Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
Riferimenti: AC N.2305/XVII AC N.2566/XVII AC N.2827/XVII AC N.3166/XVII AC N.111/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 211/2
Data: 25/09/2017
Organi della Camera: IX Trasporti


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Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

25 settembre 2017
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Le proposte di legge 2305 e abb.-A intendono incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile.

L'articolo 1, comma 1, individua l'oggetto e le Le finalitàfinalità del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana. 

Tale obiettivo deve essere perseguito dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità (comma 2).

Il comma 3 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 introduce nell'ordinamento la definizione normativa  delle ciclovie e delle reti cicloviarie, nonché quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana).

La Definizione normativa di cicloviaciclovia è definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione e che può comprendere, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, una o più delle seguenti categorie:

  1. piste o corsie ciclabili e itinerari ciclopedonali: definiti ai sensi Codice della strada (CdS- decreto legislativo n. 285/1992);
  2. vie verdi ciclabili o greenway, intese come piste o strade ciclabili quando non è consentito il traffico motorizzato;
  3. sentieri ciclabili o percorsi natura, come itinerari in parchi e zone protette senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;
  4. strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;
  5. strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
  6. strade 30 urbane o extraurbane: strade sottoposte a limite di velocità di trenta chilometri orari zona a velocità limitata a trenta chilometri orari o inferiori, segnalate come previsto dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992);
  7. aree pedonali: zone interdette alla circolazione dei veicoli, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2, del Codice della strada;
  8. zone a traffico limitato: aree con accesso e circolazione limitati, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54, del CdS;
  9. zone residenziali: zone urbane, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58, del Cds.

Viene quindi definita come rete cicloviaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità.

L'articolo 3, prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Il Piano generale della mobilità ciclisticaPiano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica (comma 1).

Il Piano generale della mobilità ciclistica, di durata triennale, sarà adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

 Il Piano dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento (comma 2), relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo, e dovrà contenere (comma 3):

  1. gli obiettivi, per ciascuno dei tre anni, di sviluppo della mobilità ciclistica da perseguire nei due settori di intervento in relazione alla domanda di mobilità;
  2. l'individuazione delle Contenutociclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale, definita nel successivo articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la sua realizzazione.
  3. l'indicazione delle priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare;
  4. l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, stazioni ferroviarie e metropolitane, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette;
  5. il quadro, per ciascuno dei tre anni, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, reperibili per la mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane;

  6. la ripartizione tra le regioni, su base annuale, delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;

  7. gli indirizzi per un efficace coordinamento dell'azione amministrativa degli enti territoriali ed il coinvolgimento degli utenti nella programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
  8. l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano;

  9. la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.  

In base al comma 4, il piano dovrà essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno. Si prevede che in occasione di tale aggiornamento possa essere integrata la Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali definiti dal successivo articolo 6.

L'articolo 4, comma 1, qualifica La Rete nazionale denominata Bicitaliala Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo". Essa è individuata in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001, che ha  espresso parere favorevole sul piano generale dei trasporti e della logistica, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

La rete ciclabile transeuropea Eurovelo è un progetto di rete ciclabile europea ideato e gestito dalla European Cyclists Federation; esso consiste attualmente in un circuito di oltre 45.000 km.
 

Il comma 2 definisce le caratteristiche delle Rete denominata Bicitalia, costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, comprensive dei relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati. Tra queste:

  1. Caratteristiche della Rete denominata Bicitaliasviluppo complessivo non inferiore a 20.000 km articolata su itinerari su tutto il territorio nazionale;
  2. integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;
  3. collegamento con le aree naturali protette e con le zone ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
  4. integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale (rete dei cammini e sentieri, ippovie, ferrovie turistiche e  percorrenze fluviali e lacustri);

  5. sviluppo di piste ciclabili e  vie verdi ciclabili (greenway);
  6. utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;
  7. recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di forme stradarie dismesse (strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali,  tratturi, viabilità dismessa o declassata, sedimi di strade ferrate dismesse e non recuperabili, viabilità forestale e viabilità militare radiata e altri manufatti stradali e infrastrutturali dismessi);
  8. collegamento ciclabile tra comuni limitrofi e attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;
  9. continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;
  10. attribuzione agli itinerari promiscui della rete della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dal codice della strada (art. 2, co. 2, lett. f-bis che inserisce tra i tipi di strade gli itinerari ciclopedonali. Questi sono definiti, al successivo comma 3, come la "strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada");
  11. dotazione di un adeguato sistema di segnaletica, anche integrativa rispetto a quanto previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada.

Il comma 3 prevede che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete denominata Bicitalia  e gli oneri per gli aspetti sovraregionali e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12.

I commi da 4 a 8 contengono le procedure per l'approvazione da parte delle regioni dei piani per la realizzazione della rete denominata Bicitalia.

Il comma 4 prevede che le regioni provvedano, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i Procedura di approvazione del Pianoprogetti necessari alla realizzazione della Rete denominata Bicitalia, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica.  Si prevede che le regioni stipulino appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa per l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari.

Il comma  5 prevede che gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione di tali progetti siano acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi.

L'articolo 14 della legge n. 241/1990, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2016, disciplina il funzionamento della conferenza dei servizi come strumento per effettuare un "esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo", attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte in quel procedimento per l'espressione di concerti, pareri, nulla osta.

Acquisiti i pareri degli enti locali competenti, le regioni pubblicano il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta sui siti web istituzionali dell'ente e mediante  la piattaforma telematica di cui al comma 9, e approvano i progetti  provvedendo a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica del MIT (comma 6). I progetti si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, in quanto non conformi alle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richiede motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche (comma 7). In questa ultima ipotesi, il progetto modificato è nuovamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi e si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni. L'approvazione dei progetti costituisce variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti (comma 8).

Il comma 9 prevede infine che i dati e le informazioni relativi alla Rete denominata Bicitalia siano resi disponibili su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, definito dall'art. 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005).

L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento di organizzazione (ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica (comma 1).

Tra i Direzione Generale della mobilità ciclisticacompiti della Direzione rientra la predisposizione del piano generale della mobilità ciclistica, il monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, nonché la predisposizione, in collaborazione con l'ISTAT, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale dei ciclisti, che dovrà risultare accessibile e consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede altresì che la Direzione generale predisponga e mantenga aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete nazionale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. In base al comma 2, l'istituzione della Direzione generale per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali.

In particolare, l'articolo 6 prevede che le regioni predispongano e approvino con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della Piano regionale della mobilità ciclisticalogistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale. Le regioni possono istituire un apposito ufficio della mobilità ciclistica (comma 2).

Il Piano regionale deve essere redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane (comma 3). Il piano deve assumere e valorizzare come "dorsali delle reti" gli itinerari della rete nazionale e deve definire:

  1. la Rete ciclabile regionale;
  2. le ciclovie incluse nella Rete nazionale che ricadono nel territorio regionale;
  3. gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna e delle altre zone di interesse naturalistico;
  4. il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;
  5. il sistema delle aree di sosta e i servizi per i ciclisti;
  6. gli indirizzi  per la  predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane e la relativa procedura di recepimento degli stessi;
  7. la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

Il comma 4 dispone che  le regioni e gli enti locali promuovano accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.

Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati (comma 5) e sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 (comma 6).

Il Piano regionale deve essere approvato con deliberazione della regione e inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in sede di prima applicazione deve essere approvato entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica (comma 7); il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 7, comma 1 prevede che i comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongano e definiscano i Piani urbani della mobilità Piani urbani: i Biciplanciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), per definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta. 

Il comma 2 definisce il contenuto dei Biciplan:

a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, tali da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;

b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili, tale da garantire una capillare distribuzione all'interno dei quartieri e dei centri abitati;

c) la rete delle ciclovie verdi;

d) gli interventi necessari;

e) il raccordo tra le reti e gli interventi e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le zone 30, le zone pedonali, le zone a traffico residenziale e le zone a traffico limitato;

f) gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;

g) gli obiettivi annuali in termini di uso della bicicletta;

h) le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

i)  gli interventi per favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;

j)  le azioni per la sicurezza dei ciclisti;

k) le azioni per contrastare il furto delle biciclette;

l)  le azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni, nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale, e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);

m) le tipologie di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;

n)  le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile;

o)  il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

I Piani sono pubblicati in formato open data sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti. Tali strumenti di pianificazione costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti (comma  3). Si prevede che l'istituzione nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane dell'ufficio per la mobilità ciclistica abbia luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 8,  prevede una serie di disposizioni particolari per le città metropolitane e le province.

Il comma 1 prevede che attraverso i rispettivi Uffici mobilità ciclistica provinciali e delle città metropolitaneUffici Mobilità ciclistica, tali enti si attivino per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso:

1) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità;

2) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;

3) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS);

4) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;

5) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

I commi da 2 a 4 dell'art. 8, prevedono la definizione, da parte delle città metropolitane e delle province, di interventi di pianificazione, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente, finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità e con i Biciplan.

Gli strumenti di pianificazione  individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei Biciplan e costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.

L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i Le velostazioni nei comunicomuni, disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio.

A tale fine possono possono stipulare convenzioni con le aziende, cui può essere affidata la gestione delle velostazioni. La gestione può altresì essere affidata ad aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, sempre secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica a norma di legge (comma 3).

I commi 4 e 5 dispongono che i comuni prevedano nei regolamenti edilizi misure per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche e che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici  stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Il comma 6 dispone che negli edifici di edilizia residenziale pubblica sia consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree Il 20% delle multe dei comuni a favore della mobilità ciclisticaattrezzate. Il comma 7  prevede che i comuni destinino all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.

L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento.  Attraverso l'introduzione di un  nuovo comma 4-ter all'art. 13 del Codice della strada, si dispone che le piste ciclabili debbano essere connesse alle ciclovie della Rete denominata Bicitalia qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere Connessioni con la rete nazionaleconnesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata.

 Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dal comma 4-bis e dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 13 del codice della strada per la costruzione e gestione delle strade.

Il comma 4-bis richiamato prevede che alcune tipologie di strade di nuova costruzione (classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2) debbano  avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

L'articolo 11 modifica l'art. 1, comma 2, del Codice della strada introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Sono destinate a copertura degli oneri della proposta di legge le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.

Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 140 della legge n. 232 del 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tra i vari settori di spesa ammessi al finanziamento, la lettera a) prevede: "trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie". L'utilizzo del fondo di è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
L' articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 ha invece previsto un finanziamento per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La spesa autorizzata è stata pari a 17 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L' articolo 1, comma 144, della legge n. 232 del 2016 ha integrato la citata autorizzazione di spesa autorizzando l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Si prevede inoltre (comma 2) che possano essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

All'attuazione dei programmi e degli interventi possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

L'articolo 13 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una Relazione annuale al Parlamentorelazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della presente legge e della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito web del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Tra i contenuti previsti della relazione merita richiamare:

1) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello UE, nazionale, regionale e locale per gli interventi sulla mobilità ciclistica ed il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati;

2) lo stato di attuazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica denominata Bicitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;

3) i risultati ottenuti in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico, dell'incidentalità;

4) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra bicicletta e altri mezzi di trasporto locale e regionale;

5) la partecipazione a progetti e programmi UE ed un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

A tale relazione si aggiunge quella che entro il 1° aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame della proposta di legge A.C. 2305 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica è stato avviato nella seduta del 13 maggio 2015. Nella seduta del 1° luglio 2015 è stato disposto l'abbinamento di altre proposte di legge (C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri) e la nomina di un comitato ristretto con il compito di elaborare un nuovo testo della proposta di legge C. 2305 che tenesse conto degli interventi contenuti nelle proposte di legge abbinate.

Il comitato ristretto si è riunito 7 volte tra il 16 settembre 2015 e il 29 giugno 2016 e, in quest'ultima seduta, è stato presentato e adottato il testo base con la contestuale fissazione del termine per la presentazione egli emendamenti. Gli emendamenti sono stati votati nella seduta del 27 luglio 2016. Nella seduta del 12 ottobre 2016 sono stati recepiti i pareri delle Commissioni ed è stato conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea.

Il testo è stato poi rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione (in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo).

L'esame dell'articolato è ripreso, in sede referente, nella seduta del 2 febbraio 2017 per concludersi nella seduta del 22 marzo 2017. Il nuovo testo definito nel corso dell'esame è stato inviato alle Commissioni I,II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e alla Commissione per le questioni regionali.

Nella seduta del 21 settembre 2017 è stato conferito al relatore il mandato a riferire oralmente sul testo.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il nuovo testo definito successivamente al rinvio in Commissione della proposta di legge, è stato inviato alle Commissioni I,II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e alla Commissione per le questioni regionali.

Si sono espresse favorevolmente sul testo le Commissioni I,IV, VI, XI e la Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni II, VII, X e XIV hanno espresso il loro nulla osta mentre la Commissione XII non ha reso il parere. La Commissione VIII ha espresso parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare ed armonizzare il testo della proposta di legge con i contenuti del testo unificato della proposta di legge n. 72, in tema di mobilità dolce. La V Commissione infine non ha, al momento del conferimento del mandato al relatore, espresso il proprio parere.