DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Seduta n. 754 di martedì 7 marzo 2017

INDICE


Comunicazioni ... 3
Missioni valevoli nella seduta del 7 marzo 2017 ... 3
Progetti di legge (Annunzio di proposte di legge; Adesione di deputati a proposte di legge; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ... 3, 4
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ... 5
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ... 7
Documenti ministeriali (Trasmissioni) ... 7, 8
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) ... 8
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (Trasmissione di un documento) ... 8
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio) ... 9
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) ... 10
Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Trasmissione di un documento) ... 10
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (Trasmissione di un documento) ... 10
Garante del contribuente per la Sardegna (Trasmissione di un documento) ... 10
Nomina ministeriale (Comunicazione) ... 10
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo ... 11
Atti di controllo e di indirizzo ... 11

ERRATA CORRIGE ... 11

Interpellanza e interrogazioni ... 12
Iniziative di competenza in merito all'articolazione delle strutture medico-legali dell'Inps, con particolare riferimento alla sede di Rossano Calabro – 2-01566 ... 12
Iniziative di competenza volte a rivedere il ruolo delle case-famiglia e dei servizi sociali – 3-02029 ... 13
Chiarimenti ed iniziative in ordine alla revoca del regime di cui all'articolo 41-bis nei confronti del detenuto Aldo Ercolano – 3-02849 ... 15

Proposta di legge (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) n. 2607-B ... 17
Articolo unico e relative proposte emendative ... 17
Ordini del giorno ... 21

Disegno di legge S. 2233 (Approvato dal Senato) n. 4135-A e abbinate proposte di legge nn. 2014-3108-3120-3268-3364 ... 39
Parere della I Commissione ... 39
Parere della V Commissione ... 39
Articolo 1 e relative proposte emendative ... 42
Articolo 2 e relative proposte emendative ... 43
Articolo 3 e relative proposte emendative ... 45
Articolo 4 ... 49
Articolo 5 e relative proposte emendative ... 49
Articolo 6 e relative proposte emendative ... 51
Articolo 6-bis e relative proposte emendative ... 55
Articolo 7 e relative proposte emendative ... 57
Articolo 8 e relative proposte emendative ... 64
Articolo 9 e relative proposte emendative ... 66
Articolo 10 e relative proposte emendative ... 67
Articolo 11 e relative proposte emendative ... 69
Articolo 12 e relative proposte emendative ... 70
Articolo 13 e relative proposte emendative ... 72

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 marzo 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gelli, Gelmini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grande, La Russa, Laforgia, Librandi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Quaranta, Rabino, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Tacconi, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gelli, Gelmini, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Librandi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Quaranta, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VIGNALI ed altri: «Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica» (4350);

   GITTI: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente il riconoscimento dello status di città metropolitana alle province di Bergamo, Brescia e Salerno» (4351);
   PAGLIA: «Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito» (4352).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SIBILIA ed altri: «Modifica dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di disciplina delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (3106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Spadoni.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 4330, d'iniziativa dei deputati LUPI e MISURACA, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MENORELLO: «Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sostituzione del consigliere comunale che assuma la carica di assessore» (4188) Parere della V Commissione;
  GREGORIO FONTANA: «Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di inserimento della pistola a impulso elettrico tra le armi comuni da sparo, e delega al Governo per il coordinamento normativo» (4285) Parere delle Commissioni II, V e X;
  LUPI e MISURACA: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali» (4330) Parere della V Commissione;
  COSTANTINO ed altri: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4331) Parere della V Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  PETRINI ed altri: «Disciplina dei servizi per la tutela del credito» (4261) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  VILLAROSA ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari» (4255) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  MOSCATT: «Riconoscimento dei centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio di interesse storico e culturale» (4279) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ANDREA MAESTRI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, concernente la rappresentanza in giudizio del Consiglio nazionale delle ricerche» (4288) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.

   X Commissione (Attività Produttive):
  ARLOTTI ed altri: «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta» (4271) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GRIBAUDO e PARIS: «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento» (4241) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;
  AIRAUDO ed altri: «Disposizioni concernenti le prestazioni di lavoro con modalità di esecuzione organizzate o coordinate dal committente» (4283) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MATARRELLI: «Istituzione dell'Osservatorio sulla condizione dei giovani e altre disposizioni per la promozione di politiche attive in favore dei giovani» (4270) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 37 del 7 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 769), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all'articolo 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana:
    alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 42 del 21 – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 773), con la quale:
   dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 6 e 33 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale:
    alla VII Commissione (Cultura);

  Sentenza n. 43 del 10 gennaio – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 774), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como:
    alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 44 del 7 – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 775), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste:
    alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 45 dell'8 – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 776), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte:
    alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 47 del 7 febbraio – 2 marzo 2017 (Doc. VII, n. 777), con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-quater, comma 4, della legge della regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'articolo 33 della legge della medesima regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze;

  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna:
    alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  con lettera in data 15 febbraio 2017, Sentenza n. 36 del 10 gennaio – 15 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 768), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)»;
   dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12:
    alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 24 febbraio 2017, Sentenza n. 39 del 10 gennaio – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 770), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese):
    alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive);

  con lettera in data 24 febbraio 2017, Sentenza n. 40 dell'11 gennaio – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 771), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 8, secondo periodo, e comma 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa);
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, della legge della Regione Puglia n. 17 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
    alla VI Commissione (Finanze);

  con lettera in data 24 febbraio 2017, Sentenza n. 41 del 7 – 24 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 772), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente»:
    alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Palermo, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 501).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 502).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernenti il centro di responsabilità «Capitanerie di porto», autorizzate, nel periodo da aprile a novembre 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernenti la Direzione generale per le attività territoriali e la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, autorizzate, in data 31 gennaio e 8 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la relazione sui risultati dell'attività di sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, riferita al primo semestre del 2016 (Doc. XXVII, n. 29).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (COM(2016) 819 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

  Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con lettera in data 24 febbraio 2017, ha trasmesso copia della relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 e 6 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Libro bianco sul futuro dell'Europa – Riflessioni e scenari per l'Unione europea a 27 verso il 2025 (COM(2017) 2025 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 2025 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (COM(2017) 112 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 112 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione di valutazione ex post sul programma «Prevenzione e informazione in materia di droga» (2007-2013) (COM(2017) 113 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM(2017) 114 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 114 final – Annexes 1 to 4) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 99 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016) (C(2017) 1315 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015) (C(2017) 1365 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  La Commissione europea, in data 6 marzo 2017, ha trasmesso i nuovi testi dei seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, rispettivamente in data 10 e 17 gennaio 2017, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 759 final/2) e relativi allegati (COM(2016) 759 final/2 – Annexes 1 to 11), che sostituiscono i documenti COM(2016) 759 final e COM(2016) 759 final – Annexes 1 to 11, già assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863 final/2) e relativo allegato (COM(2016) 863 final/2 – Annex 1), che sostituiscono i documenti COM(2016) 863 final e COM(2016) 863 final/2 – Annex 1, già assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 23 febbraio 2017, concernente il sostegno all'approvazione di una disciplina relativa alla figura del caregiver familiare.

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera pervenuta in data 3 marzo 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 27 febbraio 2017, volto a chiedere il riconoscimento di una rappresentanza politica in Parlamento delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sardegna.

  Il Garante del contribuente per la Sardegna, con lettera in data 27 febbraio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sardegna, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la conferma del conferimento al dottor Paolo Onelli, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (397).

  Questa richiesta, in data 6 marzo 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 aprile 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 6 marzo 2017, a pagina 3, seconda colonna, seconda riga, deve leggersi: «4349» e non: «4334» come stampato.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in merito all'articolazione delle strutture medico-legali dell'Inps, con particolare riferimento alla sede di Rossano Calabro – 2-01566

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   nelle scorse settimane il presidente dell'Inps, professor Tito Boeri, ha proposto di modificare «il modello organizzativo del coordinamento generale medico-legale dell'istituto»;
   in base a quanto disposto dalle determinazioni nn. 108 e 231 del 2009 e n. 82 del 2010, l'articolazione delle strutture medico-legali dell'istituto prevede 11 coordinamenti centrali presso la direzione generale, 20 unità operative complesse territoriali con funzione di coordinamento regionale, 86 unità operative complesse territoriali, 33 unità operative semplici territoriali, 5 unità operative semplici territoriali polispecialistiche, 28 unità imperative semplici non territoriali;
   a seguito della riorganizzazione predisposta dall'Inps le unità operative complesse territoriali e le unità operative semplici vengono così, di fatto, soppresse e conseguentemente vengono istituiti, solo a livello provinciale, i centri di coordinamento di livello 1 o 2, le unità operative semplici polispecialistiche e quelle non territoriali insieme alle unità operative complesse territoriali vengono soppresse (con una riduzione di 49 unità operative) e i servizi da queste prestati accentrati presso le sedi provinciali;
   tali disposizioni in Calabria si declinano con l'istituzione di 3 centri medico-legali di coordinamento territoriale di livello 2 (Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro) e due centri medico-legali di livello 1 (Crotone, dipendente funzionalmente da Cosenza, e Vibo Valentia, dipendente funzionalmente da Catanzaro);
   di conseguenza, viene soppresso l'unità operativa semplice di Rossano e le relative visite verranno effettuate dal centro medico-legale di livello 2 che opererà presso la sede provinciale di Cosenza;
   l'unità operativa semplice di Rossano, ad oggi, serve una popolazione pari ad oltre 220.000 abitanti ed ha una competenza territoriale che si estende lungo l'alto Jonio, dalla provincia di Crotone fino alla regione Basilicata con numerosi comuni montani dell'area silana e albanesi;
   è quindi facilmente immaginabile quale siano le gravi ripercussioni in termini di disagio per i cittadini (soprattutto anziani, malati, bambini, disabili che poi sono quelli che più usufruiscono dei servizi dell'Inps) senza contare i lavoratori, come i braccianti (questa area è a forte insediamento di aziende agricole), che dovranno raggiungere Cosenza per la semplice visita di controllo a seguito di mancato riscontro alla visita domiciliare;
   l'unità operativa semplice di Rossano, nel periodo che va dal 1o gennaio al 13 dicembre 2016, ha validato 10.993 verbali di invalidità civile e 60.140 certificati medici, ha effettuato 4.673 visite di invalidità civile ed i medici Inps hanno partecipato a 476 sedute presso le varie aziende sanitarie locali del territorio;
   l'unità operativa semplice di Rossano, quindi, per carico di lavoro, risulta essere
in Calabria vicina a Reggio Calabria e Cosenza, con dati statistici assolutamente superiori a Crotone e Vibo Valentia, capoluoghi di provincia, alle quali in base alla riorganizzazione viene invece riconosciuto il centro medico-legale livello 1 territoriale che non viene concesso paradossalmente a Rossano;
   è altresì assai improbabile che il centro medico-legale di Cosenza, per logistica e per carichi di lavoro, sia in grado di accogliere e gestire un flusso di utenza aggiuntivo pari ad una media di circa 600 persone al giorno tra malati ed accompagnatori;
   inoltre, in tale presunto processo di razionalizzazione della spesa non si può non considerare che il risparmio sull'indennità al medico responsabile finirebbe per essere annullata dai rimborsi delle spese di viaggio per gli stessi medici che, assegnati a Cosenza, dovranno partecipare alle sedute delle commissioni mediche integrate presso le aziende sanitarie locali della zona;
   va inoltre previsto un conseguente aumento delle richieste di visite domiciliari in ragione un ulteriore conseguente di collegamento degli utenti con Cosenza ed un ulteriore conseguente aumento delle spese di trasferta per i medici;
   questo tipo di organizzazione ricalca, fra l'altro, una suddivisione territoriale che non considera la realtà territoriale che vede in atto l'approvazione della legge regionale per l'unione dei comuni di Rossano e Corigliano che costituiranno un'unica grossa realtà territoriale, circa ottantamila abitanti, la prima città della provincia di Cosenza;
   alla sede dell'Inps di Rossano, che estende la sua competenza sull'intero territorio della Sibaritide, deve essere riconosciuta la struttura che le compete in base al bacino d'utenza e al conseguente numero di prestazioni erogate per cui si chiede che alla sede di Rossano venga riconosciuto il centro medico-legale di livello 1 ed il ruolo di filiale provinciale, anche perché l'uno implica l'altro, al fine garantire ai cittadini di questo territorio i diritti essenziali negati –:
   quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere affinché l'Inps riveda il modello organizzativo avanzato sulla base di criteri più razionali che tengano conto di carichi dei lavoro e delle difficoltà sociali e infrastrutturali dei territori interessati e, in particolare, per quanto attiene alla situazione dell'unità operativa semplice e della filiale provinciale di Rossano, se non ritenga opportuno convocare in tempi rapidi un tavolo di concertazione al fine di pervenire ad un modello organizzativo, soprattutto nel delicatissimo settore medico-legale, maggiormente rispondente alle esigenze dei diversi territori e dei cittadini.
(2-01566) «
Bruno Bossio, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Covello, Magorno, Oliverio, Stumpo».

Iniziative di competenza volte a rivedere il ruolo delle case-famiglia e dei servizi sociali – 3-02029

B) Interrogazione

   BINETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   tempo fa l'interrogante ha già segnalato in un'interrogazione al Ministro della salute, interrogazione a risposta scritta n. 4-10126, del 4 agosto 2015, seduta n. 475, che non ha avuto risposta, la situazione di un bambino autistico: Angelo, allontanato da sua madre e dalla sua famiglia e messo in una casa-famiglia di Trieste. I problemi del bambino si erano accentuati dopo un cambio del trattamento farmacologico che lo aveva profondamente scompensato, rendendolo aggressivo e poco controllabile;
   i problemi di Angelo nel frattempo hanno assunto un aspetto, che va ben oltre l'aspetto sanitario, e che ha profondi risvolti con la gestione dei servizi sociali di cui si avvale il tribunale dei minori di Trieste. Per questo l'interrogazione oggi è rivolta in primis al Ministro della giustizia, analogamente a quanto fatto con un'interrogazione su materia simile riguardante l'allontanamento forzato di bambini dalla loro famiglia, e in concreto dalla loro madre, presentata il 6 ottobre 2015, seduta n. 496, relativamente alla condizione di due fratellini di Battipaglia e ancora in attesa di risposta;
   attualmente il bambino Angelo, dopo aver ripreso la vecchia terapia, appare più sereno e vorrebbe tornare a casa con sua madre e suo fratello. Va meglio a scuola, dove ha trovato un buon sostegno e non ha crisi, secondo quanto ha detto l'insegnante alla madre, incontrata per la rappresentazione di Natale;
   nella casa famiglia sono rimasti soltanto due bambini: oltre ad Angelo, che ha 9 anni, c’è un altro bimbo di 4 anni, che non parla ancora e mostra visibili segni di ritardo e di disadattamento. Nella casa-famiglia sono per altro subentrate nuove difficoltà, legate alla riduzione del personale, per cui non possono seguire il bambino come sarebbe necessario;
   nella precedente interrogazione l'interrogante faceva presente che il decreto dell'agosto 2015 prolungava la presenza di Angelo nella casa-famiglia senza tener conto che le motivazioni del decreto di prelievo forzato eseguito il 29 dicembre 2014 erano conseguenza di un grave equivoco. In quel periodo infatti le assistenti sociali avevano interpretato la situazione di scompenso del bambino, attribuendola alla relazione con la mamma, mentre si sarebbe trattato, a quanto risulta all'interrogante, degli effetti di una terapia sbagliata, che sembrerebbe esser stata prescritta da un neuropsichiatra, che dopo aver visitato superficialmente il bambino durante le vacanze di Natale del 2014, sarebbe partito senza lasciare nessun recapito. Nessuno allora si sarebbe azzardato a modificare il trattamento, nonostante le insistenze della madre, che si rendeva conto dell'immediata relazione che c'era stata tra cambiamento delle medicine e cambiamento del comportamento di Angelo. La mamma non fu ascoltata e il bambino fu prelevato forzosamente e condotto dai servizi sociali nella casa-famiglia Gesù Bambino, che peraltro ha un carattere più di tipo educativo che terapeutico;
   ancora oggi il personale della casa-famiglia non sembra all'interrogante adeguato a prendersi cura di Angelo e dei suoi problemi, né facilita le cose il fatto che, a quanto consta all'interrogante, l'unico educatore presente sarebbe spagnolo e non sempre riuscirebbe a capirsi correttamente con il bambino. La forzata separazione di Angelo da sua madre, da suo fratello e da suo padre è motivo di profonda frustrazione per lui e per la sua famiglia, che non riesce assolutamente a capirne le ragioni;
   la madre nel frattempo ha dovuto ridurre drasticamente la sua attività professionale di legale, per essere a disposizione dei servizi sociali ad ore obbligate, in funzione del rapporto con Angelo e con Andrea, suo fratello. È stata anche indotta dai servizi sociali a seguire corsi di parent training a Conegliano per imparare a gestire meglio i suoi figli;
   i tentativi della madre di venire a capo della situazione per ricongiungersi con il bambino si scontrano con una burocrazia che la ferisce profondamente e che in alcuni casi mostra anche dei segnali preoccupanti;
   le relazioni della scuola e quelle della casa-famiglia appaiono in contrasto tra di loro: le relazioni della casa-famiglia trasmesse al tribunale dei minori dal servizio sociale sottolineano la problematicità di
certi comportamenti del bambino, mentre direttamente dalla scuola giungono segnali positivi alla madre, che tuttavia sembrerebbe non esser autorizzata ad informarsi formalmente dell'andamento del figlio. Nella mamma e nei suoi consulenti c’è la diffusa convinzione che si voglia generalizzare ed esagerare un comportamento che invece sembrerebbe una reazione alla casa-famiglia ed a quella che pare un'incapacità di gestire il bambino –:
   quale iniziative di competenza il Governo intenda assumere per rivedere e rivalutare il ruolo delle case-famiglia e dei servizi sociali, quando in casi come questi le case-famiglia non rispondono alle effettive esigenze dei bambini, mentre l'allontanamento dalla famiglia crea una sensazione di abbandono e accentua la sofferenza del bambino, rendendo più difficile per lui l'integrazione sul piano sociale e scolastico. (3-02029)

Chiarimenti ed iniziative in ordine alla revoca del regime di cui all'articolo 41-bis nei confronti del detenuto Aldo Ercolano – 3-02849

C) Interrogazione

   FAVA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   al detenuto Aldo Ercolano, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione di stampo mafioso, è stato revocato il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis;
   il fatto ha già provocato la preoccupata reazione della direzione nazionale antimafia che, nell'ultima relazione semestrale, ha inteso stigmatizzare la decisione, ritenendo che «il venir meno del regime di cui all'articolo 41-bis nei confronti di Aldo Ercolano, nipote di Benedetto Santapaola e da questi designato alla successione anche per l'autorevolezza di cui gode all'interno della “famiglia”, rende particolarmente preoccupante e meritevole di un attento monitoraggio la situazione che può determinarsi all'interno delle carceri in cui sono reclusi gli associati a tale cosca mafiosa (...) in quanto appare assai verosimile che possano essere effettuati, con la regia dell'Ercolano, nuovi reclutamenti (...) e che vengano impartite importanti indicazioni strategiche sull'operatività della cosca da veicolare all'esterno»;
   Aldo Ercolano è figlio di Giuseppe Ercolano – capo dell'omonima famiglia mafiosa, recentemente deceduto – nonché nipote di Benedetto Santapaola, noto capomafia catanese;
   dopo l'arresto dello zio Benedetto Santapaola, l'Ercolano aveva assunto la reggenza di Cosa nostra sul territorio di Catania;
   l'ufficio anticrimine della questura di Catania in una nota recente scrive che Ercolano «seppur detenuto da molti anni, ha sempre avuto e continua ad avere una posizione di assoluto prestigio all'interno della famiglia»;
   la famiglia Ercolano, imparentata con quella dei Santapaola e dei Mangion, rappresenta una delle cosche storiche di Cosa nostra nella Sicilia orientale;
   risale a pochi giorni fa la confisca ai sensi della «legge La Torre» di due aziende del valore di dieci milioni di euro intestate ai fratelli di Aldo;
   i rapporti tra il vecchio capomafia Giuseppe Ercolano, padre di Aldo, e l'editore del quotidiano La Sicilia Mario Ciancio hanno determinato l'apertura di un'indagine che attualmente vede Ciancio indagato per concorso esterno in associazione mafiosa;
   in occasione della recente missione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere a Catania, a domanda specifica dell'interrogante, sia il prefetto che il questore e il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri hanno detto di non essere al corrente del provvedimento di revoca del 41-bis nei confronti di Aldo Ercolano;
   l'attuale pericolosità mafiosa della famiglia Ercolano e il ruolo indiscutibilmente apicale che vi ricopre Aldo Ercolano sono fatti inoppugnabili –:
   quali motivazioni giustifichino la revoca del 41-bis nei confronti del detenuto Aldo Ercolano;
   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative per riattivare tempestivamente il 41-bis nei confronti del suddetto detenuto. (3-02849)

PROPOSTA DI LEGGE: BRAGA ED ALTRI; SEGONI ED ALTRI; ZARATTI E PELLEGRINO: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2607-2972-3099-B)

A.C. 2607-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:
   a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;
   b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi;
   c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali
di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;
   d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;
   e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;
   f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
   g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;
   h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:
    1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
    2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;
    3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e
con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;
   i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
   l) disciplina, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;
   m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, nonché di riduzione del rischio residuo, e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa; esclusione dell'applicabilità delle misure di cui alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti;
   n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
   o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della presente legge nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;
   b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali e amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;
   c) raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
   d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio
nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
   f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
   g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuità amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
   h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
   i) integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;
   l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto;
   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
   d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
   e) indicazione esplicita delle norme abrogate.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le materie oggetto della presente legge, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati,
previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che le loro dotazioni siano rimesse alla legge di bilancio e definendo le procedure da seguire qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrarle, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.
1. 50. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per le amministrazioni interessate.
1. 51. Castiello, Grimoldi.

A.C. 2607-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    al verificarsi di situazioni di emergenza determinate da catastrofi naturali, la tutela e la protezione dei minori è di fondamentale importanza. Per sviluppare un'adeguata conoscenza dei rischi presenti sul proprio territorio e a scuola occorre coinvolgere gli studenti e tutto il personale docente al fine di favorire l'assunzione di comportamenti adeguati per fronteggiare l'emergenza;
    sarebbe invece di particolare rilevanza promuovere il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nelle tematiche di protezione civile, per garantire una loro adeguata preparazione agli eventi calamitosi e fornire tutti gli elementi utili per una adeguata organizzazione nell'affrontare situazioni difficili legate a catastrofi naturali,

impegna il Governo:

   a valutare che, in fase di esecuzione della legge, si attivino percorsi formativi nelle scuole sulle tematiche di protezione civile rivolti agli alunni, agli insegnanti e ai genitori, favorendone l'inserimento nei curricula scolastici delle attività esercitative che mettano in relazione le attività dei piani comunali di emergenza a quelle previste dalla normativa sulla sicurezza;
   a promuovere nelle scuole incontri annuali tra esperti di protezione civile, insegnanti, genitori e alunni in merito ai rischi presenti sul territorio, alle precauzioni e ai corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.
9/2607-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, tra le altre cose, delega al Governo il delicato compito di rideterminare l'attribuzione delle funzioni in materia di Protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), stabilisce che «(...) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la finzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale,

impegna il Governo:

   a stabilire in maniera inequivocabile che il potere di indirizzo e di coordinamento unitario spetta alle autorità elettive in capo alla Presidenza del Consiglio, alle regioni, le province, alle Aree metropolitane e ai comuni, in qualità di autorità di Protezione Civile, mentre il coordinamento operativo e tecnico è in capo agli uffici e agli enti territoriali e alle strutture operative dello Stato secondo l'ordinamento attualmente disciplinato dalla legge n. 225 del 1992, e dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
   a promuovere una politica di cultura di protezione civile diffusa e partecipata, ispirata al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale che veda la società civile protagonista e custode della cultura della prevenzione, apportando, già nei decreti attuativi, un radicale ripensamento lessicale e metodologico rispetto ad una impostazione di tipo «emergenziale», dando una prospettiva politica di governo integrato del territorio che rinsaldi il legame gruppo sociale-territorio, rispettoso del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, e ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012.
9/2607-B/3
Pellegrino.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, interviene in materia di riordino del servizio nazionale di protezione civile, rideterminando le funzioni in materia di Protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta;
    uno degli ambiti della delega al Governo, è quello relativo alla disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, sia singoli che in forma associata, delle organizzazioni di volontariato, ecc., al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;
    in caso di emergenza e di calamità, un ambito troppo spesso trascurato e considerato spesso «residuale», è quello del soccorso e della protezione degli animali, domestici e non;
    riguardo agli eventi sismici e meteorologici che hanno duramente colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, la LAV ha stilato un primo bilancio degli interventi effettuati in tutela degli animali: più di 100 interventi portati a termine da squadre dotate di 2 automezzi, di cui uno abilitato al trasporto animali, e 2 ambulanze veterinarie; 7 medici veterinari, 5 educatori cinofili; 4 esperti in interazione e cattura di gatti; 20 volontari con competenze nella gestione degli animali in situazioni di emergenza alternatisi sul territorio; 7 strutture presso le quali accogliere cani e gatti senza famiglia; 7 cliniche veterinarie che hanno offerto cure e ricoveri a titolo gratuito. Tutto questo – come ricorda la LAV – grazie alla disponibilità di volontari e professionisti, e ai contatti con le istituzioni, che hanno coinvolto la LAV nel tavolo di coordinamento emergenza terremoto presso il DICOMAC (Direzione di Comando e Controllo della Protezione Civile), di cui fanno parte Corpo forestale dello Stato, ASL, comuni ed altre Associazioni,

impegna il Governo

a dotare la Protezione Civile di una sezione dedicata all'intervento sugli animali, e che coordini gli interventi delle diverse associazioni.
9/2607-B/4
Duranti, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, risponde al tema del riordino del servizio nazionale di protezione civile (e non del cosiddetto «Sistema» come richiamato nella rubrica), ancora più necessario anche alla luce degli eventi sismici e meteorologici, che hanno interessato il centro Italia dal 24 agosto 2016;
    a livello europeo, in materia di protezione civile e risposta alle catastrofi, si evidenzia che la decisione di esecuzione 2014/762/UE stabilisce, tra l'altro, l'interazione tra il Centro di coordinamento delle risposte alle Emergenze (ERCC), gestito dalla Commissione europea nell'ambito della Direzione generale per gli Aiuti umanitari, la Protezione civile (E-CHO), e i punti di contatto degli Stati membri, definendo al riguardo strumenti operativi coordinati per la gestione delle emergenze. La recente Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016, (risoluzione sulla situazione in Italia dopo i terremoti) ha sottolineato l'importanza che gli Stati membri pervengano a semplificare le procedure di attivazione del sistema di protezione, sollecitando inoltre il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce negli Stati membri;
    con la legge n. 146 del 1990 la protezione civile è stata riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, e come tale ha l'obbligo di assicurare l'effettività del servizio stesso nel suo contenuto essenziale in tutto il territorio nazionale, che ne è attualmente totalmente sprovvisto, per cui la risposta alle calamità, al dissesto o al degrado del territorio avviene troppo spesso in maniera disomogenea e sperequante, e gestita dallo Stato, garante del servizio pubblico, in termini spesso di estemporaneità e lesiva dei diritti costituzionali;
    al fine di garantire in ogni parte del nostro territorio e per ogni sua componente, la stessa qualità di intervento e di soddisfazione del diritto alla protezione dei cittadini (omogeneità sull'intero territorio nazionale degli interventi di protezione e salvaguardia) vanno, al pari della sanità e dell'istruzione, individuati gli standard di qualità e di prestazione minima per ciascuna delle fasi/attività di protezione civile come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, e cioè quell'insieme di attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi,

impegna il Governo

ad avviare un percorso condiviso con le regioni e gli enti locali, in quanto organismi elettivi, per la definizione degli Ambiti/Bacini Ottimali Territoriali di Protezione Civile e dei Livelli Essenziali di assistenza alla popolazione e del servizio di protezione civile da garantire ai cittadini, e ai quali si debbono riferire il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le provincie, i comuni e le Città Metropolitane, ma anche i singoli Ministeri e tutti gli uffici ed enti territoriali dato che la protezione civile, pur essendo un servizio pubblico nazionale, non ha mai avuto una corrispondente articolazione puntuale e strutturata forma organizzativa di riferimento presso le pubbliche amministrazioni.
9/2607-B/5
Zaratti, Kronbichler.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che siano emanati uno o più decreti legislativi diretti a modificare e ad integrare le disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni in ambiti ben definiti;
    tra tali ambiti è previsto che sia definita la disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
    il provvedimento in oggetto non si occupa tuttavia della necessità di dover integrare i suddetti Fondi in caso di imprevedibili eventi calamitosi,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, che la legge di bilancio definisca le procedure da seguire qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrare i Fondi di cui in premessa, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.
9/2607-B/6Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che siano emanati uno o più decreti legislativi diretti a modificare e ad integrare le disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni in ambiti ben definiti;
    tra tali ambiti è previsto che sia definita la disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
    il provvedimento in oggetto non si occupa tuttavia della necessità di dover integrare i suddetti Fondi in caso di imprevedibili eventi calamitosi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che la legge di bilancio definisca le procedure da seguire qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrare i Fondi di cui in premessa, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.
9/2607-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge C. 2607-2972-3099-B delega il Governo gradazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;
    la necessità di un intervento normativo in materia risulta indispensabile per le enormi incertezze e per i lacunosi oltre che macchinosi interventi attivati dalla Protezione civile a seguito di una serie di eventi sismici e di un'ondata straordinaria di freddo e neve che hanno evidenziato e messo a nudo, qualora ce ne fosse bisogno, che il modello organizzativo della stessa debba essere radicalmente rivisto a causa soprattutto di una marcata disarticolazione della linea di comando;
    la legge n. 225 del 1992, che da venticinque anni regola il Servizio nazionale di protezione civile dimostrandosi modello all'avanguardia e determinante per il raggiungimento di un livello di eccellenza riconosciuto e invidiato dall'Europa e nel mondo, nel corso degli anni ha subito negativamente l'influenza di norme che hanno complicato il quadro legislativo e che – unitamente alle carenze organizzative e di risorse – hanno messo il Servizio nazionale di Protezione civile in condizioni di non poter agire come si dovrebbe. Tra gli interventi giova ricordare la riforma del Governo Monti (decreto-legge 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio) che avrebbe dovuto determinare un miglioramento nell'organizzazione e nella risposta operativa della protezione civile e invece ne ha solo amplificato l'aspetto burocratico di fatto paralizzandone l'attività soprattutto nei momenti cruciali delle emergenze;
    il reticolo dei soggetti coinvolti in caso di emergenze prevede, inoltre, competenze e responsabilità in capo a Enti diversi, comprese le Province che nel frattempo hanno subito una soppressione, seppur solo formale, dal Governo Renzi, lasciando al rimpallo tra Regioni e Comuni il da farsi, con l'ente territoriale, intermedio svuotato di risorse ma non di competenze;
    affiancare la Protezione civile ad un Commissario straordinario per la ricostruzione ha comportato un ovvio rallentamento e una diminuzione dell'efficienza dei processi operativi, così come non ha determinato una ottimizzazione dei tempi decisionali subordinare le decisioni dello stesso Commissario al parere dei Presidenti delle quattro Regioni interessate dall'evento sismico del 24 agosto scorso (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo);
    a fronte di tale situazione di caos organizzativo, di rimpallo di competenze e responsabilità e di eccessiva burocratizzazione, è apparsa evidente la distanza tra l'attuale e il vecchio modello di Protezione civile che negli ultimi 15 anni ha gestito con efficienza unica eventi quali il terremoto dell'Aquila (con 5.643 abitazioni consegnate in 100 giorni per circa 25.000 sfollati), il Giubileo, i rifiuti di Napoli, il G8 e i funerali di Papa Giovanni Paolo II, modello, oltretutto, lodato dall'OCSE nel 2010 per la capacità di azione e coordinamento con il Governo centrale;
    questo provvedimento, nonostante parli di riordino e modifiche dell'attuale normativa che disciplina l'attività della Protezione civile, non affronta alcuni punti cruciali individuabili nella frammentazione di competenze e responsabilità, anzi ripropone il medesimo schema dell'intervento policentrico di diversi livelli di governo, di fondi che rimangono sottodimensionati e di un sistema condizionato da una eccessiva burocratizzazione degli interventi attuati dalla Protezione civile,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   prevedere nei successivi, decreti di attuazione misure puntuali finalizzate ad accelerare le procedure amministrative, in primis semplificando la catena di comando serbandone l'unità e ritornando a conferire pieni poteri straordinari al capo del Dipartimento della Protezione civile;
   introdurre, nella definizione del sistema integrato di Protezione civile, il riferimento alle Province, enti territoriali maggiormente coinvolti nel sistema e svuotate di risorse a causa della recente riforma che le ha trasformate in enti di secondo livello;
   prevedere adeguate risorse finanziarie tali da consentire alla Protezione civile un'adeguata attività di prevenzione dei rischi e di tempestività di risposta negli interventi emergenziali.
9/2607-B/8
Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge C. 2607-2972-3099-B delega il Governo gradazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;
    la necessità di un intervento normativo in materia risulta indispensabile per le enormi incertezze e per i lacunosi oltre che macchinosi interventi attivati dalla Protezione civile a seguito di una serie di eventi sismici e di un'ondata straordinaria di freddo e neve che hanno evidenziato e messo a nudo, qualora ce ne fosse bisogno, che il modello organizzativo della stessa debba essere radicalmente rivisto a causa soprattutto di una marcata disarticolazione della linea di comando;
    la legge n. 225 del 1992, che da venticinque anni regola il Servizio nazionale di protezione civile dimostrandosi modello all'avanguardia e determinante per il raggiungimento di un livello di eccellenza riconosciuto e invidiato dall'Europa e nel mondo, nel corso degli anni ha subito negativamente l'influenza di norme che hanno complicato il quadro legislativo e che – unitamente alle carenze organizzative e di risorse – hanno messo il Servizio nazionale di Protezione civile in condizioni di non poter agire come si dovrebbe. Tra gli interventi giova ricordare la riforma del Governo Monti (decreto-legge 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio) che avrebbe dovuto determinare un miglioramento nell'organizzazione e nella risposta operativa della protezione civile e invece ne ha solo amplificato l'aspetto burocratico di fatto paralizzandone l'attività soprattutto nei momenti cruciali delle emergenze;
    il reticolo dei soggetti coinvolti in caso di emergenze prevede, inoltre, competenze e responsabilità in capo a Enti diversi, comprese le Province che nel frattempo hanno subito una soppressione, seppur solo formale, dal Governo Renzi, lasciando al rimpallo tra Regioni e Comuni il da farsi, con l'ente territoriale, intermedio svuotato di risorse ma non di competenze;
    affiancare la Protezione civile ad un Commissario straordinario per la ricostruzione ha comportato un ovvio rallentamento e una diminuzione dell'efficienza dei processi operativi, così come non ha determinato una ottimizzazione dei tempi decisionali subordinare le decisioni dello stesso Commissario al parere dei Presidenti delle quattro Regioni interessate dall'evento sismico del 24 agosto scorso (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo);
    a fronte di tale situazione di caos organizzativo, di rimpallo di competenze e responsabilità e di eccessiva burocratizzazione, è apparsa evidente la distanza tra l'attuale e il vecchio modello di Protezione civile che negli ultimi 15 anni ha gestito con efficienza unica eventi quali il terremoto dell'Aquila (con 5.643 abitazioni consegnate in 100 giorni per circa 25.000 sfollati), il Giubileo, i rifiuti di Napoli, il G8 e i funerali di Papa Giovanni Paolo II, modello, oltretutto, lodato dall'OCSE nel 2010 per la capacità di azione e coordinamento con il Governo centrale;
    questo provvedimento, nonostante parli di riordino e modifiche dell'attuale normativa che disciplina l'attività della Protezione civile, non affronta alcuni punti cruciali individuabili nella frammentazione di competenze e responsabilità, anzi ripropone il medesimo schema dell'intervento policentrico di diversi livelli di governo, di fondi che rimangono sottodimensionati e di un sistema condizionato da una eccessiva burocratizzazione degli interventi attuati dalla Protezione civile,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   introdurre, nella definizione del sistema integrato di Protezione civile, il riferimento alle Province, enti territoriali maggiormente coinvolti nel sistema e svuotate di risorse a causa della recente riforma che le ha trasformate in enti di secondo livello;
   prevedere adeguate risorse finanziarie tali da consentire alla Protezione civile un'adeguata attività di prevenzione dei rischi e di tempestività di risposta negli interventi emergenziali.
9/2607-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» delega il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;
    l'articolo 1, comma 1, elenca gli ambiti oggetto della delega, in particolare alla lettera n), si fa riferimento alla definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
    considerato che il personale dei Centri Funzionali decentrati e delle Sale Operative della protezione civile regionale è formato da persone con esperienza decennale nella gestione delle emergenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire alle regioni di avvalersi di detto personale mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a sanatoria e che abbiano un contratto di lavoro scaduto alla data del presente provvedimento.
9/2607-B/9Menorello.

   La Camera,
   premesso che:
    Il testo unificato delle proposte di legge in titolo delega il Governo al riordino e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;
    e che la delega prevede l'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che indica la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;
   rilevato che:
    il provvedimento in esame è orientato all'individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali e amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;
   considerato altresì che:
    si definisce l'ambito di attività di protezione civile, come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché di coordinamento delle misure da attuare,

impegna il Governo

a prevedere azioni coordinate di presidio dei luoghi colpiti da eventi calamitosi, al fine di evitare lo svolgersi di attività di sciacallaggio.
9/2607-B/10
Nesi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, lettera f) della proposta di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” prevede come criterio di delega l'istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
    il piano di emergenza rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi;
    la legge n. 100 del 12 luglio 2012 stabilisce che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali;
    il 12 ottobre 2012 il Dipartimento della protezione civile ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale dalla quale è emerso che molti comuni non si sono dotati di un piano soprattutto nel Lazio, in Campania e Calabria,

impegna il Governo

a prevedere apposite misure sanzionatorie per i comuni inadempienti e sistemi premianti per i comuni virtuosi rispetto alla predisposizione del piano di emergenza comunale.
9/2607-B/11Cristian Iannuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;
    spesso i comuni dispongono di risorse proprie che potrebbero destinare ad opere per la difesa del suolo, alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del dissesto idrogeologico e non le possono spendere per gli obblighi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
    nel corso dell'esame della proposta di legge sono state recepite le condizioni sui profili di copertura finanziaria, formulate nel parere della Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in base ai rilievi provenienti dalla Ragioneria Generale dello Stato, ed è stato soppresso un criterio di delega che prevedeva «riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate» da calamità naturali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto alle calamità naturali.
9/2607-B/12Guidesi, Castiello, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;
    spesso i comuni dispongono di risorse proprie che potrebbero destinare ad opere per la difesa del suolo, alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del dissesto idrogeologico e non le possono spendere per gli obblighi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
    nel corso dell'esame della proposta di legge sono state recepite le condizioni sui profili di copertura finanziaria, formulate nel parere della Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in base ai rilievi provenienti dalla Ragioneria Generale dello Stato, ed è stato soppresso un criterio di delega che prevedeva «riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate» da calamità naturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere legislativo dirette a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto alle calamità naturali.
9/2607-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Guidesi, Castiello, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    gli ultimi drammatici eventi sismici che dal 24 agosto scorso, ininterrottamente, continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno portato sotto gli occhi di tutti la necessità di politiche innovative di prevenzione e mitigazione dei rischi geologici, che devono iniziare da una profonda conoscenza del suolo e sottosuolo del nostro territorio;
    occorre rinnovare la cartografia geologica attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per conoscere esattamente le condizioni geologiche e geomorfologiche locali e definirne la pericolosità sismica, sia ai fini della ricostruzione delle aree terremotate, sia ai fini di una corretta pianificazione territoriale e governo del territorio, soprattutto con riferimento alle zone a rischio sismico più elevato;
    nell'ambito dei criteri di delega si prevede anche l'integrazione degli strumenti di intervento attraverso prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione,

impegna il Governo

ad individuare gli opportuni strumenti, anche di carattere finanziario, per poter procedere, in coordinamento con le Regioni, al rinnovo della cartografia geologica del Paese attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello, che coprano l'intero territorio nazionale ed in particolare le zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
9/2607-B/13Simonetti, Castiello, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    le scosse sismiche degli ultimi mesi, i dissesti idrogeologici, i deboli equilibri tra patrimonio naturale e insediamenti urbani, la forte antropizzazione di alcune aree del Paese rappresentano costanti criticità che, nei casi di eccezionalità degli eventi naturali, spesso diventano disastrose emergenze;
    il Servizio di Protezione civile rappresenta lo strumento essenziale per la salvaguardia della popolazione, dell'ambiente e del territorio, ivi incluse le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi;
    occorrono, tuttavia, una serie di misure di semplificazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscano l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lascino in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale;
    le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento, sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'iter di intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
    le norme del codice degli appalti esistono già ma occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi delegati, a prevedere la possibilità di adottare, sempre nei casi di calamità, le procedure negoziate previste dal Codice degli appalti e dalle direttive comunitarie, per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi, sia per la fase di emergenza che per quella dell'immediata ricostruzione, ricorrendo a operatori economici delle white list presenti nelle prefetture, o nelle strutture commissariali, e rispettando il principio di rotazione, e stabilendo che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate.
9/2607-B/14
Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    le scosse sismiche degli ultimi mesi, i dissesti idrogeologici, i deboli equilibri tra patrimonio naturale e insediamenti urbani, la forte antropizzazione di alcune aree del Paese rappresentano costanti criticità che, nei casi di eccezionalità degli eventi naturali, spesso diventano disastrose emergenze;
    il Servizio di Protezione civile rappresenta lo strumento essenziale per la salvaguardia della popolazione, dell'ambiente e del territorio, ivi incluse le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi;
    occorrono, tuttavia, una serie di misure di semplificazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscano l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lascino in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale;
    le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento, sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'iter di intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
    le norme del codice degli appalti esistono già ma occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi delegati, a valutare la possibilità di adottare, sempre nei casi di calamità, le procedure negoziate previste dal Codice degli appalti e dalle direttive comunitarie, per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi, sia per la fase di emergenza che per quella dell'immediata ricostruzione, ricorrendo a operatori economici delle white list presenti nelle prefetture, o nelle strutture commissariali, e rispettando il principio di rotazione, e stabilendo che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate.
9/2607-B/14. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    occorre modificare la legge n. 225 del 1992 e il Servizio nazionale di protezione civile, che se venticinque anni fa si dimostrava modello all'avanguardia e di eccellenza, riconosciuto e invidiato nell'Europa e nel mondo, nel corso degli anni, a causa di una serie di norme che hanno complicato il quadro legislativo e di carenze organizzative e finanziarie, ha raggiunto condizioni critiche;
    gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato che le procedure burocratiche standard non possano valere in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per permettere la restituzione delle normali condizioni di vita alla popolazione e per ricostruire in tempi celeri quanto distrutto;
    occorrono una serie di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscono l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi delegati, ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, riducendo ad almeno un quarto i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi e alle procedure di occupazione e di espropriazione.
9/2607-B/15Saltamartini, Castiello, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    occorre modificare la legge n. 225 del 1992 e il Servizio nazionale di protezione civile, che se venticinque anni fa si dimostrava modello all'avanguardia e di eccellenza, riconosciuto e invidiato nell'Europa e nel mondo, nel corso degli anni, a causa di una serie di norme che hanno complicato il quadro legislativo e di carenze organizzative e finanziarie, ha raggiunto condizioni critiche;
    gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato che le procedure burocratiche standard non possano valere in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per permettere la restituzione delle normali condizioni di vita alla popolazione e per ricostruire in tempi celeri quanto distrutto;
    occorrono una serie di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscono l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito dei decreti legislativi delegati, di adottare le opportune iniziative ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, riducendo ad almeno un quarto i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi e alle procedure di occupazione e di espropriazione.
9/2607-B/15. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Saltamartini, Castiello, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.

   La Camera,
   premesso che:
    occorre modificare la legge n. 225 del 1992 e il Servizio nazionale di protezione civile, che se venticinque anni fa si dimostrava modello all'avanguardia e di eccellenza, riconosciuto e invidiato nell'Europa e nel mondo, nel corso degli anni, a causa di una serie di norme che hanno complicato il quadro legislativo e di carenze organizzative e finanziarie, ha raggiunto condizioni critiche;
    gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato la necessità di snellire e semplificare la catena di comando e conferire pieni poteri al capo del Dipartimento della Protezione civile e agli amministratori coinvolti;
    l'inerzia degli uffici preposti alla gestione dell'emergenza e alla realizzazione delle opere per la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalla calamità naturale è spesso dovuta alla paura delle inchieste giudiziarie; invece, in caso di emergenza, la condotta dei soggetti preposti alla realizzazione dei singoli appalti, fatti salvi i rilievi penali dolosi, non deve dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, ad esclusione di comprovata colpa grave; non è possibile che un Commissario o un Sindaco abbia paura di firmare un atto o un'ordinanza poiché, oggi, rischierebbe un'inchiesta giudiziaria,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi delegati, ad adottare le opportune iniziative affinché, fatti salvi i rilievi penali dolosi, le condotte poste in essere per la realizzazione degli interventi per la gestione dell'emergenza e la realizzazione delle opere per la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalla calamità naturale, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
9/2607-B/16Gianluca Pini, Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;
    tra i criteri di delega si prevede l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti attraverso una disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
    nel corso dell'esame della proposta di legge sono state recepite le condizioni sui profili di copertura finanziaria, formulate nel parere della Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in base ai rilievi provenienti dalla Ragioneria Generale dello Stato, ed è stata soppressa dai criteri di delega la disposizione che prevedeva l'obbligo di individuare la dotazione dei Fondi della protezione civile, con la legge di bilancio di ciascun anno,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi delegati, ad adottare le opportune iniziative dirette ad individuare le occorrenti risorse finanziarie per consentire il finanziamento a regime del Fondo della protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali e del Fondo regionale di protezione civile e permettere l'esercizio delle funzioni di protezione civile per la gestione delle emergenze in caso di calamità naturali e anche per l'attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi.
9/2607-B/17
Grimoldi, Castiello, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;
    tra i criteri di delega si prevede l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti attraverso una disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
    nel corso dell'esame della proposta di legge sono state recepite le condizioni sui profili di copertura finanziaria, formulate nel parere della Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in base ai rilievi provenienti dalla Ragioneria Generale dello Stato, ed è stata soppressa dai criteri di delega la disposizione che prevedeva l'obbligo di individuare la dotazione dei Fondi della protezione civile, con la legge di bilancio di ciascun anno,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi delegati, ad adottare le opportune iniziative, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, dirette ad individuare le occorrenti risorse finanziarie per consentire il finanziamento a regime del Fondo della protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali e del Fondo regionale di protezione civile e permettere l'esercizio delle funzioni di protezione civile per la gestione delle emergenze in caso di calamità naturali e anche per l'attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi.
9/2607-B/17. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Grimoldi, Castiello, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, l'articolo 138. comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito il «Fondo Regionale di protezione civile»;
    tale Fondo è alimentato da un contributo dello Stato il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
    l'ultima proroga per l'operatività del Fondo regionale di protezione civile, per la quale la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha stanziato un importo di euro 138 milioni, è stata stabilita, per l'anno 2008, dall'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007;
    è necessario reintegrare al più presto il Fondo per garantire la continuità degli interventi,

impegna il Governo

a rifinanziare il Fondo Regionale di Protezione Civile ex articolo 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
9/2607-B/18Mariani, Braga, Borghi, Bratti.

   La Camera,
   premesso che:
    per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, l'articolo 138. comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito il «Fondo Regionale di protezione civile»;
    tale Fondo è alimentato da un contributo dello Stato il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
    l'ultima proroga per l'operatività del Fondo regionale di protezione civile, per la quale la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha stanziato un importo di euro 138 milioni, è stata stabilita, per l'anno 2008, dall'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007;
    è necessario reintegrare al più presto il Fondo per garantire la continuità degli interventi,

impegna il Governo

a rifinanziare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il Fondo Regionale di Protezione Civile ex articolo 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
9/2607-B/18. (Testo modificato nel corso della seduta) 
Mariani, Braga, Borghi, Bratti.

   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1 della legge-delega per il riordino della normativa in materia di protezione civile, alla lettera n) è individuata la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
    il tema della responsabilità degli operatori è particolarmente delicato anche in ragione della complessità derivante dalla partecipazione ad un sistema policentrico, caratterizzato da un elevato numero di Amministrazioni, soggetti ed enti componenti, articolato a livello centrale e territoriale e fortemente imperniato sul principio di sussidiarietà orizzontale e verticale: in tale articolato contesto organizzativo, particolarmente complesse sono, tra l'altro, le azioni volte ad individuare se gli operatori abbiano, o meno, contributo in modo diretto ad originare lo specifico rischio;
    sussiste, quindi, l'esigenza di coordinare il riordino dell'assetto normativo della materia con la definizione di criteri che consentano agli operatori di protezione civile di esercitare le proprie funzioni con piena responsabilità in modo trasparente e comprensibile, definendo, nel contempo, parametri chiari ed utili per la relativa valutazione;
    gli operatori di protezione civile a tutti i livelli e quelli del diritto, nelle loro diverse articolazioni giurisdizionali, forensi e accademiche, hanno da tempo avviato un serio e approfondito confronto su questi temi, sviluppando riflessioni approfondite e articolate in una serie di incontri pubblici; da ultimo, a Roma, presso la sede del Consiglio Superiore della Magistratura, nel luglio 2016, con la partecipazione di autorevoli esponenti di tutti gli ambiti sopra elencati;
    le esperienze maturate anche in altri settori della Pubblica Amministrazione possono costituire un utile indirizzo per l'attuazione del principio di delega contenuto nella lettera n) del comma 1,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di integrare la discussione sul tema della responsabilità degli operatori di protezione civile nel quadro della più ampia azione riformatrice sui temi della giustizia;

   a valutare l'opportunità di procedere, nell'attuazione del principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera n), tenendo conto degli indirizzi emersi in occasione degli incontri pubblici sopra richiamati, relativamente alla considerazione della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni degli operatori; all'applicazione dei principi della «giusta cultura» in base ai quali le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi ed alle attività di protezione civile; al coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio Nazionale; alla valutazione dell'applicabilità del modello di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizione obbligatoria emanata dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, già introdotto nella legislazione preposta alla tutela ambientale.
9/2607-B/19Braga, Mariani, Bratti, Borghi, Realacci.

   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento delega il Governo al riordino e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile con l'adozione di uno o più decreti legislativi nell'ambito, tra gli altri, di partecipazione e responsabilità dei cittadini, alle attività di protezione civile per finalità riguardanti la pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, le esercitazioni, nonché la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di dedicare particolare attenzione ai minori promuovendo nelle scuole incontri tra esperti di protezione civile e insegnanti, genitori e alunni in merito ai rischi presenti sul territorio, alle precauzioni da prendere e ai corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.
9/2607-B/21Marzano.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2233 – MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO SUBORDINATO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4135-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOSCA ED ALTRI; CIPRINI ED ALTRI; CIPRINI ED ALTRI; MUCCI ED ALTRI; GRIBAUDO ED ALTRI (A.C. 2014-3108-3120-3268-3364)

A.C. 4135-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 9.100, 11.100, 14-bis.100 e 14-ter.100 della Commissione.

A.C. 4135-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sopprimere le parole da: che possano prevedere fino a: 0,5 punti percentuali;
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 2 del presente articolo.
   All'articolo 6-bis, comma 1, capoverso comma 15-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 6-bis, comma 1, dopo il capoverso comma 15-bis, aggiungere i seguenti:
  15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39,0 milioni di curo per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché dall'articoIo 8, comma 1, e sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2017 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2017;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 7, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: convegni e congressi aggiungere le seguenti:, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di curo per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11.3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: valutati in 7,30 milioni di euro fino a: 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nonché dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
    c-ter) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017,1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 7, commi da 3 a 8, 12, comma 1, e 13, comma 3, della presente legge;
   al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In relazione a quanto previsto dal comma 3, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del comma 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6-bis. 1, 6-bis.2, 6- bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 11.5, 12.1, 12.2, 13.3, 13.4, 13.5, 16.6 e 17.2 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04, 5.01, 7.01, 7.02, 12.01, 13.02, 19.01 e 20.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4135-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Ambito di applicazione).

  Al comma 1, sostituire le parole: del libro quinto con le seguenti: dei libri quarto e quinto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dell'articolo con le seguenti: degli articoli 1742 e.
1. 1. (ex 1. 4.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.
*1. 2. (ex *1. 3.) Polverini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.
*1. 3. (ex *1. 5.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.
*1. 4. (ex *1. 8.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli esercenti la professione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
1. 5. (ex 1. 1.) Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le previsioni contenute negli accordi economici collettivi relativi alla disciplina del contratto d'agenzia.
1. 6. (ex 1. 9.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali).

  1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «contratti, comunque denominati, tra imprese» sono aggiunte le seguenti: «tra lavoratori autonomi e committenti privati».
2. 1. (ex 2. 2.) Simonetti.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo il cui al titolo III del libro quinto del codice civile.».
2. 2. (ex 2. 4.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, alla rubrica, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;

   all'articolo 4:
    comma 1, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
    alla rubrica, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 6:
    al comma 1:
     sostituire, le parole: dei professionisti con le seguenti: delle professioniste e dei professionisti;
     sostituire la parola: agli iscritti con le seguenti: alle iscritte e agli iscritti;
    alla rubrica:
     sostituire, le parole: dei professionisti con le seguenti: delle professioniste e dei professionisti;
     sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 6-bis, alla rubrica, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 7:
    comma 3, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
    comma 5, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 9, comma 4, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 11, comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 13:
    comma 1, sostituire la parola:
lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
    al comma 2:
     sostituire la parola:
lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
     sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 15, comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   all'articolo 16:
    comma 1, sostituire, ovunque ricorra la parola:
lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
    al comma 2:
     sostituire la parola:
lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
     sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 17:
    comma 1, sostituire la parola:
lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
    comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
     alla rubrica, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 18, comma 1, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   all'articolo 19:
    comma 1, sostituire, ovunque ricorra la parola:
lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
    comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;

   all'articolo 20:
    comma 2, sostituire la parola:
lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
    comma 3, sostituire, ovunque ricorra la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore.
2. 3. (ex 2. 1.) Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: o tra lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: nonché tra lavoratori autonomi e committenti privati persone fisiche.
2. 4. (ex 2. 3.) Simonetti.
(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausole e condotte abusive).

  1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
  2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

  4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Clausole e condotte abusive).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
3. 1. (ex 3. 5.) Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti:, quelle che non prevedono un equo compenso definito secondo standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.
3. 2. (ex 3. 1.) Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti:, quelle che non prevedono un equo compenso, intendendo per tale il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti fissati con decreto ministeriale.
3. 3. (ex 3. 6.) Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti: di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore.
3. 4. (ex 3. 4.) Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
3. 5. (ex 3. 7.) Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo il diritto del committente di recedere dal contratto senza preavviso per giusta causa, costituita anche da inadempimento parziale delle prestazioni contrattuali da parte del lavoratore autonomo.
3. 6. (ex 3. 12.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:
   a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;
   b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.
3. 7. (ex 3. 2.) Simonetti.

  Sopprimere il comma 2.
3. 8. (ex 3. 11.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I contratti aventi ad oggetto una prestazione continuativa devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
3. 9. (ex 3. 10.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Si considera abusivo l'imposizione o il patto che vieti all'agente di commercio di assumere altri mandati da altri proponenti anche se non in concorrenza.
3. 10. (ex 3. 16.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche promuovendo con le seguenti: previa promozione di.
3. 11. (ex 3. 9.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre in ogni caso, per tutti i rapporti contrattuali di cui al presente capo, dal giorno del compimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e prescrizione per l'azione di responsabilità professionale.
*3. 12. (ex *3. 3.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro, Rostellato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale
decorre in ogni caso, per tutti i rapporti contrattuali di cui al presente capo, dal giorno del compimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e prescrizione per l'azione di responsabilità professionale.
*3. 13. Pizzolante.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale, può rivolgersi al tribunale territorialmente competente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa.
3. 14. (ex 3. 14.) Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le disposizioni in materia di clausole abusive e prive di effetto di cui al presente articolo si applicano a tutti i lavori prestati da liberi professionisti, sia obbligati che non obbligati, all'iscrizione a ordini o albi dalla normativa vigente.
3. 15. (ex 3. 8.) Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile).

  All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
  «4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo e al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo.».
3. 01. (ex 3. 01.) Simonetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione dell'aliquota contributiva per i primi tre anni di iscrizione).

  1. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed esercitato con partita IVA, il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre anni di attività, in alternativa al regime ordinario.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. 02. (ex 3. 08.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione presso la apposita gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. 03. (ex 3. 07.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'INPS, con proprio regolamento, riorganizza la gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in due distinte sezioni A e B. Alla sezione A sono iscritti i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA, alla sezione B sono iscritte tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata presso l'INPS.
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. 04. (ex 3. 05.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore).

  1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

A.C. 4135-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi).

  1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
   a-bis) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
   a-ter) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi).

  Sopprimerlo.
*5. 1. (ex *5. 16.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Sopprimerlo.
*5. 2. (ex *5. 20.) De Girolamo.

  Sopprimerlo.
*5. 3. (ex *5. 28) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.
5. 4. (ex 5. 14.) Simonetti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: atti pubblici con le seguenti: atti delle amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: atti pubblici con le seguenti: atti delle amministrazioni pubbliche.
5. 5. (ex 5. 9.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.
*5. 6. (ex *5. 1.) Polverini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.
*5. 7. (ex *5. 12.) Pizzolante.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.
*5. 8. (ex *5. 22.) Palladino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o in virtù della particolare competenza riconosciuta dalla legge nei settori di riferimento.
5. 9. (ex 5. 7.) Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) previsione dell'invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche;.
5. 10. (vedi 5. 26.) Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:
   a-quater) individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese.
5. 11. (ex 5. 10.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:
   a-quater) esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo.
5. 12. (ex 5. 18.) Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale).

  1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli ordini e collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:
   a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
   b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);
   c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
   d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.
5. 01. (ex 5. 02.) Mucci, Palladino, Catalano.
(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata).

  1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano
prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata).

  Al comma 1, dopo le parole: o ai collegi aggiungere le seguenti: e dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo le parole: da apposita contribuzione aggiungere la seguente: volontaria;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
   alla rubrica, dopo le parole: o collegi aggiungere le seguenti: e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
6. 1. (ex 6. 17.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

  All'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sopprimere le parole da: che possano prevedere fino a: 0,5 punti percentuali;
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 2 del presente articolo.
6. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: che possano prevedere aggiungere le seguenti: in via facoltativa per coloro che intendano usufruire dell'eventualità delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
6. 2. (ex 0. 6. 50. 1.) Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere le seguenti: incrementando a trentasei mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
6. 3. (ex 0. 6. 50. 2.) Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Al comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.
6. 4. (ex 0. 6. 50. 3.) Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedono ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.
  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
6. 5. (ex 6. 18.) Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

  1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitare la gestione separate dall'INPS ad attivare prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione volontaria, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
6. 01. (ex 6. 011.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6. 1.
(Individuazione di parametri standard per la definizione dei compensi).

  1. Ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, con decreto interministeriale dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico delle attività produttive, sono individuati i parametri standard minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolti dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione.
6. 02. (ex 6. 010.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

A.C. 4135-A – Articolo 6-bis

ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1oluglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
6-bis. 1. (ex 0. 6. 050. 1.) Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con il maggior gettito derivante da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sull'ammontare delle somme giocate.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto e quinto periodo.
6-bis. 2. (ex 0. 6. 050. 2.) Placido, Airaudo.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1.
6-bis. 3. Simonetti.
(Inammissibile)

   All'articolo 6-bis, comma 1, capoverso comma 15-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 6-bis, comma 1, dopo il capoverso comma 15-bis, aggiungere i seguenti:
  15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39,0 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.

  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: l'erogazione della DIS-COLL per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio è sospesa.
6-bis. 4. (ex 0. 6. 050. 4.) Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, comunque, in misura non superiore allo 0,55 per cento.
6-bis. 5. (ex 0. 6. 050. 5.) Simonetti.
(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizioni fiscali e sociali).

  1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
  4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
  5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
  7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni fiscali e sociali).

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 8, comma 1, e sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2017 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2017;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 7, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: convegni e congressi aggiungere le seguenti:, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: valutati in 7,30 milioni di euro fino a: 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nonché dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
    c-ter) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017,1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 7, commi da 3 a 8, 12, comma 1, e 13, comma 3, della presente legge;
   al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In relazione a quanto previsto dal comma 3, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del comma 3.
7. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla medesima gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi per genitore. Tali congedi parentali non possono superare il limite complessivo di undici mesi.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 1. (ex 7. 28.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice di cui al comma 3 che decide di non usufruire totalmente o parzialmente del congedo parentale può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 2. (ex 7. 27.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, godono della sospensione dei termini per il versamento dei tributi e delle imposte da loro dovuti per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino a un massimo di ventiquattro mesi.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'attuazione della sospensione dei termini per il versamento dei tributi dovuti.
  11. I lavoratori sono tenuti, decorso il periodo di sospensione, a versare le imposte dovute per tale periodo con facoltà di rateizzazione delle stesse.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza applicazione di interessi di legge o di mora.
  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  14. All'articolo 96, camma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  16. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13 a 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
7. 3. (ex 7. 22.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.   11. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: «la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «oppure la partecipazione».
*7. 4. Pizzolante.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.
  11. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: «la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «oppure la partecipazione».
*7. 5. (ex *7. 11.) Palladino.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei trentasei mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata ovvero risultino accreditati almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 6. (ex 7. 26.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
7. 7. (ex 7. 21.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia di cui al comma 8 sono coperti da contribuzione figurativa posta a carico dell'INPS.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 8. (ex 7. 24.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «, eventualmente anche in via sperimentale», sono soppresse;
   b) dopo le parole: «compenso orario minimo» sono inserite le seguenti: «equo e adeguato per le prestazioni dei professionisti».
7. 01. (ex 7. 01.) Palladino, Mucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo in materia di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo).

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2017, uno o più decreti legislativi, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, volti ad introdurre le norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio di certezza del diritto e di semplificazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;
   b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando
gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
7. 02. (ex 7. 02.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

  1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

  Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 8.000 euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, le parole: 5.000 euro con le seguenti: 8.000 euro;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 e non coperti ai sensi dell'articolo 21, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 1. (ex 8. 5.) Airaudo, Martelli, Placido.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: le spese per l'iscrizione a master aggiungere le seguenti:, a corsi accademici o universitari.
8. 2. (ex 8. 6.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'iscrizione e l'attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, effettuati da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
8. 3. (ex 8. 15.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'iscrizione e l'attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
8. 4. (ex 8. 16.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Al professionista che opera in forma singola o associata, che avvia uno studio professionale o un'attività di ricerca ed innovazione sono assicurate tutele e garanzie non patrimoniali per l'accesso al credito.
  3. I professionisti che operano in forma singola o associata, per gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione, hanno diritto ad un credito di imposta del 20 per cento riconosciuto fino a un massimo della spesa di 20.000 euro.
  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento dei loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
8. 5. (ex 8. 18.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Raccordo con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

  1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione può erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.
8. 01. (ex 8. 01.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

A.C. 4135-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione).

  1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
  2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce
informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione).

  Sopprimerlo.
9. 1. (ex 9. 2.) Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: con gli ordini aggiungere le seguenti: e i collegi.
9. 100. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: le domande e.
9. 2. (ex 9. 3.) Simonetti.

  Al comma 3, dopo le parole: fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome aggiungere le seguenti:, in particolare sulle start up e l'autoimprenditorialità femminile e giovanile,.
9. 3. (ex 9. 1.) Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 3, sopprimere le parole: per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché.
9. 4. (ex 9. 4.) Simonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tariffe professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale per gli anni 2018-2020, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni individua, sentite le rappresentanze del lavoro autonomo professionale, i livelli minimi e massimi dei compensi professionali, in relazione a specifiche categorie di attività, a cui le pubbliche amministrazioni possono fare riferimento nei rapporti contrattuali che instaurano con soggetti esercenti attività professionali.
  2. Il riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione di compensi professionali non ricadenti entro i limiti stabiliti ai sensi del comma 1 non costituisce, in ogni caso, motivo di illegittimità dell'atto amministrativo.
9. 01. (ex 9. 03.) Mucci, Palladino, Catalano.

A.C. 4135-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
    b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
    c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
    d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali).

  Sopprimerlo.
10. 1. (ex 10. 2.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: misure di prevenzione e protezione idonee aggiungere le seguenti: minime e indispensabili.
10. 2. (ex 10. 8.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione con le seguenti: retribuita negli studi professionali.
10. 3. (ex 10. 3.) Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o senza.
10. 4. (ex 10. 6.) Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 5. (ex 10. 5.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 6. (ex 10. 4.) Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: natura sostanziale o aggiungere la seguente: meramente.
10. 7. (ex 10. 7.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

A.C. 4135-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati).

  1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 9, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
  2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.
  3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
    a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
    b) di costituire consorzi stabili professionali;
    c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

  4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati).

  Al comma 1, dopo le parole: partecipazione dei lavoratori autonomi aggiungere le seguenti:, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.
11. 1. (ex 11. 3.) Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
11. 2. (ex 11. 8.) Palladino.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: ai bandi aggiungere la seguente: pubblici.
11. 3. (ex 11. 6.) Simonetti.

  Al comma 3, alinea, sopprimere la parola: consentiti.
11. 100. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: è riconosciuta ai soggetti fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, possono.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere a), b) e c), sopprimere la parola: di.
11. 4. (ex 11. 14.) Mannino, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali.
  4-septies. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
  4-octies. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
  4-novies. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.».
11. 5. (ex 11. 5.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le stazioni appaltanti pubbliche devono accettare la partecipazione ai loro bandi dei soggetti che svolgono attività professionale come definiti dal comma 3.
11. 6. (ex 11. 7.) Simonetti.

A.C. 4135-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Indennità di maternità).

  1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Indennità di maternità).

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in caso di astensione dall'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, godono di una contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps per la durata del periodo di godimento dell'astensione dall'attività lavorativa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
12. 1. (ex 12. 4.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
  «1. L'indennità di cui all'articolo 66 è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività e viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata di un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».
12. 2. (ex 12. 2.) Mucci, Palladino, Catalano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere).

  1. È estesa al lavoratore autonomo l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
  2. L'INPS provvede ad erogare l'indennità alla lavoratrice e al lavoratore autonomo per tre mesi in base ad una quota mensile pari all'80 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dal lavoratore e dalla lavoratrice autonoma.
  3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento ed essere inseriti nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.
  4. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
12. 01. (ex 12. 03.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

A.C. 4135-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio).

  1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
  2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
  3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio).

  Al comma 1, sostituire le parole: non comportano l'estinzione con le seguenti: non possono in nessun caso essere motivo per l'estinzione.
13. 1. (ex 13. 7.) Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
13. 2. (ex 13. 18.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, in caso di malattia e infortunio previsti dal presente articolo, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, né agli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, in relazione al periodo di tempo della malattia o dell'infortunio. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni della malattia o dell'infortunio ai competenti uffici finanziari entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
13. 3. (ex 13. 16.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. In caso di malattia o infortunio di una gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività per un periodo non inferiore a novanta giorni, ai fini dell'applicazione degli studi di settore si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni.
13. 4. (ex 13. 6.) Airaudo, Martelli, Placido.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza
applicazione di interessi di legge o moratori.
13. 5. (ex 13. 17.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia).

  1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pur l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 01. (ex 13. 01.) Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Congedi per familiari di disabili gravi).

  1. Al fine di rafforzare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, volti ad abilitare l'INPS ad attivare ed estendere ai lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i benefici previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, alto scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 02. (ex 13. 03.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

(Inammissibile)