Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Legge di bilancio 2018 - Profili di interesse della Commissione Agricoltura
Riferimenti: AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/3/0/XIII
Data: 04/12/2017
Organi della Camera: XIII Agricoltura

LEGGE DI BILANCIO 2018

 

 

 

 

dicembre 2017A.C. 4768Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura


 

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Progetti di legge n. 642/3/0/XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

ag0492.docx

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza e di interesse della XIII Commissione Agricoltura, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2018-2020 di competenza della XIII Commissione.

 

 

 

 


I N D I C E

 

 

 

Il disegno di legge di bilancio......................................... 1

La prima sezione........................................................................ 2

§  1. La disciplina contabile della prima sezione.............................................. 2

§  2. Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura.......................... 5

§  Articolo 1, comma 2 (Sterilizzazione incremento IVA e accise)............. 5

§  Articolo 1, commi 4-7 (Detrazione per sistemazione a verde)................ 8

§  Articolo 1, commi 14-20 (Proroga dell’iperammortamento)................ 10

§  Articolo 1, commi 66 e 67 (Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)....................................................... 16

§  Articolo 1, commi 68 e 69 (Affiancamento in agricoltura)................... 19

§  Articolo 1, commi 70 e 71 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)................................................................................................................. 23

§  Articolo 1, commi 72-74 (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)..................................................................... 25

§  Articolo 1, comma 77 (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio).......................................................................... 27

§  Articolo 1, comma 97 (APE)................................................................... 28

§  Articolo 1, commi 124-133 (Censimenti permanenti ISTAT)................ 31

§  Articolo 1, comma 291 (Distretti del cibo)............................................ 35

§  Articolo 1, commi 292-295 (Disciplina dell'attività di enoturismo)..... 40

§  Articolo 1, comma 296 (IVA agevolata carne)...................................... 42

§  Articolo 1, commi 297-300 (Interventi per il settore avicolo).............. 44

§  Articolo 1, comma 301 (Apicoltura in aree montane)........................... 46

§  Articolo 1, commi 302-304 (Piano invasi)............................................. 47

§  Articolo 1, commi 314-324 (Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)................................................................................................................. 50

§  Articolo 1, commi 364-367 e 455 (Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP)......................................... 57

§  Articolo 1, comma 495 (Credito di imposta per il Sud)......................... 61

§  Articolo 1, comma 622 (Ristrutturazione ippodromo di Merano)......... 64

§  Articolo 1, comma 674 (Informazione antimafia per i terreni agricoli) 65

La Seconda Sezione................................................................. 67

§  La disciplina contabile della sezione II....................................................... 67

§  Lo stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (tab. 12 - art. 13 del ddl)................................................................ 74

§  Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2020................... 74

§  Le previsioni di spesa per il 2018........................................................... 75

 

 


Il disegno di legge di bilancio

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 


La prima sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

 

 

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell’articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di “equilibrio” del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com’è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell’ambito del percorso di raggiungimento dell’ obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste:

§  la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;

§  la determinazione degli importi dei fondi speciali;

§  la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;

§  la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

§  la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;

§  la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell’ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.


2. Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura

 

 

Articolo 1, comma 2
(Sterilizzazione incremento IVA e accise)

 

 

Il comma 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l’aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

I commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; in particolare, l’aumento dell’IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25%) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

 

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in tre anni: pertanto, l’aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all’11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).

Rimane invariato l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l’aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4%). L’aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l’aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

 

Effetti finanziari clausola di salvaguardia a seguito del D.L. n. 50 del 2017

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

(11,5%)

3.479

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

350

350

350

TOTALE CLAUSOLE

15.742,5

18.887

19.162

19.570,80

 

Da ultimo, l’articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio in commento) ha modifica, al comma 1, il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell’aliquota ridotta del 10% dall’1,5% all’1,14% per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l’aumento dello 0,36% (punto 1), che modifica la lettera a) del comma 718).

È stato inoltre ridotto da 350 a 10 milioni di euro l’aumento delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, mentre resta invariato l’importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2), che modifica la lettera c) del comma 718).

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

(11,14%)

2.639

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

10

350

350

TOTALE CLAUSOLE

14.902,50

18.547

19.162

19.570,80

 

In particolare, il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall’articolo 2 in commento

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12471,9

19.162

19.570,80

 

Si determinano quindi minori effetti finanziari pari a 14.902,40 milioni di euro per il 2018 e 6.075, 1 milioni di euro per l’anno 2019.


 

Articolo 1, commi 4-7
(Detrazione per sistemazione a verde)

 

 

I commi da 4 a 7 dell’articolo 1 introducono, limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

 

In particolare il comma 4 prevede che la detrazione spetti ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i suddetti interventi. Il limite massimo di spesa di 5.000 euro si riferisce alla singola unità immobiliare.

Si evidenzia che, a differenza del c.d. bonus mobili, tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso.

Il comma 5 prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni (articoli 1117 e 1117-bis c.c.). In tal caso l’importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Andrebbe chiarito se le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili da parte dello stesso soggetto.

Il comma 6 include tra le spese detraibili quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati nei commi 4 e 5.

Il comma 7 subordina la fruibilità delle detrazioni alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Sono infine richiamate alcune disposizioni della disciplina del bonus sulle ristrutturazioni edilizie previste dall’articolo 16-bis del TUIR. In particolare si richiama la norma che prevede che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5). La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) ridotte nella misura del 50 per cento (comma 6). In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).

 


 

Articolo 1, commi 14-20
(Proroga dell’iperammortamento)

 

 

I commi da 14 a 20, prorogaNO per l’anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:

§  il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;

§  il comma 15 proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;

§  il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018.

Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

 

Il comma 14 proroga, in misura diversa e con alcune eccezioni, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017 (in termini parzialmente coincidenti).

 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari  26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017.

 

Più precisamente il comma in esame, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di redditi d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - prevede l’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura è dunque prorogata, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla disciplina previgente.

Si chiarisce inoltre che sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR).

La legge di bilancio 2017, con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, riconosceva il beneficio del super ammortamento a condizione che detti beni rivestissero un utilizzo strumentale all'attività di impresa; erano dunque esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR (rispettivamente, veicoli deducibili al 20 per cento in quanto non usati per l’esercizio dell’impresa, e veicoli deducibili al 70 per cento in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti ).

Con una disposizione di coordinamento, la norma esclude dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono della proroga del citato articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 15 proroga inoltre il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017. Esso consente di maggiorare, nella misura del 150 per cento, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

 

Com’è noto, l'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri e finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell’iperammortamento per gli investimenti, effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bilancio). Come anticipato, esso consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

 

Viene dunque prorogata la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Tale agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 2018, l’iperammortamento 2017 si applica anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni: e cioè che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 16 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018 (di cui al comma precedente), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2, ovvero fino al 31 dicembre 2018 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2019.

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017.

Il richiamato comma 10 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

 

Dunque, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le condizioni sopra indicate: accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 17, nel confermare la documentazione già richiesta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232), dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Il comma 18 conferma i casi di esclusione dalle predette agevolazioni già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

 

Al riguardo si rammenta che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Le disposizioni previste dai commi 19 e 20 intendono evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: la norma contempla l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti, pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0, come chiarito dalla Relazione illustrativa).

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato a alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il comma 20 contempla anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.


 

Articolo 1, commi 66 e 67
(Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali)

 

 

I commi 66 e 67 dettano norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni  nella previdenza agricola effettuate nel 2018.

 

In particolare, si riconosce un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni[1] nella previdenza agricola effettuate nel 2018[2].

La norma ripropone, pur con significative differenze, l’analogo sgravio contributivo introdotto, per il 2017, dall’articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di stabilità per il 2017).

L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo[3] delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi) (comma 66).

 

Si ricorda, in proposito, che l’analogo sgravio contributivo previsto dal richiamato articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) opera nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate)

Le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative a tale esonero contributivo sono state fornite con la circolare INPS n. 85 dell’11 maggio 2017.

 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Per coltivatore diretto s’intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell’articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro[4].

Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.

Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.

Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale, persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale), le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

 

Il comma 67 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.

 

Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

§  pesca e acquacoltura;

§  produzione primaria dei prodotti agricoli;

§  trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

§  qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

§  qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

§  aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

§  aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.


 

Articolo 1, commi 68 e 69
(
Affiancamento in agricoltura)

 

 

I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000.

 

Le norme in commento, introdotte al Senato, prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (si tratta degli articoli da 9 a 10-ter, che recano misure in favore dello sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).

 

Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all’ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall’art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.

 

 

Si osserva che la disposizione non prevede alcuna conseguenza – quale ad esempio la nullità – della mancata previsione nel contratto delle “forme di compensazione” né precisa se tali forme abbiano natura risarcitoria. Si valuti infine se la “conclusione anticipata del contratto” coincida con le diverse ipotesi contenute nel codice civile (nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione).

 

Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, in particolare – ai sensi del primo comma del predetto art. 8 - coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia).

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.

 

Si ricorda che l’art. 6 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), aveva conferito al Governo una delega (non esercitata) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

 

 

Di seguito, alcuni dati storici sul numero delle imprese agricole condotte da giovani imprenditori e quelli relativi ai conduttori di imprese agricole per classi di età.

 

http://www.freshplaza.it/images/2016/0229/tabella_Giovani_Confagricoltura.GIF


 

Articolo 1, commi 70 e 71
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

 

 

I commi 70 e 71, introdotti nel corso dell’esame al Senato, riconoscono, anche per il 2018, l’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio e prevede un incremento della dotazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

 

Il comma 70 riconosce anche per il 2018, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro (già riconosciuta per il 2017 dall’art. 1, c. 346, della L. 232/2016) per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/1958[5]), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

La disciplina delle modalità di pagamento dell’indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Il comma 71 integra di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019[6][7].

Agli oneri derivanti dalle disposizioni suddette (rispettivamente 11 e 12 milioni di euro) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (istituito dall’art. 1, c. 200, della L. 190/2014), come rifinanziato dal comma 624 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Quanto all’arresto obbligatorio dell’attività di pesca, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1380 del 2013, relativo alla politica comune della pesca, ha ribadito che, tra i principali obiettivi di tale politica, rientra la conservazione delle risorse biologiche marine; a tal fine viene adottato un approccio precauzionale volto a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Tra le misure utili per il raggiungimento di tali scopi, l’articolo 7 del suddetto regolamento annovera le misure tecniche consistenti nell’interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili.

Il regolamento (UE) n. 508/2014 ha disciplinato il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevedendo, all’articolo 17, che ciascuno Stato membro elabori un programma operativo unico per l'attuazione di tali priorità da cofinanziare tramite il FEAMP. Il programma operativo italiano è stato approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2016 si è ritenuto necessario, in considerazione dei dati inerenti lo sfruttamento ittico, autorizzare il fermo obbligatorio dell’attività di pesca per le unità autorizzate allo strascico, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree, in conformità con quanto previsto dai piani di gestione.

Da ultimo, si ricorda che l’art. 1, comma 307, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e l’art. 13, c. 6-undecies, del D.L. 244/2016 (cd. proroga termini), nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, hanno destinato, rispettivamente, fino a 18 milioni di euro per il 2016 e fino a 17 milioni di euro per il 2017 per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.


 

Articolo 1, commi 72-74
(Misure in favore dei territori danneggiati
dal batterio
Xylella fastidiosa)

 

 

Le norme in commento destinano, al comma 72, due milioni di euro per l’anno 2019 e due milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa. Rifinanziano, poi, al comma 73, il Fondo si solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare a interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017. Estendono inoltre, al comma 74, la destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari a talune misure di contenimento della Xylella fastidiosa, rifinanziando, a tal fine, il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Nello specifico, si prevede, al comma 72, che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, siano stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

Il comma 73, poi, dispone che, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da Xytella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 (si tratta di interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria). Quanto sopra, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017: a tal fine, si prevede, che la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (ossia - di regola - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

Il comma 74, infine, novella l’art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 160 del 2016), che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, apportandovi le seguenti integrazioni:

§  il suddetto Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal  batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso;

§  conseguentemente, il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto.

Conseguentemente, la rubrica del citato art. 23-ter è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

Si ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealico, obiettivi che si prevede di realizzare con il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle nuove tecnologie applicate, nonché con interventi volti a migliorare la struttura del comparto. La dotazione iniziale del Fondo è stata di 3 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro per il 2017. La legge di bilancio per il 2017 ha poi aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinandolo al rifinanziamento del suddetto Fondo. Ciò ha comportato l’iscrizione in bilancio, a tal fine, di un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 2020 (cap. 7825). Con decreto MIPAAF 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2016) sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.


 

Articolo 1, comma 77
(Indennità giornaliera settore pesca per periodi
di fermo non obbligatorio)

 

 

Il comma 77, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rende permanente l’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

 

La suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d’anno.

 

Sul tema si ricorda che l’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 91/2017 ha esteso ai periodi interessati da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, già prevista per i suddetti lavoratori in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio (cfr. scheda di lettura relativa ai commi 70 e 71); l'estensione è disposta per il 2017 e fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni (di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché nel rispetto di un limite di spesa pari a 7 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 97
(APE)

 

 

Il comma 97 proroga di una anno la disciplina dell’APE volontaria e modifica i requisiti per l’accesso all’APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso.

 

La disposizione, in particolare:

§  proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l’istituto sperimentale dell’APE volontaria (lettera a));

§  interviene sul requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto per l’accesso all’APE sociale, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (lettera b));

§  interviene sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna) (lettera c));

§  rimodula le risorse per la copertura finanziaria (modificata nel corso dell’esame al Senato) derivante dalle disposizioni in esame che ampliano le possibilità di accesso all’APE sociale, che risultano quindi essere pari a 300 milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il 2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di euro per il 2020, 336,6 milioni di euro per il 2021, 103,9 milioni di euro per il 2022 e 9,4 milioni di euro per il 2023 (lettera d)).

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni in materia di APE sociale sono contenute nel precedente comma 86, alla cui scheda si rimanda.

 

Ape sociale: normativa vigente

 

L'APE sociale è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall’articolo 1, commi 179-186, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

 

L’APE volontaria: normativa vigente

 

L'APE volontaria è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall’articolo 1, commi 166-178, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono demandate a un successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.

È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono state definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape volontaria.


 

Articolo 1, commi 124-133
(Censimenti permanenti ISTAT)

 

 

I commi da 124 a 133 disciplinano i censimenti permanenti da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individua i censimenti da effettuare dai prossimi anni. I censimenti saranno basati sull’utilizzo di fonti amministrative, oltre che sulle rilevazioni dirette periodiche, e saranno realizzati con le modalità definite dall’ISTAT con l’adozione dei Piani generali di censimento e di altri provvedimenti. Inoltre, l’ISTAT dovrà definire le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell’ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. Si stabilisce, infine, che la popolazione legale sia determinata con DPR sulla base dei risultati dei censimento permanente della popolazione secondo la cadenza temporale indicata nel Piano generale.

 

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 179/2012 che ha segnato il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale.

 

Negli ultimi anni l'ISTAT ha condotto una sperimentazione in più riprese secondo le indicazioni contenute nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, prorogato dal decreto legge n. 244 del 2016, nonché nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019.

 

Il comma 124 stabilisce i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni:

§  censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018);

§  censimento delle imprese, delle istituzioni non-profit e delle istituzioni pubbliche (dal 2018);

§  censimento dell'agricoltura (dal 2021).

 

Per l'agricoltura, si prevede al contempo che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6° censimento generale 2010).

 

Il censimento permanente è basato sulla integrazione di due fonti: le fonti amministrative e altre basi di dati utili ai fini censuari, e le rilevazioni periodiche.

 

Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i commi 125 e 126 pongono uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT).

La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da:

§  archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS;

§  archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica;

§  archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno;

§  sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas;

§  archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§  anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 127 dispone la proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale triennale (art. 13, D.Lgs. 322/1989) e degli atti collegati (in particolare di aggiornamento annuale) - fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

 

Il comma 128 individua gli strumenti che l’ISTAT utilizza per l’effettuazione dei censimenti: ossia i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, e le specifiche intese con le province autonome di Trento e Bolzano. Tali strumenti saranno utilizzati altresì per:

§  definire l’indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

§  individuare le modalità di utilizzo dei dati forniti dagli archivi amministrativi e dalle altre fonti;

§  indicare i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico (secondo le disposizioni recate dall'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989); le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale).

 

Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (comma 129) l'ISTAT definisce, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e la periodicità) delle anagrafi della popolazione residente.

Qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, l'ISTAT assume, attraverso l’adozione di circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico, ossia degli strumenti “geografici” per la realizzazione delle toponomastica stradale, alla base dei censimenti (comma 130).

 

Il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti e gli organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie (comma 131).

 

Sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento -, è determinata la popolazione legale adottata con un decreto del Presidente della Repubblica (comma 132).

 

Il comma 133 reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati, nel modo che segue:

§  5.000.000 euro per l'anno 2018;

§  46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

§  51.881.600 per l'anno 2021;

§  26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Alla restante spesa (di euro 74.707.968 per il 2018; 35.742.291 per il 2019; 20.768.941 per il 2020) si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati da:

§  l’articolo 50 del decreto-legge 78/2010 che ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013 per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e per il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed per il censimento delle istituzioni non-profit;

§  l’articolo 17 del decreto-legge 135/2009, che autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

 

Nella relazione tecnica del maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, si evidenzia il risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, che i censimenti permanenti determinano rispetto ai censimenti generali decennali, i quali, nell’ultima tornata, sono stati finanziati complessivamente per 755,5 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 291
(
Distretti del cibo)

 

 

Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento").

 

La norma del comma 291 nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine, enunciato nel capoverso 1 della disposizione novellata, è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

 

Nell'avvicinare la produzione dei prodotti al consumo - con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici di integrazione della filiera alimentare - il decreto n. 228/2001 già oggi riconosce, nella prossimità territoriale, un interesse pubblico rilevante, da conseguire mediante il "distretto rurale" e il "distretto agroalimentare di qualità", che le Regioni devono applicare nel programmare le loro politiche di sviluppo; in tale ambito, si individuano forme innovative di collaborazione dell'azienda agricola con le pubbliche amministrazioni[8] al fine di salvaguardare e valorizzare il territorio, promuovendo i processi di tracciabilità finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare.

Il decreto incentiva anche le iniziative collettive delle aziende agricole che si prefiggono lo scopo di promuovere la vendita diretta di prodotti di fattoria, di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, di far conoscere la cultura rurale e di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita. Ne deriva la possibilità di individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo. Attraverso l’eliminazione dei vari intermediari, si consegue anche il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore; oltre a garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione, si favorisce la conoscenza della cultura rurale e delle piccole produzioni tipiche del territorio.

 

Con il capoverso 2 vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo. Sono compresi:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche già riconosciute;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di PMI agricole o agroalimentari, secondo il citato articolo 36 comma 1;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, purché caratterizzati da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da almeno una produzione certificata tutelata dalla normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

e) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli[9], e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

 

Il capoverso 3 stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. Secondo la relazione governativa, "l''istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Il capoverso 4 prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto. In proposito, opera già il D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, della L. n. 289/02.

 

Gli interventi ivi previsti - che sono attuati con appositi bandi - sono rivolti a imprese, reti di imprese, organismi di produzione, rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari e agevolano programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro, aventi ad oggetto: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

 

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il capoverso 5 - con decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

 

Il capoverso 6 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziate sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti: esse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come peraltro già avviene per i distretti di filiera secondo tipologie di intervento già fissate dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa).

 

Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, il capoverso 7 chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001: si prevede, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

 

Le numerose iniziative collettive di vendita gestite direttamente dai produttori agricoli - sorte per ridurre il divario fra la crescita dei prezzi al consumo a fronte della riduzione dei prezzi alla produzione - hanno infatti trovato un riconoscimento, in deroga alla disciplina generale del commercio, che ha consentito agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti. La possibilità di vendita - anche nella forma itinerante - si estende peraltro ai prodotti derivati, ottenuti con la manipolazione o trasformazione dei prodotti sia agricoli che zootecnici. Oltre il tetto di legge alle entrate derivanti dalla vendita diretta, comunque, la vendita dei prodotti rientra nella normale attività commerciale, e non gode più dei benefici previsti per i prodotti agricoli (ad esempio della ridotta aliquota IVA).


 

Articolo 1, commi 292-295
(Disciplina dell'attività di enoturismo)

 

 

I commi 292-295, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

In particolare, il comma 292 ricomprende nella disciplina relativa all’“enoturismo” tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Il comma 293 prevede che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria.

Tra queste si segnala, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede per i soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento. L’articolo 5, comma 2, dispone che i soggetti che esercitano l’attività di agriturismo determinano l’IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano attività agrituristica. Tuttavia essi possono optare per l’applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione IVA: l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito (art. 5, comma 3).

Occorrerebbe pertanto precisare quali disposizioni fiscali della legge n 413 del 1991 si applicano all'attività enoturistica.

Il secondo periodo del comma 293 precisa che il regime forfettario dell’IVA, previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell’art. 295 della direttiva 2006/112/CE).

Gli articoli 295-305 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il regime IVA forfettario per i produttori agricoli. Ai sensi della citata normativa per «produttore agricolo», si intende il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

Il comma 295 dispone che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41, comma 11 della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino), i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo. Inoltre, l’art. 87 del medesimo testo unico sul vino ha novellato l’articolo 1 della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle «strade del vino», introducendovi tre commi aggiuntivi che prevedono quanto di seguito riportato.

La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le “strade del vino”, non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino”, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP suddette deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “strade del vino”. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui sopra non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

 


 

Articolo 1, comma 296
(IVA agevolata carne)

 

 

Il comma 296 prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

 

La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020. L’attuazione della misura non potrà comportare un onere (minori entrate) superiore a  20 milioni di euro annui.

 

Tale misura ripropone quanto già previsto, per l’anno 2017, dall’art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.

 

In attuazione del suddetto art. 1, comma 45 della legge di bilancio 2017 è stato emanato il decreto ministeriale 27 gennaio 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2017), il quale ha esteso all’anno 2017 le percentuali di compensazione – di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - già indicate nel decreto ministeriale 26 gennaio 2016, attuativo della legge di stabilità 2016.

 

L’articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva infatti previsto, limitatamente al 2016, l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%, e il D.M. 26 gennaio 2016 aveva quindi fissato, per l'anno 2016, le seguenti percentuali (prorogate poi - come visto - anche per l’anno 2017):

a)   animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento;

b)   animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.

 

Prima di tale intervento la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972, sull’istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).


 

Articolo 1, commi 297-300
(Interventi per il settore avicolo)

 

 

I commi 297-300 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. La disposizione rimanda all'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del predetto Fondo. Infine, si estende la portata dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

 

Le disposizioni in commento, introdotte al Senato, prevedono che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia istituito il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo verrà impiegato per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante interventi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tali interventi sono previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che prevede per le imprese agricole che abbiano subito danni di una certa entità taluni benefici, quali contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) nonché per il rafforzamento del relativo sistema di sorveglianza e prevenzione.

Il suddetto Fondo è finalizzato, per 5 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, a realizzare gli interventi compensativi di cui sopra, e per 10 milioni di euro per il 2018 a rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta in parte (5 milioni di euro per l’anno 2018) tramite riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della legge n. 499 del 1999 (relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF); in parte – come rileva la relazione tecnica - (5 milioni di euro per l’anno 2019) per mezzo della riduzione del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF e, in ultima parte (10 milioni di euro per l’anno 2018), mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, saranno definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

Infine, con una novella all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2010, è modificata la disposizione secondo cui i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e talune a carattere non commerciale: l'oggetto dell'anagrafe in questione non saranno più – oltre a tutte le aziende avicole a carattere commerciale - le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi, bensì le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.


 

Articolo 1, comma 301
(Apicoltura in aree montane)

 

 

Il comma 301 esclude dalla base imponibile IRPEF i proventi di determinate attività apicolturali.

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.

 


 

Articolo 1, commi 302-304
(Piano invasi)

 

 

I commi 302-304, modificati nel corso dell’esame al Senato, prevedono  l’adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l’approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).

 

Il comma 302 prevede, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, l’adozione di un Piano nazionale (da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate) per:

§  la realizzazione di invasi multiobiettivo;

§  la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

§  nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche.

 

Relativamente alle modalità di adozione, la norma prevede che essa avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto, da una parte,  che il decreto deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, dall’altra, che il decreto deve essere adottato anche di concerto con il  Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla scorta di quanto già si prevede relativamente all’adozione del Piano straordinario.

 

Il comma 303 detta disposizioni atte a consentire, nelle more della definizione del Piano Nazionale, la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione.

Viene infatti disposta l’adozione di un Piano straordinario (che confluisce nel Piano Nazionale, di cui rappresenta quindi uno stralcio), con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Si osserva che in questo caso non è fissato un termine per l’emanazione del decreto.

 

La realizzazione del “piano stralcio” è affidata ai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o ai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Viene altresì consentito ai soggetti realizzatori di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Ogni intervento dovrà essere identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

Si ricorda che il citato decreto legislativo ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Relativamente al CUP (introdotto dall’art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

Il comma 304 autorizza, per la realizzazione del Piano straordinario, la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Viene altresì precisato che le risorse del Piano straordinario rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.

 

Il tema dell’emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è oggetto di una apposita indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017.

Nel corso dell’audizione del 18 luglio 2017, il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”.

Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di presentazione del Piano nazionale degli invasi.

 


 

Articolo 1, commi 314-324
(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)

 

 

Le disposizioni di cui ai commi 314-324 dell'articolo 1 recano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui si definisce la composizione.

Si istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo". Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi. Si definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo recando disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione.

Infine, definisce l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad "Italia Meteo" e si provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia.

 

 

I commi 314-324 recano disposizioni relative all'istituzione e alla composizione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, organo la cui finalità è quella di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale in tali settori e assicurare una rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali.

Il Comitato è istituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. È composto da 13 esperti di settore, così designati:

§  1 dal Capo dipartimento della Protezione Civile

§  6 da Ministeri (1 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'Istruzione; 1 dal Ministero dell'Ambiente, 1 dal Ministero delle politiche agricole; 1 dal Ministero dello sviluppo economico; 1 dal Ministero dei beni e delle attività culturali);

§  6 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano;

§  I componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione rappresentano l'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

 

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. Il centro è composto da 22 Stati membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Greecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito), coadiuvati da 12 Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). L'organo di governo è il Consiglio, composto da rappresentanti degli Stati membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale, assistito da 6 comitati consultivi tematici. Lo staff è composto da 350 unità provenienti da 30 Paesi.

Si ricorda che alla Camera è in corso d'esame il progetto di legge recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017" (A.C. 4686), già approvato dal Senato il 5 ottobre 2017[10]. L'Accordo prevede il trasferimento del Data center del Centro meteo (attualmente con sede a Reading) in Italia, nelle aree ed edifici messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Tecnopolo di Bologna.

 

In base al comma 315 il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone di un coordinatore designato dal decreto istitutivo di cui al comma 1. Non sono previste, né per il coordinatore, né per i membri del Comitato, forme di compenso, gettoni di presenza o emolumenti.

Il comma 316 istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia. I compiti dell'Agenzia prevedono:

a)   elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;

b)  attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c)   realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;

d)  elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e)   comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f)    partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;

g)  promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

 

Il comma 317 prevede per l'Agenzia una dotazione organica dell'Agenzia e di un massimo di 52 unità, comprensive di 4 dirigenti. Tale dotazione è definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 321.

Il comma 318 definisce le modalità di reclutamento per il personale dell'Agenzia, che può avvenire mediante:

a)   le procedure di mobilità previste dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al Titolo II (organizzazione), Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi).

In particolare, in materia di mobilità le procedure prevedono: il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante domanda di trasferimento soggetta ad assenso dell'amministrazione di appartenenza (art. 30); esperienze temporanee presso istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati (art. 32); forme di mobilità collettiva per personale in soprannumero attraverso ricollocazione anche presso altre amministrazioni (art. 33) nonché di gestione del personale in esubero che non è possibile ricollocare (personale in disponibilità) (art. 34).

b)  le procedure selettive, contemplate dal suddetto decreto legislativo all'articolo 35, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 35, recante disposizioni per il reclutamento del personale, prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto collettivo di lavoro mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Le procedure di reclutamento devono essere conformi ad una serie di principi tra cui: pubblicità della selezione, imparzialità delle modalità di svolgimento, trasparenza, competenza dei membri delle commissioni di concorso nell'ambito delle materie oggetto dello stesso. E' prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare un massimo di 40 per cento dei posti banditi per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato rispondente a precisi requisiti (tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso). Possono inoltre essere banditi concorsi per titoli od esami, al fine di valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale del personale di cui sopra.

L'articolo disciplina quindi le procedure per l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni statali. L'articolo reca inoltre disposizioni per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili iscritti nelle apposite liste (secondo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68).

 

L'Agenzia può inoltre dotarsi, nei limiti delle risorse disponibili, di un massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, mediante incarichi individuali di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 7, relativo alla gestione delle risorse umane, al comma 6 prevede che qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti con comprovata specializzazione, anche universitaria. Ciò è subordinato al rispetto di alcuni requisiti di legittimità, tra cui: corrispondenza dell'oggetto delle prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; impossibilità oggettiva per l'amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; natura temporanea della prestazione, determinazione preventiva della durata e del compenso della prestazione. Il comma prevede, tra l'altro, che il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In base al comma 319 al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Il comma 320 stabilisce poi la possibilità per l'Agenzia, nei limiti delle di sponibilità di organico, di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il suddetto personale non può includere personale scolastico.

L'articolo 17, comma 14 citato prevede che qualora per disposizioni di legge o tramite disposizioni regolamentari sia previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando di un contingente di personale, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Si ricorda che il regime dei comandi è disciplinato dall'articolo 56 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Esso prevede la possibilità per un impiegato di essere comandato a prestare servizio presso un'altra amministrazione statale o presso enti pubblici. Tale comando, che ha natura temporanea ed eccezionale, è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. È vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Il comma 321 reca disposizioni relative allo Statuto dell'Agenzia. In particolare, stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare la norme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

I suddetti articoli contengono disposizioni in materia di organizzazione delle Agenzie (articolo 8), della loro copertura organica e della loro dotazione finanziaria (articolo 9). In particolare, l'articolo 8, al comma 4 stabilisce i principi e i criteri direttivi per gli statuti delle Agenzie. Essi includono, tra l'altro: definizione delle attribuzioni del direttore generale; attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità di gestione; previsione di un comitato direttivo, composto da non più di quattro membri; definizione dei poteri ministeriali di vigilanza; definizione degli obiettivi dell'Agenzia; attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio; regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione e di altri rapporti con altre amministrazioni; previsione di un collegio dei revisori; istituzione di un organismo preposto al controllo di gestione; organizzazione dell'Agenzia in base alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Circa le modalità di adozione degli statuti, l'articolo 8 prevede che essi siano emanati con regolamenti adottati ai sensi all'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 17, comma 2 prevede che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo il parere delle Commissioni competenti per materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte dalla riserva assoluta prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo.

 

Il comma 321 prevede poi che l'Agenzia sia sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, che stabilisce le linee guida strategiche. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre allo statuto, definisce:

§  i compiti di vigilanza che il Comitato può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente;

§  gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica di cui al comma 4;

§  le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

§   

Infine, prevede che la presidenza del Collegio dei revisori sia affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 322 reca disposizioni relative all'organizzazione dell'Agenzia. In particolare stabilisce che essa sia disciplinata da un regolamento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Con medesimo decreto sono definite altresì le misure atte a facilitare la gestione della materia facendo confluire presso l'Agenzia le risorse umane, finanziarie e strumentali al momento utilizzate per la meteorologia e climatologia e stipulando apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Il comma prevede che finché non saranno stipulate le suddette convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

 

Il comma 323 disciplina l'autorizzazione di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8.

La spesa è così ripartita:

§  2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per investimenti tecnologici;

§  1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il funzionamento e il personale dell'Agenzia, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Infine, il comma 324 modifica l'articolo 3-bis della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, al suddetto articolo, che disciplina il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, viene soppresso il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. E' inoltre abrogato l'articolo 111 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Tale articolo disciplina l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, che di fatto ora sono assolti dall'Agenzia "Italia Meteo".

In materia di protezione civile si ricorda la Legge 16 marzo 2017, n. 30  che ha delegato il Governo ad adottare entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.


 

Articolo 1, commi 364-367 e 455
(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP)

 

 

I commi 364-367 e 455, introdotti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un apposito fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca. Allo stesso tempo, autorizzano specifiche spese per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

 

In particolare, per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016[11], fatta eccezione per il CREA e per l’INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 372 e 460), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 364).

A copertura di tali somme, viene ridotta l'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016[12].

Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

 

Ad uno specifico D.P.C.M. (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) è demandata la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al richiamato fondo, nonché l’individuazione degli enti beneficiari (comma 365).

Gli enti beneficiari del finanziamento sono inoltre tenuti a destinare alla stabilizzazione dei loro ricercatori e tecnologi risorse proprie, aventi carattere di certezza e stabilità, in misura pari ad almeno il 50% del contributo ricevuto (comma 366).

 

Il successivo comma 367 reca specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)[13], al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

 

Infine, il comma 455 prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex ISFOL)[14] per il superamento del precariato. La disposizione, in particolare, prevede uno stanziamento a favore dell’INAPP pari a 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell’Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.

 

La stabilizzazione dei cd. precari della P.A.

Il D.Lgs. 75/2017, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 124/2015 all'articolo 20, al fine di ridurre il precariato nella P.A., contiene disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

Per quanto riguarda l'articolo 20, esso consente alle amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifici requisiti, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Più specificamente, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che al 22 giugno 2017 possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

§  sia stato già selezionato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali;

§  abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire (nello stesso triennio 2018-2020) specifiche procedure concorsuali (nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria), riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

§  abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto.

Infine, le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010), per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili (sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

 


 

Articolo 1, comma 495
(Credito di imposta per il Sud)

 

 

Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

 

Sulla materia è intervenuto recentemente il comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che, attraverso una rimodulazione, ha ridotto di 110 milioni le risorse originariamente stanziate per il 2017, che venivano traslate per 55 milioni alle annualità 2018 e 2019. Di conseguenza, le risorse stanziate per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno venivano fissate dal D.L. n. 50/2017 in 507 milioni per il 2017 e in 672 milioni sia per il 2018 che per il 2019.

 

Fermo restando le quote già indicate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), con la disposizione in esame l’autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

 

Si ricorda che il comma 108 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) poneva l’onere previsto per tale credito di imposta (617 milioni annui dal 2016 al 2019) per 367 milioni a valere sulle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e per 250 milioni sui fondi strutturali UE (PON “Imprese e Competitività 2014/2020” e risorse FESR 2014/2020 dei POR delle regioni in cui si applica l'incentivo).

La rimodulazione delle risorse disposta dal D.L. n. 50 del 2017 veniva posta a carico esclusivo delle risorse del FSC (la Relazione tecnica al d.d.l. di conversione - A.C. 4444 - precisa che la predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota parte di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sul fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale.

 

Anche l’onere relativo all’incremento di spesa disposto dalla norma in esame (200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

Quota Fondo Sviluppo e Coesione

367

257

622

522

Quota Fondi strutturali

250

250

250

250

Autorizzazione di spesa totale

617

507

872

772

 

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

L’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha introdotto alcune modifiche alla relativa disciplina. Oltre ad inserire la regione Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, è stato stabilito l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta. Inoltre l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Si ricorda che il D.M. 29 luglio 2016 (modificato dal D.M. 9 agosto 2017) ha definito le modalità di assegnazione delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.


 

Articolo 1, comma 622
(Ristrutturazione ippodromo di Merano)

 

 

Il comma 622 attribuisce risorse per la ristrutturazione dell’ippodromo di Merano.

 

Il comma in commento, introdotto durante l’esame del provvedimento presso il Senato, attribuisce al comune di Merano un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, allo scopo di ristrutturare e rilanciare l'ippodromo del medesimo comune; ciò in attuazione di impegni assunti dal MIPAAF, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano stesso.

 

Si ricorda che l’impianto dell’ippodromo di Merano - come riportato nel sito internet del medesimo ippodromo – è di proprietà del Comune di Merano.


 

Articolo 1, comma 674
(Informazione antimafia per i terreni agricoli)

 

 

Il comma 674 differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.

 

 

L’articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:

§  beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

§  titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

 

Si ricorda che l’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

 

La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

 

Il ddl di bilancio interviene (modificando la legge del 2017 e non direttamente il codice antimafia da essa novellato) sull’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Viene introdotta una disciplina differenziata:

§  coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro, sono soggetti all’obbligo (a partire dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma);

§  coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018.

 

Si osserva che non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti.

 

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (cfr. A.C. 4741, art. 19-terdecies), approvato in definitiva dalla camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

 

A seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei:

§  coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017);

§  coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);

§  coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018). Quest’ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000 euro. Si valuti se, a seguito della modifica apportata dal disegno di legge di bilancio, possa considerarsi confermato l’esonero senza limiti temporali per coloro che accedono a fondi fino a euro 5.000, introdotto precedentemente dalla legge di conversione del decreto-legge 148.

 

 


 


La Seconda Sezione

La disciplina contabile della sezione II

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[15] - la Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

 

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall’articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il comma 1-sexies dell’articolo 21 individua la Sezione II, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa in essa contenute:

1)     sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto:

-  dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

-  delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi;

2)    evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l’unità di voto.

 

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le unità di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha ampliato la flessibilità di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

a)    la rimodulazione in via compensativa:

-  delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse (laddove la normativa  previgente limitava tale facoltà all’interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale);

-  delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti: si tratta delle rimodulazioni c.d. orizzontali che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b)    il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[16].

 

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

Specifiche disposizioni di flessibilità riguardano leggi pluriennali di spesa in conto capitale, ai fini dell’adeguamento dei relativi stanziamenti al c.d. Cronoprogramma (articolo 30). Per tali leggi è consentita:

§  la rimodulazione delle quote annuali in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per  adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.

Si tratta di una rimodulazione “orizzontale” degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge.

§  la reiscrizione delle somme stanziate annualmente e non impegnate alla chiusura dell'esercizio nella competenza degli esercizi finanziari successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole autorizzazioni pluriennali in conto capitale non permanenti.

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M. (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno. Con il D.P.C.M. 28 giugno 2017 il suddetto obiettivo è stato ripartito tra i vari Ministeri.

Su tale base, i Ministri, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (Cfr. la Circolare 16 giugno 2017, n. 23), in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante proposte di rimodulazione delle risorse, nei margini della flessibilità di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del piano finanziario dei pagamenti, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

 

Entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi accordi, le modalità per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una revisione sistematica e strutturale della spesa.

4. Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.

Le azioni[17] - adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio[18].

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

5. La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

§  lo stato di previsione dell’entrata;

§  gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

§  il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:

§  la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

§  l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;

§  il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;

§  il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

 

L’articolo 21 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L’articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

 


Lo stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (tab. 12 - art. 13 del ddl)

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2020

Per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768), come modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per circa 842 milioni di euro nel 2018, 796,3 milioni di euro per il 2019 e 759,4 milioni di euro per il 2020, come si evince dalla tabella che segue.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2017

Previsioni

ddl bilancio integrato 2018

Diff.
bil 2018/
BIL 2017

ddl bilancio integrato 2019

ddl bilancio integrato 2020

Spese correnti

582,4

606,9

+24,5

597,1

585,6

Spese in c/capitale

282,7

235,1

-47,6

199,2

173,8

SPESE FINALI

865,1

842

-23,1

796,3

759,4

Spese MINISTERO in % spese finali STATO

0,14

0,13

-

0,12

0,12

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 969,4 milioni di euro per il 2018, 802 milioni di euro per il 2019 e 760,8 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il ministero, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2018 in misura pari allo 0,13 % della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi grosso modo in linea con tale percentuale per la restante parte del triennio di programmazione.

 

 

 

Le previsioni di spesa per il 2018

Con riferimento al 2018, lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 787 milioni di euro.

 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, come modificata al Senato, determina un aumento delle spese finali di 55 milioni di euro, derivanti da aumenti sia di spesa corrente sia – in misura maggiore – di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2017

2018

Legge di Bilancio

BLV *

Manovra Ddl originario

Modifiche Senato

Sez II

Sez I

Bil  integrato

AS 2960

Sez II

Sez I

Bil  integrato

AC 4768

Spese correnti

582,4

586,9

-4

-2

580,9

-2

12

590,9

Spese in c/capitale

282,7

200,1

20

5

225,1

-

26

251,1

SPESE FINALI

865,1

787

16

3

806

-2

38

842

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.

 

 

 

Analisi per Missione/Programmi

 

 

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2018 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2017.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio – così come emendato dal Senato - apporta alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

 

 

 

 

 

 

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


 

Missione/Programma

2017

2018

 

 

ddl originario

Modifiche Senato

Legge di Bilancio.

BLV*

Sez.II

Sez.I

Bil integrato

AS 2960

Sez.II

Sez.I

Bil  integrato

AC 4768

1

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

842,5

741,8

16,2

3

761

-2

38

797

1.1

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

353,7

294

4,5

-

298,5

-

26

324,5

1.2

Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

39,8

39,5

-

-

39,5

-

-

39,5

1.3

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

449

408,3

11,7

3

423

-2

12

433

2

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

22,6

45,2

-0,2

-

45

-

-

45

2.1

Indirizzo politico (32.2)

7

19,6

-0,2

-

19,4

-

-

19,4

2.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

15,6

25,6

-

-

25,6

-

-

25,6

 

SPESE FINALI MINISTERO

865,1

787

16

3

806

-2

38

842

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame. - Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma (valori arrotondati).

 

La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – come si evince dalla suddetta tabella - è allocata su 2 missioni, di cui la principale è – come noto - “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, che rappresenta oltre il 94% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi. L’altra missione è quella relativa a “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, suddivisa in 2 programmi, che rappresenta la parte restante degli stanziamenti.

 

Rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (741,8 milioni di euro) la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” registra, per l’anno 2018, un incremento di 55,2 milioni di euro, dei quali 41 milioni di euro derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 14,2 milioni di euro derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte direttamente nella sezione II del medesimo ddl, ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 e dalla copertura finanziaria prevista per un emendamento approvato in prima lettura dal Senato, che ha finanziato misure per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa (quest’ultimo emendamento ha anche inciso sulla prima sezione del ddl di bilancio).

 

Gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAF che hanno inciso sul bilancio 2018 – con un aumento complessivo di 41 milioni di euro - risultano i seguenti:

-        la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi, di cui all’art. 1, comma 381 del ddl approvato dal Senato, che la relazione tecnica quantifica in due milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (cap. 1485 - tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa dei dicasteri – richiamato all’art. 1, comma 379 del medesimo ddl - prefissati per il MIPAAF, per complessivi 6 milioni di euro per il 2018, insieme a 4 milioni di euro di definanziamenti disposti dalla Sez. II, come si vedrà di seguito);

-        la riduzione, per 5 milioni di euro per il 2018, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della legge n. 499 del 1999 (recante il finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF), a parziale copertura dell’istituzione del Fondo per l’emergenza avicola presso il MIPAAF (art. 1, commi 297-300, introdotti al Senato), la cui dotazione finanziaria è allocata nel Programma 1.3 del medesimo dicastero (cap. 7810 – Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale);

-        il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori, di cui all’art. 1, comma 73 (introdotto al Senato), a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa, per 1 milione di euro (cap. 7411, prevedendosi 1 milione di euro - per la medesima finalità - anche per il 2019);

-        l’estensione al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa delle risorse del Fondo di cui all’art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 – di cui all’art. 1, comma 74, introdotto al Senato - (finora destinato a migliorare la qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari) e il conseguente rifinanziamento del predetto fondo di 1 milione di euro da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta (cap. 7825, prevedendosi 1 milione di euro - per la medesima finalità - anche per ciascuno degli anni 2019 e 2020);

-        la corresponsione di un’indennità giornaliera di 30 euro, per l’anno 2018, per i lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, nei periodi di fermo temporaneo obbligatorio, nel limite di 11 milioni di euro (art.1, comma 70, introdotto al Senato), cap. 1481, pg 1;

-        l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2018, nel limite di 5 milioni di euro annui, di un’indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodo di fermo temporaneo non obbligatorio, ai sensi dell’art. 1, comma 77, introdotto dal Senato (cap. 1481, pg. 7);

-        gli interventi connessi alla creazione dei distretti del cibo, per i quali sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 291 (cap. 7049);

-        l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per l’emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, ai sensi dellart. 1, commi 297-299, introdotti al Senato (cap. 7440);

-        la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi di economia agraria (CREA), per la quale sono stati destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (art. 1, comma 367, introdotto al Senato), cap. 2084.

Si segnala, infine, l’integrazione per, l’anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 (art. 1, comma 71, introdotto al Senato), che incide su diversi capitoli del MIPAAF.

 

Gli interventi della Sezione II che hanno interessato la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, disponendo rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni per il 2018 – con un incremento per complessivi 16,2 milioni di euro per tale anno, riportati in apposita tabella allegata allo stato di previsione del MIPAAF del disegno di legge originario, sono i seguenti:

1)    un aumento di 15 milioni di euro per gli interventi nel settore agricolo, di cui all’art. 4 della legge n. 499 del 1999 (cap/pg 7810/1);

2)      un incremento di 5 milioni di euro per il fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (cap/pg 7439/3);

3)     la riduzione di 0,46 milioni di euro del fondo politiche venatorie, di cui all’art. 24 della legge n. 157 del 1992 (cap/pg 2827/1);

4)     la riduzione di 0,08 milioni di euro delle risorse per le misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, di cui alla legge n. 462 del 1986 (cap/pg 2461/16);

5)    la riduzione di circa 1,3 milioni di euro di risorse per il trasferimento di competenze dall’ASSI al MIPAAF, ai sensi dell’art. 23-quater, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cap/pg 2295/1 – 2297/2 – 2298/3);

6)    la riduzione di circa 1,6 milioni di euro dei contributi all’UNIRE, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 4 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cap/pg 2295/1);

7)    la riduzione di 0,26 milioni di euro per l’istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (cap/pg 1931/6 – 1932/6 – 1933/6 – 1934/6);

8)    la riduzione di circa 0,03 milioni di euro dei proventi di prestazioni di servizi e di attività dell’ex ASSI, versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del MIPAAF, di cui all’art. 1, comma 262 della legge n. 228 del 2012 (cap/pg 2295/1).

 

Come ricordato, inoltre – e come rilevato dalla relazione tecnica annessa al maxiemendamento presentato al Senato - il medesimo emendamento approvato in prima lettura dal Senato che ha previsto misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa (dando origine all’art. 1, commi 72-74) e che ha inciso favorevolmente sugli stanziamenti disposti dalla sezione I per complessivi 2 milioni di euro per il 2018, è poi intervenuto – tra l’altro – anche sulla sez. II del ddl, prevedendo, per la copertura dei predetti oneri per il 2018, la riduzione, per il medesimo anno, di 2 milioni di euro degli stanziamenti del Programma 1.3 del MIPAAF, cap. 7810 – Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale) capitolo che, come visto al n. 1) dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni per il 2018 disposti dalla sez. II sopra richiamati, era stato rifinanziato di 15 milioni di euro per il prossimo anno.

Si ricorda, inoltre, che il suddetto emendamento ha anche disposto - a copertura dei diversi interventi previsti dallo stesso per il 2019 e 2020 per il contrasto alla Xylella fastidiosa - una riduzione degli stanziamenti del MIPAAF di 4 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020, a valere sul programma 1.1 di tale dicastero e, in particolare, sul capitolo 7439 – Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (questo capitolo già presentava, nel ddl di bilancio integrato 2018, un rifinanziamento di 20 milioni di euro sia per il 2019 che per il 2020).

 

A parziale copertura dell’istituzione del citato Fondo per l’emergenza avicola presso il MIPAAF (art. 1, commi 297-300) vi è stata, inoltre, una riduzione di 5 milioni di euro del fondo speciale di parte corrente, relativo al MIPAAF, per l’anno 2019.

                                      

A parziale copertura degli oneri che si esplicano, a decorrere dal 2020, per la stabilizzazione di personale precario del CREA (art. 1, comma 367, introdotto al Senato), si è disposta la riduzione degli stanziamenti della Tabella 12 - relativa al MIPAAF - a decorrere dal 2020, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, per 5 milioni di euro (a fini di copertura degli interventi ivi previsti, è stata anche prevista una riduzione dei fondi speciali di parte corrente, di pertinenza del MIPAAF, di 10 milioni di euro per il 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020).

 

Per quanto concerne i due programmi in capo alla Missione 32, concernente i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, non modificati dal Senato, si rileva quanto segue: il programma Indirizzo politico passa da uno stanziamento di competenza della legge di bilancio del 2017 di circa 7 milioni di euro, a una previsione di circa 19,4 milioni di euro nel bilancio integrato 2018; il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza vede il suo stanziamento di competenza della legge di bilancio per il 2017, pari a circa 15,6 milioni di euro, portarsi a circa 25,6 milioni di euro nella previsione del bilancio integrato per il 2018.

 

La Sezione I del disegno di legge di bilancio 2018 non ha effetti su tali due programmi della predetta Missione 32, mentre la Sezione II, per mezzo di definanziamenti indicati nella citata tabella allegata allo stato di previsione del MIPAAF del disegno di legge originario, opera le seguenti riduzioni per il 2018, per complessivi 0,2 milioni di euro:

1)    Programma Indirizzo politico: -0,15 milioni di euro per l’istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (cap/pg 1091/16);

2)    Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza: -0,05 milioni di euro, sempre per l’istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997, ma con allocazione in un differente capitolo (cap/pg 1897/6).

 

La relazione illustrativa al disegno di legge originario rileva - in generale - che la Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche,  comune a tutti i Ministeri, vede un aumento di circa il 18 per cento rispetto all’assestato 2017. L’incremento è riferibile, in particolare, all’istituzione del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 nella missione 32.2 “Indirizzo politico”.

Nello specifico, nel suddetto Programma Indirizzo politico dello stato di previsione del MIPAAF per il 2018 viene riportata l’istituzione dei seguenti due nuovi capitoli:

1)    Cap. 1425 “Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione”, con una dotazione di 5 milioni di euro sia in conto competenza che in conto cassa;

2)    Cap. 7005 “Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione”, con una dotazione di 8 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.

 

Una nota riferita ai suddetti due capitoli rileva che gli stessi vengono istituiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 4 della legge n. 196 del 2009, in relazione all’accertamento, in sede di consuntivo, della sussistenza delle partite debitorie nel patrimonio dello Stato.

 

Si rileva, inoltre, che nel Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del medesimo stato di previsione del MIPAAF per il 2018 viene riportata anche l’istituzione del seguente nuovo capitolo: cap. 1165 “Rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali”, con una dotazione di circa 8,5 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.

 

Una nota riferita al suddetto capitolo 1165 segnala che lo stesso viene istituito per la sistemazione contabile delle partite creditorie che l’INAIL vanta nei confronti dello Stato al 31 dicembre 2016.

 

Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presentava per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato - uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020; il medesimo Ministero non presentava risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.

A seguito della fase emendativa svoltasi presso il Senato in prima lettura, non residuano risorse sui fondi speciali relativi al MIPAAF.

 

Analisi per azioni e per capitoli di spesa

Si segnalano, di seguito, gli stanziamenti - di competenza - per le seguenti “azioni” per il 2018 (così come risultanti dalla nota di variazioni approvata dal Senato in prima lettura):

98,1 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale;

44,9 milioni di euro per l’insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura;

26,1 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame;

e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2018:

cap. 1525: Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura: 147,7 milioni di euro;

cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: 111 milioni di euro;

cap. 7305: Finanziamento del piano triennale di ricerca straordinario del Crea: 8 milioni di euro;

cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi: 5 milioni di euro;

cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 26,1 milioni di euro;

cap. 7253: Assegnazione all'Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 4 milioni di euro;

cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali: 11 milioni di euro.

 



[1]     Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

[2]     Si ricorda, come anche evidenziato nella relazione tecnica al provvedimento, che la contribuzione dovuta dai soggetti richiamati si determina applicando l’aliquota contributiva vigente (dal 2018 pari al 24%) al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale (pari, ai sensi del Decreto Direttoriale 18 maggio 2017, a 56,83 euro), stabilito annualmente con specifico D.M., sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. E’ inoltre dovuto, ai sensi della L. 160/1975, un contributo IVS addizionale giornaliero nel limite massimo di 1456 giornate lavorate annue (con importo per il 2017 pari a 0,66 euro). La stessa relazione tecnica ha stimato per il 2018 una platea di 9.000 neo iscritti, di cui 7.200 coltivatori diretti e 1.800 imprenditori agricoli professionali.

[3]     Nel sistema contributivo di calcolo della pensione l’aliquota di computo è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.

[4]     Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

[5]     Per quanto concerne il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca, l’inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell’equipaggio, sulle navi adibite alla pesca marittima, nei regimi previdenziali vigenti nel settore, è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. Di conseguenza, nel nostro ordinamento, per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla legge n. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo, di cui alla legge n. 413/1984.

      Il primo trova applicazione nell’ambito dell’attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con “natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda”. L’inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all’indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel predetto regime non compete l’indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

      I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Inps e possono accedere a tutte le prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

[6]     Adottato con decreto MiPAAF 28 dicembre 2016.

[7]     Si tratta di una misura che fu già richiesta, al fine di sostenere il settore, con l'ordine del giorno n. 162 approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa sessione di bilancio.

[8]     Si segnalano, a tal fine:

      i contratti di collaborazione con le amministrazioni locali per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali; essi vanno sempre più concretizzandosi in un rapporto continuativo con i Comuni per la gestione di visite guidate ai siti di interesse naturalistico, la presenza alle sagre e alle fiere delle produzioni tipiche locali, delle attività tradizionali, degli usi e costumi legati alla civiltà rurale;

      i contratti di promozione che prevedono l'impegno ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Essi permettono alle amministrazioni locali di affidare ai produttori agricoli la gestione e manutenzione di aree a verde pubblico, di siti naturalistici, emergenze storiche e architettoniche, zone attrezzate per la sosta, per l'osservazione e lo studio della fauna, i sentieri ed i percorsi attrezzati, la segnaletica e la tabellazione, le recinzioni di aree protette, realizzare o conservare le opere di regimazione idraulica, di bonifica, di consolidamento di versanti instabili, di rimboschimento;

      le convenzioni che prevedono lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. Si tratta di iniziative finalizzate a concedere alle aziende agricole l'uso di terreni di proprietà pubblica sui quali realizzare interventi previsti dal relativo Piano di sviluppo rurale (interventi selvicolturali, impianti boschivi, conservazione e ripristino degli elementi naturali del paesaggio agrario, tutela della biodiversità) ed ottenere i relativi aiuti europei.

[9]     Il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha recepito anche tale possibilità, all'interno della definizione giuridica dell'imprenditore agricolo: l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all'elemento dinamico dell’agricoltura multifunzionale, che ha permesso alle aziende agricole di essere connotate non solo per la produzione alimentare, ma anche come erogatori di servizi alla comunità o trasformazione di prodotti ottenuti direttamente. Il testo - in vigore dal 2001 - rafforza la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse: esso presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", ma non esclude la vendita diretta. Questa rappresenta per l’agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, perché elimina i numerosi passaggi che si verificano lungo la filiera prima che il prodotto giunga al consumatore finale. La lunghezza della filiera è infatti la prima causa del forte incremento dei prezzi, senza che ne derivi alcun beneficio al produttore iniziale.

[10]   Per maggiori dettagli si veda la Scheda di lettura a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

[11]   Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, sono interessati i seguenti enti di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ferme restando le disposizioni di cui alla L. 132/2016).

[12]   L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013

[13]   Il CREA, avente natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, è stato costituito - ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Lo statuto del CREA è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39.

[14]   L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a quanto disposto dall’ art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Come ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad INAPP si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Attualmente INAPP conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo. L’INAPP fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

[15]   Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[16]   Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell’ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell’ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

[17]   Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

[18]   Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.