Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi di trasporto e di telecomunicazione A.C. 2664 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2664/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 274
Data: 11/02/2015
Descrittori:
FURTO   IMMOBILI PER IL TRASPORTO
IMPIANTISTICA CIVILE   STAZIONI E IMPIANTI RADIOTELEVISIVI
TELECOMUNICAZIONI   TRASPORTI
Organi della Camera: II-Giustizia


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Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi di trasporto e di telecomunicazione

11 febbraio 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


La proposta di legge in esame affronta sul piano penale il fenomeno dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione, introducendo a tal fine un'autonoma figura di reato.

In particolare, il problema del furto di rame  - alimentato anche dall'impennata dei prezzi di questo materiale presso le borse mondiali -  colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le  società operanti nel settore dei trasporti così come le altre aziende operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. La frequenza dei furti  -  in particolare sulle linee ferroviarie - ha assunto rilevanti proporzioni con gravi danni patrimoniali, pesanti ritardi alla circolazione dei treni, disagi per i viaggiatori.

Le problematiche innescate da questo fenomeno, con ricadute sull'interruzione di  servizi pubblici essenziali e ripercussioni di natura economico-sociale non indifferenti, sono alla base dell'istituzione (Protocollo 9 luglio 2014)  presso il Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S., Direzione centrale della polizia criminale -  dell'Osservatorio nazionale sui furti di rame, come organo (di durata biennale) con funzioni di monitoraggio del fenomeno, di proposta di idonee strategie di prevenzione e di contrasto nonchè di proposta di idonei interventi legislativi.

Nella relazione 2012 (v. pagg 41-47), l'ultima disponibile, presentata dal Ministro dell'Interno (nel dicembre 2013) sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (doc. XXXVIII, n. 1), uno specifico paragrafo è dedicato al fenomeno dei furti di rame e alla relativa azione di contrasto. In base alla relazione (in cui sono dettagliati l'andamento della delittuosità, la distribuzione territoriale del fenomeno e la nazionalità degli autori), dopo una notevole diminuzione di tali delitti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 11.562 del 2007 ai 5.144 del 2009) un sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel triennio successivo. In particolare, nel 2012, i furti di rame sono stati 19.701 (con un incremento del 6,9% rispetto al 2011), le persone denunciate sono state 3.431 (di cui 2.092 in stato d'arresto), i delitti scoperti sono stati 1.641.

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Contenuto

La proposta di legge A.C. 2664  fa seguito al recente intervento del D.L. 93/2013 (legge di conversione 119/2013) e affronta il problema dei furti di rame e di altro materiale sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

Il furto di rame: da circostanza aggravante...L'art. 8 del D.L. 93 del 2013 ha modificato il quadro normativo in materia per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, sono state novellate le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, mentre il codice di procedura penale ha previsto, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza.
Nello specifico, è stato  aggiunto come aggravante del furto (art. 625, primo comma, nuovo numero 7-bis) quello commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»; esso è sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 103 a euro 1.032 . Pertanto, quando il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo, non si applica più la pena base dell'art. 624 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata. Analoga modifica ha riguardato l'art. 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo art. 625-bis, primo comma, n. 7-bis.
Per coordinarne le previsioni con le modifiche apportate al codice penale, l'articolo 8 del D.L. 93 ha, poi, modificato l'art. 380 del codice di procedura penale: tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza.

...a reato autonomo. L'articolo unico della proposta in esame - aggiungendo al codice penale un nuovo articolo 624-ter - rende, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca pressochè integralmente quella dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. La nuova formulazione si distingue in particolare da quella dell'aggravante oggi vigente, laddove fa riferimento ad altro materiale "appartenente" a infrastrutture (l'aggravante fa riferimento invece ad altro materiale "sottratto" a infrastrutture).

Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della sanzione da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze (comma 1, lett. a). Per esigenze di coordinamento, è conseguentemente abrogata la corrispondente aggravante, prevista dal citato n. 7-bis) del primo comma dell'art. 625 del codice penale (comma 1, lett. c).

La fattispecie associativaAnche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie "bande" strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'art. 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma 1, lett. b). Si osserva che l'aumento di pena, rispetto alla fattispecie associativa semplice (da tre a sette anni di reclusione), riguarda solo il limite massimo (otto anni). Si osserva inoltre che l'aggravante per la fattispecie associativa interessa ogni ipotesi di ricettazione.

Anche in tal caso, per esigenze di coordinamento con l'introduzione del nuovo art. 624-ter c.p., è adeguato il contenuto dell'art. 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato art. 625, primo comma, n. 7-bis (comma 1, lett. d). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).

Il comma 2 dell'articolo unico interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale.

Competenza della D.D.A.La prima modifica  (lett. a) riguarda il comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p..  Ai procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia sono aggiunti, infatti, quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione (artt. 624-ter c.p.)

Occorre valutare se tale modifica sia necessaria e conseguente alle precedenti modifiche introdotte dalla proposta di legge. Si osserva infatti che, stante il carattere associativo dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la modifica introdotta dalla proposta di legge dovrebbe fare riferimento - più che all'art. 624-ter, non avente carattere associativo - all'art. 416, ultimo comma, c.p., introdotto dal comma 1, lett. b), dell'articolo unico in esame (che riguarda le fattispecie associative di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione e la corrispondente fattispecie di ricettazione).

Una seconda modifica ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, con l'introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all'art. 624-ter. Al comma 2 dell'art. 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e)  il superato riferimento all'aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell'art. 625 c.p.) ed è aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente  all'arresto in flagranza.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica il codice penale e il codice di procedura penale; si giustifica, quindi, l'intervento con legge.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett, l) della Costituzione (nella parte "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale"), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva.