Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada - A.C. 3837 - Elementi di valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3837/XVII     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 236
Data: 25/10/2016
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada

25 ottobre 2016
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge C. 3837 si compone di un articolo unico con il quale viene disposto che la Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada.

  La terza domenica di novembre è stata riconosciuta come Giornata mondiale delle vittime della strada da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 60/5, adottata dall'Assemblea generale il 26 ottobre 2005, quale «giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie» e gli Stati membri e la comunità internazionale sono stati invitati a riconoscerla.

Il comma 1 inoltre prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Non vengono definite modalità precise circa le modalità di tale informazione.
    Il comma  2 prevede poi che in occasione della Giornata nazionale siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:

    a) tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte;

   b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;

    c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;

    d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità;

    e) sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti.

Si prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e si stabilisce che all'attuazione della legge stessa le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla necessaria relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.