Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Atto del Governo n. 394 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 389 | ||
Data: | 13/03/2017 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Dossier n. 458
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Atti del governo n. 389
La redazione
del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della
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di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 1 (In materia di ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 2 (Personale di ruolo e personale volontario)
Articolo 3 (Prevenzione incendi)
Articolo 4 (Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Articolo 5 (Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139)
Articolo 6 (Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Articolo 7 (In materia di risorse logistiche e strumentali; e disposizioni
attuative e abrogative)
Articolo 12 (Dotazione organica; qualifiche e incarichi di funzione)
Articolo 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento)
Articolo 14 (Norme transitorie su passaggi di qualifica e su elenchi del personale
volontario)
Articolo 15 (Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)
Articolo 16 (Clausola di salvaguardia retributiva)
Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria)
Articolo 18 (Disposizioni finali)
giunge al
vaglio parlamentare consultivo su atti del Governo lo schema di decreto
legislativo recante Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto del
Governo n. 394).
Suo antefatto normativo è la legge n. 124 del 2015, la
quale ha delegato il Governo ad
adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione
dell'amministrazione dello Stato.
Di quella legge, l'articolo 8, comma 1, lettera a) reca - tra le altre - specifica
delega per:
ü la "ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del
personale permanen1e e volontario del medesimo Corpo";
ü la "conseguente revisione del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle
qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e
qualifiche";
ü la "conseguente rideterminazione delle relative
dotazioni organiche";
ü l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze) di una quota parte - non superiore al 50 per cento - dei risparmi di
spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 [recante clausola di invarianza degli
oneri a carico della finanza pubblica].
Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato, la legge delega fa salve "le competenze del
medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi
e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco con le connesse risorse". La corrispondente delega
già è stata esercitata con il decreto
legislativo n. 177 del 2016.
Lo schema di decreto legislativo A.G. n. 394
(corredato da una puntuale relazione illustrativa) dà corso alla delega sopra
ricordata. Esso opera la revisione ed il riassetto della normativa che
disciplina le funzioni e i compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi,
nonché l'ordinamento del personale (per gli aspetti non demandati alla
contrattazione collettiva nazionale).
Pertanto risultano novellati in misura significativa i
due atti primari su cui si impernia la disciplina vigente: il decreto
legislativo n. 139 del 2006 (per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale,
irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico,
oltre ad alcune competenze di difesa civile); il decreto legislativo n. 217 del
2005 (per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita
dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di
diritto pubblico)[1].
Siffatte novelle sono contenute, rispettivamente, nel
capo I e nel capo II dello schema.
Seguono norme di inquadramento (capo III), sui
concorsi straordinari (capo IV), transitorie (capo V), disposizioni
economico-finanziarie e finali (capo VI).
Le disposizioni concernono il Corpo nazionale. Non
incidono (si veda comunque infra la
scheda relativa all'articolo 11 dello schema) sui Corpi permanenti dei vigili
del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle
d'Aosta.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la
XVII legislatura Si è innanzi
ricordato come, nel corso dell'attuale XVII legislatura, la legge-delega di
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni n. 124 del 2015 abbia
previsto altresì una delega (per l'esercizio della quale il termine previsto
è il 28 febbraio 2017) per la riforma dell'ordinamento
e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Anche altre disposizioni sono state approvate dal Parlamento nella
legislatura, riguardanti il Corpo
nazionale dei vigili del Fuoco, in particolare il personale e le risorse. Vale intanto
rammentare il decreto-legge n. 93 del 2013. In particolare, l'articolo 11 del provvedimento ha
stanziato risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al
verificarsi di emergenze di protezione civile, istituendo nello stato di
previsione del Ministero dell'interno uno specifico fondo emergenze per le anticipazioni delle immediate e
indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso
pubblico prestate dal Corpo nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di
stato di emergenza. È previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle
somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al
personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze. La dotazione
del Fondo per l'anno 2013 è stata
prevista pari a 15 milioni di euro,
con a decorrere dall'anno 2014 successiva determinazione annuale con la legge
di bilancio. Ulteriori
disposizioni riguardano: ü l'introduzione della
possibilità che i beni mobili
sequestrati possono essere affidati dal tribunale in custodia
giudiziale anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per finalità di soccorso pubblico (oltre
che per le finalità già stabilite dal codice antimafia). Qualora il sequestro
riguardi mezzi speciali
(autocarri,macchine operatrici ecc.) adatti agli usi propri del soccorso
pubblico, questi devono essere destinati in via prioritaria ai vigili del
fuoco; ü l'introduzione di
alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al
fine sia di includere anche il Corpo dei vigili del fuoco nella specifica
disciplina riservata alle Forze di polizia e alle Forze armate in materia di
regole tecniche per la realizzazione, il funzionamento e il trattamento dei
dati, del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP),
sia di consentire al Corpo l'effettuazione in proprio delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché delle attività di formazione
e di abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature
stesse. Altre disposizioni
sono contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013. Il suo articolo 8 incrementa
di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di
vigile del fuoco e per la copertura dei posti portati in aumento,
autorizza l'assunzione di
personale mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di due
concorsi già espletati, attingendo a tali graduatorie fino al loro
esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso. Gli oneri
derivanti dall'aumento dell'organico sono coperti mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo,
il cui limite di spesa annuale viene conseguentemente modificato. Inoltre, il medesimo
decreto disciplina le funzioni spettanti ai Vigili del fuoco, relativamente
all'utilizzo della componente aerea
ed estende l'applicabilità del regolamento sulla semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi agli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose. Nel corso della
conversione del provvedimento, è stata introdotta una disposizione (comma 7-bis)
che riconosce agli enti territoriali la facoltà di avvalersi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per la redazione
dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula
di un'apposita convenzione. Possono ricordarsi inoltre i seguenti
provvedimenti: ü il decreto-legge
n. 90 del 2014 (articolo 3), che aumenta di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco autorizzando di
conseguenza l'assunzione di 1.030 nuove unità, utilizzando per la gran parte
le graduatorie di cui al decreto-legge n. 101 del 201D3. I relativi oneri
vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale
volontario dei vigili del fuoco. ü il decreto-legge
n. 119 del 2014, che reca disposizioni urgenti in materia di contrasto a
fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la
funzionalità del Ministero dell'interno, ha stanziato risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2021, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell'acquisto di
automezzi per il soccorso urgente; ü la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) che ha
rinviato lo svolgimento di alcune assunzioni per il personale relativamente
all'anno 2015 ed ha soppresso l'indennità di trasferimento in Italia del
personale residente all'Estero; ü il decreto-legge
n. 78 del 2015 che autorizza l'assunzione
straordinaria di personale nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015, per le esigenze di soccorso
pubblico, connesse anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del
2015-2016; ü la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1,
comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni
strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle
forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (preso il MEF) con
una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016; ü il decreto-legge
n. 113 del 2016, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l'ammodernamento
dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili
del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente
riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando
parzialmente l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno
(articolo 6-bis, commi 3 e 4); ü il decreto legislativo n. 177 del 2016, che, con
riferimento all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (in attuazione
di previsione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015), ha attribuito al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco alcune specifiche competenze del Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento
con mezzi aerei; ü il decreto-legge
n. 189 del 2016 che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per le seguenti finalità: ripristinare
l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal
crollo degli edifici colpiti dall'evento sismico; assicurare lo svolgimento
dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie (articolo 51, comma 4); ü la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che ha
previsto diverse misure. In primo luogo ha destinato specifiche risorse,
nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego, per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego
sono destinate all'incremento per dare attuazione alle previsioni della legge
delega n. 124 del 2015 sulla revisione della disciplina in materia di
reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle
forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; in alternativa, tali risorse sono destinate
al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario
pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208
del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai
Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate
non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Inoltre, reca
disposizioni per il riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Per tale riordino, si prevede la destinazione di una
quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso
personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione si specifici
settori di spesa), per un importo massimo di 5,3 milioni di euro ed una quota
parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio anti-incendi
negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del
2006), per un importo (in prima applicazione) almeno pari a 10 milioni di
euro (legge di bilancio articolo 1, commi 364-365). Sempre la legge di
bilancio provvede a prorogare la graduatorie dei concorsi per l'assunzione di
vigili del fuoco (articolo 1, comma 368). Infine, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal
fine un apposito fondo (articolo 1, comma 623); ü il decreto-legge
n. 244 del 2016 (proroga termini) che proroga al 31 dicembre 2017 le
autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle
percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 1,
comma 6) e proroga il termine relativo alla procedura semplificata per
l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (articolo 5, comma 7). Può infine
ricordarsi, per quanto riguarda l'attività parlamentare, come la Commissione
Affari costituzionali della Camera dei deputati abbia approvato, nella seduta
del 18 gennaio 2017, all'unanimità una risoluzione (n. 8-00217) sullo status dei
vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del
fuoco volontari. |
Articolo
1
(In materia di ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Il capo I dello schema, composto dagli articoli da 1 a 7, reca una riscrittura di molteplici disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".
L'articolo 1 dello schema novella gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati entro il suo capo I, relativo all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 139.
Quest'ultimo
prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia
una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero
dell'interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile).
Per suo mezzo il Ministero dell'interno
assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di
prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale,
nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale.
Esso è altresì componente fondamentale del
servizio di protezione civile, della quale costituisce una delle strutture
operative nazionali.
Una prima novella prevista dal comma 1, lettera a) dello schema inserisce, entro il corpo normativo sopra
ricordato, un richiamo al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo").
Mediante tale richiamo normativo - si legge
nella relazione illustrativa che correda lo schema in esame - "si intende
rimarcare la collocazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito
del Ministero dell'interno per lo svolgimento dei compiti primari di
salvaguardia della vita e dei beni", riguardo alle funzioni di soccorso
pubblico, anti-incendio, difesa civile.
Una seconda novella inserisce - là dove la
norma vigente menziona la prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il
territorio nazionale - la previsione che siano da intendervisi incluse le
"aree boscate".
In tal modo si 'recepisce' entro il corpo del
decreto legislativo n. 139 l'avvenuto trasferimento delle competenze relative
alla lotta attiva contro gli incendi boschivi ed al loro spengimento
con mezzi aerei.
Siffatto trasferimento è stato disposto dal
decreto legislativo n. 177 del 2016, che
ha suggellato (sulla scorta della legge n. 124 del 2015: cfr. suo articolo 8,
comma 1, lettera a)) l'assorbimento
del Corpo forestale presso altri Corpi.
In particolare, il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito (per lo più) nell'Arma dei carabinieri (salvo alcune funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza).
Tuttavia, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spengimento con mezzi aerei sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (così l'articolo 7, comma 1 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016).
Per
questo riguardo, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016 aggiunge:
"1.
In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale
dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e
spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a)
concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di
mezzi da terra e aerei;
b)
coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche
per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c)
partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma
1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo
13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate:
a) l'individuazione,
nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio
boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b)
l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri
operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.
3. Per le esigenze addestrative del personale
impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei,
con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo
congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri".
Il comma
1, lettera b) novella la previsione vigente (sopra ricordata) relativa
alla configurazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del servizio - nazionale, si specifica ora - di protezione civile.
In tal modo si 'recepisce' entro il corpo del
decreto legislativo n. 139 la dicitura "Servizio nazionale della protezione civile", presente nella legge
istitutiva di quello, la legge n. 225 del 1992.
Della citata legge n. 225
del 1992, l'articolo 11 ("Strutture operative nazionali del Servizio"),
comma 1, prevede:
"Costituiscono strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b)
le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale
dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi
nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale
di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa
italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le
organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso
alpino-CNSA".
Il comma 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 139.
Di
questo è inciso il comma 2, che enumera le strutture
periferiche del Corpo nazionale.
Esse sono, secondo la previsione finora
vigente:
a) direzioni
regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di
livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale
delle funzioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 139
(v. supra);
b)
comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per
l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;
c)
distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti
alle dipendenze dei comandi provinciali;
d)
reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano
l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi
speciali o di animali.
Il duplice ordine di novelle disposte dal comma 2 in esame incidono sia introducendo la previsione che le
direzioni regionali possano essere altresì interregionali
sia espungendo il riferimento ad
un ambito provinciale dei comandi.
Per il primo riguardo, la relazione
illustrativa riferisce che il carattere interregionale è già proprio, nella
realtà di fatto, di alcune strutture (come la direzione interregionale del
Veneto e del Trentino-Alto Adige), "secondo un modello aperto ad
ulteriori, possibili sviluppi riorganizzativi, suscettibili di determinare
anche risparmi di spesa".
Per il secondo riguardo, l'ambito provinciale
viene superato, "in linea con l'evoluzione delle riforme istituzionali in
atto", si legge nella relazione illustrativa. È a tal fine introdotta la
previsione che l'espletamento delle funzioni sia reso da parte dei comandi in
"ambito sub-regionale", secondo espressione che parrebbe alludere ad
un ambito comunque 'sovra-provinciale' (quale che sia il raccordo con la
configurazione degli enti territoriali disegnata dalla legge n. 56 del 2014).
Il comma 3 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 139, il quale concerne i distaccamenti volontari.
Una
prima novella sopprime la previsione vigente della intesa (tra Ministero
dell'interno e Regioni ed enti locali interessati), ai fini
della costituzione di tali distaccamenti. In
luogo della intesa, è previsto l'accordo, quale strumento di concertazione.
Si ricade così nella fattispecie di accordi
che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare "lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune", secondo prevede la legge n. 241 del 1990 (all'articolo 15).
Del pari, è soppressa la previsione - valevole per il caso di coinvolgimento
degli enti territoriali - dell'assegnazione ad essi del personale volontario
richiamato in servizio temporaneo.
Si mantiene la previsione che le Regioni e
gli enti locali possano contribuire (si è detto, previo appositi accordi) ai
distaccamenti volontari con l'assegnazione
in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Ma a
seguito della novellazione, tale contributo parrebbe destinabile esclusivamente alla costituzione
di nuovi distaccamenti volontari, non già al potenziamento di strutture già
esistenti.
Così come si mantiene la previsione che le
Regioni e gli enti locali (beninteso nell'ambito degli accordi, non più le
intese) possano contribuire al potenziamento
delle dotazioni dei distaccamenti volontari.
Una novella specifica che tale potenziamento
delle dotazioni possa riguardare, oltre che attività di soccorso pubblico com'è
nel dettato vigente, anche attività di soccorso
pubblico integrato.
Le attività cui si fa qui implicito
preminente riferimento paiono essere quelle condotte in collaborazione tra
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio sanitario regionale, che ha già
significative esperienze 'sul campo' in ambito di
soccorso alpino (ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo n. 139) e si presta, a detta
della relazione illustrativa, a riproposizione "in altri contesti, dove le
peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi".
Il citato articolo 24, comma 6-bis del decreto legislativo n. 139 del 2006 prevede: "Ferme
restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità
delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le
regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi
per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano
interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome".
Articolo
2
(Personale di ruolo e personale volontario)
Sono qui novellati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati entro il suo capo II, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139.
L'attuale distinzione del personale del Corpo nazionale in permanente e volontario, è riformulata dalla lettera a) come distinzione tra personale di ruolo e volontario.
Negli interventi di soccorso, è qui inoltre sancita una sovraordinazione del primo sul secondo.
Rimane immutata la previsione che il rapporto di impiego del personale (di ruolo) sia disciplinato in regime di diritto pubblico (fuori dunque della cd. contrattualizzazione del pubblico impiego). È previsione che trova il suo pendant entro il cd. Testo unico del pubblico impiego (v. articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Riguardo al personale volontario, già l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 scandisce che esso non sia legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione. La novella 'rafforza' tale previsione, aggiungendo che il personale volontario rimanga escluso dalla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2015.
Quest'ultima novella trova una sua rispondenza entro il medesimo decreto legislativo n. 81 richiamato (posta l'esclusione sancita dal suo articolo 29, comma 1, lettera c), riferita appunto ai richiami in servizio del personale temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Ancora: la norma vigente (posta dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 139) prevede che il personale volontario sia iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali. La novella sopprime tale richiamo ai comandi provinciali (espunti già dall'articolo 1 dello schema, relativamente alla modulazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale).
Inoltre la novella specifica che gli elenchi in cui viene iscritto il personale volontario siano distinti in due tipologie, per le necessità da un lato dei distaccamenti volontari, dall'altro delle strutture centrali e periferiche.
La lettera
b) pone alcune modifiche del
comma 2 ancor dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139, circa le
qualifiche del personale dell'area operativa cui competano le funzioni di polizia giudiziaria.
Le novelle sono evidenziabili graficamente
nel modo che segue:
"Nell'esercizio delle attività
istituzionali, il personale di cui al comma 1 che espleta compiti operativi svolge funzioni di polizia
giudiziaria. Al personale appartenente
al ruolo che riveste le
qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di
polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area e qualifiche della
componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni
contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono
riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli
agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi
pubblici di trasporto urbano e metropolitano".
Il comma 2 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 139.
La
disposizione vigente prevede che il personale del Corpo nazionale, il quale esplichi il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le
strutture dipendenti dall'Opera
nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località
limitrofe, possa essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al
funzionamento delle strutture medesime.
La novella introduce la previsione che
siffatta utilizzazione debba essere preceduta da una valutazione delle esigenze di servizio, ed effettuata per un
periodo temporaneo nonché secondo
criteri di rotazione.
L'Opera
nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del
Fuoco, che fu eretta in ente morale con d.P.R. n. 630
del 30 giugno 1959, ha natura giuridica di fondazione privata. Essa provvede
all'assistenza morale, materiale e culturale degli appartenenti al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza, ai loro familiari,
agli orfani. Si legge nello Statuto, entro il suo articolo 1: "In particolare l'Opera può, in relazione ai
propri mezzi e alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze e
servizi: a) gestione di istituti, colonie, centri di soggiorno, case di
riposo e ogni altro istituto di tipo residenziale con fini assistenziali e di
vacanza; b) ricovero dei minori presso istituti e colonie; c)
allestimento di soggiorni di vacanza per le famiglie degli appartenenti al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; d) favorire lo svolgimento
dell'attività sportiva dei dipendenti e dei loro familiari; e)
concorrere alla promozione di iniziative mirate alla celebrazione di ricorrenze
per il consolidamento della tradizione ed in memoria dei caduti in servizio; f) contribuire alle attività previste nel regolamento
di gestione e contabilità degli spacci di consumo, dei bar e degli stabilimenti
balneari operanti nei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, svolte dal
personale presso le sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
concorrere al relativo allestimento, nei termini e secondo le modalità previste
dal regolamento; g) altre possibili forme di assistenza e previdenza". Ed
all'articolo 2, lo Statuto prevede: "Per le esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione delle
istituzioni dipendenti (centri di soggiorno, colonie, case di riposo, ecc.),
l'Opera può avvalersi, secondo disposizioni di legge, di personale in servizio
presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile.
In relazione alle specifiche esigenze delle sopracitate istituzioni dipendenti, o
comunque di funzionamento dell 'Opera, il Consiglio di Amministrazione potrà
disporre, con onere di spesa a carico dell'Opera medesima, l'assunzione di
personale esterno rispetto a quello di cui al comma precedente con contratti a
tempo determinato".
Il comma
3 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 139, relativo al
reclutamento del personale volontario.
La disposizione vigente prevede per il
personale volontario (il quale è reclutato a domanda ed impiegato nei servizi
di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale) che
siano disciplinati con regolamento governativo (fino all'emanazione del quale
si applica comunque il d.P.R. n. 76 del 2004, che
reca il regolamento disciplinante le
procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
volontario del Corpo nazionale) "i requisiti, le modalità di
reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e
la progressione del personale volontario".
La novella viene ad includere, nell'ambito
materiale così delineato, le sanzioni
disciplinari applicabili.
Altra modifica - questa di coordinamento con
l'impianto dello schema - sostituisce l'espressione "permanente" con
"di ruolo" (secondo la generale revisione lessicale impressa
dall'articolo 1 dello schema) nella previsione vigente secondo cui al personale
volontario nel periodo di richiamo si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per
il personale - di ruolo dunque - di corrispondente qualifica.
Immodificata rimane beninteso la previsione secondo cui, per il personale volontario che sia stato richiamato, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Il comma
4 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 139, relativo ai
richiami in servizio del personale volontario.
La novella è ancora una volta intesa ad espungere
la menzione dell'ambito provinciale dei comandi (in conformità a quanto dettato
in via generale dall'articolo 1 dello schema).
Ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo
n. 139 del 2006, il personale volontario può essere richiamato in servizio
temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in
qualsiasi località. Inoltre può essere richiamato in servizio: a) in
caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
motivate dall'autorità competente che opera il richiamo (in tal caso i richiami
sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di
protezione civile e per le esigenze dei comandi dei vigili del fuoco nei quali
il personale volontario sia numericamente insufficiente); b) per le
esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio
di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
Il
comma 5 modifica l'articolo 10
del decreto legislativo n. 139, relativo al trattamento economico ed
assicurativo del personale volontario.
Anche
tale novella sostituisce l'espressione "permanente" con "di
ruolo" (in conformità alla generale previsione dell'articolo 1 dello schema
circa il personale del Corpo nazionale).
Questo,
ai fini della equiparazione con tale personale per il trattamento economico (si
intende quello iniziale), il trattamento di missione, i compensi inerenti alle
prestazioni di lavoro straordinario.
Il
comma 6 modifica l'articolo 11
del decreto legislativo n. 139, relativo ai profili disciplinari del personale
volontario, ancora una volta per sostituire l'espressione
"permanente" con "di ruolo" (in conformità alla generale
previsione circa il personale, recata dall'articolo 1 dello schema).
La
novella altresì demanda a regolamento governativo non la mera determinazione
delle modalità di applicazione e della gradazione delle sanzioni (censura,
sospensione dai richiami da 1 a 5 anni, radiazione, secondo la previsione di
quell'articolo del decreto legislativo n. 139) bensì anche la "individuazione delle sanzioni disciplinari",
senza tuttavia indicazione di norme
generali regolatrici della materia, ove si intendesse che le sanzioni
disciplinari possano essere altre da quelle già previste dal decreto
legislativo n. 139.
Il comma
7 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 139, relativo
alla cessazione del personale
volontario dal servizio.
Anche tale novella sostituisce l'espressione "permanente" con "di ruolo" (in riferimento al personale del Corpo nazionale, tenuto conto che per il personale di ruolo come per quello volontario si applicano i medesimi limiti di età, al raggiungimento dei quali si abbia la cessazione del servizio).
Articolo
3
(Prevenzione incendi)
Sono qui novellati gli articoli da 13 a 23 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati entro il suo capo III, relativo alla prevenzione incendi.
La prevenzione incendi è definita - dall'articolo 13 vigente del decreto legislativo n. 139 - quale "la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".
Ancora: "ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione".
La novella recata dal comma 1 introduce, in tale previsione che menziona solo il rischio di incendio, altresì la menzione del rischio di esplosione.
Il comma 2 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 139, il quale ha ad oggetto la competenza ed attività della prevenzione incendi.
Le novelle mirano ad aggiornare il dettato legislativo, al fine di:
ü ricomprendervi una molteplice attività di certificazione, non più tutta racchiudibile entro il certificato di prevenzione incendi - bensì comprensiva di altre attività e documenti, ad esempio i verbali sostitutivi del certificato, nella fase di controllo dell'attività, o il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 151 de1 2011 (recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, abrogativo tra gli altri del precedente regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il d.P.R. n. 37 del 1998);
ü disporre che le previsioni si applichino così ai "materiali" come ai "prodotti", per quanto concerne l'esercizio dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi, o l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio, o l'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi;
ü evidenziare (dedicandole una nuova lettera entro l'articolato) la rilevanza dell'attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause di incendio (per questo riguardo, presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è da tempo istituito un Nucleo investigativo antincendi);
ü precisare che le attività di organismi collegiali di normazione tecnica faccia riferimento anche agli organismi nazionali. Tra questi, può ricordarsi, figurano il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), coi quali il Corpo nazionale collabora, ai fini dell'emanazione di norme di buona tecnica (soprattutto nei settori di impiantistica: elettrica, energetica, antincendio, ecc.);
ü evidenziare che nell'ambito della prevenzione
incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano
altresì quelle di aggiornamento (si rammenti, in quanto intersecante siffatto
profilo, la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, o i requisiti in termini di
formazione antincendi prescritta per l'iscrizione in alcuni albi professionali,
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011);
ü specificare che la vigilanza ispettiva in
materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate
direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che siano
rispettate tutta la "normativa" in materia (ivi comprese, è da ritenere,
le indicazioni giungenti da altri organismi, sia nazionali sia internazionali).
Le novelle così introdotte, entro il corpo di tale
articolo 14, sono così evidenziabili graficamente:
"1. La prevenzione incendi è affidata alla
competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative
attività attraverso il Dipartimento [dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile] e il Corpo nazionale.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma
1 sono in particolare:
a)
l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b)
il rilascio del di certificatoi di prevenzione
incendi, di pareri, di verbali, di
atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione,
comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione
incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e
commerciali e di impianti, prodotti, materiali,
apparecchiature e simili;
c)
il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di
abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di
certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla
prevenzione incendi;
d)
lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature,
finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche
in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione
delle cause di incendio;
e)
la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi,
all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle
organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito
nazionale;
f)
la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le
pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati,
in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse
con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di
organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
g)
le attività di formazione, di addestramento,
di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità;
h)
l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i)
i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di
pubblico;
l)
la vigilanza ispettiva sull'applicazione
delle norme della normativa di prevenzione incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al
comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei
suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di
studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in
cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di
rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi
tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione
incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di
lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate
in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive
e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 8
della legge 13 maggio
1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del
servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata
secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di
economicità, efficacia ed efficienza".
Il comma 3 modifica l'articolo 15
del decreto legislativo n. 139, il quale reca, circa la prevenzione incendi,
norme tecniche e "procedurali": espressione quest'ultima che viene
soppressa, giacché il disegno procedurale viene consegnato dallo schema al
successivo articolo 16 del decreto legislativo, qui interamente rivisitato.
Altra novella inserisce anche in questo articolo la menzione delle esplosioni, a seguire quella degli incendi già presente.
Ai sensi del citato articolo 15 del decreto
legislativo n. 139 del 2006, le norme tecniche di prevenzione incendi (adottate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)
sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle
situazioni di rischio tipiche da prevenire. Esse specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli
accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli
incendi (e delle esplosioni, si viene ora a prevedere) attraverso dispositivi,
sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente
ossidante; b) le misure, i
provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze
dell'incendio (e dell'esplosione) attraverso sistemi, dispositivi e
caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
Norme tecniche sono state dettate dal decreto del
Ministro dell'interno 3 giugno 2015 (e da analoghi decreti ministeriali: 8
giugno 2016 per le attività di ufficio; 9 agosto 2016 per le attività ricettive
turistico-alberghiere).
Il comma 4 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139, mutandone sin l'intestazione, che finora è stata "Certificato di prevenzione incendi" e ora diviene "Procedure di prevenzione incendi".
Quel
passaggio semantico - da certificato a procedure - racchiude una complessa vicenda normativa,
sfociata nel d.P.R. n. 151 del 2011 inteso a
raccordare la disciplina sui procedimenti di prevenzione
incendi con la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), introdotta con la revisione dell'articolo 19 della legge n. 241 del
1990 da parte del decreto-legge n. 78 del 2010 (disciplina cui recentemente si
è aggiunto il decreto legislativo n. 126 del 2016, in attuazione di delega
recata dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015). Ne consegue che la SCIA sostituisca ogni atto autorizzatorio,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale commerciale o artigianale), il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Tale evoluzione normativa si è riflessa sulla
disciplina antincendi - pur nel contemperamento dell'istanza di semplificazione
con quella di tutela della incolumità pubblica. Sicché il procedimento di tipo autorizzatorio, imperniato sul certificato di prevenzione
incendi, quale requisito per poter svolgere le attività, è stato superato,
subentrandogli un regime di controlli ex
post esercitati a seguito della presentazione della SCIA.
La novellazione di
questo articolo 16 del decreto n. 139 aggiorna a tale mutato assetto normativo
le disposizioni contenutevi, ancorate al tradizionale strumento del certificato
di prevenzione incendi.
Può valere evidenziare siffatte modificazioni in un testo a fronte:
Articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006 Certificato di prevenzione
incendi |
come riscritto
dall'Atto del Governo n. 394 Procedure
di prevenzione incendi |
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. |
1. Le
procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi
competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I
comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni
nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle
segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli
attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga
all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi;
all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 2.
|
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. |
2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico·scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzioni incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività [n.d.r.: per questi ultimi obblighi cfr. il comma 7 a fronte]. |
3.
In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il
Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di
conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia
designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il
parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21. |
3. In relazione ad insediamenti industriali ed
attività di tipo complesso, il Comando
può acquisire |
4.
Il Comando provinciale dei vigili
del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma
1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle
attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti,
laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed
iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il
rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati
al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. |
4. Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili
delle attività di cui al comma l le certificazioni e le dichiarazioni
attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione
incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del
Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei
predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno. |
5.
Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti
dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al
rilascio del certificato, dandone
comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità
competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le
determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi. |
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi il Comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal Comando sono atti definitivi. |
6.
Indipendentemente dal periodo di
validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento
di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di
lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti
negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica
delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. |
6. I titolari
delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo
quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qual volta
sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. |
7. Con
decreto del Presidente della
Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le
disposizioni attuative relative al
procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso
disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo;
il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza
della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli
impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali
da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli
obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. |
Cfr. il comma 2 a fronte |
8. Resta fermo quanto previsto al
punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340. |
|
Le novelle sopra evidenziate dunque
riformulano la previsione di quanto spetti ai Comandi competenti per territorio
effettuare ed alle regolamentazione governativa determinare (senza modificare i
criteri di individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi).
Inoltre si viene a prevedere che le
valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,
acquisibili dai Comandi in caso di situazioni di particolare complessità, non
siano più circoscritti al solo parere di conformità sui progetti.
È di contro soppressa la facoltà dei Comandi
di richiedere pure il parere del Comitato centrale tecnico scientifico (il quale è un organo
centrale consultivo vocato più verso tematiche generali che approfondimenti
specifici).
Ancora: ove sia rilevata in sede di controllo
la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa
in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della
SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi
l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista
antincendio).
Infine, eventuali modifiche che
comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate,
determinano (non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di
prevenzione incendi bensì) l'obbligo di attivare nuovamente le procedure
descritte.
Il comma 5 abroga l'articolo 17 del
decreto legislativo n. 139.
Quell'articolo disciplina la formazione: ma la materia della formazione (su tutte le competenze del Corpo nazionale, non prevalentemente sulla prevenzione antincendi com'è nell'articolo qui abrogato) diviene oggetto degli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti nel decreto legislativo n. 139 dall'articolo 5 dello schema (v. infra).
Il comma 6 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 139, il quale ha per oggetto i servizi di vigilanza antincendio.
Tale vigilanza vi è definita quale il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici "nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione".
La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con decreto ministeriale sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Aggiunge
il comma 4 di questo articolo 18 del decreto legislativo n. 139 che, su
richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati (compatibilmente
con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale) servizi di
vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti,
depositi, magazzini e simili diversi da quelli innanzi indicati (compatibilmente
con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale).
Ebbene, con la novella si viene ad aggiungere a tale enumerazione la
menzione di stazioni ferroviarie, metropolitane,
aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico
di sostanza pericolose, infiammabili ed esplodenti, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme
incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale
operative dei Comandi dei vigili del fuoco.
E si viene ad esplicitare che i
servizi di vigilanza antincendio svolti su richiesta dei responsabili delle
attività interessate, sia per questi ultimi a titolo oneroso.
Infine il comma 5 di questo articolo 18 del decreto legislativo n. 139 nel testo finora vigente prevede che con decreto del Ministro dell'interno sia dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.
La novella espunge siffatto riferimento ai compiti ispettivi affidati al Corpo. La relativa disciplina rimane così affidata al successivo articolo 19 del decreto legislativo n. 139, quale qui rivisitato, ed alle disposizioni attuative che apposito decreto ministeriale vada a rendere.
Il comma 7 modifica infatti l'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, relativo alla vigilanza.
Vi introduce la specificazione che sia vigilanza ispettiva (onde distinguerla da quella prestata ai sensi dell'articolo 18 sopra ricordato).
E si
aggiunge la previsione che essa sia esercita altresì nei luoghi di lavoro, in raccordo con la normativa vigente (il decreto
legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).
Ai sensi della disposizione vigente, il Corpo nazionale esercita (con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria) esercita siffatta vigilanza (ispettiva) sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti (sarebbe da valutare se inserire qui la menzione altresì dei materiali, in svolgimento del novellato articolo 16) ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa del Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
Qualora - prosegue la norma vigente - nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta (tramite i propri organi) "i provvedimenti di urgenza" per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
La novella sostituisce la dicitura "provvedimenti di urgenza" con: "misure urgenti, anche ripristinatorie".
E viene a prevedere che l'attività di vigilanza ispettiva sia disciplinata da apposito decreto ministeriale dell'interno (distinto così da quello che disciplini i servizi di vigilanza antincendio.
Il comma 8 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 139, relativo alle sanzioni penali ed alla sospensione dell'attività.
Vale per le novelle qui disposte quanto ricordato a proposito del comma 4 di questo articolo dello schema, con le sue novelle all'articolo 16 del decreto legislativo n. 139.
Ossia
la novellazione è volta ad aggiornare il dettato
normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi, connesse alla
semplificazione disposta dal d.P.R. n. 151 del 2011
in raccordo con la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Consegue che nell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 139, relativo alle sanzioni ed alla sospensione
dell'attività, siano or qui soppressi i riferimenti al rilascio o al rinnovo
del certificato di prevenzione incendi, sostituiti dal richiamo alla presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di
rinnovo periodico della conformità antincendio.
Posta la rilevanza della
disposizione, se ne fornisce - ancorché si tratti di novellazione
che può essere agevolmente dipanata - un testo a fronte:
Articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006 |
come
riscritto dall'Atto del Governo n. 394 |
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle
attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta
di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si
tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio
gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il
decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1. |
1. Chiunque, in qualità di titolare
di una delle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi, ometta di presentare
la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio
è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro,
quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare
con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16,
comma 2. |
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni
rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si
applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. |
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni
rese ai fini della presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo
periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al
vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103
a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le
certificazioni e dichiarazioni medesime. |
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il
rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle
strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i
servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino
all'adempimento dell'obbligo. |
3. Ferme restando le sanzioni penali
previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione
dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di
inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità
antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico
spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole
presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La
sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo. |
Il comma 9 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 139, relativo al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Esso è organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Svolge in particolare i compiti di: a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; b) proporre agli organi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile presso il Ministero dell'interno l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
La novella viene a specificare che l'attività di proposta testé ricordata si rivolga alle competenti direzioni centrali del Dipartimento (anziché "gli organi").
E viene a prevedere che la composizione ed il funzionamento del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione finora vigente (sugli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, tra cui il Comitato, cfr. il d.P.R. n. 85 del 2007).
Il comma 10 modifica l'articolo
22 del decreto legislativo n. 139, relativo ai Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi.
Sono, questi, organi tecnici consultivi territoriali, istituiti ciascuno entro la Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Le novelle ripetono quanto statuito in altre disposizioni dello schema, introducendo l'eventuale ambito interregionale per le Direzioni ed espungendo l'ambito provinciale per i Comandi (come già disposto dall'articolo 2 dello schema), nonché sopprimendo il riferimento al rilascio del "certificato" di prevenzione antincendi, alla luce dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 come rivisitato dal comma 4 di questo medesimo articolo qui in commento dello schema, che fa invece riferimento alle "procedure" di prevenzione antincendi (posto che il Comitato tecnico regionale esprime, su richiesta dei Comandi, la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito della prevenzione incendi riguardante insediamenti industriali ed attività di tipo complesso; inoltre esprime parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa).
Altra novella prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione vigente.
Il comma 11 introduce l'articolo 22-bis nel decreto legislativo n. 139.
Esso
concerne il Comitato tecnico regionale in
materia di pericolo di incidenti rilevanti.
Quest'ultimo è stato previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015.
La disposizione aggiuntiva qui introdotta sol 'colloca' siffatto comitato entro ciascuna Direzione (regionale o interregionale).
Il decreto legislativo n. 105 del 2015 reca "Attuazione della direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose".
Vi si dettano disposizioni (diversamente modulata a
seconda del tipo di stabilimento) volte a prevenire incidenti rilevanti
connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la
salute umana e per l'ambiente.
Per l'espletamento delle funzioni da esso disegnate, quel decreto legislativo prevede che il Ministero dell'interno istituisca in ciascuna Regione il Comitato tecnico regionale (CTR).
Il CTR - prevede l'articolo 6 del decreto legislativo n. 105 - relativamente agli stabilimenti di soglia superiore (intendendosi la soglia riferita alla quantità di sostanze pericolose presenti): a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; b) programma e svolge le ispezioni ordinarie previste e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; c) applica (tramite la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco) le sanzioni amministrative pecuniarie; d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per alcuni adempimenti.
Ancora, il CTR, su istanza del Comune, fornisce un
parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle
autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri
tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione. Ed in
accordo con la Regione o il soggetto da essa designato, eventualmente
acquisendo informazioni dai competenti enti territoriali, individua gli
stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino (oggetto di
apposite previsioni nel decreto legislativo) e le aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti.
Ai sensi
dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 105, il CTRIn vigore dal 29 luglio 2015 è composto da: a)
il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per
territorio, con funzione di presidente; b)
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Regione,
di cui almeno due con qualifica di dirigente; c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio; d) un rappresentante
della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente; e) un rappresentante dell'ordine degli
ingegneri degli enti territoriali di area vasta in cui ha sede la direzione
regionale o interregionale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma
territorialmente competente; g) due
rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente; h) un
rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente; i) un rappresentante dell'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente; l) un rappresentante del Comune territorialmente competente; m) un rappresentante dell'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
(UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di stoccaggio
sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità
saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il
deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose
nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e
le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose; n) un rappresentante dell'autorità
marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti
e nelle aree portuali; o) un
rappresentante dell'ente territoriale di area vasta.
Il comma 12 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 139, relativo agli oneri per l'attività di prevenzione incendi.
La disposizione vigente prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 (v. supra la disamina del comma 2 di questo medesimo articolo in commento dello schema) siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito (del pari con decreto ministeriale sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, con aggiornamento delle tariffe annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente).
I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.
Ebbene, la novella qui incide, prevedendo da un lato che l'onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria, dall'altro che l'onere finanziario (comunque determinato) tenga conto anche del consumo di carburante.
Articolo
4
(Soccorso pubblico)
Vengono apportate modificazioni al Capo IV
del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di
soccorso pubblico. In particolare, sono sostituiti gli articoli 24 (Interventi
di soccorso pubblico) e 26 (Soccorso aeroportuale e portuale) e viene integrato
il vigente articolo 25 (Oneri per i servizi di soccorso pubblico).
Il comma
1 sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139.
Il nuovo articolo, rubricato (al pari dell'articolo
24 vigente) "Interventi di soccorso
pubblico":
· in materia di funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
ü
prevede
che il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e
l'integrità dei beni, assicuri, in relazione alla diversa intensità degli
eventi, la direzione e il
coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito
dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste
professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee
risorse strumentali. Al medesimo fine di salvaguardia dell'incolumità, il Corpo
effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche tramite
la promozione e la partecipazione ad attività congiunte e coordinate con enti e
organizzazioni anche internazionali (comma 1).
Si osserva che - rispetto al vigente articolo 24,
comma 1 ("assicura gli interventi tecnici") - la disposizione in
esame affida al Corpo nazionale il compito di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici, nello
svolgimento dei quali possono, quindi, essere coinvolte anche strutture diverse dal Corpo. Come riferito
nella relazione illustrativa, "si tratta di situazioni che richiedono la
presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui
attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi
momenti dell'intervento".
Si ricorda che il vigente articolo 24, comma 4, affida
al Corpo nazionale "la direzione degli interventi tecnici di primo
soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente
legislazione" limitatamente agli eventi di protezione civile.
Sul coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile cfr.
l'apposita scheda collocata al termine dell'illustrazione del comma in esame.
La disposizione in commento, a differenza del testo
vigente, precisa, inoltre, che l'attività del Corpo nazionale debba essere
commisurata alla diversa intensità degli
eventi, e che gli studi e gli esami effettuati dal Corpo nel settore
possono prevedere la collaborazione con enti
e organizzazioni anche internazionali.
ü
enumera alcuni interventi tecnici ai quali il
Corpo è tenuto a provvedere ai sensi del comma 1: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo
strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e - ferma restando
l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile
- di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica
calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera
quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai
sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992; b) l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con
l'utilizzo di mezzi aerei; c) l'opera
tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e
dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con
l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del
territorio (comma 2).
Tali interventi tecnici di soccorso pubblico
devono limitarsi ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al
venir meno della effettiva necessità (comma 4).
Rispetto al vigente articolo 24, comma 2, le
disposizioni di al comma 2 in commento fanno menzione degli
incidenti ferroviari, stradali e aerei,
nonché dei terremoti (sub lettera a)); dell'opera tecnica di ricerca,
soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei (sub lettera b)) (la disposizione per la quale il Corpo nazionale opera come componente
fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi
dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 in caso di eventi di protezione
civile, è contenuta nel vigente comma 4).
Risulta, inoltre, inserito ex novo il riferimento all'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio[2] (sub lettera c)), organizzata in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge
n. 321 del 1996, il quale autorizzava Ministro dell'interno, per il
potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da
sostanze radioattive, "ad attuare un programma di adeguamento e
sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio
utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di
rilevamento della ricaduta radioattiva", provvedendo alla relativa
copertura finanziaria. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 52 del 2007 -
di attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle
sorgenti orfane - ha attribuito al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile il compito di promuovere l'introduzione
di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare
di sorgenti orfane nei principali nodi di transito.
Per l'attribuzione
delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile si rinvia
all'apposita scheda.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge n. 225 del 1992
("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"), il
"Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della
protezione civile" costituisce la prima delle "strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile". Le strutture
operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione
civile, le attività previste dalla medesima legge n. 225, nonché i compiti di
supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della protezione civile.
La previsione di cui al comma 4 è identica a quella di
cui al vigente comma 3.
ü
introduce
la previsione per la quale il Corpo nazionale assicura il concorso alle
operazioni di ricerca, soccorso e
salvataggio in mare (comma 3);
ü
quanto
alle competenze istituzionali del Corpo nazionale in materia di difesa civile, sono riproposte le
disposizioni di cui al vigente articolo 24, comma 5, per le quali il Corpo
nazionale: fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da
eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi
nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; concorre alla preparazione
di unità antincendi per le Forze armate; concorre alla predisposizione dei
piani nazionali e territoriali di difesa civile; provvede all'approntamento dei
servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla
protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in
caso di eventi bellici; partecipa, con propri rappresentanti, agli organi
collegiali competenti in materia di difesa civile (comma 8);
ü
introduce
la previsione per la quale, su richiesta degli organi competenti, il personale
e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di
soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali (comma 5).
Con riferimento a tale disposizione, nella relazione
illustrativa si specifica che "il Corpo nazionale (...) è ripetutamente
intervenuto negli anni per incendi e calamità in ambito internazionale ed è stabilmente
inserito nel sistema europeo e internazionale dei soccorsi. Il Corpo nazionale
ha accreditato, tra i moduli presso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile
(EUCPM) e inseriti nella banca dati europea CECIS, l'USAR, l'NBCR, l'Aerial Forest Fires,
l'HCP (high capacity
pumping). Tali moduli vengono impiegati su
richiesta della Unione Europea e su disposizione del Governo italiano in ambito
europeo ed internazionale. Inoltre il Corpo nazionale partecipa da svariati
anni alle attività di numerosi organismi internazionali, tra i quali l'OPCW
(Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) che si occupa di
trasporto di sostanze pericolose e la gestione degli incidenti, l'IAEA che si
occupa della gestione degli incidenti nucleari e la sicurezza sul trasporto di
sostanze radioattive e nucleari, nonché la NATO. Tale consistente attività
include la partecipazione ad operazioni di soccorso e alle esercitazioni che
regolarmente sono organizzate per mantenere il richiesto livello di efficienza
e di coordinamento".
· in materia di risorse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
ü
limitatamente
alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992,
resta ferma la possibilità di attingere al Fondo per l'anticipazione delle
immediate e indifferibili esigenze di spesa, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno-Missione "Soccorso
Civile"-Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico",
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 (comma 6).
L'articolo 11 del decreto-legge
n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013[3],
reca disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Oltre all'istituzione del predetto fondo per l'anticipazione delle immediate e
indifferibili esigenze di spesa, vi si prevede, tra l'altro, la destinazione in
via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - tra i beni mobili
confiscati alla mafia - di autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle
esigenze del soccorso pubblico.
ü quanto alle risorse strumentali del Corpo
nazionale, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, comma
7, per le quali il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1,
della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri
telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura
nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra
risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di
istituto (comma 13).
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e
strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono state introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 119 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, il quale ha, tra
l'altro, previsto la destinazione di 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di
automezzi per il soccorso urgente.
Sulla rete per il rilevamento della radioattività,
cfr. supra.
Il decreto-legge n. 343 del 2001 ha previsto, altresì,
l'avvio di un piano straordinario di interventi per la manutenzione
straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile (articolo 5-ter).
· viene disciplinata, con riferimento a
particolari aspetti, la collaborazione
tra il Corpo nazionale e gli enti
territoriali:
ü
si
prevede che il Corpo nazionale possa collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile
su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo
17 della legge n. 246 del 2000, di apposite convenzioni che prevedano il
rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse
umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie (comma 7).
Il richiamato articolo 17 dispone che gli introiti
derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite
la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza
stipulano con Regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati
rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della Polizia di Stato siano versati su appositi capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato per l'immediata riassegnazione alle
pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di
responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di
responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
Si ricorda che l'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni e
agli enti locali tutte le funzioni amministrative in materia di protezione civile
non espressamente mantenute in capo allo Stato ai sensi del precedente articolo
107. In particolare, l'articolo 108, comma 1, lettera c), n. 3), attribuisce ai comuni le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla legge n. 142 del 1990 (ora TUEL), e, in ambito montano, tramite
le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali.
Successivamente il decreto-legge n. 59 del 2012 ("Disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile"), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 100 del 2012, ha inserito nell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992
i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, i quali
prevedono che il comune approvi con deliberazione consiliare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, il piano di emergenza comunale previsto
dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i
criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Giunte regionali; tale piano è
soggetto alla verifica e all'aggiornamento periodico, con trasmissione di copia
alla Regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Provincia
territorialmente competenti; viene infine previsto che dall'attuazione delle
predette disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il medesimo decreto-legge n. 59 del 2012, all'articolo
1-bis, ha altresì conferito alle
Regioni facoltà di approvare, con propria deliberazione, il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e
modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il
ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione
civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la
messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le
prime fasi dell'emergenza.
Da ultimo, l'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge n.
101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
ha previsto che i Comuni e i consorzi di
Comuni, le Province e le Regioni possano avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la redazione dei piani
di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite
convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali
necessarie.
ü
con
riferimento agli incendi boschivi
sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, comma 6, sulla
base delle quali - ferme restando le competenze delle Regioni, delle Province
autonome e del Dipartimento della protezione civile in materia di spegnimento
degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 353 del
2000 - le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al
ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di
propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e
dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, conclusi
tra il Corpo nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse, il Corpo nazionale
pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con copertura degli
oneri finanziari a carico delle Regioni (comma 9);
La legge n. 353 del 2000, legge-quadro in materia di incendi boschivi,
all'articolo 7, comma 1, precisa che gli interventi di lotta attiva contro gli
incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza,
avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. A tali fini: 1)
il Dipartimento della Protezione civile garantisce e coordina sul territorio
nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività
aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone
l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di
essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 7, comma 2);
2) la flotta aerea antincendio della
Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile (tale disposizione a seguito
dell'introduzione nel menzionato articolo 7 del comma 2-bis da parte del decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, recante "Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile"). Tale trasferimento è stato
disciplinato con regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 40 del 2013[4];
3) le Regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle
proprie strutture antincendio con quelle statali, avvalendosi - oltre che delle
proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle
squadre a terra - anche di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; assicurano, inoltre, il coordinamento delle operazioni a
terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei (articolo 7,
comma 3).
Per quanto riguarda la flotta aerea antincendio, si ricorda, inoltre, che: 1) l'articolo
21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva autorizzato, a decorrere
dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese
per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione
civile (soltanto successivamente, come segnalato, trasferita al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile); 2) l'articolo
3-bis del decreto-legge n. 79 del
2012 ha ribadito, a seguito del suddetto trasferimento, che il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia
operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta
aerea antincendio di cui al comma 2-bis
dell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000. Ha inoltre previsto che il
Dipartimento dei vigili del fuoco possa, a tal fine, avvalersi di
un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali
che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree
di spegnimento; 3) l'articolo 1, comma 261, della legge n. 228 del 2012 ha
disposto - al fine di assicurare la permanenza di adeguati
livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea
antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento
dei vigili del fuoco - l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero
dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2013.
ü sono sostanzialmente riproposte le
disposizioni di cui al vigente articolo 24, commi 6-bis e 6-ter (introdotti
dal decreto-legge n. 101 del 2013), sulla base delle quali - ferme restando le
funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,
nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di
soccorso sanitario - il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà
operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le Regioni e le Province autonome utilizzando
la propria componente aerea.
Gli accordi per disciplinare lo svolgimento
di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile (incardinato nel Ministero
dell'interno) e le Regioni e le Province autonome che vi abbiano interesse, con
copertura dei relativi oneri finanziari a carico delle Regioni e delle Province
autonome (comma 10).
Agli aeromobili del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco impiegati in tali interventi di soccorso pubblico integrato,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma (per il quale,
tra altri, gli aeromobili di proprietà dello Stato impiegati in servizi
istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aeromobili di Stato), e 748[5] del codice della navigazione (comma 11).
Con riferimento alle modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte
degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale, il
successivo comma 12 prevede che le stesse siano disciplinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (Enac), salvo quanto disposto dal codice della navigazione e
dalla disciplina dell'Unione europea;
Si ricorda che i commi 6-bis e 6-ter del vigente articolo
24 - il cui contenuto è sostanzialmente riproposto dai commi 10 e 11 in esame -
sono stati inseriti nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006
dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha altresì
introdotto disposizioni per l'incremento delle dotazioni organiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Tenuto conto che l'articolo 748 del codice della
navigazione esclude - salva diversa disposizione - dall'applicabilità del
codice medesimo, tra gli altri, gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, disponendo che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte di
tali aeromobili (nonché di quelli militari, di dogana e delle forze di Polizia
dello Stato) è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza,
individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti
Amministrazioni dello Stato, con decreto
del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 sono state dettate
disposizioni per l'aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ü
è
introdotta la disposizione per la quale le amministrazioni
comunali sono tenute a provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili
nei relativi bilanci, alla installazione
e alla manutenzione degli idranti
antincendio stradali (comma 14).
Invero tale disposizione ripristina sostanzialmente
quella di cui all'articolo 27 della legge n. 1570 del 1941 (legge abrogata -
fatta eccezione per alcune disposizioni - dal decreto legislativo n. 139 del
2006).
Coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di
protezione civile Il decreto-legge n. 343 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001[6] - al fine di assicurare una composizione
unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano nel settore della
protezione civile[7] - ha, tra l'altro, provveduto - all'articolo
5 - ad attribuire al Presidente del
Consiglio dei ministri il coordinamento delle attività delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla
tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni
di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (il quale indica espressamente le funzioni in materia di
protezione civile mantenute in capo allo Stato, conferendo le funzioni
residue alle regioni e agli enti locali: articoli 107 e 108). A tale fine è
stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali, disciplinato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2002[8]. Il medesimo articolo
5 dispone, altresì, che nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
operano il Servizio sismico nazionale,
la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi (organo di consulenza
tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, alla cui
riorganizzazione si è provveduto con d.P.C.m. 7
ottobre 2011) ed il Comitato operativo
della protezione civile (chiamato ad assicurare la direzione unitaria e
il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di
tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso, la cui costituzione
e modalità di funzionamento sono state da ultimo ridisciplinate
con d.P.C.m. del 9 agosto 2016). Per lo svolgimento
delle attività di coordinamento ad esso attribuite, il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento
della protezione civile (la cui organizzazione è disciplinata con d.P.C.m. del 7 novembre 2012), che promuove, tra l'altro,
l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi,
effettuati in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i prefetti
e con i Comitati provinciali di protezione civile. Il comma 5 del
medesimo articolo 5 prevede che il Capo
del Dipartimento della protezione civile rivolga alle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio
nazionale, le indicazioni necessarie
al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di
protezione civile, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. In
attuazione di tale disposizione sono state emanate le seguenti direttive:
dir. Pcm del 6 aprile 2006, relativa al
coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di
incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di
strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose, cui ha fatto
seguito la direttiva attuativa del 2 maggio 2006. Si ricorda, infine, la dir.
Pcm del 6 aprile 2006 relativa alla gestione del
flusso delle informazioni con la Sala situazione Italia del Dipartimento
della protezione civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella direttiva del 2
maggio 2006 si specifica che: Ø per quanto riguarda
gli incidenti che interessano la
viabilità stradale e autostradale restano ferme le competenze attribuite
al Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità istituito presso
il Ministero dell’interno dal decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, il
quale ha assunto la denominazione di Viabilità Italia a seguito del decreto ministeriale
del 15 novembre 2011; Ø per quanto concerne
gli incidenti di mare,
l’attenzione deve essere concentrata sulle attività di assistenza alle
persone coinvolte nelle fasi successive al loro trasferimento a terra e sul
coordinamento di tutte le operazioni a
latere del luogo dell’incidente. Per quanto riguarda l’organizzazione e
il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio in mare, ossia sul
luogo dell’incidente, si fa riferimento a quanto previsto dal Dpr n. 662 del 1994, recante "Regolamento di
attuazione della L. 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979"; Ø la gestione
dell’emergenza derivante da incidenti
aerei si articola in maniera differente a seconda che l’evento si
verifichi all’interno dell’area di giurisdizione aeroportuale, in mare o
sulla terra ferma. Nel primo caso si fa riferimento a quanto previsto nel
piano di emergenza aeroportuale che affida all’Enac-Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile (decreto legislativo n. 96 del 2005[9]) il coordinamento generale dei soccorsi,
indicando, inoltre, la necessità di introdurre nel flusso informativo le sale
operative della protezione civile per garantire l’immediato supporto di tutto
il sistema in caso di necessità. Negli altri due casi, il flusso di
comunicazioni e la gestione dell’emergenza si sviluppano secondo le modalità
previste per gli incidenti in mare e per quelli derivanti da esplosioni o
crolli di strutture; Ø per quanto riguarda le problematiche relative ad incidenti
con presenza di sostanze pericolose, con riferimento sia a quanto può
avvenire durante il loro trasporto sia agli stabilimenti industriali e ai
porti industriali e petroliferi, in linea generale, gli aspetti tecnico-operativi
di gestione della prima emergenza sul luogo dell’incidente e le esigenze
connesse all’assistenza alla popolazione e all’informazione non si
differenziano in maniera significativa. La materia è ora disciplinata dal
decreto legislativo n. 105 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose. L'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005 ha introdotto
disposizioni finalizzate a "garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle
attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il
conseguenziale, unitario ed efficace
espletamento delle attribuzioni del Servizio
nazionale della protezione civile"; tra esse si rammenta
l'attribuzione della titolarità della funzione in materia di protezione
civile al Presidente del Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Servizio nazionale della protezione
civile è stato istituito dalla legge
n. 225 del 1992 al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le
disposizioni della legge n. 225 incompatibili con il decreto-legge n. 343 del
2001 sono state abrogate dall'articolo 6 dello stesso decreto. |
Il comma
2 apporta una modificazione all'articolo 25 del decreto legislativo n. 139,
recante disposizioni sugli oneri per i servizi di soccorso pubblico.
In particolare viene integrato il terzo
periodo dell'articolo 25, comma 1, disponendo che le tariffe - sulla base delle quali viene quantificato il
corrispettivo dovuto al Ministero dell'interno da parte del soggetto o dell'ente
che richiede l'intervento nell'ipotesi in cui non sussista un imminente
pericolo di danno alle persone o alle cose - siano "stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del
personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie".
L'articolo 25 prevede che i
servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportino oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne
beneficia. Qualora, tuttavia, non
sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme
restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente
che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero
dell'interno.
Alla determinazione
e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell'articolo 23, comma 2, con il quale sono individuate le attività
di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i
servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale.
Con decreto del
Ministro dell'interno del 2 marzo 2012 si è proceduto all'aggiornamento
delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Il comma
3 sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139, recante
disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale.
Il nuovo articolo, rubricato "Servizio
di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale", in relazione al servizio di salvataggio e antincendio negli
aeroporti, prevede:
· che
negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il
Corpo nazionale eserciti la funzione di Autorità
competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di
salvataggio e antincendio, in accordo con l'Autorità competente per
l'aviazione civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale (comma 1).
È innovativo, rispetto alla disciplina vigente, il
riconoscimento al Corpo nazionale del ruolo di Autorità competente per gli
aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e
antincendio, da esercitare in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione
civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale.
Con tale disposizione - come evidenziato nella relazione
illustrativa - si dà seguito a quanto previsto del Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014.
In particolare l'articolo 3, comma 1, del regolamento europeo prevede che gli
Stati membri siano tenuti a designare
uno o più soggetti in qualità di autorità competente/i, dotata dei
necessari poteri e responsabilità, ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni
che in essi operano.
Il medesimo articolo 3, comma 2 - quanto ai rapporti tra l'autorità e i gestori degli
aeroporti - dispone che l'autorità competente debba essere indipendente dai
gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale;
che l'indipendenza sia garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l'autorità
competente e i gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del
piazzale; che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti le loro
competenze in modo imparziale e trasparente.
Quanto alla disposizione per la quale il Corpo
nazionale è chiamato ad esercitare le funzioni di Autorità competente per gli
aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e
antincendio in accordo con l'Enac, parrebbe suscettibile di approfondimento se l'Enac
sia designato o meno anch'esso in qualità di autorità competente, giacché nel
caso affermativo la disposizione normativa ai sensi del richiamato articolo 3,
comma 3, dovrebbe "specificamente" definire i compiti affidati a
ciascuno dei due soggetti designati come autorità competente, stabilendo
altresì un coordinamento tra tali autorità per garantire una sorveglianza
efficiente di tutti gli aeroporti.
· che negli aeroporti indicati nella tabella A inserita in allegato al decreto legislativo n. 139 dall'articolo 7,
comma 7, del provvedimento in esame, il Corpo nazionale assicuri il servizio di salvataggio e antincendio
nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali, nonché
degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime
disposizioni. Restano ferme le disposizioni in materia finanziaria dettate dall'articolo
l, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, con l'obiettivo di ridurre il costo
a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, e quelle in
materia di locali, impianti e infrastrutture per i servizi antincendi, di cui all'articolo 2 della legge n. 384 del
1991. Nei restanti aeroporti, vale a dire negli aeroporti non inclusi
nella predetta Tabella A, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile,
il servizio di salvataggio e antincendio è fornito dal
gestore o da altro soggetto autorizzato (comma 2).
L'elenco di aeroporti di cui alla Tabella A è
modificato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità competente per
l'aviazione civile (comma 3).
Si ricorda che il comma 1 del
vigente articolo 26 già attribuisce al Corpo nazionale il compito di assicurare
il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico
aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale, assumendo
la direzione tecnica dei relativi interventi.
Mentre, tuttavia, il successivo comma 2 demanda ad un
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del
1988, l'individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico
commerciale in cui il Corpo nazionale è
chiamato a svolgere i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi,
la disposizione in commento individua
direttamente - nella tabella A - gli aeroporti nei quali il Corpo nazionale
deve assicurare tali servizi, nel rispetto delle disposizioni internazionali,
comunitarie e nazionali, nonché degli appositi accordi con il gestore
aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni.
Resta pressoché identica (comma 3 vigente e comma 3 in
esame) la disposizione per la quale la revisione dell'elenco di tali aeroporti
è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, fatta eccezione per la previsione -
introdotta dal comma 3 in commento - per la quale, ai fini dell'adozione di
tale decreto, risulta necessario
acquisire il parere dell'Enac.
Per l'individuazione degli aeroporti nei quali il
Corpo nazionale assicura il servizio antincendio si è fatto sino ad oggi riferimento alla Tabella A allegata alla legge n. 930 del 1980 (modificata con
successivi decreti ministeriali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6-quater, del decreto-legge n.
251 del 1995), recante la classificazione
degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi.
Rispetto alla
Tabella A che il provvedimento in esame intende inserire nel decreto
legislativo n. 139 del 2006, la Tabella allegata alla legge n. 930: 1)
conteneva l'aeroporto di Forlì (assente, invece, nell'elenco proposto dallo
schema in esame); 2) mancava dell'aeroporto di Comiso (Ragusa), presente
nell'elenco proposto dallo schema in esame.
Per quanto
riguarda gli aeroporti in cui il servizio antincendio è fornito da un soggetto
diverso dal Corpo nazionale, si ricorda il punto 8 della Premessa del Regolamento
(CE) n. 139/2014, relativo alla necessità "che in un aeroporto vengano
forniti i servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV (Parte ADR.OPS)",
tra cui i servizi di salvataggio e antincendio. Vi si legge: "In alcuni
casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da
un'altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi.
In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento
dell'aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali
organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i
requisiti di cui all'allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si
considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie
responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di
eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell'accordo, a
condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili
stabiliti nel (...) regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti
nell'accordo" (Premessa, punto 8).
Si ricorda, altresì, che non è stato oggetto di
abrogazione da parte del decreto legislativo n. 139 del 2006 l'articolo 3 della legge n. 930 del 1980,
il quale prevede che negli aeroporti non
compresi nella Tabella A allegata alla legge medesima l'espletamento del
servizio antincendi sia assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della
licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la
loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano
in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di
apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei
vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di
idoneità e di capacità tecnica.
· che negli aeroporti nei quali il servizio di
salvataggio e antincendio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato
dall'Enac (ossia glia aeroporti non inclusi nella Tabella A), spetta al Corpo nazionale disciplinare:
ü
i servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli
equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi;
ü
i requisiti di qualificazione e di idoneità
del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della
navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (comma 4).
Al riguardo si ricorda che l'articolo 2 della legge n.
930 del 1980 (non abrogato dal decreto legislativo n. 139 del 2006) attribuisce
al Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le
competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa
nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali.
Con decreto del Ministro dell'interno del 6 agosto
2014 sono state dettate disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio
negli aeroporti dove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di
soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle
aviosuperfici e nelle elisuperfici.
In
relazione al soccorso portuale, l'articolo
26 introdotto dall'articolo in esame prevede che il Corpo nazionale assicuri, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di
contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo
di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione
tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente,
dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il
potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di
sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. La classificazione dei porti ai fini
dell'espletamento del servizio di soccorso portuale, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento
del servizio stesso sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previo parere della Conferenza unificata (comma 5).
Fino all'emanazione di tale decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le
disposizioni della legge n. 690 del 1940 (comma 6).
Al comma 6
dell'articolo 26 introdotto dall'articolo in esame, si rileva la presenza si
direbbe di un refuso, nel richiamo del "comma 6" in luogo di
"comma 5", nell'espressione "fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 6".
La legge n. 690 del 1940, recante "Organizzazione
e funzionamento del servizio antincendi nei porti", è richiamata come
disciplina transitoria anche dall'articolo 26, comma 6, vigente.
Articolo
5
(Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Viene introdotto nel decreto legislativo n.
139 del 2006 il Capo IV-bis,
costituito da due articoli, in materia di formazione.
È corrispondentemente abrogato - dall'articolo
3, comma 5, del provvedimento in esame - l'articolo 17 vigente del
decreto legislativo n. 139, recante disposizioni in materia di formazione.
Il comma
1 introduce il Capo IV-bis,
costituito dagli articoli 26-bis e
26-ter.
In particolare, l'articolo 26-bis
(Formazione) prevede:
· che le politiche
di formazione abbiano ad oggetto le materie relative al servizio di
soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il
territorio nazionale e comprendano la diffusione della cultura sulla sicurezza
nelle medesime materie. Al Corpo
nazionale è attribuito il compito di svolgere le attività formative, anche
attraverso la promozione di seminari, convegni, cicli di formazione, ed in
collegamento con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie,
anche internazionali, e la comunità scientifica (comma 1).
Ai sensi del vigente articolo 17, comma 1, "il
Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della
prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura
sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di
formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica".
Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente
della Repubblica n. 200 del 2004 è stato adottato il "Regolamento recante
modifiche al d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577,
concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il
certificato di prevenzione incendi".
· che le attività formative includano l'addestramento,
l'aggiornamento e il rilascio delle
relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del
Corpo nazionale (comma 2).
· con riferimento alle esigenze connesse
all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui
all'articolo 14, che al Corpo nazionale spetti un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività formativa e
addestrativa non rivolta al personale del Corpo medesimo. Si tratta di
un'utenza costituita da tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato o
delle altre amministrazioni pubbliche, da liberi professionisti e da ogni altro
soggetto interessato. Con apposite convenzioni possono essere definiti i contenuti
e le modalità di tale attività formativa (comma 3).
Si ripropone sostanzialmente il contenuto del vigente articolo
17, comma 2, primo periodo.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, "trattandosi
di attività effettuate sempre su istanza dei soggetti interessati", nel
comma 3 "viene espunta l'inutile specificazione che tali attività sono
svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione
della difesa" (tale specificazione è presente nel secondo periodo del vigente
articolo 17, comma 2);
· che il Corpo nazionale provveda alle attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, con particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008: i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4; il personale
addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43,
comma 1, lettera b); i lavoratori
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui
all'articolo 116, comma 4 (comma 4).
Ai lavoratori designati dai datori di lavoro
di cui al richiamato articolo 43, comma 1, lettera b), che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo
nazionale o da enti pubblici e privati, viene rilasciato, previo superamento di
prova tecnica, un attestato di idoneità.
E' demandata ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle
modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di
attestazione di idoneità (comma 5);
I commi 4 e 5 del vigente articolo 17 trattano,
rispettivamente, dell'attività formativa del personale addetto ai servizi di
sicurezza nei luoghi di lavoro e del rilascio ai lavoratori designati dai
datori di lavoro dell'attestato di idoneità con riferimento al decreto
legislativo n. 626 del 1994, attuativo delle direttive comunitarie riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, abrogato dal decreto legislativo
n. 81 del 2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro"), cui fanno riferimento le
disposizioni cui commento.
In particolare, nei commi 4 e 5 in esame, vengono
richiamate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008: 1)
l'articolo 32, comma 4, ai sensi del quale i corsi di formazione per
responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono organizzati,
oltre che da altri enti e istituzioni, anche dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; 2) l'articolo 43, comma 1, lettera b),
sulla base del quale - per adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso
di pericolo grave e immediato - il datore di lavoro designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza; 3) l'articolo 116, comma 4, il quale rinvia all'allegato XXI al
decreto legislativo n. 81 per l'individuazione dei soggetti formatori, della
durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità dei corsi di
formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
Si ricorda altresì che l'articolo 73, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81 del
2008 (aggiunto dal decreto-legge n. 93 del 2013) attribuisce al Corpo nazionale
le funzioni relative alla formazione e all'abilitazione del personale del Corpo
medesimo ai fini dell'utilizzo delle attrezzature per
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Con decreto del
Ministro dell'interno del 14 marzo 2012 sono state aggiornate le tariffe
per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
· che il Corpo nazionale svolga, su richiesta
degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le attività di formazione,
addestramento e aggiornamento (compreso il rilascio delle relative attestazioni)
nelle materie di specifica competenza nei confronti del personale e dei volontari di protezione civile e del personale e dei volontari antincendio
boschivo; che svolga, infine, le attività di formazione di alta specializzazione (comma 6).
L'articolo
26-ter (Oneri per l'attività di
formazione) prevede:
· che i servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo
26-bis siano effettuati dal Corpo
nazionale a titolo oneroso (comma
1);
· che i corrispettivi
per le attività di formazione prevista all'articolo 26-bis vengano individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con possibilità di effettuare un
trattamento differenziato per le attività rese a favore delle Amministrazioni
dello Stato. All'aggiornamento delle tariffe si provvede annualmente sulla base
degli indici Istat rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 2).
In
considerazione del fatto che il comma 2 dell'articolo 26-bis fa riferimento ad attività formative
"anche in favore del personale del Corpo nazionale", sembrerebbe da valutare
se escludere tali attività dall'ambito di applicazione dell'articolo 26-ter,
ove si intenda esse siano in tal caso
svolte a titolo gratuito.
Sull'onerosità delle attività svolte dal Corpo
nazionale ai fini del rilascio di attestazioni, si ricorda che l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 79
del 2012 dispone che le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco negli aeroporti in cui l'espletamento del servizio antincendio è
attribuito a soggetti diversi dal Corpo medesimo (si tratta in sostanza degli
aeroporti di cui all'articolo 3 della legge n. 930 del 1980), e, ove previsto,
nelle aviosuperfici, ai fini del
rilascio della prescritta abilitazione, siano a titolo oneroso.
Si segnala, altresì, che con decreto del
Ministro dell'interno del 14 marzo 2012 sono state aggiornate le tariffe
per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo
6
(Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Vengono apportate modificazioni al Capo V del
decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di amministrazione e contabilità. In particolare, è
sostituito l'articolo 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento) e viene
integrato il vigente articolo 28 (Norme in materia di amministrazione e
contabilità).
Il comma
1 sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo n. 139.
Il nuovo articolo, rubricato "Introiti derivanti da servizi a pagamento,
da convenzioni e dalla attività di vigilanza", prevede:
· che gli introiti
derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni
siano versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscano nello stato
di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno; che gli introiti
derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza
e prevenzione incendi, e dall'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale,
ai sensi dell'articolo 26-bis (introdotto
dall'articolo 5 del provvedimento in esame), siano destinati ad incrementare i
fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge n. 734 del 1973, e dall'articolo 43 della legge n.
449 del 1997 (comma 1);
· che le risorse
derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui
al decreto n. 139 del 2006, nell'ambito
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo
46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, siano riassegnate al pertinente
programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il
miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (comma
2).
Rispetto al vigente articolo 27, che già disciplina la
destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo
nazionale, viene disciplinata anche la destinazione degli introiti derivanti dalle convenzioni e delle risorse derivanti dallo svolgimento delle
funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro.
Per quanto concerne gli introiti
derivanti dalle convenzioni, ad essi si applica la medesima procedura di
riassegnazione valevole per gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi
dal Corpo nazionale.
Resta invariata la destinazione all'incremento dei
fondi di incentivazione del personale del Corpo (nel testo vigente "fondo
unico di amministrazione relativo al personale del Corpo") degli introiti
derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e
prevenzione incendi (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 139) e
dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale.
Come nel testo vigente restano ferme le disposizioni:
·
di cui all'articolo
8 della legge n. 734 del 1973, ai sensi del quale - in relazione ai versamenti
affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati per taluni
servizi e prestazioni del Corpo nazionale - è disposta l'assegnazione, nella misura del 20 per cento delle somme
versate, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del
personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite
dell'apposita Opera nazionale di assistenza;
· di cui all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, relativo
a contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con
soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttività.
Quanto alle risorse derivanti dallo svolgimento delle
funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro, la loro riassegnazione è finalizzata al miglioramento dei
livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Al riguardo si ricorda che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 7,
già prevede che le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione
di controllo e di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro siano rassegnate al
Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
Il comma
2 apporta una modificazione all'articolo 28 del decreto legislativo n. 139,
recante norme in materia di amministrazione e contabilità.
In particolare viene integrato il comma 1 con
l'aggiunta di un periodo, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento con
il quale sono emanate le norme di amministrazione e
contabilità del Corpo nazionale (primo periodo), deve anche essere disciplinata
l'organizzazione su base regionale dei
servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e
interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
Il vigente articolo 28, comma 1, dispone che con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400
del 1988, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 139, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze, siano emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche
in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, atte a snellire ed
accelerare le procedure di acquisto dei beni e di servizi necessari a garantire
la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Dispone,
altresì, che, fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento, continui
ad applicarsi il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 550 del 1999.
Il regolamento di cui al d.P.R.
n. 550 del 1999 - ad oggi applicato - in materia di organizzazione dei servizi amministrativi contabili (articolo 1),
prevede che: l'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo
nazionale sia articolata in centrale e periferica; nelle more della
riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto
previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in sede centrale, l'attività
amministrativa e contabile sia svolta dalla Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi; in sede
periferica detta attività sia espletata dal comandante delle scuole centrali
antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori
regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali
dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria; infine
che l'attività amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e
portuali sia espletata dal locale comando provinciale.
Con la disposizione
in commento si introduce una organizzazione su
base regionale dei servizi amministrativo-contabili, a cura delle direzioni
regionali e interregionali, costituenti una categoria di strutture periferiche
del Corpo nazionale, di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, lettera a), come
modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera
b), del provvedimento in esame.
Articolo 7
(In materia di risorse logistiche e strumentali; e disposizioni attuative e
abrogative)
Sono qui novellati gli articoli 29, 31, 34 e 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006.
Nel testo vigente, sono articoli tutti situati entro il capo VI del decreto legislativo n. 139, recante "Disposizioni finali e abrogazioni".
A seguito della novellazione (comma 1), gli articoli 29, 30 e 31 risultano collocati entro un capo VI recante "Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali", mentre gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 permangono collocati in un capo (che diviene VII) dedicato alle disposizioni finali e abrogative.
Il comma 2 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006.
Questo articolo concerne, nel testo vigente, materiali
e caserme, secondo titolazione che viene ora estesa sì da ricomprendervi anche mezzi, materiali, servizi logistici e
strumentali.
La novella modifica l'articolo 29 (il quale prevede,
nel testo finora vigente, che il Ministero dell'interno fornisca le caserme e
gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale) onde
prevedere in via più generale che il Ministero (attraverso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile) provveda alle necessità
tecnico-logistiche del Corpo nazionale (anche per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali).
Rimane immodificata la previsione che fa
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio
negli aeroporti.
È introdotta la previsione che i beni mobili in uso diretto possano essere oggetto di
convenzione o di contratti di permuta - a condizione non ne consegua
pregiudizio alle esigenze istituzionali.
Su tale materia è stato l'articolo 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014 ad autorizzare il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale - demandando a decreto del Ministro dell'interno (di concerto con quello dell'economia e delle finanze) la disciplina delle condizioni e modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
Ne è seguito il decreto ministeriale 27 ottobre 2015.
Ancora: la disposizione finora vigente (comma 2 del citato articolo 29 del decreto legislativo n. 139)
prevede che i progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di
istituto, siano approvati dal Ministero dell'interno e ad essi sia
riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed
indifferibilità.
La novella (oltre a specificare che le funzioni del
Ministero siano esercitate dal suo Dipartimento per i vigili del fuoco)
menziona altresì i progetti relativi alla manutenzione
ed alla riqualificazione energetica degli immobili (specificando: immobili "da destinare ad esigenze logistiche", anziché
"servizi di istituto" com'è nel testo vigente).
E fa salve, a fini di raccordo normativo, le
disposizioni circa la scelta del
contraente poste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (ossia l'atto di
recepimento delle direttive dell'Unione europea n. 23, n. 24 e n. 25 del 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
E viene a prevedere che sì i pareri sui
progetti degli immobili da destinare ai servizi di istituto siano acquisiti
attraverso il Comitato tecnico amministrativo (istituito presso ogni
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al d.P.C.m. n. 72 dell'11 febbraio 2014), ma in caso di comprovata urgenza (decretata dal Capo Dipartimento) il parere sui progetti sia rilasciato dal Comitato tecnico regionale (v. supra articolo 3, comma 3 dello
schema, modificativo dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 139)
competente per territorio, sentito il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche territorio.
Sempre entro l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139, la
disposizione vigente (suo comma 3) prevede che il materiale
destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico (compreso quello delle
officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio) sia di
proprietà del Ministero dell'interno, ad
esclusione del materiale concesso dalle Regioni a titolo di comodato.
La novella espunge il riferimento alle Regioni - posto che quanto in comodato può giungere anche da altri soggetti che contribuiscano a rafforzare il dispositivo di soccorso e antincendio, come enti locali, associazioni, privati - e specifica che non di soli "materiali" possa trattarsi bensì anche mezzi e attrezzature.
Di nuova previsione è il comma 4 che si
viene a collocare entro l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139.
Vi si prevede che i controlli
iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle
attrezzature destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico possano
essere effettuati direttamente dal Corpo
nazionale (nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili).
Tra le verifiche qui considerate, figurano altresì quelle (periodiche)
sulle attrezzature di lavoro onde
valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza (oggetto dell'articolo 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81 del
2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).
Prosegue la novella: la formazione
e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi,
dei materiali e delle attrezzature possono essere effettuate direttamente dal
Corpo stesso (nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili). Questo vale anche per le attrezzature di lavoro per le quali sia
richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ai sensi dell'articolo
73, comma 5, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008).
Infine, nel nuovo comma 5 posto nell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 139, si viene a prevedere che sia il Corpo nazionale a provvedere all'immatricolazione dei propri autoveicoli (così recependo quanto
previsto dall'articolo 138, comma 11 del codice della strada, decreto
legislativo n. 285 del 1992) e mezzi speciali, nonché delle unità navali ed
aeromobili (per questi, cfr l'articolo 748 del codice della navigazione, regio
decreto n. 327 del 1942).
Del pari, il Corpo nazionale provvede agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e
delle targhe di riconoscimento per i veicoli
in dotazione, ivi compresi quelli in prova.
Questo, anche in deroga alle previsioni (recate dall'articolo
1 del decreto del d.P.R. n. 474 del 200, regolamento di semplificazione
del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) relative alla circolazione in prova (per esigenze connesse
con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti e
per ragioni di allestimento).
Non viene modificato l'articolo 30 del decreto legislativo n. 139 (relativo agli alloggi di servizio, assegnati a titolo gratuito al dirigente generale-capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari).
È invece modificato - dal comma 3 - l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139, relativo ad uniformi ed equipaggiamento.
Secondo la disposizione vigente, le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento (e restano di proprietà di quest'ultimo).
La novella espunge il riferimento al ruolo operativo. Pertanto, diviene destinatario tutto il personale (incluso quello volontario).
Rimane invece riservata al personale - non però "del ruolo operativo" bensì "che espleti attività operative" - l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi (nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile).
Infine la novella introduce - nella previsione vigente secondo cui con decreto ministeriale sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi - altresì le caratteristiche e modalità d'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale.
Non è riprodotta la previsione che siffatti decreti ministeriali debbano essere pubblicati in Gazzetta ufficiale.
Non sono modificati gli articoli 32 (sulle ricompense - altre dalle ricompense al valore ed al merito civile - concesse per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico, quali speciali segni di benemerenza ed insegne) e 33 (sull'Associazione nazionale dei vigili del fuoco) - articoli oramai collocati, ai sensi del comma 4, in un capo diverso da quelli immediatamente precedenti).
È invece modificato - dal comma 5 - l'articolo 34 del decreto legislativo n. 139, avente ad oggetto le disposizioni di attuazione (che si intendono demandate a decreti del Presidente della Repubblica recanti regolamenti governativi, fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti sia espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali).
La novella introduce una clausola di invarianza di spesa (la quale dunque investe le modificazioni del decreto legislativo n. 139, apprestate dallo schema lungo tutto il suo capo I).
Il comma 6 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 139, il quale enumera le norme abrogate.
Già la disposizione vigente abroga la legge n. 930 del 1980 (recante "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"), ad eccezione però di alcuni articoli (articoli 2, 3, 7 secondo comma, 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38).
Tale eccezione ossia sottrazione all'abrogazione colà disposta, era intesa a far salve alcune disposizioni, finché non fosse intervenuta una nuova disciplina della materia.
Siffatta rivisitazione giunge ora con l'articolo 4, comma 3 dello schema (v. supra), per la parte che riscrive l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139.
Pertanto la novella espunge dalle eccezioni - dunque, in altri termini, sottomette all'abrogazione - i commi 2, 3, 4 dell'articolo 2 nonché l'articolo 3 della legge n. 930 del 1980.
Ne segue che della legge n. 930 del 1980 permangano in vigore: l'articolo 2, commi 1 e 5; l'articolo 7, comma 2; l'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; l'articolo 33; l'articolo 38.
Questo
il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 930 del 1980, con evidenziate in corsivo le parti qui abrogate:
Articolo
2
[1]
Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni
di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento
della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali,
partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione
ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di
macchinari e del materiale tecnico.
[2]
È istituito il «Servizio ispettivo
antincendi aeroportuale e portuale» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre
ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale
e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di
sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli
aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.
[3]
Gli ispettorati, cui sono preposti tre
dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti provvedono ad accertare
le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune
proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale,
ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.
[4]
In tale compito gli ispettori del
Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con
gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per
ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego
del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi
occorrenti.
[5]
In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque,
responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti
nell'ambito della provincia di competenza
Articolo
3
[1] Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio
antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di
cui all'articolo 788 del codice della
navigazione i quali
abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati
che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in
possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di
adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il
conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del
conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra
indicati.
[2]
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto
l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini
dell'espletamento dei servizi antincendi.
[3]
Il Ministero dell'interno determina la
dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi
da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.
[4] La responsabilità della regolarità e
dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al
titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede
dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero
dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito
con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo
all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio
antincendi.
[5]
Nel caso che la prestazione del servizio
venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo
la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando
il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le
prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate
gratuitamente.
Ancora, la novella abroga (inserendolo nell'elenco delle norme abrogate recato dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 139) l'articolo 4, comma 1 della legge n. 384 del 1991, la quale reca norme sui servizi antincendi negli aeroporti.
La disposizione abrogata recita:
"Le abilitazioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 930 del 1980 [ossia le abilitazioni del personale per l'espletamento,
negli aeroporti non compresi nella tabella A, del servizio antincendi, assicurato
a proprie cure e spese dai titolari della licenza i quali abbiano la loro base
operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in
gestione l'aerostazione passeggeri o merci] sono rilasciate dal servizio
ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco".
La relazione illustrativa dà conto dell'abrogazione così disposta (che implicitamente importa una
delegificazione, demandando a fonte suprimaria la
individuazione della struttura competente al rilascio dell'abilitazione).
Vi
si legge: "La norma della legge n. 384 del 1991,
che viene abrogata, attribuisce al servizio ispettivo antincendi aeroportuale e
portuale del Corpo nazionale il rilascio delle abilitazioni antincendio
negli aeroporti ove il servizio di soccorso antincendio non è assicurato
dal Corpo medesimo. In tali aeroporti, cosiddetti "minori", il servizio antincendio viene svolto sotto la responsabilità del
gestore dell'aeroporto o altro soggetto autorizzato dal1'ENAC con personale in
possesso di apposita abilitazione rilasciata dal servizio ispettivo del Corpo
nazionale. Poiché nel nuovo modello la configurazione organizzati va del citato
servizio ispettivo è stata interessata da sostanziali cambiamenti, ed in linea
con gli obiettivi di semplificazione delle procedure della Pubblica
Amministrazione, si rende necessario un intervento per spostare il rilascio delle predette abilitazioni ad una struttura che consenta
di avvicinare il più possibile la gestione delle procedure agli utenti interessati.
Ciò consentirà un risparmio anche dei tempi attualmente necessari per la
conclusione dell'iter di rilascio. Con l'abrogazione della predetta norma le
modifiche all'assetto previsto potranno essere adottate attraverso lo strumento
normativo regolamentare ordinario, già individuato dall'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
Il comma 7 inserisce una elencazione di luoghi in cui il Corpo nazionale presta il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.
Si rinvia, per questo riguardo, a quanto esposto supra, con riferimento all'articolo 4, comma 3 dello schema, modificativo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139.
Articolo
8
(Quote di riserva nei concorsi; accesso alle qualifiche di capo squadra e di
capo reparto; nomina vice ispettori antincendi)
Il Capo II dello schema di decreto legislativo consta degli articoli da 8 a 12 e propone modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.
L'articolo 8 dello schema al comma 1 interviene sulla disciplina delle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ulteriori novelle sono proposte alle norme sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e sulla promozione a capo reparto (commi 2 e 3). Infine si modificano talune disposizioni sulle procedura di nomina a vice ispettore antincendi (comma 4).
L'articolo 8, comma 1 modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2015 (recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Tale comma 2, nel testo vigente, con riferimento ai concorsi pubblici per vigili del fuoco, attualmente:
1. mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001 (concernente la trasformazione dello strumento militare in professionale), interamente abrogato e confluito nel Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010). Tale riserva è attualmente disciplinata dall'articolo 703 del Codice medesimo.
2. mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 512 del 1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 609 del 1996), specificando, altresì, che essa opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
3. eleva del 20% la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002 in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Riguardo al punto n. 1: l'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare fissa, tra l'altro, al 45% la riserva di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La novella espunge il riferimento all'abrogato decreto legislativo n. 215 del 2001 e mantiene ferma la riserva di cui all'articolo 703, non innovando la disciplina in oggetto.
Riguardo al punto n. 2: l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 512 del 1996 autorizza il Ministero dell'interno a bandire pubblici concorsi (per la copertura dei posti disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998) che dovranno prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25% dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. La novella in esame eleva al 35% questa riserva per il personale volontario. Non viene innovata la previsione sui requisiti: alla data di indizione del bando di concorso, il candidato beneficiario della riserva deve essere iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e aver effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Riguardo al punto n. 3: l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002 (recante Disciplina del Servizio civile nazionale) stabilisce, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinate riserve di posti nella misura del 10% per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo medesimo. La novella proposta mantiene ferma tale previsione ma sopprime l'incremento al 20% di questa quota di riserva attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2 in oggetto.
Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ha profondamente
innovato la disciplina del personale conformemente al passaggio del Corpo dal
regime privatistico a quello di diritto pubblico. Gli articoli 5 e 6 disciplinano
la procedura di accesso ordinaria al Corpo prevedendo (articolo 5) che
l'assunzione (nomina) dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
procedura in cui sono contemplate riserve a favore di alcune categorie di
soggetti: oltre alle riserve di cui al comma 2, ai commi 5 e 6 si prevedono,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, riserve a favore del coniuge,
di figli o fratelli superstiti degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti
inabili per cause di servizio.
Il comma 2 dell'articolo 8 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005 sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Il comma 3 propone un nuovo testo dell'articolo 16 concernente la promozione a capo reparto.
Si osserva
che la rubrica del nuovo articolo 12 - identica a quella dell'articolo 12
vigente - menziona sia i capi squadra, sia i capi reparto, mentre le
disposizioni si riferiscono all'accesso alla qualifica di capo squadra.
All'accesso alla qualifica di capo reparto è dedicato il nuovo articolo 16
(rubricato, come nel testo vigente, "Promozione a capo reparto").
Sembrerebbe quindi opportuno adeguare la rubrica del nuovo articolo 12 al suo
contenuto.
Secondo quanto prevede attualmente l'articolo 12 sono previste due procedure (lettere a) e b) del comma 1) per l'accesso alla qualifica di capo squadra e di capo reparto:
a) nel limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale; possono accedere a tale procedura i vigili del fuoco "coordinatori" (qualifica destinata a chi abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del decreto legislativo n. 217 medesimo);
b) nel limite del restante 40%, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale; la procedura è destinata al personale che al 31 dicembre abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.
Con la novella proposta:
§ si riferisce la disciplina sull'accesso in esame alla sola qualifica di capo squadra;
§
si
mantiene la procedura di cui alla lettera a)
per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e viene soppressa
la procedura di cui alla lettera b).
Riguardo alla procedura di cui alla lettera a), lo schema di decreto conferma la disciplina vigente prevedendo che i destinatari siano i coordinatori e che il successivo corso di formazione professionale abbia durata non inferiore a tre mesi.
A tale proposito si deve sottolineare come l'articolo
3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (tra le misure urgenti per assicurare
la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) preveda, ai commi 1 e
2, che il reclutamento dei capi squadra
e dei capi reparto debba avvenire con la sola procedura della valutazione dei
titoli (di cui alla lettera a))
per un periodo di tempo così definito: per il periodo dal 2008 al 2017 per i
capi squadra; dal 2006 al 2017 per i capi reparto. La novella in esame intende
rendere quindi permanente la disciplina posta dal decreto-legge.
Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce che per partecipare al concorso non si debbano riportare, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Secondo la novella proposta tale previsione si applicherebbe al triennio che precede il termine.
Dal comma 3 sono espunti, per coordinamento, i riferimenti alla procedura di cui alla lettera b) del testo vigente. Come nella versione vigente, il nuovo testo proposto, per l'accesso ai corsi di formazione professionale previsti dalla procedura, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica..
Il comma 4 riprende, almeno in parte, la disciplina sulla nomina a capo squadra contenuta nel comma 6 vigente. Il nuovo testo proposto prevede che siano nominati i coordinatori che abbiano superato l'esame finale al termine del corso, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso stesso.
Nel nuovo articolo 12 non sono riprodotte le previsioni recate dai commi 4 e 5 del testo vigente che disciplinano i casi in cui i candidati siano risultati contemporaneamente inseriti (in quanto vincitori o in quanto idonei) nelle graduatorie delle procedure previste dalle lettere a) e b).
Il comma 5 del nuovo testo riprende in parte quanto previsto dal comma 7 nel testo vigente. Vi si prevede che un regolamento del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo le modifiche proposte) siano disciplinate: le modalità di espletamento delle procedure, (con riferimento ai titoli da ammettere, i punteggi da attribuire e la composizione delle commissioni esaminatrici); le modalità di svolgimento del corso di formazione; i criteri di definizione della graduatoria finale. Rispetto al testo vigente sono espunti i riferimenti alle procedure di cui all'abrogata lettera b).
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 12 per i capi squadra, anche il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilisce una doppia procedura (lettere a) e b del comma 1) per la promozione a capo reparto, finalizzata la prima (per titoli e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno; la seconda (per titoli, esame e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del restante 40%.
Possono essere ammessi: alla procedura del primo tipo i capi squadra esperti che, al 31 dicembre, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; alla seconda procedura il personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.
Come nel caso precedente, il nuovo testo proposto dell'articolo 16 prevede, per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, la sola procedura per titoli seguita dal corso di formazione (attualmente disciplinata dal comma 1, lettera a)). Il nuovo articolo 16 detta, poi, disposizioni concernenti:
§ le cause ostative alla partecipazione al concorso (comma 2);
§ i criteri per l'ammissione al corso in caso di parità di punteggio (comma 3)
§ la nomina a capo reparto, con la relativa decorrenza agli effetti giuridici ed economici (comma 4).
Tali aspetti sono regolati in analogia a quanto previsto dallo schema di decreto per i capi squadra.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame. Anche in questo caso, la novella inserisce il concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Infine, il comma 6 dell'articolo 16, come novellato, riprende testualmente quanto previsto dal comma 8 vigente: vi si prevede che per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 13, rubricato "Dimissioni dai corsi", del decreto legislativo n. 217 (tale norma non ha non un corrispettivo nella disciplina sui capi squadra).
Il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 2005: mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo si prevede una riserva di posti nelle procedure per la nomina di vice ispettore antincendi.
L'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), prevede le seguenti procedure per conseguire la nomina:
a) nel limite del 50% dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
b) per il restante 50% dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (come previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d)).
Fermi restando tutti i requisiti previsti per la nomina, per i pubblici concorsi (procedura di cui alla lettera a)), il nuovo comma 6-bis stabilisce una riserva del 10% dei posti a concorso per il personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia effettuato almeno duecento giorni di servizio. Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Articolo
9
(Riserve di posti destinate al personale volontario per l'accesso al ruolo
dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi)
L'articolo propone modifiche ad alcuni articoli concernenti il personale direttivo e dirigente del Corpo dei vigili del fuoco al fine di introdurre riserve di posti - pari al 10% dei posti a concorso - destinate al personale volontario in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure per l'accesso ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi.
Le
modifiche proposte da questo articolo 9 dello schema di decreto legislativo
riguardano gli articoli 41 (Accesso al ruolo dei direttivi), 53 (Accesso al ruolo dei
direttivi medici) e 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi)
del decreto legislativo n. 217 del 2005.
Tali articoli prevedono l'accesso alle
qualifiche richiamate mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con
possibilità di prevedere prove preselettive.
Possono partecipare ai concorsi coloro che
soddisfino alcuni requisiti comuni:
§ godimento dei diritti politici;
§ rispetto dei limiti di età per l'ammissione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197;
§ idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
§ qualità morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (si tratta
del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria);
§ gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
Sono richiesti i seguenti titoli di studio:
laurea magistrale in ingegneria o architettura (e abilitazione all'esercizio
della professione) per i direttivi; laurea magistrale in medicina e chirurgia
(e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi medici; laurea
magistrale in scienze motorie o sportive per direttivi ginnico sportivi. In
ogni caso viene fatta salva l'eventuale diversa denominazione dei titoli di
studio in applicazione delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica
degli atenei. Per i direttivi e i direttivi medici, inoltre, il bando può
richiedere il possesso di diplomi di specializzazione in relazione alle
esigenze dell'amministrazione.
Per tutte le procedure di accesso ai ruoli qui sopra ricordati sono previste quote di riserva pari al 20% dei posti a concorso.
Per tutti i ruoli qui considerati (direttivi, direttivi medici e direttivi ginnico-sportivi) la novella (agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4 e 62, comma 4) prevede l'ulteriore riserva del 10% destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato almeno 200 giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande. Restano fermi tutti gli altri requisiti.
L'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 217
del 2005, riguardo ai ruoli direttivi
prevede attualmente la riserva del 20% dei posti destinata al personale che
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi, oltre alla frequenza dei prescritti corsi di
formazione. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica
inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno
sette anni alla data del bando di indizione del concorso.
L'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 217
del 2005, riguardo ai ruoli direttivi
medici prevede attualmente la riserva del 20% dei posti destinata al
personale con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data
del bando di indizione del concorso.
L'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo n. 217
del 2005, riguardo ai ruoli direttivi ginnico-sportivi
prevede attualmente la riserva del 20% dei posti destinata al personale con
un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso.
È ammesso alla riserva (secondo il testo vigente che si applicherebbe anche alle nuobe quote di riserva) il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
Articolo
10
(Prelazioni e riserve di posti destinate al personale volontario per
l'accesso a ruoli non dirigenti e non direttivi)
L'articolo propone modifiche ad articoli del titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005 - dedicato al personale non dirigente e non direttivo - al fine di prevedere riserve di posti per l'accesso ad alcuni ruoli.
I ruoli interessati dalle modifiche proposte sono:
§ ruolo degli operatori;
§ ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
§ ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
§ funzionari amministrativo-contabili direttori;
§ funzionari tecnico-informatici direttori.
Riguardo al ruolo degli operatori, l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, in possesso di determinati requistiti. L'articolo 10, comma 1, introduce (nel citato articolo 88) un comma aggiuntivo: vi si prevede che la selezione avvenga con prelazione del personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (nuovo comma 2-bis).
Per l'accesso al ruolo degli operatori sono richiesti
i requisiti di carattere generale già menzionati nella scheda relativa
all'articolo 9, nonché il titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività.
I commi da 2 a 5, novellando alcuni articoli del decreto legislativo n. 217 del 2005, introducono una riserva di posti per l'accesso ai seguenti ruoli: collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili; collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. La riserva è fissata in misura pari al 10% dei posti messi a concorso ed è destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia svolto non meno di duecento giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Sono fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti per ciascuna qualifica, riconducibili a quanto già illustrato in relazione all'articolo 9 (ad eccezione dei diversi titoli di studio qui richiesti).
Riguardo all'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili,
l'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 217 più volte citato,
pone due distinte procedure:
§ nel limite del 50% dei posti disponibili, la lettera a) prevede una
procedura mediante pubblico concorso
per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con possibilità di
prevedere prove preselettive;
§ per il restante
50%, la lettera b) prevede un concorso
interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e
in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di
istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario, e che, nell'ultimo biennio, non
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione
pecuniaria.
Si propone (articolo 10, comma 2, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo
97 di un nuovo comma 6-bis, relativo alla già menzionata riserva di posti del 10%, applicabile alle procedure di cui alla lettera a) del comma 1.
Similmente, per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici, l'articolo 108, comma 1, del decreto
legislativo pone due distinte procedure per la copertura dei posti, consistente
nel pubblico concorso per la
copertura del 50% dei posti disponibili (lettera a) e il concorso interno
per titoli di servizio ed esami per il restante 50% (lettera b), con modalità simili a quanto già
illustrato precedentemente per i ruoli amministrativo-contabili. È richiesto il
titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Si prevede
(articolo 10, comma 3, dello schema
di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 108 di un nuovo comma 6-bis, relativo alla già menzionata riserva
di posti del 10%, applicabile alle
procedure di cui alla lettera a) del
comma 1.
L'articolo 119 sul ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori e l'articolo 126 sul ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori prevedono, ai fini
dell'accesso ai rispettivi ruoli, lo svolgimento di concorso pubblico per esami, con possibilità di prove preselettive.
Riguardo ai requisiti di carattere generale si rinvia, di nuovo, a quanto già
ricordato in sede di commento all'articolo 9. Con riferimento ai titoli di
studio, è richiesta la laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico
per i funzionari amministrativo-contabili, ad indirizzo tecnico-informatico per
i funzionari tecnico-informatici.
L'articolo 119, comma 4, prevede la riserva del
20% di posti messi a concorso nel ruolo di funzionari amministrativo-contabili
direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del
titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data
del bando di indizione del concorso. La modifica
del presente comma introduce l'ulteriore riserva del 10% a favore del
personale volontario (articolo 10, comma
4, dello schema di decreto in esame).
L'articolo 126, comma 4, prevede la riserva del 20% di
posti messi a concorso nel ruolo funzionari tecnico-informatici direttori al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio,
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità
di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione
del concorso. La modifica del presente
comma intrioduce l'ulteriore riserva del 10% a
favore del personale volontario (articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame).
Per entrambi i suddetti ruoli, sono ammesso a fruire
della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato
una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo
l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
Articolo
11
(Mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta; altre disposizioni in
materia di inidoneità psico-fisica e di computo dell'anzianità di servizio)
L'articolo introduce e disciplina la possibilità di attivare procedure di mobilità che consentano l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai corpi dei vigili del fuoco delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta.
Ulteriori disposizioni riguardano: il passaggio ad altri ruoli all'esito di accertmento di inidoneità psico-fisica; il computo dell'anzianità ai fini dell'accesso agli scrutini di promozione, alle riserve nei concorsi pubblici e alle quote di riserva nei concorsi pubblici.
L'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilisce che l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire:
§ mediante pubblico concorso oppure, limitatamente al ruolo degli operatori, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
§ mediante assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio (con taluni limiti posti da varie disposizioni presenti nel medesimo decreto legislativo).
L'articolo 11, comma 1, aggiunge l'accesso mediante la mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta.
Come specificato dal successivo articolo 132-bis (aggiunto dal comma 2), tali procedure di mobilità riguardano solamente i ruoli operativi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 217. Si tratta di personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. I ruoli con funzioni tecnico operative interessati sono quelli istituiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
Riguardo ai corpi permanenti delle Province autonome di Trento e Bolzano,
l'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige
(di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670)
attribuisce alla Regione la potestà di legiferare nella materia dei servizi
antincendio. Con legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sono stati quindi
disciplinati i servizi antincedio. Con la legge
provinciale 1° luglio 2011, n. 9, la
Provincia autonoma di Trento ha approvato la nuova disciplina delle attività di
protezione civile, disponendo, tra l'altro, in ordine al concorso dei servizi
antincendi a tali attività. Con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano,
si ricorda la legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 recante Testo unico dell'ordinamento dei servizi
antincendi e per la protezione civile.
L'articolo 2, comma primo, lettera z), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4) attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia
dei servizi antincendio. In attuazione di tale previsione, l’articolo 19 della
legge 16 maggio 1978, n. 196 attribuisce alla Regione le funzioni
amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di
servizi antincendi, relativi al territorio della Valle d'Aosta, all'atto
dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della Regione
medesima. La legge regionale 10 novembre 2009 n. 37 disciplina lo svolgimento
dei servizi antincendio sul territorio regionale, sostituendo la precedente
normativa in materia.
Il comma 2 introduce dell'articolo 132-bis al decreto legislativo n. 127 del 2005. Il nuovo articolo disciplina le modalità delle nuove procedure di mobilità in oggetto, chiarendo, al comma 1, che la nuova disciplina costituisce deroga all'articolo 70, comma 11, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale comma 11 esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, recata dagli articoli 30 e seguenti del testo unico medesimo. Alla carenze organiche del Corpo nazionale si può quindi provvedere, a richiesta degli interessati e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari della mobilità siano in possesso dei requisiti richiesti per i rispettivi ruoli e che i percorsi formativi espletati siano compatibili con quanto previsto per l'accesso ai ruoli. In ogni caso (comma 3) il personale in mobilità può essere chiamato a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture periferiche del Corpo nazionale.
Il comma 3 modifica l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217, relativo al "Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica". Vi si prevede che all'esito delle verifiche mediche disciplinate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 134, il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio e che acconsente di transitare dai ruoli tecnico-operativi nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.
Secondo il nuovo testo proposto, solamente il personale ritenuto non idoneo in via permanente (a seguito degli accertamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 134) transita, a domanda, nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici.
L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n.
217 del 2005, prevede che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile invii ai competenti organismi sanitari una
specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente sia totalmente o
parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il
Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le
attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di
salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica
di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque
conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di
soccorso.
Il comma 4 modifica l'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 217, in materia di scrutini di promozione, svolti con cadenza annuale dal consiglio di amministrazione (previsto, per ogni amministrazione, dall'articolo 146 del D.P.R. n. 3 del 1957, recante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). Secondo il comma 3 oggetto di novella, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato").
Secondo tale articolo 41, non applicabile al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il servizio prestato, senza demerito, in
carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato
nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà. I suddetti servizi
non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.
Con il comma in esame si propone di integrare il summenzionato comma 3 prevedendo che, ai fini del computo dell'anzianità richiesta (non solo per gli scrutini ma anche per l'accesso ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici), si tenga conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.
Articolo
12
(Dotazione organica; qualifiche e incarichi di funzione)
Questo articolo dispone che le due tabelle,
allegate allo schema, vadano a sostituire le analoghe tabelle allegate al
decreto legislativo n. 217 del 2005.
Sono:
ü tabella A, che determina (per ruoli e
qualifiche) la dotazione organica
dei ruoli del Corpo nazionale;
ü tabella B, che determina le qualifiche dei dirigenti del Corpo
nazionale e i corrispettivi incarichi di
funzione loro conferibili.
La nuova tabella A tiene conto
del transito di alcune unità (390) dal Corpo
forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per questo profilo v. infra il successivo articolo 13 dello
schema).
Si riportano qui di seguito le nuove tabelle,
ponendo a raffronto le previsioni dello schema con quelle vigenti (le quali
includono, per la dotazione organica, le modificazioni recate dal decreto del
Ministro dell'interno n. 103 del 2015, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2015).
Si ricorda che non è modificato dallo
schema l'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 2005, secondo il quale gli
incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione
dell'interno, così come gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno, al pari della periodica
rideterminazione degli incarichi al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali.
Tabella A
Dotazione
organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
|||
Personale non
direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative |
Dotazione organica |
Dotazione organica A.G. n. 394 |
|
Ruolo dei vigili del fuoco |
19.523 |
20.066 |
|
Qualifiche |
Vigile del fuoco |
19.523 |
20.066 |
Vigile qualificato |
|||
Vigile esperto |
|||
Vigile coordinatore |
|||
Ruolo dei capi squadra e capo reparti |
11.032 |
11.162 |
|
Qualifiche |
Capo squadra |
8.410 |
8.460 |
Capo squadra esperto |
|||
Capo reparto |
2.622 |
2.702 |
|
Capo reparto esperto |
|||
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori |
1.401 |
1.482 |
|
Qualifiche |
Vice ispettore antincendi |
1.064 |
1.117 |
Ispettore antincendi |
|||
Ispettore antincendi esperto |
|||
Sostituto direttore antincendi |
337 |
365 |
|
Sostituto direttore antincendi capo |
|||
Personale
direttivo e dirigente |
Dotazione
organica |
Dotazione organica A.G. n. 394 |
|
Ruolo dei direttivi |
591 |
617 |
|
Qualifiche |
Vice direttore |
591 |
617 |
direttore |
|||
Direttore vicedirigente |
|||
Ruolo dei dirigenti |
187 |
197 |
|
Qualifiche |
Primo dirigente |
118 |
126 |
Dirigente superiore |
46 |
48 |
|
Dirigente generale |
23 |
23 |
|
Ruolo dei direttivi medici |
25 |
25 |
|
Qualifiche |
Vice direttore medico |
25 |
25 |
Direttore medico |
|||
Direttore medico-vicedirigente |
|||
Ruolo dei dirigenti medici |
4 |
4 |
|
Qualifiche |
Primo dirigente medico |
2 |
2 |
Dirigente superiore medico |
2 |
2 |
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo |
11 |
11 |
|
Qualifiche |
Vice direttore ginnico sportivo |
11 |
11 |
Direttore ginnico-sportivo |
|
|
|
Dirigente ginnico-sportivo-vicedirigente |
|||
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo |
2 |
2 |
|
Qualifiche |
Primo dirigente ginnico-sportivo |
1 |
1 |
Dirigente superiore ginnico-sportivo |
1 |
1 |
|
Personale non
direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche |
Dotazione
organica |
Dotazione organica A.G. n. 394 |
|
Ruolo degli operatori |
1.214 |
1.214 |
|
Qualifiche |
operatore |
1.214 |
1.214 |
Operatore tecnico |
|||
Operatore professionale |
|||
Operatore esperto |
|||
Ruolo degli assistenti |
500 |
500 |
|
Qualifiche |
assistente |
500 |
500 |
assistente capo |
|||
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile |
1.381 |
1.381 |
|
Qualifiche |
vice collaboratore
amministrativo-contabile |
1.216 |
1.216 |
collaboratore amministrativo-contabile |
|||
collaboratore amministrativo-contabile
esperto |
|||
sostituto direttore
amministrativo-contabile |
165 |
165 |
|
sostituto direttore
amministrativo-contabile capo |
|||
Ruolo dei collaboratori e sostituiti direttori tecnico informatici |
517 |
517 |
|
Qualifiche |
vice collaboratore tecnico-informatico |
467 |
467 |
collaboratore tecnico-informatico |
|||
collaboratore tecnico-informatico esperto |
|||
sostituto direttore tecnico-informatico |
50 |
50 |
|
sostituto direttore tecnico-informatico
capo |
|||
Personale non
direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche |
Dotazione organica |
Dotazione
organica A.G. n. 394 |
|
Ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili |
241 |
241 |
|
Qualifiche |
funzionario amministrativo-contabile vice
direttore |
211 |
211 |
funzionario amministrativo-contabile
direttore |
|||
funzionario amministrativo-contabile
direttore- vicedirigente |
30 |
30 |
|
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici |
62 |
62 |
|
Qualifiche |
funzionario tecnico-informatico vice
direttore |
60 |
60 |
funzionario tecnico-informatico direttore |
|||
funzionario tecnico-informatico
direttore- vicedirigente |
2 |
2 |
|
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA |
36.691 |
37.481 |
Tabella B - Qualifiche
dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione
ad essi conferibili
Decreto legislativo n. 217 del 2005
A.G. n. 394
Qualifica |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Dirigente generale |
23 |
Capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e vice capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa con funzioni vicarie; titolare, nell'àmbito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni
assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
titolare di direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile. |
23 |
Capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta
all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e
interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile. |
Dirigente superiore |
35 |
Comandante provinciale dei vigili del
fuoco delle sedi metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia delle sedi capoluogo
di regione; vice direttore centrale nell'àmbito del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; capo ufficio di staff
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla
normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; capo ufficio di
staff dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio
ispettivo aeroportuale nell'àmbito dell'Ufficio centrale ispettivo del
Dipartimento; dirigente dell'Istituto superiore antincendi; dirigente di
ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assetati ciglia
normativa vigente ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'àmbito di
organi costituzionali. |
48 |
Comandante dei vigili del fuoco nei
capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente
del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso le direzioni
regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; vicario di direttore centrale; vicario del direttore
dell'ufficio ispettivo; comandante dell'istituto superiore antincendio;
dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore
centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di
pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali — vice
direttore centrale; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio
antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di
compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. |
Primo dirigente |
124 |
Comandante provinciale dei vigili del
fuoco; vice comandante provinciale dei vigili del fuoco di sede di
particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di
staff, nell'àmbito delle strutture centrali e periferiche
dell'amministrazione dell'interno. |
|
Comandante dei vigili del fuoco;
dirigente addetto nei comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia; dirigente referente
presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione;
dirigente servizio antincendio boschivo presso direzioni regionali e
interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e
funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. |
Articolo
13
(Ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento)
Questo articolo interviene sui ruoli speciali ad esaurimento delle unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (il quale, com'è noto, ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale).
Si
tratta, in questo caso, di 390 unità di personale (su un insieme complessivo che era di 7.781 unità, rispetto ad una
dotazione organica di 9.360 unità) transitate dal Corpo forestale al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, secondo le corrispondenze indicate in una tabella B
allegata al medesimo decreto legislativo n. 177, mantenendo la medesima
anzianità di servizio e l'ordine di ruolo.
Il comma
1 articola diversamente - rispetto alla tabella B sopra ricordata, quale
allegata al vigente decreto legislativo n. 177 - alcune qualifiche.
In particolare, si vengono a prevedere (non
occorre ricordare ogni volta, entro i ruoli speciali antincendio
boschivo ad esaurimento AIB) alcune qualifiche,
non presenti nella Tabella B.
Sono le qualifiche di: capo squadra esperto
(entro il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto); vicedirettore (entro il
ruolo dei direttivi).
Tali variazioni 'recepiscono', per i ruoli
speciali antincendio boschivo ad esaurimento, la configurazione delle
qualifiche valevole per il Corpo nazionale, come dettata dalla tabella A
allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 (tabella modificata
dall'articolo 12 dello schema, su cui supra).
Il comma
2 mantiene alla nuova riarticolazione dei ruoli
speciali antincendio boschivo, il regime disposto dal decreto legislativo n.
177 del 2016, di conservazione dell'anzianità di servizio e dell'ordine di
ruolo, nonché l'applicazione delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato
giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
Il comma
3 ribadisce quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto
legislativo n. 177 del 2016, ossia che le cessazioni progressivamente
determinatesi nei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento alimentano le facoltà
assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo
nazionale.
Il comma
4 viene introduce la previsione che eventuali
carenze del personale proveniente dai ruoli speciali antincendio
boschivo ad esaurimento, possano essere fronteggiate
con il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.
Questo, senza pregiudizio della progressione
in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento.
Si riporta nella pagina che segue la
quantificazione di transiti dal Corpo forestale ad altri Corpi, quale rilevata
dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016:
D.lgs
19/08/2016 n. 177
In vigore
dal 13 settembre 2016
Tabella A
QUALIFICHE |
CORPO FORESTALE DELLO STATO |
POLIZIA DI STATO |
GUARDIA DI FINANZA |
VIGILI DEL FUOCO |
ARMA CARABINIERI |
MIPAAF |
||||||||
dotazione organica attuale |
Consistenza al 28/8 senza facoltà assunzionali |
Consistenza al 28/8 |
Consistenza al 28/8 |
Consistenza al 28/8 |
Consistenza al 28/8 |
Consistenza al 28/8 |
QUALIFICHE |
|||||||
RUOLO |
QUALIFICA |
RUOLO |
QUALIFICA |
RUOLO |
QUALIFICA |
RUOLO |
QUALIFICA |
RUOLO |
QUALIFICA |
RUOLO |
QUALIFICA |
|||
Dirigente Generale |
2 |
112 |
1 |
10 |
95 |
* |
7 |
1 |
Dirigente Generale |
|||||
Dirigente Superiore |
21 |
18 |
2 |
15 |
1 |
Dirigente Superiore |
||||||||
Primo Dirigente |
122 |
93 |
8 |
80 |
5 |
Primo Dirigente |
||||||||
Vice Questore Agg. Forest. |
502 |
329 |
175 |
2 |
1 |
26 |
16 |
295 |
154 |
6 |
4 |
Vice Questore Agg. Forest. |
||
Commissario Capo |
154 |
1 |
10 |
141 |
2 |
Commissario Capo |
||||||||
Perito superiore |
102 |
143 |
72 |
136 |
68 |
7 |
4 |
Perito superiore |
||||||
Perito Capo |
160 |
43 |
42 |
1 |
Perito Capo |
|||||||||
Perito |
21 |
19 |
2 |
Perito |
||||||||||
Vice Perito |
7 |
7 |
Vice Perito |
|||||||||||
Revisore Capo |
260 |
204 |
30 |
192 |
28 |
12 |
2 |
Revisore Capo |
||||||
Revisore |
124 |
117 |
7 |
Revisore |
||||||||||
Vice Revisore |
50 |
47 |
3 |
Vice Revisore |
||||||||||
Collaboratore Capo |
350 |
345 |
35 |
330 |
34 |
15 |
1 |
Collaboratore Capo |
||||||
Collaboratore |
42 |
41 |
1 |
Collaboratore |
||||||||||
Operatore Scelto |
260 |
247 |
13 |
Operatore Scelto |
||||||||||
Operatore |
8 |
8 |
0 |
Operatore |
||||||||||
Ispettore Superiore |
475 |
1.455 |
397 |
22 |
4 |
4 |
0 |
81 |
28 |
1.348 |
365 |
Ispettore Superiore |
||
Ispettore Capo |
1.115 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Ispettore Capo |
|||||||
Ispettore |
179 |
3 |
0 |
10 |
166 |
Ispettore |
||||||||
Vice Ispettore |
878 |
14 |
4 |
43 |
817 |
Vice Ispettore |
||||||||
Sovrintendente Capo |
1.440 |
1.208 |
632 |
30 |
16 |
10 |
0 |
130 |
65 |
1.038 |
551 |
Sovrintendente Capo |
||
Sovrintendente |
145 |
3 |
7 |
15 |
120 |
Sovrintendente |
||||||||
Vice Sovrintendente |
431 |
11 |
3 |
50 |
367 |
Vice Sovrintendente |
||||||||
Assistente Capo |
4.811 |
3.985 |
1.383 |
72 |
25 |
27 |
10 |
143 |
50 |
3.743 |
1.298 |
Assistente Capo |
||
Assistente |
1.487 |
27 |
13 |
53 |
1.394 |
Assistente |
||||||||
Agente scelto |
941 |
15 |
2 |
33 |
891 |
Agente scelto |
||||||||
Agente |
174 |
5 |
2 |
7 |
160 |
Agente |
||||||||
Totale |
9.360 |
7.781 |
126 |
41 |
390 * * |
7.177 |
47 |
Totale |
||||||
*assunzionali del CFS |
||||||||||||||
* |
||||||||||||||
NB Tabella rimodulabile ai sensi dell'articolo 12
comma 11 |
Articolo 14
(Norme transitorie su passaggi di qualifica e su elenchi del personale
volontario)
Questo
articolo dello schema è posto entro un capo che reca l'intestazione: norme transitorie.
Il comma 1 ha riguardo ai passaggi di qualifica
disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti, antecedenti il
presente provvedimento.
Dispone che i passaggi
conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinino
nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti a tali promozioni rimangano a
carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Invarianza di spesa e ricorso agli ordinari stanziamenti di
bilancio si applicano anche qualora le
procedure concorsua1i per i passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche superiori
di un medesimo ruolo subiscano dilazioni, precisa la relazione illustrativa.
Si applica - ancor prevede la novella - l'articolo 143, comma 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (come modificato dall'articolo 11, comma 4 dello schema, v. supra). Quest'ultimo recita: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità".
A sua volta, il richiamato articolo 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (che non si applica a tale fattispecie, si è ricordato) prevede: "[1] Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà. [2] I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi. [3] Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive. [4] I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.
Il comma 2 ha riguardo al personale volontario.
Si prevede - finché non sia
emanato regolamento che disciplini per questo personale i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego,
l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio, la progressione del
personale volontario, le sanzioni disciplinari (cfr. l'articolo 8 del decreto
legislativo n. 139 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 3 dello
schema, v. supra)
- l'istituzione di due elenchi,
Un elenco individua le necessità
dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; un altro elenco individua le
necessità delle strutture centrali e periferiche.
In uno (solo) dei due elenchi
confluiscono - a domanda - i volontari del Corpo nazionale già iscritti negli
elenchi in vigore tenuti presso i Comandi (finora provinciali) dei vigili del
fuoco.
Articolo 15
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)
L'articolo istituisce un nuovo Fondo, a
partire dall'anno 2017, per valorizzare i compiti di natura operativa del
soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco, ovvero le peculiari condizioni
di impiego del personale del Corpo che conseguiranno alla revisione
ordinamentale di esso.
In base al comma 1, il nascente Fondo è posto nello stato di previsione del
Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".
Il comma
2 indica le risorse che alimenteranno il Fondo di cui sopra e le
quantifica.
Sono le risorse previste dalla lettera c), primo e secondo periodo, del comma 365
dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019).
Il suddetto comma 365 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 232/2016.
Al Fondo
è assegnata una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per una serie di finalità, esposte
nelle lettere a), b) e c)
del comma 365 - nelle quali sono espressamente menzionati, tra gli altri, gli
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E tra le varie finalità elencate dalla lettera c) del suddetto comma 365, figurano il riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la
valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del
personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali.
Riguardo agli importi, la lettera c) del
comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 stabilisce che, in
sede di prima applicazione, le risorse in oggetto siano non inferiori a 10
milioni di euro.
Il presente comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 15 dello schema reca una cifra di euro 39,7
milioni di euro per l'anno 2017 e di euro 81,730 milioni per l'anno 2018,
cui si aggiungeranno ulteriori importi, la cui determinazione viene rimessa ad
un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il comma
3 opera in maniera duplice.
Da un lato, fa cessare alla data del 30
settembre 2017 la corresponsione al personale dei Vigili del Fuoco di un
contributo straordinario, stabilito dal comma 972
dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), di euro 960 su base annua, che era
stato deciso nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali
esigenze di sicurezza nazionale; da un altro lato, però, dispone la
corresponsione di un assegno una tantum
al medesimo personale dei Vigili del fuoco che risulti ancora in servizio in
data 1 ottobre 2017.
Risulta impossibile confrontare con
precisione assoluta il contributo che verrebbe a mancare dopo il 30 settembre
2017 e l'assegno una tantum, poiché
la durata del contributo era legata all'attuazione della delega e perciò indeterminata.
Se invece si volesse assumere come riferimento il periodo di tre mesi che va
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, facendo una proporzione risulterebbe che
per tale periodo il valore del contributo straordinario destinato a cessare
dopo il 30 settembre 2017 sarebbe di euro 240, a fronte degli euro 350 lordi dell'assegno
una tantum. Inoltre, in tema di
calcolo degli oneri finanziari, si osserva che il comma 5 in esame prevede che gli oneri derivanti dai commi 2, lettera a) e 3, ammontino a 56
milioni di euro per l'anno 2017 e 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; dunque, data la differenza tra le
cifre indicate dal comma 2, lettera a) e dal comma 5, l'impatto
finanziario del comma 3 è di euro
16,3 milioni (56 milioni - 39,7 milioni) per l'anno 2017, e di euro 4,300
milioni (86,030 milioni - 81,730 milioni) per l'anno 2018.
Dalla relazione di accompagnamento all'Atto del
Governo 394, si evince che la stima di euro 16,3 milioni per l'anno 2017 è
conseguente alla previsione che le unità di personale in servizio al 1° ottobre
2017 e perciò aventi diritto all'assegno una
tantum saranno 35.000.
Il comma
4 demanda ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'Interno e d'intesa con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse
disponibili nel nuovo fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Tale
decreto sarà adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto
legislativo in commento.
Ai sensi del comma 4, lettera a), il primo
tipo di intervento è l'aumento del valore delle componenti retributive - diverse
dal trattamento stipendiale - in favore del personale del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, con esclusione dei dirigenti, e la misura del suddetto
incremento sarà definita mediante procedure negoziali.
Per queste ultime, si fa riferimento a due
articoli del decreto legislativo
n. 217/2005 (che è dedicato all'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).
Uno di essi, l'articolo 34, commi 1 e 2, dispone appunto che la definizione
degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di
impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco avvenga attraverso un apposito procedimento negoziale, e che si
concluda con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui
disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
l'altro, l'articolo 80, ai suoi commi 1
e 2 reca analoghe disposizioni per
il personale direttivo e dirigente del Corpo.
Il secondo tipo di intervento, ai sensi della
lettera b) del medesimo comma 4 di questo articolo dello schema, consiste in esenzioni fiscali del
trattamento economico accessorio per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco che
percepiscono un reddito annuo utile a fini fiscali non superiore a ventottomila
euro. Per questo intervento fiscale, viene esplicitamente messo un tetto di
spesa massima annua, pari ad un milione di euro.
Secondo la relazione Tecnica che correda l'Atto del
Governo n. 394, i potenziali destinatari delle esenzioni fiscali di cui alla
lettera b) del comma 4 dell'articolo
15 sarebbero 3.400 unità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, peraltro, potrà riservare una quota del fondo, destinandola a
finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere e di ruoli del Corpo
dei Vigili del Fuoco.
Il comma
5 come si è anticipato, innanzi tutto quantifica gli oneri derivanti dai
commi 2, lettera a) e 3.
Inoltre, il comma 5 indica come fare fronte a
tali oneri; per questo, vi sarà una corrispondente riduzione della spesa
autorizzata dal comma 365 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016. Si tratta
perciò del comma la cui lettera c),
come si è ricordato, era già stata richiamata dal comma 2 di questo articolo 15
dello schema. Poiché il riferimento contenuto nel comma 5 dell'articolo 15
abbraccia l'intero comma 365 dell' articolo 1, della legge n. 232/2016 (e non
soltanto una delle sue lettere), potrebbe risultare suscettibile di
approfondimento se la riduzione di spesa possa riguardare anche le somme
destinate ad altre finalità e, quindi, interessare anche categorie diverse
dagli appartenenti ai Vigili del Fuoco.
Il comma
6 precisa che gli importi indicati al precedente comma i quali, come ricordato,
sono pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 86,030 milioni a decorrere
dall'anno 2018, sono comprensivi degli oneri indiretti.
In proposito, il comma presenta un
riferimento all'articolo 17 (Copertura
finanziaria delle leggi), comma 7, della legge n.
196/2009 (Legge
di contabilità e finanza pubblica).
La norma richiamata, così come modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 163/2016, stabilisce tra l'altro che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contenga i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
Il comma
7 incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere alle
variazioni di bilancio necessarie, previa richiesta da parte delle
amministrazioni interessate.
Articolo 16
(Clausola di salvaguardia retributiva)
L'articolo
autorizza il pagamento dei compensi per
il lavoro straordinario prestato dal personale dei Vigili del Fuoco nel
primo semestre dell'anno.
La
norma interviene nelle more del perfezionamento di un apposito decreto
autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in questo
modo, da un lato assicura l'erogazione dei compensi, e dall'altro tiene ferma
l'esigenza del perfezionamento del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
L'autorizzazione
qui recata comunque vale entro i limiti massimi stabiliti dal decreto
autorizzativo dell'anno precedente che, come avviene ogni anno, si basava sull'articolo 1,
comma 1, del DPR 22 luglio 1977, n. 422
(Nuova disciplina dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti dello Stato). Quest'ultimo, infatti, afferma
che il lavoro straordinario, che può essere consentito soltanto per eccezionali
esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, è autorizzato con motivato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato,
previo parere del consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro
per il [tesoro], entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui
ammontare complessivo non può eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140
ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.
Articolo
17
(Clausola di invarianza finanziaria)
L'articolo 17 stabilisce
che l'attuazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame non
comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione
di quelle di cui all'articolo 15 le
quali, come è stato illustrato in precedenza, istituiscono il fondo per
l'operatività del soccorso pubblico e indica le risorse che alimenteranno
quest'ultimo.
Articolo
18
(Disposizioni finali)
Il comma 1 autorizza una revisione del d.P.R.
n. 314 del 2002 (regolamento recante
individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco) e del d.P.R. n. 64 del 2012 (regolamento
di servizio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217).
Siffatta
revisione è da presumere sia da effettuare con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988,
ancorché tale richiamo normativa sia assente.
Ed è
revisione volta ad "armonizzare" le disposizioni di quei due
regolamenti con quelle introdotte dal presente decreto legislativo. Il raggio di
azione della revisione regolamentare è dunque posto nella
"armonizzazione".
Il comma 2 attribuisce (mediante novella all'articolo 13 della legge n. 521 del 1988) al Capo del Corpo la competenza relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale competenza è, nella disposizione finora vigente qui incisa, attribuita al Ministro dell'interno (il quale peraltro ha già disposto in via amministrativa - con decreti ministeriali del 10 dicembre 2014 - la delega di tale funzione di rilascio dei titoli per l’esercizio delle attività di volo al dirigente generale-capo del Corpo nazionale - attribuendogli altresì la revoca dei titoli di volo, sulla falsariga dell'articolo 49 del regolamento di servizio, citato d.P.R. n. 64 del 2012, il quale ha previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco a procedere d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psico-fisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista).
La
novella pertanto 'allinea' le competenze (finora normativamente attribuite
l'una al Ministro, l'altra al Dipartimento) circa, rispettivamente, il rilascio
e la revoca dei titoli di volo del personale del Corpo nazionale.
Il comma 3 novella, della legge n. 930 del
1980, il comma 1 dell'articolo 33 (uno dei pochi tuttora vigenti, si è
ricordato supra
a proposito dell'articolo 7, comma 6 dello schema, modificativo dell'articolo
35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che di quella legge dispose in
ampia parte l'abrogazione).
Seconda
il dettato della disposizione quale vigente, "lo stato giuridico, l'orario
di lavoro ed il trattamento economico del personale
dei ruoli [nei servizi di supporto
tecnico e amministrativo-contabile] sono regolati dalle vigenti
disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato".
Con la
formulazione recata dalla novella (che inoltre sopprime il riferimenti ai
ruoli) si scandisce che tale personale - si è ricordato: tecnico, amministrativo-contabile,
e tecnico-informatico precisa la relazione illustrativa - sia assoggettato al regime di diritto pubblico, quale
applicato ad alcune categorie di dipendenti pubblici (mantenute fuori della cd.
privatizzazione del pubblico impiego) secondo la previsione recata
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[1] Il decreto legislativo n. 217 del 2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell'ordine, tale da permettere l'adeguamento economico, da conseguire successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative vi è diviso in tre ruoli (a loro volta suddivisi in qualifiche): a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
[2] Sulla quale si veda il link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=4009.
[3] Recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
[4] "Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353".
[5] Articolo 748 (Norme applicabili): "Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonchè il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè, per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà".
[6] Recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".
[7] In considerazione della mancata attivazione dell'operatività dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 300 del 1999, la quale è, conseguentemente, oggetto di soppressione da parte dell'articolo 1 del decreto-legge n. 343 del 2001.
[8] "Regolamento riguardante la composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401".
[9] Recante "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265".