Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Commissione di garanzia sui partiti politici - Schede di lettura A.C. 2799
Riferimenti:
AC N. 2799/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 280
Data: 09/03/2015
Descrittori:
AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA   FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI
L 2012 0096   PARTITI POLITICI


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Commissione di garanzia sui partiti politici

9 marzo 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge  n. 2799, composta da tre articoli, apporta alcune modifiche all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende superare le discrasie verificatesi in questi anni che hanno portato la Commissione a funzionare limitatamente, nonché ad assicurare a tale organismo di svolgere appieno i compiti ad esso affidati dalla legge, anche alla luce delle ulteriori funzioni affidategli dal decreto-legge n. 149 del 2013, (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 21), che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti.

L'articolo 1 consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trPersonale destinato alla Commissioneasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di personale:

due unità, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione;

- due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. 

Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politiciCommissione  di garanzia degli statuti  e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, ha il compito di controllare di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite. La citata legge  96/2012 è contestualmente intervenuta sulla disciplina dei rimborsi elettorali (riducendone l'importo) e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile. Successivamente, il DL n. 149/2013 (conv. L. 13/2014) ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e lo ha sostituito con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato dalla legge al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità ivi indicati ed è prevista l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.
La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ha sostituito il Collegio di revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci dei partiti ai sensi della previgente disciplina (L. 2/1997, art. 1, co. 14).
La nuova Commissione è composta da 5 membri così designati dai vertici delle tre massime magistrature:
  • 1 membro da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione;
  • 1 membro da parte del Presidente del Consiglio di Stato;
  • 3 membri da parte del Presidente della Corte dei conti.
Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Con tale atto è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione.
I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata.Essi non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.
In base alla legge istitutiva la sede della Commissione è stabilita presso la Camera; le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato.La Commissione, come già detto, ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti. A tal fine, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati. Inoltre, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto da una società di revisione, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito.La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge che è trasmessa ai Presidenti del Senato e della Camera che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. Si ricorda che i termini sopra indicati sono stati prorogati ciascuno di 60 giorni ad opera dell'art. 1, comma 12-quater del DL 192/2014 (cd. 'mille proroghe'), al fine di assicurare la piena funzionalità della Commissione. Contestualmente, sono stati prorogati i termini per la richiesta di accesso ai benefici fiscali introdotti dal DL 149/2013, conv. L. 13/2014.
Entro  oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino  ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui sopra con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
Il DL 149/2013 ha inoltre attribuito alla Commissione il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e cd. 'due per mille').Alla Commissione sono infine riconosciuti poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge (DL 149/2013, conv. L. 13/2014, art. 8).
La Commissione si è costituita la prima volta il 3 dicembre 2012 quando il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, d'intesa tra loro, ne hanno nominato il Presidente e i membri su designazione dei vertici delle magistrature (Determinazione 3 dicembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 dicembre 2012, n. 283). In seguito alle dimissioni di tutti i membri, si è provveduto alla nomina dei nuovi membri della Commissione con  Determinazione del 29 gennaio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2015, n. 23).

L'articolo 2 specifica che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione Collocamento fuori ruolo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al contempo, è confermato il divieto, per tali dipendenti, di assumere o di svolgere altri incarichi o funzioni.

Riguardo al collocamento fuori ruolo, la pdl specifica che il tempo trascorso presso la Commissione è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In proposito, si ricorda che l'art. 1, comma 66, della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) prevede che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione (ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione) a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. É escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Al contempo, il comma 68 dispone, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni,  anche continuativi, nell'arco del loro servizio. La disposizione dell'art. 2 introduce dunque una deroga a tale regola generale.

L'articolo 3 reca la Clausola di invarianza finanziariaclausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, l'art. 1 precisa che il trattamento economico complessivo dei dipendenti che coadiuvano la Commissione, collocati fuori ruolo, è a carico delle amministrazioni di appartenenza e che essi beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie.

L'art. 2 prevede che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione, collocati furi ruolo, beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.


Relazioni allegate o richieste

Trattandosi di proposta di legge di iniziativa parlamentare è allegata la relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge è volta a novellare una disposizione di rango primario.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.