Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Introduzione dell'aggravante di "negazionismo"- A.C. 2874 - Elementi per esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2874/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 1
Data: 09/10/2015
Descrittori:
DIRITTO PENALE IN PARTICOLARE   L 1975 0654
RAZZISMO   REATI DI OPINIONE


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Introduzione dell'aggravante di "negazionismo"

9 ottobre 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

L'Le modifiche alla legge 654/1975articolo unico della proposta di legge è suddiviso in due commi.

Il comma 1 modifica anzitutto l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che  - nel testo modificato da ultimo dalla legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) - attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- alla lett. a),  con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- alla lett. b), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 654 (il secondo comma è stato soppresso dalla legge Mancino n. 205/1993)  vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Sul piano nazionale, oltre alla citata normativa,  va ricordata la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) il cui articolo 8 punisce con la reclusione da tre a dodici anni la pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio (indicati dagli artt. da 1 a 5 della legge). L'art. 1 punisce gli atti "concreti" volti a distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, provocando la morte o lesioni personali gravi o gravissime; l'art. 2 punisce la deportazione a fini di genocidio; l'art. 3 prevede un'aggravante in caso di morte; gli artt. 4 e 5 puniscono il genocidio, rispettivamente, mediante limitazione delle nascite o sottrazione di minori.

Le modificazioni introdotte dalla proposta di legge all'art. 3 della legge n. 654/1975:

  • circoscrivono  - alle lettere a) e b) del comma 1 -  la rilevanza penale della istigazione alle sole condotte commesse "pubblicamente"; pertanto in entrambe le lettere, dopo la parola "istiga" è inserita la parola "pubblicamente".

Le due modificazioni interessano quindi le fattispecie di carattere generale per gli atti discriminatori o di violenza, indicate dalle citate lettere a) e b) della legge 654 di cui è delimitato il campo di applicazione.

  • L'aggravante di negazionismoprevedono - con un comma aggiuntivo 3-bis - un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (artt, 6, 7 e 8), ratificato dall'Italia con la legge 232 del 1989.

Si ricorda che l'utilizzo del termine "Shoah" è già utilizzato dal legislatore italiano. Si vedano infatti: la legge 211/2000 ( Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), che usa tale termine all'articolo 1; la legge 91/2003 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) e la legge 208/2005 (Concessione di un contributo al Museo nazionale della Shoah).

In particolare, il crimine di genocidio ai sensi dell'art. 6 del citato Statuto della Corte penale internazionale è definito da uno seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

La modifica all'art. 414 c.p.Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, poi, modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

L'articolo 414 c.p. punisce chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

Il disegno di legge di contrasto all'omofobia, all'esame del SenatoSi ricorda che, nell'attuale legislatura, l'articolo 3 della legge n. 654/1975 è già stato oggetto di esame in relazione alla proposta di legge di contrasto all'omofobia e transfobia, approvata dalla Camera il  19 settembre 2014 ed attualmente all'esame del Senato (S. 1052).


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha esaminato la proposta di legge trasmessa dal Senato nel corso di quattro sedute e non vi ha apportato modifiche.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con due osservazioni concernenti rispettivamente: al comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo; la coerenza dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame – in ordine alla nuova fattispecie di istigazione a commettere atti di discriminazione, ora connotata dal carattere pubblico – con la portata dell'articolo 414 del codice penale, che prevede una pena più elevata per la fattispecie generale di istigazione pubblica.