Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: "Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni" (A.G. n. 228)
Riferimenti:
SCH.DEC 228/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 227
Data: 25/11/2015
Organi della Camera: II-Giustizia

 

"Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni" (A.G. n. 228)

 

 

 

novembre 2015


 

 

Servizio Studi -

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sulla giustizia e sulla cultura

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Dossier n. 249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

1.        La decisione quadro 2002/465/GAI 5

1.1.    Evoluzione del quadro europeo. 6

2.        Contenuto dello schema di decreto. 8

3.        Relazioni e pareri allegati 12

4.        Conformità con la norma di delega. 13

5.        Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  13

6.        Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea. 13

 



1.  La decisione quadro 2002/465/GAI

 

La decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 ripropone integralmente il contenuto dell’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000[1].

Il citato articolo 13 delinea le squadre investigative comuni quale strumento elettivo di assistenza non rogatoriale finalizzato all’accertamento e alla repressione di fenomeni criminosi che coinvolgano l’ambito territoriale di due o più Stati.

L’adozione della decisione quadro si è resa necessaria - in considerazione dei ritardi registrati nella ratifica e del clima di diffusa preoccupazione determinatosi in conseguenza dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001 - al fine di assicurare l’entrata in vigore delle disposizioni relative alle squadre investigative in anticipo rispetto alle altre norme del Trattato. Il termine di attuazione era fissato per il 1° gennaio 2003.

Nel merito la decisione quadro prevede che, al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della squadra investigativa comune. L’istituto, pur non essendo circoscritto al contrasto di specifiche forme di criminalità, è concepito come strumento prioritario per combattere il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani.

La squadra investigativa comune deve essere caratterizzata da:

·          uno scopo preciso;

·          una durata limitata (la quale può essere prolungata col consenso di tutte le parti contraenti).

Gli Stati membri interessati sono responsabili della composizione, delle finalità e della durata del mandato della squadra investigativa. Nelle attività di una squadra investigativa comune gli Stati membri possono anche decidere di avvalersi della collaborazione di rappresentanti di Europol, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o di Stati terzi. I membri della squadra provenienti da uno Stato membro diverso rispetto a quello sul cui territorio interviene la squadra sono definiti "membri distaccati" presso la squadra. A costoro possono essere conferiti incarichi in conformità al diritto dello Stato membro in cui hanno luogo le operazioni. Quanto ai reati che dovessero commettere o subire gli agenti distaccati, essi sono assimilati ai funzionari dello Stato membro in cui interviene la squadra per quanto concerne la loro responsabilità penale.

Il Parlamento europeo si era pronunciato in prima lettura sulla proposta legislativa[2] da cui è scaturita la decisione in oggetto con risoluzione del 13 novembre 2001[3]. Pur approvando la proposta nel suo complesso, il Parlamento aveva presentato alcuni emendamenti: in particolare, proponeva di introdurre un obbligo di informazione da parte del Consiglio, che avrebbe dovuto informare il Parlamento sul modo in cui gli Stati membri adoperano le squadre investigative comuni e su di una sua valutazione della loro efficacia, nel contesto del dibattito annuale concernente i principi di libertà, sicurezza e giustizia di cui all'art. 39, par. 3, dell'allora vigente Trattato sull'Unione europea. Tale emendamento non è stato recepito nel testo adottato dal Consiglio.

 

1.1.  Evoluzione del quadro europeo 

 

Il 28 novembre 2002, il Consiglio ha adottato un protocollo che ha modificato la convenzione Europol per consentire la partecipazione dei funzionari Europol alle squadre investigative comuni[4].

In conformità a quanto previsto all'art. 4 della decisione quadro, il 7 gennaio 2005 la Commissione europea ha presentato una Relazione sul suo recepimento[5], "limitata nella sua natura e scopo ad una valutazione oggettiva delle misure di attuazione adottate".

La Commissione vi evidenziava che, in termini generali, l’attuazione della decisione quadro aveva fino ad allora richiesto in molti Stati membri l’adozione di una nuova normativa o almeno la modifica di determinate disposizioni interne, e che solo uno Stato membro, la Spagna, aveva adottato disposizioni di recepimento che rispettano pienamente la decisione quadro[6]. Sottolineava tuttavia che qualunque normativa vigente dovrebbe prevedere che vengano costituite squadre investigative comuni attraverso un accordo, assicurando in tal modo un’attuazione soddisfacente della decisione. Rilevava nel merito che è, infatti, sufficiente che "il contesto giuridico generale permetta di costituire squadre investigative comuni come gruppi di lavoro operanti in una dimensione transnazionale per periodi di tempo limitati e con scopi specifici".

Come previsto dall'art. 5 della decisione stessa, questa cesserà di avere effetto a partire dall'entrata in vigore in tutti gli Stati membri della Convenzione di Bruxelles. La Convenzione risulta attualmente ratificata da 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia (su cui vd. infra), manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia, e Irlanda. Per tali paesi rimane pertanto in vigore la decisione quadro, che necessita quindi di attuazione.

Il 26 febbraio 2010, il Consiglio ha adottato una risoluzione "su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune", che sostituisce il modello di accordo previsto da una raccomandazione del Consiglio del 2003. Nel redigere tale modello, il Consiglio ha tenuto conto del fatto che dal 2003 sono state costituite numerose squadre investigative comuni e di una maggiore disponibilità a costituirne rispetto a prima. Ha fatto inoltre riferimento alle conclusioni tratte dalla rete di esperti sulle squadre investigative comuni istituita nel 2005, come pure alle migliori pratiche e alle esperienze di Eurojust ed Europol. Dopo aver sottolineato che finalità principale delle squadre investigative comuni è l'acquisizione di informazioni e l'assunzione di prove relativamente al reato per indagare sul quale la squadra stessa è stata costituita, ha pertanto incoraggiato le autorità competenti degli Stati membri ad utilizzare il modello di accordo allegato alla risoluzione al fine di concordare le modalità che regoleranno la squadra investigativa comune.

Il 28 aprile 2015 la Commissione ha presentato l'Agenda europea sulla sicurezza interna per il periodo 2015-2020[7]. L'Agenda prende atto delle nuove e complesse minacce che negli ultimi anni l'Unione europea si trova ad affrontare, molte delle quali derivano dall'instabilità nell'immediato vicinato dell'UE e dai cambiamenti delle forme di radicalizzazione, violenza e terrorismo.

Essa si pone come agenda condivisa fra l'Unione e gli Stati membri, sollecitando tutti gli attori coinvolti a collaborare per contrastare, nel rispetto delle responsabilità nazionali di difesa della legge e salvaguardia della sicurezza interna., le sfide che richiedono di essere affrontate con la massima urgenza e individuate nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, in quanto settori interconnessi con una forte dimensione trasfrontaliera.

Per sostenere la cooperazione operativa fra le diverse autorità degli Stati membri, l'Agenda ricorda la disponibilità di strumenti transfrontalieri come le squadre investigative comuni, in quanto "uno strumento efficace che dovrebbe essere utilizzato più regolarmente" e da appoggiare in modo sistematico alle agenzie dell'UE. Sollecita inoltre gli Stati membri ad avvalersi della possibilità di coinvolgere i paesi terzi nelle squadre investigative comuni quando i casi penali hanno una dimensione internazionale.

Le azioni fondamentali stabilite dall'Agenda sono le seguenti: l'istituzione di un centro di eccellenza per la lotta alla radicalizzazione; l'aggiornamento della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, anche per poter disporre di un quadro efficace a partire dal quale affrontare il fenomeno dei foreign fighters; il taglio delle reti di finanziamento alla criminalità e al terrorismo e il rafforzamento dell'istituto della confisca dei beni; l'intensificazione del dialogo con il settore delle tecnologie dell'informazione (TIC); il rafforzamento del quadro giuridico sul traffico illegale di armi; il rafforzamento degli strumenti di lotta alla criminalità informatica, con particolare riferimento all'accesso alle prove e alle informazioni ricavate da Internet; il miglioramento delle capacità di Europol, anche attraverso la creazione di un centro europeo antiterrorismo.

Da ultimo, il Consiglio straordinario Giustizia e affari interni (GAI) convocato il 20 novembre 2015 in seguito agli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre ha adottato specifiche Conclusioni sulla lotta al terrorismo, in cui ha fra l'altro stabilito di intensificare la cooperazione dei servizi di contrasto, specificando inoltre che il Centro europeo antiterrorismo di Europol sarà avviato il 1° gennaio 2016.

 

2.  Contenuto dello schema di decreto

 

Lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) per il recepimento della decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alla istituzione di squadre investigative comuni.

E’ opportuno ricordare che previsioni in materia di squadre investigative comuni sono contemplate anche dall’Atto Senato n. 1949. Tale disegno di legge, da un lato, reca l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno e, dall’altro, conferisce delega all’Esecutivo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere (si veda Nota breve n. 79). Più in particolare l’articolo 4, lettera a), punti 9-11, indica principi di delega relativi alla costituzione di squadre investigative comuni con altri Stati membri dell’Unione europea, ma anche con Stati terzi, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato; alle modalità di coordinamento investigativo e di istituzione di procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti, nonché al regime di utilizzabilità degli atti, in conformità con la disciplina processuale interna.

Il provvedimento in esame si compone di otto articoli.

L’articolo 1 individua l’ambito applicativo del decreto legislativo, chiarendo che l'obiettivo del provvedimento è quello di dare attuazione alla decisione quadro n. 2002/465/GAI che prevede l’istituzione di squadre investigative comuni.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune presentata dall’autorità giudiziaria italiana e la procedura che segue ad un’analoga richiesta proveniente da Stato estero.

In particolare, per quanto riguarda la c.d. procedura attiva, l’articolo 2 stabilisce che la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da ciascun procuratore della Repubblica. Nel caso in cui diversi uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate, la richiesta è formulata d’intesa fra loro (comma 3).

La richiesta può essere presentata quando sussista l’esigenza di compiere:

·       indagini in relazione a delitti puniti con pena massima non inferiore a 5 anni di reclusione o ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (comma 1);

Oltre ai delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, la disposizione – attraverso il rinvio al codice di rito – consente, quindi, la costituzione di squadre investigative per indagini relative ai seguenti delitti: associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’immigrazione clandestina o realizzata allo scopo di commettere delitti di contraffazione; associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti di mafia (associazione di tipo mafioso o delitti comunque commessi avvalendosi di tali associazioni o al fine di agevolarne l’attività, scambio elettorale politico-mafioso); delitti di tratta (riduzione in schiavitù, tratta, acquisto o alienazione di schiavi); sequestro di persona a scopo di estorsione; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale nonché delitto di strage; omicidio;  ipotesi aggravate dei delitti di rapina ed estorsione; reati sessuali ai danni di minori; delitti di criminalità informatica; ipotesi aggravate del delitto di contrabbando di tabacchi, di violenza sessuale e di traffico illecito di stupefacenti; delitti di immigrazione clandestina e delitti di illegale fabbricazione, commercio o detenzione di armi ed esplosivi.

·       indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento (comma 2).

Per quanto concerne la procedura, la richiesta di istituzione della squadra investigativa comune oltre ad essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra, deve essere comunicata anche al procuratore generale presso la Corte d’appello. Nel caso in cui la squadra sia istituita per indagini in relazione ai delitti di cui al citato articolo 51 c.p.p. della richiesta deve essere data informazione, ai fini del coordinamento investigativo, anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 4).

Con riguardo alla c.d. procedura passiva, ovvero alla richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune proveniente da uno Stato membro, in base all’articolo 3, il procuratore della Repubblica riceve la richiesta e, in caso di competenza di altro ufficio, la trasmette immediatamente alla procura competente, dandone avviso alla autorità straniera richiedente (comma 2). Il procuratore della repubblica competente (individuato dal comma 1 nel procuratore preposto all’ufficio “titolare delle indagini che esigono un’azione coordinata e concertata con quelle condotte all’estero” o nel procuratore “del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti”) informa della richiesta il procuratore generale presso la Corte d’appello, così che questi possa eventualmente avvisare della richiesta stessa gli altri pubblici ministeri del distretto che possano essere interessati alle indagini, al fine del coordinamento delle stesse. Se si tratta di indagini per delitti rispetto ai quali è competente la procura distrettuale, la comunicazione è data al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 3). Il comma 4 prevede che il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d’appello o, per i reati di propria competenza, il procuratore antimafia e antiterrorismo, comunichi senza ritardo all’autorità dello Stato estero richiedente la decisione di non dare corso alla richiesta, qualora questa comporti il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Tale decisione deve essere altresì comunicata anche al Ministro della giustizia, ai fini di consentire “all’organo di indirizzo politico le opportune valutazioni di competenza”. Come si precisa nella relazione il potere di sindacato sulla liceità degli atti di indagine non preclude la possibilità per l’autorità dello Stato membro richiedente di reiterare la richiesta, purché fondata su finalità e azioni investigative conformi ai principi e alle leggi dell’ordinamento giuridico italiano.

I primi due commi dell’articolo 4 delineano il contenuto dell’atto costitutivo della squadra investigativa comune, che deve essere sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e dall’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti (comma 1).

In particolare, l'atto deve indicare (comma 2):

-          i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali (individuati fra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria) e quelli distaccati da altri Stati membri (designati in base alla normativa nazionale);

-          il direttore della squadra, scelto tra i suoi componenti;

-          l’oggetto e le finalità dell’indagine;

-          il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare;

-          il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune, nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata d’intesa fra diversi uffici del pubblico ministero (comma 7). 

All’atto costitutivo è allegato il piano di azione operativo, contenente le misure organizzative e l’indicazione delle modalità di esecuzione (comma 3).

Il comma 4 aggiunge che quando ravvisano la necessità investigativa le autorità che hanno costituito la squadra possono non solo modificare, con atto sottoscritto, l’oggetto e la finalità dell’indagine, ma anche prorogare il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute. Con le stesse modalità, per sopravvenute esigenze anche investigative le autorità possono modificare anche la composizione della squadra con la sostituzione o l’aggiunta di membri (comma 5). Il comma 6 precisa che la squadra investigativa comune che opera sul territorio italiano è sottoposta alla direzione del pubblico ministero.

L’articolo 5 dispone in ordine alla qualifica e alla responsabilità penale dei membri distaccati. In particolare il comma 1 individua lo status dei componenti della squadra investigativa comune distaccati dall’autorità estera, precisando che essi assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e ad essi sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine. Ai sensi del comma 2 il pubblico ministero, sotto la cui direzione è posta la squadra investigativa comune, con provvedimento motivato, può escludere dal compimento di singoli atti sul territorio dello Stato i membri distaccati.

L’articolo 6 prevede il regime di utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine. Il comma 1 delinea il fondamento normativo dell’azione delle squadre investigative, precisando che esse operano sul territorio italiano in base alla legge italiana.

Il comma 2 disciplina l’acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti compiuti dalla squadra investigativa, di cui all'articolo 431 del Codice di procedura penale.

L’articolo 431 c.p.p., relativo al fascicolo del dibattimento, prevede che subito dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice attraverso il contraddittorio fra le parti provveda alla formazione del fascicolo, nel quale saranno raccolti (comma 1):

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore 2;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lett. d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Le parti potranno inoltre concordare l'acquisizione al fascicolo di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (comma 2).

Il comma 2, senza novellare la disposizione codicistica citata, precisa che entrano a far parte del fascicolo del dibattimento anche “i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune”.

Con riguardo al regime degli atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa, il comma 3 precisa che essi hanno la stessa efficacia e utilizzabilità dei corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana. Il comma 4 disciplina, poi, l’utilizzo delle informazioni legalmente ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio sono state assunte. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, par. 10, della decisione quadro, tali informazioni possono essere utilizzate: a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; b) previo accordo dello Stato membro interessato, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l’efficacia delle indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso; c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale; d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

Il comma 5 prevede che il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l’atto costitutivo della squadra investigativa comune può richiedere all’autorità competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare – per un massimo di sei mesi - l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare altre indagini o procedimenti penali in corso in Italia. Ai sensi del comma 6, la stessa possibilità deve essere accordata dal procuratore della repubblica, quando analoga richiesta provenga dall’autorità estera.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri della squadra investigativa. In particolare il comma 1 limita la responsabilità dello Stato italiano ai soli danni causati dai propri componenti della squadra investigativa comune e derivanti dalle attività della squadra stessa. In base al comma 2 se i componenti della squadra hanno causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato italiano è tenuto a rimborsare integralmente a quest’ultimo le somme  dal medesimo versate per ristorare il danno subito dalle parti lese. Infine il comma 3 infine, dando attuazione all’articolo 2 della decisione quadro n. 2002/465/GAI, prevede che per i danni cagionati dai componenti della squadra investigativa comune sul territorio italiano sia responsabile lo Stato italiano, che a tal fine provvederà al risarcimento. Resta ferma la possibilità per lo Stato italiano di agire in rivalsa verso lo Stato di appartenenza dei membri distaccati per ottenere il rimborso delle somme versate.

L’articolo 8 reca infine la clausola di copertura finanziaria, indicando gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti e i mezzi per farvi fronte.

 

3.  Relazioni e pareri allegati

 

Le relazioni che corredano l'Atto del Governo in esame sono: la Relazione illustrativa, una Tabella di concordanza fra la decisione quadro 20027465/GAI e lo Schema di decreto legislativo di attuazione; la Relazione tecnica; l'Analisi tecnico-normativa (ATN); l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Ad oggi, non risultano pareri allegati.

 

4.  Conformità con la norma di delega

 

L'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) reca delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione e secondo le procedure di cui all’articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Non sono presenti principi e criteri direttivi. Il medesimo articolo prescrive tuttavia che agli oneri per l'attuazione della decisione quadro, pari a 310.000 euro a decorrere dall’anno 2015, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

5.  Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

Come rilevato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna l'atto del Governo in esame, non si rilevano profili di incompatibilità con la disciplina costituzionale.

Lo schema di decreto non presenta inoltre aspetti di interferenza con le competenze costituzionali delle Regioni, in quanto incide su una materia, riguardante le norme processuali penali, di competenza dello Stato.

Per quanto concerne, infine, la compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 18, c. 1, della Costituzione, questi appaiono rispettati in quanto le disposizioni normative contenute nello schema di decreto non prevedono né determinano, seppure in via indiretta, nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.

 

6.  Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea

 

Riferisce l'Analisi tecnico-normativa del provvedimento fornita dal Governo:

-          l'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e mira ad attuare, nell'ordinamento interno, le disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/465/GAI.

-          non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto[8].

-          l'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

-          non risultano procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

-          data l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea[9].


 



[1] Vd. Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

[2] Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni - JAI 2001/15 (2001/C 295/06).

[3] Il Parlamento europeo era stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 dell'ex trattato UE.

[4] Atto del Consiglio del 28 novembre 2002 che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti.

[5] COM(2004) 858.

[6] La relazione evidenziava che quasi tutti gli Stati membri (Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia) avevano attuato la parte più importante della decisione quadro (art. 1, par. 1) della decisione quadro con le normative vigenti. In molti Stati membri (Spagna, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia) la normativa vigente fa riferimento ad un accordo che viene a volte indicato come modello di accordo adottato dal Consiglio (Austria) mentre in altri il termine fa riferimento al contatto di carattere generale tra le autorità competenti (Francia, Lituania).

[7] COM(2015) 185.

[8] La decisione quadro era stata adottata nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che allora costituiva il terzo pilastro dell'Unione europea ed entro il quale la Commissione europea non aveva alcuna autorità di intraprendere una procedura di infrazione contro uno Stato membro.

[9] Si ricorda, tuttavia, la sopra citata Relazione della Commissione europea, la quale aveva in allegato due documenti di lavoro nei quali, conformemente alle informazioni raccolte dalla Commissione, rispettivamente, si valutava la normativa adottata o da adottare in ogni Stato membro con riferimento a ogni disposizione della decisione quadro, si mostrava una tabella con il recepimento di ogni articolo della decisione quadro nelle disposizioni nazionali.