 1659. (ex 77. 65.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 509, aggiungere il seguente:

  509-bis. _ Semplificazione acquisto Srl _ All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341»;

   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

  «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».

1. 1660. (ex 77. 14.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 509, aggiungere il seguente:

  509-bis. Al fine di consentire la piena tracciabilità della operazione, per l'acquisto di pneumatici e pezzi di ricambio online, è obbligatorio l'inserimento del codice fiscale delle parti.

1. 1661. (ex 77. 20.) Businarolo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 509, aggiungere il seguente:

  509-bis. Non è necessario, a carico degli esercizi commerciali, il versamento della commissione per i pagamenti elettronici di importo inferiore a 20 euro.

1. 1662. (ex 77. 68.) Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

  511-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire le parole: «alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto.» con le seguenti: «alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto».

1. 1663. (ex 77. 9.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 22, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione»;

   b) il comma 22.1 è sostituito dal seguente:

  «22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989.

  Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

  In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

  In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro e 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

1. 1664. (ex 77. 90.) Polidori.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.

1. 1665. (ex 77. 19.) Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Al comma 512-sexies, dopo le parole: carte prepagate inserire le seguenti: o con alto mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1. 6114. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 512-octies, dopo le parole: carte di credito inserire le seguenti: carte di debito o carte prepagate, o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

1. 6115. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

  513-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.

  Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di precisione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzanti gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 316 milioni di euro annuì a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:

  379-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 1000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

1. 1666. (ex 77. 24.) Guidesi.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

  513-ter. L'iscrizione nel registro di cui al comma 513-bis comporta l'attribuzione di un codice identificativo univoco per ciascuna unità abitativa, che deve essere indicato _ insieme al nome, al cognome ed al codice fiscale del soggetto di cui al comma 513-bis, alla dicitura «alloggio privato non professionale» e all'esatta ubicazione dell'alloggio stesso _ in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, nonché sulle ricevute rilanciate a fronte dei pagamento dei corrispettivo.

  513-quater. Qualora le transazioni di cui al comma 513-bis siano concluse avvalendosi di soggetti terzi, quali sistemi di prenotazione online, agenzie immobiliari o gestori professionali, gli stessi devono accertare in via preventiva l'iscrizione nel registro.

  513-quinquies. L'esercizio delle attività di cui al comma 513-bis da parte di soggetti che, essendovi tenuti, non provvedano alla preventiva iscrizione nel registro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 513-ter sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Con le medesime sanzioni sono puniti i soggetti di cui al comma 513-bis che utilizzino nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 513-ter sono rivolte al pubblico avvalendosi di un soggette terzo, esso e responsabile solidalmente.

  513-sexies. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 513-bis, nonché le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (onorabilità), e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet, e le modalità di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.

  7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 513-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

*1. 1667. (ex *77. 81.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

  513-ter. L'iscrizione nel registro di cui al comma 513-bis comporta l'attribuzione di un codice identificativo univoco per ciascuna unità abitativa, che deve essere indicato _ insieme al nome, al cognome ed al codice fiscale del soggetto di cui al comma 513-bis, alla dicitura «alloggio privato non professionale» e all'esatta ubicazione dell'alloggio stesso _ in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, nonché sulle ricevute rilanciate a fronte dei pagamento dei corrispettivo.

  513-quater. Qualora le transazioni di cui al comma 513-bis siano concluse avvalendosi di soggetti terzi, quali sistemi di prenotazione online, agenzie immobiliari o gestori professionali, gli stessi devono accertare in via preventiva l'iscrizione nel registro.

  513-quinquies. L'esercizio delle attività di cui al comma 513-bis da parte di soggetti che, essendovi tenuti, non provvedano alla preventiva iscrizione nel registro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 513-ter sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Con le medesime sanzioni sono puniti i soggetti di cui al comma 513-bis che utilizzino nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 513-ter sono rivolte al pubblico avvalendosi di un soggette terzo, esso e responsabile solidalmente.

  513-sexies. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 513-bis, nonché le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (onorabilità), e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet, e le modalità di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.

  7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 513-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

*1. 1668. (ex *77. 94.) Abrignani.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

  513-ter. L'iscrizione nel registro di cui al comma 513-bis comporta l'attribuzione di un codice identificativo univoco per ciascuna unità abitativa, che deve essere indicato _ insieme al nome, al cognome ed al codice fiscale del soggetto di cui al comma 513-bis, alla dicitura «alloggio privato non professionale» e all'esatta ubicazione dell'alloggio stesso _ in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, nonché sulle ricevute rilasciate a fronte del pagamento del corrispettivo.

  513-quater. Qualora le transazioni di cui al comma 513-bis siano concluse avvalendosi di soggetti terzi, quali sistemi di prenotazione online, agenzie immobiliari o gestori professionali, gli stessi devono accertare in via preventiva l'iscrizione nel registro.

  513-quinquies. L'esercizio delle attività di cui al comma 513-bis da parte di soggetti che, essendovi tenuti, non provvedano alla preventiva iscrizione nel registro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro, in caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 513-ter sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Con le medesime sanzioni sono puniti i soggetti di cui al comma 513-bis che utilizzino nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito è sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 513-ter sono rivolte al pubblico avvalendosi di un soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

  513-sexies. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 513-bis, nonché le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (onorabilità), e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet, e le modalità di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.

  7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 513-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

1. 1669. (ex 77. 13.) Fantinati, Colletti, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di carburanti per motori, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

  513-ter. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma precedente che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono mille. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

  513-quater. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: «di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della, struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché».

  513-quinquies. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

1. 1670. (ex 77. 15.) Fedriga, Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a: ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'ottanta per cento dell'IVA applicata in fattura.

  513-ter. Per fare fronte ai maggiori oneri previsti dall'applicazione del comma 513-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

1. 1671. (ex 77. 63.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

  513-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 250 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

1. 1672. (ex 77. 124.) Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*1. 1673. (ex *77. 11.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*1. 1674. (ex *77. 12.) Sorial.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. Le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate sono affidate a soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Restano affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le funzioni e le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate ove vengano attribuiti a detti soggetti poteri pubblicistici ovvero il maneggio di denaro di pertinenza dell'ente pubblico.

1. 1675. (ex 77. 46.) Pannarale, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. Al fine della tracciabilità dei redditi derivanti da contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo del canone di locazione deve essere versato dal conduttore al locatore esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, assegno bancario circolare o vaglia postale, ad esclusione dei canoni relativi alle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica o del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche e delle grandi proprietà edilizie, come definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017, all'articolo 1, comma 5.

1. 1676. (ex 77. 48.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. L'articolo 4, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, è così sostituito: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2018 le aliquote contributive di finanziamento a carico del datore di lavoro e del personale sono rideterminate in misura pari a quelle in vigore per i Professori ed i Ricercatori di Ruolo Pubblico in servizio presso le Università Statali nel limite massimo previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Le aliquote contributive dovute per il Personale Docente di Ruolo Pubblico in servizio presso le Università non Statali, sono incrementate annualmente in misura fissa dell'1.36 per cento fino a concorrenza delle aliquote in vigore per il Personale Docente di Ruolo Pubblico in servizio presso le Università Statali.

  L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni in favore del Personale Docente di Ruolo Pubblico in servizio presso le Università non Statali resta fissata in misura pari a quella in vigore per i Docenti di Ruolo Pubblico in servizio presso le Università statali».

1. 1677. (ex 77. 52.) Palese.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sorto altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità e per quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.»;

   b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza».

1. 1678. (ex 77. 69.) Palese.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dai comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, notiziando la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis».

1. 1679. (ex 77. 70.) Palese.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1. 1680. (ex *77. 84.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente: « a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

1. 1681. (ex 77. 83.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2913, n. 125, dopo le parole: «ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli in materia di società a partecipazione pubblica,».

1. 1682. (ex 77. 87.) Sisto.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

   « d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione»;

   b) il comma 22.1, è sostituito dal seguente:

  «22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione, dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

1. 1683. (ex 77. 89.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. Per esigenze di adeguamento ai prìncipi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare, direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e precedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.

1. 1684. (ex 77. 91.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. In via sperimentale per il triennio 2018-2020, al fine di contrastare l'evasione fiscale nel campo della stipula dei contratti di locazione a studenti universitari fuori sede, il limite complessivo di spesa soggetto a detrazione così come disciplinato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), è innalzato a 3.000 euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 50.000.000;

   2019: _ 50.000.000;

   2020: _ 50.000.000.

1. 1685. (ex 77. 92.) Fauttilli.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. In via sperimentale per il triennio 2018-2020, al fine di contrastare l'evasione fiscale nel campo della stipula dei contratti di locazione a studenti universitari fuori sede, il limite complessivo di spesa soggetto a detrazione così come disciplinato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), è innalzato a 3.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 624.

1. 1686. (ex 77. 93.) Fauttilli.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 _ già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 _ limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».

1. 1687. (ex 77. 95.) Abrignani.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

  513-bis. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica anche ai carichi affidati a tutti gli agenti della riscossione.

1. 1688. (ex 77. 108.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 516 aggiungere i seguenti commi:

  516-bis. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

  516-ter. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è così sostituito: «3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.».

  516-quater. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. 1689. (ex 78. 7.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Ricciatti, Cimbro.

  Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:

  518-bis. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di contabilità semplificata, si applicano altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo di imposta, non abbiano superato i limiti di cui al comma 1 del detto articolo 18.

  518-ter. I regimi di cui al precedente comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1o gennaio 2018.

  518-quater. Il superamento degli anzidetti limiti in un periodo di imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo.

  518-quinquies. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

  518-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1o gennaio 2018, i limiti di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 sono elevati rispettivamente a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi, e a 1.500,000 di euro per le imprese esercenti altre attività.

  518-septies. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1o gennaio 2018, i contribuenti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri Iva, oltre al corrispettivo e l'Iva, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita Iva dei clienti e fornitori.

  518-octies. Con decreto del Ministro delle finanze da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 518-bis a 518-septies.

  518-novies. Agli oneri di cui al comma 518-bis e seguenti si provvede ai sensi dei commi da 518-decies a 518-interdecies.

  518-decies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare,»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  518-undecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  518-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi XX-quater e XX-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  518-terdecies. Le modifiche introdotte dai commi XX-quater e XX-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).

1. 1690. (ex 78. 11.) Alberti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:

  518-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo la lettera d-quinquies, è inserita la seguente:

   d-sexies) alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle startup innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

  518-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 518 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

1. 1691. (ex 78. 12.) Sorial, Alberti, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi relativi alla riscossione delle entrate locali, i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono autorizzati a consultare i pagamenti effettuati sui conti correnti intestati all'ente e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento e ad effettuarne periodicamente il download. I corrispettivi contrattuali, debitamente fatturati, e gli eventuali rimborsi dovuti ai predetti soggetti, nell'ammontare risultante da puntuale rendicontazione resa all'ente creditore, sono accantonati dal tesoriere dell'ente e dallo stesso liquidate, in forza di un mandato irrevocabile di pagamento conferito ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, del codice civile, nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dei documenti contabili. La verifica della documentazione resa dal concessionario e dei corrispondenti pagamenti effettuati dal tesoriere è eseguita nell'ambito degli adempimenti e dei controlli contabili di cui al Capo V dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 1692. (ex 78. 13.) Palese.

  Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 518-bis, valutati in euro 150 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.

1. 1693. (ex 78. 14.) L'Abbate, Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato a titolo di sanzioni.

  533-ter. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

  533-quater. Entro 11 30 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nel mesi di gennaio e marzo.

  533-quinquies. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

  533-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di comunicazione di cui al precedente comma 533-ter e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.

  533-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 533-bis e 533-sexies, valutati in 250 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come modificato dal comma 625 del presente articolo.

1. 1694. (ex 79. 3.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. A decorrere dal 1o marzo 2018, la cartella di pagamento e ogni altro atto della procedura di riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1973, n. 602, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo ovvero ogni atto successivo e la data della relativa notificazione, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.

  533-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, in tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo connesso alla notifica dell'atto.

  533-quater. Per l'attuazione dei commi 533-bis e 533-ter è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 1695. (ex 79. 8.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. A fini del coordinamento della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso ricetto ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati di fatturazione di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per garantire l'effettiva gradualità delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita l'Agenzia delle entrate, è autorizzato a ridurre la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, seguendo i criteri e le finalità di cui sopra.

  533-ter. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente si applicano alle comunicazioni di irregolarità emesse a decorrere della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma.

  533-quater. Agli oneri derivanti dai commi 533-bis e 533-ter, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.

1. 1696. (ex 79. 10.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ad un quinto»;

   b) all'articolo 3 le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ad un terzo».

  533-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione alle comunicazioni di irregolarità notificate a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  533-quater. Agli oneri derivanti dai commi 533-bis e 533-ter, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, così come modificato dal comma 625 del presente articolo.

1. 1697. (ex 79. 9.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 541 sono inseriti i seguenti:

  541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

  541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un d atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

   b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

  533-ter. Per l'attuazione del comma 533-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 10.000.000;

   2019: _ 10.000.000;

   2020: _ 10.000.000.

1. 1698. (ex 79. 17.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Nei casi di notificazioni a mezzo del servizio postate o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e di riscossione, ivi comprese le procedure amministrative connesse, la notifica si perfeziona, ai fini dei calcolo dei termini di decadenza e prescrizione previsti per la notifica degli atti, alla data di effettiva ricezione da parte del destinatario.

  533-ter. Le disposizioni di cui al comma 533-bis trovano applicazione alle notificazioni eseguite a decorrere dal 1o giugno 2018.

1. 1699. (ex 79. 12.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: «di competenza statale» sono aggiunte le seguenti: «ed accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione».

  533-ter. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9 è sostituto dal seguente:

  «9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh».

1. 1700. (ex 79. 13.) Abrignani.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi di decadenza dalla rateazione il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto di presentazione della richiesta, si provvede al pagamento di tre delle cinque rate scadute. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data, comprensive delle rate scadute e non saldate all'atto di presentazione della richiesta.

  533-ter. Agli oneri derivanti dal comma 533-bis, valutati in euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625 del presente articolo.

1. 1701. (ex 79. 25.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.

  533-ter. Ai maggiori oneri valutati in euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come modificata dal comma 625 del presente articolo.

1. 1702. (ex 79. 20.) Pisano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».

  533-ter. Agli oneri derivanti dal comma 533-bis, valutati in euro 100 milioni per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625 del presente articolo.

1. 1703. (ex 79. 24.) Pisano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 100.000.000;

   2019: _ 10.000.000.

1. 1704. (ex 79. 18.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. Al comma 4, lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

1. 1705. (ex 79. 4.) L'Abbate, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertita con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il termine richiamato dal comma 1 del citato articolo 54 si intende riferito al termine di cui al precedente comma 4.»

1. 1706. (ex 79. 11.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

1. 1707. (ex 79. 35.) Alberti, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:

  533-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento, anche non opposte, e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.

1. 1708. (ex 79. 36.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2-bis e 2-ter» e le parole: «e dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «e degli articoli 21 e 21-bis»

1. 1709. (ex 79. 40.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale».

1. 1710. (ex 79. 41.) Pisano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

  533-bis. La presentazione dell'istanza di rateazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito.

1. 1711. (ex 79. 42.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i limiti di pignorabilità di cui all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, si applicano alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta.

  533-ter. Agli oneri derivanti dal comma 533-bis, valutati in euro 30 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.

1. 1712. (ex 79. 19.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i limiti di pignorabilità di cui all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, si applicano alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta.

1. 1713. (ex 79. 27.) Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sopprimere il comma 534.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 535 a 554.

1. 1714. (ex 80. 1.) Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 534 a 554 con i seguenti:

  534. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti, A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione cinquanta magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

   a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

   b) per violazione delle norme sulla competenza;

   c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

   d) per nullità della sentenza o del procedimento;

   e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

  534-bis. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

  534-ter. Dall'applicazione dei commi 534 e 535 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1715. (ex *80. 21. e 80. 23) Sisto, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire i commi da 534 a 554 con i seguenti:

  534. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione cinquanta magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado.

  534-bis. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

  534-ter. Dall'applicazione dei commi 534 e 534-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1716. (ex 80. 22.) Sisto.

  Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:

  554-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2018»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre dei numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;

   c) al comma 6 le parole: «Entro il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2018»;

   d) al comma 8 le parole: «fino al 10 ottobre 2017» di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 luglio 2018» e le parole: «fino al 31 dicembre 2018» di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2019»;

   e) al comma 9 le parole: «Entro il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2018»;

   f) al comma 10 le parole: «entro il 31 luglio 2018» di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2019» e le parole: «entro il 31 dicembre 2018» di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2019».

  554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

  554-quater. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 2016, n. 225 senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto.

1. 1717. (ex 80. 31.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:

  554-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spose che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai Got nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reali la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dulie sanzioni, pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai Got nell'ambito delle loro competenze civili.

  554-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante all'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1718. (ex 80. 14.) Catanoso.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. Anche al fine di concorrere al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, a titolo sperimentale per tre anni a decorrere dal 2018, viene riconosciuto un incentivo economico al personale della Guardia di Finanza entrate fiscali aggiuntive assicurate dal suddetto Corpo al Bilancio dello Stato nell'anno precedente e comunque nel limite massimo di 60 milioni di euro per anno. Definizione, funzionamento ed erogazione dell'incentivo dovranno essere stabiliti mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:

   a) il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette”, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale”»;

   b) l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188, è sostituito dal seguente:

    «a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;

    c) l'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

1. 1719. (ex 80. 17.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 556, aggiungere i seguenti:

  556-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo comma 3, sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Non sono soggetti al contributo unificato i processi per le controversie promosse da chi intende agire in giudizio nei casi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

  3-ter. Non sono soggetti al contributo unificato i processi per le controversie di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, promosse dai consiglieri e dalle consigliere di parità regionali, della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dal consigliere o dalla consigliera nazionale di parità.».

  556-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 556-bis, pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

1. 1720. (ex 81. 4.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire i commi 557, 558, 559 e 560, con il seguente:

  Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come modificato dal comma 625 del presente articolo, è ridotto di 145 milioni di euro per l'anno 2018 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1. 1721. (ex 82. 7.) Sibilia, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 577, aggiungere il seguente:

  577-bis. Al comma 14 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

  669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

1. 1722. (ex 82. 14.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sostituire il comma 561 con il seguente:

  «Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come modificato dal comma 625 del presente articolo, è ridotto di 239 milioni a decorrere dall'anno 2018».

1. 1723. (ex 83. 1.) Sibilia, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 561, capoverso «49-ter», dopo le parole: si considerano non effettuati aggiungere le seguenti: ; resta ferma la possibilità, di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni.

1. 1724. (ex *83. 2.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 561, capoverso 49-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I soggetti cui l'Agenzia delle entrate ha negato l'esecuzione della delega di pagamento possono comunque avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

1. 1725. (ex 83. 5.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

  561-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente: 2-bis. Su richiesta del creditore, la compensazione di cui al comma 1 si applica con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo, di tributi e imposte. A tal fine trovano applicazione le disposizioni cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in quanto, compatibili, le previsioni del predetto comma 1.

  561-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  561-quater. Al fine di assicurare maggiori entrate stimate in 4.500 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018. Qualora la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 1726. (ex 83. 6.) Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.
(Archivio informatico unico).

  1. I soggetti indicati dall'articolo 3 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

  2. A tal fine i soggetti di cui al primo comma istituiscono un archivio unico informatica.

  3. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari esemplificare le registrazioni.

  4. L'istituzione dell'archivio unico informatica e obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

  5. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico e possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

  6. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

  7. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

  8. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

  9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1. 1727. (ex 83. 7.) Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:

  563-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 491:

    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;

    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato», sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;

    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

   b) al comma 492:

    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma», e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;

   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;

   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a completamento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  563-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 563-bis.

1. 1728. (ex 84. 1.) Marcon, Paglia, Pastorino.

  Dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:

  563-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la sogli di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  563-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono soppresse.

1. 1729. (ex 84. 2.) Marcon, Paglia, Pastorino.

  Dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:

  563-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

  563-ter. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

  «3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione “Alcole e bevande alcoliche”, relativa alla voce “Birra”, ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _20.000.000;

   2019: _20.000.000;

   2020: _20.000.000.

1. 1730. (ex 84. 3.) Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni, Invernizzi, Pagani, Santanché, Rizzetto, Rabino, Palese, Stumpo, Causin, Palazzotto, Molea, De Girolamo, Capezzone, Corsaro, Allasia, Rondini.

  Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:

  563-bis. All'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. I soggetti che effettuano cessioni di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese».

1. 1731. (ex *84. 4.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:

  564-bis. A decorrere dall'anno 2018, le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

   a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

   b) euro 1.150 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

   c) euro 1.200 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

   d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

   e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

   f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

   g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

   h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

   i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

   l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

  564-ter. Restano salvi i regimi di riduzione ed esenzione di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  564-quater. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 564-bis i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma precedente affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

  564-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 564-bis a 564-quater.

1. 1732. (ex 84-bis. 7.) Marcon, Paglia, Pastorino.

  Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:

  564-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse.

  564-ter. Al comma 4 dell'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.

1. 1733. (ex 84-bis. 5.) Marcon, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:

  564-bis. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 c con effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui al presente articolo, è fissata al 27,5 per cento.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta, nel primo anno di applicazione.

1. 1734. (ex 84-bis. 6.) Paglia, Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:

  564-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali.

1. 1735. (ex 84-bis. 4.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 565, aggiungere i seguenti:

  565-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, ivi comprese le operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquistare la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;».

  566-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 565-bis pari a 50 milioni di euro si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, del presente articolo.

1. 1736. (ex 85. 3.) Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:

  567-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-bis dopo le parole: «documenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli atti ed i documenti processuali o comunque riguardanti le attività processuali».

  567-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  567-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento dei loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.

  567-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammantare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  567-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 567-ter e 567-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  567-septies. Le modifiche introdotte dai commi 567-ter e 567-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corsa al 31 dicembre 2017.

1. 1737. (ex 86. 1.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

  567-bis. Agli intermediari finanziari, alle banche e ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito è vietato applicare qualsiasi onere per il rilascio di certificazioni utili alla partecipazione alle assemblee societarie. La violazione del divieto di cui al presente comma è sanzionato con il pagamento dell'importo cento volte superiore a quanto richiesto in qualità di onere da corrispondere, a titolo di risarcimento, al richiedente la certificazione. Agli intermediari finanziari, alle banche e ai soggetti autorizzati all'esercizio del eredito, nel caso di violazione del divieto di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro da versare, per ogni singolo richiedente, in un fondo appositamente individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presentazione della certificazione da parte dell'intestatario dei titoli o suo delegato in sede assembleare è titolo per partecipare all'assemblea.

1. 1738. (ex 86. 4.) Sibilia, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:

  567-bis. A decorrere dall'anno 2018 l'ammontare della tassa per la licenza di porto d'armi, di cui all'articolo 4 della tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è fissato in 200 euro.

1. 1739. (ex 86. 5.) Marcon, Paglia, Pastorino.

  Al comma 569 sostituire le parole: all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata con le parole: al 6 per cento. È ugualmente fissata al 6 per cento l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001.

  Conseguentemente, dopo il comma 569, aggiungere il seguente:

  569-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 569, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1740. (ex 87. 1.) Guidesi.

  Dopo il comma 569, aggiungere il seguente:

  569-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

  «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati si applica l'imposta municipale propria nell'aliquota determinata dal Comune interessato pari a quella applicata agli alloggi non utilizzati come prima casa o con regolare contratto di locazione registrato.»

1. 1741. (ex 87. 7.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:

  577-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).».

  577-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b), del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

  577-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla, società soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018 mediante i predetti interventi sulla spesa pubblicai sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano; minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 1742. (ex 88. 4.)Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 577, aggiungere il seguente:

  577-bis. In deroga alle disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le società di capitali poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere la definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, compresi quelli in attesa di definizione del contenzioso tributario e quelli già definiti iscritti a ruolo, senza corresponsione delle somme relative agli interessi e alle sanzioni e delle somme dovute a titolo di aggio all'agente di riscossione, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, nella misura del:

   a) 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

   b) al 50 per cento delle somme dovute per omessi versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi;

   c) al 30 per cento delle somme dovute per omessi versamenti delle imposte sui redditi della società e degli omessi versamenti dovuti come sostituito d'imposta;

   d) al 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice del strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  577-ter. All'onere derivante dal comma 577-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:

   a) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 624 del presente articolo.

1. 1743. (ex 88. 9.)Gianluca Pini.

  Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:

  577-bis. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2014, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1o gennaio 2018 nel numero massimo di:

   a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;

   b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;

   c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;

   d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;

   e) 60 rate per somme da 50,001 a 60.000 euro;

   f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;

   g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

  577-ter. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1o giugno 2018 c effettuato il pagamento:

   a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari al 3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;

   b) delle somme maturate a favore dell'agente di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1997, n. 112, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  577-quater. Ai fini della definizione di cui ai commi 577-bis e 577-ter, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

   a) pagamento della quota capitale in ferma dilazionata in trentasei mesi;

   b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;

   c) azzeramento degli interessi di mora;

   d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;

   e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

  577-quinquies. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno: un triennio c che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

  517-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 577-bis a 577-quinquies della presente legge.

  Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018;

    CP: - 1.400.000.000;

    CS: - 1.400.000.000.

   2019:

    CP: -1,400.000.000;

    CS: -1.400.000.000.

   2020:

    CP: -1.400.000.000;

    CS: - 1.400.000.000.

1. 1744. (ex 88. 16.)Fedriga, Guidesi.

  Dopo il comma 577, aggiungere il seguente:

  577-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio dei mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».

1. 1745. (ex 88. 11.)Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:

  577-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole: «nella misura del 20 per cento», sono sostituite con le parole: «nella misura del 40 per cento».

  577-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo c al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 1746. (ex 88. 8.)Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 578, aggiungere i seguenti:

  578-bis. Al fine di definire la base imponibile relativa agli introiti derivanti da pubblicità e promozione su piattaforme informatiche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fornitori di servizi che ospitano sistemi di pubblicità e promozione on-line, definiscono, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le procedure informatiche per assegnare univocamente, per ogni dominio internet registrato, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui assegnare gli introiti delle transazioni.

  578-ter. Per le piattaforme di pubblicità e promozione su sistemi informatici che condividono sul medesimo dominio internet spazi suddivisi in sottocartelle, i fornitori di servizi definiscono, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le procedure informatiche per assegnare univocamente, per ogni sottocartella registrata, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui assegnare gli introiti delle transazioni.

  578-quater. I fornitori di servizi di cui al comma 578-bis e 578-ter, entro 60 giorni dalla data di entrata della presente legge, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, definiscono le modalità per verificare le transazioni on-line per un dato codice fiscale o partita IVA.

  578-quinquies. Gli utenti, registrati sulle piattaforme informatiche di pubblicità e promozione, devono, entro 15 giorni dalla definizione delle procedure informatiche, di cui ai commi 578-bis e 578-ter, indicare il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario degli introiti derivanti dalle transazioni on-line. I fornitori di servizi sono tenuti a disabilitare le utenze ed il trasferimento degli introiti agli utenti che non ottempereranno alle disposizioni del presente comma.

  578-sexies. I fornitori di servizi che non ottemperano alle disposizioni precedentemente indicate sono perseguiti con una sanzione pari al 3 per cento del fatturato annuale.

1. 1747. (ex 88-bis. 13.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 586, con il seguente:

  586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Si considerano effettuate tramite mezzi elettronici le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fornite attraverso internet o una rete elettronica; vi sono comprese le transazioni relative ad attività di e-commerce.

  Conseguentemente:

   a) al comma 588, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 586 con le seguenti: con l'aliquota del 3 per cento su tutte, le transazioni di cui al comma 586;

   b) sopprimere il comma 591.

1. 1748. (ex 88-bis. 5.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 586, sostituire le parole: «relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici» con le seguenti: «relative a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, incluse le transazioni relative ad attività di e-commerce»;

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma

591. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 586 spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta di cui al comma 588 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g), del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. 1749. (ex 0. 88-bis. 23. 1.) Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino.

 

 

  Dopo il comma 587, inserire il seguente:

  L'imposta di cui al comma 586 non si applica ai contratti di acquisto di beni e fornitura di servizi da parte della Pubblica amministrazione.

1. 1750. (ex 0. 88-bis. 23. 7.) Crippa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

 

 

  Dopo il comma 587, inserire il seguente:

  L'imposta di cui al comma 586 non si applica ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e di intrattenimento televisivo.

1. 1751. (ex 0. 88-bis. 23. 8.) Crippa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

 

  Al comma 587, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2018 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire il comma 595 con il seguente: «595. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 593 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 587».

1. 1752. (ex 88-bis. 6.) Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Sostituire il comma 595, con il seguente:

  595. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 593 si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 587.

1. 1753. (ex 88-bis. 9.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sopprimere i commi 597-quater, 597-quinquies, 597-sexies.

  Conseguentemente, sostituire il comma 597-septies con il seguente:

   597-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 591-bis e 591-ter, del presente articolo, nel limite di un milione di euro annuo a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200. Della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 1754. (ex 0. 88-bis. 24. 3.) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

 

 

 

 

  Al comma 597-septies sostituire la parola: due milioni con le seguenti: quattro milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 597-septies aggiungere il seguente:

   597-octies. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies, 597-sexies, del presente articolo, si autorizza l'assunzione di ulteriori 20 unità presso il Garante per la protezione dei dati personali.

1. 1755. (ex 0. 88-bis. 24. 2.) Artini.

 

 

  Dopo il comma 597-septies aggiungere il seguente:

   597-octies. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies, 597-sexies, del presente articolo, si autorizza l'assunzione di ulteriori 20 unità presso il Garante per la protezione dei dati personali.

1. 1756. (ex 0. 88-bis. 24. 1.) Artini.

 

 

  Dopo il comma 597, aggiungere i seguenti:

  597-bis. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  597-ter. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di search advertising visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

  597-quater. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuate dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

  597-quinquies. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei commi da 597-bis a 597-quater, sino al limite massimo di 2 miliardi di euro annui affluiscono al Fondo per la lotte alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 1757. (ex 88-bis. 10.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 597, aggiungere i seguenti:

  597-bis. Dal 1o giugno 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:

   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018; il piano quinquennale è aggiornato entro, il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione; le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

   f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità; l'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il, sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico; il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

   g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

1. 1758. (ex 88-bis. 3.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 597, aggiungere i seguenti:

  597-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 121.

  597-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo di cui al comma 597-bis, nonché eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego del fondi di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, un piano specifico per l'agricoltura.

  597-quater. Il processo riallocativo ha inizio dal 1o gennaio 2018 e si conclude entro il 31 dicembre 2025.

1. 1759. (ex 88-bis. 8.) Pastorino, Marcon, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 597, aggiungere i seguenti:

  597-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  597-ter. Il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025.

1. 1760. (ex 88-bis. 7.) Pastorino, Marcon, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, è istituita l'imposta sulle cessioni aventi ad oggetto le stoviglie monouso, nonché le cannucce per bevande, realizzate in polipropilene e polistirene. L'imposta si applica nella misura di 90 centesimi di euro per ogni chilo di stoviglie monouso e cannucce per bevande realizzate in polipropilene e polistirene cedute ed è dovuta dal produttore o importatore all'atto dell'immissione al consumo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le ulteriori modalità di applicazione della presente disposizione. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate ad un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi finalizzati alla prevenzione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, per la promozione del riuso e riciclo degli stessi nonché del compostaggio del rifiuto organico.

1. 1761. (ex 88-bis. 2.) Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. È istituito, in attuazione del principio «chi inquina, paga», il Tributo sulla posta non indirizzata, finalizzato a trasferire i costi di gestione dei rifiuti derivanti dall'invio di posta cartacea pubblicitaria sui produttori iniziali. Il tributo fissato nella misura minima di 10 centesimi di euro per ogni copia stampata è dovuto dai committenti ai Comuni nei quali viene effettuata la distribuzione. L'utilizzo del tributo, per finalità di prevenzione dei rifiuti, è disciplinato dai comuni con apposito regolamento che può prevedere un incremento fino ad un totale di 20 centesimi a copia.

1. 1762. (ex 88-bis. 1.) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma.

1. 1763. (ex 88-bis. 18.) Enrico Zanetti, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 4 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla dati, di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, alle seguenti tassative condizioni: che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero; che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero; che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. In ogni caso, non sono applicabili gli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602».

1. 1764. (ex 88-bis. 20.) Palese.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La dichiarazione di cui al primo periodo è immediatamente presa in carico con il numero identificativo ed è immediatamente inserita nell'Area Riservata _ Cittadini e Imprese (cosiddetto cassetto fiscale) in modo da impedire l'attivazione degli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La registrazione e la successiva lavorazione della dichiarazione sono realizzati entro 15 giorni dalla presa in carico».

1. 1765. (ex 88-bis. 21.) Palese.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018, febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, settembre 2019 e dicembre 2019».

  597-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 597-bis, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1766. (ex 88-bis. 19.) Palese.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. A All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

  «11-bis. Il processo penale per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sospeso a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo e la sospensione dura sino all'integrale pagamento delle somme dovute».

1. 1767. (ex 88-bis. 22.) Palese.

  Al comma 598, secondo periodo, dopo le parole: In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a nuovi entranti.

1. 1768. (ex *89. 45.) Franco Bordo, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 598, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella definizione delle predette procedure di selezione competitiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua meccanismi atti a favorire l'ingresso nel mercato di nuovi entranti.

1. 1769. (ex 89. 41.) Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 601, aggiungere in fine il seguente periodo: suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

1. 1770. (ex 89. 7.) Caparini, Altieri.

  Al comma 602, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza alcuna discriminazione ed equamente distribuite sulle bande VHF e UHF secondo la normativa vigente un terzo agli operatori locali e due terzi agli operatori nazionali.

1. 1771. (ex 89. 8.) Caparini, Altieri.

  Al comma 602, secondo periodo, sostituire la parola: DVB-T2, con la seguente: DVB-S2.

  Conseguentemente, al comma 610, lettera c), sostituire le parole: di cui all'articolo 3- quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione, con le seguenti: in tecnologia DVB- S2.

1. 1772. (ex 89. 34.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso;

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.

*1. 1773. (ex *89. 54.) Palese.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso.

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.

*1. 1774. (ex *89. 63.) Fauttilli.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso;

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.

*1. 1775. (ex *89. 69.) Abrignani.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione, anche proquota.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso.

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo, e sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.

**1. 1776. (ex **89. 53.) Palese.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione, anche proquota.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso;

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo, e sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.

**1. 1777. (ex **89. 68.) Abrignani.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione, anche proquota.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale;

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo, e sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.

*1. 1778. (ex *89. 56. e 89. 57.) Palese.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione, anche proquota.

  Conseguentemente:

   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale;

   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo, e sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.

*1. 1779. (ex *89. 66. e 89. 67.) Abrignani.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente al quarto periodo sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.

**1. 1780. (ex **89. 52.) Palese.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente al quarto periodo sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.

**1. 1781. (ex **89. 71.) Abrignani.

  Al comma 602, terzo periodo, dopo le seguenti parole: entro il 30 settembre 2018, e sostituire le parole: l'assegnazione in ambito nazionale, con le seguenti: la conversione.

  Conseguentemente al quarto periodo, sostituire le parole: al rilascio, con le seguenti: alla conversione, e sostituire le parole: ad operata, con la seguente: agli operati.

1. 1782. (ex *89. 50.) Palese.

  Al comma 602, terzo periodo, sopprimere le parole: entro il 30 settembre 2018, e sostituire le parole: l'assegnazione in ambito nazionale, con le seguenti: la conversione.

  Conseguentemente al quarto periodo, sostituire le parole: ad operatori, con la seguente: agli operatori.

*1. 1783. (ex **89. 51.) Palese.

  Al comma 602, terzo periodo, sopprimere le parole: entro il 30 settembre 2018, e sostituire le parole: l'assegnazione in ambito nazionale, con le seguenti: la conversione.

  Conseguentemente al quarto periodo, sostituire le parole: ad operatori, con la seguente: agli operatori.

*1. 1784. (ex **89. 72.) Abrignani.

  Al comma 602, terzo periodo, dopo le parole: per l'assegnazione in ambito nazionale, aggiungere le seguenti: e locale.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo periodo, dopo le parole: digitale terrestre agli operatori di rete nazionali aggiungere le seguenti: e locali;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: terzo periodo ad operatori di rete nazionali, aggiungere le seguenti: e locali;

   c) al quarto periodo, dopo le parole: trasmissione di programmi in ambito locale, aggiungere le seguenti: e nazionale.

1. 1785. (ex 89. 9.) Caparini, Altieri.

  Al comma 602, quarto periodo, sostituire le parole: audiovisivi in ambito locale, con le seguenti: audiovisivi secondo la normativa vigente, un terzo al trasporto di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale e due terzi al trasporto di fornitori di servizio di media audiovisivi in ambito nazionale.

1. 1786. (ex 89. 10.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, alinea, dopo le parole: il calendario nazionale, aggiungere le seguenti: e locale.

1. 1787. (ex 89. 11.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, alinea dopo le parole: 17 maggio 2017, di cui al comma 598, aggiungere le seguenti: che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, in modo assolutamente proporzionale sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF.

1. 1788. (ex 89. 17.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, alinea, dopo le parole: 17 maggio 2017, di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF.

1. 1789. (ex 89. 30.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, alinea, dopo le parole: servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, aggiungere le seguenti: nonché i fornitori di servizio in ambito nazionale.

1. 1790. (ex 89. 12.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603 alinea, aggiungere in fine le parole: tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), dopo le parole: contestuali attivazioni di frequenze, aggiungere le seguenti: delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch-off dall'analogico al DVBT-1.

1. 1791. (ex 89. 32.) Caparini, Altieri.

 

 

  Al comma 603, lettera c), dopo le parole: multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale, aggiungere le seguenti: nonché il trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale.

1. 1792. (ex 89. 13.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, lettera c), sostituire le parole da: multiplex regionale fino alla fine della lettera con le seguenti: multiplex regionale costituito per un terzo dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito locale e per due terzi dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale, destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale e nazionale.

1. 1793. (ex 89. 14.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, lettera e), aggiungere in fine le parole: e locali secondo la normativa vigente che prevede un terzo ai soggetti locali e due terzi ai soggetti nazionali.

1. 1794. (ex 89. 15.) Caparini, Altieri.

  Al comma 603, lettera f), dopo le parole: lettere b), c) e d), aggiungere le seguenti: ed e), purché in modo contestuale tra operatori nazionali e locali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: diritti d'uso nazionali, aggiungere le seguenti: e locali.

1. 1795. (ex 89. 16.) Caparini, Altieri.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:

  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.

*1. 1796. (ex *89. 58.) Palese.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:

  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.

*1. 1797. (ex *89. 64.) Fauttilli.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:

  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.

*1. 1798. (ex *89. 73.) Abrignani.

  Al comma 604, primo periodo, sostituire le parole: dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, con le seguenti: di un terzo dei diritti d'uso delle frequenze VHF per il servizio televisivo digitale terrestre secondo la normativa vigente che prevede un terzo agli operatori di rete locali e due terzi agli operatori di rete nazionali.

1. 1799. (ex 89. 18.) Caparini, Altieri.

  Al comma 604, primo periodo, sostituire le parole: delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre con le seguenti: almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre.

1. 1800. (ex 89. 20.) Caparini, Altieri.

  Al comma 604, primo periodo, dopo le parole: ad operatori di rete aggiungere le seguenti: in ambito locale.

1. 1801. (ex 89. 19.) Caparini, Altieri.

  Al comma 605, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche con le seguenti: 30 giugno 2022 contestualmente, per aree geografiche tecniche, alla transizione degli operatori nazionali.

1. 1802. (ex 89. 21.) Caparini, Altieri.

  Sopprimere il comma 606.

1. 1803. (ex 89. 22.) Caparini, Altieri.

  Al comma 606, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale piano di numerazione deve riservare ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale almeno dieci numerazioni nelle prime venti e, complessivamente, almeno un terzo delle numerazioni del primo arco. Eventuali numerazioni specifiche per intese e consorzi possono essere eventualmente rilasciate a soggetti che effettuano trasmissioni in contemporanea per almeno dieci ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00.

1. 1804. (ex 89. 23.) Caparini, Altieri.

  Al comma 606, secondo periodo, sostituire le parole da: adeguati spazi fino alla fine del periodo con le seguenti parole: almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno.

1. 1805. (ex 89. 26.) Caparini, Altieri.

  Al comma 606, secondo periodo, sostituire le parole da: adeguati spazi fino alla fine del periodo con le seguenti parole: almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

1. 1806. (ex 89. 24.) Caparini, Altieri.

  Al comma 606, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno.

1. 1807. (ex 89. 25.) Caparini, Altieri.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.

*1. 1808. (ex *89. 35.) Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.

*1. 1809. (ex *89. 79.) Abrignani.

  Al comma 609, dopo le parole: alle frequenze aggiungere le seguenti: convertite e.

**1. 1810. (ex **89. 59.) Palese.

  Al comma 609, dopo le parole: alle frequenze aggiungere le seguenti: convertite e.

**1. 1811. (ex **89. 74.) Abrignani.

  Al comma 610, alinea primo periodo, sostituire le parole: 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 con le seguenti: 443,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. Il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624 del presente articolo è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2020.

1. 1812. (ex 89. 27.) Caparini, Altieri.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.

*1. 1813. (ex *89. 60.) Palese.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.

*1. 1814. (ex *89. 65.) Fauttilli.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.

*1. 1815. (ex *89. 75.) Abrignani.

  Al comma 610, lettera a), sostituire le parole da: a fronte dei fino alle parole: ove si renda necessario, con le seguenti: per gli operatori di rete in ambito nazionale per i costi sostenuti per l'adeguamento degli impianti di trasmissione e di indennizzo per la liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, di misure compensative per i costi sostenuti.

1. 1816. (ex 89. 80.) Tabacci.

  Al comma 610, lettera b), dopo le parole: erogazione di indennizzo, aggiungere le seguenti: di valore omogeneo tra operatori di rete di ambito locale e nazionale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: di diritto d'uso., aggiungere le seguenti: in ambito regionale l'indennizzo, oltre che essere calcolato in base al numero di abitanti, dovrà essere parametrato anche al numero di impianti utilizzati.

1. 1817. (ex 89. 29.) Caparini, Altieri.

  Al comma 610, lettera b), sostituire le parole: 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 con le seguenti: 380,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. Il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624 del presente articolo, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2020.

1. 1818. (ex 89. 28.) Caparini, Altieri.

  Al comma 610, lettera d), dopo le parole: monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 603 aggiungere le seguenti: attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre.

1. 1819. (ex 89. 61.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 613, sostituire le parole da: della collaborazione fino alla fine del comma con le seguenti:, a seguito di selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, delle migliori competenze tecniche operanti nel settore delle comunicazioni.

1. 1820. (ex 89. 37.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Sostituire il comma 617 con il seguente:

  617. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 165 è sostituito dal seguente:

  «165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

   a) promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

   b) favorire la diffusione di reti di banda ultra larga;

   c) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.

1. 1821. (ex 89. 39.) Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   e) Per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti radio e fissi attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo 5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

    1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

    2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

    3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

    4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.

1. 1822. (ex *89. 38.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. Le espressioni «mensile o di multipli del mese» di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e «mensile o suoi multipli» di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, sono da intendersi come riferite a un periodo di trenta giorni o suoi multipli.

1. 1823. (ex *89. 76.) Abrignani.

  Dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. Le espressioni «mensile o di multipli del mese» di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e «mensile o suoi multipli» di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, sono da intendersi come riferite a un mese solare.

1. 1824. (ex 89. 40.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: «ad esclusione» sono aggiunte le seguenti: «di quelli prepagati, di quelli sottoscritti da persone giuridiche o da persone fisiche che agiscono nell'ambito della propria attività professionale,».

1. 1825. (ex 89. 77.) Abrignani.

  Dopo il comma 617, aggiungere il seguente:

  617-bis. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «I contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «sottoscritti dai consumatori»;

   b) le parole: «di rinnovo delle offerte e» sono soppresse.

1. 1826. (ex 89. 78.) Abrignani.

  Dopo il comma 618, aggiungere il seguente:

  618-bis. Il comma 1 della Tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito dal seguente:

  «1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alte emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima attuazione secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree

Aliquote

a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b)

80%

b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi i pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d)

10%

c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e)

10%

1. 1827. (ex 89-bis. 8.) Rampelli.

  Dopo il comma 618, aggiungere il seguente:

  618-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   d-bis) a partire dai contributi riferiti all'anno 2017, per raggiungere i livelli occupazionali richiesti dalla lettera a), le società proprietarie di emittenti possono partecipare al bando anche tramite delle associazioni temporanee d'impresa (ATI).

1. 1828. (ex 89-bis. 9.) Rampelli.

  Sostituire il comma 619 con il seguente:

  619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 79 milioni di euro»;

   b) alla lettera a) le parole: «euro 350.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 380.000»;

   c) alla lettera c), dopo le parole: «Legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti» e le parole: «nello stesso Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa Regione».

  Conseguentemente, dopo il comma 619, inserire il seguente:

  619-bis. Il numero di concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo delle quali un medesimo soggetto può assumere la titolarità, direttamente od attraverso soggetti controllati o collegati, non può comunque essere superiore al venti per cento del numero totale delle concessioni rilasciate sul territorio nazionale.

*1. 1829. (ex *90. 6.) Gianluca Pini.

  Sostituire il comma 619 con il seguente:

  619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 79 milioni di euro»;

   b) alla lettera a) le parole: «euro 350.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 380.000»;

   c) alla lettera c), dopo le parole: «Legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti» e le parole: «nello stesso Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa Regione».

  Conseguentemente, dopo il comma 619, inserire il seguente:

  619-bis. Il numero di concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo delle quali un medesimo soggetto può assumere la titolarità, direttamente od attraverso soggetti controllati o collegati, non può comunque essere superiore al venti per cento del numero totale delle concessioni rilasciate sul territorio nazionale.

*1. 1830. (ex *90. 58.) Abrignani.

  Al comma 619, lettera b), sopprimere le parole: alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500».

  Conseguentemente al comma 620, sostituire le parole: a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con le seguenti: a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

1. 1831. (ex *90. 55.) Abrignani.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;

   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

*1. 1832. (ex *90. 1.) Palese.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;

   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

*1. 1833. (ex *90. 9.) Guidesi.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;

   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

*1. 1834. (ex *90. 38.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore a 750 milioni euro per l'anno 2018;

   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

1. 1835. (ex 90. 61.) Palese.

  Dopo il comma 620, inserire il seguente:

  620-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  «1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

  1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

  1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

   a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

   b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;

   c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

   d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

  1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione».

1. 1836. (ex 90. 24.) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 620 aggiungere il seguente:

  620-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;

   b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.»;

   c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 938»;

   d) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;

   e) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».

1. 1837. (ex 90. 34.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 620 aggiungere i seguenti:

  620-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  620-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

  620-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 620-ter. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 620-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 620-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

  620-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

  620-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

  620-septies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

  620-octies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 620-quinquies a 620-septies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

1. 1838. (ex 90. 35.) Paglia, Marcon, Pastorino, Gregori.

  Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-octies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

**1. 1839. (ex **90. 54.) Russo, Laffranco.

  Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-octies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

**1. 1840. (ex **90. 60.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 621 inserire i seguenti:

  621-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato:

   a) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 0,169, per il 25 per cento a titolo di imposta unica e per il 75 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

   b) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite esclusivamente nei palinsesti complementari, per il 50 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule disconnessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

1. 1841. (ex 90. 7.) L'Abbate, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 621 inserire i seguenti:

  621-bis. Sono considerati affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (QMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. Sono considerati «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

  621-ter. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi del successivo comma 621-novies.

  621-quater. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

  621-quinquies. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio di cui al precedente comma, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

   a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

   b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui comma 621-ter, nonché analoghi strumenti presenti sui siti internet delle regioni;

   c) a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale di cui al successivo comma 621-novies e di eventuali numeri verdi regionali dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;

   d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

   e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

   f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo 621-quaterdecies.

  621-sexies. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

  621-septies. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000». L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

  621-octies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 621-septies devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 621-septies devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative finalizzate all'applicazione delle disposizioni del presente comma.

  621-novies. È istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato TVNGA, affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità.

  621-decies. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

  621-undecies. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al presente comma e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. 1 tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:

   a) «Questo gioco nuoce alla salute»;

   b) «Questo gioco provoca dipendenza»;

   c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;

   d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»;

   e) «Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza».

  I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo (TVNGA) di cui al comma 621-novies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico.

  621-duodecies. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line. In caso di violazione del divieto di cui al precedente periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  621-terdecies. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e filmare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

  621-quaterdecies. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e h), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

1. 1842. (ex 90. 11.) Mantero, Baroni, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

  621-bis. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».

  621-ter. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.

  621-quater. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza.

  621-quinquies. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.

  621-sexies. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

  «7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».

  621-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.

  621-octies. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 621-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.

  626-novies. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.

  621-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 621-bis a 621-novies entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 621-quinquies, relative alla localizzazione.

  621-undecies. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.

  621-duodecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.

1. 1843. (ex 90. 12.) Baroni, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

  621-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

  621-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 621-bis, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 621-bis.

  621-quater. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

  621-quinquies. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018.

  621-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

1. 1844. (ex 90. 13.) Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

  621-bis. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori.

  621-ter. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.

  621-quater. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 621-bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.

  621-quinquies. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 621-ter si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.

  621-sexies. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

  621-septies. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale.

  621-octies. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del disposizioni di cui al comma 621-septies si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

1. 1845. (ex 90. 20.) Mantero, Baroni, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

   b) la durata minima di 7 secondi a partita;

   c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale;

   d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale;

   e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale;

   f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;

   g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi.

1. 1846. (ex 90. 18.) Mantero, Baroni, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

   b) la durata minima di 7 secondi a partita.

1. 1847. (ex 90. 19.) Baroni, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori.

1. 1848. (ex 90. 21.) Baroni, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserirei seguenti:

  621-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare.

  621-ter. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.

1. 1849. (ex 90. 17.) Baroni, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018.

1. 1850. (ex 90. 15.) Mantero, Baroni, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

1. 1851. (ex 90. 16.) Baroni, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, inserire il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

1. 1852. (ex 90. 14.) Baroni, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva all'assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

1. 1853. (ex 90. 51.) Baldassarre.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

  621-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:

   1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;

   2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale dell'1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma.

  621-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1854. (ex 90. 62.) Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

  621-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

  621-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

  Art. 63-bis. _ (Oggetto del monopolio). _ 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

  Art. 63-ter. _ (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). _ 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

  Art. 63-quater. _ (Provvista personale). _ 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

  Art. 63-quinquies. _ (Licenza di coltivazione della cannabis). _ 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

  Art. 63-sexies. _ (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). _ 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

  Art. 63-septies. _ (Tutela del monopolio). _ 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

  Art. 63-octies. _ (Disciplina applicabile). _ 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

   2) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

  621-quater. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei precedenti commi 621-bis e 621-ter, opportunamente accertate e fino al limite massimo di un miliardo di euro annui, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dai commi 112 e 113 del presente articolo.

1. 1855. (ex 90. 32.) Paglia, Daniele Farina, Marcon.

  Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

  621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

  621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità, e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

1. 1856. (ex 90. 33.) Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Al comma 621-decies, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 6116. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni.

  Al comma 621-decies, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 6117. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 621-decies, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 6118. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Dopo il comma 622, inserire il seguente:

  622-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2018».

1. 1857. (ex 90. 57.) Abrignani.

  Dopo il comma 622 inserire il seguente:

  622-bis. I premi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2013, possono essere anche erogati, con apposito regolamento, in forma indiretta tramite le società di corse direttamente ai beneficiari nei termini stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. 1858. (ex 90. 8.) L'Abbate, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello.

  Sopprimere il comma 623.

  Conseguentemente, dopo il comma 624 aggiungete il seguente:

  624-bis. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015. n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

1. 1859. (ex 91. 16.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Sostituire il comma 623, con i seguenti:

  623. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  623-bis. Al decreto 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  623-ter. Le disposizioni di cui ai commi 623 e 623-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso in al 31 dicembre 2017.

  623-quater. Le modifiche introdotte dai commi 623 e 623-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b), è soppressa.

1. 1860. (ex 91. 4.) Alberti, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

  623-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 euro»;

   b) al comma 12, le parole: «5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 euro»

*1. 1861. (ex *91. 38.) Palese.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

  623-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 euro»;

   b) al comma 12, le parole: «5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 euro»

*1. 1862. (ex *91. 40.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 623, aggiungere:

  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**1. 1863. (ex **91. 2.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 623, aggiungere:

  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**1. 1864. (ex **91. 14.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 623, inserire il seguente:

  623-bis. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fino al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alta concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai semi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1 per cento su base annua. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

1. 1865. (ex *91. 25.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 623, inserire il seguente:

  623-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge n. 208 del 2015 alla lettera a) quater infine è aggiunto il seguente periodo:

  «Fino alla autorizzazione, di cui al periodo precedente, è riconosciuta a favore dei Consorzi, intesi quali Società consortili, Consorzi di Cooperative e altre diverse conformazioni riconducibili a strutture consortili, la possibilità di ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione pari al credito IVA richiesto a rimborso entro i limiti di importo a cui viene riconosciuta la via prioritaria. L'anticipazione è concessa al tasso agevolato dell'1 per cento su base annua ed entro 10 giorni dalla richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta presentazione in via telematica del Modello IVA trimestrale».

1. 1866. (ex **91. 21.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 623, inserire il seguente:

  623-bis. L'articolo 1, comma 128, della legge n. 208 del 2015, si applica in via transitoria e fino di rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017.

1. 1867. (ex *91. 23.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 623, inserire il seguente:

  623-bis. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sostituire le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» con le seguenti: «ammontare è destinato interamente allo Stato».

1. 1868. (ex 91. 1.) Caso, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

  623-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: « c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 700,000, limitatamente alla parte che eccede euro 100,00. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese resta fermo il decreto del ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289».

  Conseguentemente, dopo il comma 567 aggiungere il seguente:

  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

1. 1869. (ex 91. 41.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

  623-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1870. (ex 91. 12.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

  623-bis. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.

1. 1871. (ex 91. 26.) Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 623, inserire il seguente:

  623-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000

   2020: _ 20.000.000.

1. 1872. (ex 91. 15.) Murer, Albini, Roberta Agostini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 624 inserire i seguenti:

  624-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  624-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 624-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1873. (ex 92. 8.) Rampelli.

  Dopo il comma 628 aggiungere i seguenti:

  628-bis. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul «PMP-sigarette» di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

  628-ter. All'articolo 1, comma 2, la lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituita dalla seguente:

   a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  628-quater. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.».

  628-quinquies. Le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dai commi da 628-bis a 628-quater sono finalizzate, entro il limite massimo di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1. 1874. (ex 92. 6.) Franco Bordo, Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 628 aggiungere il seguente:

  628-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri che non superino il limite di fatturato pari a 2 milioni e gli immobili destinati a sale cinematografiche, ad esclusione degli immobili che superino il numero di tre sale destinate alle proiezioni cinematografiche.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 628-bis, pari a 160 milioni a decorrere dall'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 1875. (ex 92. 5.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 628 aggiungere il seguente:

  628-bis. A decorrere dall'anno 2018 i teatri che non superino il limite di fatturato pari a 2 milioni di euro sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU);

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 628-bis, pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 1876. (ex 92. 4.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 628 aggiungere il seguente:

  628-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) gli immobili destinati a sale cinematografiche, ad esclusione degli immobili che superano il numero di tre sale destinate alle proiezioni cinematografiche.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 628-bis, pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

1. 1877. (ex 92. 3.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 628 aggiungere il seguente:

  628-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 545 le parole «180.000» sono sostituite con le seguenti «200.000»;

   b) al comma 546, dopo le parole: «di biglietterie automatizzate» sono aggiunte le seguenti: «introdurre l'obbligo di vendita di titoli nominali per l'accesso alle attività di spettacolo di maggior rilievo,».

1. 1878. (ex 92. 2.) Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 630, aggiungere i seguenti:

  630-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il latte artificiale per neonati».

  630-ter. Dall'attuazione del comma 630-bis discendono oneri a pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 630-quater.

  630-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 1879. (ex 93. 1.) Quaranta, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 630, inserire il seguente:

  630-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità, commesse nel periodo compresa dal 1o gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 5.000 euro per anno e per provincia.

1. 1880. (ex 93. 3.) Abrignani.

  Sostituire i commi 632 e 633 con i seguenti:

  632. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:

  «140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato «Fondo».

  140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.

  140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:

   a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:

    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;

    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;

   b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;

   c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;

   d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali;

   e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  140-quater. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-bis sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

  140-quinquies. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-sexies, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

  1401-sexies. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

*1. 1881. (ex *95. 30.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Laforgia, D'Attorre, Cimbro.

  Sostituire i commi 632 e 633 con i seguenti:

  632. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:

  «140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato «Fondo».

  140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.

  140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:

   a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:

    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;

    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;

   b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;

   c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;

   d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali;

   e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  140-quater. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-bis sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

  140-quinquies. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-sexies, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

  1401-sexies. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

*1. 1882. (ex *95. 44.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Al comma 632 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le predette risorse sono destinate a fare fronte all'emergenza lavorativa e dare impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati a:

   a) la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio primariamente in relazione al rischio idrogeologico;

   b) il rischio sismico;

   c) il miglioramento delle periferie urbana;

   d) la bonifica dei territori compromessi da inquinamento;

   e) il recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale e/o produttivo;

   f) investimenti nel campo dell'efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione;

   g) il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, con particolare riguardo pendolarismo regionale e al trasporto su ferro;

   h) investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado;

   i) investimenti volti al sostegno dell'occupazione femminile;

   j) promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versanti sociale e ambientale;

   k) eliminazione delle barriere architettoniche.

1. 1883. (ex 95. 38.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Al comma 632, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma è destinata a interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, anche attraverso misure non strutturali, di cui il 5 per cento per interventi di manutenzione ordinaria.

1. 1884. (ex 95. 9.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 632, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture.

1. 1885. (ex 95. 18.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Al fine di ammodernare e razionalizzare gli asset hardware, le reti di comunicazione, i data center, il cloud della PA, i sistemi di disaster recovery e di business continuity, gli apparati per il monitoraggio e la sicurezza, dobbiamo riorganizzazione il parco data center della Pubblica Amministrazione attraverso un'opera di razionalizzazione utile a ridurre i costi di gestione a migliorare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni passando a un numero ridotto di data center il fondo di cui al comma 632 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

   alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000.

1. 1886. (ex 95. 1.) D'Incà, Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. In riferimento al fondo di cui al comma 632, una somma pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 di milioni di euro per l'anno 2020 è destinata ad interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico anche attraverso misure non strutturali individuate attraverso una analisi costi benefici da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui una percentuale del 15 per cento è destinata agli interventi di manutenzione.

1. 1887. (ex 95. 10.) Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 632 è destinata agli interventi di cui alla lettera i) del medesimo comma, volti alla prevenzione del rischio sismico.

1. 1888. (ex 95. 21.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 632, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140.

1. 1889. (ex 95. 2.) Borghesi, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 632, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione del collegamento acquedottistico strutturale tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), al fine di collegare alle condotte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) le zone colpite da problematica PFAS. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140.

1. 1890. (ex 95. 4.) Busin, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 632, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, è attribuita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce le risorse alle province interessate, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le province certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1. 1891. (ex 95. 5.) Grimoldi, Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 632, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2018 è destinata alla realizzazione del II lotto «San Gerolamo» della riqualificazione della Lecco-Bergamo ex SS.639 da trasferire alla provincia di Lecco.

1. 1892. (ex 95. 3.) Grimoldi.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione o al completamento delle opere strategiche, anche finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove permangano criticità tecnico-amministrative il cui superamento è determinante per consentire la tempestiva attuazione dei medesimi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere nominati Commissari straordinari per l'attuazione dei citati interventi. Ai Commissari si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ai predetti Commissari è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

*1. 1893. (ex *95. 8.) Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione o al completamento delle opere strategiche, anche finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove permangano criticità tecnico-amministrative il cui superamento è determinante per consentire la tempestiva attuazione dei medesimi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere nominati Commissari straordinari per l'attuazione dei citati interventi. Ai Commissari si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ai predetti Commissari è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

*1. 1894. (ex *95. 46.) Abrignani.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:

  632-bis. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione o al completamento delle opere strategiche, anche finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove permangano criticità tecnico-amministrative il cui superamento è determinante per consentire la tempestiva attuazione dei medesimi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere nominati Commissari straordinari per l'attuazione dei citati interventi. Ai Commissari si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ai predetti Commissari è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

*1. 1895. (ex *95. 43.) Romele.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:

  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:

   300 milioni per il 2018;

   400 milioni per il 2019;

   400 milioni per il 2020;

   400 milioni per il 2021.

  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

  632-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai presenti commi pari a 300 milioni per il 2018, 400 milioni per il 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni per il 2018, 400 milioni per il 2019, 2020 e 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1896. (ex 95. 35.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 632, aggiungere il seguente:

  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente» si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

  632-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data dei 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 1897. (ex 95. 36.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 633, aggiungere il seguente:

  633-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, al comma 631, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _20.000.000;

   2019: _20.000.000.

1. 1898. (ex 95. 11.) Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:

  633-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale nell'ambito della sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporti, programma 2.3 Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:

   2018:

   CP: _200.000.000;

   CS: _ 200.000.000.

   2019:

   CP: _200.000.000;

   CS: _200.000.000.

   2020:

   CP: _200.000.000;

   CS: _200.000.000.

1. 1899. (ex 95. 26.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:

  633-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 165 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  «621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 1900. (ex 95. 27.) Pastorino, Paglia, Marcon.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:

  633-bis. All'articolo 15, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIP E, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 _ Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita ('Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare».

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  «621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 1901. (ex 95. 23.) Paglia, Gregori, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:

  633-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1902. (ex 95. 24.) Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:

  633-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 640 aggiungere il seguente periodo: «Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e alla riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari».

1. 1903. (ex 95. 25.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:

  633-bis. Una quota non inferiore al 45 percento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

1. 1904. (ex 95. 41.) Pastorino, Placido, Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 633, inserire i seguenti:

  633-bis. Per favorire la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione, di messa in sicurezza e di bonifica da amianto degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente:

   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 30.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 70.000.000;

   2019: _ 60.000.000;

   2020: _ 60.000.000.

1. 1905. (ex 95. 29.) Nicchi, Melilla, Albini, Bossa, Scotto, Zaratti, Capodicasa, Kronbichler, Cimbro, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 633, inserire i seguenti:

  633-bis. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, sono Incrementate in aggiunta alle somme già assegnate, di una quota parte pari al 50 percento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, finalizzate alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2018, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2018, nel limite delle maggiori entrate derivanti dalia disposizione di cui al comma 2-ter) provvede alla copertura finanziaria necessaria.

  633-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

1. 1906. (ex 95. 50.) Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 639 sono inseriti i seguenti:

  639-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.», con atta dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo.

  639-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche;

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  639-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  639-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare,»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 95 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  639-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 232, le disposizioni di cui ai commi 639-ter a 639-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  639-septies. Le modifiche introdotte dai commi 639-ter a 639-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1907. (ex 95-bis. 9.) Micillo, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

  639-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo.

  639-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;

  639-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;

  639-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per canto del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  639-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi dal 639-ter a 639-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

  639-septies. Le modifiche introdotte dai commi 639-ter a 639-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

1. 1908. (ex 95-bis. 6.) Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 639 inserire il seguente:

  639-bis. Per interventi urgenti di Bonifica e riconversione delle aree maggiormente inquinate site nella provincia di Brescia presso il Ministero dello sviluppo economico; un apposito Fondo di seguito denominato «Fondo per la terra dei veleni» con dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate alla bonifica e riconversione delle aree maggiormente inquinate site all'interno del territorio della provincia di Brescia.

  La regione Lombardia provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree su cui è necessario intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli interventi di bonifica e riqualificazione, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30.000.000.

1. 1909. (ex 95-bis. 7.) Sorial, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 639 inserire il seguente:

  639-bis. Per interventi urgenti di bonifica e riconversione delle aree maggiormente inquinate site nella provincia di Brescia presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo di seguito denominato «Fondo per la terra dei veleni», con dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, Le risorse del Fondo sono destinate alla bonifica e riconversione delle aree maggiormente inquinate site all'interno del territorio della provincia di Brescia.

  La regione Lombardia provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree su cui è necessario intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli interventi di bonifica e riqualificazione, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _15.000.000;

   2019: _15.000.000.

1. 1910. (ex 95-bis. 8.) Sorial, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 639 inserire il seguente:

  639-bis. Per interventi urgenti di bonifica e riconversione delle aree maggiormente inquinate site all'interno della terra dei fuochi _ nella regione Campania _ è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo di seguito denominato «Fondo per la terra dei fuochi», con dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate alla bonifica e riconversione delle aree maggiormente inquinate site all'interno del territorio noto come terra dei fuochi.

  La regione Campania provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree su cui è necessario intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli interventi di bonifica e riqualificazione, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _30.000.000;

   2019: _30 000.000.

1. 1911. (ex 95-bis. 11.) Micillo, Zolezzi, Busto, De Rosa, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 639 inserire i seguenti:

  639-bis. Nell'ambito del Fondo giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, con una dotazione annuale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

  639-ter. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati con particolare.

  639-quater. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, detta legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni: di cui al presente articolo.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

1. 1912. (ex 95-bis. 10.) De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 639 inserire il seguente:

  639-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  639-ter. All'onere pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1913. (ex 95-bis. 5.) Simonetti.

  Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

  639-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 150 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1914. (ex 95-bis. 14.) Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Sopprimere comma 640.

*1. 1915. (ex *95-ter. 3.) Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Sopprimere comma 640.

*1. 1916. (ex *95-ter. 4.) Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

  640-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale data, ogni richiamo a “Anas S.p.A.” di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

  4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole “Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto” con le seguenti “Una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta”».

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 890 milioni di euro per l'anno 2018, di 1890 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

1. 1917. (ex 95-ter. 13.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Al comma 642, dopo le parole l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, aggiungere le seguenti: anche nell'ambito di iniziative multilaterali quali Mission Innovation di cui l'Italia è parte, invece di;.

**1. 1918. (ex **96. 2.) Palese.

  Al comma 642, dopo le parole l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, aggiungere le seguenti: anche nell'ambito di iniziative multilaterali quali Mission Innovation di cui l'Italia è parte, invece di;.

**1. 1919. (ex **96. 11. e 96. 13.) Galati, Abrignani.

  Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:

  643-bis. Nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018 lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, al fine di istituire spazi di coworking.

  643-ter. Sono ammissibili progetti con finalità di cui al comma 643-bis, attraverso accordi di programma ai sensi del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o dai singoli enti locali.

  643-quater. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene chete tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata a in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

  643-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma 643-bis, e ne redige il relativo elenco.

  643-sexies. Le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 643-ter del presente articolo, il diritto di prelazione, secondo quanto prevista dalla normativa vigente.

  643-septies. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma 643-bis.

  643-octies. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.

  643-novies. Le Regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 643-bis, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 20.000.000;

   2019: _ 20.000.000;

   2020: _ 20.000.000.

1. 1920. (ex 96. 1.) Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:

  643-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

  643-ter. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

  643-quater. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  643-quinquies. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma precedente, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

  643-sexies. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

  643-septies. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 643-ter sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

  643-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 643-bis a 643-septies.

  643-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 643-bis si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 643-decies.

  643-decies. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 91.9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

1. 1921. (ex 96. 6.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:

  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _3.595.000;

   2019: _3.595.000;

   2020: _3.595.000.

*1. 1922. (ex *96. 8.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro, Prodani.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:

  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _3.595.000;

   2019: _3.595.000;

   2020: _3.595.000.

*1. 1923. (ex *96. 9.) Rampelli.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:

  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _3.595.000;

   2019: _3.595.000;

   2020: _3.595.000.

*1. 1924. (ex *96. 14.) Abrignani.

  Dopo il comma 643, inserire il seguente:

  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 500 e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge n. 296 del 2006 alla scadenza prevista nell'atto di concessione.

1. 1925. (ex 96. 15.) Abrignani.

  Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:

  643-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2018, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari con una dotazione annua di 96 milioni di euro, corrispondenti alla diminuzione delle risorse dovute dal 2008 ad oggi. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.

  Conseguentemente

   al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro con le seguenti: 844 milioni di euro;

   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2019: — 96.000.000;

   2020: — 96.000.000.

1. 1926. (ex 96. 18.) Merlo, Borghese.

  Sopprimere il comma 644.

*1. 1927. (ex *97. 8.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 644.

*1. 1928. (ex *97. 28.) Brunetta.

  Sostituire il comma 644 con i seguenti:

  644. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  644-bis. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).

  644-ter. Il compenso di cui al comma determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

  644-quater. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

   a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

   b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

   c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

   d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

  644-quinquies. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

  644-sexies. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

  644-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 800 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 1929. (ex 97. 10.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 644, con i seguenti:

  644. A decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti.

  644-bis. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  644-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Agli oneri derivanti dai commi 644 e 644-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1930. (ex 97. 9.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 644, dopo le parole: Rai-Radiotelevisione Italiana Spa inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai _ Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1931. (ex 0. 97. 42. 1.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

 

 

  Al comma 644, dopo le parole: 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei aggiungere le seguenti: ; è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compaiono in video e che effettuano interviste.

1. 1932. (ex 0. 97. 42. 2.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

 

 

  Al comma 644, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compaiono in video e che effettuano interviste.

1. 1933. (ex 97. 14.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 644 inserire i seguenti:

  644-bis. All'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 come modificato dall'articolo 1, comma 153 lettera A) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono aggiunte in fine le seguenti parole: con esclusione di chi ha effettuato la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 prima del 31 dicembre 2015.

  644-ter. Alle eventuali minore entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1934. (ex 97. 4.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644, inserire i seguenti:

  644-bis. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 come modificato dall'articolo 1 comma 153 lettera a) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo il secondo è inserito il seguente: 2-bis. I titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma precedente, secondo periodo, che hanno effettuato la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per surgelamento ai sensi dell'articolo 10, primo comma, prima del 31 dicembre 2015, inviano una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la cui mendacia comporta effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico con cui intende avvalersi della denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento già inviata. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate con la stessa modalità di cui al comma precedente.

  644-ter. Alle eventuali minore entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'amo 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1935. (ex 97. 5.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644 inserire i seguenti:

  644-bis. All'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito con il seguente:

  «A decorrere dall'anno 2018, per i soggetti con un reddito familiare non superiore complessivamente a euro 923,07 per tredici mensilità, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.».

  644-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1936. (ex 97. 3.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644 inserire i seguenti:

  644-bis. Il comma 158 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è soppresso.

  644-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1937. (ex 97. 6.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644 inserire i seguenti:

  644-bis. Al fine di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, i compensi regolati con contratto fra la Rai e i dipendenti, gli artisti e i collaboratori, possono essere soggetti a decurtazione nel caso in cui gli introiti derivanti da pubblicità siano inferiori a quelli stimati al momento della stipula del contratto a causa di un basso indice di ascolto della trasmissione.

1. 1938. (ex 97. 7.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644 aggiungere il seguente:

  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

  3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  644-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1939. (ex 97. 2.) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644 aggiungere il seguente:

  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. A decorrere dalla gennaio 2018, per soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

   b) alberghi classificati con 5 stelle 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari euro

   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura, uffici: euro 322,00;

   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 1o dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nei canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

  3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce il Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _16.000.000;

   2019: _16.000.000;

   2020: _16.000.000.

1. 1940. (ex 97. 27.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:

  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322.00;

   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

  3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.500.000;

   2019: _1.500.000;

   2020: _1.500.000.

*1. 1941. (ex *97. 29.) Abrignani.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:

  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322.00;

   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

  3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.500.000;

   2019: _1.500.000;

   2020: _1.500.000.

*1. 1942. (ex *97. 24.) Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:

  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari sono stabiliti nelle seguenti misure:

   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore ai venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case; di cura; uffici euro 322,00;

   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

  3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 43 inserire il seguente:

  43-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   « g-bis) i depositi ed ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.500.000;

   2019: _1.500.000;

   2020: _1.500.000.

1. 1943. (ex 97. 25.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:

  644-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;

   b) All'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».

  644-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.

1. 1944. (ex 97. 26.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:

  644-bis. Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.

*1. 1945. (ex *97. 23.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:

  644-bis. Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.

*1. 1946. (ex *97. 34.) Abrignani.

  Dopo il comma 648, aggiungere il seguente:

  648-bis. Allo scopo di garantire il ripianamento dei debiti contratti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2015, comprese le posizioni debitorie conseguenti alle soccombenze in giudizio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

  648-ter Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione Italiana della Croce Rossa, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

  648-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'Associazione Italiana, della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Associazione. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione Italiana della Croce Rossa sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti verso terzi prima dell'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2018 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

  648-quinquies. I beni di cui al comma precedente sono destinati al ripianamento dei debiti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa maturati alla data del 31 dicembre 2015, conseguentemente, entro sessanta giorni dalla sua nomina il Commissario straordinario redige la situazione dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali e predispone un piano di recupero dei propri crediti, un piano di pagamento dei propri debiti, nonché le eventuali possibili compensazioni.

  648-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

  648-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e Militare che riacquista lo status ed il grado rivestito al momento del collocamento in congedo e trasferimento presso altre Amministrazioni pubbliche per effetti delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

  648-octies: Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).

1. 1947. (ex 98. 3.) Abrignani.

  Dopo il comma 649, aggiungere il seguente:

  649-bis. All'articolo 1260 del codice civile sostituire il secondo comma con il seguente: «È fatto divieto alle parti di escludere la cedibilità del credito per crediti inferiori a 100 mila euro». Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1948. (ex 100. 4.) Sorial.

  Dopo il comma 651, inserire il seguente:

  651-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le mieto, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per un periodo di tre anni, anche frazionato, rinnovabile per una sola volta, il pagamento della quota capitale delle rate. Dopo la definizione dell'accordo le banche ed i soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti ad indicare nei contratti di credito la facoltà e le condizioni della sospensione della quota capitale delle rate. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, l'applicazione delle misure di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2027.

1. 1949. (ex 100. 14.) Cariello, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole da: Nello stato di previsione fino a: aventi sede legale in Italia con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di solidarietà di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo dovranno essere utilizzate per risarcire il danno oggettivo subito dai risparmiatori e accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di specifica istruttoria documentale eseguita in via amministrativa dall'ente/organismo all'uopo individuato. Il danno oggettivo dovrà derivare dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche, aventi sede legale in Italia.

  Conseguentemente, all'onere pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 1.016 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

  2018:

   CP: _ 1.016.000.000;

   CS: _ 1.016.000.000.

  2019:

   CP: _ 1.016.000.000;

   CS: _ 1.016.000.000.

  2020:

   CP: _ 1.016.000.000;

   CS: _ 1.016.000.000.

1. 1950. (ex 100-bis. 2.) Busin.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole da: Nello stato di previsione fino a: aventi sede legale in Italia con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di solidarietà di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo dovranno essere utilizzate per risarcire il danno oggettivo subito dai risparmiatori e accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di specifica istruttoria documentale eseguita in via amministrativa dall'ente/organismo all'uopo individuato. Il danno oggettivo dovrà derivare dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche, aventi sede legale in Italia.

*1. 1951. (ex *100-bis. 3.) Busin.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole da: Nello stato di previsione fino a: aventi sede legale in Italia con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di solidarietà di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo dovranno essere utilizzate per risarcire il danno oggettivo subito dai risparmiatori e accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di specifica istruttoria documentale eseguita in via amministrativa dall'ente/organismo all'uopo individuato. Il danno oggettivo dovrà derivare dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche, aventi sede legale in Italia.

*1. 1952. (ex *100-bis. 21.) D'Incà, Villarosa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: altro titolo equivalente aggiungere le seguenti: o che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, indi dopo il comma 655 aggiungere i seguenti:

  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652, pari a 950 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.

  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1953. (ex 100-bis. 5.) Villarosa, D'Incà, Ferraresi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo periodo dopo le parole: titolo equivalente inserire le seguenti: anche connesso/ad una commissione di conciliazione o arbitrato irrituale con procedimento di accertamento del diritto di accesso al fondo a mezzo di istruttoria su base documentale;

   al comma 653 sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni;

   dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652 pari a 950 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.

  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1954. (ex 100-bis. 6.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652 pari a 950 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.

  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1955. (ex 100-bis. 8.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 255 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652 pari a 450 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.

  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1956. (ex 100-bis. 7.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652 pari a 250 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.

  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1957. (ex 100-bis. 9.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'onere pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 1.016 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

  2018:

   CP: _ 1.016.000.000;

   CS: _ 1.016.000.000.

  2019:

   CP: _ 1.016.000.000;

   CS: _ 1.016.000.000.

  2020:

   CP: _ 1.016.000.000;

   CS: _ 1.016.000.000.

1. 1958. (ex 100-bis. 10.) Busin, Guidesi.

  Al comma 652, primo periodo, dopo le parole: titolo equivalente inserire le seguenti: anche connesso ad una commissione di conciliazione o arbitrato irrituale con procedimento di accertamento del diritto di accesso al fondo a mezzo di istruttoria su base documentale.

1. 1959. (ex 100-bis. 20.) Villarosa, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Al comma 653 dopo la parola: entro, sostituire la parola: centottanta con la parola: sessanta.

*1. 1960. (ex *100-bis. 24.) D'Incà, Villarosa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 655 aggiungere i seguenti:

  655-bis. Al decreto-legge n. 99 del 2017 dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Strumenti finanziari a favore dei soci delle Banche).

  1. La SGA spa è autorizzata ad emettere obbligazioni ordinarie (senior) a favore dei soci di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

  2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono emesse alla pari (100), avranno durata quinquennale con scadenza 31 dicembre 2023 ed un tasso di interesse fisso pari allo 0,5 per cento lordo annuo.

  3. L'emissione delle obbligazioni è pari ad un valore massimo di 1 miliardo di euro così ripartito: 127 milioni di euro assegnati ai soci esclusi dalla opt di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza; 175 milioni di euro ai soci inclusi nell'offerta pubblica di transazione che non hanno accettato la opt; 698 milioni di euro a tutti i soci delle Banche. Le obbligazioni in oggetto verranno conferite ad ogni socio con un tetto massimo pari a 500 mila euro di capitale investito in azioni valorizzate al prezzo di acquisto.

  4. Dall'assegnazione delle obbligazioni di cui al presente articolo sono esclusi i soci che hanno cause legali o accordi transattivi pendenti con le Banche poste in liquidazioni e le società di capitali.

  5. La Banca d'Italia conferisce in apposito fondo denominato «Fondo Risparmiatori vittime di reati finanziari» la somma pari a 1 miliardo di euro destinata ai soci di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

  6. La somma di cui al precedente comma è conferita in rate annuali di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 per un totale di 1 miliardo e sarà finanziata a valere sugli utili della Banca d'Italia.

  7. Ai soci in condizioni di difficoltà economiche, individuati da una Commissione di esperti nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze in collaborazione con le associazioni dei soci delle Banche, sono destinati 100 milioni di euro liquidabili per l'intera somma spettante a ciascun socio destinatario della misura entro il 31 dicembre 2018. La somma verrà conferita ad ogni socio con un tetto massimo pari a 500 mila euro di capitale investito in azioni valorizzate al prezzo di acquisto. Dall'assegnazione sono esclusi i soci che hanno cause legali o accordi transattivi pendenti con le Banche poste in liquidazioni e le società di capitali.

  8. Le somme ricevute dai soci di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza a seguito dell'offerta pubblica di transazione (OPT) non sono considerate reddito imponibile e non sono quindi soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  655-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 655-bis pari a 1 miliardo di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-quater a 655-octies.

  655-quater. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 99 del 2017.

  655-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-septies. Le disposizioni di cui ai commi 655-quinquies e 655-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-octies. Le modifiche introdotte dai commi 655-quinquies e 655-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1961. (ex 100-bis. 26.) D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. La rubrica del decreto-legge n. 99 del 2017 è sostituita con la seguente: «Disposizioni in materia di risoluzione della crisi delle banche in dissesto o soggette a rischio di dissesto».

  655-ter. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, di seguito denominato «decreto-legge n. 99 del 2017», è sostituito dal seguente: «1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale delle banche in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, di seguito denominate “Banche”, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

  655-quater. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono abrogati.

  655-quinquies. L'articolo 4 del decreto-legge n. 99 del 2017 è sostituito dal seguente: «Art. 4. _ (Interventi dello Stato). _ 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica. 3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione».

  655-sexies. All'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» sono sostituite dalle seguenti: «dispone la»;

    2) le parole: «e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4» sono soppresse;

    3) le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2» sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari» sono sostituite dalle seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;

   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 del presente articolo sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1».

  655-septies. L'articolo 6 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono abrogati. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 99 del 2017, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

  655-octies. All'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  1-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  1-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  1-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 1-bis e 1-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

  655-novies. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. _ (Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato a enti pubblici). _ 1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, pari a 905 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. Le garanzie prestate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1 del presente articolo sono concesse in conformità alla normativa di settore».

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

1. 1962. (ex 100-bis. 27.) Sibilia, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:

  655-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 655-ter per «investitori» si intendono: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

  655-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 344 è aggiunto il seguente:

  «344-bis. Ai benefici di cui al comma 343, nei limiti della disponibilità del Fondo, sono ammessi gli investitori non professionali, che hanno investito in obbligazioni subordinate ed azioni e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione, collocamento, intermediazione di tali strumenti finanziari da parte di banche aventi sede legale in Italia, di succursali di banche extracomunitarie e di società preposte alla sottoscrizione, collocamento, intermediazione di strumenti finanziari. Dai benefici di cui al comma 343 sono esclusi agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015. Sono esclusi altresì gli investitori che hanno avuto accesso a procedure di indennizzo forfettario o transazioni sui medesimi strumenti finanziari oggetto di richiesta di risarcimento. La facoltà di accesso al fondo è istituita tramite procedura Arbitrale semplificata determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il limite per la richiesta di rimborso è pari a 100 mila euro per ciascun investitore.».

  655-quater. All'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Guardia di finanza, monitora il corretto rispetto degli obblighi previsti dal medesimo regolamento».

  655-quinquies. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono destinati 100 milioni di euro.

  655-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 655-bis a 655-quinquies, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un importo pari a euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

1. 1963. (ex 100-bis. 30.) Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:

  655-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.

  655-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1964. (ex 100-bis. 39.) Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:

  655-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  655-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

1. 1965. (ex 100-bis. 40.) Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro per l'erogazione, nei limiti delle risorse del medesimo Fondo, di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che subiscono un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Fondo sono fornite dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie mediante il versamento di un contributo straordinario il cui importo è determinato dalla Banca d'Italia.

  655-ter. Il Fondo di cui al precedente comma 655-bis, a seguito dell'erogazione delle misure di ristoro, può rivalersi sugli esponenti degli organi di amministrazione e controllo responsabili del danno ingiusto.

  655-quater. Gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo ed i dirigenti delle banche aventi sede legale in Italia e delle banche extracomunitarie sono tenuti a versare il 30 per cento dei propri emolumenti al Fondo di cui al comma 655-bis. Tali somme sono bloccate per un periodo minimo di 5 anni a titolo di garanzia per l'eventuale rivalsa posta in essere ai sensi del precedente comma 655-ter.

1. 1966. (ex 100-bis. 33.) Villarosa, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 655, inserire i seguenti:

  655-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui al comma precedente possono accedere, altresì, gli ex soci azionisti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano titoli azionari emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. Gli ex soci ammessi al Fondo sono persone fisiche che al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa detenevano una delle seguenti caratteristiche:

   a) ultrasessantacinquenni in quiescenza;

   b) persone fisiche in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

   c) ex detentori di strumenti finanziari di debito subordinato convertibili trasformate in azioni a decorrere dal 1o gennaio 2014;

   d) titolari di patrimoni mobiliari per un valore inferiore o pari a 20.000 euro;

   e) risparmiatori non istituzionali il cui valore di titoli azionari è stato azzerato per una percentuale superiore al 50 per cento del totale delle azioni possedute alla data della liquidazione coatta amministrativa delle due banche.

  655-ter. Agli ex azionisti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2018.

1. 1967. (ex 100-bis. 35.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 655, inserire i seguenti:

  655-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2018.

  655-ter. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

  655-quater. Per investitori non istituzionali di cui al comma 655-ter si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

  655-quinquies. Gli investitori di cui al comma 655-ter, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari di debito subordinato.

  655-sexies. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 1o gennaio 2013.

  655-septies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti recanti le modalità di presentazione della domanda.

  Conseguentemente, all'onere pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 516 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _ 516.000.000;

    CS: _ 516.000.000.

1. 1968. (ex 100-bis. 25.) Busin, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 655, aggiungere il seguente:

  655-bis. Nell'ambito delle misure in favore dei risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite, a titolo gratuito, in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2018 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.

1. 1969. (ex 100-bis. 41.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Giacomoni, Sandra Savino.

  Dopo il comma 655 aggiungere il seguente:

  655-bis. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo periodo del presente comma, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali, occorre rinunciare, comunque, contestualmente, è possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, saranno ad essi riservate. I diritti di opzione, scambiati a titolo gratuito, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrati nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo. L'offerta pubblica di scambio è destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015; della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'articolo 8, comma primo, lettera a), del decreto-legge n. 56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 e successive modifiche e integrazioni. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma.

1. 1970. (ex 100-bis. 42.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Giacomoni, Sandra Savino.

  Al comma 658, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 661.

*1. 1971. (ex *101-bis. 1.) Busin, Grimoldi, Castiello, Guidesi.

  Al comma 658, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 661.

*1. 1972. (ex *101-bis. 2.) Benedetti, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 658, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco naturale interregionale del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27 nonché le aree esterne naturalisticamente rilevanti confinanti o; adiacenti ai due parchi regionali. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora l'intesa non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po.

1. 1973. (ex 101-bis. 3.) Benedetti, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 658 lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

  «il mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po».

1. 1974. (ex 101-bis. 5.) Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 658, aggiungere i seguenti:

  658-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e privati inutilizzati da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale» con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, previsto dalla Circolare del Ministro dell'interno 19 settembre 2017, e dell'invio da parte delle Prefetture della mappature dei citati immobili alla Cabina di Regia istituita dalla citata circolare, nonché ai fini della individuazione delle necessarie risorse economiche per procedere al piano di riuso degli immobili inutilizzati.

  658-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cabina di Regia istituita dalla Circolare del Ministro dell'interno 1o settembre 2017 è integrata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio e dai rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi.

  658-quater. All'onere di cui al comma 658-bis si provvede con quota parte: delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 658-quinquies e 658-sexies del presente articolo.

  658-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  658-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»; all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96, per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  658-septies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 3, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 1975. (ex 101-bis. 6.) Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Andrea Maestri.

  Dopo il comma 658, aggiungere i seguenti:

  658-bis. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile, devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

  658-ter. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

  4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso; con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se indotto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti.

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

1. 1976. (ex 101-bis. 7.) Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 658, aggiungere i seguenti:

  658-bis. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

  Art. 614-bis. _ Fondo per l'attribuzione di compensi per il personale civile del Ministero della difesa _ 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, e istituito un fondo da ripartire attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze armate in tema di difesa e sicurezza nazionale. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2018-2019.

  658-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _21.000.000;

   2019: _21.000.000;

   2020: _21.000.000.

1. 1977. (ex 101-bis. 8.) Duranti, Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:

  664-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.

1. 1978. (ex 101-ter. 9.) Matteo Bragantini, Prataviera.

  Al comma 665, sopprimere la lettera e).

1. 1979. (ex 101-quater. 15.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 665, aggiungere i seguenti:

  665-bis. Al fine di sostenere la continuità gestionale dei Centri di ricerca, documentazione e promozione delle riserve naturali territoriali in difficoltà a causa del riassetto istituzionale e della conseguente incertezza finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la continuità gestionale della Riserve naturali di competenza degli enti territoriali con una dotazione annua di 6 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  665-ter. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti agli enti territoriali che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1. 1980. (ex 101-quater. 108.) Pastorino, Pellegrino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:

  All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2018».

1. 1981. (ex 101-quater. 98.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Al comma 666, lettera f), dopo le parole: le graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2017.

1. 1982. (ex *101-quater. 268.) Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 666, sopprimere la lettera g).

1. 1983. (ex **101-quater. 227.) Airaudo, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina.

  Al comma 666, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   «g-bis) Al fine di garantire la copertura delle relative vacanze d'organico senza ulteriori aggravi per il bilancio pubblico, la validità della graduatoria del concorso interno per l'ammissione al 22o corso trimestrale di 720 allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri è prorogata sino al 31 dicembre 2018.».

1. 1984. (ex 101-quater. 285.) Petrenga, Rampelli.

  Al comma 666, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019.

*1. 1985. (ex *101-quater. 188.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 666, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019.

*1. 1986. (ex *101-quater. 232.) Abrignani.

  Al comma 666, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   « i) Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.»

**1. 1987. (ex **101-quater. 189.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 666, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   « i) Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.».

**1. 1988. (ex **101-quater. 233.) Abrignani.

  Dopo il comma 666, aggiungere i seguenti:

  666-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è sostituita dalla seguente: «almeno 63 anni di età».

  666-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS è prorogata con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

  666-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017.

1. 1989. (ex 101-quater. 269.) Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 667, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente al decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, e i relativi provvedimenti di attuazione, continuano ad applicarsi fino all'applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, da attuarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017, legge 25 ottobre 2017, n. 163.

1. 1990. (ex * 101-quater. 131.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 667, aggiungere i seguenti:

  667-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:

   all'articolo 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   1) al comma 6 le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2018»;

   2) al comma 9 le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2018».

  667-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 1991. (ex 101-quater. 230.) Santerini.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018». All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019».

*1. 1992. (ex * 101-quater. 213.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018». All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019».

*1. 1993. (ex * 101-quater. 97.) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018». All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019».

*1. 1994. (ex * 101-quater. 17.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018». All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019».

*1. 1995. (ex * 101-quater. 86.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 653, le parole: «A partire dal 2018» sono sostituite dalle parole: «A partire dal 2019»;

   b) al comma 652, terzo periodo, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018»;

   c) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2018, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

**1. 1996. (ex **101-quater. 214.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 653, le parole: «A partire dal 2018» sono sostituite dalle parole: «A partire dal 2019»;

   b) al comma 652, terzo periodo, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018»;

   c) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2018, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

**1. 1997. (ex **101-quater. 82.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 667, aggiungere il seguente:

  667-bis. Nelle more dell'adeguamento della legislazione nazionale relativa alla «attività di commercio su aree pubbliche» ai principi fissati con direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, il termine di durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

1. 1998. (ex 101-quater. 67.) Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 667 aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2018».

*1. 1999. (ex * 101-quater. 211.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 667, aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

**1. 2000. (ex **101-quater. 212.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 667, aggiungere il seguente:

  667-bis. All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

**1. 2001. (ex **101-quater. 16.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 668, sostituire il capoverso con il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque dominati, situati nei territori delle Regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2020 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2020.

1. 2002. (ex 0. 101-quater. 314. 1.) Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 668, aggiungere il seguente:

  668-bis. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 e non ancora oggetto di procedure di selezione pubblica concluse, è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data a tali concessioni si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono fatti salvi gli effetti delle procedure di selezione concluse e sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti ma non ancora concluse».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 2003. (ex 101-quater. 27.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:

  668-bis. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data. Fino alta medesima data alle concessioni in essere, ad eccezione di quelle rilasciate in occasione di feste e fiere, si applica il rinnovo annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari all'apposizione di una marca da bollo di 33,21 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono salvaguardati i diritti degli operatori assegnatari nelle procedure concorsuali già concluse e sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate e quelle sul punto di essere intraprese dalle amministrazioni competenti».

*1. 2004. (ex * 101-quater. 287.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:

  668-bis. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data. Fino alta medesima data alle concessioni in essere, ad eccezione di quelle rilasciate in occasione di feste e fiere, si applica il rinnovo annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari all'apposizione di una marca da bollo di 33,21 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono salvaguardati i diritti degli operatori assegnatari nelle procedure concorsuali già concluse e sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate e quelle sul punto di essere intraprese dalle amministrazioni competenti».

*1. 2005. (ex * 101-quater. 237.) Abrignani.

  Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:

  668-bis. All'articolo 19-terdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».

1. 2006. (ex 101-quater. 224.) Russo, Santelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:

  668-bis. All'articolo 19-terdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

1. 2007. (ex 101-quater. 223.) Russo, Santelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 668-ter aggiungere i seguenti:

  668-quater. La stessa deroga espressa nel comma 668-3 bis viene concessa per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2017 sull'isola di Ischia.

  668-quinquies. Al fine di favorire una ripartenza adeguata ai territori colpiti dagli eventi sismici nell'anno 2016, visto lo sgravio dalle tasse universitarie operato dall'Università degli Studi di Camerino al fine di favorire un incremento delle immatricolazioni, alla stessa ed al Comune sede dell'Ateneo oltre che al territorio delle Marche viene concesso un contributo straordinario per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti ed anche per docenti pari a 5.000.000 euro.

  Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

1. 6132. Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 669, sostituire la lettera b) con la seguente:

   « b-bis) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «, prima del 31 dicembre 2017,» sono soppresse.»

1. 2008. (ex 101-quater. 228.) Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   « b) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole «Entro tale termine», sono sostituite con le seguenti «Entro il 5 gennaio 2019».

1. 2009. (ex 101-quater. 170.) Matteo Bragantini, Prataviera.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», le parole: «1o dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2018».

1. 2010. (ex *101-quater. 239.) Abrignani.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   « b-bis) All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

1. 2011. (ex *101-quater. 14.) Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'Allegato 3, comma 1, lettera b) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

    2) all'Allegato 3, comma 1, lettera c), le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;

    3) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «non si applicano», aggiungere le seguenti: «agli edifici adibiti ad attività industriali,».

1. 2012. (ex **101-quater. 238.) Abrignani.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:

  669-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2019»;

b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019».

1. 2013. (ex 101-quater. 190.) Vito.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:

  669-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

   b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

1. 2014. (ex 101-quater. 191.) Vito.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:

  669-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;

   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».

1. 2015. (ex * 101-quater. 50.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 669, inserire il seguente:

  669-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, apportare le seguenti modificazioni, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020» e il secondo periodo è soppresso.

1. 2016. (ex 101-quater. 30.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 669, inserire il seguente:

  669-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».

1. 2017. (ex 101-quater. 29.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 669, inserire il seguente:

  669-bis. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili.

1. 2018. (ex 101-quater. 28.) Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 670 aggiungere il seguente:

  670-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 221 del 2015 si intendono prorogate al 1o gennaio 2019.

*1. 2019. (ex *101-quater. 80.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 670 aggiungere il seguente:

  670-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 221 del 2015 si intendono prorogate al 1o gennaio 2019.

*1. 2020. (ex *101-quater. 215.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 670 le parole: fino al 31 dicembre 2018 sono sostituite dalle parole: fino al 31 dicembre 2020.

All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della struttura commissariale.

1. 2021. (ex 101-quater. 77.) Battelli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 670, inserire il seguente;

  670-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;

   2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».

1. 2022. (ex 101-quater. 18.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Busin, Molteni, Pagano, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 671, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 

c) all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, dopo le parole: «Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi» sono aggiunte le seguenti: «ed è stabilito l'obbligo per i conducenti di taxi di emettere ricevuta fiscale completa di indicazione del percorso, della data e dell'importo della corsa. 

1. 2023. (0. 101-quater. 309. 1.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 671, inserire il seguente:

  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».

*1. 2024. (ex **101-quater. 146.) Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:

  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».

*1. 2025. (ex **101-quater. 292.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 671, aggiungere i seguenti:

  671-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 del predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

  671-ter. A valere delle risorse di cui al comma 671-bis e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 100.000.000.

1. 2026. (ex 101-quater. 25.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 671, aggiungere i seguenti:

  671-bis. All'articolo 9, comma 9-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole: «un anno» sono sostituite dalle parole: «diciotto mesi» al fine di consentire che la designazione dei rappresentanti per il tramite delle Confederazioni, di cui al comma 1, lettera f), punto 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, sia limitata ad un solo rappresentante di associazione per ciascuna Confederazione.

*1. 2027. (ex *101-quater. 36.) Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 671, aggiungere i seguenti:

  671-bis. All'articolo 9, comma 9-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole: «un anno» sono sostituite dalle parole: «diciotto mesi» al fine di consentire che la designazione dei rappresentanti per il tramite delle Confederazioni, di cui al comma 1, lettera f), punto 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, sia limitata ad un solo rappresentante di associazione per ciascuna Confederazione.

*1. 2028. (ex *101-quater. 221.) Squeri, Palese.

  Dopo il comma 671, aggiungere i seguenti:

  671-bis. All'articolo 9, comma 9-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole: «un anno» sono sostituite dalle parole: «diciotto mesi» al fine di consentire che la designazione dei rappresentanti per il tramite delle Confederazioni, di cui al comma 1, lettera f), punto 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, sia limitata ad un solo rappresentante di associazione per ciascuna Confederazione.

*1. 2029. (ex *101-quater. 199.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

  671-bis. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera d), le parole: «30 settembre 2017» sono sostitute dalle seguenti: «31 marzo 2018».

1. 2030. (ex *101-quater. 52.) Guidesi.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

  671-bis. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera d), le parole: «30 settembre 2017» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

*1. 2031. (ex **101-quater. 51.) Guidesi.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:

  671-bis. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera d), le parole: «30 settembre 2017» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

*1. 2032. (ex **101-quater. 240.) Abrignani.

  Dopo il comma 672 inserire il seguente:

  672-bis. All'articolo 4, comma 1-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sostituire le parole «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

1. 2033. (ex **101-quater. 200.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Al comma 673, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) al decreto legislativo n. 178 del 2012, articolo 5, comma 6, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, è abrogato il decreto ministeriale emanato dal Ministero della Difesa il 9 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2017, n. 163, riguardante la «Determinazione della data dalla quale il personale del Corpo militare in servizio attivo, collocato nel contingente di cui al medesimo articolo 5, comma 6, transita nel ruolo civile dell'Ente strumentale della CRI e diviene soggetto alle misure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.»

1. 2034. (ex 101-quater. 192.) Palmizio.

  Sopprimere il comma 674.

1. 2035. (ex 101-quater. 270.) Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Sostituire il comma 674 con il seguente:

  674. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termine: le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3-bis, e all'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia e della comunicazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di qualsiasi importo, sono prorogate al 31 dicembre 2018.

1. 2036. (ex 101-quater. 225.) Russo, Santelli, Occhiuto.

  Sostituire il comma 674 con il seguente:

  674. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termine: le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3-bis, e all'articolo 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia e della comunicazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 100 mila euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.

1. 2037. (ex 101-quater. 226.) Russo, Santelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:

  675-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, n. 19, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

*1. 2038. (ex * 101-quater. 177.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:

  675-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio, n. 19, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

*1. 2039. (ex * 101-quater. 202.) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Al comma 675-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018. 

*1. 2040. (ex *0. 101-quater. 311. 2.) Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 675-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018. 

*1. 2041. (ex *0. 101-quater. 311. 3.) Albini, Melilla, Capodicasa.

  Al comma 675-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e al medesimo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: A decorrere dal 1 gennaio 2018 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).

  Il compenso di cui al comma 2 è determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

  Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

   a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

   b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

   c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

   d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

  I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

  Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

  Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 800 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1. 6119. Caparini, Guidesi, Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 675-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e al medesimo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2019, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675-bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, coma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 6120. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 675-quater, sostituire, le parole: , 2016-2017 e 2017-2018, con le seguenti: , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

1. 2042. (ex 0. 101-quater. 310. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

 

 

  Al comma 675-quater aggiungere in fine le parole: A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

  2018:

  CP: _2.000.000.000;

  CS: _2.000.000.000.

  2019:

  CP: _2.000.000.000;

  CS: _2.000.000,000.

  2020:

  CP: _2.000.000.000;

  CS: _2.000.000.

1. 2043. (ex 0. 101-quater. 310. 1.) Borghesi, Guidesi.

 

  Al comma 675-quinquies, dopo le parole: 2017 e 2018 inserire le seguenti: ad esclusione dei soggetti con un reddito familiare non superiore complessivamente a euro 923,07 per tredici mensilità, per i quali è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

1. 6121. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Al comma 675- quinquies, dopo le parole: 2017 e 2018 inserire le seguenti: ad esclusione dei soggetti che hanno effettuato la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 prima del 31 dicembre 2015 per i quali il pagamento è sospeso.

1. 6122. Caparini, Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 675- quinquies, dopo le parole: 2017 e 2018 inserire le seguenti: ad esclusione dei titolari di fornitura elettrica che abbiano fatto denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento prima del 31 dicembre 2015, per i quali il pagamento è sospeso.

1. 6123. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 675- quinquies, dopo le parole: 2017 e 2018 inserire le seguenti: ad esclusione di quanti abbiano fatto denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento e che inviino una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con cui intende avvalersi della denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento già inviata, per i quali il pagamento è sospeso.

1. 6124. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 675-quinquies, aggiungere il seguente:

  675-sexies. All'articolo 9-quater del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per l'anno 2017» e: «per l'anno 2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «nell'anno 2018» e: «per l'anno 2018».

1. 2044. (ex 0. 101-quater. 316. 1.) Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

 

 

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: alla data di approvazione della presente disposizione.

1. 2045. (ex 101-quater. 43.) Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 676, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a) fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

1. 2046. (ex 101-quater. 206.) Sammarco.

   Al comma 676, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) in assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

1. 2047. (ex 101-quater. 207.) Sammarco.

  Al comma 676, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2018».

1. 2048. (ex 101-quater. 208.) Sammarco.

  Dopo il comma 676, aggiungere i seguenti:

  676-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri _ Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

  676-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

  676-quater. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 244 del 2016), convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

  676-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1. 2049. (ex 101-quater. 45.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 676, aggiungere i seguenti:

  676-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  676-ter. Agli oneri di cui dal comma 676-bis, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei commi successivi.

  673-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  676-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  676-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 676-ter e 676-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1. 2050. (ex 101-quater. 46.) Chimienti, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1o dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge.

1. 2051. (ex 101-quater. 293.) Prestigiacomo, Polidori.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 3 ottobre 2017 conservano la propria efficacia.

1. 2052. (ex 101-quater. 47.) Chimienti, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 settembre 2012» introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

1. 2053. (ex 101-quater. 210.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 676 aggiungere il seguente:

  676-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «d) sono esclusi dalla disposizione di cui alla lettera c) coloro che hanno prestato servizio per almeno otto anni».

1. 2054. (ex 101-quater. 243.) Abrignani.

  Dopo il comma 676 aggiungere il seguente:

  676-bis. Il termine di scadenza per l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è sospeso e non si applicano i relativi effetti.

1. 2055. (ex 101-quater. 81.) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

1. 2056. (ex 101-quater. 204.) Sisto.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

1. 2057. (ex 101-quater. 205.) Sisto.

  Dopo il comma 676 aggiungere il seguente:

  676-bis. Il termine di scadenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è sospeso e non si applicano i relativi effetti.

1. 2058. (ex 101-quater. 216.) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1. 2059. (ex 101-quater. 209.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 420 le lettere c), d), e), f), g) sono abrogate.

1. 2060. (ex 101-quater. 44.) Ferraresi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:

  676-bis. Il termine di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 è prorogato al 30 settembre 2018.

1. 2061. (ex 101-quater. 12.) Russo.

  Dopo il comma 676 inserire il seguente:

  676-bis. All'articolo 50-bis, comma 3-bis del decreto-legge 189 del 2016 sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

1. 2062. (ex 101-quater. 294.) Laffranco.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:

  678-bis. All'articolo 2257 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni sono apportate, senza ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2019»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019».

1. 2063. (ex 101-quater. 303.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:

  678-bis. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016, di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto è differita al 1 luglio 2018.

1. 2064. (ex 101-quater. 37.) Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 681-bis a 681-quater con i seguenti:

  681-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

1. 6125. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Sostituire i commi da 681-bis a 681-quater con il seguente:

  681-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

   2018:

    CP: _30.000.000;

    CS: _30.000.000.

   2019:

    CP: _30.000.000;

    CS: _30.000.000.

   2020:

    CP: _30.000.000;

    CS: _30.000.000.

1. 6126. Simonetti, Guidesi.

  Sostituire i commi da 681-bis a 681-quater con il seguente:

  681-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

   2018:

    CP: _35.000.000;

    CS: _35.000.000.

   2019:

    CP: _35.000.000;

    CS: _35.000.000,

   2020:

    CP: -35.000.000;

    CS: -35.000.000.

1. 6127. Simonetti, Guidesi.

  Sostituire i commi da 681-bis a 681-quater con il seguente:

  681-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

   2018:

    CP: _40.000.000;

    CS: _40.000.000.

   2019:

    CP: _40.000.000;

    CS: _40.000.000,

   2020:

    CP: _40.000.000;

    CS: _40.000.000.

1. 6128. Simonetti, Guidesi.

  Sostituire i commi da 681-bis a 681-quater con il seguente:

  681-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

   2018:

    CP: _45.000.000;

    CS: _45.000.000.

   2019:

    CP: _45.000.000;

    CS: _45.000.000,

   2020:

    CP: _45.000.000;

    CS: _45.000.000.

1. 6129. Simonetti, Guidesi.

  Sostituire i commi da 681-bis a 681-quater con il seguente:

  681-bis. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

   2018:

    CP: _50.000.000;

    CS: _50.000.000.

   2019:

    CP: _50.000.000;

    CS: _50.000.000,

   2020:

    CP: _50.000.000;

    CS: _50.000.000.

1. 6130. Simonetti, Guidesi.

  Al comma 684, dopo le parole: contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS Spa inserire le seguenti: comprendendo comunque la realizzazione dell'intervalliva Tolentino-San Severino Marche e sostituire le parole: 32 milioni con le seguenti: 8 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _16.000.000;

   2019: _16.000.000;

   2020: _16.000.000.

1. 2065. (ex 102-ter. 8.) Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:

  684-bis. All'articolo 45 comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

  684-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo, alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 684-bis, destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

  684-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo di cui al precedente comma.

1. 2066. (ex 102-ter. 68.) Nastri.

 

 

  Al comma 684-bis, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 4 con le seguenti: tramite gara da tenersi entro il 31 maggio 2018. 

1. 2067. (0. 102-ter. 70. 2.) Palese.

 

 

  Al comma 684-bis, lettera a), capoverso 3, aggiungere infine il seguente periodo: Quota parte dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al presente comma, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono destinati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere reimpiegati in interventi finalizzati a limitare l'inquinamento atmosferico da polveri sottili nella provincia di Bolzano, prodotto dal traffico veicolare dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

  Conseguentemente nella parte conseguenziale sostituire le parole da: 177.585.300 fino alle parole: 2019, con le seguenti: 175.585.300 per l'anno 2018 e 121.868.200 euro per l'anno 2019. 

1. 2068. (0. 102-ter. 70. 5.) Kronbichler, Albini, Melilla, Capodicasa.

 

 

  Al comma 684-bis, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento è effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma del Fondo Ferrovia composto dalle rate accantonate annualmente più gli interessi maturati sugli accantonamenti annuali a norma dell'articolo n. 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. 

1. 2069. (0. 102-ter. 70. 3.) Palese.

 

 

  Al comma 684-bis, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il concessionario subentrante è comunque impegnato alla sottoscrizione degli atti d'intesa diretti a permettere e rendere effettive le interconnessioni con le infrastrutture autostradali limitrofe, con particolare riferimento al collegamento della A31 Valdastico Nord con il territorio Trentino e la relativa viabilità;. 

1. 2070. (0. 102-ter. 70. 1.)  Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

 

  Dopo il comma 684-bis aggiungere il seguente:

  684-bis.1. Al fine del rilancio della produttività dello stabilimento ex Breda Menarini di Bologna, Industria Italiana Autobus, viene concesso per gli anni 2018 e 2019 un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1. 6133. Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 684-quater, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24.000.000, con le seguenti: nel limite di 100 milioni di euro.

      Conseguentemente: 

          1) al comma 684-quinquies  sostituire le parole: ad euro 24.400.000 per l'anno 2018, si provvede quanto, con le seguenti: ad euro 100.400.000 per l'anno 2018 si provvede quanto ad euro 76.000.000 mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dal comma 621-bis e quanto; 

          2) dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: 

      621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 

      621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 684-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. 

1. 2071. (ex 0. 102-ter. 72. 4.) Fassina, Pastorino, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Al comma 684-quater, sostituire le parole: integrato dell'importo di euro 400.000, con le seguenti: integrato dell'importo di 20 milioni di euro.

      Conseguentemente: 

          1) al comma 684-quinquies sostituire le parole: ad euro 24.400.000 per l'anno 2018, si provvede quanto, con le seguenti: ad euro 44.000.000 per l'anno 2018 si provvede quanto ad euro 20.000.000 mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dal comma 621-bis e quanto; 

          2) dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: 

      621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 

      621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 684-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. 

1. 2072. (ex 0. 102-ter. 72. 5.) Pastorino, Fassina, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Al comma 684-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le medesime finalità di ricostruzione, riconversione e bonifica il Fondo è integrato dell'importo di 50 milioni di euro destinati ad interventi nell'area delle acciaierie di Taranto e dei territori ricadenti nei comuni limitrofi.

      Conseguentemente: 

          1) al comma 684-quinquies sostituire le parole: ad euro 24.400.000 per l'anno 2018, si provvede quanto, con le seguenti: ad euro 74.400.000 per l'anno 2018 si provvede quanto ad euro 50.000.000 mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dal comma 621-bis e quanto; 

          2) dopo il comma 621, aggiungere i seguenti: 

      621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, è fissata in misura pari al 6,35 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 

      621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 684-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. 

1. 2073. (ex 0. 102-ter. 72. 3.) Fassina, Pastorino, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Dopo il comma 648-quinquies, inserire il seguente: 

      648-sexies. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231, è aggiunto il seguente: «La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 relativamente alla copertura di “parchi primari”, emissione di diossine e benzo(a)pirene è punita con una sanzione amministrativa pari al 15 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato». 

1. 2074. (ex 0. 102-ter. 72. 1.) Labriola.

  Dopo il comma 648-quinquies, inserire il seguente: 

      648-sexies. I crediti maturati dall'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva s.p.a. sono trasferiti alla società acquirente ai fini del pagamento delle aziende che vantano crediti nei confronti del medesimo Gruppo. 

1. 2075. (ex 0. 102-ter. 72. 2.) Labriola.

 

  Al comma 684-sexies, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

  «Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è altresì autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2018. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;

   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

   d) al secondo periodo sostituire le parole: «All'onere derivante dal presente comma» con le seguenti: «All'onere derivante dal completamento delle opere inerenti il progetto «Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia-Variante alla SS 1 Aurelia»».

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2018: _ 53.000.000

   2019

   2020

1. 2076. (ex 0. 102-ter. 73. 1.) Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

 

 

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:

  684-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  684-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn-over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

  684-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  684-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM.

1. 2077. (ex 102-ter. 50.) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:

  684-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

  684-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

*1. 2078. (ex *102-ter. 36.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:

  684-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

  684-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

*1. 2079. (ex *102-ter. 16.) Guidesi.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

1. 2080. (ex 102-ter. 58.) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 1, comma 145, della legge 107/2015, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, allo stesso articolo 1, comma 145, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: tre periodi.

1. 2081. (ex 102-ter. 44.) Centemero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguente modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

   b) alla lettera c) le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».

1. 2082. (ex 102-ter. 37.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172 è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione: a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta raccomandata o con Servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto; b) entro il 30 giugno 2018, comunica con posta raccomandata o con Servizio elettronico di recapito certificato qualificato al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso decreto.

1. 2083. (ex 102-ter. 23.) Mucci.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. Al comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), dopo le parole: «comunica con posta» eliminare la parola: «ordinaria» ed inserire le parole: «raccomandata o con Servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

   2) alla lettera b) inserire dopo la parola: «comunica» le parole: «con posta raccomandata o con Servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

1. 2084. (ex 102-ter. 22.) Mucci.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. Al comma 8, lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «comunica al debitore» sono aggiunte le seguenti: «con posta raccomandata o con Servizio elettronico di recapito certificato qualificato».

1. 2085. (ex 102-ter. 21.) Mucci.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «7 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2018».

1. 2086. (ex 102-ter. 20.) Mucci.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «comunica con posta» eliminare la parola: «ordinaria» ed inserire le parole: «raccomandata o con servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

   2) al comma 7, lettera b) inserire dopo la parola: «comunica» le parole: «con posta raccomandata o con servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

   3) al comma 8, lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «comunica al debitore» inserire le seguenti: «con posta raccomandata o con servizio elettronico di recapito certificato qualificato».

1. 2087. (ex 102-ter. 19.) Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 32 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere dopo le parole: «sottoposte alle verifiche di cui al comma 1» inserire il seguente periodo: «La piattaforma di cui il precedente periodo deve essere realizzata in conformità con quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come stabilito dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

1. 2088. (ex 102-ter. 15.) Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. Con regolamento del Ministro per lo sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite, con parere conforme dell'Agenzia per l'Italia digitale, le sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Tali sanzioni sono applicate anche attraverso un decurtamento delle somme stanziate a favore delle pubbliche amministrazione secondo quanto stabilito dal Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 e del Piano Operativo Nazionale 2014-2020.

1. 2089. (ex 102-ter. 14.) Mucci.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, sono soppresse le parole: «chiese ed altri edifici religiosi».

1. 2090. (ex 102-ter. 12.) Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

   alla lettera c) le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».

1. 2091. (ex 102-ter. 9.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All' Articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre n. 172 dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2:

   2-bis. Per tutti gli altri professionisti non iscritti ad ordini e collegi, si applicano i parametri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 2092. (ex 102-ter. 11.) Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 60.000.000;

   2020: _ 60.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 40.000.000;

   CS: + 40.000.000.

  2019:

   CP: + 60.000.000;

   CS: + 60.000.000.

  2020:

   CP: + 60.000.000;

   CS: + 60.000.000.

1. 2093. (ex Tab. A. 4.) Micillo, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 18.000.000;

   2019: _ 18.000.000;

   2020: _ 18.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 18.000.000;

   CS: + 18.000.000.

  2019:

   CP: + 18.000.000;

   CS: + 18.000.000.

  2020:

   CP: + 18.000.000;

   CS: + 18.000.000.

1. 2094. (ex Tab. A. 17.) Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari a uso umano, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 2.000.000;

   CS: + 2.000.000.

  2019:

   CP: + 2.000.000;

   CS: + 2.000.000.

  2020:

   CP: + 2.000.000;

   CS: + 2.000.000.

1. 2095. (ex Tab. A. 16.) Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 2.000.000;

   CS: + 2.000.000.

  2019:

   CP: + 2.000.000;

   CS: + 2.000.000.

  2020:

   CP: + 2.000.000;

   CS: + 2.000.000.

1. 2096. (ex Tab. A. 18.) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.505.214;

   2019: _ 2.294.412;

   2020: _ 2.299.125.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 1.505.214;

   CS: + 1.505.214.

  2019:

   CP: + 2.298.412;

   CS: + 2.298.412.

  2020:

   CP: + 2.299.125;

   CS: + 2.299.125.

1. 2097. (ex Tab. A. 1.) Manlio Di Stefano, Di Battista, Scagliusi, Spadoni, Grande, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 900.000;

   2019: _ 1.271.000;

   2020: _ 2.271.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.2 Vigilianza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 900.000;

   CS: + 900.000.

  2019:

   CP: + 1.271.000;

   CS: + 1.271.000.

  2020:

   CP: + 2.271.000;

   CS: + 2.271.000.

1. 2098. (ex Tab. A. 8.) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 500.000;

   2019: _ 500.000;

   2020: _ 500.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 500.000;

   CS: + 500.000.

  2019:

   CP: + 500.000;

   CS: + 500.000.

  2020:

   CP: + 500.000;

   CS: + 500.000.

1. 2099. (ex Tab. A. 12.) Marcolin.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 270.000;

   2019: _ 270.000;

   2020: _ 270.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 Ricerca e innovazione, Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 270.000;

   CS: + 270.000.

  2019:

   CP: + 270.000;

   CS: + 270.000.

  2020:

   CP: + 270.000;

   CS: + 270.000.

1. 2100. (ex Tab. A. 20.) Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 100.000;

   2019: _ 100.000;

   2020: _ 100.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

  2018:

   CP: + 100.000;

   CS: + 100.000.

  2019:

   CP: + 100.000;

   CS: + 100.000.

  2020:

   CP: + 100.000;

   CS: + 100.000.

1. 2101. (ex Tab. A. 4.) Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

A.C. 4768-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

PARTE II
SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

A.C. 4768-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2018, in 55.000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE S.p.a. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2018, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2018, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale del Corpo della guardia di finanza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE II

SEZIONE II

(Articoli 2-19)

ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 260.000.000;
   CS: + 260.000.000.

  2019:
   CP: + 330.000.000;
   CS: + 330.000.000.

  2020:
   CP: + 240.000.000;
   CS: + 240.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.1 Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 260.000.000;
   CS: – 260.000.000.

  2019:
   CP: – 330.000000;
   CS: – 330.000.000.

  2020:
   CP: – 240.000.000;
   CS: – 240.000.000.
Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 2.) Grillo, Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 290.000.000;
   CS: + 290.000.000.

  2019:
   CP: + 290.000.000;
   CS: + 290.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 290.000.000;
   CS: – 290.000.000.

  2019:
   CP: – 290.000.000;
   CS: – 290.000.000.
Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 7.) Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2019:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2020:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2020:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. 2. 3. (vedi Tab. 12. 3.) Lupo, Parentela, Benedetti, L'Abbate, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2019:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2020:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 Tutela della salute, programma 1.2 Sanità pubblica veterinaria, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2020:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. 2. 4. (vedi Tab. 14. 1.) Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2019:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2020:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
Tab. 2. 5. (vedi Tab. 12. 1.) Lupo, Parentela, Benedetti, Sorial, Castelli, L'Abbate, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2019:
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2020:
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  2019:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  2020:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.
Tab. 2. 6. (vedi Tab. 12. 2.) Lupo, Parentela, Benedetti, L'Abbate, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Al comma 19, sostituire le parole: destinate alle attività sportive del personale del Corpo della guardia di finanza con le seguenti: dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, per essere destinate alle spese per la costruzione, il potenziamento e il mantenimento funzionale degli impianti sportivi della Guardia di finanza, ai relativi interventi di manutenzione straordinaria nonché per lo sviluppo dell'educazione fisica e dell'attività sportiva concernenti il Corpo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 1. (ex 104. 3.) Palese.

A.C. 4768-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 260.000.000;
   CS: – 260.000.000.

  2019:
   CP: – 330.000.000;
   CS: – 330.000.000.

  2020:
   CP: – 240.000.000;
   CS: – 240.000.000.
Tab. 3. 1. (ex Tab. 3. 1.) Corda, Frusone, Tofalo, Basilio, Rizzo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

A.C. 4768-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
  2018:

  CP: – 1.000.000;
  CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
  2018:

  CP: + 1.000.000;
  CS: + 1.000.000.
Tab. 4. 1. (vedi 0. Tab. 4. 3. 4.) Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

A.C. 4768-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.

A.C. 4768-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi
dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2018, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 4768-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

A.C. 4768-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori,
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  11. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A. e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

A.C. 4768-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 3.500.000;
   CS: + 3.500.000.

  2019:
   CP: + 3.500.000;
   CS: + 3.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 3.500.000;
   CS: – 3.500.000.

  2019:
   CP: – 3.500.000;
   CS: – 3.500.000.
Tab. 9. 1. (ex Tab. 9. 5.) Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2020:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
Tab. 9. 2. (vedi Tab. 9. 2.) Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 2.500.000;
   CS: + 2.500.000.

  2019:
   CP: + 2.500.000;
   CS: + 2.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.

  2019:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.
Tab. 9. 3. (ex Tab. 9. 4.) Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 Programmi e interventi per il Governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2020:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2019:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2020:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.
Tab. 9. 4. (vedi Tab. 9. 3.) Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

A.C. 4768-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 210.000.000;
   CS: – 350.000.000.

  2019:
   CP: – 180.000.000;
   CS: – 180.000.000.

  2020:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 0.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 210.000.000;
   CS: + 350.000.000.

  2019:
   CP: + 180.000.000;
   CS: + 180.000.000.

  2020:
   CP: + 70.000.000;
   CS: + 0.
Tab. 10. 1. (vedi Tab. 10. 2.) Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2019:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2020:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2020:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
Tab. 10. 2. (vedi Tab. 10. 1.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

A.C. 4768-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 64;
    2) Marina n. 33;
    3) Aeronautica n. 78;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 26;
    3) Aeronautica n. 9;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 98;
    2) Marina n. 20;
    3) Aeronautica n. 25;
    4) Carabinieri n. 70.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2018, come segue:
    1) Esercito n. 280;
    2) Marina n. 300;
    3) Aeronautica n. 242;
    4) Carabinieri n. 110.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:
    1) Esercito n. 420;
    2) Marina n. 355;
    3) Aeronautica n. 281.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:
    1) Esercito n. 480;
    2) Marina n. 200;
    3) Aeronautica n. 135.

  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

A.C. 4768-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

A.C. 4768-A/R – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico». A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

A.C. 4768-A/R – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

A.C. 4768-A/R – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.256.516.297, in euro 862.855.760.331 e in euro 858.717.860.313 in termini di competenza, nonché in euro 869.227.165.445, in euro 868.636.846.578 e in euro 862.717.894.555 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

A.C. 4768-A/R – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

A.C. 4768-A/R – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle
per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
  17-bis. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2018.
  18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
  22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2017. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

  26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
  32. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 44- ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché dall'Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operatività delle stesse.
  33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  33-bis. Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in materia. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  33-ter. L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata è destinato, nell'esercizio 2017, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Disposizioni diverse).

  Al comma 15-bis, primo periodo, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 70 milioni.
18. 1. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni.

  Al comma 15-bis, primo periodo, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 65 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 65 milioni.
18. 2. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 17-bis, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: flussi turistici con le seguenti: un milione destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
  CP: – 4.000.000;
  CS: – 4.000.000.
18. 3. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni.

  Al comma 17-bis, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: flussi turistici con le seguenti: 2 milioni destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
  CP: – 3.000.000;
  CS: – 3.000.000.
18. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 17-bis, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: flussi turistici con le seguenti: 3 milioni destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
  CP: – 2.000.000;
  CS: – 2.000.000.
18. 5. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 17-bis, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: flussi turistici con le seguenti: 4 milioni destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
  CP: – 1.000.000;
  CS: – 1.000.000.
18. 6. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Gianluca Pini.

A.C. 4768-A/R – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2018.

A.C. 4768-A/R – Allegati e Tabelle

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2018 2019 2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge
-45.470 -25.600 -13.600
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)
274.000 267.000 247.000
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2018 2019 2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge
-103.850 -73.500 -59.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)
332.000 314.500 293.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato A
(articolo 1, comma 27)

(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti)

      a) Vendita e marketing:

I. Acquisti
II. Commercio al dettaglio
III. Commercio all'ingrosso
IV. Gestione del magazzino
V. Servizi ai consumatori
VI. Stoccaggio
VII. Tecniche di dimostrazione
VIII. Marketing
IX. Ricerca di mercato

      b) Informatica

I. Analisi di sistemi informatici
II. Elaborazione elettronica dei dati
III. Formazione degli amministratori di rete
IV. Linguaggi di programmazione
V. Progettazione di sistemi informatici
VI. Programmazione informatica
VII. Sistemi operativi
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

      c) Tecniche e tecnologie di produzione

I. Fabbricazione di armi da fuoco
II. Fabbricazione di utensili e stampi
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
IV. Idraulica
V. Ingegneria meccanica
VI. Ingegneria metallurgica
VII. Lavorazione della lamiera
VIII. Meccanica di precisione
IX. Lavorazione a macchina dei metalli
X. Saldatura
XI. Siderurgia
XII. Climatizzazione
XIII. Distribuzione del gas
XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
XV. Ingegneria climatica
XVI. Ingegneria elettrica
XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
XVIII. Installazioni elettriche
XIX. Produzione di energia elettrica
XX. Riparazione di apparecchi elettrici
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
XXII. Ingegneria del controllo
XXIII. Ingegneria elettronica
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
XXVII. Robotica
XXVIII. Sistemi di comunicazione
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
XXX. Tecnologie di elaborazione dati
XXXI. Biotecnologie
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
XXXIII. Ingegneria chimica
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
XXXVIII. Tecnologie biochimiche
XXXIX. Cantieristica navale
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
XLI. Ingegneria automobilistica
XLII. Ingegneria motociclistica
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
XLIV. Progettazione di aeromobili
XLV. Manutenzione di aeromobili
XLVI. Agricoltura di precisione
XLVII. Lavorazione degli alimenti
XLVIII. Conservazione degli alimenti
XLIX. Produzione bevande
L. Lavorazione del tabacco
LI. Scienza e tecnologie alimentari
LII. Confezione di calzature
LIII. Filatura
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
LV. Preparazione e filatura della lana
LVI. Produzione di capi di abbigliamento
LVII. Produzione di cuoio e pellami
LVIII. Sartoria
LIX. Selleria
LX. Tessitura industriale
LXI. Ceramica industriale
LXII. Ebanisteria
LXIII. Fabbricazione di mobili
LXIV. Falegnameria (non edile)
LXV. Lavorazione della gomma
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
LXVII. Lavorazione industriale del vetro
LXVIII. Produzione della plastica
LXIX. Produzione e lavorazione della carta
LXX. Produzione industriale di diamanti
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
LXXII. Estrazione di carbone
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
LXXIV. Estrazione di materie grezze
LXXV. Ingegneria geotecnica
LXXVI. Ingegneria mineraria
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
LXXX. Progettazione edilizia
LXXXI. Costruzione di ponti
LXXXII. Costruzione di strade
LXXXIII. Edilizia
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
LXXXV. Ingegneria civile
LXXXVI. Ingegneria edile
LXXXVII. Ingegneria portuale
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

Allegato B
(articolo 1, comma 84, lettera a))

  A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

  B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

  C. Conciatori di pelli e di pellicce

  D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

  E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

  F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

  G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

  H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

  I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

  L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

  M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

  N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

  O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

  P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

  Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Allegato 2
(articolo 1, comma 684-ter)
(importi in milioni di euro)

Autorizzazione Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera a) Trasporto rapido di massa 62 30 0 135 100 110 110 -20 -90 -100 -100 -100 -90 -47 0
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera b) Fondo progettazione infrastrutture 0 10 20 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 -10 -20
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera l) Barriere architettoniche 0 0 20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera a) Contributi all'ANAS per l'ammodernamento delle infrastrutture 0 0 -40 -90 -70 -110 -100 -19 74 40 78 70 90 57 20
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera a) Somme da versare all'ANAS per la presa in carico dei tratti stradali dismessi 0 -10 0 -25 -20 0 0 12 16 8 0 19 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera e) Edilizia residenziale pubblica dei comuni e degli istituti autonomi case popolari -62 -30 0 0 0 0 0 27 0 54 0 11 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 140, lettera a) Contributi alla società Rete ferroviaria italiana Spa 0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 20 0 0 0 0

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2018 2019 2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 62.673.732
(82.123.732)
140.037.274
(160.634.124)
80.740.424
(104.634.124)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.000.000  2.000.000  1.000.000 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
7.000.000  7.000.000  5.000.000 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6.112.282
(11.178.632)
2.671.742
(15.069.841)
671.742
(10.069.841)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
51.800.000
(52.000.000)
69.017.332
(69.500.000)
58.857.772
(61.000.000)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

(2.000.000)
10.000.000  5.000.000 
MINISTERO DELL'INTERNO 1.900.000  9.900.000  5.000.000 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
4.320.500  10.000.000  9.000.000 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
2.977.110
(6.053.150)
5.070.080
(8.053.150)
5.953.150
(6.053.150)
MINISTERO DELLA SALUTE 1.000.000
(20.000.000)

(20.000.000)
– 
(20.000.000)
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 

139.783.624
(188.576.014)
–  
255.696.428
(312.157.115)
–  
171.223.088
(226.757.115)
–  

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2018 2019 2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 138.400.000
(144.400.000)
179.648.000
(187.648.000)
126.148.000
(154.148.000)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 43.000.000  43.000.000  43.000.000 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
27.753.000  27.753.000  27.753.000 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2.000.000  15.000.000  25.000.000 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
20.000.000  30.000.000  30.000.000 
MINISTERO DELL'INTERNO 16.000.000  50.000.000  50.000.000 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
27.498.000
(27.748.000)
50.000.000  50.000.000 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
1.000.000 
(10.000.000)

(20.000.000)
MINISTERO DELLA SALUTE 11.000.000
(23.000.000)
3.000.000
(23.000.000)
23.000.000 
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 

286.651.000
(304.901.000)
–  
398.401.000
(436.401.000)
–  
374.901.000
(422.901.000)
–  

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 4768.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

Tabella n. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Unità di voto  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Codice Denominazione Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


1. Tributarie
1.1 Entrate ricorrenti
1.1.1
Imposta sul reddito delle persone fisiche 196.045.802.000 189.441.802.000 193.229.559.700 186.595.559.700 197.764.257.700 191.130.257.700
(196.092.890.000) (189.488.890.000) (193.228.010.000) (186.594.010.000) (197.754.820.000) (191.120.820.000)
1.1.2 Imposta sul reddito delle società 41.404.500.000 35.186.500.000 42.556.350.000 36.338.350.000 43.841.650.000 37.623.650.000
(41.409.100.000) (35.191.100.000) (42.548.450.000) (36.330.450.000) (43.843.650.000) (37.625.650.000)
1.1.4 Altre imposte dirette 10.275.320.000 10.263.320.000 13.788.300.000 13.776.300.000 12.384.400.000 12.372.400.000
(10.276.200.000) (10.264.200.000) (13.787.300.000) (13.775.300.000) (12.384.600.000) (12.372.600.000)
1.1.5 Imposta sul valore aggiunto 160.696.900.000 146.493.900.000 177.618.100.000 163.445.100.000 185.526.900.000 171.353.900.000
(160.700.800.000) (146.497.800.000) (177.598.800.000) (163.425.800.000) (185.530.100.000) (171.357.100.000)
1.1.6 Registro, bollo e sostitutiva 11.829.400.000 11.664.400.000 11.959.400.000 11.794.400.000 12.110.600.000 11.945.600.000
(11.829.300.000) (11.664.300.000) (11.958.400.000) (11.793.400.000) (12.110.800.000) (11.945.800.000)
1.1.9 Imposte su generi di Monopolio 10.775.800.000 10.775.800.000 11.115.800.000 11.115.800.000 11.461.800.000 11.461.800.000
(10.768.000.000) (10.768.000.000) (11.108.000.000) (11.108.000.000) (11.454.000.000) (11.454.000.000)
2. Extra-tributarie
2.1 Entrate ricorrenti
2.1.3 Redditi da capitale 8.330.074.378 6.263.174.378 7.993.429.568 5.926.529.568 7.883.909.322 5.817.009.322
(8.329.174.378) (6.262.274.378) (7.988.929.568) (5.922.029.568) (7.885.309.322) (5.818.409.322)
2.1.5
Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 17.214.320.329 5.155.220.329 18.379.520.329 5.820.420.329 19.231.120.329 6.772.020.329
(17.214.120.329) (5.155.020.329) (18.362.920.329) (5.803.820.329) (19.235.320.329) (6.776.220.329)
2.1.7
Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari 17.780.742.639 17.590.886.654 - - - -
(17.783.042.639) (17.593.186.654)

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Unità di voto  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Codice Denominazione Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.3
2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) 29.433.559.827 29.743.065.598
(29.418.559.827) (29.728.065.598)
2.4
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) 73.290.112.705 75.590.112.705 74.058.814.786 74.058.814.786 75.228.810.686 75.228.810.686
(73.278.808.605) (75.578.808.605) (74.049.610.686) (74.049.610.686) (75.219.610.686) (75.219.610.686)
6. Soccorso civile (8)
6.1
6.1 Interventi per pubbliche calamità (8.4) 2.803.303.844 2.803.303.844 2.786.103.844 2.786.103.844 749.703.844 749.703.844
(2.813.303.844) (2.813.303.844) (2.776.103.844) (2.776.103.844) (739.703.844) (739.703.844)
19. Giustizia (6)
19.1 19.1 Giustizia tributaria (6.5) 203.578.658 203.651.451 190.946.951 190.946.951 190.193.526 190.193.526
(203.104.658) (203.177.451) (190.472.951) (190.472.951) (189.719.526) (189.719.526)
23. Fondi da ripartire (33)
23.1 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 6.213.522.721 6.582.522.721 7.375.081.743 7.375.081.743 8.165.740.133 8.165.740.133
(6.280.032.721) (6.649.032.721) (7.276.041.743) (7.276.041.743) (8.149.040.133) (8.149.040.133)
23.2 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) 5.272.515.043 12.572.515.043 5.493.307.144 12.293.307.144 5.395.907.144 11.895.907.144
(5.291.977.014) (12.591.977.014) (5.547.058.115) (12.347.058.115) (5.449.658.115) (11.949.658.115)

Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Unità di voto  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Codice Denominazione Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)

1.3

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

1.025.448.606 1.025.545.806 429.713.027 429.713.027
(1.020.448.606) (1.020.545.806) (424.713.027) (424.713.027)

7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

7.2 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 46.336.266 46.465.964
(58.280.473) (58.410.171)

Tabella n. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


2. Politiche previdenziali (25)

2.1
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 82.075.237.496 80.775.243.590 81.643.529.596 81.643.529.596 84.240.212.731 84.240.212.731
(82.079.016.496) (80.779.022.590) (81.669.933.596) (81.669.933.596) (84.232.796.731) (84.232.796.731)

3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.1
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) 97.975.517 111.308.356
(96.475.517) (109.808.356)

Tabella n. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


1.8
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
71.588.341 71.588.341
(66.588.341) (66.588.341)

Tabella n. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)
2.3
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 7.477.091.193
7.527.091.193
7.526.874.337
7.526.874.337
7.625.995.275
7.625.995.275
(7.476.091.193) (7.526.091.193) (7.525.874.337) (7.525.874.337) (7.624.995.275) (7.624.995.275)
3 Ricerca e innovazione (17)
3.1
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 2.362.573.845
2.472.573.845
2.535.821.944
2.535.821.944
2.519.508.451
2.519.508.451
(2.360.873.845) (2.470.873.845) (2.534.821.944) (2.534.821.944) (2.518.508.451) (2.518.508.451)

Tabella n. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.2
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) 91.691.291 43.474.676
(89.891.291) (41.674.676)
2.3
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) 11.001.454.949 12.625.552.140 10.559.861.440 10.659.136.150 10.568.509.781 10.535.565.579
(10.989.722.949) (12.613.820.140) (10.549.859.840) (10.649.134.550) (10.568.510.281) (10.535.566.079)

6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 6.1 Indirizzo politico (32.2) 32.173.293 32.173.293
(33.973.293) (33.973.293)

Tabella n. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.4
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) 1.876.060.146 1.859.076.223 1.636.571.056 1.636.521.707 1.377.930.431 1.377.923.694
(1.874.560.146) (1.857.576.223) (1.635.071.056) (1.635.021.707) (1.376.430.431) (1.376.423.694)

2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.4
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1.078.064.877 1.548.149.249 566.392.895 566.392.895 278.298.661 134.758.661
(1.077.097.906) (1.547.182.278) (565.425.924) (565.425.924) (277.331.690) (133.791.690)

3. Casa e assetto urbanistico (19)

3.1
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 319.621.230 333.480.208
(319.121.230) (332.980.208)

Tabella n. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) 449.102.636 451.733.519 454.171.797 453.221.793 458.461.709 457.511.705
(447.702.636) (450.333.519) (451.871.797) (450.921.793) (455.261.709) (454.311.705)
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.2
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 574.719.642 543.055.450 603.584.014 571.817.119 584.855.095 553.076.813
(576.719.642) (545.055.450) (605.584.014) (573.817.119) (586.855.095) (555.076.813)

Tabella n. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
1.1
1.1. Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) 322.566.629 362.036.613 287.147.050 290.545.767 278.174.478 278.174.294
(324.566.629) (364.036.613) (292.147.050) (295.545.767) (282.174.478) (282.174.294)

Tabella n. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Previsioni risultanti per gli anni 2018, 2019 e 2020

Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa


1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.1
1.1. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 376.432.877 403.982.118 374.594.399 374.283.669 372.084.010 371.773.280
(372.332.877) (399.882.118) (374.494.399) (374.183.669) (371.984.010) (371.673.280)
1.5
1.5. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 141.680.534 141.781.336 138.564.420 138.564.420 132.086.524 132.086.524
(143.680.534) (143.781.336) (140.564.420) (140.564.420) (134.086.524) (134.086.524)
1.6
1.6. Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 127.934.648 131.281.273 119.243.335 119.243.076 117.437.130 117.437.130
(127.684.648) (131.031.273) (118.743.335) (118.743.076) (116.937.130) (116.937.130)
1.7
1.7. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 339.482.669 348.904.433 319.293.728 319.293.728 298.362.801 298.362.801
(339.732.669) (349.154.433) (319.793.728) (319.793.728) (301.162.801) (301.162.801)
3. Turismo (31)
3.1
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1) 46.257.677 46.257.677
(44.257.677) (44.257.677)

A.C. 4768-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutate le norme introdotte a sostegno del comparto ippico le cui difficoltà sono dovute sia alla riduzione dei finanziamenti che alla diminuzione delle scommesse, ridottesi di oltre il 70 per cento negli ultimi cinque anni, e che pertanto un intervento del Governo basato su legalità e trasparenza, correttezza, equità nei trattamenti, rispetto delle regole e pari opportunità per tutte le componenti è ormai indispensabile;
    considerato che il settore ippico ha costituito per lungo periodo uno dei comparti dell'eccellenza nazionale, producendo cavalli straordinari e facendo dell'allevamento dei purosangue una vera e propria industria di successo;
    preso atto che nel tempo i finanziamenti al settore ippico si sono decurtati e che invece ai fini del rilancio delle attività sono necessarie risorse aggiuntive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, compatibilmente con le finanze pubbliche, l'aumento fino a 35.000 euro della base d'asta di cui all'articolo 1, comma 932, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 al fine di destinare le maggiori risorse al settore ippico.
9/4768-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  L'Abbate.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce diverse modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia senza valutare l'opportunità di predisporre nuove e maggiori garanzie nei confronti dei consumatori. In particolar modo si segnala che gli articoli 119 e 125-bis del medesimo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia disciplinano gli obblighi di comunicazione per gli istituti e gli intermediari bancari in merito allo svolgimento del rapporto con il cliente. Al fine di evitare che i soggetti terzi interessati al rapporto contrattuale ed obbligati in qualità di garanti o fideiussori possano essere segnalati presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia senza le preventive comunicazioni di cui ai suddetti articoli 119 e 125-bis sarebbe opportuno estendere le relative previsioni anche agli stessi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, al fine di:
   a) estendere gli obblighi di comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale previsti dal testo unico bancario (articoli 119 e 125-bis), ed in particolare le informazioni sull'andamento dell'esposizione debitoria del cliente, anche ai soggetti terzi interessati al rapporto contrattuale ed obbligati in qualità di garanti o fideiussori;
   b) prevedere, come conseguenza dell'inosservanza dei detti obblighi di comunicazione da parte degli istituti bancari e intermediari finanziari, l'estinzione di diritto del negozio di garanzia;
   c) prevedere l'illegittimità della registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie (cosiddetta segnalazione alla «Centrale dei Rischi») nell'ipotesi di mancata comunicazione delle informazioni previste dal testo unico bancario ai soggetti terzi interessati al rapporto contrattuale ed obbligati in qualità di garanti o fideiussori.
9/4768-AR/2
Petraroli.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni che hanno modificato i testi vigenti in materia di legge elettorale della Camera e del Senato;
    a ridosso della scadenza della legislatura e delle procedure connesse inerenti alle candidature, i firmatari del presente atto segnalano la necessità di offrire ai cittadini la trasparenza in ordine alle persone chiamate a rappresentarli;
    a tal fine, sarebbe opportuno esonerare dalla tassa prevista e rendere, dunque, gratuita la richiesta dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale, ove le richieste risultino connesse alla presentazione di liste di candidati, certificati che, attualmente, per essere ottenuti presso i Tribunali, richiedono il versamento di contributi che superano i 40 euro, con un ulteriore sovrapprezzo nel caso di urgenza;
    si ritiene opportuno sollevare da questo costo coloro i quali intendano dimostrare ai cittadini di non avere pendenze con la giustizia, con ciò dando un segnale di volontà politica a presentare «liste pulite» e a sostenere una sorta di codice etico,

impegna il Governo

   ad adottare tempestivamente le iniziative, anche legislative, finalizzate a rendere gratuita la richiesta dei certificati esposti in premessa per gli usi ivi indicati;
   a prevedere che tale iniziativa sia applicabile per gli usi elettorali in occasione del rinnovo degli organi parlamentari.
9/4768-AR/3Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni che hanno modificato i testi vigenti in materia di legge elettorale della Camera e del Senato;
    a ridosso della scadenza della legislatura e delle procedure connesse inerenti alle candidature, i firmatari del presente atto segnalano la necessità di offrire ai cittadini la trasparenza in ordine alle persone chiamate a rappresentarli;
    a tal fine, sarebbe opportuno esonerare dalla tassa prevista e rendere, dunque, gratuita la richiesta dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale, ove le richieste risultino connesse alla presentazione di liste di candidati, certificati che, attualmente, per essere ottenuti presso i Tribunali, richiedono il versamento di contributi che superano i 40 euro, con un ulteriore sovrapprezzo nel caso di urgenza;
    si ritiene opportuno sollevare da questo costo coloro i quali intendano dimostrare ai cittadini di non avere pendenze con la giustizia, con ciò dando un segnale di volontà politica a presentare «liste pulite» e a sostenere una sorta di codice etico,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le iniziative, anche legislative, finalizzate a rendere gratuita la richiesta dei certificati esposti in premessa per gli usi ivi indicati;
   a valutare l'opportunità di prevedere che tale iniziativa sia applicabile per gli usi elettorali in occasione del rinnovo degli organi parlamentari.
9/4768-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

   La Camera,
   premesso che:
    nota dolente dell'intero provvedimento è l'invarianza delle risorse del Fondo sanitario nazionale a fronte della consueta determinazione del contributo delle Regioni alla finanza pubblica (i commi 425 – 427); infatti, da un lato si definisce il contributo spettante alle Regioni a statuto ordinario, destinato alla riduzione del debito, per un importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018, dall'altro si stabilisce che per il medesimo anno il concorso alla finanza pubblica delle medesime Regioni, per il settore non sanitario, è realizzato: quanto a 2.300 milioni di euro con il contributo succitato, quanto a 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
    è evidente che siamo dinanzi a qualcosa di molto simile ad un «partita di giro», eufemisticamente attenuata da una riduzione di soli 300 milioni; di fatto rimane intatto il contributo che le Regioni devono restituire allo Stato in ottemperanza agli obblighi comunitari e al pareggio di bilancio, così come sarà intatta la consuetudine di drenarle, alla salute dei cittadini;
    parimenti rimane intatto il progressivo definanziamento della sanità italiana e del Servizio sanitario nazionale di oltre 25 miliardi decorso dal 2012, come annunciato dall'allora Ministro della salute Balduzzi e confermato in ogni intervento finanziario successivo;
    le risorse indicate nel Patto per la Salute 2014 sono state tutte disattese per il triennio considerato (109,928 miliardi di euro per il 2014, 112,062 miliardi di euro per il 2015 e 115,444 miliardi di euro per il 2016) poiché le successive manovre finanziarie, avvallate con intesa Stato-Regioni, hanno certificato la riduzione progressiva al SSN. La manovra finanziaria per l'anno 2016 aveva fissato in 111 miliardi di euro il finanziamento per il 2016 ma nel frattempo aveva fissato il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni in 3,98 miliardi di euro per il 2017, in 5,48 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
    dunque le risorse apparentemente invariate del FSN (113 miliardi di euro per il 2017, 114 per il 2018 e 115 per il 2019) vanno sempre lette alla luce del cosiddetto contributo dovuto dalle Regioni alla finanza pubblica e soprattutto vanno lette alla luce della previsione, inesorabilmente discendente, del rapporto spesa sanitaria PIL che, secondo le ultime stime, arriverà al 6,3% nel 2020;
    la revisione della spesa, di fatto, è stata utilizzata e abusata per camuffare un'altra realtà, un'altra finalizzazione: taglio lineare indistinto e indiscriminato alla spesa pubblica e questo taglio lineare ha insistito in maniera insopportabile, se non addirittura feroce, proprio nella sanità italiana;
    a luglio 2017, nella relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, la Corte dei conti ha messo nero su bianco che nel periodo 2015-2018, per gli obiettivi di finanza pubblica, il finanziamento del SSN ha visto una riduzione cumulativa di 10,52 miliardi, riduzioni che si aggiungono agli oltre 20 miliardi del periodo 2011-2015;
    questo progressivo definanziamento della sanità pubblica ha significato un taglio inaccettabile alle risorse umane del SSN (blocco del turnover, precariato e orari di lavoro insostenibili, in contrasto con le direttive dell'Europa); soprattutto ha significato una rinuncia alle cure da parte dei cittadini (soprattutto i più fragili) ed una privatizzazione di fatto della sanità italiana, costringendo i cittadini a rivolgersi al privato;
    le risorse per il personale sanitario sono le grandi assenti di questo provvedimento; i professionisti della sanità sono gli «innominati» di questa legge di bilancio: non si stanzia un euro per il rinnovo dei loro contratti che sarà fatto a valere sulle già esigue risorse del Fondo sanitario nazionale e a discapito delle prestazioni sanitarie da garantire ai cittadini; i processi di assunzione e stabilizzazione del personale sanitario vanno a rilento e non si aumentano le risorse a ciò destinate né si provvede ad aumentare la dotazione organica per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico;
    nell'ambito del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, il riparto di quanto dovuto dalle Regioni dovrebbe avvenire sulla base della determinazione dei fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni;
    in realtà il mancato raggiungimento dell'Intesa Stato-Regioni ha comportato che fin dall'introduzione dei cosiddetti fabbisogni standard il concorso alla finanza pubblica venisse invece ripartito in base alla popolazione residente e al PIL, compromettendo soprattutto per quando attiene alla sanità, il principio di equità e universalità del diritto alla salute, recando altresì forti squilibri da regione a regione,

impegna il Governo

nell'ambito del riparto di quanto dovuto dalle regioni come contributo alla finanza pubblica e viceversa, nell'ambito dei contributi destinati alle regioni per la riduzione dei loro disavanzi, a tenere conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, di minori trasferimenti ricevuti per i rispettivi Servizi sanitari in ragione del criterio vigente di ripartizione del Fondo sanitario, nonché dei dati epidemiologici e di morbilità che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie, al fine di superare la sperequazione regionale di fatto esiste.
9/4768-AR/4
Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Colonnese, Baroni.

   La Camera,
   premesso che:
    nota dolente dell'intero provvedimento è l'invarianza delle risorse del Fondo sanitario nazionale a fronte della consueta determinazione del contributo delle Regioni alla finanza pubblica (i commi 425 – 427); infatti, da un lato si definisce il contributo spettante alle Regioni a statuto ordinario, destinato alla riduzione del debito, per un importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018, dall'altro si stabilisce che per il medesimo anno il concorso alla finanza pubblica delle medesime Regioni, per il settore non sanitario, è realizzato: quanto a 2.300 milioni di euro con il contributo succitato, quanto a 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
    è evidente che siamo dinanzi a qualcosa di molto simile ad un «partita di giro», eufemisticamente attenuata da una riduzione di soli 300 milioni; di fatto rimane intatto il contributo che le Regioni devono restituire allo Stato in ottemperanza agli obblighi comunitari e al pareggio di bilancio, così come sarà intatta la consuetudine di drenarle, alla salute dei cittadini;
    parimenti rimane intatto il progressivo definanziamento della sanità italiana e del Servizio sanitario nazionale di oltre 25 miliardi decorso dal 2012, come annunciato dall'allora Ministro della salute Balduzzi e confermato in ogni intervento finanziario successivo;
    le risorse indicate nel Patto per la Salute 2014 sono state tutte disattese per il triennio considerato (109,928 miliardi di euro per il 2014, 112,062 miliardi di euro per il 2015 e 115,444 miliardi di euro per il 2016) poiché le successive manovre finanziarie, avvallate con intesa Stato-Regioni, hanno certificato la riduzione progressiva al SSN. La manovra finanziaria per l'anno 2016 aveva fissato in 111 miliardi di euro il finanziamento per il 2016 ma nel frattempo aveva fissato il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni in 3,98 miliardi di euro per il 2017, in 5,48 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
    dunque le risorse apparentemente invariate del FSN (113 miliardi di euro per il 2017, 114 per il 2018 e 115 per il 2019) vanno sempre lette alla luce del cosiddetto contributo dovuto dalle Regioni alla finanza pubblica e soprattutto vanno lette alla luce della previsione, inesorabilmente discendente, del rapporto spesa sanitaria PIL che, secondo le ultime stime, arriverà al 6,3% nel 2020;
    la revisione della spesa, di fatto, è stata utilizzata e abusata per camuffare un'altra realtà, un'altra finalizzazione: taglio lineare indistinto e indiscriminato alla spesa pubblica e questo taglio lineare ha insistito in maniera insopportabile, se non addirittura feroce, proprio nella sanità italiana;
    a luglio 2017, nella relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, la Corte dei conti ha messo nero su bianco che nel periodo 2015-2018, per gli obiettivi di finanza pubblica, il finanziamento del SSN ha visto una riduzione cumulativa di 10,52 miliardi, riduzioni che si aggiungono agli oltre 20 miliardi del periodo 2011-2015;
    questo progressivo definanziamento della sanità pubblica ha significato un taglio inaccettabile alle risorse umane del SSN (blocco del turnover, precariato e orari di lavoro insostenibili, in contrasto con le direttive dell'Europa); soprattutto ha significato una rinuncia alle cure da parte dei cittadini (soprattutto i più fragili) ed una privatizzazione di fatto della sanità italiana, costringendo i cittadini a rivolgersi al privato;
    le risorse per il personale sanitario sono le grandi assenti di questo provvedimento; i professionisti della sanità sono gli «innominati» di questa legge di bilancio: non si stanzia un euro per il rinnovo dei loro contratti che sarà fatto a valere sulle già esigue risorse del Fondo sanitario nazionale e a discapito delle prestazioni sanitarie da garantire ai cittadini; i processi di assunzione e stabilizzazione del personale sanitario vanno a rilento e non si aumentano le risorse a ciò destinate né si provvede ad aumentare la dotazione organica per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico;
    nell'ambito del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, il riparto di quanto dovuto dalle Regioni dovrebbe avvenire sulla base della determinazione dei fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni;
    in realtà il mancato raggiungimento dell'Intesa Stato-Regioni ha comportato che fin dall'introduzione dei cosiddetti fabbisogni standard il concorso alla finanza pubblica venisse invece ripartito in base alla popolazione residente e al PIL, compromettendo soprattutto per quando attiene alla sanità, il principio di
equità e universalità del diritto alla salute, recando altresì forti squilibri da regione a regione,

impegna il Governo

nell'ambito del riparto di quanto dovuto dalle regioni come contributo alla finanza pubblica e viceversa, nell'ambito dei contributi destinati alle regioni per la riduzione dei loro disavanzi, a valutare l'opportunità di tenere conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, di minori trasferimenti ricevuti per i rispettivi Servizi sanitari in ragione del criterio vigente di ripartizione del Fondo sanitario, nonché dei dati epidemiologici e di morbilità che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie, al fine di superare la sperequazione regionale di fatto esiste.
9/4768-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Colonnese, Baroni.

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e considerando insufficienti le misure adottate in favore dei docenti assunti presso le istituzioni dell'Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
    considerato che il personale docente fa parte, così come i docenti universitari, del sistema accademico statale italiano riconducibile all'articolo 33, ultimo comma della Costituzione e, analogamente a questi, svolge identiche funzioni, e rilascia pari titoli del massimo livello ottenibile in Italia spendibili ai fini dei pubblici concorsi, ivi compresi i titoli di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per il personale docente scolastico;
    ritenuto che la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha riformato l'intero settore dell'istruzione artistica, musicale e coreutica, definendola definitivamente quale formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica, lasciando, tuttavia, che il trattamento giuridico del personale docente AFAM rimanesse regolato da contrattazione collettiva, al pari di quello scolastico,

impegna il Governo

ad introdurre adeguate disposizioni affinché, al fine di equipararli in fatto e in diritto, cessino con urgenza le disparità di trattamento economico e giuridico tra i professori dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e i professori delle Università.
9/4768-AR/5D'Incà.

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e considerando insufficienti le misure adottate in favore dei docenti assunti presso le istituzioni dell'Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
    considerato che il personale docente fa parte, così come i docenti universitari, del sistema accademico statale italiano riconducibile all'articolo 33, ultimo comma della Costituzione e, analogamente a questi, svolge identiche funzioni, e rilascia pari titoli del massimo livello ottenibile in Italia spendibili ai fini dei pubblici concorsi, ivi compresi i titoli di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per il personale docente scolastico;
    ritenuto che la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha riformato l'intero settore dell'istruzione artistica, musicale e coreutica, definendola definitivamente quale formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica, lasciando, tuttavia, che il trattamento giuridico del personale docente AFAM rimanesse regolato da contrattazione collettiva, al pari di quello scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre adeguate disposizioni affinché, al fine di equipararli in fatto e in diritto, cessino con urgenza le disparità di trattamento economico e giuridico tra i professori dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e i professori delle Università.
9/4768-AR/5. (Testo modificato nel corso della seduta) 
D'Incà.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale, contiene una serie di articolate misure sia di carattere tributario, che di tutela del territorio degli enti locali;
    il comma 140 dell'articolo 1 del provvedimento attribuisce infatti, ad uno stabilimento ferroviario di Bologna, (Officina Grande Riparazione ETR) la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, destinando 1 milione di euro, per gli interventi urgenti di competenza pubblica, di messa in sicurezza dell'area, a valere sull'autorizzazione di spesa previste dall'articolo 1, comma 476, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015);
    il sottoscrittore del presente atto, al riguardo evidenzia come in ambito nazionale, le aree d'impianto territoriali contaminate, all'interno delle quali sono presenti siti industriali particolarmente inquinanti, che richiedono urgenti interventi di bonifica, in quanto interessati dalla presenza di amianto e altre sostanze pericolose in termini di rischio sanitario ed ecologico, risultano in numero segnatamente elevato e oltre ogni limite di legge (secondo i dati del Ministero della salute, sono 44 aree, dati del 26 marzo 2016);
    l'area industriale dell'ex Bemberg, azienda di filato poliammidico per tessuti-foderami, situata nel comune di Gozzano in provincia di Novara, ad esempio, (la cui attività produttiva è cessata nel 2009) dal 2010, è in condizioni di particolare gravità a causa della presenza di metalli pesanti polveri d'amianto e altre sostanze inquinanti, che stanno provocando gravissimi pericoli per la salute della popolazione e per le condizioni ambientali del territorio limitrofo che si affaccia sul lago d'Orta;
    il sito in oggetto, nonostante sia stato inserito nel 2010 dalla regione Piemonte nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate e sebbene sia stato monitorato dall'Arpa regionale in più occasioni, (con la conferma della presenza di elevate quantità di sostanze inquinanti e di amianto) permane attualmente in uno stato di assoluta gravità, il cui danno ambientale, anche a causa delle vicende giudiziarie in corso, rischia di accrescersi ulteriormente, con evidenti effetti nocivi sull'intera area territoriale interessata;
    la necessità di accelerare e promuovere la realizzazione di interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato in precedenza richiamato, anche attraverso la qualifica di sito di interesse nazionale, (SIN) in considerazione delle condizioni di pericolosità suesposte, risulta pertanto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, urgente ed indifferibile in considerazione del superamento delle concentrazioni di soglia di rischio particolarmente elevato, per l'area novarese interessata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area relativa al sito industriale ex Bemberg, situata nel comune di Gozzano in provincia di Novara, anche attraverso una modifica legislativa ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della bonifica dell'area in oggetto in relazione alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti.
9/4768-AR/6
Falcone.

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e considerando necessari impegni maggiori in materia di tutela del patrimonio dei beni culturali per la messa in sicurezza, restauro, valorizzazione e promozione di luoghi di interesse culturale, parchi archeologici, giardini storici, poli museali, biblioteche e luoghi della memoria nei territori dello Stato che necessitano di interventi adeguati,

impegna il Governo

ad assicurare attraverso nuovi interventi normativi, maggiori risorse per gli interventi relativi alla tutela, alla messa in sicurezza, al restauro, alla valorizzazione e alla promozione di luoghi di interesse culturale, parchi archeologici, giardini storici, poli museali, biblioteche e luoghi della memoria in tutto il territorio dello Stato.
9/4768-AR/7Scagliusi.

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e considerando necessari impegni maggiori in materia di tutela del patrimonio dei beni culturali per la messa in sicurezza, restauro, valorizzazione e promozione di luoghi di interesse culturale, parchi archeologici, giardini storici, poli museali, biblioteche e luoghi della memoria nei territori dello Stato che necessitano di interventi adeguati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare attraverso nuovi interventi normativi, maggiori risorse per gli interventi relativi alla tutela, alla messa in sicurezza, al restauro, alla valorizzazione e alla promozione di luoghi di interesse culturale, parchi archeologici, giardini storici, poli museali, biblioteche e luoghi della memoria in tutto il territorio dello Stato.
9/4768-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Scagliusi.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 463 reca disposizioni per promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche,

impegna il Governo

a mettere in campo tutte le iniziative di concerto con la regione Sardegna per risolvere la grave situazione di isolamento logistico in cui versano gli aeroporti del nord della Sardegna.
9/4768-AR/8Nicola Bianchi.

   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono previste, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018, risorse connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatiche e degli uffici consolari;
    da notizie apparse su organi di stampa si apprende che da tempo molti italiani residenti nel Regno Unito denunciano il gravissimo disservizio che migliaia di essi stanno subendo, a cominciare dalla semplice pratica per un rinnovo/rilascio del passaporto, per fare un esempio; oppure per veder trascritti in Italia gli atti di un matrimonio contratto con un cittadino non italiano e della nascita del loro bimbo, solo per rappresentare alcuni esempi; in ogni caso, tutti denunciano la concreta impossibilità di contattare telefonicamente il Consolato a Londra, che peraltro pare non risponda nemmeno alle mail;
    il Consolato generale a Londra cura i rapporti con oltre 293.400 connazionali (dato aggiornato al 31 agosto 2017) regolarmente iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE),

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune e urgenti iniziative per il rafforzamento del servizio consolare a Londra, a fronte del notevole impatto sull'attività lavorativa del Consolato Generale dovuto all'incremento massiccio di richieste di iscrizione all'AIRE da parte di cittadini italiani, dopo che nel giugno 2016 la maggioranza dell'elettorato britannico ha optato per il «sì» alla Brexit.
9/4768-AR/9Grande.

   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono previste, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018, risorse connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatiche e degli uffici consolari;
    da notizie apparse su organi di stampa si apprende che da tempo molti italiani residenti nel Regno Unito denunciano il gravissimo disservizio che migliaia di essi stanno subendo, a cominciare dalla semplice pratica per un rinnovo/rilascio del passaporto, per fare un esempio; oppure per veder trascritti in Italia gli atti di un matrimonio contratto con un cittadino non italiano e della nascita del loro bimbo, solo per rappresentare alcuni esempi; in ogni caso, tutti denunciano la concreta impossibilità di contattare telefonicamente il Consolato a Londra, che peraltro pare non risponda nemmeno alle mail;
    il Consolato generale a Londra cura i rapporti con oltre 293.400 connazionali (dato aggiornato al 31 agosto 2017) regolarmente iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune e urgenti iniziative per il rafforzamento del servizio consolare a Londra, a fronte del notevole impatto sull'attività lavorativa del Consolato Generale dovuto all'incremento massiccio di richieste di iscrizione all'AIRE da parte di cittadini italiani, dopo che nel giugno 2016 la maggioranza dell'elettorato britannico ha optato per il «sì» alla Brexit.
9/4768-AR/9. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Grande.

   La Camera,
   premesso che:
    anche questo disegno di legge in esame, come per il passato, presenta finanziamenti diretti al sostegno della stampa italiana all'estero (articolo 33-bis, lettere e) e f));
    a parere della presentatrice del presente ordine del giorno, occorrerebbe, tuttavia, verificare in maniera più adeguata l'elargizione di tali contributi, in particolare per comprendere quanto essi riescano effettivamente a raggiungere gli italiani residenti all'estero, cosa intendano promuovere e con quale efficacia comunicativa,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di verificare l'utilità, l'efficacia e la tempestività della comunicazione a favore delle collettività dei connazionali all'estero, nell'auspicio che gli organi di informazione degli italiani all'estero vogliano conformare il proprio operato a tali principi.
9/4768-AR/10Spadoni.

   La Camera,
   premesso che:
    anche questo disegno di legge in esame, come per il passato, presenta finanziamenti diretti al sostegno della stampa italiana all'estero (articolo 33-bis, lettere e) e f));
    a parere della presentatrice del presente ordine del giorno, occorrerebbe, tuttavia, verificare in maniera più adeguata l'elargizione di tali contributi, in particolare per comprendere quanto essi riescano effettivamente a raggiungere gli italiani residenti all'estero, cosa intendano promuovere e con quale efficacia comunicativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative al fine di verificare l'utilità, l'efficacia e la tempestività della comunicazione a favore delle collettività dei connazionali all'estero, nell'auspicio che gli organi di informazione degli italiani all'estero vogliano conformare il proprio operato a tali principi.
9/4768-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Spadoni.

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   preso atto che le misure introdotte a sostegno dell'occupazione non sono sufficienti;
   considerato, in particolare, che il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, anche noto come «Jobs Act» ha introdotto, nei casi di licenziamento illegittimo, un sistema di tutele che si caratterizza per una drastica riduzione del rimedio della reintegrazione e per una chiara opzione a favore della tutela indennitaria, peraltro di scarsa rilevanza;
   posto che la crisi industriale che ha colpito duramente il territorio della Tuscia, in particolare il reatino, lascia senza lavoro circa 700 persone, considerati quelli in mobilità, cassa integrazione e naspi, mentre nella provincia di Viterbo il tasso di disoccupazione si attesta ormai sopra il 15 per cento, dato che conferisce a questo territorio un drammatico primato a livello nazionale;
   visto che tali situazioni rappresentano un fattore disgregante del tessuto economico e sociale delle comunità viterbesi e reatine, già duramente provato dalla protratta crisi economica e da uno storico isolamento che rischiano di minare definitivamente ogni speranza di tali comunità di potersi affrancare nel prossimo futuro dalla situazione di svantaggio nella quale si trovano,

impegna il Governo

ad intraprendere, con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle rappresentanze di categoria e sindacali, ogni azione possibile, anche di tipo normativo e anche attraverso la riapertura di tavoli di vertenza a livello nazionale, finalizzata ad individuare soluzioni e risposte organiche alle aree industriali depresse, specie quelle di cui in premessa, per scongiurare i licenziamenti, tutelare i livelli occupazionali e rilanciare la produzione nelle provincie di Viterbo e Rieti.
9/4768-AR/11
Massimiliano Bernini.

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   preso atto che le misure introdotte a sostegno dell'occupazione non sono sufficienti;
   considerato, in particolare, che il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, anche noto come «Jobs Act» ha introdotto, nei casi di licenziamento illegittimo, un sistema di tutele che si caratterizza per una drastica riduzione del rimedio della reintegrazione e per una chiara opzione a favore della tutela indennitaria, peraltro di scarsa rilevanza;
   posto che la crisi industriale che ha colpito duramente il territorio della Tuscia, in particolare il reatino, lascia senza lavoro circa 700 persone, considerati quelli in mobilità, cassa integrazione e naspi, mentre nella provincia di Viterbo il tasso di disoccupazione si attesta ormai sopra il 15 per cento, dato che conferisce a questo territorio un drammatico primato a livello nazionale;
   visto che tali situazioni rappresentano un fattore disgregante del tessuto economico e sociale delle comunità viterbesi e reatine, già duramente provato dalla protratta crisi economica e da uno storico isolamento che rischiano di minare definitivamente ogni speranza di tali comunità di potersi affrancare nel prossimo futuro dalla situazione di svantaggio nella quale si trovano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle rappresentanze di categoria e sindacali, ogni azione possibile, anche di tipo normativo e anche attraverso la riapertura di tavoli di vertenza a livello nazionale, finalizzata ad individuare soluzioni e risposte organiche alle aree industriali depresse, specie quelle di cui in premessa, per scongiurare i licenziamenti, tutelare i livelli occupazionali e rilanciare la produzione nelle provincie di Viterbo e Rieti.
9/4768-AR/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Massimiliano Bernini.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» prevede, all'articolo 1 commi 140, 313, 468 e 493, stanziamenti e interventi per la messa in sicurezza del territorio;
    la Legge n. 426 del 1998 («Nuovi interventi in campo ambientale»), all'articolo 1, comma 4, individua l'area industriale di Porto Marghera come Sito di Bonifica di Interesse Nazionale, collocandola al primo posto nell'elenco di tali siti. Per la prima volta in Italia vengono riconosciute, e successivamente perimetrate, alcune aree industriali e ad alto rischio ambientale per la messa in sicurezza e bonifica delle quali è ritenuto necessario l'intervento dello Stato. L'interesse nazionale viene definito in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e alla pericolosità degli inquinanti presenti;
    il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera è stato perimetrato con decreto dell'allora Ministro dell'Ambiente del 23 febbraio 2000: esso si estende per circa 5.730 ettari, di cui circa 3.017 ettari di aree a terra, 513 ettari di canali e 2200 ettari di aree lagunari. Le aree a terra comprendono la zona industriale di Porto Marghera, aree interessate o potenzialmente interessate dalla discarica di rifiuti industriali, aree destinate ad attività terziarie, aree residenziali e aree agricole;
    con il successivo decreto del 18 settembre 2001 è stato approvato il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, che ha destinato fondi per il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;
    dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999) e del relativo Atto Integrativo (siglato il 15 dicembre 2000), a quella dell'Accordo di Programma cosiddetto «Vallone-Moranzani», in data 31 marzo 2008, a quella dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, in data 16 aprile 2012, alla successiva sottoscrizione di un ulteriore Accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, in data 8 gennaio 2015, da quasi vent'anni numerosi piani, protocolli e atti hanno avuto ad oggetto la bonifica, la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la riqualificazione industriale del sito petrolchimico di Porto Marghera, nonché la definizione del suo perimetro e delle sue articolazioni;
    l'area di Venezia – Porto Marghera è stata nuovamente riconosciuta come area di crisi industriale complessa con decreto 8 marzo 2017 e, con decreto ministeriale 7 aprile 2017, è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per l'area di crisi industriale complessa di Venezia – Porto Marghera con il compito di definire e attuare il PRRI;
    nella Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera, approvata il 10/12/2015 dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati», è appurato che «per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3- 3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione [...] su 41.919 metri totali di marginamenti necessari [...] ne erano stati realizzati, o erano in corso di realizzazione, 39.544 metri»; e ancora: «a fronte di un 5/6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite. [...] Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi»;

    senza il completamento delle opere previste negli accordi di programma citati, attualmente per larga parte in «stallo», le sostanze tossiche contenute nei terreni contaminati continueranno a percolare in laguna ed in falda;
    le opere finalizzate alla realizzazione del retromarginamento non sono neppure cominciate, tanto che la Regione ha ritenuto di transare (per ben 56 milioni di euro) con il concessionario SIFA, di fatto prorogando a data da destinarsi l'importante progetto di riqualificazione «Moranzani» che prevedrebbe ben 200 ettari di parchi;
    la definitiva messa in sicurezza dell'area è una condizione necessaria per la sua riconversione e riqualificazione industriale: senza di essa, il sito non potrà attrarre gli investimenti necessari a far ripartire sviluppo e occupazione,

impegna il Governo

a adottare ogni iniziativa utile e a coordinarsi con ogni competente livello amministrativo per concludere la messa in sicurezza del sito industriale di Porto Marghera attraverso il completamento dei marginamenti e la revisione e il collaudo conclusivo dei marginamenti già effettuati.
9/4768-AR/12
Da Villa.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» prevede, all'articolo 1 commi 140, 313, 468 e 493, stanziamenti e interventi per la messa in sicurezza del territorio;
    la Legge n. 426 del 1998 («Nuovi interventi in campo ambientale»), all'articolo 1, comma 4, individua l'area industriale di Porto Marghera come Sito di Bonifica di Interesse Nazionale, collocandola al primo posto nell'elenco di tali siti. Per la prima volta in Italia vengono riconosciute, e successivamente perimetrate, alcune aree industriali e ad alto rischio ambientale per la messa in sicurezza e bonifica delle quali è ritenuto necessario l'intervento dello Stato. L'interesse nazionale viene definito in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e alla pericolosità degli inquinanti presenti;
    il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera è stato perimetrato con decreto dell'allora Ministro dell'Ambiente del 23 febbraio 2000: esso si estende per circa 5.730 ettari, di cui circa 3.017 ettari di aree a terra, 513 ettari di canali e 2200 ettari di aree lagunari. Le aree a terra comprendono la zona industriale di Porto Marghera, aree interessate o potenzialmente interessate dalla discarica di rifiuti industriali, aree destinate ad attività terziarie, aree residenziali e aree agricole;
    con il successivo decreto del 18 settembre 2001 è stato approvato il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, che ha destinato fondi per il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;
    dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999) e del relativo Atto Integrativo (siglato il 15 dicembre 2000), a quella dell'Accordo di Programma cosiddetto «Vallone-Moranzani», in data 31 marzo 2008, a quella dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, in data 16 aprile 2012, alla successiva sottoscrizione di un ulteriore Accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, in data 8 gennaio 2015, da quasi vent'anni numerosi piani, protocolli e atti hanno avuto ad oggetto la bonifica, la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la riqualificazione industriale del sito petrolchimico di Porto Marghera, nonché la definizione del suo perimetro e delle sue articolazioni;
    l'area di Venezia – Porto Marghera è stata nuovamente riconosciuta come area di crisi industriale complessa con decreto 8 marzo 2017 e, con decreto ministeriale 7 aprile 2017, è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per l'area di crisi industriale complessa di Venezia – Porto Marghera con il compito di definire e attuare il PRRI;
    nella Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera, approvata il 10/12/2015 dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati», è appurato che «per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3- 3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione [...] su 41.919 metri totali di marginamenti necessari [...] ne erano stati realizzati, o erano in corso di realizzazione, 39.544 metri»; e ancora: «a fronte di un 5/6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite. [...] Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi»;
    senza il completamento delle opere previste negli accordi di programma citati, attualmente per larga parte in «stallo», le sostanze tossiche contenute nei terreni contaminati continueranno a percolare in laguna ed in falda;
    le opere finalizzate alla realizzazione del retromarginamento non sono neppure cominciate, tanto che la Regione ha ritenuto di transare (per ben 56 milioni di euro) con il concessionario SIFA, di fatto prorogando a data da destinarsi l'importante progetto di riqualificazione «Moranzani» che prevedrebbe ben 200 ettari di parchi;
    la definitiva messa in sicurezza dell'area è una condizione necessaria per la sua riconversione e riqualificazione industriale: senza di essa, il sito non potrà attrarre gli investimenti necessari a far ripartire sviluppo e occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile e di coordinarsi con ogni competente livello amministrativo per concludere la messa in sicurezza del sito industriale di Porto Marghera attraverso il completamento dei marginamenti e la revisione e il collaudo conclusivo dei marginamenti già effettuati.
9/4768-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Da Villa.

   La Camera,
   premesso che:
    la presente legge in discussione, la legge del 27/12/1997, n. 449 e il conseguente decreto attuativo del Ministero delle politiche sociali, sono sicuramente dei provvedimenti che hanno dato modo di riconoscere al legislatore le difficoltà intrinseche di determinate categorie di lavoratori, grazie a questo riconoscimento, si è aperta una via legislativa che ha portato a molteplici atti di giustizia rispetto a coloro che quotidianamente svolgono lavori usuranti;
    purtroppo, l'insieme complesso di tutte le categorie lavorative, ha fatto sì che l'analisi finora effettuata non ha tenuto conto di alcune tipologie di lavoratori, scarsamente rappresentati a livello nazionale e che comunque possono essere compresi nelle categorie legiferate;
    una di queste categorie è quella di tutti quei lavoratori che svolgono l'attività sulle montagne del nostro Paese, come, ad esempio le guide alpine, i guardia parco e gli operatori degli impianti a fune;
    l'esempio del lavoro delle guide alpine, come certificato dal Dr. Guido Giardini, Responsabile Centro di Medicina di Montagna della Azienda USL Valle d'Aosta, mostra come l'ambiente montano è da considerarsi ambiente impervio e pericoloso, infatti la frequentazione di tale ambiente, particolarmente alle alte quote, obbliga l'organismo ad un confronto diretto con agenti fisici ed atmosferici molto specifici e potenzialmente dannosi: ridotta pressione barometrica, ridotta pressione dei gas atmosferici, soprattutto dell'ossigeno, ridotte temperature, aumento della radiazione ultravioletta, pericoli oggettivi;
    la frequentazione assidua dell'ambiente montano, come nel caso delle guide di alta montagna, richiede all'organismo uno sforzo di adattamento, che con gli anni può generare scompensi e patologie a carico di vari organi ed apparati, ciò è particolarmente vero per la guida alpina, che passa gran parte della propria vita in alta quota, a contatto diretto con i sopra descritti agenti atmosferici;
    al di là dei frequenti traumi da caduta (in parete, in crepaccio) e dei possibili incidenti da valanga, vi sono patologie frequenti quali le cervicalgie e le lombosciatalgie acute e croniche, spesso associate ad ernie discali, che richiedono talora una terapia chirurgica;
    altre patologie frequenti sono quelle artrosiche a carico del ginocchio o dell'anca, con necessità di sostituzione protesica anche prima dei 60 anni, vi sono poi le patologie infiammatorie o degenerative dei tendini, particolarmente della spalla, avambraccio e mano, per non dimenticare infine i frequenti esiti di traumi o congelamenti;
    le patologie acute e croniche sopra descritte sono spesso causa di interruzione del lavoro, anche per lunghi periodi, inoltre possono causare disabilità ancora in età lavorativa;
    non da ultimo, è da considerare lo stress psicologico al quale sono soggetti questi lavoratori, la responsabilità che tale professione comporta nei confronti dei clienti che è altissima, infatti la loro incolumità è strettamente legata al benessere psico-fisico della guida alpina stessa, un lieve malore o un piccolo calo nella forma fisica può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni estreme come quelle in alta quota;
    ma molto di ciò che è sopradescritto si può adattare a tutti i lavoratori che svolgono la loro attività professionale in montagna, i quali sono anche soggetti all'esposizione cronica ai raggi solari in alta quota che può condurre allo sviluppo di lesioni precancerose che, qualora sottovalutate o ignorate, possono evolvere in neoplasie maligne della pelle (epiteliomi e melanomi),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare la possibilità, nell'ambito del lavoro di ricognizione che dovrà effettuare la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni di cui al comma 90 della presente legge, di introdurre modifiche normative per inserire le suddette categorie di lavoratori della montagna nella categoria dei lavori usuranti.
9/4768-AR/13
Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

   La Camera,
   premesso che:
    la presente legge in discussione, la legge del 27/12/1997, n. 449 e il conseguente decreto attuativo del Ministero delle politiche sociali, sono sicuramente dei provvedimenti che hanno dato modo di riconoscere al legislatore le difficoltà intrinseche di determinate categorie di lavoratori, grazie a questo riconoscimento, si è aperta una via legislativa che ha portato a molteplici atti di giustizia rispetto a coloro che quotidianamente svolgono lavori usuranti;
    purtroppo, l'insieme complesso di tutte le categorie lavorative, ha fatto sì che l'analisi finora effettuata non ha tenuto conto di alcune tipologie di lavoratori, scarsamente rappresentati a livello nazionale e che comunque possono essere compresi nelle categorie legiferate;
    una di queste categorie è quella di tutti quei lavoratori che svolgono l'attività sulle montagne del nostro Paese, come, ad esempio le guide alpine, i guardia parco e gli operatori degli impianti a fune;
    l'esempio del lavoro delle guide alpine, come certificato dal Dr. Guido Giardini, Responsabile Centro di Medicina di Montagna della Azienda USL Valle d'Aosta, mostra come l'ambiente montano è da considerarsi ambiente impervio e pericoloso, infatti la frequentazione di tale ambiente, particolarmente alle alte quote, obbliga l'organismo ad un confronto diretto con agenti fisici ed atmosferici molto specifici e potenzialmente dannosi: ridotta pressione barometrica, ridotta pressione dei gas atmosferici, soprattutto dell'ossigeno, ridotte temperature, aumento della radiazione ultravioletta, pericoli oggettivi;
    la frequentazione assidua dell'ambiente montano, come nel caso delle guide di alta montagna, richiede all'organismo uno sforzo di adattamento, che con gli anni può generare scompensi e patologie a carico di vari organi ed apparati, ciò è particolarmente vero per la guida alpina, che passa gran parte della propria vita in alta quota, a contatto diretto con i sopra descritti agenti atmosferici;
    al di là dei frequenti traumi da caduta (in parete, in crepaccio) e dei possibili incidenti da valanga, vi sono patologie frequenti quali le cervicalgie e le lombosciatalgie acute e croniche, spesso associate ad ernie discali, che richiedono talora una terapia chirurgica;
    altre patologie frequenti sono quelle artrosiche a carico del ginocchio o dell'anca, con necessità di sostituzione protesica anche prima dei 60 anni, vi sono poi le patologie infiammatorie o degenerative dei tendini, particolarmente della spalla, avambraccio e mano, per non dimenticare infine i frequenti esiti di traumi o congelamenti;
    le patologie acute e croniche sopra descritte sono spesso causa di interruzione del lavoro, anche per lunghi periodi, inoltre possono causare disabilità ancora in età lavorativa;
    non da ultimo, è da considerare lo stress psicologico al quale sono soggetti questi lavoratori, la responsabilità che tale professione comporta nei confronti dei clienti che è altissima, infatti la loro incolumità è strettamente legata al benessere psico-fisico della guida alpina stessa, un lieve malore o un piccolo calo nella forma fisica può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni estreme come quelle in alta quota;
    ma molto di ciò che è sopradescritto si può adattare a tutti i lavoratori che svolgono la loro attività professionale in montagna, i quali sono anche soggetti all'esposizione cronica ai raggi solari in alta quota che può condurre allo sviluppo di lesioni precancerose che, qualora sottovalutate o ignorate, possono evolvere in neoplasie maligne della pelle (epiteliomi e melanomi),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare la possibilità, nell'ambito del lavoro di ricognizione che dovrà effettuare la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni di cui al comma 90 della presente legge, di introdurre modifiche normative per inserire le suddette categorie di lavoratori della montagna nella categoria dei lavori usuranti.
9/4768-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

   La Camera,
   premesso che:
    nelle zone di montagna e periferiche nonché geograficamente disagiate un dispensario farmaceutico costituisce un importante punto di riferimento, offrendo un servizio pubblico sociale indispensabile per la popolazione ivi residente, laddove non sono più presenti uffici postali, scuole, caserme dei Carabinieri;
    proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;
    l'articolo 1, della legge n. 221/1968 (così come modificato dalla legge n. 362/1991) recita testualmente: «Le farmacie sono classificate in due categorie:
   a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
   b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

  Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
  Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. ...»;
    con la disciplina per i dispensari farmaceutici così come riformulata dalla legge 362/1991, si afferma, senza possibilità di equivoco, che la loro istituzione può avvenire (anzi deve avvenire) laddove, in centri, per la legge farmaceutica considerati rurali, la farmacia, pur essendo prevista nella pianta organica, non è aperta;
    si tratta di situazioni che si creano quasi esclusivamente nel caso in cui i concorsi siano andati deserti per lo scarso interesse economico che offre la località e la disciplina della loro gestione è lasciata alle regioni, ed è affidata al titolare di una farmacia della zona con preferenza per la più vicina, ma in caso di rinunzia da parte di tutti i titolari della zona, la gestione spetta al comune;
    inoltre, l'apertura di un dispensario farmaceutico da parte di un farmacista, costituisce un lodevole contributo sociale per la popolazione residente fuori dai centri più serviti e perciò l'attività andrebbe tutelata e sgravata anche fiscalmente;
    infatti il farmacista prende l'impegno di un dispensario farmaceutico, non per fare cassa, ma per venire incontro ai bisogni della popolazione;
    si deve tener conto che il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, cosiddette principali, – ai sensi dell'articolo 65 della legge 8 novembre 1991 n. 362 – concorre al fatturato delle farmacie principali, andando così a gravare sul conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN;
    per sostenere l'attività «sociale» del farmacista anche in una sede periferica non redditizia, va assolutamente formulata una norma che stabilisca, che il fatturato del dispensario farmaceutico non concorre al fatturato della farmacia principale;
    tenendo conto che a livello nazionale esistono circa 500 dispensari, una norma in questo senso interesserebbe circa 30 farmacie che hanno un fatturato SSN annuo (IVA esclusa) complessivo (compreso il dispensario) pari o inferiore a 600.000 euro, tenendo conto che il fatturato del dispensario mediamente pesa circa il 25 per cento del fatturato totale;
    queste farmacie pagano oggi uno sconto medio del 6 per cento sul fatturato SSN, per un importo totale stimabile in non più di 1 milione di euro (per tutte le 30 farmacie interessate);
    passando a uno sconto forfetario dell'1,5 per cento sul solo fatturato inferiore a 450.000 euro (nuovo limite introdotto dal decreto-legge n. 148/2017), pagherebbero un importo complessivo non superiore a 200.000 euro l'anno;
    pertanto il costo per il SSN sarebbe quantificabile in non più di 800.000 euro l'anno,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito di successivi atti normativi, la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.
9/4768-AR/14
Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Marguerettaz, Ottobre.

   La Camera,
   premesso che:
    il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è finalizzato a garantire la continuità assistenziale del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta nelle ore in cui tale servizio non è garantito;
    suddetta attività è svolta da professionisti che spesso operano in orari considerati d'urgenza, da soli e presso strutture inadeguate ed in condizioni disagiate;
    per tali motivi, detti professionisti sono soggetti ad elevati rischi per la sicurezza personale; proprio in ragione dell'importante funzione svolta dal medico di continuità assistenziale nonché del suo orario di lavoro, alcune Regioni hanno previsto, nell'ambito dell'Accordo integrativo regionale, un compenso aggiuntivo legato ai rischi e alla tipologia dell'incarico; la procura della Corte dei conti ha ritenuto tali accordi in contrasto con l'Accordo collettivo Nazionale 23 marzo 2005, integrato con l'Accordo collettivo Nazionale del 29 luglio 2009, che prevedeva inizialmente, invece, un onorario omnicomprensivo orario;
    si rende opportuno adottare iniziative volte a garantire idonee misure compensative per i medici di continuità assistenziale che operano in condizioni disagiate e, pertanto, fortemente a rischio per la propria integrità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti delle proprie competenze, di adottare iniziative volte al riconoscimento, in favore dei medici di continuità assistenziale che svolgono la prestazione in condizioni di forte disagio ed alto rischio per la propria salute, di idonee misure compensative che tengano conto delle particolari mansioni da loro svolte; nonché a valutare la possibilità di promuovere iniziative a favore della sicurezza dei medici di continuità assistenziale che svolgono la prestazione in presìdi isolati o, comunque, nelle fasce orarie notturne, affinché sia tutelata e salvaguardata la loro incolumità e a raccordarsi con le Regioni interessate a cercare un percorso di soluzione possibile per quanto sollevato dalla Corte dei conti che non penalizzi i medici di continuità assistenziale.
9/4768-AR/15Amato, Burtone, Antezza, D'Incecco.

   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di luglio 2017, alcune regioni tra cui la Basilicata avevano chiesto e ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad ammettere al beneficio della mobilità in deroga i lavoratori cessati dalla mobilità ordinaria nel 2015, anche evidenziando la disparità di trattamento tra costoro e i lavoratori cessati dalla ordinaria nel 2016, per i quali, era stata possibile, invece, l'ammissione al trattamento in deroga;
    con nota del 21 luglio 2017, il direttore generale del Mpls, autorizzava l'Inps al pagamento;
    suddetta autorizzazione è stata conseguentemente recepita nell'ambito degli accordi regionali siglati in data 4 e 7 agosto 2017 e deliberata formalmente dalla giunta regionale con la presa d'atto degli accordi (DGR 895/2017);
    successivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha mantenuto l'impegno assunto determinando situazioni di tensione sui territori in quanto diverse regioni, a partire dalla Basilicata, che avevano già comunicato ai lavoratori fuoriusciti dalla mobilità nel corso del 2015 di poter ricevere alcune mensilità della mobilità in deroga in base a quanto stabilito dal Ministero stesso;
    la questione risulta essere oggetto anche di esame da parte della Conferenza Stato-regioni;
    si evidenzia la situazione di grave difficoltà in cui versano molti lavoratori che da allora sono rimasti privi di qualsiasi sostegno al reddito;
    si pone inoltre la questione dei pagamenti relativi al 2017; ferma restando l'impossibilità di nuove concessioni nel corso dell'anno, rimane inevaso il tema delle mensilità da pagare rispetto a deroghe in corso, compatibilmente con le risorse presenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire l'applicazione di quanto stabilito già con la nota ministeriale del luglio 2017 sopra citata, autorizzando il pagamento della mobilità in deroga anche in favore dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria nel corso del 2015.
9/4768-AR/16
Burtone, Antezza.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», ha introdotto, all'articolo 21-ter, nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide;
    l'articolo 21-ter citato, al comma 1, prevede che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è concesso anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    lo stesso articolo 21-ter, al comma 3, stabilisce che l'indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo 1958 e 1966, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide e, tramite il Regolamento previsto dal successivo comma 4, verranno definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per questi soggetti, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide;
    il Consiglio superiore di sanità, su richiesta della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, ha espresso, nella seduta del 17 gennaio 2017, un parere in merito alla definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide. Successivamente, nella seduta del 13 giugno 2017, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato che, rimanendo un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, è necessaria un'accurata diagnosi differenziale basata su criteri clinici e genetico-molecolari;
    tali criteri di inclusione ed esclusione per i nati fuori dal periodo 1958/1966, sono stati riportati nell'allegato A al decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.166 recante «Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160», il quale andrà in vigore dal 6 dicembre;
    la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute ha però cominciato ad applicare il regolamento anche ai nati nel 1958 e 1966, addirittura ancor prima della entrata in vigore del Regolamento stesso, chiedendo alle Commissioni Mediche Ospedaliere di rivedere, sulla base del citato parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, il giudizio medico legale con il quale è stato riconosciuto, ai nati nel 1958 e 1966, il nesso causale e non procedendo al riconoscimento degli indennizzi, come previsto, invece, dal decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n.163, dalla circolare 5 novembre 2009, n. 31 e dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della Sanità Militare del Ministero della Difesa,

impegna il Governo

ad adottare urgenti provvedimenti affinché per i soggetti di cui all'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nati negli anni 1958 e 1966, sia esplicitato chiaramente che continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, emanate dal Ministero della Difesa – Dipartimento della Sanità Militare – alle Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adozione del giudizio medico legale sul nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 e contestuale annullamento, in autotutela, delle richieste di revisione dei verbali medico legali adottate dalla Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, procedendo al riconoscimento degli indennizzi.
9/4768-AR/17
Fucci, Latronico.

   La Camera,
   premesso che:
    Governo e Parlamento hanno più volte deliberato che il processo di alienazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale degli Enti Previdenziali Pubblici, oggi tutto riunificato sotto l'INPS, venisse ripreso nel pieno rispetto delle regole, delle garanzie e delle tutele previste dalla legge n. 410 del 2001;
    dopo circa 10 anni di stallo l'INPS si appresta a riprendere il processo di vendita diretta agli inquilini secondo le garanzie del prezzo stabilite dalla legge;
    tra le regole e le tutele previste dalla legge n. 410 del 2001 vi era quella fondamentale del rinnovo del contratto per 9 anni per chi non può comprare a causa del basso reddito;
    esiste un problema di regolarizzazione dei cosiddetti «sine titulo», occupanti senza contratto ma non morosi avendo regolarmente corrisposto una indennità di occupazione;
    tale situazione impone, per essere regolarizzata, di adottare equi criteri per computare l'eventuale differenza di corrispondenze tra indennità di occupazione e regolare affitto;
    la situazione di emergenza abitativa impone la valutazione di tutte le misure necessarie per evitare un suo aggravio,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    verificare con INPS, attraverso i Ministeri vigilanti, le misure più adatte a tutelare le fasce più deboli degli inquilini;
   in particolare:
    che nei prezzi di vendita, che per tutti coloro che ne hanno diritto sono riportati al 2001, si tenga in dovuto conto il degrado degli immobili;
   che vengano reintrodotti strumenti agevolativi utili, quali i mutui agevolati;
   che si operi per la tutela delle fasce deboli, chiarendo che i 9 anni di rinnovo del contratto alle medesime condizioni decorrono dalla eventuale vendita o conferimento a terzi;
   che la regolarizzazione, per quanti ne hanno diritto sulla base della legge, avvenga in modo analogo a quanto l'istituto ha fatto in precedenza, con riferimento esclusivo ai canoni derivanti dagli accordi sindacali.
9/4768-AR/18
Morassut.

   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono previste risorse aggiuntive di cui al Fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411,

impegna il Governo

a destinare prioritariamente una parte significativa di esse al fine di assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l’iter nel 2012.
9/4768-AR/19Del Grosso.

   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono previste risorse aggiuntive di cui al Fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare prioritariamente una parte significativa di esse al fine di assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l’iter nel 2012.
9/4768-AR/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Grosso.

   La Camera,
   premesso che:
    con il comma 658 della presente legge si riavvia il percorso verso la creazione di un parco unico del Delta del Po, che dovrà necessariamente passare attraverso l'intesa delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna;
    la tutela di un ambiente straordinario come quello del Delta del Po deve opportunamente coniugarsi con la crescita economica e sociale di un territorio già fortemente antropizzato;
    i sindaci dei nove comuni del Parco veneto (Rosolina, Loreo, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Ariano Polesine, Corbola, Papozze, Adria) hanno manifestato a più riprese, nei confronti della Regione e dei Ministeri competenti, l'esigenza di un maggiore coinvolgimento nelle decisioni che riguardano e riguarderanno il futuro del Parco;
    appare realmente decisivo che la governance del nuovo parco possa nascere attraverso un coinvolgimento «dal basso» della società civile, delle realtà sociali, economiche e culturali e, in particolare, delle amministrazioni locali che rappresentano il Delta veneto ed emiliano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sottolineare e di lavorare per un effettivo riconoscimento della dimensione propriamente interregionale del Parco del Delta, favorendo nel percorso di attivazione della nuova «governance» la partecipazione attiva e un pieno e reale coinvolgimento delle comunità locali.
9/4768-AR/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Crivellari.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, reca disposizioni per la gestione del fenomeno della subsidenza;
    in particolare viene istituito un Fondo – di 2 milioni per il 2018 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzato all'adozione di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti che si occupano della gestione di tale fenomeno e delle opere di protezione;
    per subsidenza si intende il lento e progressivo sprofondamento del fondo di un bacino marino o di un'area continentale, che si aggrava con fenomeni meteorologici di particolare gravità, ed interessa in particolare i territori del Delta del Po veneto e emiliano-romagnolo;
    per contenere la subsidenza sono necessarie operazioni di sollevamento e scolo delle acque degli impianti di manutenzione, ed è quindi indispensabile un grande consumo di energia elettrica; ciò rappresenta uno dei costi più alti per gli Enti che si occupano del fenomeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, anche attraverso una modifica al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'eliminazione degli oneri di sistema per le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti ricadenti nei territori subsidenti dell'area del Delta del Po veneto ed emiliano-romagnolo.
9/4768-AR/21
Gallinella, Ferraresi.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato, costituendo, pertanto, la principale manovra di finanza pubblica, predisposta su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, con la quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l'esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato;
    ritenuto che, le linee di intervento si sono significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso la Camera; in particolare, il comma 39-bis interviene sulla disciplina delle modalità di distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevedendo che la filiera del fumo elettronico sia soggetta ai controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale è chiamata a stabilire, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2018, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
    considerato che, gli interventi di regolamentazione non possono risolversi in soluzioni discriminatorie, ma piuttosto, in piena coerenza con le disposizioni comunitarie in argomento, devono garantire la costante ed integrale soddisfazione degli interessi pubblicistici sottesi all'assoggettamento ad accisa dei prodotti richiamati;
    ritenuto che, pertanto, ogni intervento in tale materia debba contemperare le istanze di accesso con le esigenze di ordine pubblico, in considerazione dei due profili, sanitario e fiscale, ad essi indissolubili in tale materia. Occorre sottolineare, infatti, che tali prodotti, contenendo nicotina, presentano impatti sanitari non trascurabili, tali per cui si rileva l'urgente necessità di un completamento della regolamentazione in questione con la conferma di tutte le disposizioni regolatorie vigenti relativamente alla vendita degli stessi, per garantire i più elevati livelli di salute pubblica, attraverso una rete distributiva sicura e controllata;
    considerato che, tale intervento si rende ancor più rilevante per assicurare la tutela della salute delle fasce più deboli della popolazione, quali i minori e le donne in gravidanza, che sono i soggetti più a rischio di iniziazione all'assunzione di nicotina non solo attraverso le sigarette tradizionali ma anche e soprattutto attraverso i prodotti da inalazione senza combustione (non a caso provenienti anche dai medesimi produttori);
    ritenuto che, congiunto con tale esigenza inderogabile, appare l'aspetto fiscale, in quanto la molteplicità dei canali di approvvigionamento di tali prodotti sul mercato non deve tradursi in una condizione tale da inficiare la capacità di verifica e accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla circolazione degli stessi, contribuendo a creare un contesto più favorevole al diffondersi di fenomeni elusivi se non anche palesemente illeciti, ed impedendo così il raggiungimento degli obiettivi di gettito correlati a tali prodotti, con entrate fiscali di gran lunga inferiori a quelle dovute e stimate nei documenti di finanza pubblica; in particolare, anche per le ricadute in termini erariali segnalate, con i connessi profili in termini di responsabilità su chi incombe l'onere regolatorio, risulta necessario che i soggetti legittimati alla distribuzione dei prodotti soggetti ad accisa siano soltanto quelli rispetto ai quali l'amministrazione riesca a garantire gli stessi livelli di controllo e di vigilanza oggi assicurati, essendo per giunta evidente che diversi livelli di controllo implicano una ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti coinvolti che, oltre a nuocere all'efficienza amministrativa con le conseguenti ricadute erariali, si traduce in una discriminazione irragionevole in danno di taluni operatori economici soltanto, e che la inequivoca efficienza dell'acquisizione del gettito attraverso la rete di distribuzione oggi riconosciuta è strettamente legata a consolidati strumenti di controllo costante e sistematico con tracciatura da parte dell'amministrazione competente di tutta la filiera distributiva, sì che i terminali della rete di acquisizione del gettito sul territorio oggi già efficacemente assoggettata ai controlli della amministrazione competente possano risultare deputati per l'approvvigionamento di coloro che, al di fuori di tale rete, solo ora intendano affacciarsi in tale mercato;
    rilevato che, come precisato nella disposizione richiamata, nelle more della definizione della regolamentazione occorrente, è consentita la prosecuzione dell'attività oggi condotta dai soggetti legittimati;
    considerato che, pertanto, deve considerarsi esigenza immanente alla materia in argomento e quindi implicita anche nel caso di specie che, in sede di attuazione della disposizione di cui al comma 39-bis, si dovrà dare assicurazione a queste esigenze, essenziali per garantire, simultaneamente, effettiva non discriminazione nell'accesso al mercato e nella permanenza all'interno del medesimo, il gettito fiscale stimato nei documenti di finanza pubblica e la massima tutela della salute della collettività, con particolare attenzione verso i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa attuativa per assicurare che, in sede di definizione delle disposizioni regolatorie richiamate dalla disposizione sopra citata, siano garantite costantemente le esigenze sopra delineate.
9/4768-AR/22
Bernardo.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato, costituendo, pertanto, la principale manovra di finanza pubblica, predisposta su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, con la quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l'esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato;
    ritenuto che, le linee di intervento si sono significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso la Camera; in particolare, il comma 39-bis interviene sulla disciplina delle modalità di distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevedendo che la filiera del fumo elettronico sia soggetta ai controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale è chiamata a stabilire, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2018, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
    considerato che, gli interventi di regolamentazione non possono risolversi in soluzioni discriminatorie, ma piuttosto, in piena coerenza con le disposizioni comunitarie in argomento, devono garantire la costante ed integrale soddisfazione degli interessi pubblicistici sottesi all'assoggettamento ad accisa dei prodotti richiamati;
    ritenuto che, pertanto, ogni intervento in tale materia debba contemperare le istanze di accesso con le esigenze di ordine pubblico, in considerazione dei due profili, sanitario e fiscale, ad essi indissolubili in tale materia. Occorre sottolineare, infatti, che tali prodotti, contenendo nicotina, presentano impatti sanitari non trascurabili, tali per cui si rileva l'urgente necessità di un completamento della regolamentazione in questione con la conferma di tutte le disposizioni regolatorie vigenti relativamente alla vendita degli stessi, per garantire i più elevati livelli di salute pubblica, attraverso una rete distributiva sicura e controllata;
    considerato che, tale intervento si rende ancor più rilevante per assicurare la tutela della salute delle fasce più deboli della popolazione, quali i minori e le donne in gravidanza, che sono i soggetti più a rischio di iniziazione all'assunzione di nicotina non solo attraverso le sigarette tradizionali ma anche e soprattutto attraverso i prodotti da inalazione senza combustione (non a caso provenienti anche dai medesimi produttori);
    ritenuto che, congiunto con tale esigenza inderogabile, appare l'aspetto fiscale, in quanto la molteplicità dei canali di approvvigionamento di tali prodotti sul mercato non deve tradursi in una condizione tale da inficiare la capacità di verifica e accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla circolazione degli stessi, contribuendo a creare un contesto più favorevole al diffondersi di fenomeni elusivi se non anche palesemente illeciti, ed impedendo così il raggiungimento degli obiettivi di gettito correlati a tali prodotti, con entrate fiscali di gran lunga inferiori a quelle dovute e stimate nei documenti di finanza pubblica; in particolare, anche per le ricadute in termini erariali segnalate, con i connessi profili in termini di responsabilità su chi incombe l'onere regolatorio, risulta necessario che i soggetti legittimati alla distribuzione dei prodotti soggetti ad accisa siano soltanto quelli rispetto ai quali l'amministrazione riesca a garantire gli stessi livelli di controllo e di vigilanza oggi assicurati, essendo per giunta evidente che diversi livelli di controllo implicano una ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti coinvolti che, oltre a nuocere all'efficienza amministrativa con le conseguenti ricadute erariali, si traduce in una discriminazione irragionevole in danno di taluni operatori economici soltanto, e che la inequivoca efficienza dell'acquisizione del gettito attraverso la rete di distribuzione oggi riconosciuta è strettamente legata a consolidati strumenti di controllo costante e sistematico con tracciatura da parte dell'amministrazione competente di tutta la filiera distributiva, sì che i terminali della rete di acquisizione del gettito sul territorio oggi già efficacemente assoggettata ai controlli della amministrazione competente possano risultare deputati per l'approvvigionamento di coloro che, al di fuori di tale rete, solo ora intendano affacciarsi in tale mercato;
    rilevato che, come precisato nella disposizione richiamata, nelle more della definizione della regolamentazione occorrente, è consentita la prosecuzione dell'attività oggi condotta dai soggetti legittimati;
    considerato che, pertanto, deve considerarsi esigenza immanente alla materia in argomento e quindi implicita anche nel caso di specie che, in sede di
attuazione della disposizione di cui al comma 39-bis, si dovrà dare assicurazione a queste esigenze, essenziali per garantire, simultaneamente, effettiva non discriminazione nell'accesso al mercato e nella permanenza all'interno del medesimo, il gettito fiscale stimato nei documenti di finanza pubblica e la massima tutela della salute della collettività, con particolare attenzione verso i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa attuativa per assicurare che, in sede di definizione delle disposizioni regolatorie richiamate dalla disposizione sopra citata, siano garantite costantemente le esigenze sopra delineate.
9/4768-AR/22. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Bernardo.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone numerose proroghe di graduatorie di concorsi svolti per l'immissione nei ruoli dei diversi comparti della pubblica amministrazione;
    in particolare, il comma 666 ha previsto, tra le altre, la proroga al 31 dicembre 2018 il termine di validità per tutte le graduatorie di tutti i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    da tale previsione è rimasto escluso, tuttavia, il termine di validità della graduatoria del concorso interno per l'ammissione al 22o corso trimestrale di 720 allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri;
    la necessità di prorogare i termini di validità di graduatorie di concorsi già espletati trova la propria motivazione nella finalità di garantire la copertura delle relative vacanze d'organico senza ulteriori aggravi per il bilancio pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie per prorogare la validità della graduatoria del predetto concorso dell'Arma dei Carabinieri.
9/4768-AR/23Petrenga.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di violenza di genere, attraverso l'estensione alle lavoratrici domestiche del diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza subita;
    la vigente normativa prevede la possibilità che siano attivati progetti volti al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza, l'individuazione di adeguati interventi per il recupero dei soggetti responsabili di atti di violenza e il sostegno scolastico ed educativo per i figli delle vittime;
    in tale ambito, e nell'ottica di incrementare i servizi offerti, appare opportuna la realizzazione, altresì, di progetti di inserimento o reinserimento lavorativo e di riqualificazione professionale dei medesimi soggetti, affinché tali soggetti possano raggiungere una propria autonomia professionale ed indipendenza economica,

impegna il Governo

a promuovere e diffondere l'avvio di progetti volti alla formazione e riqualificazione e all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui in premessa.
9/4768-AR/24Taglialatela.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2014, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», ha previsto che il Consiglio dei Ministri, sulla base di una selezione svolta dal Ministero dei beni culturali, conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura»; «valorizzare i beni culturali e paesaggistici» e di «migliorare i servizi rivolti ai turisti»;
    i progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» hanno natura strategica di rilievo nazionale, sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e i relativi investimenti sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità;
    alla città selezionata come capitale della cultura sono attribuite risorse pari ad un milione di euro per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale e al fine di migliorarne la fruibilità;
    si è costituita la «Rete delle città della cultura», finalizzata a promuovere la programmazione strategica della cultura, come volano e strumento per lo sviluppo dei territori aderenti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche sul tema della valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato;
    la Rete, in particolare, offre alle città facenti parte del network una serie di servizi volti a sostenere la progettazione strategica in ambito culturale e a promuovere e realizzare iniziative condivise;
    la nomina a Capitale della cultura rappresenta un volano per il rilancio delle politiche culturali sui territori e, in quest'ottica, appare utile valorizzare anche le città candidate che non ricevono poi il titolo attraverso iniziative condivise,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere dei contributi in favore della Rete delle città delle culture, al fine di sostenere il rilancio anche delle città che non sui aggiudicano il titolo di Capitale della cultura.
9/4768-AR/25Murgia.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge istitutiva dell'Imu dispone che, nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo dell'imposta sia il concessionario che è tenuto al pagamento dell'Imu. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Qualora le strutture portuali siano accatastate in categoria D/8, l'Imu dovrà essere assolta sulla base della rendita catastale attribuita. Se, viceversa, le strutture portuali sono accatastate in categoria E, l'Imu non è dovuta. Gli specchi acquei relativi al porto ed ai singoli posti barca non possono neppure essere censiti catastalmente e non costituiscono né fabbricato, né area fabbricabile, né terreno agricolo;
    la sentenza della Corte di cassazione 15198/2016 ha ribadito che «i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nella categoria catastale D, e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E, e precisamente nella categoria E/9. Inoltre, lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale;
    secondo il Piccolo di Trieste, nell'articolo del 29 ottobre 2017, «gli oltre quattromila diportisti triestini, sui quali pendeva l'incubo del pagamento Imu sul posto barca, possono tirare un grosso sospiro di sollievo. L'Agenzia delle entrate rinuncia all'applicazione dell'Imu sugli ormeggi. Ad essere equiparati ai beni immobili saranno soltanto le strutture fisse, come i pontili e moli, di proprietà delle società nautiche e non dei singoli diportisti»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a definire, in maniera inequivocabile, l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale unica per i beni demaniali marittimi portuali appartenenti ai singoli diportisti.
9/4768-AR/26
Prodani.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 2018, un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario di 20 milioni annui al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca;
    le borse di Dottorato rappresentano uno strumento a vantaggio dello sviluppo scientifico ed economico della società nonché delle condizioni e della qualità di vita degli individui che le compongono; la scienza e il sapere sono fondamentali veicoli per migliorare le relazioni umane fra le diverse culture nel mondo;
    il sapere come ponte tra le culture, a partire da quelle tra Paesi occidentali e del Medio Oriente-Sud/Est asiatico, ha rappresentato l'essenza della vita e del percorso del giovane dottorando italiano Giulio Regeni, ritrovato morto il 3 febbraio 2016 al Cairo;
    come affermato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, trovare la verità sull'uccisione di Giulio Regeni «è un dovere di Stato» irrinunciabile e prioritario, da onorare con tutti gli strumenti politici e diplomatici a disposizione;
    parallelamente, e mai alternativamente alla ricerca della verità, è altresì necessario individuare strumenti per onorare i valori, i principi etici e di ricerca ai quali si è ispirato il lavoro del giovane connazionale nonché, più in generale, per promuovere il rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo;
    l'attivazione di borse di studio intitolate a Giulio Regeni rappresenta una misura coerente con le qualità, gli ideali e la storia del giovane studioso;
    ad un anno esatto dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, alla Camera dei deputati è stata presentata l'iniziativa di una borsa di studio a lui intitolata, per permettere a studenti egiziani di venire in Italia e frequentare per due anni il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, la stessa scuola secondaria che Regeni ha frequentato nel New Mexico; tale borsa di studio per l'anno scolastico 2017 è stata finanziata dalla regione Friuli Venezia Giulia, mentre per gli anni successivi il reperimento delle risorse è condizionato a un sistema di crowdfunding;
    su iniziativa del «Comitato per la valorizzazione del Dottorato di ricerca», è stata più recentemente diffusa a mezzo stampa la proposta di istituire in ogni università d'Italia una borsa di Dottorato intitolata a Giulio Regeni e di tale ipotesi si è discusso anche in un evento ospitato e patrocinato il 6 dicembre 2017 dalla Camera dei deputati, raccogliendo il favore del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli,

impegna il Governo

a predisporre, anche eventualmente destinando a tal fine una parte del Fondo di Finanziamento Ordinario e previo parere favorevole della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), atto a garantire una quota di cofinanziamento nella misura del 50 per cento per l'attivazione di almeno una borsa di Dottorato intitolata a Giulio Regeni in ogni Ateneo italiano che ne faccia richiesta a partire dal prossimo bando di concorso, curando altresì che le finalità di ricerca dei Dottorati attivati attraverso tali finanziamenti corrispondano ai valori del giovane studioso.
9/4768-AR/27
Quartapelle Procopio, Basso, Beni, Bueno, Culotta, Nicchi, Andrea Romano, Senaldi, Tinagli, Carrozza, Cicchitto, Cova, D'Uva, Fontanelli, Carlo Galli, Ghizzoni, Gribaudo, Lacquaniti, Locatelli, Andrea Maestri, Pellegrino, Realacci, Santerini, Zampa.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 2018, un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario di 20 milioni annui al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca;
    le borse di Dottorato rappresentano uno strumento a vantaggio dello sviluppo scientifico ed economico della società nonché delle condizioni e della qualità di vita degli individui che le compongono; la scienza e il sapere sono fondamentali veicoli per migliorare le relazioni umane fra le diverse culture nel mondo;
    il sapere come ponte tra le culture, a partire da quelle tra Paesi occidentali e del Medio Oriente-Sud/Est asiatico, ha rappresentato l'essenza della vita e del percorso del giovane dottorando italiano Giulio Regeni, ritrovato morto il 3 febbraio 2016 al Cairo;
    come affermato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, trovare la verità sull'uccisione di Giulio Regeni «è un dovere di Stato» irrinunciabile e prioritario, da onorare con tutti gli strumenti politici e diplomatici a disposizione;
    parallelamente, e mai alternativamente alla ricerca della verità, è altresì necessario individuare strumenti per onorare i valori, i principi etici e di ricerca ai quali si è ispirato il lavoro del giovane connazionale nonché, più in generale, per promuovere il rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo;
    l'attivazione di borse di studio intitolate a Giulio Regeni rappresenta una misura coerente con le qualità, gli ideali e la storia del giovane studioso;
    ad un anno esatto dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, alla Camera dei deputati è stata presentata l'iniziativa di una borsa di studio a lui intitolata, per permettere a studenti egiziani di venire in Italia e frequentare per due anni il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, la stessa scuola secondaria che Regeni ha frequentato nel New Mexico; tale borsa di studio per l'anno scolastico 2017 è stata finanziata dalla regione Friuli Venezia Giulia, mentre per gli anni successivi il reperimento delle risorse è condizionato a un sistema di crowdfunding;
    su iniziativa del «Comitato per la valorizzazione del Dottorato di ricerca», è stata più recentemente diffusa a mezzo stampa la proposta di istituire in ogni università d'Italia una borsa di Dottorato intitolata a Giulio Regeni e di tale ipotesi si è discusso anche in un evento ospitato e patrocinato il 6 dicembre 2017 dalla Camera dei deputati, raccogliendo il favore del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, anche eventualmente destinando a tal fine una parte del Fondo di Finanziamento Ordinario e previo parere favorevole della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), atto a garantire una quota di cofinanziamento nella misura del 50 per cento per l'attivazione di almeno una borsa di Dottorato intitolata a Giulio Regeni in ogni Ateneo italiano che ne faccia richiesta a partire dal prossimo bando di concorso, curando altresì che le finalità di ricerca dei Dottorati attivati attraverso tali finanziamenti corrispondano ai valori del giovane studioso.
9/4768-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Quartapelle Procopio, Basso, Beni, Bueno, Culotta, Nicchi, Andrea Romano, Senaldi, Tinagli, Carrozza, Cicchitto, Cova, D'Uva, Fontanelli, Carlo Galli, Ghizzoni, Gribaudo, Lacquaniti, Locatelli, Andrea Maestri, Pellegrino, Realacci, Santerini, Zampa.

   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è uno dei Paesi industrializzati più esposti ai flussi delle migrazioni forzate, e negli ultimi anni ha registrato un sensibile aumento dell'arrivo di migranti richiedenti protezione internazionale;
    nel 2016, secondo il rapporto Global Trends, con 123.000 domande il nostro Paese si è collocato al terzo posto a livello mondiale per il numero delle richieste d'asilo (subito dopo Germania e Stati Uniti d'America);
    l'aumento del numero di persone ospitate nel sistema di accoglienza comporta l'esigenza di una gestione più efficace delle uscite dal sistema stesso, alla luce del fenomeno sempre più diffuso dei titolari di protezione internazionale che, una volta usciti dal circuito dell'accoglienza e pur in possesso di un permesso di soggiorno pluriennale, finiscono nell'area dell'emarginazione sociale per la difficoltà di trovare lavoro;
    gli stessi operatori del settore ritengono essenziale la previsione di interventi propedeutici per l'inserimento socio-lavorativo dei beneficiari di protezione già nella fase dell'accoglienza;
    la riforma del terzo settore, all'articolo 2 del decreto legislativo 112 del 3 luglio 2017, inserisce tra le attività delle imprese sociali la fornitura di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, fra i quali anche i beneficiari di protezione internazionale;
    il Piano per l'integrazione presentato recentemente dal Ministro Minniti riporta in premessa che «la strategia di integrazione definita dal Piano considera prioritario l'inserimento socio-lavorativo del titolare di protezione internazionale, nella misura in cui è il lavoro a rendere la persona parte attiva del sistema economico e sociale della comunità»;
    tra gli obiettivi del sopracitato Piano viene, inoltre, stabilito di «promuovere la progettazione di interventi volti ad allargare ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste nella legislazione sulle cooperative sociali (Legge n. 381 del 1991), per almeno i primi due anni dopo il loro riconoscimento»;
    tale orientamento è confermato dall'approvazione in Commissione bilancio della Camera dell'emendamento n. 16.98 al disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (AC 4768) col quale, al fine di erogare contributi a favore delle cooperative sociali che assumono lavoratori rientranti fra i titolari di protezione internazionale, si istituisce un apposito fondo, peraltro di entità insufficiente a coprire la platea potenzialmente interessata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricercare in futuro soluzioni idonee per incrementare le risorse da destinarsi ad incentivi per l'assunzione, da parte delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, di lavoratori rientranti tra i titolari di protezione internazionale, in modo da garantire il coinvolgimento di una più ampia platea di beneficiari.
9/4768-AR/28
Beni.

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso della presente legislatura, Governo e Parlamento hanno dotato il territorio mantovano, colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di tutte le risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione;
    purtroppo, i comuni interessati dagli eventi sismici sono carenti del personale tecnico necessario a svolgere in tempi brevi le pratiche per la ricostruzione, in particolare per il settore privato;
    a oggi sono solo 26 i tecnici a tempo determinato impiegati in tale indispensabile attività che deve essere accelerata per garantire un veloce ed efficace utilizzo delle risorse;
    sarebbe necessario incrementare almeno di altre 15 unità a tempo determinato, il personale tecnico impiegato per accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
    tale misura può essere attuata, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione, di destinare, fino al termine dello stato di emergenza e mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun anno, aggiuntivi alla cifra di un milione di euro già utilizzata ed utilizzabile, al rimborso dei costi sostenuti dai comuni colpiti, per l'assunzione di ulteriori unità di personale con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici, l'incremento di personale garantirebbe alle famiglie ancora oggi sfollate di poter rientrare nelle loro abitazioni in tempi più rapidi,

impegna il Governo

ad autorizzare, onde evitare di scivolare nella situazione paradossale di avere le risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione e non il personale per garantirne un utilizzo rapido, nel primo provvedimento utile, il Commissario Delegato per la ricostruzione ed utilizzare una quota parte delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun anno, aggiuntivi alla cifra di un milione di euro già utilizzata ed utilizzabile, al rimborso dei costi sostenuti per l'assunzione di ulteriori unità di personale tecnico con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
9/4768-AR/29Carra.

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso della presente legislatura, Governo e Parlamento hanno dotato il territorio mantovano, colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di tutte le risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione;
    purtroppo, i comuni interessati dagli eventi sismici sono carenti del personale tecnico necessario a svolgere in tempi brevi le pratiche per la ricostruzione, in particolare per il settore privato;
    a oggi sono solo 26 i tecnici a tempo determinato impiegati in tale indispensabile attività che deve essere accelerata per garantire un veloce ed efficace utilizzo delle risorse;
    sarebbe necessario incrementare almeno di altre 15 unità a tempo determinato, il personale tecnico impiegato per accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
    tale misura può essere attuata, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione, di destinare, fino al termine dello stato di emergenza e mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun anno, aggiuntivi alla cifra di un milione di euro già utilizzata ed utilizzabile, al rimborso dei costi sostenuti dai comuni colpiti, per l'assunzione di ulteriori unità di personale con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici, l'incremento di personale garantirebbe alle famiglie ancora oggi sfollate di poter rientrare nelle loro abitazioni in tempi più rapidi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare, onde evitare di scivolare nella situazione paradossale di avere le risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione e non il personale per garantirne un utilizzo rapido, nel primo provvedimento utile, il Commissario Delegato per la ricostruzione ed utilizzare una quota parte delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun anno, aggiuntivi alla cifra di un milione di euro già utilizzata ed utilizzabile, al rimborso dei costi sostenuti per l'assunzione di ulteriori unità di personale tecnico con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
9/4768-AR/29. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Carra.

   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005, è stilato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni;
    il decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 8, comma 1, lettera b-septies, prevede: «che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi»;
    l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, del gennaio 2005 – articolo 4, negoziazione regionale – comma 1, lettera c), prevede che le regioni e le organizzazioni sindacali si impegnano a definire: «l'organizzazione della presa in carico degli utenti da parte dei medici con il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione della continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7»;
    il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa –, all'articolo 57 prevede una modifica dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che «i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati»: lettera c) «all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per salute»,

impegna il Governo

a promuovere ed adottare, in sinergia con le regioni, iniziative per evitare azioni di rivalsa nei confronti dei singoli medici di continuità assistenziale che hanno percepito, per effetto di accordi integrativi regionali, compensi aggiuntivi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico.
9/4768-AR/30
Grillo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005, è stilato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni;
    il decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 8, comma 1, lettera b-septies, prevede: «che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi»;
    l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, del gennaio 2005 – articolo 4, negoziazione regionale – comma 1, lettera c), prevede che le regioni e le organizzazioni sindacali si impegnano a definire: «l'organizzazione della presa in carico degli utenti da parte dei medici con il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione della continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7»;
    il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa –, all'articolo 57 prevede una modifica dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che «i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati»: lettera c) «all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per salute»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ed adottare, in sinergia con le regioni, iniziative per evitare azioni di rivalsa nei confronti dei singoli medici di continuità assistenziale che hanno percepito, per effetto di accordi integrativi regionali, compensi aggiuntivi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico.
9/4768-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Grillo.

   La Camera,
   premesso che:
    il 26 novembre 2009 l'Unione europea ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, nella quale si stabilisce che ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità è vietata e che le persone con disabilità ricevono una protezione giuridica effettiva sulla base dell'uguaglianza con le altre persone;
    tra i diritti e le libertà che devono essere riconosciuti alle persone con disabilità vi è, naturalmente, il diritto di circolare liberamente insieme a quello della mobilità personale, in particolare attraverso apparati e tecnologie di supporto alla mobilità;
    negli ultimi anni le leggi in materia tributaria, proprio in ossequio alle opzioni generali delle quali si è appena detto, hanno dimostrato un interesse sempre crescente per le problematiche delle persone diversamente abili, come rivela il crescente numero di provvedimenti che hanno introdotto detrazioni d'imposta e agevolazioni fiscali di varia natura;
    uno dei settori che ha beneficiato di riduzioni fiscali è quello degli spostamenti individuali, considerato che il mezzo di locomozione rappresenta per il disabile uno strumento essenziale per svolgere quotidianamente attività che altrimenti sarebbero precluse;
    nella vigente legislazione sono previste alcune agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di veicoli, ovvero all'adattamento di quelli esistenti per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie: detrazione al 19 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo; imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento sull'acquisto; esenzione dal bollo sui veicoli e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
    il complesso di norme richiamato ha tuttavia il difetto di non dare risposta al bisogno di quei disabili che, a causa di specifiche patologie, non sono riconosciuti abili alla guida di mezzi per i quali è richiesta una patente di guida di tipo B ma sono in possesso di patentino (il certificato d'idoneità guida ciclomotore o la nuova categoria di patente denominata «AM») per la conduzione di veicoli a motore di cilindrata entro i 50 centimetri cubi: le cosiddette minicar o microcar (cui all'articolo 53, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285 del 1992);
    tale mancanza, oltre a rappresentare un'immotivata ingiustizia nei confronti dei cittadini disabili, ha ingenerato il determinarsi di incolpevoli errori anche da parte dei concessionari che, all'atto di vendita, hanno applicato sul veicolo ceduto l'IVA agevolata in luogo a quella ordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure atte a rivedere la normativa che ha stabilito le agevolazioni in questione, al fine di estenderle alla peculiare categoria dei quadricicli leggeri di cui in premessa, le cosiddette minicar o microcar (cui all'articolo 53, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 285 del 1992) ponendo fine ad una disparità di trattamento che penalizza principalmente e immotivatamente gli utenti disabili dei benefici fiscali già applicati ai cittadini disabili in ragione dell'acquisto di un veicolo adatto alla propria locomozione.
9/4768-AR/31
Romanini.

   La Camera,
   premesso che:
    con interrogazione a risposta scritta n. 4-18337, presentata lo scorso 6 novembre, sono state evidenziate le discriminazioni nel calcolo del punteggio dei titoli nelle nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario, istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 104 del 10 novembre 2011; il decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1o giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
    ai fini dell'inserimento in graduatoria veniva riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
    la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)»;
    i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato;
    i percorsi IeFP sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi; non si capisce come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate e legalmente riconosciute;
    in sede di risposta il Ministro ha riconosciuto questa discriminazione chiarendo che tale riconoscimento potrà essere preso in considerazione soltanto con una futura modifica del regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430; è bene ricordare che in queste settimane sono già cominciate le chiamate da parte delle segreterie scolastiche ed è diventato urgente intervenire affinché si elimini questo palese trattamento discriminatorio riservato al personale Ata rispetto al personale docente;
    preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto ha prorogato la validità delle graduatorie del triennio 2014/2017 anche per l'anno 2017/2018,

impegna il Governo

a modificare con proprio atto amministrativo il regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, prima di aggiornare le suddette graduatorie in analogia con quanto previsto per le supplenze dei docenti della formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni, per l'obbligo di istruzione, eliminando ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i lavoratori.
9/4768-AR/32
Ribaudo, Sottanelli, Culotta, Rocchi.

   La Camera,
   premesso che:
    con interrogazione a risposta scritta n. 4-18337, presentata lo scorso 6 novembre, sono state evidenziate le discriminazioni nel calcolo del punteggio dei titoli nelle nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario, istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 104 del 10 novembre 2011; il decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1o giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
    ai fini dell'inserimento in graduatoria veniva riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
    la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)»;
    i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato;
    i percorsi IeFP sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi; non si capisce come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate e legalmente riconosciute;
    in sede di risposta il Ministro ha riconosciuto questa discriminazione chiarendo che tale riconoscimento potrà essere preso in considerazione soltanto con una futura modifica del regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430; è bene ricordare che in queste settimane sono già cominciate le chiamate da parte delle segreterie scolastiche ed è diventato urgente intervenire affinché si elimini questo palese trattamento discriminatorio riservato al personale Ata rispetto al personale docente;
    preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto ha prorogato la validità delle graduatorie del triennio 2014/2017 anche per l'anno 2017/2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare con proprio atto amministrativo il regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, prima di aggiornare le suddette graduatorie in analogia con quanto previsto per le supplenze dei docenti della formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni, per l'obbligo di istruzione, eliminando ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i lavoratori.
9/4768-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Ribaudo, Sottanelli, Culotta, Rocchi.

   La Camera,
   premesso che:
    con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 19-ter si è disposto che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di fornire la giusta interpretazione in merito alla normativa così modificata per quanto attiene il ripristino dei compensi per le cariche e le collaborazioni che si dovessero attuare a partire dalle modifiche apportate al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9/4768-AR/33Di Gioia.

   La Camera,
   premesso che:
    con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 19-ter si è disposto che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di fornire la giusta interpretazione in merito alla normativa così modificata per quanto attiene il ripristino dei compensi per le cariche e le collaborazioni che si dovessero attuare a partire dalle modifiche apportate al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9/4768-AR/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia.

   La Camera,
   premesso che:
    la maggioranza degli enti senza scopo di lucro, in Italia, è attiva nel settore della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
    molte sono le iniziative che vengono intraprese per dare spazio o supporto nei vari settori: manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli, e ognuna di queste ha alle spalle un'organizzazione che spesso non può avvalersi di solo personale volontario o dei dipendenti dell'ente stesso, anche per questioni di sicurezza pubblica o normative locali;
    i nuovi commi da 221-bis a 221-quinquies, introdotti durante l'esame in Commissione, consentono le collaborazioni coordinate e continuative rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I;
    il nuovo comma 229, poi, sempre modificato durante l'esame in Commissione, consente alle società sportive professionistiche di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo annuo non superiori a 5.000 euro, attraverso la modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi;
    mentre l'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, continua a disporre il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale «da parte degli utilizzatori che hanno alle loro dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;
    sarebbe opportuno, pur nei limiti e vincoli imposti dall'articolo 54-bis, derogare ai requisiti previsti dal comma 14, lettera a), visto il ruolo sociale degli enti senza scopo di lucro, per agevolare l'uso dei cosiddetti «voucher» nei casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati e/o esigenze eccezionali, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di inserire una deroga ai requisiti previsti dall'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli enti senza scopo di lucro nei casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati e/o esigenze eccezionali, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
9/4768-AR/34
Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

   La Camera,
   premesso che:
    la maggioranza degli enti senza scopo di lucro, in Italia, è attiva nel settore della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
    molte sono le iniziative che vengono intraprese per dare spazio o supporto nei vari settori: manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli, e ognuna di queste ha alle spalle un'organizzazione che spesso non può avvalersi di solo personale volontario o dei dipendenti dell'ente stesso, anche per questioni di sicurezza pubblica o normative locali;
    i nuovi commi da 221-bis a 221-quinquies, introdotti durante l'esame in Commissione, consentono le collaborazioni coordinate e continuative rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I;
    il nuovo comma 229, poi, sempre modificato durante l'esame in Commissione, consente alle società sportive professionistiche di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo annuo non superiori a 5.000 euro, attraverso la modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi;
    mentre l'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, continua a disporre il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale «da parte degli utilizzatori che hanno alle loro dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;
    sarebbe opportuno, pur nei limiti e vincoli imposti dall'articolo 54-bis, derogare ai requisiti previsti dal comma 14, lettera a), visto il ruolo sociale degli enti senza scopo di lucro, per agevolare l'uso dei cosiddetti «voucher» nei casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati e/o esigenze eccezionali, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire una deroga ai requisiti previsti dall'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli enti senza scopo di lucro nei casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati e/o esigenze eccezionali, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
9/4768-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

   La Camera,
   premesso che:
    i commi 421-424 del provvedimento in esame prevedono la concessione di un contributo alle imprese colpite dall'alluvione del Piemonte del 1994, che abbiano versato contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi in eccesso per un importo superiore a quello previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e nel rispetto dei criteri previsti dalla Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015;
    l'approvazione delle citate disposizioni rappresenta un primo traguardo per la soluzione dell'annosa questione dei rimborsi spettanti alle imprese alluvionate;
    i criteri e le modalità per l'accesso al contributo sono demandate a un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

in sede di adozione del Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze a chiarire il campo di applicazione delle misure approvate in prima lettura e i meccanismi di funzionamento della restituzione al fine di garantire l'efficacia e la coerenza dell'applicazione del contributo, precisando che le imprese alluvionate beneficiarie del contributo di cui al comma 421 sono quelle che hanno presentato la relativa istanza a decorrere dal termine del 31 luglio 2007, ma nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9/4768-AR/35Bargero, Taricco, Gribaudo.

   La Camera,
   premesso che:
    i commi 421-424 del provvedimento in esame prevedono la concessione di un contributo alle imprese colpite dall'alluvione del Piemonte del 1994, che abbiano versato contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi in eccesso per un importo superiore a quello previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e nel rispetto dei criteri previsti dalla Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015;
    l'approvazione delle citate disposizioni rappresenta un primo traguardo per la soluzione dell'annosa questione dei rimborsi spettanti alle imprese alluvionate;
    i criteri e le modalità per l'accesso al contributo sono demandate a un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

in sede di adozione del Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze a valutare l'opportunità di chiarire il campo di applicazione delle misure approvate in prima lettura e i meccanismi di funzionamento della restituzione al fine di garantire l'efficacia e la coerenza dell'applicazione del contributo, precisando che le imprese alluvionate beneficiarie del contributo di cui al comma 421 sono quelle che hanno presentato la relativa istanza a decorrere dal termine del 31 luglio 2007, ma nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9/4768-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Bargero, Taricco, Gribaudo.

   La Camera,
   premesso che il quadro normativo vigente prevede che siano incluse nella spesa di personale, calcolata per le finalità di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 (contenimento della spesa di personale), anche gli emolumenti a carico delle Amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili (Circolare MEF 9/2006), La giurisprudenza della Corte dei conti ha poi esteso l'inclusione anche agli emolumenti corrisposti ai soggetti impegnati in «Cantieri scuola lavoro, ai LPU, ai tirocini, ecc.»;
   considerato che gli emolumenti corrisposti a soggetti inseriti in progetti di politiche attive per il lavoro volti all'inserimento/reinserimento occupazionale, formazione e rinforzo delle competenze professionali quali tirocini, collocamento mirato all'inserimento lavorativo, non sono prestazioni di lavoro subordinato/dipendente svolte nell'esclusivo interesse dell'ente, bensì di interventi svolti per sostenere l'interesse del soggetto che si trova in posizione di difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro ovvero bisognoso di formazione ed accompagnamento nell'inserimento proficuo nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di escludere, sia le spese sostenute per tirocini di formazione ed orientamento lavorativo, che per progetti di politica attiva per il lavoro finalizzati alla formazione ed inserimento o reinserimento occupazionale dalle spese del personale dei comuni come invece previsto dall'articolo 1, comma 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/4768-AR/36D'Ottavio.

   La Camera,
   premesso che:
    vista la rilevanza strategica delle infrastrutture del Gran Sasso tra i quali spiccano la captazione idrica delle sorgenti del Gran Sasso a scopo idropotabile, fonte di approvvigionamento di acqua di alta qualità, la galleria autostradale del traforo del Gran Sasso, importante collegamento viario della regione Abruzzo, i laboratori Nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso, considerati i più grandi laboratori sotterranei di tutto il mondo all'avanguardia per ricerche sperimentali di astrofisica e fisica delle particelle;
    la criticità del sistema idrico del Gran Sasso è legata proprio alla «convivenza» delle tre infrastrutture strettamente connesse ed interferenti tra loro;
    visti gli incidenti, l'ultimo dei quali nel maggio 2017 ha comportato l'interruzione della distribuzione di acqua potabile verificatasi negli anni passati e consistenti in sversamenti di sostanze provenienti dai Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare o dal tratto autostradale del traforo con conseguenti contaminazioni dell'acqua potabile;
    nel corso degli anni si è evidenziato che i rischi di interferenza tra le attività dei Laboratori di Fisica Nucleare e dell'Autostrada dei Parchi con il sistema idrico del Gran Sasso sono sostanzialmente legati all'utilizzo di sostanze chimiche che, per eventi accidentali o per condensazione, possono contaminare l'acquifero;
    nel corso degli anni sono stati fatti dei progressi in materia di sicurezza del sistema di captazione, al fine di una reale sicurezza complessiva delle captazioni ad uso potabile, anche se si rendono sempre necessarie azioni ed interventi strutturali di più ampio termine temporale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare e stanziare risorse economiche necessarie per la messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso e azzerando il rischio di interferenze tra il sistema di captazione delle acque e di tutte le condutture con le strutture dell'istituto Nazionale di Fisica nucleare e con il tratto autostradale della A24.
9/4768-AR/37
Sottanelli.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene numerose misure in favore degli enti territoriali che insistono presso i territori colpiti da calamità naturali negli ultimi anni, anche ai fini della ricostruzione delle infrastrutture danneggiate;
    sono altresì previsti numerosi interventi a sostegno della riqualificazione del patrimonio artistico e culturale;
    tra questi, il comma 208 prevede uno stanziamento in favore di un edificio di culto sito in Villafranca in Lunigiana (MS) reso inagibile a seguito dell'alluvione del 25 ottobre 2011;
    nel comune di Villafranca in Lunigiana insistono due edifici di culto entrambi con il medesimo nome, il che rende necessario specificare l'effettivo destinatario dei fondi stanziati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede applicativa volte a chiarire che lo stanziamento di cui alle premesse è in favore della chiesa San Michele sita in via dell'Ardito, presso la frazione Fornoli del comune di Villafranca in Lunigiana (MS).
9/4768-AR/38Parisi.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene numerose misure in favore degli enti territoriali che insistono presso i territori colpiti da calamità naturali negli ultimi anni, anche ai fini della ricostruzione delle infrastrutture danneggiate;
    sono altresì previsti numerosi interventi a sostegno della riqualificazione del patrimonio artistico e culturale;
    tra questi, il comma 208 prevede uno stanziamento in favore di un edificio di culto sito in Villafranca in Lunigiana (MS) reso inagibile a seguito dell'alluvione del 25 ottobre 2011;
    nel comune di Villafranca in Lunigiana insistono due edifici di culto entrambi con il medesimo nome, il che rende necessario specificare l'effettivo destinatario dei fondi stanziati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative in sede applicativa volte a chiarire che lo stanziamento di cui alle premesse è in favore della chiesa San Michele sita in via dell'Ardito, presso la frazione Fornoli del comune di Villafranca in Lunigiana (MS).
9/4768-AR/38. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Parisi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 della Direttiva europea CE/46/2002, recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, definisce gli integratori alimentari come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico»;
    l'emanazione della Direttiva europea CE/46/2002 e del successivo Regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1924, hanno sancito il ruolo degli integratori alimentari nel contribuire al benessere dei consumatori, facendo crescere la consapevolezza dei medici sul ruolo e l'utilità dell'integratore alimentare, non solo per colmare le carenze di carattere alimentare, ma anche per soddisfare specifiche necessità nutrizionali derivanti da caratteristiche individuali per sostenere le normali funzioni fisiologiche, quali la digestione, il sistema immunitario, la vista, la salute cardiovascolare o il funzionamento ottimale delle articolazioni;
    il mercato italiano degli integratori alimentari ha una posizione di leadership nel contesto europeo, che si traduce in circa 196,7 milioni di confezioni vendute;
    stando alla definizione di integratore alimentare, esso può presentarsi sul mercato in varie forme. L'articolo 2 della Direttiva CE/46/2002 reca infatti che essi possono essere «sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari»;
    la normativa italiana, tuttavia, presenta un disallineamento regolatorio su tali prodotti, applicando una diversa aliquota per l'imposta sul valore aggiunto in base a come il prodotto si presenta nella sua composizione sul mercato, a svantaggio degli integratori in forma liquida, che coprono circa il dieci per cento del mercato, a cui viene applicata un'aliquota maggiorata al 22 per cento. Questo accade perché gli integratori alimentari non godono di un codice doganale unificato e di conseguenza l'imposta sul valore aggiunto viene applicata discrezionalmente a seconda che il prodotto si presenti allo stato liquido o allo stato solido;
    un innalzamento dell'imposta sul valore aggiunto, oltre a creare uno svantaggio competitivo tra i produttori, penalizza i consumatori – circa otto italiani su dieci – che si trovano ad acquistare a costi maggiorati prodotti con principi attivi simili, creando loro un grave nocumento visto il beneficio comune in termini di prevenzione primaria e di sostenibilità del sistema sanitario,

impegna il Governo

a provvedere alla revisione della disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto sugli integratori alimentari, uniformando il mercato con l'applicazione dell'aliquota agevolata unica del 10 per cento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/4768-AR/39Faenzi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 della Direttiva europea CE/46/2002, recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, definisce gli integratori alimentari come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico»;
    l'emanazione della Direttiva europea CE/46/2002 e del successivo Regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1924, hanno sancito il ruolo degli integratori alimentari nel contribuire al benessere dei consumatori, facendo crescere la consapevolezza dei medici sul ruolo e l'utilità dell'integratore alimentare, non solo per colmare le carenze di carattere alimentare, ma anche per soddisfare specifiche necessità nutrizionali derivanti da caratteristiche individuali per sostenere le normali funzioni fisiologiche, quali la digestione, il sistema immunitario, la vista, la salute cardiovascolare o il funzionamento ottimale delle articolazioni;
    il mercato italiano degli integratori alimentari ha una posizione di leadership nel contesto europeo, che si traduce in circa 196,7 milioni di confezioni vendute;
    stando alla definizione di integratore alimentare, esso può presentarsi sul mercato in varie forme. L'articolo 2 della Direttiva CE/46/2002 reca infatti che essi possono essere «sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari»;
    la normativa italiana, tuttavia, presenta un disallineamento regolatorio su tali prodotti, applicando una diversa aliquota per l'imposta sul valore aggiunto in base a come il prodotto si presenta nella sua composizione sul mercato, a svantaggio degli integratori in forma liquida, che coprono circa il dieci per cento del mercato, a cui viene applicata un'aliquota maggiorata al 22 per cento. Questo accade perché gli integratori alimentari non godono di un codice doganale unificato e di conseguenza l'imposta sul valore aggiunto viene applicata discrezionalmente a seconda che il prodotto si presenti allo stato liquido o allo stato solido;
    un innalzamento dell'imposta sul valore aggiunto, oltre a creare uno svantaggio competitivo tra i produttori, penalizza i consumatori – circa otto italiani su dieci – che si trovano ad acquistare a costi maggiorati prodotti con principi attivi simili, creando loro un grave nocumento visto il beneficio comune in termini di prevenzione primaria e di sostenibilità del sistema sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere alla revisione della disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto sugli integratori alimentari, uniformando il mercato con l'applicazione dell'aliquota agevolata unica del 10 per cento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/4768-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Faenzi.

   La Camera,
   premesso che:
    come sostenuto dalla Commissione Tecnico Scientifica del Progetto «La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere» coordinato dall'associazione pazienti Salute Donna Onlus occorrerebbe rivedere, secondo l'evoluzione tecnologica intervenuta dal 2003 ad oggi, l'interpretazione dell'articolo 48 comma 19 lettera a) della legge 24 novembre 2003 n. 326, che sancisce l'impiego presso l'AIFA del fondo di cui ai commi 17 e 18 per farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
    in base a dette norme, l'AIFA fa leva su uno specifico fondo che è costituito attraverso un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate per le attività di promozione delle aziende farmaceutiche decurtate delle spese per il personale addetto;
    i dati OSMED sul fondo, disponibili dal 2012, dimostrano quanto il fondo stesso sia scarsamente impiegato. In termini percentuali si è avuto un impiego da un minimo dello 0,97 per cento nel 2013 ad un massimo del 23,1 per cento nel 2016;
    la legge è del 2003 e non può quindi tener conto di alcune importanti scoperte nei meccanismi genetici e molecolari alla base dello sviluppo di un tumore, nella diagnostica e nelle terapie oncologiche sopravvenute negli ultimi anni;
    gli enormi progressi di genetica oncologica e l'applicazione di test diagnostici molecolari nelle malattie tumorali ha portato all'identificazione di numerosi marcatori molecolari che sono stati valutati sia come potenziali fattori prognostici che come bersaglio delle cosiddette terapie target. Esistono oggi farmaci a bersaglio molecolare sempre più efficaci anche nei casi di tumori particolarmente aggressivi. Queste terapie personalizzate sono un'arma importante in grado di prolungare la sopravvivenza libera da malattia e migliorare la sintomatologia e la qualità di vita;
    oltre a ciò la tipizzazione tumorale sempre più precisa ha cambiato le modalità di classificazione delle neoplasie. Infatti è ormai anacronistico parlare in modo generico di tumore del polmone, della mammella o del colon retto o del tipo istologico, ma piuttosto del tipo di mutazione/alterazione genetico-molecolare che lo caratterizza e che necessita di una specifica terapia target. In quest'ottica questo nuovo tipo di classificazione molecolare dei tumori, che identifica numerosi sottotipi tumorali, è caratterizzata da valori di incidenza sovrapponibili a quelli delle malattie rare,

impegna il Governo

in considerazione dell'insufficiente uso del fondo di cui sopra, a favorire l'estensione dei criteri di interpretazione dell'articolo 48 comma 19 lettera a) della legge 24 novembre 2003 n. 326 applicati da AIFA al fine di consentire l'allargamento dell'impiego del fondo stesso, in attesa della commercializzazione, alla target therapy per quei casi ben documentati di patologie tumorali particolarmente gravi e caratterizzate da specifici marcatori molecolari.
9/4768-AR/40
Galati.

   La Camera,
   premesso che:
    come sostenuto dalla Commissione Tecnico Scientifica del Progetto «La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere» coordinato dall'associazione pazienti Salute Donna Onlus occorrerebbe rivedere, secondo l'evoluzione tecnologica intervenuta dal 2003 ad oggi, l'interpretazione dell'articolo 48 comma 19 lettera a) della legge 24 novembre 2003 n. 326, che sancisce l'impiego presso l'AIFA del fondo di cui ai commi 17 e 18 per farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
    in base a dette norme, l'AIFA fa leva su uno specifico fondo che è costituito attraverso un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate per le attività di promozione delle aziende farmaceutiche decurtate delle spese per il personale addetto;
    i dati OSMED sul fondo, disponibili dal 2012, dimostrano quanto il fondo stesso sia scarsamente impiegato. In termini percentuali si è avuto un impiego da un minimo dello 0,97 per cento nel 2013 ad un massimo del 23,1 per cento nel 2016;
    la legge è del 2003 e non può quindi tener conto di alcune importanti scoperte nei meccanismi genetici e molecolari alla base dello sviluppo di un tumore, nella diagnostica e nelle terapie oncologiche sopravvenute negli ultimi anni;
    gli enormi progressi di genetica oncologica e l'applicazione di test diagnostici molecolari nelle malattie tumorali ha portato all'identificazione di numerosi marcatori molecolari che sono stati valutati sia come potenziali fattori prognostici che come bersaglio delle cosiddette terapie target. Esistono oggi farmaci a bersaglio molecolare sempre più efficaci anche nei casi di tumori particolarmente aggressivi. Queste terapie personalizzate sono un'arma importante in grado di prolungare la sopravvivenza libera da malattia e migliorare la sintomatologia e la qualità di vita;
    oltre a ciò la tipizzazione tumorale sempre più precisa ha cambiato le modalità di classificazione delle neoplasie. Infatti è ormai anacronistico parlare in modo generico di tumore del polmone, della mammella o del colon retto o del tipo istologico, ma piuttosto del tipo di mutazione/alterazione genetico-molecolare che lo caratterizza e che necessita di una specifica terapia target. In quest'ottica questo nuovo tipo di classificazione molecolare dei tumori, che identifica numerosi sottotipi tumorali, è caratterizzata da valori di incidenza sovrapponibili a quelli delle malattie rare,

impegna il Governo

in considerazione dell'insufficiente uso del fondo di cui sopra, a valutare l'opportunità di favorire l'estensione dei criteri di interpretazione dell'articolo 48 comma 19 lettera a) della legge 24 novembre 2003 n. 326 applicati da AIFA al fine di consentire l'allargamento dell'impiego del fondo stesso, in attesa della commercializzazione, alla target therapy per quei casi ben documentati di patologie tumorali particolarmente gravi e caratterizzate da specifici marcatori molecolari.
9/4768-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Galati.

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione da parte di quest'Aula del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 si vuole porre l'accento sulle varie disposizioni contenute nel testo che riguardano gli enti locali;
    gli aspetti toccati dal provvedimento sono diversi e non si rinviene uno specifico riferimento alle società partecipate da enti pubblici e alla loro effettiva razionalizzazione;
    un efficace processo di razionalizzazione richiede un importante impegno da parte degli enti pubblici in quanto si deve, da un lato, coniugare con il rispetto dei vincoli di bilancio del settore pubblico e, dall'altro, con gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria e dai corrispondenti tagli imposti negli ultimi anni a carico degli enti locali;
    sono infatti, gli enti locali le amministrazioni che maggiormente risentono del combinato disposto delle normative di riduzione dei fondi e allo stesso tempo della aumentata domanda di servizi;
    le esigenze di bilancio degli enti locali stessi, insieme con le normative sui servizi pubblici locali, sempre più spesso impongono la cessione delle partecipazioni comunali o provinciali in enti o società interamente partecipati dagli enti locali, ma l'attuale normativa prevede un regime fiscale contraddittorio sulle plusvalenze di tali cessioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con i vincoli di bilancio, in futuri provvedimenti una disposizione che permetta, in caso di cessione, entro un termine prestabilito, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, di escludere le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dal reddito imponibile e in capo all'ente locale interessato.
9/4768-AR/41
Matteo Bragantini.

   La Camera,
   premesso che:
    in Sicilia con il decreto legislativo n. 152 del 2006 sono stati istituiti 27 ambiti territoriali ottimali (ATO), costituiti da comuni associati tra loro, per il servizio di gestione dei rifiuti;
    alcuni comuni, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa regionale, non hanno previsto alcun capitolo di spesa destinato al finanziamento degli ATO ed alcuni non hanno approvato i bilanci successivi al 2009; da tale situazione è derivato il mancato pagamento di 1 miliardo di debiti accumulati dagli ATO, tra fornitori, professionisti e dipendenti;
    pertanto, dal 2006 al 2013, gli ATO hanno accumulato un debito di oltre 1 miliardo di euro nei confronti di aziende fornitrici del servizio di gestione rifiuti, consulenti, professionisti, impianti di conferimento e discariche, impiegati e operai; ancora oggi il suddetto ingente debito non è stato saldato;
    alcune aziende creditrici nei confronti degli ATO siciliani hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, i quali, hanno espresso sempre sentenze e ordinanze favorevoli alle imprese e hanno nominato per le stesse, di volta in volta, i commissari ad acta;
    tuttavia, alcuni crediti certificati in forma cartacea, non risultano iscritti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    si registra una disparità di trattamento tra le aziende fornitrici degli ATO siciliani: per alcune aziende sono state certificati i crediti maturati fino al 2009, e non quelli maturati dal 2010 al 2015; per altre aziende sono stati certificati i crediti maturati dal 2010 al 2015;
    tali circostanze determinano un grave e irrimediabile danno per aziende, professionisti e per gli stessi dipendenti,

impegna il Governo

entro il 31 gennaio 2018, a fare chiarezza sulla questione della certificazione dei crediti nei confronti degli ATO siciliani, al fine di garantire la par conditio creditorum delle aziende fornitrici degli ATO stessi, aprendo alla possibilità per i creditori di essere inseriti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9/4768-AR/42Abrignani.

   La Camera,
   premesso che:
    in Sicilia con il decreto legislativo n. 152 del 2006 sono stati istituiti 27 ambiti territoriali ottimali (ATO), costituiti da comuni associati tra loro, per il servizio di gestione dei rifiuti;
    alcuni comuni, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa regionale, non hanno previsto alcun capitolo di spesa destinato al finanziamento degli ATO ed alcuni non hanno approvato i bilanci successivi al 2009; da tale situazione è derivato il mancato pagamento di 1 miliardo di debiti accumulati dagli ATO, tra fornitori, professionisti e dipendenti;
    pertanto, dal 2006 al 2013, gli ATO hanno accumulato un debito di oltre 1 miliardo di euro nei confronti di aziende fornitrici del servizio di gestione rifiuti, consulenti, professionisti, impianti di conferimento e discariche, impiegati e operai; ancora oggi il suddetto ingente debito non è stato saldato;
    alcune aziende creditrici nei confronti degli ATO siciliani hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, i quali, hanno espresso sempre sentenze e ordinanze favorevoli alle imprese e hanno nominato per le stesse, di volta in volta, i commissari ad acta;
    tuttavia, alcuni crediti certificati in forma cartacea, non risultano iscritti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    si registra una disparità di trattamento tra le aziende fornitrici degli ATO siciliani: per alcune aziende sono state certificati i crediti maturati fino al 2009, e non quelli maturati dal 2010 al 2015; per altre aziende sono stati certificati i crediti maturati dal 2010 al 2015;
    tali circostanze determinano un grave e irrimediabile danno per aziende, professionisti e per gli stessi dipendenti,

impegna il Governo

entro il 31 gennaio 2018, a valutare l'opportunità di fare chiarezza sulla questione della certificazione dei crediti nei confronti degli ATO siciliani, al fine di garantire la par conditio creditorum delle aziende fornitrici degli ATO stessi, aprendo alla possibilità per i creditori di essere inseriti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9/4768-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Abrignani.

   La Camera,
   premesso che:
    ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio;
    le riduzioni di spesa contenute nella sopra richiamata legge di bilancio, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    si ravvisa la necessità di definire interventi mirati alla progressiva riduzione della spesa pubblica, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa in settori chiave e una allocazione più efficiente delle risorse, nonché l'esigenza di perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio e quello della diminuzione del debito;
    l'ipotesi di accorpare – ovvero di allestire una sola volta i seggi – le consultazioni referendarie relative alla liberalizzazione del trasporto pubblico locale di Roma Capitale alle elezioni politiche e regionali previste nel 2018 può generare una consistente riduzione dei costi e, conseguentemente, un notevole risparmio finanziario, anche tenuto conto della grave situazione debitoria che caratterizza il bilancio dell'Amministrazione di Roma Capitale,

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, di assumere ogni iniziativa di competenza anche di natura normativa ad agevolare lo svolgimento congiunto dalle consultazioni elettorali e referendarie, anche alla luce delle considerazioni esposte in premessa.
9/4768-AR/43Giachetti.

   La Camera,
   premesso che:
    al comma 508 del presente provvedimento nel corso dell’iter in Commissione Bilancio è stata introdotta una modifica in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese con previsioni che ove non correttamente chiarificate rischiano di penalizzare i territori in cui sono ubicate le sorgenti che forniscono l'acqua;
    si rende pertanto necessaria una corretta declinazione della normativa a tutela dei territori in cui ricadono le sorgenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vigilare nonché a tutelare adeguatamente i territori presso i quali vi sono le sorgenti che alimentano il suddetto acquedotto con espressa previsione statutaria e concertati ristori, anche in riferimento alle royalties attualmente praticate, da parte anche dei territori utilizzatori considerata la rilevanza della risorsa idrica.
9/4768-AR/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti, Tino Iannuzzi, Paris, Antezza.

   La Camera,
   premesso che:
    l'utilizzo delle acque meteoriche è una virtuosa strategia per il razionale utilizzo di una risorsa altamente preziosa come l'acqua, al fine di evitare sprechi;
    nel tempo, il progressivo peggioramento della qualità delle fonti sotterranee e l'evoluzione climatica renderanno sempre più costoso l'approvvigionamento di acqua con idonee caratteristiche di qualità, dunque, recuperare le acque piovane consente di risparmiare acqua potabile, controllare i deflussi superficiali in zone a rischio, nonché ripristinare l'equilibrio delle falde sotterranee che in molte zone è stato alterato da prelievi scriteriati;
    pertanto, vanno incentivati adeguatamente il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche quale soluzione innovativa e di importante valenza ambientale, stabilendo nel settore delle congrue agevolazioni fiscali,

impegna il Governo

a prevedere delle agevolazioni fiscali per i sistemi di recupero e utilizzo di acque meteoriche, anche valutando l'applicazione di un ecobonus al 65 per cento delle spese per l'installazione e messa in opera degli impianti a tal fine destinati.
9/4768-AR/45
Rizzetto.

   La Camera,
   premesso che:
    l'utilizzo delle acque meteoriche è una virtuosa strategia per il razionale utilizzo di una risorsa altamente preziosa come l'acqua, al fine di evitare sprechi;
    nel tempo, il progressivo peggioramento della qualità delle fonti sotterranee e l'evoluzione climatica renderanno sempre più costoso l'approvvigionamento di acqua con idonee caratteristiche di qualità, dunque, recuperare le acque piovane consente di risparmiare acqua potabile, controllare i deflussi superficiali in zone a rischio, nonché ripristinare l'equilibrio delle falde sotterranee che in molte zone è stato alterato da prelievi scriteriati;
    pertanto, vanno incentivati adeguatamente il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche quale soluzione innovativa e di importante valenza ambientale, stabilendo nel settore delle congrue agevolazioni fiscali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere delle agevolazioni fiscali per i sistemi di recupero e utilizzo di acque meteoriche, anche valutando l'applicazione di un ecobonus al 65 per cento delle spese per l'installazione e messa in opera degli impianti a tal fine destinati.
9/4768-AR/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto.

   La Camera,
   premesso che:
    al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono conferiti compiti di coordinamento e controllo in ordine al completamento dell'opera di ricostruzione nei territori delle Regioni Campania e Basilicata colpiti dal tragico evento sismico del 23 novembre 1980;
    sono giacenti presso le Tesorerie provinciali della Banca d'Italia somme stanziate a tale fine ai Comuni fin dalla Legge finanziaria per l'anno 2008 e non utilizzate per vincoli contabili-finanziari,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per trasferire alle Regioni Campania e Basilicata gli indicati compiti del Ministero e le predette risorse giacenti sulle Tesorerie provinciali della Banca d'Italia.
9/4768-AR/46Tino Iannuzzi, Antezza.

   La Camera,
   premesso che:
    al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono conferiti compiti di coordinamento e controllo in ordine al completamento dell'opera di ricostruzione nei territori delle Regioni Campania e Basilicata colpiti dal tragico evento sismico del 23 novembre 1980;
    sono giacenti presso le Tesorerie provinciali della Banca d'Italia somme stanziate a tale fine ai Comuni fin dalla Legge finanziaria per l'anno 2008 e non utilizzate per vincoli contabili-finanziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni possibile iniziativa per trasferire alle Regioni Campania e Basilicata gli indicati compiti del Ministero e le predette risorse giacenti sulle Tesorerie provinciali della Banca d'Italia.
9/4768-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi, Antezza.

   La Camera,
   premesso che:
    nella legge di Bilancio al nostro esame le malattie rare sono quasi del tutto assenti e i farmaci necessari per curarle restano, come spesso accade, sempre più orfani;
    considerato che le priorità del Governo sono state altre, anche se l'attenzione prestata ai soggetti autistici, con l'approvazione dell'emendamento che aumenta di 5 milioni di euro lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al comma 271-ter, resta un bel segnale;
    è necessario che almeno in quest'ultima fase della legislatura i malati rari si sentano accolti ed ascoltati a partire dai loro bisogni specifici, anche perché il Piano nazionale triennale delle Malattie rare, scaduto nel 2016, non è stato ancora rinnovato;
    in Italia il numero complessivo di persone affette da malattia rara è stimato tra i 450.000 e i 670 mila, con una prevalenza tra lo 0,75 per cento e l'1,1 per cento della popolazione; ma molto probabilmente i malati rari sono molti di più, considerato che i Registri Regionali non hanno ancora una copertura totale sul territorio e, di conseguenza, quello Nazionale delle Malattie Rare non è in grado di restituire informazioni esaustive;
    nonostante la revisione fatta lo scorso anno per includere molte malattie rare tra i LEA, la scelta – del tutto comprensibile – di evitare l'elenco analitico delle patologie e optare per un raggruppamento per classi, includendo patologie con sintomatologia simile o con profili di cura analoghi, ha creato un disagio non indifferente soprattutto per le persone con malattie rare meno conosciute;
    molte famiglie non accedono più al servizio sanitario nazionale, perché non hanno trovato le risposte che cercavano, e quando vi si rivolgono, sanno bene che debbono contribuire con proprie risorse alla cura e all'assistenza dei figli affetti da malattie rare, affrontando costi rilevanti sul piano socio-assistenziale;
    quest'anno, nonostante l'impegno di moltissimi colleghi intervenuti con la presentazione di emendamenti ad hoc, ben poco è stato fatto per loro. La legge di Bilancio ha cercato di limitare la iniziale riduzione di 600 milioni, che avrebbe inciso sulla applicazione dei livelli essenziali regionali, ma vi sono comunque 850 milioni in meno per l'acquisto di farmaci e medicinali innovativi;
    per le famiglie meno abbienti in cui la malattia rara costituisce un aumento dei costi insopportabile per l'intero nucleo familiare, il reddito d'inclusione introdotto dal prossimo gennaio è un piccolo passo avanti; molte famiglie inoltre sono in attesa che le promesse avanzate con la legge sul «Dopo di noi» e con il fondo per la non autosufficienza, diventino fatti concreti che facilitino la vita dei malati rari con grave disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i pazienti affetti da grave malattia rara possano avere, oltre ai LEA a cui hanno diritto, anche l'indispensabile supporto di natura socio-economica attraverso una applicazione mirata del reddito d'inclusione, sulla base di una valutazione complessiva dei loro bisogni, con un piano ad hoc per ciascuno di loro, inclusivo delle misure di sostegno economico.
9/4768-AR/47
Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 89 intende conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5G;
    recentemente i principali paesi europei, nel definire le regole per la messa a gara delle frequenze dello spettro 700 Mhz e di quello 3400-3800 Mhz, hanno stabilito delle misure specifiche in favore dei nuovi entranti, stabilendo ad esempio lotti di piccola dimensione e misure anti-accaparramento;
    rispetto alle misure anti-accaparramento al fine di evitare che i grandi operatori possano fare incetta delle frequenze messe all'asta a scapito di potenziali nuovi entranti, Regno Unito e Irlanda hanno definito un meccanismo di capping per le aste, stabilendo il limite massimo alla quantità di risorse spettrali che ogni aggiudicatario potrà assicurarsi;
    inoltre il quadro normativo europeo, in particolare il programma pluriennale europeo relativo alla politica in materia di spettro radio, prevede un obbligo in capo agli Stati membri dell'Unione europea di promuovere una concorrenza effettiva ed evitare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica nelle procedure di licenza delle frequenze radio (articolo 5 della Decisione N. 243/2012/UE del 14 marzo 2012);
    infine le misure a favore di nuovi entranti, oltre a garantire un maggiore incasso per lo Stato, avrebbero l'effetto di incrementare la concorrenza e massimizzare le enormi potenzialità offerte dal nascente ecosistema 5G,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le azioni volte a favorire l'ingresso nel mercato di nuovi entranti.
9/4768-AR/48
Liuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 89 intende conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5G;
    recentemente i principali paesi europei, nel definire le regole per la messa a gara delle frequenze dello spettro 700 Mhz e di quello 3400-3800 Mhz, hanno stabilito delle misure specifiche in favore dei nuovi entranti, stabilendo ad esempio lotti di piccola dimensione e misure anti-accaparramento;
    rispetto alle misure anti-accaparramento al fine di evitare che i grandi operatori possano fare incetta delle frequenze messe all'asta a scapito di potenziali nuovi entranti, Regno Unito e Irlanda hanno definito un meccanismo di capping per le aste, stabilendo il limite massimo alla quantità di risorse spettrali che ogni aggiudicatario potrà assicurarsi;
    inoltre il quadro normativo europeo, in particolare il programma pluriennale europeo relativo alla politica in materia di spettro radio, prevede un obbligo in capo agli Stati membri dell'Unione europea di promuovere una concorrenza effettiva ed evitare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica nelle procedure di licenza delle frequenze radio (articolo 5 della Decisione N. 243/2012/UE del 14 marzo 2012);
    infine le misure a favore di nuovi entranti, oltre a garantire un maggiore incasso per lo Stato, avrebbero l'effetto di incrementare la concorrenza e massimizzare le enormi potenzialità offerte dal nascente ecosistema 5G,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni volte a favorire l'ingresso nel mercato di nuovi entranti.
9/4768-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 4768 A reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. In particolare, nella Legge di Bilancio 2018 sono contenute specifiche disposizioni di carattere ambientale;
    la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducono e precisano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, denominata appunto «gerarchia dei rifiuti», in base alla quale viene anteposto il riciclaggio al recupero energetico;
    oggi la metà delle plastiche raccolte differenziatamente ha come sbocco finale l'incenerimento o lo smaltimento in discarica. Nel nostro Paese le forze e gli incentivi in campo, purtroppo, sono da molto tempo sbilanciate a favore del recupero energetico, sia per la frazione secca del rifiuto sia per quella umida;
    si rende, pertanto, necessario rafforzare l'economia circolare, al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, destinati altrimenti ad essere smaltiti in discarica o bruciati negli inceneritori e nei forni industriali,

impegna il Governo

a vincolare determinate risorse, in favore dei Comuni, destinate agli interventi di riqualificazione in aree pubbliche (parchi, giardini, prodotti per la viabilità, contenitori per la raccolta differenziata ed altri) per l'acquisto di manufatti realizzati con materie prime seconde da riciclo, ovvero derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), in alternativa all'avvio al recupero energetico.
9/4768-AR/49
Vignaroli.

   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 4768 A reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. In particolare, nella Legge di Bilancio 2018 sono contenute specifiche disposizioni di carattere ambientale;
    la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducono e precisano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, denominata appunto «gerarchia dei rifiuti», in base alla quale viene anteposto il riciclaggio al recupero energetico;
    oggi la metà delle plastiche raccolte differenziatamente ha come sbocco finale l'incenerimento o lo smaltimento in discarica. Nel nostro Paese le forze e gli incentivi in campo, purtroppo, sono da molto tempo sbilanciate a favore del recupero energetico, sia per la frazione secca del rifiuto sia per quella umida;
    si rende, pertanto, necessario rafforzare l'economia circolare, al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, destinati altrimenti ad essere smaltiti in discarica o bruciati negli inceneritori e nei forni industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vincolare determinate risorse, in favore dei Comuni, destinate agli interventi di riqualificazione in aree pubbliche (parchi, giardini, prodotti per la viabilità, contenitori per la raccolta differenziata ed altri) per l'acquisto di manufatti realizzati con materie prime seconde da riciclo, ovvero derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), in alternativa all'avvio al recupero energetico.
9/4768-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Vignaroli.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 120-bis dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al presente comma, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema delle molestie sessuali al fine di favorire le relazioni interpersonali basate sui principi di uguaglianza e di reciproca correttezza.
9/4768-AR/50Marzano.

   La Camera,
   premesso che:
    il tema della continuità territoriale in Sicilia rappresenta ormai una priorità considerata la miope politica adottata da diverse compagnie, in particolare Alitalia, che penalizza fortemente l'utenza da e per l'isola presso i suoi scali;
    l'aeroporto di Catania è uno dei più importanti aeroporti del Paese e dell'intero Mediterraneo; l'aeroporto di Palermo nonché quello di Trapani hanno assunto nel corso degli anni una notevole rilevanza nel traffico passeggeri con incrementi importanti legati anche allo sviluppo turistico;
    basta semplicemente fare un monitoraggio delle tariffe aeree praticate in particolare nei periodi festivi per comprendere quali sono i costi sopportati da una utenza che non ha alternative se non decine di ore di autobus o di treno;
    nonostante alcune iniziative importanti poste in essere dal Governo in tema di continuità territoriale, questo rimane un aspetto critico rispetto ad altre realtà;
    occorre affrontare in maniera definitiva la questione anche in sede europea al fine di tutelare l'utenza siciliana nel suo diritto alla mobilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere una forte iniziativa istituzionale in sede comunitaria e nei confronti delle compagnie aeree che coprono tratte da e per la Sicilia al fine di far valere effettivamente e con adeguate risorse il principio della continuità territoriale a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini siciliani ponendo fine alla attuale escalation di prezzi praticata dalle compagnie, in particolare da Alitalia.
9/4768-AR/51Cardinale.

   La Camera,
   premesso che:
    i cittadini mostrano sempre un maggiore interesse e una più attenta sensibilità verso le problematiche attinenti il benessere degli animali anche per quelli destinati alla macellazione;
    sempre più spesso vengono postati video con scene raccapriccianti di animali destinati alla macellazione sottoposti a pratiche riprovevoli;
    sappiamo che anche in base alla normativa europea la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide in maniera non secondaria anche sull'atteggiamento del consumatore nei confronti delle filiere del settore;
    oltre al rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare è quindi necessario che siano evitate inutili sofferenze agli animali da cui provengono le carni che mangiamo;
    in questa legislatura si sono posti in essere passi in avanti sulla sicurezza a partire dalla etichettatura e dalla tracciabilità dei prodotti anche rispetto al contrasto e allo sfruttamento di manodopera illegale;
    nel provvedimento in esame vi sono misure a sostegno dei distretti alimentari e dei settori agroalimentari di qualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare in sede interministeriale Agricoltura-Salute un apposito Osservatorio nazionale, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria produttive nonché delle associazioni che si occupano di tutela degli animali, finalizzato a vigilare sulle pratiche di macellazione con l'obiettivo di evitare che vengano inflitte inutili sofferenze o maltrattamenti, anche per macellazioni regolamentate per pratiche religiose, agli animali.
9/4768-AR/52
Anzaldi.

   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del provvedimento in esame diverse misure interessano la Sardegna supportandone le azioni di sviluppo, il rilancio infrastrutturale e il tessuto economico e produttivo;
    si tratta di misure che perseguono coerentemente gli obiettivi di questa legislatura finalizzati al miglioramento della capacità competitiva della Regione Sardegna anche in termini di organizzazione dello Stato e del principio di autonomia;
    un aspetto importantissimo riguarda il tema della mobilità sia per quanto concerne il trasporto pubblico locale sia per quanto riguarda l'aspetto della cosiddetta continuità territoriale afferente al trasporto aereo senza trascurare i collegamenti marittimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in sede ministeriale la costituzione di un apposito Osservatorio per la mobilità da e per la Sardegna coinvolgendo i rappresentanti istituzionali le organizzazioni sindacali nonché le principali associazioni dei consumatori con l'obiettivo di migliorare i servizi e tutelare adeguatamente il diritto alla mobilità dei cittadini della regione.
9/4768-AR/53Marrocu.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge attualmente in esame interviene con diverse norme su proroghe di termini fissati da diverse disposizioni legislative in materia di lavoro e di politiche sociali;
    nel lontano 1947, quindi 70 anni fa, in Italia nascevano i patronati, istituti che da allora hanno esercitato funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini;
    vennero riconosciuti con decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 804 e successivamente ne venne varata una riforma con la legge 30 marzo 2001, n. 152, che rivalutò i ruoli e ne ridefinì con più chiarezza i compiti;
    essi, emanazione diretta di una organizzazione sindacale o datoriale, sia di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di entrambe le categorie, svolgono ogni anno oltre 11 milioni di pratiche, da quelle pensionistiche a quelle di disoccupazione, dai congedi di maternità all'assistenza ai disabili, dai permessi di soggiorno agli assegni sociali;
    sono oltre ottocento le tipologie di pratiche trattate, quasi tutte gratuitamente, per gran parte la loro attività è rivolta verso le fasce più deboli del Paese;
    per svolgere lo stesso lavoro Inps, Inail e altri enti od istituzioni pubbliche dovrebbero aumentare gli organici di migliaia di personale e/o istituire nuovi uffici. A questo si deve aggiungere la pregevole attività svolta dai patronati per i cittadini italiani residenti all'estero;
    l'attività di patronato è sottoposta al controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che verifica annualmente la qualità-quantità dell'attività svolta e la rispondenza ai parametri stabiliti dalla legge sia per l'Italia che per l'estero;
    la precedente legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208 – per il 2016 –, con il comma 607, a seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli enti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, intervenne sulla normativa che regolava una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l'istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività rilevante, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale inferiore all'1,5 per cento del totale;
    in particolare venne allora differita l'attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento, prevista dall'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, stabilendo che essa trovasse applicazione unicamente a decorrere dalle attività del 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, nelle forme che si riterrà opportuno, quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
9/4768-AR/54
Bruno.

   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame in Commissione del provvedimento all'esame dell'Aula è stato approvato l'emendamento del Governo che introduce il comma 684-bis intervenendo sulla recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena prevista all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017;
    l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 detta una disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute;
    la concessionaria dell'autostrada A 22 Brennero-Modena è la società Autostrada del Brennero SpA e la relativa concessione è scaduta il 30 aprile 2014;
    il 14 gennaio 2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Delrio, ha siglato il protocollo d'intesa con i soci pubblici, Arno Kompatscher e Ugo Rossi della Autobrennero Spa, con cui è stata stabilita la proroga trentennale dell'autostrada A22 Brennero-Modena della concessione alla società citata;
    quanto appena riportato – a cui si aggiunge la recente nomina di Luigi Olivieri, non a caso ex parlamentare dell'Ulivo, alla presidenza di Autostrada del Brennero spa- mostra la chiara volontà da parte del Governo di favorire una concessionaria a maggioranza pubblica a vantaggio della SVP per mantenere la presa di un asset molto importante;
    le modifiche intervenute in Commissione bilancio prevedono che, a partire dalla data dell'affidamento il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrate versa all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro;
    le modifiche stabiliscono altresì che la prevista stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena avvenga entro il 30 settembre 2018;
    appare dunque necessario provvedere quanto prima ad indire la gara per l'affidamento della concessione di gestione dell'autostrada che si attende dal 2014 e che vedrebbe comunque favorito il concessionario uscente;
    il provvedimento all'esame dell'Aula disciplina altresì, dai commi 460 a 462, le concessioni di grande derivazioni a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento di Bolzano indicando i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province;
    per garantire il pieno rispetto della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti è necessario che la gara sia indetta anche in materia di concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico come stabilito dalla normativa europea nel rispetto della più ampia trasparenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa nonché ad adottare misure volte a prevedere una compensazione per le perdite che lo Stato dovrà subire senza una apposita gara per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena nonché per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
9/4768-AR/55
Biancofiore.

   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame in Commissione del provvedimento all'esame dell'Aula è stato approvato l'emendamento del Governo che introduce il comma 684-bis intervenendo sulla recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena prevista all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017;
    l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 detta una disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute;
    la concessionaria dell'autostrada A 22 Brennero-Modena è la società Autostrada del Brennero SpA e la relativa concessione è scaduta il 30 aprile 2014;
    il 14 gennaio 2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Delrio, ha siglato il protocollo d'intesa con i soci pubblici, Arno Kompatscher e Ugo Rossi della Autobrennero Spa, con cui è stata stabilita la proroga trentennale dell'autostrada A22 Brennero-Modena della concessione alla società citata;
    quanto appena riportato – a cui si aggiunge la recente nomina di Luigi Olivieri, non a caso ex parlamentare dell'Ulivo, alla presidenza di Autostrada del Brennero spa- mostra la chiara volontà da parte del Governo di favorire una concessionaria a maggioranza pubblica a vantaggio della SVP per mantenere la presa di un asset molto importante;
    le modifiche intervenute in Commissione bilancio prevedono che, a partire dalla data dell'affidamento il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrate versa all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro;
    le modifiche stabiliscono altresì che la prevista stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena avvenga entro il 30 settembre 2018;
    appare dunque necessario provvedere quanto prima ad indire la gara per l'affidamento della concessione di gestione dell'autostrada che si attende dal 2014 e che vedrebbe comunque favorito il concessionario uscente;
    il provvedimento all'esame dell'Aula disciplina altresì, dai commi 460 a 462, le concessioni di grande derivazioni a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento di Bolzano indicando i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province;
    per garantire il pieno rispetto della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti è necessario che la gara sia indetta anche in materia di concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico come stabilito dalla normativa europea nel rispetto della più ampia trasparenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa nonché a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere una compensazione per le perdite che lo Stato dovrà subire senza una apposita gara per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena nonché per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
9/4768-AR/55. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Biancofiore.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica;
    nel provvedimento all'esame dell'Aula sarebbe stato opportuno prevedere interventi ulteriori a sostegno della natalità e nello specifico al fine di stabilire per le donne in stato di gravidanza il rimborso dell'esame del dna fetale;
    attualmente le donne in stato di gravidanza, per verificare la salute del proprio figlio, sono tenute a sottoporsi all'esame dell'amniocentesi, unico esame sostenuto dallo Stato, che comporta stress emotivi altissimi e in alcuni casi rischi gravissimi per il feto;
    è altresì importante rilevare che il prelievo del DNA risulta ad oggi a totale carico della donna in gravidanza e che si trova, dunque, costretta a sostenere costi elevatissimi,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere il rimborso dei costi sostenuti per l'esame del DNA per tutte le donne in stato di gravidanza da potersi effettuare con un semplice esame del sangue evitando in questo modo di porre a seri rischi il feto.
9/4768-AR/56Ravetto.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica;
    nella manovra di finanza pubblica sono previste delle disposizioni in merito alle spese nel settore delle tecnologie 4.0;
    i dati 2016 rilevate in base al framework DIGCOMP emerge che riguardo al livello di competenze digitali nella popolazione giovanile (da 16 a 24 anni) non si rileva un trend positivo: i giovani che possiedono competenze digitali di base o superiori diminuiscono dal 70 per cento al 69 per cento, ciò significa che ben il 31 per cento della popolazione giovanile è di fatto escluso dall'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale;
    ad aggravare la situazione è che uno degli stereotipi di genere più diffusi è quello di una scarsa attitudine delle studentesse verso le discipline STEM che conduce a un divario di genere in questi ambiti sia all'interno del percorso di studi che nelle scelte di orientamento prima e professionali poi;
    alla luce di quanto riportato nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0 è necessario che nelle scuole di ogni ordine e grado si prevedano corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere nelle scuole di ogni ordine e grado corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM al fine di arginare tra i giovani la scarsa attitudine verso tali discipline ed in particolar modo al fine di contrastare gli stereotipi che vedono le donne scarsamente predisposte verso lo studio del settore delle STEM.
9/4768-AR/57Centemero.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica;
    nella manovra di finanza pubblica sono previste delle disposizioni in merito alle spese nel settore delle tecnologie 4.0;
    i dati 2016 rilevate in base al framework DIGCOMP emerge che riguardo al livello di competenze digitali nella popolazione giovanile (da 16 a 24 anni) non si rileva un trend positivo: i giovani che possiedono competenze digitali di base o superiori diminuiscono dal 70 per cento al 69 per cento, ciò significa che ben il 31 per cento della popolazione giovanile è di fatto escluso dall'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale;
    ad aggravare la situazione è che uno degli stereotipi di genere più diffusi è quello di una scarsa attitudine delle studentesse verso le discipline STEM che conduce a un divario di genere in questi ambiti sia all'interno del percorso di studi che nelle scelte di orientamento prima e professionali poi;
    alla luce di quanto riportato nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0 è necessario che nelle scuole di ogni ordine e grado si prevedano corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di valutare l'opportunità di prevedere nelle scuole di ogni ordine e grado corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM al fine di arginare tra i giovani la scarsa attitudine verso tali discipline ed in particolar modo al fine di contrastare gli stereotipi che vedono le donne scarsamente predisposte verso lo studio del settore delle STEM.
9/4768-AR/57. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Centemero.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 298 del 1974 ha istituito il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, quale organismo operante in posizione di autonomia contabile ed amministrativa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale spettano le attribuzioni in ultimo disciplinate all'articolo 9 decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 e successive modifiche;
    ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo, all'interno di questo organismo siedono rappresentati dell'amministrazione centrale, delle Regioni (nel numero di quattro rappresentanti) e i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione;
    tra questi requisiti compare (al comma 1, lettera f), numero 7) anche quello della presenza dell'associazione nell'ambito del Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL), direttamente o per il tramite delle Confederazioni a cui aderisce;
    tale requisito era stato introdotto con l'obiettivo di operare una selezione tra le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto merci in conto terzi, evitando che nell'ambito dell'organismo in parola fossero rappresentati soggetti privi di adeguata rappresentatività;
    detto criterio, tuttavia, ha assolto solo in parte a questo obiettivo visto che, in occasione dell'ultimo rinnovo, si è registrata la presenza di ben tre associazioni di categoria che hanno potuto dimostrare il requisito della presenza al CNEL mediante la medesima Confederazione nazionale di riferimento;
    la durata dei componenti attuali dell'organismo in esame è in scadenza nell'aprile del 2018, dopo la proroga di un anno prevista dall'articolo 9, comma 9-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere adeguati strumenti normativi, anche rivedendo il citato comma 1, lettera f), punto 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, al fine di prevedere che la designazione dei rappresentanti presso il Comitato avvenga per il tramite delle Confederazioni, previste al medesimo comma, limitatamente ad un solo rappresentante di associazione per ciascuna Confederazione.
9/4768-AR/58
Gelmini, Squeri.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene norme in materia di stipula definitiva di contratti collettivi nazionali di lavoro per il pubblico impiego;
    il decreto legislativo n. 165 del 2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – all'articolo 48, disciplina la materia delle disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva e integrativa nelle amministrazioni pubbliche;
    l'accordo sottoscritto tra Governo e parti sociali definisce quale indennità di vacanza contrattuale l'incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale;
    è ormai prossimo il rinnovo del contratto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma la previsione finanziaria della legge di bilancio concerne soltanto il triennio 2016-2018, mentre nulla è previsto per il pagamento della indennità di vacanza contrattuale per le annualità 2011-2015;
    che numerosissime sono le domande giudiziali presente da dipendenti pubblici per ottenere il pagamento della stessa IVC da parte delle pubbliche amministrazioni cui afferiscono,

impegna il Governo

a valutare le possibili soluzioni finanziarie per far fronte alle domande giudiziali su indicate.
9/4768-AR/59Martinelli.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 124 del 2017 – legge sulla concorrenza – ha modificato la disciplina in materia di esercizio in forma societaria della professione forense, introducendo la nuova normativa della società tra avvocati – STA;
    lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria da parte degli avvocati è fonte di difficoltà interpretative per quanto riguarda la materia previdenziale;
    l'assenza di chiarimenti normativi da parte del legislatore circa il corretto inquadramento fiscale dell'utile prodotto dalla società tra professionisti, nel senso di interpretarlo quale reddito di lavoro autonomo o quale reddito d'impresa, determina conseguenze anche sul regime previdenziale da applicare ai soci avvocati,

impegna il Governo

ad adottare una norma interpretativa in merito all'esercizio in forma societaria della professione forense nel senso che, ai fini previdenziali, la quota di reddito prodotta dalle società tra avvocati, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, sia assimilata al reddito d'impresa.
9/4768-AR/60Crimi.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 206 del 2003 ha riconosciuto la funzione sociale e il ruolo educativo svolto dagli oratori parrocchiali per il loro ruolo insostituibile e per l'azione peculiare che svolgono nella società, in quanto costituiscono centri di aggregazione giovanile, di formazione e di crescita sociale in grado di intercettare il disagio dei più deboli, di intervenire nelle aree del disagio sociale, spesso escluse e marginalizzate dai cambiamenti, dal progresso e dalla crisi economica;
    gli oratori parrocchiali sono anche luoghi di offerta di strutture educative e sociali ai giovani dove socializzare, divertirsi, soprattutto nei grandi centri urbani;
    in tal senso, è necessario sostenere l'attività degli oratori a favore dei giovani, per la diffusione di una cultura dello sport, per contrastare situazioni di emarginazione e devianza giovanile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un rifinanziamento delle norme in materia di sostegno alle attività degli oratori, al fine di salvaguardare e potenziare tali centri di socialità e intervento sociale, il cui ruolo fondamentale nelle realtà territoriali difficili è unanimemente riconosciuto.
9/4768-AR/61Laffranco.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172;
    nel succitato decreto si prevede che, per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo istituito presso il Ministero delle finanze;
    tali soggetti privati sono abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affidare le attività di cui in premessa anche ai soggetti, di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che, muniti di licenza del Questore, operano in via stragiudiziale per recuperare crediti per conto di terzi.
9/4768-AR/62
Prestigiacomo.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, autorizza l'assunzione straordinaria di alcune migliaia di unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 619 nell'Arma dei carabinieri;
    nel disegno di legge di bilancio, tuttavia, non si prevede alcuna misura diretta allo stanziamento, nell'ambito dei fondi destinati alla costruzione di nuove caserme, di specifiche somme riservate alle caserme presenti nei comuni ma soggette a dismissione;
    gli interventi di recupero dei citati edifici potrebbe rivelarsi particolarmente utile allo scopo di rafforzare la dotazione strutturale dell'Arma dei carabinieri, in vista delle prossime assunzioni,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a prevedere che una parte dello stanziamento riservato alla costruzione di nuove caserme sia riservato a quelle che risultano in già essere, ma siano destinate alla dismissione.
9/4768-AR/63Russo.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, autorizza l'assunzione straordinaria di alcune migliaia di unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 619 nell'Arma dei carabinieri;
    nel disegno di legge di bilancio, tuttavia, non si prevede alcuna misura diretta allo stanziamento, nell'ambito dei fondi destinati alla costruzione di nuove caserme, di specifiche somme riservate alle caserme presenti nei comuni ma soggette a dismissione;
    gli interventi di recupero dei citati edifici potrebbe rivelarsi particolarmente utile allo scopo di rafforzare la dotazione strutturale dell'Arma dei carabinieri, in vista delle prossime assunzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti volti a prevedere che una parte dello stanziamento riservato alla costruzione di nuove caserme sia riservato a quelle che risultano in già essere, ma siano destinate alla dismissione.
9/4768-AR/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Russo.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» all'esame dell'Aula, contiene una specifica Macroarea dedicata alle misure in materia sanitaria;
    sarebbe stato opportuno prevedere una riorganizzazione del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (SSUEM), attraverso l'istituzione, in ciascuna regione, del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», al fine di garantire, in modo appropriato e tempestivo, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza;
    in un'ottica di generale revisione del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della quale si prevede una modifica del grado di operatività dei servizi di medicina di base e di continuità assistenziale, si rende necessario fare fronte alla maggiore domanda di servizi di emergenza per rispondere al meglio ai maggiori bisogni sanitari della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative volte ad una riorganizzazione del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (SSUEM), nonché l'istituzione, a livello regionale, del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118».
9/4768-AR/64
Labriola.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017 prevede la «Definizione agevolata», la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 30 settembre 2017;
    fanno eccezione i cosiddetti carichi «non rottamabili» in base al comma 10, articolo 6, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016;
    rientrano fra questi, per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; i carichi pendenti ai sensi della legge n. 225 del 2016 che l'Agente della riscossione ha accolto o rigettato perché non «rottamabili» ai sensi della citata normativa;
    l'ente che non ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle imposte, tasse e tributi entro il 30 settembre di quest'anno, non permetterà la «rottamazione» al contribuente che vorrà avvalersene, non potendo risparmiare la sanzione che verrà applicata e la quota di aggio che, comunque, verrebbe risparmiata; è lecito immaginare che poteva essere utile prevedere la rottamazione delle imposte evase considerando le annualità e procedere al pagamento con l'Agente della riscossione per i carichi iscritti a ruolo e con il pagamento direttamente all'ente per ciò che non figura ancora iscritto a ruolo,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti al fine di considerare le annualità e procedere al pagamento con l'Agente della riscossione per i carichi iscritti a ruolo e con il pagamento direttamente all'ente per ciò che non figura ancora iscritto a ruolo.
9/4768-AR/65Catanoso.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017 prevede la «Definizione agevolata», la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 30 settembre 2017;
    fanno eccezione i cosiddetti carichi «non rottamabili» in base al comma 10, articolo 6, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016;
    rientrano fra questi, per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; i carichi pendenti ai sensi della legge n. 225 del 2016 che l'Agente della riscossione ha accolto o rigettato perché non «rottamabili» ai sensi della citata normativa;
    l'ente che non ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle imposte, tasse e tributi entro il 30 settembre di quest'anno, non permetterà la «rottamazione» al contribuente che vorrà avvalersene, non potendo risparmiare la sanzione che verrà applicata e la quota di aggio che, comunque, verrebbe risparmiata; è lecito immaginare che poteva essere utile prevedere la rottamazione delle imposte evase considerando le annualità e procedere al pagamento con l'Agente della riscossione per i carichi iscritti a ruolo e con il pagamento direttamente all'ente per ciò che non figura ancora iscritto a ruolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti al fine di considerare le annualità e procedere al pagamento con l'Agente della riscossione per i carichi iscritti a ruolo e con il pagamento direttamente all'ente per ciò che non figura ancora iscritto a ruolo.
9/4768-AR/65. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Catanoso.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula consta di due Parti, comprendenti rispettivamente la Sezione I e la Sezione II;
    il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica;
    purtroppo il disegno di legge di bilancio in esame non prevede alcun intervento in materia di detassazione degli immobili non abitativi, seppur l'istituto in questione applicato alle abitazioni abbia comportato nel tempo notevoli vantaggi dal punto di vista economico;
    alla luce degli efficaci risultati derivanti dall'attuazione dello strumento della cedolare secca nel settore residenziale appare più che opportuno estendere tale misura anche alle locazioni non abitative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi finanziari la cosiddetta cedolare secca nella misura del 10 per cento per gli immobili non abitativi fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/4768-AR/66Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con il presente provvedimento non si prevedono misure sufficienti a incrementare percorsi di formazione professionale per il personale delle pubbliche amministrazioni né a garantire risorse per l'aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative finalizzate all'individuazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale di detto personale, con particolare attenzione per quello degli enti di piccole dimensioni.
9/4768-AR/67Laboccetta.

   La Camera,
   premesso che:
    i dipendenti di ruolo del Ministero della giustizia che prestano servizio presso i Tribunali, le Corti d'Appello e gli uffici del Giudice di pace hanno riconosciuta ex legge n. 221 del 1988 una specifica indennità di mansione legata al fatto di prestare servizio, appunto, in detti Organi giudicanti;
    questa indennità, come riportato da una nota dell'Unione Nazionale Cancellerie Comunali del 19 agosto scorso, in verità, non è universalmente riconosciuta a tutti gli operatori del settore Giustizia, ma è ancora oggi negata a diversi dipendenti comunali distaccati presso le sedi del Giudice di Pace;
    tale indennità, seppur espressamente prevista dalla normativa nazionale, è stata riconosciuta solo da alcuni dei Comuni che hanno provveduto, in seguito alla soppressione di diversi Giudici operata dal Governo Monti con il decreto-legge 7 settembre 2012 n. 156, a mantenere in funzione tali fondamentali presidi di legalità facendosi carico delle spese di mantenimento e gestione e formando proprio personale dipendente, avulso dai ruoli del Ministero della giustizia, al fine di consentirne l'efficace funzionamento;
    questa arbitraria determinazione, alla quale consegue una ingiusta discriminazione, deriva dalla mancanza di responsabilità evidenziata dai Governi nazionali e regionali che hanno gravato di tale ulteriore fardello gli enti locali, i quali già in precedenza fornivano agli uffici giudiziari proprio personale, a cui prima della recente norma di soppressione veniva pacificamente riconosciuta la detta indennità a spese del Ministero;
    tale situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con la piena attuazione della Riforma ex-lege 29 aprile 2016, n. 57 e successivi interventi, che ha oltremodo ampliato le competenze del Giudice di Pace, con la facile previsione di un notevole aumento del contenzioso affidato a tale organo giudicante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere l'indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti del Ministero della giustizia al personale dipendente degli Enti locali e Regioni destinato a svolgere la propria attività, a qualsivoglia titolo, presso gli uffici dei giudici di pace, in luogo delle indennità di comparto di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004.
9/4768-AR/68
Riccardo Gallo, Catanoso.

   La Camera,
   premesso che:
    il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al raggiungimento dell'età indicata dalla legge la quale, contestualmente, prevede alcune eccezioni per talune particolari e ben definite categorie di lavoratori dipendenti che presentano determinati requisiti;
    la legge, disciplina la non applicazione dell'elevazione dei limiti di età introdotti con decreto legislativo n. 503 del 1992 per i soggetti lavoratori che presentano una invalidità non inferiore all'80 percento;
    il provvedimento in esame contiene norme che intervengono a disciplinare i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la non applicazione dell'elevazione dei limiti di età di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ai lavoratori che presentano una invalidità non inferiore al 35 per cento, che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e che hanno compiuto 60 anni.
9/4768-AR/69Minardo.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 44 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame reca norme in materia di imposta di registro;
    il succitato comma modifica in particolare la norma sull'interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare, fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile,

impegna il Governo

a considerare la modifica di cui al comma succitato come norma meramente interpretativa della disciplina vigente.
9/4768-AR/70
Biasotti.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 44 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame reca norme in materia di imposta di registro;
    il succitato comma modifica in particolare la norma sull'interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare, fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare la modifica di cui al comma succitato come norma meramente interpretativa della disciplina vigente.
9/4768-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Biasotti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca norme per la ricostruzione delle zone colpite da sisma;
    in tali zone devono essere rivalutati anche tratti stradali in galleria e i materiali da costruzione, qualora impiegati massivamente, devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007;
    inoltre nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio,

impegna il Governo

a tenere conto, in fase regolamentare, non solo dei criteri antisismici ai quali i materiali da costruzione devono rispondere ma anche a quelli antincendio indicati in premessa.
9/4768-AR/71Rotondi.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca norme per la ricostruzione delle zone colpite da sisma;
    in tali zone devono essere rivalutati anche tratti stradali in galleria e i materiali da costruzione, qualora impiegati massivamente, devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007;
    inoltre nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere conto, in fase regolamentare, non solo dei criteri antisismici ai quali i materiali da costruzione devono rispondere ma anche a quelli antincendio indicati in premessa.
9/4768-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Rotondi.

   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'A.C. 4768, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    il comma 274 del provvedimento reca disposizioni finalizzate a dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del servizio di notificazioni a mezzo posta, avviato con l'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
    in particolare, alla lettera a), capoverso 97-bis del citato comma, si prevede che «la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore»;
    la formulazione adoperata di «unico operatore» determina un'ambiguità semantica, potendo essere interpretata, in contrasto con la ratio stessa della Legge Concorrenza, nel senso di riservare le citate attività gestorie a un solo soggetto presente sul mercato, verosimilmente l’incumbent Poste Italiane;
    il comma 274-bis, aggiunto con emendamento del relatore 42.34, prevede la possibilità di includere nel prossimo contratto di programma tra MISE e Poste Italiane, su richiesta di una delle due parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali fino a 5 kg, a fronte dell'attuale limite di 2 kg;
    tale ultima disposizione non risulta dotata di coperture, né in riferimento ai maggiori oneri diretti a carico dello Stato nei confronti di Poste Italiane conseguenti a tale estensione del servizio universale, né in riferimento al minor gettito IVA che deriverebbe da tale estensione, dato che i relativi invii diventerebbero esenti da tale imposta;
    in Italia, a differenza di altre nazioni europee, la cosiddetta «posta massiva», ossia l'invio di grandi quantità di posta, prelavorata e standardizzata da parte di mittenti di tipo business o istituzionali, risulta ancora ricompresa nel servizio universale, con conseguenti ricadute negative per l'erario, stimabili in 115 milioni di euro, e sull'assetto concorrenziale del mercato,

impegna il Governo

   a confrontarsi con le associazioni rappresentative del mercato postale sull'assetto e sull'ambito del servizio universale postale, nonché per acquisire le loro valutazioni sul processo di liberalizzazione;
   ad interpretare l'espressione «unico operatore» di cui al comma 274, anche in sede di formulazione dei bandi, conformemente alla ratio di liberalizzazione del mercato, consentendo la più alta competizione tra i diversi operatori per l'attribuzione dei relativi servizi;
   a valutare l'opportunità, anche al fine di reperire eventuali coperture per garantire l'inclusione nel prossimo contratto di programma degli invii fino a 5 kg, di escludere la posta massiva dal servizio universale postale.
9/4768-AR/72Catalano.

   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'A.C. 4768, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    il comma 274 del provvedimento reca disposizioni finalizzate a dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del servizio di notificazioni a mezzo posta, avviato con l'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
    in particolare, alla lettera a), capoverso 97-bis del citato comma, si prevede che «la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore»;
    la formulazione adoperata di «unico operatore» determina un'ambiguità semantica, potendo essere interpretata, in contrasto con la ratio stessa della Legge Concorrenza, nel senso di riservare le citate attività gestorie a un solo soggetto presente sul mercato, verosimilmente l’incumbent Poste Italiane;
    il comma 274-bis, aggiunto con emendamento del relatore 42.34, prevede la possibilità di includere nel prossimo contratto di programma tra MISE e Poste Italiane, su richiesta di una delle due parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali fino a 5 kg, a fronte dell'attuale limite di 2 kg;
    tale ultima disposizione non risulta dotata di coperture, né in riferimento ai maggiori oneri diretti a carico dello Stato nei confronti di Poste Italiane conseguenti a tale estensione del servizio universale, né in riferimento al minor gettito IVA che deriverebbe da tale estensione, dato che i relativi invii diventerebbero esenti da tale imposta;
    in Italia, a differenza di altre nazioni europee, la cosiddetta «posta massiva», ossia l'invio di grandi quantità di posta, prelavorata e standardizzata da parte di mittenti di tipo business o istituzionali, risulta ancora ricompresa nel servizio universale, con conseguenti ricadute negative per l'erario, stimabili in 115 milioni di euro, e sull'assetto concorrenziale del mercato,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di confrontarsi con le associazioni rappresentative del mercato postale sull'assetto e sull'ambito del servizio universale postale, nonché per acquisire le loro valutazioni sul processo di liberalizzazione;
   a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione «unico operatore» di cui al comma 274, anche in sede di formulazione dei bandi, conformemente alla ratio di liberalizzazione del mercato, consentendo la più alta competizione tra i diversi operatori per l'attribuzione dei relativi servizi;
   a valutare l'opportunità, anche al fine di reperire eventuali coperture per garantire l'inclusione nel prossimo contratto di programma degli invii fino a 5 kg, di escludere la posta massiva dal servizio universale postale.
9/4768-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Catalano.

   La Camera,
   premesso che:
    i lavoratori addetti specificamente alle operazioni portuali di carico e scarico, appartenenti ai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 svolgono una attività gravosa, per la quale i rispettivi datori di lavoro sono chiamati a pagare alti tassi INAIL;
    per lo svolgimento della suddetta attività è necessaria la piena e completa idoneità fisica e psichica e non sono assolutamente impiegabili persone disabili;
    la suddetta attività portuale per gravosità e per rischiosità è simile a quella svolta da lavoratori adibiti a lavorazioni e servizi già esclusi dall'obbligo di assunzione di disabili, in base all'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, quali ad esempio marittimi, personale viaggiante terrestre, personale di cantiere, lavoratori del settore degli impianti a fune, eccetera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare apposito provvedimento affinché ai datori di lavoro di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge n. 84 del 1994 si applichino le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, cioè vengano esonerati dall'obbligo di assunzione di categorie protette, per la quota di organico degli addetti alle operazioni portuali.
9/4768-AR/73
Monchiero, Oliaro.

   La Camera,
   premesso che:
    lo strumento della Zona Logistica Semplificata prevista all'articolo 1, commi da 35-sexies a 35-decies, autorizza la creazione della Zona Logistica Semplificata nelle regioni non disciplinate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) o vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale (AdSP) di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169;
    in alcune delle suddette regioni esiste più di un porto avente le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013, o più di un'Autorità di sistema portuale, o esistono casi di Autorità di sistema portuale interregionale;
    nell'ipotesi di Zona Logistica Semplificata istituita in base al requisito della presenza nella regione di un'Autorità di sistema portuale, non è specificato se l'estensione della suddetta zona possa comprendere oltre alle aree portuali del porto sede dell'AdSP anche quelle degli altri porti inclusi nella medesima AdSP;
    con l'istituzione della Zona Logistica Semplificata nelle aree portuali delle regioni non disciplinate dagli articoli 4 e 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, i porti italiani, oggetto della riforma di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, saranno interessati da differenti tipologie di agevolazioni ed incentivi, per cui, trattandosi di settori di rilevante interesse economico e sociale per il Paese, potrebbe essere necessario garantire uno sviluppo equilibrato fra le aree portuali eleggibili per la creazione delle Zone logistiche semplificate e quelle eleggibili per la creazione delle Zone Economiche Speciali, per non vanificare il principio ispiratore della precitata riforma consistente nel favorire una maggiore coesione di tutte le aree del Paese e il superamento dell'individualismo portuale, per assicurare una maggiore competitività dell'intero sistema portuale nazionale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di uniformare il contenuto del comma 35-septies a quello dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, allo scopo di consentire la presentazione di due proposte di istituzione di Zona Logistica Semplificata per regione;
   nell'ipotesi di Zona Logistica Semplificata istituita in base al requisito della presenza nella regione di un'Autorità di sistema portuale, a valutare l'opportunità di chiarire se la superficie complessiva della Zona Logistica Semplificata si estenda a tutte le aree portuali comprese nelle singole Autorità di sistema portuale;
   a valutare l'opportunità di istituire un'Agenzia o un'Autorità nazionale con funzioni di coordinamento degli organismi incaricati della gestione ed amministrazione delle zone logistiche semplificate e delle zone economiche speciali, assicurando uno sviluppo equilibrato dei territori interessati.
9/4768-AR/74
Oliaro, Galgano.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 39-quinquies e 39-sexies, del disegno di legge in esame, modificano la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel TUA-Testo unico accise. Qui non viene prevista la revisione fiscale del comparto delle sigarette elettroniche;
    l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, prevede che sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, l'imposta di consumo è pari a euro 0,3933 il millilitro più Iva. Il che vuol dire che ogni flacone in commercio da 10 millilitri ha una tassa pari a 5 euro Iva inclusa;
    è scientificamente provato che il fumo di sigaretta tradizionale è cancerogeno, mentre a differenza dell'utilizzo di tabacco da fumo, il procedimento fisico col quale avviene la somministrazione del liquido contenente nicotina attraverso la sigaretta elettronica non è combustione, bensì vaporizzazione che a differenza della combustione, non genera sostanze cancerogene;
    oncologi di fama mondiale, come il compianto Veronesi e Tirelli, hanno più volte dichiarato di considerare le sigarette elettroniche un importante strumento di prevenzione e tutela dei danni da tabagismo. In Italia, infatti, l'80 per cento dei 70 mila decessi annui da fumo sarebbe dovuto non alla nicotina ma ad inalazione di catrame, particelle e gas tossici che non sono presenti nelle sigarette elettroniche;
    il 10,7 per cento degli utenti di sigaretta elettronica (che in totale sono stimati in 2.5 milioni) hanno totalmente smesso di fumare, con un miglioramento della salute pubblica ed un calo dei costi di cura per malattie derivanti dal fumo fino ad euro 227.375.000 all'anno, come da dati risultanti dall'Istituto Superiore di Sanità;
    secondo il rapporto condotto nel Regno Unito per conto di Public Health England, l'autorità sanitaria inglese, le sigarette elettroniche sono per il 95 per cento meno dannose rispetto a quelle convenzionali e c’è comunque ampio consenso all'interno della comunità scientifica sul fatto che il vapore elettronico sia significativamente meno dannoso del fumo di tabacco. Pertanto le sigarette elettroniche potrebbero svolgere un ruolo importante nel raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2025: ridurre del 30 per cento il numero di fumatori e le morti per cancro e tumori;
    il mercato delle sigarette elettroniche e dei liquidi contenenti nicotina da esse vaporizzato, che, ad oggi, conta un fatturato di produzione di liquidi medio di euro 106 milioni, un fatturato di distribuzione di liquidi e sigarette elettroniche medio di euro 321,135 milioni, con 3.700-4.700 distributori per un totale stimato di 4.050-6.400 lavoratori,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame relativi al settore della sigaretta elettronica e a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, i posti di lavoro e un settore dell'economia in crescita, di prevedere una diminuzione del 50 per cento dell'accisa sui liquidi da inalazione.
9/4768-AR/75Galgano, Monchiero, Menorello, Secco, Mucci, Catalano, Oliaro, Quintarelli.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 39-quinquies e 39-sexies, del disegno di legge in esame, modificano la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel TUA-Testo unico accise. Qui non viene prevista la revisione fiscale del comparto delle sigarette elettroniche;
    l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, prevede che sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, l'imposta di consumo è pari a euro 0,3933 il millilitro più Iva. Il che vuol dire che ogni flacone in commercio da 10 millilitri ha una tassa pari a 5 euro Iva inclusa;
    è scientificamente provato che il fumo di sigaretta tradizionale è cancerogeno, mentre a differenza dell'utilizzo di tabacco da fumo, il procedimento fisico col quale avviene la somministrazione del liquido contenente nicotina attraverso la sigaretta elettronica non è combustione, bensì vaporizzazione che a differenza della combustione, non genera sostanze cancerogene;
    oncologi di fama mondiale, come il compianto Veronesi e Tirelli, hanno più volte dichiarato di considerare le sigarette elettroniche un importante strumento di prevenzione e tutela dei danni da tabagismo. In Italia, infatti, l'80 per cento dei 70 mila decessi annui da fumo sarebbe dovuto non alla nicotina ma ad inalazione di catrame, particelle e gas tossici che non sono presenti nelle sigarette elettroniche;
    il 10,7 per cento degli utenti di sigaretta elettronica (che in totale sono stimati in 2.5 milioni) hanno totalmente smesso di fumare, con un miglioramento della salute pubblica ed un calo dei costi di cura per malattie derivanti dal fumo fino ad euro 227.375.000 all'anno, come da dati risultanti dall'Istituto Superiore di Sanità;
    secondo il rapporto condotto nel Regno Unito per conto di Public Health England, l'autorità sanitaria inglese, le sigarette elettroniche sono per il 95 per cento meno dannose rispetto a quelle convenzionali e c’è comunque ampio consenso all'interno della comunità scientifica sul fatto che il vapore elettronico sia significativamente meno dannoso del fumo di tabacco. Pertanto le sigarette elettroniche potrebbero svolgere un ruolo importante nel raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2025: ridurre del 30 per cento il numero di fumatori e le morti per cancro e tumori;
    il mercato delle sigarette elettroniche e dei liquidi contenenti nicotina da esse vaporizzato, che, ad oggi, conta un fatturato di produzione di liquidi medio di euro 106 milioni, un fatturato di distribuzione di liquidi e sigarette elettroniche medio di euro 321,135 milioni, con 3.700-4.700 distributori per un totale stimato di 4.050-6.400 lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame relativi al settore della sigaretta elettronica e a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, i posti di lavoro e un settore dell'economia in crescita, di prevedere una diminuzione del 50 per cento dell'accisa sui liquidi da inalazione.
9/4768-AR/75. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Galgano, Monchiero, Menorello, Secco, Mucci, Catalano, Oliaro, Quintarelli.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 si legge «il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, è escluso dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
    il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 recita: «Art. 9. (Richiami in servizio del personale volontario). — 1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.
  2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:
   ...
   b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
   ...
   che il Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al Capo IV (NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO) all'articolo 14. Reca «Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario»;
   ...
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.
  ...
    che all'articolo 1 comma 171, 171-bis, sono previste assunzioni al Corpo dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

relativamente agli assunti di cui al comma 171, 171-bis all'articolo 1 del presente disegno di legge nonché agli assunti di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 a chiarire con propria circolare o con qualsiasi altro strumento a rendere chiaro che sino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 14 del Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, i volontari già iscritti nei ruoli dei distaccamenti volontari alla data di e.i.v. del presente Decreto, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio di soccorso e l'operatività dei distaccamenti stessi, possono continuare a svolgere le mansioni previste dall'articolo 9 co. 2 del Decreto Legislativo 139 del 8 marzo 2006 indipendentemente dalla scelta dell'elenco di appartenenza e sino all'esaurimento del ruolo di appartenenza.
9/4768-AR/76
Taricco.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 si legge «il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, è escluso dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
    il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 recita: «Art. 9. (Richiami in servizio del personale volontario). — 1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.
  2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:
   ...
   b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
   ...
   che il Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al Capo IV (NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO) all'articolo 14. Reca «Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario»;
   ...
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.
  ...
    che all'articolo 1 comma 171, 171-bis, sono previste assunzioni al Corpo dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

relativamente agli assunti di cui al comma 171, 171-bis all'articolo 1 del presente disegno di legge nonché agli assunti di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 a valutare l'opportunità di chiarire con propria circolare o con qualsiasi altro strumento a valutare l'opportunità di rendere chiaro che sino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 14 del Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, i volontari già iscritti nei ruoli dei distaccamenti volontari alla data di e.i.v. del presente Decreto, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio di soccorso e l'operatività dei distaccamenti stessi, possono continuare a svolgere le mansioni previste dall'articolo 9 co. 2 del Decreto Legislativo 139 del 8 marzo 2006 indipendentemente dalla scelta dell'elenco di appartenenza e sino all'esaurimento del ruolo di appartenenza.
9/4768-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Taricco.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, vale a dire, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
    in particolare, si prevede l'iscrizione all'albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale; l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
    il comma 4 dell'articolo 22, tuttavia, con una norma transitoria, consente di chiedere l'iscrizione anche a coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge; tale normativa subordina l'iscrizione all'albo speciale ai seguenti requisiti: 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame. Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:
     professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;
     ex consiglieri di cassazione e di Corte d'appello;
     avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;
     coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) ha già prorogato di un anno la disciplina transitoria, consentendo l'iscrizione all'albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo dei 4 anni fissati dalla norma originaria) dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018;
    la nuova disciplina è oggetto di una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sollevata con ordinanza 12856/2016 del TAR Lazio, poiché il vecchio regime vale ancora per tutti gli avvocati stabiliti (ovvero quelli che hanno preso il titolo in altro paese europeo, anche se italiani); essa, tra l'altro, introduce una grave discriminazione per coloro che esercitano presso i tribunali amministrativi, il cui grado in appello, a differenza dei civilisti, è equiparato alla Cassazione,

impegna il Governo:

   a prorogare, con il primo provvedimento utile, l'entrata in vigore di una norma che potrebbe subire un giudizio negativo di costituzionalità;
   in ogni caso a provvedere, anche con atto non legislativo per il tramite del Ministero di Giustizia, a emanare una norma di interpretazione autentica, volta a interpretare la vigente deroga dei cinque anni come anni solari dall'entrata in vigore, coprendo in tal modo tutto il 2018.
9/4768-AR/77
Sanga.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, vale a dire, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
    in particolare, si prevede l'iscrizione all'albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale; l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
    il comma 4 dell'articolo 22, tuttavia, con una norma transitoria, consente di chiedere l'iscrizione anche a coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge; tale normativa subordina l'iscrizione all'albo speciale ai seguenti requisiti: 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame. Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:
     professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;
     ex consiglieri di cassazione e di Corte d'appello;
     avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;
     coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) ha già prorogato di un anno la disciplina transitoria, consentendo l'iscrizione all'albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo dei 4 anni fissati dalla norma originaria) dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018;
    la nuova disciplina è oggetto di una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sollevata con ordinanza 12856/2016 del TAR Lazio, poiché il vecchio regime vale ancora per tutti gli avvocati stabiliti (ovvero quelli che hanno preso il titolo in altro paese europeo, anche se italiani); essa, tra l'altro, introduce una grave discriminazione per coloro che esercitano presso i tribunali amministrativi, il cui grado in appello, a differenza dei civilisti, è equiparato alla Cassazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare, con il primo provvedimento utile, l'entrata in vigore di una norma che potrebbe subire un giudizio negativo di costituzionalità;
   in ogni caso a valutare l'opportunità di provvedere, anche con atto non legislativo per il tramite del Ministero di Giustizia, a emanare una norma di interpretazione autentica, volta a interpretare la vigente deroga dei cinque anni come anni solari dall'entrata in vigore, coprendo in tal modo tutto il 2018.
9/4768-AR/77.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Sanga.

   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto era stato anticipato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il Decreto Fiscale 2018 (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017, n. 242) avrebbe determinato la cessazione del monopolio legale durato oltre 70 anni in capo alla Siae, in favore di una liberalizzazione del settore della gestione dei diritti d'autore;
    la lettura attenta del decreto, tuttavia, costringe gli operatori del settore a ridimensionare sensibilmente le aspettative che tale annuncio aveva alimentato;
    infatti, il decreto, mediante l'articolo 19, comma 1, lettera b) n. 1, da un lato, ha messo effettivamente mano all'articolo 180 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 che in Italia riservava in via esclusiva qualunque attività di intermediazione, diretta o indiretta, dei diritti di autore alla Siae, prevedendo che ora tali attività possano essere esercitate anche da altri «enti di gestione collettiva»; dall'altro lato, tuttavia, mutuando la definizione di «enti di gestione collettiva» dal precedente decreto legislativo n. 35 del 2017 – emanato nel marzo scorso in attuazione della Direttiva cosiddetta «Barnier» (Dir. 2014/26/UE), che imponeva agli Stati membri l'adozione di regole piuttosto stringenti sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di garantire standard minimi di efficienza e trasparenza – nel nuovo decreto ha in sostanza aperto le porte delle attività di gestione dei diritti d'autore ai soli enti collettivi di natura non profit, precludendo l'esercizio di tali attività alle organizzazioni che rappresentano gli artisti in forza di mandati di natura commerciale, non collettiva;
    nel giugno 2016 il parere dell’Antitrust inviato al Parlamento e al Governo sul recepimento della direttiva Barnier in tema di liberalizzazione del diritto d'autore metteva in risalto come «il nucleo della direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In virtù di questo principio, è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva «indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti». Il valore e la ratio dell'impianto normativo europeo – spiegava l'Autorità – risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell'ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nella legge sul diritto d'autore, ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce a un solo soggetto (Siae) la riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore»;
    in sostanza, detta Direttiva annovera tra i propri obiettivi quello di obbligare le società di gestione collettiva ad operare con maggiore trasparenza ed efficienza, garantendo ai titolari la possibilità di rivolgersi, per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a organismi di gestione di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti, riconoscendo la libertà di scelta degli artisti, intende stimolare la libera concorrenza e aumentare così il livello di competitività ed efficienza anche nel settore della gestione dei diritti d'autore;
    il decreto legislativo n. 35 del 2017, che si prefiggeva di dare attuazione alla Direttiva «Barnier», non intervenendo sull'articolo 180 e di conseguenza sul monopolio in capo a Siae, ha di fatto reso astratta la possibilità concessa agli artisti di rivolgersi a collecting society europee, anziché a Siae, in quanto che per l'esercizio dei diritti in Italia, dette collecting society avrebbero dovuto comunque rivolgersi a Siae, alla quale erano riservate, in ogni caso, la riscossione e la ripartizione dei compensi all'interno del territorio italiano;
    la Commissione Europea nei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2017, notando la persistente anomalia, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della Direttiva;
    il Governo italiano è intervenuto in extremis, inserendo nel recente Decreto Fiscale una modifica dell'articolo n. 180 tanto che la Commissione Ue avrebbe deciso di chiudere tale procedura di infrazione ma che tuttavia appare ancora molto conservativa, visto che confina la liberalizzazione a favore delle sole organizzazioni collettive,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che consentano l'attività di gestione dei diritti d'autore anche alle entità di gestione indipendente recependo così a pieno le indicazioni dell'Autorità garante.
9/4768-AR/78
Cristian Iannuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto era stato anticipato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il Decreto Fiscale 2018 (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017, n. 242) avrebbe determinato la cessazione del monopolio legale durato oltre 70 anni in capo alla Siae, in favore di una liberalizzazione del settore della gestione dei diritti d'autore;
    la lettura attenta del decreto, tuttavia, costringe gli operatori del settore a ridimensionare sensibilmente le aspettative che tale annuncio aveva alimentato;
    infatti, il decreto, mediante l'articolo 19, comma 1, lettera b) n. 1, da un lato, ha messo effettivamente mano all'articolo 180 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 che in Italia riservava in via esclusiva qualunque attività di intermediazione, diretta o indiretta, dei diritti di autore alla Siae, prevedendo che ora tali attività possano essere esercitate anche da altri «enti di gestione collettiva»; dall'altro lato, tuttavia, mutuando la definizione di «enti di gestione collettiva» dal precedente decreto legislativo n. 35 del 2017 – emanato nel marzo scorso in attuazione della Direttiva cosiddetta «Barnier» (Dir. 2014/26/UE), che imponeva agli Stati membri l'adozione di regole piuttosto stringenti sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di garantire standard minimi di efficienza e trasparenza – nel nuovo decreto ha in sostanza aperto le porte delle attività di gestione dei diritti d'autore ai soli enti collettivi di natura non profit, precludendo l'esercizio di tali attività alle organizzazioni che rappresentano gli artisti in forza di mandati di natura commerciale, non collettiva;
    nel giugno 2016 il parere dell’Antitrust inviato al Parlamento e al Governo sul recepimento della direttiva Barnier in tema di liberalizzazione del diritto d'autore metteva in risalto come «il nucleo della direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In virtù di questo principio, è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva «indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti». Il valore e la ratio dell'impianto normativo europeo – spiegava l'Autorità – risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell'ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nella legge sul diritto d'autore, ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce a un solo soggetto (Siae) la riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore»;
    in sostanza, detta Direttiva annovera tra i propri obiettivi quello di obbligare le società di gestione collettiva ad operare con maggiore trasparenza ed efficienza, garantendo ai titolari la possibilità di rivolgersi, per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a organismi di gestione di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti, riconoscendo la libertà di scelta degli artisti, intende stimolare la libera concorrenza e aumentare così il livello di competitività ed efficienza anche nel settore della gestione dei diritti d'autore;
    il decreto legislativo n. 35 del 2017, che si prefiggeva di dare attuazione alla Direttiva «Barnier», non intervenendo sull'articolo 180 e di conseguenza sul monopolio in capo a Siae, ha di fatto reso astratta la possibilità concessa agli artisti di rivolgersi a collecting society europee, anziché a Siae, in quanto che per l'esercizio dei diritti in Italia, dette collecting society avrebbero dovuto comunque rivolgersi a Siae, alla quale erano riservate, in ogni caso, la riscossione e la ripartizione dei compensi all'interno del territorio italiano;
    la Commissione Europea nei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2017, notando la persistente anomalia, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della Direttiva;
    il Governo italiano è intervenuto in extremis, inserendo nel recente Decreto Fiscale una modifica dell'articolo n. 180 tanto che la Commissione Ue avrebbe deciso di chiudere tale procedura di infrazione ma che tuttavia appare ancora molto conservativa, visto che confina la liberalizzazione a favore delle sole organizzazioni collettive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative che consentano l'attività di gestione dei diritti d'autore anche alle entità di gestione indipendente recependo così a pieno le indicazioni dell'Autorità garante.
9/4768-AR/78.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Cristian Iannuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    In Italia un importante segmento dello sviluppo urbanistico è legato ai processi di industrializzazione con interi quartieri realizzati a seguito della installazione di impianti industriali;
    si tratta di quartieri che rappresentano un importante pezzo di storia del nostro Paese che non va assolutamente disperso;
    in molti casi si tratta di quartieri periferici anche di centri abitati non grandi che oggi si trovano in condizioni di degrado e che necessitano di interventi di manutenzione;
    occorrerebbe recuperare questo patrimonio abitativo non solo per i comuni e per i residenti interessati ma anche per una loro valorizzazione culturale;
    in molti Paesi a partire dalla Germania realtà urbanistiche legate ai processi industriali sono entrate in pieno in circuiti turistici e di tutela museale;
    un processo del genere sarebbe utile anche in Italia per recuperare un patrimonio storico molto importante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un censimento su tutto il territorio nazionale dei quartieri «industriali», legati a processi di industrializzazione, con l'obiettivo di porre in essere un'azione di recupero urbanistico degli stessi nonché di una forma di tutela storicoculturale con la previsione di un museo nazionale dei suddetti quartieri.
9/4768-AR/79Cani.

   La Camera,
   premesso che:
    nel testo del Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è contenuta una norma (articolo 1, comma 151) che testualmente recita «Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale può essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale ...»;
    tenuto conto che tale norma ha come obiettivo prioritario quello di implementare, in primis, i rapporti commerciali con l'Iran, Paese noto per il suo sostegno al terrorismo islamico in ogni variante, sia quella sciita degli Hezbollah che quella sunnita di Al Qaeda;
    noti sono anche i file declassificati dalla CIA, raccolti durante il raid del 2011 in cui fu ucciso Osama Bin Laden, file che indicano come Iran e AL Qaeda avessero, e presumibilmente abbiano ancora, un accordo non solo di non aggressione ma anche di collaborazione nel colpire il comune nemico, ossia gli USA;
    oltretutto che il Governo intende recuperare i soldi per sostenere il rischio degli investimenti in Iran dal fondo destinato a supportare l'imprenditoria giovanile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la norma nel primo provvedimento utile, anche in via di necessità e urgenza, per evitare il rischio che l'Italia sia (nel caso di aziende pubbliche addirittura con il denaro dei contribuenti) un paese partner e sostenitore di paesi sponsor del terrorismo.
9/4768-AR/80
Capezzone.

   La Camera,
   premesso che:
    a decorrere dal 2015, il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'articolo 19-bis, comma 1, ha assimilato all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU, «una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;
    il comma 2 dello stesso articolo ha previsto che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali Tari e Tasi siano applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
    la legge ha previsto, a compensazione per i comuni dell'applicazione in misura ridotta delle imposte comunali Imu, Tari e Tasi sulle categorie di immobili richiamate ai precedenti punti, il riparto di un contributo pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
    con decreto del direttore centrale della finanza locale del dipartimento per gli affari interni e territoriali del 19 giugno 2017 il Ministero dell'interno, in attuazione alle sopracitate disposizioni di legge, ha disposto il riparto tra i comuni del contributo complessivo di 6 milioni di euro a ristoro degli effetti diretti ed indiretti dei minori gettiti di Imu, Tari e Tasi sulle unità immobiliari ubicate nei relativi ambiti territoriali e possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
    numerosi comuni, ed in particolare quelli della fascia appenninica e montana che, più di altri, sono stati protagonisti nei decenni passati del fenomeno dell'emigrazione all'estero, si sono visti corrisposti, tra l'altro con due anni di ritardo, contributi largamente inferiori alle attese e certamente insufficienti rispetto al minor gettito fiscale conseguente alle disposizioni di legge;
    la situazione è tale da aver messo diversi comuni, soprattutto quelli più piccoli e di montagna, in grave difficoltà tanto da paventare, per alcuni di essi, il rischio di dissesto finanziario in ragione della mancata compensazione da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre uno stanziamento integrativo che consenta di compensare integralmente i comuni del minor gettito conseguente all'entrata in vigore della legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80.
9/4768-AR/81
Paolo Rossi, Romanini, Gianni Farina.

   La Camera, ritiene insufficienti le misure adottate,
   premesso che:
    la sentenza della Corte costituzionale n. 216/2015, ha dichiarato illegittimo quanto disposto dal decreto-legge 201 del 2011 in merito all'anticipazione dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 del termine ultimo per la conversione delle lire;
    come si evince da quanto indicato da Banca d'Italia: «Dal 22 gennaio 2016, chi è in grado di documentare di aver richiesto di convertire lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo, può eseguire la conversione presso una delle Filiali della Banca d'Italia che svolgono il servizio di Tesoreria dello Stato, vale a dire: Agrigento, Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Forlì, Genova, L'Aquila, Lecce; Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma Succursale, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona»,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie per estendere anche a coloro che non abbiano effettuato la richiesta di convertire lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, ovvero che non possano provarla, la possibilità di convertire le lire in euro.
9/4768-AR/82Castelli.

   La Camera, ritiene insufficienti le misure adottate,
   premesso che:
    la sentenza della Corte costituzionale n. 216/2015, ha dichiarato illegittimo quanto disposto dal decreto-legge 201 del 2011 in merito all'anticipazione dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 del termine ultimo per la conversione delle lire;
    come si evince da quanto indicato da Banca d'Italia: «Dal 22 gennaio 2016, chi è in grado di documentare di aver richiesto di convertire lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo, può eseguire la conversione presso una delle Filiali della Banca d'Italia che svolgono il servizio di Tesoreria dello Stato, vale a dire: Agrigento, Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Forlì, Genova, L'Aquila, Lecce; Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma Succursale, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere tutte le iniziative necessarie per estendere anche a coloro che non abbiano effettuato la richiesta di convertire lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, ovvero che non possano provarla, la possibilità di convertire le lire in euro.
9/4768-AR/82. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Castelli.

   La Camera,
   premesso che:
    la rieducazione e la riabilitazione del detenuto è un principio costituzionale previsto dall'articolo 27 secondo cui: «Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato»;
    l'attivazione della giustizia riparative che permetta in collaborazione con Enti Locali e strutture territoriali di apprendere o consolidare un mestiere mentre si procede a riparare un «bene» (immobile, spazio verde, etc.) da riconsegnare alla società per usi sociali e collettivi rappresenta un passo di civiltà per il pieno recupero del detenuto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un percorso di reinserimento lavorativo e professionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, con priorità ai detenuti tra i 18 e 45 anni di età, secondo la programmazione partecipata dei diversi attori coinvolti (Centri per l'impiego, Agenzie per il Lavoro, Terzo Settore, Imprese, Sistema della cooperazione, ecc.), promuovendo un collegamento stabile tra servizi disponibili sul territorio e interventi di politica attiva del lavoro.
9/4768-AR/83Totaro.

   La Camera,
   premesso che:
    l'opera del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara è strategica per il buon funzionamento del sistema del trasporto pubblico locale lombardo e in particolar modo della Città Metropolitana di Milano;
    tale opera è contenuta nell'aggiornamento 2016 del Contratto di Programma, parte investimenti, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, sul quale, il CIPE, nella seduta del 10 agosto 2016, ha espresso parere favorevole;
    al fine di completare il servizio semiorario R Milano-Mortara e prolungare la linea suburbana S9 fino ad Abbiategrasso, il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato da Regione Lombardia con d.c.r. n. 1245 il 20 settembre 2016 contempla il raddoppio Milano-Mortara: raddoppio tratta Albairate-Parona-Mortara;
    i continui disagi che vengono riscontrati dai pendolari, che quotidianamente la percorrono (per citarne alcuni, sovraffollamento, pesanti ritardi, cancellazione di corse, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione), impongono una particolare attenzione affinché si possa arrivare ad una soluzione definitiva e nel più breve tempo possibile,

impegna il Governo

a individuare, nel triennio 2018-2020, le risorse necessarie al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara ed in particolare per la tratta Albairate/Vermezzo-Parona.
9/4768-AR/84Prina, Cova, Casati, Gasparini.

   La Camera,
   premesso che:
    l'opera del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara è strategica per il buon funzionamento del sistema del trasporto pubblico locale lombardo e in particolar modo della Città Metropolitana di Milano;
    tale opera è contenuta nell'aggiornamento 2016 del Contratto di Programma, parte investimenti, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, sul quale, il CIPE, nella seduta del 10 agosto 2016, ha espresso parere favorevole;
    al fine di completare il servizio semiorario R Milano-Mortara e prolungare la linea suburbana S9 fino ad Abbiategrasso, il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato da Regione Lombardia con d.c.r. n. 1245 il 20 settembre 2016 contempla il raddoppio Milano-Mortara: raddoppio tratta Albairate-Parona-Mortara;
    i continui disagi che vengono riscontrati dai pendolari, che quotidianamente la percorrono (per citarne alcuni, sovraffollamento, pesanti ritardi, cancellazione di corse, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione), impongono una particolare attenzione affinché si possa arrivare ad una soluzione definitiva e nel più breve tempo possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, nel triennio 2018-2020, le risorse necessarie al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara ed in particolare per la tratta Albairate/Vermezzo-Parona.
9/4768-AR/84.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Prina, Cova, Casati, Gasparini.

   La Camera,
   premesso che:
    in questa legislatura sono state poste in essere importanti misure di contrasto alla povertà a partire dalla introduzione del REI, Reddito di Inclusione;
    rimangono pur tuttavia significative criticità nel gestire platee di disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga;
    nella sola Calabria la platea degli ex mobilità in deroga risulta essere di circa 25 mila unità;
    i percorsi di sostegno al reddito attivati dalle singole regioni risultano essere non sufficienti a prospettare soluzioni strutturali per tali criticità sociali;
    la situazione rischia di essere esplosiva poiché suddette platee si ampliano a causa dell'ingresso dei lavoratori che progressivamente vedono cessare i propri periodi di tutela legati agli ammortizzatori sociali;
    andrebbero rafforzati i progetti Anpal anche con azioni di tutoraggio da parte dell'Agenzia a supporto delle azioni territoriali per un respiro più ampio delle politiche attive;
    lo stesso accesso al REI risulta problematico per la stragrande maggioranza di questi lavoratori e rischierebbe tra l'altro di creare ulteriori frammentazioni in questo segmento di disagio sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un tavolo nazionale da istituirsi presso Anpal al fine di individuare risorse e percorsi condividi d'intesa con le Regioni per politiche attive aventi come obiettivo la ricollocazione dei lavoratori ex mobilità in deroga.
9/4768-AR/85Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Magorno, Covello, Oliverio, Battaglia.

   La Camera,
   premesso che:
    nel 2011 si è svolto il concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;
    è stato probabilmente il concorso più contestato; con aspiranti dirigenti scolastici che si sono trovati ad affrontare una prova preselettiva caratterizzata da anomalie e irregolarità;
    a fronte di dette irregolarità ci sono stati conseguentemente innumerevoli contenziosi e ricorsi amministrativi ai quali si è aggiunto, in Campania e in Sicilia, il rinvio a giudizio dei membri delle commissioni esaminatrici, accusati dalla Procura di aver commesso reati di falso e abuso d'ufficio per agevolare alcuni candidati;
    va sottolineato che, a differenza dei ricorrenti dei concorsi del 2004 e del 2006, che hanno ottenuto una sanatoria con la legge n. 107 del 2015, cosiddetta «Buona scuola», i ricorrenti al citato concorso per dirigente scolastico del 2011, non hanno ottenuto alcuna sanatoria o comunque nessuna iniziativa legislativa volta a risolvere la situazione, e che permetterebbe di contribuire a risolvere al contempo il problema delle carenze di presidi e quello delle reggenze,

impegna il Governo

al fine di dare soluzione alle criticità esposte in premessa e contribuire a risolvere al contempo il problema delle carenze di presidi e quello delle reggenze, a prorogare la validità delle graduatorie del concorso del 2011 e adottare le opportune iniziative al fine di includere e immettere in ruolo gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al citato concorso con esito positivo e che nel contempo hanno un contenzioso in corso, previo corso intensivo di formazione e superamento della prova finale, con le modalità previste dall'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
9/4768-AR/86
Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Zappulla.

   La Camera,
   premesso che:
    nel 2011 si è svolto il concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;
    è stato probabilmente il concorso più contestato; con aspiranti dirigenti scolastici che si sono trovati ad affrontare una prova preselettiva caratterizzata da anomalie e irregolarità;
    a fronte di dette irregolarità ci sono stati conseguentemente innumerevoli contenziosi e ricorsi amministrativi ai quali si è aggiunto, in Campania e in Sicilia, il rinvio a giudizio dei membri delle commissioni esaminatrici, accusati dalla Procura di aver commesso reati di falso e abuso d'ufficio per agevolare alcuni candidati;
    va sottolineato che, a differenza dei ricorrenti dei concorsi del 2004 e del 2006, che hanno ottenuto una sanatoria con la legge n. 107 del 2015, cosiddetta «Buona scuola», i ricorrenti al citato concorso per dirigente scolastico del 2011, non hanno ottenuto alcuna sanatoria o comunque nessuna iniziativa legislativa volta a risolvere la situazione, e che permetterebbe di contribuire a risolvere al contempo il problema delle carenze di presidi e quello delle reggenze,

impegna il Governo

al fine di dare soluzione alle criticità esposte in premessa e contribuire a risolvere al contempo il problema delle carenze di presidi e quello delle reggenze, a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso del 2011 e adottare le opportune iniziative al fine di includere e immettere in ruolo gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al citato concorso con esito positivo e che nel contempo hanno un contenzioso in corso, previo corso intensivo di formazione e superamento della prova finale, con le modalità previste dall'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
9/4768-AR/86.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Zappulla.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto il cosiddetto «bonus cultura», ossia una Carta elettronica di 500 euro che può essere utilizzata da giovani di età inferiore a diciotto anni per beneficiare di spettacoli teatrali e cinematografici, per acquisto di libri, l'ingresso a musei, ecc..;
    si segnala che qualunque giovane può beneficiare di detto bonus a prescindere dalla sua situazione economica, e non tiene quindi conto delle condizioni di partenza dei tanti ragazzi. Una previsione questa, assai discutibile nel momento in cui le risorse sono limitate e detto bonus può essere concesso solo nei limiti delle risorse annuali stanziate dal Governo;
    finora l'attuazione di questa misura si è dimostrata fallimentare, anche alla luce del fatto che il numero degli iscritti alla piattaforma risulta pari a poco più del 60 per cento degli aventi diritto. Ad oggi risultano essere circa 114 milioni di euro le risorse non utilizzate per detto bonus, e corrispondono a tutti quei giovani che ne avevano diritto, ma che non si sono registrati entro il 30 giugno 2017 secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
    se si vuole avvicinare i giovani alla cultura, bisognerebbe avere una visione complessiva cominciando a investire maggiori risorse, e puntando anche a rendere possibile l'accesso alla cultura per tutti, con una maggiore attenzione ai territori più disagiati e ai contesti sociali difficili,

impegna il Governo

   a destinare le risorse per il « bonus cultura» non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, a favore del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
   a introdurre un limite di reddito ISEE, al fine di poter beneficiare del « bonus cultura»;
   a stanziare maggiori risorse a favore del «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, anche prevedendo di destinare a detto Fondo le risorse risparmiate rinvenienti dall'introduzione del suddetto limite di reddito ISEE ai fini della concessione del « bonus cultura».
9/4768-AR/87Epifani, Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto il cosiddetto «bonus cultura», ossia una Carta elettronica di 500 euro che può essere utilizzata da giovani di età inferiore a diciotto anni per beneficiare di spettacoli teatrali e cinematografici, per acquisto di libri, l'ingresso a musei, ecc..;
    si segnala che qualunque giovane può beneficiare di detto bonus a prescindere dalla sua situazione economica, e non tiene quindi conto delle condizioni di partenza dei tanti ragazzi. Una previsione questa, assai discutibile nel momento in cui le risorse sono limitate e detto bonus può essere concesso solo nei limiti delle risorse annuali stanziate dal Governo;
    finora l'attuazione di questa misura si è dimostrata fallimentare, anche alla luce del fatto che il numero degli iscritti alla piattaforma risulta pari a poco più del 60 per cento degli aventi diritto. Ad oggi risultano essere circa 114 milioni di euro le risorse non utilizzate per detto bonus, e corrispondono a tutti quei giovani che ne avevano diritto, ma che non si sono registrati entro il 30 giugno 2017 secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
    se si vuole avvicinare i giovani alla cultura, bisognerebbe avere una visione complessiva cominciando a investire maggiori risorse, e puntando anche a rendere possibile l'accesso alla cultura per tutti, con una maggiore attenzione ai territori più disagiati e ai contesti sociali difficili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità:
   di destinare le risorse per il « bonus cultura» non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, a favore del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
   introdurre un limite di reddito ISEE, al fine di poter beneficiare del « bonus cultura»;
   stanziare maggiori risorse a favore del «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, anche prevedendo di destinare a detto Fondo le risorse risparmiate rinvenienti dall'introduzione del suddetto limite di reddito ISEE ai fini della concessione del « bonus cultura».
9/4768-AR/87.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Epifani, Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro.

   La Camera,
   premesso che:
    in questi anni le risorse destinate alla scuola e a garantire l'universalità del diritto allo studio, si sono confermate del tutto insufficienti;
    la legge n. 107 del 2015 si poneva lo scopo condivisibile della garanzia dell'effettività del diritto allo studio;
    in realtà i decreti attuativi della «Buona scuola», e in particolare il decreto legislativo n. 63 del 2017, che avrebbe dovuto appunto contenere efficaci disposizioni per assicurare l'effettività del diritto allo studio, si è rilevato inadeguato, anche perché sono del tutto insufficienti le risorse finanziarie messe a disposizione per poter realmente garantire un reale diritto allo studio per tutti;
    peraltro, mentre la legge n. 107 del 2015 prevedeva, ai fini dell'attuazione del diritto allo studio, che i decreti attuativi dovessero definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sia in relazione ai servizi alla persona con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali, questa definizione dei LEP, non è mai stata definita, ed è rimasta lettera morta;
    la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 202, ha provveduto a istituire il fondo «La Buona Scuola» finalizzato al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica, le cui risorse sono inadeguate,

impegna il Governo

a incrementare sensibilmente le risorse destinate al fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui al comma 202 della legge n. 107 del 2015, nonché per qualificare gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea.
9/4768-AR/88Bersani, Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    in questi anni le risorse destinate alla scuola e a garantire l'universalità del diritto allo studio, si sono confermate del tutto insufficienti;
    la legge n. 107 del 2015 si poneva lo scopo condivisibile della garanzia dell'effettività del diritto allo studio;
    in realtà i decreti attuativi della «Buona scuola», e in particolare il decreto legislativo n. 63 del 2017, che avrebbe dovuto appunto contenere efficaci disposizioni per assicurare l'effettività del diritto allo studio, si è rilevato inadeguato, anche perché sono del tutto insufficienti le risorse finanziarie messe a disposizione per poter realmente garantire un reale diritto allo studio per tutti;
    peraltro, mentre la legge n. 107 del 2015 prevedeva, ai fini dell'attuazione del diritto allo studio, che i decreti attuativi dovessero definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sia in relazione ai servizi alla persona con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali, questa definizione dei LEP, non è mai stata definita, ed è rimasta lettera morta;
    la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 202, ha provveduto a istituire il fondo «La Buona Scuola» finalizzato al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica, le cui risorse sono inadeguate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare sensibilmente le risorse destinate al fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui al comma 202 della legge n. 107 del 2015, nonché per qualificare gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea.
9/4768-AR/88.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Bersani, Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene molteplici disposizioni in materia di scuola, università e ricerca;
    come evidenziato da alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Articolo 1 – MDP durante l'esame del disegno di legge di bilancio 2018 gli scatti stipendiali non sono un premio ma una parte della retribuzione dei docenti universitari. Ogni docente che svolge con coscienza il proprio lavoro, dovrebbe avere la ragionevole certezza di conseguirli. Trasformarli in un premio da corrispondere ai «migliori» e dando agli Atenei la possibilità di fare cassa sugli scatti non attribuiti significa modificare profondamente, nel senso di snaturare, il rapporto di lavoro del singolo docente e la dinamica dei rapporti tra docenti interni e atenei. La soluzione proposta da tali emendamenti richiama esplicitamente l'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che è quello che sovraintende all'attuale valutazione per l'attribuzione degli scatti e per rendere completamente libera e indipendente la valutazione dagli aspetti economici si differenzia chi definisce i criteri di valutazione (gli atenei) da chi riceve e gestisce i fondi per gli scatti non attribuiti (il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Negli emendamenti proposti si dispone, in particolare, che i fondi degli scatti non attribuiti tornino nella disponibilità del MIUR e siano riassegnati al fondo di funzionamento ordinario (FFO) dell'anno successivo. Gli emendamenti proposti inoltre, inoltre, partendo dal presupposto di non voler modificare la durata (biennale) della progressione stipendiale per non incidere su aspetti economici, prevede una valutazione con cadenza quadriennale e durata quadriennale. Con questa soluzione cadenza e durata vanno di pari passo, quindi resta sempre vero che ciascun docente è soggetto a valutazione in ciascun periodo della propria attività. La durata quadriennale è quella che consente di risolvere il problema della sovrapposizione tra periodi di valutazione diversi. Nel complesso si verrebbe a configurare un sistema nel quale in corrispondenza di ciascun quadriennio, ciascun docente valutato positivamente avrebbe un primo scatto biennale subito ed un secondo scatto biennale dopo due anni. Successivamente sarebbe un soggetto nuovamente a valutazione sul quadriennio passato, in relazione alla attribuzione dei due scatti biennali compresi nel quadriennio futuro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a dare soluzione alle criticità esposte in premessa in relazione all'annosa problematica degli scatti stipendiali della docenza universitaria.
9/4768-AR/89
Formisano, Bossa, Nicchi, Scotto, Cimbro.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene molteplici disposizioni in materia di scuola, università e ricerca;
    come evidenziato da alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Articolo 1 – MDP durante l'esame del disegno di legge di bilancio 2018 gli scatti stipendiali non sono un premio ma una parte della retribuzione dei docenti universitari. Ogni docente che svolge con coscienza il proprio lavoro, dovrebbe avere la ragionevole certezza di conseguirli. Trasformarli in un premio da corrispondere ai «migliori» e dando agli Atenei la possibilità di fare cassa sugli scatti non attribuiti significa modificare profondamente, nel senso di snaturare, il rapporto di lavoro del singolo docente e la dinamica dei rapporti tra docenti interni e atenei. La soluzione proposta da tali emendamenti richiama esplicitamente l'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che è quello che sovraintende all'attuale valutazione per l'attribuzione degli scatti e per rendere completamente libera e indipendente la valutazione dagli aspetti economici si differenzia chi definisce i criteri di valutazione (gli atenei) da chi riceve e gestisce i fondi per gli scatti non attribuiti (il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Negli emendamenti proposti si dispone, in particolare, che i fondi degli scatti non attribuiti tornino nella disponibilità del MIUR e siano riassegnati al fondo di funzionamento ordinario (FFO) dell'anno successivo. Gli emendamenti proposti inoltre, inoltre, partendo dal presupposto di non voler modificare la durata (biennale) della progressione stipendiale per non incidere su aspetti economici, prevede una valutazione con cadenza quadriennale e durata quadriennale. Con questa soluzione cadenza e durata vanno di pari passo, quindi resta sempre vero che ciascun docente è soggetto a valutazione in ciascun periodo della propria attività. La durata quadriennale è quella che consente di risolvere il problema della sovrapposizione tra periodi di valutazione diversi. Nel complesso si verrebbe a configurare un sistema nel quale in corrispondenza di ciascun quadriennio, ciascun docente valutato positivamente avrebbe un primo scatto biennale subito ed un secondo scatto biennale dopo due anni. Successivamente sarebbe un soggetto nuovamente a valutazione sul quadriennio passato, in relazione alla attribuzione dei due scatti biennali compresi nel quadriennio futuro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a dare soluzione alle criticità esposte in premessa in relazione all'annosa problematica degli scatti stipendiali della docenza universitaria.
9/4768-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Formisano, Bossa, Nicchi, Scotto, Cimbro.

   La Camera,
   premesso che:
    annosa e ancora purtroppo irrisolta è la problematica relativa al precariato storico nella scuola;
    un precariato che non ha trovato soluzione nemmeno col piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 (cosiddetta Buona scuola);
    il concorso, peraltro, non rappresenta la giusta soluzione al fenomeno del precariato nella scuola, né tanto meno è capace di evitarne la sua ricostituzione;
    in questo ambito rientra il personale docente di terza fascia. La terza fascia d'istituto comprende oltre i neolaureati, migliaia di insegnanti, anche docenti con pluriennale esperienza di servizio che, per diversi motivi, non hanno ancora ottenuto l'abilitazione;
    detti docenti sono membri delle commissioni di esame, interrogano, firmano i registri, e, al pari di quelli di ruolo e degli altri precari, sono assolutamente indispensabili nel garantire quotidianamente, e negli anni, la didattica e il funzionamento delle nostre scuole;
    è necessario rimuovere le disparità, e definire una fase transitoria che permetta finalmente di valorizzare migliaia di lavoratori della scuola, docenti qualificati ma privi della usuale abilitazione,

impegna il Governo

al fine del pieno riconoscimento delle competenze acquisite, a avviare le opportune iniziative legislative, volte a prevedere che il personale docente di terza fascia con almeno tre anni di servizio nell'insegnamento, possa accedere al percorso biennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, senza prove di sbarramento, e conseguire l'abilitazione in itinere, ai fini dell'accesso alle immissioni in ruolo mediante graduatoria di merito regionale.
9/4768-AR/90
Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Cimbro.

   La Camera,
   premesso che:
    annosa e ancora purtroppo irrisolta è la problematica relativa al precariato storico nella scuola;
    un precariato che non ha trovato soluzione nemmeno col piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 (cosiddetta Buona scuola);
    il concorso, peraltro, non rappresenta la giusta soluzione al fenomeno del precariato nella scuola, né tanto meno è capace di evitarne la sua ricostituzione;
    in questo ambito rientra il personale docente di terza fascia. La terza fascia d'istituto comprende oltre i neolaureati, migliaia di insegnanti, anche docenti con pluriennale esperienza di servizio che, per diversi motivi, non hanno ancora ottenuto l'abilitazione;
    detti docenti sono membri delle commissioni di esame, interrogano, firmano i registri, e, al pari di quelli di ruolo e degli altri precari, sono assolutamente indispensabili nel garantire quotidianamente, e negli anni, la didattica e il funzionamento delle nostre scuole;
    è necessario rimuovere le disparità, e definire una fase transitoria che permetta finalmente di valorizzare migliaia di lavoratori della scuola, docenti qualificati ma privi della usuale abilitazione,

impegna il Governo

al fine del pieno riconoscimento delle competenze acquisite, a valutare l'opportunità di avviare le opportune iniziative legislative, volte a prevedere che il personale docente di terza fascia con almeno tre anni di servizio nell'insegnamento, possa accedere al percorso biennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, senza prove di sbarramento, e conseguire l'abilitazione in itinere, ai fini dell'accesso alle immissioni in ruolo mediante graduatoria di merito regionale.
9/4768-AR/90.  (Testo modificato nel corso della seduta)
Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Cimbro..

   La Camera,
   premesso che:
    in materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie di ammortizzatori sociali. In primo luogo si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro (per il 2019). Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette (commi 25- 35). Si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all'alternanza tra scuola e lavoro (125 milioni), per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante (15 milioni di euro) (commi 59-61, introdotti al Senato). Ulteriori stanziamenti (2 milioni) riguardano la promozione e il coordinamento delle politiche per la formazione, nonché il cofinanziamento del Programma Erasmus+, per l'ambito di istruzione e formazione professionale (comma 121). Infine, vengono modificate le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (commi 122-123);
    sarebbe quanto mai auspicabile intervenire sulla normativa relativa alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
    al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita prestazioni lavorative di natura giornalistica, si ritiene che si debbano riportare correttamente, nell'ambito del primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare soluzione a quanto descritto in premessa al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita prestazioni lavorative di natura giornalistica.
9/4768-AR/91Scotto, Bossa, Nicchi, Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    in materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie di ammortizzatori sociali. In primo luogo si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro (per il 2019). Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette (commi 25- 35). Si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all'alternanza tra scuola e lavoro (125 milioni), per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante (15 milioni di euro) (commi 59-61, introdotti al Senato). Ulteriori stanziamenti (2 milioni) riguardano la promozione e il coordinamento delle politiche per la formazione, nonché il cofinanziamento del Programma Erasmus+, per l'ambito di istruzione e formazione professionale (comma 121). Infine, vengono modificate le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (commi 122-123);
    sarebbe quanto mai auspicabile intervenire sulla normativa relativa alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
    al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita prestazioni lavorative di natura giornalistica, si ritiene che si debbano riportare correttamente, nell'ambito del primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare soluzione a quanto descritto in premessa al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita prestazioni lavorative di natura giornalistica.
9/4768-AR/91.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Scotto, Bossa, Nicchi, Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni in materia di salute e di politiche sociali; positiva è la previsione dell'istituzione di un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ossia dell'attività di cura non professionale svolta da un familiare nei confronti di una persona invalida non autosufficiente;
    in questo ambito, è però indispensabile che il diritto alle cure e all'assistenza siano garantiti dallo Stato e dagli enti territoriali attraverso l'erogazione di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, per l'assistenza domiciliare e l'aiuto alla persona;
    sono circa tre milioni le persone nel nostro Paese in condizioni di non autosufficienza, ed è a queste persone e a quelle direttamente e indirettamente coinvolte nell'assistenza e nella loro cura, che lo Stato deve dare risposte concrete e garantire tutte le indispensabili prestazioni assistenziali e sanitarie;
    il garantire il diritto esigibile delle persone disabili e dei pazienti anziani - con particolare riferimento a quelli colpiti da patologie inguaribili e/o affetti dal morbo di Alzheimer o da altra forma di demenza senile – a ricevere l'assistenza domiciliare e le cure mediche per malattie acute e croniche, deve essere la priorità del nostro sistema sanitario e di welfare;
    è necessario incrementare la dotazione annuale del fondo per le non autosufficienze per garantire su tutto il territorio nazionale le risorse indispensabili a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti;

impegna il Governo

ad incrementare le risorse del fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge n. 296 del 2006.
9/4768-AR/92
Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni in materia di salute e di politiche sociali; positiva è la previsione dell'istituzione di un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ossia dell'attività di cura non professionale svolta da un familiare nei confronti di una persona invalida non autosufficiente;
    in questo ambito, è però indispensabile che il diritto alle cure e all'assistenza siano garantiti dallo Stato e dagli enti territoriali attraverso l'erogazione di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, per l'assistenza domiciliare e l'aiuto alla persona;
    sono circa tre milioni le persone nel nostro Paese in condizioni di non autosufficienza, ed è a queste persone e a quelle direttamente e indirettamente coinvolte nell'assistenza e nella loro cura, che lo Stato deve dare risposte concrete e garantire tutte le indispensabili prestazioni assistenziali e sanitarie;
    il garantire il diritto esigibile delle persone disabili e dei pazienti anziani - con particolare riferimento a quelli colpiti da patologie inguaribili e/o affetti dal morbo di Alzheimer o da altra forma di demenza senile – a ricevere l'assistenza domiciliare e le cure mediche per malattie acute e croniche, deve essere la priorità del nostro sistema sanitario e di welfare;
    è necessario incrementare la dotazione annuale del fondo per le non autosufficienze per garantire su tutto il territorio nazionale le risorse indispensabili a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge n. 296 del 2006.
9/4768-AR/92.  (Testo modificato nel corso della seduta) Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    a oltre 42 anni dalla loro nascita, i Consultori pubblici, previsti dalla legge 405 del 1975, sono pochi e non sono messi in condizione di poter operare al meglio;
    in realtà i consultori hanno, o dovrebbero avere, un ruolo molto importante quali servizi per la rete di sostegno alla salute riproduttiva e alla genitorialità responsabile, e per la tutela della salute della donna;
    ricordiamo che il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) assegna un ruolo strategico centrale ai Consultori familiari nella promozione e tutela della salute della donna;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative e stanziare adeguate risorse finanziarie per garantire il pieno funzionamento dei Consultori pubblici e un loro potenziamento, quali servizi fondamentali nell'attivare la rete di sostegno per una sessualità consapevole e la procreazione responsabile.
9/4768-AR/93
Fontanelli, Nicchi, Fossati, Murer, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    a oltre 42 anni dalla loro nascita, i Consultori pubblici, previsti dalla legge 405 del 1975, sono pochi e non sono messi in condizione di poter operare al meglio;
    in realtà i consultori hanno, o dovrebbero avere, un ruolo molto importante quali servizi per la rete di sostegno alla salute riproduttiva e alla genitorialità responsabile, e per la tutela della salute della donna;
    ricordiamo che il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) assegna un ruolo strategico centrale ai Consultori familiari nella promozione e tutela della salute della donna;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative e di stanziare adeguate risorse finanziarie per garantire il pieno funzionamento dei Consultori pubblici e un loro potenziamento, quali servizi fondamentali nell'attivare la rete di sostegno per una sessualità consapevole e la procreazione responsabile.
9/4768-AR/93.  (Testo modificato nel corso della seduta)Fontanelli, Nicchi, Fossati, Murer, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni in materia di salute e di politiche sociali; i servizi per la salute mentale, organizzati in dipartimenti, che comprendono l'insieme dei servizi territoriali e ospedalieri dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e dei disturbi mentali;
    i Centri di salute mentale sono un servizio territoriale indispensabile, e forniscono assistenza sanitaria e sociale, riabilitazione psicosociale e, se necessario, trattamenti per episodi acuti. Sono un presidio sanitario importantissimo, occupandosi delle visite psichiatriche, della presa in carico ed elaborazione dei progetti terapeutici, delle visite domiciliari, degli interventi domiciliari in situazioni di urgenza, ecc.;
    è da troppi anni che i direttori di dipartimento di salute mentale delle Asl regionali, nonché gli stessi familiari, utenti, operatori e volontari, denunciano la mancanza di risorse finanziarie e personale dei Dipartimenti di salute mentale e le difficoltà dell'assistenza psichiatrica regionale;

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse finanziarie per l'assistenza psichiatrica territoriale, e ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di consentire alle regioni, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, di bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale, al fine di favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e sociosanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale.
9/4768-AR/94Pierdomenico Martino, Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni in materia di salute e di politiche sociali; i servizi per la salute mentale, organizzati in dipartimenti, che comprendono l'insieme dei servizi territoriali e ospedalieri dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e dei disturbi mentali;
    i Centri di salute mentale sono un servizio territoriale indispensabile, e forniscono assistenza sanitaria e sociale, riabilitazione psicosociale e, se necessario, trattamenti per episodi acuti. Sono un presidio sanitario importantissimo, occupandosi delle visite psichiatriche, della presa in carico ed elaborazione dei progetti terapeutici, delle visite domiciliari, degli interventi domiciliari in situazioni di urgenza, ecc.;
    è da troppi anni che i direttori di dipartimento di salute mentale delle Asl regionali, nonché gli stessi familiari, utenti, operatori e volontari, denunciano la mancanza di risorse finanziarie e personale dei Dipartimenti di salute mentale e le difficoltà dell'assistenza psichiatrica regionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse finanziarie per l'assistenza psichiatrica territoriale, e di adottare le opportune iniziative legislative al fine di consentire alle regioni, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, di bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale, al fine di favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e sociosanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale.
9/4768-AR/94.  (Testo modificato nel corso della seduta)  
Pierdomenico Martino, Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due Parti, che comprendono rispettivamente la Sezione I e la Sezione II. La prima sezione, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo e sulla scorta delle modifiche operate in Senato, è composta di un unico articolo, suddiviso in 684 commi, riguardanti numerosi ambiti; la seconda sezione, riguarda l'approvazione degli stati di previsione per il triennio 2018-2020;
    per quanto concerne più specificamente il settore della Difesa, gli interventi hanno riguardato per l'attività di controllo del territorio, un contributo della difesa limitatamente a 7.050 unità e fino a dicembre 2019; per la tutela del patrimonio culturale, l'integrazione al personale dell'Arma dei Carabinieri di 40 unità di polizia; uno stanziamento pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018 in favore del fondo missioni internazionali; l'istituzione di un apposito registro delle attività a fuoco nel quale annotare il sistema di arma utilizzato e le relative modalità di tempo e luogo dello sparo per le aree addestrative della difesa; e infine per l'area industriale della Difesa l'autorizzazione all'Agenzia industrie difesa a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la stipula di contratti a tempo determinato di diritto privato in presenza di comprovate esigenze cui non si possa far fronte con il personale di servizio;
    il provvedimento in esame reca, altresì, disposizioni in materia di lavoro e, in particolare, di Ape Sociale;

impegna il Governo

    ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a consentire l'accesso all'APE social anche ai lavoratori impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL.
9/4768-AR/95Duranti, Carlo Galli, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Formisano, Kronbichler.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due Parti, che comprendono rispettivamente la Sezione I e la Sezione II. La prima sezione, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo e sulla scorta delle modifiche operate in Senato, è composta di un unico articolo, suddiviso in 684 commi, riguardanti numerosi ambiti; la seconda sezione, riguarda l'approvazione degli stati di previsione per il triennio 2018-2020;
    per quanto concerne più specificamente il settore della Difesa, gli interventi hanno riguardato per l'attività di controllo del territorio, un contributo della difesa limitatamente a 7.050 unità e fino a dicembre 2019; per la tutela del patrimonio culturale, l'integrazione al personale dell'Arma dei Carabinieri di 40 unità di polizia; uno stanziamento pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018 in favore del fondo missioni internazionali; l'istituzione di un apposito registro delle attività a fuoco nel quale annotare il sistema di arma utilizzato e le relative modalità di tempo e luogo dello sparo per le aree addestrative della difesa; e infine per l'area industriale della Difesa l'autorizzazione all'Agenzia industrie difesa a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la stipula di contratti a tempo determinato di diritto privato in presenza di comprovate esigenze cui non si possa far fronte con il personale di servizio;
    il provvedimento in esame reca, altresì, disposizioni in materia di lavoro e, in particolare, di Ape Sociale;

impegna il Governo

    a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a consentire l'accesso all'APE sociale anche ai lavoratori impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL.
9/4768-AR/95. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Duranti, Carlo Galli, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Formisano, Kronbichler.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per l'ambiente e il territorio;
    maggiori livelli di tutela dell'ambiente si possono raggiungere solo sviluppando la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti, nonché tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera;
    il livello di raccolta differenziata in Italia è ancora molto arretrato in particolare nei grandi centri urbani, e la gestione dei rifiuti costituisce ancora un problema di natura rilevante sia sotto il profilo ambientale che economico;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere interventi mirati finalizzati ad incentivare su tutto il territorio nazionale la raccolta differenziata dei rifiuti, anche prevedendo risorse per la realizzazione di appositi impianti in grado di utilizzare le tecnologie più moderne disponibili.
9/4768-AR/96Carlo Galli, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Formisano, Kronbichler, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, quanto ai temi della Giustizia, reca numerose misure tese allo smaltimento degli arretrati, sussistenti soprattutto nel settore civile;
    la legge n. 57 del 2016 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» ha indubbiamente rappresentato un passo rilevante quanto all'auspicabile riforma della magistratura onoraria, con effetti applicativi in vigore a partire dal 2021 in riferimento alle nuove competenze per materia affidate ai magistrati onorari, nonché al sistema delle indennità e degli obblighi previdenziali ed assistenziali;
    è evidente che la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia, e non può non apparire fondamentale procedere ad interventi significativi per tutelarla e valorizzarla;
    quanto all'indennità spettante ai magistrati onorari (GOT e VPO) in servizio sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 116/17, tuttavia, non può non apparire auspicabile l'introduzione di una indennità mensile onnicomprensiva e forfettaria, oltre all'aumento della indennità giornaliera per attività di udienza aumentata ad euro 250/00;
    l'istituzione di una unica modalità di determinazione della indennità onorarie consentirebbe ai capi degli uffici giudiziari di utilizzare appieno ed in modo uniforme i GOT e i VPO, con evidenti conseguenze positive nella organizzazione e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia;
    l'introduzione dell'indennità mensile avrebbe natura di retribuzione appunto forfetaria da determinarsi in misura lorda per le attività extraudienza esercitate dai GOT e dai VPO, con corrispondente individuazione di un minimo di udienze mensili da assolvere per garantirne l'equità;
    l'innalzamento dell'indennità d'udienza è auspicabile in riferimento alla delicatezza delle funzioni esercitate e dall'esigenza di garantire e rafforzare l'indipendenza e la imparzialità della magistratura onoraria di tribunale, sia giudicante, sia requirente, oltre che dal necessario adeguamento ISTAT come previsto per legge;
    tale misura avrebbe anche natura di rimborso delle spese di trasferimento che i magistrati onorari affrontano a causa del regime delle incompatibilità, nonché di rimborso spese di aggiornamento professionale;
    quanto illustrato attuerebbe finalmente i principi di cui agli articoli 36 Cost. (garantendo al magistrato onorario una indennità proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, consentendogli di condurre una vita libera e dignitosa), 97 Cost. (assicurando il buon andamento e la maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia), 101, 104 e 106 Cost. (rafforzando l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura onoraria) e comunitaria (principio di non discriminazione);
    le misure interverrebbero esclusivamente per il quadriennio in corso, in vista della unificazione indennitaria destinata ad operare a partire dal 2021;
    quanto si prevede nel decreto attuativo 116/2017 della legge delega, per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello stesso e la scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, integra evidentemente una violazione degli artt. 3 e 36 Cost.;
    l'articolo 31 di tale decreto, infatti, al comma 1 prevede che «per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 1991 n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari» e la persistenza dell'attuale sistema retributivo in vigore per i GOT e i VPO non eliminando la disparità di trattamento economico esistente tra magistrati onorari (GOT, VPO e GDP) e non risolvendo la mancata attuazione in relazione al caso specifico, del principio costituzionale (ex articolo 36 Cost.) per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
    è evidente che sanando gli aspetti illustrati si ristabilirebbe, parzialmente ed in attesa della scadenza del primo quadriennio di riforma, una retribuzione per i magistrati onorari di Tribunale, che sia congrua ed equa rispetto all'attività giurisdizionale da essi svolta, valorizzando, altresì, le attività svolte fuori dall'alveo della udienza, ma pur sempre ad essa strumentali, e spesso più importanti e più gravose della udienza stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire in tempi brevi per sanare il vulnus illustrato in premessa, in modo da garantire reale attuazione agli articoli 36, 97, 101,104 e 106 Cost.
9/4768-AR/97
Leva, Sannicandro, Rostan, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;
    le statistiche attestano che nell'arco di una carriera lavorativa le lavoratrici donne in media giungono all'età della pensione con un monte contributi previdenziali inferiore rispetto a quello dei lavoratori uomini, un monte contributivo che sovente si attesta intorno ai 25 anni di contributi versati;
    tale condizione è sovente dovuta al fatto che le donne sono costrette ad interrompere per diversi anni l'attività lavorativa per dedicarsi alle così dette attività di cura;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che le lavoratrici donne iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, possano richiedere la copertura contributiva a carico delle Stato per alcuni degli anni di interruzione lavorativa.
9/4768-AR/98
Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;
    le statistiche attestano che nell'arco di una carriera lavorativa le lavoratrici donne in media giungono all'età della pensione con un monte contributi previdenziali inferiore rispetto a quello dei lavoratori uomini, un monte contributivo che sovente si attesta intorno ai 25 anni di contributi versati;
    tale condizione è sovente dovuta al fatto che le donne sono costrette ad interrompere per diversi anni l'attività lavorativa per dedicarsi alle così dette attività di cura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le lavoratrici donne iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, possano richiedere la copertura contributiva a carico delle Stato per alcuni degli anni di interruzione lavorativa.
9/4768-AR/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;
    in caso di violenza sessuale che si verifichi sul luogo di lavoro o nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando le norme in materia penale, ad oggi non è prevista alcuna forma di indennità o risarcimento per la vittima,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, anche di natura normativa, al fine di riconoscere un'indennità risarcitoria alle vittime di violenza sessuale subita sul luogo di lavoro ovvero nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa.
9/4768-AR/99Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Murer, Rostan, Melilla, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
   il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
   parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e politiche della famiglia;
   la violenza di genere è un fenomeno estremamente diffuso e che si verifica sovente anche all'interno dei luoghi di lavoro. In tali casi la vittima è sovente costretta ad abbandonare temporaneamente la propria attività lavorativa ai fini della propria tutela fisica e psicologica;
   il rientro al lavoro a seguito di interruzione per violenza di genere è estremamente delicato per la vittima che dovrebbe essere agevolata con una serie di appositi strumenti,

impegna il Governo

   ad assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, che consentano di realizzare procedure e sostegni finalizzati ad agevolare il reinserimento nell'attività lavorativa della persona che è stata vittima di violenze di genere subite sul posto di lavoro o nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa.
9/4768-AR/100D'Attorre, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Murer, Rostan, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
   il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
   parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e politiche della famiglia;
   la violenza di genere è un fenomeno estremamente diffuso e che si verifica sovente anche all'interno dei luoghi di lavoro. In tali casi la vittima è sovente costretta ad abbandonare temporaneamente la propria attività lavorativa ai fini della propria tutela fisica e psicologica;
   il rientro al lavoro a seguito di interruzione per violenza di genere è estremamente delicato per la vittima che dovrebbe essere agevolata con una serie di appositi strumenti,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, che consentano di realizzare procedure e sostegni finalizzati ad agevolare il reinserimento nell'attività lavorativa della persona che è stata vittima di violenze di genere subite sul posto di lavoro o nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa.
9/4768-AR/100.  (Testo modificato nel corso della seduta)  
D'Attorre, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Murer, Rostan, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per favorire l'inclusione sociale e politiche della famiglia e in materia di misure per la sicurezza;
    la violenza sulle donne, in tutte le sue forme che vanno dalla violenza sessuale, alla violenza di genere, alla violenza domestica, continua ad essere un fenomeno ancora eccessivamente diffuso in Italia e con una gran parte dei reati che rimangono sommersi perché non denunciati dalle vittime;
    i servizi territoriali, le case rifugio, i centri antiviolenza e i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza svolgono un'opera di fondamentale importanza di tutela e, soprattutto di sostegno, nei confronti delle vittime delle molteplici forme di violenza di cui sono oggetto le donne. Inoltre offrendo alle vittime un luogo protetto, consentono alle stesse di trovare il coraggio per denunciare le violenze subite e gli autori delle stesse;
    per l'importanza sociale svolta da questi enti è di fondamentale importanza garantire loro tutti gli strumenti necessari per un efficiente funzionamento,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare ai servizi territoriali, alle case rifugio, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
9/4768-AR/101Speranza, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Murer, Rostan, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per favorire l'inclusione sociale e politiche della famiglia e in materia di misure per la sicurezza;
    la violenza sulle donne, in tutte le sue forme che vanno dalla violenza sessuale, alla violenza di genere, alla violenza domestica, continua ad essere un fenomeno ancora eccessivamente diffuso in Italia e con una gran parte dei reati che rimangono sommersi perché non denunciati dalle vittime;
    i servizi territoriali, le case rifugio, i centri antiviolenza e i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza svolgono un'opera di fondamentale importanza di tutela e, soprattutto di sostegno, nei confronti delle vittime delle molteplici forme di violenza di cui sono oggetto le donne. Inoltre offrendo alle vittime un luogo protetto, consentono alle stesse di trovare il coraggio per denunciare le violenze subite e gli autori delle stesse;
    per l'importanza sociale svolta da questi enti è di fondamentale importanza garantire loro tutti gli strumenti necessari per un efficiente funzionamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare ai servizi territoriali, alle case rifugio, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
9/4768-AR/101.  (Testo modificato nel corso della seduta)  
Speranza, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Murer, Rostan, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per favorire l'inclusione sociale e politiche della famiglia e in materia di misure per la sicurezza;
    la violenza sulle donne, in tutte le sue forme, che vanno dalla violenza sessuale, alla violenza di genere, alla violenza domestica, continua ad essere un fenomeno ancora eccessivamente diffuso in Italia e con una gran parte dei reati che rimangono sommersi perché non denunciati dalle vittime;
    le donne vittime di violenza hanno diritto a ricevere tutta l'assistenza e il sostegno necessari, anche al fine di consentire loro di denunciare i propri aggressori;
    a tal fine è opportuno dotare delle risorse necessarie il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
9/4768-AR/102Murer, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Rostan, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Melilla, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per favorire l'inclusione sociale e politiche della famiglia e in materia di misure per la sicurezza;
    la violenza sulle donne, in tutte le sue forme, che vanno dalla violenza sessuale, alla violenza di genere, alla violenza domestica, continua ad essere un fenomeno ancora eccessivamente diffuso in Italia e con una gran parte dei reati che rimangono sommersi perché non denunciati dalle vittime;
    le donne vittime di violenza hanno diritto a ricevere tutta l'assistenza e il sostegno necessari, anche al fine di consentire loro di denunciare i propri aggressori;
    a tal fine è opportuno dotare delle risorse necessarie il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
9/4768-AR/102.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Murer, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Albini, Rostan, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Melilla, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;
    nel sistema previdenziale italiano, con due successivi interventi normativi effettuati nel 2009 e nel 2010, è stato introdotto un meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici, agganciando il requisito anagrafico all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat;
    la riforma attuata con il decreto-legge n. 201 del 2011 ha radicalmente e drasticamente modificato il sistema previdenziale. Il conseguimento dell'obbiettivo del contenimento della spesa e dell'impatto di questa sui conti pubblici è stato ritenuto dal governo dell'epoca prioritario rispetto alle rilevanti conseguenze sociali prodotte;
    la riforma così detta Fornero, tra l'altro, ha prodotto un considerevole aumento dell'età richiesta alle lavoratrici private per accedere alla pensione di vecchiaia; è inoltre intervenuta a modificare la normativa vigente in materia di adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, accelerandone la cadenza dell'aggiornamento, trasformandola da triennale a biennale;
    in applicazione della normativa vigente sono già stati operati due adeguamenti dell'età pensionabile, rispettivamente con decorrenza dal 1o gennaio 2013 e 1o gennaio 2016, che hanno prodotto in totale un elevamento di 7 mesi dell'età anagrafica richiesta per accedere alla pensione di vecchia;
    se si effettua un'analisi comparata dell'età di pensionamento tra l'Italia e gli altri Paesi europei emerge il dato che vede in Italia già oggi prevista l'età più alta per accedere alla pensione. I 66 anni e 7 mesi per i lavoratori del settore pubblico e privato e i 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici del settore privato sono ben al di sopra della media Unione europea che è di 64 anni e 4 mesi per i lavoratori e i 63 anni e 4 mesi per le lavoratrici. Il divario con i requisiti anagrafici richiesti in Italia risulta evidente anche se ci si limita a confrontarli con quelli di alcuni dei principali Paesi europei, quali la Francia, il Regno Unito o la Germania (ove, rispettivamente, sono richiesti per i lavoratori e le lavoratrici 62 anni per entrambe, 65 anni e 62 anni e 4 mesi, 65,4 anni per entrambe);
    l'attuale sistema di incremento periodico del requisito anagrafico denota un'evidente carenza di gradualità, se a questo si aggiunge un meccanismo di calcolo della pensione esclusivamente basato sui contributi versati, il risultato prodotto è un sistema previdenziale particolarmente penalizzante nei confronti delle lavoratrici donne, che, avendo in media carriere contributive che non superano i 25 anni, contro le carriere contributive dei lavoratori uomini che in media si attestano sui 39 anni, hanno come unica via di accesso alla pensione l'opzione della pensione di vecchiaia;
    la normativa vigente prevede, in conseguenza dell'aumento dell'aspettativa di vita certificato dall'Istat, un ulteriore elevamento dell'età pensionistica a 67 anni, a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    sempre la normativa vigente prevede che l'elevamento dell'età pensionistica debba essere disposto entro il 31 dicembre 2017 tramite l'emanazione di un decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    il congelamento temporaneo dell'adozione del decreto direttoriale è stato chiesto con forza dalle organizzazioni sindacali e, praticamente dalla quasi totalità delle forze politiche,

impegna il Governo

a prevedere in tempo utile l'adozione di iniziative, anche normative, volte a prorogare il termine per l'emanazione del decreto direttoriale, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/4768-AR/103
Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;
    nel sistema previdenziale italiano, con due successivi interventi normativi effettuati nel 2009 e nel 2010, è stato introdotto un meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici, agganciando il requisito anagrafico all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat;
    la riforma attuata con il decreto-legge n. 201 del 2011 ha radicalmente e drasticamente modificato il sistema previdenziale. Il conseguimento dell'obbiettivo del contenimento della spesa e dell'impatto di questa sui conti pubblici è stato ritenuto dal governo dell'epoca prioritario rispetto alle rilevanti conseguenze sociali prodotte;
    la riforma così detta Fornero, tra l'altro, ha prodotto un considerevole aumento dell'età richiesta alle lavoratrici private per accedere alla pensione di vecchiaia; è inoltre intervenuta a modificare la normativa vigente in materia di adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, accelerandone la cadenza dell'aggiornamento, trasformandola da triennale a biennale;
    in applicazione della normativa vigente sono già stati operati due adeguamenti dell'età pensionabile, rispettivamente con decorrenza dal 1o gennaio 2013 e 1o gennaio 2016, che hanno prodotto in totale un elevamento di 7 mesi dell'età anagrafica richiesta per accedere alla pensione di vecchia;
    se si effettua un'analisi comparata dell'età di pensionamento tra l'Italia e gli altri Paesi europei emerge il dato che vede in Italia già oggi prevista l'età più alta per accedere alla pensione. I 66 anni e 7 mesi per i lavoratori del settore pubblico e privato e i 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici del settore privato sono ben al di sopra della media Unione europea che è di 64 anni e 4 mesi per i lavoratori e i 63 anni e 4 mesi per le lavoratrici. Il divario con i requisiti anagrafici richiesti in Italia risulta evidente anche se ci si limita a confrontarli con quelli di alcuni dei principali Paesi europei, quali la Francia, il Regno Unito o la Germania (ove, rispettivamente, sono richiesti per i lavoratori e le lavoratrici 62 anni per entrambe, 65 anni e 62 anni e 4 mesi, 65,4 anni per entrambe);
    l'attuale sistema di incremento periodico del requisito anagrafico denota un'evidente carenza di gradualità, se a questo si aggiunge un meccanismo di calcolo della pensione esclusivamente basato sui contributi versati, il risultato prodotto è un sistema previdenziale particolarmente penalizzante nei confronti delle lavoratrici donne, che, avendo in media carriere contributive che non superano i 25 anni, contro le carriere contributive dei lavoratori uomini che in media si attestano sui 39 anni, hanno come unica via di accesso alla pensione l'opzione della pensione di vecchiaia;
    la normativa vigente prevede, in conseguenza dell'aumento dell'aspettativa di vita certificato dall'Istat, un ulteriore elevamento dell'età pensionistica a 67 anni, a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    sempre la normativa vigente prevede che l'elevamento dell'età pensionistica debba essere disposto entro il 31 dicembre 2017 tramite l'emanazione di un decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    il congelamento temporaneo dell'adozione del decreto direttoriale è stato chiesto con forza dalle organizzazioni sindacali e, praticamente dalla quasi totalità delle forze politiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in tempo utile l'adozione di iniziative, anche normative, volte a prorogare il termine per l'emanazione del decreto direttoriale, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/4768-AR/103. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e politiche della famiglia;
    il mondo del lavoro in Italia è, purtroppo, ancora caratterizzato dal fenomeno del così detto « gender pay gap» che consiste nella retribuzione diversa a parità di funzioni svolte da parte di lavoratori di genere diverso;
    al fine di colmare la differenza di retribuzione che ancora permane tra lavoratori uomini e lavoratrici donne è necessario prevedere politiche di lungo periodo, nonché meccanismi incentivanti e di vantaggio per le aziende e i datori che si attivano per eliminare tale divario,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a consentire di ridurre l'ancora persistente divario di retribuzione tra lavoratori di genere diverso a parità di mansioni svolte.
9/4768-AR/104Martelli, Roberta Agostini, Giorgio Piccolo, Zappulla, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Murer, Rostan.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e politiche della famiglia;
    il congedo obbligatorio di paternità per i padri lavoratori dipendenti è stato introdotto nel nostro ordinamento soltanto dall'anno 2012. Inizialmente i giorni di congedo obbligatorio previsti erano pari ad uno, quindi con successive disposizioni legislative sono stati elevati a due e poi a 4, ma in via sperimentale;
    fermo restando che le attività di cura dei figli riguardano in grandissima parte solo le lavoratrici donne, il numero di giorni di congedo obbligatorio riconosciuti al padre lavoratore, ancorché in via sperimentale, appaiono eccessivamente esigui, non solo da un punto di vista concreto, ma anche da un punto di vista meramente simbolico,

impegna il Governo

a prevedere un ampliamento del numero di giorni di congedo obbligatorio di paternità riconosciuti al padre lavoratore dipendente.
9/4768-AR/105Matarrelli, Roberta Agostini, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Rostan, Murer, Melilla, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e politiche della famiglia;
    il congedo obbligatorio di paternità per i padri lavoratori dipendenti è stato introdotto nel nostro ordinamento soltanto dall'anno 2012. Inizialmente i giorni di congedo obbligatorio previsti erano pari ad uno, quindi con successive disposizioni legislative sono stati elevati a due e poi a 4, ma in via sperimentale;
    fermo restando che le attività di cura dei figli riguardano in grandissima parte solo le lavoratrici donne, il numero di giorni di congedo obbligatorio riconosciuti al padre lavoratore, ancorché in via sperimentale, appaiono eccessivamente esigui, non solo da un punto di vista concreto, ma anche da un punto di vista meramente simbolico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ampliamento del numero di giorni di congedo obbligatorio di paternità riconosciuti al padre lavoratore dipendente.
9/4768-AR/105.  (Testo modificato nel corso della seduta)  
Matarrelli, Roberta Agostini, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Ricciatti, Albini, Nicchi, Bossa, Cimbro, Simoni, Rostan, Murer, Melilla, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare necessario includere le imprese munite di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra i soggetti ai quali è possibile affidare le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
    la possibilità di avvalersi di soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non dovrebbe infatti riguardare tutte le attività di gestione delle entrate locali e dei tributi in quanto le attività propedeutiche, di supporto, meramente esecutive (quale il servizio di recupero crediti stragiudiziale), svolte sotto la direzione, il controllo del funzionario dell'amministrazione servizio, possono certamente essere svolte dalle imprese autorizzate ex articolo 115 del Tulps;
    la giurisprudenza non ha incertezze a questo proposito: tra le tante, si ricordi la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 1421 del 24 marzo 2014, la quale afferma: quando il servizio posto a gara non comporta per l'appaltatore il materiale introito delle somme dovute all'ente, è illegittima la clausola del disciplinare che impone l'iscrizione nell'albo nazionale dei riscossori ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997; non rientrano nelle attività di riscossione gli adempimenti prodromici e strumentali quali, ad esempio, inviare i solleciti di pagamento; si giustifica il requisito in questione (iscrizione all'albo) e le inerenti garanzie di affidabilità patrimoniale, in quanto oggetto dell'affidamento sia il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico, che contraddistingue la posizione dell'agente (o concessionario) della riscossione delle entrate;
    l'affidatario (service del recupero crediti) non riceve nelle proprie mani il pagamento dell'obbligazione pecuniaria il cui assolvimento è preteso dall'ente, ma si limita a svolgere, a suo favore, un'attività istruttoria, di supporto, sollecito e assistenza al recupero, facendo transitare ogni incasso direttamente dal debitore alle casse comunali; l'appaltatore non è in grado d'incidere direttamente sulla posizione dei soggetti (debitori) chiamati a concorrere alle entrate pubbliche,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di competenza finalizzata a dare seguito a quanto indicato in premessa al fine di ridurre drasticamente il numero di posizioni debitorie da iscrivere a ruolo.
9/4768-AR/106Stumpo, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare necessario includere le imprese munite di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra i soggetti ai quali è possibile affidare le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
    la possibilità di avvalersi di soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non dovrebbe infatti riguardare tutte le attività di gestione delle entrate locali e dei tributi in quanto le attività propedeutiche, di supporto, meramente esecutive (quale il servizio di recupero crediti stragiudiziale), svolte sotto la direzione, il controllo del funzionario dell'amministrazione servizio, possono certamente essere svolte dalle imprese autorizzate ex articolo 115 del Tulps;
    la giurisprudenza non ha incertezze a questo proposito: tra le tante, si ricordi la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 1421 del 24 marzo 2014, la quale afferma: quando il servizio posto a gara non comporta per l'appaltatore il materiale introito delle somme dovute all'ente, è illegittima la clausola del disciplinare che impone l'iscrizione nell'albo nazionale dei riscossori ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997; non rientrano nelle attività di riscossione gli adempimenti prodromici e strumentali quali, ad esempio, inviare i solleciti di pagamento; si giustifica il requisito in questione (iscrizione all'albo) e le inerenti garanzie di affidabilità patrimoniale, in quanto oggetto dell'affidamento sia il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico, che contraddistingue la posizione dell'agente (o concessionario) della riscossione delle entrate;
    l'affidatario (service del recupero crediti) non riceve nelle proprie mani il pagamento dell'obbligazione pecuniaria il cui assolvimento è preteso dall'ente, ma si limita a svolgere, a suo favore, un'attività istruttoria, di supporto, sollecito e assistenza al recupero, facendo transitare ogni incasso direttamente dal debitore alle casse comunali; l'appaltatore non è in grado d'incidere direttamente sulla posizione dei soggetti (debitori) chiamati a concorrere alle entrate pubbliche,

impegna il Governo

a valutare d'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, di competenza finalizzata a dare seguito a quanto indicato in premessa al fine di ridurre drasticamente il numero di posizioni debitorie da iscrivere a ruolo.
9/4768-AR/106.  (Testo modificato nel corso della seduta)  
Stumpo, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, ai commi 652 e 655, l'istituzione di un fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame. Detto Fondo, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021,

impegna il Governo

   ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad incrementare sensibilmente la dotazione del predetto fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto sin dall'anno 2018;
   ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di natura normativa, affinché, sul piano delle responsabilità penali e patrimoniali, gli amministratori colpevoli vengano puniti in modo esemplare e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ferma restando la necessità di distinguere l'agire degli amministratori infedeli da quelli che negli ultimi tempi hanno retto la sorte di questi istituti per evitarne il tracollo e il fallimento.
9/4768-AR/107
Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, ai commi 652 e 655, l'istituzione di un fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame. Detto Fondo, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad incrementare sensibilmente la dotazione del predetto fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto sin dall'anno 2018;
   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza, anche di natura normativa, affinché, sul piano delle responsabilità penali e patrimoniali, gli amministratori colpevoli vengano puniti in modo esemplare e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ferma restando la necessità di distinguere l'agire degli amministratori infedeli da quelli che negli ultimi tempi hanno retto la sorte di questi istituti per evitarne il tracollo e il fallimento.
9/4768-AR/107.  (Testo modificato nel corso della seduta)  Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni con le quali si prevede che specifiche risorse siano destinate per assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e a tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    sarebbe auspicabile aumentare il compenso orario per il lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale dei vigili del fuoco di qualifica o categoria non direttiva o dirigente;
    l'importo orario per il lavoro percepito nei predetti turni è pari 1,03 euro per ora ed è notevolmente più basso rispetto a quello percepito dal personale delle Forze di polizia, pari a circa 12 euro per ora,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di natura normativa, finalizzata a equiparare il compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva a quello percepito dalle Forze di polizia.
9/4768-AR/108Folino, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare necessario consentire il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarata inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili. Tale modifica si rende opportuna poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l'abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali deposito legna ed altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte). Tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell'abitazione principale ed inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un'attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono strumento necessario per l'allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l'effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma. L'attuale esclusione del contributo prevista dall'ordine n. 19 del 7 aprile 2017 non trova peraltro, alcun attuale riscontro normativo nelle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a permettere l'ammissione al contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, in quanto tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale.
9/4768-AR/109Sannicandro, Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare necessario consentire il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarata inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili. Tale modifica si rende opportuna poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l'abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali deposito legna ed altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte). Tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell'abitazione principale ed inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un'attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono strumento necessario per l'allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l'effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma. L'attuale esclusione del contributo prevista dall'ordine n. 19 del 7 aprile 2017 non trova peraltro, alcun attuale riscontro normativo nelle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a permettere l'ammissione al contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, in quanto tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale.
9/4768-AR/109. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Sannicandro, Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare auspicabile che siano aumentate le risorse da destinare a livello nazionale per il rifinanziamento del cosiddetto «Fondo asili nido», istituito durante la XV legislatura,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
9/4768-AR/110Zaccagnini, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    appare auspicabile che siano aumentate le risorse da destinare a livello nazionale per il rifinanziamento del cosiddetto «Fondo asili nido», istituito durante la XV legislatura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
9/4768-AR/110. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Zaccagnini, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale;
    il settore calzaturiero rappresenta una delle realtà di rilievo all'interno del quadro economico italiano. Si tratta di un comparto che oscilla tra due opposte connotazioni: la prima offre l'immagine di un settore tradizionale in fase di avanzata maturità e, di conseguenza, con limitate prospettive di sviluppo e con scarsa attrattività per le imprese più dinamiche. D'altra parte, però, i produttori calzaturieri italiani sono notoriamente riconosciuti per un elevato livello di qualità e di immagine moda,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di natura normativa, finalizzata a stanziare adeguate risorse per finanziare la ricerca per la produzione di prototipi fondamentali per lo sviluppo del settore tessile e calzaturiero.
9/4768-AR/111Ricciatti, Ferrara, Simoni, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Speranza, Mognato.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale;
    il settore calzaturiero rappresenta una delle realtà di rilievo all'interno del quadro economico italiano. Si tratta di un comparto che oscilla tra due opposte connotazioni: la prima offre l'immagine di un settore tradizionale in fase di avanzata maturità e, di conseguenza, con limitate prospettive di sviluppo e con scarsa attrattività per le imprese più dinamiche. D'altra parte, però, i produttori calzaturieri italiani sono notoriamente riconosciuti per un elevato livello di qualità e di immagine moda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza, anche di natura normativa, finalizzata a stanziare adeguate risorse per finanziare la ricerca per la produzione di prototipi fondamentali per lo sviluppo del settore tessile e calzaturiero.
9/4768-AR/111. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ricciatti, Ferrara, Simoni, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Speranza, Mognato.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;
    il comma 81 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la prosecuzione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità in deroga per l'anno 2018 nelle aree di crisi complessa;
    le crisi aziendali in corso, che necessiterebbero di una proroga straordinaria del ricorso agli ammortizzatori sociali, sono al momento estremamente numerose nel nostro Paese, con centinaia di lavoratori che con l'inizio dell'anno 2018 rischiano di ritrovarsi senza il lavoro e senza la possibilità di usufruire ulteriormente degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad individuare le risorse necessarie per consentire una prosecuzione, anche parziale, per l'anno 2018 dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di quelli di mobilità in deroga nelle aree di crisi non complessa.
9/4768-AR/112. (Testo modificato nel corso della seduta)  Piras, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per l'ambiente e il territorio;
    la legge n. 132 del 2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete, ha ridisegnato completamente il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, e quale perno di tale sistema ha ridefinito i compiti e le funzioni di Ispra. Sono stati, infatti, introdotti nuovi obiettivi ambientali ed è stato attribuito ad Ispra uno specifico ruolo strategico di coordinamento, introducendo rilevanti innovazioni organizzative e di funzionamento per assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente;
    per esigenze di contenimento della finanza pubblica, tale legge ha previsto una clausola di invarianza finanziaria; pertanto, non è stato previsto un incremento del contributo ordinario;
    per le necessità di Ispra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2017 ha erogato in due tranche il contributo ordinario previsto per un totale di 80 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere risorse aggiuntive da destinare ad Ispra che tengano conto delle nuove funzioni attribuite e al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario dell'istituto non rientrato nelle procedure di stabilizzazione previste dal decreto-legge n. 101 del 2013.
9/4768-AR/113
Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento interviene in materia di misure per l'ambiente e il territorio;
    la legge n. 132 del 2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete, ha ridisegnato completamente il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, e quale perno di tale sistema ha ridefinito i compiti e le funzioni di Ispra. Sono stati, infatti, introdotti nuovi obiettivi ambientali ed è stato attribuito ad Ispra uno specifico ruolo strategico di coordinamento, introducendo rilevanti innovazioni organizzative e di funzionamento per assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente;
    per esigenze di contenimento della finanza pubblica, tale legge ha previsto una clausola di invarianza finanziaria; pertanto, non è stato previsto un incremento del contributo ordinario;
    per le necessità di Ispra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2017 ha erogato in due tranche il contributo ordinario previsto per un totale di 80 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere risorse aggiuntive da destinare ad Ispra che tengano conto delle nuove funzioni attribuite e al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario dell'istituto non rientrato nelle procedure di stabilizzazione previste dal decreto-legge n. 101 del 2013.
9/4768-AR/113. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di comunicazioni;
    il principale intervento in tale settore riguarda l'avvio del processo di riorganizzazione delle bande di radiofrequenza al fine di intraprendere, in coerenza con la tempistica stabilita dall'Unione europea, le iniziative necessarie allo sviluppo delle reti di quinta generazione (reti 5G);
    appare auspicabile favorire l'adozione di misure pro-competitive nell'assegnazione dello spettro per il 5G, al fine di incrementare la concorrenza e massimizzare le enormi potenzialità e i benefici offerti dal nascente ecosistema 5G;
    ciò appare coerente con il quadro normativo europeo relativa alla politica in materia di spettro radio, che prevede un obbligo in capo agli Stati membri dell'Unione europea di promuovere una concorrenza effettiva ed evitare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica nelle procedure di licenza delle frequenze radio, nonché con le indicazioni della Commissione europea relative ai criteri per l'assegnazione dello spettro per il 5G e all'adozione di misure pro-competitive,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare seguito a quanto descritto in premessa al fine di favorire l'adozione di misure pro-competitive nell'assegnazione dello spettro per il 5G.
9/4768-AR/114
Franco Bordo, Mognato, Folino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di comunicazioni;
    il principale intervento in tale settore riguarda l'avvio del processo di riorganizzazione delle bande di radiofrequenza al fine di intraprendere, in coerenza con la tempistica stabilita dall'Unione europea, le iniziative necessarie allo sviluppo delle reti di quinta generazione (reti 5G);
    appare auspicabile favorire l'adozione di misure pro-competitive nell'assegnazione dello spettro per il 5G, al fine di incrementare la concorrenza e massimizzare le enormi potenzialità e i benefici offerti dal nascente ecosistema 5G;
    ciò appare coerente con il quadro normativo europeo relativa alla politica in materia di spettro radio, che prevede un obbligo in capo agli Stati membri dell'Unione europea di promuovere una concorrenza effettiva ed evitare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica nelle procedure di licenza delle frequenze radio, nonché con le indicazioni della Commissione europea relative ai criteri per l'assegnazione dello spettro per il 5G e all'adozione di misure pro-competitive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare seguito a quanto descritto in premessa al fine di favorire l'adozione di misure pro-competitive nell'assegnazione dello spettro per il 5G.
9/4768-AR/114. (Testo modificato nel corso della seduta)  Franco Bordo, Mognato, Folino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni nel settore dei trasporti e della viabilità;
    il trasporto delle merci in treno, rispetto al trasporto su gomma produce molte meno esternalità: in termini di emissioni inquinanti locali e di gas climalteranti, in termini di riduzione della congestione stradale e dell'incidentalità e – in modo indiretto – anche in termini di impermeabilizzazione dei suoli da parte di nuove infrastrutture autostradali,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative volte all'introduzione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea.
9/4768-AR/115
Mognato, Franco Bordo, Folino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni nel settore dei trasporti e della viabilità;
    il trasporto delle merci in treno, rispetto al trasporto su gomma produce molte meno esternalità: in termini di emissioni inquinanti locali e di gas climalteranti, in termini di riduzione della congestione stradale e dell'incidentalità e – in modo indiretto – anche in termini di impermeabilizzazione dei suoli da parte di nuove infrastrutture autostradali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dell'adozione di iniziative volte all'introduzione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea.
9/4768-AR/115.  (Testo modificato nel corso della seduta)  Mognato, Franco Bordo, Folino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni nel settore dei trasporti e della viabilità;
    al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, appare necessario, come già evidenziato con la presentazione di proposte durante l'esame del provvedimento in sede referente, stanziare congrue risorse da ripartire tra i seguenti interventi:
     a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km;
     b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello). Località Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Provinciale n. (comune di Orbetello);
     c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di strada statale Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia,

impegna il Governo

  ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare seguito a quanto evidenziato in premessa così da avviare la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia.
9/4768-AR/116Nicchi, Albini, Fossati, Fontanelli, Simoni, Franco Bordo, Folino, Mognato.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni nel settore dei trasporti e della viabilità;
    al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, appare necessario, come già evidenziato con la presentazione di proposte durante l'esame del provvedimento in sede referente, stanziare congrue risorse da ripartire tra i seguenti interventi:
     a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km;
     b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello). Località Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Provinciale n. (comune di Orbetello);
     c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di strada statale Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a dare seguito a quanto evidenziato in premessa così da avviare la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia.
9/4768-AR/116. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Nicchi, Albini, Fossati, Fontanelli, Simoni, Franco Bordo, Folino, Mognato.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale, nonché disposizioni volte al potenziamento degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
    sempre più spesso gli organi d'informazione tornano a parlare di uno dei fenomeni correlati al diffondersi del libero mercato. Si tratta della delocalizzazione, processo che consiste nella dislocazione dei processi produttivi in aree geografiche diverse rispetto a quelle in cui un'azienda ha sempre operato;
    appare sempre più urgente strutturare una serie di interventi per far sì che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e che entro tre anni dalla concessione degli stessi delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, possano decadere dal beneficio stesso e abbiano l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione sia avvenuta tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza volta al contrasto del fenomeno delle delocalizzazioni produttive, disponendo, in particolare, che, per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e che entro tre anni dalla concessione degli stessi delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
9/4768-AR/117
Ferrara, Ricciatti, Epifani, Simoni, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale, nonché disposizioni volte al potenziamento degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
    sempre più spesso gli organi d'informazione tornano a parlare di uno dei fenomeni correlati al diffondersi del libero mercato. Si tratta della delocalizzazione, processo che consiste nella dislocazione dei processi produttivi in aree geografiche diverse rispetto a quelle in cui un'azienda ha sempre operato;
    appare sempre più urgente strutturare una serie di interventi per far sì che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e che entro tre anni dalla concessione degli stessi delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, possano decadere dal beneficio stesso e abbiano l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione sia avvenuta tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta al contrasto del fenomeno delle delocalizzazioni produttive, disponendo, in particolare, che, per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e che entro tre anni dalla concessione degli stessi delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
9/4768-AR/117. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ferrara, Ricciatti, Epifani, Simoni, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale;
    il calo demografico, che ha colpito i comuni montani, fino agli anni Settanta e Ottanta aveva registrato una positiva inversione di tendenza, a partire dal 2010, a causa della crisi economica, è ripreso con dimensioni rilevanti;
    uno dei fattori che può contribuire a combattere il fenomeno del calo demografico è, come rilevano diverse analisi, il mantenimento della rete dei piccoli esercizi pubblici e commerciali nelle zone più decentrate, in particolare quelle montane, in virtù della funzione non soltanto economica, ma anche e soprattutto sociale che questi svolgono;
    l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) già da tempo denuncia la situazione di alcuni comuni in cui non si trova più nemmeno un negozio, creando non soltanto problemi nell'accesso ai servizi e nel reperire prodotti di prima necessità (soprattutto per le persone anziane), ma generando serie conseguenze dal punto di vista della tenuta sociale ed economica, poiché rappresentano luoghi di aggregazione oltre che di acquisto,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative, anche normative, volte ad introdurre misure volte al poteziamento e al sostegno degli esercizi commerciali presenti nei comuni montani, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni montani.
9/4768-AR/118
Kronbichler, Epifani, Ricciatti, Ferrara, Simoni.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale;
    il calo demografico, che ha colpito i comuni montani, fino agli anni Settanta e Ottanta aveva registrato una positiva inversione di tendenza, a partire dal 2010, a causa della crisi economica, è ripreso con dimensioni rilevanti;
    uno dei fattori che può contribuire a combattere il fenomeno del calo demografico è, come rilevano diverse analisi, il mantenimento della rete dei piccoli esercizi pubblici e commerciali nelle zone più decentrate, in particolare quelle montane, in virtù della funzione non soltanto economica, ma anche e soprattutto sociale che questi svolgono;
    l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) già da tempo denuncia la situazione di alcuni comuni in cui non si trova più nemmeno un negozio, creando non soltanto problemi nell'accesso ai servizi e nel reperire prodotti di prima necessità (soprattutto per le persone anziane), ma generando serie conseguenze dal punto di vista della tenuta sociale ed economica, poiché rappresentano luoghi di aggregazione oltre che di acquisto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dell'adozione di iniziative, anche normative, volte ad introdurre misure volte al poteziamento e al sostegno degli esercizi commerciali presenti nei comuni montani, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni montani.
9/4768-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Kronbichler, Epifani, Ricciatti, Ferrara, Simoni.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale;
    il settore termale in Italia conta 378 stabilimenti (distribuiti tra 20 regioni e 170 comuni), occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi a esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio);
    il settore termale è stato pesantemente colpito dalla recente crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per le cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento. Anche per questo, appare quindi ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative volte all'introduzione di misure di sostegno per il rilancio del settore termale, con particolare riferimento a misure di facilitazione del credito, nonché all'introduzione di misure per la ricerca termale.
9/4768-AR/119Simoni, Scotto, Ferrara, Ricciatti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo e imprenditoriale;
    il settore termale in Italia conta 378 stabilimenti (distribuiti tra 20 regioni e 170 comuni), occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi a esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio);
    il settore termale è stato pesantemente colpito dalla recente crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per le cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento. Anche per questo, appare quindi ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dell'adozione di iniziative volte all'introduzione di misure di sostegno per il rilancio del settore termale, con particolare riferimento a misure di facilitazione del credito, nonché all'introduzione di misure per la ricerca termale.
9/4768-AR/119.  (Testo modificato nel corso della seduta)  
Simoni, Scotto, Ferrara, Ricciatti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni in materia di enti locali e Regioni;
    i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017 hanno causato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
    il comma 412-noviesdecies del provvedimento in esame come modificato in sede referente prevede, con una copertura pari a 4 milioni di euro, che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesavelletti (in provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017(prevista dai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000),

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata allo stanziamento di ulteriori risorse per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti colpiti dai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017.
9/4768-AR/120Albini, Nicchi, Fossati, Simoni, Melilla, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca disposizioni in materia di enti locali e Regioni;
    i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017 hanno causato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
    il comma 412-noviesdecies del provvedimento in esame come modificato in sede referente prevede, con una copertura pari a 4 milioni di euro, che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesavelletti (in provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017(prevista dai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata allo stanziamento di ulteriori risorse per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti colpiti dai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017.
9/4768-AR/120. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Albini, Nicchi, Fossati, Simoni, Melilla, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che: 
    il provvedimento reca disposizioni in materia di ricerca;
    dopo 51 giorni di occupazione e innumerevoli iniziative i precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) sono persino arrivati a incatenarsi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per protestare contro il Governo che, con il provvedimento in esame, non ha stanziato risorse adeguate per realizzare la definitiva stabilizzazione dei precari degli enti di ricerca che corrispondono complessivamente 8.800 persone,

impegna il Governo:

   a garantire risorse necessarie per la stabilizzazione di tutti i precari del CNR e più in generale della Ricerca senza escludere nessuno;
   a prorogare nell'immediato tutti i contratti in scadenza, nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione;
   ad adottare ogni misura necessaria finalizzata a destinare adeguati finanziamenti alla rete degli Enti Pubblici di Ricerca;
   a garantire il mantenimento dell'integrità del Settore Ricerca.
9/4768-AR/121Laforgia, Fontanelli, Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che: 
    il provvedimento reca disposizioni in materia di ricerca;
    dopo 51 giorni di occupazione e innumerevoli iniziative i precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) sono persino arrivati a incatenarsi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per protestare contro il Governo che, con il provvedimento in esame, non ha stanziato risorse adeguate per realizzare la definitiva stabilizzazione dei precari degli enti di ricerca che corrispondono complessivamente 8.800 persone,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di garantire risorse necessarie per la stabilizzazione di tutti i precari del CNR e più in generale della Ricerca senza escludere nessuno;
    di prorogare nell'immediato tutti i contratti in scadenza, nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione;
    di adottare ogni misura necessaria finalizzata a destinare adeguati finanziamenti alla rete degli Enti Pubblici di Ricerca;
    di garantire il mantenimento dell'integrità del Settore Ricerca.
9/4768-AR/121. (Testo modificato nel corso della seduta) Laforgia, Fontanelli, Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio consta di due Parti, comprendenti rispettivamente la Sezione I e la Sezione II. La prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio (il contenuto fino al 2016 ricompreso nel disegno di legge di stabilità); a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo e sulla scorta delle modifiche operate presso il Senato, essa è composta di un unico articolo, suddiviso in 684 commi, che riguardano numerosi ambiti;
    al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell’overshooting e consentire agli enti un più ampio utilizzo delle risorse disponibili per il rilancio degli investimenti locali, sarebbe auspicabile attuare un potenziamento del patto nazionale verticale con un aumento del plafond da 900 milioni di euro a 1.200 milioni di euro annui nell'ambito del biennio 2018-2019;
    l'incremento del plafond verrebbe, infatti, di fatto autofinanziato per effetto dell'incomprimibilità di parte dell'avanzo di saldo di competenza rispetto al valore obiettivo, realizzato dal comparto comunale e permetterebbe di contenere i margini inutilizzati registrati negli scorsi anni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere un ampliamento degli spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale.
9/4768-AR/122
Quaranta, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio consta di due Parti, comprendenti rispettivamente la Sezione I e la Sezione II. La prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio (il contenuto fino al 2016 ricompreso nel disegno di legge di stabilità); a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo e sulla scorta delle modifiche operate presso il Senato, essa è composta di un unico articolo, suddiviso in 684 commi, che riguardano numerosi ambiti;
    al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell’overshooting e consentire agli enti un più ampio utilizzo delle risorse disponibili per il rilancio degli investimenti locali, sarebbe auspicabile attuare un potenziamento del patto nazionale verticale con un aumento del plafond da 900 milioni di euro a 1.200 milioni di euro annui nell'ambito del biennio 2018-2019;
    l'incremento del plafond verrebbe, infatti, di fatto autofinanziato per effetto dell'incomprimibilità di parte dell'avanzo di saldo di competenza rispetto al valore obiettivo, realizzato dal comparto comunale e permetterebbe di contenere i margini inutilizzati registrati negli scorsi anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere un ampliamento degli spazi finanziari concessi con il Patto nazionale verticale.
9/4768-AR/122. (Testo modificato nel corso della seduta) Quaranta, Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare opportuno estendere anche ai crediti degli enti territoriali la possibilità di apporre il fermo amministrativo, ovvero di disporre la sospensione, dei pagamenti che devono essere effettuati nei confronti del medesimo soggetto che risulta creditore, e ciò al fine di tutelare l'integrità dei bilanci comunali, al pari di quanto avviene già per le entrate dello Stato e degli altri enti strumentali allo Stato, quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio. Come ricorda la Corte costituzionale (sentenza n. 67/1972), l'istituto in esame costituisce una peculiare misura di autotutela accordata all'amministrazione dello Stato allo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale disciplinato da norme preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate erariali. Si tratta quindi di uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato e trova radice in un potere eccezionalmente attribuito alla pubblica amministrazione in considerazione della specifica valenza dell'interesse perseguito, e segnatamente in relazione ad una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al diritto soggettivo del creditore" (in tal senso, anche Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15382/2002),

impegna il Governo

ad adottare iniziative utili a prevedere la tutela dei crediti comunali facendo sì che le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 si applichino anche nei confronti degli enti territoriali.
9/4768-AR/123
Ragosta, Melilla, Roberta Agostini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare opportuno estendere anche ai crediti degli enti territoriali la possibilità di apporre il fermo amministrativo, ovvero di disporre la sospensione, dei pagamenti che devono essere effettuati nei confronti del medesimo soggetto che risulta creditore, e ciò al fine di tutelare l'integrità dei bilanci comunali, al pari di quanto avviene già per le entrate dello Stato e degli altri enti strumentali allo Stato, quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio. Come ricorda la Corte costituzionale (sentenza n. 67/1972), l'istituto in esame costituisce una peculiare misura di autotutela accordata all'amministrazione dello Stato allo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale disciplinato da norme preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate erariali. Si tratta quindi di uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato e trova radice in un potere eccezionalmente attribuito alla pubblica amministrazione in considerazione della specifica valenza dell'interesse perseguito, e segnatamente in relazione ad una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al diritto soggettivo del creditore" (in tal senso, anche Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15382/2002),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative utili a prevedere la tutela dei crediti comunali facendo sì che le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 si applichino anche nei confronti degli enti territoriali.
9/4768-AR/123. (Testo modificato nel corso della seduta) Ragosta, Melilla, Roberta Agostini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare quanto mai auspicabile ripristinare la funzionalità delle Commissioni Provinciali CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria, abrogate dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
    tali abrogazioni (Commissioni CIGO) stanno creando serie difficoltà alle aziende, ai consulenti del lavoro e ai lavoratori, i quali si vedono, a seguito di moltissime reiezioni da parte dell'INPS, non corrisposto il sussidio/indennità per CIGO,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di competenza finalizzata a ripristinare la funzionalità delle Commissioni Provinciali CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria.
9/4768-AR/124
Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    appare quanto mai auspicabile ripristinare la funzionalità delle Commissioni Provinciali CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria, abrogate dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
    tali abrogazioni (Commissioni CIGO) stanno creando serie difficoltà alle aziende, ai consulenti del lavoro e ai lavoratori, i quali si vedono, a seguito di moltissime reiezioni da parte dell'INPS, non corrisposto il sussidio/indennità per CIGO,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, di competenza finalizzata a ripristinare la funzionalità delle Commissioni Provinciali CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria.
9/4768-AR/124. (Testo modificato nel corso della seduta) Melilla, Albini, Capodicasa.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede molteplici disposizioni in materia, di scuola, lavoro, nonché di lavoratori socialmente utili;
    in materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a stabilizzare i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facenti funzioni di assistente amministrativo tecnico presso le istituzioni scolastiche.
9/4768-AR/125Capodicasa, Melilla, Albini, Duranti, Zappulla.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede molteplici disposizioni in materia, di scuola, lavoro, nonché di lavoratori socialmente utili;
    in materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a stabilizzare i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facenti funzioni di assistente amministrativo tecnico presso le istituzioni scolastiche.
9/4768-AR/125. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Capodicasa, Melilla, Albini, Duranti, Zappulla.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di sanità e politiche sociali;
    secondo la normativa attuale la persona disabile, o i parenti prossimi, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che pagano degli addetti all'assistenza personale hanno diritto a detrarre le spese sostenute nella percentuale del 19 per cento calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. Tale deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L'accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie, e per fruire della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere una nuova fattispecie di deducibilità per le retribuzioni corrisposte a colf, baby sitter, badanti e addetti all'assistenza personale, non necessariamente collegate ad uno stato patologico grave del contribuente, allo scopo, da un lato di far emergere situazioni di lavoro sommerso e non tutelato e dall'altro di riconoscere valore all'attività di servizio di tali figure di collaborazione familiare.
9/4768-AR/126Lacquaniti, Nicchi, Albini, Melilla, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di sanità e politiche sociali;
    secondo la normativa attuale la persona disabile, o i parenti prossimi, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che pagano degli addetti all'assistenza personale hanno diritto a detrarre le spese sostenute nella percentuale del 19 per cento calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. Tale deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L'accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie, e per fruire della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere una nuova fattispecie di deducibilità per le retribuzioni corrisposte a colf, baby sitter, badanti e addetti all'assistenza personale, non necessariamente collegate ad uno stato patologico grave del contribuente, allo scopo, da un lato di far emergere situazioni di lavoro sommerso e non tutelato e dall'altro di riconoscere valore all'attività di servizio di tali figure di collaborazione familiare.
9/4768-AR/126. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Lacquaniti, Nicchi, Albini, Melilla, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca norme in materia di giustizia che riguardano la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e il personale dell'amministrazione giudiziaria;
    in particolare il comma 286 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, autorizza l'assunzione di 1400 unità di personale a tempo indeterminato nel triennio 2018-2020;
    i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia fornendo un contributo fondamentale al funzionamento degli uffici giudiziari;
    i Presidenti delle Corti di Appello, tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di cassazione, hanno richiesto più volte al Ministro della giustizia di valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;
    trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia e ad oggi sono circa 1300 i cosiddetti «precari della giustizia» che, dopo aver superato la selezione pubblica, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa tuttavia è comunque destinata a cessare,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di procedere ad una stabilizzazione definitiva del personale così detto «precario della giustizia» che dal 2010 ha partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, anche riservando a questo personale una percentuale di posti tra le assunzioni autorizzate dalla presente legge.
9/4768-AR/127Rostan, Sannicandro, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato, Murer, Zoggia.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    parte del provvedimento reca norme in materia di giustizia che riguardano la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e il personale dell'amministrazione giudiziaria;
    in particolare il comma 286 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, autorizza l'assunzione di 1400 unità di personale a tempo indeterminato nel triennio 2018-2020;
    i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia fornendo un contributo fondamentale al funzionamento degli uffici giudiziari;
    i Presidenti delle Corti di Appello, tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di cassazione, hanno richiesto più volte al Ministro della giustizia di valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;
    trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia e ad oggi sono circa 1300 i cosiddetti «precari della giustizia» che, dopo aver superato la selezione pubblica, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa tuttavia è comunque destinata a cessare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere ad una stabilizzazione definitiva del personale così detto «precario della giustizia» che dal 2010 ha partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, anche riservando a questo personale una percentuale di posti tra le assunzioni autorizzate dalla presente legge.
9/4768-AR/127. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Rostan, Sannicandro, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato, Murer, Zoggia.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    il provvedimento in esame, al comma 378, prevede un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinare interamente ai lavori socialmente utili;
    appare auspicabile che al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del Mezzogiorno, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, procedano all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a realizzare la piena stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nelle regioni del Mezzogiorno nel senso indicato in premessa.
9/4768-AR/128Claudio FAVA, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca norme in materia di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    il provvedimento in esame, al comma 378, prevede un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinare interamente ai lavori socialmente utili;
    appare auspicabile che al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del Mezzogiorno, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, procedano all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a realizzare la piena stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nelle regioni del Mezzogiorno nel senso indicato in premessa.
9/4768-AR/128. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Claudio FAVA, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

   La Camera,
   premesso che:
    a distanza di quasi sei anni dal brusco innalzamento dell'età pensionabile operato per le donne del pubblico impiego introdotto con l'articolo 22-ter comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, con la finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi introdotta dall'articolo 12 comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, con l'aspettativa di vita per tutti uguale e senza una fine, introdotta dal comma 2 dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e modificata con l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge n. 214 del 2011, «SalvaItalia», e i tanti problemi che ne sono scaturiti, conseguenza di una misura ispirata esclusivamente da obiettivi contabili e che ha ignorato le conseguenze sociali ed occupazionali che ne sarebbero discese, finalmente, con l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stato reintrodotto nel nostro sistema previdenziale uno strumento, anche se assistenziale, di flessibilità in uscita, attraverso l'istituzione della cosiddetta Ape sociale, che tiene conto dello stato di disoccupazione, della situazione di difficoltà per chi assiste familiari disabili, e individua una serie di lavori che meritano un'attenzione particolare tanto da poter pensare a 1500 euro già dai 63 anni;
    i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi della citata disposizione delle legge di bilancio 2017, nonché le interpretazioni restrittive che l'Inps ha voluto adottare anche in questa circostanza, andando ancora una volta oltre la lettera e lo spirito della norma, hanno ritardato l'avvio della sperimentazione di questo importante strumento, generando non poca incertezza tra i tanti lavoratori e lavoratrici interessati;
    i pur importanti segnali di ripresa economica ancora non si riflettono sulla condizione sociale ed occupazionale di tanti settori del paese, quelli più colpiti dalla crisi degli anni scorsi;
    l'Ape volontaria in questa legge di bilancio è già prorogata al 31.12.19, la misura per i precoci è già strutturale;
    l'Ape sociale è una misura sperimentale che dovrebbe terminare con il 31 dicembre 2018,

impegna il Governo

a proseguire il confronto con le parti sociali per verificare l'andamento dell'utilizzo dello strumento dell'Ape sociale e l'effettivo impegno finanziario, con l'obiettivo di rendere strutturale tale misura e così restituire alle persone in particolari condizioni di poter accedere ad una misura di sostegno economico in attesa di perfezionare un minimo di flessibilità al nostro sistema previdenziale.
9/4768-AR/129
Gnecchi, Damiano, Albanella, Boccuzzi, Baruffi, Arlotti, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Miccoli, Paris, Incerti, Casellato, Patrizia Maestri, Tinagli, Rostellato, Rotta.

   La Camera,
   premesso che:
    a distanza di quasi sei anni dal brusco innalzamento dell'età pensionabile operato per le donne del pubblico impiego introdotto con l'articolo 22-ter comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, con la finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi introdotta dall'articolo 12 comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, con l'aspettativa di vita per tutti uguale e senza una fine, introdotta dal comma 2 dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e modificata con l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge n. 214 del 2011, «SalvaItalia», e i tanti problemi che ne sono scaturiti, conseguenza di una misura ispirata esclusivamente da obiettivi contabili e che ha ignorato le conseguenze sociali ed occupazionali che ne sarebbero discese, finalmente, con l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stato reintrodotto nel nostro sistema previdenziale uno strumento, anche se assistenziale, di flessibilità in uscita, attraverso l'istituzione della cosiddetta Ape sociale, che tiene conto dello stato di disoccupazione, della situazione di difficoltà per chi assiste familiari disabili, e individua una serie di lavori che meritano un'attenzione particolare tanto da poter pensare a 1500 euro già dai 63 anni;
    i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi della citata disposizione delle legge di bilancio 2017, nonché le interpretazioni restrittive che l'Inps ha voluto adottare anche in questa circostanza, andando ancora una volta oltre la lettera e lo spirito della norma, hanno ritardato l'avvio della sperimentazione di questo importante strumento, generando non poca incertezza tra i tanti lavoratori e lavoratrici interessati;
    i pur importanti segnali di ripresa economica ancora non si riflettono sulla condizione sociale ed occupazionale di tanti settori del paese, quelli più colpiti dalla crisi degli anni scorsi;
    l'Ape volontaria in questa legge di bilancio è già prorogata al 31.12.19, la misura per i precoci è già strutturale;
    l'Ape sociale è una misura sperimentale che dovrebbe terminare con il 31 dicembre 2018,

impegna il Governo

a proseguire il confronto con le parti sociali per verificare l'andamento dell'utilizzo dello strumento dell'Ape sociale e l'effettivo impegno finanziario, con l'obiettivo di rendere strutturale tale misura e così restituire alle persone in particolari condizioni di poter accedere ad una misura di sostegno economico in attesa di perfezionare un minimo di flessibilità al nostro sistema previdenziale.
9/4768-AR/129. (Testo modificato nel corso della seduta) Gnecchi, Damiano, Albanella, Boccuzzi, Baruffi, Arlotti, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Miccoli, Paris, Incerti, Casellato, Patrizia Maestri, Tinagli, Rostellato, Rotta.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, nello stato di previsione del MAECI, a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia;
    si potrebbe attingere dal suddetto fondo per gli Enti di cui alla Legge 28 dicembre 1982, n. 948 – Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico, che nel 2017 hanno ricevuto contributi inferiori ai 100.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere a favore degli enti a carattere internazionalistico, rispondenti alle indicazioni specificate in premessa, un contributo pari al doppio di quanto ricevuto almeno per il 2018.
9/4768-AR/131Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede il rafforzamento dei criteri per determinare l'esistenza di una «stabile organizzazione» nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale e, in particolare si occupa delle attività delle imprese operanti nel settore del web istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime;
    il provvedimento non prevede norme riguardanti agli introiti derivanti da pubblicità e promozione su piattaforme informatiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, per le piattaforme di pubblicità e promozione su sistemi informatici che prevedono la possibilità di monetizzare il traffico per gli utenti che ospitano sui propri singoli domini internet o che condividono sul medesimo dominio internet spazi suddivisi in sottocartelle, sia possibile definire delle procedure informatiche per assegnare univocamente ad un soggetto, tramite il codice fiscale o la partita IVA, gli introiti delle transazioni generati.
9/4768-AR/132Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una disciplina dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, che ha dettato una significativa e innovativa disciplina europea sul trattamento dei dati personali, abrogando la direttiva del 1995 che aveva determinato l'emanazione del c.d. codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003);
    nel provvedimento si ribadisce che spetta al Garante della privacy, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini, adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull'interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull'interesse legittimo del titolare;
    per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti al Garante della privacy in applicazione del Regolamento UE 2016/679 è necessario un incremento del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, attraverso le opportune iniziative normative, l'assunzione di ulteriore personale al fine di consentire lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti al Garante.
9/4768-AR/133
Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta e della registrazione dei contratti di comodato agrario per poter accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo, generando una notevole preoccupazione nel settore agricolo che ha portato molti deputati, in occasione dell'esame della legge di Bilancio al nostro esame, a presentare emendamenti al fine di risolvere la questione che, purtroppo, non sono stati accolti;
    si ricorda che il decreto ministeriale n. 454 del 2001 disciplina l'applicazione delle accise sui carburanti con aliquote ridotte, in riferimento alla benzina e agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel punto 5 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, ovvero per l'impiego in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica;
    l'articolo 2 del citato decreto individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa, nonché gli adempimenti loro richiesti per essere ammessi al godimento del beneficio. Il comma 9 ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto;
    la risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati, anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato;
    la nota citata dell'Agenzia delle Dogane del 15 settembre 2017 riporta che «a chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n.2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in special modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operato da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso»;
    quindi non sarà più possibile, a decorrere dalla prossima assegnazione annuale, ottenere l'assegnazione di gasolio agricolo con contratto di comodato in forma verbale;
    tale decisione crea notevoli aggravi burocratici ed aumenti di costi derivanti dalla registrazione del contratto di comodato, rendendo non più percorribile la strada della registrazione su proprietà molto piccole. Le zone montane sono caratterizzate da un'esasperata polverizzazione particellare e l'aumento di oneri burocratici e di costi porterebbe certamente gli agricoltori a rinunciare a formalizzare il diritto di coltivazione e il diritto del carburante agevolato, con la conseguenza che migliaia di particelle rimarrebbero incolte e abbandonate con grave danno per la produzione agroalimentare, per l'ambiente e l'immagine turistica del territorio;
    si ritiene che ai fini dell'accesso al beneficio fiscale per i contratti di comodato rileva solamente la sussistenza, in capo al beneficiario, dei requisiti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 e il compimento degli adempimenti previsti dal comma 3 della norma tra i quali non viene inserita l'indicazione e la prova del titolo di conduzione;
    si ricorda, inoltre, che la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 14/E del 6 febbraio 2001, ha chiaramente indicato che i contratti verbali di comodato non devono essere sottoposti alla formalità della registrazione perché non ricompresi nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro né esso è ricompreso fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta, ai sensi dell'articolo 1350 c.c.;
    fino ad oggi la concessione dell'agevolazione poteva avvenire per i terreni in regime di comodato anche in assenza di forma scritta, e dal 2003 in poi si è andata consolidando la prassi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal comodante o dal comodatario contenente la specifica indicazione della durata del contratto, sulla falsariga di quanto già previsto per i contratti di affitto,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente, anche con provvedimenti di natura normativa, affinché venga prevista la facoltà per gli agricoltori di comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, oppure, prevedendo forme alternative che comunque consentano che nell'ipotesi della sussistenza di un contratto di comodato verbale sia garantito il diritto di fruire dell'agevolazione legata al gasolio agricolo.
9/4768-AR/134
Schullian, Oliverio, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Antezza.

   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta e della registrazione dei contratti di comodato agrario per poter accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo, generando una notevole preoccupazione nel settore agricolo che ha portato molti deputati, in occasione dell'esame della legge di Bilancio al nostro esame, a presentare emendamenti al fine di risolvere la questione che, purtroppo, non sono stati accolti;
    si ricorda che il decreto ministeriale n. 454 del 2001 disciplina l'applicazione delle accise sui carburanti con aliquote ridotte, in riferimento alla benzina e agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel punto 5 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, ovvero per l'impiego in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica;
    l'articolo 2 del citato decreto individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa, nonché gli adempimenti loro richiesti per essere ammessi al godimento del beneficio. Il comma 9 ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto;
    la risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati, anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato;
    la nota citata dell'Agenzia delle Dogane del 15 settembre 2017 riporta che «a chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n.2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in special modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operato da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso»;
    quindi non sarà più possibile, a decorrere dalla prossima assegnazione annuale, ottenere l'assegnazione di gasolio agricolo con contratto di comodato in forma verbale;
    tale decisione crea notevoli aggravi burocratici ed aumenti di costi derivanti dalla registrazione del contratto di comodato, rendendo non più percorribile la strada della registrazione su proprietà molto piccole. Le zone montane sono caratterizzate da un'esasperata polverizzazione particellare e l'aumento di oneri burocratici e di costi porterebbe certamente gli agricoltori a rinunciare a formalizzare il diritto di coltivazione e il diritto del carburante agevolato, con la conseguenza che migliaia di particelle rimarrebbero incolte e abbandonate con grave danno per la produzione agroalimentare, per l'ambiente e l'immagine turistica del territorio;
    si ritiene che ai fini dell'accesso al beneficio fiscale per i contratti di comodato rileva solamente la sussistenza, in capo al beneficiario, dei requisiti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 e il compimento degli adempimenti
previsti dal comma 3 della norma tra i quali non viene inserita l'indicazione e la prova del titolo di conduzione;
    si ricorda, inoltre, che la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 14/E del 6 febbraio 2001, ha chiaramente indicato che i contratti verbali di comodato non devono essere sottoposti alla formalità della registrazione perché non ricompresi nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro né esso è ricompreso fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta, ai sensi dell'articolo 1350 c.c.;
    fino ad oggi la concessione dell'agevolazione poteva avvenire per i terreni in regime di comodato anche in assenza di forma scritta, e dal 2003 in poi si è andata consolidando la prassi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal comodante o dal comodatario contenente la specifica indicazione della durata del contratto, sulla falsariga di quanto già previsto per i contratti di affitto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire urgentemente, anche con provvedimenti di natura normativa, affinché venga prevista la facoltà per gli agricoltori di comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, oppure, prevedendo forme alternative che comunque consentano che nell'ipotesi della sussistenza di un contratto di comodato verbale sia garantito il diritto di fruire dell'agevolazione legata al gasolio agricolo.
9/4768-AR/134. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Schullian, Oliverio, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Antezza.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure per il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
    fra le misure in materia di agricoltura, sono previsti uno stanziamento per i territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa sia «al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità comma» sia «al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti»;
    recentemente è stata votata in sede comunitaria l'implementazione alla «decisione di esecuzione (Ue) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa»;
    il provvedimento sembrerebbe prevedere, tra le altre novità, ispezioni ufficiali, campionamenti e analisi su alcune specie ospiti prima che queste vengano poste in commercio, questo comporterebbe maggiori aggravi amministrativi ed economici sia per le aziende florovivaistiche sia per le autorità pubbliche preposte ai controlli;
    il florovivaismo è uno dei settori trainanti dell'agricoltura italiana grazie alla qualità produttiva e alla presenza delle aziende italiane in oltre cinquanta Paesi nel mondo. Si tratta infatti di un settore che conta 2,5 mld di euro, oltre 30.000 aziende e 180.000 addetti;
    al fine di non generare eccessivi oneri e dispersione di risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   i) prevedere misure per il coordinamento nazionale di tutti i Servizi Fitosanitari regionali così da uniformare le procedure di controllo, campionamento e analisi e garantirne la correttezza di esecuzione e la riconoscibilità internazionale;
   ii) nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle normative europee, prevedere meccanismi volti a garantire il ristoro delle spese sostenute dalle aziende florovivaistiche nell'ambito delle predette procedure di controllo, campionamento e analisi.
9/4768-AR/135
Ciracì.

   La Camera,
   premesso che:
    nel sistema previdenziale italiano sono previste maggiorazioni in termini di contribuzione figurativa a titolo risarcitorio per quei lavoratori che hanno svolto inconsapevolmente, o per obbligo, attività lavorativa in siti produttivi, che si sono rilevati successivamente pericolosi per la salute e che ha o inciso sulla propria speranza di vita per l'esposizione all'amianto (articolo 13, commi 7 e 8 della legge n. 257 del 1992 e articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003);
    i lavoratori che hanno avuto diritto al calcolo retributivo della pensione hanno goduto di tali maggiorazioni sia in termini di riconoscimento di anzianità contributiva, sia per quanto riguarda la misura dell'assegno pensionistico, mentre per coloro che hanno diritto al calcolo misto o totalmente contributivo le suddette maggiorazioni vengono considerate utili ai soli fini del conseguimento del requisito di accesso alla pensione, ma non vengono valorizzate ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico;
    ciò comporta una vanificazione del titolo risarcitorio delle maggiorazioni e comporterà corpose riduzioni dell'assegno pensionistico per tali lavoratori;
    tale limitazione sul calcolo interessa i lavoratori destinatari del sistema misto (assicurati prima del 1o gennaio 1996 con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) o contributivi puri (assicurati dal 1o gennaio 1996) esclusivamente per i periodi di esposizione all'amianto che si collocano tra il 1o gennaio 1996 e il 2 ottobre 2003;
    la platea dei beneficiari quindi può definirsi limitata e oggettivamente definibile all'interno dei lavoratori delle poche aziende destinatarie di atto di indirizzo ministeriale,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di un'autorizzazione di spesa finalizzata al riconoscimento, a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, del coefficiente di maggiorazione riconosciuto per l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto in misura pari a 1,5 di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni.
9/4768-AR/136Moretto.

   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 49-bis a 49-quater del testo in esame dettano disposizioni sul funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l'istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
    il comma 49-bis attribuisce alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di: – istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; – disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna; – attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l'adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; – graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato). Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami;
    il comma 49-ter modifica, in primo luogo, l'articolo 23-quater del decreto-legge 95/2012, autorizzando sia l'Agenzia delle entrate che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa). Al contempo la modifica elimina per l'Agenzia delle dogane la destinazione dei vicedirettori ai compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. In secondo luogo, la medesima disposizione sopprime il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), decreto-legge n. 95/2012, che autorizzava l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell'organico dirigenziale previsto nell'ambito della spending review;
    il comma 49-quater proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78/2015 (conv. L. 125/2015),

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza per prevedere, nell'ambito delle nomine per i tre posti da vicedirettore, che almeno uno rappresenti l'area dei giochi e dei tabacchi.
9/4768-AR/137
Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 49-bis a 49-quater del testo in esame dettano disposizioni sul funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l'istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
    il comma 49-bis attribuisce alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di: – istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; – disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna; – attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l'adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; – graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato). Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami;
    il comma 49-ter modifica, in primo luogo, l'articolo 23-quater del decreto-legge 95/2012, autorizzando sia l'Agenzia delle entrate che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa). Al contempo la modifica elimina per l'Agenzia delle dogane la destinazione dei vicedirettori ai compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. In secondo luogo, la medesima disposizione sopprime il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), decreto-legge n. 95/2012, che autorizzava l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell'organico dirigenziale previsto nell'ambito della spending review;
    il comma 49-quater proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78/2015 (conv. L. 125/2015),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza per prevedere, nell'ambito delle nomine per i tre posti da vicedirettore, che almeno uno rappresenti l'area dei giochi e dei tabacchi.
9/4768-AR/137. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 92 del 2017 introduce una nuova disciplina per l'attività dei «compro oro» in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera 1), della legge n. 170 del 2016, con la quale si consente di monitorare il settore dei «compro oro» e di censirne il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali;
    la norma prevede l'istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali e l'obbligo di iscrizione per lo svolgimento dell'attività; la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione dell'oggetto prezioso scambiato; la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro; la previsione di sanzioni, con particolare riferimento all'esercizio abusivo dell'attività; l'abbassamento da 1.000 a 500 euro della soglia per l'uso del contante per le attività del settore;
    permangono nel settore sacche illegali e rischi di riciclaggio, pertanto si ritiene opportuno prevedere, al fine di contenere tali fenomeni, che l'IVA per le cessioni imponibili di oro da investimento, per le cessioni di materiale d'oro, cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, sia pagata dal cessionario,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel senso di prevedere che, per le cessioni imponibili di oro da investimento e per le cessioni di materiale d'oro, nei casi in cui il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento, al pagamento dell'imposta sia tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
9/4768-AR/138Lupi, Tancredi.

   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici che hanno interessato l'Italia Centrale, colpendo anche la Regione Abruzzo, il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, hanno coinvolto e impegnato immediatamente l'intero sistema di Protezione Civile regionale ed in primis il Centro Funzionale e la Sala Operativa;
    la Regione Abruzzo per far fronte alla gestione emergenziale e al coordinamento delle attività per il ritorno alle condizioni di normalità, ha istituito con DGR n. 555/2016 un'apposita struttura denominata Centro Operativo Regionale (COR) con la specifica funzione di garantire un adeguato coordinamento e il necessario supporto ai comuni impegnati nella gestione dell'emergenza, assicurando un'efficace gestione delle attività di protezione civile, garantendo la partecipazione coordinata, anche a livello locale, di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in stretto raccordo con la DiComaC, prima, e con la Struttura di Missione ora;
    per la gestione emergenziale del COR, è stato impegnato prioritariamente il personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, personale che per la maggior misura è precario, assunto a tempo determinato con selezione pubblica a seguito della LR 53/2012. Rinnovati per 3 anni, i contratti sono definitivamente e improrogabilmente scaduti a dicembre 2016, nel pieno dell'emergenza sismica;
    considerata la condizione molto critica generata dalla situazione emergenziale e dall'imminente scadenza dei contratti del personale impegnato nella gestione della medesima emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile con OCDPC n. 427/2016 ha autorizzato, tra gli altri, la Regione Abruzzo a prorogare i contratti a tempo determinato, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (articolo 9, cm 28, DL 78/2010 convertito con modificazioni con L. 122/2010 articolo 1 cm. 557 e 562, e dalla L. 296/2006) al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
    all'articolo 1, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, si è stabilito che le Regioni, le città metropolitane e le province che non hanno rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, a far data 1 maggio 2017 non potranno procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
    in sede di esame del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento che consente alle regioni colpite dal terremoto a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, incrementando del 70 per cento il limite di assunzione previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge n.78 del 2010. La norma in questione prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 applicando con rigidità tali limiti, la Regione Abruzzo non potrebbe contare sull'intera struttura del Centro Funzionale e della Sala Operativa in quanto opera esclusivamente con personale precario. Il medesimo comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n.78 del 2010, prevede tuttavia che siano esclusi dal limite «i lavori di pubblica utilità, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti»,

impegna il Governo

al fine di evitare una significativa riduzione delle attività della gestione emergenziale Centro Operativo Regionale COR della Regione Abruzzo del Centro Funzionale e della Sala Operativa, presso cui è impegnato esclusivamente personale a tempo determinato, ad emanare, sentita la Regione medesima, disposizioni applicative che consentano di ampliare le possibilità assunzionali offerte dall'approvazione dell'emendamento 65.1 e dalla normativa vigente.
9/4768-AR/139
Tancredi.

   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici che hanno interessato l'Italia Centrale, colpendo anche la Regione Abruzzo, il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, hanno coinvolto e impegnato immediatamente l'intero sistema di Protezione Civile regionale ed in primis il Centro Funzionale e la Sala Operativa;
    la Regione Abruzzo per far fronte alla gestione emergenziale e al coordinamento delle attività per il ritorno alle condizioni di normalità, ha istituito con DGR n. 555/2016 un'apposita struttura denominata Centro Operativo Regionale (COR) con la specifica funzione di garantire un adeguato coordinamento e il necessario supporto ai comuni impegnati nella gestione dell'emergenza, assicurando un'efficace gestione delle attività di protezione civile, garantendo la partecipazione coordinata, anche a livello locale, di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in stretto raccordo con la DiComaC, prima, e con la Struttura di Missione ora;
    per la gestione emergenziale del COR, è stato impegnato prioritariamente il personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, personale che per la maggior misura è precario, assunto a tempo determinato con selezione pubblica a seguito della LR 53/2012. Rinnovati per 3 anni, i contratti sono definitivamente e improrogabilmente scaduti a dicembre 2016, nel pieno dell'emergenza sismica;
    considerata la condizione molto critica generata dalla situazione emergenziale e dall'imminente scadenza dei contratti del personale impegnato nella gestione della medesima emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile con OCDPC n. 427/2016 ha autorizzato, tra gli altri, la Regione Abruzzo a prorogare i contratti a tempo determinato, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (articolo 9, cm 28, DL 78/2010 convertito con modificazioni con L. 122/2010 articolo 1 cm. 557 e 562, e dalla L. 296/2006) al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
    all'articolo 1, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, si è stabilito che le Regioni, le città metropolitane e le province che non hanno rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, a far data 1 maggio 2017 non potranno procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
    in sede di esame del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento che consente alle regioni colpite dal terremoto a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, incrementando del 70 per cento il limite di assunzione previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge n.78 del 2010. La norma in questione prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 applicando con rigidità tali limiti, la Regione Abruzzo non potrebbe contare sull'intera struttura del Centro Funzionale e della Sala Operativa in quanto opera esclusivamente con personale precario. Il medesimo comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n.78 del 2010, prevede tuttavia che siano esclusi dal limite «i lavori di pubblica utilità, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti»,

impegna il Governo

al fine di evitare una significativa riduzione delle attività della gestione emergenziale Centro Operativo Regionale COR della Regione Abruzzo del Centro Funzionale e della Sala Operativa, presso cui è impegnato esclusivamente personale a tempo determinato, a valutare la possibilità di emanare, sentita la Regione medesima, disposizioni applicative che consentano di ampliare le possibilità assunzionali offerte dall'approvazione dell'emendamento 65.1 e dalla normativa vigente.
9/4768-AR/139. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Tancredi.

   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio di Stato (sentenza della IV n. 2357 del 2004), nel confermare la decisione di 1o grado del TAR Lazio (sez. 1a bis – n. 640/94), ha ritenuto illegittimo l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990;
    ha affermato il principio che i medici ex condotti sono in possesso di uno status non diverso da quello di tutti gli altri dipendenti sanitari, fatta eccezione per le peculiarità previste per le loro prestazioni di lavoro, e, pertanto, non risulta giustificata la previsione di trattamenti economici differenziati rispetto a quello previsto per il restante personale medico dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 medesimo;
    i giudici amministrativi hanno sottolineato sia l'identità dello status del medico dipendente delle unità sanitarie locali e del medico ex condotto, che l'arbitrarietà della pesante differenziazione del trattamento retributivo previsto per l'uno e per l'altro; per tali ragioni è stato ritenuto illegittimo sia il congelamento del trattamento economico tabellare già previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 per la categoria, sia la esclusione della stessa dal percepimento delle indennità ed emolumenti di carattere generale previsti per il restante personale medico;
    in difformità da quanto sopra le citate sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, ed anche i successivi accordi nazionali di lavoro per il personale medico non sono stati adeguati se non solo parzialmente, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate nel modo dovuto;
    la mancata ottemperanza delle predette decisioni, e quindi della entrata in vigore del dovuto provvedimento di perequazione economica da disporsi a livello nazionale, è stata causa dell'insorgere di ancor più gravi situazioni di disparità di trattamento economico, per cui oggi a perfetta parità di inquadramento e requisiti soggettivi ed oggettivi, vengono erogate retribuzioni nette mensili che vanno a seconda della azienda sanitaria di dipendenza dai 500 ai 1650 euro mensili, il che ha creato un enorme contenzioso di fronte ai giudici ordinari, costretti a supplire in via interpretativa, e con notevoli oscillazioni di orientamento, alle conseguenze della carenza normativa venutasi a creare;
    il Ministero della salute ha attivato un apposito tavolo tecnico, i cui lavori sono da tempo conclusi, nel quale ha proceduto alla ricognizione degli oneri necessari, ed in ultimo, anche mediante una ricognizione effettuata presso le regioni, del numero degli aventi diritto, confermato, alla luce dei dati sin qui pervenuti, in poco meno di 1000 unità;
    all'esito di tale ricognizione in data 16 giugno 2017 ha adottato un apposito atto di indirizzo, chiedendo alle regioni di assumere ogni provvedimento utile al fine della rimozione delle residue disparità di trattamento in essere, frutto delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema verificatesi nel corso degli anni, in assenza dei provvedimenti perequativi da adottarsi in sede di ottemperanza da tempo dovuti, indicando in modo dettagliato le voci retributive ancora da corrispondere a parte degli aventi diritto che ne sono stati esclusi, individuate in particolare nella retribuzione individuale di anzianità (RIA), nella indennità integrativa speciale (IIS), nella indennità di specificità medica e nella retribuzione di posizione minima poi unificata (RPU),

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuno provvedimento, determinazione ed atto di indirizzo nei confronti dell'Aran e delle regioni al fine di assicurare, tanto in sede di rinnovo contrattuale quanto di adeguamento dei trattamenti retributivi e di liquidazione delle somme dovute a titolo di arretrati da parte delle aziende sanitarie, la completa esecuzione di quanto determinato in sede di ottemperanza dal Ministero della salute con l'atto di indirizzo del 16 giugno 2017, prot. DGPROF/P/3/I.8.d.n.l, anche mediante il reperimento della quota parte delle risorse necessarie di competenza regionale, per l'adeguamento del trattamento economico della categoria in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e la definizione di ogni contenzioso pendente mediante la liquidazione in via transattiva delle somme arretrate dovute.
9/4768-AR/140
Pizzolante.

   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio di Stato (sentenza della IV n. 2357 del 2004), nel confermare la decisione di 1o grado del TAR Lazio (sez. 1a bis – n. 640/94), ha ritenuto illegittimo l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990;
    ha affermato il principio che i medici ex condotti sono in possesso di uno status non diverso da quello di tutti gli altri dipendenti sanitari, fatta eccezione per le peculiarità previste per le loro prestazioni di lavoro, e, pertanto, non risulta giustificata la previsione di trattamenti economici differenziati rispetto a quello previsto per il restante personale medico dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 medesimo;
    i giudici amministrativi hanno sottolineato sia l'identità dello status del medico dipendente delle unità sanitarie locali e del medico ex condotto, che l'arbitrarietà della pesante differenziazione del trattamento retributivo previsto per l'uno e per l'altro; per tali ragioni è stato ritenuto illegittimo sia il congelamento del trattamento economico tabellare già previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 per la categoria, sia la esclusione della stessa dal percepimento delle indennità ed emolumenti di carattere generale previsti per il restante personale medico;
    in difformità da quanto sopra le citate sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, ed anche i successivi accordi nazionali di lavoro per il personale medico non sono stati adeguati se non solo parzialmente, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate nel modo dovuto;
    la mancata ottemperanza delle predette decisioni, e quindi della entrata in vigore del dovuto provvedimento di perequazione economica da disporsi a livello nazionale, è stata causa dell'insorgere di ancor più gravi situazioni di disparità di trattamento economico, per cui oggi a perfetta parità di inquadramento e requisiti soggettivi ed oggettivi, vengono erogate retribuzioni nette mensili che vanno a seconda della azienda sanitaria di dipendenza dai 500 ai 1650 euro mensili, il che ha creato un enorme contenzioso di fronte ai giudici ordinari, costretti a supplire in via interpretativa, e con notevoli oscillazioni di orientamento, alle conseguenze della carenza normativa venutasi a creare;
    il Ministero della salute ha attivato un apposito tavolo tecnico, i cui lavori sono da tempo conclusi, nel quale ha proceduto alla ricognizione degli oneri necessari, ed in ultimo, anche mediante una ricognizione effettuata presso le regioni, del numero degli aventi diritto, confermato, alla luce dei dati sin qui pervenuti, in poco meno di 1000 unità;
    all'esito di tale ricognizione in data 16 giugno 2017 ha adottato un apposito atto di indirizzo, chiedendo alle regioni di assumere ogni provvedimento utile al fine della rimozione delle residue disparità di trattamento in essere, frutto delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema verificatesi nel corso degli anni, in assenza dei provvedimenti perequativi da adottarsi in sede di ottemperanza da tempo dovuti, indicando in modo dettagliato le voci retributive ancora da corrispondere a parte degli aventi diritto che ne sono stati esclusi, individuate in particolare nella retribuzione individuale di anzianità (RIA), nella indennità integrativa speciale (IIS), nella indennità di specificità medica e nella retribuzione di posizione minima poi unificata (RPU),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuno provvedimento, determinazione ed atto di indirizzo nei confronti dell'Aran e delle regioni al fine di assicurare, tanto in sede di rinnovo contrattuale quanto di adeguamento dei trattamenti retributivi e di liquidazione delle somme dovute a titolo di arretrati da parte delle aziende sanitarie, la completa esecuzione di quanto determinato in sede di ottemperanza dal Ministero della salute con l'atto di indirizzo del 16 giugno 2017, prot. DGPROF/P/3/I.8.d.n.l, anche mediante il reperimento della quota parte delle risorse necessarie di competenza regionale, per l'adeguamento del trattamento economico della categoria in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e la definizione di ogni contenzioso pendente mediante la liquidazione in via transattiva delle somme arretrate dovute.
9/4768-AR/140. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Pizzolante.

   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, commi 922 e 943, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) il Governo si era impegnato a contrastare le possibilità di utilizzo fraudolento dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, con l'introduzione di nuove tecnologie che non permettessero attività di gioco se non puntualmente controllate da remoto;
    le moderne tecnologie ampiamente disponibili ormai da anni rendono possibile questo controllo. Si rende non più procrastinabile quanto già disposto dalla summenzionata legge di stabilità 2016, di fronte al continuo verificarsi di utilizzo fraudolento di tali terminali di gioco. I controlli esercitati dalle autorità preposte hanno verificato l'esistenza di apparecchi che giocano scollegati dalla rete dei concessionari, di giochi negli esercizi difformi dai prototipi certificati, nonché la presenza in uno stesso apparecchio di doppia scheda di gioco e doppia contabilità;
    tale attività di controllo si inquadra nel più ampio scenario della lotta alla criminalità organizzata, alla quale verrebbe inferto un colpo definitivo disattivando i gestori del gioco illegale,

impegna il Governo

a rafforzare le possibilità di controllo da remoto dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, emanando entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e prevedendo altresì che in caso di malfunzionamento che provochi una temporanea interruzione di collegamento, di consentire la fruizione del gioco solo fino al termine della partita in corso e comunque non oltre 60 secondi.
9/4768-AR/141
Misuraca.

   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, commi 922 e 943, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) il Governo si era impegnato a contrastare le possibilità di utilizzo fraudolento dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, con l'introduzione di nuove tecnologie che non permettessero attività di gioco se non puntualmente controllate da remoto;
    le moderne tecnologie ampiamente disponibili ormai da anni rendono possibile questo controllo. Si rende non più procrastinabile quanto già disposto dalla summenzionata legge di stabilità 2016, di fronte al continuo verificarsi di utilizzo fraudolento di tali terminali di gioco. I controlli esercitati dalle autorità preposte hanno verificato l'esistenza di apparecchi che giocano scollegati dalla rete dei concessionari, di giochi negli esercizi difformi dai prototipi certificati, nonché la presenza in uno stesso apparecchio di doppia scheda di gioco e doppia contabilità;
    tale attività di controllo si inquadra nel più ampio scenario della lotta alla criminalità organizzata, alla quale verrebbe inferto un colpo definitivo disattivando i gestori del gioco illegale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le possibilità di controllo da remoto dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, emanando entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e prevedendo altresì che in caso di malfunzionamento che provochi una temporanea interruzione di collegamento, di consentire la fruizione del gioco solo fino al termine della partita in corso e comunque non oltre 60 secondi.
9/4768-AR/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Misuraca.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 357-quater, sono state introdotte misure per la stabilizzazione del personale docente precario delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica;
    la disposizione prevede in particolare l'istituzione di graduatorie nazionali in cui sono inseriti coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM, che abbiano superato un concorso per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (fino all'anno accademico 2017/2018 incluso) negli ultimi otto anni accademici, in una istituzione AFAM e nel medesimo settore artistico/disciplinare;
    lo stesso comma prevede che l'inserimento in graduatoria sia disposto con modalità definite con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) prevede all'articolo 2, comma 7, lettera e), l'emanazione di un regolamento – da adottare tramite decreto del Presidente della Repubblica – per disciplinare le procedure di reclutamento del personale AFAM, ma nessun regolamento a diciotto anni di distanza è ancora intervenuto a regolamentare la materia,

impegna il Governo

al fine di dare completa attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 357-quater, ad emanare entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il regolamento sulle modalità di reclutamento del personale AFAM ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle modalità di inserimento in graduatoria nazionale del personale docente AFAM per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato.
9/4768-AR/142
Vignali.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 357-quater, sono state introdotte misure per la stabilizzazione del personale docente precario delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica;
    la disposizione prevede in particolare l'istituzione di graduatorie nazionali in cui sono inseriti coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM, che abbiano superato un concorso per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (fino all'anno accademico 2017/2018 incluso) negli ultimi otto anni accademici, in una istituzione AFAM e nel medesimo settore artistico/disciplinare;
    lo stesso comma prevede che l'inserimento in graduatoria sia disposto con modalità definite con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) prevede all'articolo 2, comma 7, lettera e), l'emanazione di un regolamento – da adottare tramite decreto del Presidente della Repubblica – per disciplinare le procedure di reclutamento del personale AFAM, ma nessun regolamento a diciotto anni di distanza è ancora intervenuto a regolamentare la materia,

impegna il Governo

al fine di dare completa attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 357-quater, a valutare l'opportunità di emanare entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il regolamento sulle modalità di reclutamento del personale AFAM ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle modalità di inserimento in graduatoria nazionale del personale docente AFAM per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato.
9/4768-AR/142. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignali.

   La Camera,
   premesso che:
    in materia di centri per l'impiego finalmente i commi 441 e seguenti della presente legge definiscono modalità operative, nonché condizioni giuridiche specifiche e finanziamenti adeguati alle regioni, per il trasferimento dei relativi dipendenti alle regioni o agenzie regionali o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego;
    inoltre, il comma 445-ter assicura che al personale con rapporto di lavoro subordinato si applichi il trattamento giuridico ed economico delle amministrazioni di destinazioni;
    alcune regioni potrebbero organizzare forme di trasferimento dei dipendenti pubblici dei centri per l'impiego con formule in enti esterni alla regione stessa che potrebbero non garantire il reinserimento di tali dipendenti nei ruoli regionali nei casi di liquidazione di tali enti, come da giurisprudenza della Corte dei conti (cfr sezioni unite n. 8/10, Sezione Lombardia n. 1014/10, sezione Sardegna n. 109/10 o, ancor più restrittivamente, sezione Veneto n. 18/08);
    tale eventualità deve ritenersi incoerente con lo spirito della nuova normativa di cui ai commi 441 e seguenti, e creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nelle varie regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative utili al fine di evitare effetti quali quelli in premessa descritti, anche sotto il profilo dei trasferimenti introdotti al comma 442 della presente proposta.
9/4768-AR/143
Vaccaro, Menorello, Monchiero.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istituisce lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea;
    l'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, prevedeva che, a far data dal 1o gennaio 2018, l'obbligo dell'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, debba essere adempiuto dal cedente in modalità elettronica;
    il medesimo articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevede altresì al comma 2 che per garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema doganale OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization), nonché per consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, emetta una determina direttoriale per stabilire contenuti e modalità semplificate della suddetta fatturazione elettronica;
    l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in data 10 ottobre 2017 ha già avviato la fase di sperimentazione operativa dei nuovi processi di fatturazione elettronica e dei nuovi servizi di OTELLO;
    l'articolo 1, comma 640-bis, del presente disegno di legge «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (Atto Camera 4768), introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga al 1o settembre 2018 il termine per l'obbligo di emissione di fatture elettroniche da parte del cedente di cui all'articolo 4-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
    la formulazione del suddetto articolo 1, comma 640-bis, semplicemente proroga il termine ultimo e perentorio entro cui gli operatori devono adeguarsi, lasciando inalterata la possibilità di procedere con la fatturazione elettronica per gli operatori già pronti, né – opportunamente – viene rinviata la possibilità di avviare l'interoperabilità dei servizi di OTELLO; in caso contrario, si arrecherebbe un grave pregiudizio sia a tutti gli operatori del settore già dotati della strumentazione tecnologica adeguata sia, più in generale, all'impegno di digitalizzazione lungamente promosso dalle autorità competenti, venendo inoltre meno al principio di digitalizzazione della pubblica amministrazione, più volte sancito dal legislatore, non ultimo nel Codice dell'amministrazione digitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative utili al fine di consentire la facoltà per gli operatori del settore di emettere fatture in modalità elettronica e l'interoperabilità con il sistema OTELLO di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, anche nelle more della maturazione dell'obbligo di cui alle norme in narrativa citate.
9/4768-AR/144
Menorello, Monchiero.

   La Camera,
   premesso che:
    le riforme pensionistiche che si sono succedute a partire dagli anni 90 del secolo scorso hanno prodotto una riduzione della spesa pensionistica che consente di affermare che essa non desta preoccupazione per il bilancio dello Stato;
    tuttavia, le riforme pensionistiche che si sono succedute, in particolare l'ultima, hanno sempre avuto l'obiettivo di sottrarre risorse al sistema previdenziale per sostenere il bilancio dello Stato, all'interno di una impostazione economica, politica e sociale, secondo cui la riduzione della media degli importi delle pensioni e l'innalzamento dell'età pensionistica favorirebbe la crescita del PIL e aumenterebbe l'equità a vantaggio delle giovani generazioni;
    il risultato negativo di questa impostazione è che essa ha avuto un effetto immediato di risparmio prodotto dall'innalzamento dell'età pensionabile, ma ha avuto effetti diametralmente opposti rispetto a quelli attesi, sia sul PIL, a causa dell'incidenza dell'età sulla produttività, sull'innovazione e sia sull'ulteriore contrazione dell'occupazione giovanile;
    poiché l'esperienza dell'ultimo quarto di secolo (ovvero dall'inizio delle riforme degli anni novanta) continua a dimostrare l'erroneità dell'impostazione seguita, perché la situazione della crescita non è migliorata, né è migliorata quella delle giovani generazioni, la conclusione dovrebbe essere che la scelta di continuare a far ricadere sulla popolazione anziana il peso dell'invecchiamento demografico, anziché sull'intera popolazione, è ideologica e fondamentalmente sbagliata dal punto di vista etico, del patto tra generazioni e della credibilità del sistema nel tempo;
    tuttavia la legge di bilancio ha ignorato quanto dimostrato dall'esperienza e non ha segnato un'inversione di tendenza, confermando, ad esempio, con i suoi interventi sulla regola dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT, l'impostazione che si è dimostrata sbagliata;
    in particolare, la legge di bilancio ha modificato il meccanismo di adeguamento prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi); e, infine, che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
    dispone, inoltre, l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall'allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cosiddette attività usuranti. A tali categorie di lavoratori non si applica, inoltre, l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni (che la normativa vigente prevede, comunque, dal 2021). Anche per tali categorie di lavoratori, tuttavia, l'adeguamento opera in relazione al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci e per i soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale;
    tali interventi dimostrano che la legge di bilancio non ha voluto mettere in discussione l'esistenza – anzi di fatto ha confermato la volontà di volerla seguire – della regola prevista dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, che prevede l'adeguamento a cadenza triennale dell'età pensionistica, da determinarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto deve essere emanato, con un meccanismo automatico, almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, cioè nel nostro caso entro il 31 dicembre 2017. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale, peraltro, comporta responsabilità erariale,

impegna il Governo

a provvedere, fin dal primo provvedimento utile, a stabilire il rinvio almeno al 30 giugno 2018 dell'adozione del decreto direttoriale che adegua i requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT e a valutare – nel frattempo – l'abrogazione dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, individuando le coperture necessarie.
9/4768-AR/145
Fassina, Airaudo, Marcon, Fratoianni, Civati.

   La Camera,
   premesso che:
    le riforme pensionistiche che si sono succedute a partire dagli anni 90 del secolo scorso hanno prodotto una riduzione della spesa pensionistica che consente di affermare che essa non desta preoccupazione per il bilancio dello Stato;
    tuttavia, le riforme pensionistiche che si sono succedute, in particolare l'ultima, hanno sempre avuto l'obiettivo di sottrarre risorse al sistema previdenziale per sostenere il bilancio dello Stato, all'interno di una impostazione economica, politica e sociale, secondo cui la riduzione della media degli importi delle pensioni e l'innalzamento dell'età pensionistica favorirebbe la crescita del PIL e aumenterebbe l'equità a vantaggio delle giovani generazioni;
    il risultato negativo di questa impostazione è che essa ha avuto un effetto immediato di risparmio prodotto dall'innalzamento dell'età pensionabile, ma ha avuto effetti diametralmente opposti rispetto a quelli attesi, sia sul PIL, a causa dell'incidenza dell'età sulla produttività, sull'innovazione e sia sull'ulteriore contrazione dell'occupazione giovanile;
    poiché l'esperienza dell'ultimo quarto di secolo (ovvero dall'inizio delle riforme degli anni novanta) continua a dimostrare l'erroneità dell'impostazione seguita, perché la situazione della crescita non è migliorata, né è migliorata quella delle giovani generazioni, la conclusione dovrebbe essere che la scelta di continuare a far ricadere sulla popolazione anziana il peso dell'invecchiamento demografico, anziché sull'intera popolazione, è ideologica e fondamentalmente sbagliata dal punto di vista etico, del patto tra generazioni e della credibilità del sistema nel tempo;
    tuttavia la legge di bilancio ha ignorato quanto dimostrato dall'esperienza e non ha segnato un'inversione di tendenza, confermando, ad esempio, con i suoi interventi sulla regola dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT, l'impostazione che si è dimostrata sbagliata;
    in particolare, la legge di bilancio ha modificato il meccanismo di adeguamento prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi); e, infine, che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
    dispone, inoltre, l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall'allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cosiddette attività usuranti. A tali categorie di lavoratori non si applica, inoltre, l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni (che la normativa vigente prevede, comunque, dal 2021). Anche per tali categorie di lavoratori, tuttavia, l'adeguamento opera in relazione al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci e per i soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale;
    tali interventi dimostrano che la legge di bilancio non ha voluto mettere in discussione l'esistenza – anzi di fatto ha confermato la volontà di volerla seguire – della regola prevista dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, che prevede l'adeguamento a cadenza triennale dell'età pensionistica, da determinarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto deve essere emanato, con un meccanismo automatico, almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, cioè nel nostro caso entro il 31 dicembre 2017. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale, peraltro, comporta responsabilità erariale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, fin dal primo provvedimento utile, a stabilire il rinvio almeno al 30 giugno 2018 dell'adozione del decreto direttoriale che adegua i requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT e a valutare – nel frattempo – l'opportunità dell'abrogazione dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, individuando le coperture necessarie.
9/4768-AR/145. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Fassina, Airaudo, Marcon, Fratoianni, Civati.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio in esame contiene diverse disposizioni recanti misure di carattere previdenziale e modifiche ai criteri di accesso alla pensione;
    la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha ampliato il regime sperimentale di «Opzione donna», introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, superando le criticità sulla maturazione dei requisiti emerse da un'interpretazione restrittiva delle circolari dell'INPS n. 35/2012 e 37/2012 che ne hanno impedito negli anni il pieno utilizzo. La legge di Bilancio 2017 (n. 232 del 2016) ha poi esteso l'operatività del regime «Opzione donna» alle lavoratrici «che non avevano maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita»;
    la legge di stabilità 2016, oltre a incidere sulla circolari INPS, ha introdotto il cosiddetto «principio del monitoraggio delle risorse stanziate». Il comma 281 dell'articolo 1, infatti, prevede che: «sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 , della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, (...) anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alla previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione»;
    la disposizione normativa prevede la verifica, pertanto, dell'impatto della misura sperimentale «Opzione donna» al dichiarato fine, nel caso dall'attività di monitoraggio emerga un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, di disporre l'impiego delle risorse non utilizzate alla proroga del regime di sperimentazione nel 2018. Dalla relazione presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Parlamento, con dati aggiornati al 31 agosto 2017, emerge che i costi di «Opzione donna» risultano inferiori alle risorse stanziate;
    già in sede di discussione della legge di Bilancio 2017, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/04127-bis-A/181, a prima firma Andrea Maestri, che lo impegnava «a valutare ogni possibilità di impiegare le risorse non utilizzate, risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 281 della legge 208 del 2015, prioritariamente per la prosecuzione del regime sperimentale di «Opzione donna», prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2018»,

impegna il Governo

a garantire la prosecuzione di «Opzione donna», provvedendo a stanziare, fin dal primo provvedimento utile, le necessarie risorse.
9/4768-AR/146
Andrea Maestri, Fassina.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio in esame contiene diverse disposizioni recanti misure di carattere previdenziale e modifiche ai criteri di accesso alla pensione;
    la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha ampliato il regime sperimentale di «Opzione donna», introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, superando le criticità sulla maturazione dei requisiti emerse da un'interpretazione restrittiva delle circolari dell'INPS n. 35/2012 e 37/2012 che ne hanno impedito negli anni il pieno utilizzo. La legge di Bilancio 2017 (n. 232 del 2016) ha poi esteso l'operatività del regime «Opzione donna» alle lavoratrici «che non avevano maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita»;
    la legge di stabilità 2016, oltre a incidere sulla circolari INPS, ha introdotto il cosiddetto «principio del monitoraggio delle risorse stanziate». Il comma 281 dell'articolo 1, infatti, prevede che: «sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 , della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, (...) anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alla previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione»;
    la disposizione normativa prevede la verifica, pertanto, dell'impatto della misura sperimentale «Opzione donna» al dichiarato fine, nel caso dall'attività di monitoraggio emerga un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, di disporre l'impiego delle risorse non utilizzate alla proroga del regime di sperimentazione nel 2018. Dalla relazione presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Parlamento, con dati aggiornati al 31 agosto 2017, emerge che i costi di «Opzione donna» risultano inferiori alle risorse stanziate;
    già in sede di discussione della legge di Bilancio 2017, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/04127-bis-A/181, a prima firma Andrea Maestri, che lo impegnava «a valutare ogni possibilità di impiegare le risorse non utilizzate, risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 281 della legge 208 del 2015, prioritariamente per la prosecuzione del regime sperimentale di «Opzione donna», prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2018»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la prosecuzione di «Opzione donna», provvedendo a stanziare, fin dal primo provvedimento utile, le necessarie risorse.
9/4768-AR/146. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Andrea Maestri, Fassina.

   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni pubbliche, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione, e che abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
    ai suddetti requisiti rispondono i circa 8.800 precari che a vario titolo (come ricercatori a tempo determinato, tecnologi co.co.co., assegnisti della ricerca pubblica) lavorano presso gli enti pubblici di ricerca rivendicando da anni il loro diritto alla stabilizzazione, 3.000 dei quali impegnati all'interno del CNR;
    l'entità delle risorse previste all'articolo 1, comma 364 del provvedimento, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 consentono di stabilizzare una percentuale minima dei suddetti precari, costringendo gli Enti interessati a destinare buona parte del proprio bilancio, ed a ricorrere ai fondi premiali, come cofinanziamento, per supportare il processo di stabilizzazione,

impegna il Governo

ad avviare un programma di reclutamento che contempli, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'assunzione stabile di tutti i precari degli enti di ricerca italiani, stanziando a tal uopo le adeguate e sufficienti risorse finanziarie.
9/4768-AR/147
Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Palazzotto.

   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni pubbliche, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione, e che abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
    ai suddetti requisiti rispondono i circa 8.800 precari che a vario titolo (come ricercatori a tempo determinato, tecnologi co.co.co., assegnisti della ricerca pubblica) lavorano presso gli enti pubblici di ricerca rivendicando da anni il loro diritto alla stabilizzazione, 3.000 dei quali impegnati all'interno del CNR;
    l'entità delle risorse previste all'articolo 1, comma 364 del provvedimento, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 consentono di stabilizzare una percentuale minima dei suddetti precari, costringendo gli Enti interessati a destinare buona parte del proprio bilancio, ed a ricorrere ai fondi premiali, come cofinanziamento, per supportare il processo di stabilizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un programma di reclutamento che contempli, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'assunzione stabile di tutti i precari degli enti di ricerca italiani, stanziando a tal uopo le adeguate e sufficienti risorse finanziarie.
9/4768-AR/147. (Testo modificato nel corso della seduta) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Palazzotto.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio in esame contiene diverse disposizioni recanti misure di carattere ambientale, di tutela e sicurezza del territorio, nonché di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico;
    l'Unesco ha evidenziato la condizione di forte rischio a cui sono esposte Venezia e la sua laguna, sempre più compromesse da dinamiche di sfruttamento invasive e pericolose, prima fra tutte quella del transito quotidiano delle grandi navi passeggeri e commerciali che da anni, passando all'interno della laguna, mettono a repentaglio uno degli ecosistemi più complessi e fragili d'Italia;
    il Comitato Unesco, riunito in sessione plenaria a Istanbul nel 2016, ha approvato all'unanimità le raccomandazioni della Commissione a suo tempo inviata a Venezia per esaminare le condizioni del sito, tra le quali la più urgente è la richiesta di proibire alle « largest ships» (le più grandi navi) di transitare in laguna;
    il Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla laguna di Venezia (il cosiddetto «Comitatone»), riunitosi il 7 novembre 2017, in assenza di 3 Ministri dei 5 previsti nella composizione del consesso, ha approvato una delibera per delineare la soluzione delle grandi navi crociera a Venezia;
    la delibera individua gli accosti per le nuove navi di grandi dimensioni, nella zona portuale di Marghera (Canale Nord-sponda Nord) con accesso dalla bocca di porto di Malamocco e il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera;
    con tale delibera, a distanza di 5 anni dal decreto Clini-Passera che per proteggere Venezia e la sua laguna riconosceva la necessità di impedire alle «grandi navi» l'accesso «considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo», si elimina di fatto l'unico progetto approvato dalla Commissione di Valutazione di impatto ambientale e corredato del provvedimento di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ossia il progetto che sposta il terminal fuori dalla laguna, alla Bocca di Lido;
    la via navigabile alternativa che privilegia la soluzione extralaguna approvata dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale e compatibile con l'attività crocieristica a Venezia, sarebbe realizzabile in circa 2 anni dalla definitiva approvazione del Cipe;
    invece, la delibera del Comitatone è stata adottata sulla base di una documentazione di cui non si conoscono i contenuti, né tanto meno i criteri adottati per comparare progetti a diverso grado di definizione, redatta da un apparato tecnico privo di credibilità ed affidabilità e che l'Autorità Portuale si è rifiutata di rendere pubblici. Neanche con la richiesta dell'accesso agli atti da parte di chi si batte contro il transito delle grandi navi in laguna si è potuto visionare la documentazione;
    la salvaguardia della laguna e della città di Venezia non sarebbe assicurata dalla scelta della delibera, che aggraverebbe il già delicato equilibrio idrodinamico e morfologico della laguna centrale, per i lavori di adeguamento e di ingente scavo e rimodellazione dei canali portuali di accesso e per i lavori di sbancamento delle banchine in aree private e altamente inquinate;
    nella delibera non vi è alcun riferimento agli scavi necessari per la realizzazione dell'accosto nel canale industriale nord di Marghera e il contemporaneo raggiungimento dell'attuale stazione marittima, stimabili in 4-5 mil/mc di fanghi altamente inquinati, né si fa riferimento alla valutazione di impatto ambientale per tutto il percorso e per tutti gli scavi che si rendono necessari, anche considerando la bocciatura da parte della Commissione valutazione di impatto ambientale del progetto di adeguamento del Canale Contorta Sant'Angelo presentato dalla stessa autorità portuale;
    un disegno, quello del Comitatone, con conseguenze pericolose per la stessa sicurezza dei traffici portuali, in quanto, per raggiungere la banchina Marghera e l'attuale stazione marittima si dovrebbe attraversare il polo chimico considerato area a «Rischio di incidenti rilevanti» (Rir) e dove sarebbero concentrate, in un solo percorso nautico, tutte le navi commerciali, industriali e turistiche di grandi dimensioni;
    il Comitatone ha inoltre autorizzato il riparto di finanziamenti previsti dalla legge Speciale per Venezia pari a 70 milioni, di cui 20 milioni disponibili a breve dopo l'incontro del 7 novembre 2017 (5 milioni per il 2016 e 15 milioni per il
2017) per i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti,

impegna il Governo

a non finanziare o supportare economicamente in qualsiasi altra forma, progetti e lavori che siano finalizzati a scavare altri canali nella laguna veneziana o a realizzare un allargamento del Canale petroli o ad abbassarne il fondale con sommovimento di fanghi inquinanti.
9/4768-AR/148
Marcon, Pannarale, Pellegrino.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio in esame contiene diverse disposizioni recanti misure di carattere ambientale, di tutela e sicurezza del territorio, nonché di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico;
    l'Unesco ha evidenziato la condizione di forte rischio a cui sono esposte Venezia e la sua laguna, sempre più compromesse da dinamiche di sfruttamento invasive e pericolose, prima fra tutte quella del transito quotidiano delle grandi navi passeggeri e commerciali che da anni, passando all'interno della laguna, mettono a repentaglio uno degli ecosistemi più complessi e fragili d'Italia;
    il Comitato Unesco, riunito in sessione plenaria a Istanbul nel 2016, ha approvato all'unanimità le raccomandazioni della Commissione a suo tempo inviata a Venezia per esaminare le condizioni del sito, tra le quali la più urgente è la richiesta di proibire alle « largest ships» (le più grandi navi) di transitare in laguna;
    il Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla laguna di Venezia (il cosiddetto «Comitatone»), riunitosi il 7 novembre 2017, in assenza di 3 Ministri dei 5 previsti nella composizione del consesso, ha approvato una delibera per delineare la soluzione delle grandi navi crociera a Venezia;
    la delibera individua gli accosti per le nuove navi di grandi dimensioni, nella zona portuale di Marghera (Canale Nord-sponda Nord) con accesso dalla bocca di porto di Malamocco e il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera;
    con tale delibera, a distanza di 5 anni dal decreto Clini-Passera che per proteggere Venezia e la sua laguna riconosceva la necessità di impedire alle «grandi navi» l'accesso «considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo», si elimina di fatto l'unico progetto approvato dalla Commissione di Valutazione di impatto ambientale e corredato del provvedimento di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ossia il progetto che sposta il terminal fuori dalla laguna, alla Bocca di Lido;
    la via navigabile alternativa che privilegia la soluzione extralaguna approvata dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale e compatibile con l'attività crocieristica a Venezia, sarebbe realizzabile in circa 2 anni dalla definitiva approvazione del Cipe;
    invece, la delibera del Comitatone è stata adottata sulla base di una documentazione di cui non si conoscono i contenuti, né tanto meno i criteri adottati per comparare progetti a diverso grado di definizione, redatta da un apparato tecnico privo di credibilità ed affidabilità e che l'Autorità Portuale si è rifiutata di rendere pubblici. Neanche con la richiesta dell'accesso agli atti da parte di chi si batte contro il transito delle grandi navi in laguna si è potuto visionare la documentazione;
    la salvaguardia della laguna e della città di Venezia non sarebbe assicurata dalla scelta della delibera, che aggraverebbe il già delicato equilibrio idrodinamico e morfologico della laguna centrale, per i lavori di adeguamento e di ingente scavo e rimodellazione dei canali portuali di accesso e per i lavori di sbancamento delle banchine in aree private e altamente inquinate;
    nella delibera non vi è alcun riferimento agli scavi necessari per la realizzazione dell'accosto nel canale industriale nord di Marghera e il contemporaneo raggiungimento dell'attuale stazione marittima, stimabili in 4-5 mil/mc di fanghi altamente inquinati, né si fa riferimento alla valutazione di impatto ambientale per tutto il percorso e per tutti gli scavi che si rendono necessari, anche considerando la bocciatura da parte della Commissione valutazione di impatto ambientale del progetto di adeguamento del Canale Contorta Sant'Angelo presentato dalla stessa autorità portuale;
    un disegno, quello del Comitatone, con conseguenze pericolose per la stessa sicurezza dei traffici portuali, in quanto, per raggiungere la banchina Marghera e l'attuale stazione marittima si dovrebbe attraversare il polo chimico considerato area a «Rischio di incidenti rilevanti» (Rir) e dove sarebbero concentrate, in un solo percorso nautico, tutte le navi commerciali, industriali e turistiche di grandi dimensioni;
    il Comitatone ha inoltre autorizzato il riparto di finanziamenti previsti dalla legge Speciale per Venezia pari a 70 milioni, di cui 20 milioni disponibili a breve dopo l'incontro del 7 novembre 2017 (5 milioni per il 2016 e 15 milioni per il 2017) per i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non finanziare o supportare economicamente in qualsiasi altra forma, progetti e lavori che siano finalizzati a scavare altri canali nella laguna veneziana o a realizzare un allargamento del Canale petroli o ad abbassarne il fondale con sommovimento di fanghi inquinanti.
9/4768-AR/148. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Marcon, Pannarale, Pellegrino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo unico, dai commi 562 in avanti, reca disposizioni ulteriori in materia di entrate;
    quest'Aula il 19 ottobre u.s. ha approvato una proposta di legge recante disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico (A.C. 76 e abbinati), il cui esame non è mai stato avviato dall'altro ramo del Parlamento (A.S. 2947), essendosi fatto confluire parte del suo contenuto nell'articolo 18-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
    nonostante l’iter parlamentare delle proposte di legge su questa materia si sia protratto per quasi cinque anni e la norma approvata si limiti a garantire il diritto alla salute, sul tema della cannabis si continuano ad operare «falsificazioni» a scapito del Parlamento a cui gli organismi preposti alla legge, ovvero il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, continuano a fornire atti ufficiali smentiti da evidenze scientifiche a livello nazionale e internazionale;
    in diversi Paesi del mondo il drammatico fallimento delle politiche repressive ha già portato a una profonda revisione della normativa sulle droghe a partire dall'incontrovertibilità del dato che le politiche di war on drugs non hanno fatto registrare il raggiungimento di nessuno degli obiettivi preannunciati e, anzi, hanno smisuratamente dilatato la pervasività, nonché l'influenza economico-politica delle organizzazioni criminali del narcotraffico internazionale (in grado, ormai, di condizionare o, addirittura, di governare intere regioni del globo). Tali politiche fallimentari hanno anche prodotto evidenti danni sotto il profilo degli enormi costi economici e sociali connessi alla loro applicazione;
    la profonda revisione delle normative ha portato a concentrare l'azione di contrasto sulle sole sostanze e condotte di maggiore pericolosità e ad adottare una diversa disciplina per la cannabis con ciò definendo sistemi di regolamentazione vari, ma miranti all'unico e rilevante obiettivo di sottrarre alle organizzazioni criminali il controllo di un fiorente mercato illecito;
    in numerosissime normative caratterizzate dall'impronta illustrata si va dalla pura depenalizzazione all'accentuazione di più precise funzioni di carattere fiscale in capo allo Stato, come era – ad esempio – nella proposta avanzata dall'Intergruppo parlamentare, condiviso da tanti deputati e tante deputate, che metteva in chiaro che lo Stato è regolatore generale e anche fiscale della cannabis, ferma la liceità della coltivazione per uso personale, sia ad uso terapeutico che per tutti gli altri usi. Si proponeva una forma di monopolio attenuato;
    l'introduzione del monopolio farebbe acquisire alle casse dello Stato 7 miliardi di euro all'anno, che verrebbero sottratti alla criminalità organizzata e destinabili al Paese, alla scuola, al lavoro, al territorio;
    l'imposizione del monopolio statale sull'intera filiera della produzione e della distribuzione ha anche la capacità di attirare gli utenti verso un mercato legale molto più sicuro. È infatti assolutamente condivisibile che lo Stato ponga dei limiti precisi e, senza abdicare al suo ruolo, contrasti l'attività delle organizzazioni criminali, sottraendo loro il controllo del mercato delle droghe leggere e il monopolio della loro produzione;
    proprio come accade oggi per il tabacco, l'esclusiva commerciale pubblica, oltre a garantire una vendita dei derivati della cannabis, comunque controllata e pilotata sul piano educativo e preventivo, permetterebbe all'erario di incamerare un importante gettito,

impegna il Governo

a introdurre con successivi provvedimenti il «Monopolio della cannabis», assoggettando al monopolio di Stato la coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, ferma la liceità della coltivazione per uso personale.
9/4768-AR/149
Daniele Farina, Marcon.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo unico, dai commi 562 in avanti, reca disposizioni ulteriori in materia di entrate;
    quest'Aula il 19 ottobre u.s. ha approvato una proposta di legge recante disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico (A.C. 76 e abbinati), il cui esame non è mai stato avviato dall'altro ramo del Parlamento (A.S. 2947), essendosi fatto confluire parte del suo contenuto nell'articolo 18-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
    nonostante l’iter parlamentare delle proposte di legge su questa materia si sia protratto per quasi cinque anni e la norma approvata si limiti a garantire il diritto alla salute, sul tema della cannabis si continuano ad operare «falsificazioni» a scapito del Parlamento a cui gli organismi preposti alla legge, ovvero il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, continuano a fornire atti ufficiali smentiti da evidenze scientifiche a livello nazionale e internazionale;
    in diversi Paesi del mondo il drammatico fallimento delle politiche repressive ha già portato a una profonda revisione della normativa sulle droghe a partire dall'incontrovertibilità del dato che le politiche di war on drugs non hanno fatto registrare il raggiungimento di nessuno degli obiettivi preannunciati e, anzi, hanno smisuratamente dilatato la pervasività, nonché l'influenza economico-politica delle organizzazioni criminali del narcotraffico internazionale (in grado, ormai, di condizionare o, addirittura, di governare intere regioni del globo). Tali politiche fallimentari hanno anche prodotto evidenti danni sotto il profilo degli enormi costi economici e sociali connessi alla loro applicazione;
    la profonda revisione delle normative ha portato a concentrare l'azione di contrasto sulle sole sostanze e condotte di maggiore pericolosità e ad adottare una diversa disciplina per la cannabis con ciò definendo sistemi di regolamentazione vari, ma miranti all'unico e rilevante obiettivo di sottrarre alle organizzazioni criminali il controllo di un fiorente mercato illecito;
    in numerosissime normative caratterizzate dall'impronta illustrata si va dalla pura depenalizzazione all'accentuazione di più precise funzioni di carattere fiscale in capo allo Stato, come era – ad esempio – nella proposta avanzata dall'Intergruppo parlamentare, condiviso da tanti deputati e tante deputate, che metteva in chiaro che lo Stato è regolatore generale e anche fiscale della cannabis, ferma la liceità della coltivazione per uso personale, sia ad uso terapeutico che per tutti gli altri usi. Si proponeva una forma di monopolio attenuato;
    l'introduzione del monopolio farebbe acquisire alle casse dello Stato 7 miliardi di euro all'anno, che verrebbero sottratti alla criminalità organizzata e destinabili al Paese, alla scuola, al lavoro, al territorio;
    l'imposizione del monopolio statale sull'intera filiera della produzione e della distribuzione ha anche la capacità di attirare gli utenti verso un mercato legale molto più sicuro. È infatti assolutamente condivisibile che lo Stato ponga dei limiti precisi e, senza abdicare al suo ruolo, contrasti l'attività delle organizzazioni criminali, sottraendo loro il controllo del mercato delle droghe leggere e il monopolio della loro produzione;
    proprio come accade oggi per il tabacco, l'esclusiva commerciale pubblica, oltre a garantire una vendita dei derivati della cannabis, comunque controllata e pilotata sul piano educativo e preventivo, permetterebbe all'erario di incamerare un importante gettito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre con successivi provvedimenti il «Monopolio della cannabis», assoggettando al monopolio di Stato la coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, ferma la liceità della coltivazione per uso personale.
9/4768-AR/149.  (Testo modificato nel corso della seduta) 
Daniele Farina, Marcon.