Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 397) Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Riferimenti:
SCH.DEC 397/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 509
Data: 23/03/2017
Descrittori:
CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI   DL 2016 0050
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50

 

(Schema di decreto legislativo n. 397)

 

 

 

 

 

N. 509 – 23 marzo 2017

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1-121. - 4 -

Disposizioni correttive e integrative del codice dei contratti pubblici - 4 -

 

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

397

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Riferimento normativo:

Articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Mariani

Gruppo:

PD

Commissione competente:

VIII (Ambiente)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento – adottato nell’esercizio della delega conferita dalla legge n. 11 del 2016 (cd. delega appalti)[1] – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. “codice appalti”)[2].

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si rammenta che il comma 8 dell’articolo 1 della legge delega prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi della delega stessa, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e della medesima procedura prevista per l’esercizio della delega.

La citata legge di delega, all’articolo 1, comma 13, ha previsto apposite clausole di neutralità finanziaria, secondo le quali:

- dall'attuazione della legge medesima non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe conferite determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Come sopra detto, tali previsioni risultano applicabili anche al decreto correttivo in esame.

Nella presente Nota si dà sinteticamente conto dei contenuti dello schema di decreto in esame, con riferimento alle informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Il provvedimento in esame è corredato di un’apposita clausola di neutralità finanziaria (art. 120) in base alla quale dall’attuazione del decreto medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta che un’identica previsione è già recata dal codice appalti nel testo vigente (art. 219).

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-121

Disposizioni correttive e integrative del codice dei contratti pubblici

Le norme recano integrazioni e modificazioni (artt. 1-119) al codice appalti (D. Lgs. 50/2016). L’articolo 120 reca la clausola di invarianza finanziaria descritta in premessa, mentre l’articolo 121 prevede l’entrata in vigore.

Per un commento delle singole disposizioni dello schema di decreto, si rinvia alla documentazione prodotta dal Servizio Studi[3].

Ai fini della verifica delle quantificazioni, si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- art. 8, comma 1, lett. d): prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT), ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF);

- art. 9, comma 1, lettera b): per il monitoraggio sull’applicazione del “dibattito pubblico” (art. 22 del codice appalti) istituisce, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il MIT, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

- art. 10, comma 1, lettera f): introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità (art. 23 del codice appalti), indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste dal codice appalti.

Si rammenta che le prestazioni per detto livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 24 del codice appalti, non modificato – sul punto – dal decreto in esame, sono espletate dalle amministrazioni interessate o da soggetti terzi qualificati cui le amministrazioni abbiano affidato il relativo incarico;

- art. 16, comma 1, lettera b): estende anche alle banche dati del MEF l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme telematiche già prevista (art. 29 del codice appalti) tra sistemi informatizzati regionali e banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- art. 17, comma 1, lettera a): prevede - al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare - che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprenda – per la generalità degli appalti (di lavori, servizi e forniture) e delle concessioni - la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.

Si rammenta che una previsione del tutto analoga, ma riferita ai soli casi di subappalto, è già recata dal codice degli appalti (art. 105, comma 16);

- articolo 34, comma 1, lettera c): prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza;

 - articolo 42, comma 1, lettera a): introduce, su richiesta scritta dell'offerente interessato, la comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ad ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della domanda di partecipazione;

- articolo 44, comma 1, lettera a): prevede l'articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, gestito presso l’ANAC;

- articolo 47: estende l'utilizzo della banca dati, istituita presso il MIT, anche alle verifiche sulla permanenza dei previsti requisiti nella fase di esecuzione del contratto;

- articolo 55, comma 1, lettera a) e articolo 64: prevedono, nei casi di affidamenti per importi inferiori a 40.000 euro, la facoltà della stazione appaltante di non richiedere le garanzie previste. L’articolo 55, comma 1, lettera e), inoltre, estende la riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia alle microimprese, alle piccole e medie imprese, anche organizzate in raggruppamenti, specificando, infine, che la riduzione della garanzia, prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, è cumulabile con altre riduzioni;

- articolo 62, comma 1, lettera b): prevede per i servizi e le forniture di particolare importanza la possibilità di nominare un assistente del direttore dell' esecuzione;

- articolo 73: prevede che il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non possa superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori;

- articolo 104: stabilisce che l’ANAC, per la raccolta delle informazioni e la verifica dei requisiti, ai fini della predisposizione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori operanti mediante affidamenti in house, operi mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

- articolo 105, comma 1, lettera c): in tema di affidamenti a contraente generale, esclude la previsione che la garanzia del contraente generale comprenda la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso;

- articolo 114, comma 1, lettera a), e articolo 116, comma 1, lettera a), in tema di compiti dell’ANAC : la prima disposizione rende obbligatorio il previo contraddittorio fra le parti nella procedura per i pareri di precontenzioso resi dall’Autorità, la seconda le affida l’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

- articolo 116, comma 1, lettera b), prevede che:

1) l’ANAC gestisca la banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale;

2) per le opere pubbliche, l’ANAC, il MEF e il MIT concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, l’efficace monitoraggio delle opere, dalla programmazione alla realizzazione, e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Si ricorda che l'art. 13 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 disciplina la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche inseriscano in una banca dati unitaria istituita presso il MEF, accessibile dall'ISTAT e dalle stesse amministrazioni pubbliche, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge di contabilità pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al decreto nel suo complesso, che le modifiche al codice appalti sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato. La relazione ribadisce, quindi, che, sotto il profilo finanziario nonché nel rispetto dei criteri contenuti nella legge delega (L. n. 11/2016), il decreto correttivo in esame prevede un’apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle disposizioni del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica esamina dunque gli articoli del provvedimento, per ciascuno dei quali indica il contenuto ed afferma che, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il carattere ordinamentale e l’invarianza non sono ribaditi relativamente agli articoli 13 e 78, per i quali la RT si limita a descrivere il contenuto delle norme. Relativamente all’articolo 88 la RT afferma che la norma, correggendo un refuso, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Oltre a tale schema generale, con riferimento a numerosi articoli la RT – alla quale si rinvia per il commento integrale delle disposizioni – introduce elementi aggiuntivi, che in gran parte possono essere ricondotti ad alcune categorie ricorrenti:

- correzioni di errore materiale e modifiche linguistiche (per es.: artt. 2, 6, 31, 39, 54, 58, 60, 69, 88 e 115);

- disposizioni volte ad agevolare e chiarire la lettura (per es.: artt. 1, 16, 21, 50, 53, 57 e 63) o a migliorare il coordinamento (per es.: artt. 11, 79 e 96) delle disposizioni;

- semplificazioni e snellimenti di discipline vigenti (per es.: artt. 10, 12, 22, 23, 28, 47, 49, 51 e 52).

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni, sulle quali la RT si diffonde più approfonditamente:

- art. 93: la RT afferma che le modifiche all'articolo 165 del codice degli appalti sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l’aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento. Essa afferma altresì che la previsione dell'innalzamento dal 30 per cento al 49 per cento della quota riferita al contributo pubblico non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo sia eventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo stesso stabilisce un tetto massimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- art. 99: la RT rammenta il contenuto della norma, secondo la quale nel contratto di partenariato pubblico-privato l’eventuale riconoscimento del prezzo non può essere superiore al quarantanove per cento, anziché al trenta per cento, come attualmente previsto, del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Essa dunque afferma che tale modifica si pone in linea con quella apportata all'articolo 165 del codice con l'articolo 93, rinviando, al riguardo, alle osservazioni ivi contenute ed affermando che la norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- art. 104: la RT afferma che la norma, relativa agli affidamenti “in house”, ha il fine di esplicitare nel codice le modalità con cui opera l'ANAC, e che tale esplicitazione trova il suo fondamento nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, correlata all'esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire, sia sulle risorse disponibili presso la stessa ANAC, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale).[4] La norma, secondo la RT, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica;

- art. 112: la RT rammenta che la norma dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice appalti e, conseguentemente, la soppressione del collegio consultivo tecnico; ciò fa seguito alle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, che asserisce che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all’accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro, e pertanto ne propone la soppressione. La norma non comporta, secondo la RT, nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica;

- art. 114: la RT afferma che la norma (che rende obbligatorio il previo contraddittorio fra le parti nella procedura per i pareri di precontenzioso resi dall’ANAC) ha il fine di tentare di dirimere eventuali controversie prima dell’espressione del suddetto parere e che essa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, nel prendere atto che la disciplina in esame – come già quella recata dal codice appalti – è di carattere prevalentemente ordinamentale e che la stessa non sembra quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica, si evidenziano i seguenti profili dai quali potrebbero discendere implicazioni di interesse finanziario, in gran parte, peraltro, di carattere eventuale e/o indiretto.

In materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche, appare necessario acquisire conferma che i relativi interventi possano essere effettuati nell’ambito delle risorse disponibili.

Ci si riferisce, in particolare:

          - alla previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) (art. 8, comma 1, lett. d));

- alla previsione che estende anche alle banche dati del MEF l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme telematiche (art. 16, comma 1, lettera b));

- alla previsione che estende l'utilizzo della banca dati, gestita presso il MIT, alle verifiche sulla permanenza dei requisiti anche nella fase di esecuzione del contratto (art. 44);

- alla previsione che l’ANAC operi, in materia di affidamenti in house, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici (art. 104);

- alla previsione che nella banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscano tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale e che, per le opere pubbliche, l’ANAC, il MEF e il MIT attuino un interscambio delle informazioni nell’ambito della citata banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (art. 116, comma 1, lettera b)).

Riguardo alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico (istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il MIT), si rileva che per la partecipazione alla stessa non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati (art. 9, comma 1, lettera b)); risulta peraltro necessaria una conferma della neutralità finanziaria con riferimento alla mancata previsione delle voci relative a indennità e rimborsi spese.

Inoltre:

- riguardo all’art. 10, comma 1, lettera f), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità, per le stazioni appaltanti e le altre amministrazioni interessate, di provvedere direttamente a tali adempimenti oppure remunerare i professionisti incaricati ad invarianza di oneri. Andrebbe altresì chiarito se per effetto di tali previsioni possa determinarsi una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere;

- in merito all’estensione (dai soli subappalti alla generalità degli appalti e delle concessioni) della previsione in base alla quale nel DURC è inserita la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera (art. 17, comma 1, lettera a)), appare utile una conferma dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell’emissione del medesimo documento;

- con riferimento agli articoli 34 (divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alle piattaforme telematiche nonché alle procedure gestite dalle centrali di committenza), 42 (comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione) e 62 (possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture di particolare importanza), si rileva che tali disposizioni sembrano suscettibili di determinare un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti. In proposito, andrebbe acquisita la valutazione del Governo;

- per quanto attiene agli articoli 55, 64 e 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, appare necessario acquisire conferma che dette modifiche non incidano in maniera apprezzabile sull’equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e che non generino oneri, comunque di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica;

- per quanto attiene all’articolo 73, che prevede che il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non possa superare i quarantacinque giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, andrebbe altresì chiesta conferma che la tempistica dei pagamenti risultante dalla disposizione sia compatibile con le dinamiche di cassa previste scontate nelle previsioni di spesa a legislazione vigente;

- per quanto attiene infine ai nuovi compiti affidati all’ANAC (articolo 114, comma 1, lettera a), e articolo 116, comma 1, lettera a)) – chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi – appare necessaria una conferma che l’ANAC possa effettivamente provvedervi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 



[1] Sulla legge delega (C. 3194) si veda il dossier del Servizio Bilancio n. 71 – 7 ottobre 2015 – Analisi degli effetti finanziari.

[2] Sul codice appalti (AG 283) si veda il dossier del Servizio Bilancio n. 353 – 23 marzo 2016 – Verifica delle quantificazioni.

[3] Dossier n. 390 del marzo 2017

[4] L’art. 12 ha ad oggetto le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa e l’art. 41 la disciplina del procedimento e del fascicolo informatico.