Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione A.C. 925-C - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 925-B/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 18    Progressivo: 3
Data: 18/06/2015
Descrittori:
DIFFAMAZIONE E INGIURIA   INFORMAZIONE
STAMPA     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione

18 giugno 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e ancora modificato in sede referente dalla Commissione Giustizia, risulta composto da sei articoli e riforma in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile. Punto qualificante dell'intervento è l'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione), che tuttavia conservano la natura giuridica di delitto.

Contenuto

L'articolo 1 propone una serie di Modifiche alla legge sulla stampamodifiche alla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948). In particolare:

  • aggiunge un comma all'art. 1 (la cui rubrica reca "Definizione di stampa o stampato"), con il quale estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche - testate on lineon line registrate presso le cancellerie dei tribunali;

- con la sostituzione del primo comma prevede che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; ciò a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. La Commissione Giustizia ha introdotto l'espresso riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione, oltre al richiamo alle dichiarazioni o rettifiche "inequivocabilmente" false;

- con l'integrazione del secondo comma, disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche on line; precisa che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l'Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata on line); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria. La Commissione Giustizia ha introdotto il richiamo alle identiche modalità di accesso al sito e alle identiche caratteristiche grafiche (in luogo della rilevanza della notizia);

- disciplina la rettifica rispetto alle trasmissioni televisive o radiofoniche (si applica l'art. 32-quinquies del d.lgs. n. 177 del 2005, TU radiotelevisione);

- disciplina la rettifica con riferimento alla stampa non periodica (es. libri) prevedendo che, a richiesta dell'offeso, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile), provvedano alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro 2 giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nell'impossibilità di procedere alla ristampa dell'opera o alla pubblicazione sul sito internet del diffamante, entro 15 giorni la rettifica dovrà essere pubblicata sul sito internet di un quotidiano a diffusione nazionale. La Commissione Giustizia ha introdotto il termine di 15 giorni per la pubblicazione della rettifica (pur non sopprimendo il termine di due giorni per la rettifica via Internet); ha precisato che la lesione può riguardare anche l'onore; ha introdotto anche qui il richiamo a rettifiche "inequivocabilmente" false;

- in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato;

- modifica l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale sanzione (da 7.746 a 12.911 euro) è sostituita dalla sanzione da 8.000 a 16.000 euro.

  • introduce nella legge sulla stampa l'art. 11-bis, relativo al- risarcimento del danno risarcimento del danno (con conseguente abrogazione dell'art. 12 della legge 47/1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre al risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato). La disposizione prevede che l'azione civile si prescriva in 2 anni e individua dei parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno derivante da diffamazione:

- la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato;

- la gravità dell'offesa;

- l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.

  • riscrive l'art. 13 della legge n. 47 del 1948. In - sanzioni penalitale articolo sono riunite le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche on line) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro (la Commissione Giustizia ha introdotto l'espressa previsione del minimo di pena edittale); se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.) e nelle ipotesi di recidiva (nuovo delitto non colposo della stessa indole) si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Sulla recidiva, la Commissione Giustizia ha previsto che la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista si applica alla prima ipotesi di recidiva e non - come stabilito dal Senato - alla recidiva reiterata. Non sono punibili l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'art. 57-bis c.p. che provvedano alla rettifica secondo quanto previsto dall'art. 8; ciò pare non precludere l'azione di risarcimento dei danni in sede civile. Soggiace invece alla pena prevista per la diffamazione il responsabile delle testate giornalistiche che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le rettifiche. La Commissione Giustizia ha precisato che la causa di non punibilità per la rettifica riguarda anche il direttore della testata radiofonica o televisiva. In fine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  • specifica che, in caso di diffamazione on line, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Modifiche al c.p.L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo:

  • l'- responsabilità del direttoreart 57 c.p., la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. La disposizione fa riferimento, al primo comma, alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile, che risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. La Commissione Giustizia ha soppresso la previsione - introdotta dal Senato - in base alla quale il direttore responsabile risponde anche per i delitti commessi con il mezzo della stampa attraverso scritti non firmati.

  • l'art. 594 c.p. relativo al reato di - ingiuriaingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. La riforma elimina la pena della reclusione, sanzionando l'ingiuria - anche quando commessa per via telematica - con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.

  • l'art. 595 c.p., in tema di - diffamazionediffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.

Le misure a tutela della persona diffamata, introdotte dal Senato all'art. 3, sono state soppresse dalla Commissione Giustizia. La disposizione riconosceva alla persona offesa il diritto - strettamente inerente all'uso di Internet e degli archivi on line dei giornali cartacei - di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

Gli articoli 3 e 4 del nuovo testo della proposta di legge intervengono sul Modifiche al c.p.p.codice di procedura penale.

In particolare, l'- querela temerariaarticolo 3 aggiunge un comma (3-bis) all'art. 427 c.p.p., relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La Commissione Giustizia, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura dalla Camera, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende. Il testo del Senato fa espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna - aggiuntiva rispetto a quanto già previsto - al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'- segreto professionalearticolo 4 del provvedimento modifica l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'Modifica al c.p.c.: azione risarcitoria temerariaarticolo 5 modifica l'art. 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione a mezzo stampa. Con l'inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa, se risulta che il ricorrente ha agito per il risarcimento del danno con malafede o colpa grave, il giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento, può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto stesso, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa, purché non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria. La Commissione Giustizia ha introdotto il riferimento anche alle testate giornalistiche on line e il limite massimo della misura risarcitoria.

Infine, la Commissione Giustizia ha introdotto lModifica al c.c.: rivalsa del giornalista nei confronti dell'editore'articolo 6, che, modificando l'art. 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore.

Si ricorda che l'art. 11 della legge sulla stampa stabilisce che, per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui rispetto alla quale la Cassazione (Sez. III civile, sentenza 19-09-1995, n. 9892 S.E.P. c. Buscaglia e altri) ha affermato che «Il proprietario e l'editore, essendo responsabili civilmente per i danni conseguenti ai reati commessi col mezzo della stampa in solido con il direttore e l'autore dell'articolo, sono obbligati per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c. , ma con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'A.C. 925-B è stato trasmesso dal Senato il 30 ottobre 2014. La Commissione Giustizia ne ha avviato l'esame il 18 novembre 2014 e ha deliberato lo svolgimento di un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati auditi: magistrati (Nello Rossi, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata; Eugenio Albamonte, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma), professori universitari (Giovanni Guzzetta, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata); rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Associazione nazionale stampa online, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione italiana editori, di Confindustria e dell'Osservatorio Ossigeno per l'informazione; il Garante della privacy.

La Commissione Giustizia ha approvato alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato, conferendo il mandato al relatore il 18 giugno 2015.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le commissioni Affari costituzionali e Cultura; nulla osta la Commissione bilancio.