Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc. 135) Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
Riferimenti:
SCH.DEC 135/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 182
Data: 03/02/2015
Descrittori:
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

 

(Schema di decreto legislativo n. 135)

 

 

 

 

 

N. 182 – 3 febbraio 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

135

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sciali in caso di disoccupazione involontaria e di riallocazione dei lavoratori disoccupati

 

Riferimento normativo:

 

Art. 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 12 febbraio 2015)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 12 febbraio 2015)

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 14. 2

Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) 2

ARTICOLO 15. 11

Indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporti di collaborazione.. 11

ARTICOLO 16. 15

Assegno di disoccupazione.. 15

ARTICOLO 17. 18

Contratto di ricollocazione.. 18

ARTICOLO 18. 21

Copertura finanziaria.. 21

 

 

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo reca norme di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 1, commi 1, 2 [lettera b)], 3 e 4 [lettera p)], della legge 183/2014 (Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro).

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 183/2014 prevede, tra l’altro, il conferimento al Governo di una o più deleghe volte al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

I criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), riguardano gli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. In particolare si prevede: la rimodulazione dell’ASpI, con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (mini ASpI); la durata dei trattamenti rapportata alla pregressa storia contributiva del lavoratore; l’incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; l’universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; l’introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa.

Il provvedimento in esame si compone di 19 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata depositata presso la Commissione Bilancio[1] una ulteriore Nota tecnica predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce elementi  di risposta a quesiti emersi nel corso dell’esame in sede consultiva.

Di tale documentazione si dà conto nelle schede dedicate al provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA

RELAZIONE TECNICA

Saldo netto da finanziare

(milioni di euro)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASPI (artt.1-14)

472

1.506

1.902

1.794

1.707

1.706

1.709

1.712

1.715

1.718

IND-COLL (art 15)

279

68

0

0

0

0

0

0

0

0

ASDI (art. 16)

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondo ricollocazione (art. 17)

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi già stanziati una tantum Co.co.co. (art. 14)

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

869

1.774

1.902

1.794

1.707

1.706

1.709

1.712

1.715

1.718

 

Indebitamento netto

(milioni di euro)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASPI (artt.1-14)

414

1.181

1.446

1.454

1.431

1.451

1.453

1.455

1.457

1.459

IND-COLL (art 15)

279

68

0

0

0

0

0

0

0

0

ASDI (art. 16)

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondo ricollocazione (art. 17)

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi già stanziati una tantum Co.co.co. (art. 14)

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

811

1.449

1.446

1.454

1.431

1.451

1.453

1.455

1.457

1.459

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 14 

Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)

Normativa vigente: l’articolo 2 della legge n. 92/2012 ha istituito per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 due indennità denominate ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) e Mini-ASpI. La prestazione spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Sono esclusi dal beneficio i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Per quanto riguarda l’ASpI, la normativa attualmente in vigore prevede i seguenti requisiti di accessoi: almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione[2] e almeno un anno di contribuzione di disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. L’indennità è corrisposta mensilmente con una durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, che aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio)[3], per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016. A partire da tale data la prestazione economica è corrisposta per 12 mesi in favore dei lavoratori di età inferiore ai 55 anni e per 18 mesi in favore dei lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile, che è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni[4]. All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

L’indennità di disoccupazione Mini-ASpI differisce dall’ASpI per quanto riguarda i requisiti e la durata. In particolare, sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Inoltre, l’indennità mensile è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, quindi per un periodo massimo di 6 mesi.

Le norme istituiscono la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che sostituisce, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, le prestazioni di ASpI e Mini-ASpI.

In particolare, le norme prevedono quanto segue.

- Destinatari. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (articolo 2);

- Requisiti. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano i seguenti requisiti (articolo 3):

·        stato di disoccupazione (soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti)[5];

·        13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

·        30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

- Calcolo e misura della prestazione. L’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile[6], nel caso in cui quest’ultima sia inferiore o pari nel 2015 ad euro 1.195,00 (limite mensile per l’anno 2015); nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore al citato limite, l’indennità è pari al 75% di 1.195,00 euro incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto limite. La NASpI non può in ogni caso superare per l’anno 2015 l’importo mensile di euro 1.300. L’importo dell’indennità così calcolato viene ridotto del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (articolo 4);

- Durata. La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (cioè al massimo per 24 mesi). Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall’1/1/2017 la durata massima della prestazione è di 78 settimane (18 mesi).  Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 5);

-Contribuzione figurativa. Nel periodo indennizzato, la contribuzione figurativa è riconosciuta entro un massimale pari a 1,4 dell’importo massimo mensile della NASpI[7] (articolo 12).

Le norme prevedono inoltre:

- la subordinazione dell’erogazione dell’indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’impiego (articolo 7);

- la possibilità per il lavoratore avente diritto alla NASpI di chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento spettante a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una società cooperativa. In tal caso la NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare (articolo 8);

- la NASpI può essere compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a condizione che il reddito annuale percepito sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e che il lavoratore comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In tal caso, la prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. Nel caso in cui il reddito previsto sia superiore al predetto reddito minimo, il lavoratore decade dalla prestazione se il rapporto di lavoro ha una durata maggiore di sei mesi. Diversamente, se la durata del rapporto di lavoro è pari o inferiore a 6 mesi, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (articolo 9);

- la NASpI può essere compatibile con l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale il lavoratore ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In tal caso la prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (articolo 10).

- la contribuzione relativa all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione all’attività di lavoro subordinato o autonoma o di impresa individuale viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti[8]. Quindi non dà luogo ad accrediti contributivi (articolo 9, comma 4, e articolo 10, comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che la stima degli oneri recati dalle norme in esame è stata quantificata sulla base dei dati relativi all’anno 2013:

• numero assicurati ASpI e Mini-ASpI nell'anno pari a 14.932.000 lavoratori;

• frequenza annua di ricorso alla prestazione ASpI e Mini-ASpI stimata in 9,1% dei soggetti assicurati, ottenuta rapportando il numero dei beneficiari della prestazione con data di cessazione del rapporto di lavoro nel 2013 (1.360.000 beneficiari) e il numero di lavoratori assicurati nello stesso anno (14.932.000 corrispondente ad una media annua di 12.431.000);

• retribuzione media mensile dei beneficiari delle prestazioni ASpI e Mini-ASpI pari a 1.527 euro;

• indennità media mensile delle prestazioni ASpI e Mini-ASpI pari a 880 euro.

La RT adotta inoltre le seguenti ipotesi:

• numero di assicurati costante nel tempo;

• variazione del numero di beneficiari della prestazione:

-      sulla base delle evidenze tendenziali del primo semestre 2014 (numero di domande ASpI e Mini-ASpI presentate nel primo semestre 2014 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), la platea dei beneficiari è stata incrementata del 13%. In via cautelativa l'incremento è stato applicato indifferentemente alle prestazioni ASpI e Mini-ASpI sebbene l'aumento sia registrato in misura più consistente per la sola prestazione Mini ASpI. Pertanto il numero di soggetti considerato per la generazione 2015 è pari a circa 1.540.000;

-      a partire dal 2016, sulla base della variazione del tasso di disoccupazione previsto dal quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014;

-      a partire dal 2017, tenuto conto del transito a normativa vigente in ASpI di soggetti dalla ex mobilità ordinaria, è stata considerata una generazione di nuovi entrati con caratteristiche proprie stimate a partire dagli estratti contributivi dei soggetti entrati in mobilità nel 2013. La limitazione a 18 mesi della prestazione attenua sensibilmente l'effetto di incremento degli oneri per questa tipologia di soggetti;

-      la norma determina un effetto estensivo della platea dei beneficiari, aumentando il numero dei soggetti con requisiti utili a percepire il nuovo trattamento in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (aumento dal 96,0% al 97,2% rispetto al numero medio di lavoratori assicurati). La frequenza di ricorso alla prestazione per questa platea è ipotizzata pari al 44% (100.000 soggetti);

• viene considerata la proiezione della retribuzione media mensile dei beneficiari sulla base del quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014; per ragioni prudenziali la RT non prende in considerazione l'effetto della riduzione media della retribuzione di riferimento, che con la proposta di modifica normativa conseguirebbe dal calcolo come media degli ultimi quattro anni e non due come previsto attualmente.

Con riferimento alla durata media della prestazione la stima è stata effettuata a partire dalle informazioni di archivio sulla contribuzione pregressa dei beneficiari di trattamento ASpI e Mini AspI dell'anno 2013, con l’esclusione dei periodi contributivi che hanno dato luogo ad una precedente prestazione di disoccupazione. Partendo da tali dati è stato stimato un numero di mensilità pari a circa 11,5. In considerazione della possibilità di reimpiego durante il periodo di percezione della indennità, il numero di mesi utilizzato ai fini della stima è pari a circa 8. La durata media a normativa vigente stimata a partire dal dato 2013 è incrementata per effetto del previsto aumento del numero di mesi indennizzabili, tenendo peraltro conto dell'effetto di sterilizzazione previsto dalla legge 92/2012 a partire dal 2016 e degli ulteriori effetti determinati già a normativa vigente per la confluenza dell'indennità di mobilità a partire dal 2017.

 

DURATA MEDIA EFFETTIVA DELLA PRESTAZIONE (ANNI 2015 – 2024) – NUMERO DI MESI

Anno

Normativa vigente

Norme in esame

2015

6,0

8,0

2016

6,6

8,0

2017

7,2

8,6

2018

7,2

8,6

2019

7,2

8,6

2020

7,2

8,6

 

In aggiunta ai periodi di durata riportati nella tabella precedente, per le generazioni di percettori del trattamento inclusi per effetto dell'estensione dei requisiti la RT stima una durata media pari a 1,5 mesi.

In relazione alla disciplina della cumulabilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato la RT afferma che gli effetti finanziari della norma possono essere trascurati dal momento che, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS, risulta un numero esiguo di casi relativi alla fattispecie esaminata.

La RT afferma che gli oneri recati dalle norme in esame sono valutati al lordo degli effetti fiscali e che prudenzialmente non vengono considerati gli effetti fiscali indotti.

 

 

ONERI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA NASpI A PARTIRE DAL 1.5.2015

 

 

(milioni di euro)

Anno di corresponsione dell’indennità

Prestazioni e relativi assegni al nucleo familiare

Accredito contribuzione figurativa

Totale oneri

2015

414

58

472

2016

1.181

325

1.506

2017

1.446

456

1.902

2018

1.454

340

1.794

2019

1.431

276

1.707

2020

1.451

255

1.706

2021

1.453

256

1.709

2022

1.455

257

1.712

2023

1.457

258

1.715

2024

1.459

259

1.718

 

La Nota tecnica depositata presso il Senato afferma, in merito all'evoluzione del numero di assicurati che quest’ultimo valore è utilizzato solo come riferimento iniziale, in quanto la stima è basata direttamente sulla platea dei beneficiari del trattamento. Tale platea è stata incrementata in misura pari alla variazione registrata nel primo semestre 2014 del numero di domande ASpI e Mini-ASpI presentate, rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente.

Con riferimento al numero di beneficiari considerato nelle stime, la Nota fa presente che lo stesso, come indicato in RT, contiene sufficienti elementi di prudenzialità, in quanto  già incorpora andamenti fattuali nella determinazione del livello dei beneficiari per il 2014 e mantiene la stessa composizione tra soggetti ASpI e MiniASpI registrata nel 2013 (rappresentando tale aspetto un ulteriore elemento di prudenzialità). La stima dei soggetti aggiuntivi in 100.000 annui, per l'allargamento dei requisiti di lavoro (ivi inclusa l'eliminazione del requisito di due anni di assicurazione), presuppone un ricorso alla prestazione di ammortizzatore sociale cinque volte superiore al ricorso ordinario anche per tener conto della minore occupabilità: dalle elaborazioni dei dati di archivio sono risultati circa 228.000 potenziali soggetti aggiuntivi, a cui è stata applicata una frequenza di ricorso alla prestazione del 44%, che ha dato luogo alla nuova platea di 100.000 beneficiari.

Per quanto attiene alla generazione dei beneficiari di ASpI che avrebbe percepito la vecchia indennità di mobilità e che si aggiunge alle generazioni dall’1.1.2017, la Nota precisa che la stessa è stata stimata in misura pari a 79.000 soggetti (includendo anche i circa 4.000 soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione speciale edile), a partire dai beneficiari entrati in mobilità nel 2013 e desunti dagli archivi dell'INPS. Per tale platea è risultata una retribuzione media mensile pari a 2.138 euro e un numero medio di mesi pari a circa 15,4.

Con riferimento agli incrementi delle durate medie, il Governo ha affermato che  gli stessi sono coerenti con i nuovi limiti delle durate massime legali previsti dal provvedimento in esame, tenuto anche conto delle risultanze riscontrate in sede di monitoraggio delle prestazioni ASpI e MiniASpI, nonché della circostanza che per i soggetti provenienti dalla indennità di mobilità dal 2017 (che confluisce in ASpI e, ora, in NASpI) è stata correttamente scontata una propensione maggiore all'utilizzo delle durate consentite sia in ASpI sia in NASpI.

Circa gli elementi posti alla base della stima della durata media di 1,5 mesi per i nuovi soggetti entranti con ridotta storia contributiva, la Nota fa presente che la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati individuali dei beneficiari verificando la contribuzione pregressa negli ultimi 48 mesi dalla data del licenziamento, non considerando in ogni caso i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione precedente (anche se riferita a eventi indennizzati con disoccupazione ordinaria con requisiti ordinari e requisiti ridotti), come previsto dalla norma ai fini della durata della prestazione. In tali termini la stima presenta carattere di prudenzialità, stante la circostanza che tale valutazione (come la stima della numerosità dei nuovi soggetti entranti) è mantenuta costante su base annua nonostante l'operare del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, in relazione al quale ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

In relazione al calcolo degli oneri derivanti dall'importo della prestazione in pagamento, nonché degli effetti dell'elevazione dell'importo massimo consentito da 1.168 euro a 1.300 euro, la Nota ribadisce che gli stessi sono stati correttamente valutati sulla base della sotto riportata distribuzione per classi di retribuzioni derivante dai beneficiari 2013 di ASpI e MiniASpI con la riparametrazione alle maggiori numerosità considerate nella RT. A tale riguardo, nella valutazione è stato considerato il meccanismo di calcolo per il quale, per i primi tre mesi, per la fascia di retribuzione sopra l'importo di 1.195 euro la quota di indennità è computata per il 25% e per i successivi mesi il complesso dell'importo dell'indennità è ridotto del 3% ogni mese.

 

Distribuzione dei beneficiari in funzione della retribuzione mensile

 

Classi di retribuzione

(euro)

 

Numero beneficiari

 

Retribuzione media mensile

(euro)

 

Fino a 1.300

496.610

917

Oltre 1.300 e fino a 1.820 (1,4 X 1.300)

506.401

1.568

Oltre 1.820

357.386

2.317

TOTALE

1.360.397

1.527

 

Viene altresì confermato che le valutazioni tengono conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 (possibilità di liquidazione anticipata in unica soluzione dell'indennità ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di socio di cooperativa) anche sulla base delle risultanze che le diverse sperimentazioni al riguardo hanno evidenziato.

La Nota, infine ribadisce che l'introduzione del massimale per la contribuzione figurativa comporta un contenimento dei maggiori oneri relativi a tale voce in presenza di un allungamento della durata media prevista dalle modifiche normative contenute nel provvedimento in esame.

 

Al riguardo, si prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica nonché di quelli inclusi nella documentazione presentata presso il Senato che esplicitano ulteriormente gli elementi sottostanti le stime formulate in ordine all’ampliamento del numero dei beneficiari ed alla durata della prestazione.

Si osserva in proposito che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell’onere recato dalle norme, utilizza dati amministrativi relativi all’anno 2013 e li proietta agli anni successivi al 2015, formulando a tal fine specifiche ipotesi circa l’evoluzione del quadro macroeconomico. In merito al numero di disoccupati, la RT adotta per il 2015 un tasso di disoccupazione pari al 13%[9].

Si segnala in proposito che i dati pubblicati dall’Istat relativi al mese di novembre 2014 indicavano un tasso di disoccupazione al 13,4%[10], in aumento rispetto alle precedenti stime. I più recenti dati pubblicati il 30 gennaio 2015 indicano invece un tasso di disoccupazione che a dicembre risulta pari al 12,9%[11], in diminuzione di 0,4 punti percentuali in termini congiunturali.

Riguardo alla norma che prevede la possibilità di liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’indennità (articolo 8)[12], la Nota tecnica depositata al Senato afferma che le valutazioni degli effetti finanziari hanno tenuto conto di tale possibilità. Non viene peraltro precisato in quali termini e secondo quali importi tali effetti siano stati considerati. In proposito appaiono utili chiarimenti, tenuto conto che il ricorso a tale strumento, se attivato da un numero significativo di soggetti, sembrerebbe suscettibile di determinare un’accelerazione della spesa, con conseguenti effetti sulla modulazione temporale dell’onere. Si segnala in proposito che l’articolo 2, comma 19, della legge n. 92/2012 - che prevede la possibilità in via sperimentale, limitatamente al periodo 2013-2015, di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione delle mensilità dell’ ASpI non ancora percepite - dispone un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio.

 

ARTICOLO 15                                                                       

Indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporti di collaborazione

Le norme dispongono che, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sia riconosciuta un’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci), iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA (comma 1).

La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti (comma 2):

-         siano in stato di disoccupazione;

-         possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

-         possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi (comma 3).

La DIS-COLL è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT nell’anno precedente. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (commi 4 e 5).

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro fino all’evento medesimo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi (comma 6).

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (commi da 7 a 10).

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni, il lavoratore decade dal diritto all’indennità DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa (commi 11 e 12).

I collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari dell’indennità riconosciuta ai sensi dell’articolo 2, commi da 51 a 56, della legge  92/2012 fruiscono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente della prestazione di cui al presente articolo, restando salvi i diritti maturati  in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014 (comma 13).

Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi (di cui all' art. 19, comma 1, del DL 185/2008, e all'articolo 2, commi 51 e 56, della L. 92/2012) concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni in esame per l'anno 2015. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (commi 14 e 15).

 

La relazione tecnica sottolinea che nella Gestione separata dei lavoratori con contratto di collaborazione e con contratto a progetto hanno diritto all'accredito dei contributi mensili relativi a ciascun anno solare i soggetti che abbiano un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito (pari nel 2014 a 15.516 euro). In caso di contribuzione inferiore al limite, i mesi di assicurazione accreditati sono ridotti in proporzione alla somma versata (quindi nel 2014 "servono" 1.293 euro per avere un mese accreditato).

 

Stima degli oneri

Sulla base dei dati dell'anno 2013, il numero di contribuenti alla Gestione separata è 1.551.000. Non considerando né i professionisti né i collaboratori concorrenti, il numero scende a 776.000. Di questi, 296.000 risultano in possesso dei requisiti previsti dalle norme in esame. Si tratta della "platea massima" in quanto non tutti faranno domanda per la prestazione. La quota percentuale di beneficiari è ipotizzata pari a circa il 25-26%, valore che si avvicina a quello riscontrato tra i lavoratori dipendenti a tempo determinato. Tale percentuale trova inoltre riscontro nei dati sulle comunicazioni obbligatorie dei collaboratori. La RT sottolinea che tale frequenza è ampiamente superiore rispetto a quella osservata per il ricorso alla prestazione una tantum dei lavoratori parasubordinati (sia quella della legge 92/2012 sia quella vigente in precedenza).

Per quanto attiene alla durata della prestazione, secondo il dettato della norma le misure minime e massime sono rispettivamente 1,5 e 6 mesi; ai fini della valutazione si è adottato il numero medio di 4,7 mesi riscontrato sui dati di archivio citati. Si ipotizza che i beneficiari fruiscano della prestazione per l'intera durata prevista.

L'importo medio mensile della prestazione calcolato è pari a circa 980 euro e tiene conto degli abbattimenti previsti dalla norma. Dalla presente valutazione sono esclusi gli oneri per assegni al nucleo familiare, il contributo di licenziamento, nonché gli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa, che come ricordato non è prevista.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione degli oneri sulla base della numerosità dei beneficiari della prestazione indicata nella RT e nell'ipotesi che la norma riguardi eventi di cessazione lavoro per il solo 2015. L'onere per il 2016 deriva dalla coda di erogazione della prestazione relativa agli eventi di disoccupazione dell'anno 2015:

(milioni di euro)

 

Anno

 

Oneri per DIS-COLL

Risparmi dai Fondi per

una tantum ex art. 2, co. 51-56, legge 92/2012

 

Oneri totali

2015

279

114

165

2016

68

0

68

2017

0

0

0

 

La Nota tecnica depositata presso il Senato afferma la prudenzialità del computo del numero dei beneficiari, in relazione al quale è stata utilizzata la platea rilevata nell’anno 2013. Tale prudenzialità deriva dalla circostanza che nel periodo successivo si è registrato un contenimento degli assicurati. Inoltre si è verificato un limitato ricorso all'attuale beneficio dell'una tantum previsto dalla legge n. 92/2012, pure in presenza di requisiti significativamente differenti. In particolare, gli importi erogati per l'indennità una tantum sono risultati pari a circa 29,5 milioni nel 2012 e a 18,5 milioni nel 2013 (questi ultimi includono anche la legge 92/2012). Si tratta – precisa la Nota - di dati di natura provvisoria, perché influenzati dal contenzioso in materia che non può ritenersi trascurabile.

Circa la durata media utilizzata, la Nota precisa che essa è stata computata sulla base delle risultanze dell'archivio INPS relativo agli estratti contributivi. In particolare, la durata del trattamento tra 1,5 e 6 mesi non è una stima, bensì l'intervallo previsto dalla disposizione in esame e cioè il 50% del periodo di riferimento che prevede un requisito di almeno 3 mesi e al massimo dura un anno. Il valore medio di 4,7 mesi è pari al 50% dei periodi accreditati/lavorati storicamente dalla platea considerata nel periodo di riferimento.

La Nota afferma, infine, che per l'anno 2015 i mancati utilizzi dello stanziamento previsto a normativa vigente per l'una tantum di cui alla legge n. 92/2012 conseguono effettivamente dalla disposizione proposta, la quale per tale anno sopprime la prevista una tantum per sostituirla con l'istituto in esame (DIS-COLL) e destina i relativi fondi a parziale copertura della prestazione DIS-COLL.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, utilizza dati amministrativi, elaborati in base alla loro evoluzione storica e ai vincoli introdotti dal provvedimento in esame. La quantificazione degli oneri appare quindi coerente sulla base di tali dati e dei parametri utilizzati.

Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato nella documentazione presentata nel corso dell’esame parlamentare[13], circa il carattere prudenziale del riferimento alla platea potenziale dei beneficiari, come definito in base ai dati 2013, tenuto conto che il numero degli assicurati si è successivamente ridotto. Andrebbe acquisita una conferma anche con riguardo alla prudenzialità dell’ipotesi riferita alla percentuale di adesione (definita al 25-26%).

Per quanto riguarda la durata media della fruizione e l’importo medio mensile della prestazione, si prende atto delle indicazioni della RT e di quanto riferito nella documentazione presentata al Senato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 15, nel prevedere che all’eventuale estensione del rifinanziamento dell’indennità di disoccupazione mensile per gli anni successivi al 2015, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi  dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all’attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all’estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall’articolo 15, appare opportuno riformulare il comma 15 del medesimo articolo sostituendo le parole: “All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015”, con le seguenti: “All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015”. In proposito, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 16                                                                       

Assegno di disoccupazione

Le norme dispongono che, in via sperimentale, a decorrere dal l° maggio 2015 e limitatamente all’esercizio 2015, sia istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASPI, che ne abbiano fruito per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in subordine, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse stanziate sull’apposito Fondo di cui al successivo comma 7 (commi 1 e 2).

L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASPI percepita, e comunque non può superare l'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore (comma 3)

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio (commi 4 e 5).

Con apposito decreto del Ministro del lavoro sono definiti  (comma 6):

a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE, non computando l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti dal richiedente l’ASDI;

b) i criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti;

c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari, comunque nel limite di un importo massimo;

d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI;

e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni ad esso connessi;

f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS, volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali per il tramite del Casellario dell'assistenza;

g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell’1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet (comma 7).

All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 183/2014 (comma 8).

 

La relazione tecnica sottolinea che dalle norme derivano maggiori oneri pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016. La ripartizione del limite di spesa tra il 2015 e il 2016 deriva dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente in riferimento ad eventi di disoccupazione decorrenti dal maggio 2015, in riferimento ai quali si è consumata la durata massima spettante entro il 31 dicembre 2015.

 

La Nota tecnica depositata presso il Senato ribadisce che la ripartizione degli stanziamenti tra il 2015 e il 2016 è congruente e consegue dalla circostanza che il beneficio non può decorrere dal maggio 2015, ma inizia solo successivamente al termine dell'utilizzo della prestazione NASpI che si deve consumare, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2015.

 

Al riguardo, si rileva che le norme in esame prevedono che la concreta erogazione dell’assegno di disoccupazione avvenga nell’ambito di specifici limiti, la cui puntuale definizione è demandata anche all’emanazione di un decreto interministeriale. La RT non fornisce peraltro i dati e i parametri sottostanti la definizione del limite di spesa previsto (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), la cui ripartizione su base annua – come specificato nella stessa RT - deriverà dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal maggio 2015. Sul punto non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni specificano che l'INPS riconoscerà il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e che l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande una volta esaurite le risorse a disposizione.

Ciò premesso, andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dei limiti di spesa suddetti, atteso che il meccanismo di fruizione previsto sembrerebbe non escludere la possibilità che si determinino asimmetrie nella ripartizione tra i due esercizi degli effetti finanziari dal lato della cassa.

Con riferimento alla previsione di un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, l’adesione al quale costituisce la condizione per la fruizione del beneficio da parte del soggetto interessato, appare necessario acquisire conferma che detti servizi siano in grado di sostenere gli adempimenti in questione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto previsto esplicitamente dalle disposizioni in esame per gli adempimenti in capo all’INPS.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 8, nel prevedere che all’eventuale estensione del rifinanziamento dell’assegno di disoccupazione per gli anni successivi al 2015 si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi  dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all’attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all’estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall’articolo 16, appare opportuno riformulare il comma 8 del medesimo articolo sostituendo le parole: “All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015”, con le seguenti: “All’eventuale riconoscimento dell’ASDI negli anni successivi al 2015”. In proposito, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 17

Contratto di ricollocazione

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 215, della legge 147/2013 ha istituito, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La norma ha demandato ad un apposito decreto  - che non risulta ancora emanato - la definizione delle modalità applicative della nuova disciplina (iniziative per il reinserimento lavorativo; iniziative volte a potenziare le politiche attive del lavoro; programmi formativi; sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione).

L’articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 prevede, per i casi di interruzione del rapporto di lavoro che darebbero diritto all’ASPI, l’obbligo per il datore di lavoro di versare una somma pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Le norme dispongono l’istituzione presso l’INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 1, comma 215, L. 147/2013) in ragione di 18 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Al Fondo affluisce inoltre, per il solo anno 2015, una quota - pari a 32 milioni di euro - del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 (comma 1).

Il lavoratore licenziato illegittimamente[14] ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della c.d. dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità (comma 2).

Presentando il voucher a un’agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede: il diritto del lavoratore a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, gestita da parte dell'agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell'agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale; il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte (comma 3).

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e l'agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto (comma 4).

All'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014 (comma 5).

Il testo non precisa da quali norme della legge 183/2014 (Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali) deriverebbero le risorse indicate dal testo per gli anni successivi al 2015.

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme derivano maggiori oneri per l'anno 2015 pari a 32 milioni di euro.

 

La Nota tecnica depositata presso il Senato afferma che il voucher previsto non potrà che essere riconosciuto nei limiti del Fondo di cui al comma 1. Il relativo riproporzionamento, nonché i profili di occupabilità e gli ulteriori aspetti applicativi verranno definiti nell'ambito del decreto legislativo attuativo di altro criterio di delega di cui alla legge n. 183/2014 (politiche attive: articolo 1, comma 4, della legge n. 183/2014), il quale dovrà rispettare i limiti di spesa previsti e subordinatamente al quale la norma in esame potrà essere applicata in tali termini.

Per il rifinanziamento dello stesso Fondo per gli anni successivi al 2015, e in particolare dal 2017, la Nota conferma che la disciplina in esame rinvia alle economie che potranno derivare dall'esercizio di altri criteri di delega di cui alla legge n. 183/2014.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT non definisce i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri, che vengono configurati come limiti di spesa per l’applicazione delle norme in esame. In base alla documentazione presentata al Senato, i criteri applicativi saranno definiti nell’ambito di un successivo decreto legislativo relativo alle politiche attive per il lavoro e, quindi, in una fonte legislativa distinta dal provvedimento in esame. Pur prendendo atto che, secondo la predetta documentazione, il meccanismo complessivo che scaturirà dall’attuazione della delega garantirà il rispetto dei limiti di spesa previsti, andrebbe acquisita una valutazione circa l’effettiva riconducibilità delle spese entro i limiti predefiniti. Ciò in considerazione del fatto che le prestazioni previste dal provvedimento in esame sono testualmente definite come “diritti”.

Infatti il dettato delle norme fa riferimento al diritto per i lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di ricevere dal Centro per l'impiego un voucher da spendere presso un’agenzia per il lavoro.

Quanto all’onere per il 2015, determinato in 32 milioni di euro, derivante dall’utilizzo del gettito relativo al contributo a carico dei datori di lavoro per i casi di interruzione del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 2, comma 31, della legge 92/2012), andrebbero precisati i dati di gettito effettivamente registrati negli anni di applicazione della disposizione e le ipotesi inerenti i futuri versamenti al medesimo titolo, che giustificano l’indicazione del predetto importo.

Infine, tenuto conto che la disposizione pone in capo alle agenzie per il lavoro una serie di attività – tra cui anche iniziative di ricerca, formazione e riqualificazione – e che l’erogazione del voucher è subordinata all’esito positivo del ricollocamento, andrebbe acquisita una valutazione dal Governo circa l’effettiva sostenibilità per le agenzie pubbliche delle predette attività ad invarianza di risorse, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale tra spese previste e risorse con cui farvi fronte.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 5, nel prevedere che l’estensione del rifinanziamento del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria per gli anni successivi al 2015 si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi  dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all’attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all’estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall’articolo 17, appare opportuno riformulare il comma 5 del medesimo articolo sostituendo le parole: “All’eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015”, con le seguenti: “All’eventuale rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015”. In proposito, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 18                    

Copertura finanziaria

Le norme dispongono che ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame, pari complessivamente a 869 milioni di euro per l'anno 2015, 1.774 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l’anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo l, comma 107, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 ha disposto l’istituzione - nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  - di un apposito Fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il Fondo è finalizzato a sostenere gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, per la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

 

La relazione tecnica afferma che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  190/2014, di cui si prevede la riduzione, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

 

La Nota tecnica depositata presso il Senato afferma, in merito all'adeguatezza delle risorse residue per l'esercizio di altri criteri di delega di cui alla legge n. 183/2014 ovvero per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, che per l'attuazione dei criteri di delega di cui alla legge n. 183/2014 i relativi decreti delegati non potranno che essere adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 183/2014[15].

Per quanto attiene il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, a normativa vigente, la Nota sottolinea che è in ogni caso operante il decreto ministeriale di razionalizzazione dei relativi criteri concessivi (DM del 1° agosto 2014, n. 83473).

La Nota ribadisce, infine, che le valutazioni finanziarie relative al provvedimento in esame risultano caratterizzate da adeguati elementi di prudenzialità.

 

Al riguardo, si osserva che il testo qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti di spesa (testualmente indicandoli come “pari complessivamente a …”). In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la compatibilità di tale definizione rispetto alla natura degli oneri, che, in alcuni casi – come segnalato nelle precedenti schede – sono collegati all’attribuzione ai soggetti destinatari della disciplina in esame di posizioni giuridiche espressamente definite come diritti o sono associati a prestazioni che  potrebbero risultare difficilmente comprimibili nella loro entità.

In ordine alla contabilizzazione di tali oneri sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i criteri che inducono a ritenere gli effetti sul fabbisogno identici a quelli sull’indebitamento, atteso che la tabella riepilogativa allegata alla RT menziona soltanto questi ultimi[16].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che clausola di copertura a valere sul fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[17], presenta alcuni profili problematici in ordine ai seguenti aspetti:

1) alla tipologia degli oneri da coprire;

2) all’ammontare complessivo degli oneri oggetto di copertura.

In merito al primo aspetto, si rileva che la clausola di copertura implicitamente qualifica tutti gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti massimi di spesa[18]. In realtà, la qualificazione di limite massimo di spesa sembrerebbe spettare solo agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, che prevedono, rispettivamente, il riconoscimento dell’assegno di disoccupazione e l’istituzione del fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione volontaria. Gli oneri ascrivibili ai restanti interventi quali l’introduzione della Naspi e dell’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (articoli da 1 a 15) sembrerebbero, invece, riconducibili alla categoria delle previsioni di spesa - giacché derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili all’interno di un tetto di spesa - e richiederebbe pertanto l’inserimento di un’apposita clausola di salvaguardia come previsto dalla legislazione contabile vigente.

In merito al secondo aspetto, si evidenzia che l’ammontare complessivo degli oneri oggetto di copertura viene indicato al netto della quota delle spese relative all’indennità di disoccupazione mensile imputate - ai sensi dell’articolo 15, comma 14 - alle risorse già previste a legislazione vigente  per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi[19]. In realtà, il citato ammontare potrebbe essere più correttamente indicato al lordo delle predette spese, evidenziando espressamente nella clausola di copertura, la parte di spesa imputata alle predette risorse.

In merito ai citati aspetti nonché all’opportunità di indicare esplicitamente il carattere annuo dell’onere che decorre dall’anno 2024, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.



[1] V.  5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 346 del 28 gennaio 2015.

 

[2] Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

[3] Per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015 (ultimo anno del periodo transitorio), l’indennità viene corrisposta per 10 mesi ai soggetti con meno di 50 anni di età, per 12 mesi ai soggetti di età compresa tra i 50 e i 55 anni e per 16 mesi ai soggetti di età pari o superiore a 55 anni.

[4] La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

 - al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

[5] Ai sensi dell’articolo l, comma 2. lettera c), del decreto legislativo n. 181/2000.

[6] La retribuzione mensile è calcolata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicandola per 4,33 (articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame).

[7] L’articolo 4, comma 2, prevede che per l’anno 2015 l’importo massimo della NASpI sia pari ad euro 1.300.

[8] L’articolo 24 della legge n. 88/1989 ha disposto, a decorrere dal 1989, la fusione in un’unica gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) dei fondi delle gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.

[9] Per gli anni a decorrere dal 2016 la RT utilizza i tassi di disoccupazione indicati nelle stime della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

[10] Cfr. Occupati e disoccupati. ISTAT, 7 gennaio 2015.

[11] Cfr. http://www.istat.it/it/archivio/146961.

[12] Ai fini dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di socio in cooperativa.

[13] Nota MEF-RGS depositata presso la Commissione Bilancio nella seduta del 28 gennaio 2015.

[14] Il testo precisa che la procedura deve riguardare il giustificato motivo oggettivo o il licenziamento collettivo.

[15] Detto comma dispone che dall'attuazione delle deleghe recate dalla legge 183/2014 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

[16] Si ricorda che, in base alla vigente disciplina contabile, nelle relazioni tecniche dovrebbero essere esplicitati gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, nonché i criteri sottostanti la quantificazione ai fini dei medesimi saldi (v. articolo 17 della legge 196/2009).

[17] In particolare, tali risorse sono iscritte per un ammontare pari a euro 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro per l’anno 2017, come risulta dal bilancio per il triennio 2015-2017.

[18] Infatti, la disposizione provvede alla copertura di oneri “pari a”  anziché “valutati in”.

[19] Si tratta delle risorse di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, e di cui all’articolo 2, commi 51 e 56 del decreto-legge n.92 del 2012.