Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Priorità per l'esecuzione di demolizione di manufatti abusivi - A.C. 1994 - Elementi di valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 196 | ||
Data: | 11/05/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Priorità per l'esecuzione di demolizione di manufatti abusivi
11 maggio 2016
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Indice |
Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali| |
L'A.C. 1994, approvato dal Senato il 22 gennaio 2014, e concernente un intervento sul Testo Unico in materia di edilizia (DPR 380 del 2001) con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia.
ContenutoLa riforma conferma, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, l'attuale sistema a doppio binario, che vede la competenza:
Quanto al primo profilo, relativo alla competenza dell'autorità giudiziaria, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, l'Criteri di priorità delle Procure della Repubblicaarticolo 1 del provvedimento novella il d.lgs. n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione:
L'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica. Nella determinazione dei criteri di priorità , il PM dovrà dare adeguata considerazione (art. 1, comma 6, lett. d), del d.lgs. 106/2006):
Nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera d) e delle specificità del territorio di competenza, la priorità dovrà essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati (art. 1, nuovo comma 6-bis), del d.lgs. 106/2006). Il testo non precisa se le tre fasce prioritarie (numeri 1), 2) e 3)) siano indicate in ordine decrescente oppure stiano tra loro sullo stesso piano. Specialmente nel primo caso (ordine decrescente), infatti, potrebbe rilevare, ai fini di una valutazione di ragionevolezza la collocazione nella seconda fascia degli immobili costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità rispetto alla collocazione nella prima fascia di altri immobili (es. gli immobili costruiti su area demaniale). L'articolo 1 approvato dal Senato modificava il TU in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, nel quale era inserito l'art. 44-bis) individuando direttamente i criteri di priorità per l'ordine di esecuzione delle sentenze di condanna per i reati edilizi ed attribuendo al PM presso il giudice che ha deliberato il provvedimento il compito di curare d'ufficio l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
L'Art. 41 TU ediliziaarticolo 1-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, sostituisce l'art. 41 del DPR n. 380 del 2001 (TU edilizia). Si ricorda che la normativa vigente prevede poteri suppletivi in capo alle regioni e al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni preposti alla demolizione. Infatti, il TU edilizia prevede che ove il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, possa essere la regione a disporre la demolizione delle opere eseguite (art. 40). Analogamente, in base all'art. 41 TU, alla demolizione può in via residuale provvedere il prefetto. Tale potere è esercitato sulla base di un elenco di opere non sanabili (trasmesso dal dirigente comunale entro il mese di dicembre di ogni anno) per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto, nel termine, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto provvede sia all'acquisizione della proprietà dei beni e delle aree che alla demolizione, con possibilità di avvalersi, per gli abbattimenti, sia di strutture operative dello Stato che di imprese private (art. 41). L'art. 41, comma 3, TU prevede che i lavori di demolizione siano affidati anche a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa. La riforma conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la riforma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo art. 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la riforma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione. L'Fondo di rotazionearticolo 1-ter, anch'esso introdotto in sede referente, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un fondo di rotazione, dotato di 50 milioni di euro per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione dei comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali, previo  parere della Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti. L'erogazione delle risorse finanziarie dovrà essere garantita da una convenzione che preveda la restituzione delle somme entro 10 anni. L'Banca datiarticolo 1-quater, infine, costituisce presso il Ministero delle infrastrutture la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali (oneri calcolati in 10 milioni di euro per il 2016). Tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. il tardivo inserimento dei dati nella banca dati comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del TU edilizia e una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Si rammenta che l'art. 31, comma 4-bis, del testo unico in materia di edilizia stabilisce che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 (aree assoggettate a vincolo di inedificabilità , o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Si valuti se, in base al rinvio al comma 4-bis dell'art. 31 del testo unico edilizia, vi sia corrispondenza tra destinatario dell'obbligo di immissione dei dati e soggetto tenuto al pagamento della sanzione. Alla lettera, quest'ultimo non pare essere il dirigente o funzionario inadempiente, cui è infatti riservata distinta sanzione pecuniaria di 1.000 euro.  La gestione della banca dati è attribuita all'Agenzia per l'Italia digitale, che dovrà garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie ordinamento penale e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) La giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, "perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali" (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011).
Con riferimento all'articolo 1-quater, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.) . |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'articolo 1-quater, comma 3, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito. Il raddoppio della sanzione disposto dall'articolo 1-quater, comma 3, deve essere valutato alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa. |