Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e dei rispettivi Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva - A.C. 3960 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 290 | ||
Data: | 11/07/2017 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Disposizioni in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e dei rispettivi Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva
11 luglio 2017
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Attribuzione di poteri normativi| |
ContenutoLa proposta di legge – approvata dal Senato il 30 giugno 2016, con varie modifiche rispetto al testo iniziale (A.S. 361) e ulteriormente modificata durante l'esame in Commissione alla Camera – dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica. In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in tre.  Occorre aggiornare il titolo della proposta di legge, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo.  Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 220/2003 (L. 280/2003), la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
L'art. 2 dello stesso D.L. dispone che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Disposizioni riguardanti il CONI  L'art. 1, non modificato durante l'esame in Commissione, conferma, anzitutto, Numero massimo dei mandati per gli organi del CONIrispetto alla legislazione vigente, che gli organi del CONI restano in carica 4 anni e che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), per i quali continua a non essere previsto alcun limite. A tal fine, sostituisce il co. 2 dell'art. 3 del d.lgs. 242/1999 (come modificato dall'art. 1, co. 3, del d.lgs. 15/2004). In materia interviene anche l'art. 4, co. 1, che abroga il co. 6 dell'art. 2 dello stesso d.lgs. 15/2004, relativo al termine di inizio per il computo dei mandati. Ai sensi del d.lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004, il CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. L'ente – in relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006) – è sottoposto alla vigilanza (di cui all'art. 1 del d.lgs. 242/1999) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non più del Mibact).
Gli organi del CONI – individuati dall'art. 3 – sono il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti, la cui composizione e i cui compiti sono disciplinati negli artt. 4-12.
In base all'art. 3, gli organi restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del CIO – e, dunque, in base all'art. 6, co. 1, i 10 rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, il rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e i due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI – non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Lo stesso d.lgs. 15/2004 peraltro ha previsto, all'art. 2, co. 6, che il computo dei mandati si sarebbe effettuato a decorrere da quello che avrebbe avuto inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI, da tenersi (ai sensi del co. 2 dello stesso articolo) entro il 30 giugno 2005.
Inoltre, nell'ambito della novella indicata, dispone che le stesse previsioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 242/1999, l'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto (l'articolazione del CONI in organi centrali e periferici è stata confermata anche dall'art. 8, co.1, del D.L. 138/2002 – L. 178/2002).
Lo statuto del CONI stabilisce, nel titolo III (artt. 14-19), che l'organizzazione territoriale è costituita da comitati regionali (1 in ogni regione), delegati provinciali (1 in ogni provincia) ed (eventualmente) fiduciari locali.
Gli organi dei comitati regionali sono il Presidente, la Giunta regionale, il Consiglio regionale.
I comitati regionali, direttamente e tramite i delegati provinciali, rappresentano il CONI nel territorio di competenza e promuovono e curano i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, o di impossibilità di funzionamento, la Giunta nazionale delibera il commissariamento delle strutture territoriali. Queste ultime hanno autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti e, allo stesso fine, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.a. Tutte le cariche dell'organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
In base all''art. 6, co. 4, lett. o), dello statuto, il Consiglio nazionale, con deliberazione n. 1465 del 22 maggio 2012, ha approvato il regolamento dell'organizzazione territoriale.
I co. 1 e 3 dell'art. 5, non modificati durante l'esame in Commissione, Adeguamento statuto CONIdispongono che, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea (v. infra). Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica. Qui il comunicato del CONI dell'11 maggio 2017, data nella quale sono stati eletti il Presidente (Giovanni Malagò, per il secondo mandato) e la Giunta nazionale.
Disposizioni riguardanti le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva L'art. 2, modificato durante l'esame in Commissione, nel confermare, anzitutto, Numero massimo dei mandati per FSN. DSA, EPSrispetto alla legislazione vigente, che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, dispone che ciò avviene anche promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Conferma, inoltre, che gli stessi organi restano in carica 4 anni. Dispone anche - innovando rispetto all'assetto vigente - che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti. A tal fine, sostituisce il co. 2 dell'art. 16 del d.lgs. 242/1999. Conseguentemente, l'art. 4, co. 2, non modificato durante l'esame in Commissione, abroga i co. 3 e 4 del medesimo art. 16. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate (art. 15 del d.lgs. 242/1999) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle Federazioni internazionali e del CONI, non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. citato, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI, il quale ha stabilito con deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014 i principi fondamentali dei loro statuti.
L'art. 16 del d.lgs. 242/1999 – anch'esso modificato dal d.lgs. 15/2004 – non prevede un limite al numero di mandati, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Solo con riferimento al Presidente dispone, ai co. 3 e 4, che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
In base al già citato art. 2, co. 6, del d.lgs. 15/2004 – che si riferisce, per evidente errore materiale, al co. 25 (anziché 24) dell'art. 1 del medesimo d.lgs. –, anche il computo di questi mandati si sarebbe effettuato a decorrere dal mandato che avrebbe avuto inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
Il 29 marzo 2017, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata 3-02910, il Ministro per lo sport ha fatto presente che la vigilanza delle procedure per il rinnovo dei vertici federali è una materia di diretta competenza del CONI.
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Inoltre, nell'ambito della novella indicata, l'art. 2 dispone che, qualora gli Principi voto per delegastatuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI stabilisce i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, al fine, in particolare, di una riduzione del numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque non superiore a 5. Lo scopo è quello, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto. In base al par. 6.4 dei già citati principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, le deleghe per la partecipazione ai lavori delle Assemblee nazionali di 1° grado possono arrivare – a seconda del numero di associazioni e società votanti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea – fino a 40.
Ove le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate non adeguino i propri statuti ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina.  Tutta la disciplina indicata si applica anche agli Enti di promozione sportiva, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Gli Enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI (art. 32, co. 2, del DPR 157/1986). In base al già citato statuto del CONI (artt. 26-28) e al Regolamento degli Enti di promozione sportiva, tali enti – che, per statuto, non hanno fini di lucro – si distinguono in enti nazionali ed enti su base regionale. In particolare, per il riconoscimento a livello nazionale è necessario avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province e un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.
Si segnala che il riferimento agli Enti di promozione sportiva è inserito nell'art. 16 del d.lgs. 242/1999 che riguarda, in base alla rubrica, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate (mentre agli Enti di promozione sportiva è dedicato l'art. 16-bis).
L'art. 5, co. 2, non modificato durante l'esame in Commissione, Disciplina transitoria per FSN, DSA, EPSdispone che, entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, nonché gli Enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle nuove previsioni, mentre il co. 4, come modificato durante l'esame in Commissione, stabilisce che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali degli stessi organismi che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto "il limite di cui all'articolo 16" del d.lgs. 242/1999, come modificato dall'art. 2 del testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.  Come si è visto, il richiamato art. 16 del d.lgs. 242/1999, come ora modificato, prevede, però, sia il limite dei tre mandati, sia la possibilità per gli statuti di abbassare lo stesso. Occorrerebbe, dunque, chiarire se si intenda fare riferimento al limite dei tre mandati, ovvero al limite più basso eventualmente stabilito dagli statuti. Inoltre, nel caso il riferimento all'art. 16 sia da intendersi al comma 2, primo periodo (limite dei tre mandati), occorrerebbe comunque chiarire come si applicherebbe la previsione relativa ad un ulteriore mandato ove gli statuti stabiliscano un limite di mandati inferiore a tre.
Disposizioni riguardanti il CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica  L'art. 3, come sostituito durante l'esame in Commissione, riguarda il Comitato italiano paralimpico (CIP). Il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003.
Da ultimo, è intervenuto il d.lgs. 43/2017 che, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, ha trasformato il CIP in ente autonomo di diritto pubblico, delineando una disciplina simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal d.lgs. 249/1999.
In particolare, il d.lgs. ha posto il CIP – dotato ora di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio – sotto la vigilanza della (sola) Presidenza del Consiglio dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).
Il CIP è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute (in base all'art. 13, co. 2, del d.lgs., le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato).
Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.
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In analogia con quanto previsto per il CONI dal d.lgs. 242/1999, l'art. 4, co. 1-3, del d.lgs. 43/2017 stabilisce che gli organi del CIP – determinati in Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale e Collegio dei revisori dei conti – durano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
Il Presidente e i componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) – non possono restare in carica per più di due mandati. Un terzo mandato è consentito solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Il computo dei mandati si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.
In particolare, aumenta a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono Numero massimo di mandati per gli organi del CIPsvolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale (sempre ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale) e sopprime la previsione relativa al termine di inizio per il computo dei mandati. Inoltre, stabilisce che la stessa disciplina si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. In base all'art. 3, co. 2, del d.lgs. 43/2017, lo statuto del CIP disciplina l'organizzazione periferica del Comitato con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai fini indicati, novella il co. 2 e sopprime il co. 3 dell'art. 4 del d.lgs. 43/2017. L'art. 3-bis, introdotto durante l'esame in Commissione (ma sostanzialmente corrispondente ai co. 3 e 4 dell'art. 3-bis della L. 189/2003, introdotto dall'art. 3, co. 1, del testo trasmesso dal Senato), riguarda le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica. In particolare, anzitutto conferma (in analogia con quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 242/1999, come modificato dall'art. 2 del testo in esame), che gliNumero massimo di mandati per FSP, DSP, EPSP statuti delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, disponendo che ciò avviene anche promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Conferma, altresì, che il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica 4 anni. Dispone anche – innovando rispetto all'assetto vigente – che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti. In base all'art. 13 del d.lgs. 43/2017, le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche sono associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni internazionali paralimpiche e del CIP. A fini sportivi, le FSP e DSP sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CIP.
L'art. 14 del d.lgs. 43/2017 non prevede un limite al numero di mandati, disponendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati, ma stabilendo – per quanto qui più interessa – che, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salve due ipotesi, ossia che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ovvero che il Presidente uscente candidato raggiunga per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
Detta, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga – mutatis mutandis – a quella già illustrata con riferimento all'art. 2, e dispone, sempre in analogia con l'art. 2, che la disciplina prevista si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche. In base agli artt. 26 e 27 dell'attuale statuto del CIP, gli Enti di promozione sportiva paralimpica sono associazioni riconosciute dal CIP a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità ricreative e formative: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio nazionale. Per statuto, non hanno fini di lucro.
Anche in tal caso, il riferimento agli Enti di promozione sportiva paralimpica è inserito nell'art. 14 del d.lgs. 43/2017 che riguarda, in base alla rubrica, gli statuti delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche (mentre agli Enti di promozione sportiva paralimpica è dedicato l'art. 15).  Ai fini indicati, sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 del d.lgs. 43/2017.  I co. 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 5, introdotti durante l'esame in Adeguamento statuto CIP e principi voto per delegaCommissione (ma sostanzialmente corrispondenti, con alcune modifiche, ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 3 del testo trasmesso dal Senato) dispongono, anzitutto, che, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. L'art. 20 del d.lgs. 43/2017 ha stabilito che, in sede di prima applicazione, lo statuto doveva essere adottato da un commissario ad acta, nominato con DPCM, su proposta dell'autorità vigilante, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (20 aprile 2017). Il commissario ad acta doveva adottare lo statuto entro 30 giorni dalla sua nomina e lo stesso doveva essere approvato dall'autorità vigilante nei successivi 20 giorni.
Lo stesso art. 20 prevede anche che, nei dieci giorni successivi all'approvazione dello statuto, il commissario ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali.
Alla data del 7 luglio 2017 il DPCM relativo alla nomina del commissario ad acta non risulta intervenuto.
Le nuove previsioni, dunque, introducono una nuova disciplina che supera quella recata dall'art. 20 del d.lgs. 43/2017. E', pertanto, necessario un coordinamento.  Dispongono, inoltre, che, entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle nuove previsioni. Infine, dispone che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delleDisciplina transitoria per FSP, DSP, EPSP Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già svolto il limite di mandati di cui all'art. 14, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 43/2017, come modificato dall'art. 3-bis del testo in esame (cioè, tre mandati) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. In tal caso, occorrebbe chiarire come si applicherebbe la previsione relativa ad un ulteriore mandato ove gli statuti stabiliscano un limite di mandati inferiore a tre.
Entrata in vigore  L'art. 5, co. 5, non modificato durante l'esame in Commissione, dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
Relazioni allegate o richiesteIl progetto di legge A.S. 3960 era corredato di relazione illustrativa. Inoltre, il 7 giugno 2017 è stata resa disponibile la relazione tecnica richiesta dal prescritto numero di deputati e predisposta dal Governo, ai sensi dell'art. 79, co. 5, del Regolamento della Camera. La medesima relazione tecnica è stata pubblicata in allegato al resoconto della VII Commissione del 5 luglio 2017. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali", che l'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., rimette alla competenza esclusiva statale. Rileva anche la materia "ordinamento sportivo" che l'art. 117, terzo comma, Cost. ha inserito fra le materie di legislazione concorrente. |
Attribuzione di poteri normativiL'art. 5, co. 3, prevede l'emanazione di un DPCM (per l'oggetto, si veda Par. Contenuto). |