Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | "Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni" (A.G. n. 228) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 227 | ||
Data: | 25/11/2015 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
"Schema
di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro
2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni" (A.G. n. 228) novembre 2015
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Dossier n. 249
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Atti del Governo n. 227
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1. La
decisione quadro 2002/465/GAI
1.1. Evoluzione del quadro europeo
2. Contenuto
dello schema di decreto
3. Relazioni
e pareri allegati
4. Conformità
con la norma di delega
5. Rispetto
delle competenze legislative costituzionalmente definite
6. Profili
di compatibilità con la normativa dell'Unione europea
La decisione quadro 2002/465/GAI del
Consiglio del 13 giugno 2002 ripropone integralmente il contenuto dell’articolo
13 della Convenzione di Bruxelles relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale, del 29 maggio del 2000[1].
Il citato articolo 13 delinea le squadre
investigative comuni quale strumento elettivo di assistenza non rogatoriale finalizzato all’accertamento e alla repressione
di fenomeni criminosi che coinvolgano l’ambito territoriale di due o più Stati.
L’adozione della decisione quadro si è resa
necessaria - in considerazione dei ritardi registrati nella ratifica e del
clima di diffusa preoccupazione determinatosi in conseguenza dell’attentato
terroristico dell’11 settembre 2001 - al fine di assicurare l’entrata in vigore
delle disposizioni relative alle squadre investigative in anticipo rispetto
alle altre norme del Trattato. Il termine di attuazione era fissato per il 1°
gennaio 2003.
Nel merito la decisione quadro prevede che, al
fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata
negli Stati membri, due o più Stati membri possano costituire una squadra
investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri
interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della
squadra investigativa comune. L’istituto, pur non essendo circoscritto al
contrasto di specifiche forme di criminalità, è concepito come strumento
prioritario per combattere il
terrorismo, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani.
La squadra investigativa comune deve essere
caratterizzata da:
·
uno
scopo preciso;
·
una
durata limitata (la quale può essere prolungata col consenso di tutte le parti
contraenti).
Gli Stati membri interessati sono responsabili
della composizione, delle finalità e della durata del mandato della squadra
investigativa. Nelle attività di una squadra investigativa comune gli Stati
membri possono anche decidere di avvalersi della collaborazione di
rappresentanti di Europol, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o
di Stati terzi. I membri della squadra provenienti da uno Stato membro diverso
rispetto a quello sul cui territorio interviene la squadra sono definiti
"membri distaccati" presso la squadra. A costoro possono essere
conferiti incarichi in conformità al diritto dello Stato membro in cui hanno
luogo le operazioni. Quanto ai reati che dovessero commettere o subire gli
agenti distaccati, essi sono assimilati ai funzionari dello Stato membro in cui
interviene la squadra per quanto concerne la loro responsabilità penale.
Il Parlamento
europeo si era pronunciato in prima lettura sulla proposta legislativa[2] da cui è scaturita la decisione in oggetto
con risoluzione del 13 novembre 2001[3]. Pur approvando la proposta nel suo
complesso, il Parlamento aveva presentato alcuni emendamenti: in particolare,
proponeva di introdurre un obbligo di informazione da parte del Consiglio, che
avrebbe dovuto informare il Parlamento sul modo in cui gli Stati membri
adoperano le squadre investigative comuni e su di una sua valutazione della
loro efficacia, nel contesto del dibattito annuale concernente i principi di
libertà, sicurezza e giustizia di cui all'art. 39, par. 3, dell'allora vigente
Trattato sull'Unione europea. Tale emendamento non è stato recepito nel testo
adottato dal Consiglio.
Il 28 novembre
2002, il Consiglio ha adottato un protocollo che ha modificato la
convenzione Europol per consentire la partecipazione dei funzionari Europol
alle squadre investigative comuni[4].
In conformità a
quanto previsto all'art. 4 della decisione quadro, il 7 gennaio 2005 la
Commissione europea ha presentato una Relazione sul suo recepimento[5], "limitata nella sua natura e scopo ad
una valutazione oggettiva delle misure di attuazione adottate".
La Commissione vi evidenziava che, in termini generali, l’attuazione della
decisione quadro aveva fino ad allora richiesto in molti Stati membri
l’adozione di una nuova normativa o almeno la modifica di determinate disposizioni
interne, e che solo uno Stato membro, la Spagna, aveva adottato disposizioni di
recepimento che rispettano pienamente la decisione quadro[6]. Sottolineava tuttavia che qualunque
normativa vigente dovrebbe prevedere che vengano costituite squadre investigative
comuni attraverso un accordo, assicurando in tal modo un’attuazione
soddisfacente della decisione. Rilevava nel merito che è, infatti, sufficiente
che "il contesto giuridico generale permetta di costituire squadre
investigative comuni come gruppi di lavoro operanti in una dimensione
transnazionale per periodi di tempo limitati e con scopi specifici".
Come previsto dall'art. 5 della decisione
stessa, questa cesserà di avere effetto a partire dall'entrata in vigore in
tutti gli Stati membri della Convenzione
di Bruxelles. La Convenzione risulta attualmente ratificata da 24 dei 28
Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia (su cui vd.
infra), manca ancora la ratifica da
parte di Grecia, Croazia, e Irlanda. Per tali paesi rimane pertanto in vigore
la decisione quadro, che necessita quindi di attuazione.
Il 26 febbraio
2010, il Consiglio ha adottato una risoluzione "su un modello di
accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune",
che sostituisce il modello di accordo previsto da una raccomandazione del
Consiglio del 2003. Nel redigere tale modello, il Consiglio ha tenuto conto del
fatto che dal 2003 sono state costituite numerose squadre investigative comuni
e di una maggiore disponibilità a costituirne rispetto a prima. Ha fatto
inoltre riferimento alle conclusioni tratte dalla rete di esperti sulle squadre
investigative comuni istituita nel 2005, come pure alle migliori pratiche e
alle esperienze di Eurojust ed Europol.
Dopo aver sottolineato che finalità principale delle squadre investigative
comuni è l'acquisizione di informazioni e l'assunzione di prove relativamente
al reato per indagare sul quale la squadra stessa è stata costituita, ha
pertanto incoraggiato le autorità competenti degli Stati membri ad utilizzare
il modello di accordo allegato alla risoluzione al fine di concordare le
modalità che regoleranno la squadra investigativa comune.
Il 28 aprile 2015
la Commissione ha presentato l'Agenda europea sulla sicurezza interna per il
periodo 2015-2020[7]. L'Agenda prende atto delle nuove e
complesse minacce che negli ultimi anni l'Unione europea si trova ad
affrontare, molte delle quali derivano dall'instabilità nell'immediato vicinato
dell'UE e dai cambiamenti delle forme di radicalizzazione, violenza e
terrorismo.
Essa si pone come
agenda condivisa fra l'Unione e gli Stati membri, sollecitando tutti gli attori
coinvolti a collaborare per contrastare, nel rispetto delle responsabilità
nazionali di difesa della legge e salvaguardia della sicurezza interna., le
sfide che richiedono di essere affrontate con la massima urgenza e individuate
nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità
informatica, in quanto settori interconnessi con una forte dimensione trasfrontaliera.
Per sostenere la
cooperazione operativa fra le diverse autorità degli Stati membri, l'Agenda
ricorda la disponibilità di strumenti transfrontalieri come le squadre
investigative comuni, in quanto "uno strumento efficace che dovrebbe
essere utilizzato più regolarmente" e da appoggiare in modo sistematico
alle agenzie dell'UE. Sollecita inoltre gli Stati membri ad avvalersi della
possibilità di coinvolgere i paesi terzi nelle squadre investigative comuni
quando i casi penali hanno una dimensione internazionale.
Le azioni
fondamentali stabilite dall'Agenda sono le seguenti: l'istituzione di un centro
di eccellenza per la lotta alla radicalizzazione; l'aggiornamento della
decisione quadro sulla lotta al terrorismo, anche per poter disporre di un
quadro efficace a partire dal quale affrontare il fenomeno dei foreign fighters; il taglio delle reti di
finanziamento alla criminalità e al terrorismo e il rafforzamento dell'istituto
della confisca dei beni; l'intensificazione del dialogo con il settore delle
tecnologie dell'informazione (TIC); il rafforzamento del quadro giuridico sul
traffico illegale di armi; il rafforzamento degli strumenti di lotta alla
criminalità informatica, con particolare riferimento all'accesso alle prove e
alle informazioni ricavate da Internet; il miglioramento delle capacità di Europol,
anche attraverso la creazione di un centro europeo antiterrorismo.
Da ultimo, il Consiglio
straordinario Giustizia e affari interni (GAI) convocato il 20 novembre 2015
in seguito agli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre ha
adottato specifiche Conclusioni sulla lotta al terrorismo, in cui ha fra
l'altro stabilito di intensificare la cooperazione dei servizi di contrasto,
specificando inoltre che il Centro europeo antiterrorismo di Europol sarà
avviato il 1° gennaio 2016.
Lo schema
di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla delega
conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio
2015, n. 114) per il recepimento della decisione quadro del Consiglio
2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alla istituzione di squadre
investigative comuni.
E’ opportuno ricordare che previsioni in
materia di squadre investigative comuni sono contemplate anche dall’Atto
Senato n. 1949. Tale disegno di legge, da un lato, reca l’autorizzazione
alla ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000
sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno e,
dall’altro, conferisce delega all’Esecutivo per la riforma del libro
XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le
autorità straniere (si veda Nota
breve n. 79). Più in particolare l’articolo 4, lettera a), punti 9-11,
indica principi di delega relativi alla costituzione di squadre investigative
comuni con altri Stati membri dell’Unione europea, ma anche con Stati terzi, se
previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato; alle modalità di
coordinamento investigativo e di istituzione di procedure semplificate per la
risoluzione di eventuali contrasti, nonché al regime di utilizzabilità degli
atti, in conformità con la disciplina processuale interna.
Il provvedimento in esame si compone di otto articoli.
L’articolo 1 individua l’ambito
applicativo del decreto legislativo, chiarendo che l'obiettivo del
provvedimento è quello di dare attuazione alla decisione quadro n.
2002/465/GAI che prevede l’istituzione di squadre investigative comuni.
Gli
articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la richiesta di costituzione di
squadra investigativa comune presentata dall’autorità giudiziaria italiana e la
procedura che segue ad un’analoga richiesta proveniente da Stato estero.
In particolare, per quanto riguarda la c.d.
procedura attiva, l’articolo 2
stabilisce che la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune
può essere presentata da ciascun procuratore della Repubblica. Nel caso
in cui diversi uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate,
la richiesta è formulata d’intesa fra loro (comma 3).
La richiesta può essere presentata quando
sussista l’esigenza di compiere:
· indagini in relazione a delitti puniti con pena massima non inferiore a 5 anni di reclusione o ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (comma 1);
Oltre ai delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, la disposizione – attraverso il rinvio al codice di rito – consente, quindi, la costituzione di squadre investigative per indagini relative ai seguenti delitti: associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’immigrazione clandestina o realizzata allo scopo di commettere delitti di contraffazione; associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti di mafia (associazione di tipo mafioso o delitti comunque commessi avvalendosi di tali associazioni o al fine di agevolarne l’attività, scambio elettorale politico-mafioso); delitti di tratta (riduzione in schiavitù, tratta, acquisto o alienazione di schiavi); sequestro di persona a scopo di estorsione; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale nonché delitto di strage; omicidio; ipotesi aggravate dei delitti di rapina ed estorsione; reati sessuali ai danni di minori; delitti di criminalità informatica; ipotesi aggravate del delitto di contrabbando di tabacchi, di violenza sessuale e di traffico illecito di stupefacenti; delitti di immigrazione clandestina e delitti di illegale fabbricazione, commercio o detenzione di armi ed esplosivi.
· indagini particolarmente complesse sul
territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento (comma 2).
Per quanto concerne la procedura, la
richiesta di istituzione della squadra investigativa comune oltre ad essere
trasmessa all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con
cui si intende istituire una squadra, deve essere comunicata anche al procuratore
generale presso la Corte d’appello. Nel caso in cui la squadra sia istituita
per indagini in relazione ai delitti di cui al citato articolo 51 c.p.p. della
richiesta deve essere data informazione, ai fini del coordinamento
investigativo, anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma
4).
Con riguardo alla c.d. procedura passiva,
ovvero alla richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune
proveniente da uno Stato membro, in base all’articolo 3, il procuratore della Repubblica riceve la
richiesta e, in caso di competenza di altro ufficio, la trasmette
immediatamente alla procura competente, dandone avviso alla autorità straniera
richiedente (comma 2). Il procuratore della repubblica competente (individuato
dal comma 1 nel procuratore preposto all’ufficio “titolare delle indagini che
esigono un’azione coordinata e concertata con quelle condotte all’estero” o nel
procuratore “del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa
comune devono essere compiuti”) informa della richiesta il procuratore generale
presso la Corte d’appello, così che questi possa eventualmente avvisare della
richiesta stessa gli altri pubblici ministeri del distretto che possano essere
interessati alle indagini, al fine del coordinamento delle stesse. Se si tratta
di indagini per delitti rispetto ai quali è competente la procura distrettuale,
la comunicazione è data al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
(comma 3). Il comma 4 prevede che il procuratore della Repubblica, sentito il
procuratore generale presso la Corte d’appello o, per i reati di propria
competenza, il procuratore antimafia e antiterrorismo, comunichi senza ritardo
all’autorità dello Stato estero richiedente la decisione di non dare corso alla
richiesta, qualora questa comporti il compimento di atti espressamente vietati
dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano. Tale decisione deve essere altresì comunicata anche al Ministro della
giustizia, ai fini di consentire “all’organo di indirizzo politico le opportune
valutazioni di competenza”. Come si precisa nella relazione il potere di
sindacato sulla liceità degli atti di indagine non preclude la possibilità per
l’autorità dello Stato membro richiedente di reiterare la richiesta, purché
fondata su finalità e azioni investigative conformi ai principi e alle leggi
dell’ordinamento giuridico italiano.
I primi due commi dell’articolo 4 delineano il contenuto dell’atto costitutivo
della squadra investigativa comune, che deve essere sottoscritto dal
Procuratore della Repubblica e dall’autorità competente dello Stato membro o
degli Stati membri coinvolti (comma 1).
In particolare, l'atto deve indicare (comma 2):
-
i
componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali
(individuati fra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria) e quelli
distaccati da altri Stati membri (designati in base alla normativa nazionale);
-
il
direttore della squadra, scelto tra i suoi componenti;
-
l’oggetto
e le finalità dell’indagine;
-
il termine entro il quale la
squadra investigativa comune può operare;
-
il
pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa
comune, nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata d’intesa fra
diversi uffici del pubblico ministero (comma 7).
All’atto costitutivo è allegato il piano di azione operativo, contenente
le misure organizzative e l’indicazione delle modalità di esecuzione (comma 3).
Il comma
4 aggiunge che quando ravvisano la necessità investigativa le autorità
che hanno costituito la squadra possono non solo modificare, con atto
sottoscritto, l’oggetto e la finalità dell’indagine, ma anche prorogare il
termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute. Con le
stesse modalità, per sopravvenute esigenze anche investigative le autorità
possono modificare anche la composizione della squadra con la sostituzione o
l’aggiunta di membri (comma 5). Il comma
6 precisa che la squadra investigativa comune che opera sul territorio italiano
è sottoposta alla direzione del pubblico ministero.
L’articolo 5 dispone
in ordine alla qualifica e alla responsabilità penale dei membri distaccati.
In particolare il comma 1 individua lo status dei componenti della squadra investigativa comune distaccati
dall’autorità estera, precisando che essi assumono, anche agli effetti della
legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e ad essi sono attribuite le
funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine. Ai
sensi del comma 2 il pubblico ministero, sotto la cui direzione è posta la
squadra investigativa comune, con provvedimento motivato, può escludere dal
compimento di singoli atti sul territorio dello Stato i membri distaccati.
L’articolo
6 prevede il regime di utilizzazione
delle informazioni investigative e degli atti di indagine. Il comma 1 delinea il fondamento
normativo dell’azione delle squadre investigative, precisando che esse operano
sul territorio italiano in base alla legge italiana.
Il comma 2 disciplina l’acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti compiuti dalla squadra investigativa, di cui all'articolo 431 del Codice di procedura penale.
L’articolo 431 c.p.p., relativo al fascicolo del dibattimento, prevede che subito dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice attraverso il contraddittorio fra le parti provveda alla formazione del fascicolo, nel quale saranno raccolti (comma 1):
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore 2;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lett. d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
Le parti potranno inoltre concordare l'acquisizione al fascicolo di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (comma 2).
Il comma 2, senza novellare la disposizione codicistica
citata, precisa che entrano a far parte del fascicolo del
dibattimento anche “i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla
squadra investigativa comune”.
Con riguardo al regime degli atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa,
il comma 3 precisa che essi hanno la stessa efficacia e utilizzabilità dei
corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana. Il comma 4
disciplina, poi, l’utilizzo delle informazioni legalmente
ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili per le
autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio sono state assunte.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, par. 10, della decisione
quadro, tali informazioni possono essere utilizzate: a) per i fini previsti
all'atto della costituzione della squadra; b) previo accordo dello Stato membro
interessato, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati.
Detto consenso può essere negato soltanto in caso di grave pericolo per
l’efficacia delle indagini penali nello Stato membro interessato o qualora
quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso; c)
per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica,
lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di
un'indagine penale; d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati
membri che hanno costituito la squadra.
Il comma
5 prevede che il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l’atto
costitutivo della squadra investigativa comune può richiedere all’autorità
competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare
– per un massimo di sei mesi - l'utilizzazione delle informazioni
ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare altre
indagini o procedimenti penali in corso in Italia. Ai sensi del comma 6, la stessa possibilità deve
essere accordata dal procuratore della repubblica, quando analoga richiesta
provenga dall’autorità estera.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri della
squadra investigativa. In particolare il comma 1 limita la
responsabilità dello Stato italiano ai soli danni causati dai propri componenti
della squadra investigativa comune e derivanti dalle attività della squadra
stessa. In base al comma 2 se i componenti della squadra hanno causato danni a
terzi nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato italiano è tenuto a
rimborsare integralmente a quest’ultimo le somme dal medesimo versate per ristorare il danno
subito dalle parti lese. Infine il comma 3 infine, dando attuazione
all’articolo 2 della decisione quadro n. 2002/465/GAI, prevede che per i danni cagionati dai componenti della squadra
investigativa comune sul territorio italiano sia responsabile lo Stato italiano, che a tal fine
provvederà al risarcimento.
Resta ferma la possibilità per lo Stato italiano di agire in rivalsa verso lo
Stato di appartenenza dei membri distaccati per ottenere il rimborso delle somme versate.
L’articolo 8 reca infine la clausola di copertura finanziaria,
indicando gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti e i mezzi per
farvi fronte.
Le relazioni che
corredano l'Atto del Governo in esame sono: la Relazione illustrativa, una
Tabella di concordanza fra la decisione quadro 20027465/GAI e lo Schema di
decreto legislativo di attuazione; la Relazione tecnica; l'Analisi
tecnico-normativa (ATN); l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Ad oggi, non
risultano pareri allegati.
L'art. 18 della
legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) reca delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione e secondo
le procedure di cui all’articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
Non sono presenti
principi e criteri direttivi. Il medesimo articolo prescrive tuttavia che agli
oneri per l'attuazione della decisione quadro, pari a 310.000 euro a decorrere
dall’anno 2015, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Come rilevato
nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna l'atto del Governo in esame, non
si rilevano profili di incompatibilità con la disciplina costituzionale.
Lo schema di
decreto non presenta inoltre aspetti di interferenza con le competenze
costituzionali delle Regioni, in quanto incide su una materia, riguardante le
norme processuali penali, di competenza dello Stato.
Per quanto
concerne, infine, la compatibilità con i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 18, c. 1, della Costituzione,
questi appaiono rispettati in quanto le disposizioni normative contenute nello
schema di decreto non prevedono né determinano, seppure in via indiretta, nuovi
o maggiori oneri a carico degli enti locali.
Riferisce l'Analisi
tecnico-normativa del provvedimento fornita dal Governo:
-
l'intervento è compatibile con l'ordinamento
dell'Unione europea e mira ad attuare, nell'ordinamento interno, le
disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/465/GAI.
-
non risultano procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo oggetto[8].
-
l'intervento è compatibile con gli obblighi
internazionali.
-
non risultano procedimenti pendenti dinanzi alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.
-
data l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali
europei, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea[9].
[1] Vd. Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
[2] Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni - JAI 2001/15 (2001/C 295/06).
[3] Il Parlamento europeo era stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 dell'ex trattato UE.
[4] Atto del Consiglio del 28 novembre 2002 che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti.
[6] La relazione evidenziava che quasi tutti gli Stati membri (Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia) avevano attuato la parte più importante della decisione quadro (art. 1, par. 1) della decisione quadro con le normative vigenti. In molti Stati membri (Spagna, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia) la normativa vigente fa riferimento ad un accordo che viene a volte indicato come modello di accordo adottato dal Consiglio (Austria) mentre in altri il termine fa riferimento al contatto di carattere generale tra le autorità competenti (Francia, Lituania).
[8] La decisione quadro era stata adottata nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che allora costituiva il terzo pilastro dell'Unione europea ed entro il quale la Commissione europea non aveva alcuna autorità di intraprendere una procedura di infrazione contro uno Stato membro.
[9] Si ricorda, tuttavia, la sopra citata Relazione della Commissione europea, la quale aveva in allegato due documenti di lavoro nei quali, conformemente alle informazioni raccolte dalla Commissione, rispettivamente, si valutava la normativa adottata o da adottare in ogni Stato membro con riferimento a ogni disposizione della decisione quadro, si mostrava una tabella con il recepimento di ogni articolo della decisione quadro nelle disposizioni nazionali.