Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 389) Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
Riferimenti:
SCH.DEC 389/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 506
Data: 16/03/2017
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   PREVENZIONE DEL CRIMINE
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE   RICICLAGGIO FINANZIARIO
Organi della Camera: II-Giustizia
VI-Finanze


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

 

(Schema di decreto legislativo n. 389)

 

 

 

 

 

N. 506 – 16 marzo 2017

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1. - 4 -

Autorità, vigilanza e pubbliche amministrazioni - 4 -

ARTICOLO 2. - 7 -

Obblighi di verifica e controllo.. - 7 -

ARTICOLO 5. - 10 -

Disposizioni sanzionatorie. - 10 -

ARTICOLO 6. - 11 -

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo.. - 11 -

ARTICOLI 7-10. - 12 -

Disposizioni finali, copertura finanziaria e clausola di invarianza. - 12 -

 

 

 

 


 

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.

389

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

Riferimento normativo:

Articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170

Relazione tecnica (RT):

Presente

Relatori per le Commissioni di merito:

II Commissione: Ferranti

VI Commissione: Boccadutri

Gruppi:

II: PD

VI: PD

Commissioni competenti:

II (Giustizia) e VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’articolo 15 della legge n. 170 del 2016 ha dettato princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli previsti dall’articolo 1, per l'esercizio della delega in esame. Il comma 3 del medesimo articolo 15 ha inoltre, previsto che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di una clausola di non onerosità che prevede che dall’attuazione del decreto in esame, ad esclusione dell’articolo 5, comma 2 capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella presente Nota sono esaminate le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

A decorrere dal 2017

Art. 5 schema di decreto legislativo

2.000.000

 

ARTICOLO 1

Autorità, vigilanza e pubbliche amministrazioni

La norma modifica il Titolo I del d.lgs. n. 231 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) precisando i compiti, le attribuzioni e le azioni delle autorità, delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, si prevede quanto segue:

-       al fine di acquisire elementi utili ai fini dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati (articolo 1, capoverso articolo 5, comma 3);

-       l’Unità di informazione finanziaria (UIF) - istituita presso la Banca d’Italia e già prevista a legislazione vigente - effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Viene confermato che la partecipazione al Comitato di esperti istituito presso la UIF non dà luogo a compensi, ma tale divieto non è più esteso – secondo quanto invece previsto a legislazione vigente – alla corresponsione di rimborsi spese (articolo 1, capoverso articolo 6, comma 3);

-       vengono precisati i compiti delle Autorità di vigilanza di settore (ispezioni e controllo, adozioni di provvedimenti ecc.) (articolo 1, capoverso articolo 7);

-       vengono precisati e ampliati gli adempimenti a carico delle autorità di vigilanza del settore, delle amministrazioni interessate e degli ordini professionali già previsti dall’articolo 9 del d.lgs. n. 231/2007, con riferimento alla collaborazione per lo scambio di informazioni tra le diverse autorità (articolo 1, capoverso articolo 12);

-       viene introdotto un Capo IV, in materia di analisi e valutazione del rischio. In particolare, si prevede che il Comitato di sicurezza finanziaria[1], nell’esercizio delle sue competenze, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. L’analisi ha cadenza triennale e può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Si prevede, inoltre, che i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, professionisti, società, trust, prestatori di servizi di gioco) adottino i presidi e attuino i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati adottano altresì misure idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del decreto in esame e garantiscono, a tal fine, lo svolgimento di programmi permanenti di formazione (articolo 1, capoverso Capo IV).

 

La relazione tecnica afferma, preliminarmente, con riferimento al complesso del provvedimento, che lo stesso reca norme di natura meramente ordinamentale o che comunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alle disposizioni dell’articolo in esame, la RT afferma quanto segue:

-       riguardo al capoverso articolo 6, comma 3, i componenti del Comitato di esperti con funzioni di consulenza all’UIF, come si evince chiaramente dalla norma, non hanno diritto a compensi;

-       riguardo al capoverso articolo 7, la disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le autorità di vigilanza finanziano le loro attività mediante i contributi obbligatori a carico dei soggetti vigilati;

-       riguardo all’articolo 1, capoverso articolo 12, le Autorità coinvolte possono far fronte ai nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

-       riguardo all’articolo 1, capoverso Capo IV, i contributi e le collaborazioni ivi previste, peraltro eventuali, sono comunque effettuate a titolo gratuito e le attività che devono essere attuate dai soggetti pubblici non comportano la necessità di acquisire nuove risorse.

 

Al riguardo si rileva che le disposizioni in esame modificano norme vigenti, precisando compiti ed attribuzioni delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con riferimento ai nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche (ad esempio, le ispezioni a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e della UIF che si avvale anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza) andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che gli stessi possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al Comitato di esperti con funzioni di consulenza verso l’Unità di informazione finanziaria, di cui al capoverso articolo 6, comma 3, si rileva che la disposizione nel testo vigente prevede che la partecipazione al predetto organismo non dia luogo a compensi e rimborsi spese. Il testo in esame invece si limita ad escludere la corresponsione di compensi; andrebbero quindi verificati gli effetti per la finanza pubblica connessi alla possibilità, non esclusa dal testo in esame, di corrispondere rimborsi spese ai componenti del Comitato.

Con riferimento alle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, di cui al capoverso Capo IV, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità che la collaborazione di studiosi e rappresentanti delle amministrazioni competenti e del mondo accademico possa svolgersi senza determinare nuovi oneri, considerando che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese o altri emolumenti.

Con riferimento ai compiti attributi alle Autorità di vigilanza, non si formulano osservazioni tenuto conto che le stesse finanziano le proprie attività mediante i contributi obbligatori a carico dei soggetti vigilati, come affermato dalla relazione tecnica.

Riguardo agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, andrebbe confermato che, trattandosi di soggetti esterni al perimetro della p.a., non possano determinarsi oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell’analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, ciò non risulta nel testo della disposizione in esame. Appare pertanto opportuno specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

 

ARTICOLO 2

Obblighi di verifica e controllo

La norma modifica il Titolo II del citato d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di obblighi a carico dei soggetti interessati. In particolare, si prevede quanto segue:

-       sono descritti gli obblighi di verifica ed identificazione della clientela a carico delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni in esame, nonché gli obblighi di conservazione delle informazioni utili a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalla UIF e dalle altre Autorità competenti (articolo 2, capoverso articoli 17-20 e articoli 22-34);

-       le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi[2], per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L’accesso alle sezioni è consentito: al MEF, alle Autorità di vigilanza del settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza, all’autorità giudiziaria, alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, ai soggetti obbligati e - dietro il pagamento dei diritti di segreteria - ai soggetti privati portatori di interessi diffusi o che debbano difendere giudizialmente un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Sono altresì tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali. Le informazioni relative ai titolari effettivi dei medesimi trust sono comunicate per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di consultazione delle informazioni nonché l’entità dei diritti di segreteria, fissati sulla base dei costi standard di cui all’articolo 18 della legge n. 580/1993 (articolo 2, capoverso articolo 21);

-       vengono descritti gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. Si prevede, inoltre, che la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, effettui un’analisi delle segnalazioni per operazioni sospette. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente (articolo 2, capoverso articoli 35-41);

-       viene prevista l’istituzione presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria di un Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del Registro sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in modo che siano garantiti, tra l’altro, l’entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro (articolo 2, capoverso articolo 45).

 

La relazione tecnica afferma:

-       con riferimento al capoverso articoli 17-20 e articoli 22-34, che le disposizioni comportano adempimenti a carico di soggetti privati, che, pertanto, non impattano sulla finanza pubblica;

-       con riferimento al capoverso articolo 21, che l’obbligo di comunicazione ivi previsto riguarda soggetti già tenuti al deposito annuale del bilancio d’esercizio e l’acquisizione delle informazioni comporterà l’implementazione di un sistema informatico che si affianca a quello relativo al deposito del bilancio d’esercizio. Ne consegue, secondo quanto affermato dalla RT, che i costi per l’installazione e l’implementazione di tale sistema sono di entità tale da non avere una significativa incidenza sui bilanci delle Camere di commercio poiché lo sviluppo dei registri insiste sul patrimonio informativo già detenuto dal Registro delle imprese. Quanto ai costi connessi alle istruttorie che le Camere di commercio devono svolgere sui dati relativi ai titolari effettivi, la RT afferma che verranno coperti mediante versamento dei diritti di segreteria da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni;

-       con riferimento ai capoversi articoli 35-41, in merito agli adempimenti a carico di soggetti pubblici, che gli stessi vengono già svolti a legislazione vigente;

-       con riferimento al capoverso articolo 45, che gli oneri per l’istituzione e la tenuta del registro verranno posti a carico degli iscritti.

 

Al riguardo, in merito all’obbligo, a carico delle imprese e dei trust, di iscrizione nel Registro delle imprese delle informazioni relative al titolare effettivo, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di escludere che l’implementazione della piattaforma informatica possa comportare oneri non previsti a carico delle Camere di commercio. Andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito ai possibili riflessi finanziari derivanti dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per la medesima comunicazione del titolare effettivo.

Infine, in merito agli oneri da porre a carico degli iscritti per il Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, andrebbe confermato l’effettiva possibilità di copertura integrale dei predetti oneri mediante i contributi degli iscritti, anche con riguardo all’allineamento temporale tra tali versamenti e le corrispondenti spese.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni sanzionatorie

La norma modifica il Titolo V del d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di sanzioni. Vengono, pertanto, definite e precisate le diverse sanzioni penali e amministrative. Viene altresì confermato che all'irrogazione delle sanzioni previste provvedono il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di settore in ragione delle rispettive attribuzioni.

Si prevede inoltre che, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio possa chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari ad un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (articolo 5, comma 2 capoverso articolo 68).

Si conferma la soppressione dell’Ufficio italiano cambi e la successione della Banca d’Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’Ufficio è titolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 319 del 1998[3], così come già previsto a legislazione vigente.

Infine viene confermata la clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni contenute nel d.lgs. n 231 del 2007 e già prevista nel testo vigente.

 

La relazione tecnica afferma che le sanzioni vengono riscosse dal MEF e, in via residuale, dalle autorità di vigilanza di settore. Le attività ivi previste comportano adempimenti cui sono tenuti anche i soggetti istituzionali; questi ultimi possono farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo i medesimi già dotati della necessaria organizzazione per irrogare sanzioni e non trattandosi di attività difformi da quelle già svolte.

Con riferimento alla possibilità del pagamento in misura ridotta, di cui all’articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, la RT afferma che la disposizione consentirà una deflazione del contenzioso e maggiore certezza nel recupero del relativo gettito. La RT stima, tenuto conto dei proventi annualmente riscossi per le sanzioni in esame, pari a circa 6 milioni di euro, considerati nei tendenziali di finanza pubblica, l’onere della disposizione in esame prudenzialmente in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo

La norma modifica, con finalità di coordinamento con le disposizioni precedenti, il d.lgs. n. 109 del 2007 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”. In particolare, vengono modificate la composizione e alcune attribuzioni del Comitato di sicurezza finanziaria, già istituito presso il MEF nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Viene altresì confermato che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.

Vengono, inoltre, modificate le disposizioni relative ai compiti in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, del Nucleo speciale di polizia valutaria e dell’Agenzia del Demanio.

Si interviene, inoltre, sulle disposizioni sanzionatorie prevedendo che le sanzioni possano essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto collabora attivamente con le autorità nel corso dell’accertamento. Analogamente, le sanzioni possono essere aumentate sino al triplo nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche delle disposizioni in esame. Le violazioni sono accertate e contestate dalle autorità di vigilanza di settore e dalle amministrazioni interessate.

 

La relazione tecnica afferma che le attività previste dalla disposizione in esame comportano adempimenti cui sono tenuti i soggetti istituzionali, i quali possono farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo i medesimi già dotati della necessaria organizzazione per irrogare sanzioni e non trattandosi di attività difformi da quelle già svolte.

 

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per i soggetti coinvolti di far fronte alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e non si formulano pertanto, osservazioni per i profili di quantificazione.

Con riferimento alla disciplina sanzionatoria (capoverso art. 13-ter), appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali riflessi finanziari connessi alla possibilità di riduzione delle sanzioni, tenuto conto che ad analoga fattispecie (cfr. art. 5 del provvedimento in esame) sono stati ascritti effetti onerosi.

 

ARTICOLI 7-10

Disposizioni finali, copertura finanziaria e clausola di invarianza

Le norme intervengono sulla normativa vigente al fine di garantire il coordinamento con le modifiche introdotte al d.lgs. n. 231/2007. In particolare, si prevede, fra l’altro, che l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle finanze si avvalga, per la gestione dell’archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell’economia, detti enti gestori. I rapporti tra il MEF e gli enti gestori sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 8, comma 13).

Viene, inoltre, ridotto da 15.000 a 10.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (articolo 8, comma 15).

Viene, infine, previsto che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provveda mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Dall’attuazione del provvedimento in esame, ad esclusione dell’articolo 5, comma 2 capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 10).

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 13 dell’articolo 8, che lo stesso introduce disposizioni che mirano alla centralizzazione dei sistemi antifrode dei mezzi di pagamento, consentendo all’Ufficio antifrode istituito presso il MEF di avvalersi per la gestione degli archivi anche degli organismi partecipati dallo stesso MEF. La convenzione tra MEF e organismi partecipati non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla non onerosità della convenzione tra MEF ed organismi partecipati nonché della clausola di non onerosità prevista con riferimento all’articolo 8, comma 13.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 10, comma 1, stabilisce che la copertura delle minori entrate conseguenti alla possibilità di pagare in misura ridotta di un terzo le sanzioni amministrative di cui al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, sia effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 (articolo 10, comma 1), che reca le occorrenti disponibilità.[4]

In merito alla necessità di prevedere la copertura dell’onere in esame si evidenzia che la relazione tecnica segnala che l’importo delle predette sanzioni è stato incorporato nei tendenziali di finanza pubblica.

 



[1] Istituito con il DL n. 369 del 2001. L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, nel testo vigente, già prevede che il MEF si avvalga, per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria.

[2] Il d.lgs. n. 231 del 2007 definisce il titolare effettivo come:

- in caso di società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

- in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

[3] “Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433”. L’articolo 5, comma 3 dispone che in caso di liquidazione dell'Ufficio, la Banca d’Italia succede in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, nonché nella titolarità dei diritti reali.

 

[4] Si evidenzia infatti che il Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, reca uno stanziamento di 83,735 milioni di euro per il 2017, di 34,435 milioni di euro per il 2018 e di 34,195 milioni di euro per il 2019. Inoltre, da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, si conferma la sussistenza delle necessarie disponibilità.