Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Attuazione dell'articolo 49 Cost. in materia di disciplina dei partiti politici A.C. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610 - Testo a fronte | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 398 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 17/02/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera
dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame
di |
Attuazione dell'articolo 49 Cost. A.C. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610 |
Testo
a fronte |
n. 398/1 |
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17 febbraio 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it CD_istituzioni |
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File:
ac0482a.docx |
Testo a fronte
tra la normativa vigente e le proposte di legge
AC. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610
AVVERTENZA
Nel presente dossier sono messe a fronte le pdl 3004 (on. Fontanelli ed altri), 3147 (on. L. Guerini ed altri), 3438 (on. Agostini ed altri), 3494 (On. Zampa), 3610 (on. D’Alia), in tema di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti politici, promozione dell’equilibrio di genere nei partiti politici, nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico sui partiti politici e per la disciplina delle elezioni primarie.
Nella tabella n. 1, le proposte sono messe a raffronto tra di loro e con le disposizioni vigenti oggetto di esplicita novella (contenute nel D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nella L. 6 luglio 2012, n. 96, nella L. 22 febbraio 2000, n. 28 e nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). Il testo segue l’ordine cronologico (a partire dal più recente) degli atti normativi oggetto di modifica da parte delle singole proposte, fermo restando che, considerata la disomogeneità di contenuto e di tecnica redazionale delle pdl, le proposte non sempre sono formulate in termini di novella.
Nelle tabelle n. 2 sono messe a raffronto le disposizioni delle proposte di legge che prevedono una delega al Governo per la redazione di un testo unico sui partiti politici, mentre nella tabella n. 3 quelle che prevedono una delega per la disciplina delle elezioni primarie.
Tabella n. 1 - Le modifiche alla normativa vigente
Normativa vigente |
A.C. 3004 |
A.C. 3147 |
A.C. 3438 |
A.C. 3494 |
A.C. 3610 |
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Art. 1 |
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Art. 1 |
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Si cfr.
articolo 2, D.L. 149/2013 |
1. La presente legge reca disposizioni
per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della
Costituzione. |
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1. La presente legge reca disposizioni
per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della
Costituzione. |
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2.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i partiti politici sono tenuti a: a)
rispettare, in particolare nel loro programma e nella loro attività, i valori
della Costituzione, con specifico riguardo al metodo democratico, alla
dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, allo stato di diritto e ai
diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle
minoranze; b) non perseguire scopi di lucro. |
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Art. 2 |
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Art. 2 |
Art. 1 |
Si cfr.
articolo 2, D.L. 149/2013 |
1.
I partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità
giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fermo
restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. |
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1. I partiti politici sono
associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi
dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo. |
1. I partiti politici iscritti nel
registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, di
seguito denominato “decreto-legge n. 149”, sono associazioni riconosciute
dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. |
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2. Per i partiti politici il
riconoscimento è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel
registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte
della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma
3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la Commissione provvede
tempestivamente a comunicare alla prefettura – ufficio territoriale del
Governo (UTG) competente l'iscrizione del partito politico nel predetto
registro. La Commissione medesima, contestualmente alla comunicazione
dell'avvenuta iscrizione nel registro, trasmette alla prefettura UTG
competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di
ogni modificazione dello stesso. Entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche
necessarie all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, al fine di adeguarlo a quanto
disposto dal presente comma. |
Si
cfr. articolo 1, comma 1, lett. c) |
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4.
Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici,
il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è concesso
d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro nazionale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge
6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la Commissione comunica tempestivamente
alla prefettura–ufficio territoriale del Governo competente l'iscrizione del
partito politico nel registro nazionale e trasmette contestualmente alla
medesima prefettura – ufficio territoriale del Governo copia autentica
dell'atto costitutivo e dello statuto. La citata Commissione trasmette tempestivamente
alla prefettura–ufficio territoriale del Governo competente ogni
modificazione dello statuto, previo svolgimento della procedura di cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. |
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Si cfr.
articolo 3, D.L. 149/2013 |
3. Ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto
costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui
fanno parte integrante la denominazione e il simbolo. |
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2. Ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto
costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui
fanno parte integrante la denominazione e il simbolo. |
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4. Il simbolo è di esclusiva proprietà
del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo
statuto. |
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3. Il simbolo è di esclusiva proprietà
del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo
statuto. |
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D.L. 28
dicembre 2013, n. 149 |
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Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore |
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Articolo 2 |
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Art. 1, co. 1, lett. a) |
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1. I partiti politici sono libere
associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo
democratico, a determinare la politica nazionale. |
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1. I
partiti politici sono libere associazioni che promuovono e favoriscono la partecipazione dei cittadini alla
determinazione della politica nazionale attraverso l'elaborazione di visioni
ideali e di programmi per il governo delle comunità locali e del Paese, la
formazione politica, la selezione, la presentazione e il sostegno di
candidati alle elezioni per cariche pubbliche. La loro vita interna e la loro
iniziativa politica sono improntate al metodo democratico. |
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2. L'osservanza del metodo
democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche
attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto. |
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Identico |
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Articolo 3 |
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Art. 3, co. 1 |
Art. 1, co. 1, lett. b) |
Art. 1, co. 1, lett. a) |
Art. 3, co. 1 |
Art. 2, co. 1 |
1. I partiti politici che intendono
avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di
uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è
descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale
di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato
in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella
forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di
qualsiasi altro partito politico esistente. |
I partiti politici che intendono
avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto e acquisire la personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono
tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma
di atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la
denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito
politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo
del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere
chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico
esistente. |
I partiti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi
dei benefìci previsti dal presente decreto si dotano di un atto costitutivo e
di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è
descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale
di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato
in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella
forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di
qualsiasi altro partito politico esistente. |
Identico |
Identico |
Identico |
2. Lo statuto, nel rispetto della
Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica: |
Identico |
Identico |
Identico |
Identico |
Identico |
0a) l'indirizzo della sede legale nel
territorio dello Stato; |
a) identica |
0a) identica |
0a) identica |
0a) identica |
0a) identica |
a) il numero, la composizione e le
attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità
della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o
comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; |
b) il numero, la
composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di
controllo, nonché dei titolari delle
cariche di partito, le modalità della loro elezione e la durata dei
relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della
rappresentanza legale; |
a) identica |
a) identica |
a) identica |
a) identica |
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c) le modalità per l'ammissione, le dimissioni e
l'esclusione dei suoi membri prevedendo, in particolare, il diritto di
ciascuno di iscriversi al partito politico, previa dichiarazione di
accettazione da parte dell'organo competente. La domanda di iscrizione
contiene l'espressa adesione allo statuto del partito. La domanda è accettata
o respinta entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Decorso tale
termine la domanda si intende accolta. Non può essere negata l'iscrizione né
può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o
all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla
religione, al luogo di nascita o di residenza ovvero alle condizioni
economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o
a restare iscritto; |
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b) la cadenza delle assemblee
congressuali nazionali o generali; |
d) identica |
b) identica |
b) identica |
b) identica |
b) identica |
c) le procedure richieste per
l'approvazione degli atti che impegnano il partito; |
e) le procedure richieste
per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico; |
c) identica |
c) identica |
c) identica |
c) identica |
d) i diritti e i doveri degli iscritti
e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti
all'attività del partito; |
f) i diritti e i doveri
degli iscritti e i relativi organi di garanzia e, in particolare, le modalità e gli strumenti con cui si assicura a
ogni iscritto il diritto a una piena e completa informazione
sull'organizzazione e sull'attività del partito politico, le procedure e le
modalità di partecipazione attraverso cui gli iscritti esercitano il proprio
diritto a concorrere alla determinazione della linea politica e delle scelte
programmatiche del partito; |
d) le forme e le
modalità di adesione; i diritti e i doveri degli aderenti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli aderenti alle fasi
di formazione della proposta politica del partito, compresa la designazione
dei candidati alle elezioni; |
d) identica |
d) identica |
d) i diritti e i doveri degli iscritti
e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti
all'attività del partito; le regole per
l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, la cui
consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel
rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni; |
e) i criteri con i quali è promossa la
presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non
esecutivi; |
g) le garanzie per rendere
effettivo il pluralismo interno e il riconoscimento formale di minoranze alle
quali è assicurata, ove richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti
gli organi collegiali, inclusi gli organi di garanzia e quelli preposti alla
gestione delle risorse pubbliche conferite al partito politico, ad eccezione
dell'organo esecutivo di vertice; |
e) identica |
e) identica |
e) identica |
e) i criteri con i quali è promossa la
presenza delle minoranze, ove presenti, in
tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle
risorse del partito; |
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e-bis) le
modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando,
quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto; |
f) le modalità per promuovere,
attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli
organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; |
h) identica |
f) identica |
f) le modalità per assicurare l'equilibrio di genere
negli organismi collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle cariche monocratiche, a livello sia
nazionale che territoriale, in attuazione dell'articolo 51, primo comma,
della Costituzione; |
f) identica |
f) le modalità per promuovere,
attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli
organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, assicurando comunque che negli organi
collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura superiore ai due
terzi; |
g) le procedure relative ai casi di
scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali
articolazioni territoriali del partito; |
i) le procedure relative ai
casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle
eventuali articolazioni territoriali del partito politico; |
g) identica |
g) identica |
g) identica |
g) identica |
h) i criteri con i quali sono
assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali; |
l) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli
organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali; |
h) identica |
h) identica |
h) identica |
h) identica |
i) le misure disciplinari che possono
essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad
assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla
difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; |
m) identica |
i) identica |
i) identica |
i) identica |
i) identica |
l) le modalità di selezione delle
candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; |
n) identica |
l) identica |
l) le modalità di selezione delle
candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, definendo altresì le modalità per
assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive
collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle candidature alle
cariche elettive monocratiche; |
l) le modalità di selezione delle
candidature, anche attraverso elezioni
primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; |
l) le modalità di selezione delle
candidature, anche attraverso elezioni
primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; |
m)
le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del
partito; |
o) le procedure per
modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico, assicurando la riserva delle
deliberazioni all'organo collegiale rappresentativo degli iscritti; |
m) identica |
m) identica |
m) identica |
m) identica |
n)
l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e
della fissazione dei relativi criteri; |
p) identica |
n) identica |
n) identica |
n) identica |
n) identica |
o)
l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; |
q) identica |
o) identica |
o) identica |
o) identica |
o) identica |
o-bis) le regole che assicurano la
trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria,
nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali |
r) le regole che assicurano la trasparenza, con specifico
riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della
vita privata e la protezione dei dati personali, stabilendo in particolare, nel rispetto di tali princìpi, che la
consultazione degli elenchi degli iscritti è sempre garantita a ciascun
iscritto; |
o-bis) identica |
o-bis) identica |
o-bis) identica |
o-bis) identica |
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s) una dichiarazione
attestante che il partito politico non persegue fini di lucro; |
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t) disposizioni che
disciplinano la presentazione di un programma politico che ne definisce la
finalità e gli obiettivi. |
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3. Lo statuto può prevedere
disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie
insorgenti nell’applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi
probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e
arbitrali. |
Identico |
Identico |
Identico |
Identico |
Identico |
4. Per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti
politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia. |
Identico |
Abrogato Si
cfr., infra, art. 1, co. 1-lett. c) |
Identico |
Identico |
Identico |
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Articolo 4 |
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Art. 3, co. 2 |
Art. 1, co. 1, lett. c) |
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1. Ai fini di cui al comma 1
dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a
trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la
denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione». |
1. Ai fini di cui al comma 1
dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a
trasmettere copia autentica dell’atto
costitutivo e dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio
2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici», di seguito denominata «Commissione». |
Identico |
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|
2. La Commissione, verificata la
presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede
all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei
partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. |
Identico |
Identico |
|
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3. Qualora lo statuto non sia ritenuto
conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche
previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il
partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche
necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non
prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta
giorni. |
Identico |
Identico |
|
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3-bis.
Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute
conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al
citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento
motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento
di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla
notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. |
Identico |
Identico |
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Si
cfr., supra, art. 2, co. 2 |
3-ter. L'iscrizione
nel registro nazionale di cui al comma 2 determina l'acquisizione della
personalità giuridica. |
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Si
cfr., supra, art. 3, co. 4 |
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3-quater.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ai partiti politici
si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti per le associazioni dotate di
personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 |
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4. Ogni modifica dello statuto deve
essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente
articolo. |
Identico |
Identico |
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4-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la
Commissione comunica alla prefettura – ufficio territoriale del Governo
competente l'avvenuta iscrizione del partito politico nel registro di cui al
comma 2 del presente articolo e trasmette copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto. La medesima procedura è seguita per le eventuali
modificazioni allo statuto e nel caso di cancellazione dal registro di cui al
citato comma 2. |
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5. Lo statuto dei partiti politici e
le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un
mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma
2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni. |
Identico |
Identico |
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6. I partiti politici costituiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di
fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente
interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro
dodici mesi dalla medesima data. |
Si
cfr., infra, art. 6 |
Identico |
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7. L'iscrizione e la permanenza nel
registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei
partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente
decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti
costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli
cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono
comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici
di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso
dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. |
Identico |
Identico |
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8. Il registro di cui al comma 2 è
consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del
Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni,
recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
10. |
Identico |
Identico |
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Articolo 8 |
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Art. 4, co. 1 |
1. I controlli sulla regolarità e
sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge
2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati,
nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al
presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del
controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o
inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. |
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Identico |
2. In caso di inottemperanza alle
disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di
presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione
del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora
l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la
Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal
registro di cui all'articolo 4. |
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2. In caso di inottemperanza alle
disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di
presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione
del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora
l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la
Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro
di cui all'articolo 4 e applica una
sanzione amministrativa da euro 200.000 a euro 300.000. |
3. Ai partiti politici che non abbiano
rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio
sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente
decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi
spettanti ai sensi dell'articolo 12. |
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3. Ai partiti politici che non abbiano
rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio
sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente
decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica una sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000 e procede
alla decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi
dell'articolo 12. |
4. Ai partiti politici che nel
rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati
difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato
o difforme dal vero, consistente nella
decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel
limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del
rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di
cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso
spettanti ai sensi dell'articolo 12. |
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4. Ai partiti politici che nel
rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati
difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al quintuplo dell’importo non dichiarato o difforme dal vero.
Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in
conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2,
la Commissione applica una sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 e procede alla decurtazione
fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12. |
5. Ai partiti politici che nella
relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare,
in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge
2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o
veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non
correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi
spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo
medesimo. |
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5. Ai partiti politici che nella
relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare,
in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge
2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o
veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non
correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, una sanzione amministrativa da euro 100 a
euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, alla decurtazione fino
a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel
limite di un terzo dell'importo medesimo. |
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non
possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai
sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione
tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. |
|
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|
6. Nell'applicazione delle sanzioni,
la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne
indica i motivi. |
7. Qualora le inottemperanze e le
irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti
politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi
dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la
Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via
diretta al partito politico fino al
limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai
sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno. |
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7. Qualora le decurtazioni previste dai commi 3, 4 e 5 debbano
applicarsi a partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad
essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a
percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni
amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico. |
8. Ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai
fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto
dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato
dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente
articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689
del 1981, e successive modificazioni. |
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|
9. I partiti che abbiano fruito della
contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della
contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al
proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a
quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di
presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. |
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10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a
7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al
Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta
dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo
d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la
violazione. |
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11. Nei casi di cui al comma 2, coloro
che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono
la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei
cinque anni successivi. |
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12. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014. |
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Articolo 9 |
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Art. 1, co. 1, lett. b) |
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1. I partiti politici promuovono la
parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51
della Costituzione. |
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Identico |
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2. Nel caso in cui, nel numero
complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi
dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni
punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del
sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. |
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|
Identico |
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3. Ai partiti politici che non abbiano
destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti
ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione
attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai
sensi dell'articolo 12. |
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|
3. I partiti politici sono tenuti a
destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali
effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, e delle risorse
percepite in applicazione dell'articolo 12 a iniziative volte ad
accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, anche attraverso il sostegno alle campagne
elettorali delle donne. A tale
fine i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del
rendiconto e presentano alla Commissione un'adeguata e specifica
documentazione per il controllo di conformità alla legge. In caso di inosservanza, la Commissione
applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme
distolte dalla destinazione di cui al primo periodo. |
|
|
4. A decorrere dall'anno 2014, è
istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione
dei commi 2 e 3. |
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4. A decorrere dall'anno 2014, è
istituito un fondo gestito dalla
Commissione, in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione
dei commi 2 e 3. |
|
|
5. Le risorse del fondo di cui al
comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda
sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di
eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore
al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da
ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente
comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste
dalla normativa elettorale vigente. |
|
|
5. Le risorse del fondo di cui al
comma 4 sono annualmente suddivise, con
provvedimento della Commissione, tra i partiti iscritti nella seconda
sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di
eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore
al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da
ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente
comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste
dalla normativa elettorale vigente. |
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Art. 1, co. 1, lett. c) |
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Articolo
9-bis |
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1.
I partiti politici organizzano scuole o corsi di formazione politica al fine
di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e, in particolare, delle
donne e dei giovani alla vita democratica, nell'ambito dei quali sono
riservati percorsi formativi specifici alle politiche di genere. |
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|
2. A decorrere dall'anno 2016,
dall'imposta lorda sul reddito è detraibile un importo pari al 75 per cento
delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione alle scuole o ai
corsi di formazione politica di cui al comma 1, organizzati da partiti
politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4. La
detrazione è consentita nei limiti dell'importo di 750 euro per ciascuna
annualità ed è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di
formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la
formazione politica presentato annualmente e allegato alla richiesta di cui
all'articolo 10, comma 3, e siano comprensivi di un percorso formativo
specifico dedicato alle politiche di genere. La Commissione esamina il piano
entro i successivi trenta giorni e, qualora non vi riscontri attività
manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il
proprio nulla osta al partito politico interessato entro i successivi
quindici giorni. |
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3. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 2 del presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per il
2016, in 2,6 milioni di euro per il 2017 e in 1,5 milioni di euro a decorrere
dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 12, comma 4. |
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Articolo 9-ter |
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1. È istituito il Fondo per il sostegno
alle donne nei partiti politici, dotato di 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016. |
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2. Il Fondo di cui al comma 1 è
destinato al sostegno all'attività delle donne nell'ambito dei partiti
politici, con particolare riguardo all'organizzazione di seminari, azioni di
formazione, conferenze e studi, nonché scambi di esperienze a livello europeo
ed internazionale, volti al raggiungimento di una partecipazione egualitaria
di uomini e donne alla vita politica, economica e sociale. |
|
|
|
|
|
3. Le risorse del Fondo di cui al comma
1 sono annualmente suddivise tra i partiti politici iscritti nella seconda
sezione del registro di cui all'articolo 4 e sono ripartite in misura
proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito politico alle ultime elezioni
della Camera dei deputati. |
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|
4. L'erogazione delle risorse del Fondo
di cui al comma 1 per ciascun partito politico è divisa in due parti. La
prima, pari al 70 per cento del finanziamento, è erogata in seguito alla
presentazione di uno o più progetti relativi alle attività di cui al comma 2.
Il restante 30 per cento è erogato in seguito alla presentazione di una
relazione sull'attività svolta e di un rendiconto delle spese sostenute. Ai
fini dei controlli e delle sanzioni si applica l'articolo 9, comma 3, secondo
e terzo periodo. |
|
|
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|
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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|
(…) |
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Articolo 11 |
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|
[…] |
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Art. 1, co. 1, lett. d) |
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10. Ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate
risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse
disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente
decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore
dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
secondo periodo del presente comma. |
|
|
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e all'articolo 9-bis e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate
risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse
disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente
decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore
dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
secondo periodo del presente comma. |
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Art. 4 |
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|
1. Ai partiti politici riconosciuti ai
sensi della presente legge e costituiti in gruppo parlamentare all'inizio
della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero
aventi almeno un rappresentate eletto tra i membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia o presso un consiglio regionale o nei consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta alcuna
sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione
delle consultazioni elettorali. |
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Art. 6 |
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1. I partiti politici di cui al comma
1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dalla
presente legge, costituiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare
costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
Regolamenti, ovvero una singola componente interna al gruppo misto sono
tenuti agli adempimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 149
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, come
modificato dalla presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. |
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Art. 5 |
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Si cfr., supra, art. 1,
co. 1, lett. c) |
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1.
I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per
cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le
modalità di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 149 e delle
risorse percepite in applicazione dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge
ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla
vita politica. |
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2.
Ai fini di cui al comma 1, introducono un’apposita voce all’interno del
rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione
ai fini del controllo di conformità alla legge. 3. In caso di inosservanza,
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al quadruplo delle somme distolte dalla destinazione di cui
al comma 1. |
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Art. 6 |
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1.
I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati. 2.
I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se
titoli di Stato o emessi all’estero o nelle regioni a statuto speciale la cui
legislazione prevede l’emissione di titoli al portatore. |
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Art. 7 |
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1.
Qualora i partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del
decreto-legge n. 149 non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare
idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio,
previa richiesta, verifica tempestivamente la disponibilità di adeguati
locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà
dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche,
adibiti ad uso diverso da quello abitativo non inseriti in programmi di
valorizzazione e dismissione immobiliare. A tal fine, l'Agenzia del demanio
stipula appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche
interessati. |
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2.
L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, senza che ne derivino nuovi oneri
per la finanza pubblica, può essere assegnato a canone agevolato, a fronte
dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
da parte dei partiti politici di cui al comma 1. È vietata la sub-locazione,
totale o parziale. La violazione di detti divieti e la mancata corresponsione
del canone per tre mesi consecutivi comporta la decadenza dalla assegnazione. |
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3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento alla determinazione
dei canoni agevolati nei limiti di quanto previsto al comma 2. |
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4.
Gli immobili di proprietà dello Stato, di enti territoriali, di istituti o
enti o società di diritto pubblico, utilizzati da almeno 20 anni dai partiti
politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 per lo svolgimento delle
attività politiche, sono assegnati ai partiti medesimi dietro corresponsione
del canone agevolato determinato ai sensi del comma 3, ridotto del 20 per
cento, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria.
Si applicano il secondo ed il terzo periodo del comma 2. |
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Art. 8 |
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1.Gli
enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento,
anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, mettono a
disposizione dei partiti iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del
decreto-legge n. 149 locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee,
convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività
politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle
amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei
locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per
il quale essi se ne avvalgono. |
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L. 6 luglio
2012, n. 96 |
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|
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici
in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire
la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo
per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei
partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo
alle detrazioni fiscali. |
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|
[…] |
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|
Art. 10 |
Art. 8 |
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|
1.
Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento,
anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre
istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e
dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento
di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo
svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari
definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di
funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche
per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. |
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|
Abrogato Si
cfr., supra, art. 8 |
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L. 22
febbraio 2000, n. 28 |
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Disposizioni
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica |
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|
[…] |
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|
Art. 2 |
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Art. 2, co. 1, lett. a) |
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1.
Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici
con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione
politica. |
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|
Identico |
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2.
S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente
legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti
opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le
disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie
nei programmi di informazione. |
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|
Identico |
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|
3.
È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni
politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle
presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle
interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. |
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|
Identico |
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|
3-bis. Nei programmi di comunicazione
politica radiotelevisiva è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. |
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|
4.
L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è
obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le
concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che
trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso
gratuita. |
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|
Identico |
|
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5.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa
consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza,
stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal
presente articolo. |
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Identico |
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Art. 4 |
|
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Art. 2, co. 1, lett. b) |
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1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle
seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione
in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni
altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i
candidati in competizione. |
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Identico |
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2. La Commissione e l'Autorità, previa
consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza,
regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti
criteri: |
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Identico |
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a) per il tempo intercorrente tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle
candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle
assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché
presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; |
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Identico |
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b) per il tempo intercorrente tra la
data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna
elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari
opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano
presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale
presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito
territoriale di riferimento; |
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Identico |
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b-bis) nei casi di cui alle lettere a)
e b) è altresì assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere; |
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c) per il tempo intercorrente tra la
prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono
ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi; |
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Identico |
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d) per il referendum, gli spazi sono
ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito
referendario. |
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Identico |
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[…] |
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Art. 5 |
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Art. 2, co. 1, lett. c) |
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1. La Commissione e l'Autorità, previa
consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza,
definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni
di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti
radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire
la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione. |
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Identico |
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1-bis. Nella definizione dei criteri di
cui al comma 1 è assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di
genere. |
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2. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque
trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. |
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Identico |
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3. I registi ed i conduttori sono
altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del
programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza
sulle libere scelte degli elettori. |
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Identico |
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4. Al comma 5 dell'articolo 1 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno
precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di
convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» |
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Identico |
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D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361 |
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Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati |
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[…] |
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Art. 14 |
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Art. 2, co. 1, lett. a |
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I partiti o i gruppi politici
organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi
plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
|
1. I partiti o i gruppi politici
organizzati, iscritti nel registro
nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
successive modificazioni, che intendono presentare liste di candidati nei
collegi plurinominali, devono depositare presso il Ministero dell'interno il
contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
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[…] |
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Art. 22 |
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Art. 2, co. 1, lett. b |
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L'Ufficio centrale circoscrizionale
entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati: |
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Identico |
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1) ricusa le liste presentate da
persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17); |
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Identico |
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1-bis)
ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati non
iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, e successive modificazioni; |
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2) ricusa le liste contraddistinte con
contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli artt. 14, 15 e 16; |
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Identico |
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3) verifica se le liste siano state
presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto,
dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a
quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e
dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a
quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano
i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma; |
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Identico |
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4) cancella dalle liste i nomi dei
candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; |
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Identico |
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5) cancella dalle liste i nomi dei
candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al
giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il
certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; |
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Identico |
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6) cancella i nomi dei candidati
compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione; |
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Identico |
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6-bis) comunica i nomi dei candidati
di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali
irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le
eventuali modifiche nel modo seguente: |
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Identico |
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a) nel caso in cui risultino comunque
rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in
coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
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b) nel caso in cui, procedendo ai
sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste
i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti
di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
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6-ter) a seguito di eventuale rinuncia
alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del
rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche
prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione
delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente : |
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Identico |
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a) nel caso in cui risultino comunque
rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in
coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
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|
|
b) nel caso in cui, procedendo ai
sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste
i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti
di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
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I delegati di ciascuna lista possono
prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte
dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo
apportate alla lista. |
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Identico |
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L'ufficio centrale circoscrizionale si
riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente
i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti
nonché correzioni formali e deliberare in merito. |
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Identico |
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Tabella n. 2 – La delega al Governo per la redazione di un testo unico
sui partiti politici
A.C. 3004 |
A.C. 3147 |
A.C. 3610 |
|
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Art. 5 |
Art. 3 |
Art. 9 |
Delega
al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino e il
coordinamento delle disposizioni riguardanti i partiti politici |
Delega al Governo per la redazione di un testo unico |
Delega al Governo per la redazione di un testo unico sui
partiti politici |
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1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le
sole modifiche necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le
disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti
in materia di: |
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico
nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo,
sono riunite le disposizioni di cui alla presente legge e le altre
disposizioni legislative in materia di: |
Il Governo
è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all’articolo 3, un decreto legislativo recante un
testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento
normativo, sono riunite le disposizioni di cui alla presente legge e le altre
disposizioni legislative in materia di: |
a) disciplina dei partiti politici; |
|
a) disciplina in materia di
partiti politici ed attività politica; |
|
a) disciplina
dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche
in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica; |
b) disciplina dello svolgimento
delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della
comunicazione politica; |
b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici; |
b) agevolazioni in
favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di
gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione
delle consultazioni elettorali e referendarie; |
d) agevolazioni in favore di
candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici
organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle
consultazioni elettorali e referendarie; |
c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci
e dei rendiconti dei partiti politici. |
|
|
|
|
c) disciplina delle elezioni
primarie; |
|
c) attività di
controllo e disciplina sanzionatoria. |
e) attività di controllo e
disciplina sanzionatoria. |
|
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi: |
2. Nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) puntuale
individuazione del testo vigente delle norme; |
a) puntuale individuazione del
testo vigente delle norme; |
|
b) ricognizione delle
norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; |
b) ricognizione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; |
|
c) coordinamento del
testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale
applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa. |
c) coordinamento del testo
delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione
nonché la coerenza logica e sistematica della normativa. |
|
3. Lo
schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti
con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini
dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di
sessanta giorni. |
3. Lo
schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i
rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si
esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del
decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti,
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione
del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni. |
Tabella n. 3 – La delega al Governo per la disciplina delle elezioni
primarie
A.C. 3494 |
A.C. 3610 |
|
|
Art. 4 |
Art. 3 |
Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento
delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi
plurinominali |
Delega al Governo per la disciplina delle elezioni
primarie |
|
|
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in
ciascun collegio plurinominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la
designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio. |
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, un decreto
legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la
designazione dei candidati da parte degli elettori. |
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi: |
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi: |
a) definire le modalità con le
quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare
candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52,
può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni
primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali
collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo; |
a) prevedere che le primarie si
svolgono a livello di collegio
plurinominale; definire le modalità con le quali ciascun partito politico
iscritto nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 149 può
comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni
primarie per la designazione dei propri candidati alle elezioni politiche,
indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale
metodo; |
b) definire le modalità e i
termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare
la propria candidatura; |
b) definire le modalità e i
termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare
la propria candidatura; |
c) stabilire che ciascun
elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio
plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni
politiche; |
c) stabilire che ciascun
elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio
plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni
politiche; |
d) prevedere che le elezioni primarie si svolgono
nel medesimo giorno e che ciascun elettore può votare per non più di una
candidatura; |
d) prevedere che le elezioni primarie si svolgono
nel medesimo giorno; |
|
e) prevedere misure per
assicurare l’equilibrio di genere nella rappresentanza e garantire il
rispetto delle disposizioni della
legge 6 maggio 2015, n. 52 con tale finalità; |
e)
stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il
maggior numero di voti è nominato candidato capolista nel collegio del
partito o del movimento politico che ha richiesto lo svolgimento delle
elezioni primarie nel medesimo collegio; |
f) stabilire,
per ciascuna elezione primaria, che il candidato che ottiene il maggior
numero di voti è nominato capolista nel collegio e che gli altri candidati
seguono nella lista secondo la graduatoria dei voti; |
f)
prevedere che i seggi siano costituiti secondo le modalità previste per le
elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che
ne assicurino la segretezza; |
g) prevedere
che siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza; |
g)
prevedere che in ciascun collegio plurinominale sia istituita una commissione
elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte
nel medesimo collegio; |
|
h) stabilire
che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari a
un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo
una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere
ridotto a un quinto nei collegi plurinominali in cui un solo partito o
movimento politico ha richiesto lo svolgimento di elezioni primarie; |
|
i) provvedere all'istituzione
di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo
svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo
il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13. |
h) provvedere all'istituzione
di un fondo per il rimborso ai partiti delle spese sostenute per lo
svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo
il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge n. 149. |