Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena - D.L. 78/2013 - A.C. 1417 - Elementi per esame in Assemblea
Riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-13   AC N. 1417-A/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 53    Progressivo: 1
Data: 01/08/2013
Descrittori:
ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

1 agosto 2013
Elementi per l'esame in AssembleaD.L: 78/2013/A.C. 1417



Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|



Contenuto

 

il decreto-legge 78/2013 si compone di 6 articoli e contiene misure volte a fronteggiare il sovraffollamento carcerario.

A tal fine modifica: il codice di procedura penale, la legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, il 24 luglio 2013 dal Senato, che ha inserito un ulteriore articolo, volto a favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati.

La Commissione Giustizia, nel corso dell'esame in sede referente, ha introdotto un nuovo articolo 1-bis, relativo all'art. 612-bis c.p.

 

L'articolo 1 del decreto-legge, composto da un solo comma, introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

 

Nel corso dell'esame al Senato è stata, anzitutto, inserita nell'art. 1 una disposizione (lett. 0a) che, novellando l'art. 280 c.c.p., incide sui presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Tale misura attualmente può disporsi solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Tale limite edittale è stato innalzato a 5 anni dal Senato.

La Commissione Giustizia ha confermato il limite dei 5 anni e ha introdotto alla nuova disciplina una specifica deroga prevedendo l'applicabilità della custodia cautelare in carcere per il delitto di finanziamento illecito ai partiti (art. 7, L. 195/1974), sebbene esso preveda il limite di pena massimo di 4 anni.

Sempre con una modifica della Commissione è stato integrato il testo dell'art. 274 c.p.p. relativo alle esigenze cautelari, allo scopo di coordinarne il contenuto alle novella introdotta all'art. 280. L'attuale secondo periodo della lett. c) del primo comma dell'art. 274 c.p.p. prevede, quando il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, che la custodia cautelare sia disposta soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. La modifica della Commissione ha previsto, per il caso della custodia cautelare in carcere, che i delitti della stessa specie per cui si procede debbano prevedere la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

La lettera a) del comma 1, nel testo originario del decreto-legge, interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, aggiungendo all'art. 284 c.p.p. il comma 1-bis, in base al quale il giudice, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, deve valutare l'idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Una modifica apportata dal Senato ha integrato la formulazione del testo, per precisare che la valutazione in oggetto debba comunque considerare prioritarie tali esigenze.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta al comma 1 una lettera a-bis) che novella l'art. 386 c.p.p., comma 3, prevedendo che il verbale di arresto o fermo può essere trasmesso dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero anche per via telematica.

 

La lettera b) del comma 1, che si scompone in quattro diversi interventi normativi, modifica l'articolo 656 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene detentive.

 

In particolare, il numero 1) inserisce tre nuovi commi nell'art. 656, dopo il comma 4.

§         Il comma 4-bis prevede che il PM, previa verifica dei periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena debba richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata (di cui all'art. 54 OP).

Il presupposto è che la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste per la liberazione anticipata (45 giorni di detrazione per ogni semestre di pena scontata), rientri nei limiti già previsti che permettono la sospensione dell'esecuzione della pena e la possibile concessione delle misure alternative alla detenzione.

La modifica introdotta fa sì che le detrazioni di pena siano "anticipate", al fine di limitare l'ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere l'ordine di esecuzione ogniqualvolta che, a seguito del ricalcolo, la pena detentiva da espiare, anche se costituente parte residua di maggior pena, risulti inferiore:

       - a 3 anni;

       - a 6 anni, per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza;

     - a 4 anni, nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (v. ultra).

La procedura non è applicabile nei casi di divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

E' analogamente esclusa l'applicabilità del nuovo comma 4-bis nei confronti dei condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

 

§         Il nuovo comma 4-ter dell'art. 656 c.p.p. prevede che il beneficio di cui al nuovo comma 4-bis possa essere applicato al condannato che si trovi già in stato di custodia cautelare in carcere. In tale ipotesi, infatti,, il PM emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Una modifica introdotta al Senato stabilisce, per coordinamento, che detta trasmissione debba avvenire "senza ritardo".

 

§         Il nuovo comma 4-quater prevede poi che, nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emetta i provvedimenti di sua competenza dopo la decisione del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata.

 

Il numero 2) della lettera b) interviene sul comma 5 dell'articolo 656 c.p.p., armonizzandone il contenuto con le previsioni dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare. In particolare, il decreto-legge stabilisce in 4 anni il limite di pena – anche residua - per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario (art. 47-ter, comma 1) già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.

 

Si tratta dei seguenti soggetti:
  • donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona di età minore di anni 21, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Il numero 3 della lettera b) interviene sul comma 9 dell'art. 656 c.p.p., che prevede una serie di esclusioni oggettive relative a delitti per i quali la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non può essere disposta.

Nel testo previgente al decreto-legge, tale preclusione riguardava i condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché per incendio boschivo, furto pluriaggravato ex art. 625, furto in abitazione e furto con strappo e delitti aggravati per l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale.

Il decreto-legge, nella sua versione iniziale, ha soppresso il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per tutte le fattispecie di reato indicate (con la sola eccezione dei reati più gravi individuati dall'articolo 4-bis OP). Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore di anni 14, previsto dall'articolo 572, comma 2, c.p. e, ex art. 612-bis, terzo comma c.p.,  per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero commessi con armi o da persona travisata.

Una modifica apportata dal Senato ha reintrodotto il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i condannati per incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo.  

 

Infine, il decreto-legge elimina il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i plurirecidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, c.p. (ovvero coloro che, già recidivi, commettono un altro delitto non colposo). Anche per tale categoria di soggetti, quindi, in base al decreto-legge è possibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Tale previsione, soppressa nel corso dell'esame al Senato, è stata reintrodotta nel corso dell'esame in Commissione.

 

Il numero 4 della lettera b) coordina il contenuto del comma 10 dell'art. 656 c.p.p. - relativo all'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari - con la nuova disciplina introdotta dai  commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo: anche ai condannati agli arresti domiciliari si applica il calcolo relativo alla liberazione anticipata, introdotto dal provvedimento in esame.

 

 

 La Commissione  Giustizia ha introdotto nel decreto-legge un articolo 1-bis che, allo scopo di permettere l'applicazione della custodia in carcere in relazione al delitto di stalking, novella l'art. 612-bis, primo comma, del codice penale (rubricato "Atti persecutori") aumentando, nel massimo, da 4 a 5 anni la pena della reclusione ivi  prevista.

 

 

L'articolo 2 del testo modifica la disciplina dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975).

La lettera a) interviene sull'art. 21, relativo al lavoro all'esterno del carcere, inserendo un comma 4-ter che permette ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità.

 

Il Senato ha integrato la formulazione del comma 4-ter rendendo più dettagliata la disciplina introdotta dal decreto-legge e introducendo specifiche preclusioni oggettive. Si prevede, infatti, che: a) detenuti e internati possano "di norma" essere assegnati alle attività di pubblica utilità; b) nell'assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; c) il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, Asl, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; d) è possibile l'assegnazione di detenuti e internati ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi; e) è l'inapplicabile il comma 4-ter ai detenuti e agli internati per: il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo, per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

 

Una ulteriore modifica introdotta dalla Commissione Giustizia prevede che la prestazione di lavoro vada svolta con modalità che, in ogni caso, non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti ed internati.

 

Il Senato ha, inoltre, aggiunto all'art. 2 le lettere a)-bis e a-ter) che modificano la disciplina dei permessi premio prevista dall'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario:

  • aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la durata di ogni permesso premio e portando la durata complessiva, per ogni anno di espiazione della pena, da 60 a 100 giorni;
  • ampliando i presupposti di concessione dei permessi premio nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione, con l'aumento da 3 a 4 anni del limite di pena (la concessione è quindi ammessa nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni ovvero nei confronti dei condannati a pena superiore, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena).

 

La lettera b) apporta poi una serie di modifiche all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare allo scopo di ampliarne l'ambito di applicazione.

In primo luogo viene soppresso il comma 1.1. dell'art. 47-ter, così eliminandosi il divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i 3 e i 4 anni di pena (anche residua) nei confronti dei condannati recidivi reiterati di cui all'art. 99, co. 4, c.p.; nei confronti di questi ultimi è, allo stesso modo, eliminato al comma 1-bis  il divieto di applicazione della detenzione domiciliare infrabiennale.

Il Senato ha soppresso le citate modifiche all'art. 47-ter, in tal modo ripristinando i divieti di applicazione delle indicate misure per i recidivi.

La disposizione soppressiva del Senato è stata a sua volta espunta dal testo dalla Commissione Giustizia, che ha così ripristinato il testo originario del decreto-legge.

Il numero 3 della lettera b) riformula il comma 1-quater dell'articolo 47-ter dell'OP che, nella versione previgente al decreto-legge, stabiliva che il magistrato di sorveglianza cui fosse rivolta istanza di detenzione domiciliare ad esecuzione della pena già iniziata potesse disporre l'applicazione provvisoria della misura in presenza dei prescritti requisiti.

Il decreto-legge ha modificato la disciplina dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, consentendo al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria, indipendentemente dall'accertamento dei requisiti, la detenzione domiciliare.

Nel corso dell'esame al Senato il comma 1-quater è stato ulteriormente modificato: a) si è prevista l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare anche nell'ipotesi del condannato ultra settantenne; b) è stato chiarito che spetta allo stesso magistrato di sorveglianza applicare provvisoriamente la misura; c) è stato corretto il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, sui poteri del tribunale di sorveglianza.

 

La soppressione del comma 9 del citato articolo 47-ter, disposta dal numero 4 della lettera b), intende eliminare preclusioni di natura assoluta all'accesso a misure alternative alla detenzione, valorizzando in tal modo le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari. Il citato comma 9 prevedeva, infatti, che la denuncia per evasione importasse la sospensione della detenzione domiciliare mentre la condanna ne importasse la revoca.

Con una modifica introdotta dal Senato è stata reintrodotta nell'art. 47-ter una nuova formulazione del comma 9 che, confermando l'eliminazione dell'automatismo, prevede che solo alla condanna per evasione consegua la revoca della detenzione domiciliare e che la revoca non abbia luogo qualora il fatto sia di lieve entità.

 

Sempre nel corso dell'esame al Senato sono state soppresse le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2. In tal modo sono state ripristinate le disposizioni dell'ordinamento penitenziario (abrogate dal DL) che limitano la concessione ai plurirecidivi dei permessi premio (art. 30-quater), della semilibertà (art. 50-bis) e che prevedono limiti alla concessione per più di una volta dei benefici (art. 58-quater, comma 7-bis).

La Commissione Giustizia ha soppresso a sua volta tali disposizioni soppressive delle lettere c) e d), confermando così l'abrogazione degli artt. 30-quater, 50-bis e 58-quater, comma 7-bis, dell'ordinamento penitenziario.

 

  L'articolo 3  del decreto-legge interviene sull'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), relativo alle sanzioni penali connesse alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il testo originario del decreto-legge inserisce nell'art. 73 un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità anche in caso di commissione di reati diversi da quelli di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel corso dell'esame del d.d.l. di conversione il Senato ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge, con l'introduzione di alcuni requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità: a) il lavoro di pubblica utilità è disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta; b) il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall'assuntore "abituale" di sostanze stupefacenti (è stato soppresso il richiamo anche alle sostanze "psicotrope"; la Commissione Giustizia ha ripristinato il riferimento a tali sostanze) in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale; c) il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione; d) all'elenco dei reati di più grave allarme sociale previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. che escludono l'ammissione al lavoro di pubblica utilità sono aggiunti i reati contro la persona.

 

L'art. 3-bis, inserito nel decreto-legge dal Senato, novella due leggi (la n. 381 del 1991, sulle cooperative sociali, e la n. 193 del 2000, sull'attività lavorativa dei detenuti) con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo degli ex detenuti.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 in tema di sgravi contributivi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tra cui i detenuti) impiegate in cooperative sociali. La disposizione approvata dal Senato amplia la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi (l'aumento è di 18 mesi per i detenuti che hanno usufruito di misure alternative o del lavoro esterno; di 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato).

Il comma 2 novella la legge n. 193 del 2000 (cd. legge Smuraglia) inserendovi l'articolo 3-bis, che concede alle imprese che assumono detenuti un credito d'imposta (350 euro per ogni assunto).

Si precisa (comma 3) che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che sono riconosciuti (in coordinamento con la previsione della legge n. 381/1991) anche successivamente all'uscita dal carcere, per 18 o 24 mesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.

 

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal D.P.R. 3 dicembre 2012.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto D.P.R. e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con i seguenti ulteriori compiti: programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria (lettera a); manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti (lettera b); mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (ciò in base alla lettera b-bis), introdotta dal Senato); realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria; destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale (lettera d); individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie (lettera e). Tanto alla lettera d) quanto alla lettera e) il Senato ha aggiunto il riferimento alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi. E' infine previsto che il Commissario operi in raccordocon il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile (lettera f).

 

 

Il comma 2 prevede che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate all'Agenzia del demanio, siano adottati d'intesa con la stessa Agenzia e, ai sensi del comma 4, siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente.

In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario. Questi deve riferire trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

A questa disposizione il Senato ha aggiunto l'obbligo di relazione annuale al Parlamento, al quale il Commissario dovrà adempiere, per il 2013, entro il 31 dicembre. Una modifica apportata dalla Commissione Giustizia ha previsto che gli obblighi di relazione siano semestrali e che destinanatarie sono le Commissioni parlamentari competenti (con ciò viene coordinato il testo con l'ultimo periodo del comma 3).

Il comma 4 disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti del Commissario, che è tenuto a trasmettere relazioni annuali al Ministro della giustizia e alla Corte dei conti, sullo stato di attuazione dei compiti attribuitigli.

 

Il comma 5 prevede, poi, che gli atti del Commissario siano adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario. Il Senato ha eliminato il riferimento specifico al numero del capitolo di bilancio.

Il comma 6 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge in conversione, al medesimo Commissario siano attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente a una serie di disposizioni ivi previste.  

La Commissione Giustizia ha, tuttavia, espunto dal testo specifici poteri derogatori della disciplina del cd Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) in materia di procedura di avvalimento (art. 49) e di termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle stazioni appaltanti (art. 70).

Il comma 7 dispone che al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di ulteriori 15 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. In merito il Senato ha specificato che il personale in comando o distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi ed ha – anche in questo comma – soppresso il richiamo specifico al capitolo di bilancio.

Il comma 8 conferma le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del Commissario straordinario. Anche in questo caso il Senato ha soppresso il richiamo al capitolo di bilancio.

Infine, il comma 9 stabilisce espressamente che, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, al Commissario straordinario non spetta alcun tipo di compenso.

 

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

 

Modifiche al c.p.p.
Modifiche all'art. 612-bis c.p.
Modifiche all'ordinamento penitenziario
Modifiche al TU stupefacenti
Lavoro dei detenuti
Il Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 78/2013, approvato dal Senato (A.C. 1417) il 29 luglio 2013.

Nel corso dell'esame la Commisisone ha svolto alcune audizioni. Il 30 luglio 2013 si è svolta l'audizione di Marcello Bortolato, rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati, di Matteo Piantedosi, Vice Direttore generale della Pubblica sicurezza, di Angelo Sinesio, Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di Francesco Cascini, Vice Capo Dipartimento dell'amminsitrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e di Alfonso Sabella, Direttore della direzione generale delle risorse materiali, beni e servizi, del medesimo Dipartimento; dii rappresentanti dell'Unione camere penali italiane e di rappresentanti dell'associazione Antigone.



I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari costituzionali ha espresso  sul provvedimento parere favorevoleil 1° agosto, con una osservazione riferita all'articolo 4, in cui si ritiene opportuno chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena "differenziati su base regionale", tenendo conto di quanto sancito dall'art. 3 Cost.

Il 31 luglio 2013, il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con condizioni.