Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero - (26-28 giugno 2013) | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 30 | ||
Data: | 25/06/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Assemblea plenaria
del Consiglio generale degli italiani all’estero |
(26-28 giugno
2013) |
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n. 30 |
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25 giugno 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri ( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it |
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File: es0052.doc |
INDICE
Il quadro normativo
della rappresentanza degli italiani all’estero
§
I Comitati degli
italiani all’estero
§
Il Consiglio generale
degli italiani all’estero
§
Recenti interventi
legislativi
Le proposte di riforma
nella XVI legislatura
§
I contenuti del progetto
di legge approvato dal Senato
§
I progetti di legge
abbinati
§
Istituzioni scolastiche
italiane all’estero
§
Promozione della stampa
italiana all’estero
§
Indagine conoscitiva
sulla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero
Le risorse finanziarie
per gli italiani all’estero sullo stato di previsione del MAE
Documentazione
Programma dei lavori
§
‘Giovani
italiani, oltre 27 mila all’anno fuggono all’estero. Destinazione: Germania e
Gran Bretagna’, in: Il Sole 24 ORE, 2 aprile 2013
§
‘2012, i
giovani in fuga dall’Italia. Emigrazione cresciuta del 30%’, in: www.repubblica.it/economia, 6 aprile 2013
In base alla vigente normativa, i
Comites (Comitati degli italiani all’estero) sono organismi rappresentativi
eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila
connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle
circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani.
I Comites, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono
attualmente disciplinati dalla legge 23
ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di
attuazione). Tra gli elementi di maggior rilievo della disciplina si segnala in
primo luogo l'introduzione del voto per
corrispondenza per l’elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure
previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale
le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani
residenti all’estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni
referendarie.
I Comites sono composti da
12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano
eletti in circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila
connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato
per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta
eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini
stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito
dall'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i Comites
“organi di rappresentanza degli
italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”;
in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività
di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea
infatti gli stretti rapporti di
collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità
consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.
A seguito delle elezioni del 2004,
operano oggi 124 Comites in 38
Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i Comites, 67 si
trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord
America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.
Essi risultano attualmente così ripartiti[1]:
Algeria (Algeri);
Argentina (9 comitati: Bahia Blanca, Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Lomas de Zamora,
Mar del Plata, Mendoza, Moron, Rosario);
Australia (6 comitati: Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth, Sydney);
Brasile (6 comitati: Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro, San Paolo);
Canada (5 comitati: Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver);
Belgio (7 comitati: Bruxelles, Charleroi, Genk, La Louvière, Liegi, Mons, Namur);
Cile (Santiago);
Colombia (Bogotà);
Costa Rica (San José);
Croazia (Fiume);
Danimarca (Copenaghen);
Ecuador (Quito);
Etiopia (Addis Abeba);
Francia (13 comitati: Bastia, Bordeaux, Chambery, Digione, Grenoble, Lilla,
Lione, Marsiglia, Metz, Mulhouse, Nizza, Parigi, Tolosa);
Germania (13 comitati: Amburgo, Berlino, Colonia, Dortmund, Francoforte sul
Meno, Friburgo in Brsg, Hannover, Mannheim, Monaco, Norimberga, Saarbrücken,
Stoccarda, Wolfsburg);
Guatemala (Città del Guatemala);
Gran Bretagna (4 comitati: Bedford, Edimburgo, Londra, Manchester);
Grecia (Atene);
Irlanda (Dublino);
Israele (Tel Aviv);
Kenya (Nairobi);
Lussemburgo (Esch-sur-Alzette);
Marocco (Casablanca);
Messico (Città del Messico);
Principato di Monaco (Monaco);
Paesi Bassi (Amsterdam);
Perù (Lima);
Santo Domingo (Santo Domingo);
Repubblica di San Marino (San Marino);
Spagna (3 comitati: Barcellona, Madrid, Tenerife);
Stati Uniti (11 comitati: Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Houston, Los
Angeles, Miami, Newark, San Francisco, Washngton)
Sud Africa (3 comitati: Città del Capo, Durban, Johannesburg);
Svezia (Stoccolma);
Svizzera (17 comitati: Basilea, Bellinzona, Berna, Bienne, Coira, Ginevra,
La-Chaux-de-Fonds, Locarno, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchatel, San Gallo,
Sion, Soletta, Wettingen, Zurigo);
Turchia (Smirne)
Uruguay (Montevideo);
Venezuela (3 comitati: Caracas, Maracaibo, Puerto Ordaz).
Con riguardo alle loro funzioni,
i Comites, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le
esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento;
particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari
opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione
professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche
chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.
Le origini del Consiglio generale
degli italiani all’estero (CGIE) si possono far risalire al documento
finale della II Conferenza nazionale
dell’emigrazione, svoltasi a Roma nel dicembre 1988, nel quale l’Assemblea
di oltre duemila delegati provenienti da tutto il mondo raccomandava al Governo
di istituire un organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità
italiane residenti all’estero alle scelte della società italiana, in
particolare a quelle concernenti il settore dell’emigrazione.
Il CGIE fu quindi istituito con la legge
6 novembre 1989, n. 368, che ha affidato al Consiglio il compito, da un
lato, di mantenere e sviluppare i rapporti con la madrepatria, dall’altro di
favorire l’integrazione delle comunità italiane nei nuovi paesi di residenza.
La legge istitutiva del CGIE è stata poi modificata dalla successiva legge 18 giugno 1998, n. 198, a seguito
della quale è stato emanato, con il DPR n.
329/1998, il nuovo regolamento recante norme sull’organizzazione del CGIE.
Il CGIE è composto da 94
membri, di cui 65 eletti
direttamente dagli italiani all’estero e 29 nominati con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e designati da associazioni nazionali
dell’emigrazione, da partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione
della stampa in Italia e all’estero, organizzazione dei lavoratori
transfrontalieri.
Il Consiglio generale degli
Italiani all’estero è presieduto dal Ministro degli Affari esteri, si articola in:
un’Assemblea plenaria, che si
riunisce in via ordinaria due volte l’anno presso il Ministero degli Affari
esteri su convocazione del Segretario
Generale del CGIE;
un Comitato di Presidenza,
che si riunisce almeno sei volte l’anno e si compone in totale di diciassette membri, tra cui, oltre al Presidente e al Segretario generale, figurano anche quattro Vicesegretari generali (tre sono eletti per ciascuna delle
tre aree geografiche – Europa e Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni
extraeuropei – e uno tra i ventinove
membri di nomina governativa, cfr. più avanti l’attuale composizione del
Comitato) ed undici rappresentanti delle
varie aree. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea fra i
membri del Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui
due volte a margine delle riunioni dell'Assemblea plenaria;
otto Commissioni tematiche, tre Commissioni Continentali, una Commissione di nomina Governativa
gruppi di lavoro ad hoc costituiti dall’Assemblea per approfondire argomenti specifici.
Ai lavori del CGIE partecipano poi, con solo diritto di parola,
rappresentanti ed esperti di Ministeri, delle regioni e province autonome, del
CNEL, della RAI ed altre emittenti nazionali private, delle organizzazioni dei
datori di lavoro. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione è comunicato anche
ai Presidenti delle due Camere, i quali possono designare fino a sette parlamentari per partecipare alle riunioni del CGIE con solo diritto di parola.
Il Consiglio svolge funzioni
di analisi e di studio sui problemi delle comunità italiane all’estero e formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative
legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi
internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità di italiani
all’estero.
Il CGIE è inoltre chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle proposte del Governo concernenti:
stanziamenti dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero;
programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la
formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati,
enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione, programmi
radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; linee di
riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno
2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono
state effettuate il 27 luglio 2004.
L'articolo 10, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 207 del 2008[2]
ha operato un primo rinvio del termine
per le elezioni dei COMITES (Comitati degli italiani residenti
all’estero), e come conseguenza anche del CGIE (Consiglio generale degli
italiani all'estero). Successivamente, in tale materia, sono stati disposte due
ulteriori proroga: la prima, prevista, dall’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 63/2010[3],
ha differito il termine al 31 dicembre 2012, mentre l’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 67/2012[4],
ha ulteriormente disposto il differimento delle elezioni entro e non oltre la fine del 2014.
Si ricorda poi la legge 3 febbraio
2011, n. 13, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 9 marzo 1948, n. 812, in ordine ad un’onorificenza – la cui nuova
denominazione è quella di Ordine della
Stella d’Italia - rivolta tra l’altro anche a cittadini
italiani all’estero che vantino particolari
benemerenze nella promozione di rapporti di amicizia e di collaborazione tra
l’Italia e gli altri paesi. Il relativo regolamento di esecuzione è stato
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221.
Sul piano ordinamentale, si segnala
che il decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, di riorganizzazione del Ministero degli
Affari esteri, ha istituito un’apposita Direzione
generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, con le
seguenti attribuzioni:
a) promuovere,
sviluppare e coordinare le politiche concernenti i diritti degli italiani nel
mondo;
b) provvedere ai
servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;
c) curare la
promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane
all’estero;
d) provvedere agli affari consolari;
e) seguire,
d’intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni
concernenti gli stranieri in Italia;
Successivamente, in attuazione della
delega conferita dalle legge di semplificazione 2005, è intervenuto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
che ha riordinato le
funzioni degli Uffici consolari, con evidenti ricadute sulle collettività
italiane all’estero.
Va altresì ricordato che l’art. 40,
commi 3 e 6-9, del decreto-legge n. 1/2012[5]
ha dettato disposizioni in materia di carta di identità
e in materia di anagrafe
della popolazione residente all'estero e l'attribuzione
del codice fiscale ai cittadini iscritti. Sulla stessa materia i commi 1-2 dell’
art. 2 del decreto-legge n. 179/2012[6],
hanno previsto ulteriori innovazioni.
Nella
scorsa legislatura, è stato approvato dal Senato un testo unificato dei progetti di legge riguardanti la riforma del sistema della rappresentanza
degli italiani all'estero: l’iter
di approvazione del provvedimento, avviato dalla Commissione Affari esteri il
21 luglio 2011, in sede referente, si è però interrotto prima dello scioglimento
delle Camere.
Gli articoli da 1 a 23 del provvedimento in
esame sono dedicati a disciplinare i Comitati degli italiani all'estero: la
loro istituzione è prevista dall'articolo 1, che stabilisce si possa dare vita
a un Comites in ciascuna circoscrizione consolare ove risieda una collettività
di cittadini italiani: il numero minimo di tali cittadini residenti è però
determinato in misura diversa nei diversi continenti, e precisamente: 20.000 in
Europa, 15.000 nelle Americhe, 10.000 in Asia ed Oceania, 5.000 in Africa. Le soglie numeriche minime di cittadini
residenti appaiono sensibilmente più elevate rispetto a quelle previste dalla
normativa vigente: in base all’art. 1, comma 1 della legge n. 286/2003,
infatti, i Comitati sono istituiti in ogni circoscrizione consolare ove
risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
L'accertamento della consistenza numerica
della collettività italiana residente è operato in base all'elenco previsto dal
comma 1 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero.
Il comma 1
richiamato prevede che il “Governo, mediante unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla
predisposizione delle liste elettorali”.
È poi previsto,
allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentanza alle collettività italiane
di minore consistenza, che si istituisca un Comites in ciascun paese nel quale
si contino almeno 5.000 residenti di nazionalità italiana, con sede nella
circoscrizione consolare a più alta presenza di connazionali.
L'articolo 2
stabilisce che, mediante decreto del Ministro degli affari esteri, si
istituiscano Comites non elettivi, ma con gli stessi compiti di quelli previsti
all'articolo 1, nei paesi in cui non sia possibile procedere all'elezione. I
componenti dei Comitati non elettivi, sentite le associazioni italiane dei
residenti e i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero
facenti riferimento ai paesi confinanti, vengono nominati dall'autorità
consolare competente nel numero di sei. Resta fermo che il numero dei Comitati
non elettivi non può eccedere il 10% di quello dei Comitati elettivi
complessivamente istituiti.
L'articolo 3
prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, che deve essere
emanato almeno 180 giorni prima di ciascuna elezione dei Comites, si
determinino anzitutto le sedi dei Comitati da istituire in base all'articolo 1,
nonché quelle di eventuali ulteriori Comites istituiti per garantire un'equa
distribuzione territoriale. In secondo ordine, il decreto citato determinerà il
numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione
elettorale e, infine, le sedi degli eventuali Comitati non elettivi.
L'articolo 4
definisce analiticamente status, funzioni
e compiti dei Comites, i quali rivestono la funzione di rappresentanza
territoriale degli italiani all'estero nei confronti di ogni organismo atto a
determinare politiche di interesse delle collettività di connazionali - le
autorità locali vengono informate dalla rappresentanza diplomatico-consolare
dell'istituzione di ciascun Comitato e del tipo di attività che esso prevede di
svolgere.
Viene precisato
che l'attività di ciascun Comites esula dalle relazioni tra Stati - che
rimangono di stretta competenza dell'autorità diplomatico-consolare - e che
inoltre i componenti dei Comites non sono in alcun caso pubblici ufficiali.
Cionondimeno, il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato partecipano alle
riunioni del Comites nella propria circoscrizione, costituendo il trait d’union tra le esigenze e le
questioni di interesse della comunità italiana locale e il Comitato medesimo.
Ciascun Comites,
la corrispettiva rappresentanza diplomatico-consolare, nonché enti e
associazioni operanti localmente, possono dar vita, previa individuazione delle
esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità interessata, a
iniziative in varie materie, che saranno anche oggetto di specifiche riunioni
congiunte tra i Comites e l'autorità consolare, e rispetto alle quali verrà
assicurata un'adeguata informazione nei confronti dei connazionali residenti.
Vengono poi enumerati con precisione una
serie di compiti dei Comites, che dovranno operare nel rispetto delle norme
degli ordinamenti locali e di quelle di diritto internazionale e comunitario,
allo scopo al tempo stesso di favorire l'integrazione dei cittadini italiani
nella società locale, mantenendone tuttavia i legami con la realtà politica e
culturale dell'Italia, promuovendo la diffusione della storia, della tradizione
della lingua del nostro paese. In tale quadro ciascun Comites:
-
collabora con l’Autorità consolare per tutelare gli interessi dei
cittadini italiani ivi residenti, particolarmente nei confronti della
legislazione sul lavoro e in materia di welfare,
eventualmente anche assumendo proprie iniziative - laddove consentito
dall'ordinamento locale - nei confronti delle parti sociali;
-
redige una propria relazione annuale sulle attività svolte, che è
allegata al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica da allegare
al bilancio preventivo;
-
formula proposta all'autorità consolare nelle materie di proprio
interesse;
-
diffonde tra i membri della comunità italiana di riferimento
informazioni su tutte le materie di propria competenza.
È poi previsto che ciascun Comites rediga
una relazione annuale sugli interventi che le autorità e gli enti italiani
hanno effettuato a favore della collettività italiana nel territorio di
riferimento, nonché sulla condizione di detta collettività. Particolare
attenzione viene posta nella relazione alle condizioni di vita e di lavoro e
alle attività relative alla formazione scolastica e professionale, nonché al
tema della diffusione della lingua e della cultura italiana in seno alla
collettività interessata, e al funzionamento degli uffici consolari in ordine
ai servizi rivolti alla comunità italiana ivi residente.
La relazione è trasmessa al capo
dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente
del Comitato dei presidenti di Comites (Intercomites) del paese in cui opera il
Comites interessato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero
provenienti dallo stesso paese e, infine, ai parlamentari eletti nella
ripartizione di riferimento della Circoscrizione Estero.
Nei paesi in cui non vi sia un Intercomites,
in quanto non risultano costituiti più di un Comites, il Comites interessato
dedica un'apposita riunione all'esame della relazione, con l'intervento del
capo della rappresentanza diplomatica di pertinenza. Laddove invece
l’Intercomites sia costituito, la relazione è esaminata in sede di riunione di
detto organismo, anche qui con l'intervento del capo della rappresentanza
diplomatica. È previsto che il Ministero degli affari esteri risponda entro 180
giorni a proposte eventualmente formulate da ciascun Comites in attuazione
degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica.
L'articolo 5 specifica la fisionomia
dell’Intercomites di cui in precedenza, che viene formato in ciascun paese in
cui vi sia più di un Comites. Dell’Intercomites fanno parte due membri per
ciascun Comites, il presidente - o in alternativa un altro rappresentante del
Comites da questi designato - e un rappresentante che sia espressione delle
minoranze all'interno del Comites. Le riunioni dell’Intercomites sono previste
due volte all'anno: esso esamina le relazioni presentate da ciascun Comites e
ne elabora una di carattere generale riguardante l'intero paese, che verrà
esaminata in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.
L'Intercomites è presieduto da uno dei
propri membri eletto all'interno dell'organismo, e alle riunioni
dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi
degli uffici consolari nel paese, i membri del Consiglio generale degli
italiani all'estero e i parlamentari italiani di riferimento nella ripartizione
interessata della Circoscrizione Estero. La partecipazione dei membri dei
Comites alle riunioni dell’Intercomites avviene, per quanto riguarda le spese
di viaggio, a valere sui bilanci dei Comites cui essi appartengono.
L'articolo 6 riguarda il bilancio di ciascun
Comites - espressamente definito come pubblico -, il quale provvede al proprio
funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con eventuali rendite
patrimoniali, finanziamenti annuali del Ministero degli Affari Esteri,
eventuali stanziamenti disposti da altre Amministrazioni italiane, eventuali
contributi erogati dai paesi di residenza o da privati e, infine, il ricavato
di attività e manifestazioni varie.
Per quanto concerne i finanziamenti del Ministero
degli Affari Esteri essi vengono erogati nei limiti degli stanziamenti del
relativo Stato di previsione, e per riceverli il Comites interessato presenta
al Ministero entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo. Su tali
richieste di finanziamento il Ministero decide con decreto entro i 45 giorni
successivi all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello
Stato. I finanziamenti sono poi erogati entro il primo quadrimestre dell'anno,
in misura proporzionata al numero dei componenti il Comitato, alla consistenza
numerica della Comunità italiana, all'estensione territoriale da coprire nel
paese in cui il Comitato opera. In nessun caso l'erogazione di finanziamenti
dai paesi di residenza o per liberalità di privati costituisce presupposto per
la riduzione dei finanziamenti statali a ciascun Comites.
Il Comites poi, entro i 45 giorni successivi
alla fine di ogni gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo,
certificato da tre revisori dei conti, due dei quali designati dal Comites
stesso e uno dall'autorità consolare, ma non facenti parte del Comotes. I libri
contabili e la documentazione giustificativa dell'impiego delle risorse
ottenute da ciascun Comites restano a disposizione per eventuali verifiche
delle competenti autorità consolari.
Ciascun Comites potrà poi avvalersi di
personale di segreteria, in misura non eccedente le due unità, assunto con
contratto di lavoro subordinato privato in base alla normativa locale, ma i
compiti di segreteria possono anche essere affidati a titolo gratuito a un
membro del Comites stesso. In caso di subentro nelle cariche del Comites, il
membro cessato dalla carica che fosse investito di competenze finanziarie e di
bilancio deve obbligatoriamente consegnare entro 10 giorni tutta la documentazione
al nuovo titolare.
L'articolo 7 stabilisce la composizione di
ciascuno Comitato, che oltre al presidente conterà 9 membri in riferimento alle
comunità che non superino i 50.000 residenti, 12 membri per quelle composte da
un numero compreso tra 50.000 e 100.000 residenti, e 18 membri per le comunità
che contino più di 100.000 residenti. La determinazione della consistenza di
ciascuna comunità si opera in base alla situazione risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente le elezioni, in base al già citato elenco di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 459 del 2001.
Sono eleggibili nei Comites i cittadini
italiani che risiedono da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e
siano candidati in una delle liste presentate, a condizione che siano iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 459 del 2001. I
candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti per la candidatura
alle consultazioni elettorali amministrative, e potranno concorrere soltanto in
una circoscrizione e per una sola lista, pena la decadenza dall'eleggibilità.
L'elettorato attivo (articolo 8) per
l'elezione dei Comites spetta ai cittadini italiani anch'essi iscritti
nell'elenco di cui 5, comma 1, della legge 459 del 2001, residenti da almeno sei
mesi nella circoscrizione elettorale e che godono dell'elettorato attivo ai
sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (DPR 20 marzo 1967, n.
223). L'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 459 del
2001 viene reso pubblico con modalità definite dal regolamento attuativo della
presente legge previsto dal successivo articolo 35 del testo unificato in
commento, e il regolamento stabilisce altresì i termini per l'iscrizione in
detto elenco.
In base all'articolo 9 i componenti del
Comites restano in carica cinque anni, e possono essere rieletti per un solo
mandato. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del
Comites, priva di giustificazione, il componente interessato decade dalla
carica, come anche in caso di trasferimento della residenza dalla
circoscrizione elettorale in cui era avvenuta l’elezione. Qualora il numero dei
membri del Comites si riduca a meno della metà, esso è sciolto senz'altro
dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni, da svolgere entro sei mesi.
Se invece il Comites rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero
legale, oppure non sia in grado di garantire un regolare svolgimento delle
proprie funzioni, l'autorità consolare propone lo scioglimento del Comitato: il
Ministro degli affari esteri dà seguito con proprio decreto allo scioglimento,
sentiti tuttavia i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero
provenienti dal paese dove ha sede il Comites interessato.
L'articolo 10 prevede che possano far parte
del Comites, mediante cooptazione e non elezione, cittadini stranieri di
origine italiana che abbiano particolari meriti nei confronti della comunità
italiana di riferimento. I membri da cooptare vengono designati dai capi delle
rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comites, dopo
consultazioni di questo con le associazioni delle comunità italiane operanti
nella circoscrizione consolare di riferimento da almeno cinque anni, e regolarmente
iscritte nel relativo albo. I membri cooptati non possono tuttavia superare il
numero di due unità nei Comitati più piccoli, di tre unità nei Comites
intermedi e di quattro unità nei Comitati composti da 18 membri, ma durano in
carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.
Gli articoli 11-19 contengono dettagliate
previsioni sulla preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali per
i Comites interessati: le elezioni sono indette dai capi degli uffici consolari
competenti, con diverse modalità a seconda della regolare scadenza o dello
scioglimento anticipato dei Comites. L'elezione di ciascun Comitato avviene con
voto diretto, personale e segreto su liste di candidati concorrenti: il voto è
espresso per corrispondenza.
A ciascun Comites corrisponde una
circoscrizione elettorale, composta da uno o più collegi. Ciascuna delle liste
è collegata a un candidato presidente del Comitato, e l'assegnazione dei seggi
avviene su base proporzionale. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di
componenti il Comites proporzionale alla consistenza numerica della
collettività di pertinenza.
Le liste elettorali, sotto pena di
inammissibilità, dovranno riservare almeno un terzo delle candidature al genere
meno presente, mentre almeno un terzo dovrà essere riservato a candidati di età
inferiore a 35 anni.
Vi sono una serie di incompatibilità per la
presentazione delle candidature per l'elezione dei Comites, tra le quali le più
rilevanti includono i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio
all'estero, i rappresentanti di istituti di patronato e di assistenza sociale,
gli amministratori e i rappresentanti legali di enti che gestiscono attività
scolastiche nel territorio di competenza del Comites, e, infine, gli amministratori
e i rappresentanti legali di enti per l'assistenza alle collettività italiane
all'estero che ricevano finanziamenti pubblici, come anche di editori di
testate di informazione periodica e di esponenti di emittenti radiofoniche e
televisive destinatari di contributi da
parte dello Stato italiano che eccedano i 5.000 euro annui.
Scaduto il termine per la presentazione
delle liste si costituisce presso gli uffici consolari il comitato elettorale
circoscrizionale, presieduto dal capo dell'ufficio consolare competente: tale
comitato dovrà controllare la validità delle firme e delle liste presentate,
costituire i seggi elettorali nominandone i presidenti e gli scrutatori e
sovrintendere al loro operato. La stampa e l’invio del materiale elettorale sono
a cura dell'ufficio consolare competente, sulla base delle istruzioni fornite
dal Ministero degli affari esteri: in particolare, l'invio agli elettori del
plico contenente il materiale occorrente all'espressione del voto per
corrispondenza avviene non oltre i 20 giorni precedenti la data stabilita per
le votazioni.
Per quanto concerne i seggi elettorali, essi
sono costituiti presso ciascun ufficio consolare in ragione di un seggio ogni
5.000 elettori residenti nella circoscrizione consolare, al fine di provvedere
alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Il
comitato elettorale circoscrizionale cura l'assegnazione delle buste contenenti
le schede ai singoli seggi per lo spoglio, per il quale si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 della più volte citata legge 459
del 2001. In particolare, il comitato elettorale circoscrizionale è competente
all'esame delle schede contenenti voti contestati e a decidere
sull’assegnazione di essi.
Quanto alla ripartizione dei seggi, alla
lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita
la metà più uno dei seggi del Comites, mentre i seggi restanti sono attribuiti
alle altre liste in misura proporzionale ai rispettivi voti. Il comitato
elettorale circoscrizionale, concluso lo scrutinio, procede alla proclamazione
degli eletti e del presidente e alla redazione del verbale delle operazioni
elettorali. Presidente del Comites risulterà il candidato presidente collegato
alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.
È peraltro previsto che il presidente possa
essere sfiduciato con una mozione votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Comites. Il presidente ha la rappresentanza legale del
Comitato, a meno che ciò non contrasti con l'ordinamento locale: egli convoca
il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi, ovvero quando lo richieda per
iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o l'autorità consolare. Il
Comitato elegge nel suo seno un esecutivo che non può comprendere più di un
terzo dei suoi componenti: tale esecutivo è presieduto dal presidente del
Comites, che ne fa parte, e ha il compito di istruire le sessioni del Comitato
e di porre in essere le direttive di esso.
Le sedute del Comites sono pubbliche, ed
esso adotta un regolamento interno che ne disciplina organizzazione e modalità
di funzionamento. Le deliberazioni del Comites sono adottate a maggioranza
semplice, e in caso di parità prevale il voto del presidente: le deliberazioni
sono valide solo con la presenza della metà più uno dei componenti in carica
del Comites. Alle sedute del Comites, senza diritto di voto, partecipa il capo
dell'ufficio consolare o un suo delegato. Possono altresì essere chiamati a
partecipare a titolo consultivo esperti esterni, mentre possono partecipare,
anch’essi senza diritto di voto, i membri del Consiglio generale degli italiani
all'estero residenti nel paese e i parlamentari italiani territorialmente
interessati.
L'articolo 23, che conclude la sezione del
testo unificato dedicata alla disciplina dei Comites, riporta le coperture
finanziarie: mentre agli oneri comportati dagli articoli 3 e 5 si provvederà
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la spesa che
deriva dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17 è valutata in
8.600.000 euro per il 2011.
La copertura di tale spesa è rinvenuta sulle
risorse di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo
19, comma 6 e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n.
286.
Si tratta rispettivamente delle seguenti
somme:
- art.
15, c. 6 (informazioni alla collettività italiana sull’indizione delle
elezioni): 1.675.371
euro;
- art.
17, c. 9 (stampa e invio del materiale elettorale): 10.257.100 euro;
- art. 19, c. 6 (costituzione dei seggi
elettorali): 1.291.457 euro;
- art.
27, c. 1 (copertura oneri finanziari della legge istitutiva dei Comites): 1.291.457 euro.
Gli
articoli 24-33 del testo unificato sono specificamente dedicati alla disciplina
del Consiglio generale degli italiani all'estero.
L’articolo
24 disciplina il Consiglio generale degli italiani all'estero, con sede
presso il Ministero degli affari esteri. Il Consiglio rappresenta le comunità
italiane all'estero presso tutti gli organismi suscettibili di porre in essere
politiche di loro interesse. Il Consiglio inoltre raccorda le comunità italiane
all'estero con gli enti e istituzioni centrali, regionali e locali in Italia, al
fine di promuovere le condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e
rafforzarne il collegamento con la vita politica, culturale, economica e
sociale dell'Italia, oltre ad assicurare la migliore tutela degli italiani
all'estero, dei quali il Consiglio cura al tempo stesso il mantenimento
dell'identità culturale e linguistica e l'integrazione nelle società di
residenza.
Il Consiglio inoltre indica al Parlamento gli indirizzi generali per le
politiche da adottare a favore degli italiani all'estero, e propone il coordinamento dei vari interventi realizzati dalle
istituzioni italiane. Infine, il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle
comunità italiane residenti nei paesi in via di sviluppo nelle attività di
cooperazione poste in essere dal nostro paese, collaborando altresì allo
svolgimento di iniziative commerciali per la promozione del prodotto italiano
all'estero attuate dalle varie forme associative dell'imprenditoria italiana.
L'articolo
25 è dedicato alla composizione del CGIE, formato da 82 membri (attualmente consta di 94 membri).
Sono membri
di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun paese - o, in
sottordine, il presidente dell'unico Comites eventualmente esistente in uno
Stato estero -, nonché i presidenti o
gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell' Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province
d'Italia.
I soli membri
di diritto espressione dei Comites o degli Intercomites possono delegare un
altro membro dei medesimi organismi a svolgere le proprie funzioni nel CGIE. I
rimanenti membri del CGIE sono eletti tra i membri dei Comites nel corso di
un’assemblea dei Comites stessi convocata dall'autorità consolare di
riferimento, con le modalità disciplinate dal già citato regolamento di
attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 35.
Secondo la formulazione del comma 5 del
medesimo articolo, ai lavori del CGIE senza diritto di voto possono prendere
parte i parlamentari ,
indipendentemente dalla circoscrizione di appartenenza.
L'articolo
26 specifica ulteriormente i compiti del CGIE, che comprendono oltre quanto
già visto l'approvazione di una relazione annuale entro il 31 ottobre. In essa
vengono evidenziati i principali temi emersi nell'anno trascorso in riferimento
alle comunità italiane all'estero di ciascuna area geografica, e vengono
avanzate proposte su ogni iniziativa necessaria a migliorare le attività a loro
favore poste in essere.
La relazione deve costituire anche
l'occasione per un esame di quanto realizzato in conseguenza di interventi
legislativi e amministrativi. La relazione, redatta con proiezione triennale, e
tenendo conto delle relazioni delle commissioni continentali e della commissione
regionale (v. infra articolo 27), veniva
trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero.
Particolarmente importante appare l'articolo 27, dedicato all'articolazione
degli organi del CGIE, il quale ha un Presidente, un Vicepresidente vicario,
cinque Vicepresidenti, un Ufficio di
presidenza, quattro commissioni per
le aree continentali, una commissione
regionale, l’assemblea plenaria.
In riferimento a quest'ultimo organismo, il Ministro agli affari esteri o il Sottosegretario o Viceministro
delegato convoca e presiede l'assemblea plenaria, assicurando il
coordinamento tra lo Stato e le Regioni.
Il Vicepresidente
vicario è eletto tra i Vicepresidenti e ha la funzione principale di
convocare e presiedere l'ufficio di presidenza, curando l'esecuzione delle
decisioni in esso assunte. Come già detto i Vicepresidenti, in numero di
cinque, rappresentano ciascuna delle quattro aree continentali, mentre uno di
essi è espressione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L'Ufficio
di presidenza è composto dai Vicepresidenti: esso fissa l'ordine del giorno dell'assemblea
plenaria, cura la preparazione e il regolare svolgimento dei lavori del CGIE,
nonché l'elaborazione della relazione annuale e l'indicazione delle priorità di
spesa per l'attività del Consiglio, di cui valuta altresì il bilancio
consuntivo.
Le Commissioni
per le aree continentali corrispondono alle ripartizioni della
Circoscrizione Estero, come individuate dall'articolo 6, comma 1, della citata
legge 459 del 2001 – si tratta delle seguenti quattro aree geografiche: Europa, compresi i territori asiatici
della Federazione russa e della Turchia; America
meridionale; America settentrionale
e centrale; Africa, Asia, Oceania e
Antartide.
Queste Commissioni, che si riuniscono una
volta all'anno nelle rispettive aree
geografiche, nonché in occasione dell'assemblea plenaria del CGIE, sono
presiedute dal Vicepresidente eletto per
ciascuna area. Le Commissioni redigono una relazione annuale sui processi
di integrazione delle comunità italiane nelle aree di loro pertinenza, nonché
sulle necessità delle medesime collettività, che è trasmessa all'ufficio di
presidenza del CGIE ed esaminata in assemblea plenaria.
Per quanto concerne la Commissione regionale, di essa fanno parte i componenti del CGIE
di nomina delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il
presidente dell'ANCI e il presidente dell’UPI. La commissione regionale si
riunisce una volta all'anno, a rotazione nelle diverse Regioni o Province
autonome, nonché in occasione dell’assemblea plenaria, ed è presieduta dal
vicepresidente del CGIE di propria espressione. La commissione regionale redige
anch'essa una relazione annuale sulle attività che le Regioni e le Province
autonome hanno promosso in favore delle collettività italiane residenti
all'estero, e che, come la relazione delle commissioni continentali, viene
trasmessa all'ufficio di presidenza del CGIE per essere esaminata in assemblea
plenaria.
L'articolo
28 è dedicato alle riunioni del CGIE,
convocato dal Presidente in via
ordinaria una volta all’anno (l’attuale
normativa prevede invece che sia convocato due volte l’anno dal Segretario
generale del CGIE): è tuttavia prevista la possibilità di convocazione in via
straordinaria se l'ufficio di presidenza ne ravvisa la necessità per questioni
di assoluta urgenza e senza ulteriori spese.
Per la validità delle riunioni del CGIE è necessaria la presenza della metà più uno
dei componenti. È previsto che le riunioni dell'assemblea plenaria,
dell'ufficio di presidenza, delle commissioni continentali convocate in
occasione dell'assemblea plenaria, siano tenute presso il Ministero degli
affari esteri, se non diversamente disposto dall'ufficio di presidenza del
CGIE. Le assemblee plenarie del
Consiglio generale degli italiani all'estero sono pubbliche.
Per quanto concerne la Segreteria del CGIE (articolo
29) essa ha sede presso il Ministero degli affari esteri, ed è affidata a
un funzionario della carriera diplomatica con qualifica non inferiore a
Consigliere di ambasciata: tale funzionario quanto il personale di segreteria
devono essere addetti esclusivamente ai compiti relativi al CGIE.
Secondo quanto disposto dal successivo art.
33, è compito del “Segretario generale”
comunicare l’ordine dei lavori di
ciascuna sessione del Consiglio ai Presidenti delle due Camere affinché
designino fino a dieci parlamentari che prendano parte ai lavori del Consiglio.
L'articolo
30 stabilisce la durata in carica
dei componenti del CGIE, equivalente a quella prevista per i membri dei
Comites, ossia cinque anni. Anche in
questo caso sono previsti casi di decadenza dalla carica, anzitutto quando i
membri non partecipino, senza fornire giustificazione adeguata, a più di due
sedute plenarie consecutive del CGIE, oppure, se si tratta di membri che
rappresentano comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel
paese per il quale sono stati designati.
Per quanto invece concerne i membri di diritto, essi decadono
dalla carica nei casi in cui siano decaduti dalla funzione di presidente di
Comites o di Intercomites, ovvero dalla carica di assessore, oppure ancora in
caso di ritiro dell'eventuale delega. Per quanto riguarda poi i componenti
eletti del CGIE, in caso di loro cessazione dall'ufficio si provvede alla sostituzione
mediante nuova elezione, e il sostituto resta in carica fino alla scadenza del
mandato precedentemente fissata.
L'articolo
31 riguarda gli eventuali rimborsi ai membri del CGIE, cui spetta il pagamento delle spese di viaggio e una
somma forfettaria per le spese di vitto e alloggio, come anche per le spese
telefoniche e postali. Per quanto concerne i membri del CGIE espressione di
articolazioni istituzionali nazionali, essi non hanno diritto ad alcun
rimborso, con l'eccezione del vicepresidente da loro designato. Gli importi dei
rimborsi saranno determinati dal regolamento attuativo, già più volte citato,
di cui al successivo articolo 35 del provvedimento in esame.
Sulla scorta dell'articolo 32 è previsto che ai lavori dell'assemblea plenaria del
CGIE partecipi con solo diritto di parola il Direttore generale per gli
italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari
esteri, ovvero un suo delegato. Inoltre l'ufficio di presidenza del CGIE può
invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie, anche in questo caso
con solo diritto di parola, fino a un massimo di dieci personalità competenti
sui temi in discussione, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e
soggiorno senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
L'ordine
dei lavori di ciascuna sessione del CGIE è comunicato al Presidente del Senato
e al Presidente della Camera, i quali avranno
facoltà di designare fino a dieci
parlamentari che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di
parola.
Infine, l'articolo 33 è dedicato alla copertura finanziaria delle
disposizioni che disciplinano il CGIE, le quali non dovranno prevedere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, dovendo utilizzare risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il progetto di legge si chiude con l'articolo 35, già più volte citato, il
quale prevede un DPR con il quale, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, siano emanate le
norme regolamentari di attuazione di essa, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che il
comma 1 dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 prevede la possibilità di
adozione di regolamenti per provvedere, tra l'altro, all'esecuzione delle leggi
e dei decreti legislativi. Tali regolamenti dovranno essere adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Per quanto concerne le proposte di legge presentate
nella XVI legislatura presso la Camera dei deputati ed abbinate al progetto di
legge A.C. 4398 appena illustrato, possono essere raggruppate, per ragioni di
razionalità espositiva, per similarità di oggetto.
Un primo
gruppo di proposte di legge – A.C. 1883, A.C. 2005, A.C. 2410 e A.C. 2562 -
apportano modifiche a vario titolo alla vigente disciplina dei Comitati degli
italiani all'estero.
La proposta
di legge A.C. 1883 dell’on. Picchi ed altri, constatando come il sistema
elettorale proporzionale non abbia garantito una soddisfacente funzionalità ai
Comites ne propone la riforma in senso maggioritario, così da garantire alla
lista che riporta il maggior numero di voti una stabile maggioranza nel
Comitato.
La proposta di legge,
inoltre, si pone in sintonia con il difficile momento della finanza pubblica,
proponendo una riduzione del dieci per cento del numero dei Comites, anche per
adeguarli alla rinnovata articolazione della rete consolare, che negli ultimi
anni ha registrato l'accorpamento di diverse sedi. Ulteriori risparmi
dovrebbero conseguirsi prevedendo per i Comites l’utilizzo per le loro riunioni
dei locali delle sedi diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di
cultura all'estero (viene infatti osservato che ben oltre la metà delle spese
dei Comites sono dedicate all'affitto delle rispettive sedi). La proposta di
legge prevede infine di consentire senz'altro a partiti o movimenti politici
già presenti in Parlamento di presentare, in occasione delle elezioni per i
Comites, proprie liste, corrispondentemente a quanto avviene nelle elezioni
politiche nazionali, inserendosi pertanto in modo diretto ed esplicito nelle
dinamiche politiche che già nell'esperienza più recente si sono rivelate ben
presenti nei Comites.
La
proposta di legge A.C. 2005 d’iniziativa dell’on. Zacchera concorda in più punti con quella precedentemente
illustrata, e con le stesse motivazioni propone la riforma in senso maggioritario
del sistema elettorale per i Comites e la riduzione del loro numero, sì da
adeguarli alla rinnovata articolazione della rete consolare – anche qui è
inoltre presente la previsione della necessità di ottenere risparmi mediante
l’utilizzazione, per le riunioni dei Comites, dei locali delle sedi
diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura all'estero.
Parimenti, si prevede di consentire la
presentazione di liste, per le elezioni dei Comites, che si riferiscono esplicitamente
a partiti politici nazionali, anche per accrescere l’appeal delle elezioni dei Comites, non sempre molto frequentate dai
nostri connazionali. Va d’altra parte segnalato che la proposta di legge in
commento prende atto in modo assai esplicito dei profondi mutamenti già
verificatisi nella struttura, nei comportamenti e nel livello di integrazione
delle nostre comunità all’estero, con un numero crescente di neocittadini che
lo sono solo per riacquisto di una cittadinanza che apparteneva spesso ai loro
nonni, e alla quale non corrisponde assolutamente una trama di rapporti con
l’Italia paragonabile a quella dei nostri emigrati diretti del Secondo
dopoguerra.
Sulla base di ciò, la proposta di legge dell’on. Zacchera detta norme ulteriori,
riguardanti ad esempio la previsione di una relazione annuale di ciascun
Comites al Ministero degli affari esteri, nella quale si specifichino le
problematiche della comunità di riferimento e si riferisca sui rapporti con la
rete consolare italiana in loco.
Sempre in tale ottica si prevede l’obbligo per le Ambasciate italiane di dar
vita a incontri periodici con i rappresentanti dei Comites.
La
proposta di legge A.C. 2410 dell’on. Bucchino ed altri recupera in buona misura l’impianto di
una proposta di legge della XIV Legislatura (A.C. 2208), a suo tempo assorbita
nel disegno di legge governativo che sfociò nella legge 286/2003, e che
prevedeva – proprio come la proposta di legge in commento - l’istituzione e la
disciplina dei Consigli degli italiani all’estero (Consites). L’insistenza sulla
dimenzione consiliare che si vorrebbe conferire ai Comites è volta ad
accrescerne l’analogia con le strutture istituzionali di base del territorio
italiana, vale a dire i Comuni e i loro Consigli. Va d'altra parte precisato
che la proposta di legge in esame si differenzia con nettezza sul piano
politico dalle due precedenti, e ciò in più punti, come ad esempio sulla
ribadita necessità che i Comites rimangano saldamente ancorati al livello di
base delle comunità italiane all'estero, mantenendo la previsione di una soglia
numerica di base di 3.000 cittadini italiani per l’attivazione di un Comites.
La proposta di legge,
inoltre, rileva il pericolo che un troppo spinto parallelismo con la
razionalizzazione dei Comites costituirebbe un avallo troppo esplicito a quella
che in effetti è giudicata un'operazione di effettiva diminuzione dei servizi
per le nostre comunità all'estero. Anche le tendenze, illustrate nelle due
precedenti proposte di legge, verso una più esplicita politicizzazione del
momento elettorale per i Comitati degli italiani all’estero vengono nella
proposta di legge in esame rigettate, in quanto suscettibili di indurre nei
Comites tensioni che ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento, e
potrebbero provocare anche l'allarme delle autorità locali. Allo stesso modo,
non si ritiene nella proposta di legge di accedere a un sistema elettorale
maggioritario, soprattutto perché i casi documentati di stallo politico
all’interno dei Comitati degli italiani all'estero sarebbero trascurabili.
In alternativa, la proposta
di legge si sofferma su tre nodi complementari, ovvero il rapporto dei Comites
con le realtà territoriali e le autorità locali, un più forte riferimento di
essi alle strutture dello Stato italiano in
loco e un maggiore coordinamento con il Consiglio generale degli italiani
all’estero e con i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero. In questo
senso, appare elemento centrale della proposta di legge l'istituzionalizzazione
del Comitato dei presidenti dei Consites di ciascun paese, che viene ad essere
il principale protagonista nella formazione del nuovo strumento di
programmazione degli interventi pubblici nell'ambito delle circoscrizioni
consolari, ovvero il piano-paese. Sulla rappresentanza, la proposta di legge in
esame prevede di accrescere il ruolo delle donne e dei giovani nei Consites,
prevedendo l'obbligo di alternare un uomo e una donna nelle liste elettorali, e
di avere almeno un terzo dei candidati di età non superiore ai 35 anni.
Di portata più circoscritta è la proposta di legge A.C. 2562 dell’on.
Ricardo Antonio Merlo, che mira ad accrescere il peso istituzionale dei
Comites, da un lato raddoppiandone il presupposto di base elettorale (da
tremila a seimila cittadini), e dall’altro rendendone vincolante il parere,
qualora espresso all’unanimità e coincidente con quello del console competente
territorialmente. Inoltre, la proposta di legge vuole anch’essa contribuire al
rinnovamento dei protagonisti all’interno dei Comites, prevedendo un’adeguata –
non tassativamente fissata – presenza femminile nelle liste elettorali, accanto
a quella di giovani con non più di 35 anni.
Un secondo gruppo di proposte di legge –
A.C. 113, A.C. 114, A.C. 2207, A.C. 2282 e A.C. 2397 – riguardano a vario
titolo modifiche o abrogazioni della vigente
disciplina del Consiglio generale degli italiani all’estero.
La
proposta di legge A.C. 113 dell’on. Angeli, constatando la duplicazione di funzioni venutasi a
creare tra il CGIE e i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, dopo il
loro ingresso nel Parlamento nazionale, dispone l’abrogazione della legge che
disciplina il CGIE, con la
conseguente soppressione di tale
organismo.
La
proposta di legge A.C. 114, d’iniziativa dell’on. Angeli, prevede l’istituzione
di un nuovo tipo di organismo, il CRIE
(Consiglio di rappresentanza degli italiani all’estero). La ratio di tale proposta legislativa
consiste nell’esigenza di non disperdere l'esperienza maturata negli anni di
attività del CGIE, ponendo tuttavia rimedio alla già rilevata duplicazione di
funzioni di esso con i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero.
Pertanto il CRIE includerà i
parlamentari eletti all'estero e 65 membri eletti direttamente dai Comites,
è avrà una struttura burocratica più agile, con la presidenza di diritto del
Ministro degli affari esteri, che sarà a capo di ufficio di presidenza di soli
11 membri. Per quanto riguarda i parlamentari, il loro mandato nel CRIE durerà
quanto la Legislatura all'inizio della quale il nuovo CRIE dovrà essere
nominato.
L’istituzione ed il funzionamento del CRIE
non daranno luogo a nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché ad essi si farà
fronte con le economie di spesa derivanti dalla soppressione del Consiglio
generale degli italiani all'estero.
La
proposta di legge A.C. 2207 dell’on. Porta ed altri è basata anch'essa sulla constatazione della
necessità di una ridefinizione del ruolo
del CGIE alla luce della presenza nel Parlamento nazionale di deputati eletti
nella Circoscrizione Estero. D'altra parte, tuttavia, la proposta di legge
rileva l'intreccio tra la necessità di ridefinire i profili del CGIE e le
prospettive di riforma costituzionale all’orizzonte, suscettibili di notevoli
mutamenti nel quadro di riferimento complessivo. Pertanto, nella relazione si
dichiara di aver optato per un progetto
transitorio di revisione delle funzioni e del modo di operare del CGIE, in
vista del miglior coordinamento possibile con i parlamentari eletti nella
Circoscrizione Estero.
Le innovazioni più importanti che la
proposta di legge apporta alla disciplina del CGIE consistono anzitutto nella
ridimensionamento del numero dei suoi componenti nella misura di 25 unità - che
porterebbe il Consiglio dagli attuali 94 a 69
componenti. Tale riduzione è ripartita in dieci unità sottratte alla
componente di nomina governativa, e 15 unità in meno per la componente
elettiva. Anche la proposta di legge in esame si sofferma sull'esigenza di una
maggiore presenza di donne e giovani, e istituisce pertanto l'obbligo del 50% di presenza femminile nelle liste
di candidati per il CGIE, il trenta per
cento dei quali dovrà altresì essere rappresentato da giovani di età non
superiore ai 35 anni. Si prevede inoltre di rafforzare l'autonomia del
CGIE, superando la dipendenza di esso
dal Ministro degli affari esteri, e attribuendo al segretario generale del
Consiglio anche i compiti di rappresentanza esterna. Sempre in tale ottica
vengono rafforzate le funzioni delle diverse istanze del CGIE (come l'assemblea
plenaria, le assemblee continentali, il comitato di presidenza, ecc.), che
assumono lo status di veri e propri
organi del CGIE.
L’iniziativa
legislativa dell’on. Gianni Farina (A.C. 2282) inserisce anch’essa le modifiche alla disciplina
vigente del CGIE nel nuovo quadro costituito dall'elezione, a partire dal 2006,
dei parlamentari della Circoscrizione Estero; ma dando un giudizio
sostanzialmente positivo dell'interazione del CGIE con le nuove istanze
rappresentative, rispetto alle quali anzi meglio risulta il profilo consultivo
e propositivo del CGIE medesimo. La relazione alla proposta di legge specifica
dunque che l'unico intento è quello di intervenire sul sistema di voto e
sull'assetto degli organismi del CGIE, senza toccarne ruolo e compiti. Istanza
fondamentale della proposta di legge è quella del passaggio dall'elezione di secondo grado dei membri elettivi del CGIE
da parte dei Comites all'elezione a suffragio universale per entrambi gli
organismi.
Inoltre, si prevede la riduzione da 94 a 75 del numero dei componenti del CGIE, mentre
il comitato di presidenza viene soppresso e sostituito dal comitato esecutivo,
nel quale siedono il presidente del CGIE, il segretario generale e i tre
segretari continentali eletti dalle assemblea delle tre aree continentali che
vanno a sostituire le attuali quattro –Europa e Africa; America Latina; America
del Nord e Oceania. In tal modo si assume di contribuire a decentralizzare
l'elaborazione politica sulle problematiche degli italiani all'estero, alle
quali peraltro si vuole che partecipino anche le rafforzate istanze federaliste
italiane, mediante la previsione della partecipazione ai lavori del CGIE, senza
diritto di voto, dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ovvero
di loro delegati.
La
proposta di legge A.C. 2397 dell’on. Razzi ed altri mira all’abrogazione della legge istitutiva del CGIE,
affiancando alla ricorrente motivazione della duplicazione di funzioni rispetto
alla sopravvenuta presenza in Parlamento di deputati italiani eletti nella
Circoscrizione Estero; la constatazione di analoga sovrapposizione tra i compiti
e le funzioni del CGIE e quelle dei Comites. Pertanto la proposta di legge
(articolo unico) dispone l’abrogazione della legge 368/1989, e prevede
un’utilizzazione alternativa delle somme già stanziate per il funzionamento del
CGIE.
Venendo ai contenuti delle altre tre iniziative legislative, la proposta di legge A.C. 94 d’iniziativa
dell’on. Tremaglia ed altri si pone oltre il consueto quadro di riferimento
normativo per le politiche nei confronti degli italiani all’estero: essa
infatti prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per
gli italiani all'estero che eserciti attività di indirizzo, coordinamento e
controllo sulle politiche concernenti i nostri connazionali espatriati, con
particolare attenzione all'attuazione della completa eguaglianza dei loro
diritti civili e politici rispetto agli italiani residenti nel territorio
nazionale. L'iniziativa legislativa si inquadra nel vasto movimento di opinione
e di azioni che negli ultimi anni ha condotto a rivalutare notevolmente il ruolo
degli italiani all'estero, fino a giungere alla modifica costituzionale e poi
alla legge sul voto degli italiani all'estero (la già citata legge 459 del
2001).
Proseguendo negli sforzi per raccordare il
grande bacino costituito non solo dai cittadini italiani all’estero, ma anche
dal gran numero di stranieri di origine italiana, con il relativo indotto
economico e le sinergie da porre in essere con il sistema produttivo nazionale,
la proposta di legge in esame prevede che la Commissione sia composta da venti
senatori e venti deputati, nominati dai rispettivi presidenti in proporzione
alla consistenza dei gruppi parlamentari. Le cui sedute saranno pubbliche,
salvo diversa determinazione della Commissione medesima, la quale verificherà
lo stato della legislazione sul diritto di voto dei cittadini italiani
all'estero e sulle restanti materie di loro interesse, assicurandosi anche che
livelli di informazione adeguati vengano destinato dal servizio pubblico
televisivo a beneficio delle collettività italiane all'estero.
Inoltre, la Commissione
vigilerà sulla valorizzazione dell'imprenditoria italiana all'estero, e sarà
preposta a mantenere i contatti con i parlamentari di origine italiana eletti
negli Stati esteri, per una comune impostazione dei problemi culturali, sociali
ed economici. Infine, la Commissione è competente a proporre iniziative per il
rafforzamento della rete consolare e dei servizi da essa erogati a beneficio
degli italiani all'estero, ed esercita la vigilanza sull'attuazione degli
accordi internazionali di interesse degli italiani nel mondo, soprattutto nel
campo del diritto del lavoro e della legislazione sociale e previdenziale.
Almeno una volta all'anno la Commissione riferisce alle Camere sui risultati
della propria attività, con eventuali osservazioni e proposte di carattere
legislativo o regolamentare. Le spese di funzionamento della Commissione
saranno a carico, con equa ripartizione, dei bilanci di Camera e Senato.
La
proposta di legge A.C. 3065 dell’on. Porta ed altri è intesa a migliorare la funzionalità ed
accrescere la rappresentatività della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed il CGIE, istituita dalla legge 18
giugno 1998, n. 198, che ha apportato modifiche all'originario impianto della
disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. La relazione
introduttiva alla proposta di legge rileva come la Conferenza, per varie
ragioni, non abbia ancora fatto registrare una sua pregnanza istituzionale,
come pure si poteva sperare.
La proposta di legge, nel presupposto di
dover conservare la prospettiva di un serio coordinamento interistituzionale
per le istanze degli italiani all'estero rappresentate primariamente dal CGIE -
e in dissenso dall’ottica, presente in alcune delle proposte di legge di cui in
precedenza, di realizzare tale coordinamento trasferendo all'interno del CGIE
il confronto tra le comunità italiane all'estero e gli attori regionali -, dà
vita a un organismo parzialmente nuovo, ovvero la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali ed il CGIE. In
tal modo, la proposta di legge mira a mantenere l'autonomia delle istanze
dell'emigrazione italiana nei confronti dei vari attori istituzionali, pur
accrescendo, con l'inclusione degli enti locali - anch'essi ormai impegnati in
attive relazioni con le comunità di italiani all’estero partiti dal proprio
territorio -, l'ambito del dialogo.
Infine,
la proposta di legge A.C. 3574 dell’on. Calearo Ciman – che si ricollega alla proposta di legge costituzionale A.C. 3573, presentata dal medesimo
deputati, volta all’abolizione della Circoscrizione estero dalla Carta
costituzionale – novella la legge che disciplina i Comites, allo scopo di
attribuire al Ministro degli Affari esteri una funzione di raccordo e
mediazione con i Comites, in modo da compensare in qualche modo il venir meno
del diritto di voto per i nostri connazionali con un’efficace rappresentanza
presso le istituzioni centrali italiane delle loro istanze e delle loro
necessità.
Il decreto-legge n. 95 del 2012[7], all’art. 14, commi 11 e 12, ha previsto la riduzione del personale del MIUR messo a disposizione del MAE per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all’estero, nonché quello impegnato presso le stesse scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere (quelle, cioè che, disciplinate ai sensi della legislazione dello Stato ospitante, prevedano la presenza di docenti di lingua e cultura italiana retribuiti dal MIUR in base, ad esempio, ad accordi bilaterali in materia di scambi culturali).
In particolare, il comma 11, novellando il D.Lgs. 297/1994 (c.d. Testo unico dell’istruzione), dispone:
a) la riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale appartenente ai ruoli del MIUR e di personale tecnico, direttivo e docente della scuola, messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a Roma per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane e le altre istituzioni educative all’estero (art. 626, co. 1, D.Lgs. 297/1994[8]).
b) La riduzione di 776 unità (dal limite massimo di 1.400 a quello di 624) del personale da destinare alle scuole italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere (art. 639, co. 3, D.Lgs. 297/1994).
Ai sensi del comma 12, fino al raggiungimento del limite di cui al comma 11, lett. b), non possono più essere indette nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’art. 639 citato, né si possono più rinnovare i relativi comandi o fuori ruolo.
La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994 e dall’art. 9 della legge 147/2000.
Quest’ultimo dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'art. 639 del D.lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del D.L. 225/2010 ha, peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.
Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del D.lgs. 297/1994: in particolare, vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia.
Ai sensi dell’art. 656 del D.lgs. 297/1994, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.
Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 38,
della legge di stabilità 2013[9]Il comma 38, dispone, a decorrere dal
2013, la riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 658 del decreto
legislativo n. 297 del 1994 - recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado - nella misura di 712.265
euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in
precedenza.
L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
Si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo art. 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’art. 4, comma 6, lett. d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.
L’art.
1-bis del decreto-legge n. 63 del
2012[10],
reca una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero,
nonché alle pubblicazioni con
periodicità almeno trimestrale edite in
Italia e diffuse prevalentemente all’estero, sostituendo quella recata,
principalmente, dall’art. 26 della L. 416/1981.
La
nuova disciplina si applica a decorrere dai
contributi relativi all’anno 2012:
essa ripercorre, nell’impianto, quello dell’art. 26 della legge n. 416/1981,
inserendo elementi di novità.
L’art. 26 della legge n. 416/1981
ha autorizzato la corresponsione di un importo
complessivo annuo di 2 miliardi di lire – aumentato a 4 mld di lire (€
2.065.827,6), dal 2002, dall’art. 3, co. 1, della legge n. 62/2001 – in favore di
giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con
periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente
all'estero. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono
stati definiti con DPR n. 48/1983.
In particolare, il comma 1 dispone che, nell’ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e “nel rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 1” – che, tuttavia, alle medesime risorse fa riferimento –, è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all’estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
Rispetto all’assetto normativo vigente, la novità principale è costituita dalla previsione di un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione necessario per poter accedere ai contributi. Inoltre, si introduce la possibilità di soddisfare il suddetto requisito anche attraverso abbonamenti a titolo oneroso a pubblicazioni on line.
Rimane, invece, sostanzialmente invariata
la misura complessiva del contributo.
Il comma 2 stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi. A tal fine, si tiene conto della diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all’estero, dell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del contributo alla promozione del “sistema Italia” all’estero, della consistenza informativa.
L’art. 26, secondo comma, della L. 416/1981 fa
riferimento alla diffusione presso i lavoratori italiani all’estero, alla
natura e consistenza informativa di giornali, riviste e pubblicazioni, e al
loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro
italiano all’estero.
Il comma
3 affida ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei
contributi, individuando peraltro direttamente (a differenza dell’articolo 26,
terzo comma, della legge n. 416/1981), anche gli elementi da tenere in
considerazione. Si tratta di:
§
numero
di uscite annue;
§
numero
di pagine pubblicate;
§
numero
di copie vendute, anche in formato digitale.
Si
dispone, inoltre, che una parte dell’importo complessivo destinato alle
categorie di cui al comma 1 è riservata alle testate che esprimono specifiche
appartenenze politiche, culturali e religiose.
Si
definiscono così nella norma primaria elementi che, nella disciplina vigente,
sono regolati da norme di rango secondario (si veda infra).
Il
procedimento di adozione del DPR è analogo a quello già previsto dall’art. 26,
terzo comma, della legge n. 416/1981: si prevede, infatti, una previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le
Commissioni competenti dei due rami del Parlamento.
Il comma 4 dispone direttamente
l’istituzione di una commissione
incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai
contributi e di deliberarne la liquidazione, definendone la composizione in
termini che dovrebbero comportare, rispetto alla situazione attuale, un numero
inferiore di membri.
Si
prevede, infatti, che di essa facciano parte: rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero
e rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all’estero, della
Federazione unitaria della stampa italiana all’estero, della Federazione
Nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni
di emigrazione.
Ai
componenti non spetta alcun compenso, né un rimborso spese, e alle spese di
funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di
bilancio.
L’art. 1
del DPR 48/1983 ha disposto
l’istituzione di una commissione incaricata di accertare i requisiti di
ammissione ai contributi e di predisporre i piani di ripartizione, affidando la
nomina dei suoi membri ad un DPCM. La commissione è composta da oltre venti
membri[11].
L’art. 2 dello
stesso DPR ha previsto che i contributi sono destinati:
1) a giornali e riviste, pubblicati e diffusi
all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana,
argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani
all'estero[12];
2) a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con
almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in
Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti
i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia
iscritta al Registro nazionale della stampa (ora al ROC)[13].
In conseguenza della nuova disciplina, l’art. 6, comma 1, lett. d-bis), d-ter), d-quater), dispone l’abrogazione delle norme vigenti.
In particolare, oltre che dell’art. 26 della L. 416/1981, dell’art. 3, comma 1, della L. 62/2001, e del DPR 48/1983, si dispone anche l’abrogazione dell’art. 45 della L. 416/1981, il cui quarto comma ha disciplinato la corresponsione di contributi alle pubblicazioni sopra indicate riferiti al periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980.
Nel corso della pregressa legislatura, le
Commissioni III e VII della Camera hanno svolto un’indagine sulla promozione della lingua e della cultura italiana
all’estero, che si è conclusa senza l’adozione di un documento finale.
L’indagine si è aperta il 6 luglio 2011, con l’audizione del ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, ed è proseguita il 20 luglio ed il 29 novembre, con le audizioni di alcuni Direttori di Istituti italiani di cultura (Madrid, Atene, Parigi e Barcellona, Tokyo, America settentriona). Il 25 ottobre è stato audito il min. Vincenza Lomonaco, vice direttore generale del Ministero degli affari esteri per la promozione del sistema Paese, direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Il 29 febbraio 2012 sono stati auditi i rappresentanti della Società Dante Alighieri, mentre il 15 marzo, il 14 novembre ed il 18 dicembre sono stati ascoltati i dirigenti di alcuni istituti di cultura stranieri operanti in Italia (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna).
Nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri le risorse per gli italiani all’estero sono ricomprese nel Programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie) della Missione n. 4 (L’Italia in Europa e nel mondo): la legge di bilancio per il 2013 ha previsto, in proiezione triennale, lo stanziamento di 43,1 milioni per il 2013 (con una riduzione di 2,2 milioni rispetto all’anno precedente in cui erano previsti 45.3 milioni), di 42,7 milioni per il 2014 ed un appostamento di 42,5 milioni per il 2015.
Serie storica degli stanziamenti di
competenza per il Programma 4.8 nel periodo 2008-2011
(Italiani
nel mondo e politiche migratorie):
(euro)
RENDICONTO
2008 |
RENDICONTO
2009 |
RENDICONTO
2010 |
RENDICONTO
2011 |
132.650.223 |
101.317.686 |
73.511.462 |
58.340.478 |
Roma, 05 giugno
2013
Roma, Ministero degli Affari Esteri,
Sala delle Conferenze Internazionali:
Mercoledì 26
giugno 2013, ore 10.00 – 18,00;
Giovedì 27
giugno 2013, ore 10,00 – 18.00;
Venerdì 28
giugno 2013, ore 09,30 – 14,00.
...................................................................................................
Ordine del giorno:
1 - Relazione del Governo;
2 - Relazione del Comitato di Presidenza;
3 - Intervento dei Capi delegazione del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
4 – Dibattito;
5 - Elezioni
COMITES, modalità di voto e rinnovo CGIE;
6 - Legge di stabilità: capitoli di bilancio in favore
degli italiani all’estero. Stampa italiana all’estero;
7 - Cittadinanza: jus
sanguinis e jus soli;
8 -
Riforme Istituzionali e rappresentanza degli italiani all’estero: relazioni,
dibattito e tavola rotonda - il programma, i relatori ed i partecipanti alla
tavola rotonda saranno comunicati appena definiti;
9 -
Lingua e cultura italiana all’estero: documento conclusivo del seminario e
sviluppi;
10 -
Nuove mobilità e giovani italiani all’estero;
11-
Luci ed ombre sulle modalità e sulle operazioni di voto all’estero della
recente consultazione elettorale;
12 -
Discussioni e approvazioni degli ordini del giorno e dei documenti;
13 -
Varie ed eventuali.
Il
Segretario Generale del CGIE
Elio
Carozza
[1] L’elenco è riportato nel sito web del CGIE.
[2] Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[3] Decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, “Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero”, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 giugno 2010, n. 98.
[4] Decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, “Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.
[5] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[6] Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[7] Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
[8] Il comma 2 del medesimo art. 626 dispone, inoltre, l’assegnazione di un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo presso gli uffici diplomatici e consolari ai quali è affidata l’amministrazione di scuole all’estero, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Il contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro. Sia il personale di cui al co. 1 che quello di cui al co. 2 è collocato fuori ruolo.
[9] Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”.
[10] Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
[11]
Si
tratta di: Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega per i problemi dell'editoria, che la presiede; Sottosegretario agli
affari esteri con delega per l'emigrazione o un funzionario da lui delegato;
direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria,
artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (o un
funzionario del Servizio editoria da lui delegato); direttore generale
dell'emigrazione e degli affari sociali del MAE (o un funzionario da lui
delegato); capo del Servizio dell'editoria della PCM; tre funzionari del
Servizio dell'editoria; due funzionari della Direzione generale
dell'emigrazione e degli affari sociali del MAE; un funzionario del Servizio
stampa del MAE; 12 rappresentanti, rispettivamente, della Federazione mondiale
della stampa italiana all'estero (FMSIE), della Confederazione della stampa
democratica per l'emigrazione (CISDE), della Federeuropa, dell'Unione nazionale
delle associazioni degli immigrati e degli emigrati (UNAIE), dell'Associazione
nazionale delle famiglie degli emigrati (ANFE), del Centro studi emigrazione
Roma (CSER), dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (ACLI),
dell'Istituto Fernando Santi, della Federazione italiana dei lavoratori
emigrati e famiglie (FILEF), dell'Ufficio centrale per l'emigrazione italiana
(UCEI), dell'Associazione italiana per la tutela degli emigrati e famiglie
(AITEF), del Comitato tricolore degli italiani nel mondo (CTIM); un esperto in
materia di editoria, che abbia già ricoperto incarichi dirigenziali in
organismi operanti nel settore; un rappresentante designato unitariamente dalle
Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori rappresentate nel CNEL.
[12] Per
quanto concerne la misura dei
contributi concessi a giornali e riviste pubblicati e diffusi all’estero, l’art. 3 ha disposto che la stessa è
stabilita dalla commissione, mediante la seguente ripartizione annuale:
§ 100 milioni in parti eguali tra tutti gli
aventi titolo;
§ 150 milioni in proporzione al numero di
effettive uscite nel corso dell'anno;
§ 150 milioni in proporzione al numero delle
pagine pubblicate nel corso dell'anno;
§ 150 milioni in proporzione alla tiratura
complessiva annua;
§ 150 milioni da ripartire tra gli aventi titolo
in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti
italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.
[13] Per
le pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero, l’art. 4 ha disposto, sempre fermo restando
che la misura è stabilita dalla commissione, la seguente ripartizione annuale:
§ 50 milioni in parti uguali tra tutti gli
aventi titolo;
§ 50 milioni in proporzione al numero di
effettive uscite nel corso dell'anno;
§ 50 milioni in proporzione al numero delle
pagine pubblicate nel corso dell'anno;
§ 100 milioni in proporzione al numero delle
copie inviate all'estero;
§ 50 milioni da ripartire tra gli aventi titolo,
in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti
italiani e dei problemi del lavoro italiani all'estero.