Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Atto del Governo 166 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 166/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 176
Data: 03/06/2015
Organi della Camera: II-Giustizia


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Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

3 giugno 2015
Schede di lettura


Indice

La decisione quadro 2006/783/GAI|La delega|Contenuto dello schema di decreto legislativo|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|


Lo schema di decreto legislativo A.G. 166 recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in attuazione della delega contenuta nell'art. 9 della legge n. 154 del 2014.

Si ricorda che, con il trattato di Lisbona, il terzo pilastro della politica europea, ovvero il settore relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAI), è transitato a pieno titolo nel diritto europeo. Conseguentemente, dal 2009, il Parlamento non è più chiamato a recepire decisioni quadro, sostituite a seconda dei casi da regolamenti e direttive europee. Ciò non toglie che residuino per il nostro Paese una serie di precedenti decisioni-quadro, che necessitano di un intervento legislativo di adeguamento. In merito, nel corso della XVI legislatura ha provveduto la legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), che conteneva alcune deleghe al Governo per l'attuazione di decisioni quadro, tra le quali anche una per l'attuazione della Decisione 2006/783/GAI (art. 50); tale delega è però scaduta senza che il Governo avesse provveuto. La delega che il Governo esercita con lo schema in esame ricalca i contenuti della delega inattuata nel 2009.
Il tema della cooperazione giudiziaria è complessivamente affrontato anche dalla proposta di legge 1460-A, approvata dalla Camera il 3 giugno 2015, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione". In particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), nel delegare il Governo a riformare il libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere) del codice di procedura penale, fa riferimento al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere. Lo stesso articolo prevede poi principi e criteri direttivi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero (lett. c) e in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea (lett. d).

La decisione quadro 2006/783/GAI

Il quadro della normativa europea in Il complesso quadro normativo UEtema di confisca è oggi particolarmente articolato e incentrato su una serie di decisioni quadro, adottate quando la cooperazione in materia penale rientrava nel c.d. terzo pilastro ed era dunque oggetto di cooperazione internazionale e non di diritto comunitario. Si tratta delle seguenti decisioni quadro:

- decisione quadro 2001/500/GAI, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato;

- decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

- decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

- decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Alle decisioni quadro si è poi aggiunta la direttiva 2014/42/UE,  adottata a seguito del Trattato di Lisbona, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea.

Il legislatore italiano si trova dunque oggi a dare attuazione ad una decisione quadro del 2006 sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. L'Unione Europea ha da poco emanato la Direttiva del 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, per la cui attuazione il Governo è stato delegato dalla legge n. 154 del 2014: la direttiva è stata infatti inserite nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

 

Scopo della Obiettivo della decisione quadrodecisione quadro 2006/783/GAI è stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale, appartenente a un altro Stato membro: con questo strumento la cooperazione viene concepita in termini di rapporti non tra Stati sovrani (lo Stato richiedente e lo Stato richiesto), ma tra autorità giudiziarie (di emissione e di esecuzione), e dunque le relazioni intergovernative (estradizione e rogatorie) sono sostituite dalla cooperazione giudiziaria diretta, basata sulla cosiddetta eurordinanza, emessa dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e trasmessa direttamente all'organo competente di un altro Stato membro, per l'esecuzione.

Per "decisione di confisca", la decisione quadro Campo d'applicazioneintende una «sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene». Si tratta sia della nostra confisca penale, cioè delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, che della confisca di prevenzione, cioè dei beni comunque riconducibili ad attività illecite.

Il bene oggetto della confisca, infatti, può essere un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito (art. 2, lett. d):

  • che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto;
  • che sia lo strumento di tale reato;
  • che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI;
L'articolo 3 della decisione quadro 2005/121/GAI del 24 febbraio 2005 prevede la confisca dei beni detenuti dal condannato, ma riconducibili ad attività criminose diverse da quella per la quale è intervenuta la condanna. Di tali beni sarà possibile richiedere la confisca se ricorrono alcune condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di condanne relative a determinati reati (traffico illecito di stupefacenti, tratta di esseri umani, pedopornografia, terrorismo, etc.), definiti in una serie di decisioni quadro, già entrate in vigore. In secondo luogo, il reato deve essere punibile con pene detentive massime comprese tra almeno 5 e 10 anni. In terzo luogo, nel procedimento di cognizione, il giudice penale deve aver accertato che il bene da sottoporre a confisca, pur non essendo direttamente collegato al reato per il quale la persona è stata condannata, costituisca il provento di attività criminose poste in essere dalla stessa persona. Ciascuna di queste condizioni può essere verificata dall'autorità statale che agisce nella fase di esecuzione, che può decidere di eseguire la confisca estesa nei limiti consentiti dal diritto interno, in un caso analogo nazionale (art. 8, par. 3, decisione quadro in commento).
  • che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.
Si tratta di dare esecuzione anche ai provvedimenti giudiziari con i quali sia stata disposta la confisca dei beni acquisiti da persone che abbiano con il condannato relazioni strette (per esempio, il coniuge o il convivente) ovvero da una persona giuridica, sulla quale il condannato esercita un controllo o da cui riceve una parte rilevante del suo reddito. Questo ulteriore ampliamento della nozione di confisca non costituisce, però, un obbligo: l'articolo 7, paragrafo 5, della decisione quadro prevede infatti che ciascuno Stato membro possa dichiarare che, agendo in qualità di Stato di esecuzione, non riconoscerà queste particolari tipologie di confisca estesa, ad esempio perché non ammissibili secondo il proprio ordinamento.

L'art. Reati che, se puniti con 3 anni di reclusione, non richiedono verifica della doppia incriminazione6 della decisione quadro elenca una serie di reati che, se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno 3 anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità.

I reati cui non si applica il controllo della doppia incriminabilità sono i seguenti:
- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

Per i reati non compresi in tale elencazione, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Quanto alla Procedura di reciproco riconoscimentoprocedura, come gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, anche la decisione quadro in esame prevede due fasi: una fase «attiva» o di emissione (art. 4) e una fase «passiva» o di esecuzione (art. 7).

Fase attiva, o di emissione L'autorità giudiziaria di uno Stato membro trasmette il provvedimento di confisca all'autorità di un altro Stato membro, unitamente a un certificato. Il certificato, tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione, deve essere trasmesso direttamente all'autorità competente a eseguire la confisca (art. 4, par. 2), individuata in base al luogo in cui si trovano i beni o la persona.
Fase passiva, o di esecuzione L'autorità competente (anche non giurisdizionale) procede al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento di confisca. L'autorità di esecuzione deve però verificare soltanto il contenuto del certificato e la sua corrispondenza con la decisione di confisca emessa nel procedimento straniero.

Inoltre, in conformità con il principio di mutuo riconoscimento, la decisione quadro indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento ed esecuzione della confisca. Al di fuori dei casi tassativi di non riconoscimento e non esecuzione, l'autorità statale competente dovrà adottare senza indugio tutte le misure necessarie all'esecuzione della confisca (art. 7, par. 1), in base alla legge nazionale (art. 12, par. 1).

La decisione quadro invita dunque gli Stati a disciplinare i mezzi di impugnazione del provvedimento di riconoscimento ed esecuzione della confisca, anche a tutela dei terzi in buona fede (art. 9), eventualmente consentendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento (art. 10).

Una volta eseguita la confisca del bene, la decisione quadro prevede che l'autorità dello Stato di esecuzione debba informare l'autorità di emissione e provvedere in ordine alla destinazione dei beni confiscati (articolo 16).

Il termine per l'adozione, da aprte degli nStati membri, delle misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro è il 24 novembre 2008 (art. 22).

Come già ricordato, a distanza di alcuni anni dall'adozione della decisione quadro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la cooperazione giudiziaria penale è divenuta materia di competenza UE, che dunque può essere disciplinata con gli strumenti normativi europei; ciò ha consentito l'adozione della La direttiva 2014/42/UEdirettiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. La direttiva stabilisce norme minime in materia. La delega per l'attuazione della direttiva è già stata conferita al Governo, con l'inserimento della direttiva nell'allegato B della legge n. 154 del 2014.

I contenuti della direttiva, che dovrà essere attuata dagli Stati entro il 4 ottobre 2016, in parte investe profili che la decisione quadro in corso di attuazione tratta con riguardo specifico alle procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati membri.

La direttiva introduce norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un'eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale (art. 1).
L'art. 2 reca le definizioni. L'art. 3 elenca i reati che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. In estrema sintesi: corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione.
L'art. 4 della direttiva impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia».
L'art. 5 stabilisce, poi, che gli Stati membri adottino le misure necessarie che rendano possibile la confisca quando l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. A tal fine devono essere previsti almeno le seguenti fattispecie comprese nel campo di applicazione della direttiva: corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico; criminalità organizzata; pedopornografia; attacchi contro i sistemi di informazione; reati punibili con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni, ai sensi del pertinente strumento comunitario ovvero se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia.
La direttiva, inoltre, detta disposizioni volte a rafforzare l'efficacia della confisca, attraverso l'obbligo per gli Stati membri di predisporre misure che consentano di individuare, rintracciare (art. 9) e gestire (art. 10) i beni confiscabili e, soprattutto, attraverso l'obbligo di predisporre misure che consentano di congelare i beni in vista di una futura, eventuale, confisca (art. 7). Dall'altro lato, però, lo strumento dell'Unione europea si preoccupa di imporre agli Stati membri l'obbligo di predisporre misure volte a garantire i soggetti i cui beni vengano colpiti da confisca (art. 8).

La delega

La delega per l'attuazione delle decisione quadro 2006/783/GAI è stata inserita nella scorsa legislatura nell'art. 50 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), senza che però il Governo la esercitasse. Una nuova disposizione di delega, di identico contenuto, è stata quindi inserita nell'art. 9 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre).

In particolare, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e dunque entro il 12 maggio 2015, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla citata decisione quadro, rispettando specifici principi e criteri direttivi, oltre alle procedure previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (che detta norme generali sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). In virtù della clausola di scorrimento prevista dall'art. 31, comma 3, della legge 234/2012, il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato di tre mesi.

Il comma 1 dell'articolo 9 enumera i principi e criteri direttivi specifici, da seguire nell'attuazione della decisione quadro, che di seguito si sintetizzano.

Lettera a): prevedere l'applicazione delle definizioni date dall'art. 2 della decisione quadro;

Lettera b): prevedere che l'autorità centrale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia il Ministero della giustizia;

Lettera c): Confisca penale e di prevenzione; di valori ingiustificati e per equivalenteprevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del c.d. Codice antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011).

L'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992 prevede che al condannato (o a chi ha patteggiato la pena) per una serie di specifici gravi reati (associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, numerosi reati contro la P.A., tratta, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, ecc.) sia sempre confiscato il denaro, i beni o le altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Detta confisca obbligatoria di valori ingiustificati si applica anche ai condannati per un delitto di mafia, nonché a chi è stato condannato per contrabbando aggravato. In tale caso, peraltro, quando non è possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Con riferimento alle norme del codice antimafia richiamate, si segnala che l'articolo 24 prevede - a fini di prevenzione e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 16 dello stesso codice - la confisca dei beni quando la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza, anche nei casi in cui egli, per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato; è inoltre prevista la confisca dei beni frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. L'articolo 34 del codice è dedicato invece alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Si ricorda qui brevemente che tale misura si applica quando si ritenga che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o agevoli l'attività di soggetti ai quali siano applicate misure di prevenzione o siano sottoposte a procedimento penale per taluni tipi di reati, in particolare: associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro o beni derivanti da attività illecite.

Lettera d): prevedere che l'autorità richiedente il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca debba essere l'autorità italiana procedente;

Lettera e): prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca debba avvenire nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, anche avvalendosi della rete giudiziaria europea;

Lettera f): prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso un provvedimento di confisca di beni presenti in altro Stato possa rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato;

Lettera g): prevedere forme di comunicazione al Ministero della giustizia delle richieste di cui alle precedenti lettere e)-f) anche a fini statistici;

Lettera h): prevedere la trasmissione d'ufficio dell'autorità italiana non competente a quella competente, dando opportuna comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente di altro Stato;

Lettere i) e l): prevedere che l'autorità italiana non debba procedere alla verifica della doppia incriminabilità per i reati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (v. sopra), ma debba farlo per tutti gli altri reati.

Lettera m): prevedere la possibilità di esperire i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento italiano contro il riconoscimento, ma solo per elementi estranei al merito della decisione adottata dallo Stato di emissione;

Lettera n): Riconoscimento rifiutato: presuppostidisciplinare i casi che consentono all'autorità italiana di negare l'esecuzione del provvedimento di confisca.

I casi sono i seguenti:
  • contrasto con il principio ne bis in idem;
  • si tratta di reati diversi da quelli elencati nell'articolo 6, par. 1, della decisione quadro (v. sopra). Tuttavia non si può opporre rifiuto quando lo Stato di esecuzione non contempla la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dogane;
  • la decisione di confisca è impedita da immunità e privilegi previsti nell'ordinamento italiano;
  • i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, di fatto impediscono la confisca, anche quando tale impossibilità risulta essere conseguenza dei mezzi di impugnazione comunque assicurati dall'ordinamento e richiamati da quanto stabilito alla lettera m);
  • la decisione di confisca consegue a procedimenti per reati commessi in territorio italiano, in tutto o in parte;
  • la decisione di confisca consegue a procedimenti per reati che secondo la legge italiana non sono stati commessi nel territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile.

Lettera o): prima di procedere al diniego del riconoscimento ed esecuzione di una confisca, l'autorità italiana procedente è chiamata ad attivare procedure di consultazione con l'autorità dello Stato di emissione;

Lettera p): prevedere i casi di Rinvio di esecuzione: presuppostirinvio dell'esecuzione di una decisione di confisca.

Si tratta dei casi in cui:
  • il bene sia già oggetto di una procedura di confisca nazionale anche nei casi di procedimenti di prevenzione;
  • siano stati attivati i mezzi di impugnazione;
  • la confisca di denaro, essendo attivata l'esecuzione simultanea in più stati membri, può superare l'importo specificato nella decisione;
  • l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un'indagine in corso.

Lettera q): prevedere che le autorità dello Stato di emissione e di esecuzione possano concordare che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o beni equivalenti al valore del bene oggetto di confisca, salvo quando si tratti di cose riconducibili al reato ovvero la cui detenzione o porto siano vietati dalla legge;

Lettera r): Beni aggredibiliprevedere le modalità di esecuzione della decisione di confisca riconosciuta.

In particolare, la misura può essere eseguita:
  • sui mobili e sui crediti secondo le forme previste dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o il terzo, in quanto applicabili;
  • su beni immobili e mobili registrati con la trascrizione del provvedimento;
  • su beni aziendali anche con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato a seguito del provvedimento di confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;
  • su azioni e quote sociali, con conseguente annotazione nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese;
  • su strumenti finanziari, compresi i titoli del debito pubblico.

Lettera s): prevedere che dopo tutte le formalità previste l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le competenze e le procedure vigenti, procedano all'acquisizione materiale dei beni, prevedendo inoltre anche i casi in cui si debba procedere allo sgombero di immobili confiscati;

Lettera t): prevedere che sequestri e confische avvengano nei modi previsti dalle lettere q) e r), ad eccezione del sequestro probatorio;

Lettera u): prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato nei casi previsti dall'articolo 16, par. 1 lett. a) e b), nonché dall'articolo 18, par. 1, della decisione quadro.

L'articolo 16 della decisione stabilisce, al paragrafo 1, che se l'importo delle somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10.000 euro, esso va allo Stato di esecuzione; altrimenti il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.
L'articolo 18, par. 1, stabilisce che se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti interessate dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmessa, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

Lettera v): prevedere che in taluni casi alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina della confisca di prevenzione (art. 24 del Codice antimafia).

Lettera z): prevedere l'esperibilità del procedimento per il rimborso delle somme versate dallo Stato italiano, in caso di responsabilità dello stesso, a titolo di risarcimento della parte lesa.

Il comma 2 dell'art. 9 stabilisce che al recepimento della decisione quadro si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 capi.

Il Capo I attiene alle disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 precisa in primo luogo, al comma 1, che l'attuazione della decisione quadro è effettuata nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti   fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

La precisazione parrebbe avere carattere descrittivo dei contenuti dello schema di decreto. Andrebbe altrimenti chiarito se essa sia diretta a introdurre introdurre elementi di discrezionalità nella fase applicativa delle disposizioni del medesimo decreto, a presidio dei principi richiamati.

Lo stesso articolo 1 contiene poi le definizioni, mutuandole in parte dalla decisione quadro; per quanto riguarda il campo d'applicazione della disciplina del reciproco riconoscimento, la lettera d) Quale confiscaprecisa che con confisca si intende «un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale»; è dunque esclusa la confisca amministrativa e sono incluse - come richiesto dalla delega - tanto la confisca penale (es. art. 240 c.p.) quanto la confisca di prevenzione (Codice antimafia, artt. 24 e 34); tanto la confisca di valori ingiustificati (art. 12-sexies, d.l. n. 356/1992) quanto la confisca per equivalente.

 

L'articolo 2 designa le Autorità competentiautorità competenti, individuando:

  • nel Ministro della giustizia il responsabile della ricezione e della trasmissione delle decisioni di confisca e di ogni informazione pertinente. L'intervento del Ministro non è obbligatorio ma eventuale, potendo le autorità giudiziarie agire direttamente, senza intermediazione, con il solo obbligo di informare l'autorità di governo «anche a fini statistici». La disposizione dà così attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere e), f) e g) della delega;
  • nella Corte d'appello territorialmente competente (individuata dal successivo art. 4), l'autorità preposta agli adempimenti esecutivi nella procedura passiva, ovvero quanto una decisione di confisca deve essere riconosciuta e eseguita in Italia; la Corte d'appello può ricevere la decisione direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, dovendo in entrambi i casi provvedere «senza indugio». La Corte competente è quella del luogo dove si trovano i beni da confiscare, ovvero quella del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito;
  • nel pubblico ministero competente (individuato dal successivo art. 10), l'autorità preposta, nella procedura attiva, a trasmettere ad altro Stato membro la decisione di confisca da eseguire sul suo territorio; il PM trasmetterà la decisione e il certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione.

Il Capo II disciplina la L'esecuzione in Italia di una decisione di confisca emessa da altro Stato membroprocedura passiva, ovvero la procedura che devono seguire le autorità italiane quando una decisione di confisca è emessa da altro Stato membro e deve essere eseguita in Italia.

L'articolo 3, in particolare, riporta l'elenco dei reati per i quali le autorità italiane non devono verificare la doppia incriminabilità, ma solo accertare che il reato per il quale si procede sia punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni nello Stato che richiede la misura. L'elenco, come richiesto dalla norma di delega, è mutuato da quello contenuto nell'art. 6 della decisione quadro (v. sopra). In tutti gli altri casi la Corte d'appello dovrà verificare che i fatti per i quali si procede all'estero siano qualificati come reati anche nel nostro ordinamento, salva l'eccezione - richiesta dalla norma di delega - per le condotte in materia di tasse, imposte o dogana, rispetto alle quali anche l'assenza di una disciplina italiana analoga non pregiudica l'esecuzione della decisione di confisca.

L'articolo 4 chiarisce che la Quale Corte d'appelloCorte d'appello competente è quella:

  • del luogo dove si trovano i beni da confiscare, o in alternativa
  • del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito, o in alternativa
  • del luogo ove l'interessato risiede (o ha la propria sede sociale), o in alternativa
  • del luogo ove si trova il bene di maggior valore, in caso di beni dislocati in diverse zone, o in alternativa
  • di Roma, se è impossibile determinare la Corte d'appello competente in base ai suddetti criteri.

Se dell'esecuzione è investita una Corte d'appello incompetente, questa dovrà rilevare la propria incompetenza e trasmettere gli atti alla Corte competente, dandone informazione all'autorità di emissione ad al Ministro della giustizia. Questa disposizione dà attuazione alla lettera h) della norma di delega.

L'articolo 5 disciplina il Riconoscimento ed esecuzione della confiscaprocedimento per il riconoscimento della decisione e la sua esecuzione. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione del rito camerale in Corte d'appello e che la sentenza di riconoscimento sia poi trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la stessa Corte. Quando la confisca abbia ad oggetto beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale, nel procedimento deve essere coinvolto anche il Ministro dei beni e delle attività culturali.

La decisione quadro stabilisce la definizione di «beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: sono quelli definiti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Lo schema di decreto definisce invece «beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale» quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Ai fini della identificazione dei "beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale", la definizione contenuta nell'art. 1 dello schema in esame rinvia al codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004). Peraltro, il codice non identifica specificamente tali beni ma si limita all'art. 2 a definire i beni culturali e i beni paesaggistici, che compongono il patrimonio culturale.

La confisca potrà essere eseguita sui beni già indicati dalla lettera r) della norma di delega (beni mobili e mobili registrati, crediti, immobili, beni aziendali, azioni e quote sociali, strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico), eventualmente ricorrendo - per l'apprensione materiale - alla forza pubblica (come previsto dalla lettera s) della delega). Tutta la procedura si svolge attraverso un confronto serrato tra l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione, con il coinvolgimento del Ministro della giustizia; quando l'esecuzione della decisione comporti spese ingenti, l'autorità italiana potrà chiedere all'autorità di emissione il riparto in misura congrua.

Si tratta di una specificazione, non direttamente prevista dalla norma di delega, ma consentita dall'art. 20 della decisione quadro che, pur premettendo che «gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese», consente «quando lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali», di formulare una proposta sulla loro ripartizione, che lo Stato di emissione «prende in considerazione».

L'Quando rifiutare l'esecuzionearticolo 6 disciplina i casi in cui la Corte d'appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Lo schema di decreto legislativo riprende i contenuti della legge delega (in particolare le ipotesi disciplinate dalla lett. n), ai quali aggiunge il rifiuto quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca. Si segnala, inoltre, che l'ipotesi di rifiuto per mancata partecipazione dell'interessato al procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, pur non previsto dalla legge delega, è prevista, con formulazione pressoché identica, dall'art. 8 della decisione quadro.

L'articolo 7, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera p), individua i motivi che giustificano un rinvio dell'esecuzione della confisca: il provvedimento è stato impugnato in Cassazione; il bene è già oggetto di confisca in Italia; l'esecuzione potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso (rinvio per max 6 mesi); la confisca riguarda una somma di denaro che, per la simultanea esecuzione in più Stati, potrebbe superare il valore da confiscare.

Il mezzo di Quale impugnazioneimpugnazione della sentenza con la quale la Corte d'appello riconosce la decisione di confisca e dispone di darle esecuzione è individuato dall'articolo 8 nel ricorso per cassazione. Possono promuoverlo, entro 10 giorni dalla sentenza, il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'interessato e il terzo intestatario dei beni da confiscare. Tra i motivi di impugnazione, in ottemperanza alla lettera m) della delega, non può essere incluso il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione della confisca; la Suprema Corte deve decidere entro 30 giorni.

A chiusura di questo capo, l'articolo 9 disciplina il concorso di decisioni di confisca in attuazione dell'art. 11 della decisione quadro, rimettendo alla Corte d'appello la decisione su quale richiesta eseguire, tendendo conto della gravità del reato, del luogo di commissione e delle date delle rispettive decisioni.

Il Capo III disciplina la L'esecuzione in altro Stato UE di una decisione di confisca emessa in Italiaprocedura attiva, ovvero le modalità attraverso le quali le autorità italiane possono chiedere alle autorità di altro Stato UE di riconoscere ed eseguire la decisione di confisca italiana.

Il potere di chiedere il riconoscimento è attribuito dall'articolo 10 al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione o presso il tribunale competente per la misura di prevenzione patrimoniale. Sarà il PM a trasmettere - direttamente o attraverso il Ministro della giustizia - all'autorità dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato; gli articoli 11 e 12 risolvono il problema dell'individuazione dello Stato competente distinguendo a seconda che si debbano apprendere beni specifici o somme di denaro; ricorrendo anche al criterio della residenza abituale del soggetto contro il quale si agisce; disciplinando l'ipotesi di richiesta rivolta a più Stati.

Il Capo IV detta le disposizioni finali.

In particolare, l'Rinvio al c.p.p.articolo 13 individua le norme applicabili, che vengono individuate, per quanto non espressamente disciplinato dallo schema di decreto, nel codice di procedura penale.

L'articolo 14 disciplina la Destinazione dei benidestinazione delle somme e dei beni confiscati in Italia sulla base di una decisione di confisca adottata da altro Stato UE (procedura passiva), in attuazione dell'art. 16 della decisione quadro, prevedendo che:

  • se è recuperata una somma di denato pari o inferiore a 10 mla euro, la stessa sia interamente versata al Fondo Unico Giustizia (FUG);
  • se è recuperata una somma superiore a 10 mila euro, il 50% sia versato al FUG e la restante metà sia restituita allo Stato di emissione;
  • se è confiscato un bene (mobile o immobile), i proventi della relativa vendita siano versati integralmente al FUG - se la somma ricavata non supera i 10 mila euro) - o ripartiti tra FUG e Stato di emissione - per somme più elevate;
  • se è confiscato un bene che non può essere venduto né trasferito, e comunque un bene aggredito con l'applicazione di poteri estesi di confisca (che consentono la confisca di beni di un soggetto condannato, sul presupposto che essi rappresentino in qualche modo il provente di un'attività illecita), si applicano le disposizioni del Codice antimafia sull'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni confiscati.

In base all'ultimo comma dello schema, l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

Anche in questo caso, ai fini della identificazione dei beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale, la definizione contenuta nell'art. 1 dello schema in esame rinvia al codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004). Peraltro, il codice non identifica specificamente tali beni, ma si limita all'art. 2 a definire i beni culturali e i beni paesaggistici, che compongono il patrimonio culturale.

L'articolo 15 riguarda il risarcimento dovuto dallo Stato italiano a seguito dell'esecuzione di una decisione di confisca proveniente da altro Stato UE. La disposizione - analogamente a quanto previsto dall'art. 18 della decisione quadro - prevede che la restituzione delle somme versate dall'Italia a titolo di risarcimento sia richiesta dal Minsitro della Gisutizia allo Stato di emissione, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente allo Stato italiano quale Stato di esecuzione.

Gli importi di denato ottenuti a titolo di rimborso affluiscono al Fondo Unico Giustizia.

Infine, l'articolo 16 salvaguarda eventuali accordi già conclusi tra il nostro Paese e gli altri Stati membri, se riconducibili agli obiettivi della decisione quadro, e l'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) (rapporti dello Stato con l'Unione Europea) e lett. l (norme processuali).


Incidenza sull'ordinamento giuridico

La legge n. 69 del 2005 , relativa al mandato di arresto europeo, disciplina (Titolo II, capo III, sulle misure reali) le procedure da seguire quando il mandato di arresto europeo sia accompagnato da una richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni (artt. 34 - 36).

Lo schema di decreto non contiene alcuna disposizione espressa di raccordo con tale disciplina, che ne potrebbe risultare almeno in parte assorbita.

Al contrario, secondo la relazione illustrativa dello schema di decreto, le disposizioni del capo III della legge 69 «riguardano non già "sanzioni o misure finali" bensì, come testualmente prescritto dall'articolo 35, "il sequestro dei beni necessarì ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato",· con ciò risultando evidente la assoluta diversità tra le citate  norme e quelle contenute nello schema di decreto legislativo».