Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2157) Proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
Riferimenti:
AC N. 2157/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 79
Data: 12/03/2014
Descrittori:
AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO   DECRETO LEGGE 2014 0003
PERSONALE DELLA SCUOLA   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2157

 

Proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

 

(Conversione del DL 3/2014 - Approvato dal Senato - S. 1254)

 

 

 

 

 

N. 79 – 12 marzo 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2157

Titolo breve:

 

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Incerti

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3. 1

Sblocco dell’annualità 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per il personale della scuola.. 1

ARTICOLO 1, comma 4. 7

Allentamento per il personale della scuola dei vincoli posti per il 2014 alla crescita delle retribuzioni 7

ARTICOLO 1-bis. 9

Posizioni economiche personale A.T.A. 9



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee ed urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo iniziale.

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio del Senato un’ulteriore relazione tecnica riferita all’unico emendamento approvato, con il quale è stato introdotto l’articolo 1-bis[1].

Della predetta documentazione si dà conto nella  presente Nota.

Né il testo iniziale né la modifica introdotta dal Senato sono corredati di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme sui tre saldi.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3

Sblocco dell’annualità 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per il personale della scuola

Normativa previgente: l’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 reca una serie di norme volte a bloccare la crescita delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, dettando misure di contenimento differenziate per comparto, con efficacia per il triennio 2011-2013 e, soltanto per il comparto scuola, per il triennio 2010-2012. In particolare, il comma 23 stabilisce che per il personale della scuola gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Come misura di presidio, il comma 1 stabilisce che, a prescindere da quanto disposto dai singoli commi del medesimo articolo con riferimento ai vari comparti, in ogni caso la retribuzione di ciascun dipendente negli anni 2011-2013 non può eccedere quella percepita nel 2010.

Si evidenzia quindi il disallineamento temporale di un anno per l’applicazione del blocco nel comparto scuola, rispetto agli altri comparti del pubblico impiego.

Le norme recate dal decreto legge 78/2010 hanno avuto immediata efficacia senza la necessità di successivi provvedimenti attuativi.

In seguito, l'articolo 16, comma 1, del DL n. 98/2011, ha previsto, fra l’altro, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 l’efficacia delle vigenti disposizioni di contenimento della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, senza indicare specificamente le misure oggetto della proroga. Veniva infatti prevista l’emanazione di un DPR volto ad individuare puntualmente le disposizioni interessate dalla proroga.

L’emanazione del suddetto decreto è stata più volte rinviata, benché dal 1° gennaio 2013 sia cessata l’efficacia delle norme che prevedevano il blocco della maturazione degli scatti di anzianità per il personale della scuola. Conseguentemente, in assenza di una norma che disponesse materialmente la non rilevanza del servizio prestato nel corso dell’anno 2013 al fine della maturazione degli scatti di anzianità, nella predisposizione dei cedolini è stata di fatto riconosciuta la maturazione dello scatto relativo ai periodi di servizio svolti nel 2013[[2]].

Il DPR 122/2013 che ha prorogato al 31 dicembre 2013 l’efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 23 del decreto legge n. 78/2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale soltanto il 25 ottobre 2013, mentre la liquidazione dei maggiori importi è proseguita, e tuttora prosegue, non essendo stati adottati i provvedimenti di retrocessione del personale che ha maturato uno scatto nel 2013 alla classe stipendiale immediatamente precedente[3]. L’emanazione del DPR ha comportato che l’annualità 2013 non avesse più rilievo ai fini della maturazione degli scatti[4].

In conclusione, a legislazione vigente[5], il trattamento economico stipendiale del personale della scuola, con riferimento agli anni 2013 e 2014 è così definito:

- anno 2013: non è più utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;

- anno 2014: è utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali il cui pagamento, nell'anno in esame, è tuttavia sospeso, con effetti una tantum, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 78/2010[[6]], che in sostanza esclude, come già accennato, che il liquidato del 2014 possa eccedere quello del 2010.

Le norme, come esplicitato dalla relazione illustrativa, intendono dare soluzione alla questione – insorta a seguito dell'entrata in vigore[7] del DPR 122/2013 (proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti) - relativa al trattamento economico stipendiale corrisposto nell'anno 2013 al personale della scuola.

Il testo evidenzia, innanzitutto, che è in corso una specifica sessione negoziale[8] finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale. Si rammenta che l’annualità 2012 attualmente non è valutata ai fini della progressione stipendiale in forza dell’articolo 9, comma 23, del DL 78/2010.

L'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, ha previsto che una quota pari al 30 per cento delle economie derivanti da un processo di razionalizzazione delle risorse di personale[9] della scuola potesse essere finalizzato anche al recupero degli scatti bloccati ai sensi dell'articolo 9, comma 23. Successivamente la legge 183/2011 ha previsto la possibilità di utilizzare per lo sblocco degli scatti del personale scolastico anche ulteriori risorse, da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Le disposizioni descritte hanno già trovato attuazione con riferimento alle annualità 2010 e 2011 e, in relazione a tali previsioni, il MIUR ha avviato le procedure intese all'avvio di una apposita sessione negoziale finalizzata allo sblocco dell'annualità 2012.

Le norme stabiliscono quindi che nelle more della conclusione di tale sessione negoziale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, non sono adottati:

         i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno;

         i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

E’ ribadito quanto già previsto a legislazione vigente, ossia che il 2013 non è utile al fine della maturazione degli scatti di anzianità[10] (comma 1).

Dagli elementi forniti nella relazione illustrativa si desume che il termine del 30 giugno 2014 per la mancata adozione dei provvedimenti indicati dal testo (provvedimenti di retrocessione o di recupero) si giustifica con il fatto che lo sblocco dell’anno 2012 in esito alla sessione negoziale dovrebbe consentire di maturare la nuova posizione stipendiale nel corso del 2012 a quasi tutti quelli che l’hanno maturata nel corso del 2013. In pratica si sostituiranno i periodi di servizio del 2013, indebitamente considerati ai fini della maturazione dello scatto, con quelli prestati nel 2012 e rilevanti proprio in esito alla sessione negoziale. La relazione illustrativa infatti evidenzia che i miglioramenti economici teoricamente oggetto di un provvedimento amministrativo di recupero dovrebbero essere nuovamente attribuiti al personale una volta conclusa la citata procedura volta allo sblocco dell'annualità 2012, con conseguente aggravio di procedure ed oneri amministrativi oltre che di probabile instaurazione di contenzioso da parte del personale coinvolto.

Le norme stabiliscono che in relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati[11], fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale (comma 2). In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario (comma 3).

Sembra intendersi che la sessione negoziale, potendo disporre delle somme accantonate, disporrà del recupero dell’utilità del 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Una volta operato il recupero, per la quasi totalità dei docenti in servizio a tempo indeterminato, ossia per tutti coloro che erano in servizio per tutta la durata degli anni 2012 e 2013, l’anzianità di servizio valida ai fini della carriera economica sarà equivalente a quella posseduta considerando come utile l’anno 2013. In pratica i dodici mesi di anzianità 2013 (non spettanti) saranno sterilizzati dai dodici mesi di anzianità 2012. Per la medesima platea le somme erogate nel 2013 (e non recuperate) corrispondono a quelle che sarebbero dovute per il 2012 (che non saranno erogate). I 120 milioni dunque o verranno utilizzati nella sessione negoziale a copertura degli oneri o compenseranno il mancato recupero dei pagamenti già effettuati. Tale lettura è confermata dal fatto che in caso di mancata conclusione della sessione negoziale, le somme  accantonate sarebbero acquisite all’erario (con relativo recupero dei pagamenti effettuati).

 

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono che, nelle more della conclusione della sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012, avviata in data 8 gennaio 2014 dal Ministro dell'istruzione, e comunque entro il 30 giugno 2014, non si provveda alla retrocessione alla classe stipendiale precedente per i soggetti interessati dalla predetta sessione negoziale, che siano passati nel 2013 a una classe superiore a seguito del riconoscimento dell'utilità del medesimo anno ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso. Inoltre non vengono adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal gennaio 2013 in relazione all'acquisizione del trattamento retributivo corrispondente ad una nuova classe stipendiale.

I relativi oneri sono quantificati - sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - in complessivi 120 milioni di euro, di cui 58,1 milioni relativi a somme corrisposte nell'anno 2013 e 61,9 milioni di euro relativi al mantenimento nel 2014 della posizione economica maturata nel 2013 al personale destinatario della citata sessione negoziale.

Pertanto, prosegue la relazione tecnica, nelle more della conclusione della suddetta sessione per le finalità di cui al comma 1 viene, conseguentemente, accantonata la somma di 120 milioni di euro corrispondente ad una quota parte degli obiettivi di risparmio conseguiti nell'anno 2012, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 64 del decreto legge n. 112/2008 accertati in sede di Comitato di verifica tecnico-finanziaria. Il comma 3 reca una clausola di salvaguardia consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato del menzionato importo di 120 milioni nel caso di  mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale. Il versamento compensa l'onere connesso al mancato recupero delle somme corrisposte a partire dal 2013 fino al 30 giugno 2014.

 

Al riguardo si osserva che la spesa è stata stimata, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, “sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”. Peraltro non vengono forniti dati di dettaglio circa la platea dei beneficiari dei maggiori pagamenti effettuati nel 2013 e la platea di coloro che beneficeranno - invece - dello sblocco dell’annualità 2012. Tale disaggregazione risulterebbe utile al fine di verificare se sussista un’apprezzabile differenza fra le due platee. In caso affermativo, occorrerebbe chiarire se si procederà al recupero delle somme già percepite nel 2013 e alla retrocessione stipendiale nel 2014 nei confronti di coloro che – pur avendo beneficiato di incrementi per il 2013 – non sarebbero interessati al riconoscimento dell’annualità 2012. In tali ipotesi, qualora si procedesse al recupero delle somme percepite e/o alla retrocessione stipendiale, andrebbe chiarito secondo quale tempistica tali misure saranno adottate.

Considerato inoltre che la relazione illustrativa fa espresso riferimento ad un eventuale possibile contenzioso, andrebbe chiarito:

          se si procederà alla temporanea retrocessione del personale, che ha maturato un anno di anzianità nel 2013, a una classe stipendiale inferiore nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente (anche a causa di un’eventuale carenza di fondi di cui al punto successivo);

          se le somme giacenti sul Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008 siano sufficienti a coprire l’onere a regime recato dal riconoscimento dell’utilità dell’anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. In alternativa, se per la copertura dell’onere a regime dovrà attingersi ad altre fonti di finanziamento. A tale proposito si rammenta che le sessioni contrattuali già svolte per lo sblocco degli anni 2010 e 2011 hanno determinato oneri permanenti per somme superiori ai 300 milioni. Considerato poi che il recupero dell’anno 2012 ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio implicherà una ricostruzione di carriera, andrebbe esplicitato se sussistano fondi aventi natura contrattuale dotati di una dotazione in conto residui tale da garantire il pagamento degli arretrati spettanti al personale con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Inoltre, tenuto conto della mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti delle norme e del parziale disallineamento temporale tra spese individuate e relative fonti di copertura, andrebbe indicato l’effetto delle somme sui diversi saldi di finanza pubblica al fine di verificare la complessiva compensatività degli effetti del provvedimento.

Infine, considerato che la relazione tecnica fa riferimento alla corresponsione di emolumenti derivanti da passaggi di classe stipendiale “pur in assenza di una specifica normativa in tal senso”, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l’erogazione dei predetti emolumenti. Tali elementi appaiono utili anche con riferimento all’analisi delle disposizioni di cui al successivo articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare e riferito al personale ATA.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, la disposizione prevede l’accantonamento, fino alla conclusione di una specifica sessione negoziale, o, in caso di mancata conclusione della stessa, il versamento all’entrata delle somme iscritte nel conto dei residui, nella misura complessiva di 120 milioni di euro, sull’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l’incremento delle risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, nonché dell’incremento  delle risorse destinate al settore scolastico (capitolo 1298 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

 

ARTICOLO 1, comma 4

Allentamento per il personale della scuola dei vincoli posti per il 2014 alla crescita delle retribuzioni

Le norme, considerata la specifica modulazione temporale delle misure di blocco delle crescita delle retribuzioni del personale del comparto scuola, stabiliscono che per il medesimo personale non trova applicazione - per l'anno 2014 - l'articolo 9, comma 1, del DL  78/2010[[12]], in base al quale le somme liquidate in via ordinaria nel medesimo anno 2014 non possono eccedere il liquidato del 2010.

Si ricorda che le norme limitative della crescita delle retribuzioni specificatamente riferite al comparto scuola operano per gli anni 2010-2013, mentre quelle riferite agli altri comparti del pubblico impiego operano per gli anni 2011-2014. La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame sottolinea che la piena applicazione al comparto scuola della norma generale recata dall'articolo 9, comma 1, del  DL 78/2010 avrebbe comportato di fatto, per il solo comparto in questione, un blocco quinquennale rispetto a quello quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.

La disapplicazione opera nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del DL 78/2010 (mancato conteggio delle annualità 2010-2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali per il personale della scuola) come prorogato (al 2014) dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DPR 122/2013.

 

La relazione tecnica premette che lo scopo della disposizione in esame è quello di evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014; dispone, pertanto, la disapplicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 78/2010. L’onere derivante dal pagamento di detti miglioramenti trova capienza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2014 relativi alle competenze stipendiali del personale appartenente al comparto scuola.

Infatti, prosegue la relazione tecnica, in sede di formazione delle previsioni 2014-2016 i capitoli di bilancio relativi alle spese per le competenze stipendiali sono stati integrati della somma di circa 700 milioni di euro connessa alle eccedenze di spesa, previste per l'anno 2013, relative all'andamento degli effettivi pagamenti stipendiali. La revisione degli stanziamenti era disposta in considerazione del parziale conseguimento di alcuni risparmi correlati alla riduzione del personale[13] e per l'effetto di trascinamento sul triennio 2014-2016  della maggiore spesa per assegni familiari e personali sostenuta nel 2013. Da una prima verifica dei dati di preconsuntivo 2013 emerge che la maggiore spesa sostenuta nel 2013 è invece pari a circa 600 milioni. Si determina, così, un eccesso di stanziamento pari a circa 100 milioni. Detti margini, conclude la relazione tecnica, possono essere utilizzati per fronteggiare i miglioramenti stipendiali derivanti dalla norma, quantificabili in circa 70 milioni.

 

Al riguardo premessa la necessità di esplicitare i criteri sottostanti la stima di una maggiore spesa per 70 mln nell’esercizio in corso, si rileva che la norma, al fine di coprire un onere, dispone l’utilizzo di somme stanziate in bilancio sulla base di previsioni che si assumono non più corrette. L’eccedenza di stanziamento di bilancio che si riscontrerebbe, in base ai dati aggiornati, sarebbe - secondo la relazione tecnica – pari a 100 milioni di euro. I dati posti alla base delle previsioni di bilancio risalirebbero al settembre 2013, mentre la nuova stima sarebbe basata su dati di preconsuntivo disponibili al gennaio 2014.

Tanto premesso, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la prudenzialità dell’utilizzo di tali risorse, considerato che:

          per l’esercizio 2013 sono disponibili solo dati di preconsuntivo. Pertanto la stima delle predette eccedenze potrebbe essere ulteriormente rettificata in corso d’anno;

          gli errori di previsione di segno positivo riferiti ai capitoli di bilancio interessati potrebbero essere compensati da errori di segno opposto riferiti ad altri capitoli. Occorrerebbe quindi disporre di una valutazione che accerti che i maggiori risparmi netti complessivamente registrati nel bilancio dello Stato risultino capienti rispetto alla spesa prevista. In tale ottica lo strumento dell’assestamento pare quello più idoneo all’accertamento di eventuali risorse inattese da utilizzare per finalità di spesa.

Su tali questioni appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 1-bis

Posizioni economiche personale A.T.A.

Le norme stabiliscono che[14] per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale (comma 1).

Nelle more della conclusione della sessione negoziale e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni economiche citate (comma 2).

All'onere derivante dalle norme descritte, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (comma 3).  

 

La relazione tecnica[15] afferma che la norma finanzia, nel limite di euro 38,87 milioni per il solo esercizio finanziario 2014, una sessione negoziale rivolta al personale ATA già destinatario delle posizioni economiche di cui all’articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014.

Detto personale ha indebitamente[16] percepito, sino alla mensilità di gennaio 2014 inclusa, il miglioramento stipendiale collegato a dette posizioni economiche. Infatti l’articolo 9 comma 21 del decreto legge n. 78/2010[17] dispone che le progressioni di carriera disposte per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 abbiano effetto ai soli fini giuridici esclusi, dunque, quelli economici. Fermo restando il debito dei dipendenti, nei confronti dello Stato, che verrà recuperato nei tempi previsti dal comma 2, la norma proposta intende attribuire un vantaggio economico una tantum ai soggetti in questione, di natura stipendiale e di entità tale da compensare il debito ed evitare quindi complicate operazioni di recupero e di conguaglio pensionistico, nonché tale da permettere l’erogazione di una ulteriore somma. Il numero dei soggetti interessati dalle posizioni economiche, distribuito in funzione della qualifica e dell’anno scolastico di attribuzione della posizione medesima, è illustrato nelle tabelle che seguono (la numerosità indicata per i soggetti beneficiari al 1° settembre 2013 è ricavata mediante proiezione dei primi dati disponibili):

 

 

(Unità di personale)

 

Data di maturazione della prima posizione economica

Qualifica

1/9/2011

1/9/2012

1/9/2013

Collaboratori scolastici

5.294

738

700

Collaboratori scolastici e dei servizi

7

1

 

Assistenti amministrativi e tecnici

2.453

525

400

Totale

7.754

1.264

1.100

 

(Unità di personale)

 

Data di maturazione della seconda posizione economica (non in possesso della prima ante 1/9/2011)

Qualifica

1/9/2011

1/9/2012

1/9/2013

Assistenti amministrativi e tecnici

709

71

150

Totale

709

71

150

 

(Unità di personale)

 

Data di maturazione della seconda posizione economica (già in possesso della prima ante 1/9/2011)

Qualifica

1/9/2011

1/9/2012

1/9/2013

Assistenti amministrativi e tecnici

1.074

141

350

Totale

1.074

141

350

 

I soggetti assegnatari della posizione economica il 1° settembre 2010 hanno maturato il corrispondente diritto prima del 1/1/2011, data dalla quale decorre il vincolo alla crescita stipendiale posto dall’art. 9 comma 21 del DL 78/2010 e quindi non sono interessati né dal blocco degli stipendi né, naturalmente, dalla norma in questione.

I soggetti assegnatari della posizione a decorrere dal 1° settembre 2011 dovranno restituire le somme già indebitamente percepite da tale mese sino al mese di gennaio 2014, cioè per 29 mesi; coloro che la posizione l’hanno ottenuta dal 1° settembre 2012 dovranno restituire somme percepite per 17 mesi; infine i soggetti che hanno ottenuto la posizione dal 1° settembre 2013 dovranno restituire somme indebitamente percepite per 5 mesi. Ai sensi della norma proposta, fermo restando il citato debito verso lo Stato, ai soggetti in questione sarà attribuito un beneficio economico superiore, corrispondente indicativamente alla somma che avrebbero percepito per la posizione economica per 36, 24 e 12 mesi, cioè sino ad agosto 2014. Ciò consentirà in particolare di compensare il debito verso lo Stato col nuovo beneficio economico, evitando complicate operazioni di recupero stipendiale e conguaglio pensionistico.

Il valore economico mensile delle posizioni economiche è pari a:

·        63,87 euro per i collaboratori scolastici e collaboratori scolastici di servizi cui era stata assegnata la prima posizione economica;

·        127,74 euro per gli assistenti tecnici e amministrativi cui era stata assegnata la prima posizione economica;

·        191,60 euro per gli assistenti tecnici e amministrativi cui era stata assegnata la seconda posizione economica.

Applicando i valori così specificati alla platea dei beneficiari per i mesi di fruizione dell’aumento si determina un onere complessivo di 38.865.955,61 euro

Nel computo si è tenuto conto, per i soggetti beneficiari della seconda posizione economica già titolari della prima acquisita anteriormente al 01/9/2011, vale a dire nel 2010 e quindi anteriormente all’entrata in vigore del vincolo di cui all’articolo 9 comma 21 del decreto legge n. 78/2010, del fatto che agli stessi si dovrebbe recuperare unicamente la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di seconda posizione e quanto avrebbero dovuto continuare a percepire in corrispondenza alla prima posizione.

Il comma 2 pospone al più tardi al 30 giugno 2014 il recupero dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di ciascuno dei dipendenti ATA in relazione all’indebito pagamento dell’incremento stipendiale legato all’attribuzione delle posizioni economiche di cui all’articolo 62 del CCNL 29/11/2007, per le posizioni attribuite tra settembre 2011 e settembre 2013, mentre era in vigore l’articolo 9 comma 21 del decreto legge n. 78/2010 che dispone che tali progressioni siano, tra il 2011 e il 2014, utili unicamente ai fini giuridici e non anche a quelli economici. Poiché la norma si limita a posporre il recupero dei crediti in questione, fermo restando il diritto di credito e la sua concreta azionabilità nel corso del 2014, la norma in questione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3, a finalità di copertura, riduce di euro 38,87 milioni per l’anno 2014 l’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, confluita nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006.

Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che detta autorizzazione di spesa trova annualmente destinazione mediante il decreto di cui al medesimo articolo 1 comma 601, per finalità in favore dei piani dell’offerta formativa (POF). La riduzione dello stanziamento proposta non comporta dunque l’insorgere di debiti fuori bilancio poiché sull’autorizzazione in questione non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alle norme recate dall’articolo 1, commi da 1 a 3, in merito all’opportunità chiarimenti circa gli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l’erogazione degli emolumenti.

Nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione, che appare corretta in base alle ipotesi prospettate dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, si segnala che tali somme sono confluite nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritto in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativi all’istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204,1196 e 1194). A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca la misura nella quale saranno ridotti i suddetti stanziamenti, anche al fine di verificare se il loro utilizzo possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 



[1] Si tratta dell’emendamento 1.0.5 (testo 4) della Commissione.

[2] Ciò pure in presenza dell’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 78/2010, che come detto vietava - invece - l’erogazione di compensi per il 2013 superiori a quelli corrisposti nel 2010.

[3] Fatto reso evidente anche dal dettato letterale dell’articolo 1, comma 1 del testo in esame.

[4] Anche di quelli già conseguiti, con l’effetto di retrocedere parte del personale alla classe stipendiale inferiore e di recuperare gli importi erogati ma non più spettanti a seguito dell’emanazione del DPR.

[5] Come anche evidenziato dalla relazione illustrativa.

[6] Così come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013.

[7] Più correttamente della tardiva entrata in vigore come verrà chiarito nel seguito della presente Nota.

[8] Attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del DL 78/2010.

[9] A norma dell’articolo 64 del decreto legge n. 112/2008.

[10] A tal fine è stabilito che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DPR 122/2013.

 

[11] Ossia di retrocessione di una classe stipendiale e di recupero dei pagamenti già effettuati.

[12] Come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

[13] Rispetto a quelli previsti dall'art. 64 del decreto legge n. 112/2008 per l’anno scolastico 2011/2012 e dalla legge n. 183/2011 e dal decreto legge n. 95/2012 per l'anno scolastico 2012/2013.

[14] In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale ATA nell'ambito della scuola.

[15] Come integrata dalla nota n. 18923 della Ragioneria generale dello Stato del 5 febbraio 2014, depositata nel corso dell’esame presso il Senato.

[16] Così nel testo della relazione tecnica.

[17] Come integrato dall’articolo 16 comma 1 del decreto legge n. 98/2011 e successivo DPR attuativo n. 122/2013.