Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Attuazione dell'articolo 49 Cost. in materia di disciplina dei partiti politici A.C. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610 - Elementi di legislazione comparata | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 398 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 16/03/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Attuazione
dell'articolo 49 Cost. A.C. 3004, 3147, 3438,
3494 e 3610 |
Elementi di legislazione comparata |
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n. 398/2 |
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16 marzo 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento istituzioni ( 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier : |
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INDICE
§ Lo status dei
partiti politici e i requisiti per la
partecipazione alle elezioni
§ La situazione nei principali Paesi europei
Lo status dei partiti politici e
i requisiti per la partecipazione alle elezioni
La situazione giuridica dei partiti politici è disciplinata in maniera diversa nei Paesi presi in considerazione nella presente ricerca, che si basa sull’approfondimento relativo ai principali Paesi europei (Francia, Germania Regno Unito e Spagna), curato dal Servizio Biblioteca della Camera e, per gli altri Paesi, sulle risposte ai quesiti inviati dalla Camera dei deputati ai Paesi del circuito ECPRD (vedi Allegato).
Di seguito si dà conto sinteticamente dei principali elementi
relativi allo status dei partiti
politici e dei requisiti per la loro partecipazione alle elezioni nei 31 Paesi esaminati.
Circa la natura giuridica dei partiti politici, molti Paesi richiedono la personalità giuridica (tra questi, l’Austria, il Portogallo, la Spagna e gran parte dei Paesi dell’Europa orientale). In Germania e in Belgio, i partiti sono associazioni di persone, con o senza personalità giuridica (quasi tutti i partiti optano per la seconda possibilità); in Francia, i partiti sono definiti quali persone morali di diritto privato; nel Regno Unito sono associazioni.
In 24 Paesi su 31 è prevista la registrazione, la quale peraltro in alcuni casi non è obbligatoria (così in Regno Unito, Canada, Svezia e Svizzera). I Paesi per i quali non è previsto il registro dei partiti politici sono l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e l’Islanda.
Nella maggior parte dei Paesi inoltre la legge, in misura più o meno ampia, determina i requisiti minimi dello statuto.
Per quanto riguarda la partecipazione alle elezioni, in un primo gruppo di Paesi la partecipazione alle elezioni dei partiti è consentita anche in assenza di registrazione (Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania[1], Islanda, Regno Unito, Svezia e Svizzera). In alcuni di questi, la registrazione del partito è perlatro necessaria per avere accesso a benefici di carattere economico (ad esempio, Francia, Regno Unito, Svizzera e Canada) o per poter indicare il nome ed il simbolo del partito sulla scheda elettorale (Regno Unito, dove si vota su singoli candidati in collegi uninominali).
In un secondo gruppo di Paesi il riconoscimento giuridico e la registrazione costituiscono elementi necessari per la presentazione di liste o candidature alle elezioni (Albania, Georgia, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria). In alcuni di questi Paesi, inoltre, prima dell’iscrizione nel registro, ai partiti non è consentito svolgere attività politica (Albania, Montenegro, Portogallo, Serbia, Slovenia).
In un terzo gruppo di Paesi, il riconoscimento giuridico e la registrazione sono necessari per i partiti per prendere parte alle elezioni, ma è in ogni caso ammessa la presentazione di liste o candidature formate da “raggruppamenti di elettori” (Spagna) o candidature indipendenti (Estonia).
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Esclusione dalle elezioni
in mancanza di riconoscimento giuridico e/o registrazione |
Albania |
Persona giuridica |
Sì |
No |
Sì |
Andorra |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
No |
Austria |
Persona
giuridica |
No |
Sì |
No |
Belgio |
Associazione di
persone, con o senza personalità giuridica |
No |
No |
No |
Canada |
Organizzazione |
Sì, non
obbligatoria |
No |
No |
Cipro |
Persona
giuridica |
- |
- |
- |
Danimarca |
Organizzazioni
private con personalità giuridica |
No |
No |
No |
Estonia |
Associazioni
senza scopo di lucro |
Sì |
No |
Sì (ma possono
essere presentate candidature indipendenti) |
Finlandia |
Associazione |
Sì |
Sì |
No |
Francia |
Persona morale
di diritto privato |
No |
No |
No |
Georgia |
Persona
giuridica |
Sì |
- |
Sì |
Germania |
Associazione di
persone, con o senza personalità giuridica |
No |
No |
No |
Islanda |
Non ci sono
previsioni specifiche |
No |
No |
No |
Israele |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Lettonia |
Organizzazione
politica registrata |
Sì |
Sì |
Sì |
Lituania |
Persona
giuridica di diritto pubblico |
Sì |
Sì |
Sì |
Montenegro |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Polonia |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Portogallo |
Persona
giuridica |
Sì |
No |
Sì |
Regno Unito |
Associazione |
Sì, non
obbligatoria |
Sì, in caso di
registrazione |
No |
Rep. Ceca |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Romania |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Serbia |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Slovacchia |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Slovenia |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Spagna |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì (ma possono
essere presentate liste o candidature indipendenti) |
Svezia |
Associazione
senza scopo lucro, con o senza personalità giuridica |
Sì, non
obbligatoria |
No |
No |
Svizzera |
Associazione,
con o senza personalità giuridica, o società semplice |
Sì, non
obbligatoria |
Sì |
No |
Turchia |
Persona giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Ucraina |
Persona
giuridica |
Sì |
Sì |
Sì |
Ungheria |
Persona
giuridica |
Sì |
No |
Sì |
La situazione nei principali Paesi europei
La Costituzione francese recita all’art. 4:
I partiti e i gruppi politici concorrono alla espressione del
voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Devono
rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.
Essi contribuiscono
all’attuazione del principio enunciato al secondo comma dell’articolo 1, alle
condizioni stabilite dalla legge.
La legge garantisce le
espressioni pluraliste delle opinioni e l’equa partecipazione dei partiti e
gruppi politici alla vita democratica della Nazione.
Sotto
il profilo giuridico, un partito politico è considerato un’associazione ai sensi della Loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Un’associazione può esistere anche senza
essere dichiarata, ma per poter ottenere la personalità morale e la capacità
giuridica (ad esempio, per aprire un conto bancario, per richiedere
sovvenzioni, ecc.) deve essere resa pubblica. Ad esempio, nei tre dipartimenti
riuniti sotto la denominazione di Alsazia-Mosella l’associazione deve essere
iscritta nell’apposito registro delle associazioni.
Ciononostante, da quando nel 1988 è stata approvata una disciplina del
finanziamento dei partiti politici (Loi
n. 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique),
le concordanti giurisprudenze del
Consiglio di Stato e del Consiglio costituzionale hanno precisato ulteriormente
il concetto di partito politico, definendolo come una persona morale di diritto privato che
soggiace alla normativa sul finanziamento dei partiti, beneficia di un aiuto
pubblico e che presenta annualmente i propri rendiconti alla Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Per
quel che riguarda la partecipazione alle elezioni, non è richiesto ai partiti
politici alcun requisito obbligatorio; gli unici obblighi previsti sono in capo
ai singoli candidati.
Tuttavia, il
partito che non è costituito come associazione dichiarata in prefettura, bensì
come associazione di fatto (groupement de
fait), è escluso da una serie di disposizioni:
·
non può sostenere o finanziare i propri candidati
(Codice elettorale, art. L. 52-8, secondo comma);
·
non può ricevere finanziamenti pubblici (Legge n.
88-227 sulla trasparenza finanziaria della vita politica, artt. 7-16);
·
non ha accesso ai media pubblici (Codice elettorale,
art. L. 167-1, primo comma).
1. Lo status dei partiti politici
In base all’art. 21, comma 1, secondo
periodo, della Legge fondamentale (Grundgesetz
- GG) la fondazione di partiti politici è libera. In particolare non è richiesta alcuna autorizzazione
statale per la loro fondazione. Anche la scelta della forma giuridica non è
stabilita da disposizioni di legge. I partiti sono associazioni di persone
fisiche liberamente costituite ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge
fondamentale, che si basano sulle norme di diritto privato relative alle
associazioni contenute nei §§ 21-79 del Codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). Nella
prassi i partiti optano di solito per la forma organizzativa dell’associazione senza personalità giuridica.
Qualora un partito intenda organizzarsi come associazione legalmente
responsabile, è richiesta l’iscrizione
nel registro delle associazioni (§ 21 BGB).
L’art. 21, comma 1, GG stabilisce inoltre che l’ordinamento interno dei partiti
debba essere conforme ai principi democratici e richiede che essi rendano conto
pubblicamente della provenienza e dell’utilizzo dei loro mezzi finanziari e dei
loro beni.
Ulteriori dettagli
in merito al concetto di partito e ai requisiti in materia di organizzazione
dei partiti politici sono contenuti nella legge sui partiti (Parteiengesetz – PartG). In essa sono
disciplinati anche i presupposti in base ai quali i partiti partecipano al
finanziamento statale (§§ 18 ss. PartG).
Il § 2 PartG definisce la caratteristica di partito di un’associazione nel modo
seguente:
(1) I partiti sono associazioni di cittadini che in modo permanente, o
per un lasso di tempo prolungato, intendono concorrere alla formazione della
volontà politica al livello dello Stato federale o di un Land, nonché
contribuire alla rappresentanza del popolo nell'ambito del Bundestag o di un
Parlamento regionale (Landtag), purché essi - sulla base del quadro complessivo
dei rapporti in cui risultano inseriti concretamente, e in particolare sulla
scorta dell'ampiezza e stabilità della loro struttura organizzativa, del numero dei loro
iscritti e della loro presenza tra l'opinione pubblica - offrano una
sufficiente garanzia di serietà nel perseguimento di tali finalità. I membri di
un partito possono essere solo persone fisiche.
(2) Un'associazione perde il suo status giuridico di partito qualora non
abbia partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione
per il Bundestag o per un Landtag. Lo stesso vale se un’associazione,
contrariamente all’obbligo di rendicontazione pubblica, di cui al § 23, non
abbia presentato alcun rendiconto per sei anni; trova conforme applicazione il
comma 3, quinto periodo, del § 19a.
(3) Associazioni politiche non sono considerate
partiti se:
1. i loro iscritti o i membri
della loro Direzione politica sono in maggioranza cittadini stranieri; ovvero
2. la loro sede o Direzione politica si trova al di
fuori dell'ambito territoriale di applicazione della legge sui partiti.
Riguardo la capacità giuridica di un partito politico la legge sui
partiti non si pronuncia. Tuttavia il § 3 PartG prevede che il partito, a proprio nome, possa essere soggetto
attivo o passivo di un’azione giuridica (c.d. Parteifähigkeit, capacità di partito). Ulteriori indicazioni
relative alla denominazione, al programma e allo statuto di un partito sono
contenute nel § 4 e nel § 6 PartG.
2. I requisiti per la
partecipazione alle elezioni
Ai fini della
partecipazione alle elezioni l’attribuzione della personalità giuridica di
un partito non gioca alcun ruolo in base alla normativa federale.
Vi sono però altri
requisiti per la partecipazione dei partiti alle elezioni del Bundestag, contenuti nella legge
elettorale federale (§ 18 Bundeswahlgesetz - BWG) e nei §§ 32 ss. del Regolamento elettorale federale (Bundeswahlordnung
- BWO).
Per il diritto alla
presentazione delle candidature è importante l’accertamento dello status di
partito. Ai fini della partecipazione alle elezioni bisogna innanzitutto
distinguere se si tratta di un’associazione politica che sia stata o meno
ininterrottamente rappresentata dall’ultima elezione nel Bundestag o in un Landtag,
sulla base di proprie candidature, da almeno cinque deputati. Si parla anche di
partiti “stabilizzati” (etabliert) o
partiti “non stabilizzati” (nicht-etabliert).
Questi ultimi devono, entro e non oltre il 97° giorno precedente le elezioni,
indirizzare al Direttore della Commissione elettorale federale (Bundeswahlleiter) una notifica di
partecipazione (Beteiligungsanzeige),
che deve soddisfare determinati requisiti. Alla notifica deve essere allegata
anche la prova di status di partito
ai sensi del § 2, comma 1, primo periodo, PartG. Il riconoscimento dello status di partito politico alle
associazioni che intendono concorrere alle elezioni, quale condizione per
l’ammissibilità delle liste, spetta quindi, ai sensi del § 18, comma 2, della
legge elettorale federale, alla Commissione elettorale federale (Bundeswahlausschuss). Quest’ultima è
presieduta da un direttore (Bundeswahlleiter),
nominato dal Ministro degli interni federale a tempo indeterminato, che per
prassi consolidata è il Direttore dell’Ufficio statistico della Federazione; ne
fanno inoltre parte otto membri designati dai partiti in numero
proporzionale ai voti di lista conquistati nelle ultime elezioni e due giudici
del Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht).
Ai sensi del § 18, comma 4 BWG, entro il 79° giorno precedente le elezioni, la
Commissione elettorale federale dichiara in modo vincolante (e tale decisione
sarà poi resa pubblica) quali partiti siano stati rappresentati
ininterrottamente nel Bundestag o in
un Landtag dall’ultima loro elezione,
sulla base di proprie candidature, da almeno cinque deputati (c.d. etablierte Parteien) e quali
associazioni, che abbiano notificato la loro partecipazione entro i termini di
legge, vanno riconosciute come partiti per le elezioni del Bundestag (c.d nicht-etablierte
Parteien). Il riconoscimento di un’associazione politica come partito è il
presupposto perché possa partecipare alle elezioni designando proprie
candidature. Nel caso in cui la Commissione elettorale, con una maggioranza di
due terzi, rifiuti di riconoscere lo status
di partito ad un’associazione, questa potrà tuttavia partecipare alle
elezioni in qualità di “Gruppo di elettori” (Wählergruppe), ai sensi del § 18, comma 1 in combinato disposto con
il § 20, comma 3 BWG, con proprie candidature di collegio (Kreiswahlvorschlägen) relative a singoli candidati (Einzelbeweerber). La compilazione di
liste regionali (per il secondo voto) è riservata ai partiti politici in base
alla normativa elettorale. Contro la decisione della Commissione elettorale
federale è ammesso ricorso alla Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) entro quattro
giorni dalla data in cui tale decisione è stata resa nota. In attesa del
giudizio della Corte costituzionale, al più tardi fino al 59° giorno precedente
la data fissata per le elezioni, l’associazione è trattata come partito e può
quindi presentare candidature secondo le disposizioni previste dalla legge (§
18, comma 4° BWG). Nell’ambito della procedura di accertamento dei requisiti
necessari alla partecipazione alle elezioni, la Commissione elettorale federale
può anche decidere, su richiesta, in merito alla qualifica di un’associazione
come partito di una minoranza nazionale.
La disciplina concernente la costituzione,
l’attività e il finanziamento dei partiti politici nel Regno Unito è formata,
in alcuni casi, da un complesso di norme di fonte legislativa e statutaria, in
altri da regole di buona pratica rimesse alla volontaria adesione dei soggetti
destinatari.
In
nessun caso è previsto l’obbligo per i partiti di dotarsi della personalità
giuridica (la
cui nozione comune agli ordinamenti civili continentali, peraltro, non trova
nella tradizione giuridica britannica l’esatto corrispondente nella
soggettività giuridica tipica delle organizzazioni non imprenditoriali). Gli
stessi statuti dei partiti politici non dettano previsioni al riguardo, pur
configurando in termini di trust
alcune strutture della loro interna articolazione in quanto preposte a compiti
di amministrazione patrimoniale fiduciaria (si veda, ad esempio, lo statuto del partito laburista).
È contemplata, tuttavia, la registrazione non obbligatoria dei partiti
politici, introdotta dapprima dal Registration
of Political Parties Act 1998 e poi compiutamente disciplinata nel quadro
del Political
Parties, Elections and Referundums Act 2000 (nota anche con l’acronimo PPERA).
La registrazione del partito politico si
perfeziona mediante l’apposito procedimento dinanzi alla Electoral Commission (autorità indipendente preposta
all’applicazione delle norme in materia di elezioni e di finanziamento dei
partiti), che si conclude con l’iscrizione del partito medesimo in un apposito
albo pubblico (differenziato, rispettivamente, per la Gran Bretagna e l’Irlanda
del Nord). A questo adempimento, da rinnovare ogni anno in relazione
all’eventuale aggiornamento delle informazioni depositate, la legge correla una
serie di tutele e di agevolazioni per il partito che vi ha provveduto; d’altra
parte, la mancata registrazione non ha
carattere preclusivo in relazione all’attività del partito e alla sua
partecipazione alle elezioni attraverso la presentazione di propri candidati.
Tuttavia, sulla scheda di votazione possono apparire solo il nome ed il simbolo
di partiti registrati.
Per potersi registrare il partito politico
deve avere uno statuto che ne stabilisca le finalità, gli organi direttivi e le
modalità organizzative e decisionali (constitution);
esso deve altresì conformare la propria struttura ad alcuni requisiti minimi,
tra cui la designazione di un leader, di un tesoriere e di un soggetto
responsabile per l’uso della denominazione e dei segni distintivi del partito
sulle schede elettorali (nominating
officer). Su base volontaria, il partito può inoltre dotarsi di ulteriori
figure organizzative, come il campaign
officer, responsabile per l’osservanza delle norme in materia di spese
elettorali previste dalla legge del 2000. A questo riguardo, la registrazione
presuppone che il partito si sia dotato di regole di contabilità concernenti la
gestione finanziaria e la resocontazione delle spese elettorali (financial scheme, di cui un modello
standard è predisposto dalla Electoral
Commission).
L’avvenuta registrazione del partito
politico (che può modularsi in base al suo ambito territoriale di operatività:
locale, regionale oppure nazionale) comporta due principali vantaggi,
costituiti, da una parte, dalla tutela
del simbolo depositato e della sua esclusiva utilizzazione sulle schede
elettorali, e dall’altra dalla garanzia dell’accesso radiotelevisivo relativamente alle trasmissioni di
informazione politica (Party political
broadcasts) diffuse in occasione delle consultazioni elettorali e
referendarie dalle emittenti con obblighi di servizio pubblico, in base al regolamento adottato dall’autorità di settore (Ofcom) e sotto la sua vigilanza.
L’applicazione della legge del 2000 da parte
della Electoral Commission ha comportato,
all’inizio del 2016, la rimozione dall’elenco dei registered parties del British
National Party (BNP) in conseguenza della sua inottemperanza circa la
trasmissione, entro i termini stabiliti, dei dati necessari alla registrazione.
1. La personalità giuridica dei partiti politici
In Spagna i
partiti politici sono disciplinati dalla Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos, modificata da ultimo dalla Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo.
In particolare gli
artt. 3, 4 e 5 della legge disciplinano il procedimento per la costituzione di
nuovi partiti e il riconoscimento della
personalità giuridica. La fondazione
del partito deve essere formalizzata attraverso un accordo di costituzione
pubblico, che deve contenere i dati identificativi dei promotori e dei membri
degli organi direttivi provvisori, la denominazione, il domicilio e gli statuti
del partito che si intende costituire. È vietato l’utilizzo di denominazioni
contenenti termini o espressioni che possano indurre in errore o creare
confusione sull’identità del partito, ovvero contrari alla legge o ai diritti
fondamentali delle persone o che siano simili, anche foneticamente, alle
denominazioni in uso da partiti già esistenti o dichiarati illegali, disciolti
o sospesi per decisione giudiziaria (art. 3, comma 1).
L’art. 3, comma 2
(totalmente riformulato dalla legge del 2015), elenca in dettaglio i contenuti minimi che devono essere
presenti negli statuti dei partiti
politici.
I partiti politici acquisiscono la personalità
giuridica con l’iscrizione nel Registro dei partiti politici (Registro de Partidos Políticos)
istituito presso il Ministero dell’Interno, previa presentazione dell’atto di
fondazione e dei documenti che provano il soddisfacimento dei requisiti previsti
dalla legge (art. 3, comma 4).
La richiesta di
iscrizione deve essere effettuata dai promotori del partito e, nei venti giorni
successivi alla presentazione della relativa documentazione, il Ministero
dell’Interno procede all’iscrizione dello stesso nel Registro (art. 4). Tale
termine è sospeso in presenza di difetti formali nell’atto di fondazione o
nella documentazione che lo accompagna, o quando i proponenti difettino di
capacità di partito; in assenza di sospensione, una volta trascorso il termine,
l’iscrizione si intende effettuata. È previsto un procedimento di sanatoria dei
difetti dei requisiti necessari all’iscrizione, per cui gli indizi di illiceità
penale di un partito al momento della sua costituzione e iscrizione nel
Registro possono condurre alla dichiarazione del giudice penale, su azione del
Pubblico ministero e previa comunicazione al Ministero dell’Interno, della sua
illegalità e al conseguente divieto di iscrizione (art. 5).
2. I requisiti per la
partecipazione alle elezioni
L’art. 44, comma 1, della Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General (LREG), modificata da ultimo dalla Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo,
prevede che possano presentare candidati o liste di candidati:
·
i partiti o
le federazioni iscritti nel relativo
registro;
·
le coalizioni
costituite ai sensi del comma 2;
·
i raggruppamenti
di elettori (agrupaciones de
electores) con i requisiti stabiliti dalla legge.
I partiti o le
federazioni che stabiliscono un patto di coalizione possono concorrere insieme
a un’elezione, comunicandolo alla Giunta elettorale competente nei dieci giorni
successivi alla convocazione dei comizi elettorali (art. 44, comma 2).
L’art. 46, ottavo comma,
della LREG dispone che le candidature presentate da raggruppamenti di elettori debbano essere accompagnate dai
documenti che certificano il numero
delle firme richieste per la partecipazione alle elezioni, precisando
inoltre che nessun elettore può firmare per più candidati.
Nel dettaglio, l’art. 169, relativo alle elezioni nazionali, prevede, al terzo
comma, che i raggruppamenti di elettori,
per poter presentare le candidature, debbano esibire le firme certificate di
almeno l’1% degli elettori iscritti
nel registro elettorale della circoscrizione. In virtù di una modifica
introdotta nel 2011, il medesimo articolo stabilisce che i partiti, le federazioni
o le coalizioni che non abbiano
ottenuto alcun seggio alle precedenti elezioni, dovranno esibire le firme di
almeno lo 0,1% degli elettori
iscritti nel registro elettorale della circoscrizione.
L’art. 187, riguardante le elezioni locali, prevede per i raggruppamenti di elettori le seguenti
soglie per la raccolta di firme:
a)
nei municipi con meno di 5.000 abitanti, almeno
l’1% degli iscritti nel registro elettorale del municipio, purché il numero dei
firmatari sia più del doppio dei consiglieri da eleggere;
b)
nei municipi compresi tra 5.001 e 10.000 abitanti,
almeno 100 firme;
c)
nei municipi compresi tra 10.001 e 50.000 abitanti,
almeno 500 firme;
d)
nei municipi compresi tra 50.001 e 150.000
abitanti, almeno 1.500 firme;
e)
nei municipi compresi tra 150.001 e 300.000
abitanti, almeno 3.000 firme;
f)
nei municipi compresi tra 300.001 e 1.000.000 di
abitanti, almeno 5.000 firme;
g)
nei municipi con oltre 1.000.000 di abitanti,
almeno 8.000 firme.
Infine, l’art. 220, concernente le elezioni al Parlamento europeo,
stabilisce che i raggruppamenti di
elettori debbano esibire le firme certificate di almeno 15.000 elettori.
[1] In Germania i partiti, ai fini della presentazione dei candidati alle elezioni, devono essere stati ininterrottamente rappresentati dall’ultima elezione da almeno 5 deputati. In assenza di tale requisito è possibile presentare apposita istanza alla Commissione elettorale federale che, verificata la consistenza e la diffusione a livello nazionale del partito, lo ammette alle elezioni. In caso contrario è consentita la sola presentazione di candidati indipendenti.