Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Intesa tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai -A.C. 3773-A- Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3773/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 440    Progressivo: 1
Data: 13/06/2016
Descrittori:
BUDDISMO   INTESE CON CULTI ACATTOLICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Intesa tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

13 giugno 2016
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato in prima lettura (A.S. 2192) e confermato nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione affari costituzionali della Camera, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima.

I Le intese con le confessioni non cattoliche rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Il principio della regolazione con Intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia rappresentate da: la Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7º giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana.
Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (L. n. 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Come risulta dalla relazione presentata al Senato, ilL'intesa con Soka Gakkai testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrata dai rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000, nel 2001 l'Istituto chiese l'avvio delle trattative per l'intesa. L'iter, iniziato nel 2002, fu poi sospeso in attesa di conoscere l'esito del procedimento relativo alla modifica statutaria richiesta dalla confessione religiosa al Ministero dell'interno. A seguito dell'approvazione di tale modifica, intervenuta nel 2009, l'Istituto ha chiesto la ripresa delle trattative inviando una nuova bozza di intesa. La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione religiosa hanno portato a termine i lavori nell'aprile 2011, ma non si è potuto procedere alle successive fasi a causa della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria. I lavori sono ripresi nel mese di maggio 2014 e hanno portato, il 1º ottobre 2014, alla sigla di uno schema di intesa da parte del Sottosegretario di Stato pro tempore e del presidente dell'Istituto, approvata dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2014. Sullo schema d'intesa è stato acquisito il parere di merito della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'intesa, come accennato, è stata successivamente siglata il 27 giugno 2015 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

Il Governo, il 13 gennaio 2016, ha presentato al Senato il relativo disegno di legge, dove è stato approvato nella seduta del 20 aprile 2016.

L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Budda Nichiren Daishonin e che si riconoscono nei princìpi e negli scopi della Soka Gakkai, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930 dal suo primo presidente Tsunesaburo Makiguchi. L'Istituto aderisce alla Soka Gakkai con sede in Tokyo. La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte di quella corrente religiosa che partendo dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e in seguito in Occidente ed è approdata in Italia intorno agli anni settanta del secolo scorso. La prima associazione che fa riferimento a tale scuola religiosa, l'Associazione Italiana Nichiren Shoshu, nel 1987 diventa ente morale; in seguito alla separazione dal clero, l'Associazione nel 1990 cambia il suo nome in Associazione Italiana Soka Gakkai. Il 27 marzo 1998 nasce l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che fa parte della Soka Gakkai Internazionale.
Secondo il proprio statuto, l'Istituto promuove in Italia i valori «della pace, della cultura e dell'educazione coessenziali alla propria concezione buddista» e per realizzare tale scopo si impegna nel dialogo interreligioso e organizza momenti di riflessione e di approfondimento nella società attraverso mostre, conferenze e iniziative che permettano ai cittadini italiani di elevare la propria coscienza sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza, della protezione dell'ambiente. La sede nazionale è a Firenze dove si trova la redazione de Il Nuovo Rinascimento, l'organo ufficiale dell'Istituto. Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di Buddismo e Società, il mensile di approfondimento buddista. L'Istituto attualmente conta oltre 70.000 aderenti.

Il disegno di legge consta di 26 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sulla base dell'intesa, allegata alla legge medesima, stipulata il 27 giugno 2015.

Gli articoli da 2 a 25 riportano il testo della suddetta intesa.

In particolare, l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'Istituto, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione della comunità religiosa e negli atti disciplinari e spirituali. Viene altresì garantita la libera comunicazione dell'Istituto con la Soka Gakkai internazionale.

Tale disposizione rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all'Istituto dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 3 riconosce e garantisce all'Istituto, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché la libertà di svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

L'articolo 4 specifica che i Ministri di cultoministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e che l'Istituto rilascia un'apposita certificazione della qualifica di appartenenza. Ai ministri di culto sono riconosciuti il diritto a mantenere il segreto d'ufficio e la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile.

A tal proposito si ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, è stata formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 14 dicembre 2000, n. 331, ed al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull'obiezione di coscienza.

L'articolo 5 assicura il diritto all'Assistenza spiritualeassistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto, agli appartenenti all'Istituto, anche se ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali o se detenuti in istituti penitenziari. A tale fine l'Istituto è tenuto a trasmettere alle amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Si dispone che gli oneri finanziari sono a carico dell'Istituto. Si prevede, con riguardo ai militari appartenenti all'Istituto che, in caso di decesso in servizio, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

In tema di Istruzioneistruzione, l'articolo 6 riconosce agli alunni, come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi, diritto esercitato dai medesimi alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi. All'Istituto è altresì riconosciuto il diritto di rispondere alle richieste in ordine allo studio e alla conoscenza della dottrina religiosa Soka Gakkai, che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si segnala che il comma 1 dell'articolo 6 reca la parola «responsabilità» in luogo della parola «potestà» usata all'articolo 5, comma 1, dell'intesa. Come precisato dalla relazione, la modifica, richiesta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è volta a conformare il disegno di legge alla normativa attualmente vigente e non modifica la sostanza dell'intesa.
In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha fatto presente che l'insegnamento religioso nelle scuole, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi.

L'articolo 7 garantisce all'Istituto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Alle scuole, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà nel rispetto delle norme generali sull'educazione, mentre agli alunni è garantito un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha chiarito che il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse. Precisa che, ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudenziale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato. Segnala che il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudenziale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento.

L'articolo 8 è dedicato alla tutela degli Edifici di culto edifici aperti al culto pubblico dell'Istituto, i quali non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo avviso e accordo con il ministro di culto responsabile dell'edificio. All'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affissi e distribuiti pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza ingerenza o autorizzazione da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, esenti da qualsiasi tributo.

In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha evidenziato che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale.

Con riguardo al Trattamento delle salmetrattamento delle salme, l'articolo 9 dispone il rispetto delle regole della tradizione degli appartenenti all'Istituto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa vigente in materia. Analogamente a quanto previsto dalle leggi di approvazione di altre intese, nei cimiteri possono essere previste aree riservate, ai sensi della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 10 prevede che l'Istituto rilasci apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Con riguardo al Regime degli enti religiosiregime degli enti religiosi, l'articolo 11 disciplina le modalità di riconoscimento come persone giuridiche degli enti aventi fine di religione o di culto; l'articolo 12 concerne l'attività di religione o di culto; l'articolo 13 regola il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, equiparandolo a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione.

A tale proposito, nella relazione si segnala che, al fine di esplicitare che lo svolgimento di attività diverse da quelle di religione e di culto è soggetto anche al rispetto della normativa dell'Unione europea, al comma 3 dell'articolo 13 del disegno di legge, corrispondente all'articolo 12, comma 3, dell'intesa, prima delle parole: «alle leggi dello Stato», sono state aggiunte le parole: «alla normativa europea e». Sempre nella relazione si precisa che l'integrazione, suggerita dal Sottosegretario alle politiche europee, non è modificativa della sostanza dell'intesa.

In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha sottolineato che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13 sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione.

Sempre riguardo al regime degli enti religiosi, l'articolo 14 si occupa della gestione degli enti; l'articolo 15 concerne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti dell'Istituto civilmente riconosciuti; l'articolo 16 disciplina i mutamenti sostanziali con riguardo al fine, al patrimonio e al modo di esistenza degli enti dell'Istituto e ne regola gli effetti della loro soppressione o della loro estinzione.

Con riferimento all'applicazione all'Istituto del sistema dei Rapporti finanziarirapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'articolo 17 consente, la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore dell'Istituto e degli organismi da essa rappresentati, destinate alle finalità istituzionali dell'Istituto e ad attività di religione o di culto previste dall'articolo 12 del disegno di legge. Tale detrazione sarà fruibile a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 18 consente all'Istituto di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, da destinare, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, anche ad interventi sociali e umanitari, in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

Nella relazione si segnala che su indicazione del Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 18, comma 1, corrispondente all'articolo 17, comma 1, dell'intesa, dopo le parole: «oltre che ai fini di cui all'articolo 17», sono state aggiunte le parole: «, comma 2, anche». Nella relazione si precisa che la modifica è volta a individuare in maniera più puntuale le finalità cui può essere destinata la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e non risulta modificativa della sostanza dell'intesa.
In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha osservato che il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa.

L'articolo 19 prevede che l'eventuale revisione del sistema di cui agli articoli 17 e 18 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica, nominata dal Governo italiano e dall'Istituto.

L'articolo 20 dispone che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite siano trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 21 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha rilevato che tale impegno alla valorizzazione dei beni potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria.

 Per quanto riguarda le Festività religiosefestività religiose, l'articolo 22 prevede che agli appartenenti all'Istituto, su loro richiesta, sia consentito di osservare le festività religiose del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, oggetto di culto per gli appartenenti all'Istituto. Si dispone che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

In sede di chiarimenti resi alla Commissione V (Bilancio) nel corso dell'esame in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha precisato che il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 23 prevede che eventuali esigenze emerse nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa e fatte presenti dall'Istituto dovranno essere tenute in considerazione dalle autorità competenti.

L'articolo 24 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'Istituto e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 25 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa allegata e in caso di iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Istituto o relative a materie disciplinate dall'intesa stessa.

Infine, l'articolo 26 prevede, infine, la Copertura finanziariacopertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in 1.846.000 euro per l'anno 2017 e in 1.081.000 euro a decorrere dal 2018. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nel corso dell'esame al Senato tale articolo è stato modificato nel senso di rimodulare la copertura finanziaria, riferendola all'anno 2017, agli anni successivi al 2018 e al bilancio triennale 2016-2018.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Nel corso dell'esame in sede consultiva, la Commissione V (Bilancio) preso atto dei chiarimenti richiesti e forniti dal Governo in merito ad alcuni aspetti dell'Intesa suscettibili di comportare un aggravio di costi ovvero relativi agli effetti finanziari di talune disposizioni, ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 giugno 2016.

Esaminato il disegno di legge, per gli aspetti di propria competenza, anche le Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), e XII (Affri sociali) hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.