Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Attuazione dell'articolo 49 Cost. in materia di disciplina dei partiti politici A.C. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610 - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 2839/XVII   AC N. 3610/XVII
AC N. 3004/XVII   AC N. 3147/XVII
AC N. 3438/XVII   AC N. 3494/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 398    Progressivo: 1
Data: 17/02/2016
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   PARTITI POLITICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Attuazione dell'articolo 49 Cost.
in materia di disciplina dei partiti politici

 

A.C. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610

Testo a fronte

 

n. 398/1

 

 

17 febbraio 2016

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it Twitter_logo_blue.pngCD_istituzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ac0482a.docx

 


Testo a fronte
tra la normativa vigente e le proposte di legge
AC. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610

 


 

 

 

 

AVVERTENZA

 

 

 

Nel presente dossier sono messe a fronte le pdl 3004 (on. Fontanelli ed altri), 3147 (on. L. Guerini ed altri), 3438 (on. Agostini ed altri), 3494 (On. Zampa), 3610 (on. D’Alia), in tema di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti politici, promozione dell’equilibrio di genere nei partiti politici, nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico sui partiti politici e per la disciplina delle elezioni primarie.

 

Nella tabella n. 1, le proposte sono messe a raffronto tra di loro e con le disposizioni vigenti oggetto di esplicita novella (contenute nel D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nella L. 6 luglio 2012, n. 96, nella L. 22 febbraio 2000, n. 28 e nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). Il testo segue l’ordine cronologico (a partire dal più recente) degli atti normativi oggetto di modifica da parte delle singole proposte, fermo restando che, considerata la disomogeneità di contenuto e di tecnica redazionale delle pdl, le proposte non sempre sono formulate in termini di novella.

Nelle tabelle n. 2 sono messe a raffronto le disposizioni delle proposte di legge che prevedono una delega al Governo per la redazione di un testo unico sui partiti politici, mentre nella tabella n. 3 quelle che prevedono una delega per la disciplina delle elezioni primarie.

 

 


 

 

Tabella n. 1 - Le modifiche alla normativa vigente

 

Normativa vigente

A.C. 3004
(on. Fontanelli ed altri)

A.C. 3147
(on. L. Guerini ed altri)

A.C. 3438
(on. Agostini ed altri)

A.C. 3494
(on. Zampa)

A.C. 3610
(on. D’Alia)

 

Art. 1
(Oggetto)

 

 

Art. 1
(Oggetto)

 

Si cfr. articolo 2, D.L. 149/2013

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

 

 

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

 

 

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i partiti politici sono tenuti a:

a) rispettare, in particolare nel loro programma e nella loro attività, i valori della Costituzione, con specifico riguardo al metodo democratico, alla dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, allo stato di diritto e ai diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze;

b) non perseguire scopi di lucro.

 

 

 

 

 

Art. 2
(Personalità giuridica, statuto e simbolo dei partiti politici)

 

 

Art. 2
(Personalità giuridica, statuto dei partiti politici)

Art. 1
(Natura giuridica dei partiti)

Si cfr. articolo 2, D.L. 149/2013

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

 

 

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

1. I partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, di seguito denominato “decreto-legge n. 149”, sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

 

2. Per i partiti politici il riconoscimento è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la Commissione provvede tempestivamente a comunicare alla prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) competente l'iscrizione del partito politico nel predetto registro. La Commissione medesima, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro, trasmette alla prefettura UTG competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di ogni modificazione dello stesso. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

Si cfr. articolo 1, comma 1, lett. c)

 

4. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici, il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la Commissione comunica tempestivamente alla prefettura–ufficio territoriale del Governo competente l'iscrizione del partito politico nel registro nazionale e trasmette contestualmente alla medesima prefettura – ufficio territoriale del Governo copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La citata Commissione trasmette tempestivamente alla prefettura–ufficio territoriale del Governo competente ogni modificazione dello statuto, previo svolgimento della procedura di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

 

Si cfr. articolo 3, D.L. 149/2013

3. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.

 

 

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.

 

 

4. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

 

 

3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

 

 

 

 

 

 

 

D.L. 28 dicembre 2013, n. 149

 

 

 

 

 

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

 

 

 

 

 

Articolo 2
(Partiti)

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, co. 1, lett. a)

 

 

 

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

 

1. I partiti politici sono libere associazioni che promuovono e favoriscono la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale attraverso l'elaborazione di visioni ideali e di programmi per il governo delle comunità locali e del Paese, la formazione politica, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per cariche pubbliche. La loro vita interna e la loro iniziativa politica sono improntate al metodo democratico.

 

 

 

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

 

Identico

 

 

 

Articolo 3
(Statuto)

 

 

 

 

 

 

Art. 3, co. 1

Art. 1, co. 1, lett. b)

Art. 1, co. 1, lett. a)

Art. 3, co. 1

Art. 2, co. 1

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto e acquisire la personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma di atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

I partiti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto si dotano di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

Identico

Identico

Identico

2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica:

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

a) identica

0a) identica

0a) identica

0a) identica

0a) identica

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

b) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché dei titolari delle cariche di partito, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

a) identica

a) identica

a) identica

a) identica

 

c) le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri prevedendo, in particolare, il diritto di ciascuno di iscriversi al partito politico, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente. La domanda di iscrizione contiene l'espressa adesione allo statuto del partito. La domanda è accettata o respinta entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. Non può essere negata l'iscrizione né può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla religione, al luogo di nascita o di residenza ovvero alle condizioni economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a restare iscritto;

 

 

 

 

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

d) identica

b) identica

b) identica

b) identica

b) identica

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

e) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) identica

c) identica

c) identica

c) identica

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

f) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia e, in particolare, le modalità e gli strumenti con cui si assicura a ogni iscritto il diritto a una piena e completa informazione sull'organizzazione e sull'attività del partito politico, le procedure e le modalità di partecipazione attraverso cui gli iscritti esercitano il proprio diritto a concorrere alla determinazione della linea politica e delle scelte programmatiche del partito;

d) le forme e le modalità di adesione; i diritti e i doveri degli aderenti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli aderenti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la designazione dei candidati alle elezioni;

d) identica

d) identica

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;

g) le garanzie per rendere effettivo il pluralismo interno e il riconoscimento formale di minoranze alle quali è assicurata, ove richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, inclusi gli organi di garanzia e quelli preposti alla gestione delle risorse pubbliche conferite al partito politico, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice;

e) identica

e) identica

e) identica

e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse del partito;

 

 

 

 

 

e-bis) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto;

f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

h) identica

f) identica

f) le modalità per assicurare l'equilibrio di genere negli organismi collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle cariche monocratiche, a livello sia nazionale che territoriale, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

f) identica

f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, assicurando comunque che negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura superiore ai due terzi;

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

i) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito politico;

g) identica

g) identica

g) identica

g) identica

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

l) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;

h) identica

h) identica

h) identica

h) identica

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

m) identica

i) identica

i) identica

i) identica

i) identica

 l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

n) identica

l) identica

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, definendo altresì le modalità per assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive monocratiche;

l) le modalità di selezione delle candidature, anche attraverso elezioni primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

l) le modalità di selezione delle candidature, anche attraverso elezioni primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico, assicurando la riserva delle deliberazioni all'organo collegiale rappresentativo degli iscritti;

m) identica

m) identica

m) identica

m) identica

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

p) identica

n) identica

n) identica

n) identica

n) identica

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

q) identica

o) identica

o) identica

o) identica

o) identica

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali

r) le regole che assicurano la trasparenza, con specifico riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, stabilendo in particolare, nel rispetto di tali princìpi, che la consultazione degli elenchi degli iscritti è sempre garantita a ciascun iscritto;

o-bis) identica

o-bis) identica

o-bis) identica

o-bis) identica

 

s) una dichiarazione attestante che il partito politico non persegue fini di lucro;

 

 

 

 

 

t) disposizioni che disciplinano la presentazione di un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi.

 

 

 

 

3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell’applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Identico

Abrogato

 

Si cfr., infra, art. 1, co. 1-lett. c)

Identico

Identico

Identico

 

 

 

 

 

 

Articolo 4
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)

 

 

 

 

 

 

Art. 3, co. 2

Art. 1, co. 1, lett. c)

 

 

 

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

Identico

 

 

 

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

Identico

Identico

 

 

 

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.

Identico

Identico

 

 

 

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.

Identico

Identico

 

 

 

 

Si cfr., supra, art. 2, co. 2

3-ter. L'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 2 determina l'acquisizione della personalità giuridica.

 

 

 

Si cfr., supra, art. 3, co. 4

 

3-quater. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti per le associazioni dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361

 

 

 

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

Identico

Identico

 

 

 

 

 

4-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la Commissione comunica alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente l'avvenuta iscrizione del partito politico nel registro di cui al comma 2 del presente articolo e trasmette copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La medesima procedura è seguita per le eventuali modificazioni allo statuto e nel caso di cancellazione dal registro di cui al citato comma 2.

 

 

 

 

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

Identico

Identico

 

 

 

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

Si cfr., infra, art. 6

 

Identico

 

 

 

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

Identico

Identico

 

 

 

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.

Identico

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8
(Controllo dei rendiconti dei partiti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4, co. 1

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

 

 

 

 

Identico

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4.

 

 

 

 

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4 e applica una sanzione amministrativa da euro 200.000 a euro 300.000.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

 

 

 

 

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica una sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000 e procede alla decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

 

 

 

 

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al quintuplo dell’importo non dichiarato o difforme dal vero. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 e procede alla decurtazione fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

 

 

 

 

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, alla decurtazione fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

 

 

 

 

6. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

 

 

 

 

7. Qualora le decurtazioni previste dai commi 3, 4 e 5 debbano applicarsi a partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

 

 

 

 

 

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

 

 

 

 

 

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9
(Parità di accesso alle cariche elettive)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, co. 1, lett. b)

 

 

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

 

 

Identico

 

 

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

 

 

Identico

 

 

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

 

 

3. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 12 a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, anche attraverso il sostegno alle campagne elettorali delle donne. A tale fine i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione un'adeguata e specifica documentazione per il controllo di conformità alla legge. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al primo periodo.

 

 

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

 

 

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo gestito dalla Commissione, in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

 

 

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

 

 

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise, con provvedimento della Commissione, tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, co. 1, lett. c)

 

 

 

 

 

Articolo 9-bis
(Scuole di formazione politica)

 

 

 

 

 

1. I partiti politici organizzano scuole o corsi di formazione politica al fine di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e, in particolare, delle donne e dei giovani alla vita democratica, nell'ambito dei quali sono riservati percorsi formativi specifici alle politiche di genere.

 

 

 

 

 

2. A decorrere dall'anno 2016, dall'imposta lorda sul reddito è detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione alle scuole o ai corsi di formazione politica di cui al comma 1, organizzati da partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4. La detrazione è consentita nei limiti dell'importo di 750 euro per ciascuna annualità ed è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato annualmente e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, e siano comprensivi di un percorso formativo specifico dedicato alle politiche di genere. La Commissione esamina il piano entro i successivi trenta giorni e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito politico interessato entro i successivi quindici giorni.

 

 

 

 

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2016, in 2,6 milioni di euro per il 2017 e in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4.

 

 

 

 

 

Articolo 9-ter
(Sostegno alle donne nei partiti politici)

 

 

 

 

 

1. È istituito il Fondo per il sostegno alle donne nei partiti politici, dotato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

 

 

 

 

 

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno all'attività delle donne nell'ambito dei partiti politici, con particolare riguardo all'organizzazione di seminari, azioni di formazione, conferenze e studi, nonché scambi di esperienze a livello europeo ed internazionale, volti al raggiungimento di una partecipazione egualitaria di uomini e donne alla vita politica, economica e sociale.

 

 

 

 

 

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente suddivise tra i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito politico alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

 

 

 

 

 

4. L'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun partito politico è divisa in due parti. La prima, pari al 70 per cento del finanziamento, è erogata in seguito alla presentazione di uno o più progetti relativi alle attività di cui al comma 2. Il restante 30 per cento è erogato in seguito alla presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto delle spese sostenute. Ai fini dei controlli e delle sanzioni si applica l'articolo 9, comma 3, secondo e terzo periodo.

 

 

 

 

 

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

(…)

 

 

 

 

 

Articolo 11
(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici)

 

 

 

 

 

[…]

 

 

Art. 1, co. 1, lett. d)

 

 

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

 

 

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e all'articolo 9-bis e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

 

 

 

Art. 4
(Sottoscrizione delle liste di candidati)

 

 

 

 

 

1. Ai partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge e costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero aventi almeno un rappresentate eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o presso un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali.

 

 

 

 

 

Art. 6
(Norme finali)

 

 

 

 

 

1. I partiti politici di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dalla presente legge, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, ovvero una singola componente interna al gruppo misto sono tenuti agli adempimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, come modificato dalla presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5
(Partecipazione dei giovani alla vita politica)

 

 

 

Si cfr., supra, art. 1, co. 1, lett. c)

 

1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 149 e delle risorse percepite in applicazione dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.

 

 

 

 

 

 

2. Ai fini di cui al comma 1, introducono un’apposita voce all’interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge. 3. In caso di inosservanza, Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quadruplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 6
(Patrimonio del partito)

 

 

 

 

 

1. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.

2. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all’estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione prevede l’emissione di titoli al portatore.

 

 

 

 

 

 

Art. 7
(Sedi di partito)

 

 

 

 

 

1. Qualora i partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 149 non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, previa richiesta, verifica tempestivamente la disponibilità di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo non inseriti in programmi di valorizzazione e dismissione immobiliare. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati.

 

 

 

 

 

2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, senza che ne derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, può essere assegnato a canone agevolato, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei partiti politici di cui al comma 1. È vietata la sub-locazione, totale o parziale. La violazione di detti divieti e la mancata corresponsione del canone per tre mesi consecutivi comporta la decadenza dalla assegnazione.

 

 

 

 

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento alla determinazione dei canoni agevolati nei limiti di quanto previsto al comma 2.

 

 

 

 

 

4. Gli immobili di proprietà dello Stato, di enti territoriali, di istituti o enti o società di diritto pubblico, utilizzati da almeno 20 anni dai partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 per lo svolgimento delle attività politiche, sono assegnati ai partiti medesimi dietro corresponsione del canone agevolato determinato ai sensi del comma 3, ridotto del 20 per cento, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria. Si applicano il secondo ed il terzo periodo del comma 2.

 

 

 

 

 

Art. 8
(Sedi per lo svolgimento di attività politiche)

 

 

 

 

 

1.Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, mettono a disposizione dei partiti iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 149 locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

 

 

 

 

 

 

L. 6 luglio 2012, n. 96

 

 

 

 

 

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

 

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

Art. 10

Art. 8
(Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche)

 

 

 

 

 

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

 

 

 

 

Abrogato

 

Si cfr., supra, art. 8

 

 

 

 

 

 

L. 22 febbraio 2000, n. 28

 

 

 

 

 

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

 

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

 

Art. 2
(Comunicazione politica radiotelevisiva)

 

 

Art. 2, co. 1, lett. a)

 

 

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

 

 

Identico

 

 

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

 

 

Identico

 

 

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

 

 

Identico

 

 

 

 

 

3-bis. Nei programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere.

 

 

 

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

 

 

 

Identico

 

 

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

 

 

Identico

 

 

Art. 4
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, co. 1, lett. b)

 

 

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

 

 

Identico

 

 

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

 

 

Identico

 

 

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

 

 

Identico

 

 

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito territoriale di riferimento;

 

 

Identico

 

 

 

 

 

b-bis) nei casi di cui alle lettere a) e b) è altresì assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere;

 

 

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

 

 

Identico

 

 

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

 

 

Identico

 

 

[…]

 

 

 

 

 

Art. 5
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, co. 1, lett. c)

 

 

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

 

 

Identico

 

 

 

 

 

1-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 è assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

 

 

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

 

 

Identico

 

 

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

 

 

Identico

 

 

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto»

 

 

 

Identico

 

 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

 

 

 

 

 

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

 

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

 

Art. 14

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, co. 1, lett. a

 

 

 

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

 

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

 

 

 

[…]

 

 

 

 

 

 

Art. 22
dal 1° luglio 2016

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, co. 1, lett. b

 

 

 

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

 

Identico

 

 

 

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17);

 

Identico

 

 

 

 

 

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni;

 

 

 

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

 

Identico

 

 

 

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma;

 

Identico

 

 

 

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

 

Identico

 

 

 

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

 

Identico

 

 

 

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

 

Identico

 

 

 

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

 

Identico

 

 

 

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

 

 

 

 

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

 

 

 

 

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente :

 

Identico

 

 

 

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

 

 

 

 

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

 

 

 

 

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

 

Identico

 

 

 

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

 

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella n. 2 – La delega al Governo per la redazione di un testo unico sui partiti politici

 

A.C. 3004
(on. Fontanelli ed altri)

A.C. 3147
(on. L. Guerini ed altri)

A.C. 3610
(on. D’Alia)

 

 

 

Art. 5

Art. 3

Art. 9

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti i partiti politici

Delega al Governo per la redazione di un testo unico

Delega al Governo per la redazione di un testo unico sui partiti politici

 

 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modifiche necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui alla presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui alla presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

a) disciplina dei partiti politici;

 

a) disciplina in materia di partiti politici ed attività politica;

 

a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;

b) disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;

b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici;

 

b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;

d) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;

c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici.

 

 

 

 

c) disciplina delle elezioni primarie;

 

c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

e) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

 

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

 

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

 

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

 

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

 


Tabella n. 3 – La delega al Governo per la disciplina delle elezioni primarie

 

A.C. 3494
(on. Zampa)

A.C. 3610
(on. D’Alia)

 

 

Art. 4

Art. 3

Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi plurinominali

Delega al Governo per la disciplina delle elezioni primarie

 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio plurinominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;

a) prevedere che le primarie si svolgono a livello di  collegio plurinominale; definire le modalità con le quali ciascun partito politico iscritto nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 149 può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati alle elezioni politiche, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

c) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

d) prevedere che le elezioni primarie si svolgono nel medesimo giorno e che ciascun elettore può votare per non più di una candidatura;

d) prevedere che le elezioni primarie si svolgono nel medesimo giorno;

 

e) prevedere misure per assicurare l’equilibrio di genere nella rappresentanza e garantire il rispetto delle  disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 52 con tale finalità;

e) stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato capolista nel collegio del partito o del movimento politico che ha richiesto lo svolgimento delle elezioni primarie nel medesimo collegio;

f) stabilire, per ciascuna elezione primaria, che il candidato che ottiene il maggior numero di voti è nominato capolista nel collegio e che gli altri candidati seguono nella lista secondo la graduatoria dei voti;

f) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

g) prevedere che siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

g) prevedere che in ciascun collegio plurinominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

 

h) stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a un quinto nei collegi plurinominali in cui un solo partito o movimento politico ha richiesto lo svolgimento di elezioni primarie;

 

i) provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

h) provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai partiti delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 149.