Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali - A.C. 1359 - Schede di lettura e testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 1359/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 47
Data: 16/07/2013
Descrittori:
COSTITUZIONI   REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

A.C. 1359

Schede di lettura e testo a fronte

 

 

 

 

 

 

n. 47

 

 

 

16 luglio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

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File: ac0180.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Il disegno di legge del Governo  3

§  In generale  3

§  Istituzione e composizione del Comitato  5

§  Competenze e lavori del Comitato  9

§  Lavori delle Assemblee di Camera e Senato  12

§  Organizzazione dei lavori e cronoprogramma  14

§  Referendum   16

§  Norme finali 18

L’avvio delle riforme costituzionali nella XVII legislatura  21

§  Le relazioni dei Gruppi di lavoro istituiti dal Presidente della Repubblica  21

§  Le linee programmatiche del Governo Letta  22

§  I lavori parlamentari 22

§  L'approvazione delle mozioni parlamentari del 29 maggio 2013  23

§  La Commissione per le riforme costituzionali del Governo  25

Testo a fronte tra la L. cost. 24 gennaio 1997, n. 1, l’A.S. 813 e l’A.C. 1359                                                                                                             29

 

 


Schede di lettura

 


Il disegno di legge del Governo

In generale

Il Senato ha approvato l’11 luglio 2013 il disegno di legge del Governo A.S. 813, recante Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Il disegno di legge è stato esaminato congiuntamente al progetto di legge De Poli AS 343, recante istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il disegno di legge (A.C. 1359) delinea una procedura speciale, derogatoria del procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 Cost., secondo un modello che trova un precedente parzialmente conforme nella legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 e nella legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, in buona parte imperniate sull’istituzione di comitato parlamentare di progetti di legge di revisione costituzionale.

 

Nell’economia di tale atto il Comitato assume un ruolo centrale, tanto che, nonostante la natura derogatoria della procedura riguardi non solo la fase referente presso tale organo, ma anche quelle successive, di Assemblea e referendaria, il titolo del provvedimento non richiama l’intera procedura di revisione ma solo il comitato parlamentare.

 

L’oggetto della revisione è la Parte II della Costituzione, ad esclusione dei titoli IV, dedicato alla magistratura, e VI, dedicato alle garanzie nel quale è collocato il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138, che è, e resta, il procedimento di revisione costituzionale a regime.

Il testo esclude, inoltre, modifiche relative alla Parte I, relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini.

 

Il testo non definisce in termini espliciti il rapporto tra la procedura prevista dall’art. 138 Cost. e quella introdotta, rapporto che non sembra possa essere configurato sulla base del mero criterio temporale della successione delle norme nel tempo, ma fa conseguire l’inapplicabilità dell’art. 138 Cost. alla prescrizione contenuta nell’art. 2, comma 3: essa vincola i Presidenti delle Camere ad assegnare, o riassegnare, al comitato i progetti di legge presentati alle Camere dall’inizio della XVII legislatura fino alla data di conclusione dei suoi lavori (art. 2, comma 3).

La conclusione dei lavori del Comitato costituisce quindi lo spartiacque tra la procedura speciale e quella dell’art. 138 Cost..

 

Va notato che il termine finale costituito dalla conclusione dei lavori potrebbe non avere un significato univoco, perché altre disposizioni del testo si riferiscono a fasi finali di attività utilizzando formulazioni diverse: l’art. 4 comma 1, anch’esso modificato dal Senato, prevede l’organizzazione dei lavori parlamentari in modo da consentirne la conclusione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge istitutiva del comitato; l’art. 4, comma 2, modificato dal Senato, prevede che il comitato parlamentare trasmette ai presidenti delle Camere i progetti di legge esaminati entro sei mesi dalla prima seduta; l’art. 7 prevede la cessazione delle funzioni del Comitato con la pubblicazione delle riforme.

Poiché il testo non esclude l’ipotesi di deliberazione delle Assemblee di rinvio al Comitato, in analogia al rinvio in commissione, in tal caso i lavori dello stesso Comitato potrebbero protrarsi oltre il previsto termine semestrale.

 

Dal vincolo di assegnazione o riassegnazione al Comitato deriva una deroga alle previsioni dell’art. 72 Cost., che scandisce l’esame parlamentare dei progetti di legge in fase di Commissione e in fase di Assemblea. Tra i profili di deroga vi sono la natura bicamerale del Comitato, nonché la correzione della natura proporzionale della composizione dell’organo con il “numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili”.

 

Il punto del rapporto tra la procedura di revisione ex art. 138 Cost. e la procedura speciale prevista dal disegno di legge è stato oggetto di questioni pregiudiziali (QP1 e QP2), presentate al Senato e respinte, con le quali si proponeva di non procedere all'esame del provvedimento in quanto ritenuto suscettibile di violare gli articoli 138, 72 e 64 della Costituzione, per la previsione di un procedimento straordinario, derogatorio rispetto all'iter di revisione ordinario.

 

La Costituzione italiana ha natura rigida, in quanto modificabile solo con una  procedura aggravata rispetto al procedimento ordinario di approvazione delle leggi. La procedura aggravata è stabilita dall’art. 138 Cost., ma ad essa è sottratta la forma repubblicana per espressa previsione dell’art. 139 Cost.; alla stessa procedura sono sottratti, implicitamente, i principi supremi dell’ordinamento, ritenuti  immodificabili dalla giurisprudenza costituzionale.

Si tratta dei principi “che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (Corte cost., sent. n.1146/1988); rispetto ad essi la Corte costituzionale ha affermato la propria competenza a sindacarne il rispetto, in quanto dotati di “una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale (sent. cit.)”.

 

L’aggravamento nell’art. 138 Cost. deriva dalle seguenti prescrizioni: doppia delibera di ciascuna Camera sul medesimo testo, intervallo temporale non inferiore a tre mesi tra ciascuna delibera, adozione con maggioranze qualificate, sottoposizione a referendum popolare nel caso l’adozione non avvenga a maggioranza di due terzi.

 

Il disegno di legge scandisce alcune fasi del procedimento ponendo precisi termini temporali e sottolinea i poteri dei Presidenti delle due Camere - per i quali lo strumento dell’intesa ne garantisce la coerenza di esercizio - di organizzazione dei lavori da effettuare in modo tale da “consentirne la conclusione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore” (art. 4).

 

La relazione di accompagnamento del disegno di legge A.S. 813 afferma l’intento di esercitare, con il procedimento previsto, “il potere costituito” e che la sostanza del procedimento stesso è pienamente rispettosa “dello spirito del Costituente nel definire, all'articolo 138, l'iter di revisione costituzionale”.

La coerenza con tale spirito è individuata dalla relazione nell’aggravamento procedurale che deriva dalla previsione che il referendum, definito “confermativo”, possa essere richiesto anche se le riforme della Costituzione siano state approvate dal Parlamento con la maggioranza dei due terzi.

 

Dall’art. 138, che disciplina il referendum come eventuale e facoltativo, emerge un tratto della consultazione popolare soprattutto oppositivo; essa non ha, per la Corte costituzionale, valore costitutivo in quanto “nel nostro sistema le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 della Costituzione” (Corte cost. n.496/2000).

La giurisprudenza costituzionale individua, nel referendum popolare dell’art. 138, l’obiettivo di “impedire che l'intervento popolare sia svincolato dal procedimento parlamentare al quale soltanto può conseguire”: perciò sono previsti limiti temporali rigorosi per l'esercizio del potere di iniziativa e l’esclusione del referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, conferma che “la revisione costituzionale è appunto, in primo luogo, potere delle Camere” (considerato in diritto, ibidem).

Istituzione e composizione del Comitato

L’art. 1 del disegno di legge istituisce un comitato di natura esclusivamente parlamentare, a composizione bicamerale, per l’esame in sede referente (art. 2 comma 4) dei progetti di legge assegnati - o riassegnati, se già assegnati alle Commissioni permanenti – dalle Presidenze delle Camere.

 

La composizione è paritetica - venti senatori e venti deputati - nominati dai Presidenti delle Camere, tra i membri delle due Commissioni Affari costituzionali e ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato.

Il Senato ha modificato il comma 1, esplicitando che i due Presidenti, ai quali spetta congiuntamente la presidenza del comitato, si aggiungono al numero complessivo di membri che risulta così pari a quarantadue.

 

Il testo in esame opta quindi per un nuovo organo, diverso dalla mera giustapposizione delle due commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, la cui composizione, salvi i membri di diritto, consegue alla nomina effettuata dai Presidenti delle Camere.

 

La discrezionalità della nomina è circoscritta, in base al comma 2, dai seguenti vincoli:

§  designazione dei gruppi parlamentari;

§  complessiva consistenza numerica dei Gruppi;

§  numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili;

§  assicurazione della “presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo”;

§  assicurazione della presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

 

Si ricorda che con la risoluzione 6-11 on. Alfreider approvata alla Camera il 29 maggio 2013 e la mozione sostanzialmente analoga 1-44 sen. Zeller approvata al Senato in pari data si chiedeva che nella designazione dei venti deputati membri del Comitato fosse garantita la presenza di almeno un deputato eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute.

 

Il testo stabilisce che si debba tenere conto del numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili: si tratta di un criterio che non è di facile interpretazione per l’incidenza ai fini della composizione del Comitato.

 

La specificazione, per i rappresentanti di minoranze linguistiche, che debba trattarsi di lingue riconosciute e che l’elezione sia avvenuta in regione speciale il cui statuto tuteli le minoranze linguistiche, è stata introdotta al Senato.

 

Si tratta di una clausola di salvaguardia delle minoranza linguistiche mutuata dalla legislazione elettorale ed in particolare dalla legge per le elezioni politiche.

 

Nella legislazione elettorale esistono diverse norme di tutela delle minoranze linguistiche, finalizzate a garantirne la rappresentanza politica che si possono suddividere in due tipologie: una che individua espressamente i territori dove insistono le minoranze da tutelare e un’altra che fa riferimento invece ai partiti che ne sono espressione.

Alla prima categoria appartengono ad esempio le norme che disciplinano un sistema elettorale particolare (uninominale) per la Valle d’Aosta sia alla Camera, sia al Senato. Solo per il Senato è previsto un sistema elettorale diverso anche per il Trentino Alto Adige (6 seggi assegnati in altrettanti collegi uninominali e i restanti seggi attribuiti i maniera proporzionale). Inoltre, nei collegi uninominali di queste due regioni è richiesto un numero di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature più basso rispetto alle circoscrizioni elettorali.

La seconda categoria comprende in primo luogo le norme per l’attribuzione dei seggi che prevedono un calcolo diverso per le liste espressione delle minoranze linguistiche per la sola Camera. Infatti, l’art. 83 della legge elettorale della Camera (DPR 361/1957) stabilisce la soglia minima per accedere al riparto dei seggi per le liste (collegate o no ad altre liste) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute pari al 20% dei voti validi espressi nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze. Si ricorda che la soglia ordinaria è del 4% (a livello nazionale) per le liste non collegate e del 2%, sempre a livello nazionale per le liste collegate.

In secondo luogo, i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni politiche sono esentati dalla presentazione delle sottoscrizioni per il deposito delle candidature (art. 18-bis DPR 361/1957). A tal fine, il Ministero dell’interno trasmette agli Uffici elettorali centrali circoscrizionali una comunicazione della Camera e del Senato che attesta quali sono i partiti rappresentative delle minoranze linguistiche che hanno almeno un eletto (Ministero dell’interno, Elezione della Camera dei deputati. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, Roma 2013, pag. 53).

 

Il Senato ha anche ridotto da quindici a cinque il numero di giorni, decorrenti dall’entrata in vigore della legge, entro i quali i gruppi parlamentari devono procedere alla designazione. Decorso tale termine, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri esposti.

Il Senato ha, altresì, abbreviato da trenta a dieci giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il termine previsto dal comma 3, entro il quale ha luogo la prima seduta del Comitato.

 

Anche il comma 4 è stato modificato dal Senato. Esso prevede che, nella prima seduta, il Comitato elegge due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e due segretari, un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato a uno. La modifica riguarda la diminuzione del numero dei segretari dai quattro previsti dal disegno di legge a due e, conseguentemente, la limitazione del voto ad un membro anziché due.

Il Senato ha anche modificato il secondo periodo di tale comma prevedendo che sono – anziché risultano - eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

 

Il comma 5 è stato introdotto dall’Assemblea del Senato: esso prevede che l'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dai Presidenti, dai vicepresidenti e dai segretari, e integrato, in sede di programmazione dei lavori, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Si ricorda che il Regolamento della Camera – che si applica ai lavori del comitato ai sensi del’art. 2, comma 4 – prevede comunque, all’art 25, tale integrazione.

 

E’ stato inoltre introdotto il comma 7 che esclude sostituzioni dei membri del Comitato anche solo per una seduta. Il testo non affronta invece in modo esplicito l’ipotesi di un eventuale cambio del gruppo di appartenenza da parte di un componente, né quello di dimissioni degli stessi componenti.

 

L’ipotesi sembra richiedere una verifica degli effetti di una conclusione dei lavori nell’ipotesi di un’impossibilità di funzionamento del Comitato stesso: ammesso che tale ipotesi consenta la prosecuzione della legislatura, dovrebbe valutarsi se in tal caso torni pienamente applicabile la procedura di revisione prevista dall’art. 138 Cost..

 

In ogni caso, sul tema del mutamento del gruppo di appartenenza e sugli effetti conseguenti sulla composizione di organi parlamentari, si riscontrano alcuni precedenti che evidenziano poteri presidenziali. Tra i più recenti si ricordano quelli fondati sia sull’esigenza di assicurare il rispetto del principio costituzionale di composizione proporzionale delle commissioni parlamentari ex artt. 72 e 82 Cost.., sia quelli relativi all’esigenza di assicurare la funzionalità dell’organo: sotto il primo profilo si può citare il richiamo al potere presidenziale di sostituzione contenuto nell’intervento del Presidente Fini nella seduta della Giunta del Regolamento del 13 gennaio 2009 (c.d. caso Pionati); sotto il secondo profilo si può citare il richiamo al potere di procedere al rinnovo integrale dell'organo nel caso di impossibilità di funzionamento dell’organo contenuto nell’intervento del Presidente Fini nella seduta della Giunta del Regolamento del 21 gennaio 2008 e nel conforme e coevo parere della stessa Giunta (c.d. caso Villari).

 

 

Resta ferma al comma 8 la previsione originariamente contenuta nel comma 5 che stabilisce che, nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Ciò comporta, alla Camera, che essi siano considerati in missione.

Competenze e lavori del Comitato

L’art. 2, comma 1, stabilisce le competenze del Comitato che sono circoscritte all’esame dei progetti di legge di revisione costituzionale relativi agli articoli di cui ai Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, nonché, in materia elettorale, esclusivamente dei conseguenti progetti di legge ordinaria relativi ai sistemi elettorali delle due Camere.

I titoli della Parte II richiamati disciplinano, rispettivamente, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e le Regioni, le Province e i Comuni. Restano esclusi il titolo IV, dedicato alla magistratura, ed il titolo VI, dedicato alle garanzie, nel quale è collocato il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138, che è, e resta, il procedimento di revisione costituzionale a regime. Come già rilevato, non viene inoltre toccata la Parte I della Costituzione, relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini.

 

A seguito di una modifica apportata dal Senato, il testo specifica che sono di competenza del Comitato anche le modificazioni di altre disposizioni costituzionali o di legge costituzionale, purché strettamente connesse (comma 2).

Il testo originario presentato dal Governo esplicitava l’afferenza dei progetti di revisione costituzionale alle materie della “forma di Stato”, della “forma di governo” e del “bicameralismo”, ma questa precisazione è stata soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.

Dai lavori parlamentari emerge, a motivazione della soppressione, la considerazione che si tratta di locuzioni che non sono contenute nella formulazione letterale della Costituzione e che, soprattutto con riguardo alla "forma di Stato", possono prestarsi ad interpretazioni equivoche, come emerge dall’ampio dibattito dottrinario sul tema.

Per ciò che attiene alla materia elettorale, rispetto al testo originario del Governo, che richiamava i “coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali”, il Senato ha approvato una formulazione più stringente, volta a sottolineare il nesso di consequenzialità tra la revisione costituzionale e la riforma elettorale, limitando altresì la competenza del Comitato alle leggi elettorali delle due Camere. Laddove tale consequenzialità non sussista, la competenza resta affidata alle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, secondo l’ordinaria procedura.

Il presupposto della consequenzialità implica una valutazione sostanziale, i cui confini non appaiono predeterminati, che coinvolge non solo il Comitato, ma prima di tutto le Presidenze delle Camere alle quali spetta procedere ad assegnazione o riassegnazione dei progetti di legge in materia elettorale.

 

Specifiche modifiche alla legge elettorale vigente per le elezioni politiche sembrano dunque escluse da tale disposizione e pertanto possono essere oggetto dell’ordinario procedimento legislativo.

In merito a tale legge, si fa presente che è stata fissata al 3 dicembre 2013 la data per l’udienza della Corte costituzionale per la discussione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della vigente legge elettorale, introdotte dalla legge 270 del 2005. La questione è stata sollevata dall’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, depositata il 17 maggio 2013.

 

Va notato che il Senato ha modificato anche il titolo del provvedimento, che, a differenza del testo presentato dal Governo, evidenzia la competenza del Comitato anche per le riforme elettorali; da intendersi, ovviamente, come quelle delimitate al comma 1.

 

Il vaglio circa la pertinenza di un progetto di legge alla competenza del Comitato è affidato ai Presidenti delle Camere, cui spetta l’assegnazione o la riassegnazione dei progetti di legge costituzionale sulle materie di cui al comma 1, presentati dall’inizio della corrente legislatura e fino alla conclusione dei lavori del Comitato, nonché – sulla base di una modifica del Senato – l’assegnazione dei progetti di legge elettorale di cui al comma 1 (comma 3).

Si rinvia a quanto sopra considerato sia in merito alla funzione di snodo della previsione ai fini della non applicazione dell’art. 138 Cost., sia in merito alle diverse disposizioni contenute nel testo che si riferiscono a fasi finali di attività.

 

Ai sensi del comma 4, all’esame in sede referente dei progetti di legge assegnati al Comitato, si applicano, oltre alle norme della legge costituzionale in esame, le disposizioni del regolamento della Camera.

Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento ed i propri lavori. Una modifica apportata dal Senato rispetto al testo originario governativo, ha specificato che resta comunque salva l’applicabilità del regolamento della Camera; tale modifica sembra finalizzata ad attribuire alle norme di auto-organizzazione approvate dal Comitato un funzione meramente integrativa rispetto alle previsioni regolamentari.

 

Si tratta di una facoltà analoga a quella prevista nella legge costituzionale istitutiva della Commissione bicamerale per le riforme, di cui alla legge 1/1997, che se ne avvalse per regolare alcuni aspetti del procedimento.

 

Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all’esame degli articoli.

 

Tale disposizione è collocata nell’articolo 2, riguardante i lavori del Comitato, e non sembra pertanto riferibile alla fase dei lavori di Assemblea, disciplinata dal successivo articolo 3. Si ricorda peraltro che il regolamento della Camera prevede la votazione di questioni pregiudiziali o sospensive non nel corso dell’esame in sede referente, ma solo nella fase di Assemblea (esso non contempla, inoltre, proposte di non passaggio all’esame degli articoli).

 

I Presidenti del Comitato (e non il Comitato, come prevedeva il testo originario governativo, modificato sul punto dal Senato) nominano uno o due relatori, in tal caso, un senatore e un deputato; è comunque ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione di conclusione dell'esame (comma 5).

Dopo la conclusione dell’esame preliminare, il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame (comma 6).

 

Ciascun senatore o deputato, nonché il Governo, possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati, entro i termini fissati d'intesa tra gli stessi Presidenti delle Camere. Sugli emendamenti si pronuncia il Comitato (comma 7).

Il testo in esame prevede un termine unitario di presentazione di emendamenti per i parlamentari ed il Governo; non si prevede espressamente un autonomo potere emendativo del relatore o dei relatori che si deve però ritenere implicito nel rinvio disposto dall’art. 2, comma 4.

Non è invece disciplinata la presentazione dei subemendamenti, alla quale sembrerebbe dunque applicabile la disciplina ordinaria.

 

Il comma 8 prevede che, per rispettare i termini di conclusione dei lavori, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera sull’organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

Per effetto del comma 8 potrà dunque essere applicata la disciplina del contingentamento dei tempi prevista dall’art. 24 del regolamento della Camera, il quale peraltro consente il contingentamento della fase di votazione per i progetti di legge costituzionale solo in caso di unanimità dei Gruppi o in caso di mancata conclusione dell’esame nel primo calendario in cui il progetto è iscritto.

 

Il comma 9, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti e ai testi di legge ordinaria di cui al comma 1, ossia ai progetti di legge in materia elettorale.

 

Ai sensi del comma 10, anch’esso introdotto dal Senato, il Comitato dispone, anche nell’ambito delle norme di auto-organizzazione da esso eventualmente adottate, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

 

Alcuni aspetti di un certo rilievo non sono oggetto di disciplina specifica.

Non viene in primo luogo disciplinata la pubblicità dei lavori del Comitato, che dunque dovrebbe avvenire secondo le forme ordinarie previste dal regolamento della Camera per l’esame in sede referente, ossia la resocontazione sommaria e l’eventuale trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Si ricorda peraltro che per i lavori della Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali istituita nella XIII legislatura (cd. ‘Commissione D’Alema’) fu disposta la resocontazione stenografica pur in assenza di specifica disposizione della legge istitutiva.

 

Non è inoltre disciplinato l’esame in sede consultiva presso le altre Commissioni parlamentari dei progetti di legge assegnati al Comitato.

Tale esame sembrerebbe dunque escluso, anche in considerazione della peculiarità del Comitato, organo bicamerale che sembrerebbe assorbire le competenze consultive delle altre Commissioni parlamentari.

Nella pratica, la questione di un’eventuale fase consultiva potrebbe porsi relativamente all’esame dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale, sui quali potrebbe profilarsi una competenza delle Commissioni bilancio per gli aspetti di carattere finanziario.

Si rileva peraltro che la competenza consultiva della Commissione bilancio potrebbe non essere esclusa nella fase di Assemblea, in cui si applica la disciplina ordinaria, perlomeno con riferimento all’esame degli emendamenti.

 

Non è inoltre disciplinato l’esame in sede referente in seconda deliberazione dei progetti di legge costituzionali assegnati al Comitato, il quale sembrerebbe comunque competente per tale esame, cessando esso dalle sue funzioni, a norma dell’art. 7, solo con la pubblicazione delle leggi costituzionali.

 

Circa i tempi dei lavori del Comitato si rinvia al successivo paragrafo sul cronoprogramma.

Lavori delle Assemblee di Camera e Senato

L’articolo 3 disciplina i lavori delle Assemblee di Camera e Senato sui progetti di legge esaminati in sede referente dal Comitato.

 

I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 4 (comma 1).

 

Davanti alle Assemblee di ciascuna Camera, il Comitato è rappresentato da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi (comma 2).

Non sono precisati il numero dei componenti del sottocomitato, né le modalità per la formazione dello stesso, né viene specificato se possano essere istituiti distinti sottocomitati per l’esame di ciascun progetto di legge esaminato dal Comitato.

Nel corso dei lavori del Senato, il Ministro per le riforme istituzionali ha escluso che le due Camere, terminato l'esame in sede referente presso il Comitato, possano lavorare contemporaneamente su distinti progetti di riforma definiti dall'organo bicamerale.

 

Ai sensi del comma 3, per l’esame davanti alle Assemblee, si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Tale disposizione rileva in particolare per l’esame dei progetti di legge elettorale presso la Camera, in quanto per essi il regolamento della Camera prevede la possibilità di chiedere lo scrutinio segreto (art. 49).

 

Per l’esame degli emendamenti, si applica un diverso regime per gli emendamenti presentati dai singoli parlamentari e per quelli presentati dal Comitato o dal Governo.

Ai componenti dell'Assemblea si applica in primo luogo un limite contenutistico, che non vige per il Comitato ed il Governo. Essi possono presentare solo gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente; emendamenti nuovi possono invece essere presentati solo in diretta correlazione con le parti modificate dal Comitato rispetto al testo adottato come base ovvero rispetto al testo trasmesso dall'altra Camera (specificazione quest’ultima introdotta dal Senato al fine di considerare l’esame da parte della seconda Camera).

Molto diversi sono anche i termini di presentazione: gli emendamenti dei parlamentari possono essere presentati fino a cinque giorni prima la data fissata per l’inizio della discussione generale, mentre gli emendamenti ed i subemendamenti di Comitato e Governo possono essere presentati fino a 72 ore prima (48 ore nel testo originario del Governo) l’inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o emendamenti cui si riferiscono.

 

Si ricorda che l’art. 86, co. 5, del Regolamento della Camera prevede che la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell’articolo o dell’emendamento cui si riferiscono, purché nell’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Inoltre, trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo.

 

Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l’inizio della seduta in cui è prevista la presentazione di emendamenti.

 

In tema di emendamenti sembra poi che la prescrizione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4, per cui ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto, nonché coerente dal punto di vista sistematico, si traduca in precisi vincoli per la fase emendativa.

 

Circa la possibilità di presentazione di questioni pregiudiziali e sospensive, essa sembrerebbe ammessa nel corso dell’esame in Assemblea, in quanto la disposizione che ne prevede l’inammissibilità è riferita unicamente alla fase dell’esame in sede referente presso il Comitato (v. supra).

Organizzazione dei lavori e cronoprogramma

L’articolo 4 definisce i tempi per la conclusione dell’esame dei progetti di legge assegnati al Comitato.

In particolare, per i progetti di legge costituzionale, i lavori parlamentari sono organizzati in modo tale da consentire la conclusione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge costituzionale in esame.  Nel corso dell’esame al Senato, il verbo ‘consentire’ ha sostituito il verbo ‘assicurare’ utilizzato nel disegno di legge governativo, al fine di chiarire la natura ordinatoria del termine medesimo (comma 1).

Il Comitato, entro sei mesi (‘quattro mesi’ testo originario del Governo) dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati (‘approvati’ secondo il testo originario del Governo) in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza.

Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico (comma 2). Tale previsione sembra dunque indicare l’approvazione di distinti progetti di legge costituzionale, ciascuno autonomo e compiuto, nell’intento di assicurare l’univocità delle eventuali successive deliberazioni referendarie. Cionondimeno, l’approvazione di distinti progetti di leggi costituzionali potrebbe risultare di non facile praticabilità, in considerazione della necessità di assicurare la coerenza dell’assetto istituzionale nel suo complesso e della stretta interconnessione tra le diverse parti della riforma costituzionale.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata soppressa la disposizione che introduceva l’obbligo per il Comitato, in caso di mancata approvazione dei progetti di legge costituzionale nel termine previsto, di trasmettere comunque un progetto di legge fra quelli assegnati, nel testo eventualmente emendato. Il venir meno dell’obbligo di trasmissione sembra sottolineare anche qui il carattere ordinatorio del termine.

 

Il comma 3, non modificato dal Senato, stabilisce un termine di tre mesi, per l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno, per la conclusione dell’esame. Il termine decorre dalla data della trasmissione da parte del Comitato. La Camera che procederà successivamente all’esame dovrà anch’essa concludere entro tre mesi.

Solo per il primo esame di ciascun testo da parte delle due Camere è stabilito il termine di tre mesi, perché per le successive letture i termini sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

 

La necessità di due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera sul medesimo testo del progetto o dei progetti di legge costituzionale – che avrebbe dovuto precedere, nella successione dei commi, la previsione dei tempi assegnati alla prima fase di esame stabilita dal comma 3 – è sancita dal comma 4.

Esso prescrive che tra tali delibere vi sia un intervallo non minore di quarantacinque giorni e che i progetti di legge sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 

Quindi, il quorum previsto per la seconda votazione è uguale a quello stabilito dall’art. 138 Cost., mentre l’intervallo non minore di tre mesi previsto dallo stesso articolo è ridotto a non meno di 45 giorni.

 

Per i progetti di legge ordinaria (in materia elettorale) esaminati in sede referente e trasmessi dal Comitato ai Presidenti delle Camere questi ultimi – e non il testo in esame - stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame.

In merito il comma 5 pone un vincolo al potere organizzativo dei Presidenti costituito dalla “coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale”.

Referendum

L'articolo 5 prevede l'ipotesi di richiesta di referendum confermativo, da parte di soggetti qualificati, anche nel caso in cui il testo sia approvato, in entrambe le Camere, con la maggioranza dei due terzi.

Nel corso dei lavori presso il Senato è stato evidenziato che tale previsione introduce un'innovazione rafforzativa dello spirito dell'ordinario procedimento di revisione costituzionale.

Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda:

§  un quinto dei membri di una Camera, o

§  500.000 elettori, o

§  cinque Consigli regionali.

Non viene sottoposta a referendum la legge approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella seconda votazione di ciascuna Camera.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Diversamente da quanto prevede l’art. 75 Cost. per il referendum abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge, non è richiesta una soglia minima di partecipazione al voto ai fini della validità del risultato referendario. La procedura per lo svolgimento del referendum è disciplinata dal titolo I della L. 352/1970.

 

L’articolo in esame riproduce sostanzialmente tale meccanismo con la importante deroga della sottoposizione della legge o delle leggi costituzionali a referendum in ogni caso, anche qualora siano state approvate con una maggioranza superiore ai due terzi.

 

Considerato che la sottoponibilità a referendum non è esclusa dall’approvazione delle riforme con maggioranze più ampie di quella assoluta, il riferimento ai due terzi non sembra avere specifica funzione se non quella di riprodurre un’indicazione proveniente dalle identiche mozioni approvate alla Camera (1-00056) e al Senato (1-00047) il 29 maggio scorso.

 

Esse prevedevano la facoltà di richiedere comunque, fermi restando i quorum deliberativi di cui all'articolo 138 della Costituzione, la sottoposizione a referendum confermativo della legge ovvero delle leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento.

Una disposizione, volta a prevedere l’obbligatorietà del referendum sulla legge costituzionale o sulle leggi costituzionali, a prescindere sia dal quorum, sia dalla iniziativa parlamentare, popolare o regionale, limitatamente a quelle oggetto del presente disegno di legge, era stata proposta in sede referente al Senato dall’em. 5.1 (sen. Calderoli). Sull’emendamento il Ministro si è rimesso alla Commissione, che lo ha respinto sulla base, tra l’altro dell'opportunità di limitare quanto più possibile le deroghe all'articolo 138 Cost. (seduta del 2 luglio 2013).

La stessa disposizione era sostanzialmente contenuta nell’art. 4 della legge cost. 24 gennaio 1997, n. 1, di istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali costituita nella XIII legislatura (la cd Commissione D’Alema).

 

Sul punto può essere utile richiamare i lavori dell’Assemblea costituente.

Nell’illustrare l’art. 138 l’on. Perassi giustificò la norma come un limite ragionevole alla facoltà di chiedere il referendum, ossia alla attivazione di un procedimento lungo e complesso come la votazione popolare. L’idea di fondo è che quando una legge costituzionale è stata votata a larga maggioranza si può fondatamente presumere che la legge risponde ad esigenze sentite nella maggioranza del Paese (seduta pomeridiana del 3 dicembre 1947).

 

Sulla natura del referendum nel procedimento di revisione costituzionale, non può non considerarsi quanto considerato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 496/2000 che, nell’affermare che sulle determinazioni riservate alla rappresentanza politica “il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 della Costituzione”, ha evidenziato che ciò non comporta che “il dibattito relativo alla modificazione delle norme più importanti per la vita della comunità nazionale debba restare confinato nei luoghi istituzionali della politica”, ma che la decisione di revisione “è dall'art. 138 rimessa primariamente alla rappresentanza politico-parlamentare. All'interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo interviene infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici.”

Due sono quindi i principi che la Corte trae dalla disciplina dell’art. 138 Cost.: “che il popolo in sede referendaria non è disegnato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale” e che “l'intervento del popolo non è a schema libero”, ma tipizzato e procedimentalizzato, secondo uno schema che “carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti.”

Norme finali

L'articolo 6, che riproduce sostanzialmente l’art. 5 della citata legge costituzionale 1/1997, delimita l’ambito di applicazione del procedimento costituzionale derogatorio delineato dal disegno di legge in esame.

 

In particolare, il comma 1 ne prevede l’applicazione a tre tipologie di progetti di legge:

§  ai progetti di legge costituzionale assegnati (o riassegnati) al Comitato relativi agli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, presentati dall’inizio della legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori;

§  ai progetti di legge ordinaria in materia elettorale concernenti i sistemi di elezione delle due Camere e conseguenti ai progetti di cui sopra;

§  alle modificazioni esaminate o elaborate dal Comitato, in relazione ai progetti di legge costituzionale relativi agli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, strettamente connesse ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale.

 

Pertanto, un progetto di legge costituzionale relativo ad altre parti della Costituzione o un progetto di legge di modifica del sistema elettorale non conseguente a mutamenti costituzionali, verrebbero esaminati secondo le procedure ordinarie.

Parrebbero dunque convivere contemporaneamente sia la procedura ordinaria ex art. 138 cost., sia quella derogatoria introdotta dal disegno di legge in esame.

 

Il comma 2 contiene una norma di chiusura che esplicita ulteriormente il carattere derogatorio della nuova procedura, prevedendo che essa non potrà applicarsi alle leggi costituzionali o ordinarie approvate secondo le medesime procedure: le successive modificazioni che il Parlamento intendesse deliberare, avverrebbero secondo la procedura ordinaria di cui al’art. 138 Cost., senza poter attivare il procedimento speciale.

 

L’articolo 7 disciplina la cessazione delle funzioni del Comitato prevedendo due cause di cessazione: la prima individuata con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge.

Si osserva in proposito che non appare esplicitato, nel caso di legge costituzionale, di quale pubblicazione si tratta: se ci si riferisce alla prima pubblicazione notiziale o alla definitiva seguente alla promulgazione.

 

La seconda causa di cessazione coincide con lo scioglimento di una o di entrambe le Camere, ovviamente senza avere approvato alcuna legge (o non tutte quelle all’esame) da parte del Comitato.

Non vengono regolamentate altre possibili cause di cessazione, quale, ad esempio, la impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

 

L’articolo 8 pone le spese per il funzionamento del Comitato a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e l’articolo 9 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

 

 

 


L’avvio delle riforme costituzionali nella XVII legislatura

La questione delle riforme costituzionali e della legge elettorale, che è stata una costante del dibattito politico parlamentare fin dalla metà degli anni '70, si è nuovamente posta fin dalle prime battute di avvio della XVII legislatura ed è stata sottolineata con forza dal Presidente della Repubblica Napolitano nel discorso pronunciato il 22 aprile 2013, dinanzi il Parlamento in seduta comune, in occasione del giuramento per il secondo mandato.

Le relazioni dei Gruppi di lavoro istituiti dal Presidente della Repubblica

Un mese dopo la seduta iniziale della legislatura, che si è tenuta il 15 marzo 2013, i membri dei Gruppi di lavoro in materia economico-sociale ed europea e sui temi istituzionali, istituiti dal Presidente della Repubblica Napolitano il 30 marzo, hanno consegnato al Capo dello Stato le relazioni conclusive (12 aprile 2013).

Nella relazione del gruppo di lavoro in materia istituzionale si “propone che la revisione costituzionale si compia attraverso una Commissione redigente mista costituita, su base proporzionale, da parlamentari e non parlamentari. La Commissione può avviare immediatamente il proprio lavoro (che dovrebbe durare pochi mesi) sulla base di documenti parlamentari che indichino i punti oggetto di revisione (la Commissione Bozzi fu istituita con una risoluzione alla Camera dei Deputati e un ordine del giorno al Senato). Contestualmente alla presentazione delle mozioni dovrebbe essere presentata una legge costituzionale per formalizzare il lavoro della Commissione”.

Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, il gruppo di studio non ha avanzato una proposta specifica, salvo quella eliminare la circoscrizione estero, prevedendo il voto per corrispondenza, assicurandone la personalità e la segretezza, e si è limitato a sottolineare che, in ogni caso, la legge attuale va superata e che la definizione della nuova legge è legata a quella della forma di governo: in caso di scelta da parte del Parlamento, come il gruppo di lavoro propone, per una forma di governo parlamentare razionalizzata, “le soluzioni possono essere più d’una, purché garantiscano la scelta degli eletti da parte dei cittadini e favoriscano la costituzione di una maggioranza di governo attraverso il voto.”

Le linee programmatiche del Governo Letta

Il 29 aprile 2013, il Presidente del Consiglio Letta, nell’esporre le linee programmatiche dell’ Esecutivo, ha delineato alcuni obiettivi fondamentali per la legge elettorale e per le riforme costituzionali.

Quanto alla legge elettorale il Capo dell’Esecutivo ha sottolineato l’impegno a far sì che “quella dello scorso febbraio sia l'ultima consultazione elettorale che si svolge sulla base della legge elettorale vigente” attraverso l’approvazione di una nuova legge che consenta la “formazione di maggioranze sufficientemente ampie e coese, in grado di garantire Governi stabili, ma prima ancora, per restituire legittimità al Parlamento e ai singoli parlamentari”. A titolo personale il Presidente del Consiglio ha ritenuto che migliore della legge attuale sarebbe almeno il ripristino della legge elettorale precedente (cd. “Mattarellum”).

Per quanto riguarda le riforme costituzionali, il Presidente del Consiglio ha auspicato che siano raggiunte con la partecipazione delle forze di opposizione partecipino pienamente al processo costituente e ha fornito un’indicazione di metodo: “al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta costituzionale alle fisiologiche contrapposizioni del dibattito contingente sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione aperta anche alla partecipazione di autorevoli esperti non parlamentari” i cui lavori inizino “dai risultati delle attività parlamentari della scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato dei saggi istituito dal Presidente della Repubblica”. In attesa di una legge costituzionale istitutiva, la Convenzione potrebbe avviare subito i propri lavori sulla base degli atti di indirizzo del Parlamento.

I contenuti delle riforme sono stati incentrati soprattutto sulla forma di Governo, sulla ridefinizione della ripartizione delle competenze tra livelli di Governo con il perfezionamento della riforma del Titolo V, sulla possibilità di una  riorganizzazione delle regioni e dei rapporti tra loro, sul riordino dei livelli amministrativi e sull’abolizione delle province.

I lavori parlamentari

Il 15 maggio 2013 la Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera ha stabilito per il 29 maggio l’esame di mozioni sull’avvio del percorso delle riforme costituzionali. Una analoga decisione è presa dalla Conferenza dei capigruppo del Senato nella stessa giornata.

Il 22 maggio il Ministro per le riforme costituzionali è stato audito a Montecitorio dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato esponendo le linee programmatiche in materia di riforme . Tra gli aspetti oggetto della futura riforma evidenziati dal Ministro vi sono la forma di governo, il superamento del bicameralismo paritario e simmetrico, la riduzione del numero dei parlamentari in coerenza con gli standards europei. Per quanto riguarda il metodo delle riforme, il Ministro ha auspicato il raggiungimento di un ampio consenso in Parlamento su questo punto, anche prospettando la possibilità di attivare procedura pubblica di ampia consultazione e la sottoposizione della legge (o delle leggi) di revisione costituzionale, ad uno o più referendum confermativi popolari a prescindere dalla maggioranza ottenuta in sede parlamentare.

Relativamente alla riforma della legge elettorale, il Ministro ne ha sottolineato lo stretto collegamento con la forma di Governo, ma non ha escluso la possibilità di interventi immediati e mirati sulla legge elettorale vigente per eliminarne i difetti più evidenti, anche alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione che “rende il tema non più rinviabile”.

Infatti, il 17 maggio 2013 è stata depositata un’ordinanza con quale la Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge elettorale introdotte dalla legge 270 del 2005

Lo stesso 20 maggio il Presidente della Repubblica Napolitano aveva ricevuto il Ministro per le riforme costituzionali, Quagliariello, con i Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali dei due rami del Parlamento, Finocchiaro e Sisto. L'incontro – come riferisce un comunicato del Quirinale - ha consentito di verificare la comune volontà di avviare senza indugio e di portare avanti in Parlamento un processo di puntuali modifiche costituzionali relative ad aspetti dell'ordinamento della Repubblica che richiedono di essere adeguati ad esigenze da tempo individuate di un più lineare ed efficace funzionamento dei poteri dello Stato.

L’audizione del Ministro si è conclusa il 28 maggio e, il giorno successivo, la Camera e il Senato hanno svolto la discussione delle mozioni  concernenti l'avvio del percorso delle riforme costituzionali.

L'approvazione delle mozioni parlamentari del 29 maggio 2013

Il 29 maggio 2013 l'Assemblea della Camera e quella del Senato hanno approvato le mozioni concernenti l'avvio del percorso delle riforme costituzionali presentate dai Gruppi di maggioranza e da altri Gruppi.

Si tratta della mozione n. 1-56, presentata dai capigruppo della maggioranza della Camera on. Speranza, Brunetta, Dellai, e dal Presidente del Gruppo misto on. Pisicchio (441 voti favorevoli e 138 voti contrari) e la mozione n. 1-47 a firma dei sen. Zanda, Schifani, Susta, Ferrara Mario, Zeller, Finocchiaro, Bruno, Martini, Esposito Giuseppe, votata al Senato (224 voti favorevoli e 61 contrari).

Le due mozioni, dal contenuto identico, impegnano il Governo a presentare alle Camere, entro giugno 2013, un disegno di legge costituzionale che istituisca una procedura straordinaria per l’approvazione delle riforme costituzionali in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 138 Cost., articolata come segue:

§  istituzione di un Comitato bicamerale, composto da venti senatori e venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, su designazione dei gruppi parlamentari, tra i componenti delle Commissioni affari costituzionali, della Camera e del Senato, e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle predette Commissioni; la composizione del Comitato deve garantire la presenza di tutti i gruppi parlamentari e deve rispecchiare la proporzione tra i gruppi, tenendo conto non solo della loro rappresentanza parlamentare, ma anche dei voti conseguiti alle elezioni politiche;

§  conferimento al Comitato dei poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali;

§  successivo esame da parte delle Assemblee di Camera e Senato, secondo intese raggiunte fra i due Presidenti, dei progetti di legge approvati dal Comitato bicamerale;

§  conclusione dell'esame parlamentare dei disegni di legge di riforma entro 18 mesi dall'avvio, fermo restando il diritto di ciascun senatore e deputato, anche se non componente del Comitato o componente del Governo, di presentare emendamenti;

§  garanzia della facoltà di sottoporre, a prescindere dalla maggioranza con la quale le riforme saranno approvate,  il disegno di legge (o i disegni di legge) di revisione costituzionale, ad uno o più referendum confermativi popolari.

 

Con l'approvazione delle mozioni, inoltre, le Camere hanno preso atto dell'intendimento del Governo di avvalersi di una commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale e di estendere il dibattito sulle riforme alle diverse componenti della società civile, anche attraverso il ricorso a una procedura di consultazione pubblica.

Per quanto riguarda il contenuto delle riforme, le due mozioni richiamano le questioni irrisolte da ultimo ricordate dal Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico, ossia, la forma di Stato, la forma di Governo, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma del sistema elettorale, la quale – secondo le mozioni – dovrà essere coerente e contestuale con il complessivo processo di riforma costituzionale.

Le Camere hanno approvato anche due identiche mozioni della Lega Nord: alla Camera la n. 1-55 on. Giancarlo Giorgetti, al Senato, n. 1-31 sen. Calderoli (finalizzate a dare attuazione alla dichiarazioni programmatiche rese, in relazione alle riforme costituzionali, dal Presidente del Consiglio in occasione del voto di fiducia) e due atti presentati dai rappresentanti delle Autonomie: la risoluzione 6-11on. Alfreider alla Camera e la mozione 1-44 sen. Zeller al Senato (dove si chiede che nella designazione dei venti deputati membri del Comitato sia garantita la presenza di almeno un deputato eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute).

E’ stata invece respinta la mozione n. 1-53 on. Giachetti, finalizzata all’approvazione in tempi rapidi da parte del Parlamento di una riforma della legge elettorale volta a ripristinare il sistema misto previgente quello attuale.

Respinte alla Camera anche le mozioni n. 1-54 on. Migliore, n. 1-57 on. Dadone e n. 1-59 on. Giorgia Meloni, nonché la risoluzione n. 6-12 on Nuti. Il Senato ha respinto le mozioni n. 1-46 sen. Crimi e n. 1-48 sen. De Petris.

La Commissione per le riforme costituzionali del Governo

Il 4 giugno 2013 il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha istituito una commissione di studio per le riforme costituzionali formata da docenti universitari ed esperti e ne ha scelto i 35 componenti.

Nel comunicato stampa di Palazzo Chigi si precisa che nel relativo DPCM sarà contestualmente nominato un comitato per la redazione del rapporto finale.

I componenti della commissione sono stati il 6 giugno dal Presidente della Repubblica al Quirinale e il 12 giugno, su convocazione del Ministro per le riforme costituzionali, ha avviato i propri lavori con discussione sul tema dell’assetto bicamerale del Parlamento.

 

 

 

 

 


Testo a fronte tra la L. cost. 24 gennaio 1997, n. 1, l’A.S. 813 e l’A.C. 1359

 


 

L. cost. 1/1997
Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

A.S. 813
Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali

A.C. 1359
Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

 

 

 

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Istituzione della Commissione

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

Istituzione del Comitato parlamentare

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Oltre ai componenti nominati fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

 

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguistiche. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.








Vedi comma 5








Vedi comma 7

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.

 

 

 

4. Nella prima seduta il Comitato elegge un Ufficio di presidenza composto di due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto e limitato a due. Risultano eletti rispettivamente il senatore e il deputato e i due senatori e i due deputati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. Nella prima seduta il Comitato elegge due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e due segretari, un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato a uno. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

 

 

5. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dai Presidenti, dai vicepresidenti e dai segretari, e integrato, in sede di programmazione dei lavori, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

 

 

6. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta.

Vedi co. 2

5. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

7. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Vedi art. 2, co. 2

Vedi art. 2, co. 3

 

 

 

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Lavori della Commissione

Competenze e lavori del Comitato

Competenze e lavori del Comitato

 

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, nonché, in materia elettorale, esclusivamente i conseguenti progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi di elezione delle due Camere.

 

 

2. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, anche le modificazioni, strettamente connesse, ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale.

Vedi art. 1, co. 5

2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori. Assegnano al Comitato anche i progetti di legge in materia elettorale di cui al comma 1.

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

Vedi anche co. 3

3. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli.

4. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Salvo quanto previsto dal primo periodo, il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all'esame degli articoli.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

4. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

5. I Presidenti del Comitato nominano uno o due relatori e, in tal caso, un senatore e un deputato. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione di conclusione dell'esame.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

Vedi co. 3, ultimo periodo

Vedi co. 4, ultimo periodo

4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 2, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.


Vedi art. 2, co. 7 e art. 4, co. 1 e 2

6. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 3, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.


Vedi art. 2, co. 8 e art. 4, co. 1 e 2

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

6. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 5, sui quali si pronuncia il Comitato.

7. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 6, sui quali si pronuncia il Comitato.

Vedi co. 4, secondo periodo

7. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

8. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

 

 

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti di legge ordinaria di cui al comma 1.

 

 

10. Il Comitato dispone, anche ai sensi del comma 4, secondo periodo, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

 

 

 

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3

Lavori delle Assemblee

Lavori delle Assemblee

Lavori delle Assemblee

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell’articolo 2, comma 6. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a settantadue ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Il co 4 del’art. 3 è posto a fronte all’art. 4, co. 4

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Organizzazione dei lavori

Organizzazione dei lavori

Vedi art. 2, co. 4

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Vedi art. 2, co. 4

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale approvati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. Qualora entro il predetto termine per uno o più progetti di legge costituzionale non si pervenga all'approvazione, il Comitato trasmette comunque un progetto di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro sei mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico.

 

3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera, che ne conclude l'esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera, che ne conclude l'esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

[Articolo 3]

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

 

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, approvati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, esaminati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

 

 

 

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Referendum

Referendum

Referendum

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

 

 

 

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Applicabilità del procedimento

Ambito di applicazione del procedimento

Ambito di applicazione del procedimento

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme previste dalla Costituzione.

 

 

 

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Cessazione

Cessazione delle funzioni del Comitato

Cessazione delle funzioni del Comitato

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

 

 

 

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Spese di funzionamento

Spese di funzionamento

Spese di funzionamento

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

 

 

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Entrata in vigore

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.