Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio - A.C. 559
Riferimenti:
AC N. 559/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87
Data: 06/11/2013
Descrittori:
CODICE PENALE   INDAGINI GIUDIZIARIE
REATI     


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Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

6 novembre 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Formulazione del testo|



L'articolo unico della proposta di legge AC 559 introduce nel codice penale l'art. 372-bis che sanziona il delitto di depistaggio, nuova fattispecie illecita.


Contenuto

Il nuovo art. 372-bis del codice penale, introdotto dall'articolo unico della proposta di legge AC 559, sanziona il delitto di depistaggio, fattispecie illecita che non esiste nel nostro ordinamento.

Il nostro codice penale prevede reati che perseguono un obiettivo simile - indirizzare su una falsa pista le indagini penali svolte dall'autorità giudiziaria - come la falsa testimonianza, la calunnia e l'autocalunnia, il favoreggiamento, il falso ideologico, le false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio- di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

L'articolo in esame introduce nel codice penale l'art. 372-bis (rubricato come "Depistaggio") ovvero il reato del pubblico ufficiale che - richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti alcuni specifici reati - afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato.

La sanzione prevista è la reclusione da 6 a 10 anni.

La formulazione della nuova norma penale ricalca in parte quella sulle false informazioni al P.M. (art. 371-bis) e sulla falsa testimonianza (art. 372 c.p.) da cui differisce per alcuni aspetti.

L'art. 371-bis c.p. (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale) punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
L'art. 372 c.p. (Falsa testimonianza) punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Il nuovo reato di depistaggio:

- rispetto sia alle false informazioni al PM che alla falsa testimonianza è un reato proprio, in quanto prevede come autore il solo pubblico ufficiale;

- rispetto alla falsa testimonianza, la "sede" di commissione del reato non è quella testimoniale ma quella dell'assunzione di informazioni; pare quindi che ci si riferisca alla fase delle indagini preliminari (nonostante sia fatto riferimento non al PM ma all' "autorità giudiziaria" procedente all'assunzione delle informazioni);

- non è integrato con il riferimento al contenuto delle informazioni sui fatti oggetto dell'interrogatorio (come fa, oltre all'art. 371-bis sulle false informazioni al p.m., l'art. 372 c.p. per la falsa testimonianza): "...afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa, intorno ai fatti sui quali è interrogato".

- è sanzionato solo in riferimento ad un limitato catalogo di reati.

I reati per cui può essere sanzionato il depistaggio sono:

  • I reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale;

Il codice penale non prevede alcun titolo o capo esplicitamente riferito ai "reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale". Tale ultima formulazione che, ex art. 11 della legge 304/1982, corrisponde, per ogni effetto giuridico all' espressione "eversione dell'ordine democratico" è comunque presente sia nel codice penale che in quello processuale penale e in leggi speciali congiuntamente ai reati di terrorismo (delitti o reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale).


  • i reati di strage previsti dagli articoli 285 (Devastazione, saccheggio e strage) e 422 (Strage) del codice penale;
L'art. 285 c.p. prevede che chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.
L'art. 422 c.p. prevede che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di una o più più persone, con l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
Il reato di strage di cui all'art. 422 si distingue da quello di cui all'art. 285 per l'elemento psicologico. Mentre in quest'ultimo, infatti, il reo intende mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, nel delitto di cui all'art. 422 intende mettere in pericolo la pubblica incolumità.

  • i reati previsti dall'articolo 416-bis (associazione mafiosa);
  • i reati di cui all'articolo 74 del testo unico stupefacenti (Associazione finalizzata al traffico di droga);
  • i reati di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Associazione segreta):
  • i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico. Si tratta di reati previsti e puniti da legislazione speciale (si vedano, ad es., le leggi 895/1967 e 496/1995, rispettivamente, per il traffico d'armi e per quello di sostanze chimiche)

La nuova disciplina non può, come ricorda anche la relazione illustrativa, essere applicata a coloro (pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio) che hanno l'obbligo di astensione dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (ex art. 202 c.p.p.).



Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relaizone illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

L'intervento legislativo è necessario, in considerazione della riserva di legge in materia penale.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l)).



Formulazione del testo

La formulazione della disposizione sul depistaggio è circoscritta alla sola assunzione di informazioni e quindi non comprende le ulteriori forme attraverso le quali si può realizzare l'attività stessa di depistaggio, quali ad es. l'alterazione di dati o orari su un documento, un registro, un tabulato, ecc. che condizioni negativamente l'indagine. In tale ipotesi, infatti, il pubblico ufficiale, se non sentito dall'autorità giudiziaria, potrebbe rispondere di falso materiale (reclusione da 1 a 6 anni), con l'aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 9), c.p., per l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. Non risponderebbe, invece, del nuovo reato di depistaggio (reclusione da 6 a 10 anni).

Inoltre occorre valutare se, in base alla lettera della disposizione - che fa riferimento all'acquisizione di informazioni - il reato di depistaggio sia da ricondurre alla sola fase delle indagini preliminari. Il riferimento andrebbe tuttavia coordinato con quello alla "autorità giudiziaria", che comprenderebbe anche il giudice. Davanti al giudice, infatti, la sede di assunzione delle informazioni è di regola quella testimoniale.

Si osserva, tuttavia, che il riferimento espresso della nuova disposizione all'interrogatorio - che durante le indagini riguarda l'indagato - dovrebbe essere coordinato con quello fatto alla assunzione di informazioni: il nuovo art. 372-bis prevede che "il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale....." ; nelle indagini preliminari, infatti, il PM interroga la persona sottoposta ad indagini ex art. 364 c.p.p..

La nuova disposizione è introdotta nel codice penale subito dopo la falsa testimonianza. La collocazione porterebbe ad assimilare la nuova fattispecie a un'ipotesi aggravata degli articoli 317-bis o 372 c.p.