Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati - A.C. 3 e abb. bis-B- Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3-BIS-B/XVII   AC N. 35/XVII
AC N. 182/XVII   AC N. 358/XVII
AC N. 551/XVII   AC N. 632/XVII
AC N. 718/XVII   AC N. 746/XVII
AC N. 747/XVII   AC N. 749/XVII
AC N. 876/XVII   AC N. 894/XVII
AC N. 932/XVII   AC N. 998/XVII
AC N. 1025/XVII   AC N. 1026/XVII
AC N. 1116/XVII   AC N. 1401/XVII
AC N. 1452/XVII   AC N. 1453/XVII
AC N. 1657/XVII   AC N. 3/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 98    Progressivo: 3
Data: 01/04/2015
Descrittori:
CAMERA DEI DEPUTATI   ELEZIONI POLITICHE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di elezione
della Camera dei deputati

A.C. 3 e abb. bis-B

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 98/3

 

 

 

1° aprile 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AC0246c.doc

 


INDICE

Schede di lettura

1. I principali elementi del nuovo sistema elettorale della Camera  3

§  1.1. Circoscrizioni elettorali 3

§  1.2. Liste di candidati 4

§  1.3. Espressione del voto  5

§  1.4. Attribuzione dei seggi 5

§  1.5. Proclamazione degli eletti 7

§  1.6. Decorrenza  7

2. Circoscrizioni elettorali e collegi plurinominali 9

§  2.1. La delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali 11

§  2.2. Princìpi e criteri direttivi della delega  12

3. Procedimento elettorale preparatorio  17

§  3.1. Convocazione dei comizi (e ballottaggio) 17

§  3.2. Costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale  17

4. Liste e candidature  19

§  4.1. Deposito dei contrassegni, statuto e programma  19

§  4.2. Presentazione delle candidature nei collegi 22

§  4.3. Controlli e verifiche degli uffici 27

§  4.4. Stampa di manifesti 31

5. Espressione del voto e scrutinio  33

§  5.1. Espressione del voto (generale) 33

§  5.2. Scheda elettorale  33

§  5.3. Esercizio del diritto di voto  34

§  5.4. Modalità di espressione del voto  36

§  5.5. Scrutinio  38

6. Il voto nella circoscrizione Estero  41

§  6.1. Il voto dei cittadini temporaneamente all’Estero  41

§  6.2. La tutela della correttezza del voto all’Estero  47

7. Attribuzione dei seggi 49

§  7.1. Cifre elettorali e soglie di sbarramento  51

§  7.2. Ripartizione dei seggi a livello nazionale  52

§  7.3. Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni 54

§  7.4. Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali 57

8. Proclamazione degli eletti e vacanza dei seggi 61

§  8.1. Proclamazione ed eventuale incapienza delle liste  61

§  8.2. Opzione  62

§  8.3. Vacanza dei seggi 62

9. Il voto nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige  65

§  9.1. Valle d’Aosta  66

§  9.2. Trentino-Alto Adige  69

La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014  79

Tabella di navigazione

§  Corrispondenza tra gli articoli del progetto di legge  e quelli del T.U. oggetto di modifica  85

 

 


Schede di lettura

 


1. I principali elementi del nuovo sistema elettorale
della Camera

L’articolo 1 del progetto di legge A.C. 3-bis-B, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, individua i principali elementi caratterizzanti il nuovo sistema elettorale della Camera, elementi che sono disciplinati nel dettaglio dal Testo unico delle norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 (d’ora in avanti: TU) e dalle altre disposizioni sulla materia, come risultanti dalle modifiche apportate dal progetto di legge in commento.

1.1. Circoscrizioni elettorali

Ø  In primo luogo, viene stabilito che il territorio nazionale, ai fini della presentazione delle liste di candidati, è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, suddivise in complessivi 100 collegi plurinominali (fatte salve le disposizioni speciali per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). La determinazione dei collegi avverrà con decreto legislativo del Governo, da emanare secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge ed entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 1, comma 1, lettere a) e h)).

 

A tal fine, il nuovo art. 1 del TU introduce il riferimento ai collegi plurinominali costituiti all’interno delle circoscrizioni elettorali. Per l’individuazione delle circoscrizioni elettorali è effettuato il rinvio alla Tabella A allegata al testo unico che prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle Regioni. L’articolo 3 del TU, a sua volta, dispone che l’assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione; al contempo - salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige - i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengano assegnati in collegi plurinominali nei quali il numero di seggi non può essere inferiore a tre e superiore a nove.

A sua volta, è prevista dall’articolo 4 della proposta di legge la delega legislativa al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali, da definire entro novanta giorni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al medesimo art. 4, comma 1, lettere da a) a g).

 

Ø  Nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni specifiche, la divisione è articolata in collegi uninominali (art. 1, comma 1, lettera a)).

 

Nel contesto della disposizione di delega per la determinazione dei collegi plurinominali (art. 4), al Governo è conferita anche la delega per determinare gli otto collegi uninominali da costituire nella circoscrizione Trentino-Alto Adige ai sensi del nuovo art. 2, comma 1-bis, del TU. Al medesimo art. 4 sono individuati princìpi e criteri particolari per la circoscrizione Trentino-Alto Adige (e Friuli-Venezia Giulia): in particolare, si stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale (la lettera f)).

Per quanto riguarda il TU, la nuova disciplina per l’elezione della Camera dei deputati contiene disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. In particolare, il principio della specialità è enunciato all'articolo 2 del TU : la circoscrizione Valle d'Aosta, come nella disciplina vigente, è costituita in un unico collegio uninominale (comma 1, non modificato), mentre nella regione Trentino-Alto Adige, che nel sistema vigente si differenzia per la sola elezione del Senato, sono costituiti otto collegi uninominali (comma 1-bis novellato). Nelle due circoscrizioni il sistema di elezione è uninominale maggioritario (con una quota proporzionale in Trentino-Alto Adige); i candidati nei collegi uninominali possono essere collegati a liste presenti anche nel restante territorio nazionale.

La disciplina del voto nelle due circoscrizioni è contenuta nel Titolo VI del TU, agli articoli da 92 a 93-quater, come modificati dall'art. 2, commi 29-32 del disegno di legge in esame. Poiché il Titolo VI nel testo vigente disciplina il voto nella sola circoscrizione Valle d'Aosta, la rubrica del Titolo VI è stata modificata aggiungendo il riferimento alla circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Altre disposizioni sono inserite nel testo di legge laddove si è ritenuta necessaria un’esplicitazione delle modalità di computo dei voti e dei seggi.

1.2. Liste di candidati

Ø  Al fine di adeguare la normativa vigente sulle elezioni politiche all’obiettivo di promozione della rappresentanza di genere, in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione (art. 1, comma 1, lettera b).

 

Il nuovo comma 3 dell’art. 18-bis TU introduce tre prescrizioni finalizzate a garantire l’equilibrio nella rappresentanza di genere:

o   nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore;

o   nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere: il riferimento alle liste e non all’elenco dei candidati, sembrerebbe significare che l’ordine alternato includa anche il candidato capolista;

o   i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione.

Anche l’elenco dei quattro candidati supplenti da allegare alla lista deve rispettare il principio della parità: esso è infatti composto da due uomini e due donne (art. 18, comma 3-bis TU).

 

Ø  Nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi (art. 1, comma 1, lettera b).

 

L’art. 19 TU, come novellato, conferma che nessun candidato potrà essere incluso, come già oggi, in liste con diversi contrassegni (nello stesso o in altro collegio), mentre consente ai soli candidati capolista di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi.

1.3. Espressione del voto

Ø  L’elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista (art. 1, comma 1, lettera c).

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, TU ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico.

Il nuovo art. 4, comma 2, TU prevede, quindi, che ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza; in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza.

1.4. Attribuzione dei seggi

Ø  Per quanto riguarda la c.d. soglia di sbarramento, è previsto che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salve le disposizioni particolari per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige (art. 1, comma 1, lettera e).

 

Le liste che accedono al riparto dei seggi sono individuate dall’art. 83, comma 1, numero 3, TU, che peraltro fa riferimento, oltre alle liste che abbiamo conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi, anche alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione stessa.

Nel corso dell’esame da parte del Senato è stata modificata la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, fissando una soglia unica al 3 per cento dei voti validi. Il testo approvato dalla Camera prevedeva invece diverse soglie, in considerazione del fatto che era prevista la possibilità di formare coalizioni: 12 per cento per le coalizioni; 4,5 per cento per le liste coalizzate; 8 per cento per le liste non coalizzate.

 

Ø  I seggi alle liste sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione (art. 1, comma 1, lettere d) e f)).

 

Ferma restando la divisione del territorio in collegi plurinominali, l’attribuzione dei seggi avviene comunque su base nazionale.

In base alle previsioni del TU, una volta individuate le liste ammesse al riparto dei voti l’Ufficio centrale nazionale procede ad una prima ripartizione provvisoria e temporanea di assegnazione dei seggi alle liste sulla base dei voti ottenuti (art. 83, comma 1, n. 4, TU) al fine di verificare il conseguimento di 340 seggi da parte della lista maggioritaria (v. infra). Per effettuare questa prima ripartizione proporzionale il metodo previsto è quello dei quozienti interi e dei più alti resti: il quoziente di ripartizione si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste ammesse per il numero di seggi da attribuire: la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente così individuato è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi eventualmente non attribuiti con i quozienti interi sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti. In caso di parità di resti i seggi sono assegnati alle liste con la maggior cifra elettorale nazionale e in caso di ulteriore parità, a sorteggio.

Successivamente, l’Ufficio centrale nazionale, valuta l’eventuale assegnazione del premio di maggioranza verificando, in primo luogo, se la cifra elettorale nazionale della lista maggioritaria, corrisponde ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi. Nel caso in cui la lista maggioritaria abbia effettivamente ottenuto il 40 per cento dei voti, l’Ufficio verifica se tale lista, in base alla ripartizione provvisoria effettuata, abbia conseguito almeno 340 seggi. Qualora li abbia conseguiti, è confermata l’assegnazione dei seggi risultante dalla suddetta ripartizione; qualora non li abbia conseguiti, alla lista maggioritaria viene attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. Ove, infine, nessuna lista abbia ottenuto il 40 per cento dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra le due liste più votate; alla lista che risulta vincente al ballottaggio vengono quindi assegnati 340 seggi.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata disposta, in particolare, la soppressione dei riferimenti alle coalizioni di liste e l’aumento al 40 per cento (dal 37 per cento previsto nel testo approvato dalla Camera) della soglia per l’attribuzione del premio di maggioranza al primo turno.

 

Completata l’assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale, l’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni (come previsto dall’art. 83, comma 1, n. 8). La ripartizione è effettuata in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in una determinata circoscrizione, con l’obiettivo di far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine, come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste, il totale dei seggi ad essa spettanti ai sensi dell’art. 56 della Costituzione. Il sistema di ripartizione fra le circoscrizioni richiama in gran parte quello vigente, introdotto dalla legge n. 270 del 2005.

Successivamente, gli uffici centrali circoscrizionali procedono all’ulteriori ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali (art. 83-bis TU).

 

Nel corso dell’esame al Senato, inoltre, sono state soppresse del TU che fanno riferimento alla possibilità di collegamento delle liste in coalizione.

1.5. Proclamazione degli eletti

Ø  Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (art. 1, comma 1, lettera g).

 

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la legge prevede che ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni (art. 58, comma 2, TU). In coerenza con l’introduzione delle preferenze, sono modificate anche le modalità di voto disciplinando l’espressione delle preferenze e prevedendo che l’elettore possa esprimere, oltre al voto di lista, anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto sulle linee orizzontali poste a destra del simbolo (art. 4, co. 2 TU e art. 31, co. 1, TU).

L’ordine di proclamazione degli eletti pertanto tiene conto dell’introduzione delle preferenze per i candidati successivi al capolista, introdotta nel corso dell’esame al Senato.

1.6. Decorrenza

Ø  Le disposizioni della legge si applicano per l’elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016 (art. 1, comma 1, lettera i).

 

Al riguardo, mentre l’art. 1 della proposta di legge in commento, che enuncia i principi generali che caratterizzano la riforma elettorale, fa riferimento alle “disposizioni della legge”, il comma 35 dell’art. 2, introdotto anch’esso nel corso dell’esame al Senato, prevede che le “disposizioni dell’art. 2si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016. L’art. 2 reca le modifiche al TU che caratterizzano il nuovo sistema; alcune ulteriori modifiche a tale TU, di carattere più tecnico, sono recate anche dall’art. 3 (si tratta della soppressione dei riferimenti, contenuti nel TU, riferiti alla possibilità di assicurare un accesso separato al seggio elettorale alle donne, alla necessità, per l’elettore, di inumidire la parte gommata della scheda elettorale prima di chiuderla, nonché dei richiami al pretore del mandamento, figura non più presente nell’ordinamento).

 

Le disposizioni oggetto di modifica da parte della proposta di legge riguardano, come si è detto, il sistema elettorale della sola Camera dei deputati, avendo disposto – in sede di esame in prima lettura alla Camera – lo stralcio delle disposizioni attinenti all’elezione del Senato. Come risulta dal dibattito parlamentare, tale impostazione è stata seguita in considerazione del contenuto del disegno di legge costituzionale (S. 1429-B), approvato in prima lettura dal Senato e successivamente modificato dalla Camera, che dispone il superamento del sistema di bicameralismo perfetto del nostro ordinamento, intervenendo sulle funzioni e sulla composizione della Camera e del Senato. In particolare, mentre per i componenti della Camera viene mantenuta l’elezione a suffragio universale diretto, per i membri del Senato è stabilita un’elezione di secondo grado, attribuendo ai consigli regionali la competenza ad eleggere, tra i propri componenti e tra i sindaci, i senatori.

A tal fine, il citato disegno di legge costituzionale prevede altresì che, nella legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, sciolte entrambe le Camere, non si proceda alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica (art 39, co. 3). Viene inoltre stabilito che la prima costituzione del Senato, eletto in base alle previsioni del progetto di riforma costituzionale (Senato che diverrà organo a rinnovo parziale continuo), avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale (art 39, co. 4).

 

Andrebbe peraltro considerato che, ove alla citata data del 1° luglio 2016, l’iter di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale non fosse concluso, sarebbero in vigore per la Camera e per il Senato due sistemi elettorali tra loro differenti: un sistema, come delineato dalla proposte di legge in esame, con premio di maggioranza per la Camera ed un sistema, come risulterebbe dal disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, a carattere proporzionale per il Senato, ferma restando, in entrambi casi, l’applicazione delle rispettive soglie di sbarramento.

 

 


2. Circoscrizioni elettorali e collegi plurinominali

Il primo elemento caratterizzante del nuovo sistema elettorale è la suddivisione del territorio nazionale: come enunciato all’articolo 1, comma 1, lettera a) della proposta in esame, le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali (ad eccezione di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari).

La nuova ripartizione territoriale è richiamata dal nuovo art. 1 del TU che introduce nel testo i collegi plurinominali costituiti all’interno delle circoscrizioni elettorali (art. 2, comma 1, AC 3-bis-B).

 

Per l’individuazione delle circoscrizioni elettorali l’art. 1, comma 2, rinvia alla Tabella A allegata al testo unico (come sostituita dall’Allegato 1, AC 3-bis-B) che prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle Regioni.

Rispetto al testo vigente, la proposta in esame diminuisce il numero delle circoscrizioni elettorali, che attualmente sono 27: nella Tabella A vigente, infatti, le sei Regioni più popolose sono ripartite in più circoscrizioni (tre per la Lombardia, due per Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) mentre le restanti Regioni costituiscono ciascuna una circoscrizione. Il testo vigente non prevede peraltro l’ulteriore ripartizione delle circoscrizioni in collegi.

 

Il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall’art. 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 


La tabella che segue riporta la ripartizione dei seggi tra le 20 circoscrizioni effettuata sulla base della popolazione residente risultante dal censimento 2011:

 

 

Circoscrizioni

Seggi

Piemonte

46

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

1

Lombardia

101

Trentino-Alto Adige/Südtirol

11

Veneto

51

Friuli-Venezia Giulia

13

Liguria

16

Emilia-Romagna

45

Toscana

38

Umbria

9

Marche

16

Lazio

57

Abruzzo

14

Molise

3

Campania

60

Puglia

42

Basilicata

6

Calabria

20

Sicilia

52

Sardegna

17

Totale

618

 

 

L’articolo 3 del TU, al comma 1 (sostanzialmente invariato nel testo in esame) dispone che l’assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

All’art. 3 vengono aggiunti due ulteriori commi, relativi ai seggi da attribuire nei collegi plurinominali: il comma 2 prevede che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica che dispone l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione; il comma 3 prevede che - salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige - i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengano assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove (art. 2, comma 3, AC 3-bis-B).

 

 

penna4

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura il numero massimo di seggi da attribuire nei collegi plurinominali è aumentato da sei a nove. È stata inoltre soppressa la facoltà di eventuali aggiustamenti del numero minimo e massimo di seggi da attribuire nei collegi in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

 

 

In mancanza di un’esplicita previsione, è da ritenersi che per la determinazione del numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base della popolazione si applichi lo stesso metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti previsto dalla Costituzione per l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

2.1. La delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

L’articolo 4 della proposta definisce il procedimento per la determinazione dei collegi plurinominali, tramite apposita delega al Governo.

Il comma 1 conferisce la delega e ne stabilisce i princìpi e criteri direttivi: la determinazione dei collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione è effettuata con decreto legislativo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 400 del 1988).

 

Si ricorda che la determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all’interno di ciascuna circoscrizione e non anche il numero di seggi da attribuire a ciascun collegio, che, ai sensi del citato art. 3, comma 2 del TU, è determinato dal decreto del Presidente della Repubblica contestuale a quello di convocazione dei comizi.

 

Il comma 2 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell’ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

 

Si ricorda che l’art. 7, comma 2, della legge n. 277 del 1993 (cd. Legge Mattarella), nel procedimento di determinazione dei collegi uninominali, prevedeva la costituzione di una Commissione nominata dai Presidenti delle Camere.

 

I commi 3 e 4 definiscono le modalità di adozione del decreto legislativo:

·         entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto;

·         entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia esprimono il parere;

·         il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni;

·         qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

 

 

penna4

 

Le modifiche introdotte al Senato rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura comportano un ampliamento dei termini. In particolare:

- è raddoppiato (da 45 a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) il termine per l’adozione del decreto legislativo;

- sono aumentati i tempi per l’espressione del parere parlamentare (da 25 a 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per la trasmissione alle Camere dello schema di decreto e da 15 a 25 giorni dalla ricezione dello schema il termine per l’espressione del parere da parte delle Commissioni).

2.2. Princìpi e criteri direttivi della delega

I princìpi e criteri direttivi della delega sono enunciati all’art. 4, comma 1, lettere a) - g), del testo in esame.

Numero e ampiezza dei collegi

Il primo criterio, di cui alla lettera a), è quello relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari, nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.

La lettera b) fissa i criteri relativi al numero e all’ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’art. 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.

L’introduzione del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di seggi spettanti.

In relazione all’ampiezza dei collegi si ricorda che il nuovo terzo comma dell’art. 3 del TU prevede che nei collegi plurinominali sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove (art. 2, comma 3, AC 3-bis-B). La disposizione è poi richiamata alla lettera d) seguente.

 

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Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura non era previsto un numero fisso di collegi, ma solo un numero massimo, pari a 120. Non erano inoltre previsti i criteri di cui alla lettera b) per la determinazione del numero e dell’ampiezza dei collegi plurinominali da costituire in ciascuna circoscrizione.

 

La tabella che segue mostra il numero dei collegi plurinominali da costituire all’interno di ciascuna circoscrizione applicando i criteri esposti: escludendo le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, il calcolo è stato effettuato su un totale di seggi pari a 606 (618 meno il seggio spettante alla Valle d’Aosta e gli 11 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige). Il Molise, al quale non sarebbe spettato nessun collegio in base alla ripartizione proporzionale, costituisce un unico collegio uninominale come previsto alla lettera b), ultimo periodo. E’ inoltre mostrato il numero di seggi per collegio.

 

Circoscrizioni

Seggi

n. collegi plurinominali

n. medio di seggi per collegio

Piemonte

46

8

5,8

Lombardia

101

17

5,9

Veneto

51

8

6,4

Friuli-Venezia Giulia

13

2

6,5

Liguria

16

3

5,3

Emilia-Romagna

45

7

6,4

Toscana

38

6

6,3

Umbria

9

1

9,0

Marche

16

3

5,3

Lazio

57

9

6,3

Abruzzo

14

2

7,0

Molise

3

1

3,0

Campania

60

10

6,0

Puglia

42

7

6,0

Basilicata

6

1

6,0

Calabria

20

3

6,7

Sicilia

52

9

5,8

Sardegna

17

3

5,7

Totale

606

100

 

Determinazione del territorio

Le lettere c), d) ed e) indicano i princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il collegio plurinominale.

Il primo principio, di cui alla lettera c), è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

In base ai criteri indicati i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal D.Lgs. n. 536 del 1993 (di attuazione della cd. Legge Mattarella) per l’elezione della Camera dei deputati.

Una specifica disposizione è prevista per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati alla lettera stessa.

La lettera d) individua nel territorio provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma al territorio di una provincia - come delimitata alla data di entrata in vigore della legge - o al territorio di più province fra loro contigue.

 

Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (cd. legge Delrio), dal 1° gennaio 2015 a otto province sono subentrate le città metropolitane, il cui territorio peraltro corrisponde a quello della precedente provincia.

 

In caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal D.Lgs. n. 536 del 1993 (di attuazione della cd. Legge Mattarella) per l’elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un’altra provincia.

 

Nel caso di comuni di dimensioni demografiche maggiori e di province di dimensione “estesa” (criterio che sembrerebbe da intendersi come dimensione demografica e non territoriale), il testo rimanda ai collegi uninominali stabiliti dal D.Lgs. n. 536 del 1993 (di attuazione della cd. Legge Mattarella). In merito all’applicazione di tale criterio nella divisione del territorio provinciale, è necessario considerare che parte di tali collegi uninominali comprendeva comuni appartenenti a province diverse: in questo senso è da intendere la norma che prevede l’esclusione dei comuni compresi in altra provincia.

 

La lettera e) indica un ordine di priorità nell’applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, si può derogare al principio dell’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal D.Lgs. n. 536 del 1993 e, in subordine, al criterio dell’integrità del territorio provinciale.

 

 

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La lettera e) è stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato.

Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, inoltre, l’ordine delle attuali lettere c) e d) era invertito.

 

 

La norma relativa al criterio della continuità territoriale richiama, nella formulazione, l’analoga norma prevista dal citato art. 7 della legge n. 277 del 1993. Come indicato alla lettera e), si tratta di un criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. L’unica possibilità di deroga prevista al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute. La norma si configura come una disposizione di carattere generale, anche in considerazione del fatto che per due delle tre Regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute sono previsti princìpi di delega ad hoc (alla lettera f) per il Trentino-Alto Adige, alla lettera g) per il Friuli-Venezia Giulia) mentre la Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del TU.

Circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

Alle lettere f) e g) sono infine fissati princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

La lettera f) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

Si ricorda in proposito che sulla base della delega conferita nel 1993 nella Regione sono stati costituiti otto collegi uninominali, quattro nel territorio della provincia di Trento e quattro nel territorio della provincia di Bolzano (D.Lgs. n. 536 del 1993).

Per un approfondimento dei princìpi e criteri di delega per la formazione dei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige si rinvia alla scheda di commento delle disposizioni speciali relative al voto in questa circoscrizione.

 

Alla lettera g) è enunciato il principio in base al quale nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del 2001, che reca “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”.

Si ricorda che l’art. 26 della legge n. 38 del 2001 prevede che le leggi elettorali per l’elezione della Camera e del Senato dettano norme per favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena.

Considerando che nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia dovrebbero essere costituiti due collegi plurinominali (vedi tabella), tale criterio sembrerebbe richiedere l’inclusione di tutti i comuni con popolazione di lingua slovena, attualmente compresi in tre province, in un unico collegio plurinominale.

 

 

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Nel corso dell’esame al Senato, alla lettera f) è stata aggiunta la denominazione in lingua tedesca della circoscrizione.

Alla lettera g) è stata inserita la norma relativa alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, in luogo  della più generica indicazione della necessità di tenere conto della presenza delle minoranze linguistiche.

 

 

 


3. Procedimento elettorale preparatorio

3.1. Convocazione dei comizi (e ballottaggio)

La convocazione dei comizi elettorali segue la regola stabilita dalla Costituzione per cui le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (art. 61, primo comma).

 

Il testo unico delle elezioni della Camera disciplina il procedimento, stabilendo che i comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere (che, ai sensi dell’art. 61 Cost., deve avere luogo non oltre il 20° giorno dallo svolgimento delle elezioni). Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non più tardi del 45° giorno antecedente quello della votazione (art. 11 TU).

 

Rispetto a questa disciplina, il progetto di legge (art. 2, co. 5) introduce - aggiungendo un quarto comma al citato art. 11 - la previsione in base alla quale il medesimo decreto stabilisce che l’eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.

3.2. Costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale

La normativa vigente prevede che entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali si procede alla costituzione degli uffici elettorali. Per l’elezione della Camera viene costituito, presso la Corte di cassazione, l’Ufficio elettorale centrale nazionale (art. 12 TU). Entro il medesimo termine sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione (art. 13 TU).

 

Il progetto di legge (art. 2, co. 6) modifica la sede in cui sono costituiti gli uffici elettorali, individuandola presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna regione (anziché di ciascuna circoscrizione).

Tale modifica è direttamente conseguente al fatto che le circoscrizioni nel progetto di riforma elettorale sono rappresentate dalle regioni.

 

 


4. Liste e candidature

4.1. Deposito dei contrassegni, statuto e programma

In base alla normativa vigente (artt. 14 e 14-bis TU), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione alla Camera depositano presso il Ministero dell’interno:

·         il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste (art. 14);

·         il programma elettorale (art. 14-bis).

Successivamente presentano la lista corredata dalla sottoscrizione di almeno 1500 elettori (le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura).

 

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione.

 

Sull’insieme di questi adempimenti propedeutici allo svolgimento della consultazione elettorale, la proposta di legge in esame introduce tre modifiche (art. 2, co. 7 e 8, A.C. 3-bis-B).

Con la prima, conseguente al diverso impianto del sistema elettorale, si esplicita che sia la presentazione, sia la distinzione (attraverso il contrassegno) si riferisce alle liste dei collegi plurinominali, e non più delle circoscrizioni.

 

Con la seconda modifica, apportata dal Senato, si introduce l’obbligo per i partiti o i gruppi politici organizzati di depositare presso il Ministero dell’interno,  ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali, oltre al contrassegno, anche il proprio statuto.

 

Per l’individuazione dello statuto è richiamato l’art. 3 del decreto-legge n. 149/2013, che determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell’accesso alle forme di contribuzione previste dal decreto medesimo a seguito dell’abolizione del finanziamento pubblico (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e destinazione del ‘due per mille’ IRPEF).

 

 

Nel vigente quadro normativo l’obbligo per i partiti di dotarsi di una statuto è requisito necessario esclusivamente ai fini dell’accesso alle forme di contribuzione previste dal decreto medesimo a seguito dell’abolizione del finanziamento pubblico (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e destinazione del ‘due per mille’ IRPEF).

 

Per quanto riguarda l’obbligo di deposito dello statuto presso il Ministero dell’interno, introdotto nel TU (art. 14, comma 1), in assenza di indicazioni sui termini e sui soggetti titolati al deposito, sembrerebbero applicabili le disposizioni sul deposito del contrassegno (art. 15 TU).

 

Attualmente, il deposito del contrassegno (e del programma elettorale e l’eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione) è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, che provvede a designare, con atto autenticato dal notaio, per ciascuna circoscrizione (al Senato, per ciascuna circoscrizione regionale), un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare il deposito della lista di candidati e dei relativi documenti (artt. 15 e 17 TU).

 

La disposizione in esame non reca una disciplina espressa in ordine alla verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dall’art. 3 del DL n. 149/2013 (articolo richiamato dalla nuova disposizione).

Ai fini dell’accesso alle forme di contribuzione previste dal DL n. 149/2013 (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e destinazione del ‘due per mille’ IRPEF) la verifica dei requisiti di conformità dello statuto a quanto prescritto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/2014, spetta alla Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Appare peraltro dubbia l’applicabilità alla disposizione introdotta nel TU della disciplina sulla verifica dello statuto dei partiti politici affidata alla citata Commissione di garanzia dall’art. 4 del medesimo D.L. n. 149/2013. Tale verifica è infatti espressamente finalizzata all’iscrizione nel registro dei partiti politici ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal decreto medesimo (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e destinazione del ‘due per mille’ IRPEF).

La disposizione in esame non richiede invece l’iscrizione del partito nel registro ma si limita a richiamare l’art. 3 del decreto-legge n. 149/2013, che prevede i requisiti dello statuto.

La verifica sul contenuto dello statuto (ai fini della rispondenza all’art. 3 DL n. 149/2013) potrebbe pertanto essere rimessa al Ministero dell’interno, nell’ambito dei controlli relativi al deposito del contrassegno.

 

La disposizione non disciplina inoltre le conseguenze del mancato deposito dello statuto. Le verifiche che l’ufficio elettorale deve effettuare ai fini dell’ammissione delle liste non richiamano infatti espressamente tale deposito (art. 22 TU).

Può essere richiamata per analogia la disposizione che prevede, contestualmente al deposito del contrassegno, il deposito del programma elettorale, nel quale i partiti dichiarano il nome della persona da loro indicata come capo della forza politica (art. 14-bis, comma 1 – ex comma 3 – TU). Anche in tal caso non sono infatti espressamente disciplinate le conseguenze del mancato rispetto di questo adempimento.

Secondo le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione della Camera dei deputati predisposte dal Ministero dell’interno per le elezioni del 2013, “il deposito del programma deve considerarsi obbligatorio, pena l’inefficacia del deposito del contrassegno”.

 

Si osserva altresì che la disposizione in esame non prevede una procedura per la sanatoria di eventuali irregolarità connesse al deposito dello statuto che possono pregiudicare la partecipazione del partito o del gruppo politico organizzato alle elezioni, come invece previsto per le irregolarità connesse al deposito del contrassegno (art. 16 TU).

 

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 3 del DL 149/2014, nello statuto dei partiti politici è descritto il simbolo che, con la denominazione, costituisce “elemento essenziale di riconoscimento” del partito politico. Il simbolo e la denominazione devono essere chiaramente distinguibili.

 

Con la terza modifica, anch’essa introdotta dal Senato, viene riformulato l’attuale art. 14-bis TU, sopprimendo le disposizioni relative alle dichiarazioni di collegamento in coalizione.

 

Si tratta degli attuali commi 1 e 2 del citato art. 14-bis, ai sensi dei quali all’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. I collegamenti in coalizione hanno rilievo ai fini del riparto dei seggi e dell’attribuzione del premio di maggioranza. L’elenco dei collegamenti, una volta accertata la regolarità delle dichiarazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare:

·         viene eliminata la previsione in base alla quale, se collegati in coalizione, i partiti o gruppi politici depositano un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome del capo della coalizione (art. 14-bis, comma 3, TU). Resta comunque ferma la disposizione generale relativa all’obbligo di deposito del programma elettorale nel quale si dichiara il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica;

·         è soppressa la disposizione sulla comunicazione delle liste ammesse (attuale art. 14-bis, co. 5. TU) in base alla quale, entro il 30° giorno precedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il 20° giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi.

 

Contestualmente all’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, nella nuova disciplina del procedimento elettorale resta fermo anche l’obbligo per i partiti o gruppi politici organizzati di designazione per ciascuna circoscrizione di un rappresentante effettivo e di uno supplente, incaricato di effettuare il deposito delle liste di candidati presso l’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 17 TU).

 

Sul punto, con una modifica introdotta al Senato, la proposta di legge in esame (art. 2, co. 9) specifica unicamente che il deposito ha ad oggetto non una sola lista di candidati (come nel sistema attuale), bensì le liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione.

 

 

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Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, in particolare, il Senato ha introdotto l’obbligo di deposito dello statuto ai fini della presentazione delle liste. Inoltre sono soppresse le disposizioni relative alle dichiarazioni di collegamento in coalizione.

4.2. Presentazione delle candidature nei collegi

La proposta di legge modifica la disciplina relativa alla presentazione delle candidature regolata dagli artt. 18-bis e ss. TU, per le parti riguardanti la sottoscrizione delle firme, la compilazione delle liste, l’introduzione di disposizioni a tutela della parità di genere, nonché i limiti alla possibilità di candidature plurime.

 

Attualmente, il testo unico prevede che la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista debba essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione rientrante nei limiti minimi e massimi stabiliti dal medesimo testo unico in relazione alla diversa ampiezza demografica delle circoscrizioni (art. 18-bis, comma 1, TU). Il numero delle firme è minore per le circoscrizioni più piccole, e maggiore per quelle più grandi.

 

La nuova disciplina (art. 2, co. 10, A.C. 3-bis-B) prevede, invece, la sottoscrizione da parte di almeno 1.500 a non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio dove ci si candida o nelle sezioni elettorali se il collegio è interno a un solo comune.

 

Il numero di sottoscrizioni richiesto è quello oggi previsto per le circoscrizioni più piccole (fino a 500.000 abitanti).

 

Viene, invece, confermata la norma che prevede - in caso di scioglimento della Camera che anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni[1] - la riduzione alla metà del numero di sottoscrizioni necessarie. Resta fermo, inoltre, che nessuna sottoscrizione è richiesta (art. 18-bis, comma 2, TU):

a)  per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;

b)  per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

 

Un diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero e nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige (si vedano, rispettivamente il paragrafo 6.f e i capitoli 8 e 9).

 

 

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Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso l’esonero, disposto dal comma 2 dell’art. 18-bis TU, dall’obbligo della sottoscrizione per i partiti o gruppi politici collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi costituiti in gruppo parlamentare e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. La modifica è coerente con l’abolizione delle coalizioni.

 

Una disposizione speciale in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, limitata alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, è dettata dall’art. 2, comma 36.

Per le prime elezioni successive all’entrata in vigore della legge, infatti, l’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 1° gennaio 2014 (oltre che a quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura).

Il precedente comma 35 – introdotto dal Senato – dispone peraltro che le disposizioni dell’articolo si applicano alle elezioni della Camera a decorrere dal 1° luglio 2016.

Non appare pertanto del tutto chiara l’applicabilità della norma sull’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni in caso di svolgimento delle elezioni successivamente all’entrata in vigore della legge ma prima del 1° luglio 2016.

 

La proposta in esame innova anche la disciplina vigente della compilazione delle liste.

 

In base alle vigenti disposizioni del TU, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, in numero non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione (art. 18-bis, comma 3, TU). Sulla scheda i nomi dei candidati sono stampati nell'ordine stabilito dai presentatori, che non può essere modificato dall'elettore poiché quest’ultimo non dispone di voti di preferenza.

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18-bis TU (come riformulato dall’art. 2, co. 10, A.C. 3-bis-B), la lista deve essere composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati presentati in ordine numerico (e non - come attualmente - secondo un "determinato ordine").

La distinzione tra candidato capolista ed altri candidati deriva dal fatto che, secondo il nuovo sistema di espressione del voto introdotto dal Senato, la candidatura del capolista risulta ‘bloccata’, e dunque non modificabile dal voto degli elettori, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una o due preferenze.

 

Il numero di candidati di ogni lista non può essere inferiore alla metà e non superiore al totale dei seggi assegnati al collegio plurinominale (da tre a nove seggi).

La seguente tabella riporta il numero minimo e massimo di candidati di cui possono essere composte le liste sulla base del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale (applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico, in assenza di una previsione espressa al riguardo). Tali numeri comprendono anche il capolista.

 

 

Seggi

Numero minimo

Numero massimo

3

2

3

4

2

4

5

3

5

6

3

6

7

4

7

8

4

8

9

5

9

 

 

In caso di collegi cui sono assegnati 3 o 4 seggi, è dunque possibile la presentazione di liste composte da due candidati, incluso il capolista. In tal caso si avrebbe un solo candidato su cui esprimere la preferenza.

 

Inoltre, nel nuovo comma 3 dell’art. 18-bis TU, sono introdotte tre prescrizioni finalizzate a garantire l’equilibrio nella rappresentanza di genere:

1)  nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in  misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore. La formulazione della norma appare tale – per la previsione dell'arrotondamento all'unità superiore - da tollerare uno scarto massimo di una unità tra il numero complessivo dei candidati e quello delle candidate, a livello circoscrizionale;

2)  nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. Il riferimento alle liste e non all’elenco dei candidati sembra implicare che l’ordine alternato includa anche il candidato capolista;

3)  nel numero complessivo di candidati capilista nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento dei candidati dello stesso senso, con arrotondamento aritmetico.

 

 

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Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, è stata distinta la figura del candidato capolista rispetto all’elenco dei candidati. Inoltre, il Senato ha rafforzato le previsioni a garanzia della parità di genere, prevedendo: la presentazione dei candidati nella lista in ordine alternato di genere (tipo 1-1), in luogo del divieto di non più di due candidati consecutivi del medesimo sesso (tipo 2-1), previsto dal testo Camera; la soglia massima del 60 per cento di capolista dello stesso sesso nei collegi di ciascuna circoscrizione.

 

 

Con le modifiche proposte si adegua la normativa vigente sulle elezioni politiche all’obiettivo di promozione della rappresentanza di genere. Attualmente, infatti, a livello di legge elettorale nazionale, non si rinvengono specifiche disposizioni, ad eccezione di una norma di principio, contenuta della legge elettorale del Senato, secondo cui il sistema elettorale deve favorire "l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini" (D.Lgs. n. 533/1993, art. 2).

Si segnala, infine, il progetto di riforma costituzionale all’esame del Parlamento (AS 1429-B) introduce un nuovo comma all’articolo 55 Cost., prevedendo espressamente che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

 

Il mancato rispetto di ciascuno dei vincoli introdotti a tutela della parità di genere comporta la sanzione della inammissibilità della lista.

La norma va comunque letta alla luce del nuovo art. 22 TU, che disciplina le attività correttive dell'ufficio elettorale (su cui, v., infra).

 

Un comma 3-bis, aggiunto all’art. 18 TU, prescrive che - salvo quanto previsto dal comma precedente - sia allegato alla lista un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

 

Il successivo art. 22, al comma 1, nn. 6-bis , disciplina l'utilizzo della lista dei candidati supplenti in sede di controllo da parte degli uffici centrali circoscrizionali sulle candidature.

 

 

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Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura il numero dei candidati supplenti è stato elevato da due a quattro.

 

 

La proposta di legge (art. 2, co. 11, A.C. 3-bis-B), modifica anche le norme riguardanti la possibilità di candidature plurime.

 

In base alle vigenti disposizioni del TU, a pena della nullità dell’elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni, né può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera (D.P.R. 361/1957, art. 19). Ciascun candidato può invece presentarsi in più circoscrizioni in liste aventi il medesimo contrassegno (candidatura plurima), esercitando successivamente l’opzione qualora venga eletto in più circoscrizioni (D.P.R. 361/1957, art. 85).

 

L’art. 19 TU, come novellato, conferma che nessun candidato può essere incluso, come già oggi, in liste con diversi contrassegni (nello stesso o in altro collegio), mentre consente ai soli candidati capilista di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi. Il sistema attualmente vigente consente invece candidature plurime senza limiti per tutti i candidati.

Dunque le pluricandidature, fino ad un massimo di dieci, sono ammesse solo per i capilista, ma non per gli altri candidati inseriti negli elenchi su cui gli elettori sono chiamati ad esprimere la preferenza.

 

La disciplina dell'opzione del candidato eletto in più collegi è contenuta nel pure novellato art. 85 (cfr.).

 

Resta, infine, confermata la norma che vieta ai candidati di accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

 

In relazione al mantenimento di tale divieto, si ricorda che la proposta di legge in esame riforma la sola legge elettorale della Camera dei deputati, nel presupposto dell’approvazione della riforma costituzionale attualmente all’esame delle Camere (A.S. 1429-B), che prevede la trasformazione del Senato in organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali, eletto dai consiglieri regionali e delle province autonome.

 

Il mancato rispetto dei vincoli posti è sanzionato, in ogni caso, con la nullità dell’elezione.

 

 

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Durante l’esame del provvedimento al Senato è stata specificata la sanzione della nullità dell’elezione per le ipotesi di inclusione dello stesso candidato in più liste diverse del medesimo collegio (come previsto dalle norme vigenti) e di mancato rispetto dei limiti alle candidature plurime. Inoltre, il limite massimo alle candidature plurime è stato ampliato da otto a dieci collegi ed è stato, al tempo stesso, riconosciuto solo per i capilista, mentre nel testo approvato dalla Camera in prima lettura era ammesso per ciascun candidato.

 

 

Da ultimo, sono introdotte due modifiche di portata prevalentemente formale.

Con la prima, si specifica all'art. 20, comma 1, TU (come modificato dall’art. 2, co. 12, A.C. 3-bis-B), che la presentazione delle liste è effettuata, presso la cancelleria della corte d’appello o del tribunale del capoluogo della regione, mentre attualmente, per la Camera, avviene presso la corte d’appello o il tribunale della sede dell’ufficio centrale circoscrizionale.

 

Resta fermo che la presentazione delle liste ha luogo dalle ore 8 del 35° alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione (art. 20, co. 1, TU). Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (art. 20, comma 6). La raccolta delle firme, che devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 53/1990 (notai, giudici di pace, presidenti di provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, ecc.), deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (art. 20).

Un’ulteriore modifica all’art. 21 TU (modificato dall’art. 2, co. 13, A.C. 3-bis-B) specifica che nel verbale di ricevuta degli atti, la cancelleria indica le liste dei candidati nei collegi plurinominali presentate (invece che la lista dei candidati).

4.3. Controlli e verifiche degli uffici

La proposta interviene anche sulle norme relative alla verifica della regolarità delle candidature di cui all’art. 22 TU ed introduce ulteriori meccanismi di controllo sulle nuove disposizioni in materia di rappresentanza di genere (art. 18-bis) e di limiti alle candidature multiple (art. 19, comma 1).

 

In base alle vigenti disposizioni del TU, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale verifica la regolarità di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 22, comma 1 T.U. Camera. Entro la stessa giornata i delegati delle liste possono prendere cognizione delle eventuali contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle eventuali modificazioni da questo apportate alle liste (art. 22, co. 2).

Il giorno successivo l’Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 per deliberare in merito alla ammissibilità delle liste per l’elezione della Camera, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti (art. 22, co. 3).

Ai sensi dell’art. 23 TU, le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Questi possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presso l’Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è depositato alla cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto Ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all’Ufficio centrale nazionale nella stessa giornata. L’Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

 

Le modifiche recate all'art. 22, comma 1, n. 3, (dall’art. 2, co. 14, A.C. 3-bis-B), introducono, tra i compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, quello di verificare il rispetto dei requisiti relativi alla parità di genere, con richiamo del novellato art. 18-bis, comma 3, terzo e quarto periodo. Tale richiamo lascia intendere che all'Ufficio circoscrizionale centrale sia affidato il compito di verificare tutti e tre i requisiti delle liste: 1) quello relativo alle candidature di lista nel complesso di ciascuna circoscrizione (egual numero di candidati e candidate); 2) quello relativo alle candidature di lista nel collegio (ordine alternato di genere); 3) quello relativo ai candidati capolista a livello di circoscrizione (non più del 60 per cento dello stesso sesso).

 

 

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Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato ha dunque esteso la verifica dell’Ufficio centrale circoscrizionale anche al rispetto della quota di genere prevista per i candidati capilista, introdotta per l’appunto nel corso dell’esame del provvedimento in quel ramo del Parlamento.

 

 

L’irregolarità di ciascuno dei tre requisiti richiamati comporta la dichiarazione di non validità delle liste da parte dell’Ufficio centrale. Si ricorda che la norma sostanziale (art. 18, co. 3, TU) introduce i requisiti “a pena di inammissibilità delle liste”.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle quote di genere nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista (50%) o nelle candidature dei capilista della circoscrizione (40%), l’invalidità riguarderebbe tutte le liste presentate dal partito nei diversi collegi della circoscrizione.

 Peraltro la norma dovrebbe essere letta in combinato disposto con il numero 6-ter, che prevede una procedura per la modifica nella composizione delle liste a seguito delle verifiche ai fini del rispetto dell’articolo 18-bis (che comprende sia le norme sul numero di candidati di ciascuna lista che quelle sulle quote di genere) (v.infra).

 

Inoltre, la proposta di riforma (introducendo il nuovo numero 6-bis all’art. 22, co. 1, TU) assegna all’Ufficio centrale nazionale il compito di verificare la regolarità delle candidature ai sensi delle prescrizioni dell’art. 19 TU, come modificato dal progetto in esame, sui limiti alle candidature plurime, ossia: divieto di candidatura contestuale nelle liste della Camera e del Senato; divieto di candidatura in liste con diversi contrassegni nello stesso o altro collegio; divieto di candidatura in liste con lo stesso contrassegno, ad eccezione dei capilista che possono candidarsi in massimo di dieci collegi.

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 19 TU prevede la nullità dell’elezione, in caso di infrazione dei divieti.

 

Per consentire tale controllo, è previsto un onere di comunicazione, da parte dell'Ufficio circoscrizionale all'Ufficio nazionale, dei candidati di ciascuna lista. È l'Ufficio nazionale a verificare l'eventuale presenza plurima eccedente di candidati ed a comunicarla, a sua volta, agli Uffici centrali circoscrizionali perché intervengano, in caso di violazione dei requisiti sulle candidature plurime (che sono definite irregolarità), come previsto dalla norma, che distingue due tipologie di modifiche – peraltro definite “eventuali” -  sulle liste:

a)  qualora risultino comunque rispettati gli altri requisiti previsti dall’art. 18-bis, co. 3 (minimo e massimo di candidati, massimo 50% di candidati di un sesso, ordine alternato di genere dei candidati all’interno di ciascuna lista, quota di genere per i capilista), l’Ufficio circoscrizionale provvede ad aggiungere in coda alle liste interessate dall’irregolarità i candidati supplenti dello stesso genere;

b)  qualora, operando come previsto dalla lettera a), non risultino rispettati gli altri requisiti previsti dall’art. 18-bis, co. 3, l’Ufficio circoscrizionale provvedere ad inserire nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati supplenti dello stesso genere.

 

Tali criteri sembrano poter determinare conseguenze meritevoli di approfondimento, con particolare riguardo alla sostituzione da parte dell’ufficio elettorale del candidato capolista con un candidato supplente, sostituzione che sembra rimessa all’ufficio elettorale, senza un preventivo contraddittorio con i delegati di lista.

Con un’ultima modifica al TU, (che aggiunge il punto 6-ter all’art. 22, co.1), il progetto di riforma prevede che l’Ufficio circoscrizionale operi nello stesso modo (aggiunta in coda o inserimento dei candidati supplenti) in tre ipotesi:

1)    in caso di eventuale rinuncia alla candidatura;

2)    in seguito alle verifiche ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis;

3)    in seguito ad ulteriori verifiche prescritte dalla legge.

 

Con riguardo al punto 1), si segnala in primo luogo che la disposizione introduce espressamente la facoltà di rinuncia alla candidatura, che il quadro normativo vigente non contempla.

Non sono peraltro disciplinate le modalità ed i termini per l’esercizio di tale facoltà. Dalla collocazione della norma, nell’ambito dei controlli che l’ufficio elettorale circoscrizionale effettua entro il giorno  successivo alla presentazione delle liste, tale rinuncia non sembrerebbe possibile una volta conclusi i controlli sulle liste.

 

 Tale facoltà potrebbe in ipotesi essere utilizzata per sanare eventuali irregolarità nella presentazione delle liste, ad esempio nei casi in cui: la candidatura sia stata presentata in liste con diversi contrassegni nello stesso o altro collegio; la candidatura sia stata presentata in liste con lo stesso contrassegno; un candidato sia presentato come capolista in più di dieci collegi.

 

Le norme in esame sulla verifica del rispetto delle norme su candidature plurime, sul numero di candidati nelle liste e sui requisiti per assicurare la parità di genere prevedono modifiche alla composizione delle liste senza prevedere esplicitamente la fattispecie (preliminare) della cancellazione delle candidature irregolari.

Nel caso in cui le modifiche riguardino non una singola lista presentata in un collegio plurinominale ma il complesso delle liste della circoscrizione o anche liste presentate in più circoscrizioni (in caso di violazione delle norme sulle pluricandidature), non sono esplicitati i criteri con cui l’ufficio procede all’individuazione delle liste da modificare.

 

Deve inoltre essere verificata la compatibilità del nuovo procedimento di verifica con il termine previsto dall’art. 22, comma 1, TU ossia il giorno successivo alla presentazione delle liste. Tale verifica rileva anche ai fini dei termini per le contestazioni e la presentazione dei ricorsi (artt. 22., commi 2 e 3, 23 e 24).

 

Si ricorda infine che non sono modificate le disposizioni che prevedono la procedura di contestazione con i delegati di lista e sui ricorsi all’ufficio centrale circoscrizionale.

In particolare, l’art. 22 TU prevede che I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (comma quarto). L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito (comma quinto)

L’art. 23 TU dispone infine che le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

4.4. Stampa di manifesti

La proposta di legge modifica anche l'art. 24 TU (mediante l’art. 2, co. 15, A.C. 3-bis-B), relativo ai compiti assegnati all’ufficio centrale circoscrizionale.

Tra queste, le modifiche al comma 1, n. 2), prevedono che i manifesti riportino non solo i contrassegni di lista (come stabilito dalla normativa vigente), ma anche i nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico ex art. 18-bis, comma 3, TU.

Si ricorda che l’art. 18-bis, comma 3, TU prevede che ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico.

 

Nella formulazione della disposizione, non risulta chiaro se nella predisposizione dei manifesti elettorali debba essere evidenziata la distinzione tra candidati capilista e gli altri candidati (per i quali deve essere espressa la preferenza).

 

Sulla grafica ed il contenuto della scheda elettorale, si rinvia alle disposizioni dell’art. 31 TU, come novellato (v. infra)

 

Si conferma che l’ordine delle liste sulle schede e sui manifesti è stabilito mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista.

 

 

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Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, era previsto che sia le schede di votazione che i manifesti contenessero non solo i contrassegni di lista, ma anche i nominativi dei candidati. Al Senato si è previsto di limitare la pubblicazione dei nominativi dei candidati ai manifesti. Inoltre, è stato soppresso ogni riferimento alle coalizioni e ai relativi contrassegni.

 

 

Le altre modifiche apportate sono sostanzialmente conseguenti a disposizioni precedenti.

La modifica di cui al n. 4 sostituisce la dizione "prefettura del comune capoluogo della regione" alla "prefettura capoluogo della circoscrizione", quale ente destinatario delle comunicazioni dell'ufficio circoscrizionale.

La modifica di cui al n. 5 chiarisce che sono i sindaci dei collegi - e non quelli della circoscrizione, come nel sistema vigente - i destinatari dei manifesti elettorali da pubblicare sul territorio, manifesti che sono diversi da collegio a collegio, riportando anche i nominativi, oltre alle liste.

 

Viene infine corretta la disposizione di cui all’art. 30 TU (mediante l’art. 2, co. 16, A.C. 3-bis-B), che prevede nel giorno precedente la consultazione elettorale la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale (e non, come previsto dal testo attuale, la lista dei candidati della circoscrizione).

 

 

 


5. Espressione del voto e scrutinio

5.1. Espressione del voto (generale)

Il progetto di legge in esame (articolo 2, comma 4 che modifica l’articolo 4, comma 2 TU) mantiene il principio dell’unicità del voto e della scheda elettorale, integrando però il contenuto di quest’ultima prevedendo che, oltre al contrassegno di lista, come stabilito attualmente, essa rechi anche il nominativo del candidato capolista.

Viene inoltre introdotta la possibilità di espressione delle preferenze (al massimo due) nel rispetto delle quote di genere: nel caso di seconda preferenza questa deve essere espressa in favore di un candidato di sesso diverso dalla prima, pena la nullità della seconda preferenza (cd. ‘doppia preferenza di genere’).

 

 

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La disposizione innova notevolmente il testo approvato dalla Camera in prima lettura che integrava la scheda elettorale con l’indicazione, oltre che del contrassegno elettorale, del cognome e nome dei relativi candidati (eletti secondo l’ordine di presentazione) e che non prevedeva l’espressione delle preferenze.

Nel testo approvato dal Senato, la distinzione tra candidato capolista ed altri candidati deriva dal fatto che, secondo il nuovo sistema di espressione del voto, la candidatura del capolista risulta ‘bloccata’, e dunque non è modificabile dal voto degli elettori, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una o due preferenze.

5.2. Scheda elettorale

L’elettore ha a disposizione una sola scheda, che riproduce i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo il modello riportato in allegato  (tabelle A-bis e A-ter del Tu, come introdotte dalla proposta di legge in esame).

I contrassegni delle liste sono inseriti al centro di appositi rettangoli (art. 31, co. 1, TU come modificato dall’art. 2, co. 17 della pdl in esame).

L’ordine delle liste è stabilito mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri ed è affiancato, sulla scheda elettorale, a sinistra dal cognome e nome del candidato capolista nel collegio plurinominale e a destra da due righe orizzontali per l’espressione delle preferenze (art. 31, co. 2, TU come modificato dall’art. 2, co. 17 della pdl in esame).

 

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Rispetto al TU e al testo approvato dalla Camera vengono meno i riferimenti alle coalizioni, non contemplate dal nuovo sistema elettorale prefigurato dalla p.d.l. approvata dal Senato, e vengono aggiunti gli elementi della scheda elettorale riferiti ai capilista e alle preferenze.

Inoltre, nel testo Camera era stato soppresso il riferimento ai fac simile della scheda, ripristinati nel testo del Senato.

 

 

In caso di ballottaggio, viene predisposta un’unica scheda a livello nazionale recante, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio medesimo. L’ordine delle liste è stabilito con sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale nazionale (art. 31, comma 2-bis, TU, introdotto dall’art. 2, co. 17 della p.d.l.).

A differenza delle schede per il primo turno, per quelle del ballottaggio non è stato predisposto il fac simile in allegato al TU.

 

 

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Anche il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la scheda unica nazionale per il ballottaggio. Nel corso dell’esame del Senato sono stati eliminati i riferimenti nella scheda per il ballottaggio alle colazioni di liste.

5.3. Esercizio del diritto di voto

Come già previsto in base alla normativa vigente, gli elettori votano nella sezione in cui sono iscritti (art. 47 TU).

 

Alcune particolari categorie di votanti sono ammessi nel seggio pur senza essere iscritti: presidente, scrutatori, segretario del seggio, rappresentanti delle liste, candidati, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. L’art. 48 TU prevede – per queste categorie - il voto nella sezione presso la quale tali categorie esercitano il loro ufficio.

 

L’articolo 2, comma 18, della p.d.l. che modifica l’art. 48, 1° comma, sostituisce i vigenti riferimenti al “certificato elettorale” e alla “circoscrizione”, con, rispettivamente, la “tessera elettorale” ed il “collegio”.

 

A proposito di tessera elettorale, si ricorda che questa è stata istituita dall’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale, in sostituzione del certificato elettorale, che è stato soppresso. In attuazione della sopracitata norma è stato emanato il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 recante il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

 

Il riferimento al “certificato elettorale” - e non alla “tessera” - permane peraltro negli articoli 49, 50, 51, 55 e 104 del TU.

 

In sintesi, a seguito delle novelle apportate:

·         presidente, scrutatori e segretario votano nella sezione in cui esercitano il proprio ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune (non più necessariamente della stessa circoscrizione);

·         i rappresentanti delle liste votano nella sezione in cui esercitano la propria funzione purché siano elettori del collegio plurinominale (e non più della circoscrizione);

·         i candidati possono votare in una delle sezioni del collegio plurinominale (anziché della circoscrizione), dove sono proposti, previa esibizione della tessera elettorale;

·         gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione in cui esercitano il proprio ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale.

 

Un’altra categoria di elettori per i quali sono ammesse deroghe alle ordinarie modalità di esercizio del diritto di voto è costituita dai degenti negli ospedali e nelle case di cura.

Negli ospedali con almeno 200 posti letto vengono istituite apposite sezioni elettorali dette sezioni ospedaliere (art. 52 TU).

Nei luoghi di cura con meno di 200 letti, il voto degli elettori ricoverati sono raccolti in loco dal presidente della sezione elettorale nella cui “circoscrizione” è situato il luogo di cura (art. 53 TU).

 

 

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Quest’ultima disposizione è stata oggetto di novella nel corso dell’esame del Senato (art. 2, comma 19 p.d.l.). La modifica consiste nella sostituzione della “circoscrizione” con “collegio plurinominale”.

 

 

Si segnala che tale modifica non appare del tutto congruente con il significato che il termine circoscrizione ha nella formulazione vigente.

Secondo tale formulazione, il termine “circoscrizione” non è inteso nel senso di “circoscrizione elettorale”, ossia di una delle 26 circoscrizioni previste dal testo vigente dell’art. 1 TU, bensì nel senso di “circoscrizione sezionale”, ossia di territorio di competenza di una singola sezione.

 

E’ stato infine eliminato il riferimento all’accesso separato per le donne alla sala delle elezioni (art. 42 TU. modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a)).

5.4. Modalità di espressione del voto

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la legge prevede che ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

In coerenza con l’introduzione delle preferenze, la proposta in esame (art. 2, comma 20 che incide sul secondo comma dell’art. 58 TU) modifica anche le modalità di voto, disciplinando l’espressione delle preferenze, prevedendo che l’elettore possa esprimere, oltre al voto di lista, anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti – secondo le regole della ‘doppia preferenza di genere’ - sulle linee orizzontali poste a destra del simbolo (come prescritto dall’art. 31, co. 1, TU, modificato dall’art. 2, co. 17 della proposta in esame vedi sopra).

Sono vietati altri segni o indicazioni (art. 58, comma 2, TU).

 

 

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Anche in questo caso, rispetto al testo approvato della Camera, l’intervento del Senato è volto ad adeguare le modalità di espressione del voto all’introduzione delle preferenze, relativamente ai candidati successivi al capolista.

 

 

Altre modifiche alla disciplina vigente, già presenti nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, sono state confermate al Senato. Si tratta di due interventi di carattere formale (sempre al secondo comma dell’art. 58 TU).

Il primo prevede che l’elettore tracci con la matita “un segno” in luogo dell’equivalente “un solo segno” prescritto nel testo vigente.

Con il secondo intervento (art. 3, AC 3-bis-B) viene espunto il riferimento alla “parte gommata” della scheda da inumidire dopo la chiusura della stessa.

 

Il nuovo art. 59-bis - introdotto dalla Camera e modificato dal Senato - detta disposizioni sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze e sulla validità delle stesse.

Tali precisazioni sono motivate dall’introduzione della nuova scheda, costituita da tre parti (nominativo del capolista – contrassegno di lista – linee orizzontali per le preferenze) e sono finalizzate ad evitare dubbi interpretativi al momento dello scrutinio dovuti da eventuali anomalie nel tracciare il segno sulla scheda elettorale.

 

 

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Anche il testo approvato alla Camera introduceva norme di dettaglio sulla validità dei voti, motivati anche in quel caso dalla scheda elettorale recante oltre ai simboli dei partiti, anche l’elenco dei candidati di ciascuna lista. Nel corso dell’esame del Senato tali norme sono state modificate  ed integrate, anche per tenere conto delle modifiche apportate alla scheda.

 

 

Nel dettaglio si riportano di seguito le fattispecie previste e disciplinate dal nuovo articolo 59-bis:

 

1

segno tracciato solo sul nominativo del candidato capolista e non anche sul simbolo

voto valido
attribuito alla lista cui appartiene il capolista

2

segno tracciato solo su una delle linee posta a destra del simbolo (si tratta dello spazio per le preferenze) e non anche sul simbolo

voto valido
attribuito alla lista

3

espressione di una o due preferenze senza tracciare un segno sul simbolo

voto valido
attribuito alla lista

4

segno tracciato sul simbolo di una lista e espressione di preferenze sullo spazio posto a destra di altro simbolo

voto nullo

5

segno tracciato sul simbolo di una lista e segno tracciato sul nominativo di candidato capolista di altra lista

voto nullo

 

Una norma di chiusura, volta a fornire indicazioni per l’interpretazione delle eventuali ulteriori fattispecie che potrebbero riscontrarsi in fase di scrutinio, dispone la nullità di ogni altra modalità di espressione del voto difforme dal disposto dell’articolo 59-bis e del secondo comma dell’articolo 58 (che come si è detto vieta l’apposizione di più di un segno sulla scheda) solo qualora sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Tale norma di chiusura troverà applicazione, a titolo esemplificativo, nel caso in cui l’elettore tracci un segno sia sul contrassegno di una lista sia sul nominativo del capolista della lista medesima.

Si ricorda che disposizioni analoghe sono contenute negli artt. 69 e 70 TU.

5.5. Scrutinio

Gli articoli 67 e seguenti del TU disciplinano le modalità di scrutinio dei voti.

 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso ciascuna sezione subito dopo la chiusura della votazione, devono proseguire senza interruzione ed essere completate entro le ore 14 del giorno seguente (art. 73 TU).

Innanzitutto, dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la votazione, si procede all’accertamento dei votanti e al conteggio delle schede rimaste e si riscontra la corrispondenza tra questi e coloro che non hanno votato (art. 67 TU).

 

Inizia poi presso le sezioni elettorali lo scrutinio vero e proprio dei voti (artt. 68-75 TU) sul quale interviene la p.d.l. in esame (art. 2, comma 22) al fine di adeguare le modalità di scrutinio con l’introduzione delle preferenze. In sostanza, viene in larga parte riprodotto il testo del TU in vigore fino al 1993, quando era ancora prevista la preferenza singola, prima che questa venisse abolita.

 

 

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Le modifiche agli articoli del TU che riguardano lo scrutinio sono state introdotte al Senato, in conseguenza della introduzione delle preferenze.

 

 

In particolare, si prevede che lo scrutatore designato all’estrazione delle schede enunci oltre al contrassegno votato, i nominativi dei candidati cui è stata attribuita la preferenza. Analogamente, viene presa nota di entrambi i dati. A conclusione dello spoglio il segretario proclama i voti di ciascuna lista e i voti di preferenza (art. 68 TU).

Rispetto al testo vigente prima del 1993, non viene riproposto il divieto di eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente ai voti di lista (art. 68, comma 5, TU pre-1993) e l’obbligo di trascrivere nel verbale il numero dei voti di preferenza di ciascun candidato, sia in cifre che in lettere (art. 68, comma 6, TU pre-1993).

 

Dopo la proclamazione dei voti spogliati, spetta al presidente di seggio decidere, in via provvisoria, sui reclami, sulla nullità dei voti di lista e sui voti di lista contestati (art. 71 TU) e, come previsto dalla p.d.l. in esame, anche sulle contestazioni dei voti di preferenza (art. 2, comma 22, p.d.l.).

Anche in questo caso viene ripreso il contenuto della legge in vigore prima del 1993.

 

Una vota concluse le operazioni di scrutinio, il presidente di seggio procede alla confezione dei diversi plichi contenenti le schede recanti i voti validi, i contestati, i nulli e le schede deteriorate accompagnati dalle tabelle di scrutinio e dai verbali (artt. 72-75).

Successivamente, gli Uffici centrali circoscrizionali decidono in ordine ai voti contestati e non assegnati (art. 76).

Compiuti questi atti, gli Uffici centrali circoscrizionali procedono alla prima operazione necessaria al fine dell’attribuzione dei seggi, ossia alla determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista in ciascuna circoscrizione e alla comunicazione del totale dei voti all’Ufficio centrale nazionale (art. 77 TU).

 

L’art. 2, comma 24, della p.d.l. (che modifica l’art. 77 TU) adegua tale procedimento alla introduzione dei collegi plurinominali e delle preferenze, prevedendo che gli Uffici centrali circoscrizionali provvedono prima alla determinazione della cifra elettorale di collegio e poi alla somma di tali cifre per determinare quella complessiva della circoscrizione e determinano, per ciascun collegio, la graduatoria dei candidati delle singole liste.

In particolare, il nuovo procedimento prevede le seguenti operazioni da compiersi da parte di ciascun ufficio centrale circoscrizionale:

·         determinazione della cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, ossia della somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

·         determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, ossia della somma dei voti di collegio della lista stessa;

·         determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

·         determinazione, per ciascun collegio plurinominale, della cifra elettorale individuale di ciascun candidato, ossia della somma dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascuno come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

·         determinazione della graduatoria dei candidati di ciascuna lista per ciascun collegio plurinominale sulla base delle rispettive cifre individuali, a parità di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

·         comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e del totale dei voti validi della circoscrizione, al fine di individuare le liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3%.

 

 


6. Il voto nella circoscrizione Estero

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I commi 37 e 38 dell’articolo 2, introdotti nel corso dell’esame del Senato, modificano la disciplina del voto degli italiani all’Estero con due obiettivi.

In primo luogo, il comma 37 estende la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all’Estero, anche ai cittadini non residenti all’Estero, ma che vi si trovano temporaneamente.

In secondo luogo, i commi 37 e 38 intervengono sulle modalità per assicurare la libertà e la segretezza del voto nella circoscrizione Estero, abolendo l’obbligo di stipulare intese con i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani (in mancanza delle quali nel sistema vigente non è possibile votare per corrispondenza) e prevedendo l’esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini che risiedono temporaneamente in Paesi nei quali non si ritiene sia tutelata la libertà e la segretezza del voto.

6.1. Il voto dei cittadini temporaneamente all’Estero

Il comma 37 dell’articolo 2, introduce il voto per corrispondenza dei cittadini italiani temporaneamente all’Estero, ma ivi non residenti, per le elezioni politiche e per i referendum.

In precedenza, tale possibilità è stata prevista da diversi provvedimenti normativi, in prevalenza a carattere di urgenza, in relazione a specifiche tornate elettorali e limitatamente a determinate categorie di elettori (sostanzialmente militari in missione e dipendenti pubblici all’Estero per motivi di servizio).

La disposizione in esame rende tale modalità di voto a regime, valida per tutte le elezioni politiche e per i referendum futuri, e la estende agli elettori temporaneamente all’Estero, purché assenti dall’Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Il voto viene espresso per corrispondenza e gli elettori votano i candidati della circoscrizione Estero. Le procedure elettorali sono analoghe a quelle vigenti per i cittadini residenti all’Estero, con alcuni adattamenti operati dal provvedimento in esame.

 

L’ultima volta che si è provveduto a disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all’Estero è stata nelle elezioni politiche del 2013 (D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, conv. L. 31 dicembre 2012, n. 232).

In quella occasione è stata concessa agli elettori temporaneamente all’estero per motivi di servizio la possibilità dell’esercizio del voto, esclusivamente per le elezioni politiche del 2013. Tali elettori hanno votato per corrispondenza, all’Estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale, e non per la circoscrizione Estero.

Il diritto di voto era circoscritto a determinate categorie di elettori, ossia:

-      personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali;

-      dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome all’Estero per ragioni di servizio e loro familiari conviventi;

-      professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero nonché i familiari conviventi.

Disposizioni analoghe (ma non coincidenti) a questa furono adottate anche in occasione delle elezioni politiche del 2006 e del referendum costituzionale del 2006 (D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) e del 2008 (D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), nonché delle consultazioni referendarie del 2011 (D.L. 11 aprile 2011, n. 37, (convertito dalla L. 1° giugno 2011, n. 78). Nelle elezioni politiche del 2006 e del 2008, i cittadini temporaneamente all’Estero votarono per la circoscrizione Estero.

 

Due leggi di revisione costituzionale[2] hanno previsto l’elezione da parte dei cittadini italiani residenti all’estero di sei senatori e di dodici deputati nell’ambito di una “circoscrizione Estero”.

Tale disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali - detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero - risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L’art. 3 della L. cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l’attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale. La legge 459/2001[3] (seguita, nel 2003, dal regolamento di attuazione[4]) ha attuato questa previsione costituzionale.

I cittadini italiani residenti all’estero oltre che per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, votano per i referendum popolari abrogativi e confermativi. Il voto all’estero non è previsto per l’elezione dei Consigli regionali e degli enti locali.

Votano per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero.

 

La legge (L. 459/2001, art. 5, comma 1) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, tenuti dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch’essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all’estero). Ai sensi dell’art. 5, co. 8, D.P.R. 104/2003, entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il Ministero dell’interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

La legge consente tuttavia che gli elettori residenti all’estero possano anche esercitare, in occasione di ogni consultazione per l’elezione della Camera e del Senato, l’opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani all’estero[5]. L’opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l’elettore può esercitare l’opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2).

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell’ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

Possono candidarsi per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all’estero esclusivamente i cittadini italiani che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. b).

Per le cause di ineleggibilità e di incandidabilità si applica la disciplina vigente per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale.

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'àmbito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

 

La disposizione in esame, attraverso una serie di novelle alla legge n. 459/2001 - sopra brevemente illustrata - prevede che, oltre ai cittadini residenti all’estero, possano votare, con le medesime modalità, ossia per corrispondenza, anche i cittadini che si trovano all’Estero, pur non essendo ivi residenti, in presenza di alcuni requisiti (art. 4-bis, comma 1, L. 459/2001, introdotto dal comma 37, lett. a):

·         la permanenza deve essere complessivamente di tre mesi nei quali è compresa la data delle elezioni;

·         la permanenza deve avere una delle seguenti motivazioni:

-        lavoro;

-        studio;

-        cure mediche.

Il diritto di voto è esteso anche ai familiari conviventi (espressione che parrebbe necessitare di ulteriore specificazione).

 

I cittadini temporaneamente all’Estero che intendono votare all’Estero devono esercitare una opzione (art. 4-bis, comma 2, L. 459/2001, introdotto dal comma 37, lett. a). L’opzione è esercitata attraverso l’invio di una richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta dall’elettore, che dovrà pervenire al comune di iscrizione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

La richiesta è corredata da:

·         copia di un documento di identità valido;

·         indicazione dell’indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale contenente, tra l’altro, la scheda elettorale;

·         dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;

·         eventuale revoca dell’opzione di esercizio del voto in Italia (per gli elettori residenti all’Estero che hanno in precedenza scelto di votare in Italia).

 

La richiesta è valida per una sola consultazione e può essere revocata prima che scadano i 10 giorni antecedenti la pubblicazione del decreto di convocazione.

Una volta ricevute tutte le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell’intero l’elenco degli elettori temporaneamente all’Estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali (elettorali).

Il Ministero dell’interno entro i 28 giorni che precedono la data delle elezioni, comunica l’elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari competenti. Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali (art. 4-bis, comma 3, L. 459/2001, introdotto dal comma 37, lett. a).

A questo punto il procedimento speciale per il voto dei cittadini temporaneamente all’Estero non ivi residenti confluisce in quello ordinario per i cittadini residenti all’estero, opportunamente adattato dal comma in esame, che prevede quanto segue.

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all’estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori residenti all’Estero che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia e ai cittadini non residenti all’Estero che hanno esercitato l’opzione di cui sopra (art. 12, comma 3, L. 459/2001, come modificato dal comma 37, lett. b), n. 1), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono richiederlo presso l’ufficio consolare. Con un modifica introdotta dal disegno di legge in esame viene soppresso l’obbligo per l’elettore di presentarsi personalmente all’ufficio consolare per fare la richiesta (art. 12, comma 5, L. 459/2001, come modificato dal comma 37, lett. b), n. 2). Da notare che tale semplificazione riguarda tutti gli elettori ammessi al voto per corrispondenza (sia quelli residenti all’Estero, sia quelli temporaneamente all’Estero).

Per quanto riguarda l’invio e la raccolta dei plichi per il personale delle Forze armate in missione all’Estero, viene dettata una disciplina specifica dal comma 37, lett. a), n. 5.

L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

Gli uffici consolari quindi trasmettono i plichi in Italia all’Ufficio centrale elettorale appositamente istituito per la circoscrizione Estero. Assieme ai plichi, vengono trasmessi anche gli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (art. 12, comma 7, L. 459/2001, come modificato dal comma 37, lett. b), n. 3); nel testo vigente si prevede, invece, la trasmissione del numero degli elettori che hanno optato per il voto in Italia.

Presso l’Ufficio si costituiscono i seggi elettorali con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori ammessi al voto per corrispondenza (art. 13, comma 1, L. 459/2001, come modificato dal comma 37, lett. c); nel testo vigente si prevede che i seggi sono costituiti per gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia).

Le operazioni di scrutinio devono avvenire contestualmente a quelle dei voti espressi in Italia (art. 14, L. 459/2001). Il disegno di legge in esame specifica che lo scrutinio delle schede degli elettori temporaneamente all’Estero viene effettuato insieme a quelle dei cittadini residenti all’Estero (art. 4-bis, comma 4, L. 459/2001, introdotto dal comma 37, lett. a). Inoltre, viene altresì specificato che l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna a ciascun presidente di seggio copia autentica degli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (art. 14, comma 2, L. 459/2001, come modificato dal comma 37, lett. d), attualmente la legge prevede che vengono consegnati gli elenchi dei cittadini residenti all’Estero aventi diritto all’espressione del voto divisi per ripartizione della circoscrizione Estero.

 

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all’estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

 

Una disciplina speciale è prevista per l’espressione del diritto di voto da parte appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all’Estero nello svolgimento di missioni internazionali.

Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in paesi in è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all’estero in quanto ritenuti “insicuri” (v. infra) (L. 459/2001, nuovo art. 4-bis, comma 5).

Facendo la disposizioni riferimento esclusivamente  alle modalità tecnico-organizzative per l’espressione del voto e la raccolta dei plichi, anche a questi elettori appare comunque applicabile la disciplina sull’opzione per l’esercizio del diritto di voto all’estero e sui conseguenti adempimenti (introdotta dall’art. 4-bis medesimo).

 

In base al decreto-legge n. 2 del 2015, in corso di conversione, il numero di personale militare attualmente impegnato nelle missioni militari all’estero è di 4.336 unità.

 

Modalità particolari per l’esercizio del voto, definite d’intesa tra in Ministero degli affari esteri e dell’interno, sono altresì previste per il personale diplomatico che si trovi in Paesi “non sicuri” (v. infra) (L. 459/2001, art. 4-bis, comma 6).

6.2. La tutela della correttezza del voto all’Estero

Oltre ad estendere il diritto di voto per corrispondenza anche ai cittadini italiani temporaneamente all’Estero, il comma 37, insieme al comma 38, interviene anche sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l’attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate tra l’Italia e i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani. In luogo di tale sistema, basato sulle intese bilaterali, il comma in esame introduce un sistema unilaterale che prevede l’esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all’estero in particolari circostanze.

A tal fine viene abrogato l’articolo 19 della legge 459/2001, che disciplina le intese semplificate (comma 37, lett. e), e le corrispondenti disposizioni di esecuzione recate dal regolamento di cui al DPR 104/2003, emanato appunto in attuazione della legge 459 (comma 38). In particolare, sono abrogati l’articolo 1, comma 1, lett. g), e l’articolo 9 del regolamento.

 

Si osserva che andrebbe modificato anche l’articolo 23, comma 1, del regolamento che fa riferimento agli elettori residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1 (abrogato dal provvedimento in esame).

 

In base alla disciplina oggetto di abrogazione, le rappresentanze diplomatiche italiane concludono con i Governi stranieri intese in forma semplificata per garantire l'esercizio del voto per corrispondenza in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, e in assenza di qualsiasi rischio di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani (L. 459/2001, art. 19, comma 1).

Le rappresentanze diplomatiche italiane possono, con autonoma valutazione, considerare comunque concluse le intese con quegli Stati di consolidata democrazia elettorale per i quali risulti garantito, sulla base del loro ordinamento, che l’esercizio del diritto di voto si svolga nel rispetto delle condizioni sopra illustrate (D.P.R. 104/2003, art. 9, comma 1).

Negli Stati in cui non risieda un rappresentante diplomatico italiano, ma che intrattengono rapporti diplomatici per il tramite di un capo missione accreditato residente in un altro Stato, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese in forma semplificata a condizione che i sistemi postali dei Paesi interessati (quello dove risiede l’elettore e quello in cui ha sede l’ufficio consolare) forniscano adeguate garanzie di efficienza e riservatezza ai fini dell’esercizio del diritto di voto (D.P.R. 104/2003, art. 9, comma 2).

Negli Stati in cui non sia possibile concludere le intese, non trovano applicazione le disposizioni della legge in materia di voto per corrispondenza (L. 459/2001, art. 19, comma 3). Di tale circostanza, l’ufficio consolare informa - ove non risulti impossibile – gli elettori direttamente interessati, così da consentire loro l’esercizio del diritto di voto in Italia (D.P.R. 104/2003, art. 9, comma 5).

 

Viene introdotto un comma 1-bis all’articolo 20 (comma 37, lett. f), che non ammette il diritto di voto per corrispondenza (e quindi sia dei cittadini residenti all’Estero, sia dei cittadino temporaneamente all’Estero, ma ivi non residenti) nei seguenti casi:

·         mancanza di relazioni diplomatiche tra l’Italia e lo Stato estero;

·         situazione politica o sociale dello Stato estero che non garantisce neanche temporaneamente lo svolgimento dell’esercizio del diritto di voto in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza o che non garantisce che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani a causa dell’esercizio del diritto di voto.

 

Come già visto, sono previste due deroghe, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all’Estero nello svolgimento di missioni internazionali e per il personale diplomatico, al divieto di ammettere al voto per corrispondenza gli italiani all’Estero presenti in Paesi che rientrano nelle due categorie di cui sopra (L. 459/2001, art. 4-bis, commi 5 e 6).

 

 

 


7. Attribuzione dei seggi

Le disposizioni relative all’attribuzione dei seggi introdotte dalla proposta di legge in esame caratterizzano in maniera sostanziale la nuova disciplina per l’elezione della Camera dei deputati. Come già ricordato, all’art. 1, comma 1, lettere d) - f) della proposta sono enunciati gli elementi qualificanti del sistema:

·         i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

·         accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche);

·         alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi;

·         qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti;

·         alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi;

·         non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste tra i due turni di votazione;

·         i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto;

·         si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

 

Il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, la c.d. formula elettorale, è disciplinato dagli articoli 83 e 83-bis del TU (nella nuova formulazione di cui all’art. 2, comma 25, AC 3-bis-B, integralmente sostitutivo dell’art. 83 vigente): l’art. 83 contiene le norme relative alle operazioni a carico dell’Ufficio centrale nazionale per l’assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale e nelle circoscrizioni, mentre l’art. 83-bis disciplina le operazioni a carico dell’Ufficio centrale circoscrizionale per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

 

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Nel corso dell’esame da parte del Senato sono state apportate numerose modifiche al testo degli articoli 83 e 83-bis approvato dalla Camera in prima lettura. Rinviando ai paragrafi seguenti per un esame più approfondito delle singole disposizioni, le novità più rilevanti introdotte al Senato riguardano:

-        la soppressione delle coalizioni di liste;

-        la soglia unica di accesso alla ripartizione dei seggi, fissata al 3 per cento;

-      l’aumento dal 37 al 40 per cento della soglia per l’attribuzione del premio di maggioranza al primo turno;

-      la consistenza del premio di maggioranza, fissato in ogni caso in 340 seggi (nel testo della Camera l’entità del premio era diversa a seconda che lo stesso fosse attribuito al primo turno - un numero di seggi variabile fino a un massimo di 340 - o al secondo turno - 321 seggi).

 

Lo schema seguente riassume la procedura di assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale:

 

7.1. Cifre elettorali e soglie di sbarramento

Ricevuti i verbali da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale avvia la sequenza delle operazioni previste dall’art. 83, comma 1.

La prima operazione è la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (art. 83, comma 1, n. 1)). Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Si considerano tutte le circoscrizioni in cui le liste aventi il medesimo contrassegno hanno presentato candidati.

L’Ufficio individua poi la lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale (art. 83, comma 1, n. 2)). Si segnala in proposito che il successivo comma 6 dell’art. 83 prevede esplicitamente che i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati per l’individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale.

L’Ufficio calcola inoltre il totale dei voti validi espressi a livello nazionale, dato dalla somma dei voti validi conseguiti da tutte le liste in tutte le circoscrizioni (operazione, questa, non descritta esplicitamente, ma presupposto necessario per procedere alle operazioni successive).

L’Ufficio individua quindi le liste che hanno conseguito la soglia minima di voti necessari per accedere al riparto dei seggi (cd. ‘soglia di sbarramento’). L’art. 83, comma 1, n. 3) fissa tale soglia al 3 per cento del totale dei voti validi espressi.

Anche a questo proposito si richiama il comma 6 dell’art. 83, nel quale si specifica che i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati ai fini del raggiungimento della soglia.

Sono inoltre ammesse al riparto, come attualmente già previsto, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.

Si ricorda in proposito che le regioni ad autonomia speciale nel cui statuto sono previste norme a tutela di minoranze linguistiche riconosciute sono la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

 

 

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Rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state soppresse tutte le disposizioni che facevano riferimento alle coalizioni di liste.

Nel testo approvato dalla Camera erano inoltre previste soglie di sbarramento diverse: 12 per cento per le coalizioni, 4,5 per cento per le liste collegate in coalizione, 8 per cento per le liste singole non collegate in coalizione.

 

7.2. Ripartizione dei seggi a livello nazionale

Una volta individuate le liste ammesse al riparto dei voti l’Ufficio procede ad una prima ripartizione provvisoria dei seggi tra le liste sulla base dei voti ottenuti (art. 83, comma 1, n. 4)).

Questa prima ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale.

Il metodo previsto è quello dei quozienti interi e dei più alti resti. Il quoziente di ripartizione si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste ammesse per il numero di seggi da attribuire: la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente così individuato è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi eventualmente non attribuiti con i quozienti interi sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti. In caso di parità di resti, i seggi sono assegnati alle liste con la maggior cifra elettorale nazionale e, in caso di ulteriore parità, a sorteggio.

Nelle operazioni di ripartizione dei seggi non sono calcolati i seggi spettanti alle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, attribuiti con diverso sistema ai sensi delle disposizioni speciali del Titolo VI TU (cui si rinvia). Pertanto, ai fini delle operazioni descritte, nelle cifre elettorali nazionali delle liste non sono considerati i voti ottenuti dalle liste in queste due circoscrizioni, come espressamente previsto dal già richiamato comma 6 dell’art. 83.

 

Applicando le disposizioni citate, i seggi da ripartire sono attualmente 606, ovvero i 618 seggi da assegnare sul territorio nazionale (escludendo i 12 seggi da assegnare nella circoscrizione Estero), detratti il seggio uninominale spettante alla Valle d’Aosta e gli 11 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige sulla base del censimento 2011, ai sensi dell’art. 56 della Costituzione.

 

Sulla base delle operazioni fin qui effettuate l’Ufficio valuta l’eventuale assegnazione del premio di maggioranza: in primo luogo verifica se la cifra elettorale nazionale della lista maggioritaria corrisponde ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi (art. 83, comma 1, n. 5)).

Nel caso in cui la lista maggioritaria abbia effettivamente ottenuto il 40 per cento dei voti, l’Ufficio verifica se tale lista, in base alla ripartizione provvisoria effettuata ai sensi del numero 4), abbia conseguito almeno 340 seggi[6] (art. 83, comma 1, n. 6)). Qualora li abbia conseguiti, è confermata l’assegnazione dei seggi risultante dalla suddetta ripartizione (art. 83, comma 1, n. 7)); qualora non li abbia conseguiti, alla lista maggioritaria viene attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 (art. 83, comma 2).

Qualora nessuna lista abbia ottenuto il 40 per cento dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra le due liste più votate; alla lista che risulta vincente al ballottaggio vengono quindi assegnati 340 seggi (art. 83, comma 5).

 

In base a quanto previsto, si procede dunque alla verifica del numero di seggi ottenuti solo qualora la lista di maggioranza abbia effettivamente superato la soglia del 40 per cento dei voti; in caso contrario è previsto il ballottaggio. Ne deriva che nell’eventualità (improbabile, ma tecnicamente non impossibile) in cui alla lista già spetterebbero, in base alla prima ripartizione provvisoria, 340 seggi,  in caso di mancato raggiungimento della soglia del 40 per cento deve comunque procedersi allo svolgimento del turno di ballottaggio.

 

 

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Nel testo approvato dalla Camera, la soglia di voti necessaria per l’attribuzione del premio al primo turno era fissata al 37 per cento.

Inoltre l’entità del premio di maggioranza era diversa a seconda che lo stesso fosse attribuito al primo turno – una percentuale di seggi pari alla cifra elettorale nazionale della lista o coalizione aumentata del 15 per cento fino a un massimo di 340 seggi - o al secondo turno - 321 seggi.

 

 

Si ricorda che l’assenza, nel sistema introdotto con la legge n. 270 del 2005, di una “ragionevole soglia di voti minima” ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza è alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del TU di cui alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Nel sistema delineato dalla proposta in esame la soglia è stata individuata nel 40 per cento dei voti o, in subordine, nella vittoria al ballottaggio.

Con riferimento all’introduzione nel sistema dell’attribuzione del premio di maggioranza ad esito di un turno di ballottaggio si segnala la recente sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2014. Chiamata ad esprimersi in merito alla norma del testo unico elettorale della regione Trentino-Alto Adige che prevede l’attribuzione di un premio di maggioranza nelle elezioni comunali, anche a seguito di un eventuale ballottaggio, la Corte – dopo avere evidenziato la “la netta diversità delle due discipline” (legge elettorale statale e legge elettorale comunale) -  ha affermato che “il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza non sono (…) irragionevoli, ma sono funzionali alle esigenze di governabilità (…), che nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo.”

 

In considerazione della disciplina speciale prevista per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, l’art. 83, comma 6, TU specifica come tenere conto dei voti espressi e dei seggi attribuiti in queste due circoscrizioni nel corso delle operazioni fin qui descritte: i voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati ai fini del raggiungimento della soglia del 40 per cento per l’attribuzione del premio di maggioranza ovvero dell’individuazione delle liste ammesse al ballottaggio (mentre, come già detto, non concorrono alla ripartizione dei seggi nella restante parte del territorio nazionale). I seggi attribuiti nelle due circoscrizioni sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista di maggioranza, quando la medesima lista sia collegata (sola o insieme ad altre liste) ai candidati eletti nei collegi uninominali; sono altresì compresi i seggi proporzionali ottenuti dalla medesima lista (art. 83, comma 6 e art. 92, comma 1-bis e art. 93-bis, comma 1). In concreto, quindi, gli eventuali seggi ottenuti dalla lista di maggioranza nelle due circoscrizioni sono sempre calcolati nel totale dei 340 seggi del premio di maggioranza.

 

Si segnala peraltro che previsioni sul computo dei voti e dei seggi della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige ai fini delle operazioni di assegnazione dei seggi a livello nazionale sono altresì contenute, rispettivamente, nell’art. 92, primo comma, numero 1-bis, e nell’art. 93-bis, comma 1, TU.

 

Una volta attribuiti i seggi del premio di maggioranza alla lista vincente, al primo turno o a seguito del ballottaggio, l’Ufficio calcola, ai fini del successivo riparto fra le circoscrizioni, il quoziente elettorale di maggioranza: tale quoziente si ottiene dividendo la cifra elettorale nazionale della lista di maggioranza per il numero di seggi ad essa attribuito (art. 83, comma 2, ultimo periodo).

 

L’Ufficio procede quindi alla ripartizione dei restanti seggi tra le altre liste ammesse al riparto ai sensi dell’art. 83, comma 3. In questa operazione applica il medesimo metodo proporzionale previsto per la prima ripartizione provvisoria, utilizzando però, al posto del quoziente unico, il quoziente elettorale nazionale di minoranza: tale quoziente si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste di minoranza per il numero di seggi da attribuire alle liste stesse (art. 83, comma 4). Il numero dei seggi da ripartire fra le liste di minoranza è pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista di maggioranza.

 

Il numero di seggi da ripartire fra le liste di minoranza non è stabilito in misura fissa, poiché dipende dal numero di seggi già assegnati rispettivamente alla lista di maggioranza e alle liste di minoranza nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

7.3. Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

Completata l’assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale, l’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni (all’art. 83, comma 1, n. 8, TU).

La ripartizione è effettuata in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in una determinata circoscrizione, con l’obiettivo di far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine, come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste, il totale dei seggi ad essa spettanti ai sensi dell’art. 56 della Costituzione.

Il sistema di ripartizione fra le circoscrizioni richiama in gran parte quello vigente, introdotto dalla legge n. 270 del 2005.

 

Come più volte ricordato, tale sistema non si applica nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali si rinvia alle disposizioni speciali di cui al Titolo VI TU.

 

In ciascuna circoscrizione l’Ufficio centrale nazionale determina, per ogni lista, un indice proporzionale che rappresenta la quota di seggi di quella circoscrizione spettante alla lista sulla base dei seggi ad essa assegnati in sede nazionale.

Operativamente, l’indice è determinato dividendo la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale nazionale della lista medesima. Tale quoziente è costituito dalla parte intera della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi ad essa assegnato in quella sede.

L’Ufficio determina quindi un indice complessivo circoscrizionale costituito dalla somma degli indici determinati per ciascuna lista.

A ciascuna lista è assegnato nella circoscrizione un numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato ottenuto dividendo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione per l’indice complessivo come sopra determinato e moltiplicando questo quoziente per l’indice individuale di ciascuna lista.

I seggi che eventualmente residuano da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione alle liste secondo l’ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti in base ai quali è stata effettuata l’assegnazione di seggio per la parte intera.

Al fine del calcolo degli indici di cui sopra, il quoziente elettorale nazionale è unico per tutte le liste nel caso in cui non si sia dato luogo all'attribuzione del premio di maggioranza. Nel caso in cui, invece, sia stato assegnato il premio di maggioranza, gli indici proporzionali di cui sopra sono calcolati utilizzando il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la lista maggioritaria e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste. Tali quozienti, come già detto, sono calcolati ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 4.

L’Ufficio accerta quindi se, sommando i seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista, questa abbia ottenuto più seggi (lista eccedentaria) o meno seggi (lista deficitaria) di quelli ad essa attribuiti a livello nazionale. In questo caso procede ad una “correzione” delle assegnazioni effettuate: iniziando dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti - e, in caso di parità, da quella con la maggior cifra elettorale nazionale - sottrae i seggi eccedenti nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione e li attribuisce nella medesima circoscrizione alle liste deficitarie per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione non hanno dato luogo all’assegnazione di un seggio. Qualora nella medesima circoscrizione più liste deficitarie abbiano le parti decimali dei quozienti inutilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale inutilizzata e, in caso di parità, a quella con la maggior cifra elettorale nazionale.

Qualora poi non sia possibile attribuire il seggio sottratto alla lista eccedentaria nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con le parti decimali dei quozienti inutilizzate, l’Ufficio prosegue, come previsto nel corso dell’esame al Senato, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, fino ad individuare un’altra circoscrizione in cui sia possibile sottrarre il seggio alla lista eccedentaria e assegnarlo alla lista deficitaria nella medesima circoscrizione.

Qualora infine non sia possibile far riferimento alla medesima circoscrizione per effettuare la compensazione, è prevista una “norma di chiusura”: i seggi vengono sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti e vengono assegnati alla lista deficitaria nella altre circoscrizioni in cui abbia le maggiori parti decimali dei quozienti inutilizzate.

 

 

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La disposizione che prevede che, prima di applicare la norma di chiusura (con conseguente possibile slittamento del numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni) si tenti di effettuare la compensazione nella medesima circoscrizione, è stata introdotta nel testo nel corso dell’esame alla Camera e riformulata dal Senato. Essa rappresenta la più sostanziale novità recata dalla proposta in esame rispetto al sistema vigente di compensazione fra liste eccedentarie e deficitarie nel riparto circoscrizionale.

 

 

Al riguardo si ricorda che dopo le elezioni del 2013 la regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, a seguito dell’assegnazione alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia di 12 seggi al posto dei 13 previsti dal D.P.R. 22 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 56 della Costituzione. Contestualmente la regione ha sollevato un’annessa questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 8) – ovvero delle norme vigenti relative al riparto circoscrizionale – nella parte in cui, anziché prevedere che le compensazioni eventualmente necessarie si effettuino all’interno della stessa circoscrizione, consente che in determinate situazioni il seggio sia assegnato in altra circoscrizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 2014 sulla base di motivazioni riconducibili all’ammissibilità del conflitto e non ai profili di merito.

7.4. Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali

La ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali è disciplinata dall’art. 83-bis TU, che ne affida la competenza in ciascuna circoscrizione all’Ufficio centrale circoscrizionale.

Il metodo applicato mutua sostanzialmente quello sopra descritto per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ad eccezione del sistema di compensazione fra liste eccedentarie e liste deficitarie nella ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza.

 

Qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, dopo il primo turno o a seguito del ballottaggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale determina due quozienti elettorali: il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza (cifra elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza diviso il numero di seggi assegnati alla lista nella circoscrizione) e il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza (totale delle cifre elettorali circoscrizionali del gruppo di liste di minoranza diviso il totale dei seggi assegnati a tali liste nella circoscrizione). Per entrambi i quozienti considera sempre solo la parte intera del risultato, trascurando la parte frazionaria (comma 1, numero 1)).

Analogamente a quanto previsto per le operazioni di ripartizione dal livello nazionale a quello circoscrizionale, l’Ufficio procede poi alla determinazione degli indici: per ciascun collegio plurinominale, divide la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza, ottenendo l’indice relativo ai seggi da attribuire alla lista nel collegio; per il gruppo di liste di minoranza, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza, ottenendo l’indice relativo ai seggi da attribuire al complesso di tali liste nel collegio. Moltiplica quindi ciascuno degli indici per il numero di seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma degli indici. La parte intera dei quozienti così ottenuti (quozienti di attribuzione) rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che eventualmente residuano da assegnare sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste con la maggior cifra elettorale circoscrizionale; in caso di ulteriore parità, a sorteggio (comma 1, numero 2)).

Successivamente l’Ufficio accerta se il totale dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero di seggi complessivamente assegnato alla circoscrizione. In caso negativo sottrae i seggi eccedenti alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti nei collegi nei quali tali seggi sono stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione e li attribuisce nel medesimo collegio alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario (comma 1, numero 3)).

L’Ufficio procede quindi all’attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di minoranza. La prima operazione è la determinazione del quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza, che si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste stesse per il numero complessivo di seggi loro assegnati nel collegio: la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quoziente. A ciascuna delle liste di minoranza sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente così individuato è contenuto nella rispettiva cifra elettorale di collegio. I seggi eventualmente non attribuiti con i quozienti interi sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti. In caso di parità di resti i seggi sono assegnati alle liste con la maggior cifra elettorale circoscrizionale e in caso di ulteriore parità, a sorteggio.

 

L’Ufficio accerta poi se, sommando i seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna delle liste di minoranza, una lista abbia ottenuto più seggi (lista eccedentaria) o meno seggi (lista deficitaria) di quelli ad essa attribuiti a livello circoscrizionale. In questo caso procede ad una “correzione” delle assegnazioni effettuate, con un metodo di compensazione diverso da quello adottato per il riparto fra circoscrizioni: l’Ufficio determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti e, a parità di questi, la lista che ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae il seggio a tale lista nel collegio nel quale essa lo ha ottenuto con la minore parte decimale del quoziente e lo attribuisce alla lista deficitaria con il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che ha la maggior parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all’assegnazione di un seggio; il seggio è assegnato nel collegio in cui la lista deficitaria ha la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata. L’Ufficio ripete tali operazioni fino all’assegnazione di tutti i seggi eccedentari (comma 1, numero 4)).

 

Qualora i seggi siano stati assegnati al primo turno alle liste senza attribuzione del premio di maggioranza, l’Ufficio centrale circoscrizionale procede all’attribuzione dei seggi nei collegi considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità sopra descritte per l’attribuzione dei seggi alle liste di minoranza (comma 1, numero 5)).

 

 

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La modifica più rilevante introdotta al Senato riguarda il metodo di compensazione fra liste eccedentarie e liste deficitarie nella ripartizione dei seggi spettanti al gruppo di liste di minoranza: nel testo dell’art. 83-bis approvato alla Camera era prevista l’applicazione nei collegi dello stesso meccanismo di cui all’art. 83 per la ripartizione fra circoscrizioni, ovvero la compensazione all’interno del medesimo collegio e, solo quando non fosse possibile, in altro collegio. Con l’emendamento approvato dal Senato la compensazione segue la graduatoria delle parti decimali della lista deficitaria, indipendentemente dal collegio nel quale è stato sottratto il seggio eccedente.

 

 

A seguito della modifica introdotta al Senato relativamente all’assegnazione dei seggi attribuiti al gruppo di liste di minoranza, è possibile che, fermo restando il numero dei seggi attribuiti a livello di circoscrizione, il numero di seggi complessivamente assegnati in un collegio aumenti o diminuisca rispetto al numero di seggi ad esso spettanti in base al D.P.R. emanato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali (art. 3, comma 2, TU): questo perché, non essendo la compensazione fra liste eccedentarie e liste deficitarie effettuata all’interno del medesimo collegio, il seggio sottratto in un collegio è assegnato in altro collegio (ovviamente della stessa circoscrizione) anche se tutti i seggi spettanti all’altro collegio risultano già assegnati.

 

 

 

 

 


8. Proclamazione degli eletti e vacanza dei seggi

Concluse le operazioni di attribuzione dei seggi nei collegi, le assegnazioni alle liste sono definitive e l’Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione degli eletti.

 

 

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A tal proposito si ricorda che una delle principali novità introdotte dal Senato riguarda il superamento delle liste integralmente ‘bloccate’, con l’introduzione della distinzione tra capolista (su cui l’elettore non può esprimere la preferenza e che risulta automaticamente il primo degli eletti) ed elenco dei candidati su cui l’elettore può esprimere una o due preferenze.

 

 

Come prevede l’art. 1, comma 1, lettera g), della proposta di legge in esame, infatti, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i candidati capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Le modalità di proclamazione degli eletti sono disciplinate dall’articolo 84 del TU (come modificato dall’art. 2, comma 26, AC 3-bis-B), l’articolo 85 (modificato dall’art. 2, comma 27, AC 3-bis-B) disciplina le opzioni, mentre l’articolo 86 (modificato dall’art. 2, comma 28, AC 3-bis-B) contiene le disposizioni relative alla sostituzione dei seggi vacanti.

8.1. Proclamazione ed eventuale incapienza delle liste

In ciascun collegio l’Ufficio centrale circoscrizionale provvede alla proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, secondo l’ordine previsto dall’art. 84, comma 1: per primo il capolista e successivamente i candidati, secondo la graduatoria delle preferenze ottenute.

Qualora in un collegio non sia possibile assegnare un seggio ad una lista perché la lista stessa ha esaurito il numero di candidati, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna il seggio alla lista in un altro collegio della medesima circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata, a partire dal capolista e, successivamente, in base graduatoria delle preferenze ottenute dagli altri candidati. Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio lo assegna in un altro collegio della medesima circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata; anche in tal caso si segue lo stesso criterio: prima il capolista e poi i candidati in ordine di preferenze ottenute (comma 2).

Qualora anche dopo tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all’Ufficio centrale nazionale, il quale individua la circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata e ne dà comunicazione a sua volta all’Ufficio centrale circoscrizionale competente. Quest’ultimo provvede all’assegnazione del seggio, sempre nell’ordine descritto (comma 3).

In tutte le operazioni in caso di parità della parte decimale, si procede mediante sorteggio (comma 4).

 

 

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Una rilevante modifica approvata nel corso dell’esame da parte del Senato riguarda l’ordine di proclamazione degli eletti, con l’introduzione del capolista ‘bloccato’ e del sistema delle preferenze. Conseguentemente all’eliminazione delle coalizioni sono state inoltre soppresse le disposizioni che, in caso di incapienza, prevedevano la possibilità di assegnare i seggi ad altra lista della stessa coalizione.

8.2. Opzione

L’articolo 85 prevede che il deputato eletto in più collegi plurinominali, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, dichiari alla Presidenza della Camera il collegio prescelto. In mancanza di opzione si procede mediante sorteggio.

La disposizione si ricollega alla possibilità di candidature plurime prevista dall’art. 19 TU e conferma il meccanismo previsto nella legge vigente per le opzioni fra circoscrizioni. Si ricorda che l’art. 19, nel testo novellato dalla proposta di legge in esame, consente ai soli candidati capolista di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi.

8.3. Vacanza dei seggi

L’articolo 86 disciplina l’attribuzione dei seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, anche sopravvenuta: tali seggi sono attribuiti nel medesimo collegio plurinominale al primo dei candidati non eletti secondo la graduatoria delle preferenze (si intende della medesima lista). Qualora la lista abbia esaurito i candidati si procede con le modalità previste dall’art. 84 in caso di incapienza delle liste (commi 1 e 2).

I commi 3 e 3-bis disciplinano l’attribuzione dei seggi vacanti nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige: nel caso si tratti di collegi uninominali si procede ad elezioni suppletive; nel caso in cui si tratti di uno dei seggi attribuiti con metodo proporzionale in Trentino-Alto Adige, il seggio è assegnato al primo dei candidati non eletti nell’ordine progressivo di lista.

Le novelle rispetto al testo vigente sono conseguenti all’introduzione nel sistema delle preferenze e della disciplina speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

 

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Nel testo approvato dalla Camera non erano previste modifiche all’art. 86 (disposizioni relative alla sostituzione dei seggi vacanti). Le modifiche, relative alla graduatoria delle preferenze e alla disciplina speciale per il Trentino-Alto Adige, sono state introdotte al Senato.

 

 

 

 


9. Il voto nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

La nuova disciplina per l’elezione della Camera dei deputati contiene disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Il principio della specialità è enunciato all'articolo 2 del TU: la circoscrizione Valle d'Aosta, come nella disciplina vigente, è costituita in un unico collegio uninominale (comma 1, non modificato), mentre nella regione Trentino-Alto Adige, che nel sistema vigente si differenzia per la sola elezione del Senato, sono costituiti otto collegi uninominali (comma 1-bis novellato).

Nelle due circoscrizioni il sistema di elezione è uninominale maggioritario, con una quota proporzionale in Trentino-Alto Adige, in base alla quale sono attualmente attribuiti tre seggi.

I candidati nei collegi uninominali sono collegati a liste presentate a livello nazionale. Il collegamento candidato-lista determina la connessione tra le due circoscrizioni 'speciali' e il restante territorio nazionale.

I voti espressi nei collegi uninominali, infatti - oltre naturalmente a determinare l'elezione del candidato uninominale - sono computati in sede nazionale per la determinazione della lista maggioritaria e per la determinazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi. Quei medesimi voti – dal momento che hanno già dato luogo alla elezione di un candidato nella circoscrizione - non sono peraltro considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

 

La disciplina del voto nelle due circoscrizioni è contenuta nel Titolo VI del TU, agli articoli da 92 a 93-quater (come modificati dall'art. 2, commi 29-32 del disegno di legge in esame).

Poiché il Titolo VI nel testo vigente disciplina il voto nella sola circoscrizione Valle d'Aosta, la rubrica del Titolo VI è stata modificata aggiungendo il riferimento alla circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Altre disposizioni sono inserite nel testo di legge laddove si è ritenuta necessaria un’esplicitazione delle modalità di computo dei voti e dei seggi.

 

 

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Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate diverse modifiche al testo del titolo VI, come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Oltre le modifiche concernenti la soppressione delle coalizioni, è stata aggiunta la dominazione bilingue per entrambe le circoscrizioni: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.

 

9.1. Valle d’Aosta

La circoscrizione Valle d'Aosta rimane, come nella disciplina vigente, collegio uninominale con elezione maggioritaria. Le disposizioni specifiche per l’elezione sono contenute negli articoli 92 e 93 del TU, modificati dall'articolo 2, commi 30-31, dell'AC 3-bis-B. Per quanto non disciplinato dalle norme specifiche si applicano comunque le norme generali contenute nel TU (art. 92, comma 1).

L'unicità del territorio regionale come circoscrizione elettorale è principio contenuto all'articolo 47 dello statuto[7] ed è esplicitata nella norma di attuazione contenuta all'art. 22 del D.Lgs.Lgt. 545/1945[8] secondo cui qualsiasi sistema elettorale venga adottato la regione ha comunque diritto ad un rappresentante nell'assemblea legislativa. Il principio è esplicitato all'articolo 92, comma 1, numero 1), non modificato.

 

Le modifiche al TU riguardano il collegamento in sede nazionale delle liste che presentano candidature e ottengono voti nel collegio uninominale.

Si ricorda infatti che nella disciplina vigente, sia per la Camera che per il Senato, l'elezione del candidato nel collegio uninominale Valle d'Aosta non è in alcun modo collegata con l’elezione nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale.

 

Il numero 1-bis) introdotto nel citato art. 92, comma 1, esplicita le modalità di computo dei voti e del seggio:

§  i voti espressi nella circoscrizione sono computati, in sede nazionale, per il calcolo della cifra elettorale di ciascuna lista ai fini della determinazione delle soglie di accesso e della lista che ottiene la maggiore cifra elettorale;

§  gli stessi voti non sono computati nella cifra elettorale di ciascuna lista, quando questa è utilizzata ai fini della ripartizione dei seggi nelle altre circoscrizioni;

§  il seggio attribuito nel collegio è computato nel numero di seggi ottenuti dalla lista vincente, quando la medesima lista sia collegata (sola o insieme ad altre liste) al candidato eletto.

 

Le altre modifiche, conseguenti alla possibilità di collegamento in sede nazionale delle liste che presentano candidature nel collegio valdostano, riguardano:

§  la disciplina delle presentazione delle candidature e

§  la scheda di votazione e la modalità di espressione del voto

§  le disposizioni concernenti le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Presentazione delle candidature

Rimangono immutate le norme sulle sottoscrizioni delle candidature e sulle modalità di presentazione delle stesse (art. 92, comma 1, numeri 2) e 3)).

 

Le candidature sono individuali e devono essere sottoscritte da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio; in caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (art. 92). La dichiarazione di candidatura è effettuata congiuntamente al deposito del relativo contrassegno, che deve avvenire dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno  alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni.

 

Il numero 2-bis) introdotto dal disegno di legge in esame, stabilisce che le liste che hanno depositato presso il Ministero dell’interno il contrassegno e lo statuto ai fini della presentazione di candidature nei collegi plurinominali su tutto il territorio nazionale (art. 14 TU) presentano candidati nel collegio uninominale, ad esse collegate.

Per il dettaglio della disciplina la norma rinvia a quanto stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige (art. 93-bis, comma 3, vedi infra).

In base a tale disciplina risulta obbligatorio il collegamento tra candidatura uninominale ed una o più liste presentate a livello nazionale, mediante deposito del contrassegno o dello statuto presso il Ministero dell’interno (art. 14 TU).

Scheda elettorale e modalità di votazione

Per quanto riguarda la scheda elettorale, la modifica introdotta dal Senato rinvia al modello di scheda definito per la elezione nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige (art. 93-ter, comma 1, vedi infra).

Le modalità di voto sono stabilite dal novellato comma 2 dell'articolo 92.

L’elettore vota - tracciando un unico segno - scegliendo la lista o una delle liste cui è collegato il candidato. Il voto espresso a favore della lista prescelta, è espresso anche in favore del candidato. Se l’elettore esprime il voto contrassegnando soltanto il nome del candidato, invece, quel voto si estende alla lista cui questo è collegato se egli è collegato ad una sola lista; nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, il voto è valido per il solo candidato.

Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

Le norme sono contenute nell'articolo 93 (modificato dall'art. 2, comma 31, dell'AC 3-bis-B). Il nome dell'Ufficio costituito presso il Tribunale di Aosta preposto alle operazioni di scrutinio e computo dei voti, è stato modificato - nel corso dell'esame al Senato – in Ufficio elettorale circoscrizionale, per uniformità con la denominazione degli uffici centrali istituiti nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale.

In coerenza con la nuova modalità di votazione, sono esplicitate le operazioni che deve compiere l'Ufficio:

§  esegue lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

Essendo lo spoglio generalmente effettuato dalle sezioni, ai sensi dell’art. 67 TU, la norma dovrebbe essere interpretata, in analogia con quanto disposto dall'articolo 76 TU, nel senso che l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua lo spoglio delle sole schede eventualmente inviate dalle sezioni ai sensi dell'articolo 73, comma 2, vale a dire in quei casi in cui la sezione non ha potuto terminare lo spoglio entro il termine prestabilito e procede quindi al riesame dei voti contestati;

§  somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, conseguentemente, i voti attribuiti a ciascun candidato;

§  determina la cifra elettorale di ciascun candidato, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste collegate ad esso;

§  determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista (in cui sono inclusi i voti dati al solo candidato, collegato a quell'unica lista);

§  comunica quindi all'Ufficio centrale nazionale il candidato risultato eletto, la lista o liste ad esso collegate, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all’art. 14 e il totale dei voti validi espressi nel collegio.

Un ultima disposizione concerne la scheda per il ballottaggio che deve essere  la medesima utilizzata nel restante territorio nazionale.

Come detto l'elezione dell'unico seggio della Valle d'Aosta rimane maggioritaria: è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Alla norma è stata aggiunta la specificazione che il candidato che ottiene il maggior numero di voti è comunque proclamato eletto anche se collegato ad una lista che non ha superato la soglia di accesso del 3 per cento dei voti validi a livello nazionale.

In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

 

penna4

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura le modifiche, oltre quelle conseguenti alla soppressione delle coalizioni, riguardano la denominazione bilingue della circoscrizione, la presentazione delle candidature e le modalità di votazione.

La denominazione bilingue della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è stata sostituita alla denominazione italiana dove ricorre, a cominciare dalla rubrica del Titolo VI.

Si segnala che non è stata sostituita nelle seguenti norme del TU, dove ricorre la denominazione "Collegio «Valle d'Aosta»": art. 2, comma 1, art. 92, comma 1 e comma 1, numero 1).

Per le disposizioni sulle candidature e sul modello di scheda, le modifiche inseriscono nel testo (art. 92, comma 1, numeri 2-bis) e 4)) il riferimento esplicito alle norme concernenti i collegi uninominali del Trentino-Alto Adige. Per quanto concerne le modalità di votazione, le norme (art. 92, comma 2) sono state modificate al fine di renderle omogenee a quelle riferite alla circoscrizione Trentino-Alto Adige.

 

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito un periodo nella norma concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, lettera c) che riguarda invece una comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento all'Ufficio nazionale relativa ai seggi 'proporzionali assegnati provvisoriamente'. Tale periodo troverebbe opportuna collocazione alla fine del comma 3 dell'articolo 93-quater. Esso appare comunque applicabile dall’ufficio centrale circoscrizionale di Trento in forza del richiamo alle norme di cui ai precedenti articoli effettuato dall’articolo 93-bis, comma 1.

9.2. Trentino-Alto Adige

Le disposizioni specifiche per l’elezione nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono contenute negli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del TU, inseriti dall'articolo 2, comma 32, dell'AC 3-bis-B. Per quanto non disciplinato dalle norme speciali si applicano comunque le norme generali contenute nel TU (art. 93-bis, comma 1).

Le norme citate sono interamente innovative rispetto al TU, in quanto il sistema vigente per l'elezione della Camera dei deputati non prevede una disciplina specifica per la circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Come già visto, l'articolo 2, comma 1-bis, del TU enuncia la specialità della elezione nella circoscrizione: in essa sono costituiti otto collegi uninominali e la restante quota di seggi (attualmente tre) è attribuita con metodo proporzionale.

I collegi uninominali sono costituiti secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 277/1993, norma che contiene la delega per la costituzione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, a seguito della riforma elettorale del 1993.

 

Per quanto qui rileva, i principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi uninominali contenuti nella citata delega possono essere così riassunti: coerenza del bacino territoriale, continuità territoriale e coerenza con suddivisioni territoriali esistenti (comuni, province e collegi uninominali per l’elezione dei Consigli provinciali). La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, anche in deroga ai suddetti principi ed e criteri direttivi, la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. A tale scopo per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

Sulla base della delega sono stati costituiti i collegi uninominali, la cui definizione territoriale è contenuta nel Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536. Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono stati costituiti otto collegi uninominali: quattro compresi nella provincia di Trento e quattro compresi nella provincia di Bolzano.

Si ricorda infine che la disciplina dall’attuale sistema di votazione per il Senato (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 4 e titolo VII) dispone la ripartizione del territorio regionale in sei collegi uninominali, definiti dalla legge 422/1991.

 

Le indicazioni per la costituzione degli otto collegi uninominali sono, inoltre, contenute all'articolo 4, comma 1, lettera f) della proposta di legge in esame, nell'ambito della delega per la determinazione dei collegi plurinominali. La disposizione ripete il riferimento alla delega contenuta nella legge 277/1993 ed aggiunge che nessun collegio può essere compreso in più di una circoscrizione provinciale.

 

Le norme generali che enunciano la 'specialità' della circoscrizione sono riprese al comma 1 dell'art. 93-bis, a cui sono aggiunte le specificazioni sulla tipologia di elezione:

§  i candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario;

§  i seggi proporzionali sono attribuiti secondo le disposizioni contenute all'art. 93-quater, commi da 4 a 7 (vedi).

 

Ai fini del collegamento tra il voto nella circoscrizione e il voto nel restante territorio nazionale, la norma (ancora al comma 1) esplicita – come per la circoscrizione Valle d'Aosta - le modalità di computo dei voti e dei seggi della circoscrizione:

§  i voti espressi nella circoscrizione sono computati, in sede nazionale, per il calcolo della cifra elettorale di ciascuna lista, ai fini della determinazione delle soglie di accesso e della lista che ottiene la maggiore cifra elettorale;

§  gli stessi voti non sono computati nella cifra elettorale di ciascuna lista, quando questa è utilizzata ai fini della ripartizione dei seggi nelle altre circoscrizioni;

§  i seggi attribuiti nei collegi uninominali sono computati nel numero di seggi ottenuti dalla lista vincente, quando la medesima lista sia collegata (sola o insieme ad altre liste) ai candidati eletti; non viene peraltro fatto espresso riferimento ai seggi assegnati con metodo proporzionale ottenuti dalla medesima lista.

 

I seggi spettanti complessivamente alla circoscrizione sono determinati, come per le altre circoscrizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del TU, in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento (sulla base del censimento 2011 i seggi spettanti sono 11).

Il comma 2 dell'articolo 93-bis specifica che il numero di seggi da attribuire con il sistema proporzionale è definito nel decreto di cui all'articolo 3 del TU, con il quale sono determinati il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, in attuazione del citato art. 1, comma 2.

 

Presentazione delle candidature e delle liste

La disciplina specifica sulla presentazione delle candidature e delle liste è contenuta nell'articolo 93-bis, commi da 3 a 8 (deposito del contrassegno di lista, documenti necessari che accompagnano la candidatura; presentazione presso la Corte d'appello di Trento).

 

La candidatura nel collegio uninominale (comma 3) è fatta per singoli candidati che si collegano ad una o più liste, cui gli stessi aderiscono con l’accettazione della candidatura.

Il collegamento tra candidato nel collegio uninominale e una o più liste risulta pertanto obbligatorio.

Dalla disciplina complessiva si evince che il collegamento riguarda liste presentate a livello nazionale con deposito del contrassegno e dello statuto presso il Ministero dell’interno, secondo la previsione generale di cui all’art. 14 TU.

 

La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta  da parte del rappresentante della lista (rappresentante del partito o gruppo politico che effettua il deposito del contrassegno a livello nazionale presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell'art. 17 TU), a cui il candidato si collega; l'accettazione attesta altresì la conoscenza degli eventuali altri collegamenti.

 

La dichiarazione di collegamento del candidato contiene il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate, contrassegni presentati a livello nazionale ai sensi dell’art. 14 TU e che sono riprodotti sulla scheda elettorale accanto al nominativo del candidato.

Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato.

 

Non è consentita la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale, a pena di nullità della candidatura medesima. E' altresì nulla la contemporanea candidatura in una lista circoscrizionale e in un collegio uninominale.

 

In base al comma 4, per ogni candidato devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici ed al collegio uninominale di presentazione, “il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega”. Inoltre “ciascun candidato è contraddistinto dal contrassegno di una o di più liste presentate per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.”

 

La singola candidatura nel collegio uninominale, accompagnata dai documenti necessari elencati al comma 4, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (comma 5). La dichiarazione di accettazione della candidatura, infine, autenticata nelle forme consuete, deve contenere la dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione (comma 6).

 

La presentazione delle liste circoscrizionali è disciplinata dal comma 7. Partiti e gruppi politici che intendono presentare liste circoscrizionali di candidati che concorrono all'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali.

Con la dichiarazione di presentazione deve essere indicato il contrassegno di lista, la denominazione del partito o gruppo politico, il contrassegno o i contrassegni delle candidature uninominali collegate. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell’articolo 93-bis, il contrassegno delle liste circoscrizionali sembrerebbe corrispondere al contrassegno depositato a livello nazionale presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14.

La disposizione fa altresì riferimento al contrassegno della candidatura uninominale, al quale non fa peraltro riferimento la disposizione sul contenuto della scheda elettorale (art. 93-ter, comma 1).

 

Le liste comprendono un numero di candidati non inferiore ai due terzi e non superiore al numero di seggi da attribuire in ragione proporzionale (stabiliti dal decreto di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, di cui all'art. 3 TU; sulla base del censimento 2011, il numero dei seggi risulta pari a tre).

La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione; anche per le liste circoscrizionali, in caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Si rileva altresì che, pur non recando la norma in esame specifiche disposizioni al riguardo, particolare rilievo assume l’ordine di presentazione dei candidati nella lista, in quanto, non essendo prevista l’espressione di preferenze, esso determina l’ordine di elezione (cd. ‘lista bloccata’).

 

Il comma 8, infine, rinvia all'articolo 20 del TU per i tempi di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature uninominali presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento: la presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del 35° alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

Scheda elettorale

L'articolo 93-ter descrive la scheda elettorale (comma 1).

La scheda per la votazione riporta in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, a destra, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale. Se il candidato è collegato a più liste, nello stesso riquadro sono posti in successione i contrassegni delle liste collegate.

L'ordine dei riquadri, così come l'ordine dei contrassegni nel caso di collegamento con più liste, è quello stabilito mediante sorteggio da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale (a seguito delle operazioni di verifica delle candidature, come disposto dall'articolo 24 TU).

 

Disposizioni sul contenuto della scheda elettorale sono recate anche dall’art. 93-bis, comma 3, TU. Esso prevede che nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di lista depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell'articolo 14 TU (lista nazionale) o dai contrassegni di lista nazionali depositati, in caso di collegamento con più liste.

 

Da questa disciplina sembra evincersi che il contrassegno delle liste circoscrizionali deve corrispondere ad un contrassegno presentato presso il Ministero dell’interno ex art. 14 TU.

 

Modalità di votazione

L'articolo 93-ter stabilisce altresì le modalità di espressione del voto (comma 2).

 

L'elettore esprime un unico voto che determina sia l'elezione del candidato uninominale, sia l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale.

L’elettore vota, tracciando un unico segno:

- scegliendo la lista o una delle liste cui è collegato il candidato. Il voto espresso a favore della lista prescelta, è espresso anche in favore del candidato;

oppure

 - contrassegnando soltanto il nome del candidato. In tal caso il voto si estende alla lista cui questo è collegato se egli è collegato ad una sola lista; nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, il voto è valido per il solo candidato.

 

Il comma 3 dell'articolo 93-ter concerne la scheda per l'eventuale ballottaggio che, come già disposto per la circoscrizione Valle d'Aosta, deve essere la medesima utilizzata nel restante territorio nazionale.

Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e assegnazione dei seggi

Anche per la circoscrizione Trentino-Alto Adige – come per la circoscrizione Valle d'Aosta - il nome dell'Ufficio preposto alle operazioni di scrutinio e computo dei voti, costituito ai sensi dell'articolo 13 del TU presso la Corte di Appello di Trento, è stato modificato in Ufficio elettorale circoscrizionale (nel corso dell'esame al Senato) per uniformarlo alla denominazione degli uffici centrali istituiti nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale.

L'Ufficio procede alle seguenti operazioni (a seguito dello spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni[9]), elencate all'articolo 93-quater, comma 1:

§  determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ottenuti dalla lista o da una delle liste collegate al candidato nei collegi uninominali; sono compresi i voti espressi per il candidato, quando questo è collegato a quell’unica lista;

§  determina la cifra elettorale di ciascun candidato, costituita dalla somma dei voti ottenuti dalla lista o da una delle liste ad esso collegate e dei voti espressi per il solo candidato che non è stato possibile attribuire anche ad una lista (in quanto collegato a più liste).

 

L'Ufficio proclama eletto, in ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se collegato ad una lista che non ha ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (comma 2).

 

L'Ufficio comunica quindi all'Ufficio centrale nazionale (comma 3):

§  la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale,

§  il totale dei voti validi nella circoscrizione,

§  il numero dei candidati uninominali risultati eletti per ciascuna lista.

 

Il primo periodo del comma 3 specifica che la comunicazione è effettuata ai fini della individuazione delle liste che hanno raggiunto la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, stabilite all'art. 83, comma 1, numero 3), vale a dire il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale e il 20 per cento a livello circoscrizionale per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

 

La finalità espressa nella norma non è esaustiva. Dal complesso delle norme che disciplinano il rapporto del voto nella circoscrizione Trentino-Alto Adige con il voto nel restante territorio nazionale consegue che:

§  la cifra elettorale 'circoscrizionale' di ciascuna lista (come stabilito dall'art. 93-bis, comma 1, terzo periodo) entra nel computo eseguito dall'Ufficio centrale nazionale, per la determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale (lista 'maggioritaria') e quindi al fine della verifica se la stessa lista abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi (calcolo e verifica sono descritti all'art. 83, comma 1, numero 5));

§  i seggi ottenuti dalla lista nei collegi uninominali (come stabilito dall'art. 93-bis, comma 1, quinto periodo) entrano nel computo del totale dei seggi ottenuti dalla lista maggioritaria che ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, ai fini della verifica se la stessa abbia ottenuto almeno 340 seggi (art. 83, comma 1, numero 6)).

 

L'Ufficio centrale circoscrizionale dovrebbe altresì comunicare i seggi proporzionali provvisoriamente assegnati alle liste; anche questi seggi, infatti, entrano nel computo ai fini della verifica del raggiungimento o meno della quota 340 seggi; essi non sono tuttavia menzionati in modo esplicito dall'art. 93-bis, comma 1, quinto periodo.

 

Come già evidenziato, nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito un periodo nella norma concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, lettera c)) che riguarda invece una comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento all'Ufficio nazionale relativa ai seggi 'proporzionali assegnati provvisoriamente'. Tale periodo troverebbe opportuna collocazione alla fine del comma 3 dell'articolo 93-quater. Esso appare comunque applicabile dall’ufficio centrale circoscrizionale di Trento in forza del richiamo alle norme di cui ai precedenti articoli effettuato dall’articolo 93-bis, comma 1.

 

Nelle norme non è esplicitata la necessità che l'Ufficio proceda all'assegnazione provvisoria dei seggi della quota proporzionale, tuttavia essa discende dal complesso delle norme che regolano l'elezione, nonché dai principi enunciati all'art. 93-bis, primo comma.

Nel computo dei seggi assegnati provvisoriamente alla lista maggioritaria, ai fini della verifica se essa abbia già ottenuto almeno 340 seggi, sono compresi i seggi eventualmente ottenuti da candidati uninominali collegati alla medesima lista e i seggi della quota proporzionale eventualmente attribuiti alla lista stessa.

La procedura per l'assegnazione provvisoria dei seggi della quota proporzionale è descritta al comma 6 dell'art. 93-quater dal secondo al quinto periodo (a tali norme rinvia correttamente il periodo inserito erroneamente nelle operazione dell'Ufficio valdostano) ed è in sostanza la procedura per l'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale nel caso in cui non vi sia attribuzione del premio di maggioranza.

 

L'assegnazione dei seggi della quota proporzionale è disciplinata dai commi 4-7 dell'articolo 93-quater ed avviene in modo differente in relazione all'attribuzione o meno del premio di maggioranza; in conformità - esplicita il comma 4 - alle determinazioni dell'Ufficio centrale nazionale:

§  se il premio di maggioranza non è attribuito - in quanto la lista maggioritaria con l’assegnazione proporzionale ha già ottenuto almeno 340 seggi (art. 83, comma 1, numero 7) - i seggi sono attribuiti proporzionalmente, con il metodo d'Hondt, come descritto al comma 6;

§  se il premio di maggioranza è attribuito alla lista maggioritaria – sia a seguito di verifica positiva del raggiungimento del 40 per cento dei voti validi (art. 83, comma 2), sia a seguito di ballottaggio (art. 83, comma 5) - i seggi sono assegnati per due terzi alla lista maggioritaria e il restante terzo è ripartito tra le liste di minoranza, come prescrive il comma 7.

 

L'assegnazione avviene comunque sulla base dei voti ottenuti dalle liste, previo scorporo parziale dei voti ottenuti dai candidati uninominali collegati. La disciplina dello scorporo ricalca quella del sistema introdotto dalla legge 277/1993 per la Camera (tranne che per il fatto che è qui basata su un unico voto): un voto più del secondo nel collegio e almeno il 25 per cento dei voti validi espressi nel collegio (c.d. scorporo parziale).

 

L'Ufficio procede, stabilisce il comma 5, al calcolo della cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi secondo le regole valide per tutte le circoscrizioni: 3 per cento di voti validi a livello nazionale e 20 per cento nella circoscrizione, nel caso di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute dallo statuto speciale (come è il caso del Trentino-Alto Adige). La cifra elettorale è calcolata, sottraendo dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista, per ciascun collegio in cui sia stato eletto un candidato collegato alla medesima lista, i voti ottenuti dal candidato immediatamente successivo al primo aumentati di una unità e comunque un numero di voti non inferiore al 25 per cento del totale dei voti validi del collegio. Qualora un candidato sia collegato a più liste, lo scorporo avviene pro quota in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista collegata.

 

Nel caso in cui la lista maggioritaria abbia già ottenuto almeno 340 seggi (art. 83, comma 1, numero 7)), il comma 6, ai periodi da 2 a 5, descrive le operazioni dell'Ufficio per l'assegnazione dei seggi con il metodo d'Hondt, alle liste che hanno superato le soglie del 3 e del 20 per cento.

 

Per ciascuna lista ammessa al riparto si divide la cifra elettorale scorporata per uno, due, tre sino al numero di deputati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono posti in una unica graduatoria e i seggi sono attribuiti secondo l'ordine decrescente della medesima graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista con la minore cifra elettorale.

Il quinto periodo stabilisce, come norma di chiusura, che se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi eccedenti sono assegnati secondo la graduatoria decrescente dei divisori d'Hondt.

 

L'Ufficio proclama quindi eletti secondo i seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati della lista secondo l'ordine di successione (ultimo periodo).

Nel caso in cui alla lista maggioritaria sia attribuito il premio di maggioranza, il comma 7 dispone che alla lista maggioritaria sono attribuiti i due terzi dei seggi della quota proporzionale.

Il restante terzo è ripartito proporzionalmente tra le liste di minoranza con il metodo d'Hondt descritto al comma 6.

 

La norma è volutamente generale, non legata cioè alla determinazione dei seggi spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige sulla base del censimento 2011: attualmente i seggi spettanti alla circoscrizione sono 11, quindi, sottratti gli 8 seggi attribuiti nei collegi, i seggi della quota proporzionale sono 3.

 

Come specificato nel corso dell’esame al Senato, l'Ufficio proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine di successione.

L'ultimo periodo specifica che i seggi assegnati alla lista maggioritaria sono computati nel numero di seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.

 

 

 


La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014

Il 4 dicembre 2013, a seguito della rimessione di questione di costituzionalità da parte della I sezione civile della Corte di Cassazione (ordinanza 12060/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge elettorale n. 270 del 2005. La pronuncia è contenuta nella sentenza n.1 del 2014, depositata il 13 gennaio.

 

In ordine all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha riconosciuto la plausibilità delle argomentazioni della Cassazione in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla rilevanza delle medesime.

 

Nell’affrontare il merito delle questioni sollevate dal giudice a quo, le censure della Corte si sono appuntate su due aspetti del sistema elettorale: il premio di maggioranza e le liste bloccate. Va precisato però che la sentenza specificamente esclude qualsiasi valutazione sui sistemi elettorali, maggioritari o proporzionali, in quanto non vi è "un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale" e vi è, pertanto, piena discrezionalità del legislatore nella scelta di singoli sistemi.

 

Nel vigente sistema elettorale proporzionale, il premio di maggioranza, come disciplinato per la Camera, secondo la Corte, “è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”.

Questo meccanismo, che si aggiunge alle previsioni in materia di soglie per l’accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al “legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi” non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia “la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare”. L’effetto che ne deriva è quello di “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”. Questo effetto è incompatibile non solo con l’art. 1 Cost., ma anche con l’art. 67 Cost. che configura le Camere come “sedi esclusive della rappresentanza parlamentare” titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.

In queste valutazioni la Corte inserisce la dirimente constatazione dell’assenza nella vigente legge elettorale di “una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio”: questa mancanza determina “un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto” stabilito dall’art. 48, secondo comma, Cost.. Infatti, nei sistemi proporzionali, gli elettori hanno “la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare”. A questo proposito, la sentenza richiama la recente pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco del 25 luglio 2012, che ha dichiarato per la seconda volta di illegittimità della disciplina elettorale, ricordando che il sistema vigente in Germania ha il «carattere fondamentale di un sistema elettorale proporzionale», mentre l’attribuzione dei ‘mandati in eccedenza’ senza compensazioni può snaturare tale carattere del sistema, in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e di pari opportunità per i partiti politici.

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore nel perseguire discrezionalmente l’obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l’uguaglianza anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.

 

Per il Senato, l’attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo “incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1,secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost, già richiamati per le disposizioni relative alla Camera; inoltre, l’attribuzione su base regionale realizza “l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea”. Questo effetto, che rischia di compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare e l’esercizio della funzione legislativa delle Camere, risulta secondo la Corte lesivo degli stessi articoli della Costituzione sopra richiamati.

Quanto al meccanismo delle liste bloccate, la pronuncia evidenzia che, sia per la Camera che per il Senato, il voto dell’elettore ha ad oggetto una lista nella quale l’ordine dei candidati “è sostanzialmente deciso dai partiti”; inoltre, l'ampio numero dei candidati, in alcuni casi, è tale da renderli “difficilmente conoscibili dall’elettore stesso”. Se poi si tiene conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito, anche l’aspettativa dell’elettore che conti su un certo ordine di lista “può essere delusa”.

Queste caratteristiche della disciplina elettorale hanno l’effetto di escludere che l’elettore abbia margini di scelta, che invece “è totalmente rimessa ai partiti “, pur non essendo desumibili nel nostro ordinamento attribuzioni costituzionali ai medesimi partiti, i quali con la “presentazione di alternative elettorali” e con la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” consentono di “raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica”.

Secondo la Corte, questo sistema “ferisce la logica della rappresentanza” perché “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” e il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti non si costituisce correttamente e direttamente: la coartazione della libertà di scelta degli elettori contraddice “il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.”.

La sentenza precisa che queste caratteristiche “rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

 

La sentenza si sofferma sul carattere autoapplicativo della disciplina elettorale che risulta all’esito delle declaratorie di illegittimità: resta infatti un sistema proporzionale “depurato dell’attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza” che assicura il rinnovo degli organi e del quale è impregiudicata la valutazione dell’opportunità e/o dell’efficacia.

La Corte non ha tuttavia scelto di indicare puntualmente le singole disposizioni di legge conseguentemente incostituzionali, ma si è limitata ad affrontare tre aspetti della disciplina di risulta. Il primo riguarda la disposizione che stabilisce che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l’ordine di presentazione»: essa non appare alla Corte incompatibile con l’introduzione del voto di preferenza, “dovendosi ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza”. Il secondo riguarda le disposizioni sulla redazione delle schede elettorali su cui devono essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione: esse, secondo la Corte, non escludono che le schede siano integrate da uno spazio per l’espressione della preferenza. Il terzo aspetto riguarda il carattere unico della preferenza: tale carattere secondo la Corte risulta “in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali”.

Comunque, il legislatore non solo potrà compiere “interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi” della sentenza per risolvere altri “simili eventuali inconvenienti” ma, “ove lo ritenga, potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua”.

 

La pronuncia infine chiarisce la questione degli effetti della declaratoria di illegittimità sugli organi parlamentari in funzione, specificando che, sia in conseguenza della speciale retroattività delle dichiarazioni di illegittimità che colpiscono solo i rapporti pendenti e non quelli già chiusi, sia per il principio della continuità dello Stato, in particolare dei suoi organi costituzionali, essi si produrranno solo “in occasione di una nuova consultazione elettorale” e non toccheranno “gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto”.

 

 

I precedenti moniti della Corte costituzionale sul premio senza soglia. L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza era  stata oggetto di tre sentenze della Corte costituzionale, in cui la Corte ha segnalato «al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 15/2008, sulla legge elettorale della Camera, sentenza n. 16/2008, sulla legge elettorale del Senato; sentenza n. 13/2012, su entrambi i rami del Parlamento, che richiama le precedenti sentenze).

Le sentenze sono state tutte emesse a conclusione di giudizi di ammissibilità dei referendum in materia elettorale, in cui erano state sollevate questioni relative alla costituzionalità della legge elettorale con riferimento all'assenza della soglia per conseguire il premio di maggioranza.

Dopo aver richiamato la propria costante giurisprudenza che esclude che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta, la Corte ha sentito il «dovere di segnalare al Parlamento» gli aspetti problematici della normativa elettorale.

 


 

Tabella di navigazione

 


Corrispondenza tra gli articoli del progetto di legge
e quelli del T.U. oggetto di modifica

 

 

A.C. 3-bis-B

D.P.R. 361/57

I principali elementi del sistema

1 e 3;

2, co. 1 e 35

1

 

 

 

Circoscrizioni elettorali e collegi plurinominali

2, co. 1 e 3;

2, co. 33

1, 3
tabella A

Delega per la costituzione dei collegi

4

--

Princìpi e criteri direttivi della delega

4, co. 1

--

 

 

 

Procedimento elettorale preparatorio

 

 

Convocazione dei comizi

2, co. 5

11

Costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale

2, co. 6

13

 

 

 

Liste e candidature

 

 

Deposito di contrassegni, statuto e programma

2, co.7-9

14, 14-bis, 17

Presentazione delle candidature nei collegi

2, co. 10-13;

2, co. 36

18-bis, 19, 20, 21

Controlli e verifiche degli uffici

2, co. 14

22

Stampa di manifesti

2, co. 15-16

24, 30

 

 

 

Espressione del voto e scrutinio

 

 

Espressione del voto (generale)

2, co. 4

4

Scheda elettorale

2, co. 17 e co. 34

31 e tabelle A-bis
e A-ter

Esercizio del diritto di voto

2, co. 18-19
3, co.1, lett. a)

42, 48, 53

Modalità di espressione del voto

2, co. 20-21;
3, co. 1, lett. b)

58, 59-bis

Scrutinio

2, co. 22-24

68, 71, 77

 

 

 

Voto nella circoscrizione Estero

2, co. 37 e 38

(L. 459/2001;
D.P.R. 104/2003)

Attribuzione dei seggi

 

 

Cifre elettorali e soglie di sbarramento

2, co. 25

83, co. 1, nn. 1), 2) e 3);
83, co. 6

Ripartizione dei seggi a livello nazionale

2, co. 25

83, co. 1, nn. 4), 5), 6) e 7)
83, co. 5

Ripartizione dei seggi fra le liste

2, co. 25

83, co. 2-3

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

2, co. 25

83, co.1, n. 8);

83, co. 4

Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali

2, co. 25

83-bis

 

 

 

Proclamazione

2, co. 26

84

Opzioni

2, co. 27

85

Vacanza dei seggi

2, co. 28

86

 

 

 

Voto nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

2, co. 2 e 29

2

Valle d'Aosta

2, co. 30-31

92, 93

Trentino-Alto Adige

2, co. 32

93-bis, -ter, -quater

 



[1] I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).

[2]    L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell’art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.

[3]    L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[4]    D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[5] I residenti all’estero sono infatti iscritti in uno speciale elenco dell’anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l’ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all’estero è il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5).

 

[6] Nei 340 seggi sono considerati i seggi eventualmente ottenuti dalla lista nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Sul punto, in particolare, vedi oltre.

[7]     L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

[8]     D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945 n. 545, Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

[9]     In analogia con quanto disposto dall'articolo 76 TU, per le altre circoscrizioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua lo spoglio delle sole schede eventualmente inviate dalle sezioni ai sensi dell'articolo 73, comma 2, vale a dire in quei casi in cui la sezione non ha potuto terminare lo spoglio entro il termine prestabilito e procede quindi al riesame dei voti contestati.