Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano A.C. 56-A Cost. Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 56/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 351    Progressivo: 1
Data: 23/12/2016
Descrittori:
BOLZANO - Prov, TRENTINO-ALTO ADIGE   MINORANZE LINGUISTICHE
REGIONI A STATUTO SPECIALE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano

23 dicembre 2016
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56-A reca modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.

La procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001. In base a tale norma, per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Sulla proposta di legge costituzionale sono stati dunque acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, nonchè del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016.

La proposta di legge costituzionale – come modificata nel corso dell'esame in sede referente - si compone di 11 articoli. I primi 9 articoli recano modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il testo originario della proposta di legge riguardava esclusivamente la tutela della minoranza linguistica ladina nella provincia di Bolzano; nel corso dell'esame in sede referenze sono stati aggiunti due articoli iniziali sul funzionamento del Consiglio regionale, che riguardano anche i gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri. 

In particolare, l'articolo 1 consente lo svolgimento di sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri (art. 27 dello Statuto).

           

L'articolo 2 introduce il potere per i consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino di richiedere all'unanimità la convocazione del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche (art. 34 dello Statuto).

L'articolo 3 interviene sul numero dei vicepresidenti della Giunta provinciale di Bolzano. Attualmente, i vice Presidenti sono due, appartenenti uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. La modifica introdotta eleva a tre il numero dei vice Presidenti nel caso in cui uno dei componenti la Giunta appartenga al gruppo linguistico ladino, prevedendo contestualmente che il terzo vice Presidente appartenga al gruppo linguistico ladino medesimo (art. 50 dello Statuto).

L'articolo 4 integra con due ulteriori commi l'articolo 62 dello Statuto che, nella formulazione vigente, stabilisce che le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

I due commi aggiuntivi prevedono che negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente e che negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.

L'articolo 5 modifica la procedura di approvazione del bilancio.

Attualmente, l'articolo 84, secondo comma, dello Statuto prevede che la votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. Tale procedura non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa predeterminati per legge e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici. Ciascun capitolo per essere approvato deve ottenere la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico. In caso contrario si instaura una procedura di conciliazione: i capitoli non approvati sono sottoposti ad una commissione paritetica composta da 4 consiglieri eletta all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione decide entro 15 giorni in ordine alla denominazione e all'ammontare definitivo dei capitoli contestati. È prescritta la maggioranza semplice per l'approvazione dei capitoli, in mancanza della quale la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva.

L'articolo in esame mantiene la procedura di conciliazione vigente nel solo caso di opposizione all'approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del gruppo italiano, mentre, in caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino si istituisce una diversa procedura, con deferimento ad un'altra commissione paritetica, formata da 3 consiglieri, in rappresentanza di tutti  i gruppi linguistici. Questa commissione procede all'unanimità per l'approvazione dei capitoli. Anche in tal caso, nell'ipotesi di mancata decisione, la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva.

L'articolo 6 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano e, in particolare, sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (art. 89 dello Statuto).

In provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta "proporzionale etnica" in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in Provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione. A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la stabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela supplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti al 10 per cento  dei posti complessivi da esso occupati.

L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Interviene inoltre in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura, per il quale attualmente la predetta proporzionale si applica solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco, estendendo la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina.

Gli articoli 7 e 8 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano.

In particolare, l'articolo 7 interviene in ordine alla composizione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (art. 91 dello Statuto). Attualmente, i componenti della sezione devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

A seguito della modifica, viene invece previsto che essi appartengano al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico  tedesco e al gruppo linguistico ladino. Viene inoltre specificato che sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino.

Si ricorda che, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i componenti della sezione sono otto: quattro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al  gruppo di lingua tedesca, e quattro sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica.

Con riferimento all'articolo 7, il parere espresso dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige invita a considerare il fatto che i giudici della sezione autonoma per la provincia di Bolzano rimangono in carica fino a quiescenza e che pertanto i tempi di alternanza fra i gruppi linguistici italiano e tedesco possono differire anche notevolmente.

Viene inoltre modificata la disposizione statutaria che dispone la nomina di metà dei componenti della sezione autonoma per la provincia di Bolzano da parte del consiglio provinciale di Bolzano, prevedendo che tale nomina includa il componente appartenente al gruppo linguistico ladino.

L'articolo 7 modifica infine la disposizione sulla nomina del presidente della sezione. Attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. La modifica prevede la successione, in alternanza  per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.

L'articolo 8 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TAR (art. 93 dello Statuto). Attualmente, della sezione fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. La modifica dispone che del collegio faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca o al gruppo di lingua ladina.

L'articolo 9 interviene sulla composizione della cosiddetta ‘Commissione dei dodici' (art. 107 dello Statuto), la commissione paritetica con funzioni consultive sulle norme di attuazione dello Statuto (adottate, dopo il parere favorevole della commissione, con decreti legislativi). La Commissione è composta  da 12 membri: 6 in rappresentanza dello Stato; 2 del Consiglio regionale; 2 del Consiglio provinciale di Trento; 2 del Consiglio provinciale di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. A seguito della modifica, è previsto che tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco "o ladino".

L'articolo interviene altresì sulla cosiddetta ‘Commissione dei sei', la speciale sottocommissione costituita, in seno alla Commissione dei dodici, per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta da tre rappresentanti dello Stato, di cui uno del gruppo linguistico tedesco, e tre delle Provincia di Bolzano, di cui uno del gruppo linguistico italiano. A seguito delle modifiche, viene previsto che uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco "o ladino". Per ciò che attiene ai rappresentanti della provincia di Bolzano, viene invece previsto che la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino. 

L'articolo 9, che originariamente disponeva l'abolizione dei  membri di nomina regionale Commissione dei dodici, aumentando contestualmente a tre il numero dei componenti nominati da ciascun consiglio provinciale, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, tenendo conto dei rilievi formulati nei pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

L'articolo 10 reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato) ed il parere favorevole con osservazioni della Commissione per le questioni regionali, di cui è stato tenuto conto nel corso dell'esame in sede referente.

Nella seduta del 21 dicembre 2016 la I Commissione ha deliberato di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole sulla proposta di legge, come risultante dagli eendamenti approvati.