Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Attuazione della decisionequadro 2009/299/GAI sul reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo- Atto Governo 232
Riferimenti:
SCH.DEC 232/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 248
Data: 21/12/2015
Descrittori:
CONTUMACIA   L 2015 0114
SENTENZE STRANIERE     
Organi della Camera: II-Giustizia

Casella di testo: Schede di letturaCasella di testo: dicembre 2015

Casella di testo: Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI sul reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processoCasella di testo: Atto del Governo n. 232
(art. 18. L. 114/2015)

 

 

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Dossier n. 269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 248

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

1.        Introduzione. 3

2.        La normativa europea di riferimento. 4

§  La decisione quadro 2009/299/GAI. 4

§  Il contesto normativo europeo. 7

3.        La recente legislazione italiana. 9

4.        Lo schema di decreto legislativo. 10

§  Il contenuto. 10

§  Relazioni e pareri allegati 13

§  Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 14

§  Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea. 14

 


SIWEB

Schede di lettura

 


1.      Introduzione

Lo schema di decreto legislativo A.G. 232 (Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo) è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

In particolare quest’ultima, all’articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro.

Nell’elenco è compresa la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica a sua volta una serie di decisioni quadro - 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI - rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Dall’attuazione di tale decisione quadro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi debbono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento della decisione quadro deve essere acquisito, dopo l'acquisizione degli altri pareri eventualmente previsti dalla legge, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel termine di quaranta giorni decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Il termine per l’espressione dei pareri da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 15 novembre 2015 – è dunque il 25 dicembre 2015.

Si rammenta inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012).

Si ricorda in fine che l’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), nel fare salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea, individua alcuni principi e criteri direttivi di carattere generale.

 

2.      La normativa europea di riferimento

La decisione quadro 2009/299/GAI

La decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio è diretta a rafforzare i diritti processuali delle persone e a promuovere l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

Tale decisione quadro muove dai seguenti presupposti:

-      il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

-      le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria. Le soluzioni offerte da tali decisioni quadro non sono soddisfacenti laddove l’interessato non abbia potuto essere informato dell’esistenza di un procedimento a suo carico;

-      è quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.

L’obiettivo della decisione quadro è dunque quello di precisare la definizione di tali motivi comuni, consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La decisione quadro non intende tuttavia disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.

Le modifiche investono pertanto le decisioni quadro esistenti, che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive. Le nuove disposizioni dovrebbero altresì fungere da base per i futuri strumenti in materia.

Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato.

Ai sensi della decisione quadro, la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno (per l’Italia v. ultra), fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione.

Quanto al contenuto, la decisione quadro è composta da 10 articoli.

L’articolo 1 individua gli obiettivi e l’ambito di applicazione, nei termini appena richiamati.

L’articolo 2 modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, introducendo un nuovo articolo 4-bis, sulle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.

Prevede a tal fine che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente, a tempo debito è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.

Insieme si deve verificare una delle seguenti condizioni:

-      l’interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

-      l’interessato, essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

-      l’interessato, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato dei suoi diritti, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello oppure ancora non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria e sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.

 

La decisione quadro disciplina poi l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico; questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo.

La decisione quadro disciplina inoltre l’ipotesi in cui la persona sia consegnata alle condizioni previste e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello.

E’ conseguentemente modificato l’allegato, relativo al modello da utilizzare per la presentazione del mandato di arresto europeo.

L’articolo 3 modifica la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (tale modifica non è fatta oggetto dello schema di decreto legislativo in commento).

L’articolo 4 modifica la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (anche tali modifiche non sono fatte oggetto dello schema di decreto legislativo in commento).

L’articolo 5 modifica la decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299/GAI, sono introdotte modifiche dirette a disciplinare le ipotesi in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione e a prevedere la possibilità che il relativo certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione, a tempo debito è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.

Insieme si deve verificare una delle seguenti condizioni:

-      l’interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

-      l’interessato, essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

-      l’interessato, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione ovvero non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

Anche in questo caso è modificato il modello di certificato da utilizzare ai fini del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detenitive o misure privative della libertà personale.

L’articolo 6 della decisione quadro 2009/299/GAI modifica la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Tali modifiche non sono fatte oggetto dello schema di decreto legislativo in commento.

L’articolo 7 riguarda l’applicazione territoriale, mentre l’articolo 8 riguarda l’attuazione e le disposizioni transitorie, in base a cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 28 marzo 2011.

Si rammenta che il 1° dicembre 2014 è scaduta la disciplina transitoria che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (che ha sancito la fine del sistema del cd. terzo pilastro), limitava per 5 anni il controllo della Corte di giustizia UE sull'attuazione delle norme europee in materia di cooperazione giudiziaria. La Commissione europea potrebbe, quindi, teoricamente avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.  Al momento, non risultano peraltro avviate procedure di infrazione da parte della Commissione europea per mancato recepimento della decisione quadro nel termine di carattere transitorio (1° dicembre 2014) previsto dal Trattato di Lisbona.

L’articolo 9 stabilisce oneri di relazione in capo alla Commissione europea, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Allo stato non risulta presentata la relazione specificamente prevista dalla decisione quadro 2009/299/GAI.

L’articolo 10 riguarda l’entrata in vigore della decisione quadro.

 

 

 

Il contesto normativo europeo

La decisione quadro 2009/299/GAI fa parte di un pacchetto di misure legislative adottate nel 2008 e nel 2009 ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

Come sottolineato dalla stessa Commissione, ogni anno decine di migliaia di cittadini sono sottoposti a procedimenti penali per presunti reati o condannati in un altro Stato membro dell'Unione europea. In uno spazio comune europeo di giustizia basato sulla fiducia reciproca, le istituzioni europee sono quindi intervenute per garantire che le persone sottoposte a procedimento penale e non residenti nello Stato del processo non ricevano un trattamento diverso dai residenti, elemento che la Commissione sottolinea essere particolarmente importante alla luce del numero rilevante di cittadini dell'Unione detenuti in altri Stati membri.

Si rammenta inoltre che, con la nuova direttiva 2014/41/UE, da recepire entro il 22 maggio 2017 in base alla delega contenuta nella recente legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114 del 2015); è stato previsto un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI).

Infatti, dopo il Trattato di Lisbona l'abbandono della struttura a pilastri delineata dal Trattato di Maastricht e l’inserimento a pieno titolo nel diritto europeo della materia dell'ex Terzo Pilastro (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), ha comportato l'attuazione della cooperazione giudiziaria penale attraverso lo strumento della direttiva.

Come già ricordato, per le materie dell'ex terzo pilastro, in base al Trattato, decorso un periodo transitorio di 5 anni (finito il 1° dicembre 2014), gli atti adottati sotto il vecchio regime sono diventati a pieno titolo diritto dell'Unione. Ne deriverebbe - visto il decorso del periodo transitorio citato - l'esperibilità della procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri per mancata trasposizione delle decisioni quadro, con conseguente sottoposizione alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Per quanto qui rileva, la direttiva 2014/41/UE stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.

Il 5 febbraio 2014, la Commissione europea ha pubblicato una Relazione "sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare" (COM(2014) 57), in cui ha fra l'altro richiesto ai Paesi dell’UE che non avessero già adottato le misure necessarie per attuare le decisioni quadro di provvedere al più presto.

Lo scopo della relazione era quello di valutare lo stato di attuazione delle decisioni quadro nel contesto del potere della Commissione di avviare procedure d'infrazione a decorrere dal 1° dicembre 2014[1], e di fornire quindi una valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali comunicate alla Commissione. La relazione evidenziava che il livello di attuazione dei tre strumenti legislativi era "tutt'altro che soddisfacente".

Allo stato, non risulta invece presentata la relazione specificamente prevista dalla decisione quadro 2009/299/GAI.

 

3.      La recente legislazione italiana

Con la legge n. 67 del 2014, sono state adottate alcune misure concernenti sia il diritto penale (delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione), quanto di diritto processuale penale.

Tra queste ultime misure, la legge ha disciplinato anche la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, eliminando ogni riferimento all'istituto della contumacia e prevedendo che, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice debba disporre con ordinanza la sospensione del processo. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disporrà nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Se le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza, e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Durante l'irreperibilità dell'imputato, il corso della prescrizione è sospeso.

In particolare, la legge novella le disposizioni del codice di procedura penale eliminando ogni riferimento alla contumacia, sostituendo l'art. 420-bis, in cui sono individuati i casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato. La novella all'art. 420-quater prevede che a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. Infine la riformulazione dell'art. 420-quinquies, stabilisce che alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disponga nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Se le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza, e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. I riferimenti alla contumacia sono eliminati anche dalle disposizioni sul dibattimento, sulle impugnazioni e sulla restituzione del termine.

Con la successiva legge n. 118 del 2014 è stata poi prevista una disciplina di carattere transitorio, in base a cui le nuove disposizioni sugli irreperibili si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 67/2014, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a tale disposizione, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 67 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a tale data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

 

4.      Lo schema di decreto legislativo

Il contenuto

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, con la rubrica Disposizioni di principio e ambito di applicazione, ne individua l’oggetto: dare attuazione alla decisione quadro 2009/299/GAI, nella parte in cui modifica due altre decisioni quadro del 2002 e del 2008, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

Le decisioni quadro oggetto di modifica sono le seguenti:

-      decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

-      decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

 

La decisione quadro 2009/299/GAI modifica anche tre altre decisioni quadro:

- la decisione quadro 2005/214/GAI (reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; l’attuazione di tale decisione quadro è oggetto dello schema di decreto legislativo AG 230);

- la decisione quadro 2006/783/GAI (reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca; tale decisione quadro è stata attuata con il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137);

- la decisione quadro 2008/947/GAI (reciproco riconoscimento alle decisioni concernenti la sospensione condizionale; l’attuazione di tale decisione quadro è oggetto dello schema di decreto legislativo AG 231.

 

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica due articoli (19 e 30) della legge n. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).

La modifica dell’articolo 19, relativa alle garanzie richieste allo Stato membro di emissione, introduce una serie di condizioni in presenza di una delle quali la corte di appello può comunque dare luogo alla consegna, anche se la pena o la misura di sicurezza sono state comminate a seguito di una pronuncia in assenza dell’interessato, non comparso personalmente nel processo.

Attualmente, l’articolo 19 prevede che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione

 

Le condizioni che, alternativamente, legittimano comunque la consegna dell’interessato debbono essere attestate nel certificato che accompagna il mandato di arresto europeo e sono le seguenti:

1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto essere presa anche in absentia; rispetto alla decisione quadro – e diversamente dalla modifica contenuta nell’art. 2 dello schema in esame - non è prevista espressamente la distinta ipotesi in cui l’interessato sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo del processo;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, né ha chiesto a rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione. Rispetto alla decisione quadro, in cui si fa riferimento alla informativa all’interessato circa il diritto a un nuovo processo, lo schema di decreto richiama esclusivamente l’informativa dei termini entro cui potrà essere esercitato il diritto a un nuovo processo.

 

La seconda modifica è relativa all’articolo 30, comma 1, della legge n. 69 del 2005, sul contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna. E’ precisato che il modello utilizzato è quello risultante a seguito delle modifiche apportate dalla decisione quadro 2009/299/GAI e viene conseguentemente sostituito il modello stesso, allegato alla legge 69.

 

L’articolo 3 modifica due articoli (2 e 13) del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, concernente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Le modifiche corrispondono a quanto previsto dall’articolo 5 della decisione quadro.

 

La prima modifica, all’articolo 2 del decreto legislativo n. 161, interessa il certificato da utilizzare per il reciproco riconoscimento: il relativo modulo, allegato al decreto legislativo, viene sostituito dall’allegato allo schema in esame. Viene di conseguenza integrata, per coordinamento, la definizione di “certificato” contenuta nel d.lgs. 161, con il richiamo alle modifiche apportate al certificato dalla decisione quadro 2009/299/GAI.

La seconda modifica, all’articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 161, riguarda i casi in cui la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna.

Attualmente, la lettera i) prevede che la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna se tale sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione.

 

A seguito delle modifiche introdotte, la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione <di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso m appello entro il termine a tal fine stabilito.

 

La disposizione presenta limitate differenze lessicali rispetto a quanto stabilito dall’articolo 5 della decisione quadro.

Al numero 1), è fatto riferimento anche alla ipotesi – prevista dalla decisione quadro - relativa alla informazione ufficiale di fatto con altri mezzi. Questi ultimi debbono a loro volta essere idonei a comprovare inequivocabilmente che l’interessato era al corrente: viene così declinata la locuzione della decisione quadro “in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato”.

Al numero 2), sulla nomina di un difensore, è fatto riferimento alla effettiva assistenza in giudizio, laddove la decisione quadro fa riferimento all’effettivo “patrocinio” in giudizio.

 

L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo riguarda la clausola di copertura finanziaria: all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato dalla relazione illustrativa, comprensiva della tabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi di impatto della regolamentazione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto non presenta aspetti di interferenza con le competenze costituzionali delle Regioni, in quanto incide su una materia, riguardante le norme processuali penali, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

 

Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea

Non risultano, al momento, avviate procedure di infrazione da parte della Commissione europea per mancato recepimento della decisione quadro nel termine di carattere transitorio (1° dicembre 2014) previsto dal Trattato di Lisbona.

 



[1]     Data di fine del periodo transitorio di cui al protocollo 36 del trattato di Lisbona.