Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - - Schema di D.Lgs. n. 267 - Esito dei pareri al Governo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 263 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 01/07/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione e di
trasparenza
D.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97
Esito pareri al
Governo
Atti del Governo 263/2
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 292/1
Servizio
Studi
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it
- @CD_istituzioni
Atti del Governo 263/2
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citata la fonte.
INDICE
§
Introduzione...................................................................................................... 1
§
La disposizione di delega................................................................................. 3
§
Esito dei pareri resi dalle Commissioni
parlamentari sull’A.G. 267.............. 7
Lo schema di decreto legislativo concernente la revisione e la
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza (Atto del Governo
n. 267) costituisce attuazione di una delle deleghe
contenute nella legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015).
Lo schema è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei
ministri nella riunione del 16 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016
(decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97).
Su tale schema hanno espresso il proprio parere le competenti Commissioni
parlamentari:
· la I Commissione Affari Costituzionali della
Camera, favorevole con condizioni e osservazioni (20 aprile
2016);
· la V Commissione Bilancio della Camera,
favorevole (20 aprile
2016);
· la 1ª Commissione Affari Costituzionali del
Senato, favorevole con condizioni e osservazioni (20 aprile
2016)
· la Commissione parlamentare (bicamerale) per la
semplificazione, favorevole con osservazioni (5 aprile
2016)
La 5ª Commissione Bilancio del Senato non ha espresso il parere.
Hanno, inoltre, espresso i propri pareri (allegati al testo dell’A.G.
267 trasmesso alle Camere) il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e il
Garante per la protezione dei dati personali.
Il decreto interviene su due provvedimenti: gli articoli da 1 a 40
recano modifiche testuali al decreto legislativo 33/2013, recante il riordino
della disciplina in materia di trasparenza.
L'articolo 41 modifica, invece, i primi 14 commi dell'articolo 1 della
c.d. legge anticorruzione o legge Severino (legge 190/2012, si tratta della
legge che ha conferito diverse deleghe al Governo, tra cui quella attuata con
il D.Lgs. 33/2013). Vengono modificate, in
particolare, le disposizioni relative al Piano nazionale anticorruzione, e ai
piani per la prevenzione della corruzione predisposti dalle singole
amministrazioni.
Gli articoli 42, 43 e 44 recano disposizioni finali e transitorie, tra
cui alcune abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.
Per ciascuno dei due provvedimenti novellati sono qui messi a
raffronto:
· il testo precedente le modifiche apportate
dal decreto;
· il testo come modificato dallo schema di
decreto legislativo (A.G. n. 267);
· le modificazioni apportate dal decreto
legislativo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016;
· le condizioni e le osservazioni sullo schema
contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.
L’articolo 7 (commi 1 e 2) della legge 7 agosto 2015, n. 124 contiene una delega al Governo avente per oggetto la riforma della disciplina della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina generale della materia, emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cd. 'legge anticorruzione' o 'legge Severino').
Il termine per l’esercizio della delega è di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (28 febbraio 2016).
La delega richiama, innanzitutto, i principi e i criteri direttivi della legge 190/2012, oltre ad introdurre alcuni ulteriori principi.
Alcuni dei nuovi principi e criteri direttivi rientrano nell'ambito originario della delega prevista dalla cd. legge anticorruzione, mentre altri riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo 33/2013.
Rientrano tra i primi i seguenti principi e criteri direttivi:
· la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza (lett. a);
· le previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente delle informazioni su: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione (lett. b);
· la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni (lett. c);
· la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale (lett. e);
· l’individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (lett. g).
Altri principi di delega riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare:
· precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge anticorruzione (L. 190/2012) (lett. d);
· definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto (lett. f);
· riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di Freedom of information act (FOIA) (lett. h);
· semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white list (ossia negli elenchi dei soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici), interconnessione tra le banche dati delle prefetture e previsione di un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture (lett. h);
· previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia di accesso (sia accesso civico, sia FOIA), di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di tutela giurisdizionale ai sensi del codice del processo amministrativo (lett. h).
Il comma 2, reca la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, che prevede le seguenti fasi:
· proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
· acquisizione del parere della Conferenza unificata (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il governo può comunque procedere);
· parere del Consiglio di Stato (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il governo può comunque procedere);
· parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Viene prevista la consueta formula dello “slittamento” del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (6 mesi) è prorogata di 90 giorni.
Nel caso in cui il Governo
non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo
schema alle Camere corredato con le motivazioni delle proprie decisioni. In tal
caso le Commissioni competenti per materia (non la Commissione competente per i
profili finanziari e la Commissione per la semplificazione) hanno 10 giorni
ulteriori per esprimersi, decorsi i quali il decreti possono essere comunque
adottati.
Sono evidenziate in grassetto le modifiche apportate al
testo previgente del D.Lgs. 33/2013 e della L.
190/2012. Nella terza colonna in colore blu sono indicate le modifiche apportate
dal decreto legislativo 97/2016 rispetto al testo dello schema trasmesso alle
Camere (A.G. 267); in assenza di modifiche viene riportata l’indicazione di Identico
in grassetto.
Nella quarta colonna sono
indicate, sempre in colore blu, le condizioni e
osservazioni rese dalle Commissioni parlamentari e confluite nel testo approvato
in via definitiva dal Consiglio dei ministri.
Testo previgente |
Testo modificato dall’A.G. 267 |
Testo modificato dal D.Lgs. 97/2016 |
Pareri parlamentari |
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Art. 1 |
Art. 1 |
|
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 |
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 |
Identico |
|
Capo
I |
|
|
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Art. 1 |
|
|
|
|
Art. 2 |
Art. 2 |
|
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. |
1. La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. |
1. La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche. |
|
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. |
Identico |
Identico |
|
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione
adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche
a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della
cattiva amministrazione, a norma dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione. |
Identico |
Identico |
|
Art. 2 |
|
|
|
|
Art. 3, co.
1 |
Art. 3, co.
1 |
|
1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. |
1. Le disposizioni
del presente decreto disciplinano la
libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. |
|
|
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la
pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui
all'allegato A, nei siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione. |
Identico |
Identico |
|
|
Art. 3, co. 2 |
Art. 3, co. 2 |
|
Art. 11 |
Art. 2-bis |
Art. 2-bis |
|
1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione. |
Identico |
1. Ai fini del
presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità
portuali le autorità amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione. |
All'articolo 3,
comma 2, prevedere che alle autorità portuali la disciplina riguardante la
trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile (Condizione n. 7, I Commissione Camera) |
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 si applica anche: |
2. La medesima disciplina prevista
per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: |
Identico |
|
a) agli enti di diritto
pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati,
istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce
l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; |
a) agli
enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; |
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; |
|
b) limitatamente
all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti
a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di
pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria,
poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. |
b)
alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società
partecipate dalle une o dalle altre; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o
in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell’organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. |
b)
alle società in controllo pubblico come
definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato
in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; |
|
3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano,
limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15
a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. |
3. La medesima disciplina
prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente
ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in
partecipazione pubblica di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e
agli enti di diritto privato, anche
privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni
poteri di nomina di componenti degli organi di governo. |
3. La medesima
disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si
applica, in quanto compatibile,
limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle
società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in
attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle
associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,
con bilancio
superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. |
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Art. 4 |
Art. 4 |
|
Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 3 |
|
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha
diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'articolo
7. |
1. Tutti i documenti, le informazioni
e i dati oggetto di accesso civico e di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli
e riutilizzarli ai sensi dell'articolo
7. |
1. Tutti i documenti, le informazioni
e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha
diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'articolo
7. |
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|
1-bis.
L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria
delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i
principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è
disciplinato dall’articolo 5. |
1-bis. L’Autorità nazionale
anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel
caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata,
previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di
proporzionalità e di semplificazione, e
all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui
all’articolo 2-bis, può
identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione
in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive,
elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti
nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5. |
Per quanto riguarda l'attribuzione
all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la
pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di
informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), specificare che tale potere è funzionale soltanto alla
riduzione degli oneri ed alla semplificazione (Condizione n. 1, I Commissione Camera; in termini
analoghi Condizione n. 1. 1a Commissione Senato) |
|
1-ter. L’Autorità nazionale
anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e
le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti,
alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in
particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali. |
1-ter. L’Autorità nazionale
anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e
le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti,
alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in
particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, per gli ordini e collegi
professionali. |
Sostituire la parola “organi” con l’altra “ordini” (Condizione n. 2, 1a Commissione Senato) |
|
Art. 43 |
|
|
Art. 4 |
Abrogato |
Abrogato |
|
Il previgente articolo 4 è confluito nell’7-bis del D.Lgs. 97/2016 |
Vedi art. 7-bis |
Vedi art. 7-bis |
|
|
Art. 5 |
Art. 5 |
|
|
Art. 4-bis |
Art. 4-bis |
|
|
1.
L’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di promuovere l’accesso e migliorare
la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche,
gestisce un sito internet
denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata,
nonché all’ambito temporale di riferimento. |
1.
L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere
l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle
risorse pubbliche, gestisce il sito internet
denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno
effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento. |
All'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso "Art. 4-bis", sarebbe opportuno precisare meglio e distinguere l'onere a carico dell'AGID e quello ricadente sulle singole amministrazioni, eventualmente prevedendo espressamente che sono pubblici i "dati aggregati" e che i dati pubblicati dalla singola amministrazione fanno riferimento alle "categorie di beneficiari" a cui si riferiscono e non "ai beneficiari", la cui diffusione soggiace, invece, ai limiti previsti espressamente dal successivo articolo 26, trattandosi di dati personali (Osservazione n. 7; 1a Commissione Senato) |
|
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio
sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione
“Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la
consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari. |
Identico |
All'articolo 5, comma 2, la disposizione
ivi prevista deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, così
come specificamente indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3 della
legge di delega, con particolare riguardo al tempo medio dei pagamenti
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture, all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese
creditrici, nonché all'aggiornamento periodico di tali dati, ricorrendo ad
adeguate forme di pubblicità sul sito www.soldipubblici.gov.it (Osservazione
n. 8; 1a Commissione Senato) |
|
3.
Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli
articoli da 15 a 20. |
Identico |
|
|
4. Dalle disposizioni dei commi 1 e 2 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. |
4. Dalle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. |
|
|
Capo I-bis |
Capo I-bis |
All'articolo 5,
comma 1, capoverso, dopo le parole "l'articolo 4", è necessario
inserire - per ragioni di corretta tecnico-normativa - le parole "del
decreto legislativo n. 33" e la rubrica del Capo I, ivi richiamata,
dovrebbe essere più correttamente sostituita con la seguente: "Dati
pubblicati in formato di tipo aperto", dal momento che la locuzione
"dati pubblici aperti" appare equivoca, anche perché - all'interno
del Capo - sono collocati gli articoli 5, 5-bis e 5-ter, che non disciplinano
il tema dei dati pubblici aperti. Inoltre, occorre evidenziare che i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria non possono essere considerati
"dati di tipo aperto": essi, infatti, ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, sono quelli utilizzabili da parte di chiunque,
anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, secondo i termini di
una licenza d'uso (Osservazione n. 6; 1a
Commissione Senato) |
Art. 5 |
|
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|
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione. |
Identico |
Identico |
|
|
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti. |
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall’articolo 5 -bis. |
All'articolo 6, l'estensione dell'accessibilità ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto", potrebbe determinare effetti paradossali, in quanto verrebbe così ricompreso un significativo volume di dati, che non sono di per sé oggetto di pubblicazione. Pertanto, è opportuno chiarire che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, sono solo quelli specificamente previsti dal decreto stesso (Osservazione n. 9; 1a Commissione Senato) |
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve
essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si
pronuncia sulla stessa. |
3.
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente
i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i
documenti. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio
relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove
l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può
essere altresì presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via
telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni. |
3.
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati,
le informazioni o i documenti richiesti e non richiede
motivazione. L’istanza può essere
trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici: a)
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b)
all’Ufficio relazioni con il pubblico; c)
ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni
o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
|
Per quanto riguarda l'obbligo, per chi
richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire «chiaramente» i
documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5
(accesso civico a dati e documenti)», comma 3, sopprimere la parola
«chiaramente», in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il
cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i
documenti richiesti (Condizione n. 2, I
Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 4, 1a
Commissione Senato). |
|
|
|
In riferimento all'articolo 6, la mancata
previsione, per la richiesta di accesso civico, dell'obbligo di motivazione
rischia di determinare applicazioni difformi, in quanto la decisione sulla ostensibilità dell'atto è affidata unicamente alla
valutazione del funzionari pubblici. A tal fine, occorre rimodulare la
disciplina, prevedendo, al comma 2, capoverso "Art. 5-bis", dopo il
comma 3, l'inserimento di un ulteriore comma, nel quale si specifichi che -
qualora dall'accesso possa derivare la comunicazione di dati personali - esso
sia accolto soltanto ove risulti accertata, in atti, la prevalenza
dell'interesse perseguito dall'accesso rispetto al diritto del
controinteressato alla protezione dei propri dati personali, ovvero previo
oscuramento dei dati personali presenti. L'accesso deve essere in ogni caso
rifiutato qualora esso comporti la comunicazione dei dati sensibili o
giudiziari o, comunque, di dati personali di minorenni, sempre che non sia
possibile rendere accessibile l'atto, il documento o l'informazione,
previamente cancellando i suddetti dati relativi a minorenni e rendendone
impossibile la loro conoscibilità (Osservazione n. 13; 1a
Commissione Senato) |
|
4.
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua
soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione. |
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione
cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante
invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla
comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso
fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione. |
All'articolo 6, comma 1, al capoverso
"Art. 5", comma 4, occorre inserire la clausola "fatti salvi i
casi di pubblicazione obbligatoria", per i quali non è necessario
l'individuazione dei soggetti controinteressati (Condizione n. 5, 1a Commissione Senato) |
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione
nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se
il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale. |
5. L'amministrazione
competente provvede tempestivamente, e
comunque non oltre trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza, a trasmettere al richiedente i dati richiesti, ovvero,
nel caso in cui l’istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato, l’informazione
o il documento richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta
pubblicazione dello stesso,
indicando il relativo collegamento
ipertestuale. Decorsi inutilmente
trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può
chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito
delle istanze. |
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze. |
All'articolo 6,
comma 1, capoverso «Art. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che
disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente
30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e
prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione (Condizione n. 4, I Commissione Camera; in termini
analoghi Condizione n. 7, 1a Commissione Senato, Osservazione n.
2, Commissione semplificazione) |
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere
al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo,
provvede ai sensi del comma 3 |
6.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 5, il
richiedente può presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del
processo amministrativo. |
7. Nei casi di
diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di
riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato,
entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a
tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per
l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione
competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre
ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
Per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR, senza oneri per il cittadino (Condizione n. 5, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 8, 1a Commissione Senato; Osservazione n. 3, Commissione semplificazione) |
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente
decreto |
7. Le controversie relative all'accesso di cui al
presente articolo sono disciplinate
dal Codice del processo amministrativo. |
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|
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle
regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora
tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il
ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore
civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se
il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne
informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il
termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito
della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o
differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5 -bis, comma 2,
lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per
la pronuncia del difensore è sospeso, fi no alla ricezione del parere del
Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. |
Prevedere, oltre al ricorso in via
giurisdizionale, un previo appello ad altri organismi, quali ad esempio – a
livello nazionale – l'ANAC o la Commissione per l'accesso e – a livello
regionale e locale – i difensori civici regionali, che già esercitano lo
stesso ruolo di mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione con
riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi (articolo 25 della
legge n. 241 del 1990) (Osservazione n.
3, commissione semplificazione); |
|
|
9. Nei casi di accoglimento della richiesta
di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi
del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. |
|
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della
trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. |
8. Nel caso in
cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. |
10. Nel caso
in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile
della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui
all’articolo 43, comma 5. |
|
|
9. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati
previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
11. Restano fermi gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le
diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241. |
Appare opportuno
coordinare le disposizioni, anche di attuazione dell'accesso, di cui alla
legge n. 241 del 1990, con quelle di attuazione dell'accesso civico, così da
delimitare, nel modo più chiaro possibile, ambiti, limiti e discipline delle
due fattispecie, prevenendo sovrapposizioni o contraddizioni (Osservazione n. 1 1a Commissione Senato) |
|
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|
Si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera f) della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato (Osservazione e), I Commissione Camera) |
|
Art. 6, co.
2 |
Art. 6, co. 2 |
|
|
Art. 5-bis |
Art. 5-bis |
|
|
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2,
è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela
di uno degli interessi pubblici inerenti a: |
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2,
è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a: |
All'articolo 6,
comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto
riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati,
all'obbligo di disclosure, che si
aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia
necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela di degli
interessi pubblici e privati ivi elencati (Condizione
n. 6, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 9 1a
Commissione Senato) |
|
a) la sicurezza pubblica; |
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; |
|
|
b) la
sicurezza nazionale; |
Identico |
|
|
c) la difesa e le questioni militari; |
Identico |
|
|
d) le
relazioni internazionali; |
Identico |
|
|
e) la politica e la stabilità
finanziaria ed economica dello Stato; |
Identico |
|
|
f) la
conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; |
Identico |
|
|
g) il regolare svolgimento di attività
ispettive. |
Identico |
|
|
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è
altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la
protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
materia; b) la
libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti
commerciali. |
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è
altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi
privati: a) la
protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
materia; b) la
libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti
commerciali. |
|
|
3.
Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di
Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla
legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi
quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n 241 del 1990. |
Identico |
|
|
4. Restano fermi gli obblighi dì pubblicazione
previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. |
Identico |
|
|
5.
l limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel
quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di
cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. |
Identico |
|
|
|
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. |
[All'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti
all'accesso civico)»] inserire la
previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente
adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina
derogatoria, affidandone la redazione ad organismi super partes,
quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali (Condizione n. 6, I Commissione Camera; in termini analoghi
Condizione n. 3 e n. 9, 1a Commissione Senato). |
|
Art. 5-ter |
Art. 5-ter |
|
|
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico
nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
seguito Sistan, possono consentire l'accesso per
fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di
trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione
che: |
Identico |
|
|
a)
l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di
ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutturo di ricerca,
inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti
stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione
effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; |
Identico |
|
|
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto
abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori,
i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché
le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; |
Identico |
|
|
c)
sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata,
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto
del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve
specificare lo scopo delia ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può
essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che
hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che
si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni
di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno
accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i
termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
Identico |
|
|
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto
dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione,
sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di
non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata
richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità
di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal
titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche
da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto
idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato
dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non
permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme
in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di
compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono
i dati, sulla base di appositi protocolli dì ricerca sottoscritti dai
ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme
in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali. |
Identico |
|
|
3.
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat),
con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del
supporto dell'lstat, adotta le linee guida per
l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il
Comstat stabilisce: |
Identico |
|
|
a) i criteri
per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi
istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in
relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire
la sicurezza dei dati; |
Identico |
|
|
b) i criteri di ammissibilità dei
progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità
di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi
impiegati per la loro analisi e diffusione; |
Identico |
|
|
c) le
modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali
di cui al comma 2; |
Identico |
|
|
d) i criteri per l'accreditamento dei
gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali,
all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati; |
Identico |
|
|
e) le
conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di
ricerca e dai singoli ricercatori. |
Identico |
|
|
4.
Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun
soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli
enti di ricerca riconosciuti e dei file
di dati elementari resi disponibili. |
Identico |
|
|
5. Il presente articolo si applica anche ai dati
relativi a persone giuridiche, enti od associazioni. |
Identico |
|
|
Art. 6, co.
3 |
Art. 6, co.
3 |
|
|
Capo I-ter |
Capo I-ter |
|
Art. 6 |
|
|
|
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto
previsto dall'articolo 7. |
Identico |
|
|
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse
non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. |
Identico |
Identico |
|
Art. 7 |
|
|
|
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo
5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità. |
Identico |
Identico |
|
|
Art. 7 |
Art. 7 |
|
Art. 4 |
Art. 7-bis |
Art. 7-bis |
|
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati
sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro
trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali. |
Identico |
Identico |
|
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente
decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di
uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari
degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della
trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse
pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. |
Identico |
Identico
|
|
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel
proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno
l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di
specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le
condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente
presenti. |
3. Le pubbliche
amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale
di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai
sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o
regolamento, nel rispetto dei limiti
indicati dall'articolo 5-bis, procedendo
alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti. |
3. Le pubbliche
amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione
di legge o regolamento, nel rispetto dei
limiti indicati dall'articolo 5-bis,
procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti. |
|
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione. |
Identico |
Identico |
|
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque
sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese
accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la
natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino
l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo n. 196 del 2003. |
Identico |
Identico |
|
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle
informazioni di cui all'articolo 24,
commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti
dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di
quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa
nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. |
Identico |
Identico |
|
7. Al fine di assicurare la trasparenza
degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti
dal presente decreto, la
Commissione di cui all'articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la
scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. |
Identico |
|
|
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. |
Identico |
Identico |
|
Art. 8 |
|
|
|
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito
istituzionale dell'amministrazione. |
Identico |
Identico |
|
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e
mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. |
Identico Art. 8 |
Identico Art. 8 |
|
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo
di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto
dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4. |
3. I dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi
i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali e quanto previsto dagli articoli
14, comma 2, e 15,
comma 4. Decorsi detti termini, i
relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5. |
Identico |
|
|
3-bis.
L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del
rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di
accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del
documento può essere inferiore a 5 anni. |
3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. |
|
Art. 9 |
|
|
|
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate,
nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione
denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i
dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa
vigente. |
1. Ai fini della
piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione
denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i
dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa
vigente. Al fine di evitare eventuali
duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un
collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i
relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni
di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e
altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare
ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». |
Identico |
|
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di
cui all'articolo 8, comma 3,
i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi
disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte
sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere
trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza
del termine di cui all'articolo 8,
comma 3. |
Abrogato |
Abrogato |
|
|
Art. 9, co.
2 |
Art. 9, co.
2 |
|
|
Art. 9-bis |
Art. 9-bis |
|
|
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle
banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime
banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente
decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove
compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. |
Identico |
|
|
2.
Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti
nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti dì cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B,
mediante la comunicazione del dato, dell'informazione o del documento da loro
detenuto all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale,
rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o
documenti. |
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati. |
|
|
3, Nel caso in cui sia stata omessa la
pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di
cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca
dati. |
Identico |
|
|
4,
Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti dì cui al comma
2, la richiesta di accesso civico dì cui all'articolo 5 è presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione
tenuta alla comunicazione. |
Identico |
|
|
Art. 10 |
Art. 10 |
|
Art. 10 |
Art. 10 |
Art. 10 |
|
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di
trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo
della cultura dell'integrità. |
1. Ogni
amministrazione indica, in un'apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui
all'articolo 1, comma 5 della legge n, 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati ai sensi del presente decreto. |
Identico |
|
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al
comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. |
Abrogato |
Abrogato |
|
3. Gli obiettivi
indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. |
|
|
|
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in
ogni fase del ciclo di gestione della performance. |
Identico |
Identico |
|
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni
provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi
dati ai sensi dell'articolo 32. |
Identico |
Identico |
|
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del
2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e
a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Identico |
Identico |
|
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e
gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. |
Identico |
Abrogato |
|
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: |
Identico |
Identico |
|
a) il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; |
a) il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione; |
Identica |
|
b) il Piano e la Relazione
di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; |
Identica |
Identica |
|
c) i nominativi ed i
curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui
all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009; |
Identica |
Identica |
|
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i
curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al
vigente modello europeo. |
Soppressa |
Soppressa |
|
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini
della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da
adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
così come modificato dall'articolo
28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. |
Identico |
Identico |
|
|
Art. 43, co. 1 |
Art. 43, co. 1 |
|
Art. 11 |
|
|
|
Il previgente articolo 11
è posto a fronte con l’art. 2-bis dell’A.G. 267 e del D.Lgs.
97/2016 |
Vedi
art. 2-bis |
Vedi
art. 2-bis |
|
Art. 12 |
|
|
|
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti
normativi con i relativi link alle
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva»
che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei
quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta. |
1. Fermo restando quanto previsto per
le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le
circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque
adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta e le misure integrative di prevenzione
della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i
documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione. |
Identico |
|
1-bis. Il responsabile della
trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale
uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della
funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in
un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. |
Abrogato |
Identico al testo previgente |
Verificare se –
in luogo della soppressione dell'obbligo di pubblicazione, sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dello scadenzario contenente
l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti
– non si possa procedere ad una sua rivisitazione, visto anche, come rilevato
dal Consiglio di Stato, che «non può dirsi che una siffatta tipologia di
scadenzario non conservi, all'evidenza, una sua propria utilità, alla luce
anche del ripetersi dei fenomeni di ritardo nell'attuazione degli obblighi
amministrativi derivanti dai sopravvenuti provvedimenti di legge (Osservazione n. 5, Commissione semplificazione) |
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di
competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei
testi ufficiali aggiornati. |
Identico |
Identico |
|
Capo II |
|
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|
Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni |
|
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Art. 13 |
|
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|
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni
e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche
normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: |
Identico |
Identico |
|
a) agli organi di indirizzo
politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze; |
Identica |
Identica |
|
b) all'articolazione degli
uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici; |
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di
ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici; |
Identico |
Si valuti l'opportunità di
ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a
disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso
dall'articolo 12, comma 1
(Osservazione f), I Commissione
Camera) |
c) all'illustrazione in
forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei
dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o
analoghe rappresentazioni grafiche; |
Identica |
Identica |
|
d) all'elenco dei numeri di
telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. |
Identica |
Identica |
|
|
Art. 13 |
Art. 13 |
|
Art. 14 |
Art. 14 |
Art. 14 |
|
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello
statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con
riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed
informazioni: |
1. Con riferimento
ai titolari di incarichi politici, anche
se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano
i seguenti documenti ed informazioni: |
Identico |
|
a) l'atto di nomina o di
proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo; |
Identica |
Identica |
|
b) il curriculum; |
Identica |
Identica |
|
c) i compensi di qualsiasi
natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici; |
Identica |
Identica |
|
d) i dati relativi
all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; |
Identica |
Identica |
|
e) gli altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti; |
Identica |
Identica |
|
f) le dichiarazioni di cui
all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come
modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7. |
Identica |
Identica |
|
|
1-bis. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati di cui al comma 1 anche per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione. |
1-bis. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari
di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi
quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. |
|
|
1-ter.
Ciascun dirigente comunica, all'amministrazione presso la quale presta
servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun
dirigente. |
Identico |
|
|
1-quater. Negli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi
di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai
dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. |
Identico |
|
|
|
1-quinquies.
Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai
titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo
17, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni
dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato
il solo curriculum vitae. |
|
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro
tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono
pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine
di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati
concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni
di archivio. |
Identico |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono
pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti
termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo
5. |
|
|
Art. 14 |
Art. 14 |
|
Art. 15 |
Art. 15 |
Art. 15 |
|
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: |
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di cariche di governo e di incarichi
amministrativi di vertice, nonché di incarichi di collaborazione o consulenza: |
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: |
|
a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico; |
Identica |
Identica |
|
b) il curriculum vitae; |
Identica |
Identica |
|
c) i dati relativi allo
svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento
di attività professionali; |
Identica |
Identica |
|
d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato. |
Identica |
d) i
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato. |
|
|
1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a
cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari
di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. |
Soppresso |
|
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,
di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi
compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della
funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati
di cui al presente comma. |
2. La pubblicazione
degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. |
Identico |
|
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il
pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che
l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta
il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il
risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
Identico |
Identico |
|
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2
entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi
alla cessazione dell'incarico. |
Identico |
Identico |
|
5. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni
dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione, di cui all'articolo 1,
commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. |
Abrogato Vedi
art. 14, comma 1-bis |
Abrogato Vedi
art. 14, comma 1-bis |
|
|
Art. 15-bis |
Art.
15-bis |
|
|
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime
di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate,
pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di
collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli
arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la
durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la
selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. |
Identico |
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2. La pubblicazione delle informazioni di cui al
comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è
condizione dì efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale
pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto
che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. |
Identico |
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Art. 15-ter |
Art. 15-ter |
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1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n, 14 è tenuto con modalità informatiche ed è
inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero
della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi
ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa
data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale
liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a
cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del
provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto
legislativo n, 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere
contenuti nell' albo. |
Identico |
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2.
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo
110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio
sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti
qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo
n, 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati. |
Identico |
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3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore
di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli
di chiusura del fallimento e dì omologazione del concordato e quelli che
attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del
passivo delle procedure chiuse. |
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore
di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura
del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano
l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo
delle procedure chiuse. |
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4.
Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei
compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo
32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. |
Identico |
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Art. 16 |
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1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del
personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati
i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra
le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale
del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico. |
Identico |
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2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui
al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo
del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1,
evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale
a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
Identico |
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3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale. |
Identico |
Identico |
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3-bis.
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione
di dati identificativi dei soggetti interessati. |
È opportuno
prevedere, in coerenza con i principi della trasparenza e in relazione alla
finalità - attribuita dalla legge - di controllo sull'utilizzo delle risorse
pubbliche, adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità del
personale pubblico (Osservazione n. 15, 1a
Commissione Senato) |
Art. 17 |
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1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto,
della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree
professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. |
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 16,
comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
Identico |
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2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente
i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
Identico |
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Art. 18 |
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1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione
della durata e del compenso spettante per ogni incarico. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. |
Identico |
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Art. 19 |
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1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. |
1. Fermi restando gli altri obblighi
di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonché i criteri di
valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte; |
1. Fermi restando gli altri obblighi
di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonché i criteri di
valutazione della Commissione e le tracce
delle prove scritte; |
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2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati
nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno
di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. |
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei
bandi in corso. |
Identico |
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Art. 20 |
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1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. |
Identico Art. 19 |
Identico Art. 19 |
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2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità
del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non
dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio,
in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati
relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i dipendenti. |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i criteri definiti nei
sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati
relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,
nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. |
Identico |
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Art. 43, co.
1 |
Art. 19 |
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