Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - - Schema di D.Lgs. n. 267 - Testo a fronte | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 263 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 02/03/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Testo a fronte
Atto del Governo n.
267
Dossier n. 263/1
Servizio
Studi
Tel.
06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 292/1
Servizio
Studi
Dipartimento Istituzioni
Tel.
06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni
Atti del Governo n. 263/1
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Testo a fronte
Testo vigente |
Testo modificato dall’A.G. 267 |
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Art. 1 |
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 |
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 |
Capo I |
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Art. 1 |
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Art. 2 |
1. La trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. |
1. La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. |
2. La trasparenza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla
nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto
ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino. |
Identico |
3. Le disposizioni del presente
decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,
integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto
della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione. |
Identico |
Art. 2 |
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Art. 3, co.
1 |
1. Le disposizioni del presente
decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione
e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua
realizzazione. |
1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano la libertà di
accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. |
2. Ai fini del presente decreto, per
pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e
alle regole tecniche di cui all'allegato
A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di
chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza
autenticazione ed identificazione. |
Identico |
|
Art. 3, co. 2 |
Art. 11 |
Art. 2-bis |
1. 1. Ai fini del presente decreto,
per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. |
Identico |
2. La medesima disciplina prevista
per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: |
2. La medesima disciplina prevista
per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: |
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali
nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i
cui amministratori siano da questa nominati; |
a) agli enti pubblici
economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; |
b) limitatamente all'attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli
enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi. |
b)
alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società
partecipate dalle une o dalle altre; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o
in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell’organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. |
3. Alle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non
maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni
dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. |
3. La medesima disciplina prevista
per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente
ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in
partecipazione pubblica di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e
agli enti di diritto privato, anche
privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni
poteri di nomina di componenti degli organi di governo. |
Art. 3 |
|
1. Tutti i documenti, le informazioni
e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. |
1. Tutti i documenti, le informazioni
e i dati oggetto di accesso civico e di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli
e riutilizzarli ai sensi dell'articolo
7. |
|
1-bis. L’Autorità nazionale
anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel
caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata,
previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di
proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è
disciplinato dall’articolo 5. |
|
1-ter. L’Autorità nazionale
anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e
le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti,
alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in
particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali. |
Art. 4 |
Abrogato |
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Il
vigente articolo 4 è posto a fronte con l’art. 7-bis dell’A.G. 267 |
Vedi
art. 7-bis |
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|
Art. 5 |
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Capo I-bis |
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Art. 4-bis |
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1.
L’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di promuovere l’accesso e migliorare
la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche,
gestisce un sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso
ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la
consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle
amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di
riferimento. |
|
2.
Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una
parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”,
i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari. |
|
3.
Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli
articoli da 15 a 20. |
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4.
Dalle disposizioni dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai
relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Art. 5 |
|
1. L'obbligo previsto dalla normativa
vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. |
Identico |
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2.
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti. |
2. La richiesta di accesso civico non
è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al
responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. |
3.
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti,
non richiede motivazione ed è
trasmessa all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In
alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il
pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia
a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è
subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione. |
|
4.
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua
soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione. |
3. L'amministrazione, entro trenta
giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione
o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale. |
5. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e
comunque non oltre trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza, a trasmettere al richiedente i dati richiesti,
ovvero, nel caso in cui l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto, a pubblicare sul sito il dato, l’informazione o il documento richiesto
e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull’esito delle istanze. |
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta
il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter
del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. |
6.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 5, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo
amministrativo. |
5. La tutela del diritto di accesso
civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come
modificato dal presente decreto. |
7.
Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo
amministrativo. |
6. La richiesta di accesso civico
comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di
segnalazione di cui all'articolo 43,
comma 5. |
8. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il
responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione
di cui all'articolo 43, comma 5. |
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9.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il
maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241. |
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Art. 6, co. 2 |
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Art. 5-bis |
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1.
L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità
finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e
il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività
ispettive. |
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2.
L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in
conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della
corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali
di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale,
il diritto d'autore e i segreti commerciali. |
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3.
Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di
Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla
legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi
quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n 241 del 1990. |
|
4.
Restano fermi gli obblighi dì pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune
parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri
dati o alle altre parti. |
|
5.
l limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel
quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di
cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. |
|
Art. 5-ter |
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1.
Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire
l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento
che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti
nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari,
a condizione che: |
|
a)
l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di
ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutturo di ricerca,
inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea
(Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del
comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo
soggetto del Sistan che concede l'accesso approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma 3; |
|
b)
sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente
richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di
utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in
caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per
tutelare la riservatezza dei dati; |
|
c)
sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata,
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto
del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo delia
ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza
l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i
dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di
riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso
ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i
termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. |
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2.
I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei
rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a
disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di
non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata
richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità
di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal
titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche
da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto
idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato
dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non
permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme
in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di
compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono
i dati, sulla base di appositi protocolli dì ricerca sottoscritti dai
ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme
in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali. |
|
3.
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da
emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'lstat,
adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente
articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: |
|
a) i criteri per il riconoscimento degli
enti di cui al comma 1, lettera a),
avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e
all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle
misure adottate per garantire la sicurezza dei dati; |
|
b) i criteri di ammissibilità dei
progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità
di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi
impiegati per la loro analisi e diffusione; |
|
c) le modalità di organizzazione e
funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; |
|
d) i criteri per l'accreditamento dei
gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali,
all'adeguatezza della struttura organizzati va e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati; |
|
e) le conseguenze di eventuali
violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli
ricercatori. |
|
4.
Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono
pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi
disponibili. |
|
5.
Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche,
enti od associazioni. |
|
Art. 7 |
|
Capo I-ter |
Art. 6 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. |
Identico |
2. L'esigenza di assicurare adeguata
qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo
per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei
documenti. |
Identico |
Art. 7 |
|
1. I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,
resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato
di tipo aperto ai sensi dell'articolo
68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. |
Identico |
Art. 4 |
Art. 7-bis |
1. Gli obblighi di pubblicazione dei
dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed
e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la
possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti
istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono
la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei
principi sul trattamento dei dati personali. |
Identico
|
2. La pubblicazione nei siti
istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a
titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta
collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è
finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una
finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali. |
Identico |
3. Le pubbliche amministrazioni
possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati,
informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del
presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento,
fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da
disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti. |
3. Le pubbliche amministrazioni
possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati,
informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del
presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati
dall'articolo 5-bis, procedendo
alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. |
4. Nei casi in cui norme di legge o
di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. |
Identico |
5. Le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica
e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla
legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti
personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro
tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003. |
Identico |
6. Restano fermi i limiti alla
diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla
normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che
siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed
europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. |
Identico |
7. Al fine di assicurare la
trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di
pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.
241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista
dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. |
Identico |
8. Sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e
trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili
sul web. |
Identico |
Art. 8 |
|
1. I documenti contenenti atti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. |
Identico |
2. I documenti contenenti altre
informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle
disposizioni del presente decreto. |
Identico Art. 8 |
3. I dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali e quanto previsto dagli articoli
14, comma 2, e 15,
comma 4. |
3. I dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi
i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali e quanto previsto dagli articoli
14, comma 2, e 15,
comma 4. Decorsi detti termini, i
relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5. |
|
3-bis. L'Autorità nazionale
anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle
esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in
cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere
inferiore a 5 anni. |
Art. 9 |
|
1. Ai fini della piena accessibilità
delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è
collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al
cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati
ai sensi della normativa vigente. |
1. Ai fini della piena accessibilità
delle informazioni pubblicate, nella home
page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali
duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un
collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i
relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni
di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e
altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare
ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». |
2. Alla scadenza del termine di
durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati
sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui
all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio,
collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione
trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni
di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. |
Abrogato |
|
Art. 9, co. 2 |
|
Art. 9-bis |
|
1.
Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B
pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli
obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo,
con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di
raccolta ed elaborazione dei dati. |
|
2.
Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti
nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti dì cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante
la comunicazione del dato, dell'informazione o del documento da loro detenuto
all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuaIe,
rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o
documenti. |
|
3,
Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei
dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente
comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'amministrazione titolare della banca dati. |
|
4,
Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti dì cui al comma
2, la richiesta di accesso civico dì cui all'articolo 5 è presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione
tenuta alla comunicazione. |
|
Art. 10 |
Art. 10 |
Art. 10 |
1. Ogni amministrazione, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: |
1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5
della legge n, 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del
presente decreto. |
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla
base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; |
|
b) la legalità e lo sviluppo della cultura
dell'integrità. |
|
2.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1,
definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del
Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con
le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione. |
Abrogato |
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento
con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita
in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori
livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali. |
|
4. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance. |
Identico |
5. Ai fini della riduzione del costo
dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono
altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché
al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai
sensi dell'articolo 32. |
Identico |
6. Ogni amministrazione presenta il
Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti,
ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di
apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. |
Identico |
7. Nell'ambito del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica
dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. |
Identico |
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo
di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione
trasparente» di cui all'articolo 9: |
Identico |
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità ed il relativo stato di attuazione; |
a) il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione; |
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; |
Identica |
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; |
Identica |
d) i curricula
e i compensi dei soggetti di cui all'articolo
15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni
organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. |
Soppressa |
9. La trasparenza rileva, altresì,
come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di
qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi
dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. |
Identico |
|
Art. 43, co. 1 |
Art. 11 |
|
Il
vigente articolo 11 è posto a fronte con l’art. 2-bis dell’A.G. 267 |
Vedi
art. 2-bis |
Art. 12 |
|
1. Fermo restando quanto previsto per
le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le
istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti
ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le
riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi
i codici di condotta. |
1. Fermo restando quanto previsto per
le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le
istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di
esse, ivi compresi i codici di condotta e
le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 2-bis, della
legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e
gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. |
1-bis. Il responsabile della trasparenza
delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno
scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della
funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in
un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. |
Abrogato |
2. Con riferimento agli statuti e
alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e
lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono
pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. |
Identico |
Capo II |
|
Obblighi di pubblicazione
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni |
|
Art. 13 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: |
Identico |
a) agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; |
Identica |
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di
ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici; |
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di
ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici; |
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni
grafiche; |
Identica |
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle
caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. |
Identica |
|
Art. 13 |
Art. 14 |
Art. 14 |
1. Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: |
1. Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti
documenti ed informazioni: |
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; |
Identica |
b) il curriculum;
|
Identica |
c) i compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici; |
Identica |
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti; |
Identica |
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; |
Identica |
f)
le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.
441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come
modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui
alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo
di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. |
Identica |
|
1-bis. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati di cui al comma 1 anche per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione. |
|
1-ter. Ciascun dirigente comunica,
all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. |
|
1-quater. Negli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi
di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai
dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina
e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei
soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma
le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono
trasferiti nelle sezioni di archivio. |
Identico |
|
Art. 14 |
Art. 15 |
Art. 15 |
1. Fermi restando gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai
titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 17, comma 22, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano
e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di cariche di governo e di incarichi
amministrativi di vertice, nonché di incarichi di collaborazione o consulenza: |
a) gli estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico; |
Identica |
b) il curriculum
vitae; |
Identica |
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; |
Identica |
d) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
|
Identica |
|
1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a
cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari
di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. |
2. La pubblicazione degli estremi
degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. |
2. La pubblicazione degli estremi
degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico
e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi
dati ai sensi dell'articolo 53,
comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. |
3. In caso di omessa pubblicazione di
quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la
responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del
procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla
somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
Identico |
4. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. |
Identico |
5.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco
delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula,
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. |
Abrogato. Vedi
art. 14, comma 1-bis |
|
Art. 15-bis |
|
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime
di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate,
pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di
collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli
arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la
durata; b) il curriculum vìtae; c) i compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la
selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. |
|
2.
La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad
incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione dì efficacia per
il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto
responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il
pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. |
|
Art. 15-bis |
|
1.
L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n, 14 è
tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata
del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità
che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione,
nonché gli acconti e il compenso finale liquidati, I dati di cui al periodo
precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici
giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10
del suddetto decreto legislativo n, 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati
che devono essere contenuti nell' albo. |
|
2.
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo
110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio
sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti
qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo
n, 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati. |
|
3.
Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli
acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al
medesimo articolo 28, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli di
chiusura del fallimento e dì omologazione del concordato e quelli che
attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del
passivo delle procedure chiuse. |
|
4.
Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei
compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo
32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. |
Art. 16 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
di cui all'articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale
del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati
i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra
le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico. |
2. Le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente,
i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi
al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico. |
3. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale. |
Identico |
Art. 17 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati
relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse
tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse
qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei
titolari dei contratti a tempo determinato. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente,
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale
di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico. |
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente
i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
Art. 18 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei
propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante
per ogni incarico. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. |
Art. 19 |
|
1. Fermi restando gli altri obblighi
di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione. |
1. Fermi restando gli altri obblighi
di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonché i criteri di
valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte; |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel
corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di
essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso. |
Art. 20 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. |
Identico Art. 19 |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal
personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo
della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i criteri definiti nei
sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati
relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,
nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. |
|
Art. 43, co. 1 |
3. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. |
Abrogato |
Art. 21 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni
autentiche. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti
necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. |
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 47, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi
di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti
attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di
produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle
richieste dei cittadini. |
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, e quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati,
con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti
attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di
produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle
richieste dei cittadini. |
Art. 22 |
|
1. Ciascuna amministrazione pubblica
e aggiorna annualmente: |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna
annualmente: |
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate; |
Identica |
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; |
Identica |
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque
denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di
diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche,
oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali
siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; |
Identica |
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano
i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. |
Identica |
|
d)-bis. i
provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124. |
2. Per ciascuno degli enti di cui
alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i
dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo
trattamento economico complessivo. |
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione,
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico
complessivo. |
3. Nel sito dell'amministrazione è
inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma
1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. |
3. Nel sito dell'amministrazione è
inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma
1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, dirigenziale. |
4. Nel caso di mancata o incompleta
pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata. |
4. Nel caso di mancata o incompleta
pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali
per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società
indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). |
5. Le amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società
direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente
controllate dalle medesime amministrazioni. |
Identico |
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro
controllate. |
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione
europea e loro controllate. |
Art. 23 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: |
Identico |
a) autorizzazione o concessione; |
Soppressa |
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; |
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 9-bis; |
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; |
Soppressa |
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche. |
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
|
2. Per ciascuno dei provvedimenti
compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto,
l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione
avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede
di formazione del documento che contiene l'atto. |
Abrogato |
|
Art. 43, co. 1 |
Art. 24 |
Abrogato |
1. Le pubbliche amministrazioni che
organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria
attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano
e li tengono costantemente aggiornati. |
|
2. Le amministrazioni pubblicano e
rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il
rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre
2012, n. 190. |
|
|
Art. 43, co.
1 |
Art. 25 |
Abrogato |
1. Le pubbliche amministrazioni, in
modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito
istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: |
|
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di
svolgimento; |
|
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto
delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare
alle disposizioni normative. |
|
Art. 26 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. |
Identico |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990,
di importo superiore a mille euro. |
Identico Art. 23 |
3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiario; la sua eventuale
omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali,
sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi
di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione
o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata
d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario
della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia
interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
4. È esclusa la pubblicazione dei
dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di
cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati. |
Identico |
Art. 27 |
Identico |
1. La pubblicazione di cui all'articolo
26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo
articolo: |
|
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; |
|
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; |
|
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; |
|
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile
del relativo procedimento amministrativo; |
|
e) la modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario; |
|
f) il link
al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. |
|
2. Le informazioni di cui al comma 1
sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo
modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7
e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione. |
|
Art. 28 |
|
1. Le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei
gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di
trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì
pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e
le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e
provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun
gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli
organi di controllo. |
2. La mancata pubblicazione dei
rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire
o da assegnare nel corso dell'anno. |
Identico |
Capo III |
|
Obblighi di pubblicazione
concernenti l'uso delle risorse pubbliche |
|
Art. 29 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di
assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta
giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione
e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità. |
1-bis.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e
alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata. |
Identico |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano il Piano di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni
e gli aggiornamenti di cui all'articolo
22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011. |
Identico |
Art. 30 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i
canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative degli immobili posseduti o
detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. |
Art. 31 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti
degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e
contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti,
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli
uffici. |
Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla
anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano,
inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti
riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei
loro uffici. |
Capo IV |
|
Obblighi di pubblicazione concernenti le
prestazioni offerte e i servizi erogati |
|
Art. 32 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici. |
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano
la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. |
2. Le pubbliche amministrazioni,
individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: |
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,
individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: |
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; |
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel
tempo; |
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con
riferimento all'esercizio finanziario precedente. |
Abrogata |
Art. 33 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato
«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un
indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono
elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico,
secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. |
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza
trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il
medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e
pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno
schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. |
|
Art. 43, co. 1 |
Art. 34 |
Abrogato |
1. I regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi
pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di
tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti
o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque
obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione. |
|
2. Ferma restando, ove prevista, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono
pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e
le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. |
|
Art. 35 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni: |
Identico |
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; |
Identica |
b) l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria; |
Identica |
c) il nome del responsabile del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio,
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale; |
c) l’ufficio
del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e
alla casella di posta elettronica istituzionale; |
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e
i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo
dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze; |
Identica |
e) le modalità con le quali gli interessati possono
ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; |
Identica |
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa
del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; |
Identica |
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso dell'amministrazione; |
Identica |
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli; |
Identica |
i) il link
di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi
previsti per la sua attivazione; |
Identica |
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; |
Identica |
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale; |
Identica |
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. |
Soppressa |
2. Le pubbliche amministrazioni non
possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati
pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono
essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione
non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare
l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. |
Identico |
3. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel sito istituzionale: |
Identico |
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; |
Identica |
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le
modalità di accesso ai dati di cui all'articolo
58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82; |
Soppressa |
c) le ulteriori modalità per la tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. |
Soppressa |
Art. 36 |
Identico |
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le
informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
|
Capo V |
|
Obblighi di pubblicazione in settori speciali |
|
Art. 37 |
|
1. Fermi restando gli altri obblighi
di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo
quanto previsto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture. |
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le
pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190; b) i provvedimenti di adozione delle
varianti; c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento
e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare,
dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223; d) i dati relativi alla formazione e composizione
delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei
curricula dei componenti; e) le delibere a contrarre; f) l'elenco, da aggiornare ogni
anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione
degli atti. |
|
2.
Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli
obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte
lavori. |
2. Le pubbliche amministrazioni sono
tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la delibera a contrarre. |
Abrogato |
Art. 38 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano tempestivamente sui propri
siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle
opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la
valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento
predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei
valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti
delle valutazioni ex post che si
discostino dalle valutazioni ex ante;
le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i loro nominativi. |
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri
di individuazione dei componenti e i loro nominativi. |
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. |
2. Fermi restando gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche,
nonché le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base
di uno schema tipo redatto dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la
pubblicazione nei propri siti web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. |
|
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di
programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. |
Art. 39 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano: |
Identico |
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli
altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; |
|
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano
portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi
allegati tecnici. |
Abrogata |
2. La documentazione relativa a
ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle
proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione
di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie
per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel
sito del comune interessato, continuamente aggiornata. |
Identico |
3. La pubblicità degli atti di cui al
comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli
atti stessi. |
Identico |
4. Restano ferme le discipline di
dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale. |
Identico |
Art. 40 |
|
1. In materia di informazioni
ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. |
|
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le
informazioni ambientali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le
relazioni di cui all'articolo 10
del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato
specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni
ambientali». |
|
3. Sono fatti salvi i casi di
esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195. |
|
4. L'attuazione degli obblighi di cui
al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli
accordi di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli
effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli
di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni
del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai
sensi del medesimo articolo 11,
nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle
disposizioni del presente decreto. |
|
Art. 41 |
|
1. Le amministrazioni e gli enti del
servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le
aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed
organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. |
Identico |
|
1-bis. Le amministrazioni di cui al
comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a
tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di
lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica
e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari. |
2. Le aziende sanitarie ed
ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le
procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile
di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e
gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di
conferimento. |
Identico |
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al
comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 15.
Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali
svolte in regime intramurario. |
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al
comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività
professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15,
si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime
intramurario. |
4. È pubblicato e annualmente
aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono
altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. |
Identico |
5. Le regioni includono il rispetto
di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti
necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. |
Identico |
6. Gli enti, le aziende e le
strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio
sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione
denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. |
6. Gli enti, le aziende e le
strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio
sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione
denominata «Liste di attesa», i
criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e
i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione
erogata. |
Art. 42 |
|
1. Le pubbliche amministrazioni che
adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di
carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze,
ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in
base alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: |
Identico |
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della
deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti; |
Identica |
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; |
Identica |
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione; |
Identica |
d) le particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. |
Abrogata |
1-bis.
I Commissari delegati di cui all'articolo
5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le
funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui
all'articolo 43 del presente decreto. |
Identico |
Capo VI |
|
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e
sanzioni |
|
Art 43 |
|
1. All'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile
per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato
nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile
svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. |
1. All'interno di ogni amministrazione
il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile
per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato
nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione. |
2. Il responsabile provvede
all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione
degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. |
Abrogato |
3. I dirigenti responsabili degli
uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti
dalla legge. |
Identico |
4. Il responsabile controlla e
assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto. |
4. l dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile della
trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso
civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. |
5. In relazione alla loro gravità, il
responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti
al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità. |
Identico |
Art. 44 |
|
1. L'organismo indipendente di
valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance,
valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati
alla misurazione e valutazione delle performance,
nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione
degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. |
1. L'organismo indipendente di
valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo
10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì
l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e
valutazione delle performance,
nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione
degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. |
|
Art. 36 |
Art. 45 |
Art. 45 |
1. La CIVIT, anche in qualità di
Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. |
1. L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla
pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente
decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa
vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza. |
2. La CIVIT, anche in qualità di
Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per
la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo
svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere
all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul
controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente. |
2. L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L’Autorità nazionale anticorruzione può
inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori
informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente. |
3. La CIVIT può inoltre avvalersi
delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. |
3. L’Autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle
banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. |
4. In relazione alla loro gravità, la
CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di
disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del
dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. |
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare. L'Autorità
nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai
fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile
della pubblicazione o del
dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. |
|
Art. 37 |
Art. 46 |
Art. 46 |
1. L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili. |
1. L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico,
al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili. |
2. Il responsabile non risponde
dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. |
Identico |
|
Art. 38 |
Art. 47 |
Art. 47 |
1. La mancata o incompleta
comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto
l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e
il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
o organismo interessato. |
Identico |
|
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si
applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione
ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica,
nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di
cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. |
2. La violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 22,
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. |
Identico |
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. |
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono
irrogate dall'Autorità nazionale
anticorruzione. L'Autorità
nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni. |
Capo VII |
|
Disposizioni finali e
transitorie |
|
Art. 48 |
|
1. Il Dipartimento della funzione
pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione,
la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e
dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente». |
1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e
schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente
all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». |
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
Alla eventuale modifica dell'allegato
A si provvede con i decreti di cui al comma 3. |
Identico |
3. Gli standard, i modelli e gli
schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e
l'ISTAT. |
3. Gli standard, i modelli e gli
schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia
Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. |
4. I decreti di cui al comma 3 recano
disposizioni finalizzate: |
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano
disposizioni finalizzate: |
a) ad assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle
modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati
pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione; |
Identica |
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie
di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in
particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con
propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche
sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle
informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di
garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
|
Identica |
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a
conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. |
5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,
nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi
di cui al comma 1. |
Art. 49 |
|
1. L'obbligo di pubblicazione dei
dati di cui all'articolo 24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. |
|
2. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di
applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo
ordinamento ai sensi degli articoli
92 e 95 della Costituzione. |
|
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per
ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. |
|
4. Le regioni a Statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di
applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri
ordinamenti. |
|
Art. 50 |
|
1. Le controversie relative agli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate
dal decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104. |
|
Art. 51 |
|
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. |
|
Art. 52 |
|
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,
sono apportate le seguenti modifiche: |
Identico |
a) all'articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai
Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai
consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della
giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai
consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della
giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai
consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore
ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni
capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
|
Identica |
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del
coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono»
sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e
dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi
consentono». |
Identica |
2. All'articolo 12, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono
soppresse. |
Identico |
3. L'articolo 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni
contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». |
Identico |
4. Al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso»
sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la
parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole:
«documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela
del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
trasparenza»; d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:
«l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la
pubblicazione»; e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo
la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa». |
|
|
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da "e i
soggetti" fino a "attività istituzionale" sono sostituite
dalle seguenti: "nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-·bis del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche". |
5. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10. |
Identico |
Art. 53 |
|
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241; b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni; c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196; f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni; g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,
della legge 18 giugno 2009, n. 69; i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150; l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91; p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011,
n. 180; r) articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228; s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. |
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Testo vigente |
Testo modificato dall’A.G.
267 |
L. 6 novembre 2012, n. 190 |
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Art. 41 |
Art. 1 |
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1. In attuazione dell'articolo 6
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e
21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la
presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali
da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. |
Identico |
2. La Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità
nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In
particolare, la Commissione: |
Identico |
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; |
Identica |
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4,
lettera c); |
b) adotta
il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis; |
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il
contrasto; |
Identica |
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento
e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico; |
Identica |
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter,
introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; |
Identica |
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto
delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti; |
Identica |
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti
di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163; |
Identica |
g)
riferisce al Parlamento,
presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività
di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia . |
Identica |
|
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione
è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato
annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma
4, lettera a). Esso, inoltre, anche
in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua
i principali rischi di corruzione e i relativi, rimedi e contiene
l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle
misure di contrasto alla corruzione. |
3. Per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 2, lettera f), la
Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole
sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza citati. La Commissione e
le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web
istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e danno
tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
|
3. Per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione
esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti,
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza citati. |
4. Il Dipartimento della funzione
pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri: |
Identico |
a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; |
Identica |
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per
la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i
progetti internazionali; |
Identica |
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche
al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla
lettera a); |
Soppressa |
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi
informatizzata; |
Identica |
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo
ai dirigenti pubblici, anche esterni. |
Identica |
5. Le pubbliche amministrazioni centrali
definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: |
Identico |
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire
il medesimo rischio; |
|
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. |
|
|
6. Le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per
definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione,
secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al
comma 2-bis. Ai fini della
predisposizione del piano triennale
per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il
necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee
guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. |
7. A tal fine, l'organo di indirizzo
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione. |
7. L'organo di indirizzo individua,
di norma tra i dirigenti in servizio, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'
incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva
diversa e motivata determinazione. Il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente dì valutazione le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale
anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39. |
|
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il
31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività
di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi
del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte,
ove possibile, dal personale di cui al comma 11. |
|
8-bis. L'Organismo indipendente dì
valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per
la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione
e valutazione delle performance si
tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza
ove stabiliti. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14
in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla
trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i
documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare
audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all’Autorità
nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e dì trasparenza. |
9. Il piano di cui al comma 5
risponde alle seguenti esigenze: |
Identico |
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui
al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle
competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; |
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui
al comma 16, anche ulteriori rispetto
a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle
quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte
dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste
dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; |
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; |
Identica |
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività
individuate ai sensi della lettera a),
obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi
del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del
piano; |
Identica |
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; |
Identica |
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e
i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione; |
e) definire le
modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti
che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione; |
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. |
Identica |
10. Il responsabile individuato ai
sensi del comma 7 provvede anche: |
Identico |
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e
della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
|
|
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione; |
|
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11. |
|
11. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e
settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e
d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei
piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi
reati di corruzione. |
Identico |
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del
presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica
amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: |
Identico |
a) di avere predisposto, prima della commissione del
fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui
ai commi 9 e 10 del presente articolo; |
|
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano. |
|
13. La sanzione disciplinare a carico
del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo
di un mese ad un massimo di sei mesi. |
Identico |
14. In caso di ripetute violazioni
delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. |
14. In caso di ripetute violazioni
delle misure dì prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del commi 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare
e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare, Entro il 15
dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del
presente articolo trasmette
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e
la pubblica nel sito web
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o
qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'Ultimo
riferisce sull'attività. |