Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali - A.C. 3169-B Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 174
Data: 14/01/2016
Descrittori:
INCIDENTI STRADALI   LESIONI PERSONALI
OMICIDIO   REATI
Organi della Camera: II-Giustizia


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Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

14 gennaio 2016
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Il provvedimento C. 3169-B, già approvato dalla Camera lo scorso 28 ottobre e poi modificato dal Senato, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.

Di seguito si dà conto del complesso della riforma, evidenziando le modifiche apportate dal Senato, che sono comunque così sintetizzabili:

Contenuto

Il testo approvato dalla Camera si componeva di 8 articoli, che sono stati ricondotti a un articolo unico a seguito dell'esame al Senato. A ogni articolo del testo approvato dalla Camera corrisponde adesso un comma, con la stessa numerazione, dell'articolo unico del testo approvato dal Senato.

L'articolo 1, comma 1, del testo inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (L'omicidio stradalearticolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Anzitutto, per ragioni sistematiche, - con violazione del codice della stradaviene "spostata" nel nuovo art. 589-bis la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), già prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, al comma 3, tale fattispecie viene espunta dall'articolo 589 che pertanto, nella parte residua, riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, l'- alcool, droga e conducenti professionaliart. 589-bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:

  • in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).  

E', invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:

  • in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
  • che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h  in un centro urbano  ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).
  • che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano;
  • che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).

Aggravanti e attenuantiIn tutti i casi previsti, la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di altre circostanze; sul punto è intervenuto il Senato per specificare che la riduzione di pena si ha quando l'evento "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" (la precedente formulazione faceva riferimento all'evento che sia conseguenza anche di una "condotta colposa della vittima").

La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore (nel presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà).

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p. vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni).

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

Le lesioni personali stradaliIl comma 2  disciplina, con il riformulato articolo 590-bis c.p. (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli.

Le diverse fattispecie del reato di cui all'art. 590-bis appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'art. 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (nell'art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro).

L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno).  

L'art. 590-bis sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa da:

  • un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'art. 589-bis per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate:

  • dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
  • dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h  in un centro urbano ovvero  superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane;
  • dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
  • dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

La pena è aumentata  se il fatto è commesso da un conducente senza patente, o con patente sospesa o revocata, o privo dell'assicurazione RC auto.

Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una diminuzione di pena fino alla metà se l'evento lesivo sia conseguenza, oltre che dell'azione o dell'omissione del colpevole, anche di altre circostanze. Anche su questo punto è intervenuto il Senato che ha riformulato la disposizione eliminando il riferimento alla "condotta colposa della vittima", sostituito con quello all'evento che non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex art. 590 c.p., quarto comma, è di 5 anni).

Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-ter introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di pena di 3 anni di reclusione) nell'ipotesi di lesioni personali stradali.

Comparazione delle circostanzeIl nuovo articolo 590-quater, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis c.p., reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza  nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli :

  • 589-bis, dal secondo al sesto comma (omicidio stradale);         
  • 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale)
  • 590-bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime)
  • 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

Sul punto il Senato è intervenuto per specificare che, nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, le circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento sono quelle previste nei commi dal secondo al sesto del nuovo art. 590-bis c.p., eliminando dunque il richiamo alle lesioni gravi o gravissime derivanti da semplice violazione del codice della strada (primo comma) e all'aggravante prevista per le lesioni a più persone (ottavo comma).

Nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, le aggravanti sottratte  al bilanciamento delle circostanze riguardano, quindi, il reato commesso (art. 590-bis, commi dal secondo al sesto):

  • da soggetti in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti  o psicotrope;
  • da specifiche categorie di conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (chi esercita professionalmente attività di trasporto di trasporto di persone o cose, conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati);
  • da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro ) che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h  in un centro urbano  ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua);
  • da soggetti che non hanno conseguito la patente (o hanno la patente sospesa o revocata) o non hanno assicurato il proprio veicolo a motore (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà).

Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul quantum di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Il nuovo articolo 590-quinquies c.p. riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane.

Il commaUlteriori modifiche al c.p. 3, non modificato dal Senato, coordina alcune disposizioni del codice penale a seguito dell'introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis. 

Perizie coattiveIl comma Perizie coattive4 del provvedimento, non modificato dal Senato, reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici.

Disposizioni di coordinamento del c.p.p.Il comma 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale. In particolare, la disposizione prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" di cui all'art. 589-bis del codice penale. Il Senato ha precisato che l'arresto obbligatorio riguarda, oltre alle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 589-bis, anche quelle del terzo comma; si tratta delle fattispecie punite con la pena più grave, della reclusione da 8 a 12 anni.

Altre disposizioni di coordinamento (commi 6 e 7 dell'articolo 1) interessano la disciplina del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

Il Disposizioni di coordinamento del Codice della stradacomma 6, lett. a), introdotto dal Senato, abroga l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada, secondo cui il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

La lett. b) modifica l'articolo 222 in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. La riforma stabilisce che alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida; la revoca consegue anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

All'art. 222 sono inoltre aggiunti due commi (3-bis e 3-ter) sulla revoca della patente. Il comma 3-bis stabilisce che, nel caso di revoca della patente per omicidio stradale (esclusa l'ipotesi base del primo comma dell'art. 589-bis, c.p.), l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). Il termine è elevato a 20 anni:

  • se il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, Codice della strada);
  • se il soggetto sia stato condannato per guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 187, commi 1 e 1-bis, Codice della strada).

Il termine è ulteriormente aumentato fino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 189 del Codice della strada.

Il comma 3-ter prevede, poi, nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale di  cui all'articolo 589-bis, primo comma, c.p., e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.), che l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i citati reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis (v. ante). Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Su questa parte è Le modifiche apportate dal Senato al Codice della Stradaintervenuto il Senato che ha introdotto il comma 3-quater all'articolo 222 del Codice della strada. La disposizione è volta a disciplinare l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida. Si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.

La lett. c) apporta modifiche di coordinamento all'art. 219 del Codice della Strada, mentre la lett. d) interviene sull'articolo 223, comma 2, del Codice, inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'art. 223 è integrato con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni. Il Senato ha introdotto il comma 2-bis all'art. 223, che disciplina l'ipotesi di sospensione della patente di guida, nei casi nei quali sussistono "fondati elementi di un'evidente responsabilità", nei confronti di un titolare di patente di guida che pongano in essere le condotte disciplinate dalla proposta di legge. Anche in tal caso il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre anni. Anche in tal caso l'inibizione alla guida è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il Modifiche alla competenza del giudice di pacecomma 7 del provvedimento, non modificato dal Senato, sopprime parte dell'art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di  ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico).

Il comma 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento penale", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.