Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Permesso unico di soggiorno e lavoro per cittadini non comunitari - Schema di D.Lgs. n. 61. Testo a fronte | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 41 | ||||
Data: | 16/12/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Permesso unico di soggiorno
e lavoro per cittadini non comunitari Schema di D.Lgs.
n. 61. |
(art. 1, legge 6 agosto
2013, n. 96) |
Testo a
fronte |
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n. 41 |
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16 dicembre 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_Istituzioni@camera.it |
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La
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File:
ac0241.doc |
Nella tabella che segue sono messe a confronto le disposizioni vigenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con quelle risultanti dalle novelle introdotte dallo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto del Governo n. 61).
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286 |
Schema di D.Lgs. n. 61 |
(...) |
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Articolo 5 |
Identico |
Permesso di
soggiorno |
Identico |
1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai
sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a
norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi. |
Identico |
2. Il permesso
di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di
attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti
civili e religiosi e altre convivenze. |
Identico |
2-bis. Lo
straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. |
Identico |
2-ter. La
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al
versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che
stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di
attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari. |
Identico |
3. La durata
del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella
prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico
o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
La durata non può comunque essere: |
Identico |
a) superiore a
tre mesi, per visite, affari e turismo; |
Identico |
La lettera b) è stata soppressa dalla L. 189/2002 |
|
c) inferiore
al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente
certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le
previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato
per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto,
secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma
11-bis; |
Identico |
La lettera d) è stata soppressa dalla L. 189/2002 |
Identico |
e) superiore
alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
Identico |
3-bis. Il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: |
Identico |
a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
Identico |
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno; |
Identico |
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni. |
Identico |
3-ter. Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui
lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico. |
Identico |
3-quater. Possono
inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non
può avere validità superiore ad un periodo di due
anni. |
Identico |
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. |
Identico |
3-sexies. Nei
casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29,
la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. |
Identico |
4. Il rinnovo
del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale. |
Identico |
4-bis. Lo
straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici. |
Identico |
5. Il permesso
di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è
stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene
anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. |
Identico |
5-bis. Nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si
tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli
380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi
1 e 3. |
Identico |
5-ter. Il permesso di soggiorno è
rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’ articolo 29, comma 1-ter. |
Identico |
6. Il rifiuto
o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno
per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione. |
Identico |
7. Gli
stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il
soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con
le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103 (lire 200 mila) a euro 309 (lire
600 mila). Qualora la dichiarazione non venga resa
entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa. |
Identico |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per
la carta di identità e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
Identico |
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8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico
e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: perm.
unico lavoro Art. 1, co.
1, lett. a) |
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8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica: |
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a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; |
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b)agli stranieri di cui all’art. 24; |
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c) agli stranieri di cui all’articolo 26; |
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d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i), e r); |
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e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione su tale richiesta; |
|
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero
hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta. |
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g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione. Art. 1, co.
1, lett. a) |
8-bis. Chiunque
contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale. |
Identico |
9. Il permesso
di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla
data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione
per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per
altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico. |
9. Il permesso
di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico.
Art. 1, co.
1, lett. b) |
9-bis. In
attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al
precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino
ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di
lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: |
9-bis. In
attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore
straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e
svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui
sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: Art. 1, co.
1, lett. c) |
a) che la
richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia
stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto
della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel
regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata
presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma
4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; |
Identico |
b) che sia
stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. |
Identico |
(...) |
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Articolo 22 |
Identico |
Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato |
Identico |
1. In ogni
provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento
relativo all'assunzione di lavoratori subordinati
stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
Identico |
2. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare,
previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul
territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: |
Identico |
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
Identico |
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; |
Identico |
c) la proposta
di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello
stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza; |
Identico |
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro. |
Identico |
3. Nei casi in
cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
Identico |
Il comma 4 è stato abrogato
dal DL 76/2013 |
|
5. Lo
sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e
le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato
ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. |
5. Lo
sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di
cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Art. 1, co.
1, lett. d) |
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5.1. Le istanze di nulla
osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui
all’articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali
limiti possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. Art. 1, co.
1, lett. e) |
5-bis. Il
nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
Identico |
a)
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite; |
Identico |
b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis del codice penale; |
Identico |
c) reato
previsto dal comma 12. |
Identico |
5-ter. Il
nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato
rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante
frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non
si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6,
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del
nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i
collegamenti telematici. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati
sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di
cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da
cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero
degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. |
Identico |
6. Gli uffici
consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta
ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità
consolare competente ed al centro per l'impiego
competente. |
Identico |
Il comma 7 è stato abrogato
dal D.Lgs. 109/2012 |
|
8. Salvo
quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. |
Identico |
9. Le questure
forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale. |
Identico |
10. Lo
sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta
rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. |
Identico |
11. La perdita
del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di
durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo,
trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione ai centri
per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle
liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
Identico |
11-bis. Lo
straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la
laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’ articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. |
Identico |
12. Il datore
di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
Identico |
12-bis. Le
pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla metà: |
Identico |
a) se i
lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; |
Identico |
b) se i
lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; |
Identico |
c) se i
lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del
codice penale. |
Identico |
12-ter. Con la
sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
del pagamento del costo medio di rimpatrio del
lavoratore straniero assunto illegalmente. |
Identico |
12-quater. Nelle
ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è
rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e
cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di
lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,
comma 6. |
Identico |
12-quinquies. Il
permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e
può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero
qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
Identico |
13. Salvo
quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335. |
Identico |
14. Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia. |
Identico |
15. lavoratori
italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente
testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati
nel territorio della Repubblica. |
Identico |
16. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione. |
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