Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Altri Autori: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||
Titolo: | Disposizioni concernenti i militari italiani fucilati durante la prima Guerra mondiale - A.C. 2741 -Testo a fronte | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 290 Progressivo: 1 | ||
Data: | 04/05/2015 | ||
Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni
concernenti i militari italiani fucilati durante la prima Guerra mondiale A.C. 2741 e A.C. 3035 |
Testo a
fronte |
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n. 290/1 |
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4 maggio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it |
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La
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File:
DI0262a.docx |
A.C. 2741 |
A.C. 3035 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
1. È avviato
d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice
penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la
riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della
prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i
reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito,
approvato con regio decreto 28 novembre 1869. |
1. Identico |
2. Il Procuratore
generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale
militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi
documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i
presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. |
2. Identico |
3. In conseguenza
della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1 sono estinte le pene
accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare
delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari
di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi
compresa la perdita del grado eventualmente rivestito. |
3. Identico |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
1. I nomi dei
militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel
corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito,
approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della
circolare del Comando supremo n. 2910 del 1 novembre 1916 sono inseriti, su
istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del
Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al
primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare. |
1. I nomi dei
militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel
corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'Esercito, di cui al regio decreto 28 novembre 1869, e della
circolare del Comando supremo n. 2910 del 1 novembre 1916 sono inseriti, su
istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del
Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Nel medesimo Albo sono altresì inseriti i nomi dei militari oggetto
di esecuzioni sommarie o di decimazioni. Dell'inserimento è data
comunicazione al comune di nascita del militare. |
2. Al fine di
manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari
caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge,
in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo
che ne ricorda il sacrificio. |
2. Identico |
3. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso
riservato agli studenti delle scuole medie superiori per la scelta del testo
da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con
adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari. |
3.Identico |
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Articolo 1 |
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1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del
popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico
per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore
umano» nella prima Guerra mondiale, di seguito denominato «Comitato», di cui
al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014, predispone, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione
sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto,
nonché sui casi di decimazioni e di esecuzioni sommarie verificatisi durante
le operazioni belliche. |
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2. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, si avvale per i suoi lavori di ricerca del
contributo di storici, di esperti e di giovani ricercatori. |
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3. Ogni cittadino a conoscenza di casi di cui al
comma 1 può inviare al Comitato relazioni, richieste e materiali utili alla
ricostruzione degli eventi. Il Ministero della difesa pubblica nel proprio
sito internet istituzionale le modalità con le quali è possibile
inviare il materiale. |
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Articolo 4 |
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1. Al fine di facilitare la ricerca storica sugli
eventi oggetto della presente legge il Ministero della difesa predispone la
piena fruibilità agli studiosi degli archivi delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri, per tutti gli atti relazioni e rapporti legati alle
operazioni belliche, e alla gestione della disciplina militare, nonché alla
repressione degli atti di indisciplina
o di diserzione. 2. Ai fini dell’accesso agli archivi e al materiale
di cui al comma 1 non può essere opposto il segreto militare o di Stato. |