Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni |
Titolo: | Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati - Legge 6 maggio 2015, n. 52 - Testo a fronte tra la normativa previgente, il testo approvato dalla Camera e la legge 52/2015 |
Riferimenti: | |
Serie: | Progetti di legge Numero: 98 Progressivo: 5 |
Data: | 08/05/2017 |
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
|
Legge 6 maggio 2015, n. 52 Disposizioni in materia di elezione Testo a fronte tra la normativa previgente, |
|
n. 98/5 |
|
8 maggio 2017 (aggiornato con la sentenza
n. 35/2017) |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855/066760-9475– * st_istituzioni@camera.it |
Nella TABELLA n. 1 il testo previgente del Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (dPR
361/1957) è posto a confronto con quello risultante dalle modifiche allo
stesso apportate dal progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il
12 marzo 2014 (S. 1385) (seconda colonna) e con quello definitivamente approvato
dal Senato il 27 gennaio 2015 (legge 52/2015) (terza colonna). In nota sono
riportate le disposizioni di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 Nella seconda colonna sono indicate in carattere grassetto le modifiche apportate al
dPR 361/1957 dal progetto di legge approvato dalla Camera. Nella terza colonna sono evidenziate in carattere
grassetto le modifiche apportate
rispetto al dPR 361/1957 indicando, in carattere grassetto
corsivo di colore blu, le modifiche apportate dal testo
approvato dal Senato rispetto a quello approvato dalla Camera. Con il medesimo carattere grassetto corsivo di colore blu sono evidenziate, nelle prime due colonne,
le parti soppresse a seguito di modifiche disposte dal testo approvato dal
Senato. Con i medesimi criteri, la TABELLA n. 2 reca le
modifiche apportate dalla legge 52/2015 (art. 2, commi 37 e 38) alla legge
459/2001 ed al dPR 104/2003; nella TABELLA n. 3 sono riportate le
disposizioni della legge 52/2015 (art. 1, art. 2 co. 35-36, art. 4) che non
modificano leggi vigenti. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della
legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File:
ac0246f.docx |
D.P.R. 361/1957 (previgente) |
A.S. 1385 |
Legge 52/2015 |
TITOLO I |
TITOLO I |
TITOLO I |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
|
Art. 2,
comma 1 |
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste
di candidati concorrenti. |
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste
di candidati concorrenti in collegi plurinominali. |
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste
di candidati concorrenti in collegi plurinominali. |
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è
effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un
premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in
sede di Ufficio centrale nazionale. |
2. Il territorio nazionale è diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente
testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi
ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali.
Salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2,
l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di
liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio
centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con
l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo
turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un
numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale,
ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83. |
2. Il territorio nazionale è diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente
testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi
ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali.
Salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2,
l'assegnazione dei seggi alle liste
nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale
nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione
di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora
una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del
totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi
dell'articolo 83[1]. |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
|
Art. 2,
comma 2 |
1. La elezione
nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata
dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. |
Identico |
Identico |
|
1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige
è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla
circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo
le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. |
1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla
circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo
le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
|
Art. 2,
comma 3 |
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della
Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi. |
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro
per l'interno, da emanare contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi. |
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'interno, da emanare contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi. |
|
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è
determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire
nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. |
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna
circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali
sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di
statistica. |
|
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi
spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono
assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi
non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in
base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di
continuità territoriale. |
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi
spettanti a
ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo
sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di
seggi non inferiore a tre e non superiore a nove. |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
|
Art. 2, comma 4 |
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti
i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica. |
Identico |
Identico |
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista.[2] |
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante
il contrassegno di ciascuna lista e il cognome e il nome dei relativi
candidati. |
2. Ogni
elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su
un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato
o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione
della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. |
TITOLO II |
TITOLO II |
TITOLO II |
Capo I |
Capo I |
Capo I |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale
delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la
scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle
disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. |
Identico |
Identico |
Capo II |
Capo II |
Capo II |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano
compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Non sono eleggibili: |
Identico |
Identico |
a) ...[3] |
||
b) i presidenti delle Giunte provinciali; |
Identica |
Identica |
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti; |
Identica |
Identica |
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza; |
Identica |
Identica |
e) i capi di Gabinetto dei Ministri; |
Identica |
Identica |
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana,
i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario
del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del
Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le
veci nelle predette cariche; |
Identica |
Identica |
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza; |
Identica |
Identica |
h) Abrogato |
||
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma
sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti,
rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. |
Identico |
Identico |
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di
durata della Camera dei deputati. |
Identico |
Identico |
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi
previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi
disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del
comando ovvero dal collocamento in aspettativa |
Identico |
Identico |
L'accettazione della candidatura comporta in ogni
caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). |
Identico |
Identico |
Il quinquennio decorre dalla data della prima
riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. |
Identico |
Identico |
In caso di scioglimento della Camera dei deputati,
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di
ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
Identico |
Identico |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori - anche in caso di scioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle
circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato
le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. |
Identico |
Identico |
I magistrati che sono stati candidati e non sono
stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro
funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati
gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle
ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto
all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene
abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio
senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a
tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. |
Identico |
Identico |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Non sono eleggibili inoltre: |
Identico |
Identico |
1) coloro che in proprio o in qualità di
rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con
lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni
o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino
l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o
particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la
autorizzazione è sottoposta; |
Identico |
Identico |
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di
società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con
sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi,
quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello
Stato; |
Identico |
Identico |
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino
in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn.
1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. |
Identico |
Identico |
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative
e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di
Prefettura. |
Identico |
Identico |
TITOLO III |
TITOLO III |
TITOLO III |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
|
Art. 2, comma 5 |
I comizi elettorali sono convocati con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. |
Identico |
Identico |
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima
riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. |
Identico |
Identico |
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. |
Identico |
Identico |
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali
avvisi. |
Identico |
Identico |
|
Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio
dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei
comizi. |
Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio
dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei
comizi. |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione
e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente. |
Identico |
Identico |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
|
|
Art. 2, comma 6 |
1. Presso la
Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
1. Presso la
Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
1. Presso la
Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
|
|
Art. 2,
comma 7 |
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno
il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
I partiti o i gruppi politici organizzati, che
intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali,
debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi
plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere
indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. |
I partiti o i gruppi politici organizzati, che
intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali,
debbono depositare presso il Ministero dell'interno il
proprio statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il
contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che
riproduca tale simbolo. |
Identico |
Identico |
Non è ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli
riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati
tradizionalmente da altri partiti. |
Identico |
Identico |
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi
di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i
singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità
politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se
in diversa composizione o rappresentazione grafica. |
Identico |
Identico |
Non è ammessa, altresì, la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente
l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. |
Identico |
Identico |
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o
elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. |
Identico |
Identico |
Non è neppure ammessa la presentazione di
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. |
Identico |
Identico |
Articolo 14-bis |
Articolo 14-bis |
Articolo 14-bis |
|
|
Art. 2,
comma 8 |
1. I partiti o i gruppi politici organizzati
possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche. |
Identico |
Soppresso |
2. La dichiarazione di collegamento è
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi
lo stesso contrassegno. |
Identico |
Soppresso |
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza
politica. I partiti o i gruppi politici organizzati
tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un
unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. |
Identico |
1.
Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare
depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme
le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste
dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. |
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. |
Identico |
2. Gli
adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 15, primo comma. |
5. Entro il trentesimo giorno antecedente
quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano
l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno,
all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei
collegamenti ammessi. |
Identico |
Soppresso |
|
Articolo 14-ter |
Articolo 14-ter |
|
1.
In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio
non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di
liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che
hanno accesso al ballottaggio medesimo. |
Soppresso |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14
deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16
del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di
mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del
partito o del gruppo politico organizzato. |
Identico |
Identico |
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del
Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8
alle ore 20. |
Identico |
Identico |
Il contrassegno deve essere depositato in triplice
esemplare. |
Identico |
Identico |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi
alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare
del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità
dell'avvenuto deposito. |
Identico |
Identico |
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un
contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla
notifica dell'avviso. |
Identico |
Identico |
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a
sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno
avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile:
a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in
qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a
norma degli articoli precedenti. |
Identico |
Identico |
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero
dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono
essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il
Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro
le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi
abbiano interesse. |
Identico |
Identico |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
|
|
Art. 2,
comma 9 |
All'atto del deposito del contrassegno presso il
Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della
lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un
unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36°
giorno antecedente quello della votazione. |
Identico |
All'atto del deposito del contrassegno presso il
Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali della
circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è
fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno
comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette
entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. |
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro
il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il
deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente
designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il
Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce. |
Identico |
Identico |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Abrogato |
||
Articolo 18-bis |
Articolo 18-bis |
Articolo 18-bis |
|
|
Art. 2 ,
comma 10 |
La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione
dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno
1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500
e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000
di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da
un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico
o consolare. |
1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve
essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi
nei medesimi collegi o, in caso di
collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di
tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate
da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata
da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico
o consolare. |
1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve
essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi
nei medesimi collegi o, in caso di
collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di
tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare. |
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta
per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi
dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista
deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma.
Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere
la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore
deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica. |
Identico |
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno
dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale
circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La
firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i
partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
|
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista
è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo
e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. |
3. Ogni
lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico.
La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del
numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero
dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di
inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna
lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
50 per cento con arrotondamento all’unità superiore; nella successione
interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due
candidati consecutivi del medesimo sesso. |
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è
composta da un candidato
capolista e
da un elenco di
candidati, presentati secondo un ordine numerico.
La lista è formata da un numero di
candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio
plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio
plurinominale. A pena di
inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna
lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
50 per cento con arrotondamento all’unità superiore, e nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali i candidati sono collocati in
lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della
lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna
circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso
sesso, con arrotondamento all’unità più prossima. |
|
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3,
alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso
maschile e uno di sesso femminile. |
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3,
alla lista è allegato un elenco di quattro candidati
supplenti, due di
sesso maschile e due di sesso femminile. |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
|
|
Art. 2,
comma 11 |
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con
diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità
dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. |
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con
diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un
candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un
massimo di otto collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione,
nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. |
1. A pena di nullità dell’elezione nessun candidato può essere incluso in
liste con diversi contrassegni nello
stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in
liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni,
solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi
plurinominali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
|
|
Art. 2,
comma 12 |
Le liste dei candidati devono essere presentate, per
ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del
35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20. |
Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono
essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8
del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione;
a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello
o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20. |
Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono
essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8
del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione;
a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello
o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20. |
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di
iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di
presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati,
dal prescritto numero di elettori. |
Identico |
Identico |
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali
appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste
elettorali della circoscrizione. |
Identico |
Identico |
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. |
Identico |
Identico |
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il
comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale
prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per
ogni sottoscrizione autenticata. |
Identico |
Identico |
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista
di candidati. |
Identico |
Identico |
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il
Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. |
Identico |
Identico |
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e
di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo
25. |
Identico |
Identico |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
|
Art. 2,
comma 13 |
La Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale
circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso in
cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell’art. 17,
ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia
è consegnata immediatamente al presentatore. |
Identico |
Identico |
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista
dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei
delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione. |
Identico |
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali
presentate e delle
designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine
progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine
di presentazione. |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
|
|
Art. 2,
comma 14 |
L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno
successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
liste dei candidati: |
Identico |
Identico |
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art.
17; |
Identico |
Identico |
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14,
15 e 16; |
Identico |
Identico |
3) verifica se le liste siano state presentate in termine
e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non
valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto
le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide
le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al
comma 3 dell'articolo 18-bis; |
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole
non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di
candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati
inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e
quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo
comma; |
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole
non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma
3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara
non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello
stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non
presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo
del medesimo comma; |
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i
quali manca la prescritta accettazione; |
Identico |
Identico |
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non
abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle
elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di
nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica; |
Identico |
Identico |
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista già presentata nella circoscrizione; |
Identico |
Identico |
|
6-bis) comunica i nomi dei candidati di
ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali
irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le
eventuali modifiche nel modo seguente: |
6-bis) comunica i nomi dei candidati di
ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali
irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le
eventuali modifiche nel modo seguente: |
|
a) nel caso in cui risultino
comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma
3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso
presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
a) nel caso in cui risultino
comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma
3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso
presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
|
b) nel caso in cui, procedendo ai
sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti
nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati
supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
b) nel caso in cui procedendo ai
sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti
nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati
supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
|
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto
dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche
prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione
delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: |
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto
dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche
prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione
delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: |
|
a) nel caso in cui risultino
comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma
3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso
presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
a) nel caso in cui risultino
comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma
3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso
presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
|
b) nel caso in cui, procedendo ai
sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti
nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati
supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
b) nel caso
in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate
le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei
posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma
3-bis; |
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione,
entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale
e delle modificazioni da questo apportate alla lista. |
Identico |
Identico |
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i
delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti
nonché correzioni formali e deliberare in merito. |
Identico |
Identico |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Le decisioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. |
Identico |
Identico |
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. |
Identico |
Identico |
Il ricorso deve essere depositato entro detto
termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale
circoscrizionale. |
Identico |
Identico |
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata,
trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il
ricorso con le proprie deduzioni. |
Identico |
Identico |
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda
necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del
Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per
le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. |
Identico |
Identico |
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni
successivi. |
Identico |
Identico |
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono
comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali
circoscrizionali. |
Identico |
Identico |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
|
|
Art. 2,
comma 15 |
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia
stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: |
Identico |
Identico |
1) Abrogato |
||
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei
contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; |
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi
contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I
contrassegni di ciascuna lista, con i nominativi dei relativi candidati
nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio; |
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e
ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi
dei candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3,
sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; |
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate; |
Identico |
Identico |
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo
della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono
essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa
delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); |
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi
contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con
i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5); |
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi
contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con
i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5); |
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo
della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni
- delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della
circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre
copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli
uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per
l'affissione nella sala della votazione. |
5) provvede, per mezzo della prefettura del
comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i
rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai
sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la
pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici
elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per
l'affissione nella sala della votazione. |
5) provvede, per mezzo della prefettura del
comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i
rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai
sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la
pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici
elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per
l'affissione nella sala della votazione. |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
Con dichiarazione scritta su carta libera e
autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di
cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno
diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale
circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro
supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano
leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli
uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente
l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai
presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle
elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
||
L'atto di designazione dei rappresentanti presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno
in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. |
Identico |
Identico |
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di
lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata
dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito
delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti
di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente
articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione
fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste. |
Identico |
Identico |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto
di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo
dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di
seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale
eventuali dichiarazioni. |
Identico |
Identico |
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con
ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti
violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il
regolare procedimento delle operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Articolo 27 |
Articolo 27 |
Articolo 27 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 28 |
Articolo 28 |
Articolo 28 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 29 |
Articolo 29 |
Articolo 29 |
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al
Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni
prima della data di convocazione dei comizi. |
Identico |
Identico |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
|
|
Art. 2,
comma 16 |
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le
elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio
elettorale di sezione: |
Identico |
Identico |
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione; |
Identico |
Identico |
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto
di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario
comunale, per l'affissione nella sala della votazione; |
Identico |
Identico |
3) l'elenco
degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo
di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; |
Identico |
Identico |
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio
elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; |
Identico |
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale:
una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione; |
5) i verbali di nomina degli scrutatori; |
Identico |
Identico |
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; |
Identico |
Identico |
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro
esterno del numero delle schede contenute; |
Identico |
Identico |
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; |
Identico |
Identico |
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle
schede autenticate da consegnare agli elettori; |
Identico |
Identico |
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto. |
Identico |
Identico |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
|
|
Art. 2, comma
17 |
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite
a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al
presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 24. |
1. Le schede sono di carta consistente e sono
predisposte e
fornite a cura del
Ministero dell'Interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal
presente articolo. |
1. Le schede
sono di carta consistente, sono
fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo
unico e,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, riproducono in fac-simile i
contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti
al centro di appositi rettangoli. |
2. Sulle schede i contrassegni
delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.
L'ordine delle coalizioni e delle singole
liste non collegate, nonché l'ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti
con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. |
2. Sulle schede i contrassegni
delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.
L'ordine delle coalizioni e delle singole
liste non collegate, nonché l'ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti
con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle
schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il
cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. |
2. Sulle schede l’ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le
disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun
contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio
plurinominale. A
destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per
l’espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. |
|
2-bis. In caso di svolgimento del
ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti
rettangoli i contrassegni delle liste collegate o
delle singole
liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e
delle singole
liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in
coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso
l'Ufficio centrale nazionale. |
2-bis. In caso di svolgimento del
ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti
rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine
delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso
l'Ufficio centrale nazionale. |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
I bolli delle sezioni, di tipo identico, con
numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D,
allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. |
Identico |
Identico |
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero
dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno. |
Identico |
Identico |
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con
proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine
per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico. |
Identico |
Identico |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui
delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il
buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per
l'arredamento delle varie sezioni. |
Identico |
Identico |
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma
precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il
caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le
operazioni di cui al comma precedente. |
Identico |
Identico |
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci,
insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti
i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello
dell'elezione. |
Identico |
Identico |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
In ciascuna sezione è costituito un Ufficio
elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a
scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un
segretario. |
Identico. |
Identico |
Articolo 35 |
Articolo 35 |
Articolo 35 |
La nomina dei
presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte
d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente
quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa
e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti
al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice
pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo,
siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate
nell'articolo 38. |
Identico |
Identico |
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei
magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. |
Identico |
Identico |
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello,
è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e
giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio
di presidente di seggio elettorale. |
Identico |
Identico |
Entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune
l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i
relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive
variazioni. |
Identico |
Identico |
In caso di impedimento del presidente, che
sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. |
Identico |
Identico |
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per
mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante
notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli
uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. |
Identico |
Identico |
Articolo 36 |
Articolo 36 |
Articolo 36 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 37 |
Articolo 37 |
Articolo 37 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 38 |
Articolo 38 |
Articolo 38 |
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio
elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: |
Identico |
Identico |
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano
superato il settantesimo anno di età; |
Identica |
Identica |
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle
poste e telecomunicazioni e dei trasporti; |
Identica |
Identica |
c) Abrogato |
||
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i
medici condotti; |
Identica |
Identica |
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali; |
Identica |
Identica |
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione. |
Identica |
Identica |
Articolo 39 |
Articolo 39 |
Articolo 39 |
Abrogato |
||
Articolo 40 |
Articolo 40 |
Articolo 40 |
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di
segretario è obbligatorio per le persone designate. |
Identico |
Identico |
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice
presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o
d'impedimento. |
Identico |
Identico |
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i
rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge,
pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 41 |
Articolo 41 |
Articolo 41 |
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni,
il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e
il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti
delle liste dei candidati. |
Identico |
Identico |
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano
presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in
sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste
di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di
cui all'art. 38. |
Identico |
Identico |
TITOLO IV |
TITOLO IV |
TITOLO IV |
Articolo 42 |
Articolo 42 |
Articolo 42 |
|
|
Art. 3 comma 1, lett. a) |
La sala delle elezioni deve avere una sola porta
d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un
accesso separato alle donne. |
La sala delle
elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. |
La sala delle
elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. |
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. |
Identico |
Identico |
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con
la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in
quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi
il tempo strettamente necessario. |
Identico |
Identico |
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo
che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata
chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre
visibile a tutti. |
Identico |
Identico |
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le
cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un
riparo che assicura la segretezza del voto. |
Identico |
Identico |
Le porte e le finestre che siano nella parete
adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più
vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni
comunicazione dal di fuori. |
Identico |
Identico |
L'estratto delle liste degli elettori e due copie
del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente
affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano
essere letti dagli intervenuti. |
Identico |
Identico |
Articolo 43 |
Articolo 43 |
Articolo 43 |
Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48,
49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori
che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. |
Identico |
Identico |
È assolutamente vietato portare armi o strumenti
atti ad offendere. |
Identico |
Identico |
Articolo 44 |
Articolo 44 |
Articolo 44 |
Il presidente della sezione è incaricato della
polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle
Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il
regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. |
Identico |
Identico |
La Forza non può, senza la richiesta del presidente,
entrare nella sala delle elezioni. |
Identico |
Identico |
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o
nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono,
anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione,
entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza. |
Identico |
Identico |
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali
giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle
operazioni della sezione. |
Identico |
Identico |
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa,
e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza
entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le
operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Le autorità civili ed i comandanti militari sono
tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la
sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. |
Identico |
Identico |
Quando abbia giustificato timore che possa essere
turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori,
i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura
della votazione. |
Identico |
Identico |
Può disporre altresì che gli elettori, i quali
indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di
restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che
abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo
verbale. |
Identico. |
Identico |
Articolo 45 |
Articolo 45 |
Articolo 45 |
Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il
presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori
compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate
dagli scrutatori designati dal presidente. |
Identico |
Identico |
Il presidente apre il pacco delle schede e
distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
degli elettori iscritti nella sezione. |
Identico |
Identico |
Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia
posteriore della scheda stessa. |
Identico |
Identico |
Il presidente, previa constatazione dell'integrità
del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il
plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. |
Identico |
Identico |
Durante le operazioni di cui al presente articolo,
nessuno può allontanarsi dalla sala. |
Identico |
Identico |
Nel processo verbale si fa menzione della serie di
schede firmate da ciascun scrutatore. |
Identico |
Identico |
Il presidente depone le schede nell'apposita
cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia
delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. |
Identico |
Identico |
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori
operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle
urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza
pubblica. |
Identico |
Identico |
Articolo 46 |
Articolo 46 |
Articolo 46 |
1. Alle ore otto antimeridiane della domenica
fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni
elettorali. |
Identico |
Identico |
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale,
a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui
all'articolo 50, ultimo comma. |
Identico |
Identico |
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la
votazione. |
Identico |
Identico |
Articolo 47 |
Articolo 47 |
Articolo 47 |
Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste
degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49,
50 e 51. |
Identico |
Identico |
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una
sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. |
Identico |
Identico |
Articolo 48 |
Articolo 48 |
Articolo 48 |
|
|
Art. 2,
comma 18 |
Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa
esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano
il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in
altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano
nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori
della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle
sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato
elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi
altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza
pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato
elettorale. |
Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa
esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra
sezione o in altro comune. I
rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera
elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni purché siano elettori del
collegio plurinominale. I
candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio
plurinominale, dove sono
proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il
loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in
qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione
della tessera elettorale. |
Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa
esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra
sezione o in altro comune. I
rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera
elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni purché siano elettori del
collegio plurinominale. I
candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio
plurinominale, dove sono
proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il
loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in
qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione
della tessera elettorale. |
Gli elettori di cui al comma precedente sono
iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è
presa nota nel verbale. |
Identico |
Identico |
Articolo 49 |
Articolo 49 |
Articolo 49 |
I militari delle Forze armate nonché gli
appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato,
alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi
a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. |
Identico |
Identico |
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione
elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con
precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in
una lista aggiunta. |
Identico |
Identico |
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati
nelle sezioni elettorali. |
Identico |
Identico |
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a
cura del presidente. |
Identico |
Identico |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco
sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano. |
Identico |
Identico |
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione
elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle
relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai
seguenti documenti: |
Identico |
Identico |
a) certificato del comandante del porto o del
direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova
nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di
imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato
autorità certificante; |
Identico |
Identico |
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al
primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune
stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco
del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà
espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di
imbarco. |
Identico |
Identico |
I predetti elettori sono iscritti, a cura del
presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma
dell'articolo precedente. |
Identico |
Identico |
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i
certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal
secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno
tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per
causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio
delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a
fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione. |
Identico |
Identico |
Articolo 51 |
Articolo 51 |
Articolo 51 |
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a
votare nel luogo di ricovero. |
Identico |
Identico |
A tale effetto gli interessati devono fare
pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al
sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione
alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista
elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in
calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante
il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di
destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario
dell'Istituto stesso. |
Identico |
Identico |
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione
provvede: |
Identico |
Identico |
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi
elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine
previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto
stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista
elettorale sezionale; |
Identico |
Identico |
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche
per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi
previsti dalla lettera a). |
Identico |
Identico |
Articolo 52 |
Articolo 52 |
Articolo 52 |
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di
500. |
Identico |
Identico |
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle
sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della
votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere
possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle
liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto
che ne facciano domanda. |
Identico |
Identico |
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 53 |
Articolo 53 |
Articolo 53 |
|
|
Art. 2, comma 19 |
Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli
elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la
votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è
posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio,
designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti
di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente
cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. |
Identico |
Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli
elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la
votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza
di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario
ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne
facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la
segretezza del voto. |
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota,
con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita
lista aggiunta da allegare a quella della sezione. |
Identico |
Identico |
Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della
Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate
alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che
sono stati iscritti nell'apposita lista. |
Identico |
Identico |
Articolo 54 |
Articolo 54 |
Articolo 54 |
Abrogato |
Abrogato |
|
Articolo 55 |
Articolo 55 |
Articolo 55 |
Gli
elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia,
inviare il voto per iscritto. |
Identico |
Identico |
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza,
di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune
della Repubblica. |
Identico |
Identico |
Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale
compito. |
Identico |
Identico |
I presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in
precedenza esercitato la funzione predetta. |
Identico |
Identico |
L'accompagnatore consegna il certificato
dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione,
se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il
nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione,
indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome
dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il
nome e cognome dell'accompagnatore. |
Identico |
Identico |
Il certificato medico eventualmente esibito è
allegato al verbale. |
Identico |
Identico |
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui
al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della
relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 56 |
Articolo 56 |
Articolo 56 |
1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli
elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai
funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria
locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto
grado di candidati. |
Identico |
Identico |
2. Detti certificati devono attestare che
l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto
di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od
applicazione di marche. |
Identico |
Identico |
Articolo 57 |
Articolo 57 |
Articolo 57 |
Dichiarata
aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di
presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di
identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di
fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli
estremi del documento. |
Identico |
Identico |
Ai fini della identificazione degli elettori sono
validi anche: |
Identico |
Identico |
a) le carte di identità e gli altri documenti di
identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti
stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la
precisa identificazione del votante; |
Identico |
Identico |
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e
convalidate da un Comando militare; |
Identico |
Identico |
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini
professionali, purché munite di fotografia. |
Identico |
Identico |
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione,
uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta
l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. |
Identico |
Identico |
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare
sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare
un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il
presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le
pene stabilite dall'art. 104. |
Identico |
Identico |
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la
sua firma nella colonna di identificazione. |
Identico |
Identico |
In caso di dubbi sulla identità degli elettori,
decide il presidente a norma dell'art. 66. |
Identico |
Identico |
Articolo 58 |
Articolo 58 |
Articolo 58 |
|
|
Art. 2, comma 20 Art. 3, comma 1,
lett. b) |
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna
all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. |
Identico |
Identico |
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi
piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di
queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da
ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei
voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. |
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno,
esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati
altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le
linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli
dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in
ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha
facoltà di esprimere. |
L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Può anche
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato
prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee
orizzontali.
Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi
piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste
operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di
preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. |
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura
della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla,
facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e
il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto
sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la
scheda stessa nell'urna. |
Identico |
Identico |
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore
ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita
colonna della lista sopraindicata. |
Identico |
Identico |
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero,
di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli
elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo
verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo
ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. |
Identico |
Identico |
Articolo 59 |
Articolo 59 |
Articolo 59 |
Una scheda valida per la scelta della lista
rappresenta un voto di lista[4]. |
Identico |
Identico |
|
Articolo 59-bis |
Articolo 59-bis |
|
|
Art. 2, comma 21 |
|
1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul
contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un
candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista. |
1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato
capolista, senza tracciare un segno sul
contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista
stessa. |
|
2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di
un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si
intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato
prescelto. |
2. Se
l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno,
senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si
intende che abbia votato per la lista stessa. |
|
3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno
di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto
è nullo. |
3. Se
l'elettore esprime
uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della
lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa. |
|
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno
di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e
sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo. |
4. Se
l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo
di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra
lista o di
altre liste, il voto è
nullo. |
|
|
5. Se
l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di
candidato capolista di altra lista, il voto è nullo. |
|
|
6.
Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo
58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso
in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere
riconoscibile il voto. |
Articolo 60 |
Articolo 60 |
Articolo 60 |
Abrogato |
||
Articolo 60-bis |
Articolo 60-bis |
Articolo 60-bis |
Abrogato |
||
Articolo 61 |
Articolo 61 |
Articolo 61 |
Abrogato |
||
Articolo 62 |
Articolo 62 |
Articolo 62 |
Se l'elettore non vota entro la cabina, il
presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e
l'elettore non è più ammesso al voto. |
Identico |
Identico |
Articolo 63 |
Articolo 63 |
Articolo 63 |
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli
è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia
deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la
prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto
«scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma. |
Identico |
Identico |
Il presidente deve immediatamente sostituire nella
cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene
prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso
numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello
scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58,
è annotata la consegna della nuova scheda. |
Identico |
Identico |
Articolo 64 |
Articolo 64 |
Articolo 64 |
1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle
ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano
ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine
predetto. |
Identico |
Identico |
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore
7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la
scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i
verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. |
Identico |
Identico |
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti
gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla
custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato
dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala,
esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica
opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a
chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi
gli stessi mezzi precauzionali. |
Identico |
Identico |
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica
la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. |
Identico |
Identico |
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di
trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane
chiusa. |
Identico |
Identico |
Articolo 64-bis |
Articolo 64-bis |
Articolo 64-bis |
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali
apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi,
dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori
che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare
anche oltre il termine predetto. |
Identico |
Identico |
Articolo 65 |
Articolo 65 |
|
Abrogato |
Abrogato |
|
Articolo 66 |
Articolo 66 |
Articolo 66 |
Il presidente, udito il parere degli scrutatori,
pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il
disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione. |
Identico |
Identico |
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il
presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni
elettorali. |
Identico |
Identico |
TITOLO V |
TITOLO V |
TITOLO V |
Articolo 67 |
Articolo 67 |
Articolo 67 |
|
|
Art. 3, comma 1, lett. c) e d) |
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli
articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e
dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: |
Identico |
Identico |
1) dichiara chiusa la votazione; |
Identico |
Identico |
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle
liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai
tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere
chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico
appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i
rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso
è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne
rilascia ricevuta; |
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle
liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai
tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere
chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico
appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i
rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso
è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune,
al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne
rilascia ricevuta; |
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle
liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai
tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere
chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico
appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i
rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso
è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune,
al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne
rilascia ricevuta; |
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la
scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice
o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle
rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi
al Pretore del mandamento. |
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la
scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice
o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché
quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i
tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate
nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale
o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta. |
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la
scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice
o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché
quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i
tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate
nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale
o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta. |
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. |
Identico |
Identico |
Articolo 68 |
Articolo 68 |
Articolo 68 |
|
|
Art. 2, comma
22 |
1. Abrogato |
||
2. Abrogato |
||
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna
e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista. |
Identico |
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna
e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati
cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista e dei voti di preferenza. |
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i
voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede
non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul
retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. |
Identico |
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i
voti di lista
e i
voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il
timbro della sezione. |
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo
spogliato il voto. |
Identico |
Identico |
5. Abrogato |
||
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio. |
Identico |
Identico |
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente
accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle
varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti
validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede
contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando
la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei
verbali. |
Identico |
Identico |
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve
farsi menzione nel verbale. |
Identico |
Identico |
Articolo 69 |
Articolo 69 |
Articolo 69 |
La validità dei voti contenuti nella scheda deve
essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico
segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al
contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. |
Identico |
Identico |
Articolo 70 |
Articolo 70 |
Articolo 70 |
Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e
62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni
tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto. |
Identico |
Identico |
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il
bollo richiesti dagli artt. 45 e 46. |
Identico |
Identico |
Articolo 71 |
Articolo 71 |
Articolo 71 |
|
|
Art. 2,
comma 23 |
Il presidente, udito il parere degli scrutatori: |
Identico |
Identico |
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le
difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché
sulla nullità dei voti; |
Identico |
Identico |
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato
dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale
circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. |
Identico |
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato
dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio
centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. |
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere
dettagliatamente descritti. |
Identico |
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste e per i singoli candidati, a
seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti. |
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati
a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi
provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed
alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da
almeno due scrutatori. |
Identico |
Identico |
Articolo 72 |
Articolo 72 |
Articolo 72 |
Alla fine
delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla
formazione: |
Identico |
Identico |
a) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte
relative ai reclami ed alle proteste; |
Identico |
Identico |
b) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti nulli; |
Identico |
Identico |
c) del plico contenente le schede deteriorate e le
schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore; |
Identico |
Identico |
d) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
||
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della
sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di
lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. |
Identico |
Identico |
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono
essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale
destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. |
Identico |
Identico |
Il plico di cui alla lettera d) deve essere
depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma
dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri. |
Identico |
Identico |
Articolo 73 |
Articolo 73 |
Articolo 73 |
Le operazioni
di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere
iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza
interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente. |
Identico |
Identico |
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa
ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve,
alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la
cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede
già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un
plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o
dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte
relative alle operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi
le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo
dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il
proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. |
Identico |
Identico |
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale
e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al
Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. |
Identico |
Identico |
In caso di inadempimento, si applica la disposizione
del penultimo comma dell'art. 75. |
Identico |
Identico |
Articolo 74 |
Articolo 74 |
Articolo 74 |
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale
di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun
foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai
rappresentanti delle liste presenti. |
Identico |
Identico |
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le
operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti
i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati
o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del
presidente, nonché delle firme e dei sigilli. |
Identico |
Identico |
Il verbale è atto pubblico. |
Identico |
|
Articolo 75 |
Articolo 75 |
Articolo 75 |
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio
e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto,
contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a
rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi
immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo
dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai
rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
|
Identico |
Identico |
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due
scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un
esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al
3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede la sezione. |
Identico |
Identico |
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato
inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo
della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma
precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri
documenti di cui all'art. 73. |
Identico |
Identico |
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato,
nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione,
ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. |
Identico |
Identico |
Il plico delle schede spogliate, insieme con
l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi
prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno
dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei
sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria
firma e redige verbale della consegna. |
Identico |
Identico |
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e
documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non
previsto dalle citate disposizioni. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
|
|
Abrogato |
|
|
Abrogato |
|
|
Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel
2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello
o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte
ovunque si trovino. |
Identico |
Identico |
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo
e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo
Stato. |
Identico |
Identico |
Articolo 76 |
Articolo 76 |
Articolo 76 |
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai
termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli
atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: |
Identico |
Identico |
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate
dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano
applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e
75; |
Identico |
Identico |
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami
presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale
concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune
dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda
necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta
del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel
numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. |
Identico |
Identico |
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e
firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del
verbale di cui al comma quarto dell'art. 81. |
Identico |
Identico |
Un estratto del verbale contenente tali operazioni
deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. |
Identico |
Identico |
Articolo 77 |
Articolo 77 |
Articolo 77 |
|
|
Art. 2, comma 24 |
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: |
Identico |
Identico |
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; |
Identico |
1) determina
la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti
dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio plurinominale; |
|
|
2)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra
è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa; |
|
|
3)
determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; |
|
|
4)
determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio
plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a
lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole
sezioni elettorali del collegio; |
|
|
5)
per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di
ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; |
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo
di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale
dei voti validi della circoscrizione. |
Identico |
6)
comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione di cui al numero 3). |
Articolo 78 |
Articolo 78 |
Articolo 78 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 79 |
Articolo 79 |
Articolo 79 |
L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia
provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso
affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. |
Identico |
Identico |
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art.
76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è
vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di
discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli
incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di
occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. |
Identico |
Identico |
Non può essere ammesso nell'aula dove siede
l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il
certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione. |
Identico |
Identico |
Nessun elettore può entrare armato. |
Identico |
Identico |
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta
d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato
all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei
candidati. |
Identico |
Identico |
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai
presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre,
disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le
disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di
rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati. |
Identico |
Identico |
Articolo 80 |
Articolo 80 |
Articolo 80 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 81 |
Articolo 81 |
Articolo 81 |
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale
che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal
presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di
lista presenti. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
|
|
Abrogato |
|
|
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti
annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti
ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio
centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
ricevuta. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
||
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale. |
Identico |
Identico |
Articolo 82 |
Articolo 82 |
Articolo 82 |
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede
l'Ufficio centrale circoscrizionale. |
Identico |
Identico |
Articolo 83 |
Articolo 83 |
Articolo 83 |
|
|
Art. 2, comma 25 |
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: |
Identico |
Identico |
1) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi
il medesimo contrassegno; |
Identico |
Identico |
2) determina poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la
coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi; |
2) determina la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si
siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con
arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al
riparto ai sensi del numero 5); |
Soppresso |
|
2-bis)
individua la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale; |
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale; |
3) individua quindi: |
3) individua quindi: |
|
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il
2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione; |
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari
ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il
4,5 per cento dei voti validi
espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella regione
medesima; |
|
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste non
collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione; |
b) le singole
liste non collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti
validi espressi, le singole
liste non collegate rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale, il
cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste
delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)
ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti
validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale,
il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima; |
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale, il cui
statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima; |
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera
a), e le liste di cui
al numero 3), lettera b),
procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di
ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
nazionali di ciascuna coalizione di
liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei
seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio; |
4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le
liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle
cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di
liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei
seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; |
4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in
base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide
il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero
3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per
le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio; |
6)
individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di
cui al numero 3), lettera a), le
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei
voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito
sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; |
5)
individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui
al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; |
Soppresso |
|
6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di
liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale
individuata ai sensi del numero 2-bis corrisponda ad almeno il 37 per
cento del totale dei voti validi espressi; |
5) verifica
se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi; |
5) [verifica poi se la
coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi[5];] |
7) verifica quindi
se la coalizione di liste o la singola lista
che ha ottenuto una cifra elettorale
nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi
espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di
seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra
elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti
percentuali; |
6) verifica quindi
se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi; |
7) qualora la verifica di
cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione
di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la
somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui
al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3),
lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4); |
8) qualora la verifica di cui al numero 7)
abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
di cui al numero 5). Per ciascuna
coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle
liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero
4). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già
determinati ai sensi del numero 4); |
7) qualora la
verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero
4); |
8) salvo quanto
disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste
di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle
cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il
quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui
al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così
l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di
tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna
coalizione
di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero
4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione
di liste o singola lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o
singole liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti
non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di
liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la più alta
parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi
ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente
di attribuzione non utilizzate; |
9) procede poi
alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste
di cui al numero 3). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b),
divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale
nazionale, ottenendo così
l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima. Moltiplica quindi
ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei
quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna coalizione di liste o singola
lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle
seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di
liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che
abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le
altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae
i seggi eccedenti alla coalizione di
liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione
due o più coalizioni
di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile
attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto
non vi siano coalizioni
di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di
quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente
dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio
eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista
deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi
ancora da cedere, alla coalizione di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alla coalizione di
liste o singola lista deficitaria sono
conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle
quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate; |
8) procede poi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide
la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai
seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il
prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da
attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori
e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte
le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi
determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con
la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia
possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in
quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa
lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, ad individuare
un’altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre
il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella
medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla
lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione, e alla lista
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre
circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali
del quoziente di attribuzione non utilizzate. |
9) salvo quanto
disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione
nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per
tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in
caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi
del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in
caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non
utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla
medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni
precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali
li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e
alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente
di attribuzione non utilizzate. |
10) procede quindi all'attribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine,
determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste
dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di
cui al numero 5) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 9). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La
parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo
la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo,
procede ai sensi del numero 9),
ottavo periodo e seguenti. |
Soppresso |
2. [Qualora la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi
ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene
ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta
coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista
per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza][6]. |
2. Qualora la
verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la
coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale,
arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale
nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti
percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il
numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma
in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di
340 seggi. Il
numero di seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti
decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio
assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di
liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la
cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero
dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza. |
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6),
abbia dato esito negativo, alla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene
ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere
il
totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In
tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale
della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza. |
3. L'Ufficio procede poi a
ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre
coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide
il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il
quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a
sorteggio. |
3. L'Ufficio
procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui
al comma 1, numero 3). A questo
fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero, ottenendo il
quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. |
3. L'Ufficio
procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero
pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con
la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra
le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per
tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero
di seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. |
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative
liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero
7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. |
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative
liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero
8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. |
Soppresso |
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero
6), l'Ufficio procede infine ai
sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente
elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza
per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre
coalizioni di liste o singole liste. |
5. Ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede
ai sensi del comma 1, numeri 9) e
10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale,
utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale
di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni
di liste o singole liste. |
4. Ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3 l'Ufficio procede
ai sensi del comma 1, numero 8).
A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di
minoranza di cui al comma 3 per le altre liste. |
|
6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6),
abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le
liste o le
coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due
maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma
1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio
assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i
restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al
comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi
all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5. |
5. Qualora la
verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un
turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due
maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma
1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al
turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi.
L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le
altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio
procede quindi all' assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4[7]. |
|
7. I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione
delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle
soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione
di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra
elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole
ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle
percentuali di cui al comma 1, numero 6) e al comma 2. Essi non concorrono alla
ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio
nazionale. |
6. I voti
espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle
d'Aosta/ Vallée d’Aoste sono calcolati: per la determinazione delle
cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle
soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse
all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla
ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio
nazionale. |
6. L'Ufficio centrale
nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali
il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. |
8. L'Ufficio centrale
nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. |
7. L'Ufficio
centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. |
7. Di tutte le operazioni
dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei
deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato
presso la cancelleria della Corte di cassazione. |
9. Identico |
8.
Identico |
|
Articolo
83-bis |
Articolo
83-bis |
|
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 8, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei
seggi spettanti alle liste: |
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 7,
procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi
spettanti alle liste |
|
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste
con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della
ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste
di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di
minoranza, di
seguito denominate "gruppo di liste". Per determinare
ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi
rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte
frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto
alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale
circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle
cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella
circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte
frazionaria del risultato; |
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste
con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della
ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di
maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di
minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle
cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di
liste di
minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati
nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. |
|
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di
maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale
della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre
elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il
quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1),
ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio
plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le
altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle
cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza
determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi
da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati
al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte
intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di
liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio; |
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di
maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale
della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza
determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi
da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria.
Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione,
divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente
elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così
l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di
minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero
dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti
gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di
maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di
maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio; |
|
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero
dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda
al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale
nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti
sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con
le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario.
Nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi
ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi
nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti
decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono
conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori
parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; |
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero
dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di
maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi
eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati
ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al
gruppo di liste
di minoranza deficitario; |
|
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei
singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A
tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste
dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che
compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel
collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati
alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei
quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si
procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi
ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In
caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e
seguenti; |
4)
l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi
spettanti alle liste del gruppo
di liste di
minoranza. A tale fine,
determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre
elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei
seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi
la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale
quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in
caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito
nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista
che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista
che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte
decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in
cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di
seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la
maggiore parte decimale del quoziente
che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla
lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte
decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in
successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie; |
|
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia
assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza,
l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando
il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo
periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista
nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per
ciascun gruppo di liste. |
5) qualora
l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza
attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale
procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando
singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite al numero 4) per l’attribuzione dei seggi alle liste del
gruppo di liste di minoranza. |
|
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale
ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria
della Corte di cassazione. |
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione. |
Articolo 84 |
Articolo 84 |
Articolo 84 |
|
|
Art. 2,
comma 26 |
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. |
1. Al termine delle operazioni di cui
all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama
eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico
di presentazione. |
1. Al termine delle operazioni di cui
all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama
eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e
successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun
candidato, in ordine decrescente. |
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione,
l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni
in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle
altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale
del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. |
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in un collegio
plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti in quel collegio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna
i seggi alla lista negli altri collegi
plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo
l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in
cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. |
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in un collegio
plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti in quel collegio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna
i seggi alla lista negli altri collegi
plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e
successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun
candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi
da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in
cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata,
a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di
preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine
decrescente. |
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma
2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell'àmbito della circoscrizione originaria, alla
lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un
ordine decrescente. |
3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale
nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad
apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente.
L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai
sensi del comma 2. |
3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale
nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad
apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente.
L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai
sensi del comma 2. |
|
4. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell’àmbito del collegio plurinominale
originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da
assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della
stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. |
Soppresso |
4. Se nell'effettuare le
operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. |
5. Nell'effettuare
le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4,
in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio. |
4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede
mediante sorteggio. |
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti
delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali
ai fini delle relative proclamazioni. |
Soppresso |
Soppresso |
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata
notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle
singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a
conoscenza del pubblico. |
Identico |
5. Identico |
Articolo 85 |
Articolo 85 |
Articolo 85 |
|
|
Art. 2,
comma 27 |
1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare
alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima
proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede
al sorteggio. |
1. Il deputato eletto in più collegi
plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati,
entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio
plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio. |
1. Il deputato eletto in più collegi
plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati,
entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio
plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio[8]. |
Articolo 86 |
Articolo 86 |
Articolo 86 |
|
|
Art. 2,
comma 28 |
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'àmbito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista. |
Identico |
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior
numero di preferenze. |
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i
propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2,
3 e 4. |
Identico |
Identico |
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della
circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive. |
Identico |
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si
procede ad elezioni suppletive. 3-bis.
Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/ Südtirol con metodo proporzionale,
il seggio è attribuito, nell'ambito della
medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. |
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili. |
Identico |
Identico |
Articolo 87 |
Articolo 87 |
Articolo 87 |
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida
della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami
presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio
centrale durante la loro attività o posteriormente. |
Identico |
Identico |
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano
annullate, non hanno effetto. |
Identico |
Identico |
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici
delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria
della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla
proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia
ricevuta. |
Identico |
Identico |
Nessuna elezione può essere convalidata prima che
siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione. |
Identico |
Identico |
Articolo 88 |
Articolo 88 |
Articolo 88 |
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche
Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto
pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o
senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del
mandato parlamentare. |
Identico |
Identico |
Qualora il loro trattamento netto di attività,
escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi
dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la
Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì
l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e
relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro
corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al
momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque
sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. |
Identico |
Identico |
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato
parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire
promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti,
alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. |
Identico |
Identico |
Nei confronti del parlamentare dipendente o
pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del
divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione,
per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di
ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. |
Identico |
Identico |
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato
parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di
servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva
inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza
sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe
fruito se avesse effettivamente prestato servizio. |
Identico |
Identico |
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai
professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati
solo a domanda degli interessati. |
Identico |
Identico |
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8
conservano il trattamento di cui godevano. |
Identico |
Identico |
Articolo 89 |
Identico |
Articolo 89 |
È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di
ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri. |
Identico |
Identico |
Articolo 90 |
Articolo 90 |
Articolo 90 |
Qualora un deputato sia tratto in arresto perché
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se
l'arresto debba essere mantenuto. |
Identico |
Identico |
Articolo 91 |
Articolo 91 |
Articolo 91 |
Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità
spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione. |
Identico |
Identico |
|
|
Art. 2, comma 29 |
TITOLO VI |
TITOLO VI |
TITOLO VI |
Articolo 92 |
Articolo 92 |
Articolo 92 |
|
|
Art. 2, comma 30 |
L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta»,
agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e
con le modificazioni seguenti: |
Identico |
Identico |
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato; |
1) Identico |
1) Identico |
|
1-bis) I voti espressi nel collegio della
Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella
determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate
quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato
come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione
della lista o coalizione
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella
determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che
consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti
espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini
dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito
nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti
dalla lista o
dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal
medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni
presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale. |
1-bis) i
voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste sono computati
dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato
come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione
della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti
espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste non
si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei seggi nelle altre
circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste è
computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio
uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale
lista è collegata al candidato proclamato eletto; |
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non
più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà; |
2) Identico |
2) Identico |
|
2-bis) le liste di cui all'articolo 14, singole o
coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio
uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il
candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale; |
2-bis) le
liste di cui all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel
collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio
uninominale della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del
medesimo articolo; |
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il
contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di
Aosta; |
3) Identico |
3) Identico |
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge. |
4) Identico |
4) la votazione ha luogo
con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello
stabilito dall’articolo
93-ter, comma 1. |
L'elettore, per votare,
traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da
lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida
rappresenta un voto individuale. |
L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno
sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio
uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se
l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si
intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno
sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è
valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui
è collegato. |
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico
segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste
cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in
favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando
il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore
della
lista cui
questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista.
Il voto
espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato
medesimo ma
non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato. |
|
Articolo 93 |
Articolo 93 |
|
|
Art. 2,
comma 31 |
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art.
13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. |
Identico |
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art.
13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale. |
|
(aggiunto come ultimo
comma) L'ufficio centrale elettorale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: |
L'ufficio centrale circoscrizionale procede, con
l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: |
|
a) effettua lo spoglio delle
schede inviate dalle sezioni; |
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; |
|
b) somma i voti ottenuti da
ciascuna lista singola
o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di
ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; |
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di
ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; |
|
c) determina la cifra elettorale
di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma
dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è
collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'ufficio
centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione
delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel
collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la
votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli
93-ter
e 93-quater in quanto compatibili. |
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla
lista o dalle liste cui
questi è collegato e dei voti attribuiti
al candidato ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione. L’Ufficio centrale
circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale,
il nominativo del candidato eletto, con indicazione
della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti
validi nel collegio nonché i seggi
provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all’art. 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio è
la medesima con la quale la votazione si svolge sull’intero territorio
nazionale. |
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. |
Identico |
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 3). |
In caso di parità è proclamato eletto il candidato
più anziano di età. |
Identico |
Identico |
|
Articolo
93-bis |
Articolo 93-bis |
|
|
Art. 2, comma 32 |
|
1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste
proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le
modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I
candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo
maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti
per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra
elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione
circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis,
alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra
elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti
sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o
singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale
nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista e della
cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate
quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato
come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione
della coalizione
di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della
quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle
operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre
circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige
sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale
quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo
contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da
liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. |
1. L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste
proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le
modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei
collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare
con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 93-quater, commi 4, 5,
6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla
determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla
ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale. L’Ufficio centrale nazionale non tiene
conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol
nelle operazioni di calcolo effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle
altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol
sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel
collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella
lista ovvero quando
tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato
eletto. |
|
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è
determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige
non assegnati nei collegi uninominali. |
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è
determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
non assegnati nei collegi uninominali. |
|
3. La presentazione delle candidature nei collegi
uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui
all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente
articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione
scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare
il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora
più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più
collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il
contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi
dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio
uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate.
Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio
uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della
stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista
circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista
circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale. |
3. La presentazione delle candidature nei collegi
uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste
di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente
articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione
scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare
il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nella
scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal
contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla lista cui egli è
collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il
cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle
liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica,
nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora
più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più
collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale
accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più
di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La
candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più
di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista
circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale. |
|
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono
essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i
contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui
si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il
candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2.
Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno
di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da
contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi
dell'articolo 14-bis.
Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere
aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei
candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi
di due delegati effettivi e di due supplenti. |
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono
essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i
contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui
si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il
candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è
contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può
essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei
candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi
di due delegati effettivi e di due supplenti. |
|
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli
candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500
e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti
nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. |
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli
candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500
e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. |
|
6. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico
o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da
apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in altri collegi né in altra circoscrizione. |
6. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in altri collegi né in altra circoscrizione. |
|
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che
intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in
uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i
presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del
partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il
contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista
è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel
medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali
intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai
fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui
al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono
effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di
presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e
da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di
cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. |
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che
intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in
uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i
presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del
partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il
contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista
è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel
medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste
circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella
circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non
inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è
ridotto della metà. |
|
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e
delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo
20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento. |
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e
delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo
20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento. |
|
Articolo 93-ter |
Articolo 93-ter |
|
1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per
la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale
con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel
collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i
relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra
a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24.
Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al
medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono
posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto
in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del
medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il
cognome e il nome del candidato a queste collegato. |
1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per
la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale
con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel
collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i
relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra
a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24.
Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al
medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono
posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto
in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del
medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il
cognome e il nome del candidato a queste collegato. |
|
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un
unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto
espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il
candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato
nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della
lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola
lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è
voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna
delle liste cui questi è collegato. |
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un
unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto
espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il
candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato
nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della
lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola
lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è
voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna
delle liste cui questi è collegato. |
|
3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con
la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. |
3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con
la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. |
|
Articolo 93-quater |
Articolo
93-quater |
|
1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza
del cancelliere, alle seguenti operazioni: |
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: |
|
a) effettua lo spoglio delle
schede eventualmente inviate dalle sezioni; |
a) effettua lo spoglio delle
schede eventualmente inviate dalle sezioni; |
|
b) somma i voti ottenuti da
ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; |
b) somma i voti ottenuti da
ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; |
|
c) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2,
nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi
dell'articolo 93-bis; |
c) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2,
nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi
dell'articolo 93-bis; |
|
d) determina la cifra individuale
ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data
dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il
candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi
dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato
attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate; |
d) determina la cifra individuale
ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data
dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il
candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi
dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato
attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate; |
|
e)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis. |
Soppressa |
|
2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale,
in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il
candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. |
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati
accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale individuale anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi
dell’articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è
proclamato eletto il candidato più anziano di età. |
|
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo
83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di
ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione
e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il
numero dei candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del
comma 2. |
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo
83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi
nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei
candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2. |
|
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo
proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le
determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo
83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento
del ballottaggio. |
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo
proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale
in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale
ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a
seguito dello svolgimento del ballottaggio. |
|
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle
liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre alla
assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad
essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per
ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti
da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. |
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale
determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale
essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale
dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto,
per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2
un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti
da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. |
|
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini
l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio
centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei
seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A
tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le
rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5,
successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei
deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in
numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti
compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito
alla coalizione
di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore
cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano
più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le
liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una
coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi
eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati
della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. |
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini
l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7),
l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione,
procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui
all’articolo 83, comma 1, numero 3). A tal fine, per ciascuna di tali liste,
divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5,
successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei
deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in
numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti
compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito
alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano
più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti
secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i
candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono. |
|
7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini
l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8),
ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale,
ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis,
comma 2 alla coalizione
di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di
ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste
ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui
al comma 6. |
7. Qualora l’Ufficio centrale nazionale determini
l’attribuzione dei seggi ai sensi dell’articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell’esito
del ballottaggio, l’Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane
comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all’articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il
maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle
altre liste ammesse. Procede quindi a
ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste
ammesse. L’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista
medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla
lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati
nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale. |
TITOLO VII |
TITOLO VII |
TITOLO
VII |
Articolo 94 |
Articolo 94 |
Articolo 94 |
Chiunque,
essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti,
le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il
normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di
prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è
punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la
reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 95 |
Articolo 95 |
Articolo 95 |
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di
terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie
erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata
della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti
di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 96 |
Articolo 96 |
Articolo 96 |
Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio
la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto
elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o
qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi
pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre
persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita
sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data
all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o
bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. |
Identico |
Identico |
La stessa pena si applica all'elettore che, per
apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per
dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato
offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. |
Identico |
Identico |
Articolo 97 |
Articolo 97 |
Articolo 97 |
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad
un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o
di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con
notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita
pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati
candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena
della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a
lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 98 |
Articolo 98 |
Articolo 98 |
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico
servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si
adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore
od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad
indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 99 |
Articolo 99 |
Articolo 99 |
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una
riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.
|
Identico |
Identico |
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale,
la pena è della reclusione da due a cinque anni. |
Identico |
Identico |
Articolo 100 |
Articolo 100 |
Articolo 100 |
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba
il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero
esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della
votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
lire 600.000 a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le
schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni
elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o
distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la
reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non
ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi
appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto
anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. |
Identico |
Identico |
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi
III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto
l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati
ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di
candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. |
Identico |
Identico |
Articolo 101 |
Articolo 101 |
Articolo 101 |
Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma,
se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi
cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più
persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di
categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti,
la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. |
Identico |
Identico |
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di
cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una
di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è
della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000,
salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme
del Codice penale. |
Identico |
Identico |
Articolo 102 |
Articolo 102 |
Articolo 102 |
Chiunque, senza averne diritto, durante le
operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o
nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con
la ammenda sino a lire 400.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di
approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini,
qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 103 |
Articolo 103 |
Articolo 103 |
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto
elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
lire 100.000. |
Identico |
Identico |
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore
che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da
quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa fino a lire 250.000. |
Identico |
Identico |
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il
voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di
uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a
cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. |
Identico |
Identico |
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia
fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi
da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire
4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 104 |
Articolo 104 |
Articolo 104 |
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non
ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un
elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione
e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al
vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa
sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono
all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con
atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle
operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il
risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000
a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,
contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione
da tre a sei mesi. |
Identico |
Identico |
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,
ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di
liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o
rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due
milioni a lire quattro milioni. |
Identico |
Identico |
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di
inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire
4.000.000. |
Identico |
Identico |
I rappresentanti delle liste di candidati che
impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a
lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o
di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito
con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a
lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio
del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 105 |
Articolo 105 |
Articolo 105 |
Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal
quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno.
Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà. |
Identico |
Identico |
Articolo 106 |
Articolo 106 |
Articolo 106 |
L'elettore che sottoscrive più di una candidatura
nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena
dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro. |
Identico |
Identico |
Articolo 107 |
Articolo 107 |
Articolo 107 |
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il
segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della
distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt.
27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire
600.000 a lire 2.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 108 |
Articolo 108 |
Articolo 108 |
Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel
caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente,
scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o
non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti
con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono
soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano
prima che abbiano termine le operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Articolo 109 |
Articolo 109 |
Articolo 109 |
L'elettore che contravviene alla disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma
dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad
un anno. L'arma è confiscata. |
Identico |
Identico |
Articolo 110 |
Articolo 110 |
Articolo 110 |
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita
è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
Abrogato |
Identico |
Articolo 111 |
Articolo 111 |
Articolo 111 |
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque
altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno. |
Identico |
Identico |
Articolo 112 |
Articolo 112 |
Articolo 112 |
Per i reati commessi in danno dei membri degli
Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti
dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. |
Identico |
Identico |
Articolo 113 |
Articolo 113 |
Articolo 113 |
Le condanne
per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della
reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e
l'interdizione dai pubblici uffici. |
Identico |
Identico |
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione
dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non
minore di cinque anni e non superiore a dieci. |
Identico |
Identico |
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la
pubblicazione della sentenza di condanna. |
Identico |
Identico |
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori
pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti
dal presente testo unico. |
Identico |
Identico |
Articolo 114 |
Articolo 114 |
Articolo 114 |
L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati
rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni
contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa
delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i
giudizi non sono ancora definiti. |
Identico |
Identico |
TITOLO VIII |
TITOLO VIII |
TITOLO VIII |
Articolo 115 |
Articolo 115 |
Articolo 115 |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Articolo 116 |
Articolo 116 |
|
In occasione
delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta
del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il
viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono
stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per
l'applicazione delle riduzioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 117 |
Articolo 117 |
|
Gli emigrati
per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui
votano e viceversa. |
Identico |
Identico |
Articolo 118 |
Articolo 118 |
|
Al personale civile e militare delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune
diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad
elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e
l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di
tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. |
Identico |
Identico |
Articolo 119 |
Articolo 119 |
|
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei
candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché,
in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e
dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. |
Identico |
Identico |
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel
periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività lavorativa. |
Identico |
Identico |
Articolo 120 |
Articolo 120 |
|
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare
al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente
testo unico. |
Identico |
Identico |
TITOLO IX |
TITOLO IX |
TITOLO IX |
Articolo 121 |
Articolo 121 |
|
Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle
ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella
relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche
Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla
legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei
riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in
vigore del presente testo unico. |
Identico |
Identico |
Tabella 2
Legge
27 dicembre 2001, n. 459 |
Legge 52/2015 |
omissis |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Art. 2,
comma 37 |
1. In occasione di ogni
consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in
Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla
rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione
consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
previsto per la scadenza naturale della legislatura. |
Identico |
2. In caso di scioglimento
anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare,
l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo
giorno successivo alla indizione delle votazioni. |
Identico |
3. Il Ministero degli affari
esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli
elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai
sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli
elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di
ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure
necessarie per l'esercizio del voto in Italia. |
Identico |
4. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e
consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero
degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della
possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in
particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una
consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata
nuovamente in occasione della successiva consultazione. |
Identico |
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. |
Identico |
|
Articolo 4-bis |
|
1. Possono votare per corrispondenza nella
circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione
elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure
mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la
data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese
estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27
ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari
conviventi con i cittadini di cui al primo periodo. |
|
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su
carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido
documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale
entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il
medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere
l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve
contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi
dell'articolo 1. |
|
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di
cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al
Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori
che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste
sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento
della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco
dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che
inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a
garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero
con le modalità previste dalla presente legge. |
|
4. Le schede votate per corrispondenza dagli
elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle
degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2. |
|
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze
armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento
di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle
particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del
recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del
Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto
degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo
20, comma 1-bis. |
|
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma
1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di
cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno. |
omissis |
|
Articolo 12 |
Articolo 12 |
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. |
Identico |
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. |
Identico |
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. |
3. Non oltre diciotto giorni
prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari
inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta
raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto
per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico
contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa
busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle
modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella
ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. |
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. |
Identico |
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. |
5. Gli elettori di cui al
presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in
Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3
possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può
rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato
elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del
presente articolo. |
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. |
Identico |
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. |
7. I responsabili degli uffici
consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del
giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi
degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate
con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. |
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri. |
Identico |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. |
1. Presso l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni
cinquemila elettori ammessi al voto
per corrispondenza ai sensi della presente legge, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei
voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1.
L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata
a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. |
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. |
Identico |
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario. |
Identico |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. |
Identico |
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. |
2. Insieme al plico contenente
le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli
elenchi di cui all’articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per
corrispondenza nella ripartizione assegnata. |
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: |
Identico |
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; |
Identico |
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; |
Identico |
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: |
Identico |
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; |
Identico |
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; |
Identico |
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; |
Identico |
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto; |
Identico |
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: |
Identico |
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; |
Identico |
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario; |
Identico |
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. |
Identico |
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale. |
Identico |
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo. |
Identico |
omissis |
|
Articolo 19 |
Articolo 19 |
1. Le
rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata
con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire: a) che
l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di
eguaglianza, di libertà e di segretezza; b) che
nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti
individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza
della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge. |
Soppresso |
2. Il
Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri
e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che
entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma. |
|
3. Le
disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non
si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi
non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma
1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in
Italia. |
|
4. Le
disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche
agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui
situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente,
l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari
esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro
dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché
siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in
Italia. |
|
Articolo 20 |
Articolo 20 |
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. |
Identico |
|
1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 4-bis, non è
ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non
intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la
situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che
l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di
eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa
derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte
le attività previste dalla presente legge. |
2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio. |
2. Gli elettori residenti negli
Stati di cui al comma 1-bis, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del
costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare
apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o,
in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di
uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del
biglietto di viaggio. |
|
|
|
Art. 2,
comma 38 |
D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 |
D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: |
Identico |
a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459; |
Identico |
b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge; |
Identico |
c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge; |
Identico |
d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge; |
Identico |
e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge; |
Identico |
f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470; |
Identico |
g)
«intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui
all'articolo 19, comma 1, della legge; |
Soppresso |
h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge; |
Identico |
i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. |
Identico |
omissis |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
1. Le
rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i
Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da
parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge. |
Soppresso |
2.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge,
le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i
Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non
avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati
interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del
diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà
e di segretezza. |
|
3. Ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il
Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli
Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma
semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione
di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al
Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle
votazioni. |
|
4. Il
Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del
verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19,
comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle
votazioni. |
|
5. Nei
casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare
informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore,
l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per
corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia. |
|
Tabella 3
A.S.
1385 |
Legge 52/2015 |
|
Articolo 1 |
|
(Elezione
della Camera dei deputati) |
|
1. La presente legge, mediante le necessarie
modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni,
stabilisce: |
|
a) le liste dei candidati sono presentate
in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi
plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono
previste disposizioni particolari; b) in ciascuna lista i candidati sono presentati
in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il
60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato
in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite
di dieci collegi; c) l’elettore può esprimere fino a due preferenze,
per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; d) i seggi sono attribuiti su base nazionale
con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti; e) accedono alla ripartizione dei seggi le
liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti
validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a); f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla
lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi
o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due
con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o
di apparentamento tra i due turni di votazione; g) sono proclamati eletti, fino a
concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione,
dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze; h) i collegi elettorali sono determinati con
decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i princìpi e i
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge; i) la Camera dei deputati è eletta secondo
le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016. |
|
|
Articolo 1 |
Articolo 2 commi 35-36 |
|
35. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio
2016. |
24. Per le prime elezioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo
periodo, dell’articolo 18-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti
in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014. |
36. Identico |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali) |
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali) |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di
ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che è sostituita dalla tabella A
allegata alla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi
plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
|
a) salvo quanto stabilito per le
circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio
nazionale per l’elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100
collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico
collegio plurinominale; |
|
b) i collegi plurinominali sono costituiti
in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti
interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa
assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 56 della
Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media
della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il venti per
cento in eccesso o in difetto; |
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ciascun collegio
plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una
provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente
legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché
contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono
definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali
stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione
della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in
altra provincia; |
Vedi
lett. d) |
b) sono garantite la coerenza del bacino
territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità
economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la
continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio
stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere
il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni
demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso,
ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante
l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei
deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche
riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai
criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; |
c) sono garantite
la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni
insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale,
salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile,
il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento
dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone
in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione
dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai criteri indicati nella presente
lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel
minor numero possibile di collegi; |
|
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 2,
comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di
norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data
di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento
di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione
estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei
collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i
comuni compresi in altra provincia; |
|
e) qualora non sia altrimenti possibile
rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio può essere
determinato anche in deroga al principio dell’accorpamento dei territori dei
collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
536 e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all’estensione territoriale
della provincia; |
c) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono
determinati, in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che
il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione
provinciale; |
f) nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai
princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto
1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di
nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale; |
d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno
dei collegi plurinominali è costituito tenendo conto della presenza delle
minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38; |
g) nella
circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è
costituito in modo da favorire l’accesso alla
rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena,
ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 febbraio 2001, n. 38. |
e) il numero dei collegi plurinominali
per l'elezione della Camera dei deputati non può essere superiore a 120. |
Soppresso |
2. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una
Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica,
che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la
Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi. |
Identico |
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni
dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. |
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
1 è trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione
del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro
venticinque giorni
dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. |
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora
non sia espresso entro i termini assegnati. |
Identico |
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
[3] La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera a) (Sent. 344/1993).
[4] La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente numero.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.