Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio - A.C. 559-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 559/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87
Data: 27/07/2014
Descrittori:
PROCESSO PENALE   REATI
Organi della Camera: II-Giustizia


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Introduzione del reato di depistaggio e inquinamento processuale

27 luglio 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


L'articolo unico dell'A.C. 559-A, introduce nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di "depistaggio e inquinamento processuale", riscrivendo l'art. 375 del codice, oggi relativo alle circostanze che aggravano alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia. Le aggravanti sono invece collocate nel nuovo art. 384-ter del codice.

Ad oggi, infatti, il nostro ordinamento penale non prevede questo reato specifico, ma una serie di altre disposizioni che puniscono in vario modo la condotta di colui che intralcia la giustizia, indirizzando su una falsa pista le indagini penali: si pensi alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Contenuto

L'articolo 1, comma 1, Il nuovo delitto (art. 375 c.p.)sostituisce l'art. 375 del codice penale per punire con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  • mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • distruggere, sopprimere, occultare o rendere inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento;
  • formare o alterare artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.

Il comma 2 abroga, nell'ambito del processo penale, la fattispecie di frode processuale (art. 374, secondo comma), in qualche modo assorbita dalla previsione del nuovo art. 375 c.p. Residuano pertanto nell'art. 374 le sole ipotesi di frode nel processo civile e nel processo amministrativo.

Il comma 3 La pena accessoriaprevede che alla condanna per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il comma 4 inserisce nel codice penale l'art. 383-bis e vi colloca le Le aggravanti (art. 383-bis c.p.)circostanze che aggravano non solo il depistaggio ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo nella prima parte l'attuale formulazione dell'art. 375 c.p. In particolare, in base al primo comma, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (art. 371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373) e depistaggio (nuovo art. 375) comporti la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo) il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia. La pena da applicare è così determinata:

  • reclusione da 3 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
  • reclusione da 4 a 12 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
  • reclusione da 6 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

Il secondo comma prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia sono commessi:

  • da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni;
  • in relazione a procedimenti penali relativi ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico internazionale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico.

Queste ultime aggravanti operano sulle pene previste per i delitti di simulazione di reato (art. 367 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), frode processuale (art. 374), depistaggio (nuovo art. 375), intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e induzione a rendere dichiarazioni mendaci allautorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Se le circostanze concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio. A mero titolo di esempio, il delitto di calunnia commesso da un pubblico ufficiale in relazione a un procedimento penale per associazione mafiosa, la cui pena base è la reclusione da 2 a 6 anni, con l'applicazione di quest'ultima aggravante potrebbe essere punito con la reclusione fino a 18 anni (pena massima base aumentata del doppio).

Infine, il comma 5 del Il raddoppio dei termini di prescrizioneprovvedimento modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale aggravato.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge AC. 559 in sede referente lo scorso 7 novembre 2013, deliberando poi di svolgere sui temi oggetto del provvedimento un'indagine conoscitiva (deliberata e svolta il 25 giugno scorso). Nel corso dell'indagine la Commissione ha sentito Armando Spataro (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Fabio Repici (Avvocato), Roberto Scarpinato (Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo) e Andrea Pertici (Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa).


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento ha espresso il proprio parere la Commissione Affari costituzionali. Il 24 luglio scorso, la Commissione ha espresso parere favorevole con tre osservazioni. Con la prima la I Commissione ha sottolineato l'esigenza di valutare molto attentamente, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione, il nuovo art. 384-ter, primo comma, c.p., nella parte in cui individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa. Le altre due osservazioni sono relative all'esigenza che la pena aggravata sia diversa tanto nel minimo quanto nel massimo dalla pena base e alla necessità di espungere dal primo comma del nuovo art. 384-ter c.p. il richiamo all'art. 374 c.p. La seconda e la terza osservazione sono state recepite dalla Commissione Giustizia, che ha conseguentemente modificato il testo.