Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3513) DL 210/2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Riferimenti:
AC N. 3513/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 314
Data: 13/01/2016
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 210/2015 – A.C. 3513

Profili finanziari

 

 

 

 

 

 

n. 386

Parte II

 

 

13 gennaio 2016

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it -  CD_istituzioni

Servizio Studi - Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it -  CD_bilancio

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Verifica delle quantificazioni n. 314

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

·         La sintesi del contenuto e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

·         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D15210.docx

 


 

I N D I C E

(Parte II)

 

Profili finanziari - 5 -

PREMESSA.. - 5 -

Articolo 1, comma 1 (Assunzioni e utilizzo di personale). - 5 -

Articolo 1, comma 2 (Assunzioni nel Comparto sicurezza-difesa). - 6 -

Articolo 1, comma 3 (Ulteriori proroghe per l’effettuazione di assunzioni)  - 7 -

Articolo 1, comma 4 (Sospensione del reclutamento dei dirigenti di prima fascia)  - 8 -

Articolo 1, comma 5 (Personale in comando o fuori ruolo del Corpo dei vigili del fuoco). - 8 -

Articolo 1, commi 6 e 7 (Accesso alle qualifiche dirigenziali nella polizia di Stato)  - 9 -

Articolo 1, comma 8 (Aspettativa per riduzione quadri nell’Arma dei carabinieri)  - 10 -

Articolo 1, comma 9 (Contratti a tempo determinato delle province e delle città metropolitane). - 10 -

Articolo 1, comma 10 (Contratti a tempo determinato presso comuni della Calabria)  - 12 -

Articolo 2 (Avvio del processo amministrativo digitale). - 13 -

Articolo 3, comma 1 (Partecipazioni nel settore dei mezzi di comunicazione)  - 14 -

Articolo 3, comma 2 (Sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)  - 14 -

Articolo 4, comma 1 (Poteri sostitutivi in materia di bilancio degli enti locali)  - 15 -

Articolo 4, comma 2 (Prevenzione incendi nelle strutture adibite a servizi scolastici)  - 16 -

Articolo 4, comma 3 (Autocertificazione per gli stranieri soggiornanti in Italia)  - 16 -

Articolo 4, comma 4 (Funzioni fondamentali dei comuni sotto i 5.000 abitanti)  - 18 -

Articolo 4, comma 5 (Utilizzo di contabilità speciali relative alle province)  - 18 -

Articolo 4, comma 6 (Valutazione dei rischi in merito al rinvenimento di ordigni bellici)  - 19 -

Articolo 5 (Distretti turistici). - 19 -

Articolo 6, comma 1 (Certificati di addestramento della gente di mare)  - 20 -

Articolo 6, comma 2 (Remunerazione della filiera distributiva del farmaco)  - 20 -

Articolo 6, comma 3 (Tariffe massime presso strutture sanitarie). - 21 -

Articolo 6, comma 4 (Forme premiali nell’ambito del Sistema sanitario nazionale)  - 22 -

Articolo 7, comma 1 (Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)  - 22 -

Articolo 7, comma 2 (Qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici)  - 23 -

Articolo 7, commi 3 e 4 (Attestazione di qualificazione SOA). - 23 -

Articolo 7, comma 5 (Contrasto all’esercizio abusivo dei taxi). - 24 -

Articolo 7, comma 6 (Corsi di formazione per il salvamento acquatico)  - 24 -

Articolo 7, comma 7 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi). - 24 -

Articolo 7, comma 8 (Pagamenti per la messa in sicurezza delle scuole)  - 25 -

Articolo 7, comma 9 (Contratto di programma con RFI). - 25 -

Articolo 7, comma 10 (Aggiudicazioni per la messa in sicurezza delle scuole)  - 26 -

Articolo 7, comma 11 (Mutui per la messa in sicurezza delle scuole). - 26 -

Articolo 8, comma 1 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)  - 27 -

Articolo 8, commi 2 e 3 (Limiti di emissione per gli impianti industriali e di rifiuti)  - 28 -

Articolo 9 (Pagamenti e riscossioni dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)  - 29 -

Articolo 10, comma 1 (Attività di gestione e riscossione delle entrate dei comuni)  - 31 -

Articolo 10, comma 2 (Accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione)  - 31 -

Articolo 10, comma 3 (Limiti di spesa per l’acquisto di mobili e arredi). - 32 -

Articolo 10, comma 4 (Attività di consulenza finanziaria). - 33 -

Articolo 10, comma 5 (Limite ai compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche)  - 34 -

Articolo 10, comma 6 (Locazioni passive per immobili delle pubbliche amministrazioni)  - 35 -

Articolo 10, comma 7 (Croce Rossa Italiana). - 35 -

Articolo 10, comma 8 (Finanziamenti effettuati dalla Banca d’Italia). - 36 -

Articolo 11, comma 1 (Ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione del 2013)  - 36 -

Articolo 11, comma 2 (Incentivi per energia rinnovabile nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012). - 37 -

Articolo 11, comma 3 (Unità tecnica-amministrativa per l’emergenza rifiuti in Campania)  - 37 -

Articolo 12 (Credito d’imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali). - 39 -


 

 

 

 

 

 

 

 

Profili finanziari



PREMESSA

Si esaminano di seguito i profili finanziari del disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Sono prese in esame le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

Articolo 1, comma 1 (Assunzioni e utilizzo di personale)

Le norme prorogano i termini per procedere ad assunzioni già autorizzate in forza di norme previgenti, ma non ancora effettuate.

In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto dalla legge 296/2006[1] e dal DL 112/2008[2] [lettera a)].

Si tratta di assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici non economici ed in altre amministrazioni minori.

La norma è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 216/2011 ed in seguito è stata più volte prorogata. L’ultima modifica è stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

Analoga proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 è disposta con riferimento al termine per assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge 244/2007[3] e del decreto-legge 112/2008[4] [lettera b)].

Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.

La norma è stata introdotta dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 216/2011 ed in seguito è stata più volte prorogata. L’ultima modifica è stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

Viene infine prorogata dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l’autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica ad utilizzare un contingente di 30 unità di personale [lettera c)].

Il contingente di personale è individuato ai sensi dell'articolo 10-bis, commi 2 e 3, del DL 203/2005. Si tratta di segretari comunali e provinciali già in posizione di disponibilità che, secondo il tenore letterale del citato articolo 10-bis, sono utilizzati temporaneamente. Si rammenta che nel corso dell’esame parlamentare non erano stati ascritti effetti onerosi all’introduzione dei predetti commi 2 e 3.

La norma è stata introdotta dall’articolo 1, comma 6-quater, del decreto legge n. 216/2011 inserito in sede di conversione del decreto legge medesimo.

 

La relazione tecnica afferma che le norme recate dalle lettere a) e b) si limitano a differire i termini entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione già previste dalla normativa vigente. Poiché non vengono modificati i relativi oneri e le unità assumibili, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine alla lettera c), la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la disciplina riguarda personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ora Ministero dell'interno, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo – che le somme occorrenti per l’assunzione o l’utilizzo del personale in oggetto siano effettivamente disponibili e già incluse nei tendenziali di spesa. Tali indicazioni andrebbero fornite con riferimento alla disponibilità, su base permanente, delle necessarie risorse.

 

Articolo 1, comma 2 (Assunzioni nel Comparto sicurezza-difesa)

Normativa vigente: i commi da 89 a 91 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 prevedono che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, i Ministri dell’interno e della difesa, dell’economia, della giustizia e delle politiche agricole procedono alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei vigili del fuoco (comma 89).

Le risorse disponibili così individuate sono riallocate nell’ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere (previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ad assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, la possibilità, per le stesse amministrazioni del comparto sicurezza-difesa, di assunzioni in deroga di personale, nel limite di una spesa lorda pari a 70 milioni di euro per il 2013 ed a 120 milioni di euro a decorrere dal 2014. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dal 2014 (comma 90).

Le assunzioni sopra descritte sono autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all’art. 66, comma 9-bis, del DL 112/2008, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento nell’anno 2015 (comma 91).

La norma proroga[5] al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per il 2013, relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate ai sensi dell’art.1, comma 91, della legge n. 228/2012.

 

La relazione tecnica precisa che la norma si riferisce ad assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Viene altresì evidenziato che la norma, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe confermata l’effettiva disponibilità, anche su base pluriennale, delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 90, della legge 228/2012, al fine di far fronte alle assunzioni previste dalla norma in esame.

 

Articolo 1, comma 3 (Ulteriori proroghe per l’effettuazione di assunzioni)

Le norme, modificando l’articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 192/2014, dispongono la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013 e 2014. Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell’ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul turn over o da apposite norme derogatorie[6].

Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università.

Si rammenta che le norme recate dal comma 2 differivano il termine per l’effettuazione delle assunzioni connesse alle cessazioni dal servizio avvenute nel 2013 dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Le modifiche in esame prorogano il termine sopra indicato al 31 dicembre 2016 e applicano le norme in oggetto anche alle assunzioni da effettuare con riferimento alle cessazioni avvenute nel 2014.

Il comma 4 consentiva di effettuare le assunzioni autorizzate per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il 31 dicembre 2015. La modifica in esame consente di effettuarle entro il 31 dicembre 2016.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo – che le somme occorrenti per l’assunzione del personale in oggetto siano effettivamente disponibili e già incluse nei tendenziali di spesa. Tali indicazioni andrebbero fornite con riferimento alla disponibilità, su base permanente, delle necessarie risorse.

 

Articolo 1, comma 4 (Sospensione del reclutamento dei dirigenti di prima fascia)

Le norme stabiliscono che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica[7], anche per l’anno 2016 siano sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i dirigenti di prima fascia.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che la proroga della sospensione del reclutamento dei dirigenti di prima fascia si rende necessaria per evitare l’assunzione di figure dirigenziali proprie di un regime che si intende superare con il progetto di riordino che sarà realizzato dal Governo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 5 (Personale in comando o fuori ruolo del Corpo dei vigili del fuoco)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300. Tale norma, nella formulazione previgente l’emanazione del decreto-legge in esame, stabiliva che fino al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri o presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuasse ad applicarsi la disposizione che prevede che la spesa per tale personale resti a carico dell'amministrazione di appartenenza[8]. Il medesimo articolo stabiliva anche che fino alla medesima data, non si dovesse applicare il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale stabilisce che non possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente più di cinque unità di personale di livello dirigenziale appartenenti al citato Corpo.

Le modifiche apportate prorogano al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle norme sopra descritte.

Il summenzionato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011, dall’articolo 1, comma 6-septies, del DL n. 300/2006, da ultimo è stato prorogato al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, comma 10, del DL n. 192/2014. A tale disposizione di proroga non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la copertura finanziaria avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la proroga è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi 6 e 7 (Accesso alle qualifiche dirigenziali nella polizia di Stato)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la sospensione dell’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 57, comma 3, del decreto legislativo n. 334/2000. Tale norma subordina l’ammissione allo scrutinio per l’accesso al corso di formazione dirigenziale e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato alla frequenza dei corsi collegati alla progressione di carriera previsti ai sensi del medesimo articolo 57.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del D.Lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 8 (Aspettativa per riduzione quadri nell’Arma dei carabinieri)

Normativa previgente: l’art. 2223, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), prevede che fino al 2015, qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al Codice stesso, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.

 

La norma proroga a tutto il 2016 la disposizione (articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare) che consente ai colonnelli e ai generali dei ruoli speciali e tecnico-logistici dell’Arma dei carabinieri di non essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) qualora l’eccedenza possa essere compensata con eccedenze presenti in altri ruoli della medesima Forza armata.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, prevedendo la sola estensione temporale di una disposizione già in vigore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’eventuale esclusione dei colonnelli e dei generali dei ruoli speciali e tecnico-logistici dell’Arma dei carabinieri dall’applicazione del meccanismo dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ) possa essere compensata dall’applicazione del medesimo meccanismo ad altri ruoli della stessa Forza Armata, con identici effetti di razionalizzazione e senza riflessi sulla funzionalità operativa dell’Arma. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

Articolo 1, comma 9 (Contratti a tempo determinato delle province e delle città metropolitane)

Le norme prorogano il termine previsto dall’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101/2013. Tale disposizione ha stabilito che le province possono prolungare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dal medesimo comma 9, nonché dei vincoli finanziari previsti dal patto di stabilità interno e dalla vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Il prolungamento dei contratti, in forza delle norme in esame, può essere disposto fino al 31 dicembre 2016.

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 192/2014 aveva consentito il prolungamento dei medesimi contratti dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

Si apportano, altresì, modifiche all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 78/2015. Tale comma, nel testo previgente all’emanazione del decreto in esame, prevedeva, fra l’altro, che alle province e alle città metropolitane fosse consentito, a condizione che venisse garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, nel rispetto dei vincoli fissati dall’articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 101/2013, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. Anche in questo caso si dispone che il termine finale dei contratti possa essere il 31 dicembre 2016.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, da parte delle amministrazioni interessate, che in ogni caso devono assicurare l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

La relazione illustrativa, inoltre, afferma che il superamento del limite dei trentasei mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato, per il periodo in esame, non appare contrario alla disciplina europea e nazionale del lavoro a tempo determinato, in considerazione della ratio del suddetto limite e dell'eccezionalità della situazione degli enti di area vasta e del relativo personale. Secondo la relazione illustrativa, occorre infatti considerare che il limite alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato - che il legislatore nazionale ha ritenuto di fissare in trentasei mesi - è volto a tutelare i lavoratori dipendenti, impedendo ai datori di lavoro di utilizzare il lavoro flessibile per esigenze permanenti, per le quali essi possono assumere dipendenti a tempo indeterminato: si impedisce il superamento del limite non al fine della cessazione del rapporto di lavoro, ma al fine della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato (conversione che, nel settore privato, avviene automaticamente al superamento del limite temporale). Nel caso degli enti di area vasta, in considerazione della radicale riforma in corso della struttura e delle funzioni, con il conseguenze drastico ridimensionamento del personale e il processo di mobilità in corso, la stessa possibilità dell'abuso del rapporto di lavoro a tempo determinato è esclusa, in quanto i suddetti enti devono cedere funzioni e personale. A questa eccezionalità - prosegue la relazione illustrativa - è legata la previsione, altrettanto eccezionale, del blocco totale delle assunzioni. L'applicazione del limite di trentasei mesi, in questo contesto e in questa fase di transizione andrebbe a danno dei dipendenti a tempo determinato, senza un'effettiva necessità o possibilità di tutelarli. In questo quadro, applicare il suddetto limite andrebbe quindi non a vantaggio, ma a svantaggio dei dipendenti a tempo determinato degli enti di area vasta, i quali sarebbero anche discriminati rispetto ai dipendenti a tempo determinato di altre amministrazioni, per i quali vi è una reale prospettiva di stabilizzazione, dato che le relative amministrazioni hanno la possibilità di bandire concorsi e procedere ad assunzioni.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la iterazione dei contratti a tempo determinato potrebbe far sorgere obblighi di assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, a prescindere dal rispetto dei vincoli finanziari richiamati dalla norma in esame. Andrebbe quindi chiarito sulla base di quali presupposti e in forza di quale deroga normativa si ritiene che le proroghe in esame non siano suscettibili di integrare le fattispecie che obbligano i datori di lavoro interessati, nel caso in specie gli enti di area vasta, a procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che eccedano i trentasei mesi di servizio.

 

Articolo 1, comma 10 (Contratti a tempo determinato presso comuni della Calabria)

Le norme modificano l’articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge n. 78/2015. Tale norma tratta delle modalità di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili da comuni della regione Calabria ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 147/2013. Il citato articolo prevede anche che la regione Calabria disponga con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicuri la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. La medesima norma prevede, infine, che in caso di mancato rispetto, per l’anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti e già finanziati, non si applichi la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lett. d), della legge n. 183/2011[9], che prevede il divieto di effettuare assunzioni a qualunque titolo a carico dell’ente inadempiente.

Le modifiche apportate stabiliscono che, sempre al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti e già finanziati a valere su finanziamenti regionali, la sanzione del divieto di assunzione non si applichi anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’anno 2015.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa di personale resta a carico della regione Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio indicate in legge regionale, assicurando la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che resta fermo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica a carico della regione interessata, che dovrà finanziare le assunzioni da parte dei comuni.

 

Articolo 2 (Avvio del processo amministrativo digitale)

Le norme prorogano di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2016) il termine di decorrenza dell'obbligatorietà, nel processo amministrativo, della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale (comma 1).

Tale termine è previsto dall’articolo 38, comma 1-bis, del DL 90/2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari), norma alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari (e corredata, inoltre, di una clausola di invarianza finanziaria). Secondo la relazione illustrativa, la proroga in esame è funzionale all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

Viene inoltre stabilito che, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione, presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, delle nuove disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio previsto dall’allegato 2, articolo 13, comma 1, del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010). L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto (comma 2).

L’allegato 2, articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 104/2010 prevede che con apposito decreto del Presidente del Consiglio siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. Come evidenziato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il predetto DPCM non è stato ancora emanato. Si ricorda inoltre che, coerentemente con la clausola di invarianza sopra richiamata, al citato articolo 13, comma 1, non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che il differimento del termine ivi stabilito - già prorogato, da ultimo, con l’articolo 20, comma 1, lett. b), del DL 83/2015 - non produce nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è corredata la disposizione modificata.

Riguardo al comma 2, la RT sottolinea  che la norma è attuativa di quanto già previsto dall’allegato 2, articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 104/2010 ed evidenzia che tale ultima disposizione è munita di una specifica clausola d'invarianza finanziaria. Pertanto anche il comma 2 in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa l’assenza di effetti finanziari per le norme oggetto delle modifiche in esame.

 

Articolo 3, comma 1 (Partecipazioni nel settore dei mezzi di comunicazione)

La norma modifica l’articolo 43, comma 12, del D. Lgs. 177/2005 (Testo unico dei servizi audiovisivi), prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 3, comma 2 (Sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 1, del DL 3/2010 ha istituito, per il triennio 2010, 2011 e 2012 (prorogato per tutto il 2015 dell’articolo 34, comma 1, del DL 179/2012), un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio della Sicilia e della Sardegna, che garantisca la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.A. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 3-ter, del DL 3/2010 prorogando fino al 31 dicembre 2017 il servizio di cui al suddetto comma 1 per le isole Sicilia e Sardegna.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW;

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono l'istituzione di un nuovo servizio di interrompibilità del carico nelle isole maggiori, in sostituzione del servizio attualmente esistente in scadenza al 31 dicembre 2015.

In particolare, la lettera a) prevede un aggiornamento delle condizioni del servizio per il nuovo biennio 2016-2017. Il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione, Terna SpA, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012. Contestualmente la lettera b) consente di adeguare i meccanismi tariffari alle norme comunitarie venendo incontro alle richieste emerse in sede europea al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'impianto normativo, nel suo insieme, da un lato, proroga il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici in territori insulari e, dall'altro, consente la necessaria rideterrninazione delle tariffe garantendo così un equilibrio economico complessivo nell'ambito del sistema elettrico nazionale. La RT afferma altresì che le norme non comportano effetti per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che il meccanismo, a fronte della disponibilità dell'impresa ad accettare l'interruzione della fornitura nel caso di emergenza elettrica nazionale, garantisce alla medesima una riduzione dei costi pari a 170.000 €/MW, misura valutata compatibile dalla direzione concorrenza della Commissione europea.

La medesima relazione, con riferimento alla lettera b), afferma che le norme danno mandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare i meccanismi tariffari alle norme comunitarie così ottemperando alle richieste giunte dalla sede europea, al fine di scongiurare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la riduzione dei costi applicata alle aziende che aderiscono all’eventuale interruzione del servizio trova compensazione nell’ambito del sistema tariffario e che le disposizioni sono volte al superamento di possibili contenziosi in sede europea.

 

Articolo 4, comma 1 (Poteri sostitutivi in materia di bilancio degli enti locali)

La norma proroga per l’anno 2016 l’applicazione della norma (articolo 1, comma 1-bis, del DL 314/2004) in base alla quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini prescritti dalla vigente disciplina.

 

La relazione tecnica  afferma che la norma ha carattere esclusivamente ordinamentale e che, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.

 

Articolo 4, comma 2 (Prevenzione incendi nelle strutture adibite a servizi scolastici)

La norma proroga il termine in materia di prevenzione degli incendi introdotto con l'articolo 10-bis, comma 1, del DL 104/2013. In base alla normativa previgente tale termine (per l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle norme in materia di prevenzione degli incendi) era fissato al 31 dicembre 2015. Per effetto della modifica in esame, l’adeguamento deve essere completato entro sei mesi dalla data di adozione dell’apposito decreto ministeriale e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Si ricorda che il comma 2 del citato articolo 10-bis ha disposto che all’attuazione dell’articolo si deve provvedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo 10-bis, comma 2, del DL 104/2013 – non modificato dalla norma in esame – dispone che gli interventi previsti dal medesimo articolo in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture scolastiche debbano essere effettuati nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Ciò premesso – tenuto conto che l’adeguamento antincendio dovrà essere comunque completato entro il 31 dicembre 2016 - appare opportuno acquisire elementi informativi circa l'entità degli interventi da eseguire e l’adeguatezza delle risorse tuttora disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esame.

 

Articolo 4, comma 3 (Autocertificazione per gli stranieri soggiornanti in Italia)

La norma modifica l’articolo 17, comma 4-quater, del DL 5/2012 prorogando fino al 31 dicembre 2016 la facoltà per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare dichiarazioni sostitutive  limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Si ricorda che al richiamato comma 4-quater – nonché ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies (v. infra) – non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che l'elaborazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 17, comma 4-quinquies, del DL 5/2012, necessario per l’acquisizione d’ufficio dei dati interessati dalla norma in esame[10], è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti. Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti sia di spese connesse.

Si ricorda che con i commi 4-bis e 4-ter richiamati dalla relazione tecnica è stata estesa, dal 1° gennaio 2013, agli immigrati extra UE la possibilità di servirsi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, prevista per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[11].

La RT afferma infine che, trattandosi di norma meramente ordinamentale, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 4, comma 4 (Funzioni fondamentali dei comuni sotto i 5.000 abitanti)

La norma modifica l’articolo 14, comma 31-ter, del DL 78/2010, prorogando fino al 31 dicembre 2016 l’esclusione dall’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane.

Si ricorda che alla norma con cui è stato introdotto tale obbligo (il  comma 31-ter sopra richiamato, introdotto con l’articolo 19, comma 1, del DL 95/2012) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che alla disciplina oggetto della proroga in esame non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 4, comma 5 (Utilizzo di contabilità speciali relative alle province)

La norma modifica l’articolo 41-bis, comma 1, del DL 66/2014 prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali finalizzate a consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Baletta-Andria-Trani, nonché ad agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili sulle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell’anno 2016 costituiranno economie di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – dello stato di previsione dell’entrata.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario che il Governo chiarisca se i tendenziali di spesa per il 2016 scontino l’utilizzo delle somme in questione.

In proposito, si fa presente che l’articolo 41-bis, comma 2, del DL 66/2014 prevede che le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscano economia di spesa e siano versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

Articolo 4, comma 6 (Valutazione dei rischi in merito al rinvenimento di ordigni bellici)

La norma proroga da sei a dodici mesi dalla data di pubblicazione dell’apposito decreto del Ministro della difesa (DM 11 maggio 2015, n. 82) l'operatività delle modifiche introdotte all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 con la legge n. 177 del 2012, in merito alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. Tali modifiche prevedono che la valutazione sia svolta tenendo conto del possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in cantieri interessati da attività di scavo.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 5 (Distretti turistici)

La norma modifica l’articolo 3, comma 5, del DL 70/2011, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine entro il quale le regioni provvedono alla delimitazione dei cosiddetti distretti turistici.

Il medesimo articolo 3, al comma 4, dispone che possano essere istituiti, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le regioni, i distretti turistici con gli obiettivi, tra l’altro, di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, nei distretti turistici trovano applicazione, tra le altre, alcune disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo previste dall'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In proposito si rileva che la RT allegata all’articolo 3, commi da 4 a 6, del DL n. 70 del 2011 affermava che le suddette agevolazioni potevano essere concesse nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 1, comma 372, della medesima legge finanziaria per il 2006, quantificate in 50 mln annui a decorrere dall’anno 2006. Il riferimento a tale limite di spesa non era tuttavia espressamente indicato nel testo della disposizione.

Si segnala altresì che il termine per la delimitazione dei distretti è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall’art. 10, comma 6, del DL 83/2014, cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, poiché la normativa sopra richiamata in materia di distretti turistici prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale, amministrativa e finanziaria per i soggetti che operano nei territori interessati, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che siano tuttora disponibili le risorse con cui far fronte ai predetti interventi.

 

Articolo 6, comma 1 (Certificati di addestramento della gente di mare)

La norma modifica l’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 71/2015, prorogando da 8 a 18 mesi dall’entrata in vigore del suddetto D. Lgs. la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 6, comma 2 (Remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

Normativa previgente. L’articolo 15, comma 2, del DL 95/2012 prevede che, entro il 1° gennaio 2015, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute. Si ricorda che a tale norma, introdotta durante l’esame parlamentare, non sono stati ascritti specificamente effetti finanziari. La RT allegata alla disposizione evidenziava che il nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco avrebbe dovuto in ogni caso garantire l’invarianza dei saldi di finanza pubblica. Si ricorda altresì che al complesso delle disposizioni di cui all’art. 15, commi da 1 a 11-bis, la relativa relazione tecnica ascriveva effetti di risparmio per le misure di contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica da esse recate. Da ultimo, l’articolo 7, comma 3, del DL 192/2014 ha prorogato il termine per l’introduzione del nuovo metodo dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. A tale norma di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma modifica l’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del DL 95/2012, prorogando dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 l’applicazione di un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, definito con decreto interministeriale sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli effetti di risparmio ascritti all’art. 15 del DL 95/2012 si riferivano al complesso delle misure di contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica recate dai commi da 1 a 11-bis del medesimo articolo, andrebbe acquisita una conferma dal Governo che l’ulteriore differimento del termine per l’entrata in vigore della nuova metodologia di remunerazione della filiera del farmaco non incida sulla decorrenza di una parte dei predetti risparmi né sia altrimenti suscettibile di determinare effetti negativi ai fini dei saldi.

 

Articolo 6, comma 3 (Tariffe massime presso strutture sanitarie)

Normativa previgente. L’articolo 15, comma 15, del DL 95/2012 ha previsto che, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, determini le tariffe massime che regioni e province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale. A norma del successivo comma 16, le tariffe massime, valide dalla data di entrata in vigore del decreto, fino alla data del 31 dicembre 2015, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il termine sopraindicato del 31 dicembre 2015 risulta così stabilito per effetto della proroga prevista dall’art. 7, comma 4, del DL 192/2014.

La norma sostituisce integralmente l’articolo 15, comma 16, del DL 95/2012, prevedendo che le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica costituiscano riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto, costituiscono analogo riferimento fino alla data del 31 dicembre 2016.

 

La relazione tecnica si limita a illustrare la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 6, comma 4 (Forme premiali nell’ambito del Sistema sanitario nazionale)

Normativa previgente. L’articolo 2, comma 67-bis, della L. 191/2009 ha previsto forme premiali a valere sulle risorse ordinarie stanziate dalla vigente legislazione per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Ai sensi dell’articolo 42, comma 14-ter, del DL 133/2014, per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, stabilisce il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

 

La norma modifica l’articolo 2, comma 67-bis, della L. 191/2009, prevedendo anche per il 2015 che il riparto della quota premiale tenga conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita ad intervenire sui criteri di riparto fermo restando l'importo complessivo della suddetta quota premiale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 7, comma 1 (Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)

La norma modifica l’articolo 8, comma 3-bis, del DL 192/2014, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 l’incremento dal 10% al 20% dell’anticipazione del prezzo relativa ai contratti di appalto, di cui al Codice degli appalti pubblici, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura avviata successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto DL 192/2014.

Alla norma oggetto di modifica non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, la RT precisa che la concessione dell'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavori e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere che il profilo temporale dei pagamenti e della spendibilità delle risorse relative agli appalti pubblici, scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, possa subire effetti di accelerazione della relativa spesa, con conseguenti effetti negativi sui saldi di cassa.

 

Articolo 7, comma 2 (Qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici)

La norma modifica l’articolo 253, commi 9-bis e 15-bis del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, le disposizioni prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 il termine relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riveste carattere procedimentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della norma.

 

Articolo 7, commi 3 e 4 (Attestazione di qualificazione SOA)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 il termine di cui all'articolo 189, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 ed il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del DPR 207/2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono volte a consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale e ad eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del DPR 207/2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica, soprattutto nel settore delle costruzioni, con conseguente contrazione nel settore degli appalti.

La RT afferma altresì che le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 7, comma 5 (Contrasto all’esercizio abusivo dei taxi)

La norma modifica l’articolo 2, comma 3, del DL 40/2010, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l’emanazione di un decreto interministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il predetto termine è stato, da ultimo, prorogato dall’articolo 8, comma 1, del DL 192/2014, cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è di carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 7, comma 6 (Corsi di formazione per il salvamento acquatico)

La norma modifica l’articolo 15, comma 3-quinquies, del DL 216/2011, prorogando dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 l’emanazione di un decreto recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico.

Il suddetto termine è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2014 dall’art. 4, comma 1, del DL n. 150/2013 (c.d. proroga termini 2014). A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma risponde alla necessità di disporre di una disciplina organica, finalizzata all’individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. La RT afferma altresì che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 7, comma 7 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

La norma modifica l’articolo 26, comma 1-bis, del DL 66/2014, prorogando dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicazione telematica dei bandi e avvisi di gara, di cui agli articoli 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che all’articolo 26 del DL 66/2014, recante l’obbligo di pubblicazione telematica di avvisi e bandi, non erano ascritti effetti finanziari. Al riguardo, appare utile acquisire una valutazione del Governo sugli effetti della proroga in esame, considerato che - secondo la relazione tecnica riferita al testo originario del suddetto DL – dall’articolo 26 sarebbero comunque potuti derivare risparmi.

 

Articolo 7, comma 8 (Pagamenti per la messa in sicurezza delle scuole)

Le norme modificano l’articolo 18, comma 8-quinquies, del DL 69/2013, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione.

Le disposizioni specificano altresì che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Il suddetto termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, dall’art. 6, comma 4, lett. c), del DL n. 192/2014 (c.d. proroga termini 2015). A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che dal punto di vista contabile resta fermo che il MIUR dovrà provvedere ad impegnare entro il corrente esercizio le risorse del 2014 non ancora impegnate, che rappresentano residui di stanziamento e che altrimenti andrebbero in economia.

La RT afferma altresì che le disposizioni, di carattere procedurale, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che viene espressamente sancito che tale proroga non comporta, neanche implicitamente, deroghe alla vigente disciplina contabile in materia di conservazione di residui da parte del MIUR.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 7, comma 9 (Contratto di programma con RFI)

Le norme modificano l’articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 112/2015, in materia di rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato. In particolare, le disposizioni prevedono che, nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all’acquisizione di efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), sia prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.

 

La relazione tecnica specifica che i costi per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria da riconoscere, stante la proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni attualmente vigenti, sono pari rispettivamente a 976 milioni di euro e 720 milioni di euro, importi previsti nel contratto di programma-parte servizi RFI 2012-2014. Le relative risorse sono allocate nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia. Eventuali maggiori corrispettivi, sempre nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, potranno essere riconosciuti solo con la stipula del nuovo contratto già dal 2016. In tal senso la norma infatti indica chiaramente il 31 dicembre 2016 quale termine massimo di proroga.

La RT afferma altresì che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse relative al contratto di programma già in essere.

 

Articolo 7, comma 10 (Aggiudicazioni per la messa in sicurezza delle scuole)

La norma modifica l’articolo 1, comma 165, sesto periodo, della L. 107/2015, prorogando al 30 giugno 2016 il termine (originariamente pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 107/2015) entro il quale i beneficiari del finanziamento trasmettono al Ministero delle infrastrutture le aggiudicazioni provvisorie dei lavori.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 7, comma 11 (Mutui per la messa in sicurezza delle scuole)

Normativa vigente: l’art. 10 del DL n. 104/2013 prevede, al comma 1, la possibilità per le regioni, previa autorizzazione ministeriale e nell’ambito della programmazione triennale 2013-2015, di contrarre mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

Il DM 23.1.2015 (“Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale”) prevede la revoca dell’assegnazione in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 30 settembre 2015, termine successivamente prorogato al 31 ottobre 2015 dal DM 27.4.2015.

 

La norma proroga al 29 febbraio 2016 il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori, stabiliti nei provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del DL 12 settembre 2013, n. 104, relativi agli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso i mutui sopra indicati.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che la proroga in esame risulti compatibile con la programmazione finanziaria relativa ai mutui stipulati per il finanziamento degli interventi.

 

Articolo 8, comma 1 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

La norma proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi [comma 1, lett. a)]. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2016 il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management SpA (attuale concessionaria del SISTRI) [comma 1, lettera b)].

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere procedimentale e non determina effetti finanziari negativi.

Con particolare riferimento alla lettera b), la RT precisa che il contratto stipulato in data 14 dicembre  2009 tra il Ministero dell'ambiente e la Società Selex SeMa, attuale concessionaria del SISTRI, aveva una durata quinquennale con scadenza 30 novembre 2014, già prorogata al 31 dicembre 2015. L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip lo scorso 26 giugno. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alla fine del mese di gennaio 2016.

La RT precisa, inoltre, che il finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, ai sensi dell'articolo 14-bis del DL 78/2009, avviene attraverso contributi da porre a carico dei soggetti obbligati al SISTRI, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI medesimo. Tali contributi annuali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il pagamento dei costi di produzione consuntivati dalla Società Selex SeMa avviene nel limite delle risorse derivanti dal versamento dei contributi sopra indicati e previa verifica di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La RT afferma, quindi, che le norme non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 8, commi 2 e 3 (Limiti di emissione per gli impianti industriali e di rifiuti)

Le norme dispongono:

-          la proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 dei termini per l’aggiornamento dei valori limite di emissione dei grandi impianti di combustione, di cui all’articolo 273, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (comma 2);

-          il differimento dal 31 dicembre 2010 al 29 febbraio 2016 del termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg (comma 3).

Tale divieto è stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 36/2003.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3, in particolare, interviene sulle modalità di organizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti limitatamente alla fattispecie in questione.

 

La relazione illustrativa precisa che il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg non è di matrice europea, ma è una misura introdotta nell’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva sulle discariche dei rifiuti) al fine di incentivare il recupero energetico dei predetti rifiuti. La norma, tuttavia, non è mai stata applicata (in virtù delle numerose proroghe susseguitesi negli anni, da ultimo quella al 31 dicembre 2015, di cui all’articolo 9, comma 1, del DL 192/2014), in quanto l’Italia non è dotata di una rete di impianti di recupero energetico tale da poter assorbire l’intero flusso di rifiuti con tale specifico PCI, che è attualmente destinato in discarica. Infatti, nel disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (cosiddetto collegato ambientale - atto Camera n. 2093-B), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2015, è prevista l’abrogazione dell’articolo 6, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 36/2003[12]. Tuttavia, considerati i termini ordinari di vacatio legis, sussiste la necessità di provvedere a una proroga dell’entrata in vigore del divieto, al fine di scongiurare – a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’entrata in vigore del collegato ambientale – l’impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione. In assenza di tale disposizione di proroga si determinerebbero una crisi dell’intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti e la necessità di inviare tali rifiuti al di fuori dei confini nazionali.

La relazione illustrativa ribadisce infine che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto degli elementi forniti dalle relazioni allegate al testo, con particolare riferimento alla circostanza che il comma 3 (divieto di conferimento in discarica di determinati rifiuti indicati dal testo) riguarda una norma di fatto mai applicata, anche in virtù delle proroghe susseguitesi negli anni.

Si ricorda che a tali proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Andrebbe peraltro confermata la compatibilità delle disposizioni con l’ordinamento europeo, al fine di escludere eventuali sanzioni.

 

Articolo 9 (Pagamenti e riscossioni dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

La norma proroga fino al 30 giugno 2016 l’autorizzazione conferita dall’articolo 1, comma 298, della legge 147/2013 al Ministero delle politiche agricole ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'art. 23-quater del DL 95/2012. Tale autorizzazione è prorogata limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all’annualità 2015 e alle precedenti. I relativi pagamenti andranno effettuati  mediante l’utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario.

Si ricorda che l’articolo 23-quater, comma 9, del DL 95/2012 ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), stabilendo che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole fossero ripartite tra il medesimo Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad Assi dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Tale ripartizione è stata effettuata con il DM 31 gennaio 2013.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa precisa che a seguito della soppressione dell’Agenzia Assi e Unire, già UNIRE (ai sensi dell’articolo 23-quater del DL 95/2012), e del conseguente assorbimento della struttura e delle competenze relative all’ippica nell’ambito del Ministero delle politiche agricole, si sono registrate difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente[13]. Al fine di superare tali difficoltà, già con il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013 si consentì al Segretario generale dell’ex Assi, per l’esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell’Agenzia soppressa. In seguito l’articolo 1, comma 298, della legge 147/2013 ha previsto che il Ministro delle politiche agricole, per l’esercizio 2014, potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni utilizzando il suddetto conto di tesoreria. Successivamente il DL 192/2014 e il DL 51/2015 hanno prorogato tale autorizzazione, rispettivamente fino al 30 giugno e al 31 dicembre 2015[14]. La norma in esame prevede l’ulteriore prosecuzione dell’attività del dirigente delegato fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle pendenze debitorie maturate fino al 31 dicembre 2015.

Ciò appare indispensabile al fine di evitare soluzioni di continuità nell’attività di pagamento dei premi al traguardo. In particolare, poiché la nuova procedura informatica di pagamento dei premi attraverso il sistema amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE) potrà essere utilizzata, per ragioni di carattere tecnico, per i soli premi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la proroga dell’autorizzazione alla gestione da parte del dirigente delegato è finalizzata prioritariamente a garantire il completamento delle operazioni di pagamento a valere sulle disponibilità presenti sui conti correnti dell’ex Assi al 31 dicembre 2015, garantendo in questo modo una continuità gestionale, non assicurabile con gli ordinari strumenti di gestione. Inoltre detta proroga è resa necessaria dall’esigenza di consentire l’attività di liquidazione di ulteriori pendenze in corso, quali la liquidazione del Fondo Totip e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’ex Assi-Unire, nonché ad assicurare tempi adeguati per l’attività di rendicontazione del dirigente delegato sulla gestione 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall’articolo 1, comma 298, della legge 147/2013, di cui si dispone la proroga, siano effettuate nell’ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione e conferma dal Governo.

 

Articolo 10, comma 1 (Attività di gestione e riscossione delle entrate dei comuni)

Normativa vigente. L’art. 10, c. 2-ter, del DL n. 35/2013 è intervenuto sulla disciplina dell’attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti locali disponendo la proroga al 30 giugno 2015 del termine, già oggetto di precedenti differimenti, previsto per:

-          la cessazione delle predette attività da parte dei soggetti già affidatari [art.7. c.2, lett.gg-ter) del DL n. 70/2011];

-          la possibilità, per gli stessi soggetti, di svolgere l’attività di riscossione soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica [art.3, c.24, 25 e 25-bis, del DL n. 203/2005].

Successivamente, l’articolo 7, comma 7, del DL 78 del 2015 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il suddetto termine.

Alle predette proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

 

La relazione tecnica precisa che la norma è volta a prorogare al 30 giugno 2016 le attività di Equitalia SpA in materia di entrate ed in particolare di liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Detta proroga garantisce la continuità dell'acquisizione del gettito in considerazione dell'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali, che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia. La RT afferma, quindi, che alla disposizione non si ascrivono effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Articolo 10, comma 2 (Accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione)

Normativa vigente. L’articolo 3-bis, comma 2, del DL 16/2012 ha introdotto una tassazione agevolata sui combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono, contemporaneamente, energia elettrica e calore per riscaldamento. In particolare, la norma ha previsto un apposito decreto ministeriale per l’individuazione della misura di accisa agevolata da applicare alla fattispecie in esame. In via transitoria, (fino all’emanazione del decreto e, comunque, nel testo originario, fino al 2012), si applica la riduzione del 12% ai coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998.

Tale disposizione transitoria è stata oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali ha fissato al 31 dicembre 2015 il termine per l’applicazione della riduzione del 12% (articolo 10, comma 2, del DL 192/2014).

In merito ai profili finanziari, si evidenzia che né alla norma originaria né alle successive proroghe sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2016 la riduzione del 12% dei coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia per i combustibili impiegati negli impianti cogenerativi.

 

La relazione tecnica afferma che alla proroga in esame non si ascrivono effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che alle precedenti norme di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, appare opportuno che siano forniti elementi informativi in merito all’entità del gettito tributario atteso in conseguenza della proroga in esame, in rapporto alle previsioni di gettito per il settore interessato iscritte negli andamenti tendenziali. Ciò al fine di valutare l’effettiva neutralità finanziaria della norma in esame.

 

Articolo 10, comma 3 (Limiti di spesa per l’acquisto di mobili e arredi)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, ha stabilito che negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Ai sensi del successivo comma 142, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 devono essere versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La relazione tecnica ha ascritto a tali norme effetti di risparmio per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali effetti sono stati quantificati sulla base degli stanziamenti di ciascun Ministero destinati allo scopo, posti a confronto con le percentuali di acquisto di mobili ed arredi. L’articolo 10, comma 6, del DL n. 192 del 2014 ha prorogato a tutto il 2015 il limite di cui al comma 141. A tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari. In occasione dell’esame parlamentare di tale norma di proroga, con nota governativa del 15 gennaio 2015, è stato chiarito che per effetto della proroga si sarebbero potuti stimare per l’anno 2015 effetti di risparmio equivalenti a quelli già stimati per gli anni precedenti (5 milioni annui) ma che prudenzialmente si riteneva opportuno non scontare tali effetti in via preventiva.

 

La norma proroga a tutto il 2016 l’operatività dei limiti di spesa per l’acquisto di mobili e arredi stabiliti all’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012.

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta effetti positivi per il bilancio dello Stato, senza determinare riflessi finanziari negativi per i bilanci degli enti pubblici interessati. Infatti, i benefici per il bilancio dello Stato attengono sia alla diretta riduzione di spesa per le amministrazioni statali sia alle maggiori entrate correlate ai versamenti operati dagli enti pubblici assoggettati al limite in esame, mentre per il bilancio degli enti, trattandosi di un tetto di spesa legato ad elementi storici, l'effetto è fondamentalmente neutro[15]. In definitiva, la norma proposta si inserisce nel novero degli interventi di contenimento della spesa pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che alla disciplina limitativa delle spese per l’acquisto di mobili e arredi la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012 ha ascritto effetti di risparmio pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Andrebbe chiarito se, come affermato in occasione della precedente proroga, la mancata imputazione di effetti di risparmio per l’esercizio 2016 risponda esclusivamente a ragioni prudenziali e se si preveda comunque di realizzare un risparmio equivalente a quello scontato per gli esercizi 2013 e 2014 (5 milioni annui).

 

Articolo 10, comma 4 (Attività di consulenza finanziaria)

La norma proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

La relazione tecnica afferma che dalla proroga in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT precisa che il D.Lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF), come integrato dal D. Lgs. 164/2007, di recepimento della MIFID (Direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari), aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un Organismo nominato dal Ministro dell’economia e vigilato dalla Consob. In attesa dell'istituzione dell'Organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 del D. Lgs. 164/2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015 (articolo 21-bis del DL 91/2014), in quanto non è stato possibile istituire l’Organismo per la tenuta dell'Albo (infatti l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione ed il funzionamento di un nuovo ente che, a norma di legge, dovrebbe autofinanziarsi).

L'articolo 1, commi 36-41, della legge di stabilità 2016 ha previsto la soppressione del predetto Organismo per l'Albo dei consulenti finanziari e il trasferimento delle relative funzioni all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, rinominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari".

Ciò premesso, nelle more dell'avvio effettivo dell'albo unico dei consulenti finanziari, come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino al 31 dicembre 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 10, comma 5 (Limite ai compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche)

La norma proroga al 31 dicembre 2016 il limite ai compensi previsto dall'articolo 6, comma 3, del DL 78/2010. Si tratta, in particolare, del limite riguardante i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Tale limite è stato fissato, dal predetto comma 3, agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%.

Si ricorda che la RT allegata al DL 78/2010 non ha quantificato specifici effetti di risparmio con riferimento all’articolo 6, comma 3, mentre ha precisato che tali effetti si intendevano inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 del medesimo decreto legge (articolo che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti per il comparto dei Ministeri dall’articolo 6). Circa gli eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la RT non ha fornito una quantificazione, affermando che tali effetti possono essere registrati solo a consuntivo. Si ricorda infine che il medesimo articolo 6 prevede, al comma 21, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa di cui allo stesso articolo 6.

Si ricorda inoltre che la disposizione di cui al citato articolo 6, comma 3, è stata oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2015, in base all’articolo 10, comma 5, del DL 192/2014. A tale norma di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari coerentemente con la RT allegata alla norma originaria che affermava che detti effetti sarebbero stati registrati a consuntivo. In occasione dell’esame parlamentare di quest’ultima norma il Governo ha fornito i seguenti dati di consuntivo relativi ai versamenti all’Erario negli esercizi 2011-2013:

 

Capitolo 3334/MEF

Versato complessivo

Versamenti 2013

85.940.550,16

Versamenti 2012

92.064.890,88

Versamenti 2011

90.531.492,43

 

La relazione tecnica afferma che la norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche e determina effetti finanziari positivi per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli effetti di risparmio relativi alla proroga dovrebbero essere registrati a consuntivo, in analogia a quanto previsto per i precedenti esercizi. In proposito sarebbe utile acquisire i dati relativi ai risparmi conseguiti nel periodo successivo al 2013.

 

Articolo 10, comma 6 (Locazioni passive per immobili delle pubbliche amministrazioni)

La norma proroga per il 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Tale blocco dell’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT era stato inizialmente previsto dall’articolo 3, comma 1, del DL 95/2012.

 

La relazione tecnica afferma che all’articolo 3, comma 1, del DL 95/2012 non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. La RT ricorda inoltre che il blocco degli adeguamenti è già stato prorogato, da ultimo al 2015 con l'articolo 10, comma 7, del DL 192/2014.

Si segnala che anche a tale norma di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 10, comma 7 (Croce Rossa Italiana)

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 78/2012 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa) autorizza il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale ad utilizzare la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012, nonché per le esigenze del bilancio di previsione 2013. Con successivi decreti legge le predette previsioni sono state estese anche agli esercizi 2014 e 2015.

 

La norma estende all’anno 2016, con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, la possibilità di utilizzare la quota vincolata dell'avanzo accertato di amministrazione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 78/2012.

 

La relazione tecnica precisa che la norma proroga il periodo di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo accertato di amministrazione, per il ripiano immediato di debiti, di cui già l'Ente Croce Rossa Italiana gode, estendendolo ad un ulteriore anno - quindi per le esigenze del bilancio di previsione 2016 - con riferimento all'Ente strumentale CRI (soggetto giuridico pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2016).

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero esclusi effetti negativi di cassa connessi all’utilizzo delle quote vincolate degli avanzi di amministrazione. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 10, comma 8 (Finanziamenti effettuati dalla Banca d’Italia)

La norma differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale alla stipulazione di contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia si applica il regime derogatorio previsto dall’articolo 8, comma 30, del decreto legge n. 201 del 2011.

Si tratta del regime di opponibilità della cessione del credito previsto per le operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, effettuate dalla Banca d’Italia al fine di soddisfare anche in modo indiretto le esigenze di liquidità.

Si ricorda che alla precedente norma di proroga del predetto regime derogatorio (dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014: articolo 9, comma 30, del DL 150/2013) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 11, comma 1 (Ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione del 2013)

La norma modifica l’articolo 11, comma 2, del DL 192/2014, prevedendo la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 del termine entro il quale il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade della Sardegna danneggiate dall’alluvione del 2013[16], prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi si provvede con le risorse disponibili nella relativa contabilità speciale.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire elementi volti a confermare la disponibilità sulla specifica contabilità speciale delle risorse in questione in relazione agli interventi ancora da realizzare al fine di completare il ripristino della viabilità. Andrebbe inoltre confermato che le spese da erogare per l’esercizio 2016 siano già scontate ai fini dei saldi tendenziali di finanza pubblica e che tutte le attività del Commissario, anche di carattere amministrativo, possano trovare copertura nell’ambito delle somme disponibili per le finalità in esame.

 

Articolo 11, comma 2 (Incentivi per energia rinnovabile nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

La norma modifica l’articolo 8, comma 7, del DL 74/2012, prorogando al 30 settembre 2016 il termine entro il quale devono entrare in esercizio, per accedere agli incentivi, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. Analogamente, è prorogato al 30 settembre 2016, il termine entro il quale, per accedere agli incentivi, devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 11, comma 3 (Unità tecnica-amministrativa per l’emergenza rifiuti in Campania)

La norma modifica l’articolo 5, comma 1, del DL 136/2013, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'Unità tecnica-amministrativa (UTA) - prevista dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 - che opera nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che l’UTA è stata istituita per provvedere ad una pluralità di compiti connessi con l’emergenza rifiuti in Campania quali, tra l’altro, l’esercizio delle competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e  l'eventuale supporto alla Regione Campania nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti. L'incarico di Capo dell'UTA costituisce incarico dirigenziale di prima fascia. Possono essere nominate due unità di personale dirigenziale di seconda fascia per coadiuvare il Capo dell'UTA nello svolgimento dei compiti affidatigli. Il Capo dell'UTA è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonché, nel limite di 40 unità, di:

·         personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, con imputazione a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Il Capo dell'UTA è autorizzato, altresì, ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi;

·         personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

Il Capo dell'UTA è, inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di 4 unità, di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, cui corrispondere emolumenti per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di settanta ore mensili.

Il Capo dell'UTA è, infine, autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria senza assegni, cui è attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze in esame, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

Al personale è attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione con oneri a carico dell'Unità Tecnica-Amministrativa.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede la proroga dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'OPCM 3290 del 2011, al fine di proseguire le attività di liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nell'ambito della gestione emergenziale per i rifiuti nella regione Campania, nonché di recupero dei crediti accertati. La proroga inoltre consente di concludere, senza soluzioni di continuità, le procedure transattive in corso di definizione.

La RT afferma altresì che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle attività si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148, intestata al Capo dell'Unità tecnica-amministrativa, nonché con quelle derivanti dal recupero dei crediti.

 

In merito ai profili di quantificazione, sarebbe necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa l’entità delle risorse disponibili sulla specifica contabilità speciale e circa l’onere complessivo connesso alla proroga per il 2016 dell’UTA, atteso che le risorse derivanti dal recupero dei crediti non appaiono certe nell’entità e per quanto attiene al momento effettivo della loro disponibilità. Appare altresì utile acquisire conferma che le spese da sostenere nel corso dell’esercizio 2016 siano scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 12 (Credito d’imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali)

Normativa vigente. L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 63/2012 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici. Al fine di agevolare i soggetti interessati – che dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici e telematici per la lettura del codice a barre – è stato introdotto un credito d’imposta, per l’anno 2012, nei limiti della regola del de minimis, da utilizzare in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In merito al profilo finanziario è stato stabilito che alla copertura degli oneri si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, con i risparmi conseguiti ai sensi del successivo comma 3 (recante modalità di determinazione dei rimborsi in favore di Poste Italiane Spa in relazione alle tariffe agevolate). Le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

Il predetto termine del 1° gennaio 2013 è stato prorogato:

- al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 334, della legge n. 147/2013, che ha contestualmente riconosciuto l’accesso al credito d’imposta per l’anno 2014. Alla disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti dal momento che, in base a quanto affermato dalla RT, l’agevolazione non aveva trovato applicazione concreta nel 2013[17]. La RT spiegava che – fermo restando il limite di spesa di 10 milioni di euro – la copertura finanziaria era assicurata in parte dai risparmi relativi alla definizione delle tariffe e dei rimborsi in favore di Poste Italiane Spa richiamata dall’art. 4 del citato DL n. 63/2012 (che, rispetto ai 10 milioni indicati nel DL n.63/2012, sono ora previsti in circa 5 milioni), e per la parte restante dall’abrogazione del credito d’imposta in favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali operata dal comma 335 della medesima legge n. 147/213;

- al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, comma 185, della legge n. 190 del 2014, che ha contestualmente riconosciuto l’accesso al credito d’imposta per l’anno 2015. Alla disposizione di proroga sono stati ascritti effetti di maggiore spesa corrente – ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento – di importo pari a 13 milioni per l’anno 2015. La RT spiegava che la definizione delle tariffe e dei rimborsi in favore di Poste Italiane Spa aveva determinato, a consuntivo, risparmi pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2015 e che, tenuto conto che le risorse di cui articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 da riassegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risultavano pari a 8,5 milioni di euro, la norma determinava un impatto in termini di fabbisogno di cassa in identica misura.

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine di decorrenza iniziale dell’obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici; conseguentemente è riconosciuto per l’anno 2016 l’accesso al credito di imposta a valere sulle risorse stanziate per le medesime finalità, come integrate dall’articolo 1, comma 335, della legge di stabilità 2014 (comma 1).

Corrispondentemente viene ridotto di 13,3 milioni di euro per l’anno 2016 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (comma 2).

 

La relazione tecnica precisa che la norma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese. Ne consegue che il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del DL n. 63/2012 è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 nell’ambito e a valere sulle dotazioni iscritte in bilancio a legislazione vigente. In particolare, la RT afferma che le risorse in questione ammontano a 13,3 milioni di euro e sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2016 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,3 milioni di euro per il 2016 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La relazione illustrativa segnala che il decreto attuativo previsto dal DL 63/2012 è tuttora in corso di emanazione, aggiungendo che, conseguentemente, l’adozione del provvedimento non potrà esplicare effetti nel 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma prevede testualmente il riconoscimento del credito di imposta per il 2016, mentre la relazione tecnica afferma che il beneficio è riconosciuto per il 2015 e per il 2016. In proposito andrebbe chiarito a quali benefici relativi al 2015 la RT faccia specificamente riferimento tenuto conto che la relazione illustrativa, in coerenza con il testo della norma, precisa che il decreto attuativo della disposizione originaria che ha previsto il beneficio, ancora in fase di emanazione, non può esplicare i propri effetti nel 2015.

Inoltre, a fini di copertura sono utilizzate le risorse stanziate per le finalità in esame, come integrate dalla legge di stabilità 2014. Si osserva in proposito che lo stanziamento originario ammonta a 10 mln di euro per il 2012. Detto importo è stato confermato dalla prima norma di proroga, mentre in occasione della successiva proroga le risorse sono state incrementate a 13 mln per il 2015. Tanto premesso, andrebbero chiarite le ragioni sottostanti l’incremento delle risorse a 13,3 mln per le esigenze connesse alla proroga in esame. Quanto ai meccanismi di copertura prefigurati, si rileva che, fermo restando il trasferimento delle risorse già stanziate dal pertinente capitolo del Ministero dell’economia alla contabilità speciale dell’Agenzia delle entrate, gli effetti negativi sui saldi di cassa derivanti dall’utilizzo delle somme nel 2016 sono compensati mediante riduzioni del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali. In proposito appare necessario chiarire se debba comunque intendersi che il predetto importo di 13,3 mln costituisce un limite di spesa, relativo al 2016, e, in tal caso, quali siano le procedure necessarie ad assicurare il rispetto di tale limite anche con riferimento alla necessità di limitare la fruizione del beneficio all’esercizio 2016.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che, come emerge dalla relazione tecnica, la disposizione comporta effetti negativi solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’utilizzo delle risorse, pari a 13,3 milioni di euro, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012 - come integrate dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 147 del 2013 - già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze alla contabilità speciale dell’Agenzia delle entrate.

Alla copertura dei predetti effetti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), le cui risorse, in coerenza con gli effetti finanziari della disposizione in esame, sono computate ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto. In proposito appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse occorrenti sul citato Fondo, assicurando altresì che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime disponibilità.



[1]    Articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge  296/2006.

[2]    Articolo 66, comma 3, del DL 112/2008.

[3]    Articolo 3, comma 102, della legge 244/2007.

[4]    Articolo 66, commi 9-bis, 13, 13- bis e 14, del DL 112/2008.

[5]    A tal fine viene modificato l’art. 1, comma 5, del DL n.150/2013. Tale norma, come modificata dall’art. 1, comma 3, del DL 192/2014, fissa al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle suddette assunzioni.

[6]    In particolare sono richiamati l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, l'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e l'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[7]    Previsti dall'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

[8]    Tale previsione è recata dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

[9]    Legge di stabilità 2012

[10] All’articolo 17, comma 4-quinquies, del DL 5/2012: “Con decreto del Ministro dell'interno […] sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione”.

[11] In particolare, con i commi 4-bis e 4-ter sono stati modificati l’articolo 3, comma 2, del DPR  445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e l’articolo 2, comma 1, del DPR 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero). Per effetto di tali modifiche sono stati soppressi i rinvii che facevano salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

 

[12] Cfr. articolo 46 del C. 2093-B

[13] Pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell’ex Assi – Unire.

[14] Ciò – precisa la relazione illustrativa – per consentire lo svolgimento delle attività di pagamento con la celerità necessaria, imposta anche dall’esigenza di recuperare su un triennio l’ingente mole dei debiti risultanti dal bilancio di chiusura dell’Assi al 31 dicembre 2012.

[15] La RT sembrerebbe così riferirsi al secondo periodo del comma 142 sopra richiamato. In base a tale periodo, infatti, il comma 141 “non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.

[16] Ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

[17] La RT spiegava che le risorse destinate alla copertura finanziaria dell’agevolazione, di cui al citato articolo 4 del DL n. 63/2012, derivavano dalla conclusione del complesso iter di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in relazione alla definizione delle tariffe per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane per i primi tre mesi dell’anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell’art. 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009. La RT aggiungeva che tale stanziamento non era stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012. La vicenda era in via di conclusione a fine 2013, con la determinazione del quantum dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, era stato definito che il risparmio congiuntamente stimato avrebbe dovuto attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente  richiamata dal fondo delle partite perenti del bilancio della PCM – sarebbe stata corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013. Soltanto in quel momento sarebbe stato possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che avrebbe definito condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta di  cui all’art. 4 sopra richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente l’agevolazione