Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Le proposte di legge di modifica del sistema elettorale - C. 2352 , C. 2690 , C. 3223 , C. 3385 , C. 3986 , C. 4088 , C. 4092, C. 4128 , C. 4142 , C. 4166 , C. 4177 , C. 4182 , C. 4183 C. 4240 ) - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2352/XVII   AC N. 2690/XVII
AC N. 3223/XVII   AC N. 3385/XVII
AC N. 3986/XVII   AC N. 4088/XVII
AC N. 4092/XVII   AC N. 4129/XVII
AC N. 4142/XVII   AC N. 4166/XVII
AC N. 4177/XVII   AC N. 4183/XVII
AC N. 4240/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 530
Data: 20/02/2017
Descrittori:
SISTEMI ELETTORALI     


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Le proposte di legge di modifica del sistema elettorale

14 marzo 2017
Schede di lettura


Indice

Premessa|A. LE PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELL'ITALICUM|B. LE PROPOSTE DI LEGGE CHE RIPRISTINANO LA C.D. LEGGE MATTARELLA|C. ALTRE PROPOSTE DI LEGGE CHE INTRODUCONO MODIFICHE AL SISTEMA ELETTORALE|D. LE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA L. 52/2015|


Premessa

Sono di seguito illustrate le proposte di legge (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino), presentate alla Camera, volte ad apportare modifiche alla disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Normativa vigenteSi ricorda che l'elezione della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione della legge n. 52/2015, è disciplinata dal sistema risultante dalle modifiche apportate da questa legge al DPR n. 361/1957, Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. Sulla disciplina dettata dalla legge 52/2015 è intervenuta la sentenza n. 35 del 2017, depositata il 9 febbraio 2017, la Corte ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono "al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione".

Sul contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 si veda il Dossier n. 278.

La legge 52/2015, come risultante a seguito della citata pronuncia, reca dunque una sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza (cui consegue il raggiungimento di 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3% per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione.

La legge n. 52/2015 non interviene sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il referendum del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.

 Per l'elezione del Senato della Repubblica trovano dunque applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 533/1993, Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come risultanti a seguito della sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuisce un premio di maggioranza (su base regionale) alla lista o alla coalizione di liste più votata e nella parte in cui non consente all'elettore l'espressione di un voto di preferenza (su cui si veda infra).

Il sistema che risulta per l'elezione del Senato è dunque basato sull'attribuzione dei seggi, in ogni regione, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento fissate dalla legge: 20% per le coalizioni, che contengano almeno una lista che ottiene il 3%; 8% per le liste singole; 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione. I seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione regionale sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza espressi dagli elettori: a seguito della sentenza n. 1 del 2014, come già ricordato, è infatti prevista per il Senato la possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza.

Per entrambi i sistemi elettorali, rimane invariato il voto degli italiani all'estero. Nella circoscrizione Estero, suddivisa in 4 ripartizioni, sono eletti 12 deputati e 6 senatori, con il sistema disciplinato dalla legge n. 459/2001.

In base a tale sistema, l'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide). Il voto si esercita per corrispondenza con voto di preferenza (due preferenze nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori, una negli altri casi).

Sulla evoluzione normativa e sulla disciplina vigente del sistema di elezione del Parlamento nazionale si veda il Dossier n. 272 III edizione. Per una ricognizione dei principali sistemi elettorali in Europa si veda il Dossier n. 18, II edizione.

In tale quadro, le modifiche apportate dalle Classificazione delle proposte di leggeproposte di legge si possono riassumere sulla base dei seguenti elementi:

A. Le proposte di legge che, assumendo come base l'impianto del sistema elettorale definito dalla legge 52/2015 (c.d. Italicum), vi apportano alcune modifiche, in taluni casi con riguardo al solo sistema della Camera (in particolare quelle presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale) in altri casi con un'applicazione anche al sistema elettorale del Senato.

B. Le proposte di legge che dispongono il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n. 270/2005, al fine di prevedere il ritorno alla "legge Mattarella" sia per la Camera sia per il Senato.

 

C. Altre proposte di legge che introducono modifiche al sistema elettorale, anche delineando sistemi elettorali nuovi rispetto ai vigenti.

D. Le proposte di legge presentate precedentemente all'approvazione della legge n. 52/2015; tali proposte sono state presentate nel corso dell'iter parlamentare della legge n. 52/2015 (C. 3 e abb.) ma dopo l'approvazione in prima lettura ala Camera e non sono state quindi assorbite in tale sede.


A. LE PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELL'ITALICUM

Modifiche al sistema elettorale della Camera

Una serie di proposte di legge, di seguito illustrate, sono state presentate prima dello svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (che prevedeva, nell'ambito del superamento del bicameralismo paritario, che il Senato divenisse organo elettivo di secondo grado) e intervengono dunque sul solo sistema elettorale della Camera. Tali proposte sono state anche presentate anteriormente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 25 gennaio 2017.

In tale quadro, sono di seguito illustrate dapprima le proposte che apportano modifiche riferite a singoli aspetti della legge 52/2015 (c.d. Italicum) e, quindi, le proposte che intervengono su più profili della citata legge (illustrando insieme le proposte che intervengono su aspetti analoghi).

 

La proposta di legge C. 4092 MenorelloC. 4092 Menorello differisce il termine iniziale di efficacia della legge n. 52/2015 (recato dall'art. 2, comma 35) dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2018 (altra proposta del medesimo presentatore, successivamente assegnata, C. 4326, è illustrata nel paragrafo: altre proposte di legge che introducono modifiche al sistema elettorale - v. infra).

La proposta di legge C. 3385 LauricellaC. 3385 Lauricella (come la proposta C. 4183 del medesimo presentatore, che disciplina il sistema elettorale delle due Camere, essendo stata presentata dopo lo svolgimento del referendum costituzionale - v. infra) mantiene il sistema elettorale dell'Italicum provvedendo tuttavia ad eliminare il turno di ballottaggio (previsione che è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017). Di conseguenza, nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi.

La proposta di legge C. 4068 OrfiniC. 4068 Orfini, dispone il superamento del secondo turno di ballottaggio – previsionecome già detto, successivamente dichiarata incostituzionale nella citata pronuncia della Corte – e modifica la disciplina relativa all'attribuzione di un eventuale premio di maggioranza, prevista dalla legge n. 52 del 2015.

La proposta di legge sostituisce, in particolare, la previsione dell'Italicum relativa all'attribuzione di un premio di maggioranza (che porta al raggiungimento di 340 seggi la lista che ha ottenuto il 40 % di voti validi a livello nazionale) con l'attribuzione di un "premio di governabilità" fisso di 90 seggi (corrispondenti al 14 % circa del numero totale dei seggi della Camera dei deputati) alla lista che ha conseguito il più alto numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 20 % dei voti validi sul piano nazionale. Il premio non può comunque portare all'attribuzione di un numero aggiuntivo di seggi tale da superare i 340, soglia che, come evidenziato nella relazione rappresenta la consistenza già individuata dalla legge come numero di deputati che garantisce una sicura maggioranza al partito più votato; al di sotto di quel livello la formazione di una maggioranza richiederebbe una coalizione con uno o più partiti minori.

Anche la proposta di legge C. 4128 LupiC. 4128  Lupi (del medesimo presentatore è stata successivamente assegnata la proposta di legge C. 4330 che riguarda i sistemi elettorali della Camera e del Senato - v. infra) sopprime la previsione della legge n. 52/2015 di svolgimento del ballottaggio nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 40% dei voti validi (previsione, come si è detto, successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017).

Al contempo, la proposta di legge reca modifiche alla legge n. 52/2015 per l'elezione della Camera al fine di:

  • introdurre le coalizioni stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10 % per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3%); 3% per le liste coalizzate e non;
  • disporre l'attribuzione alla lista o alla coalizione che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale di un premio di ‘governabilità' di 90 seggi. Tale numero costituisce, peraltro, una misura massima in quanto in ogni caso la lista o la coalizione vincente non può ottenere un numero complessivo di seggi superiore a 340.

Altre proposte di legge prevedono, come la citata proposta C. 4128 Lupi, la possibilità di presentarsi in coalizioni elettorali. In particolare:

 

- la proposta di legge C. 3986 Locatelli C. 3986 Locatelli prevede la possibilità di presentarsi in coalizione stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10% per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3%); 3% per le liste non coalizzate.

La proposta di legge introduce, a tal fine, nelle disposizioni generali dell'articolo 1 della legge n. 52/2015 norme ‘di principio' per le  elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016 (senza apportare modificare all'articolato del DPR 361/1957) conferendo contestualmente una delega legislativa al Governo per definire le modalità operative di svolgimento delle suddette prime elezioni, con l'adozione di un decreto legislativo.

- la proposta di legge C. 3223 PisicchioC. 3223 Pisicchio apporta alcune modifiche alla legge n. 52/2015 al fine di prevedere la possibilità di presentarsi in coalizione, stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 8% per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3%); 4% per le liste non coalizzate; 3% per le liste in coalizione (e 20% dei voti nella regione ad autonomia speciale per le liste rappresentative di minoranze linguistiche).

La proposta prevede contestualmente la possibilità di ulteriori apparentamenti di liste o coalizioni di liste (sopra soglia), tra il primo turno di votazione e il ballottaggio, con le due liste o coalizioni che partecipano al ballottaggio.

Dispone, infine, che il ballottaggio risulti valido solo se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso contrario i seggi sono ripartiti con criteri proporzionale (si ricorda che la previsione di un secondo turno di ballottaggio è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017).

La proposta di legge C. 4281 ValianteC. 4281 Valiante reca modifiche al TU Camera (dPR 361/1957, nel testo risultante dopo l'approvazione della legge 52/2015), con la finalità di sopprimere le diverse disposizioni che prevedono una disciplina speciale per i capilista.

Sono, a tal fine, modificate le previsioni che riguardano i capilista, che attengono ai seguenti aspetti: la scheda elettorale, che, in base al testo vigente, reca il contrassegno della lista e il nominativo del candidato capolista (nella parte sinistra) con la facoltà per l'elettore di scrivere su linee orizzontali (nella parte destra) il nominativo del candidato o dei candidati per i quali intende esprimere la preferenza (art. 4 e art. 31); la composizione della liste nella parte in cui si prevede che non possono esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso nel numero complessivo dei capilista nei collegi di ciascuna circoscrizione (art. 18-bis) e le conseguenti verifiche (art. 22); la possibilità per il capolista di essere candidato in 10 collegi (art. 19); i casi di nullità dell'espressione del voto von riguardo al capolista (art. 59-bis); la proclamazione degli eletti e l'assegnazione dei restanti seggi (art. 84).

 

Modifiche al sistema elettorale del Senato

La proposta di legge C. 4262 ToninelliC. 4262 Toninelli è volta ad applicare le disposizioni della legge 52/2015 – come risultanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2017 – alla disciplina elettorale del Senato, modificando a tal fine il decreto legislativo n. 533 del 1993. A differenza della Camera, nelle liste per l'elezione del Senato non è prevista la distinzione tra il candidato capolista e gli altri candidati e non sono ammesse pluricandidature, neppure in diverse circoscrizioni.

Il riparto dei seggi e dell'eventuale premio di maggioranza viene effettuato a livello nazionale, come alla Camera. E' prevista una soglia di sbarramento del 3 % dei voti validi su base nazionale e del 20 % a livello regionale per la tutela delle minoranze linguistiche.

La proposta prevede che il territorio nazionale, per l'elezione del Senato, sia ripartito in 50 collegi plurinominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali, elencate – come i collegi plurinominali - in allegato alla proposta di legge. Non è modificata la disciplina per la Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale, e per il Trentino Alto-Adige.

Sono dettate norme analoghe a quelle previste dalla legge n. 52 del 2015 per il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella presentazione delle liste. Come per il sistema vigente per la Camera, in ogni collegio sono attribuiti da 3 a 9 seggi; i seggi sono attribuiti, su base nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti ed è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza, per raggiungere il totale di 170 seggi, alla lista che ottiene almeno il 40 % dei voti validi; altrimenti si procede all'attribuzione proporzionale dei seggi.

Modifiche al sistema elettorale di Camera e Senato

 

La proposta di legge C. 4183 LauricellaC. 4183 Lauricella - presentata, come si è detto, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016  - mantiene (come già la proposta C. 3385 Lauricella, presentata il 28 ottobre 2015)  per la Camera il sistema elettorale dell'Italicum con l'eliminazione del turno di ballottaggio; la proposta prevede, in aggiunta, l'attribuzione del premio di maggioranza solo nel caso in cui la lista maggioritaria ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi in ciascuna delle due Camere. Al Senato il premio di maggioranza, della consistenza complessiva di 170 seggi (340 alla Camera), è attribuito a livello nazionale, ma ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla lista maggioritaria.

La proposta specifica che, nel caso in cui si svolgano elezioni per il rinnovo di una sola Camera si procede alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento (per la Camera a livello nazionale mentre per il Senato la distribuzione avviene per ciascuna regione).

La proposta disciplina l'elezione del Senato secondo lo stesso sistema previsto per la Camera dei deputati, con le differenze dovute ai vincoli costituzionali.

La ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna regione avviene a livello regionale, tra le liste che hanno superato una soglia di accesso fissata al 4% del totale dei voti validi espressi nella regione; i voti sono conteggiati anche a livello nazionale per la verifica del raggiungimento delle condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza.

La proposta reca inoltre alcune modifiche al DPR 361/1957 per la Camera, oltre che, come già detto, per eliminare le disposizioni che disciplinando il secondo turno di ballottaggio (previsioni poi dichiarate incostituzionali dalla Corte nella sentenza del 25 gennaio 2017), per ridurre a 3 (da 10) il numero massimo di collegi plurinominali in cui il capolista può essere candidato. Stabilisce altresì che il capolista eletto in più collegi è proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale (come già ricordato, sulla facoltà di opzione del capolista eletto in più collegi è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte nella richiamata decisione del 25 gennaio 2017).

Al Senato, in base alla proposta di legge, il territorio delle regioni (ad esclusione di Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta) è ripartito in complessivi 50 collegi plurinominali, in cui sono presentate le candidature costituite, come per la Camera, da un capolista e da un elenco di candidati. Uguali alla disciplina prevista per la Camera sono anche le modalità di espressione del voto.
Come si è detto, la ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna regione avviene, invece, a livello regionale; ai fini della individuazione della lista maggioritaria e della verifica della soglia del 40 per cento ‘nazionale' per l'attribuzione del premio di maggioranza, tuttavia, i voti alle liste sono conteggiati anche a livello nazionale (e a tal fine viene istituito un ufficio centrale elettorale nazionale" assente nella disciplina vigente). A livello nazionale sono conteggiati anche i seggi ottenuti dalla lista maggioritaria, sommando i seggi ottenuti nella prima ripartizione proporzionale di ciascuna regione.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza, infatti, per il Senato, occorre verificare se la lista maggioritaria abbia già ottenuto complessivamente almeno 170 seggi. In caso contrario alla lista maggioritaria sono attribuiti un numero aggiuntivo di seggi in modo tale che essa ottenga complessivamente 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti dalla lista nella regione (art. 16, lett. i) del D.Lgs. 533/1993). Stabilito quanti seggi ottiene la lista maggioritaria nella regione, i restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste che ne hanno superato la soglia regionale del 4 per cento.
Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti validi (o se lo ottiene in una sola delle due Camere) il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi, nazionale per la Camera, regionale per il Senato.
La proposta contiene, infine, la delega al Governo per la costituzione dei 50 collegi plurinominali (art. 3) e una norma che consente di procedere alle elezioni anche prima dell'esercizio della delega (art. 3, comma 5). Nel caso di scioglimento del Senato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, i collegi plurinominali sono quelli definiti dalla tabella A allegata alla proposta di legge, come accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati di cui al D.Lgs. 122/2015.

La proposta di legge C. 4330 Lupi C. 4330 Lupi reca modifiche alla legge 52/2015 al fine di prevedere – per entrambe le Camere - un sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza, la soppressione del turno di ballottaggio (dichiarato incostituzionale nella sentenza n. 35/2017 della Corte Costituzionale) e con la facoltà di formare coalizioni per concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza.

Il premio è attribuito, in ciascuna Camera, alla lista o coalizione di liste che ottiene la maggiore cifra elettorale sul piano nazionale, a condizione che essa sia superiore al 40 per cento dei voti validi, nella rispettiva elezione. Al Senato, ai fini del rispetto della disposizione costituzionale dell'elezione « a base regionale », l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata nell'ambito di ciascuna regione, così come la distribuzione del premio alla lista o alla coalizione di liste vincente è effettuata con un computo su base regionale e in proporzione ai voti che la lista o coalizione vincente ha ottenuto in ciascuna regione.

La proposta in titolo prevede che abbiano accesso alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono almeno l'8 per cento dei voti validi e le liste, sia collegate che non collegate, che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi. Tali soglie sono calcolate su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato.

Per quanto concerne la Camera, la proposta Lupi C. 4330 prevede la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali (analogamente al cosiddetto Italicum) nonché la loro suddivisione, nell'insieme, in 100 collegi plurinominali; restano altresì immutate rispetto alla legge n. 52 del 2015 le norme per l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Per quanto concerne il Senato della Repubblica, si conferisce una delega per la suddivisione del territorio delle regioni (a parte il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta) in 50 collegi plurinominali. In allegato alla proposta, inoltre, è presente la tabella A che contiene la determinazione dei 50 collegi plurinominali in caso di elezioni prima dell'esercizio della delega.

Per quanto riguarda le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati, oltre a confermare la possibilità per i capilista di presentarsi in più collegi plurinominali, fino ad un massimo di dieci alla Camera e cinque al Senato, si prevede che i candidati non capilista possano essere candidati in massimo tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione. Si prevede poi che l'elettore possa esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza, disponendo che, nel caso ne esprima più di una, debba scegliere candidati di sesso diverso, a pena di nullità della seconda e terza preferenza. In caso di candidati capilista risultati vincitori in più collegi, questi saranno proclamati eletti nel collegio dove per la lista di appartenenza è minore il rapporto tra la cifra elettorale di collegio e il numero totale dei voti validi del collegio medesimo. In caso di candidati non capilista risultati vincitori in più collegi, questi saranno proclamati eletti nel collegio dove è maggiore il rapporto tra la cifra elettorale individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio.


B. LE PROPOSTE DI LEGGE CHE RIPRISTINANO LA C.D. LEGGE MATTARELLA

Alcuni testi presentati propongono un ritorno al sistema elettorale vigente prima dell'approvazione della legge n. 270/2005 e della legge n. 52/2015, ossia quello stabilito dalla c.d. legge Mattarella.

 

Il sistema – come definito a seguito dell'approvazione delle leggi n. 276 e n. 277 del 1993 - prevedeva, per la Camera, l'elezione dei 3/4 dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione in collegi uninominali e l'elezione della restante quota con metodo proporzionale alle liste che superavano il 4% dei voti validi. Il candidato nel collegio uninominale si doveva collegare con una o più liste presentate nella circoscrizione. L'elettore disponeva di due voti, uno per la scelta del candidato nel collegio, l'altro per la scelta della lista circoscrizionale. Ai fini dell'elezione dei deputati della quota 'proporzionale' alle liste erano sottratti parzialmente i voti ottenuti nei collegi dai candidati collegati alle liste (cd. "scorporo parziale"). Per il Senato era ugualmente prevista l'elezione dei 3/4 dei senatori assegnati a ciascuna regione in collegi uninominali, mentre i restanti seggi erano attribuiti con sistema proporzionale in ambito regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. Le candidature nei collegi uninominali erano fatti per gruppi di candidati contraddistinti da un medesimo simbolo e l'elettore disponeva di un solo voto che esprimeva a favore di un candidato nel collegio. Una volta assegnati i seggi uninominali, i restanti seggi erano assegnati in proporzione ai voti ottenuti da tutti i candidati del gruppo (con il metodo d'Hondt) previa sottrazione totale dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. "scorporo totale"). La legge n. 47/2005 è successivamente intervenuta sulla questione dei seggi vacanti (in connessione alla diffusione del ricorso alle c.d. "liste civetta") stabilendo che i seggi conquistati da un partito ma non assegnabili ad esso, sarebbero andati a candidati non proclamati nei collegi uninominali appartenenti al gruppo politico organizzato di cui facesse parte la lista (entro dunque una coalizione di liste, individuabile tramite le candidature uninominali caratterizzate dal medesimo contrassegno). A loro volta, le liste proporzionali appartenenti a quel gruppo politico sarebbero state identificate dal collegamento dichiarato con quella lista da almeno uno dei candidati uninominali presentatisi con il contrassegno comune.

 

Il ritorno al sistema elettorale di cui alle leggi n. 276 e n. 277 del 1993, senza alcuna modifica, è proposto nei progetti di legge C. 4142 Vargiu e C. 4284 TurcoC. 4142 Vargiu,  C. 4284 Turco   C. 4166 Nicoletti (quest'ultimo reca contestualmente una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali e una C. 4166 Nicolettinorma di chiusura nel caso in cui il decreto legislativo non sia adottato nei termini).

Tali proposte dispongono dunque l'abrogazione della legge 270/2005 e della legge 52/2015 e la "reviviscenza" dei testi unici per l'elezione della Camera e del Senato, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge 270/2005. La proposta C. 4142 Vargiu abroga altresì gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75/2006 che hanno apportato modifiche alla composizione grafica delle schede ed alle modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'elezione dei deputati e dei senatori delle circoscrizioni Estero di cui alla legge n. 459/2001.

Si ricorda che la legge n. 459/2001, adottata in attuazione della legge cost. n. 1/2001 che ha modificato gli articoli 56 e 57 Cost. - ha previsto la sottrazione dei seggi da attribuire nella circoscrizione Estero dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale (art. 22, co. 1 e 2). L'individuazione delle regioni (per il Senato) e delle circoscrizioni (per la Camera) in cui consegue una sottrazione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale (rispetto alle elezioni precedenti all'entrata in vigore della legge n. 459/2001) è affidata al decreto del Presidente della Repubblica, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, che determina, in base all'art. 56 Cost., il riparto dei seggi.

Tali previsioni non hanno mai trovato applicazione con il sistema elettorale definito dalle leggi 276 e 277 del 1993, essendo state applicate per la prima volta in occasione delle elezioni politiche del 2006 (quindi sulla base delle previsioni della legge 270/2005).

Come si è accennato, la proposta di legge C. 4166 Nicoletti reca (art. 2) una delega al Governo per l'adozione, entro due mesi, di un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali del Senato e della Camera, secondo le modalità e i princìpi fissati dalla c.d. legge Mattarella.

La proposta di legge reca, al contempo, una norma di chiusura (art. 3) volta a stabilire che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi entro il termine di 2 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati nel 1993, con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi  n. 277 e n. 276 del 1993.

A tal fine, per entrambe le Camere, l'art. 3 della proposta C. 4166 reca le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative (passaggio di alcuni comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, avvenuto con legge 3 agosto 2009 n. 117) e deroga, in via transitoria, alle previsioni del testo unico (art. 1, nel testo antecedente alla legge 270/2005 - v. infra) per quanto concerne la determinazione della quota di collegi uninominali, stabilita nella misura del 75 per cento per la Camera e nella misura di tre quarti per il Senato e, conseguentemente, della quota di seggi proporzionali. La norma transitoria dettata dall'art. 3 stabilisce, infatti, per entrambe le Camere, che i seggi attribuiti alla quota proporzionale, in deroga alle disposizioni dei rispettivi testi unici, sono determinati sottraendo dai seggi spettanti alla circoscrizione, i seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993. Si ricorda che il numero di collegi uninominali definiti nel 1993 è stato calcolato sui seggi spettanti nelle circoscrizioni ripartendo 630 deputati e 315 senatori; prima cioè della costituzione della circoscrizione estero per il voto degli italiani all'estero. 
Si ricorda inoltre, come già detto, che la quota di seggi da attribuire in collegi uninominali è stabilita nei rispettivi TU, in vigore prima dell'approvazione della legge 270/2005: per la Camera l'art. 1 del DPR 361/1957 nel testo indicato, stabilisce al comma 3 che in ogni circoscrizione il 75 per cento dei seggi è attribuito in collegi uninominali e, al comma 4, che il 25 per cento dei seggi di ciascuna circoscrizione è attribuito in ragione proporzionale. Per il Senato, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 533/1993 nel testo indicato, stabilisce che in ogni regione (ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta) i tre quarti dei seggi è attribuito in collegi uninominali e che per l'assegnazione dei restanti seggi la regione è costituita in unica circoscrizione. L'art. 3 dell'A.C. 4166 stabilisce dunque per la Camera, alla lettera a), che i collegi uninominali di cui all'art. 1, comma 2 (recte comma 3) del DPR 361/1957 come ripristinato nel testo ante legge 270/2005, sono quelli definiti dal D.Lgs. 536 del 1993 (475 collegi) con le modifiche indicate per alcuni comuni della Val Marecchia passati dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna. La lettera b) inoltre, in deroga all'art. 1, comma 2 (recte comma 4) del citato DPR 361/1957, stabilisce che in ciascuna circoscrizione i seggi della quota proporzionale sono determinati sottraendo dai seggi spettanti alla circoscrizione, i seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993. Analogamente, per il Senato, la lettera c) dell'art. 3 stabilisce che i collegi uninominali di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 533/1993 come ripristinato nel testo ante legge 270/2005, sono quelli definiti dal D.Lgs. 535 del 1993 (232 collegi) con le modifiche indicate per i comuni della Val Marecchia e che (lettera d) la quota proporzionale si determina, in deroga all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 1533/1993, per sottrazione dei seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993, dai seggi spettanti alla regione.

La proposta legge C. 4272 MartellaC. 4272 Martella dispone, a sua volta, l'abrogazione della legge 270/2005 e della legge 52/2015 (nonché del DL 75/20016) e la reviviscenza del sistema previgente, con alcune modifiche al TU Camera volte ad uniformare il sistema di elezione della Camera dei deputati a quello previsto per il Senato, incluso lo scorporo totale dei voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali ai fini dell'attribuzione della quota proporzionale dei seggi.

Sono in particolare oggetto di modifica da parte della proposta di legge alcuni articoli del DPR 361/1957, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla c.d. legge Mattarella: articolo 1 (nella parte relativa all'elezione dei deputati per la quota proporzionale), articolo 77 (relativamente al procedimento di attribuzione dei seggi), articolo 83 (di cui è disposta l'abrogazione e che disciplinava il riparto di seggi da attribuire in ragione proporzionale e prevedeva una soglia del 4 % per l'accesso al riparto) e 84 (in relazione alle modalità di attribuzione dei seggi della quota proporzionale in ogni circoscrizione elettorale) del DPR 361/1957 che quindi, secondo quanto precisato nella proposta, "riacquistano efficacia nel testo modificato dalla proposta di legge". Sono fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori della circoscrizione Estero.

La proposta di legge reca, inoltre, una delega al Governo (da adottare entro sei mesi) per il coordinamento normativo della parte restante del TU Camera con le modifiche introdotte dalla medesima proposta di legge.

Si ricorda, in particolare, che il DPR 361/1957 (articoli 58 e 59, non oggetto di modifica da parte delle proposta) prevede, per l'elezione dei componenti della Camera la presentazione di liste nelle circoscrizioni e la votazione con due schede. L'articolo 14 del D. Lgs. 533/1993 dispone, per il Senato, che il voto si effettui tracciando un solo segno su una scheda.
La proposta riproduce il contenuto dell'A.C. 749 presentata all'inizio della legislatura ed esaminata nell'ambito delle proposte di legge C. 3-bis e abb, che hanno portato all'approvazione della legge n. 52/2015. Nella relazione illustrativa si evidenzia in proposito che "la presenza oggi di due leggi elettorali diverse per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica impone una nuova riflessione su questa materia e riapre uno spazio importante di discussione, all'interno del quale le ragioni che portarono all'epoca alla presentazione dell'A.C. 749 acquistano nuova forza e attualità".

Il ritorno al sistema elettorale antecedente alla legge n. 270 del 2005 è altresì previsto nella proposta di legge C. 4273 InvernizziC. 4273 Invernizzi che abroga, tal fine, oltre alla legge n. 270, la legge n. 52/2015 nonché i citati articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75/2006; la proposta di legge interviene, in aggiunta, disponendo l'abrogazione delle previsioni recate dalla legge sui referendum (L. 352/1970, commi secondo e terzo dell'articolo 34) che prevedono che lo svolgimento del referendum abrogativo sia sospeso in caso di anticipato scioglimento delle Camere. Rimane invece in vigore l'art. 31 della medesima L. 352/1970 che stabilisce che "non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime".

Il ritorno al sistema dettato dalla c.d. legge Mattarella  è disposto anche dalla proposta di legge C. 2690 Giachetti, presentata prima dell'approvazione della legge n. 52/2015 (v. infra).


C. ALTRE PROPOSTE DI LEGGE CHE INTRODUCONO MODIFICHE AL SISTEMA ELETTORALE

La proposta di legge C. 4088 SperanzaC. 4088 Speranza, che riguarda solamente il sistema elettorale della Camera in quanto è stata presentata prima dello svolgimento del referendum costituzionale, introduce un sistema elettorale misto analogo alla c.d. legge Mattarella per la parte maggioritaria, basato sull'elezione di 475 deputati in altrettanti collegi uninominali. L'attribuzione dei restanti 143 seggi è articolata in tre quote come segue:

  • un premio di maggioranza di 90 seggi alla lista più votata (che comunque non può avere un numero complessivo di seggi superiore a 350);
  • 30 seggi alla seconda lista più votata;
  • 23 seggi come diritto di tribuna, da ripartire tra le liste che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti validi a livello nazionale e un numero di seggi uninominali inferiore a 18.

L'elettore dispone di un voto con il quale sceglie il candidato nel collegio uninominale, collegato ad una lista. I seggi delle tre quote (v. supra) sono assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali (calcolate in percentuale sul totale dei votanti del collegio) .
Il territorio nazionale è diviso nelle 27 circoscrizioni antecedenti la legge 52/2015 (26 più la Valle d'Aosta); i 475 collegi (indicati in numero fisso nella legge) sono ‘ripartiti' nelle circoscrizioni sulla base della popolazione.
Per la costituzione dei 475 collegi uninominali è conferita una delega al Governo (che riproduce il testo dell'art. 7 della legge 277/1993).
Il Governo è altresì delegato ad apportare le ulteriori modificazioni ai Testi unici elettorali della Camera e del Senato strettamente conseguenti alle disposizioni della legge nonchè per la semplificazione del procedimento elettorale.
E' prevista la possibilità di svolgere elezioni primarie per l'individuazione dei candidati nei collegi uninominali.
Sono presenti disposizioni per favorire la parità di genere: a pena di inammissibilità delle candidature, ciascuna lista garantisce l'alternanza dei sessi nel complesso dei collegi uninominali della circoscrizione e, a livello nazionale, non può superare il 60 % dei candidati dello stesso sesso (art. 18 comma 4 TU).

La proposta di legge C. 4177 Parisi C. 4177 Parisi propone, per entrambe le Camere, un sistema secondo cui i seggi sono attribuiti per metà ai candidati vincenti nei collegi uninominali e per l'altra metà ripartiti a livello nazionale (anche per il Senato) con sistema proporzionale tra liste bloccate composte da non meno di tre e da non più di sei candidati in collegi plurinominali.

Il sistema delineato prevede altresì l'attribuzione di un "premio di governabilità" per la lista o coalizione più votata fissato in 90 seggi per la Camera e in 45 seggi per il Senato. Il premio è ripartito nelle circoscrizioni alla Camera e nelle regioni al Senato in proporzione alla popolazione.

La proposta consente, inoltre, alle liste di presentarsi in coalizione e fissa la soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale al 3 per cento del totale dei voti validi a livello nazionale (anche per il Senato), sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate; per le coalizioni non è prevista soglia di sbarramento.

Il voto è unico: l'elettore sceglie la lista formata dai candidati del collegio plurinominale e, insieme, il candidato uninominale ad esso collegata. Nel caso di liste collegate il candidato nel collegio uninominale è unico.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera, 308 deputati sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali. I 219 seggi della quota proporzionale sono ripartiti a livello nazionale tra coalizioni e liste ammesse al riparto (con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti), quindi distribuiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione della Camera. Alla lista o coalizione vincente si attribuiscono, inoltre, i 90 seggi di premio già ripartito nelle circoscrizioni (con lo stesso DPR con cui sono determinati i seggi spettanti alle circoscrizioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione). Per ciascuna coalizione, inoltre, si ripartiscono i seggi spettanti tra le liste ammesse al riparto che ne fanno parte. Successivamente, i seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nei collegi plurinominali (per ciascuna lista sulla base del quoziente elettorale di circoscrizione), nei quali vengono eletti in corrispondenza dei seggi spettanti, i candidati plurinominali nell'ordine di lista. La proposta contiene altresì alcune disposizioni volte a far sì che tutti i collegi plurinominali abbiano almeno un deputato eletto.
Con riguardo all'elezione del Senato, il sistema è identico a quello illustrato per la Camera, ovviamente con numeri diversi: 153 senatori sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali e 108 seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale (anche al Senato) tra coalizioni e liste ammesse al riparto, quindi distribuiti nelle regioni. Il premio di governabilità è pari a 45 seggi, ripartito nelle regioni con lo stesso DPR con cui sono determinati i seggi spettanti alle regioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna regione.

La proposta contiene inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 45 giorni, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (fermo restando che i secondi devono essere risultanti dall'accorpamento dei primi). Per l'elezione della Camera, le circoscrizioni corrispondono al territorio delle regioni, tranne che per le regioni Abruzzo e Molise che costituiscono, insieme, una circoscrizione.

La proposta di legge C. 4182 DellaiC. 4182 Dellai prevede un sistema con attribuzione di un "premio di governabilità" ed eventuale svolgimento di un doppio turno: al primo turno non sono consentite coalizioni e il sistema è proporzionale; l'elettore può esprimere un voto di preferenza per la scelta dei candidati indicati nelle liste (o due preferenze se per un candidato di diverso sesso).

Per la Camera si prevede l'attribuzione di un "premio di governabilità" alla lista che ottiene al primo turno almeno il 40 % dei voti: il premio è attribuito al primo turno e consente il raggiungimento di 340 seggi. E' fissata una soglia di sbarramento del 3 % dei voti validi su base nazionale. Se nessuna lista ottiene il 40 % dei voti la proposta dispone che si svolga un secondo turno di ballottaggio cui partecipano le liste che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 30 % dei voti, oppure coalizioni di liste che insieme raggiungano almeno il 30 % dei voti ottenuti secondo i risultati del primo turno. Qualora nessuna lista ottenga il 30 % dei voti al primo turno e non si formino coalizioni "con l'aggregazione" di almeno il 30 % dei voti del primo turno, il secondo turno non si tiene e la distribuzione di tutti i seggi avviene in modo proporzionale. Se ha luogo il secondo turno, alla lista o alla coalizione che ottiene il maggior numero di voti è attribuito un premio di maggioranza, fino al conseguimento di 321 seggi; la distribuzione dei seggi derivanti dal premio tra le liste in coalizione avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Per il Senato è prevista una distinzione in due quote dei seggi da assegnare: una quota pari a 233 seggi e una quota pari a 76 seggi, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta e Molise. Disposizioni specifiche sono dettate per la regione Trentino-Alto Adige, tenuto conto della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

I 233 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali, mediante ripartizione, con il metodo proporzionale dei quozienti pieni e dei più alti resti, tra le liste presentate nella regione che abbiano conseguito almeno il 3 % dei voti validi a livello regionale. Per l'attribuzione delle seconda quota di 76 seggi la proposta prevede una serie di ipotesi articolate. Qualora le liste regionali apparentate sotto il medesimo simbolo abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 %, i residui 76 seggi sono distribuiti per il 70 % (pari a 53 seggi) a favore di tali liste e, per il restante 30 % (pari a 23 seggi) proporzionalmente fra tutte le altre liste. In un secondo caso, qualora le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, almeno il 40 % dei seggi e meno del 50 %, la residua quota, pari a 76 seggi, viene loro direttamente attribuita.
Nel caso in cui nessuna delle liste regionali apparentate raggiunga il 40 % dei seggi, per l'attribuzione dei 76 seggi si procede a un secondo turno tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche insieme, almeno il 35 % dei seggi a livello nazionale. In base alla proposta, al secondo turno possono partecipare tutte le liste apparentate che, a prescindere dalla soglia di sbarramento del 3 % su base regionale, abbiano conseguito almeno un seggio. Il secondo turno con l'assegnazione nazionale del premio ha la funzione – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa - di "consolidare una maggioranza relativa al fine di stabilizzare la governabilità". Dalla distribuzione dei seggi assegnati al secondo turno sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Molise; gli elettori di queste regioni, però, partecipano al secondo turno, per determinare la lista o la coalizione che ottiene il premio.
Qualora nessuna lista ottenga almeno il 35 % dei seggi e non si formi alcuna coalizione di liste di pari entità, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono distribuiti proporzionalmente in ambito regionale. Nel caso, infine, in cui vi sia una lista con almeno il 35 % dei seggi, si forma solo una coalizione di liste di pari entità e non si forma alcuna altra coalizione, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono attribuiti alla suddetta lista o coalizione.

La proposta di legge C. 4240 CuperloC. 4240 Cuperlo  prevede per entrambe le Camere un sistema di elezione con metodo proporzionale corretto da un eventuale premio di ‘governabilità', di consistenza variabile ma non superiore al 10 % dei seggi di ciascuna Camera. I seggi sono ripartiti proporzionalmente (per la Camera a livello nazionale, per il Senato a livello regionale) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti ma sono poi attribuiti ai candidati nei collegi uninominali in cui sono suddivise le circoscrizioni, in base alla graduatoria decrescente delle cifre elettorali personali.

Le candidature sono presentate dai partiti esclusivamente nei collegi uninominali e l'elettore dispone di un unico voto con il quale sceglie il candidato e, contemporaneamente, la formazione politica che rappresenta. Non sono previste liste di candidati, né possibilità di collegarsi a più forze politiche. La cifra elettorale del gruppo di candidati è costituita dal totale dei voti validi espressi per tutti i candidati dello stesso ‘gruppo'.

La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi è fissata al 4% dei voti validi espressi a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato.

Per la Camera i seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale sulla base del totale dei voti validi espressi per i candidati appartenenti allo stesso ‘gruppo'. Se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti ha anche ottenuto 340 seggi, resta ferma tale attribuzione altrimenti al gruppo stesso viene attribuito un premio di governabilità, della consistenza massima di 63 seggi e comunque non superiore al numero di seggi necessari affinché il gruppo ottenga fino e non oltre 340 seggi. I seggi spettanti a ciascun gruppo a livello nazionale sono poi ripartiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione della Camera.

Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione proporzionale dei seggi spettanti in ciascuna regione è effettuata a livello regionale. Tuttavia, al fine dell'attribuzione del premio di governabilità nazionale, vengono sommati i risultati ottenuti in ciascuna regione dai gruppi: se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale ha ottenuto 170 seggi – con la somma dei seggi ad esso attribuiti in tutte le regioni – restano ferme le prime attribuzioni, altrimenti al gruppo vincente viene attribuito un numero aggiuntivo di seggi (non superiore a 32) affinché esso ottenga complessivamente «sino a» e «non più» di 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito fra le regioni in misura proporzionale al numero di voti validi ottenuti dal gruppo vincente in ciascuna regione. Viene determinato in tal modo quanti seggi spettano al gruppo vincente in ciascuna regione e, detratti tali seggi dal numero di seggi assegnati alla regione, viene determinato il numero di seggi residui da ripartire tra gli altri gruppi ammessi.

I candidati, nel numero spettante a ciascun ‘gruppo' in base alla ripartizione proporzionale ed eventuale «premio», sono eletti in base alla graduatoria decrescente dei voti validi ottenuti da ciascuno di essi. In questa graduatoria i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo collegio precedono gli altri.

La proposta di legge contiene inoltre una delega al Governo per la costituzione dei collegi uninominali, che in ciascuna Camera devono essere i tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione (o alla regione). Per l'elezione della Camera dei deputati vengono recuperate le 26 circoscrizioni definite dalla legge Mattarella e conservate dalla legge 270 del 2005. Per l'elezione del Senato, la regione Trentino-Alto Adige conserva i sei collegi uninominali della legge 422/1991 e il sistema di elezione maggioritario con il recupero proporzionale; nella regione Molise, invece, sono costituiti 2 collegi uninominali. Nella delega è stato inserito inoltre il principio secondo il quale i collegi per l'elezione del Senato dovrebbero essere costituiti, preferibilmente, da aggregazione dei collegi per l'elezione della Camera.
La norma transitoria, infine, stabilisce che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi per la costituzione dei collegi uninominali, entro il termine di 4 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993. A tal fine, per entrambe le Camere, le norme stabiliscono le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative e derogano il testo unico per quanto concerne la determinazione del numero di collegi uninominali in ogni circoscrizione e in ogni regione.

La proposta di legge C. 4309 La RussaC. 4309 La Russa interviene sulla disciplina dei sistemi elettorali della Camera e del Senato.

Per l'elezione della Camera, la proposta reca modifiche alla legge n. 52/2015 (cd. Italicum).

Sono introdotte le coalizioni di lista e viene previsto che il capo della lista o della coalizione possa essere individuato attraverso elezioni primarie nazionali.

Le elezioni primarie sono disciplinate da un regolamento depositato dagli organizzatori (rappresentanti di un gruppo costituito in una delle due Camere o 50 parlamentari o 40.000 firme, di cui almeno 1.000 per Regione) presso il Ministero dell'interno, che procede ad una verifica del medesimo e, in caso di violazioni di legge o di grave vulnus al principio della competizione democratica, richiede le necessarie modifiche. Per le elezioni primarie i sindaci sono tenuti a concedere l'uso di locali comunali e, ove necessario, di edifici scolastici.

Per la presentazione delle liste, viene mantenuta la figura del capolista, che però è soggetto al voto di preferenza (non si tratta più dunque di un capolista ‘bloccato'). Solo il capolista può candidarsi, senza limitazioni, in più collegi plurinominali. In caso di elezione in più collegi, il capolista risulta eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza abbia conseguito il seggio ‘con il miglior risultato' (la proposta non reca ulteriori specificazioni).

Nel complesso delle candidature di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (sono eliminati l'ordine alternato di genere nelle liste e la ‘quota di genere' del 40 per cento per i capolista). È mantenuta la doppia preferenza di genere (che include anche il capolista).

Per il riparto dei seggi viene prevista una soglia di sbarramento unica al 3 per cento.

Il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto almeno il 37 per cento dei voti validi, alla quale è garantita l'attribuzione di 330 seggi.

Se nessuna coalizione o lista ha ottenuto il 37 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto almeno il 32 per cento dei voti validi, è assegnato un ‘premio di governabilità' di 26 seggi (a meno che non abbia già conseguito la maggioranza assoluta dei seggi).

Per l'elezione del Senato, viene mantenuto il sistema attuale (cd. Consultellum), con la previsione di della ‘doppia preferenza di genere' e l'introduzione di un premio di maggioranza o di governabilità a livello regionale, attribuito peraltro solo ove la coalizione o la lista abbia raggiunto un determinato risultato a livello nazionale.

La soglia di sbarramento viene fissata al 6 per cento per le coalizioni e per le liste non collegate ed al 3 per cento per le liste che si presentato in coalizione.

Il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto, a livello regionale, almeno il 37 per cento dei voti validi, alla quale è garantita l'attribuzione del 52 per cento dei seggi assegnati alla regione.

Se nessuna coalizione o lista ha ottenuto il 37 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto, a livello regionale, almeno il 32 per cento dei voti validi, è assegnato il numero dei seggi necessario per raggiungere la metà più uno dei seggi assegnati alla regione, in ogni caso in misura non superiore al 10 per cento dei seggi.

La proposta di legge C. 4318 D'AttorreC. 4318 D'Attorre è volta a prevedere un sistema proporzionale, senza premio di maggioranza, con una soglia di sbarramento fissata al 4% del totale nazionale (anche al Senato) dei voti validi. Il territorio è ripartito nelle circoscrizioni e nei collegi che erano stabiliti dalla c.d. legge Mattarella (decreti legislativi 20 dicembre 1993, nn. 533 e 534). Restano ferme le disposizioni vigenti relative all'elezione nella circoscrizione Estero. I seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale e sono attribuiti ai candidati dei collegi uninominali e ai candidati di liste circoscrizionali, applicando un meccanismo in parte analogo a quello che era previsto per l'elezione dei consiglieri provinciali (c.d. Provincellum, di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122).

 In ogni circoscrizione elettorale (regione per il Senato) del territorio nazionale sono costituiti i collegi uninominali di cui alla legge Mattarella (475 per la Camera e 232 per il Senato). Per ogni circoscrizione, inoltre, viene determinato il numero di seggi da attribuire a liste circoscrizionali, sottraendo, dal numero di seggi spettanti alla circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali.

L'offerta elettorale è basata sulla presentazione di candidati nei collegi uninominali e di una lista circoscrizionale. Non è prevista la possibilità per le liste di coalizzarsi. L'elettore vota il candidato nel collegio e, insieme, la lista circoscrizionale.

Nessun candidato può essere presentato in più di un collegio né può presentarsi contemporaneamente in un collegio e nelle liste circoscrizionali; inoltre, nessun candidato può essere presentato in più di tre liste circoscrizionali.

Al candidato che risulta eletto in più di una circoscrizione viene attribuito il seggio ottenuto nella circoscrizione ove la lista abbia conseguito la cifra elettorale circoscrizionale di lista più alta.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei seggi l'Ufficio centrale nazionale determina la cifra elettorale nazionale di ogni lista, individua quindi le liste che abbiano superato al soglia di sbarramento e procede al riparto dei seggi tra le liste a livello nazionale.
Ai fini della verifica della soglia del 4%, nella cifra elettorale di lista sono compresi anche i voti espressi per la lista con il medesimo contrassegno espressi nella circoscrizione estero.
Sulla base dei seggi spettanti alla lista nella circoscrizione, vengono eletti i candidati nei collegi uninominali secondo le maggiori cifre individuali riportate nei collegi. La differenza tra il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista e il numero di seggi attribuito nei collegi, costituisce il numero di seggi da attribuire ai candidati della lista circoscrizionale, in ordine di presentazione.

La C. 4323 Quarantaproposta di legge C. 4323 Quaranta prevede la ripartizione proporzionale dei seggi per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, con la possibilità di conseguire un premio di maggioranza a condizione che in entrambe le Camere la lista o la coalizione di liste raggiunga il 40 per cento dei voti; è ammessa dunque la possibilità per le liste di presentarsi in coalizione.

La soglia di sbarramento per le liste singole e per le liste coalizzate è fissata al 3 per cento (sul base nazionale per la Camera e sul piano regionale per il Senato).

Il territorio nazionale – ferma restando la disciplina per l'elezione nella circoscrizione estero e un collegio nella regione Valle d'Aosta - è diviso, per la Camera, in circoscrizioni (le 26 previste dalla c.d. legge Mattarella e conservate dalla legge 270 del 2005) a loro volta ripartite in 617 collegi uninominali. Per il Senato il territorio è diviso in 309 collegi distribuiti nell'ambito di ciascuna regione.

I seggi sono assegnati con un procedimento analogo a quello previsto dalla disciplina per le elezioni provinciali ante legge n. 56 del 2014 (c.d. Provincellum). L'elezione dei candidati avviene sulla base delle graduatorie circoscrizionali.

Nessun candidato può essere presentato in più di 3 collegi; al candidato che risulta eletto in più di un collegio viene automaticamente attribuito il seggio collegato alla cifra elettorale individuale più alta.

Per il Senato l'Ufficio centrale nazionale verifica se vi sono i presupposti per l'attribuzione del premio di maggioranza a livello nazionale; la sua ripartizione avviene poi a livello regionale.

Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnati da un contrassegno di lista ed eventualmente anche da un contrassegno di coalizione. Il voto per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta anche un voto per la lista con il medesimo contrassegno e per l'eventuale coalizione con il contrassegno affiancato al contrassegno di lista.

E' previsto il conferimento di una delega al Governo per la determinazione dei collegi nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera e di ciascuna regione per l'elezione del Senato, sulla base del lavoro di una commissione di esperti nominata dai Presidenti della Camera e del Senato

La proposta di legge C. 4326 MenorelloC. 4326 MenorelloC. 4326 Menorello  prevede un sistema proporzionale a turno unico senza premio di maggioranza con una soglia di sbarramento calcolata a livello nazionale per entrambe le Camere e fissata al 3% per la Camera e al 4% per il Senato. Per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, è prevista la soglia del 20 % dei voti validi espressi nella regione stessa.

Nella relazione illustrativa si fa riferimento alla contestuale volontà di introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva nell'ordinamento, in modo che la fine di un governo sia necessariamente accompagnata da una contestuale maggioranza di sostegno ad un nuovo Esecutivo: a tal fine viene preannunciata la presentazione di una proposta di legge costituzionale in tal senso.

C. 4326 Menorello

Per quanto concerne l'elezione della Camera dei deputati, rispetto al sistema definito dalla legge 52/2015, la proposta di legge mantiene l'articolazione del territorio nazionale in circoscrizioni regionali, suddivise a loro volta in 100 collegi plurinominali. Mantiene inoltre l'espressione del voto di preferenza (doppio voto con alternanza di genere), mentre non sono previsti i capilista bloccati. Le candidature sono perciò costituite da una lista di candidati presentata nel collegio con la possibilità, per tutti, di candidarsi in più collegi (fino a un massimo di 10) anche di circoscrizioni diverse.

I seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale e, successivamente, ripartiti nelle circoscrizioni secondo il sistema previsto dalla legge n. 52/2015. Diverso, invece, il sistema di attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali. A tal fine per ciascuna lista viene formata un'unica graduatoria di tutti i candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione sulla base di un indice dato dal rapporto tra i voti di lista conseguiti nel collegio ed i voti di preferenza ottenuti dal candidato. I candidati sono proclamati eletti in ciascun collegio secondo questa graduatoria, nei limiti dei seggi a cui ciascuna lista ha diritto.

C. 4326 Menorello

Per l'elezione della Camera dei deputati, inoltre, la proposta prevede misure per la promozione e il sostegno alle elezioni primarie. A tal fine viene integrata la disciplina del DPR 361/1957 per la presentazione delle liste dei candidati stabilendo che queste sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta. Con essa possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico. La proposta rinvia ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle misure volte ad assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie.

C. 4326 Menorello

Per quanto riguarda l'elezione del Senato, la proposta definisce un sistema elettorale basato sulla ripartizione del territorio in collegi uninominali accompagnato dalla ripartizione proporzionale dei seggi a livello regionale.

In particolare, il territorio di ciascuna regione, con l'eccezione del Molise (ripartito in due collegi uninominali) e della Valle d'Aosta (unico collegio), è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

I partiti e i gruppi politici presentano gruppi di candidati nei collegi uninominali, che in ciascuna regione sono quindi pari ai tre quarti dei seggi ad essa spettanti.

L'elettore vota il candidato e il ‘gruppo' (la lista) cui è collegato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

L'Ufficio elettorale nazionale procede dunque alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo che abbiano superato la soglia di sbarramento. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

I seggi sono ripartiti proporzionalmente (con il metodo d'Hondt) in ciascuna regione tra i gruppi di candidati (lista) concorrenti nei collegi uninominali, sul modello adottato per le elezioni provinciali ante legge 56/2014 (c.d. Provincellum).

L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale.

La proposta di legge C. 4327C. 4327 Brunetta Brunetta  prevede per entrambe le Camere un sistema di elezione a turno unico, con metodo proporzionale corretto da un eventuale premio di maggioranza (della consistenza massima di 340 seggi alla Camera e 170 seggi al Senato) nel caso in cui la lista o la coalizione che ottenga il maggior numero di voti sia la medesima in entrambe le Camere ed abbia ottenuto in ciascuna Camera almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi.

I seggi sono inizialmente ripartiti proporzionalmente (per la Camera a livello nazionale, per il Senato, a livello regionale) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti e, dopo la verifica per l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, sono ripartiti nei collegi circoscrizionali. Nei seggi attribuiti a ciascuna lista nel collegio circoscrizionale sono proclamati, nell'ordine, il candidato circoscrizionale e i candidati nei collegi uninominali in cui è ripartito il collegio circoscrizionale, in base alla graduatoria decrescente delle cifre elettorali personali, con la precedenza ai candidati che nel proprio collegio hanno ottenuto il maggior numero di voti del collegio stesso.

 

Per la Camera, il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti alle regioni, ripartite (esclusa la Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale) in 101 collegi circoscrizionali (corrispondenti ai 100 collegi plurinominali definiti dal D.Lgs. 122/2015, più la regione Trentino-Alto Adige costituita in unico collegio circoscrizionale), ciascuno dei quali è ulteriormente ripartito in collegi uninominali, pari al numero di seggi spettanti al collegio circoscrizionale meno uno.

Analogamente per il Senato le regioni sono ripartite (esclusa la Valle d'Aosta) in 51 collegi circoscrizionali, ciascuno dei quali è ripartito in collegi uninominali, pari al numero di seggi spettanti al collegio circoscrizionale meno uno. La proposta contiene la delega al Governo per la costituzione dei collegi circoscrizionali per il Senato e per la costituzione dei collegi uninominali di Camera e Senato. Nel caso in cui si svolgano le elezioni prima dell'esercizio della delega, alla proposta di legge è allegata una tabella con l'elenco dei 51 collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato.

 E' ammessa la possibilità per le liste di presentarsi in coalizione. I partiti e i gruppi politici presentano liste di candidati nei collegi circoscrizionali, composte da un candidato circoscrizionale e da un numero di candidati nei collegi uninominali pari al numero dei collegi stessi. Il voto è unico ed è espresso per il candidato del collegio uninominale e, contestualmente, per la lista identificata da rispettivo contrassegno, senza espressione di voto di preferenza.

Le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi sono nazionali alla Camera e regionali al Senato e sono fissate al 20 % per la coalizione e al 5% per le liste non coalizzate. All'interno della coalizione, la soglia per le liste è del 3% con il recupero della prima lista sotto soglia (analogamente a quanto previsto dalla legge 270/2005). E' inoltre prevista la soglia del 20 % per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

Per la Camera i seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nelle circoscrizioni e poi nei collegi circoscrizionali con lo stesso metodo vigente a seguito della legge 52/2015, con le modifiche necessarie all'introduzione delle coalizioni. Sono ammesse pluricandidature fino ad un massimo di 10 collegi circoscrizionali; i candidato eletti in più collegi optano per quello in cui hanno ottenuto la minore cifra elettorale individuale.

 

Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione proporzionale dei seggi spettanti in ciascuna regione è effettuata a livello regionale. Tuttavia, al fine dell'attribuzione del premio di governabilità nazionale, vengono sommati i risultati ottenuti in ciascuna regione dalla medesima lista (o coalizione). L'eventuale premio di maggioranza (pari al numero aggiuntivo di seggi necessari ad arrivare a 170 seggi) è ripartito fra le regioni in misura proporzionale al numero di voti validi ottenuti dalla lista o coalizione vincente in ciascuna regione. Viene determinato in tal modo quanti seggi spettano al gruppo vincente in ciascuna regione e, detratti tali seggi dal numero di seggi assegnati alla regione, viene determinato il numero di seggi residui da ripartire tra le altre liste e coalizioni. Una volta stabilito quanti seggi spettano a ciascuna lista, nelle regioni ripartite in più collegi circoscrizionali, gli stessi sono ripartiti nei collegi circoscrizionali con il medesimo metodo previsto per la Camera dei deputati.

Sia alla Camera che al Senato, qualora non venga attribuito il premio di maggioranza, rimane ferma la ripartizione proporzionale.

 La proposta dispone inoltre (art. 4) una serie di modifiche alla legge 459 del 2001 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. In particolare il voto per corrispondenza è sostituito dal voto presso seggi appositamente istituiti sul territorio e individuati dalle sedi diplomatiche e consolari all'estero. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

La proposta di legge C. 4331 CostantinoC. 4331 Costantino intende uniformare i due sistemi vigenti per l'elezione della Camera e del Senato, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, nel senso di un sistema proporzionale a turno unico, senza previsione di un premio di maggioranza e con una soglia di sbarramento fissata al 3 per cento (calcolato a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato), in cui concorrono liste singole senza possibilità di collegarsi in coalizione.

Per quanto riguarda l'elezione la Camera dei deputati, rispetto alla legge 52/2015 viene soppresso il turno di ballottaggio (su cui è intervenuta la sentenza 35/2017) e la previsione dell'attribuzione del premio di maggioranza, nonché i candidati capilista. Rimane ferma la ripartizione del territorio in 20 circoscrizioni e in 100 collegi plurinominali (così come la disciplina concernente le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). I seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale e successivamente ripartiti nelle circoscrizioni e nei collegi con la stessa procedura introdotta dalla legge 52/2015 (con le sole modifiche necessarie alla soppressione del premio di maggioranza e del ballottaggio).

I partiti presentano liste di candidati nei collegi plurinominali e ciascuno può candidarsi in un massimo di 3 collegi. L'elettore vota la lista e può esprime fino a due preferenze per candidati di sesso diverso (cd. "doppia preferenza di genere"). Per ciascuna lista sono eletti i candidati in base all'ordine decrescente dei voti di preferenza ricevuti. In caso di elezione in più collegi, il candidato viene proclamato eletto nel collegio in cui il primo dei non eletti della medesima lista ha la percentuale minore di voti di preferenza rispetto ai voti di lista del collegio stesso.

Per quanto riguarda l'elezione del Senato della Repubblica, viene soppressa la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e la previsione del premio di maggioranza regionale. In ciascuna regione i seggi sono ripartiti con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia del 3%. La disciplina delle candidature, delle modalità di votazione, nonché della proclamazione degli eletti, sono le stesse previste per la Camera, con la differenza che per il Senato non è prevista una ulteriore ripartizione del territorio in collegi plurinominali.

Segue infine il modello francese la proposta di legge C. 4265 RigoniC. 4265 Rigoni C. 4265 RigonicheC. 4265 Rigoni introduce, per entrambe le Camere, un sistema maggioritario a doppio turno di collegio.

Per la Camera, il territorio nazionale è dunque diviso in 618 collegi uninominali, in cui sono ripartite le circoscrizioni, coincidenti con le regioni (è eliminata la disciplina speciale per Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. Le candidature possono essere presentate o appoggiate da partiti o gruppi politici organizzati o possono essere indipendenti. Non sono ammesse pluricandidature.

La presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori del collegio (con riduzione alla metà in caso di elezioni anticipate).

Sulla scheda elettorale, il nominativo del candidato è accompagnato dal proprio eventuale contrassegno e dal contrassegno dei partiti che lo presentano o lo appoggiano. Il numero dei contrassegni non può essere superiore a quattro. Se il numero dei partiti che appoggiano il candidato è superiore, sono preferiti l'eventuale contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti secondo l'ordine di presentazione della dichiarazione di appoggio.

L'elettore esprime un solo voto per il candidato.

Viene eletto al primo turno il candidato che consegue la metà più uno dei voti validi espressi. Se nessun candidato raggiunge questo risultato, si procede ad un secondo turno di votazione, cui sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Il secondo turno si svolge la seconda domenica successiva al primo.

In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia di uno dei due candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti immediatamente successivo. La rinuncia deve essere effettuata entro quattro giorni dal primo turno di votazione.

Per il Senato, il territorio nazionale è diviso in 309 collegi uninominali. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al numero di seggi assegnati alla regione medesima. La Valle d'Aosta ed il Molise sono costituiti, rispettivamente, in uno e in due collegi uninominali. I collegi uninominali del Trentino-Alto Adige sono quelli definiti dalla legge n. 422 del 1991 (che prevede 6 collegi uninominali, numero peraltro inferiore ai 7 seggi che dovrebbero spettare alla regione in base all'art. 57, terzo comma, Cost.; il settimo collegio è assegnato attualmente con il metodo del recupero proporzionale).

Il sistema elettorale ricalca quello previsto per la Camera, con doppio turno di collegio.

La presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori del collegio (con riduzione alla metà in caso di elezioni anticipate).

Anche in tal caso, il nominativo del candidato sulla scheda elettorale dovrebbe essere accompagnato da un massimo di quattro contrassegni (anche se alcune disposizioni fanno riferimento ad un contrassegno unico, così ad esempio l'art. 14 del testo unico del Senato, come modificato dalla proposta di legge).

È infine prevista una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali di Camera e Senato e l'istituzione di una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci docenti universitari o esperti.


D. LE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA L. 52/2015

Alcune proposte di legge sono state presentate nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 52/2015 ma successivamente all'approvazione in prima lettura del provvedimento (C. 3-bis e abb.) e non risultano quindi assorbite dal relativo iter.

Si tratta delle seguenti proposte di legge:

  • C. 2352 ToninelliC.2352 Toninelli, presentata il 6 maggio 2014, che reca una serie di modifiche al sistema elettorale della Camera, antecedente alla legge 52/2015, e a quello del Senato (di cui al d. lgs. 533/1993, come modificato dalla legge n. 270/05).

La proposta di legge delinea un sistema proporzionale, basato sul metodo del divisore corretto, analogo per la Camera e per il Senato, salvo gli adeguamenti dovuti ai vincoli costituzionali. Il sistema proporzionale è corretto con la previsione di circoscrizioni di ampiezza intermedia: in particolare, il territorio è diviso, in base alla proposta di legge, in 42 circoscrizioni di dimensione intermedia con assegnazione di seggi che passa da 1 seggio alla Valle d'Aosta ed un massimo di 42 seggi per tre circoscrizioni metropolitane (queste ultime sono divise a loro volte in collegi).

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la proposta prevede la ripartizione in due schede dell'espressione della preferenza da parte dell'elettore e della scelta della lista. L'elettore, di conseguenza, ha facoltà  di esprimere una preferenza o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due, anche a favore di un candidato di una lista diversa da quella votata; l'elettore può anche cancellare dalla lista che ha prescelto un candidato che non ritiene di voler votare ("candidato sgradito") o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due. In tale caso, è penalizzata di una frazione di voto la lista che ha prescelto ed è sottratta una preferenza al totale di quelle accumulate dal "candidato sgradito" con i voti di preferenza espressi sulla seconda scheda.
  • C. 2690 GiachettiC.C. 2690 Giachetti 2690 Giachetti, presentata il 29 ottobre 2014, che dispone il ripristino del sistema elettorale definito dalla legge Mattarella (v. supra) con l'eliminazione, sia per il l'elezione della Camera sia per l'elezione del Senato, del c.d. scorporo. La proposta apporta, a tal fine, una serie di modifiche ai testi unici per l'elezione della Camera (riferite tuttavia al testo previgente alla legge n. 52/2015) e del Senato. Reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi, per la determinazione dei collegi elettorali uninominali. 

    La proposta di legge reca, al contempo, una norma di chiusura (analoga a quanto previsto dalla proposta C. 4166 Nicoletti - v. supra) volta a stabilire che, qualora si debba procedere alle elezioni politiche e non siano stati adottati i decreti legislativi di determinazione dei collegi, si osservano disposizioni direttamente applicabili, dettate dalla proposta di legge all'art. 5.

    Tali disposizioni richiamano la determinazione dei collegi prevista in attuazione della legge Mattarella (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per la Camera e decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per il Senato nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270/2005) con deroghe espresse conseguenti, in particolarem al passaggio di alcuni comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, avvenuto con legge 3 agosto 2009 n. 117.