Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato 24 novembre 2017 |
Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoLa proposta di legge si compone di 6 articoli. L'articolo 1 modifica l'art. 438 c.p.p. disponendo che:
L'articolo 2 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due nuovi articoli. L'Rito abbreviato in dibattimentoarticolo 438-bis è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi (commi 1 e 2):
L'art. 438-bis prevede, inoltre, al comma 3, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il PM ha modificato l'imputazione (ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza (comma 4). L'Rito abbreviato in corte d'assisearticolo 438-ter disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'art. 5 c.p.p.) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare. L'articolo 3 della p.d.l. sopprime, per esigenze di coordinamento, il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 442 del codice di rito penale, che si riferisce alla determinazione della pena nel rito abbreviato in caso si proceda per un delitto punito con l'ergastolo (rito non più applicabile a seguito della novella in esame). L'articolo 4 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (D.Lgs. n. 271 del 1989), introducendo l'art. 134-ter, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione.
Tale ultima disposizione - concernente il d
ecreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - prevede che quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.
LConcorso di circostanze nei delitti contro la persona'articolo 5 della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona. Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona (e dunque nei delitti di cui agli articoli da 575 a 623-bis c.p.), quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili (art. 61, n. 1, c.p.) o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti. La proposta di legge non prevede una disciplina transitoria. La Corte di cassazione (sentenza n. 3173 del 2000) ha precisato che «poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo». |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteL'esame della proposta di legge C. 4376 presso la la Commissione giustizia è stato avviato il 5 luglio 2017. Nella seduta dell'8 novembre è stato adottato un testo base. Il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea è stato conferito il 22 novembre. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLa I commissione Affari costituzionali, nella seduta del 22 novembre, ha espresso parere favorevole sul provvedimento. La V Commissione Bilancio, in pari data, ha espresso un parere di nulla osta. |