Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni della sicurezza e sul degrado delle città - DOC XXII, 65 - Schede di lettura
Riferimenti:
DOC XXII, N. 65     
Serie: Progetti di legge    Numero: 432
Data: 03/05/2016
Descrittori:
CENTRI URBANI   COMMISSIONI D'INCHIESTA
PUBBLICA SICUREZZA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni della sicurezza e sul degrado delle città

3 maggio 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Le Commissioni parlamentari di inchiesta: quadro normativo|


Contenuto


Istituzione e compiti della Commissione

La proposta in esame (doc. XXII, n. 65) prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (articolo 1, comma 1).

In particolare, la proposta individua i seguenti Compiti della Commissionecompiti (comma 2) della Commissione di inchiesta:

  • verificare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni sociali e di sicurezza nelle aree a maggiore presenza di stranieri residenti;
  • monitorare lo stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni ecc.) che si occupano di immigrazione e di povertà;
  • monitorare le connessioni tra disagio urbano e radicalismo religioso;
  • individare gli interventi per favorire l'integrazione sociale, anche sulla base delle esperienze nel territorio;
  • proporre interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città  e di attuare politiche per la sicurezza al fine di prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia.


Composizione e durata

La proposta prevede che la Commissione sia Composizionecomposta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo "esistente" (articolo 2, comma 1).

Andrebbe valutata l'opportunità di precisare se si intende fare riferimento ai gruppi esistenti al "momento della entrata in vigore del provvedimento".

Si ricorda che gli atti istitutivi delle Commissioni di inchiesta approvati nel corso della XVII legislatura recano una previsione analoga senza la parola "esistente".

 

Il criterio della proporzionalità è previsto anche in caso di eventuali sostituzioni a causa di dimissioni o in caso di cessazione dal mandato parlamentare (articolo 2, comma 2).

Nella prima seduta la Commissione provvede a costituire l'Elezione dell'ufficio di presidenzaufficio di presidenza composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2  segretari (articolo 2, comma 3).

Non vengono indicate le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza e pertanto si intende che trovino applicazione le disposizioni regolamentari relative alle Commissioni permanenti (art. 20 Reg. Camera).

La Durata dei lavoridurata della Commissione è fissata in 12 mesi dalla sua costituzione. Entro i successivi 60 giorni presenta una relazione alla Camera dei deputati sui Relazione finalerisultati dell'inchiesta (comma 5).


Poteri e limiti

L'articolo 3 (comma 1) della proposta in esame richiama quanto già previsto dall'art. 82, 2° comma, Cost. in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Si ricorda che gli atti istitutivi delle Commissioni di inchiesta approvati nel corso della XVII legislatura aggiungono a tale previsione la specificazione in base alla quale "La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale".

Inoltre, la Commissione può acquisire copie di Richiesta di attiatti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti  relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti da segreto (comma 2).

La Commissione garantisce il mantenimento del Segretosegreto funzionale di tali atti fino al momento in cui quati sono coperti da segreto (comma 3).

Inoltre, sempre in tema di segreto si prevede che si applicano le disposizioni vigenti realtive al segreto di Stato, al segreto d'ufficio, professionale e bancario (comma 4). 

Il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007). Si ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.). Parimenti, determinate categorie  di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (segreto professionale ex art. 200 c.p.p.). Per quanto riguarda il segreto bancario si applicano le disposizioni generali in materia di riservatezza dei dati personali e le deroghe ad essa introdotte per le indagini tributarie.

Per quanto concerne le Testimonianzeaudizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale (comma 5).

Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (366) alla calunnia (368), dalla falsa testimonianza (372) alla frode processuale (374), dall'intralcio alla giustizia (377) al favoreggiamento (378-379), fino alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (379-bis). Per quanto le disposizioni vengano richiamate in blocco si ritiene che alcune di esse non possano, nonostante il richiamo espresso del legislatore, trovare applicazione in relazione all'attività della Commissione d'inchiesta: si pensi, a titolo di esempio, ai delitti di "false informazioni al PM" (371-bis) o di "false informazioni al difensore" nell'ambito di indagini difensive (371-ter).

La proposta, inoltre, assegna alla Commissione il potere di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati; in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle medesime (comma 6).

Inoltre, la proposta di inchiesta prevede (articolo 4), come di consueto, l'obbligo del Segreto internosegreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza. Per le sanzioni delle violazioni all'obbligo del segreto, anche parziale, si fa rinvio alle leggi vigenti.

Si ricorda che la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, che punisce la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a meno che il fatto costituisca più grave reato.

Organizzazione interna e copertura delle spese

La proposta prevede che la Commissione adotti prima dell'inizio dei suoi lavori un Regolamento internoregolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti (articolo 5, comma 1).

Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta previa deliberazione, a maggioranza semplice, della Commissione (comma 2).

La Commissione per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 3).

LeSpese di funzionamento spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50.000 euro all'anno e sono a carico del bilancio interno della Camera (comma 4).


Le Commissioni parlamentari di inchiesta: quadro normativo

In base all'art. 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'Istituzione della Commissioneinchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.
In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'art. 140 reg. Camera e l'art. 162 Reg. Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la Nomina dei componentinomina dei commissari, il secondo comma dell'art. 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
Di conseguenza, si applicano l'art. 56, comma 3, del reg. Camera e l'art. 25, comma 3, reg. Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

Poteri inerenti alla Organizzazione dei lavoriorganizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.
La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.
Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.

L'art. 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi I poteri delle Commissioni d'inchiestapoteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo).
I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.
La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.
In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a 6 mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (art. 372).
La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'art. 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.
Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si vede la versione dell'art. 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge 124/2007).

Particolarmente complesso è il problema dei Rapporti tra commissioni di inchiesta e autorità giudiziariarapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.


   Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231/1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.