Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Disposizioni concernenti i militari italiani fucilati durante la prima Guerra mondiale - A.C. 2741 -Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 2741/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 290    Progressivo: 1
Data: 04/05/2015
Organi della Camera: IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni concernenti i militari italiani fucilati durante la prima Guerra mondiale

A.C. 2741 e A.C. 3035

Testo a fronte

 

 

 

 

 

 

n. 290/1

 

 

 

4 maggio 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: DI0262a.docx

 


Testo a fronte

 


 

 

A.C. 2741
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale

A.C. 3035
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale e per la riabilitazione storica dei militari sottoposti a esecuzione sommaria o decimazione

Articolo 1

Articolo 2

1. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

1. Identico

2. Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Identico

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1 sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

3. Identico

 

 

Articolo 2

Articolo 3

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1 novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare.

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'Esercito, di cui al regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1 novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Nel medesimo Albo sono altresì inseriti i nomi dei militari oggetto di esecuzioni sommarie o di decimazioni. Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare.

2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

2. Identico

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

3.Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di seguito denominato «Comitato», di cui al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto, nonché sui casi di decimazioni e di esecuzioni sommarie verificatisi durante le operazioni belliche.

 

2. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si avvale per i suoi lavori di ricerca del contributo di storici, di esperti e di giovani ricercatori.

 

3. Ogni cittadino a conoscenza di casi di cui al comma 1 può inviare al Comitato relazioni, richieste e materiali utili alla ricostruzione degli eventi. Il Ministero della difesa pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità con le quali è possibile inviare il materiale.

 

Articolo 4

 

1. Al fine di facilitare la ricerca storica sugli eventi oggetto della presente legge il Ministero della difesa predispone la piena fruibilità agli studiosi degli archivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, per tutti gli atti relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, e alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione  degli atti di indisciplina o di diserzione.

2. Ai fini dell’accesso agli archivi e al materiale di cui al comma 1 non può essere opposto il segreto militare o di Stato.